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| Gazzetta n. 108 del 11 maggio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 4 marzo 2005 |  | Modalita'  per  l'applicazione di disposizioni comunitarie in materia di  commercializzazione  delle uova, concernenti l'uso di particolari diciture,   ai   sensi   del  regolamento  (CE)  n.  2295/2003  della Commissione  del  23 dicembre  2003  e  del  decreto  legislativo del 29 luglio 2003, n. 267. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
 di concerto con
 IL MINISTRO DELLA SALUTE
 Visto  il  Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1907/90 del 26 giugno 1990, relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova,   da   ultimo  modificato  dal  Reg.  (CE)  n.  2052/2003,  del 17 novembre 2003;
 Visto  il  Regolamento  (CE)  della  Commissione  n. 2295/2003, del 23 dicembre 2003 e successive modifiche;
 Visto  il Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e  all'indicazione  di  tale  metodo  sui  prodotti  agricoli e sulle derrate alimentari;
 Visto  il  decreto  legislativo n. 267, del 29 luglio 2003, recante l'attuazione   delle   direttive   1999/74/CE  e  2002/4/CE,  per  la protezione  delle  galline  ovaiole  e  la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento;
 Considerato  che  a norma dell'art. 1 della legge 3 maggio 1971, n. 419,  il  controllo sull'osservanza delle disposizioni concernenti la commercializzazione   delle   uova   e'  esercitato  dall'Ispettorato centrale  repressione  frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali;
 Considerato  che il Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1907/90, del 26 giugno   1990   e   successive   modifiche  ha  reso  obbligatoria l'indicazione  del  sistema  di  allevamento  sulle  uova  e relativi imballaggi;
 Ritenuto   di  dover  stabilire,  tra  l'altro,  le  modalita'  per autorizzare  i  centri  d'imballaggio delle uova ad usare le diciture relative  all'origine delle uova, alla data di deposizione ed al tipo di  alimentazione  somministrata  alle  galline  nonche'  i  relativi criteri di controllo;
 Considerato che occorre rivedere la normativa nazionale in funzione delle  intervenute  modifiche  nella  regolamentazione comunitaria e, conseguentemente, abrogare il decreto ministeriale 19 giugno 2002;
 Sentita  la  Conferenza  permanente  per i rapporti tra lo Stato le regioni  e  le province autonome nella adunanza del 16 dicembre 2004, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
 Decretano:
 Art. 1.
 Sistemi di allevamento
 1.  Le  imprese  in possesso dell'autorizzazione a funzionare quali centri  d'imballaggio  delle  uova,  rilasciata  ai sensi dell'art. 2 della  legge  3 maggio  1971, n. 419, devono apporre sugli imballaggi delle  uova  della categoria «A», una delle sottostanti diciture atte ad individuare il sistema di allevamento delle galline ovaiole:
 sull'imballaggio (obbligatorie)
 a) «Uova da allevamento all'aperto»;
 b) «Uova da allevamento a terra»;
 c) «Uova da allevamento in gabbie»;
 d) «Uova da agricoltura biologica».
 2.   Fatte   salve   le   specifiche   disposizioni   previste  per l'etichettatura  dei  prodotti  da  agricoltura  biologica, di cui al Regolamento  (CEE)  n.  2092/91  del  Consiglio, le imprese di cui al paragrafo  precedente possono apporre sulle uova della categoria «A», unitamente  al  codice  obbligatorio  distintivo del produttore e del sistema  di  allevamento,  di  cui  all'art.  2,  una  delle seguenti diciture:
 sulle uova
 (obbligatorie)        (facoltative)
 a) 1IT ...................        «Aperto»
 b) 2IT ...................        «A terra»
 c) 3IT ...................        «Gabbia».
 d) 0IT ...................        «All.Bio»
 Per apporre le predette diciture sugli imballaggi e sulle uova, gli allevatori  devono  attenersi  al  rispetto  dei  requisiti minimi in allevamento   indicati   nell'allegato   III   del  regolamento  (CE) 2295/2003.
