Gazzetta n. 108 del 11 maggio 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 22 aprile 2005 |
Direttive per l'attuazione delle operazioni finanziarie, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, riguardante il testo unico delle disposizioni in materia di debito pubblico. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» ed in particolare l'art. 3 ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro: di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita'; di disporre, per promuovere l'efficienza dei mercati finanziari, l'emissione temporanea di tranches di prestiti vigenti attraverso il ricorso ad operazioni di pronti contro termine od altre in uso nei mercati; di procedere, ai fini della ristrutturazione del debito pubblico interno ed estero, al rimborso anticipato dei titoli, a trasformazioni di scadenze, ad operazioni di scambio nonche' a sostituzione tra diverse tipologie di titoli o altri strumenti previsti dalla prassi dei mercati finanziari internazionali; Visto il decreto ministeriale n. 73150 del 4 agosto 2003, come modificato dal decreto ministeriale n. 9487 del 1° febbraio 2005, con il quale vengono regolate le operazioni di concambio di titoli di Stato da effettuare tramite sistemi telematici di negoziazione; Considerato che la direzione II del Dipartimento del tesoro (d'ora innanzi indicata, ai fini del presente decreto, come «Direzione II») stipula: in occasione delle operazioni di ristrutturazione del debito pubblico, accordi con istituzioni finanziarie al fine di regolamentare le operazione medesime; accordi di carattere generale con le medesime istituzioni finanziarie, al fine di disciplinare i predetti contratti, secondo quanto stabilito dall'International Swap Dealers Association (I.S.D.A.) associazione di categoria tesa a garantire dal punto di vista giuridico-finanziario l'equilibrio delle condizioni contrattuali fra le controparti; altri accordi comunque connessi alla gestione dei prestiti; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» ed in particolare l'art. 4 con il quale, mentre si attribuisce agli organi di Governo l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e la verifica della rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e di gestione agli indirizzi impartiti, si riserva, invece, ai dirigenti l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa; Visto, altresi', l'art. 16, comma 1, lettera d) del citato decreto legislativo n. 165/2001 il quale prevede che i dirigenti degli uffici dirigenziali generali adottano, fra l'altro, gli atti ed i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare l'art. 5, comma 3, ove si prevede che il capo del Dipartimento svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel Dipartimento stesso, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni dell'amministrazione ed e' responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del Ministro; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» ed in particolare l'art. 3, comma 13, con il quale si stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1, relative al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti, non si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, recante «Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi», ed in particolare l'art. 5, comma 2, lettera d), ove si stabilisce che le disposizioni del decreto stesso non si applicano ai contratti per servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari; Ritenuta la necessita' di delineare gli obiettivi di riferimento per lo svolgimento dell'attivita' amministrativa nel settore delle operazioni finanziarie volte alla gestione del debito pubblico, stabilendo i limiti da osservare e le modalita' cui l'amministrazione dovra' attenersi in tale attivita'; Decreta: Art. 1. Emissione dei prestiti Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, citato nelle premesse, per l'anno finanziario 2005, le operazioni di emissione dei prestiti indicate nel medesimo articolo verranno disposte dal direttore della «Direzione II». La «Direzione II» potra' procedere ad emissioni di titoli di Stato in tutte le tipologie in uso sui mercati finanziari, a tasso fisso o variabile, nonche' all'emissione temporanea di tranches di prestiti vigenti attraverso il ricorso ad operazioni di pronti contro termine od altre in uso nella prassi finanziaria al fine di promuovere l'efficienza dei mercati. Le emissioni dei prestiti dovranno essere effettuate, oltre che nel rispetto del limite stabilito annualmente dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, attenendosi alle linee guida di cui al presente