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| Gazzetta n. 106 del 9 maggio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 29 novembre 2004 |  | Quinta operazione di cessione dei crediti contributivi dell'INPS. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 di concerto con
 IL MINISTRO
 DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 Visto  l'art.  13  della  legge  23  dicembre  1998,  n.  448, come modificato  dall'art.  1  del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, e successivamente    modificato    («art.    13»),    concernente    la cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S.;
 Considerato  che  l'art. 3.2 del contratto di cessione dei crediti, stipulato  in  data  29 novembre 1999 tra l'I.N.P.S. e la societa' di cartolarizzazione  costituita  ai  sensi del comma 4 dell'art. 13, in relazione   all'operazione   di   cartolarizzazione  autorizzata  con precedente  decreto  del 5 novembre 1999, l'art. 3.2 del contratto di cessione  dei  crediti  stipulato  tra  le  medesime  parti  in  data 31 maggio  2001,  in  relazione  all'operazione  di cartolarizzazione autorizzata  con precedente decreto dell'8 settembre 2000, l'art. 3.2 del contratto di cessione dei crediti stipulato tra le medesime parti in    data   18 luglio   2002,   in   relazione   all'operazione   di cartolarizzazione  autorizzata  con  precedente decreto del 23 maggio 2002,  e  l'art.  3.2 del contratto di cessione dei crediti stipulato tra   le   medesime  parti  in  data  18 luglio  2003,  in  relazione all'operazione   di   cartolarizzazione  autorizzata  con  precedente decreto  del  17 marzo 2003, prevedono la possibilita' per l'I.N.P.S. di  ottenere  un  ulteriore  importo da corrispondersi da parte della societa'   di   cartolarizzazione   a  titolo  di  anticipazione  del corrispettivo   finale   previsto   nei  menzionati  contratti  e  da finanziarsi  con l'emissione di ulteriori titoli, o la contrazione di prestiti,  a  fronte dei crediti contributivi precedentemente ceduti, cui   possono  aggiungersi  altri  crediti  contributivi  da  cedersi dall'I.N.P.S. alla societa' di cartolarizzazione;
 Considerato   inoltre  che,  relativamente  a  tali  altri  crediti contributivi  ceduti,  e'  versato  un corrispettivo suddiviso in una quota  iniziale  a titolo definitivo ed in una eventuale quota finale sempreche'  cio'  sia  disposto da uno o piu' decreti emessi ai sensi del  comma  2,  dell'art. 13 e cio' non determini una diminuzione del rating attribuito ai titoli precedentemente emessi;
 Visto   il   decreto   emesso   il   31 agosto  2004  dal  Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali, con il quale e' stato dato avvio ad una ulteriore  fase  dell'operazione  di cessione e cartolarizzazione dei crediti  I.N.P.S.  ai  sensi  del comma 18, dell'art. 13 e dei citati articoli 3.2   dei   contratti  di  cessione  dei  crediti  stipulati dall'I.N.P.S.,  rispettivamente,  in data 29 novembre 1999, 31 maggio 2001,  18 luglio  2002  e  18 luglio 2003 (gli Originari Contratti di Cessione»);
 Visti,  in  particolare,  i commi 2, 5 e 11, dell'art. 13, ai sensi dei  quali, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze,  emessi  di  concerto  con  il  Ministro  del lavoro e delle politiche  sociali,  sono  determinate  le  tipologie  ed  il  valore nominale dei crediti ceduti, il prezzo iniziale a titolo definitivo e le   modalita'   di   pagamento  dell'eventuale  prezzo  residuo,  le caratteristiche  dei  titoli da emettersi o dei prestiti da contrarre per finanziare il pagamento del prezzo, nonche' gli impegni accessori che l'I.N.P.S. assume, secondo la prassi finanziaria delle operazioni di   cartolarizzazione,   per   il   buon  esito  dell'operazione  di cartolarizzazione;
 Considerato  che, ai sensi del comma 1, dell'art. 13, l'incarico di consulente    terzo    per   il   monitoraggio   dell'operazione   di cartolarizzazione e' assolto dalle agenzie di rating;
 Decreta:
 Art. 1.
