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| Gazzetta n. 106 del 9 maggio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | COMUNICATO |  | Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di modifica al disciplinare dei vini, a denominazione  di  origine  controllata  «Colli  di  Scandiano  e  di Canossa». |  | 
 |  |  |  | IL  COMITATO  NAZIONALE  PER  LA  TUTELA  E  LA  VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI  DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI, ISTITUITO A NORMA DELL'Art. 17 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1992, n. 164
 Esaminata   la   domanda  inoltrata  dal  Consorzio  tutela  vini «Reggiano»  e  «Colli  di  Scandiano  e di Canossa» in data 14 maggio 2003,  intesa  ad  ottenere  la  modifica  al disciplinare dei vini a denominazione di origine controllata «Assisi»;
 Viste  le  risultanze  della  pubblica  audizione, concernente la predetta  istanza, tenutasi a Reggio Emilia il 5 ottobre 2004, con la partecipazione  di  rappresentanti di enti, organizzazioni ed aziende vitivinicole;
 Visto  il  parere  della  Regione Emilia Romagna del 1° settembre 2003, prot. n. 24765, espresso sulla domanda sopra citata;
 Ha  espresso,  nella  riunione  del  14 aprile  2005, presente il funzionario  della  Regione  Emilia Romagna, parere favorevole al suo accoglimento,   proponendo,  ai  fini  dell'emanazione  del  relativo decreto  direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.
 Le  eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica  al  disciplinare  di  produzione dovranno, in regola con le disposizione  contenute  nel  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre   1972,  n.  642  «Disciplina  dell'imposta  di  bollo»  e successive   modifiche   ed   integrazioni,   essere   inviate  dagli interessati  al  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali - Comitato   nazionale   per   la  tutela  e  la  valorizzazione  delle denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 |  |  |  | PROPOSTA  DI  DISCIPLINARE  DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «COLLI DI SCANDIANO E DI CANOSSA».
 Art. 1.
 La  denominazione di origine controllata «Colli di Scandiano e di Canossa»  e' riservata ai vini e ai mosti parzialmente fermentati che rispondono  alle condizioni ed ai requisiti del presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
 Colli  di  Scandiano e Canossa Sauvignon (anche nelle tipologie frizzante, passito e riserva);
 Colli  di  Scandiano  e Canossa Malvasia (anche nelle tipologie frizzante e spumante);
 Colli  di  Scandiano  e  Canossa  Pinot  (anche nella tipologia frizzante e spumante);
 Colli  di Scandiano e Canossa Chardonnay (anche nella tipologia frizzante e spumante);
 Colli di Scandiano e Canossa Lambrusco Grasparossa (anche nella tipologia frizzante);
 Colli  di Scandiano e Canossa Lambrusco Montericco Rosso (anche nella tipologia frizzante);
 Colli di Scandiano e Canossa Lambrusco Montericco Rosato (anche nella tipologia frizzante);
 Colli  di  Scandiano  e Canossa Cabernet Sauvignon (anche nella tipologia riserva);
 Colli  di  Scandiano e Canossa Marzemino (anche nelle tipologie frizzante e novello);
 Colli  di  Scandiano  e  Canossa  Malbo  gentile  (anche  nelle tipologie frizzante e novello);
 Colli  di  Scandiano  e  Canossa  Bianco (anche nelle tipologie frizzante e spumante);
 Colli  di  Scandiano  e  Canossa  Bianco  Classico (anche nella tipologia frizzante);
 Colli  di  Scandiano  e  Canossa  Rosso  (anche nelle tipologie frizzante e novello).
 Art. 2.
 I vini a denominazione di origine controllata «Colli di Scandiano e  di  Canossa»  devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi,    nell'ambito    aziendale,    la    seguente   composizione ampelografica:
 «Colli  di  Scandiano  e  di  Canossa»  Sauvignon  (anche nella tipologia frizzante, passito e riserva):
 Sauvignon  in misura non inferiore al 90%; per il complessivo rimanente  possono  concorrere,  da  sole  o  congiuntamente,  le uve provenienti  dai  vitigni  Malvasia  di  Candia,  Pinot Bianco, Pinot Grigio, Trebbiano Romagnolo e Chardonnay.
 «Colli  di  Scandiano  e  di  Canossa»  Malvasia  (anche  nella tipologia frizzante e spumante):
 Malvasia di Candia aromatica in misura non inferiore all'85%; per   il   complessivo   rimanente  possono  concorrere,  da  sole  o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Malvasia di Candia B., Pinot Bianco, Pinot Grigio, Trebbiano Romagnolo e Chardonnay.
 «Colli  di  Scandiano  e di Canossa» Pinot (anche nella tipologia frizzante e spumante,):
 Pinot Bianco e/o Pinot Nero per il 100%.
