| 
| Gazzetta n. 110 del 13 maggio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | COMUNICATO |  | Proposta   di  riconoscimento  dell'indicazione  geografica  protetta «Asparago di Badoere» |  | 
 |  |  |  | Il  Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali esaminata l'istanza   intesa   ad   ottenere   la  protezione  dell'indicazione geografica  protetta  «Asparago  di Badoere», ai sensi del Reg. (CEE) 2081/92  del  Consiglio  del 14 luglio 1992, presentata dal Consorzio dell'Asparago  di  Badoere con sede in Badoere di Morgano (Treviso) - Piazza  Indipendenza,  2  esprime  parere  favorevole  e  formula  la proposta   di   disciplinare  di  produzione  nel  testo  di  seguito riportato. Le  eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente  proposta  dovranno  essere  presentate,  nel rispetto della disciplina  fissata  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 disciplina dell'imposta di bollo e successive modifiche,  al  Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali - Dipartimento della Qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela  del  consumatore -  QTC  III,  via XX settembre n. 20 - 00187 Roma,  entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  della  presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da  parte  del  predetto  Ministero,  prima  della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione Europea.
 Decorso  tale  termine,  in assenza delle suddette osservazioni o dopo  la  loro  valutazione ove pervenute, la predetta proposta sara' notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ai competenti organi comunitari.
 |  |  |  | Disciplinare di produzione dell'asparago di Badoere I.G.P. Art. 1.
 Denominazione
 La  denominazione  «Asparago di Badoere» I.G.P. - nelle tipologie Bianco  e  Verde - e' riservata ai turioni di asparago che rispondono alle  condizioni  ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione ai sensi del Reg. CEE 2081/92.
 Art. 2.
 Caratteristiche del prodotto
 L'«Asparago   di  Badoere»  deve  essere  costituito  da  turioni generati da piante della famiglia delle Liliacee - genere Asparagus - specie   officinalis  -  varieta'  «Dariana»,  «Dartagnan»,  «Larac», «Marte», «Thielim», «Zeno».
 All'atto  dell'immissione  al  consumo  l'«Asparago  di  Badoere» I.G.P. deve essere:
 Intero;
 Sano;
 Privo di danni provocati da un lavaggio inadeguato;
 Pulito;
 Di aspetto e di colore fresco;
 Privo di parassiti;
 Privo di danni provocati da parassiti;
 Privo di ammaccature;
 Privo di umidita' esterna anormale;
 Privo di odore e/o sapore estranei;
 Croccante;
 Non vuoto;
 Non pelato.
 Il taglio alla base dovra' essere netto e perpendicolare all'asse longitudinale,  ed  in  particolare:  «Asparago  di Badoere» I.G.P. - Bianco
 Categoria Extra:
 Conformazione: turione diritto; apice molto serrato;
 Colore:  bianco, con possibili sfumature rosate acquisite dopo la fase di confezionamento;
 Sapore: dolce, aromatico;
 Calibro:  da  12  a  20 mm; con differenza massima di 6 mm tra il turione piu' grosso e il turione meno grosso all'interno dello stesso mazzo o imballaggio;
 Lunghezza:  compresa tra i 14 e i 22cm; con differenza massima di 1 cm  tra il turione piu' corto e quello piu' lungo all'interno dello stesso mazzo o imballaggio.
 Categoria Prima:
 Conformazione: turione diritto; apice serrato;
 Colore:  bianco, con possibili sfumature rosate acquisite dopo la fase di confezionamento;
 Sapore: dolce, aromatico;
 Calibro:  da  10  a  22 mm; con differenza massima di 8 mm tra il turione piu' grosso e il turione meno grosso all'interno dello stesso mazzo o imballaggio;
 Lunghezza: compresa tra i 14 e i 22 cm; con differenza massima di 1 cm  tra il turione piu' corto e quello piu' lungo all'interno dello stesso mazzo o imballaggio.
 «Asparago di Badoere» I.G.P. - Verde categoria extra:
 Conformazione:  turione diritto, con possibile leggera deviazione della punta, apice molto serrato.