 In  applicazione  di  quanto previsto dall'art. 13, l'I.N.P.S. cede alla  societa' di cartolarizzazione Societa' di cartolarizzazione dei crediti  I.N.P.S. - S.C.C.I. S.p.a. («SCCI»), costituita ai sensi del comma  4  dell'art. 13, i crediti contributivi previdenziali verso le aziende tenute al versamento a mezzo di denuncia mensile (ivi inclusi i  comuni, le province, le regioni e lo Stato) (i «Crediti aziende»), i  crediti  contributivi  verso  gli  artigiani  ed i commercianti (i «Crediti  artigiani  e commercianti»), nonche' i crediti contributivi verso le tipologie dei coltivatori diretti, dei coloni e dei mezzadri e   delle   aziende  agricole  (i  «Crediti  agricoli»),  di  seguito collettivamente   indicati   come  «Crediti  Ceduti»,  unitamente  ai relativi  oneri  accessori  per  interessi  e sanzioni civili, la cui cessione  per  le medesime tipologie, di cui agli Originari Contratti di  Cessione,  si  riconferma  in considerazione dell'unitarieta' del portafoglio a garanzia dei titoli emessi ai sensi del successivo art. 5. I Crediti Ceduti comprendono quelli che:
 I) siano  maturati successivamente alla data del 31 dicembre 2003 ed entro la data del 31 dicembre 2004 compreso, per tali intendendosi i  crediti contributivi che il debitore non abbia provveduto a pagare alla scadenza prevista e che siano stati contabilizzati dall'I.N.P.S. per l'anno finanziario 2004;
 II)  non  siano stati ancora riscossi dall'I.N.P.S. alla data del 30 aprile 2004 compreso; e
 III)  non  siano  eliminati  dall'I.N.P.S.  in applicazione della procedura interna di eliminazione dei crediti attualmente in vigore e disciplinata   con   delibera   del   consiglio   di  amministrazione dell'I.N.P.S.   del   10 febbraio  1998,  n.  210,  entro  il  giorno immediatamente  precedente  la  data  di  consegna  degli elenchi dei Crediti  Ceduti,  che  l'I.N.P.S.  dovra' predisporre e trasmettere a SCCI come di seguito indicato.
 In  relazione  ai  Crediti  Ceduti,  l'I.N.P.S.  garantisce  a SCCI l'importo   nominale   minimo  di  cessione  di  euro  3.500.000.000, relativamente  ai  crediti indicati al precedente punto i), suddiviso in  euro  1.855.000.000  di  Crediti  aziende,  euro 1.050.000.000 di Crediti  artigiani  e  commercianti  ed  euro  595.000.000 di Crediti agricoli.  L'I.N.P.S.  redige,  ai  sensi  del comma 6, dell'art. 13, appositi  elenchi  dei  Crediti Ceduti entro e non oltre il 31 maggio 2005.
 L'apposito  contratto di cessione che I.N.P.S. sottoscrive con SCCI (il  «Nuovo Contratto di Cessione») disciplina, inoltre, i meccanismi di  aggiustamento,  da  applicarsi  tra ciascuna tipologia di Crediti Ceduti di cui al precedente punto i), quali risultanti dagli elenchi, nel  caso  in  cui  si  verifichino  eccedenze  o carenze rispetto ai relativi  importi  nominali  minimi  garantiti  sopra  riportati.  In particolare  saranno  adottati  per sopperire alle carenze di crediti residue  dopo  l'applicazione  dei meccanismi di aggiustamento di cui sopra: (1) i meccanismi di cessione di ulteriori crediti contributivi maturati  successivamente  al  31 dicembre  2004,  che  l'I.N.P.S. e' tenuto  a  cedere  o, in subordine, (2) le modalita' di calcolo degli importi  che l'I.N.P.S. e' tenuto a corrispondere in contanti a SCCI, qualora  le  cessioni  di cui al punto (1) del presente capoverso non risultassero attuabili, attuate o sufficienti.
 Ai  fini  degli  aggiustamenti  tra  tipologie  di  crediti e delle cessioni  di  crediti  aggiuntivi  di cui sopra, i Crediti aziende, i Crediti   artigiani  e  commercianti,  ed  i  Crediti  agricoli  sono conteggiati  per  un  importo  da  definire  nel  Nuovo  Contratto di Cessione   con  l'approvazione  delle  agenzie  di  rating  coinvolte nell'emissione  sulla  base  delle  proiezioni  di incasso relativa a ciascuna   tipologia   nel  modello  finanziario  dell'operazione,  e comunque:
 a) i  Crediti  aziende saranno conteggiati per un importo pari al 200%  rispetto  ai  Crediti  agricoli  e  per un importo pari al 170% rispetto ai Crediti artigiani e commercianti;
 b) i  Crediti artigiani e commercianti saranno conteggiati per un importo pari al 40% rispetto ai Crediti aziende e per un importo pari al 130% rispetto ai Crediti agricoli; e
 c) i  Crediti agricoli saranno conteggiati per un importo pari al 25% rispetto ai Crediti aziende e per un importo pari al 60% rispetto ai Crediti artigiani e commercianti.