 «Colli  di  Scandiano  e  di  Canossa»  Chardonnay  (anche  nella tipologia frizzante e spumante):
 Chardonnay  in misura non inferiore all'85%; per il complessivo rimanente  possono  concorrere,  da  sole  o  congiuntamente,  le uve provenienti dai vitigni Pinot Bianco, Pino Nero e Pinot Grigio.
 «Colli  di  Scandiano e di Canossa» Lambrusco Grasparossa: (anche nella tipologia frizzante):
 Lambrusco  Grasparossa  in misura non inferiore all'85%; per il complessivo  rimanente  possono concorrere, da sole o congiuntamente, le   uve   provenienti   dai   vitigni  Lambrusco  Marani,  Lambrusco Montericco, Ancellotta, Malbo Gentile e Croatina.
 «Colli  di  Scandiano  e  di Canossa» Lambrusco Montericco rosso: (anche nella tipologia frizzante):
 Lambrusco  Montericco  in  misura non inferiore all'85%; per il complessivo  rimanente  possono concorrere, da sole o congiuntamente, le   uve   provenienti   dai   vitigni  Lambrusco  Marani,  Lambrusco Grasparossa, Lambrusco Salammo, Malbo Gentile, Ancellotta e Croatina.
 «Colli  di  Scandiano  e di Canossa» Lambrusco Montericco Rosato: (anche nella tipologia frizzante):
 Lambrusco  Montericco  in  misura non inferiore all'85%; per il complessivo  rimanente  possono concorrere, da sole o congiuntamente, le   uve   provenienti   dai   vitigni  Lambrusco  Marani,  Lambrusco Grasparossa, Lambrusco Salammo, Malbo Gentile, Ancellotta e Croatina.
 Le uve devono essere vinificate in bianco.
 «Colli di Scandiano e di Canossa» Cabernet Sauvignon (anche nella tipologia riserva):
 Cabernet  Sauvignon  in  misura  non  inferiore all'85%; per il complessivo  rimanente  possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Sangiovese, Merlot e Ancellotta.
 «Colli   di  Scandiano  e  di  Canossa»  Marzemino  (anche  nella tipologia frizzante e novello):
 Marzemino  in  misura non inferiore all'85%; per il complessivo rimanente  possono  concorrere,  da  sole  o  congiuntamente,  le uve provenienti dai vitigni Croatina, Sgavetta e Malbo Gentile.
 «Colli  di  Scandiano  e  di  Canossa» Malbo Gentile (anche nella tipologia frizzante e novello,):
 Malbo   Gentile   in  misura  non  inferiore  all'85%;  per  il complessivo  rimanente  possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Croatina e Sgavetta.
 «Colli  di  Scandiano e di Canossa» Bianco (anche nelle tipologie classico frizzante e spumante):
 Spergola  in  misura  non inferiore all'85%; per il complessivo rimanente  possono  concorrere,  da  sole  o  congiuntamente,  le uve provenienti  dai  vitigni  Malvasia  di  Candia, Trebbiano Romagnolo, Pinot   Bianco  e  Pinot  Grigio.  E'  ammessa  la  presenza  di  uve provenienti  dai  vitigni  Malvasia  di  Candia  Aromatica fino ad un massimo del 5%.
 Il vino «Colli di Scandiano e di Canossa» Bianco prodotto nella zona  di  origine  piu' antica, delimitata all'art. 3, puo' recare la qualificazione «Classico».
 «Colli  di  Scandiano  e di Canossa» Rosso (anche nella tipologia novello e frizzante):
 Marzemino,  minimo  50%,  Cabernet-Sauvignon  e  Malbo Gentile, congiuntamente  o  disgiuntamente,  massimo  35%;  per il complessivo rimanente  possono  concorrere,  da  sole  o congiuntamente, le uve a bacca  nera  non  aromatiche  provenienti  dai  vitigni  idonei  alla coltivazione per la provincia di Reggio Emilia.
 Art. 3.
 Le  uve  destinate  alla  produzione  di  vino a denominazione di origine  controllata  Colli  di  Scandiano e di Canossa devono essere prodotte nella zona che comprende in tutto i territori amministrativi dei seguenti comuni: Albinea, Quattro Castella, Bibbiano, Montecchio, S.  Polo  d'Enza,  Canossa,  Vezzano  sul Crostoso, Viano, Scandiano, Castellarano  e  Calsalgrande e, in parte, i comuni di Reggio Emilia, Casina, S. Ilario d'Enza e Cavriago.
 In particolare la zona di produzione e' cosi' delimitata:
 partendo  a  nord della provincia di Reggio Emilia dal punto di congiunzione del confine comunale di Montecchio con il torrente Enza, la  linea  di  delimitazione segue, in direzione nord-est, il confine comunale  di  Montecchio  fino  ad  incontrare la strada comunale che porta  a  Gazzaro.  Prosegue  con  tale  strada,  verso  est, fino ad immettersi  sulla  Via Emilia in prossimita' del Villaggio Bellarosa. Segue  la via Emilia verso est fino ad incontrare il confine comunale di  S. Ilario d'Enza in prossimita' di Guida che segue verso sud fino all'incontro con il confine comunale di Montecchio.