 |  |  |  | Art. 2. Codice distintivo del produttore
 1.  I detentori di galline ovaiole devono ottenere la registrazione dell'allevamento   ed  il  rilascio  del  codice  identificativo  del produttore  e  del  sistema  di allevamento delle ovaiole, secondo le modalita'  prescritte dal decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267. Soltanto  questi  produttori,  nei cui allevamenti sono soddisfatti i requisiti  minimi  per  la protezione delle galline ovaiole stabiliti nell'allegato  III  del  Reg.  (CE)  2295/2003, nonche' nel su citato decreto legislativo, attuazione della direttiva 1999/74/CE richiamata nel medesimo allegato III, possono fornire ai centri d'imballaggio le uova  sulle  quali  apporre  le  prescritte  diciture.  A partire dal 1° luglio  2005,  anche i piccoli produttori che allevano meno di 350 galline   ovaiole   e   che,  quindi,  non  ricadono  nell'ambito  di applicazione  del  predetto decreto legislativo, per poter vendere le uova  sui  mercati locali devono rispettare i requisiti minimi per il benessere  delle  ovaiole  di cui alla vigente normativa ed essere in possesso del codice identificativo.
 2.  Per  il rilascio del codice identificativo dell'allevamento gli interessati  devono  inoltrare domanda, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del   decreto   legislativo  n.  267/2003,  al  Servizio  veterinario dell'azienda  sanitaria  locale  (ASL) competente per territorio, che nella fattispecie ha la funzione di autorita' sanitaria di controllo. Ogni   modifica   dei  dati  richiesti  per  la  registrazione  degli allevamenti deve essere tempestivamente comunicata all'ASL stessa.
 3.  Le  ASL,  per  il  tramite degli assessorati alla sanita' delle regioni  e  province  autonome,  trasmettono, preferibilmente per via telematica,  l'elenco  dei  codici  rilasciati, completo di tutti gli elementi   identificativi   e  delle  caratteristiche  delle  aziende previsti  all'allegato  E  del  decreto  legislativo  n. 267/2003, al Ministero della salute - Direzione generale della sanita' veterinaria e  degli  alimenti  (D.G.S.V.A.)  -  Ufficio  X.  La trasmissione del suddetto  elenco  dovra'  avvenire  per  la  prima volta entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. Il Ministero della  salute  aggrega  i  dati  e  li  trasmette  al Ministero delle politiche  agricole  e  forestali  (MiPAF)  -  D.G.  per le politiche agroalimentari  - PAGR. IV, al fine di costituire un elenco nazionale dei  produttori  di  uova  per sistema di allevamento, che consenta a quest'ultima  amministrazione  di  ottemperare  agli  obblighi che la normativa  comunitaria  impone  in  merito alla trasmissione dei dati statistici.
 4. I Ministeri su menzionati utilizzeranno i dati di cui all'elenco nazionale  al  fine  di  assicurare,  ciascuno  nel proprio ambito di competenza, i necessari controlli.
 5.  Le  regioni  e  le  province  autonome  devono inviare entro il 15 febbraio  di  ogni  anno gli elenchi aggiornati al Ministero della salute,  che provvedera' ad inoltrarli, per via elettronica, al MiPAF entro  il  successivo  15 marzo.  Inoltre  le  regioni  e le province autonome   devono  comunicare  tempestivamente  all'Ufficio  X  della D.G.S.V.A.  eventuali  revoche e sospensioni comminate alle aziende a seguito   di  inadempienze  agli  obblighi  imposti  dalla  normativa comunitaria  e  nazionale. Per agevolare l'adempimento delle predette disposizioni,  le  ASL  sono  tenute  a  comunicare  alle  competenti autorita'   regionali   ogni   eventuale   variazione  degli  elenchi (attribuzione  nuovi  codici,  revoche,  sospensioni)  entro quindici giorni dalla variazione medesima.
 6.  Ciascun produttore e' tenuto a mantenere aggiornato un registro conforme al modello riportato in allegato I.
 7.  La  timbratura  delle  uova  con  il codice del produttore puo' essere  effettuata  sia  presso l'azienda di produzione sia presso il centro d'imballaggio che effettua la classificazione. Qualora le uova siano  consegnate da un produttore ad un centro d'imballaggio situato in  un  altro Stato membro, sono contrassegnate col numero distintivo del produttore prima di lasciare il luogo di produzione.