 Ai  fini del computo degli importi di cui al punto (2) che precede, verranno  applicati  alle  residue  carenze  di  Crediti  Ceduti, per ciascuna  tipologia  e  secondo  le  modalita'  specificate nel Nuovo Contratto  di  Cessione,  delle  percentuali pari, rispettivamente, a 80%,  50%  e 50% del valore nominale dei Crediti aziende, dei Crediti artigiani e commercianti e dei Crediti agricoli.
 |  |  |  | Art. 2. L'I.N.P.S.  riceve  da SCCI, la quale utilizza a tal fine il ricavo dell'emissione,  per  un  importo  massimo  complessivo di euro 4.000 milioni,  al netto delle commissioni, delle spese e degli altri oneri iniziali  a  carico  di  SCCI entro un importo massimo complessivo di euro 1.500 milioni, i seguenti importi:
 a) contestualmente  all'emissione dei titoli di cui al successivo art.  5, quale anticipazione del corrispettivo finale dovuto a fronte della  cessione  di  crediti  di  cui  all'art.  3.2  degli Originari Contratti  di  Cessione,  un  ammontare  non  inferiore  a euro 1.500 milioni;
 b) contestualmente  all'emissione dei titoli di cui al successivo art.  5, a fronte della cessione dei Crediti Ceduti, un corrispettivo iniziale   a  titolo  definitivo  ed  irripetibile,  non  soggetto  a conguagli, di importo non inferiore ad euro 1.000 milioni;
 c) un ulteriore corrispettivo da corrispondersi:
 1) in denaro, qualora l'importo derivante dalla riscossione dei Crediti  Ceduti e dei crediti gia' ceduti con gli Originari Contratti di  Cessione,  e  dalle  altre  operazioni  accessorie  a  quella  di cartolarizzazione, ecceda la somma:
 (i)   dei  corrispettivi  complessivamente  versati  da  SCCI all'I.N.P.S.  a  qualunque titolo, a fronte dell'acquisto dei crediti ceduti  nell'ambito  delle  operazioni  di cartolarizzazione, con gli Originari Contratti di Cessione e con il Nuovo Contratto di Cessione; e
 (ii)  degli  oneri per interessi e gli altri oneri accessori, dei    costi    connessi   a   ciascuna   fase   dell'operazione   di cartolarizzazione,  delle  spese  di  riscossione  e  di  ogni  altro compenso dovuto ai concessionari, delle spese di recupero corrisposte all'I.N.P.S.  nei  limiti  di  quanto  stabilito  dall'art. 4 e dalle convenzioni  tra  creditori  stipulate e da stipularsi in conformita' alla prassi finanziaria delle operazioni di cartolarizzazione; ovvero
 2)  ove  i  titoli emessi per finanziare l'acquisto dei Crediti Ceduti  e  dei  crediti  gia'  ceduti  con gli Originari Contratti di Cessione    siano    stati    interamente   rimborsati,   l'ulteriore corrispettivo  e' corrisposto, a scelta e su richiesta dell'I.N.P.S., mediante  retrocessione  da  SCCI  all'I.N.P.S.,  senza  garanzia  di solvenza  ne'  di  esistenza,  dei  Crediti Ceduti e dei crediti gia' ceduti   con  gli  Originari  Contratti  di  Cessione  e  non  ancora incassati,  nonche' di ogni altra somma, credito o diritto vantato da SCCI.
 L'I.N.P.S.  puo'  richiedere  a  SCCI  di anticipare, in tutto o in parte   e   in   una   o  piu'  volte,  il  pagamento  dell'ulteriore corrispettivo di cui al punto c), ove SCCI sia in grado di finanziare tale  anticipato  pagamento  mediante  collocamento di nuovi titoli o assunzione  di finanziamenti da stabilirsi con successivi decreti del Ministro  dell'economia  e delle finanze, di concerto con il Ministro del  lavoro  e  delle  politiche sociali ed a condizione che cio' non determini una diminuzione del rating attribuito ai titoli in essere.
 |  |  |  | Art. 3. L'I.N.P.S., con cadenza mensile, e i concessionari, entro il decimo giorno  successivo  alla  riscossione,  versano  sull'apposito  conto corrente  acceso  da SCCI presso la Tesoreria centrale dello Stato ai sensi  dell'art.  3  del  decreto emanato in data 5 novembre 1999 dal Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di  concerto  con  il  Ministro  delle  finanze e con il Ministro del lavoro  e della previdenza sociale, le somme rispettivamente riscosse per conto di SCCI a fronte dei Crediti Ceduti.
 SCCI  puo'  utilizzare  un  conto corrente diverso da quello acceso presso  la  Tesoreria  centrale  dello  Stato,  da  aprirsi presso un primario  istituto  di  credito,  nel caso in cui all'indebitamento a breve  termine  non  garantito  e  non  subordinato  della Repubblica italiana  venga  attribuito  un rating inferiore a A-1+ da Standard & Poor's  Rating  Services,  ovvero a P-1 da Moody's Investors Service, ovvero  a  F-1  da Fitch Ratings Ltd, e l'utilizzo del suddetto conto sia  richiesto  dalle  societa'  di  rating  come  condizione  per il mantenimento del rating attribuito ai titoli emessi.
 Con   periodicita'   semestrale  l'I.N.P.S.  effettua  i  necessari conguagli   relativamente   a   versamenti   non  dovuti  o  a  somme erroneamente incassate.
 |  |  |  | Art. 4. Gli  impegni  accessori  richiesti  all'I.N.P.S.  per il buon esito dell'operazione,  secondo  la  prassi finanziaria delle operazioni di cartolarizzazione, ai sensi del comma 11, dell'art. 13, sono indicati nell'allegato   1  che  costituisce  parte  integrante  del  presente decreto.