 Colore:  parte apicale - verde intenso e brillante, con possibili sfumature  violacee; parte basale (non superiore al 5% del turione) - verde con variazioni violacee fino al bianco;
 Sapore: dolce, aromatico, con lieve sentore erbaceo;
 Calibro:  da  12  a  20 mm; con differenza massima di 6 mm tra il turione piu' grosso e il turione meno grosso all'interno dello stesso mazzo;
 Lunghezza: compresa tra i 18 e i 27 cm; con differenza massima di 1  cm tra il turione piu' corto e quello piu' lungo all'interno dello stesso mazzo.
 Categoria Prima:
 Conformazione:  turione diritto, con possibile leggera deviazione della punta, apice serrato;
 Colore:  parte apicale - verde intenso e brillante, con possibili sfumature  violacee; parte basale (non superiore al 5% del turione) - verde con variazioni violacee fino al bianco;
 Sapore: dolce, aromatico, con lieve sentore erbaceo;
 Calibro:  da  8  a  22  mm; con differenza massima di 8 mm tra il turione piu' grosso e il turione meno grosso all'interno dello stesso mazzo;
 Lunghezza: compresa tra i 16 e i 27 cm; con differenza massima di 1 cm  tra il turione piu' corto e quello piu' lungo all'interno dello stesso mazzo.
 In   relazione   alle   caratteristiche   delle  categorie  sopra descritte,  devono ritenersi ammesse tolleranze per un massimo del 3% per ogni tipologia.
 Art. 3.
 Zona di produzione e confezionamento
 La   zona  di  produzione  e  confezionamento  dell»'Asparago  di Badoere»  I.G.P.  comprende  nell'ambito  delle  province  di Padova, Treviso e Venezia, l'intero territorio dei seguenti comuni:
 Provincia di Padova: Piombino Dese; Trebaseleghe;
 Provincia   di  Treviso:  Casale  sul  Sile;  Casier;  Istrana; Mogliano  Veneto;  Morgano;  Paese;  Preganziol;  Quinto  di Treviso; Resana; Treviso; Vedelago; Zero Branco;
 Provincia di Venezia: Scorze'.
 Art. 4.
 Elementi comprovanti l'origine
 Ogni  fase  del processo produttivo viene monitorata documentando per  ognuna gli input (prodotti in entrata) e gli output (prodotti in uscita).  In  questo  modo,  e  attraverso  l'iscrizione  in appositi elenchi,  gestiti  dalla  struttura  di  controllo,  delle particelle catastali  sulle  quali  avviene  la  produzione, dei produttori, dei confezionatori  nonche'  attraverso  la  denuncia  alla  struttura di controllo  delle quantita' prodotte, e' garantita la tracciabilita' e la  rintracciabilita'  (da monte a valle della filiera di produzione) del  prodotto.  Tutte  le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi  elenchi,  sono  assogettate  al  controllo  da  parte della struttura  di  controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.
 Art. 5.
 Tecniche di produzione e raccolta
 Le  piantine  o  «zampe»,  devono  provenire  dall'Italia,  dalla Francia  o  dall'Olanda.  La  coltivazione dell'«Asparago di Badoere» potra'  avvenire  in  serra o in pieno campo. La messa a dimora delle «zampe   deve   esse  re  effettuata  nel  periodo  compreso  tra  il primo febbraio e il 30 giugno, con una densita' massima d'impianto di 22.000 piantine-zampe/ettaro.
 In  ogni  caso  la  coltura non potra' succedere a se stessa o ad altre  liliacee  per  un minimo di trentasei mesi; e' fatto, inoltre, divieto  di  far  succedere, per un minimo di dodici mesi, la coltura dell'asparago a patate, carote, barbabietole e leguminose.
 Annualmente potranno essere effettuati interventi di concimazione sia organica che chimica. Tali interventi dovranno prevedere non meno di  una  concimazione organica. Le concimazioni chimiche comunque non potranno superare le seguenti unita':
 azoto (N) 150 kg/ha;
 fosforo (P2O5) 100 kg/ha;
 potassio (K2O) 200 kg/ha.
 L'impianto   inoltre,   dovra'   essere   mantenuto  in  perfetta efficienza   mediante  una  regolare  attivita'  di  controllo  delle infestanti  che  potra'  avvenire  sia  con  mezzi  meccanici che con interventi chimici.
 A  partire  dalla  data  di  impianto e per almeno diciotto mesi, cioe' nella cosiddetta fase di rafforzamento, al fine di garantire il sano   accrescimento   delle   piant,   e'  vietata  la  raccolta  di qualsivoglia turione.
