Gazzetta n. 109 del 12 maggio 2005 (vai al sommario) |
ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO |
DECRETO 22 aprile 2005 |
Regolamento concernente la disciplina e modalita' della attivita' brevettuale, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303. |
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IL PRESIDENTE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, recante il «Regolamento di organizzazione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL, a norma dell'art. 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419»; Visto in particolare l'art. 13, comma 1, lettera e) del predetto decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, il quale prevede che il Consiglio di amministrazione regolamenti la disciplina e le modalita' dell'attivita' brevettuale; Vista la deliberazione n. 15/2004 adottata dal Consiglio di amministrazione in data 27 dicembre 2004, con la quale e' stato approvato il regolamento recante disciplina e modalita' dell'attivita' brevettuale; Vista la nota del 22 marzo 2005 con cui il Ministero della salute - Direzione generale ricerca scientifica e tecnologica - 6/I.4.d.a.7/70-3275//P, ha approvato il predetto regolamento, ai sensi dell'art. 13, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303; Emana l'unito regolamento recante disciplina e modalita' dell'attivita' brevettuale dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 aprile 2005 Il presidente: Moccaldi |
| Allegato REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DISCIPLINA E LE MODALITA' DELL'ATTIVITA' BREVETTUALE (art. 13, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica n. 303/2002). Art. 1. 1. I ricercatori dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro sono titolari esclusivi dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui sono autori, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge 18 ottobre 2001, n. 383. 2. In caso di piu' autori, dipendenti delle Universita', delle pubbliche amministrazioni aventi fra i loro scopi istituzionali finalita' di ricerca ovvero di altre pubbliche amministrazioni, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione. L'inventore presenta la domanda di brevetto e ne da' comunicazione all'amministrazione. Art. 2. 1. Il ricercatore ha facolta' di chiedere all'Istituto di concorrere a sostenere, anche a titolo di anticipazione, gli oneri derivanti dalle procedure di brevettazione, in base a criteri che verranno stabiliti dal consiglio di amministrazione con apposita delibera, previo parere del comitato scientifico (o di apposita commissione consultiva) sui requisiti del brevetto. Art. 3. 1. L'Istituto, nell'ambito della propria autonomia, stabilisce l'importo massimo del canone, relativo a licenze a terzi per l'uso dell'invenzione, spettante all'Istituto stesso ovvero a privati finanziatori della ricerca, nonche' ogni ulteriore aspetto dei rapporti reciproci. 2. In ogni caso, l'inventore ha diritto a non meno del 50% dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione. 3. Nel caso in cui l'Istituto non provveda alla determinazione di cui al comma 1, allo stesso compete il 30% dei proventi o canoni. Art. 4. 1. Qualora il ricercatore dell'Istituto cedera' con apposito contratto lo sfruttamento degli eventuali diritti economici derivanti dal deposito di un brevetto, oltre che a terzi anche all'Istituto, il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, individuera' l'entita' economica di tale cessione ed adottera' apposito schema di contratto. Art. 5. 1. Gli accordi di collaborazione e le convenzioni dell'Istituto, nel rispetto della norma di cui all'art. 7 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, dovranno prevedere gli importi dei canoni spettanti ad ognuna delle parti contraenti. Art. 6. 1. Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora l'inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che cio' non derivi da cause indipendenti dallo loro volonta', l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi, o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore. Art. 7. 1. Il presente regolamento si applica ai brevetti depositati successivamente all'emanazione dell'art. 7 della legge n. 383/2001. 2. I brevetti depositati in precedenza all'entrata in vigore della suddetta legge sono disciplinati dalla normativa vigente all'epoca del deposito. |
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