 A  fronte dell'attivita' di riscossione svolta dai concessionari in relazione  ai  Crediti  Ceduti ed iscritti a ruolo, il relativo onere degli aggi, delle commissioni e delle spese di riscossione e recupero sostenute  e'  assunto  da SCCI nel limite massimo del 2% dei Crediti Ceduti   riscossi   e   recuperati,   indipendentemente   dal   costo effettivamente   sostenuto   per  la  riscossione,  mentre  la  parte eccedente  il 2% dei Crediti Ceduti riscossi e recuperati e' a carico dell'I.N.P.S.   Quest'ultimo   assume  altresi'  gli  oneri  connessi all'anticipazione  della  remunerazione eventualmente riconosciuta ai concessionari ai sensi della normativa applicabile.
 A  fronte  dell'attivita'  di riscossione e di recupero dei Crediti Ceduti  e  dei crediti gia' ceduti ai sensi degli Originari Contratti di   Cessione  effettuata  direttamente  dall'I.N.P.S.,  quest'ultimo trattiene,  a titolo di compenso o rimborso forfetario degli oneri di cui  al  presente  capoverso sostenuti direttamente dall'I.N.P.S., un importo pari al (i) 3% dei Crediti Ceduti riscossi e recuperati anche ai  sensi  dell'art.  9  del Nuovo Contratto di Cessione, nonche' dei crediti  ceduti  riscossi  e recuperati anche ai sensi dell'art. 9 di ciascuno  degli Originari Contratti di Cessione, qualora l'importo di quanto  riscosso  e  recuperato  dall'I.N.P.S.  sia  pari o inferiore all'80%  degli  incassi  totali versati a SCCI, ovvero (ii) 2,50% dei Crediti  Ceduti  riscossi e recuperati anche ai sensi dell'art. 9 del Nuovo  Contratto  di  Cessione, nonche' dei crediti ceduti riscossi e recuperati  anche  ai  sensi  dell'art. 9 di ciascuno degli Originari Contratti  di  Cessione,  qualora  l'importo  di  quanto  riscosso  e recuperato  dall'I.N.P.S.  sia superiore all'80% degli incassi totali versati a SCCI; l'importo di cui al punto (i) ovvero al punto (ii) e' trattenuto  direttamente  dall'I.N.P.S. a valere sugli incassi totali versati dall'I.N.P.S. a SCCI.
 A  fronte  dei servizi di gestione, riscossione e recupero prestati in  relazione  ai  Crediti  Ceduti,  l'I.N.P.S.  riceve  da  SCCI una commissione,  da  corrispondersi con cadenza semestrale, pari ad euro 50.000  (cinquantamila);  tale  commissione e' corrisposta secondo un ordine  di  priorita'  dei  pagamenti  concordato  con  SCCI  e con i creditori  della  stessa, conformemente alla prassi finanziaria delle operazioni di cartolarizzazione.
 |  |  |  | Art. 5. Le  caratteristiche  dei titoli da emettersi, ai sensi del comma 5, dell'art.  13,  da  parte  di SCCI, sono indicate nell'allegato 2 che costituisce parte integrante del presente decreto.
 |  |  |  | Art. 6. Il  Ministero  dell'economia  e delle finanze provvede per conto di SCCI  alla copertura e gestione dei rischi connessi alla variabilita' dei tassi di interesse dei titoli di cui all'art. 5, anche al fine di consentire l'ottenimento ed il mantenimento del rating previsto per i medesimi e indicato nell'allegato 2 al presente decreto.
