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| Gazzetta n. 109 del 12 maggio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 26 aprile 2005 |  | Riconoscimento, al sig. Kusamura Shigeki, di titolo di studio estero, quale  titolo  abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE delle risorse umane e delle professioni sanitarie
 Vista  l'istanza  con  la quale il sig. Kusamura Shigeki, cittadino giapponese,  ha  chiesto  il  riconoscimento  del  titolo di «Medico» conseguito  in  Brasile,  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della professione di medico chirurgo;
 Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e  norme  sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286»;
 Visti  gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in   particolare  il  comma  7  dell'art.  50,  che  disciplinano  il riconoscimento  dei  titoli professionali abilitanti all'esercizio di una  professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini  non  comunitari, nonche' dei titoli accademici di studio e di   formazione  professionale,  complementari  dei  predetti  titoli abilitanti  all'esercizio  di  una  professione,  conseguiti  ai fini dell'ammissione  agli  impieghi  e  dello  svolgimento  di  attivita' sanitarie nell'ambito del servizio sanitario nazionale;
 Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo  n.  319/94,  che  nella riunione del 1° dicembre 2004 ha ritenuto  di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di   quanto   disposto  dall'art.  6,  comma  1  del  citato  decreto legislativo n. 115/92;
 Visto  l'esito  della prova attitudinale effettuata in data 14 e 15 aprile  2005,  ai sensi dell'art. 8, comma 1, del gia' citato decreto legislativo n. 115/92, a seguito della quale il sig. Kusamura Shigeki e' risultato idoneo;
 Rilevata   la   sussistenza   dei   requisiti   di   legge  per  il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
 Decreta:
 1.  Il  titolo  di  «Medico»  rilasciato  in  data 15 dicembre 1995 dall'«Universidade Estadual de Campinas», San Paolo (Brasile) al sig. Kusamura  Shigeki,  nato  a  Tokyo (Giappone) il 22 dicembre 1970, e' riconosciuto  quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.
 2.  Il  dott.  Kusamura  Shigeki  e'  autorizzato  ad esercitare in Italia,  come  lavoratore  dipendente  o  autonomo, la professione di medico  chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli  odontoiatri  territorialmente  competente  ed  accertamento da parte  dell'ordine  stesso  della  conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.
 3.  L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite  ai  sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286  e  successive  modifiche, e per il periodo di validita'  ed  alle  condizioni  previste  dal  permesso  o  carta di soggiorno.
 4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 26 aprile 2005
 Il direttore generale: Mastrocola
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