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| Gazzetta n. 107 del 10 maggio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  | DECRETO 13 aprile 2005 |  | Prezzi  unitari  massimi  dei  prodotti agricoli, degli allevamenti e delle strutture assicurabili al mercato agevolato, per l'anno 2005. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI 
 Visto  il  decreto  legislativo  29 marzo 2004, n. 102, che prevede interventi  finanziari  a  sostegno delle imprese agricole colpite da calamita' naturali e da eventi climatici avversi (nuova normativa del Fondo di solidarieta' nazionale);
 Visto  in particolare il capo I del medesimo decreto legislativo n. 102/2004  che  disciplina  gli  aiuti  per  il  pagamento  dei  premi assicurativi;
 Visti  gli  orientamenti  comunitari  per  gli  aiuti  di Stato nel settore agricolo (2000/C 28/02) e in particolare i punti 11.3 e 11.5;
 Visto  il  piano assicurativo 2005 approvato con proprio decreto in data 17 marzo 2005, n. 100.817;
 Visto  l'art.  127,  comma  3,  della legge n. 388/2000, prevede la individuazione  dei  valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate, sulla base dei prezzi di mercato alla produzione, rilevati dall'ISMEA (Istituto per studi, ricerca e informazioni sul mercato);
 Visti  i  prezzi  di  mercato  delle  produzioni  agricole  forniti dall'ISMEA, rilevati nel triennio 2002-2004;
 Ritenuto  di  adottare,  la media dei prezzi del triennio 2002-2004 forniti  dall'ISMEA,  quali  importi  massimi  entro  cui contenere i prezzi  unitari dei singoli prodotti per la determinazione dei valori delle produzioni assicurabili nel 2005;
 Viste  le  indicazioni  delle  regioni  sui  prezzi  unitari  delle strutture-serre e delle reti antigrandine;
 Vista la comunicazione dell'AIA (Associazione nazionale allevatori) sui costi di smaltimento dei capi bovini e bufalini morti, secondo le convenzioni stipulate dalle associazioni provinciali allevatori;
 Considerato  che  ai  sensi dell'art. 1, punto 1.4, lettera b), del richiamato  decreto ministeriale 17 marzo 2005, il valore del mancato reddito  per  il  periodo  di  fermo  dell'allevamento e' determinato applicando  i  parametri  gia'  determinati  con decreto ministeriale 18 marzo 1993, aggiornati secondo l'indice di rivalutazione ISTAT;
 Decreta:
 
 1.  I  prezzi  unitari  massimi  delle  produzioni  agricole, delle strutture  aziendali  e delle produzioni zootecniche, individuate con decreto  17 marzo 2005 richiamato nelle premesse, da applicare per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2005, sono riportati nell'elenco (Allegato 1) che fa parte integrante del presente decreto.
 2. I valori riportati nell'elenco allegato, distinti per prodotto o gruppo  di  prodotti  della medesima specie o gruppo varietale per le produzioni   vegetali,  devono  essere  considerati  prezzi  massimi, nell'ambito  dei  quali,  in  sede di stipula delle polizze, le parti contraenti  possono convenire di applicare anche prezzi inferiori, in base  alle  caratteristiche  qualitative  e alle condizioni locali di mercato dei prodotti stessi.
 3.  Per  i  prodotti  vegetali non riconducibili a quelli riportati nell'elenco  allegato, si applica il prezzo della categoria similare, dandone  immediata  comunicazione  a  questa  Amministrazione  per la verifica di congruita'.
 4.  Per  il  riso da seme il prezzo stabilito per la corrispondente varieta',  puo'  essere  maggiorato fino a Euro  7,75 il quintale. Al certificato   di   polizza  deve  essere  allegato  il  contratto  di coltivazione  quale  riso  da  seme,  per  i controlli da parte della regione territorialmente competente.
 5.  Per  le  produzioni  biologiche,  il  prezzo  stabilito  per il corrispondente   prodotto   ottenuto   con  le  tecniche  agronomiche ordinarie,  a  conclusione  del  periodo  di conversione, puo' essere maggiorato  fino  al  20  per  cento.  In tale caso al certificato di polizza  deve essere allegato l'attestato dell'organismo di controllo preposto,  per le successive verifiche della regione territorialmente competente e sul certificato stesso deve essere riportata la dicitura «produzione biologica».
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 13 aprile 2005
 Il Ministro: Alemanno
 |  |  |  | Allegato 1 
 ---->   Vedere allegato da pag. 21 a pag. 37  <----
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