 Per  la tipologia Bianco e' obbligatorio effettuare una baulatura ed  una  pacciamatura  delle  piante,  mediante l'utilizzo di un film plastico  nero  dello spessore minimo di 0,10 mm o di altro materiale idoneo ad inibire il normale processo di fotosintesi.
 La raccolta dell'«Asparago di Badoere» dovra' avvenire - conclusa la  fase  di  rafforzamento - tra il primo febbraio e il 31 maggio di ogni anno.
 La  quantita'  massima/ettaro  dopo  la  toilettatura  non potra' superare i 7.000 kg.
 Art. 6. Aspetti pedoclimatici comprovanti il legame con l'ambiente geografico
 La   zona   di   produzione   dell'«Asparago   di   Badoere»   e' caratterizzata  da  una temperatura media ponderata di ca. 15° C, con escursioni che possono superare, nell'arco dell'anno, i 30° C.
 Le  precipitazioni  medie annue si collocano attorno ai 900 mm. I giorni  maggiormente  piovosi  si  concentrano  -  normalmente  - nel periodo primaverile ed autunnale.
 Queste  condizioni  escludono la necessita' di interventi irrigui nel  periodo  di  raccolta dei turioni, evitando ogni sorta di stress idrico  alle  piante che garantiscono, in questo modo, agli, asparagi di Badoere una qualita' ottima.
 Il territorio, inoltre, e' caratterizzato dalla presenza di fiumi di  risorgiva,  a  lento  decorso,  quali i fiumi: Sile, Zero, Dese e degli  affluenti  degli stessi, capaci di rendere i terreni fertili e produttivi.
 Questo   garantisce  un'ottima  vigoria  delle  piante  senza  la necessita'  di  intervenire  con  particolari  concimazioni; la bassa concentrazione  di  azoto, inoltre, consente l'ottenimento di turioni integri privi di evidenti spaccature o fessurazioni.
 La zona di produzione e' caratterizzata da terreni sciolti.
 La  coltivazione  dell'«Asparago di Badoere» e' possibile solo in terreni:
 profondi  con  substrato  sabbioso  a  tessitura  moderatamente grossolana,  con  ph  compreso  tra  6  e 8, scarsamente calcarei e a drenaggio moderatamente rapido;
 moderatamente   profondi,   con   una   presenza   limitata  di concentrati  di  carbonato  di  calcio  (caranto), tessitura media in superficie a drenaggio medio.
 Terreni   cosi'  caratterizzati  garantiscono  agli  asparagi  di Badoere un rapido sviluppo assicurando cosi' turioni che dal punto di vista    fisico,   presentano   scarsa   fibrosita'   e   un   colore particolarmente   brillante;  e  dal  punto  di  vista  organolettico risultano  piuttosto dolci e moderatamente aromatici, per la varieta' bianca, molto dolci e aromatici, per la varieta' verde.
 La  compresenza  di  tali  condizioni  costituiscono  un elemento imprescindibile a garanzia della qualita' dell'«Asparago di Badoere».
 Nel  Veneto  la  coltura  dell'asparago  ha una lunga tradizione: l'origine  sembra  risalire  alla conquista da parte dei Romani delle terre venete.
 Fin  dal medioevo questa coltivazione era conosciuta ed affermata nel  territorio  che  si  estende  a  sud delle Prealpi venete in una fascia pianeggiante che collega idealmente il medio corso del Brenta, del  Sile  e  del  Piave,  aree connotate da terreni accomunati dalla presenza  di  quei  fiumi  la cui rilevanza in termini agronomici non necessita certamente di spiegazioni.
 La  coltivazione  specializzata  della pianta, comunque, e' pero' piuttosto  recente,  essendosi  sviluppata  dopo  l'ultimo  conflitto mondiale  in concomitanza con la trasformazione delle mezzadrie e con l'abbandono   degli   allevamenti  del  baco  da  seta  che  ha  reso disponibile,   nella   stagione   primaverile   (periodo  nel  quale, precedentemente,   l'allevamento   del  baco  richiedeva  un  impegno notevole),  una  manodopera  che  diversamente  non  avrebbe  trovato impiego.
