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| Gazzetta n. 106 del 9 maggio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | COMUNICATO |  | Parere del comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni  di  origine e indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla modifica dell'articolo 5 del disciplinare di produzione della   denominazione  di  origine  controllata  e  garantita  «Soave superiore». |  | 
 |  |  |  | Il  comitato  nazionale  per  la tutela e la valorizzazione delle denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini,  istituito  ai sensi dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164:       esaminata, nel corso della riunione del 14 aprile 2005, la  domanda  presentata dal Consorzio volontario di tutela Vini Soave D.O.C.  e  Recioto  di  Soave  D.O.C.G.,  con sede in Soave (Verona), intesa  ad  ottenere  la  modifica  dei  commi  1 e 7 dell'art. 5 del disciplinare  di  produzione  dei vini della denominazione di origine controllata  garantita  «Soave  Superiore» - riconosciuta con decreto ministeriale  29 ottobre  2001  - per quanto attiene specificatamente l'estensione della zona ove e' consentito 1'imbottigliamento del vino di  che  trattasi  e la variazione della data d'immissione al consumo del medesimo. Visto  il  parere  favorevole  espresso al riguardo dalla regione Veneto.
 Esprime parere favorevole accogliendo l'istanza di che trattasi e proponendo,    ai   fini   dell'emanazione   del   relativo   decreto dirigenziale,  la modifica di che trattasi redatta nel testo appresso riportato.
 Le  eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica,  in  conformita'  con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni,  dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle  Politiche  Agricole  e  Forestali  - Comitato nazionale per la tutela  e  la  valorizzazione  delle denominazioni di origine e delle indicazioni  geografiche  tipiche dei vini - via Sallustiana, n. 10 - 00187  Roma,  entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente parere.
 |  |  |  | Proposta  di  modifica dell'art. 5 del disciplinare di produzione dei  vini  della  denominazione  di  origine  controllata e garantita «Soave superiore». L'art.   5   del   disciplinare  di  produzione  dei  vini  della denominazione  di  origine controllata e garantita «Soave Superiore - riconosciuto  con decreto ministeriale 29 ottobre 2001, e' modificato secondo il testo appresso riportato:
 Art. 5.
 Le  operazioni di vinificazione e di imbottigliamento devono aver luogo in provincia di Verona.
 La resa massima di uva in vino non deve essere superiore al 70 %. Qualora  la  resa superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.
 Oltre  il  75%  decade  il  diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.
 L'uso   della   specificazione   «Classico»,   in  aggiunta  alla denominazione  di  origine controllata e garantita «Soave superiore», e'  riservato  al  prodotto  ottenuto  da  uve raccolte nella zona di origine  piu'  antica,  indicata  all'art. 3, lettera b) del presente disciplinare di produzione, vinificate nella stessa e nell'ambito dei comuni  il  cui  territorio  rientra, in tutto o in parte, nella zona medesima.
 Tuttavia  tali  operazioni  sono  consentite  se  autorizzate dal Ministero  delle  politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per  la  tutela  e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  tipiche  dei vini previa istruttoria della  regione  Veneto,  anche in cantine aziendali oppure in cantine cooperative  situate  al  di  fuori  della predetta zona, ma comunque all'interno  della  zona  di  produzione  del vino a denominazione di origine controllata «Soave».
 I  vini a denominazione di origine controllata e garantita «Soave superiore»  e  «Soave  superiore  Classico»  devono essere immessi al consumo  solo  dopo  un periodo di affinamento in bottiglia di almeno tre  mesi  e  comunque  non  prima  del  1° settembre successivo alla vendemmia.
 Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Soave superiore»  designato  con  la  qualificazione  «riserva» deve essere sottoposto  ad  un  periodo di affinamento obbligatorio di almeno due anni  di  cui almeno tre mesi in bottiglia, a partire dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.
 Nella  vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali,  leali  e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
 E'  ammesso l'arricchimento con mosti concentrati, prodotti dalle uve   della   zona  di  produzione  della  denominazione  di  origine controllata  «Soave»  e  «Soave»  classico  o  con  mosti concentrati rettificati.
 Prima  dell'immissione  al  consumo  i  vini  a  denominazione di origine  controllata  e  garantita  «Soave  superiore» possono essere designati,  a  cura  dei  detentori,  con la denominazione di origine controllata «Soave» e «Soave» classico se ne hanno i requisiti.
 Entro   i  termini  previsti  dalla  normativa  vigente  si  deve provvedere  ad  annotare nei registri ufficiali di cantina i volumi e gli  estremi  dei  vasi  vinari  interessati  e  darne  comunicazione all'Ispettorato  centrale repressione frodi competente per territorio ed alla Camera di commercio di Verona.
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