 Segue  il predetto confine fino ad incontrare il confine comunale di  Cavriago  seguendolo  fino  alla  strada  comunale denominata via Guardanavona.  Segue  tale  strada  verso  sud  fino  al capoluogo di Cavriago  e  prosegue  poi  con  la  strada provinciale che conduce a Roncina.  Segue  la  predetta strada, raggiunge la localita' Roncina, prosegue   con   Via  Gorizia  fino  ad  incontrare  via  Inghilterra seguendola  fino  all'incontro con via F.lli Rosselli. Prosegue verso sud  con  tale via fino all'incontro con Via Bartolo da Sassoferrato, che  segue  fino  ad incontrare via Oliviero Ruozzi. Procede con essa verso  sud fino a S. Rigo dove si congiunge con la strada che porta a Rivalta.  Segue questa strada fino a Rivalta dove si congiunge con la statale  Reggio  -  Rivalta,  indi  in prossimita' di quota 101,4, la delimitazione  prosegue  con  la strada che si congiunge in localita' Cristo con la strada Reggio Emilia - Albinea. Prosegue verso nord-est toccando la localita' Case Camorani, indi segue il tracciato stradale che,  in  direzione  est,  porta  a Canali e giunge a Case Oleari. La linea  di  delimitazione  prosegue quindi lungo il tracciato stradale che  in  direzione  sud-est passa per Case Tacoli, Villa Veneri e, in localita' Osteria si congiunge con la statale che conduce a Scandiano che  segue  in  direzione  Fogliano  fino a Bosco. Da questo punto la linea  di  delimitazione  prosegue  in  direzione  nord-est  lungo il tracciato stradale che conduce a Ponte del Gazo fino ad incontrare il canale  di  Secchia.  Segue  il suddetto canale fino ad incontrare il confine  comunale  di  Scandiano,  lo  segue  fino  ad incontrarsi in prossimita'  della  localita'  S.  Donnino con il confine comunale di Casalgrande.  Segue  il  predetto  confine  fino  ad  incontrarsi  in localita'  Veggia  con  il confine comunale di Castellarano che segue fino  a  congiungersi  con  il  Torrente Tresinaro a quota 171 da cui inizia  il  confine  comunale  di  Viano. Prosegue verso sud con tale confine  indi  risalendo  a nord in localita' Monte Duro si congiunge con  il  confine comunale di Vezzano sul Crostolo che segue risalendo sempre  verso  nord  fino  a congiungersi in localita' Bettola con la strada  statale che porta a Casina. La segue fino all'incontro con la strada  comunale,  che  passando  da Paullo e Costaferrata, conduce a Bergogno,  dove si ricongiunge con il confine comunale di Canossa. La delimitazione  segue  verso sud tale confine risalendo poi a nord per congiungersi  con il confine comunale di S. Polo d'Enza. Prosegue poi seguendo  il  Torrente  Enza  fino  a  congiungersi in prossimita' di localita'  Sconnavacca  con  il  confine  comunale di Montecchio, che segue sempre seguendo il Torrente Enza fino ad incontrare il punto da cui la delimitazione ha avuto inizio.
 Le  uve  destinate  alla  produzione  del vino a denominazione di origine  controllata  «Colli di Scandiano e di Canossa» bianco con la menzione «classico» devono essere prodotte nella zona di origine piu' antica  comprendente i seguenti comuni: in tutto il comune di Albinea e  in parte i comuni di Viano, Scandiano, Casalgrande, Castellarano e Reggio Emilia.
