Gazzetta n. 110 del 13 maggio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 16 marzo 2005
Graduatorie regionali delle iniziative ammissibili alle agevolazioni presentate ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, per il bando straordinario del 2003, destinato ai programmi di investimento da realizzare nelle aree depresse dei comuni delle isole minori del settore «industria», «turismo» e «commercio».

IL DIRETTORE GENERALE
per il coordinamento degli incentivi alle imprese

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
Visto l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attivita' produttive;
Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive emanate ai sensi della predetta legge n. 488/1992 che, in particolare, al punto 5, comma 5, prevede la possibilita' di formare ulteriori graduatorie sulla base di specifici obiettivi fissati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza Stato-Regioni;
Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, e le successive modifiche e integrazioni, di seguito denominato «regolamento», concernente le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
Vista la circolare esplicativa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 900315 del 14 luglio 2000 e successive modifiche e integrazioni sulle modalita' e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni ai settori industria e servizi;
Vista la circolare esplicativa del Ministero delle attivita' produttive n. 900516 del 13 dicembre 2000 e successive modifiche e integrazioni sulle modalita' e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni al settore turistico-alberghiero;
Vista la circolare esplicativa del Ministero delle attivita' produttive n. 900047 del 25 gennaio 2001 e successive modifiche e integrazioni sulle modalita' e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni al settore del commercio;
Vista la delibera del CIPE n. 136 del 21 dicembre 2000 con la quale e' stato ripartito tra le regioni Toscana, Lazio, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna l'importo di lire 100 miliardi (51.645 Meuro) destinato alle iniziative inserite nel DUPIM (Documento unico programmatico isole minori);
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 9 maggio 2001 con il quale, sentita la Conferenza Stato-Regioni, e' stata assegnata alle iniziative da realizzare nelle aree depresse delle isole minori ad integrazione delle azioni deliberate dal CIPE, la somma complessiva di lire 100 miliardi pari a 51.645.690 euro, da ripartire tra i territori interessati secondo le misure fissate dalla citata delibera del CIPE n. 136/2000;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive del 14 luglio 2003 che ha definito i criteri per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 attraverso un bando straordinario destinato ai programmi di investimento da realizzare nelle aree depresse dei comuni delle isole minori, ha ripartito tra le regioni interessate le risorse complessive pari a 51.645.690,00 euro e, nell'ambito di ciascuna regione, tra i relativi comuni e ha fissato il termine iniziale e finale per la presentazione delle domande di agevolazione;
Vista la circolare applicativa del Ministro delle attivita' produttive n. 946471 del 9 dicembre 2003 che ha recepito le indicazioni dei singoli comuni in merito ai settori produttivi oggetto del bando speciale «isole minori» e fornito indicazioni e precisazioni per l'attuazione del bando stesso;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive del 16 aprile 2004 con il quale e' stato prorogato il termine finale per la presentazione delle domande di agevolazione per il bando straordinario della legge n. 488/1992, destinato ai programmi di investimento da realizzare nelle aree depresse dei comuni delle isole minori;
Visto in particolare l'art. 2, comma 4 del citato decreto 14 luglio 2003 che dispone che il Ministero delle attivita' produttive provvede alla formazione di una graduatoria per ciascuno dei settori di attivita' ammissibili e per ciascuna delle regioni interessate;
Visti gli esiti delle risultanze istruttorie delle banche concessionarie, di cui all'art. 6, comma 1 del citato decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 novembre 2003, concernente l'individuazione delle gestioni fuori bilancio, ai sensi del quale gli interventi nelle aree depresse di cui alla legge n. 488/1992, gestiti dal Ministero delle attivita' produttive, limitatamente alle agevolazioni cofinanziate dall'U.E. e/o dalle regioni, mantengono le caratteristiche proprie dei fondi di rotazione e quindi permangono in gestione fuori bilancio;
Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 29 del 30 giugno 2004 recante istruzioni per la riconduzione in bilancio delle gestioni non aventi le caratteristiche proprie dei fondi di rotazione;
Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Decreta:

Art. 1.
1. Le graduatorie regionali delle iniziative ammissibili alle agevolazioni previste dal bando straordinario del 2003 della legge n. 488/1992 destinato ai programmi di investimento da realizzare nelle aree depresse dei comuni delle isole minori del settore «industria», «turismo» e «commercio» sono riportate negli allegati dal n. 2/1 al n. 2/17 al presente decreto. Al fine di facilitare la lettura dei dati contenuti nelle graduatorie e l'individuazione di ciascuna iniziativa ammissibile nella graduatoria di pertinenza, si forniscono, nell'allegato n. 1, le opportune note esplicative e nell'allegato n. 3, l'elenco di tutte le iniziative ammissibili, ordinate per settore di attivita' e numero di progetto, con l'indicazione della graduatoria nella quale ciascuna di esse e' inserita ed il numero della relativa posizione occupata.
 
