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| Gazzetta n. 107 del 10 maggio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'INTERNO |  | DECRETO 27 aprile 2005 |  | Procedure  e  requisiti  per  l'autorizzazione  e  l'iscrizione degli agrotecnici  ed  agrotecnici  laureati  negli  elenchi  del Ministero dell'interno,   di   cui   alla   legge   7 dicembre  1984,  n.  818. Delimitazione  del settore di operativita' di tali professionisti nel campo della prevenzione incendi. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 Vista la legge 13 maggio 1961,n. 469, concernente l'ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
 Vista  la  legge 26 luglio 1965, n. 966, concernente la «Disciplina delle  tariffe,  delle  modalita'  di  pagamento  e  dei  compensi al personale  del  Corpo  nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento»;
 Vista  la  legge  7 dicembre  1984, n. 818, concernente «Nulla osta provvisorio  per  le  attivita'  soggette ai controlli di prevenzione incendi,  modifica  degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66,  e  norme  integrative  dell'ordinamento  del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
 Visto  il  decreto  del Ministro dell'interno del 16 febbraio 1982, relativo  alle  «Modificazioni  al  decreto ministeriale 27 settembre 1965,  concernente  la  determinazione  delle attivita' soggette alle visite  di  prevenzione  incendi» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  98 del 9 aprile 1982, modificato con decreto del Ministro dell'interno 27 marzo 1985;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577,   relativo   alla   «Approvazione  del  regolamento  concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi», modificato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 10 giugno 2004, n. 200;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'interno  del 25 marzo 1985, «Procedure  e  requisiti  per  l'autorizzazione  e  l'iscrizione  dei professionisti  negli  elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge  7 dicembre  1984, n. 818» pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 95 del 22 aprile 1985;
 Visto il parere del Ministero della giustizia, Dipartimento per gli affari  di  giustizia,  Direzione generale della giustizia civile del 15 dicembre  2004,  prot.  n.  13421/04,  che reputa di non ravvisare elementi   ostativi  alla  possibilita'  di  ritenere  il  titolo  di agrotecnici  equivalente  a  quello  di  perito  agrario e di dottore agronomo  e  forestale, per l'eventuale inserimento negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n 818;
 Valutata   a   seguito   di   esame   dei   rispettivi  ordinamenti professionali,  la  possibilita'  di  inserire  tra  le  categorie di professionisti  di  cui al decreto del Ministro dell'interno 25 marzo 1985 anche quelle degli agrotecnici e agrotecnici laureati;
 Considerato,   che  in  relazione  a  quanto  previsto  nei  citati ordinamenti   professionali   occorre   delimitare   il   settore  di operativita' di tali professioni nel campo della prevenzione incendi;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 
 1. I   professionisti   iscritti  negli  albi  professionali  degli agrotecnici  ed  agrotecnici  laureati,  possono  essere autorizzati, nell'ambito  delle  rispettive  competenze  professionali,  stabilite dalle    leggi   e   dai   regolamenti,   a   rilasciare,   ai   fini dell'approvazione  del  progetto  o  del  rilascio  o del rinnovo del certificato  di prevenzione incendi, le certificazioni previste dalla legge   7 dicembre   1984,   n.  818,  unicamente  per  le  attivita' rispondenti ad entrambe le seguenti condizioni:
 a) siano ascrivibili alle voci specificate ai punti 9), 15), 18), 35),  36), 37), 38), 39), 40), 41), 46), 50), 60), 87), 88), 91), 92) dell'allegato  al  decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982 emanato  di  concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
 b) siano  strettamente  attinenti  il  settore  agricolo o quello rurale.
 2. La   sussistenza  della  condizione  di  cui  al  punto  b)  del precedente  comma  deve essere dimostrata dal titolare dell'attivita' mediante   atto  rilasciato  da  autorita'  o  ente  preposto  o,  in alternativa,   attraverso   dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di notorieta' resa nelle forme di legge.
 |  |  |  | Art. 2. 
 1.   Salvo   quanto   specificato   nel   seguente   art.   3,  per l'autorizzazione  e per l'iscrizione a domanda negli appositi elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818, art.   1,   comma  secondo,  o  per  l'autorizzazione  provvisoria  a rilasciare  le  certificazioni  di  cui all'art. 1 si adottano, per i professionisti   di   cui  all'articolo  stesso,  le  disposizioni  e procedure  contenute  nel  decreto del Ministro dell'interno 25 marzo 1985.
 |  |  |  | Art. 3. 
 1.  A riguardo dei professionisti di cui all'art. 1 viene stabilito quanto segue:
 a) ai fini autorizzativi non sono ammessi i requisiti contemplati nell'art.  4,  secondo  comma,  punti  b),  d)  ed f) del decreto del Ministro dell'interno 25 marzo 1985;
 b) la  lettera di individuazione della professione, indicata come «lettera  iniziale  delle  professioni»  all'art.  11,  comma  3, del decreto  del  Ministro  dell'interno 25 marzo 1985, e' stabilita come segue: «B» per gli agrotecnici ed agrotecnici laureati.
 Roma, 27 aprile 2005
 Il Ministro: Pisanu
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