Gazzetta n. 109 del 12 maggio 2005 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 20 dicembre 2004
1° programma delle opere strategiche (legge n. 443/2001), Trasporto rapido costiero (TRC) Rimini fiera - Cattolica - 1° stralcio funzionale tratta Rimini FS - Riccione FS. (Deliberazione n. 86/2004).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;
Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato, prevede, in particolare, che gli interventi medesimi siano compresi in intese generali quadro tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle opere;
Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;
Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilita' dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attivita' di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che puo' in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302;
Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);
Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del piu' volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il primo programma delle opere strategiche, che riporta all'allegato 1, sub «Sistemi urbani», con la dizione «Costa romagnola metropolitana», il progetto in esame con un costo complessivo di 2,582 milioni di euro;
Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (Gazzetta Ufficiale n. 87/2003, errata corrige in Gazzetta Ufficiale n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;
Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (Gazzetta Ufficiale n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° programma delle infrastrutture strategiche;
Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24, (Gazzetta Ufficiale n. 276/2004) con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;
Vista la sentenza n. 303 del 25 settembre 2003 con la quale la Corte costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilita' dell'intesa tra Stato e singola regione ai fini dell'attuabilita' del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finche' l'intesa non si perfezioni;
Visto il Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2004-2007, che, in apposito allegato, conferma l'intervento «Costa romagnola metropolitana» tra le iniziative potenzialmente attivabili nel periodo considerato;
Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno il 14 marzo 2003 di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il quale, in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002, e' stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;
Vista la nota 18 novembre 2004, n. 657, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, la relazione istruttoria sul progetto preliminare del 1° stralcio funzionale del «Trasporto rapido costiero (TRC) tratta Rimini FS - Riccione FS», proponendone l'approvazione con prescrizioni, ai soli fini procedurali;
Vista la nota n. COM/3001/1 del 5 novembre 2004, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;
Considerato che l'opera di cui sopra e' compresa nell'intesa generale quadro tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la regione Emilia-Romagna, sottoscritta il 19 dicembre 2003, con la denominazione «Trasporto rapido di massa Rimini-Riccione-Cattolica»;
Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;
Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;
Prende atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:
sotto l'aspetto tecnico-procedurale:
che il TRC interessa l'area costiera romagnola, che costituisce uno dei piu' importanti bacini di turismo balneare europeo con connotati di sempre maggior stazionarieta' e che e' servita dalla strada litoranea, fortemente congestionata a causa del traffico automobilistico privato, soprattutto durante il periodo giugno- settembre, e lungo la quale l'offerta di servizio di trasporto pubblico e' attualmente incentrata sulla filovia che dal 1939 collega il centro storico di Rimini con l'area urbana centrale di Riccione;
che l'opera incidera' sul riequilibrio modale dei traffici e sui livelli di accessibilita' territoriale, creando i presupposti per una significativa revisione della disciplina della circolazione viaria e quindi per un miglioramento sostanziale della qualita' urbana e ambientale;
che piu' specificatamente i criteri informatori del TRC riflettono un modello funzionale ispirato alla logica dei sistemi integrati, assicurando:
l'interscambio con le stazioni ferroviarie di Rimini e Riccione ai fini di un'efficace integrazione, a regime, con i servizi ferroviari nazionali e regionali;
l'integrazione con la locale rete di autoservizi che verra' razionalizzata;
l'integrazione con il trasporto automobilistico privato per incentivare l'interscambio tra mezzo privato e pubblico e alleggerire la pressione cui e' sottoposta la rete viaria;
il miglioramento dei livelli di accessibilita' al nuovo sistema tramite la realizzazione di percorsi pedonali per collegare le fermate del TRC con la litoranea;
che il tracciato del 1° stralcio (Rimini FS - Riccione FS) e' costituito da circa 11 Km di linea, di cui circa 5 Km a semplice via di corsa in sede protetta, mentre il restante e' a doppia via di corsa ed in sede promiscua/riservata e si sviluppa per circa 600 m in galleria;
che in particolare il tracciato, come definito nel progetto, e' costituito:
dalla tratta principale Rimini FS - Riccione FS, in sede protetta, di circa 10,1 Km, in cui e' prevista la realizzazione di una piattaforma stradale specializzata ed attrezzata per la circolazione di veicoli innovativi denominati «tram su gomma» e che si sviluppa in affiancamento alla linea FS Bologna-Ancona;