 La descrizione della zona e' la seguente:
 partendo  da  ovest della provincia di Reggio Emilia, dal punto di  congiunzione  del  confine  comunale  di  Albinea con il Torrente Crostolo, la linea di delimitazione segue in direzione nord-est detto torrente  fino  ad incontrare la strada che conduce a Villa Corbelli. Prosegue  quindi  con  essa  fino all'Osteria del Capriolo. Da questo punto  la  linea  di  delimitazione  prosegue in territorio di Reggio Emilia  seguendo  1a  strada  provinciale  Albinea  - Reggio Emilia e toccando  nell'ordine le localita' Cristo e Case Camorani, indi segue il  tracciato  stradale  che  in  direzione  est porta a Canali e che giunge a Case Oleari. La linea di delimitazione prosegue quindi lungo il  tracciato  stradale  che,  in  direzione  sud-est, passa per Case Tacoli,  Villa  Veneri  e,  in localita' Osteria, si congiunge con 1a statale  che  conduce  a Scandiano che segue in direzione di Fogliano fino  a  Bosco. Da questo punto la linea di delimitazione prosegue in direzione  nord-est  lungo  il tracciato stradale che conduce a ponte del  Gazo  fino  ad  incontrare  il canale Secchia. Segue il suddetto canale  fino  a  Madonna  della Neve e, da questa localita', prosegue lungo il tracciato stradale che, passando per Case Tomba e Chiozzino, giunge  in  localita'  Molini.  Da  questa  localita',  la  linea  di delimitazione  segue  il  canale  di  Reggio fino a Castellarano. Dal Molino  di  Castellarano  la  linea  segue  la  strada  comunale che, passando  per  il  Cimitero  di  Castellarano  giunge  alla localita' Barcaiuoli  e di qui, seguendo 1a strada vicinale esistente raggiunge Case  Piloni  ed il Rio di S. Valentino. Risale il corso del rio fino alla  localita' Scuole ove imbocca il tracciato stradale che passando per  Ca' de Prodi, Telarolo, Rondinara, Ca' de Gatti e proseguendo in direzione  sud  passa  per  la  Minghetta e raggiunge, deviando verso nord-ovest in prossimita' di quota 228, la localita' di S. Polo (sede comunale  di  Viano).  Proseguendo  poi  lungo  lo  stesso  tracciato stradale,  la  linea  di  delimitazione passa per Case Paulli, Ca' de Vezzosi,  Regnano,  Ca'  di  Regnano, Ca' Bertacchi, Cavazzone e poco oltre  quest'ultima localita' incontra il confine comunale di Albinea -  Viano.  Segue  il  predetto confine comunale Vezzano - Albinea che segue  fino  ad  incontrare  il  Torrente  Crostolo,  punto da cui la delimitazione ha avuto inizio.
 Art. 4.
 Le  uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini di cui  all'art.  2  del  presente  disciplinare, per tutte le tipologie previste, i seguenti titoli alcolometrici volumici naturali minimi:
 «Colli  di  Scandiano  e  di  Canossa»  Sauvignon  10,00% vol.; Sauvignon Passito 11,00% vol.;
 «Colli di Scandiano e di Canossa» Pinot 10,50% vol.;
 «Colli di Scandiano e di Canossa» Pinot Spumante 9,50% vol.;
 «Colli di Scandiano e di Canossa» Chardonnay 10,50% vol.;
 «Colli  di  Scandiano  e  di Canossa» Chardonnay Spumante 9,50% vol.;
 «Colli di Scandiano e di Canossa» Malvasia 9,50% vol.;
 «Colli di Scandiano e di Canossa» Malvasia Spumante 9,50% vol.;
 «Colli di Scandiano e di Canossa» Bianco 10,00% vol.;
 «Colli di Scandiano e di Canossa» Bianco Spumante 9,50% vol.;
 «Colli di Scandiano e di Canossa» Bianco classico 10,00% vol.;
 «Colli   di  Scandiano  e  di  Canossa»  Lambrusco  Grasparossa 9,50% vol.;
 «Colli  di  Scandiano  e di Canossa» Lambrusco Montericco 9,50% vol.;
 «Colli   di   Scandiano   e   di  Canossa»  Cabernet  Sauvignon 11,00% vol.;
 «Colli di Scandiano e di Canossa» Marzemino 10,50% vol.;
 «Colli di Scandiano e di Canossa» Malbo Gentile 10,50% vol.;
 «Colli di Scandiano e di Canossa» Rosso 10,50% vol.
 Tuttavia,  nelle annate con condizioni climatiche sfavorevoli, la Regione  Emilia-Romagna, con proprio provvedimento, potra' stabilire, di  anno  in  anno  prima  della  vendemmia,  un titolo alcolometrico volumico  minimo naturale delle uve inferiore di mezzo grado a quello stabilito  nel  precedente  comma,  fermi  restando  i  limiti minimi previsti dalla normativa vigente.
 Art. 5.
 Le  condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione  dei  vini  Colli di Scandiano e di Canossa» devono essere atte a conferire alle uve, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'.
 Negli  impianti  che verranno realizzati dopo l'entrata in vigore del  presente  disciplinare,  le  forme  di  allevamento ammesse sono quelle  a  filare con parete produttiva singola e a filare con parete produttiva sdoppiata.
 Per  i sistemi a filare con parete produttiva singola la densita' di piantagione per i nuovi impianti non potra' essere inferiore 1.600 viti per ettaro.
 Per  i  sistemi  a  filare  con  parete  produttiva  sdoppiata la densita'  di  piantagione  per  i  nuovi  impianti  non potra' essere inferiore a 2.000 viti per ettaro.
 E' vietata ogni pratica di forzatura: e' ammessa l'irrigazione di soccorso.
 Ferme  restando  le caratteristiche delle uve, la resa massima di uva per ettaro ammessa per la produzione dei vini «Colli di Scandiano e  di  Canossa»  per  tutte  le  tipologie  previste  non deve essere superiore ai limiti di seguito specificati:
 Colli di Scandiano e di Canossa Sauvignon....  15 t                               | Malvasia....  16 t                                | Pinot....  15 t                                   | Chardonnay....  15 t                              | Lambrusco Grasparossa....  16 t                   | Lambrusco Montericco....  16 t                    | Marzemino....  16 t                               | Cabernet Sauvignon....  15 t                      | Malbo Gentile....  16 t                           | Bianco....  16 t                                  | Bianco classico....  15 t                         | Rosso....  15 t                                   |
 Le  rese,  anche nelle annate favorevoli, devono essere riportate nel  limite di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20%  i  limiti  medesimi, fermi restando i limiti resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi.
