Gazzetta n. 107 del 10 maggio 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INTERNO |
DECRETO 7 aprile 2005 |
Modalita' relative alle certificazioni concernenti il bilancio di previsione 2005 delle province, dei comuni, delle comunita' montane e delle unioni di comuni. |
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Visto l'art. 161, comma 1, del testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali, emanato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede, che gli enti locali redigano apposita certificazione sui principali dati del bilancio di previsione, con modalita' da fissarsi con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.), l'Unione delle province d'Italia (U.P.I.) e l'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti della montagna (U.N.C.E.M.); Visto 1'art. 151, comma 1, del citato testo unico nel quale e' stabilito che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo; Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito con la legge 1° marzo 2005, n. 26, con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2005 e' stato prorogato al 31 marzo 2005; Visto l'art. 1 del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 1° aprile 2005 con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2005 e' stato prorogato al 31 maggio 2005; Visto l'art. 165 del citato testo unico recante «Struttura del bilancio»; Considerata la necessita' di fissare le modalita' della certificazione relativa al bilancio di previsione dell'anno 2005, nonche' di individuare le modalita' ed i termini di presentazione; Visto l'art. 9 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, secondo il quale spetta alla regione Friuli-Venezia Giulia disciplinare la finanza locale negli enti locali e finanziare gli stessi con oneri a carico del proprio bilancio, ad eccezione dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale delegate o attribuite a comuni e province, per i quali lo Stato provvede separatamente al finanziamento, nella misura determinata dalla normativa statale; Visto l'art. 6 del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431, secondo il quale spetta alla regione Valle d'Aosta emanare norme in materia di bilanci, di rendiconti, di amministrazione del patrimonio e di contratti degli enti locali della Valle d'Aosta e delle loro aziende, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato in materia di contabilita' degli enti locali; Ritenuto necessario ridurre i tempi di acquisizione ed elaborazione dei dati del bilancio di previsione anche attraverso l'adozione di un sistema informatizzato di certificazione che comunque tenga conto delle modalita' di certificazione relativa al bilancio di previsione 2005; Sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani, l'Unione delle province d'Italia e l'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti della montagna;
Decreta: Art. 1. 1. I comuni, le province, le comunita' montane e le unioni di comuni predispongono e presentano un certificato di bilancio di previsione 2005 in versione cartacea ed informatizzata, nel rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi articoli 3 e 4. Tale certificato deve essere nelle due versioni, rispettivamente, conforme agli allegati modelli ed alle specifiche tecniche che fanno parte integrante del presente decreto. 2. I comuni e le unioni di comuni sono tenuti a presentare il certificato di bilancio di previsione su supporto magnetico (floppy disk) oltre che in stampa originale e tre copie autenticate, entro il 20 giugno 2005 ai competenti uffici territoriali del Governo, alla presidenza della regione della Valle d'Aosta, per gli enti locali di quella regione, ed al commissariato del Governo competente per gli enti locali delle province di Bolzano e Trento. L'ente certificante, inoltre, trasmette una copia cartacea alla regione. 3. Le province e le comunita' montane sono tenute a presentare il certificato di bilancio di previsione 2005 su supporto magnetico (floppy disk), oltre che in stampa originale e quattro copie autenticate, entro il 20 giugno 2005, ai competenti uffici territoriali del Governo, alla presidenza della regione della Valle d'Aosta, per gli enti locali di quella regione, ed al commissariato del Governo competente per le province di Bolzano e Trento. L'ente certificante, inoltre, trasmette una copia cartacea alla regione. 4. I comuni e le comunita' montane della regione Valle d'Aosta sono tenuti a compilare esclusivamente i quadri di cui all'allegato tecnico. 