 Dal  punto  di  vista  documentale sono innumerevoli le fonti che annoverano  l'«Asparago  di Badoere» come una delle produzioni locali piu' pregiate del Veneto.
 Vale  la  pena  altresi'  ricordare, inoltre, che l'importanza di Badoere  nella  produzione  degli  asparagi,  a  livello provinciale, spinse  l'amministrazione comunale di Morgano, ad organizzare fin dal 1968  la  «Prima Mostra Provinciale dell'Asparago», tradizione che si tramanda ancor oggi.
 Un'attivita'  che  e'  fortemente  radicata  nella  cultura degli abitanti  del  territorio  interessato  a  questa  produzione dove le tecniche  di  coltivazione  sono  state  tramandate di generazione in generazione.  La  particolare  combinazione  dei  fattori produttivi, quali   la   manualita'  e  l'artigianalita'  unitamente  ai  fattori pedoclimatici   dell'area   delimitata  consente  a  questo  tipo  di produzione  di  differenziarsi  con decisione da tutto il comparto di riferimento.   La   grande  diffusione  e  notorieta'  del  prodotto, raggiunte   grazie   alla   realizzazione   di   diverse   iniziative promozionali,  dimostrano  la  grande  reputazione  dell'«Asparago di Badoere».
 Art. 7.
 Struttura di controllo
 Il  controllo  per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare  di  produzione  e' svolto da una struttura di controllo conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del Reg. CEE 2081/92.
 Art. 8.
 Confezionamento ed etichettatura
 Al  fine  di consentirne la commercializzazione, gli asparagi che si  fregiano  della denominazione «Asparago di Badoere» I.G.P. devono essere confezionati, nella zona di produzione indicata all'art. 3 del presente disciplinare, nel rispetto delle seguenti disposizioni:
 A. «Asparago di Badoere» I.G.P. - Bianco
 In mazzi saldamente legati con rafia per un peso compreso tra 0,7 e 1,2 kg.;
 In  confezioni  idonee  ad  uso  alimentare  per  un peso non superiore a 2,0 kg.
 B. «Asparago di Badoere» I.G.P. - Verde
 In mazzi legati con rafia o elastico per un peso compreso tra 0,5 e 1,2 kg.;
 In  confezioni  idonee  ad  uso  alimentare  per  un peso non superiore a 2,0 kg.
 Il  contenuto  di  ciascun  imballaggio  deve  essere omogeneo ed includere  soltanto  asparagi dello stesso tipo, categoria e calibro. La   parte  visibile  dell'imballaggio  deve  essere  rappresentativa dell'insieme.
 Il condizionamento deve essere tale da assicurare al prodotto una sufficiente  protezione.  I  mazzi  devono  essere privi di qualsiasi corpo estraneo.
 Sui  mazzi  e  sulle  confezioni deve essere apposta un'etichetta indicante:
 in  caratteri  di stampa delle medesime dimensioni, le diciture «Asparago di Badoere» I.G.P. con specifico riferimento alla tipologia - verde o bianco - confezionata;
 gli elementi atti ad individuare:
 nome  o  ragione  sociale  ed indirizzo o sede del produttore singolo o associato e del confezionatore;
 la   categoria   commerciale   Extra  o  Prima  secondo  quanto disciplinato dall'art. 2 del presente disciplinare;
 calibro;
 nonche' quanto previsto dalla normativa vigente;
 Tale   etichetta  potra'  riportare  altresi'  altre  indicazioni complementari  ed  accessorie  non  aventi  carattere laudativo e non idonee  a  trarre  in  inganno  il  consumatore  sulla natura e sulle caratteristiche del prodotto.
