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| Gazzetta n. 106 del 9 maggio 2005 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 2005, n. 79 |  | Regolamento  recante  riorganizzazione  del Ministero delle politiche  agricole e forestali. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione;
 Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
 Visto  l'articolo  17,  comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
 Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 300, recante riforma  dell'organizzazione  del  Governo,  a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
 Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 303, recante ordinamento  della  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450,  recante  regolamento  di  organizzazione  del  Ministero  delle politiche agricole e forestali;
 Visto  il  decreto-legge  11  gennaio  2001,  n. 1, convertito, con modificazioni,  dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, recante disposizioni urgenti  per  la  distruzione  del  materiale specifico a rischio per encefalopatie  spongiformi  bovine  e  delle proteine animali ad alto rischio,  nonche'  per  l'ammasso  pubblico temporaneo delle proteine animali  a  basso  rischio.  Ulteriori  interventi  per  fronteggiare l'emergenza  derivante  dalla encefalopatia spongiforme bovina, ed in particolare l'articolo 3;
 Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle amministrazioni pubbliche;
 Visto  il  decreto  legislativo  3 aprile 2001, n. 155, relativo al riordino delle carriere del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale  dello Stato, a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303,  recante  regolamento  di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole e forestali;
 Visto  il  decreto-legge  12  giugno  2001, n. 217, convertito, con modificazioni,   dalla   legge   3   agosto  2001,  n.  317,  recante modificazioni  al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' alla  legge  23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 1° agosto 2003, n. 264, emanato a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 3  aprile  2001,  n.  155,  che  individua  le unita' dirigenziali di livello  generale  ed  istituisce  l'Ispettorato  generale  del Corpo forestale dello Stato;
 Visti  il  decreto-legge  18  giugno  1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, il decreto-legge 21 novembre  2000, n. 335, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio  2001,  n.  3,  e  il  decreto  del  Ministro delle politiche agricole  e  forestali  13  febbraio  2003,  n. 44, adottato ai sensi dell'articolo  17,  comma  3,  della  legge n. 400 del 1988, relativi all'Ispettorato centrale repressione frodi;
 Vista  la  legge  5  giugno  2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento    dell'ordinamento   della   Repubblica   alla   legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
 Vista   la  legge  6  febbraio  2004,  n.  36,  relativa  al  nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato;
 Visto  il  decreto  legislativo  29  marzo  2004,  n.  99,  recante disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e    semplificazione   amministrativa   in   agricoltura,   a   norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ed ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38;
 Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 ottobre 2004;
 Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione consultiva sugli atti normativi nell'adunanza del 25 ottobre 2004;
 Acquisito  il  parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 marzo 2005;
 Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali, di concerto con i Ministri  dell'economia  e  delle finanze, per la funzione pubblica e per gli affari regionali;
 Emana
 il seguente regolamento:
 Art. 1.
 Organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali 1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, di seguito denominato: "Ministero", per l'esercizio delle funzioni e dei compiti spettanti  allo  Stato  in  materia di agricoltura e foreste, caccia, pesca,  trasformazione  e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari,  come  definiti  dal paragrafo 1 dell'articolo 32 del trattato  che  istituisce  la  Comunita' europea, come modificato dal trattato  di  Amsterdam,  di  cui  alla legge 16 giugno 1998, n. 209, nonche'   dalla   vigente   normativa  comunitaria  e  nazionale,  e' organizzato nei due seguenti dipartimenti:
 a) Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari;
 b) Dipartimento delle politiche di sviluppo.
 2.  I  Capi  dei  dipartimenti  svolgono  i compiti ed esercitano i poteri  di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma dell'organizzazione del Governo.
 3.  I  Dipartimenti  di cui agli articoli 2 e 3 assicurano forme di collaborazione  tra  loro  e di intesa per le attivita' relative alla elaborazione  delle  linee  di politica nei settori di competenza del Ministero.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
 sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
 decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
 pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
 valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 Note alle premesse:
 - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
 al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
 leggi  e  di  emanare  i decreti aventi valore di legge e i
 regolamenti.
 - La  legge  costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, reca
 "Modifiche   al   titolo   V   della  parte  seconda  della
 Costituzione".
 - Si  trascrive  il  testo del comma 4-bis dell'art. 17
 della  legge  23 agosto  1988,  n. 400, recante "Disciplina
 dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
 del Consiglio dei Ministri":
 "4-bis.  L'organizzazione  e la disciplina degli uffici
 dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
 sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
 d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
 il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
 decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
 modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
 criteri che seguono:
 a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
 con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
 tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
 dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
 e l'amministrazione;
 b) individuazione    degli    uffici    di    livello
 dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
 diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
 funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
 omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
 duplicazioni funzionali;
 c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
 dell'organizzazione e dei risultati;
 d)    indicazione   e   revisione   periodica   della
 consistenza delle piante organiche;
 e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
 regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
 dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
 generali.".
 - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  11  della  legge
 15 marzo  1997,  n.  59,  recante "Delega al Governo per il
 conferimento  di  funzioni  e  compiti alle regioni ed enti
 locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per
 la semplificazione amministrativa":
 "Art. 11. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
 il  31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi diretti
 a:
 a) razionalizzare  l'ordinamento della Presidenza del
 Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il
 riordino,  la  soppressione  e  la  fusione  di  Ministeri,
 nonche'  di  amministrazioni  centrali anche ad ordinamento
 autonomo;
 b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in
 settori   diversi   dalla   assistenza   e  previdenza,  le
 istituzioni  di  diritto  privato e le societa' per azioni,
 controllate  direttamente o indirettamente dallo Stato, che
 operano,  anche all'estero, nella promozione e nel sostegno
 pubblico al sistema produttivo nazionale;
 c) riordinare   e   potenziare  i  meccanismi  e  gli
 strumenti  di  monitoraggio e di valutazione dei costi, dei
 rendimenti  e  dei  risultati  dell'attivita'  svolta dalle
 amministrazioni pubbliche;
 d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti
 a   promuovere   e   sostenere  il  settore  della  ricerca
 scientifica  e  tecnologica  nonche' gli organismi operanti
 nel settore stesso.