dalla sub-tratta Rimini FS - Ponte dei Mille in sede promiscua libera;
dalla sub-tratta Cavalieri di Vittorio Veneto - Aeroporto in sede propria riservata;
dalla sub-tratta di collegamento tra il deposito-officina e la nuova linea (tratta Flaminio-Chiabrera) in sede promiscua libera;
che l'opera rientra nel quadro della programmazione urbanistica del Piano territoriale regionale, del Piano regionale integrato dei trasporti, del Piano infraregionale della provincia di Rimini e del Piano territoriale di coordinamento provinciale;
che il progetto del TRC - gia' incluso in Accordi di programma stipulati, rispettivamente il 19 dicembre 1994, il 13 ottobre 1997 e l'8 maggio 1998, ha formato oggetto di un Accordo di programma e di servizio sottoscritto il 18 dicembre 1998 tra regione Emilia-Romagna, provincia di Rimini, comune di Rimini, comune di Riccione, Consorzio TRAM di Rimini per il coordinamento delle iniziative del TRC, con specifico riferimento alla realizzazione della nuova infrastruttura di collegamento tra Rimini FS e Riccione FS, accordo che individua il suddetto Consorzio, poi trasformato in Agenzia, quale affidatario delle attivita' necessarie a completare l'iter autorizzativo nei confronti delle amministrazioni interessate e di F.S. S.p.a, nonche' alla costruzione delle opere e alla gestione del servizio;
che e' stato sottoscritto, in data 24 giugno 1999, un Accordo di procedura fra le FS S.p.a. e il Consorzio TRAM, con il quale vengono disciplinati i rapporti fra le parti per la realizzazione dell'intervento;
che, dopo la stipula di un ulteriore Accordo di programma in data 22 dicembre 2000, un ultimo Accordo, del 14 maggio 2003, riconferma le precedenti pattuizioni e conferisce priorita' alla realizzazione della tratta Rimini FS - Riccione FS, considerata immediatamente eseguibile perche' gia' inserita nella programmazione urbanistica e valutata compatibile sotto il profilo ambientale;
che il progetto preliminare dell'intera tratta Rimini Fiera - Cattolica e' stato trasmesso, nel marzo 2003, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e agli altri enti e organismi competenti dal soggetto aggiudicatore, che poi ha limitato l'intervento da sottoporre ad istruttoria alla tratta Rimini FS - Riccione FS ed ha trasmesso il progetto preliminare, che costituisce un aggiornamento di quello finanziato ai sensi della legge 26 febbraio 1992, n. 211, agli enti gestori delle interferenze;
che la regione Emilia-Romagna, con delibera della giunta regionale n. 1221 del 30 giugno 2003, ha espresso parere favorevole sul progetto, tra l'altro sottolineando, per quanto concerne gli aspetti di compatibilita' ambientale, come per la tratta in questione sia stata esperita la procedura di verifica con esito positivo e con esclusione dall'ulteriore procedura di VIA, e ha formulato la propria valutazione positiva sulla localizzazione dell'opera ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002;
che parere favorevole, con prescrizioni, ha espresso altresi' il Ministero per i beni e le attivita' culturali in data 8 novembre 2003, recependo le indicazioni delle competenti Soprintendenze;
che parere favorevole, con prescrizioni attinenti sia alle successive fasi di programmazione che agli aspetti economici, ha espresso anche la Commissione interministeriale per le metropolitane di cui alla legge 29 dicembre 1969, n. 1042, con voto n. 282/M, nella seduta del 25 marzo 2004;
che non sono pervenute osservazioni da parte degli enti gestori delle interferenze;
che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone le prescrizioni da formulare in sede di approvazione del progetto;
sotto l'aspetto attuativo:
che il soggetto aggiudicatore viene individuato in Agenzia TRAM;
che la modalita' prevista per l'affidamento dei lavori e' l'appalto integrato;
che i tempi di predisposizione del progetto definitivo e di realizzazione dell'intervento, al netto di quelli necessari per gli espropri e per l'acquisizione del materiale rotabile, sono di massima indicati in cinquantaquattro mesi;
che il CUP del progetto e' D91H9800000000;
sotto l'aspetto finanziario:
che l'intervento per il quale viene ora sottoposto a questo Comitato il progetto preliminare e le tratte terminali del TRC, come accennato, aveva formato oggetto di finanziamenti assegnati da questo Comitato a carico delle risorse della legge n. 211/1992, andati in economia perche' non impegnati entro il termine previsto;
che il costo dell'intervento all'esame, prima quantificato nel progetto preliminare in 93.375.873,58 euro (di cui 70.266.387,45 per lavori a base d'appalto e fornitura di 15 unita' di trazione), e' stato ridimensionato, in fase istruttoria, in 92.961.800,41 euro a seguito delle osservazioni della citata Commissione ex lege n. 1042/1969 in merito all'entita' delle voci «imprevisti impianti» e «spese tecniche pregresse»;
che in data 13 giugno 2003 e' stato sottoscritto un Accordo preliminare tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e gli enti interessati (regione Emilia-Romagna, comune di Rimini, comune di Riccione e Agenzia TRAM) nel quale gli enti stessi richiamandosi ai propri atti deliberativi, formalizzano gli impegni finanziari a proprio carico;
che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone di rinviare alla fase di approvazione del progetto definitivo l'assegnazione di risorse a carico dei fondi destinati all'attuazione del 1° Programma delle opere strategiche, essendo previsti approfondimenti tecnici in relazione alle indicazioni della regione, che, tra l'altro, prospetta l'eliminazione della deviazione per l'aeroporto e alcune rettifiche di tracciato;
Delibera:
