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| Gazzetta n. 109 del 12 maggio 2005 (vai al sommario) |  | ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO |  | DECRETO 22 aprile 2005 |  | Regolamento   di   disciplina  delle  modalita'  per  la  stipula  di convenzioni,    contratti    ed   accordi   di   collaborazione   con amministrazioni, enti, organismi nazionali, esteri ed internazionali, ai  sensi  dell'articolo 13,  comma  1,  lettera  c), del decreto del Presidente  della  Repubblica  4 dicembre  2002,  n.  303  e  per  la costituzione  o  partecipazione  a  consorzi,  fondazioni  o societa' dell'I.S.P.E.S.L.,  ai  sensi  dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b),  del  decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n.  303,  recante  il  «Regolamento  di  organizzazione dell'Istituto superiore  per  la  prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL, a norma dell'art. 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419»;
 Visto  in  particolare l'art. 13, comma 1, lettera c), del predetto decreto  del  Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, il quale  prevede  che  il  consiglio  di  amministrazione disciplini le modalita'  per  la  stipula  di  convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, organismi nazionali, esteri ed  internazionali e per la costituzione o partecipazione a consorzi, fondazioni  o  societa' dell'ISPESL (art. 3, comma 1, lettere a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303);
 Vista  la  deliberazione  n.  14/2004  adottata  dal  consiglio  di amministrazione  in  data  27 dicembre  2004,  con  la quale e' stato approvato  il  regolamento  recante disciplina delle modalita' per la stipula  di  convenzioni,  contratti ed accordi di collaborazione con amministrazioni,  enti, organismi nazionali, esteri ed internazionali e  per  la  costituzione  o  partecipazione  a consorzi, fondazioni o societa' dell'ISPESL;
 Vista la nota del 22 marzo 2005 con cui il Ministero della salute - Direzione     generale     ricerca    scientifica    e    tecnologica 6/I.4.d.a.7/70-3275//P,  ha  approvato  il  predetto  regolamento, ai sensi  dell'art.  13,  comma  2  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303;
 Emana l'unito  regolamento concernente la stipula di convenzioni, contratti ed  accordi  di  collaborazione  con amministrazioni, enti, organismi nazionali,   esteri   ed  internazionali  e  per  la  costituzione  o partecipazione   a  consorzi,  fondazioni  o  societa'  dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 22 aprile 2005
 Il presidente: Moccaldi
 |  |  |  | Allegato REGOLAMENTO   DI   DISCIPLINA  DELLE  MODALITA'  PER  LA  STIPULA  DI CONVENZIONI,   CONTRATTI  ED  ACCORDI  DI  COLLABORAZIONE  E  PER  LA COSTITUZIONE  O  PARTECIPAZIONE  A  CONSORZI,  FONDAZIONI  O SOCIETA' DELL'ISTITUTO  SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO (art.  13  comma  1,  lettera  c), e art. 3, comma 1, lettere a) e b) d.P.R. n. 303/2002).
 Art. 1.
 Principi generali
 1.  Per il perseguimento dei fini istituzionali di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  4 dicembre 2002, n. 303, art. 13, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (di seguito  denominato Istituto), ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere a)  e  b)  del  decreto  del Presidente della Repubblica n. 303/2002, anche  attraverso  l'utilizzo  economico  dei risultati della propria ricerca,  costituisce  o  partecipa  con  altri  soggetti  pubblici e privati,  italiani  e  stranieri in consorzi, fondazioni, societa' ed enti  analoghi  quali,  tra  gli altri, i Gruppi europei di interesse economico   (GEIE)  e  le  societa'  finalizzate  alla  utilizzazione industriale  dei  risultati della ricerca di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297.
 2.  La  presenza  dell'Istituto  in  iniziative  comuni  ad altri soggetti,  come  manifestazione  del potere di esercizio di autonomia privata,  e'  improntata  a  principi di correttezza della iniziativa economica    e    di    trasparenza   ed   economicita'   dell'azione amministrativa;  nel  caso  di  partecipazione  ad  enti con scopo di lucro,  essa  e' vincolata al reimpiego di ogni eventuale utile nelle attivita' istituzionali.
 Art. 2. Procedure   di   valutazione   e   decisione   della   partecipazione dell'Istituto  superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro
 alle iniziative
 1. Il consiglio di amministrazione definisce i criteri generali e le  procedure  necessarie alla presenza in iniziative comuni ad altri soggetti  nel  rispetto  delle  disposizioni  generali  del  presente regolamento,  sulla base di una istruttoria effettuata dai competenti organi  tecnico-scientifici  e amministrativi valutando l'adeguatezza dell'iniziativa,  i  vantaggi  scientifici  o  tecnici,  di  immagine complessiva  dell'Istituto,  di  realizzazione  di  uno  o piu' scopi istituzionali,  nonche' di tipo economico. Inoltre saranno valutati i seguenti elementi:
 a) l'oggetto  dell'ente  partecipato  e  la  sua  capacita'  di contribuire al perseguimento dei fini istituzionali dell'Istituto tra le quali:
 1) le attivita' ad alto contenuto tecnologico;
 2)  la  valorizzazione  ed  il  trasferimento tecnologico dei risultati delle ricerche;
 3) la formazione;
 4) la collaborazione con enti ed organismi sovranazionali;
 5)   il  supporto  tecnico-scientifico  alle  amministrazioni pubbliche;
 6) la costituzione di imprese altamente innovative;
 b) la  natura  dell'ente  partecipato  e le sue caratteristiche significative tra le quali:
 1) lo scopo di lucro o mutualistico;
 2) la destinazione dei risultati economici della gestione;
 3)   la   dimensione   dell'ente   e   della   sua  struttura organizzativa;
 4) il carattere aperto o chiuso delle partecipazioni;
 c) il  ruolo  che l'Istituto e' chiamato a svolgere (promozione scientifica, guida all'iniziativa, sostegno economico o finanziario);
 d) i termini dell'eventuale coinvolgimento di beni, strutture e personale  dell'Istituto,  i  riflessi  di  tale coinvolgimento sulla normale   funzionalita'   dell'azione  istituzionale,  la  previsione dell'esigenza di interventi conseguenti;
 e) le   prospettive   di   riconoscimento   ai   rappresentanti dell'Istituto  nell'iniziativa di un ruolo negli organi di indirizzo, di  gestione,  di  controllo, di valutazione tecnica ed i riflessi di tale  assunzione  di  ruoli  sulla  normale funzionalita' dell'azione istituzionale.