 2.  I  decreti  legislativi  sono emanati previo parere
 della  Commissione  di  cui  all'art.  5,  da rendere entro
 trenta  giorni  dalla  data  di  trasmissione degli stessi.
 Decorso  tale  termine i decreti legislativi possono essere
 comunque emanati.
 3.  Disposizioni  correttive  e  integrative ai decreti
 legislativi  possono  essere  emanate,  nel  rispetto degli
 stessi  principi  e  criteri  direttivi  e  con le medesime
 procedure,  entro  un anno dalla data della loro entrata in
 vigore.
 4.  Anche  al  fine  di  conformare le disposizioni del
 decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
 modificazioni,   alle  disposizioni  della  presente  legge
 recanti   principi   e  criteri  direttivi  per  i  decreti
 legislativi   da  emanarsi  ai  sensi  del  presente  capo,
 ulteriori  disposizioni integrative e correttive al decreto
 legislativo   3 febbraio   1993,   n.   29,   e  successive
 modificazioni,  possono  essere emanate entro il 31 ottobre
 1998.  A  tal  fine  il  Governo,  in  sede di adozione dei
 decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli
 articoli 97  e  98 della Costituzione, ai criteri direttivi
 di  cui  all'art.  2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a
 partire  dal  principio  della  separazione  tra  compiti e
 responsabilita'   di   direzione   politica   e  compiti  e
 responsabilita'   di   direzione   delle   amministrazioni,
 nonche',  ad  integrazione,  sostituzione  o modifica degli
 stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:
 a) completare  l'integrazione  della  disciplina  del
 lavoro   pubblico  con  quella  del  lavoro  privato  e  la
 conseguente    estensione    al   lavoro   pubblico   delle
 disposizioni  del  codice civile e delle leggi sui rapporti
 di  lavoro  privato  nell'impresa;  estendere  il regime di
 diritto  privato  del rapporto di lavoro anche ai dirigenti
 generali  ed  equiparati  delle  amministrazioni pubbliche,
 mantenendo  ferme  le  altre  esclusioni di cui all'art. 2,
 commi  4  e  5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
 29;
 b) prevedere  per i dirigenti, compresi quelli di cui
 alla   lettera   a),   l'istituzione   di  un  ruolo  unico
 interministeriale  presso  la  Presidenza del Consiglio dei
 Ministri,  articolato  in  modo  da garantire la necessaria
 specificita' tecnica;
 c) semplificare  e  rendere piu' spedite le procedure
 di   contrattazione  collettiva;  riordinare  e  potenziare
 l'Agenzia  per  la rappresentanza negoziale delle pubbliche
 amministrazioni  (ARAN)  cui e' conferita la rappresentanza
 negoziale  delle  amministrazioni interessate ai fini della
 sottoscrizione  dei  contratti  collettivi nazionali, anche
 consentendo  forme  di associazione tra amministrazioni, ai
 fini  dell'esercizio  del  potere  di indirizzo e direttiva
 all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;
 d) prevedere   che   i   decreti   legislativi  e  la
 contrattazione  possano  distinguere la disciplina relativa
 ai  dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie
 professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza
 del   ruolo  sanitario  di  cui  all'art.  15  del  decreto
 legislativo   30 dicembre   1992,   n.  502,  e  successive
 modificazioni,   e   stabiliscano   altresi'  una  distinta
 disciplina  per  gli altri dipendenti pubblici che svolgano
 qualificate     attivita'     professionali,     implicanti
 l'iscrizione  ad  albi,  oppure  tecnico-scientifiche  e di
 ricerca;
 e) garantire  a  tutte  le  amministrazioni pubbliche
 autonomi  livelli  di contrattazione collettiva integrativa
 nel   rispetto   dei   vincoli   di  bilancio  di  ciascuna
 amministrazione;   prevedere  che  per  ciascun  ambito  di
 contrattazione  collettiva  le  pubbliche  amministrazioni,
 attraverso  loro  istanze  associative  o  rappresentative,
 possano costituire un comitato di settore;
 f) prevedere     che,    prima    della    definitiva
 sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione
 dei    costi   contrattuali   sia   dall'ARAN   sottoposta,
 limitatamente  alla certificazione delle compatibilita' con
 gli  strumenti  di  programmazione  e  di  bilancio  di cui
 all'art.  1-bis  della  legge  5 agosto  1978,  n.  468,  e
 successive  modificazioni,  alla  Corte dei conti, che puo'
 richiedere  elementi  istruttori  e  di  valutazione  ad un
 nucleo    di   tre   esperti,   designati,   per   ciascuna
 certificazione    contrattuale,   con   provvedimento   del
 Presidente  del  Consiglio dei Ministri, di concerto con il
 Ministro  del  tesoro;  prevedere che la Corte dei conti si
 pronunci  entro  il  termine di quindici giorni, decorso il
 quale  la  certificazione  si intende effettuata; prevedere
 che   la  certificazione  e  il  testo  dell'accordo  siano
 trasmessi   al   comitato   di   settore  e,  nel  caso  di
 amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi
 quindici   giorni  dalla  trasmissione  senza  rilievi,  il
 presidente  del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato
 di  sottoscrivere  il contratto collettivo il quale produce
 effetti  dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in
 ogni  caso,  tutte  le  procedure necessarie per consentire
 all'ARAN   la   sottoscrizione  definitiva  debbano  essere
 completate  entro  il termine di quaranta giorni dalla data
 di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;
 g) devolvere,  entro  il  30 giugno  1998, al giudice
 ordinario,  tenuto  conto  di quanto previsto dalla lettera
 a),  tutte  le  controversie relative ai rapporti di lavoro
 dei  dipendenti  delle pubbliche amministrazioni, ancorche'
 concernenti   in   via   incidentale   atti  amministrativi
 presupposti,  ai  fini  della  disapplicazione, prevedendo:
