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| Gazzetta n. 109 del 12 maggio 2005 (vai al sommario) |  | ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO |  | DECRETO 22 aprile 2005 |  | Regolamento    per    il   conferimento   delle   borse   di   studio dell'I.S.P.E.S.L., ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n.  303,  recante  il  «Regolamento  di  organizzazione dell'Istituto superiore  per  la  prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL, a norma dell'art. 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419»;
 Visto  in  particolare  l'art. 13, comma 1, lettera e) del predetto decreto  del  Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, il quale  prevede  che  il  Consiglio  di  amministrazione disciplini le modalita' di conferimento delle borse di studio;
 Vista  la  deliberazione  n.  15/2004  adottata  dal  Consiglio  di amministrazione  in  data  27 dicembre  2004,  con  la quale e' stato approvato  il  regolamento  recante la disciplina per il conferimento delle borse di studio;
 Vista la nota del 22 marzo 2005 con cui il Ministero della salute - Direzione     generale     ricerca    scientifica    e    tecnologica 6/I.4.d.a.7/70-3275//P,  ha  approvato  il  predetto  regolamento, ai sensi  dell'art.  13,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303;
 Emana l'unito regolamento concernente il conferimento delle borse di studio dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 22 aprile 2005
 Il presidente: Moccaldi
 |  |  |  | Allegato REGOLAMENTO  PER  IL  CONFERIMENTO DELLE BORSE DI STUDIO DELL'ISPESL, PER  CITTADINI  ITALIANI  O DELL'UNIONE EUROPEA E/O PER STRANIERI, IN POSSESSO  DEL  DIPLOMA  DI  LAUREA  SPECIALISTICA,  O  DEL DIPLOMA DI LAUREA,  O  DEL  DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE (art. 13, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica n. 303/2002) Art. 1.
 1.  L'Istituto  superiore  per  la prevenzione e la sicurezza del lavoro,  di  seguito  chiamato  Istituto, conferisce borse di studio, correlate  alle  esigenze previste nei piani di attivita', al fine di avviare  i  giovani  alle  attivita'  di  ricerca  e di supporto alla ricerca,   fornendo   al   consiglio  di  amministrazione  la  dovuta informativa.
 2.   Le   borse   di   studio   hanno  per  scopo  il  tirocinio, l'aggiornamento  ed  il  perfezionamento  dando  la  possibilita'  ai giovani  laureati  e/o  diplomati  di  svolgere,  presso le strutture scientifiche   richiedenti,  studi,  ricerche  nonche'  attivita'  di supporto  scientifico  alla  ricerca,  al fine di acquisire capacita' specifiche  nei  campi  che  interessano  l'attivita' dell'Istituto e siano conformi a suoi fini istituzionali.
 3.  Le  borse  di  studio  sono  conferite a cittadini italiani e dell'Unione europea, in possesso del diploma di laurea specialistica, o  del  diploma  di laurea, o del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
 4.  Possono essere inoltre istituite borse di studio per laureati stranieri,   nell'ambito   degli   indirizzi   di   ricerca  promossi dall'Istituto.
 Art. 2.
 1.  L'impegno  finanziario  e  le  aree  tematiche delle borse da assegnare vengono stabiliti nel piano di attivita' dell'Istituto.
 2.  Il  numero e la tipologia delle borse vengono determinati dal consiglio  di  amministrazione su proposta del presidente, sentito il parere  del  comitato scientifico e le deliberazioni sono attuate dal direttore generale.
 3.  Con  atto  del  direttore  generale sono indetti i concorsi e nominate le commissioni esaminatrici.
 Art. 3.
 1.  Le  borse  di  studio  sono  conferite  in seguito a pubblico concorso, per titoli, o integrato da colloquio.
 2.   Non   possono   essere   assegnate  le  borse  a  dipendenti dell'Istituto o a dipendenti di altri enti pubblici.
 3.  Le  borse  di  studio sono di durata annuale e possono essere rinnovate   per   non   piu'   di  un  anno,  nell'ambito  dei  piani dell'attivita' dell'Istituto.
 4.  L'attribuzione  di  borsa  di  studio  non  si configura come rapporto   di   lavoro,  essendo  finalizzata  alla  sola  formazione professionale del borsista.
 Art. 4.
 1.  Le  borse  non  danno luogo a trattamenti o riconoscimenti ai fini previdenziali.
 2.  Le  borse  di  studio  non  possono essere cumulate con altre borse,  assegni o sovvenzioni di analoga natura, concessi dallo Stato e   da   altri  enti,  sia  pubblici  che  privati,  con  stipendi  o retribuzioni  di  qualsiasi  natura  derivanti  da rapporti di lavoro pubblico o privato.
 Art. 5.
 1.  Il  borsista  sara'  assicurato  presso  l'INAIL  contro  gli infortuni   sul   lavoro   e   le  malattie  professionali  derivanti dall'esercizio della propria attivita' presso l'Istituto, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
 Art. 6.
 1.  Per  tutto  quanto  non  previsto nel presente regolamento si applicano  le norme stabilite dal disciplinare relativo alle borse di studio, approvato dal consiglio di amministrazione dell'Istituto.
 Art. 7.
 1.  La  valutazione  delle  attivita'  espletate viene svolta dal dirigente  responsabile  cui  il  borsista e' assegnato, mediante una relazione trasmessa al presidente dell'Istituto.
 2.  Il presidente provvedera' a trasmettere la suddetta relazione al consiglio di amministrazione per la dovuta informativa.
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