 Su  ciascun mazzo o confezione, inoltre, dovra' essere apposto il sigillo  di garanzia in maniera tale che l'apertura del mazzo o della confezione  comporti  la  rottura dello stesso sigillo, contenente il logo  della  I.G.P.  «Asparago  di  Badoere» e ogni altra indicazione prevista dalla normativa vigente. Il logo identificativo della I.G.P. «Asparago  di  Badoere»  e'  costituito  da  un  quadrato  con angoli arrotondati,  con  all'interno una rappresentazione grafica suddivisa in  due  piani.  In  primo  piano  e'  presente  il  prodotto  con la stilizzazione  grafica  di  cinque  asparagi  raggruppati  a forma di mazzo, in secondo piano un disegno grafico rappresenta un particolare della  costruzione  architettonica  della  barchessa  presente  nella piazza del paese, una quinta sagomata ad onda suddivide i due piani e nella  sua  parte  inferiore  destra  appare la dicitura «Asparago di Badoere» in due righe. Il logo e' realizzato con l'utilizzo, nei vari campi,  di  n.  04  colori  presenti  nella  scala cromatica Pantone: P293CV, P410CV, P471CV, P155CV. Bordo che racchiude tutto il logo&ul1;                  |100 %|P293CV --------------------------------------------------------------------- Tratto che disegna gli asparagi&ul1;                    |100 %|P410CV --------------------------------------------------------------------- Tratto che raggruppa i cinque asparagi a forma di       |     | mazzo&ul1;                                              |80 % |P471CV --------------------------------------------------------------------- Area a forma di onda che suddivide i due piani          |     | grafici&ul1;                                            |100 %|P293CV --------------------------------------------------------------------- Bordo che delimita la parte superiore della sagoma      |     | onda&ul1;                                               |70 % |P293CV --------------------------------------------------------------------- Facciata esterna della barchessa&ul1;                   |100 %|P155CV --------------------------------------------------------------------- Traccia tetto barchessa&ul1;                            | 80 %|P471CV --------------------------------------------------------------------- Profilo cornice su tetto barchessa&ul1;                 |100 %|P410CV --------------------------------------------------------------------- Profilo cornice tra fori finestre e colonne su facciata |     | barchessa&ul1;                                          |100 %|P410CV --------------------------------------------------------------------- Tracce delimitanti le colonne&ul1;                      |100 %|P410CV --------------------------------------------------------------------- Parte in luce basamento colonne&ul1;                    |40 % |P410CV --------------------------------------------------------------------- Parte in ombra basamento colonne&ul1;                   |60 % |P410CV --------------------------------------------------------------------- Capitello colonne&ul1;                                  |60 % |P410CV --------------------------------------------------------------------- Parte superiore al capitello colonne, parte in ombra    |80 % |P471CV --------------------------------------------------------------------- Parte superiore al capitello colonne, parte in luce     |60 % |P471CV --------------------------------------------------------------------- Filetti su parte superiore capitello colonne e capitello|     | arco&ul1;                                               |100 %|P471CV --------------------------------------------------------------------- Zona in ombra parte superiore sagoma arco portico&ul1;  |100 %|P410CV --------------------------------------------------------------------- Zona in ombra parte inferiore sagoma arco portico       |80 % |P410CV --------------------------------------------------------------------- Sagome finestre/porte e pavimento interno portico       |100 %|P410CV --------------------------------------------------------------------- Parete verticale interno portico&ul1;                   |60 % |P410CV --------------------------------------------------------------------- Area cielo&ul1;                                         |20 % |P293CV --------------------------------------------------------------------- Scritta {Asparago di Badoere}&ul1;                      |100 %|Bianco
 
 ---->  Vedere IMMAGINE a pag. 58 della G.U.  <----
 
 Art. 9.
 Prodotti trasformati
 I  prodotti  per la cui preparazione e' utilizzato 1'«Asparago di Badoere»  I.G.P.  anche  a  seguito  di processi di elaborazione e di trasformazione,  possono  essere  immessi  al  consumo  in confezioni recanti  il  riferimento  alla  detta Indicazione geografica protetta senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:
 Il  prodotto  a Indicazione geografica protetta, certificato come tale,   costituisca   il   componente   esclusivo   della   categoria merceologica;
 Gli  utilizzatori  del prodotto a Indicazione Geografica Protetta siano   autorizzati   dai   titolari   del   diritto   di  proprieta' intellettuale  conferito  dalla registrazione della I.G.P. riuniti in Consorzio  incaricato  alla  tutela  dal  Ministero  delle  Politiche Agricole.   Lo  stesso  consorzio  incaricato  provvedera'  anche  ad iscriverli  in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della Indicazione Geografica Protetta. In assenza di un Consorzio di tutela incaricato  le  predette  funzioni saranno svolte dal Mipaf in quanto autorita' nazionale preposta all'attuazione del Reg. (CEE) 2081/92.
 |  |  |  |  |