 Qualora  la resa di uva per Ha superi il limite stabilito del 20% in  piu'  l'intera  produzione non potra' rivendicare la DOC. La resa massima  di  uva  in  vino  per  la  produzione  dei vini e dei mosti parzialmente  fermentati  di cui all'art. 2 del presente disciplinare di produzione non deve essere superiore al 70% per tutti i vini.
 Qualora la resa uva-vino finito superi detto limite, ma non oltre il  75%,  la  parte  eccedente  non  ha diritto alla denominazione di origine   controllata.   Oltre   il   75%  decade  il  diritto  sulla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
 Art. 6.
 La  denominazione di origine controllata «Colli di Scandiano e di Canossa»  seguita  dal  riferimento  al nome dei vitigni, puo' essere utilizzata  per  produrre  il vino spumante ottenuto con mosto e vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare  e  a condizione che la spumantizzazione avvenga a mezzo di  fermentazione  in  autoclave  o in bottiglia in ottemperanza alle vigenti norme sulla preparazione degli spumanti.
 La  tipologia Colli di Scandiano e Canossa Sauvignon «Riserva» e' riservata  ai vini tranquilli con un invecchiamento minimo di 18 mesi (di cui almeno 6 in botti di legno) a decorrere dal 1° novembre dello stesso anno della vendemmia.
 La  tipologia  Colli  di  Scandiano  e Canossa Cabernet Sauvignon «Riserva»  e'  riservata  ai  vini  tranquilli  con un invecchiamento minimo di 24 mesi (di cui almeno 6 in botti di legno) a decorrere dal 1° novembre dello stesso anno della vendemmia.
 Art. 7.
 Le   operazioni   di  elaborazione  dei  mosti  e  dei  vini,  di vinificazione,  ivi  compresa  la  presa  di spuma e l'affinamento in bottiglia,  1a  spumantizzazione  e  1'invecchiamento  in  legno e in bottiglia  per  le  tipologie  per  cui  e'  previsto  devono  essere effettuate  nell'ambito  del  territorio  della  provincia  di Reggio Emilia.
 E'  facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato   nazionale   per   la  tutela  e  la  valorizzazione  delle denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini  -  consentire  che  le  suddette operazioni siano effettuate in stabilimenti situati nel territorio delle province di Parma e Modena, a  condizione  che  le  ditte  interessate  ne  facciano  richiesta e dimostrino  di  aver  effettuato  le dette operazioni da almeno dieci anni  e  producano  tradizionalmente  i vini in questione utilizzando mosti  o  vini provenienti dalla zona di produzione di cui all'art. 3 del  presente disciplinare, vinificate secondo le pratiche enologiche tradizionali leali e costanti in uso nel territorio stesso.
 Le   operazioni   di  elaborazione  dei  mosti  e  dei  vini,  di vinificazione  ivi  compresa  la  presa  di  spuma e l'affinamento in bottiglia,  la  spumantizzazione  e  l'invecchiamento  devono  essere effettuate  nell'ambito  del  territorio  della  provincia  di Reggio Emilia.
 Le   operazioni   di   vinificazione  delle  uve  destinate  alla produzione del vino «Colli di Scandiano e di Canossa» bianco classico devono   essere  effettuate  nell'ambito  della  zona  di  produzione delimitata all'art. 3 e nell'ambito dell'intero territorio dei comuni compresi anche parzialmente in tale zona.
 E'  facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato   nazionale   per   la  tutela  e  la  valorizzazione  delle denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini  - consentire, in deroga a quanto previsto dal precedente comma, la  vinificazione  delle  uve destinate alla produzione del «Colli di Scandiano  e di Canossa» bianco classico a quelle aziende produttrici singole  e/o  associate  site  al  di  fuori  della  predetta zona di vinificazione,  ma  all'interno  della zona di cui al primo comma del presente   articolo,   purche'  dimostrino  di  aver  vinificato  con continuita' le uve provenienti dalla zona di produzione del «Colli di Scandiano e di Canossa» gia' «Bianco di Scandiano» DOC nei dieci anni precedenti   l'entrata   in   vigore  del  presente  disciplinare  di produzione. La dolcificazione deve effettuarsi con mosti d'uva, mosti d'uva   concentrati,   mosti  d'uva  parzialmente  fermentati,  tutti provenienti  da uve di vigneti iscritti all'albo atte alla produzione dei  vini a DOC «Colli di Scandiano e di Canossa» prodotti nelle zone delimitate dal precedente art. 3 o con mosto concentrato rettificato. L'arricchimento,   quando  consentito,  puo'  essere  effettuato  con l'impiego  di  mosto  concentrato  rettificato o, in alternativa, con mosto  d'uve concentrato ottenuto dalle uve di vigneti delle varieta' previste  dal  presente  disciplinare  e  iscritte all'Albo o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite
 Il mosto concentrato rettificato proveniente da uve non destinate alla  produzione  dei  vini  a  DOC «Colli di Scandiano e di Canossa» aggiunti   nell'arricchimento   e   nella   dolcificazione   dovranno sostituire  un'eguale  quantita' di vino DOC «Colli di Scandiano e di Canossa».