 Il  presente decreto sara' inviato al visto della Corte dei Conti e successivamente  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 29 novembre 2004
 Il Ministro dell'economia e delle finanze
 Siniscalco
 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
 Maroni Registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 2005 Ufficio  di  controllo  Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 1
 |  |  |  | Allegato 1 Elenco   degli   impegni   accessori   da   assumersi   da  parte dell'I.N.P.S.:
 a) impegni  di  informativa  in  merito  ad  eventi che abbiano determinato il venire meno dell'esistenza di qualsiasi Credito Ceduto o del relativo importo;
 b) dichiarazioni  e garanzie in merito: i) al proprio status di ente  pubblico  con  personalita'  giuridica  autonoma;  ii) alla non sussistenza  di  procedure  concorsuali  o di liquidazione; e iii) ai propri  poteri ed all'esistenza di tutte le autorizzazioni necessarie alla  stipula del Nuovo Contratto di Cessione dei Crediti Ceduti e di assunzione degli obblighi previsti dallo stesso;
 c) dichiarazioni   e   garanzie   in  merito:  i)  all'avvenuto adempimento  di  tutto  quanto  necessario  per  la stipula del Nuovo Contratto  di  Cessione e per l'assunzione dei connessi obblighi; ii) alla idoneita' del Nuovo Contratto di Cessione a trasferire a SCCI la titolarita'  dei  Crediti  Ceduti;  iii) alla capacita', ai poteri di rappresentanza  ed  alla  debita  autorizzazione  della  persona  che sottoscrivera'   il   Nuovo   Contratto   di   Cessione   per   conto dell'I.N.P.S.;  iv)  al  fatto  che la stipula del Nuovo Contratto di Cessione  non confligge con norme di legge o con altri obblighi, atti o  giudizi  relativi  all'I.N.P.S.,  al  suo  patrimonio o ai Crediti Ceduti;
 d) dichiarazioni  e  garanzie  in merito: i) alla veridicita' e correttezza delle risultanze contabili contenute nel proprio bilancio consuntivo  2003  nonche'  alla  redazione  con  chiarezza  secondo i principi   contabili   applicabili  all'I.N.P.S.  di  detto  bilancio consuntivo  del  2003  e  del  bilancio preventivo del 2004; ii) alla conformita'  di  tali  bilanci  alle  norme  applicabili; e iii) alla mancata  insorgenza, successivamente a tali bilanci, di fatti tali da influire negativamente sulla cessione dei Crediti Ceduti ovvero sulla capacita'  dell'I.N.P.S.  di adempiere ai propri obblighi assunti con il Nuovo Contratto di Cessione;
 e) dichiarazioni  e  garanzie  in  merito: i) alla completezza, veridicita'  e  correttezza  delle  informazioni  relative ai Crediti Ceduti  contenute  negli elenchi che saranno forniti a SCCI; ii) alla legittima titolarita' in capo all'I.N.P.S. dei Crediti Ceduti ed alla loro  conformita' alla legge; iii) al rispetto da parte dell'I.N.P.S. delle   disposizioni   normative   e  regolamentari  applicabili  per l'iscrizione   a   ruolo  dei  Crediti  Ceduti;  iv)  alla  capacita' dell'I.N.P.S.  di  disporre  dei  Crediti Ceduti quale unico titolare legittimato  ed  all'assenza di precedenti cessioni a terzi o vincoli sugli  stessi;  v)  alla  legittimita' della riscossione da parte dei concessionari  dei  Crediti  Ceduti  ed  iscritti a ruolo, oltre alla capacita'  di questi ultimi di trasferire a SCCI gli incassi ottenuti dagli  stessi  in  base  a  quanto  previsto  nelle  convenzioni; vi) all'assenza di obblighi di ritenuta o deduzione fiscale sugli incassi corrisposti  a  SCCI a fronte dei Crediti Ceduti; vii) all'esecuzione dello stesso da parte dell'I.N.P.S., nonche' alla natura privatistica della  cessione  dei  Crediti  Ceduti  e degli obblighi assunti dallo stesso   con   il   Nuovo  Contratto  di  Cessione;  viii)  alla  non opponibilita' a SCCI di immunita' o privilegi connessi alla natura di ente  pubblico  dell'I.N.P.S. ed alla non necessita' di intervento di terzi  nel  Nuovo  Contratto  di  Cessione  e alla non sussistenza di facolta'  di  recesso dell'I.N.P.S. dal Nuovo Contratto di Cessione o di  annullamento  dello  stesso  in  virtu'  di  tale sua natura; ix) all'impegno  dell'I.N.P.S. di agire in buona fede nell'esecuzione del Nuovo  Contratto  di  Cessione  tenendo  conto  che  l'operazione  di cartolarizzazione  comportera'  l'emissione di titoli sui mercati; x) alla   piena   conoscenza   da  parte  dell'I.N.P.S.  dei  meccanismi contrattuali  e  dell'ordine di priorita' previsti per i pagamenti da parte  di  SCCI  o  dei  suoi incaricati a valere sui flussi di cassa rivenienti dagli incassi o dai recuperi dei Crediti Ceduti;
