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| Gazzetta n. 107 del 10 maggio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 aprile 2005 |  | Interventi  urgenti  di  protezione  civile  diretti  a  fronteggiare l'emergenza,   determinatasi   in  relazione  ai  fenomeni  elettrici verificatisi nella contrada Canneto nel comune di Caronia. (Ordinanza n. 3428). |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 Visto l'art. 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
 Considerato  che  in  localita'  Canneto,  nel comune di Caronia in provincia  di  Messina  dal mese di ottobre 2004 si e' verificata una recrudescenza  di  fenomeni  elettrici  anomali  e  connessi principi d'incendio;
 Considerato che detti fenomeni hanno coinvolto numerose abitazioni, causando danni alle condutture idriche e ad impianti elettrici;
 Ravvisata,  quindi, la necessita' di adottare ogni iniziativa utile finalizzata  ad  evitare  ulteriori situazioni di pericolo o maggiori danni  a persone o a cose, ricorrendo nella fattispecie i presupposti di cui all'art. 5, comma 3, della citata legge n. 225/1992;
 Vista  la  delibera  della  giunta  regionale  Siciliana n. 347 del 26 ottobre 2004;
 Acquisita  l'intesa  della regione Siciliana con nota del 21 aprile 2005;
 Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Dispone:
 
 Art. 1.
 
 1.  Il Dipartimento regionale della protezione civile della regione Siciliana, in relazione agli eventi che hanno interessato la frazione di  Canneto  nel  comune  di  Caronia  (Messina) e di cui in premessa provvede,  di  concerto  con  il Dipartimento della protezione civile della  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri, al monitoraggio della situazione   ed   all'espletamento   degli  studi  e  delle  indagini necessarie  alla  individuazione  delle cause che hanno determinato i fenomeni elettrici anomali.
 2.  Il  Dipartimento  regionale  medesimo  provvede,  altresi',  di concerto   con   il   Dipartimento   della  protezione  civile,  alla realizzazione  di  tutti  gli  interventi  finalizzati  alla messa in sicurezza  dei  luoghi,  ed  alla riduzione del rischio per persone e cose,  utilizzando,  ove  ne ricorrano le condizioni, le procedure di somma urgenza previste dall'ordinamento giuridico vigente.
 3.  Il  Dipartimento  regionale  della  protezione civile provvede, inoltre,   nei   limiti   delle   risorse   finanziarie  disponibili, all'erogazione  di  un contributo per il ristoro dei danni subiti dai beni  mobili  ed  immobili, debitamente accertati, secondo criteri di rigorosa perequazione ed al netto degli indennizzi a qualsiasi titolo spettanti.
 |  |  |  | Art. 2. 
 1.  Il  Dipartimento  della  protezione civile della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  provvede  a  fornire il necessario supporto tecnico-scientifico  per  l'espletamento delle iniziative da porre in essere ai sensi dell'art. 1.
 2.  Il  Dipartimento  della  protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per le finalita' di cui al comma 1, si avvale del  «Gruppo  interistituzionale  di  lavoro  per  l'osservazione dei fenomeni  di  Canneto»,  ed  e'  autorizzato  all'impiego  di risorse tecnologiche  necessarie al monitoraggio ed all'indagine scientifica, avvalendosi    della    collaborazione    della    Marina   militare, dell'Aeronautica militare e degli altri organismi pubblici competenti nelle materie di interesse della presente ordinanza.
 3.  Il  comandante  provinciale  dei Vigili del fuoco di Messina e' autorizzato al potenziamento delle attivita' di servizio in relazione alle  necessita'  emergenziali dell'area di Canneto interessata dagli eventi.
 |  |  |  | Art. 3. 
 1.  Agli oneri conseguenti all'espletamento delle iniziative di cui alla  presente ordinanza, si provvede nel limite di euro 250.000,00 a valere sul Fondo regionale della protezione civile.
 2.  Per  la  realizzazione  degli  interventi previsti dall'art. 1, comma  1, il Dipartimento della protezione civile concorre nel limite di euro 250.000,00 a valere sul Fondo della protezione civile.
 La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 29 aprile 2005
 Il Presidente: Berlusconi
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