Gazzetta n. 109 del 12 maggio 2005 (vai al sommario) |
ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO |
DECRETO 22 aprile 2005 |
Regolamento di disciplina delle modalita' di conferimento degli incarichi di collaborazione per l'attuazione dei programmi di ricerca, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303. |
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IL PRESIDENTE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, recante il «Regolamento di organizzazione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL, a norma dell'art. 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419»; Visto in particolare l'art. 13, comma 1, lettera d), del predetto decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, il quale prevede che il consiglio di amministrazione disciplini le modalita' di conferimento degli incarichi temporanei di collaborazione per l'attuazione dei programmi di ricerca; Vista la deliberazione n. 16/2004 adottata dal Consiglio di amministrazione in data 27 dicembre 2004, con la quale e' stato approvato il regolamento recante disciplina delle modalita' di conferimento degli incarichi di collaborazione per l'attuazione dei programmi di ricerca attivita'; Vista la nota del 22 marzo 2005 con cui il Ministero della salute - Direzione generale ricerca scientifica e tecnologica - 6/I.4.d.a.7/70-3275//P, ha approvato il predetto regolamento, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303; Emana l'unito regolamento recante disciplina delle modalita' di conferimento degli incarichi di collaborazione per l'attuazione dei programmi di ricerca attivita' dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 aprile 2005 Il presidente: Moccaldi |
| Allegato REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI INCARICHI TEMPORANEI DI COLLABORAZIONE PER PROGRAMMI DI RICERCA (art. 13, lettera d), d.P.R. n. 303/2002) ED ALTRE FORME DI COLLABORAZIONE. Art. 1. Finalita' e ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 13, lettera d), decreto del Presidente della Repubblica n. 303/2002, le modalita' di conferimento degli incarichi temporanei e delle altre forme contrattuali di collaborazione a tempo determinato. 2. Per esigenze relative all'attivita' e al buon andamento della gestione, secondo gli indirizzi e nei limiti di spesa fissati dal consiglio di amministrazione, l'Istituto puo' ricorrere ad assunzioni di personale temporaneo secondo tipologie contrattuali previste dalla normativa vigente e da disposizioni del contratto collettivo di lavoro di settore. 3. Il personale cosi' assunto non dovra' avere conflitti di interesse o incompatibilita' alcuna con l'amministrazione. Art. 2. Incarichi temporanei di collaborazione 1. Il direttore generale, per esigenze connesse all'attuazione di programmi, progetti per il miglioramento dei servizi, contratti, convenzioni ed accordi di collaborazione per lo svolgimento di attivita' di ricerca e per particolari compiti istituzionali, puo' prevedere anche mediante selezione pubblica per titoli e colloquio, l'affidamento di incarichi temporanei di collaborazione a soggetti in possesso del curriculum formativo attestante una comprovata qualificazione professionale idonea per lo svolgimento delle predette attivita'. 2. L'incarico e' conferito con provvedimento del direttore generale ed e' disciplinato da un contratto di diritto privato che non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Istituto, nel quale sono indicati l'oggetto, la durata, il luogo di svolgimento dell'attivita', i diritti e i doveri del collaboratore, il compenso e le modalita' di corresponsione dello stesso. Art. 3. Incarichi temporanei ad esperti 1. Il direttore generale puo' conferire incarichi per temporanee ed oggettive carenze di determinate figure professionali all'interno dell'amministrazione ad esperti di provata competenza e qualificazione professionale, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione ai sensi del decreto legislativo n. 165/2001, art. 7, comma 6. 2. Nel caso di esperti scientifici, il conferimento avviene su proposta del presidente dell'Istituto. 3. Il direttore generale potra' conferire incarichi ad esperti, relativi alla realizzazione di un programma, di un progetto o di una sua fase, rispetto alla quale questi ultimi si obbligano a conseguire il risultato pattuito. 4. Ove necessario, la prestazione potra' essere svolta nelle sedi dell'Istituto nonche' in altre sedi sul territorio nazionale o estero. In tal caso al titolare del contratto e' corrisposto il rimborso delle spese autorizzate e documentate. Art. 4. Conferimento per particolari, saltuarie ed occasionali prestazioni professionali 1. Per esigenze connesse a specifici problemi ed attivita', caratterizzati dalla necessita' di farvi fronte tempestivamente e con particolari professionalita', possono essere conferiti incarichi per prestazioni professionali occasionali a soggetti in possesso di adeguata esperienza, per lo svolgimento della specifica prestazione oggetto dell'incarico. 2. L'incarico, della durata massima di sessanta giorni, e' adottato con provvedimento del direttore generale ed e' disciplinato con un contratto di diritto privato, che non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Istituto, nel quale sono indicati l'oggetto, la durata, il luogo di svolgimento dell'attivita', i diritti e i doveri del prestatore, il compenso, le modalita' di corresponsione del medesimo. Art. 5. Conferimento assegni di ricerca 1. Possono essere titolari degli assegni coloro che abbiano il titolo di dottore di ricerca e i laureati in possesso del curriculum scientifico e professionale idoneo allo svolgimento di attivita' di ricerca, con esclusione del personale di ruolo presso le Universita', gli Osservatori astronomici, astrofisica e vesuviano, gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. L'incarico e' conferito dal direttore generale, sentito il presidente e viene effettuato a seguito di apposita selezione pubblica, per titoli o colloquio integrativo. 3. L'assegno di ricerca e' conferito mediante contratto di diritto privato che non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Istituto, nel quale sono indicati l'oggetto, la durata, il luogo di svolgimento dell'attivita', i diritti e i doveri del prestatore, il compenso e le modalita' di corresponsione del medesimo. Art. 6. 1. L'efficacia giuridica dei contratti e' subordinata alla preventiva stipula di apposita polizza a copertura degli infortuni e della responsabilita' professionale i cui oneri sono a carico del prestatore. Art. 7. 1. La valutazione delle attivita' espletate viene svolta dal dirigente responsabile cui l'incaricato e' assegnato, mediante una relazione trasmessa al presidente o al direttore generale dell'Istituto. 2. Il presidente o il direttore generale provvedera' a trasmettere la suddetta relazione al consiglio di amministrazione, per la dovuta informativa. |
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