Gazzetta n. 107 del 10 maggio 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INTERNO |
DECRETO 27 aprile 2005 |
Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione degli agrotecnici ed agrotecnici laureati negli elenchi del Ministero dell'interno, di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818. Delimitazione del settore di operativita' di tali professionisti nel campo della prevenzione incendi. |
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IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 13 maggio 1961,n. 469, concernente l'ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, concernente la «Disciplina delle tariffe, delle modalita' di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento»; Vista la legge 7 dicembre 1984, n. 818, concernente «Nulla osta provvisorio per le attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; Visto il decreto del Ministro dell'interno del 16 febbraio 1982, relativo alle «Modificazioni al decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attivita' soggette alle visite di prevenzione incendi» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 98 del 9 aprile 1982, modificato con decreto del Ministro dell'interno 27 marzo 1985; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, relativo alla «Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi», modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 200; Visto il decreto del Ministro dell'interno del 25 marzo 1985, «Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818» pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 95 del 22 aprile 1985; Visto il parere del Ministero della giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione generale della giustizia civile del 15 dicembre 2004, prot. n. 13421/04, che reputa di non ravvisare elementi ostativi alla possibilita' di ritenere il titolo di agrotecnici equivalente a quello di perito agrario e di dottore agronomo e forestale, per l'eventuale inserimento negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n 818; Valutata a seguito di esame dei rispettivi ordinamenti professionali, la possibilita' di inserire tra le categorie di professionisti di cui al decreto del Ministro dell'interno 25 marzo 1985 anche quelle degli agrotecnici e agrotecnici laureati; Considerato, che in relazione a quanto previsto nei citati ordinamenti professionali occorre delimitare il settore di operativita' di tali professioni nel campo della prevenzione incendi; Decreta:
Art. 1.
1. I professionisti iscritti negli albi professionali degli agrotecnici ed agrotecnici laureati, possono essere autorizzati, nell'ambito delle rispettive competenze professionali, stabilite dalle leggi e dai regolamenti, a rilasciare, ai fini dell'approvazione del progetto o del rilascio o del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, le certificazioni previste dalla legge 7 dicembre 1984, n. 818, unicamente per le attivita' rispondenti ad entrambe le seguenti condizioni: a) siano ascrivibili alle voci specificate ai punti 9), 15), 18), 35), 36), 37), 38), 39), 40), 41), 46), 50), 60), 87), 88), 91), 92) dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982 emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; b) siano strettamente attinenti il settore agricolo o quello rurale. 2. La sussistenza della condizione di cui al punto b) del precedente comma deve essere dimostrata dal titolare dell'attivita' mediante atto rilasciato da autorita' o ente preposto o, in alternativa, attraverso dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa nelle forme di legge. |
| Art. 2.
1. Salvo quanto specificato nel seguente art. 3, per l'autorizzazione e per l'iscrizione a domanda negli appositi elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818, art. 1, comma secondo, o per l'autorizzazione provvisoria a rilasciare le certificazioni di cui all'art. 1 si adottano, per i professionisti di cui all'articolo stesso, le disposizioni e procedure contenute nel decreto del Ministro dell'interno 25 marzo 1985. |
| Art. 3.
1. A riguardo dei professionisti di cui all'art. 1 viene stabilito quanto segue: a) ai fini autorizzativi non sono ammessi i requisiti contemplati nell'art. 4, secondo comma, punti b), d) ed f) del decreto del Ministro dell'interno 25 marzo 1985; b) la lettera di individuazione della professione, indicata come «lettera iniziale delle professioni» all'art. 11, comma 3, del decreto del Ministro dell'interno 25 marzo 1985, e' stabilita come segue: «B» per gli agrotecnici ed agrotecnici laureati. Roma, 27 aprile 2005 Il Ministro: Pisanu |
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