Gazzetta n. 107 del 10 maggio 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 aprile 2005 |
Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare l'emergenza, determinatasi in relazione ai fenomeni elettrici verificatisi nella contrada Canneto nel comune di Caronia. (Ordinanza n. 3428). |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Considerato che in localita' Canneto, nel comune di Caronia in provincia di Messina dal mese di ottobre 2004 si e' verificata una recrudescenza di fenomeni elettrici anomali e connessi principi d'incendio; Considerato che detti fenomeni hanno coinvolto numerose abitazioni, causando danni alle condutture idriche e ad impianti elettrici; Ravvisata, quindi, la necessita' di adottare ogni iniziativa utile finalizzata ad evitare ulteriori situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose, ricorrendo nella fattispecie i presupposti di cui all'art. 5, comma 3, della citata legge n. 225/1992; Vista la delibera della giunta regionale Siciliana n. 347 del 26 ottobre 2004; Acquisita l'intesa della regione Siciliana con nota del 21 aprile 2005; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone:
Art. 1.
1. Il Dipartimento regionale della protezione civile della regione Siciliana, in relazione agli eventi che hanno interessato la frazione di Canneto nel comune di Caronia (Messina) e di cui in premessa provvede, di concerto con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al monitoraggio della situazione ed all'espletamento degli studi e delle indagini necessarie alla individuazione delle cause che hanno determinato i fenomeni elettrici anomali. 2. Il Dipartimento regionale medesimo provvede, altresi', di concerto con il Dipartimento della protezione civile, alla realizzazione di tutti gli interventi finalizzati alla messa in sicurezza dei luoghi, ed alla riduzione del rischio per persone e cose, utilizzando, ove ne ricorrano le condizioni, le procedure di somma urgenza previste dall'ordinamento giuridico vigente. 3. Il Dipartimento regionale della protezione civile provvede, inoltre, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, all'erogazione di un contributo per il ristoro dei danni subiti dai beni mobili ed immobili, debitamente accertati, secondo criteri di rigorosa perequazione ed al netto degli indennizzi a qualsiasi titolo spettanti. |
| Art. 2.
1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede a fornire il necessario supporto tecnico-scientifico per l'espletamento delle iniziative da porre in essere ai sensi dell'art. 1. 2. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per le finalita' di cui al comma 1, si avvale del «Gruppo interistituzionale di lavoro per l'osservazione dei fenomeni di Canneto», ed e' autorizzato all'impiego di risorse tecnologiche necessarie al monitoraggio ed all'indagine scientifica, avvalendosi della collaborazione della Marina militare, dell'Aeronautica militare e degli altri organismi pubblici competenti nelle materie di interesse della presente ordinanza. 3. Il comandante provinciale dei Vigili del fuoco di Messina e' autorizzato al potenziamento delle attivita' di servizio in relazione alle necessita' emergenziali dell'area di Canneto interessata dagli eventi. |
| Art. 3.
1. Agli oneri conseguenti all'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, si provvede nel limite di euro 250.000,00 a valere sul Fondo regionale della protezione civile. 2. Per la realizzazione degli interventi previsti dall'art. 1, comma 1, il Dipartimento della protezione civile concorre nel limite di euro 250.000,00 a valere sul Fondo della protezione civile. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 aprile 2005 Il Presidente: Berlusconi |
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