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| Gazzetta n. 108 del 11 maggio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 3 maggio 2005 |  | Proroga  dell'autorizzazione,  rilasciata all'organismo di controllo, denominato «I.C.Q. - Istituto Calabria Qualita' Srl», ad effettuare i controlli  sulla  denominazione  di  origine  protetta  «Salsiccia di Calabria». |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 e la tutela del consumatore
 Visto   il   decreto  legislativo  30 marzo  2001  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16 lettera d);
 Visto il regolamento (CEE) n. 2081/1992 del Consiglio del 14 luglio 1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni  di  origine  dei  prodotti  agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;
 Visto  il  regolamento  della  commissione  (CE)  n.  134/1998  del 20 gennaio  1998,  con  il  quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione,  fra le altre, della denominazione di origine protetta «Salsiccia di Calabria» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/1992 del consiglio;
 Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite  disposizioni  concernenti  i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
 Visto  il  decreto  7 giugno  2002,  con  il  quale  l'organismo di controllo  «I.C.Q.  -  Istituto  Calabria  Qualita'  Srl» con sede in Cosenza, via E. De Nicola n. 82, e' stato autorizzato ad effettuare i controlli  sulla  denominazione  di  origine  protetta  «Salsiccia di Calabria»;
 Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Salsiccia di  Calabria»  anche  nella  fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa;
 Ritenuto  di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza  dell'autorizzazione  per  un  periodo  di  tempo fissato in centoventi  giorni,  a  decorrere dalla data di scadenza della stessa fissata  al  6 giugno  2005, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;
 Decreta:
 Art. 1.
 L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo «I.C.Q. - Istituto Calabria Qualita' Srl» con sede in Cosenza, via E. De Nicola n. 82, con decreto 7 giugno 2002, ad effettuare i controlli sulla  denominazione  di  origine  protetta  «Salsiccia  di Calabria» registrata  con il regolamento della commissione (CE) n. 134/1998 del 20 gennaio  1998,  e'  prorogata  di centoventi giorni a far data dal 6 giugno 2005.
 |  |  |  | Art. 2. Nell'ambito   del   periodo  di  validita'  della  proroga  di  cui all'articolo  precedente  l'organismo  di  controllo  e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 7 giugno 2002.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 3 maggio 2005
 Il direttore generale: Abate
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