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| Gazzetta n. 108 del 11 maggio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 3 maggio 2005 |  | Differimento  del  termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo   di   controllo,   denominato  «O.C.P.A.  -  Organismo consortile  per  il  controllo  sui  formaggi  sardi  a  D.O.P.»,  ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Fiore Sardo». |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 e la tutela del consumatore
 Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16 lettera d);
 Visti i decreti 10 giugno 2004, 28 settembre 2004 e 20 gennaio 2005 con  i  quali  la  validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo   di   controllo   denominato   «O.C.P.A.  -  Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P.», con decreto del 3 luglio 2001, e' stata prorogata fino al 7 giugno 2005;
 Considerato   che   l'Associazione   Produttori  Fiore  Sardo,  pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di  controllo  da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;
 Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Fiore Sardo»;
 Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con decreto 3 luglio 2001;
 Decreta:
 Art. 1.
 L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo «O.C.P.A.  - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a  D.O.P.»,  con  sede  in  Olmedo  (Sassari), localita' Bonassi, con decreto  3 luglio 2001, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Fiore Sardo» registrata con il regolamento della commissione  (CE)  n.  1107/96 del 12 giugno 1996, gia' prorogata con decreti  10 giugno  2004,  28 settembre  2004  e  20 gennaio 2005, e' ulteriormente  prorogata di centoventi giorni a far data dal 7 giugno 2005.
 |  |  |  | Art. 2. Nell'ambito   del   periodo  di  validita'  della  proroga  di  cui all'articolo  precedente  l'organismo  di  controllo  e' obbligato al rispetto   delle  prescrizioni  impartite  con  il  predetto  decreto 3 luglio 2001.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 3 maggio 2005
 Il direttore generale: Abate
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