 2.  La presenza dell'Istituto nelle iniziative comuni e' disposta dal    presidente,    previa    deliberazione    del   consiglio   di amministrazione.
 Art. 3.
 Coinvolgimento delle strutture di ricerca dell'Istituto
 1.  L'Istituto,  nel  disporre la presenza nell'iniziativa, puo', con la delibera di approvazione, determinare le competenze, proprie o delegate, della struttura di ricerca interessata alla partecipazione.
 Art. 4.
 Intese programmatiche
 1.  Le  procedure  di  valutazione ed approvazione della presenza dell'Istituto  nelle iniziative comuni di cui agli articoli 2 e 3 del presente   regolamento   si   applicano  anche  nel  caso  di  intese programmatiche  con  gli altri soggetti interessati all'iniziativa, o di modificazione successiva di tali intese.
 2.  Nell'approvazione  delle  intese  programmatiche  di  cui  al precedente   comma,   particolare  attenzione  tra  gli  elementi  di valutazione  dovra'  essere  riservata alla programmazione economica, alla  quantificazione ed alla individuazione delle risorse necessarie per  la  realizzazione  dell'iniziativa,  alle fonti di finanziamento accessibili, agli importi e conferimenti da parte dell'Istituto anche in  termini  di  immagine  e  di  apporto  di opera scientifica, alla adeguatezza  degli  apporti  e conferimenti degli altri partecipanti, alla   durata  dell'iniziativa,  alle  ipotesi  di  recesso  o  altri comportamenti  resi necessari per l'Istituto da modifiche legislative o dalla propria regolamentazione.
 Art. 5.
 Rappresentanti dell'Istituto nelle iniziative comuni
 1.    Il   presidente   e   il   direttore   generale   designano rispettivamente i rappresentanti negli organi tecnico-scientifici e/o di  gestione,  nel  rispetto  della  disciplina di cui all'art. 3 del decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 303/2002, conferendogli anche  l'incarico di verificare, nella partecipazione all'iniziativa, il  rispetto  delle  regole  e  degli  adempimenti di cui al presente regolamento,   nonche'   di   operare   affinche'   il  consiglio  di amministrazione  disponga  di  una  adeguata informazione sullo stato dell'iniziativa partecipata.
 Art. 6.
 Costituzione e partecipazione in societa' e consorzi e fondazioni
 1.   La   costituzione  e  la  partecipazione  dell'Istituto  nei consorzi, fondazioni e societa' e' disciplinata ai sensi dell'art. 3, comma  1,  lettera b)  del decreto del Presidente della Repubblica n. 303/2002.
 Art. 7. Contratti  di  ricerca,  convenzioni,  accordi  di  collaborazione  e
 programmi
 1.  Per  lo  svolgimento  della sua attivita' di ricerca e per la realizzazione  di  ulteriori  compiti  istituzionali  l'Istituto puo' stipulare,  ai  sensi dell'art. 2, comma 2, lettera b) e dell'art. 3, comma  1,  lettera  a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 303/2002,   convenzioni,   contratti,   accordi   di  collaborazione, programmi di studio e di ricerca.
 2.  Il  comitato  scientifico, ai sensi dell'art. 10, comma 1 del decreto  del  Presidente della Repubblica n. 303/2002, esprime parere sulla  validita'  scientifica delle convenzioni, contratti ed accordi di  collaborazione.  Tale parere potra' non essere richiesto nel caso di  progetti  finanziati  da  organismi  nazionali ed internazionali, sottoposti  a  valutazione  da  parte  di  commissioni  specifiche di esperti  o  nel caso di una committenza specifica del Ministero della salute o di altre pubbliche amministrazioni.
 3.  Le convenzioni, i contratti, gli accordi di collaborazione, i programmi di studio e di ricerca di cui al precedente comma, disposti dal  presidente,  vengono  trasmessi  al  direttore generale il quale provvede alla loro attuazione.
 4.  L'Istituto,  ai  sensi  dell'art.  2, comma 2, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 303/2002, svolge attivita' di ricerca corrente e finalizzata anche attraverso la stipulazione di contratti   e   convenzioni.   A   tal  fine  utilizza  le  fonti  di finanziamento  previste dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303/2002.
 5. I contratti e le convenzioni di cui al precedente comma devono essere conformi alle normative vigenti.
 6.  Per  quanto  concerne  i  programmi  e/o progetti, laddove la partecipazione  determini  la  necessita'  di cooperare con unita' di personale  afferente ad altri organismi nazionali e/o internazionali, si procede mediante la stipula di idonee convenzioni.
 7.  Nell'ambito  di  finanziamenti erogati da altre istituzioni o derivanti dal proprio bilancio e sulla base di finalita' direttamente connesse all'avanzamento delle conoscenze scientifiche ed alla tutela della  salute  negli  ambienti  di  vita e di lavoro, l'Istituto puo' finanziare sia unita' di ricerca intra che extramurali.
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