decreto, e secondo gli obiettivi dal medesimo indicati. I titoli potranno avere qualunque durata; nella determinazione della stessa, si dovra' contemperare l'esigenza di acquisire il gradimento dei mercati con quella di sopportare il minor costo, compatibilmente con l'esigenza di protezione dal rischio di rifinanziamento e di esposizione a mutamenti dei tassi di interesse. In tale attivita', la «Direzione II» manterra', su base annua, la quota circolante dei titoli a breve termine tra il 5% e il 15% dell'ammontare nominale complessivo dei titoli di Stato in circolazione, la quota dei titoli a tasso fisso tra il 50% e il 75%, e la quota di quelli indicizzati tra il 15% e il 30%, mentre la quota dei titoli zero-coupon a medio termine non potra' essere superiore al 10%. Il totale dei prestiti emessi sui mercati esteri, al netto dei rimborsi, non dovra' eccedere il 30% del totale delle emissioni nette. Inoltre, la «Direzione II» potra' effettuare, con le modalita' di cui al presente decreto, operazioni di assegnazione di titoli per particolari finalita', previste dalla normativa. |
| Art. 2. Operazioni di ristrutturazione del debito pubblico Le operazioni di ristrutturazione del debito pubblico, avranno come principale obiettivo, sulla base delle informazioni disponibili e della prevedibile evoluzione delle condizioni di mercato, la riduzione del costo complessivo dell'indebitamento compatibilmente con l'esigenza di protezione dal rischio di rifinanziamento. Le operazioni di scambio e di rimborso anticipato di titoli ed ogni altra operazione finanziaria consentita, ai fini della ristrutturazione del debito pubblico, dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, citato in premessa, nonche' le operazioni di concambio effettuate tramite sistemi telematici di negoziazione, verranno disposte dal direttore della «Direzione II». La «Direzione II» potra' procedere ad operazioni di rimborso anticipato di titoli sino ad un importo massimo pari al 40% dell'ammontare nominale in circolazione di ogni emissione. La «Direzione II» potra', altresi', effettuare operazioni di concambio accettando, in pagamento dei titoli in emissione, titoli di Stato di qualunque durata. |
| Art. 3. Contenimento del rischio delle operazioni di ristrutturazione Al fine di ridurre i rischi connessi ad eventuali inadempimenti delle controparti di operazioni di ristrutturazione, tali operazioni saranno concluse solo con istituzioni finanziarie di elevata affidabilita'. Nel valutare il merito del credito delle predette istituzioni, si fara' riferimento alla valutazione espressa dalle principali agenzie di rating. Il direttore della «Direzione II» firmera' gli accordi relativi alle operazioni di ristrutturazione attuate con le medesime istituzioni finanziarie. |
| Art. 4. Accordi connessi con l'attivita' di indebitamento Il direttore della «Direzione II», inoltre, firmera' i contratti I.S.D.A. («International Swap Dealers Association») che intercorreranno tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le istituzioni finanziarie che procedono ad operazioni di «swap», nonche' ogni accordo connesso, preliminare o conseguente alla gestione del debito. |
| Art. 5. Decreti di approvazione e di accertamento I decreti di approvazione degli accordi citati nei precedenti articoli nonche' quelli di accertamento dell'esito delle operazioni di gestione del debito pubblico, verranno firmati dal direttore della «Direzione II». |
| Art. 6. Obbligo di comunicazione La «Direzione II» dara' regolare comunicazione all'ufficio di Gabinetto del Ministro ed al direttore generale del Tesoro delle operazioni finanziarie effettuate in forza degli articoli 1 e 2 del presente decreto, indicando i dati finanziari caratteristici di ciascuna di esse; tale comunicazione potra' avvenire anche utilizzando mezzi informatici. La «Direzione II» dara' preventiva comunicazione al Ministro di quelle operazioni che per le loro caratteristiche rientrino nelle funzioni di indirizzo politico-amministrativo proprie degli organi di governo; inoltre, nel caso che le condizioni di mercato non consentano di ottemperare ai limiti posti dal presente decreto, le scelte conseguenti verranno sottoposte al Ministro stesso. Ad avvenuto perfezionamento delle procedure di cui ai precedenti articoli 3 e 4, ne verra' data regolare comunicazione all'ufficio di Gabinetto del Ministro ed al direttore generale del Tesoro, tramite trasmissione di copia degli accordi e dei relativi decreti di approvazione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 aprile 2005 Il Ministro: Siniscalco |
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