 8.  Nel caso di trasferimento di uova non classificate da un centro d'imballaggio  ad  un  altro, le uova sono stampigliate con il numero distintivo del produttore antecedentemente alla spedizione al secondo centro d'imballaggio.
 |  |  |  | Art. 3. Uova vendute sciolte
 In caso di vendita al minuto di uova sciolte devono essere indicate in  modo  chiaro  e perfettamente visibile al consumatore le seguenti informazioni:
 1) categoria di qualita';
 2) categoria di peso;
 3) numero distintivo del produttore, con relativa spiegazione del significato;
 4) numero di identificazione del centro di imballaggio;
 5) data di durata minima;
 6) modalita' di conservazione dopo l'acquisto.
 Dal  1° luglio 2005 anche i piccoli produttori che saranno soggetti all'obbligo  della  stampigliatura  delle  uova,  dovranno esporre le indicazioni di cui al precedente punto 3.
 |  |  |  | Art. 4. Centri d'imballaggio
 1. I centri d'imballaggio autorizzati ai sensi della legge 3 maggio 1971, n. 419, iscritti dal MiPAF in un apposito elenco, sono tenuti a mantenere  aggiornati dei registri speciali, conformemente ai modelli riportati agli allegati II e III.
 2.  Le  uova  devono essere consegnate ai centri d'imballaggio e da questi  mantenute in spazi prestabiliti, separatamente, a seconda del sistema   di   allevamento,  in  contenitori  recanti  le  rispettive diciture; le operazioni di calibratura e di imballaggio delle uova si effettuano separatamente per sistema di allevamento.
 3.  Per  ogni partita di uova venduta in piccoli imballaggi recanti una  delle  diciture  previste  all'art.  1,  i  centri d'imballaggio tengono  aggiornati  appositi  registri conformi ai modelli riportati nell'allegato  III.  In  alternativa al registro di vendita, i centri d'imballaggio  possono  raccogliere  le  fatture  o  i  bollettini di consegna delle uova, provvisti delle diciture di cui all'art. 1.
 4.  Le  diciture  relative  al sistema di allevamento devono essere riportate   obbligatoriamente   sia   sui   piccoli  sia  sui  grandi imballaggi.
 |  |  |  | Art. 5. Origine delle uova
 1.  Sulle  uova,  sui piccoli imballaggi e sui grandi imballaggi e' possibile  apporre  diciture  e/o  simboli relativi all'origine delle uova,  facendo  riferimento ad una circoscrizione amministrativa o ad altra area geografica ben definita del territorio dell'Unione europea dove  le  uova  sono  state  prodotte; in tal caso, i produttori ed i centri d'imballaggio interessati sono tenuti a darne comunicazione al MiPAF  tramite  l'ufficio dell'ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio che esprime parere al riguardo.
 2.  Nel  caso di vendita di uova sciolte l'indicazione dell'origine delle  uova  puo'  essere utilizzata soltanto se le singole uova sono stampigliate con le rispettive diciture e/o simboli.
 3.  Per  utilizzare le diciture e/o i simboli riguardanti l'origine delle uova:
 i  produttori  devono  utilizzare  i registri conformi al modello riportato nell'allegato V;
 i  centri  d'imballaggio  devono  utilizzare registri conformi ai modelli   riportati,   rispettivamente,   negli  allegati  IV  e  VI. Quest'ultimo   registro,   tuttavia,  puo'  essere  sostituito  dalla raccolta  delle  fatture  o  bollette  di  consegna  provviste  delle diciture di cui sopra.
 |  |  |  | Art. 6. Tipo di alimentazione
 1. I centri d'imballaggio possono apporre sulle uova e sui grandi e piccoli  imballaggi  che le contengono diciture che fanno riferimento al  tipo  di  alimentazione  somministrata alle galline ovaiole. Tali diciture,  in  conformita'  con  la  normativa  vigente in materia di alimentazione   animale,   non   potranno  in  alcun  caso  contenere riferimenti  relativi  alle  caratteristiche  sanitarie  del  mangime stesso.
 2.  I produttori ed i centri d'imballaggio interessati all'utilizzo delle  diciture  relative  al  sistema di alimentazione sono tenuti a darne  comunicazione  al  MiPAF  tramite  l'ufficio  dell'ispettorato centrale  repressione  frodi  competente  per territorio, che esprime parere  al riguardo, ed a produrre una dichiarazione dei fornitori di mangime  e del mangimificio di presa conoscenza ed accettazione degli obblighi  di tenuta delle registrazioni di cui all'art. 27, paragrafo 2 del Reg. (CE) 2295/2003.
