Gazzetta n. 108 del 11 maggio 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 3 maggio 2005 |
Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo, denominato «O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Fiore Sardo». |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16 lettera d); Visti i decreti 10 giugno 2004, 28 settembre 2004 e 20 gennaio 2005 con i quali la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P.», con decreto del 3 luglio 2001, e' stata prorogata fino al 7 giugno 2005; Considerato che l'Associazione Produttori Fiore Sardo, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata; Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Fiore Sardo»; Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 3 luglio 2001; Decreta: Art. 1. L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P.», con sede in Olmedo (Sassari), localita' Bonassi, con decreto 3 luglio 2001, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Fiore Sardo» registrata con il regolamento della commissione (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, gia' prorogata con decreti 10 giugno 2004, 28 settembre 2004 e 20 gennaio 2005, e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 7 giugno 2005. |
| Art. 2. Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 3 luglio 2001. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 maggio 2005 Il direttore generale: Abate |
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