Gazzetta n. 107 del 10 maggio 2005 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 maggio 2005 |
Ulteriori modifiche ed integrazioni all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica». (Ordinanza n. 3431). |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, con la quale sono stati tra l'altro approvati i «Criteri per l'individuazione delle zone sismiche -- individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone», di cui all'allegato 1 alla medesima ordinanza; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3316 del 2 ottobre 2003, con la quale sono state apportate prime modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 3274/2003; Considerato che le attivita' di sperimentazione e prima applicazione delle predette normative hanno fatto emergere l'utilita' di apportare ulteriori modifiche ed integrazioni di natura prettamente tecnica agli allegati 2 e 3 dell'ordinanza n. 3274/2003 per assicurare maggiore chiarezza ed efficacia alle disposizioni normative in questione; Considerato che, non avendo ancora trovato compiuto e definitivo espletamento i complessi adempimenti necessari a dare attuazione al quadro normativo organico preordinato con carattere di generalita' nel settore, permangono le condizioni e le motivazioni che hanno reso e rendono tuttora necessaria ed urgente una specifica azione di protezione civile diretta a ridurre il rischio per le popolazioni, nelle more del completamento dei predetti adempimenti; Vista la nota n. 1790 del 14 dicembre 2004 del Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici del Ministero per i beni e le attivita' culturali con la quale sono state richieste alcune integrazioni e modifiche alla predetta ordinanza n. 3274/2003; Ritenuto che le summenzionate richieste di modifica siano meritevoli di accoglimento in ragione della funzionalita' delle medesime rispetto agli obiettivi perseguiti dalla predetta ordinanza n. 3274/2003; Vista la nota n. 5042 del 17 dicembre 2004 con la quale la Regione Abruzzo, che ha assicurato il coordinamento delle Regioni nella peculiare materia, ha trasmesso il documento di osservazioni e proposte elaborato dal Gruppo di lavoro tecnico interregionale costituito allo scopo, sul quale e' intervenuta la sostanziale condivisione dei rappresentanti regionali che hanno partecipato ai lavori; Ritenuto che dall'esame del predetto documento sono emersi molteplici suggerimenti idonei a consentire importanti miglioramenti delle adottande normative tecniche; Visto l'art. 6, comma 1, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3379 del 5 novembre 2004 che differisce di sei mesi la conclusione del periodo di applicazione sperimentale delle disposizioni di cui alla citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003; Considerato che il rilevante grado di complessita' tecnico-scientifica della materia e la natura fortemente innovativa della predetta disciplina impone di dare ulteriore impulso alle necessarie attivita' di sperimentazione e di formazione nei confronti della generalita' dei soggetti chiamati a diverso titolo ad utilizzare la predetta normativa, al fine di assicurare la linearita' e la correntezza di percorsi attuativi della normativa stessa e favorirne la piu' corretta e proficua applicazione, in tal modo determinando l'esigenza di un piu' lungo periodo di sperimentazione; Tenuto conto che da parte sia delle Regioni che delle categorie professionali piu' direttamente interessate sono pervenute sollecitazioni a prolungare ulteriormente il predetto periodo di applicazione sperimentale della normativa in questione; Acquisita l'intesa del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone: Art. 1. 1. Agli allegati 2 e 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, e successive modifiche, sono apportate le modifiche indicate negli allegati 1 e 2 alla presente ordinanza. |
| Art. 2. 1. Il periodo di cui all'art. 2, comma 2, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, gia' prolungato con l'art. 6, comma 1, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3379 del 5 novembre 2004, e' prolungato di ulteriori tre mesi. |
| Art. 3. 1. Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente ordinanza il Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministero per i beni e le attivita' culturali definisce le linee guida per l'applicazione della normativa tecnica di cui alla presente ordinanza in relazione alle peculiari esigenze della salvaguardia del patrimonio culturale. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 maggio 2005 Il Presidente: Berlusconi |
| ----> Vedere Allegato da pag. 6 a pag. 83 della G.U. <----
----> Vedere Allegato da pag. 84 a pag. 117 della G.U. <---- |
| ----> Vedere Allegato da pag. 118 a pag. 132 della G.U. <---- |
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