 La  dolcificazione  per  la presa di spuma, nell'arco dell'intera annata,  deve effettuarsi con mosti di uve, mosti di uva concentrati, mosti  d'uva  parzialmente  fermentati, tutti provenienti da uve atte alla  produzione  dei  vini a DOC «Colli di Scandiano e di Canossa» o con mosto concentrato vinificato, anche sui prodotti arricchiti.
 Nella  vinificazione  sono  ammesse  soltanto pratiche enologiche leali  e  costanti  atte  a  conferire  ai  vini  le  loro  peculiari caratteristiche.
 I  vini nella tipologia novello devono essere ottenuti con almeno il 50% di vino proveniente dalla macerazione carbonica delle uve.
 I  vini sottoposti ad invecchiamento in botte, possono presentare lieve sentore di legno.
 Art. 8.
 I  vini  di  cui  all'art.  2 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche. «Colli di Scandiano e di Canossa» Sauvignon:
 colore: giallo paglierino piu' o meno carico;
 odore: caratteristico, gradevolmente aromatico, delicato;
 sapore: caratteristico, secco, fresco, armonico, di giusto corpo, sapido;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
 acidita' totale: 5,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l. «Colli di Scandiano e di Canossa» Sauvignon frizzante:
 spuma: vivace, evanescente;
 colore: giallo paglierino piu' o meno carico;
 odore: caratteristico, gradevolmente aromatico, delicato;
 sapore: caratteristico, secco, fresco, armonico, di giusto corpo, sapido;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
 acidita' totale: 5,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l. «Colli di Scandiano e di Canossa» Sauvignon «riserva»:
 colore: giallo paglierino piu' o meno carico;
 odore:  caratteristico, gradevolmente aromatico con lieve sentore di legno;
 sapore:  caratteristico, secco, armonico, di giusto corpo, sapido con lieve sentore di legno;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
 acidita' totale: 5,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l. «Colli di Scandiano e di Canossa» Sauvignon «passito»:
 colore: giallo dorato tendente all'ambrato;
 odore: delicato, caratteristico, armonico, gradevole, fine;
 sapore: gradevolmente dolce, armonico, pieno e vellutato;
 titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 10,00% vol.;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;
 acidita' totale: 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l. «Colli di Scandiano e di Canossa» Pinot:
 colore: giallo paglierino;
 odore: intenso, caratteristico;
 sapore: asciutto, armonico, fresco, pieno, vellutato;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
 acidita' totale: 5,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l. «Colli di Scandiano e di Canossa» Pinot frizzante:
 spuma: vivace, evanescente;
 colore: giallo paglierino;
 odore: intenso, caratteristico;
 sapore: asciutto, armonico, fresco, pieno, vellutato;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
 acidita' totale: 5,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l. «Colli di Scandiano e di Canossa» Pinot spumante:
 spuma: fine e persistente;
 colore: paglierino piu' o meno intenso;
 odore: caratteristico, delicato, fine;
 sapore: sapido, fresco, armonico, asciutto, pieno, vellutato;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
 acidita' totale: 5,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l. «Colli di Scandiano e di Canossa» Chardonnay:
 colore: paglierino chiaro;
 odore: gradevole, delicato, fine, caratteristico;
 sapore: armonico, asciutto, morbido, vellutato;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
 acidita' totale: 5,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l. «Colli di Scandiano e di Canossa» Chardonnay frizzante:
 spuma: vivace, evanescente;
 colore: paglierino chiaro;
 odore: gradevole, delicato, fine, caratteristico;
 sapore: armonico, asciutto, morbido, vellutato;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
 acidita' totale: 5,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l. «Colli di Scandiano e di Canossa» Chardonnay spumante:
 spuma: fine e persistente;
 colore: paglierino chiaro;
 odore: delicato, fine, caratteristico;
 sapore: sapido, fresco, armonico, vellutato, morbido;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
 acidita' totale: 5,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l. «Colli di Scandiano e di Canossa» Malvasia:
 colore: paglierino piu' o meno carico;
 odore: caratteristico, anche intenso;
 sapore:  aromatico,  dolce,  amabile,  abboccato,  secco, fresco, armonico;
 titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 4,50% vol.;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
 acidita' totale: 5,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l. «Colli di Scandiano e di Canossa» Malvasia frizzante:
 spuma: vivace, evanescente;
 colore: paglierino piu' o meno carico;
 odore: caratteristico, anche intenso;
 sapore:  aromatico,  dolce,  amabile,  abboccato,  secco, fresco, armonico;
 titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 4,50% vol.;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
 acidita' totale: 5,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l. «Colli di Scandiano e di Canossa» Malvasia spumante:
 spuma: fine e persistente;
 colore: paglierino piu' o meno carico;
 odore: caratteristico, anche intenso;
 sapore: aromatico, fresco, armonico;
 titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 6,00% vol.;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
 acidita' totale: 5,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l. «Colli di Scandiano e di Canossa» bianco anche classico:
 colore: paglierino piu' o meno carico;
 odore: caratteristico, gradevolmente aromatico;
 sapore: caratteristico, dolce, amabile, abboccato, secco, fresco, armonico;
 titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol.;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
 acidita' totale: 5,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l. «Colli  di Scandiano e di Canossa» bianco frizzante e bianco classico frizzante:
 spuma: vivace, evanescente;
 colore: paglierino piu' o meno carico;
 odore: caratteristico, gradevolmente aromatico;
 sapore: caratteristico, dolce, amabile, abboccato, secco, fresco, armonico;
 titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol.;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
 acidita' totale: 5,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l. «Colli di Scandiano e di Canossa» bianco spumante:
 spuma: fine e persistente;
 colore: paglierino piu' o meno carico;
 odore: gradevole, caratteristico, leggermente aromatico;
 sapore:  caratteristico,  sapido,  fresco,  armonico,  di  giusto corpo;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
 acidita' totale: 5,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l. «Colli di Scandiano e di Canossa» Lambrusco Grasparossa:
 colore: rubino;
 odore: spiccatamente vinoso e particolarmente profumato;
 sapore: sapido e armonico, dolce, amabile, abboccato, secco;
 titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol.;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
 acidita' totale: 5,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l. «Colli di Scandiano e di Canossa» Lambrusco Grasparossa frizzante:
 spuma: vivace, evanescente;
 colore: rubino;
 odore: spiccatamente vinoso e particolarmente profumato;
 sapore: sapido e armonico, dolce, amabile, abboccato, secco;
 titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol.;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
 acidita' totale: 5,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l. «Colli  di  Scandiano  e  di  Canossa»  Lambrusco  Montericco rosso e rosato:
 colore: rosso o rosato;
 odore: gradevole, caratteristico, fruttato, fresco;
 sapore:  caratteristico,  fresco,  gradevole, armonico, di giusto corpo, abboccato, secco;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
 acidita' totale: 6,0 g/l;
 estratto  non  riduttore minimo: 18,0 g/l per la tipologia rosso, 15,0 g/l per la tipologia rosato. «Colli di Scandiano e di Canossa» Lambrusco Montericco rosso e rosato frizzante:
 spuma; vivace, evanescente;
 colore: rosso o rosato;
 odore: gradevole, caratteristico, fruttato, fresco;
 sapore:  caratteristico,  fresco,  gradevole,  armonico di giusto corpo, abboccato, secco;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
 acidita' totale: 6,0 g/l;
 estratto  non  riduttore minimo: 18,0 g/l per la tipologia rosso, 15,0 g/l per la tipologia rosato. «Colli di Scandiano e di Canossa» Cabernet - Sauvignon:
 colore: rosso rubino;
 odore: caratteristico ed etereo;
 sapore: armonico, lievemente tannico, secco, tranquillo;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
 acidita' totale: 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l. «Colli di Scandiano e di Canossa» Cabernet - Sauvignon «riserva»:
 colore: rosso rubino;
 odore: caratteristico con lieve sentore di legno;
 sapore:  caratteristico,  armonico,  pieno,  vellutato  con lieve sentore di legno;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
 acidita' totale: 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l. «Colli di Scandiano e di Canossa» Marzemino:
 colore: rosso rubino;
 odore: caratteristico, intenso;
 sapore: gradevole, pieno, dolce, amabile, abboccato, secco;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
 titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol.;
 acidita' totale: 5,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l. «Colli di Scandiano e di Canossa» Marzemino frizzante:
 spuma: vivace, evanescente;
 colore: rosso rubino;
 odore: caratteristico, intenso;
 sapore: gradevole, pieno, dolce, amabile, abboccato, secco;
 titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol.;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
 acidita' totale: 5,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l. «Colli di Scandiano e di Canossa» Marzemino novello:
 colore: rosso rubino;
 odore: vinoso, intenso, fruttato;
 sapore: gradevole, tranquillo;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
 acidita' totale: 5,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l. «Colli di Scandiano e di Canossa» Malbo gentile:
 colore: rosso rubino;
 odore: caratteristico, intenso;
 sapore:   caratteristico,   gradevole,   pieno,  dolce,  amabile, abboccato, secco;
 titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol.;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
 acidita' totale: 5,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.; «Colli di Scandiano e di Canossa» Malbo gentile frizzante:
 spuma: vivace, evanescente;
 colore: rosso rubino;
 odore: caratteristico, intenso;
 sapore:   caratteristico,   gradevole,   pieno,  dolce,  amabile, abboccato, secco;
 titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol.;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
 acidita' totale: 5,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l. «Colli di Scandiano e di Canossa» Malbo gentile novello:
 colore: rosso;
 odore: vinoso, intenso, fruttato;
 sapore: sapido, tranquillo, talvolta vivace;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
 acidita' totale: 5,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l. «Colli di Scandiano e di Canossa» rosso:
 colore: rosso;
 odore: caratteristico, fruttato, floreale;
 sapore: secco, gradevole, pieno;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
 acidita' totale: 5,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
 E' prevista la tipologia frizzante.