Art. 2.
1. I decreti di concessione provvisoria delle agevolazioni di cui all'art. 1 vengono adottati in favore delle domande inserite in ciascuna delle graduatorie, in ordine decrescente dalla prima, fino all'esaurimento delle risorse disponibili di cui alle premesse nonche' tenendo conto del compenso spettante alle banche concessionarie e dell'onere relativo agli accertamenti sulla realizzazione dei programmi di investimenti, di cui, rispettivamente, all'art. 1, comma 2 ed all'art. 10, comma 1 del regolamento.
2. Per le iniziative ammissibili al cofinanziamento UE e/o delle Regioni le corrispondenti risorse sono gestite in contabilita' fuori bilancio, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 novembre 2003 citato in premessa, a valere sulla contabilita' speciale n. 1726 istituita nell'ambito del Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Per le iniziative non ammissibili ai predetti cofinanziamenti le risorse sono gestite in contabilita' ordinaria e, pertanto, con successivi decreti, si provvedera' ad impegnare i conseguenti oneri a carico del cap. 7420, piano di gestione 26 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle attivita' produttive, a favore delle singole banche concessionarie.
 
Art. 3.
1. Ai sensi del p.8 della citata circolare 9 dicembre 2003, n. 946471, le iniziative ammissibili che, a causa della insufficienza delle disponibilita' finanziarie, occupano una posizione nella relativa graduatoria che risulti non utile per la concessione delle agevolazioni o che sono state agevolate parzialmente rispetto alla richiesta dell'impresa, non possono essere oggetto di inserimento automatico o di riformulazione - ai sensi dell'art. 6, comma 8, del decreto ministeriale n. 527/1995 - sul primo bando utile successivo, ordinario o straordinario della legge n. 488/1992.
 
Art. 4.
1. Per le iniziative escluse dalle agevolazioni di cui all'art. 1, con successivi provvedimenti sono individualmente comunicati alle imprese interessate gli specifici motivi dell'esclusione dalle agevolazioni e dalla data di ricezione del provvedimento decorrera' il termine per l'impugnazione dello stesso. Si precisa che tali provvedimenti individuali non saranno inviati per quelle iniziative escluse dalle agevolazioni con le note di rigetto inviate dalle banche concessionarie alle imprese interessate e, per conoscenza, al Ministero, per i casi di invalidita' o decadenza della domanda previsti dall'art. 5 del regolamento, in quanto tali note contengono gia' gli specifici motivi di esclusione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 marzo 2005
Il direttore generale: Pasca di Magliano
 
Allegato n. 1

NOTE ESPLICATIVE

Le graduatorie sono diciassette come di seguito specificato:
1) Toscana, settore industria (All. 2/1);
2) Lazio, settore industria (All. n. 2/2);
3) Campania, settore industria (All. n. 2/3);
4) Sicilia, settore industria (All. n. 2/4);
5) Sardegna, settore industria (All. n. 2/5);
6) Toscana, settore turistico-alberghiero (All. n. 2/6);
7) Lazio, settore turistico-alberghiero (All. n. 2/7);
8) Campania, settore turistico-alberghiero (All. n. 2/8);
9) Puglia, settore turistico-alberghiero (All. n. 2/9);
10) Sicilia, settore turistico-alberghiero (All. n. 2/10);
11) Sardegna, settore turistico-alberghiero (All. n. 2/11);
12) Toscana, settore commercio (All. n. 2/12);
13) Lazio, settore commercio (All. n. 2/13);
14) Campania, settore commercio (All. n. 2/14);
15) Puglia, settore commercio (All. n. 2/15);
16) Sicilia, settore commercio (All. n. 2/16);
17) Sardegna, settore commercio (All. n. 2/17).
La singola graduatoria contiene le domande ritenute ammissibili alle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 ubicate nel territorio di riferimento (graduatorie regionali) e operanti nei settori di riferimento (graduatoria per attivita).
La posizione di ciascuna domanda nella graduatoria di pertinenza e' determinata sulla base del valore riportato nella colonna M, pari alla somma dei valori dei due indicatori normalizzati e delle eventuali maggiorazioni di cui all'art. 5 del decreto 14 luglio 2003.
Per consentire di verificare il valore di ciascuno degli indicatori normalizzati attraverso la formula n. 3 dell'appendice alla circolare n. 900315 del 14 luglio 2000 e, quindi, attraverso la somma degli stessi, il dato della colonna M, vengono riportati, per ogni graduatoria, il valore medio (M nella formula) e la deviazione standard (D nella formula) relativi a ciascuno degli indicatori, oltre che il numero delle domande inserite nella graduatoria e sulla base del quale tali valori sono stati determinati.
Si ricorda che il valore degli indicatori e' cosi' determinato:

