Gazzetta n. 107 del 10 maggio 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 maggio 2005 |
Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i danni, conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici, verificatisi il giorno 17 settembre 2003 nel territorio della provincia di Siracusa. (Ordinanza n. 3430). |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, commi 3 e 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 ottobre 2003, n. 3320, recante «Interventi urgenti per fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 17 settembre 2003 nel territorio delle province di Siracusa e Catania»; Visto l'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2004, n. 3342, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile»; Vista la nota del 9 marzo 2005, con la quale il prefetto di Siracusa - Commissario delegato per gli interventi straordinari ed urgenti di cui alla citata ordinanza n. 3320/2003 e successive modifiche ed integrazioni, in considerazione della scadenza dello stato di emergenza, fissata al 31 marzo 2005, ha rappresentato l'esigenza che, relativamente all'ambito territoriale di competenza siano disciplinate le ulteriori fasi realizzative delle opere e degli interventi finalizzati a conseguire il definitivo superamento del contesto critico determinato dagli eventi meteorologici del 17 settembre 2003; Considerato che permane la diffusa situazione di crisi suscettibile di determinare pregiudizi alla collettivita' interessata, sicche' occorre adottare ogni iniziativa utile finalizzata ad evitare ulteriori situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose; Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ex art. 5, comma 3, della legge n. 225 del 1992, con cui disciplinare gli interventi necessari al definitivo rientro nell'ordinario; Acquisita l'intesa della regione Siciliana con nota del 26 aprile 2005; Su proposta del capo del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone:
Art. 1.
1. Il prefetto di Siracusa e' confermato, fino al 31 dicembre 2005, Commissario delegato per fronteggiare la situazione di criticita' idrica in atto nel territorio della medesima provincia, al fine di assicurare continuita' alle attivita' precedentemente poste in essere in regime straordinario. In particolare, il Commissario delegato provvede, in regime ordinario, all'attuazione ed al completamento degli interventi e delle opere gia' programmate per il superamento dell'emergenza, sulla base di quanto disposto dall'ordinanza di Protezione civile n. 3320/2003 e successive modifiche ed integrazioni. |
| Art. 2.
1. Per l'espletamento delle attivita' di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato e' autorizzato ad avvalersi del personale gia' operante presso la struttura commissariale, ricorrendone le condizioni di necessita' e sulla base delle vigenti disposizioni in materia. 2. Per il piu' proficuo svolgimento delle attivita' di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato puo' avvalersi, altresi', della collaborazione degli uffici regionali, degli enti locali anche territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato. |
| Art. 3.
1. Il Commissario delegato, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza provvede utilizzando le risorse gia' al medesimo assegnate. 2. Il Commissario delegato e' autorizzato, altresi', ad utilizzare la contabilita' speciale aperta ai sensi dell'art. 8, comma 2, della citata ordinanza n. 3320/2003. |
| Art. 4.
1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato, ove ne ricorrano i presupposti, provvede utilizzando le procedure d'urgenza previste dall'ordinamento vigente. 2. Il Commissario delegato trasmette trimestralmente al Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sullo stato di attuazione degli interventi nonche', al termine degli stessi, una relazione conclusiva corredata della rendicontazione delle spese sostenute. |
| Art. 5.
1. Il Dipartimento della protezione civile, e' estraneo ad ogni altro rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 maggio 2005 Il Presidente: Berlusconi |
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