 E' consentito l'invecchiamento anche in botti di legno. «Colli di Scandiano e di Canossa» rosso frizzante:
 spuma: vivace, evanescente;
 colore: rosso;
 odore: caratteristico, fruttato, floreale;
 sapore: secco, gradevole, pieno;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
 acidita' totale: 5,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l. «Colli di Scandiano e di Canossa» rosso novello:
 colore: rosso;
 odore: vinoso, intenso. fruttato;
 sapore: sapido, tranquillo, talvolta vivace;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
 acidita' totale: 5,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
 Art. 9.
 La   tipologia  «Colli  di  Scandiano  e  di  Canossa»  Sauvignon «passito»  e'  riservata  al  vino  ottenuto  dalle  uve  dei vitigni Sauvignon per almeno il 90%.
 La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 40% (resa riferita all'uva fresca).
 Le  operazioni di vinificazione e di invecchiamento devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.
 Le  uve  destinate  all'appassimento  devono assicurare un titolo alcolometrico minimo naturale di gradi 11.
 La  vinificazione  delle  uve  destinate alla produzione del vino «Colli di Scandiano e di Canossa» Sauvignon - passito - deve avvenire dopo  che  le  stesse  abbiano  subito un periodo di appassimento. E' ammessa  nella fase di appassimento l'utilizzazione di aria ventilata per  la  disidratazione delle uve onde assicurare al vino derivato un titolo  alcolometrico volumico totale naturale minimo di gradi 16 per cento.
 Il  vino  «Colli di Scandiano e di Canossa» Sauvignon - passito - puo'  essere  immesso  al  consumo  a  decorrere  dal 10 novembre del secondo  anno  successivo a quello della vendemmia, di cui almeno uno in botte.
 Nella  fase  di invecchiamento e' ammesso il taglio con i vini di diverse annate, mantenendo l'85% dei vino dell'annata dichiarata.
 Art. 10.
 Nella  designazione  e  presentazione dei vini a denominazione di origine  controllata  «Colli  di  Scandiano  e di Canossa» e' vietato l'uso  di  qualificazioni  diverse  da  quelle  previste dal presente disciplinare  di  produzione,  ivi  compresi gli aggettivi superiore, extra, fine, scelto, selezionato e similari.
 E'  consentito  l'uso  di  indicazioni che facciano riferimento a nomi,   ragioni  sociali,  marchi  privati  non  diventi  significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
 Le   indicazioni  tendenti  a  specificare  l'attivita'  agricola dell'imbottigliatore  quali:  viticolture,  fattoria, tenuta, podere, cascina  ed  altri  termini  similari,  sono consentite in osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.
 Art. 11.
 I vini a denominazione di origine controllata «Colli di Scandiano e   di   Canossa»  Sauvignon,  Pinot,  Chardonnay,  Malvasia,  Bianco classico, Bianco, Lambrusco Grasparossa, Lambrusco Montericco, Rosso, Marzemino  e  Malbo  Gentile,  previsti dal presente disciplinare nel tipo  frizzante, se confezionati in recipienti di capacita' inferiori a  5 litri,  possono  essere  immessi al consumo solo in bottiglie di vetro chiuse con tappo di sughero o altro materiale consentito, anche a  fungo  ancorato.  I  vini  a  denominazione di origine controllata «Colli  di  Scandiano  e  di  Canossa»  Sauvignon  Pinot, Chardonnay, Malvasia,  Bianco  classico, Bianco, Lambrusco Grasparossa, Lambrusco Montericco,  Rosso,  Marzemino,  Malbo  Gentile  e Cabernet-Sauvignon previsti  dal  presente  disciplinare  nella tipologia tranquillo, se confezionati  in recipienti di capacita' inferiore a 5 litri, possono essere  immessi  al  consumo  solo in bottiglie di vetro con tappo di sughero o altro materiale consentito.
 I vini frizzanti a denominazione di origine controllata «Colli di Scandiano  e  di  Canossa»  Malvasia, Bianco classico, Bianco, Rosso, Lambrusco  Grasparossa,  Lambrusco  Montericco, Rosso e Rosato, Malbo Gentile,  devono essere imbottigliati in recipienti di vetro fino a 3 litri.
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