 misure  organizzative  e  processuali  anche  di  carattere
 generale   atte   a   prevenire   disfunzioni   dovute   al
 sovraccarico  del  contenzioso; procedure stragiudiziali di
 conciliazione   e   arbitrato;   infine,   la   contestuale
 estensione  della  giurisdizione del giudice amministrativo
 alle  controversie  aventi  ad oggetto diritti patrimoniali
 conseguenziali,    ivi    comprese   quelle   relative   al
 risarcimento  del danno, in materia edilizia, urbanistica e
 di   servizi   pubblici,   prevedendo  altresi'  un  regime
 processuale transitorio per i procedimenti pendenti;
 h) prevedere  procedure  facoltative di consultazione
 delle  organizzazioni  sindacali  firmatarie  dei contratti
 collettivi  dei relativi comparti prima dell'adozione degli
 atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto
 di lavoro;
 i) prevedere la definizione da parte della Presidenza
 del  Consiglio  dei  Ministri - Dipartimento della funzione
 pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della
 pubblica  amministrazione e le modalita' di raccordo con la
 disciplina   contrattuale   delle   sanzioni  disciplinari,
 nonche'  l'adozione  di  codici  di  comportamento da parte
 delle   singole  amministrazioni  pubbliche;  prevedere  la
 costituzione  da  parte  delle  singole  amministrazioni di
 organismi  di  controllo e consulenza sull'applicazione dei
 codici  e  le  modalita' di raccordo degli organismi stessi
 con il Dipartimento della funzione pubblica.
 4-bis.  I  decreti  legislativi  di cui al comma 4 sono
 emanati   previo   parere  delle  Commissioni  parlamentari
 permanenti  competenti  per materia, che si esprimono entro
 trenta  giorni  dalla  data  di  trasmissione  dei relativi
 schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono
 essere comunque emanati.
 5.  Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge
 28 dicembre  1995,  n.  549,  e' riaperto fino al 31 luglio
 1997.
 6.   Dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei  decreti
 legislativi  di  cui  al  comma  4,  sono abrogate tutte le
 disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le
 seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma
 1,  della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera e) le
 parole:   "ai   dirigenti   generali  ed  equiparati"  sono
 soppresse;  alla  lettera  i) le parole: "prevedere che nei
 limiti  di  cui  alla  lettera  h)  la  contrattazione  sia
 nazionale  e  decentrata"  sono  sostituite dalle seguenti:
 "prevedere  che  la struttura della contrattazione, le aree
 di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano
 definiti  in  coerenza  con quelli del settore privato"; la
 lettera  q)  e'  abrogata;  alla lettera t) dopo le parole:
 "concorsi unici per profilo professionale" sono inserite le
 seguenti: ", da espletarsi a livello regionale,".
 7.  Sono  abrogati  gli  articoli 38  e  39 del decreto
 legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29. Sono fatti salvi i
 procedimenti   concorsuali  per  i  quali  sia  stato  gia'
 pubblicato il bando di concorso.".
 - Si  trascrive  il testo dell'art. 3 del decreto-legge
 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
 legge 9 marzo 2001, n. 49, recante disposizioni urgenti per
 la  distruzione  del  materiale  specifico  a  rischio  per
 encefalopatie  spongiformi  bovine e delle proteine animali
 ad  alto rischio, nonche' per l'ammasso pubblico temporaneo
 delle   proteine   animali   a   basso  rischio.  Ulteriori
 interventi  per  fronteggiare  l'emergenza  derivante dalla
 encefalopatia spongiforme bovina:
 "Art.  3  (Disposizioni  in  materia  di controlli e di
 personale). 1. L'Agenzia puo' avvalersi del Corpo forestale
 dello   Stato   e   del   reparto  speciale  dell'Arma  dei
 carabinieri  per  la  tutela  delle  norme  comunitarie  ed
 agroalimentari,   della   Guardia   di   finanza,   nonche'
 dell'Ispettorato    centrale    repressione    frodi    per
 l'effettuazione  dei  controlli  sulle  operazioni  e sugli
 interventi di cui al presente decreto.
 2.  Al  fine  di  garantire  la  massima efficienza dei
 controlli  espletati  dal  Corpo  forestale  dello Stato il
 Ministro  delle  politiche  agricole  e forestali puo', con
 proprio  decreto,  senza  ulteriori  oneri  per il bilancio
 dello   Stato,  istituire  appositi  nuclei  agroalimentari
 forestali che operano alle dirette dipendenze del Ministro.
 3.  L'ispettorato  centrale repressione frodi, anche ai
 fini  di  cui  al comma 1, e' posto alle dirette dipendenze
 del  Ministro  delle  politiche agricole e forestali; opera
 con   organico   proprio   ed  autonomia  organizzativa  ed
 amministrativa   e   costituisce   un  autonomo  centro  di
 responsabilita' di spesa.
 4.  Al  personale dell'Ispettorato centrale repressione
 frodi,  in  considerazione della specifica professionalita'
 richiesta  nello  svolgimento dei compiti istituzionali che
 comporta  un'alta preparazione tecnica, onerosita' e rischi
 legati  anche  all'attivita'  di  polizia  giudiziaria,  e'
 attribuita un'indennita' pari a quella gia' prevista per il
 personale con identica qualifica del comparto "Sanita".
 5.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del comma 4,
 calcolato  in  950  milioni  di  lire a decorrere dall'anno
 2001,  si  provvede mediante corrispondente riduzione dello
 stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
 2001-2003,  nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
 parte  corrente  "Fondo speciale" dello stato di previsione
 del   Ministero   del   tesoro,   del   bilancio   e  della
 programmazione   economica  per  l'anno  2001,  allo  scopo
 parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al
 Ministero dell'ambiente.
