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| Gazzetta n. 109 del 12 maggio 2005 (vai al sommario) |  | ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO |  | DECRETO 22 aprile 2005 |  | Regolamento  concernente  la  disciplina  e modalita' della attivita' brevettuale,  ai  sensi  dell'articolo 13,  comma  1,  lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n.  303,  recante  il  «Regolamento  di  organizzazione dell'Istituto superiore  per  la  prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL, a norma dell'art. 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419»;
 Visto  in  particolare  l'art. 13, comma 1, lettera e) del predetto decreto  del  Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, il quale  prevede  che  il  Consiglio  di amministrazione regolamenti la disciplina e le modalita' dell'attivita' brevettuale;
 Vista  la  deliberazione  n.  15/2004  adottata  dal  Consiglio  di amministrazione  in  data  27 dicembre  2004,  con  la quale e' stato approvato    il    regolamento   recante   disciplina   e   modalita' dell'attivita' brevettuale;
 Vista la nota del 22 marzo 2005 con cui il Ministero della salute - Direzione    generale    ricerca    scientifica   e   tecnologica   - 6/I.4.d.a.7/70-3275//P,  ha  approvato  il  predetto  regolamento, ai sensi  dell'art.  13,  comma  2  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303;
 Emana l'unito  regolamento  recante  disciplina  e modalita' dell'attivita' brevettuale dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 22 aprile 2005
 Il presidente: Moccaldi
 |  |  |  | Allegato REGOLAMENTO  CONCERNENTE  LA DISCIPLINA E LE MODALITA' DELL'ATTIVITA' BREVETTUALE (art. 13, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica n. 303/2002).
 Art. 1.
 1.  I ricercatori dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza  del  lavoro  sono titolari esclusivi dei diritti derivanti dall'invenzione  brevettabile  di  cui  sono  autori,  secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.
 2.  In  caso  di piu' autori, dipendenti delle Universita', delle pubbliche  amministrazioni  aventi  fra  i  loro  scopi istituzionali finalita'  di  ricerca  ovvero  di altre pubbliche amministrazioni, i diritti  derivanti  dall'invenzione  appartengono  a  tutti  in parti uguali, salvo diversa pattuizione. L'inventore presenta la domanda di brevetto e ne da' comunicazione all'amministrazione.
 Art. 2.
 1.  Il  ricercatore  ha  facolta'  di  chiedere  all'Istituto  di concorrere  a  sostenere,  anche a titolo di anticipazione, gli oneri derivanti  dalle  procedure  di  brevettazione, in base a criteri che verranno  stabiliti  dal  consiglio  di  amministrazione con apposita delibera,  previo  parere  del  comitato  scientifico  (o di apposita commissione consultiva) sui requisiti del brevetto.
 Art. 3.
 1.  L'Istituto,  nell'ambito  della propria autonomia, stabilisce l'importo  massimo  del  canone, relativo a licenze a terzi per l'uso dell'invenzione,  spettante  all'Istituto  stesso  ovvero  a  privati finanziatori  della  ricerca,  nonche'  ogni  ulteriore  aspetto  dei rapporti reciproci.
 2.  In  ogni  caso, l'inventore ha diritto a non meno del 50% dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione.
 3. Nel caso in cui l'Istituto non provveda alla determinazione di cui al comma 1, allo stesso compete il 30% dei proventi o canoni.
 Art. 4.
 1.  Qualora  il  ricercatore  dell'Istituto  cedera' con apposito contratto lo sfruttamento degli eventuali diritti economici derivanti dal deposito di un brevetto, oltre che a terzi anche all'Istituto, il consiglio   di   amministrazione,   su   proposta   del   presidente, individuera'  l'entita'  economica  di  tale  cessione  ed  adottera' apposito schema di contratto.
 Art. 5.
 1.  Gli accordi di collaborazione e le convenzioni dell'Istituto, nel  rispetto  della  norma  di cui all'art. 7 della legge 18 ottobre 2001,  n. 383, dovranno prevedere gli importi dei canoni spettanti ad ognuna delle parti contraenti.
 Art. 6.
 1.  Trascorsi  cinque  anni  dalla data di rilascio del brevetto, qualora  l'inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento  industriale,  a  meno  che  cio'  non  derivi  da cause indipendenti   dallo  loro  volonta',  l'Istituto  superiore  per  la prevenzione  e  la sicurezza del lavoro acquisisce automaticamente un diritto  gratuito,  non  esclusivo,  di  sfruttare  l'invenzione  e i diritti patrimoniali ad essa connessi, o di farli sfruttare da terzi, salvo  il  diritto  spettante  all'inventore  di esserne riconosciuto autore.
 Art. 7.
 1.  Il  presente  regolamento  si  applica ai brevetti depositati successivamente all'emanazione dell'art. 7 della legge n. 383/2001.
 2.  I  brevetti  depositati  in  precedenza all'entrata in vigore della  suddetta  legge  sono  disciplinati  dalla  normativa  vigente all'epoca del deposito.
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