5. Gli uffici territoriali del Governo, la presidenza della regione della Valle d'Aosta ed i commissariati del Governo delle province di Bolzano e Trento provvedono ad inviare l'originale dei certificati cartacei al Ministero dell'interno nonche' una copia alla Corte dei conti - Sezione enti locali, all'I.S.T.A.T., all'U.P.I. ed all'U.N.C.E.M., a seconda della tipologia di ente locale. 6. All'originale del certificato, di cui al comma 5, dovra' essere allegato il floppy disk integro, contenente la copia informatica da cui e' stata prodotta la stampa degli originali stessi, con l'indicazione in etichetta del nome dell'ente, della provincia e della dizione «certificato di bilancio preventivo 2005». La predetta etichetta che deve essere fornita dalla ditta deve contenere, inoltre, il nome e il logo della ditta stessa, e gli estremi dell'omologazione ministeriale. |
| Art. 2. 1. Il certificato cartaceo deve essere redatto nel formato di cm 21 x 29,7. 2. Tutti i dati finanziari debbono essere espressi in euro. Gli importi vanno riportati con doppio «zero»" dopo la virgola. L'arrotondamento dell'ultima unita' e' effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque; l'arrotondamento dell'ultima unita' e' effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque. |
| Art. 3. 1. La certificazione informatizzata, impone ai comuni, alle province, alle comunita' montane e alle unioni di comuni il rispetto delle seguenti prescrizioni: a) la predisposizione e la stampa allegata del certificato di bilancio preventivo, possono essere effettuate solo con l'utilizzo di una procedura software espressamente autorizzata da questo Ministero; b) il software deve poter essere utilizzabile su PC compatibili IBM, sistema operativo MS-DOS 3.3 e successivi, dotato di una memoria RAM di almeno 640 KBYTES, oppure sistema operativo Windows 95 o 98; c) l'ultima riga di ogni pagina e della pagina finale del certificato deve riportare in stampa la dicitura «Certificato prodotto con procedura software autorizzata dal Ministero dell'interno - Autorizzazione n. ..........., richiesta da &ul;»; d) il certificato deve essere stampato su modello UNIA4 non prefincato (cm 21) di larghezza e (cm 29,7) di lunghezza; e) ogni foglio di stampa deve riprodurre sostanzialmente il contenuto dell'equivalente pagina del certificato nel formato riportato nella Gazzetta Ufficiale; f) gli archivi magnetici devono essere riprodotti su unico floppy disk da 3 pollici e mezzo formattati a 1,44 Mbytes, mediante l'utilizzo dell'apposita funzione prevista dal software autorizzato, nel formato ASCII; g) il floppy disk deve essere strutturato su file contenente gli archivi relativi alla certificazione del bilancio di previsione 2005. |
| Art. 4. 1. Il certificato dovra' essere compilato in ogni sua parte senza aggiunte od omissioni. 2. Il certificato e' firmato dal segretario e dal responsabile del servizio finanziario, ove esista. 3. Con l'apposizione della firma in calce alla certificazione cartacea del bilancio preventivo, il segretario ed il responsabile del servizio finanziario attestano inoltre che gli archivi contenuti nel floppy disk, contengono gli stessi dati da cui e' stata prodotta la stampa su modulo continuo. |
| Art. 5. 1. I soggetti interessati ad ottenere l'omologazione del proprio software, necessario per la predisposizione delle certificazioni informatizzate, dovranno preventivamente richiedere, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale - piazza del Viminale - Roma, l'apposita copia del tracciato record. La richiesta puo' essere anche inoltrata via e-mail al seguente indirizzo carmine.lavita@interno.it Gli interessati, successivamente, devono presentare il pacchetto applicativo su CD ROM entro e non oltre il trentacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto. 2. L'omologazione ministeriale verra' rilasciata previo riscontro del software sviluppato, degli archivi e delle stampe del certificato in versione informatizzata che gli interessati dovranno inviare all'indirizzo sopracitato. 3. La suddetta omologazione non verra' concessa ai soggetti che dopo aver consegnato un software non conforme ai dettati ed alle modalita' tecniche richiesti dal Ministero presenteranno per la terza volta un software ritenuto ancora non idoneo. |
| Art. 6. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 aprile 2005 Il capo del Dipartimento: Malinconico |
| ----> Vedere Allegato da pag. 7 a pag. 56 della G.U. <---- |
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