 6.  L'Istituto  nazionale di ricerca per gli alimenti e
 la  nutrizione  e'  autorizzato,  nel  rispetto  di  quanto
 previsto dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
 in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni
 pubbliche  e  nei  limiti degli stanziamenti di bilancio, a
 procedere  alle  assunzioni  necessarie  alla copertura dei
 posti  previsti  dalla dotazione organica, come definita ai
 sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 29 ottobre 1999,
 n. 454.
 7.  Per  le esigenze di potenziamento dell'attivita' di
 prevenzione, profilassi e controllo sanitario, il Ministero
 della  sanita'  e'  autorizzato,  per  una  sola volta, nel
 rispetto  di quanto previsto dal citato art. 39 della legge
 n.  449  del  1997,  in  materia di assunzioni di personale
 delle   amministrazioni   pubbliche,   ad  indire  concorsi
 pubblici  per  la  copertura  delle  vacanze  esistenti  in
 organico  nella qualifica di dirigente di primo livello del
 ruolo  sanitario  con  le  modalita'  di cui al decreto del
 Presidente  della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonche'
 a  ricoprire,  con  le  modalita'  previste dal decreto del
 Presidente  della  Repubblica  8 settembre 2000, n. 324, le
 vacanze esistenti in organico nelle qualifiche dirigenziali
 di  secondo  livello  del ruolo sanitario mediante concorsi
 riservati   al  personale  in  servizio  appartenente  alle
 posizioni iniziali dello stesso ruolo.
 8.  Ai  fini  di  una migliore efficienza del Ministero
 della  sanita',  le  sperimentazioni  previste  dall'art. 7
 della  legge  14 ottobre  1999,  n.  362, devono intendersi
 riferite  a  tutto  il  personale non appartenente al ruolo
 sanitario  di  livello  dirigenziale  del  Ministero  della
 sanita'  con  rapporto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato
 comunque operante presso il medesimo Ministero.
 9.  Per  assicurare il pieno espletamento delle proprie
 attivita'  istituzionali,  l'Agenzia, esaurite le procedure
 di applicazione delle norme contenute nel vigente contratto
 nazionale  in  materia  di  progressione  del personale, e'
 autorizzata nell'anno 2001 ad assumere personale nei limiti
 delle  dotazioni  organiche e comunque entro i limiti degli
 stanziamenti  per  il  personale,  iscritti nel bilancio di
 previsione  per  il predetto anno, senza oneri aggiuntivi e
 nel  rispetto  di  quanto previsto dal citato art. 39 della
 legge  n.  449  del  1997,  in  materia  di  assunzioni  di
 personale  delle  amministrazioni  pubbliche.  In deroga al
 citato  contratto  nazionale e alle vigenti disposizioni in
 materia  di reclutamento del personale, ma nel rispetto dei
 principi  generali di cui all'art. 36, comma 3, del decreto
 legislativo   3 febbraio   1993,   n.   29,   e  successive
 modificazioni,  le  selezioni  volte all'accertamento delle
 professionalita' richieste avverranno per titoli e mediante
 l'utilizzo  di sistemi automatizzati e successivo colloquio
 orale per i soli esterni. Per il personale gia' in servizio
 si  applicano  le norme in materia di accertamento per soli
 titoli,  previo  un  breve  corso di formazione predisposto
 dalla stessa Agenzia.".
 - Si  trascrive  il testo del comma 1 dell'art. 3 della
 legge  31 marzo  2000, n. 78, recante "Delega al Governo in
 materia  di  riordino  dell'Arma dei carabinieri, del Corpo
 forestale dello Stato, del Corpo della guardia di finanza e
 della  Polizia  di Stato. Norme in materia di coordinamento
 delle Forze di polizia":
 "1.  Il  Governo  e'  delegato ad emanare, entro dodici
 mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
 uno  o  piu'  decreti legislativi per il riordino dei ruoli
 dei  funzionari del Corpo forestale dello Stato, al fine di
 conseguire,  tenuto  conto  delle  rispettive specificita',
 omogeneita'  di  disciplina  con i pari qualifica dei ruoli
 dei  commissari  e  dei  dirigenti  della Polizia di Stato,
 secondo  i seguenti principi e criteri direttivi prevedendo
 le occorrenti disposizioni transitorie:
 a) istituzione del ruolo direttivo dei funzionari del
 Corpo   forestale  dello  Stato  con  determinazione  della
 relativa   consistenza   organica,  in  sostituzione  delle
 dotazioni organiche di VII, VIII e IX qualifica funzionale,
 nonche'  delle  modalita' di progressione di carriera e del
 corso di formazione;
 b) revisione  delle  disposizioni  per l'accesso alle
 qualifiche  dirigenziali  per l'attribuzione delle relative
 funzioni,  prevedendo  l'accesso  alla  qualifica  di primo
 dirigente  limitatamente al personale del ruolo di cui alla
 lettera  a),  e  prevedendo  altresi'  la  ripartizione dei
 dirigenti anche nelle sedi periferiche;
 c) soppressione,  riduzione organica o istituzione di
 altro nuovo ruolo o nuove qualifiche e determinazione delle
 relative consistenze organiche, delle modalita' di accesso,
 di formazione e di progressione".
 - Il  decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito,
 con  modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, reca
 "Misure  urgenti  in  materia  di prevenzione e repressione
 delle sofisticazioni alimentari".
 - Il    decreto-legge   21 novembre   2000,   n.   335,
 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001,
 n.  3, reca "Misure per il potenziamento della sorveglianza
 epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina".
 - Il  decreto  del  Ministro delle politiche agricole e
 forestali  13 febbraio  2003,  n.  44, reca "Regolamento di
 riorganizzazione della struttura operativa dell'Ispettorato
 centrale repressione frodi".