 f) dichiarazioni e garanzie da parte dell'I.N.P.S. di attenersi alla  normativa  vigente alla data del Nuovo Contratto di Cessione in tema  di  dilazioni,  e  di  non  apportare modifiche alla stessa per quanto  di propria competenza senza il consenso scritto di SCCI o dei suoi   incaricati,   precisandosi   a   tale   riguardo  che:  i)  in considerazione  dell'avvenuta  cessione  dei  Crediti  Ceduti,  resta esclusa  ogni  prerogativa dell'I.N.P.S. di sospendere la riscossione dei  Crediti  Ceduti  ai  sensi  dell'art.  25,  comma 2, del decreto legislativo  26 febbraio  1999,  n.  46, esclusione di cui l'I.N.P.S. prende  atto;  e ii) il riferimento alla normativa vigente, contenuto nell'ultimo  periodo  del  comma  3,  dell'art.  13,  e negli impegni dell'I.N.P.S.  ai  sensi  del  Nuovo  Contratto  di  Cessione, dovra' intendersi  come riferito alla normativa vigente alla data di stipula del Nuovo Contratto di Cessione;
 g) impegno a: i) salvi diversi accordi con le altre controparti contrattuali  e  preventiva conferma dalle agenzie di rating che tale cessione non comporta la riduzione del rating attribuito ai titoli in essere,  a non cedere a terzi ne' compiere altri atti di disposizione o  costitutivi  di diritti, oneri o vincoli a favore di terzi diversi da  SCCI  sui  Crediti  Ceduti;  ii)  collaborare  al  fine  di  dare esecuzione ed attuare gli scopi prefissati dalle parti con la stipula del  Nuovo  Contratto di Cessione, anche attraverso la sottoscrizione di ulteriori atti o documenti che dovessero risultare necessari a tal fine;  iii)  adoperarsi per consentire o agevolare la riscossione dei Crediti   Ceduti;   iv)   proseguire   l'attivita'   di  accertamento dell'esistenza dei Crediti Ceduti ed a verificare l'accuratezza della documentazione  presentata all'I.N.P.S. dai contribuenti; v) regolare direttamente  con i concessionari le somme relative ai Crediti Ceduti riconosciute   indebite   ai   sensi  di  legge;  vi)  effettuare  la riconciliazione delle somme incassate a fronte dei Crediti Ceduti nei termini previsti dal Nuovo Contratto di Cessione; vii) contabilizzare i Crediti Ceduti secondo la normativa applicabile;
 h) impegno  ad  informare SCCI dell'eventuale non correttezza o veridicita' di quanto lo stesso I.N.P.S. abbia dichiarato o garantito alla  stessa o di propri inadempimenti, trasmettendo alla stessa, con cadenza  semestrale,  una comunicazione sulle verifiche effettuate in merito  all'adempimento  agli  obblighi assunti ed alla correttezza e veridicita' delle dichiarazioni rese o garanzie prestate;
 i) impegno  a tenere indenne SCCI da qualunque danno connesso a proprie  dichiarazioni  e  garanzie rese che risultino non corrette e veritiere, ovvero all'inadempimento di propri obblighi;
 l)   pattuizione   di  una  clausola  risolutiva  espressa  per l'ipotesi  di  risoluzione degli Originari Contratti di Cessione o di mancato  trasferimento  da  parte  dell'I.N.P.S. a SCCI degli incassi dallo  stesso  ricevuti  a  fronte  dei  Crediti  Ceduti  ovvero  per inadempienza  agli  obblighi  di pagamento di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto e di cui alla successiva lettera m);
 m) impegno  a  sostituire  i  Crediti Ceduti con altri crediti, ovvero  a  corrispondere  a  SCCI  un  importo in contanti (calcolato secondo  le  modalita' specificate nel Nuovo Contratto di Cessione ma comunque  non  superiore,  rispettivamente,  all'80%,  50%  e 50% del valore   nominale  dei  Crediti  aziende,  dei  Crediti  artigiani  e commercianti  e  dei  Crediti  agricoli) secondo quanto stabilito nel Nuovo  Contratto  di Cessione nell'ipotesi di inesistenza dei Crediti Ceduti,  accertata anche con provvedimento giudiziale non definitivo, ovvero  risultante  da  pronunce  della Corte Costituzionale o ancora dalla  non esigibilita' degli stessi per intervenuta prescrizione (ad esclusione  comunque  di qualunque ipotesi in cui tali Crediti Ceduti non    sarebbero    comunque    risultati   esigibili   per   effetto dell'insolvenza   del   debitore  o  della  sua  irreperibilita);  la sostituzione  sara'  ammissibile  solo  alle condizioni stabilite nel Nuovo  Contratto  di Cessione e sempreche' non ne risulti alterato il rating  dei  titoli  emessi  da  SCCI; l'impegno sopra previsto sara' subordinato,  inter  alia,  ed  in  conformita' a quanto disposto dal Nuovo  Contratto  di Cessione: i) al fatto che l'importo nominale dei Crediti  Ceduti, di cui sia accertata ai sensi del Nuovo Contratto di Cessione  l'inesistenza,  superi  l'eventuale  differenza  in eccesso (ponderata  secondo  i  criteri  richiamati  all'art.  1 del presente decreto  e  nel Nuovo Contratto di Cessione) tra l'importo risultante dagli  elenchi, formati in base al comma 6, dell'art. 13, e forniti a SCCI  (maggiorato  dell'importo degli ulteriori crediti eventualmente rinvenuti  dall'I.N.P.S.  che  rientrino  nelle tipologie dei Crediti Ceduti  e  non siano stati inseriti nei relativi elenchi) e l'importo nominale minimo garantito dall'I.N.P.S.; ii) alla necessita' per SCCI di ottenere tali ulteriori