1. Approvazione progetto preliminare.
1.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002, nonche' ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, come modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, e' approvato, con le prescrizioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche ai fini dell'attestazione di compatibilita' ambientale e dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, il progetto preliminare del «Trasporto rapido costiero Rimini Fiera-Cattolica - 1° stralcio funzionale tratta Rimini FS-Riccione FS».
E' conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato-regione sulla localizzazione dell'opera.
1.2. Ai sensi del citato art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 190/2002, l'importo di 92.961.800,41 euro, di cui alla precedente presa d'atto, costituisce il limite di spesa dell'intervento.
1.3. Le prescrizioni citate al punto 1.1, a cui e' condizionata l'approvazione del progetto e da recepire in sede di redazione del progetto definitivo, sono riportate nell'allegato, che forma parte integrante della presente delibera.
2. Copertura finanziaria.
La individuazione della copertura finanziaria sara' effettuata in sede di esame del progetto definitivo, in relazione alla previsione dei citati approfondimenti tecnici connessi alle indicazioni della regione Emilia-Romagna.
3. Clausole finali.
3.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in sede di approvazione della progettazione definitiva, provvedera' alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni che, ai sensi del precedente punto 1.3 debbono essere recepite in tale fase.
3.2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto preliminare dell'intervento «Trasporto rapido costiero Rimini Fiera-Cattolica - 1° stralcio funzionale tratta Rimini FS-Riccione FS» approvato con la presente delibera.
3.3. Il suddetto Ministero provvedera' a svolgere le attivita' di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, anche tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.
3.4. Questo Comitato si riserva, in fase di approvazione del progetto definitivo dell'opera e in adesione alle richieste rappresentate nella citata nota del Coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, di dettare prescrizioni intese a rendere piu' stringenti le verifiche antimafia, prevedendo, tra l'altro, lo svolgimento di accertamenti anche nei confronti degli eventuali subcontraenti e subaffidatari e forme di monitoraggio durante la realizzazione dei lavori.
3.5. Il codice unico di progetto (CUP), assegnato al progetto in argomento, ai sensi della delibera n. 24/2004, dovra' essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento di cui alla presente delibera.
Roma, 20 dicembre 2004
Il presidente delegato: Siniscalco Il segretario del CIPE: Baldassarri Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2005 Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 355
 
Allegato
TRASPORTO RAPIDO COSTIERO (TRC)
RIMINI FIERA - CATTOLICA prescrizioni e raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Le prescrizioni, emerse nel corso dell'istruttoria, da recepire in sede di progetto definitivo sono per gli:
Aspetti tecnici:
provvedere alla rettifica del percorso di attraversamento dell'area (di proprieta' RFI) in prossimita' della stazione di Rimini dal km 0+355 al km 0+936 ed allo spostamento del tracciato dal km 0+936 al km 1+764 da mare a monte della ferrovia in attraversamento dell'area Grandi officine ferroviarie;
eliminare la deviazione dalla ferrovia fino all'ingresso dell'aeroporto, dal km 6+591 al km 6+960,
prevedere una corsia in sede protetta (eventualmente ad unica via di corsa) nel tratto attualmente previsto in sede stradale e precisamente dal Km 10+153 al Km 10+800,
il progetto definitivo dovra' essere redatto in conformita' alle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica;
le opere d'arte relative agli attraversamenti dei corsi d'acqua, dovranno essere progettate nel rispetto del libero deflusso degli eventi di piena (tempo di ritorno 200 anni) presi a rferimento nel Progetto di piano stralcio di Bacino Marecchia-Conca e con soluzioni tecniche che garantscono la continuita' delle fasce riparali (articoli 8 e 9 delle Norme di piano);
il progetto definitivo dovra' essere presentato al competente Servizio tecnico Bacino Conca Marecchia per l'ottenimento dei relativi pareri, autorizzazioni e concessioni, in merito alle interferenze idrauliche e all'eventuale occupazione di aree demaniali.