 - Si  trascrive il testo del comma 3 dell'art. 17 della
 legge   23 agosto   1988,   n.   400,  recante  "Disciplina
 dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
 del Consiglio dei Ministri":
 "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
 regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
 autorita'   sottordinate   al  ministro,  quando  la  legge
 espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
 materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
 adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
 necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
 I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
 dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
 dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
 del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
 - Si  trascrive  il testo del comma 2 dell'art. 1 della
 legge 7 marzo 2003, n. 38, recante "Disposizioni in materia
 di agricoltura":
 "2.  I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma 1, nel
 rispetto dell'art. 117 della Costituzione e in coerenza con
 la   normativa   comunitaria,  si  conformano  ai  seguenti
 principi   e   criteri  direttivi,  oltre  che,  in  quanto
 compatibili,   alle  finalita'  e  ai  principi  e  criteri
 direttivi  di  cui  all'art. 7, comma 3, e all'art. 8 della
 legge 5 marzo 2001, n. 57:
 a) prevedere   l'istituzione   di   un   sistema   di
 concertazione  permanente  fra  Stato,  regioni  e province
 autonome  riguardante  la  preparazione  dell'attivita' dei
 Ministri   partecipanti  ai  Consigli  dell'Unione  europea
 concernenti  le  materie  di  competenza concorrente con le
 regioni  e,  per  quanto  occorra, le materie di competenza
 esclusiva delle regioni medesime. La concertazione avverra'
 fra il Ministro competente per materia in occasione di ogni
 specifico  Consiglio  dell'Unione europea e i presidenti di
 giunta  regionale  o  componenti  di  giunta regionale allo
 scopo delegati;
 b) stabilire che la concertazione di cui alla lettera
 a)  abbia  per  oggetto anche l'esame di progetti regionali
 rilevanti   ai   fini   della   tutela  della  concorrenza,
 prevedendo a tale fine un apposito procedimento di notifica
 al   Ministero  competente.  Il  Governo,  qualora  ritenga
 conforme  alle norme nazionali in materia di concorrenza il
 progetto  notificato,  libera  le regioni da ogni ulteriore
 onere,  ne cura la presentazione e segue il procedimento di
 approvazione presso gli organismi comunitari;
 c) stabilire che la concertazione di cui alla lettera
 a)  si  applichi anche in relazione a progetti rilevanti ai
 fini  dell'esercizio  di competenze esclusive dello Stato e
 delle   regioni   o  concorrenti,  con  previsione  di  uno
 specifico procedimento per la prevenzione di controversie;
 d) favorire  lo  sviluppo  della forma societaria nei
 settori  dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura,
 anche   attraverso  la  revisione  dei  requisiti  previsti
 dall'art.  12  della  legge  9 maggio  1975,  n.  153, come
 modificato  dall'art. 10 del decreto legislativo n. 228 del
 2001,  tenendo conto di quanto stabilito nel regolamento n.
 1257/1999/CE del 17 maggio 1999 del Consiglio;
 e) rivedere la normativa in materia di organizzazioni
 e  accordi  interprofessionali, contratti di coltivazione e
 vendita,  al  fine  di assicurare il corretto funzionamento
 del  mercato e creare le condizioni di concorrenza adeguate
 alle peculiarita' dei settori di cui al comma 1, nonche' di
 favorirne  il miglioramento dell'organizzazione economica e
 della posizione contrattuale, garantendo un livello elevato
 di   tutela  della  salute  umana  e  degli  interessi  dei
 consumatori,  nel  rispetto del principio di trasparenza di
 cui   all'art.   9   del  regolamento  n.  178/2002/CE  del
 28 gennaio 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio;
 f) coordinare  e  armonizzare  la  normativa  statale
 tributaria  e  previdenziale  con le disposizioni di cui al
 decreto legislativo n. 228 del 2001, anche nel rispetto dei
 criteri di cui all'art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
 e  della  continuita' della corrispondenza tra misura degli
 importi contributivi e importi pensionistici assicurata dal
 decreto  legislativo  16 aprile  1997,  n.  146,  e dettare
 principi  fondamentali  per  la  normativa regionale per la
 parte concorrente di tali materie, prevedendo l'adozione di
 appositi  regimi  di  forfettizzazione  degli  imponibili e
 delle  imposte,  nonche'  di  una disciplina tributaria che
 agevoli  la  costituzione  di  adeguate  unita' produttive,
 favorendone    l'accorpamento    e    disincentivando    il
 frazionamento  fondiario,  e favorisca l'accorpamento delle
 unita'  aziendali,  anche  attraverso il ricorso alla forma
 cooperativa  per  la  gestione  comune  dei terreni o delle
 aziende  dei  produttori  agricoli,  con  priorita'  per  i
 giovani  agricoltori,  specialmente  nel  caso in cui siano
 utilizzate risorse pubbliche;
 g) semplificare,   anche   utilizzando   le   notizie
 iscritte  nel registro delle imprese e nel repertorio delle
 notizie  economiche  e  amministrative  (REA) istituito dal
 regolamento   di   cui  al  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica   7 dicembre   1995,  n.  581,  gli  adempimenti
 contabili e amministrativi a carico delle imprese agricole;
 h) coordinare  e  armonizzare  la  normativa  statale
 tributaria  e  previdenziale  con le disposizioni di cui al
 decreto  legislativo 18 maggio 2001, n. 226, determinando i
 principi  fondamentali  per  la  normativa regionale per la
 parte concorrente di tali materie;
 i) favorire  l'accesso  ai  mercati  finanziari delle
 imprese agricole, agroalimentari, dell'acquacoltura e della
 pesca,  al  fine  di  sostenerne  la  competitivita'  e  la
 permanenza   stabile   sui  mercati,  definendo  innovativi
 strumenti   finanziari,   di   garanzia   del   credito   e
 assicurativi finalizzati anche alla riduzione dei rischi di