 3.  I centri d'imballaggio che si avvalgono delle diciture relative al tipo di alimentazione debbono tenere, per un periodo di almeno sei mesi,  una  registrazione  dettagliata  delle  consegne di uova fatte dall'allevatore, secondo il fac simile in allegato IV.
 I  centri d'imballaggio tengono, per un periodo di almeno sei mesi, anche  una registrazione separata delle vendite di piccoli imballaggi e  di  uova recanti le diciture di cui al primo comma, secondo il fac simile  in  allegato VI.  Tuttavia,  invece delle registrazioni delle vendite  sopradette, i centri d'imballaggio possono tenere le fatture o  le  bollette  di  consegna  con le indicazioni relative al tipo di alimentazione somministrata alle galline ovaiole.
 4.  Il  produttore tiene una registrazione aggiornata che indica la quantita'  ed  il  tipo  di mangimi semplici e/o composti ricevuti in fornitura   e   dei   mangimi   prodotti  nella  stessa  azienda  per autoconsumo, la data della fornitura e il nome del mangimificio o del fornitore  del  mangime, il numero e l'eta' delle galline ovaiale, il numero  delle  uova  prodotte  e  le  relative  consegne,  la data di spedizione e il nome degli acquirenti, secondo i fac simili riportati negli allegati V e VII.
 Tale registrazione e' tenuta per almeno sei mesi dopo la cessazione della fornitura di uova da parte del produttore o dopo l'eliminazione delle galline ovaiole.
 5.  I  fornitori di mangimi e i mangimifici di cui al punto 2 hanno l'obbligo,  ai sensi dell'art. 27 comma 2 del Reg. (CE) 2295/2003, di tenere  la contabilita' delle consegne effettuate dalla quale risulti la  composizione  degli  alimenti forniti agli allevatori, per almeno sei mesi dopo la spedizione degli stessi.
 6.  L'indicazione  relativa  al tipo di alimentazione somministrata alle galline ovaiole deve essere uguale sia sui grandi imballaggi sia su  quelli  piccoli.  In  caso  di  vendita  di  uova  sciolte,  tali indicazioni  possono  essere  utilizzate  soltanto se le singole uova sono contrassegnate con le rispettive diciture.
 7.  I  cereali possono essere indicati come ingredienti dei mangimi solamente  se  costituiscono  almeno il 60% in peso della formula del mangime  che  puo'  comprendere al massimo il 15% di sottoprodotti di cereali. Tuttavia, qualora sia fatto riferimento a cereali specifici, ogni  cereale  deve  rappresentare  almeno  il  30% della formula del mangime utilizzato, in caso d'indicazione di un solo cereale e almeno il 5% in caso d'indicazione di piu' cereali.
 8.  L'Ispettorato  centrale  repressione  frodi procede, almeno una volta l'anno, ad ispezioni presso gli allevamenti e i mangimifici per verificare la corrispondenza delle indicazioni utilizzate.
 |  |  |  | Art. 7. Data di deposizione
 1.  I centri d'imballaggio delle uova possono essere autorizzati ad apporre  la  data  di  deposizione sugli imballaggi. In tal caso essa deve  essere  indicata  anche sulle uova in essi contenute. Tale data deve  essere stampigliata sulle uova durante o immediatamente dopo la classificazione o direttamente presso l'allevamento.
 In questi casi si applicano le seguenti disposizioni:
 a) i  produttori  ed  i  centri  d'imballaggio debbono presentare domanda   all'ufficio  dell'ispettorato  centrale  repressione  frodi competente  per  territorio,  secondo i fac simile allegati VIII e IX che  la  trasmette al MiPAF corredata del proprio parere a seguito di specifica   ispezione.   Nel   caso   che   le  due  suddette  figure professionali  siano riunite nella stessa impresa, e' sufficiente una unica domanda;
 b) i  centri  d'imballaggio  uova tengono aggiornati dei registri speciali conformi ai modelli riportati in allegato X;
 c) i  produttori  di  uova  sulle  quali  va  apposta  la data di deposizione  tengono costantemente aggiornato un registro conforme al modello in allegato XI;
 d) i  produttori  ed  i  centri  d'imballaggio di cui al presente articolo   sono   poi  soggetti  ad  ispezioni  periodiche  da  parte dell'Ispettorato  centrale  repressione  frodi  almeno  con frequenza bimestrale.
