IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO delegato per la pesca e l'acquacoltura Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963 e successive modificazioni, recante disciplina della pesca marittima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modificazioni, con il quale e' stato approvato il regolamento di esecuzione della legge n. 963/1965; Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 e successive modifiche, recante misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo; Visto il decreto legislativo 26 luglio 2004, n. 153, recante disposizioni in materia di pesca marittima; Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38; Visto il Trattato di Amsterdam che prevede l'adozione di misure dirette a ridurre il divario tra i livelli delle varie Regioni e il ritardo delle Regioni meno favorite o insulari, ribadito peraltro dall'art. III-220 della Costituzione europea; Visto l'art. 158 del Trattato di Amsterdam che equipara le isole alle Regioni meno favorite ed impegna alla riduzione del divario di sviluppo che le caratterizza; Considerato che le isole minori rappresentano una preziosa risorsa dal punto di vista culturale, paesaggistico, turistico ed economico per l'Italia e per l'intero Mediterraneo e che, pertanto, detta risorsa deve essere opportunamente salvaguardata; Considerate, peraltro, le condizioni particolarmente svantaggiate nonche' l'estrema fragilita' del tessuto socio-economico delle popolazioni residenti nelle isole minori del territorio nazionale; Considerato che la struttura economica e sociale delle isole minori dipende in modo prevalente dell'attivita' di pesca; Considerato che sulla maggior parte delle isole minori nazionali gravano specifiche problematiche di natura diversa, in particolare geologiche, sociali e di lontananza dal Continente e dai mercati di sbocco, che contribuiscono a limitare ulteriormente le aspirazioni di sviluppo economico e sociale delle popolazioni residenti; Considerato che una parte significativa delle isole minori italiane e' interessata da iniziative dirette alla realizzazione di una rete di aree protette e marine e che attualmente risultano gia' costituite 15 riserve marine; Considerato in particolare il carattere artigianale della pesca costiera effettuata con attrezzo da posta dai pescatori residenti nelle isole minori, all'interno delle acque territoriali nazionali; Considerato che nella stagione estiva la pesca costiera effettuata con attrezzo da posta e' resa assai difficile dal vertiginoso incremento del traffico nautico legato alle attivita' turistiche e del tempo libero in genere, che si registra nelle acque di interesse dei pescatori delle isole minori; Considerate le particolari condizioni geo-morfologiche dei fondi marini circostanti le isole minori, caratterizzati in larga parte da elevata batimetria; Ritenuto necessario tutelare le specie marine sottoposte a particolare regime di protezione insieme all'attivita' dei pescatori interessati; Ravvisata l'opportunita' di consentire ai pescatori delle isole minori, per il solo periodo estivo del 2005, la pesca con attrezzo da posta in deroga ai parametri tecnici vigenti, in vista della nuova regolamentazione comunitaria per la pesca nel Mediterraneo; Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio 2002, n. 2, recante la delega di attribuzione del Ministro delle politiche agricole e forestali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Paolo Scarpa Bonazza Buora; Decreta: Articolo unico In deroga a quanto previsto all'allegato 2 del regolamento (CE) n. 1626 del 1994, per il periodo compreso tra il 15 aprile ed il 31 luglio 2005, e' consentito l'uso nella zona di mare di 12 miglia circostante le isole minori, dell'attrezzo da posta avente le seguenti caratteristiche: la rete deve avere una lunghezza non superiore a chilometri 5; l'altezza della rete non deve superare i metri 20; l'apertura della maglia della rete non puo' essere inferiore a 20 mm ne' superiore a 180 mm; la rete deve essere munita ogni 200 metri di galleggianti di colore giallo e di segnali luminosi di colore giallo visibili ad almeno 5 miglia di distanza; la rete deve essere opportunamente ancorata. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 aprile 2005 Il Sottosegretario di Stato Scarpa Bonazza Buora |