crediti ovvero i corrispondenti importi in contanti,  al  fine di rispettare il piano di rimborso del capitale e degli  interessi  stimato  per  i titoli emessi ai sensi dell'art. 5, anche  tenuto  conto  dei  contratti  di copertura del rischio di cui all'art.  6  che precede; e iii) alla preventiva verifica - ove siano contemporaneamente  accertate  inesistenze di crediti ceduti ai sensi degli  Originari  Contratti  di Cessione, le quali, in conformita' al disposto   dell'art.   6.12  degli  stessi,  rendano  necessaria  per l'I.N.P.S.  la  sostituzione  dei relativi crediti con altri crediti, ovvero la corresponsione a SCCI di corrispondenti importi in contanti determinati  ai  sensi  dei relativi contratti - che, nonostante tali sostituzioni  o  versamenti,  si  renda comunque necessaria, ai sensi della  presente  lettera  m),  la sostituzione dei Crediti Ceduti con altri  crediti,  ovvero  la  corresponsione a SCCI del corrispondente importo  in  contanti,  al  fine  di  rispettare il piano di rimborso stimato per i titoli emessi ai sensi del precedente art. 5;
 n) impegno a: i) concedere o rifiutare motivatamente la propria approvazione   ad   eventuali   modifiche   alle  convenzioni  con  i concessionari  proposte  da  SCCI;  ii)  iscrivere  a ruolo i Crediti Ceduti  inclusi  negli  elenchi  e  non  ancora iscritti ed a rendere esecutivi i relativi ruoli;
 o)   impegno   a:  i)  gestire  i  Crediti  Ceduti  oggetto  di procedimento  civile e di esecuzione per conto di SCCI; ii) tenere un registro  completo  e  aggiornato dei Crediti Ceduti; iii) fornire in tempo  utile alla societa' di cartolarizzazione le informazioni utili per  permettere  a  questa  di  effettuare le comunicazioni richieste nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione;
 p) impegno  a  iscrivere  a  ruolo  tutti  i Crediti Ceduti non ancora  iscritti  secondo  le  tempistiche  da  definirsi  nel  Nuovo Contratto di Cessione e comunque entro il 31 dicembre 2005;
 q) impegno  a  vigilare  sull'attivita'  dei  concessionari  in relazione  ai  Crediti  Ceduti  effettuando  controlli,  ricerche  ed ispezioni  e  a comunicare a SCCI i risultati dei rendiconti ricevuti dai  concessionari, secondo quanto sara' definito nel Nuovo Contratto di Cessione;
 r) impegno  a  non  cedere  il  Nuovo Contratto di Cessione e a riconoscere  e  collaborare con i mandatari eventualmente nominati da SCCI;
 s) impegno  a sopportare tutti i costi, anche fiscali, connessi con la stipula o esecuzione del Nuovo Contratto di Cessione;
 t) impegno  a  rendersi  responsabile  nei  confronti  di SCCI, nonche'  dei  collocatori  e dei portatori dei titoli emessi ai sensi dell'art.  5,  della  veridicita'  e  completezza  delle informazioni fornite  dall'I.N.P.S.  o  comunque  ad esso inerenti e contenute nel prospetto   informativo   che   dovra'   essere  predisposto  per  il collocamento dei titoli di cui all'art. 5 e nei prospetti informativi relativi  alle precedenti operazioni di cartolarizzazione dei crediti gia'  ceduti  con  gli Originari Contratti di Cessione, nonche' delle dichiarazioni  e garanzie rilasciate dall'I.N.P.S. ai collocatori nel contesto  della  presente  operazione  di  cartolarizzazione  e delle precedenti  operazioni  di  cartolarizzazione dei crediti gia' ceduti con gli Originari Contratti di Cessione.
 |  |  |  | Allegato 2 Caratteristiche  dei  titoli  da emettersi da parte della societa' di cartolarizzazione  dei crediti I.N.P.S. - S.C.C.I. S.p.a. nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione di cui al presente decreto.
 SERIE 5A
 Importo:  importo  nominale  fino  ad  euro  1.800.000.000,  che, sommato  all'importo  nominale dei titoli della Serie 8, non superi i nominali  euro  4.000.000.000.  L'importo complessivo effettivo, e la suddivisione  di  quest'ultimo  tra  la  Serie 5A e la Serie 8 verra' determinato  in  prossimita'  del  collocamento  tenendo  conto della domanda degli investitori.
 Scadenza stimata: entro 2 anni dall'emissione.
 Scadenza legale: entro 7 anni dall'emissione.
 SERIE 8
 Importo:  importo  nominale  fino  ad  euro  2.500.000.000,  che, sommato  all'importo nominale dei titoli della Serie 5A, non superi i nominali  euro  4.000.000.000.  L'importo  complessivo effettivo e la suddivisione  di  quest'ultimo  tra  la  Serie 5A e la Serie 8 verra' determinato  in  prossimita'  del  collocamento  tenendo  conto della domanda degli investitori.
 Scadenza stimata: entro 5 anni dall'emissione.
 Scadenza legale: entro 14 anni dall'emissione.
 CARATTERISTICHE COMUNI ALLE SERIE 5A E 8.
 Taglio dei titoli: euro 1.000,00.
 Cedole  e date di pagamento: semestrali, pagabili l'ultimo giorno lavorativo  di gennaio  e  luglio, con prima cedola pagabile l'ultimo giorno lavorativo del mese di gennaio 2005.