 |  |  |  | Art. 8. Disposizioni finali
 1. In virtu' dell'art. 4 del Reg. (CE) n. 2295/2003, tutti i numeri distintivi  attribuiti  dal  MiPAF  ai  centri  d'imballaggio di uova ricadenti  nel  territorio  nazionale  sono  automaticamente  variati sostituendo  l'iniziale  numero 4 con il codice IT (es: 44539 diventa IT4539).   Tuttavia,   per   consentire  lo  smaltimento  dei  vecchi imballaggi,   i   numeri   distintivi  autorizzati  anteriormente  al 31 dicembre 2003 possono essere ancora utilizzati fino al 31 dicembre 2004, cosi' come disposto all'art. 39 del predetto regolamento.
 2.   A   partire   dal   1° luglio   2005   il   codice  distintivo dell'allevamento  dovra'  essere  stampigliato  anche  sulle uova non classificate  vendute  sul  mercato  pubblico locale direttamente dal produttore.  A  tale  obbligo  dovranno  attenersi  anche  i  piccoli produttori  che  non ricadono nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 267/2003.
 3.  Le  regioni  e  le province autonome mettono a disposizione dei consumatori   le   informazioni   che   consentono   di  interpretare correttamente  i  codici distintivi del produttore apposti sulle uova ed in particolare:
 1) lo Stato membro o paese terzo di produzione;
 2) il sistema di allevamento;
 3)  la denominazione e sede dell'azienda in cui ha avuto luogo la produzione;
 4)   gli  estremi  della  ASL  competente  per  l'allevamento  di produzione.
 Le  predette  informazioni possono essere comunicate al consumatore direttamente nei punti vendita.
 4.   Tutti  i  registri  previsti  dal  presente  decreto  e  dagli articoli 12,   13,  15  del  Reg  (CE)  n.  2295/2003  devono  essere preventivamente   bollati   e   vidimati   dall'ispettorato  centrale repressione   frodi   competente.  In  luogo  dei  predetti  registri separati, ogni qualvolta cio' sia possibile, e' consentito utilizzare uno o piu' registri o altro tipo di registrazione riportante tutte le informazioni prescritte.
 5. Ai sensi del decreto ministeriale n. 376, del 25 maggio 1992, le autorizzazioni   ministeriali  ad  apporre  le  diciture  di  cui  ai precedenti  articoli 5,  6  e  7 sono rilasciate, qualora i risultati dell'istruttoria   dell'organismo   di   controllo  competente  siano favorevoli,  entro  il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda degli interessati da parte del MiPAF.
 6.  Entro il 31 gennaio di ogni anno, per l'anno civile precedente, le  aziende  alle quali e' stato rilasciato il codice di cui all'art. 2,  trasmettono  all'Ufficio  dell'ICRF  competente per territorio la rilevazione  del  numero  medio  di  galline  ovaiole  presenti negli allevamenti  (pari  al numero di galline allevate moltiplicate per il numero  di  settimane  di produzione diviso 52). Gli uffici dell'ICRF trasmettono  a loro volta tali dati in forma aggregata per sistema di allevamento, al MiPAF per via elettronica.
 7.  Ai  sensi  dell'art.  117,  quinto comma della Costituzione, il presente  decreto  si  applica per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto a rendere applicativo il regolamento n. 2295/2003,  fino  alla  data  di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma.
 Per   quanto  non  previsto  dal  presente  decreto  si  rinvia  ai corrispondenti articoli del Reg (CE) n. 2295/2003.
 Il decreto ministeriale 19 giugno 2002 e' abrogato.
 Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione  ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 4 marzo 2005
 
 Il Ministro delle politiche
 agricole e forestali
 Alemanno Il Ministro della salute
 Sirchia Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2005 Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 370
 |  |  |  | ---->  Vedere ALLEGATI da pag. 29 a pag. 39 della G.U.  <---- |  |  |  |  |