il segnalamento dovra' essere concepito in una logica complessiva con il regolamento di esercizio, per gli aspetti legati alla sicurezza;
i veicoli che circolino al di fuori della via guidata, devono rispettare norme del codice della strada. In considerazione che tale codice non consente la circolazione di veicoli di lunghezza superiore a 18,75 m, l'impostazione del progetto definitivo dovra' tener conto di tale limitazione;
prevedere tronchini di ricovero nei tratti a binario unico, al fine di non provocare il blocco della circolazione per periodi di tempo considerevoli in caso di fermo in linea;
il progetto definitivo dovra' contenere gli elaborati atti a dimostrare la corretta applicazione delle norme per gli impianti antincendio;
la marcia con motore diesel dovra' essere limitata solo alle reali necessita' al fine di ottimizzare le prestazioni di esercizio;
le problematiche connesse alle interferenze con la linea ferroviaria BO - AN dovranno essere verificate con le FS e se il caso procedere ad un aggiornamento dell'Accordo di procedura «TRAM - Ferrovie dello Stato» del 24 giugno 1999;
Aspetti di tutela paesaggistica, architettonica ed archeologica:
predisporre adeguate misure di compensazione a fenomeni di compressione spaziale indotti dall'intervento progettato, laddove in particolare si predispongono nuove opere per l'attraversamento dei corsi d'acqua tutelati ai sensi dell'art. 146, punto c) del decreto legislativo n. 490/1999 e ci si accosta sensibilmnemte alle emergenze architettoniche piu' significative ed in particolare quelle tutelate ai sensi del Titolo 1 del decreto legislativo n. 490/1999, nonche' dalla installazione dei numerosi punti di sosta e di sottopassi, specie in prossimita' di aree urbane caratterizzate da impianti d'alberi ormai di forte caratterizzazione urbana ed in generale in prossimnita' dei centri storici delle citta' della costa.
Il progetto dovra' comprendere un piano di inserimento paesaggistico da realizzarsi contestualmente alle opere e cio' per la mitigazione visiva del percorso e delle opere in elevato, fondato su una adeguata analisi paesaggistica del luogo che individui i principi di mitigazione e valorizzazione degli elementi naturali utili per la formulazione delle strategie di intervento adatte allo scopo.
Si tratta cioe' di adottare criteri di «compensazione paesaggistica» organizzando il verde di nuovo impianto lungo i percorsi viari trasversali e/o confluenti alla linea T.R.C. e le relative direttrici visive, con macchie arbustive ed arboree diffuse a/o a filari da estendere fino alla linea ferroviaria a monte ed alla costa mare.
La «mitigazione di impatto» potra' essere perseguita anche attraverso procedimenti di schermatura visiva, mediante creazione di filtri visivi in corrispondenza dei punti di osservazione preferenziali, che occorrera' individuare con precisione non solo per mitigare l'effetto «barriera» ma anche l'inserimento delle numerose rotatorie e degli snodi, che comunque dovranno essere evitati all'interno delle aree tutelate ai sensi del Titolo II del decreto legislativo n. 490/1999.
Dovranno predisporsi attorno all'impianto e lungo le molteplici direzioni visive e di percorso, opportune fasce boscate, di altezza differenziata, di nuovo impianto o potenziando quelle gia' esistenti, prefigurandone i relativi processi di crescita nel tempo; infine occorrera' individuare interventi di riordino e/o di inerbimento delle aree in rilevato o pianeggianti limitrofe.
Le barriere fonoassorbenti ed i muretti esterni a margine della carreggiata dovranno essere adeguatamente coperti, rispettivamente da vegetazione rampicante e da piante arbustive, per tratti alterni al fine di eliminare l'effetto prospettico di «barriera continua» che tali strutture viarie comportano in elevato ed in piano; per l'abbattimento di alberi sono ribadite le osservazione delle summenzionate note n. 8674 del 31 maggio 1997 e n. 10500 del 29 giugno 1998.
In merito alle opere architettoniche, occorre in sede di valutazione definitiva complessiva dell'intero progetto, concordare con le Soprintendenze competenti le finiture al fine di evitare l'inserimento di elementi cromaticamente disarmonici, specie in considerazione della loro costante iterazione lungo il percorso (portali, muretti, schermature, ecc..).
Per le opere di pavimentazione inoltre occorre evitare l'uso di elementi autobloccanti (betonella) almeno in prossimita' ed all'interno dei centri abitati e certo nelle aree tutelate ai sensi del decreto legislativo n. 490/1999;
effettuare sondaggi di controllo in aree specifiche di interesse archeologico, che verranno indicate a parte dalle Soprintendenze competenti e controllo continuo dei lavori di scavo da eseguirsi da parte di personale tecnico specializzato, in grado di intervenire nel caso di rinvenimenti.
 
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