 Tasso  d'interesse:  Euribor  6  mesi  (interpolato  per il primo periodo  interessi),  maggiorato  di  un margine, da determinarsi per ciascuna  Serie,  in  funzione  della  domanda  degli  investitori in prossimita' del collocamento.
 Natura  dei  titoli:  titoli  al  portatore  a  ricorso limitato: l'obbligazione  di  pagamento sorge a carico della societa' emittente solo  se,  e  nella  misura  in  cui,  la stessa disponga delle somme necessarie  per effettuare il relativo pagamento secondo un ordine di priorita' dei pagamenti da concordarsi tra la societa' emittente ed i creditori  della  stessa  conformemente alla prassi finanziaria delle operazioni  di cartolarizzazione. I portatori dei titoli hanno azione sul  patrimonio  separato  della  societa'  emittente  costituito dai Crediti  Ceduti e dai crediti gia' ceduti con gli Originari Contratti di  Cessione,  nonche'  da  tutti  gli altri diritti acquistati dalla societa'  emittente  nei  confronti dell'I.N.P.S. o di terzi, secondo quanto disposto nel regolamento dei titoli.
 Rimborso: per ogni serie e' previsto il rimborso, anche in parte, a  decorrere  dalla  data  di  pagamento  interessi determinata quale scadenza  stimata  e ad ogni data di pagamento successiva, nei limiti degli  importi  a tal fine disponibili secondo un ordine di priorita' dei pagamenti da concordarsi tra la societa' emittente ed i creditori della  stessa, conformemente alla prassi finanziaria delle operazioni di cartolarizzazione.
 Rating  atteso:  AAA da Standard & Poor's Rating Services; Aaa da Moody's Investor Service; e AAA da Fitch Ratings Ltd.
 Quotazione:  alla  data  di  emissione  dei titoli e' prevista la quotazione   dei   medesimi   presso   la   Borsa   di   Lussemburgo. Successivamente,  i titoli possono essere ammessi a quotazione presso uno o piu' mercati regolamentati dell'Unione europea.
 Trattazione: e' prevista l'ammissione a negoziazione dei medesimi sul circuito telematico gestito dalla societa' M.T.S. S.p.a.
 Rimborso  facoltativo:  la  societa'  emittente ha la facolta' di rimborsare  anticipatamente  i  titoli (per l'intero importo e non in parte)  anche  a  seguito di una modifica dell'attuale regime fiscale relativo  ai  titoli  emessi  che  imponga alla societa' emittente di effettuare nuove ritenute o deduzioni fiscali.
 Possibilita'  di  nuove  emissioni:  la societa' emittente potra' emettere  nuovi  titoli  o  assumere finanziamenti, per anticipare in tutto  o  in  parte  e  in  una o piu' volte, il pagamento del prezzo differito  e  per finanziare l'acquisto di nuovi crediti contributivi dall'I.N.P.S.  in  applicazione  di  quanto  previsto  dall'art.  13, sempreche'  non  ne  risulti  alterato il rating attribuito ai titoli emessi dalla societa' emittente.
 Scadenza  anticipata:  qualora  si verificassero inadempimenti da parte  della  societa'  emittente,  ovvero  essa fosse assoggettata a procedure  esecutive  o  di  liquidazione,  anche concorsuali, ovvero l'esecuzione   degli   obblighi   da   essa   assunti   in  relazione all'operazione    di   cartolarizzazione   divenisse   illecita,   il Rappresentante  dei  portatori  dei  titoli avra' la facolta', ovvero l'obbligo  se  cosi'  richiesto  da  un'assemblea  straordinaria  dei portatori  dei  titoli  o  da  un numero dei portatori dei titoli che rappresenti  almeno  il 20% dell'importo in linea capitale dei titoli in   essere  dell'emittente,  di  dichiarare  la  societa'  emittente decaduta  dal  beneficio  del  termine;  nel qual caso tutti i titoli ancora in essere saranno rimborsabili pro rata senza alcuna priorita' di rimborso tra di essi.
 Rappresentante  dei  portatori  dei  titoli:  Sanpaolo Fiduciaria S.p.a., o il suo eventuale sostituto, nominato dai sottoscrittori dei titoli.
 I portatori dei titoli avranno azione diretta nei confronti della societa'  emittente  esclusivamente nel caso in cui il Rappresentante dei portatori dei titoli ometta di tutelare i loro interessi.
 I titoli conterranno altresi' una specifica disciplina vincolante per  i portatori dei titoli in merito alle formalita' di convocazione ed alle modalita' di funzionamento e di assunzione delle decisioni da parte dell'assemblea dei portatori dei titoli, nonche' in merito alle modalita'  di  nomina e sostituzione del Rappresentante dei portatori dei titoli ed ai suoi diritti, doveri, poteri e responsabilita'.
 Legge regolatrice: legge italiana.
 Foro competente: competenza esclusiva del tribunale di Roma.
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