 mercato,  nonche'  favorire  il  superamento da parte delle
 imprese  agricole  delle situazioni di crisi determinate da
 eventi calamitosi o straordinari;
 l) favorire   l'insediamento   e  la  permanenza  dei
 giovani  in  agricoltura anche attraverso l'adozione di una
 disciplina tributaria e previdenziale adeguata;
 m) rivedere   la  normativa  per  il  supporto  dello
 sviluppo  dell'occupazione  nel settore agricolo, anche per
 incentivare    l'emersione   dell'economia   irregolare   e
 sommersa;
 n) ridefinire    gli    strumenti    relativi    alla
 tracciabilita',  all'etichettatura  e  alla pubblicita' dei
 prodotti  alimentari e dei mangimi, favorendo l'adozione di
 procedure  di  tracciabilita',  differenziate  per filiera,
 anche  attraverso  la  modifica  dell'art.  18  del decreto
 legislativo  n.  228  del  2001,  in coerenza con il citato
 regolamento  n. 178/2002/CE, e prevedendo adeguati sostegni
 alla loro diffusione;
 o) armonizzare   e  razionalizzare  la  normativa  in
 materia  di  controlli e di frodi agroalimentari al fine di
 tutelare  maggiormente  i  consumatori  e  di eliminare gli
 ostacoli al commercio e le distorsioni della concorrenza;
 p) individuare  le  norme  generali regolatrici della
 materia   per   semplificare   e   accorpare  le  procedure
 amministrative  relative  all'immissione in commercio, alla
 vendita  e  all'utilizzazione  di  prodotti  fitosanitari e
 relativi  coadiuvanti, sulla base della disciplina prevista
 dal  regolamento  di  cui  al  decreto del Presidente della
 Repubblica   23 aprile  2001,  n.  290,  emanato  ai  sensi
 dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
 modificazioni;
 q) agevolare  la  costituzione  e il funzionamento di
 efficienti organizzazioni dei produttori e delle loro forme
 associate,    anche    in   riferimento   ai   criteri   di
 rappresentanza   degli   imprenditori  agricoli  associati,
 attraverso  la  modifica dell'art. 27, comma 1, del decreto
 legislativo   n.  228  del  2001,  al  fine  di  consentire
 un'efficace  concentrazione  dell'offerta  della produzione
 agricola,  per  garantire  il  corretto funzionamento delle
 regole di concorrenza e supportare la posizione competitiva
 sul   mercato,   anche   modificando  il  termine  previsto
 dall'art.  26, comma 7, del medesimo decreto legislativo n.
 228  del 2001, da 24 a 36 mesi, e permettendo, altresi', la
 vendita del prodotto in nome e per conto dei soci;
 r)  prevedere strumenti di coordinamento, indirizzo e
 organizzazione  delle  attivita' di promozione dei prodotti
 del   sistema   agroalimentare  italiano,  con  particolare
 riferimento  ai  prodotti tipici, di qualita' e ai prodotti
 ottenuti  con  metodi  di  produzione biologica, in modo da
 assicurare,  in  raccordo con le regioni, la partecipazione
 degli  operatori  interessati,  anche  al  fine di favorire
 l'internazionalizzazione di tali prodotti;
 s) favorire la promozione, lo sviluppo, il sostegno e
 l'ammodernamento   delle   filiere  agroalimentari  gestite
 direttamente    dagli    imprenditori   agricoli   per   la
 valorizzazione   sul   mercato  dei  loro  prodotti,  anche
 attraverso  l'istituzione di una cabina di regia nazionale,
 costituita dai rappresentanti del Ministero delle politiche
 agricole  e  forestali  e delle regioni e partecipata dalle
 organizzazioni di rappresentanza del mondo agricolo, con il
 compito di armonizzare gli interventi previsti in materia e
 avanzare  proposte  per  il  loro sostegno, con particolare
 riguardo alle iniziative operanti a livello interregionale;
 t) ridefinire   il   sistema   della   programmazione
 negoziata  nei  settori  di  competenza del Ministero delle
 politiche   agricole  e  forestali  e  i  relativi  modelli
 organizzativi,  anche al fine di favorire la partecipazione
 delle  regioni  sulla  base di principi di sussidiarieta' e
 garantire   il   trasferimento  di  un  adeguato  vantaggio
 economico  ai  produttori agricoli, in conformita' a quanto
 previsto  dall'art.  31  del decreto legislativo n. 228 del
 2001;
 u) riformare  la  legge  17 febbraio  1982, n. 41, al
 fine    di    armonizzarla    con    le   nuove   normative
 sull'organizzazione   dell'amministrazione  statale  e  sul
 trasferimento  alle regioni di funzioni in materia di pesca
 e di acquacoltura;
 v) riformare la legge 14 luglio 1965, n. 963, al fine
 di  razionalizzare la disciplina e il sistema dei controlli
 sull'attivita' di pesca marittima;
 z) riformare il Fondo di solidarieta' nazionale della
 pesca istituito dalla legge 5 febbraio 1992, n. 72, al fine
 di  garantire  l'efficacia degli interventi in favore delle
 imprese  ittiche  danneggiate  da  calamita'  naturali o da
 avversita' meteomarine;
 aa)  rivedere  la  definizione della figura economica
 dell'imprenditore  ittico  e  le  attivita'  di  pesca e di
 acquacoltura,  nonche'  le  attivita'  connesse a quelle di
 pesca  attraverso  la  modifica  degli  articoli 2  e 3 del
 decreto legislativo n. 226 del 2001;
 bb)  ridurre,  anche  utilizzando le notizie iscritte
 nel  registro  delle  imprese  e  nel  REA,  gli obblighi e
 semplificare  i  procedimenti  amministrativi  relativi  ai
 rapporti  fra  imprese  ittiche e pubblica amministrazione,
 anche  attraverso  la  modifica  dell'art. 5 e dell'art. 7,
 comma  3,  del decreto legislativo n. 226 del 2001, nonche'
 degli  articoli 123,  164,  da  169  a 179 e 323 del codice
 della navigazione, nel rispetto degli standard di sicurezza
 prescritti dalla normativa vigente;
 cc) assicurare,   in   coerenza   con   le  politiche
 generali,  un  idoneo  supporto allo sviluppo occupazionale
 nel  settore  della  pesca,  anche  attraverso  la modifica
 dell'art. 318 del codice della navigazione;
 dd) individuare    idonee    misure    tecniche    di
 conservazione delle specie ittiche al fine di assicurare lo
 sviluppo    sostenibile   del   settore   della   pesca   e
 dell'acquacoltura  e  la  gestione  razionale delle risorse
 biologiche del mare, anche attraverso la modifica dell'art.
