Gazzetta n. 109 del 12 maggio 2005 (vai al sommario) |
ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO |
DECRETO 22 aprile 2005 |
Regolamento sulla istituzione di un sistema di controlli interni, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera i) del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303. |
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IL PRESIDENTE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, recante il «Regolamento di organizzazione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL, a norma dell'art. 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419»; Visto in particolare l'art. 13, comma 1, lettera i), del predetto decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, il quale prevede che il consiglio di amministrazione disciplini l'istituzione di un sistema di controlli interni; Vista la deliberazione n. 19/2004 adottata dal consiglio di amministrazione in data 27 dicembre 2004, con la quale e' stato approvato il regolamento recante l'istituzione di un sistema di controlli interni; Vista la nota del 22 marzo 2005 con cui il Ministero della salute - Direzione generale ricerca scientifica e tecnologica - 6/I.4.d.a.7/70-3275//P, ha approvato il predetto regolamento, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303; Emana l'unito regolamento recante l'istituzione di un sistema di controlli interni dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 aprile 2005 Il presidente: Moccaldi |
| Allegato REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI (art. 13, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica n. 303/2002). Art. 1. Oggetto, denominazioni e principi generali 1. Il presente regolamento disciplina il sistema dei controlli interni dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, di seguito denominato ISPESL. 2. Il sistema dei controlli interni e' ispirato ai principi generali recati dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. 3. Nell'ambito dell'autonomia organizzativa di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, l'ISPESL si dota di strumenti finalizzati a: a) garantire la legittimita', la regolarita' e la correttezza dell'azione amministrativa (controllo di regolarita' amministrativo-contabile); b) verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicita' dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione); c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale (valutazione della dirigenza); d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione di piani, programmi ed altri strumenti determinati dall'organo di direzione politico-amministrativa, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (controllo strategico). Art. 2. Controllo di regolarita' amministrativo-contabile 1. Il controllo di regolarita' amministrativo-contabile e' svolto dal collegio dei revisori dei conti di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303/2002, con i compiti previsti al comma 3 del medesimo articolo nonche' con quelli previsti da altre norme di legge o di regolamento. 2. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 286/1999, provvede allo svolgimento dei controlli di cui al presente articolo anche la struttura individuata ai fini dell'espletamento dell'attivita' d'ispezione amministrativa, secondo la disciplina recata dalla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 2 luglio 2002. Art. 3. Controllo di gestione 1. Il controllo di gestione supporta la funzione direzionale nello svolgimento dei propri compiti. 2. La funzione del controllo di gestione e' collocata in posizione di diretta collaborazione con il direttore generale. 3. Nell'ambito del regolamento di organizzazione sono definiti i compiti, le attivita' e le funzioni. 4. Il controllo di gestione verifica, mediante valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi gestionali assegnati, la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite, l'imparzialita' e il buon andamento delle attivita' gestionali svolte, nonche' effettua valutazioni in ordine ai risultati gestionali conseguiti. 5. Il direttore generale, sulla base degli indirizzi del consiglio di amministrazione, definisce: a) le unita' organizzative a livello delle quali si intende misurare l'efficacia, l'efficienza e l'economicita' dell'azione amministrativa; b) le procedure di determinazione degli obiettivi gestionali e dei soggetti responsabili; c) l'insieme dei prodotti e delle finalita' dell'azione amministrativo-gestionale, con riferimento all'intero ISPESL o a singole unita' organizzative; d) le modalita' di rilevazione e ripartizione dei costi tra le unita' organizzative e di individuazione degli obiettivi per cui i costi sono sostenuti; e) gli indicatori specifici per misurare l'efficacia, l'efficienza e l'economicita'; f) la frequenza di rilevazione delle informazioni. Art. 4. Valutazione del personale con incarico dirigenziale 1. Costituiscono oggetto di valutazione dell'attivita' dei dirigenti, le prestazioni svolte e la gestione delle risorse, con particolare riguardo ai risultati realizzati, in relazione agli obiettivi assegnati, e all'impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate. 2. Il procedimento di valutazione e' ispirato alla diretta conoscenza dell'attivita' del valutato da parte del soggetto valutatore e della partecipazione al procedimento del valutato. 3. Ai sensi del precedente comma, i dirigenti preposti agli uffici di livello dirigenziale generale sono valutati dal direttore generale, che si avvale anche degli elementi forniti dal controllo strategico e dal controllo di gestione. 4. I dirigenti preposti agli uffici di livello dirigenziale non generale sono valutati dal dirigente dell'ufficio dirigenziale generale cui appartengono, tenuto anche conto delle risultanze del controllo di gestione. In tutti gli altri casi sono valutati dal direttore generale, per gli aspetti gestionali ed amministrativi. 5. La procedura di valutazione di cui al presente articolo, costituisce presupposto per l'applicazione delle misure di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 165/2001, come modificato dall'art. 3 della legge n. 145/2002. 6. In particolare le misure, di cui al comma 1 del predetto articolo, si applicano allorche' i risultati negativi dell'attivita' amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi, emergono dalle ordinarie ed annuali procedure di valutazione. Tuttavia, quando il rischio grave di un risultato negativo si verifica prima della scadenza annuale, il procedimento di valutazione puo' essere anticipatamente concluso. Art. 5. Controllo strategico 1. La funzione del controllo strategico mira a verificare, in funzione dei poteri di indirizzo del consiglio di amministrazione, l'effettiva attuazione delle scelte contenute nei piani di attivita', nelle direttive ed in altri atti equivalenti. 2. Il servizio opera in posizione di autonomia e risponde direttamente al consiglio di amministrazione, al quale presenta relazioni periodiche sull'attivita' svolta. Il presidente puo' autonomamente attivare il servizio ai fini di specifici referti informandone il consiglio di amministrazione. 3. L'attivita' di valutazione e controllo strategico mira a verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei competenti organi, l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico. 4. L'attivita' stessa consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonche' nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilita' per mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi. 5. La funzione e le attivita' di controllo strategico sono svolte da un collegio di tre membri, esterni all'ISPESL, nominati dal consiglio di amministrazione, esperti in materia di organizzazione, pianificazione strategica, tecniche di valutazione, analisi e controllo dei risultati, di cui uno con funzione di presidente. 6. Il collegio di cui al comma 4 riferisce al consiglio di amministrazione mediante apposita relazione trimestrale sulle risultanze delle analisi, dei controlli e delle valutazioni effettuati. 7. Ai componenti del collegio e' attribuito un compenso annuo stabilito dal consiglio di amministrazione. 8. Il collegio opera in posizione di autonomia e risponde direttamente al consiglio di amministrazione. Ai fini dello svolgimento dei propri compiti esso ha accesso agli atti e ai documenti inerenti alle attivita' poste in essere dalle strutture interne. 9. Il collegio dura in carica tre anni. |
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