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| Gazzetta n. 108 del 11 maggio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 3 maggio 2005 |  | Proroga  dell'autorizzazione,  rilasciata all'organismo di controllo, denominato  «Dipartimento  controllo  qualita' P.R.», ad effettuare i controlli   sulla   denominazione  di  origine  protetta  «Parmigiano Reggiano». |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 e la tutela del consumatore
 Visto   il   decreto  legislativo  30 marzo  2001  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16 lettera d);
 Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni  di  origine  dei  prodotti  agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;
 Visto  il  regolamento  della  Commissione  (CE)  n.  1107/1996 del 12 giugno  1996,  con  il  quale  l'Unione europea ha provveduto alla registrazione,  fra le altre, della denominazione di origine protetta «Parmigiano  Reggiano»  nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/1992 del Consiglio;
 Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite  disposizioni  concernenti  i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
 Visto  il  decreto  7 giugno  2002,  con  il  quale  l'organismo di controllo  «Dipartimento  Controllo Qualita' P.R.» con sede in Reggio Emilia, via J. F. Kennedy n. 18/A, e' stato autorizzato ad effettuare i  controlli  sulla  denominazione  di  origine  protetta «Parmigiano Reggiano»;
 Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di controllo   concernente   la   denominazione   di   origine  protetta «Parmigiano  Reggiano» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa;
 Ritenuto  di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza  dell'autorizzazione  per  un  periodo  di  tempo fissato in centoventi  giorni,  a  decorrere dalla data di scadenza della stessa fissata  al  6 giugno  2005, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;
 Decreta:
 Art. 1.
 L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo «Dipartimento Controllo Qualita' P.R.» con sede in Reggio Emilia, via J.  F.  Kennedy  n.  18/A, con decreto 7 giugno 2002, ad effettuare i controlli   sulla   denominazione  di  origine  protetta  «Parmigiano Reggiano»  registrata  con  il  regolamento della Commissione (CE) n. 1107/1996 del 12 giugno 1996, e' prorogata di centoventi giorni a far data dal 6 giugno 2005.
 |  |  |  | Art. 2. Nell'ambito   del   periodo  di  validita'  della  proroga  di  cui all'articolo  precedente  l'organismo  di  controllo  e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 7 giugno 2002.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 3 maggio 2005
 Il direttore generale: Abate
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