 4 del decreto legislativo n. 226 del 2001;
 ee) equiparare, ai fini dell'esercizio dell'attivita'
 di  vendita  di  cui  all'art.  4,  comma  8,  del  decreto
 legislativo  n.  228  del  2001, gli enti e le associazioni
 alle societa';
 ff) definire      e     regolamentare     l'attivita'
 agromeccanica,  quando  esercitata  in  favore di terzi con
 mezzi  meccanici,  per  effettuare  le operazioni colturali
 dirette  alla  cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o
 di  una  fase  necessaria dello stesso, la sistemazione, la
 manutenzione  su fondi agro-forestali nonche' le operazioni
 successive alla raccolta per la messa in sicurezza e per lo
 stoccaggio dei prodotti;
 gg) dettare    i   principi   fondamentali   per   la
 riorganizzazione della ricerca scientifica e tecnologica in
 materia  di  pesca e acquacoltura, prevedendo il riordino e
 la  trasformazione,  senza  nuovi  o  maggiori oneri per la
 finanza pubblica, degli uffici e degli organismi operanti a
 tale fine;
 hh) adeguare  la  normativa relativa all'abilitazione
 delle navi da pesca, anche attraverso la modifica dell'art.
 408  del  regolamento  per  l'esecuzione  del  codice della
 navigazione,   di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.".
 Note all'art. 1:
 - Si  trascrive  il testo dell'art. 32 del Trattato che
 istituisce  la  Comunita'  europea,  ratificato  con  legge
 14 ottobre  1957,  n. 1203, come modificato dall'art. 6 del
 Trattato  di Amsterdam ratificato con legge 16 giugno 1998,
 n. 209:
 "Art.   32.   -   1.   Il   mercato   comune  comprende
 l'agricoltura  e  il  commercio  dei prodotti agricoli. Per
 prodotti  agricoli  si  intendono  i  prodotti  del  suolo,
 dell'allevamento  e  della  pesca,  come pure i prodotti di
 prima  trasformazione  che  sono in diretta connessione con
 tali prodotti.
 2.  Salvo contrarie disposizioni degli articoli 39 e 46
 inclusi,  le norme previste per l'instaurazione del mercato
 comune sono applicabili ai prodotti agricoli.
 3.  I  prodotti  cui si applicano le disposizioni degli
 articoli da  39 a 46 inclusi sono enumerati nell'elenco che
 costituisce l'allegato I del presente Trattato.
 4.  Il  funzionamento  e lo sviluppo del mercato comune
 per   i   prodotti   agricoli  devono  essere  accompagnati
 dall'instaurazione di una politica agricola comune.".
 - Si   trascrive  il  testo  dell'art.  5  del  decreto
 legislativo   30 luglio  1999,  n.  300,  recante  "Riforma
 dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
 legge 15 marzo 1997, n. 59":
 "Art.  5  (I  Dipartimenti).  -  1. I Dipartimenti sono
 costituiti per assicurare l'esercizio organico ed integrato
 delle   funzioni   del   Ministero.  Ai  Dipartimenti  sono
 attribuiti   compiti  finali  concernenti  grandi  aree  di
 materie  omogenee  e  i  relativi  compiti  strumentali ivi
 compresi  quelli  di indirizzo e coordinamento delle unita'
 di  gestione  in  cui  si articolano i Dipartimenti stessi,
 quelli di organizzazione e quelli di gestione delle risorse
 strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite.
 2.  L'incarico di capo del Dipartimento viene conferito
 in  conformita'  alle  disposizioni, di cui all'art. 19 del
 decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
 modificazioni ed integrazioni.
 3.   Il   capo   del  Dipartimento  svolge  compiti  di
 coordinamento,   direzione  e  controllo  degli  uffici  di
 livello  dirigenziale  generale  compresi  nel Dipartimento
 stesso, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni
 dell'amministrazione   ed  e'  responsabile  dei  risultati
 complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti,
 in attuazione degli indirizzi del Ministro.
 4.  Dal  capo del Dipartimento dipendono funzionalmente
 gli  uffici  di  livello dirigenziale generale compresi nel
 Dipartimento stesso.
 5. Nell'esercizio dei poteri di cui ai precedenti commi
 3 e 4, in particolare, il capo del Dipartimento:
 a) determina  i  programmi  per  dare attuazione agli
 indirizzi del Ministro;
 b) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali
 disponibili per l'attuazione dei programmi secondo principi
 di   economicita',  efficacia  ed  efficienza,  nonche'  di
 rispondenza del servizio al pubblico interesse;
 c) svolge  funzioni di propulsione, di coordinamento,
 di  controllo e di vigilanza nei confronti degli uffici del
 Dipartimento;
 d) promuove  e  mantiene  relazioni  con  gli  organi
 competenti   dell'Unione  europea  per  la  trattazione  di
 questioni e problemi attinenti al proprio Dipartimento;
 e) adotta  gli  atti per l'utilizzazione ottimale del
 personale  secondo  criteri  di  efficienza, disponendo gli
 opportuni   trasferimenti   di  personale  all'interno  del
 Dipartimento;
 f) e' sentito dal Ministro ai fini dell'esercizio del
 potere  di  proposta per il conferimento degli incarichi di
 direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai
 sensi  dell'art.  19,  comma  4,  del  decreto  legislativo
 3 febbraio 1993, n. 29;
 g) puo'   proporre   al   Ministro   l'adozione   dei
 provvedimenti  di revoca degli incarichi di direzione degli
 uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'art.