*indicatore n.1:
capitale proprio attualizzato investito nel programma
investimento ammissibile attualizzato *indicatore n.2:
numero di occupati attivati dal programma
investimento ammissibile attualizzato
Le maggiorazioni vengono applicate quando:
a) il valore degli indicatori e' incrementato del 5% qualora l'impresa abbia gia' aderito o intenda aderire, entro l'esercizio «a regime» del programma da agevolare, ad uno dei sistemi internazionali riconosciuti di certificazione ambientale ISO 14001 o EMAS;
b) il valore degli indicatori e' incrementato di un ulteriore 5% per i programmi gia' inseriti nei PIST e non agevolati;
c) il valore degli indicatori e' aumentato di un ulteriore 10% qualora, al momento della presentazione della domanda, l'impresa non abbia piu' di nove dipendenti ed il programma per il quale vengono richieste le agevolazioni preveda investimenti non superiori a 200.000 euro.
Nelle graduatorie, in corrispondenza a ciascuna domanda, vengono riportati i seguenti elementi:
Colonna A (Posiz. in grad.): il numero della posizione occupata dalla domanda nella graduatoria; le domande classificatesi ex equo occupano la stessa posizione, con il medesimo valore della somma degli indicatori normalizzati riportato nella colonna M.
Colonna B (Numero di progetto): il n. di progetto della domanda.
Colonna C (Denominazione): la ragione sociale dell'impresa titolare dell'eventuale concessione delle agevolazioni.
Colonna D (Comune di ubicazione dell'iniziativa): il Comune ove e' ubicata l'unita' produttiva.
Colonna E (Prov.): la provincia del comune ove e' ubicata l'unita' produttiva o, per le imprese di costruzioni che utilizzano i beni agevolati nelle aree ammissibili della regione, ove e' ubicata la sede operativa.
Colonna F (1 - Capitale proprio): il valore dell'indicatore n. 1, relativo al capitale proprio investito.
Colonna G (2 - Occupazione attivata): il valore dell'indicatore n. 2, relativo agli occupati attivati dal programma. Esso e' convenzionalmente pari a zero nel caso di diminuzione del numero di occupati.
Colonna H (Maggiorazioni 1): il valore degli indicatori e' incrementato del 5% qualora l'impresa abbia gia' aderito o intenda aderire, entro l'esercizio «a regime» del programma da agevolare, ad uno dei sistemi internazionali riconosciuti di certificazione ambientale ISO 14001 o EMAS;
Colonna I (Maggiorazioni 2): il valore degli indicatori e' incrementato di un ulteriore 5% per i programmi gia' inseriti nei PIST e non agevolati;
Colonna L (Maggiorazioni 3): il valore degli indicatori e' aumentato di un ulteriore 10% qualora, al momento della presentazione della domanda, l'impresa non abbia piu' di nove dipendenti ed il programma per il quale vengono richieste le agevolazioni preveda investimenti non superiori a 200.000 euro.
Colonna M (Somma indicatori normalizzati): la somma dei valori normalizzati degli indicatori. Tale valore e' quello che determina la posizione della domanda nella graduatoria.
Colonna N (Dimensione): la dimensione dell'impresa titolare dell'eventuale concessione delle agevolazioni:
P = piccola impresa;
M = media impresa.
Colonna O (Ob.) l'obiettivo FESR cui appartiene l'area nella quale insiste l'unita' produttiva interessata dal programma:
1 = Obiettivo 1 (Mezzogiorno);
2 = Obiettivo 2 (Centro-nord aree in declino industriale).
Colonna P (Cofin.): l'ammissibilita' o meno della domanda al cofinanziamento U.E.:
SI = ammissibile;
nulla = non ammissibile.
Colonna Q (Esito conclusivo): l'esito finale e, quindi, l'agevolabilita' o meno della domanda:
A = agevolabile;
N = non agevolabile;
P = parzialmente agevolabile (non ricorre per le graduatorie regionali speciali).
Colonna R (Cod. escl.): le motivazioni della esclusione, totale o parziale, dalle agevolazioni:
1 = esaurimento delle risorse attribuibili.
Colonna S (Agevolaz. concedibile): l'ammontare in euro dell'agevolazione concedibile per il programma di investimenti a valere sulle risorse nazionali o, eventualmente, su quelle FESR. Tale ammontare e' inferiore a quello richiesto qualora nella Colonna Q sia indicato «P» ; e' pari a zero qualora nella Colonna Q sia indicato «N».

----> Vedere Allegati da pag. 8 a pag. 31 della G.U. <----
 
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