| IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
 Visto  il  decreto  legislativo  29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi  finanziari  a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamita' naturali e da eventi climatici eccezionali;
 Visti  gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004,  che  disciplinano  gli  interventi  compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;
 Visto,  in  particolare,  l'art.  6 che individua le procedure e le modalita' per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della   regione   interessata,   demandando  a  questo  Ministero  la dichiarazione  del  carattere di eccezionalita' degli eventi avversi, la   individuazione   dei  territori  danneggiati  e  le  provvidenze concedibili   nonche'   la   ripartizione   periodica  delle  risorse finanziarie  del  Fondo di solidarieta' nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;
 Visto  l'art.  2, comma 1-quater della legge 3 agosto 2004, n. 204, di  conversione  del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, che rinvia all'anno   2005,   l'alternativita'  tra  interventi  assicurativi  e compensativi  dei  danni,  di  cui  all'art.  5, comma 4, del decreto legislativo n. 102/2004;
 Vista  la  proposta  della  regione  Campania di declaratoria degli eventi  avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale;
 Piogge  alluvionali  dal  26 al 28 dicembre 2004 nella provincia di Salerno;
 Ritenuto di accogliere la proposta formulata dalla regione Campania subordinando   l'erogazione   degli   aiuti   alla   decisione  della Commissione  UE  sul  decreto  legislativo n. 102/2004, a conclusione dell'esame  tutt'ora  in  corso  e  sulle informazioni meteorologiche delle avversita' che hanno prodotto i danni;
 Decreta:
 E'  dichiarata  l'esistenza  del  carattere di eccezionalita' degli eventi  calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto  dei  danni  alle  produzioni,  strutture  aziendali  ed alle infrastrutture  nei  sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare  applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;
 Salerno:
 piogge alluvionali del 26 al 28 dicembre 2004, provvidenze di cui all'art.  5, comma 2, lettere a), b), c), d) nei territori dei comuni di Angri, San Marzano sul Sarno, San Valentino Torio, Sarno, Scafati;
 piogge alluvionali dal 26 al 28 dicembre 2004, provvidenze di cui all'art.  5,  comma  3 nei territori dei comuni di Angri, San Marzano sul  Sarno,  San  Valentino Torio, Sarno, Scafati, Bracigliano, Monte San Giacomo, Teggiano;
 piogge alluvionali dal 26 al 28 dicembre 2004, provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nei territori dei comuni di Acquara, Bracigliano, Castiglione  del Genovesi, Controne, Giffoni Valle Piana, Giffoni Sei Casali,  Mercato  San  Severino,  Monte  San Giacomo, Montesano sulla Marcellana,  Olevano  sul  Tusciano,  Ottati, San Cipriano Picentino, Sassano, Serre, Teggiano.
 L'erogazione   degli   aiuti  a  favore  degli  aventi  diritto  e' subordinata   alla   decisione   della  Commissione  UE  sul  decreto legislativo n. 102/2004 notificato ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3 del  trattato,  e  sulle  informazioni  meteorologiche  relative alle avversita' avanti elencate, notificate in ottemperanza alla decisione della  medesima  Commissione  del  16  dicembre 2003, n. C(2003)4328, riguardante analoghe misure di intervento.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 26 aprile 2005
 Il Ministro: Alemanno
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