 19, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
 e, comunque, viene sentito nel relativo procedimento;
 h) e'  sentito  dal  Ministro  per  l'esercizio delle
 attribuzioni  a questi conferite dall'art. 14, comma 1, del
 decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
 6.  Con  le  modalita' di cui all'art. 16, comma 5, del
 decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono essere
 definiti ulteriori compiti del capo del Dipartimento".
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari
 1.  Il  Dipartimento  delle  filiere  agricole  e agroalimentari ha competenze,  limitatamente  a  quelle  attribuite  al Ministero dalla legislazione  vigente,  in materia di politiche economiche di mercato nel    settore    agricolo,    agroalimentare,    della    pesca    e dell'acquacoltura. Il Dipartimento ha competenza, inoltre, in materia di  trasformazione  e  commercializzazione  dei  prodotti  agricoli e agroalimentari  come  definiti  dal  paragrafo 1 dell'articolo 32 del trattato  che  istituisce  la  Comunita' europea, come modificato dal trattato  di  Amsterdam,  di  cui  alla legge 16 giugno 1998, n. 209, nonche' dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.
 2.   Il  Dipartimento  e'  articolato  in  tre  uffici  di  livello dirigenziale generale con le denominazioni e le competenze di seguito indicate:
 a) Direzione generale delle politiche agricole: trattazione, cura e  rappresentanza degli interessi agricoli in materia di politiche di mercato, in sede comunitaria ed internazionale; analisi, monitoraggio e  valutazioni  d'impatto  dei  problemi agricoli, internazionali, ai fini  della  elaborazione  della posizione italiana in sede di Unione europea  e  di organizzazioni internazionali; adempimenti relativi al FEOGA,  sezione  garanzia  e  orientamento,  a  livello  nazionale  e comunitario,   concernenti   la   verifica  della  regolarita'  delle operazioni relative al FEOGA, sezione garanzia, di cui al regolamento (CEE)  n.  4045/89  del Consiglio, del 21 dicembre 1989; promozione e mantenimento  di relazioni con gli organi della Unione europea per la trattazione  di  questioni  e  problemi  attinenti  alle  materie  di competenza;  collaborazione  con  il Segretario Generale del Comitato nazionale   italiano   per  il  collegamento  tra  il  Governo  e  la Organizzazione    delle   Nazioni   Unite   per   l'alimentazione   e l'agricoltura;  riconoscimento  e  vigilanza degli organismi pagatori statali di cui al regolamento (CEE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, e successive modificazioni;
 b)  Direzione  generale della trasformazione agroalimentare e dei mercati:   trattazione,   cura   e   rappresentanza   in  materia  di trasformazione   e   commercializzazione   agroalimentare,   in  sede comunitaria  ed  internazionale;  elaborazione  e coordinamento delle linee  di  programmazione  in  materia di politiche agroalimentari in coerenza  con  la  Politica agricola comunitaria (P.A.C.) dell'Unione europea;   definizione   delle   politiche   agroalimentari  in  sede comunitaria  e  internazionale  e  attuazione  in  sede nazionale nel rispetto  delle  attribuzioni regionali; elaborazione e coordinamento dei  piani  strategici  di  settore  per lo sviluppo delle filiere di trasformazione  e  commercializzazione;  gestione  degli strumenti di integrazioni  di  filiera  nonche'  degli strumenti di programmazione negoziata  in  agricoltura;  accordi interprofessionali di dimensione nazionale;
 c)  Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura: disciplina  generale  e  coordinamento  delle politiche relative alle attivita'  di  pesca  e  acquacoltura  in  materia  di gestione delle risorse  ittiche marine, di importazione ed esportazione dei prodotti ittici,  di  aiuti  di  Stato  in  materia  di  pesca e acquacoltura, gestione  del  fondo per il credito peschereccio; trattazione, cura e rappresentanza  degli  interessi  della  pesca e acquacoltura in sede comunitaria  ed  internazionale; ricerca applicata alla pesca ed alla acquacoltura;  tutela, valorizzazione, qualita' dei prodotti ittici e relativa  educazione.  Per  le  funzioni  di  propria  competenza, la Direzione generale si avvale delle Capitanerie di porto.
 3. Il Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari assicura il  necessario coordinamento delle attivita' delle direzioni generali del  dipartimento  in  funzione  del  perseguimento  di  obiettivi di sviluppo per tutti i soggetti delle filiere agricole.
 
 
 
 Note all'art. 2:
 - Il  regolamento  (CEE)  n.  4045/89 del Consiglio del
 21 dicembre  1989,  relativo  ai  controlli, da parte degli
 Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di
 finanziamento  del Fondo europeo agricolo di orientamento e
 di  garanzia,  sezione  garanzia, e che abroga la direttiva
 77/435/CEE,   e'   pubblicato  nella  GUCE  n.  L  388  del
 30 dicembre 1989.
 - Il regolamento (CEE) n. 1663/95 della Commissione del
 7 luglio  1995, che stabilisce modalita' d'applicazione del
 regolamento   (CEE)   n.  729/70  per  quanto  riguarda  la
 procedura  di  liquidazione  dei  conti  del FEAOG, sezione
 "garanzia", e' pubblicato nella GUCE n. L 158 dell'8 luglio
 1995.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3. Dipartimento delle politiche di sviluppo
 1.  Il  Dipartimento  delle  politiche  di  sviluppo ha competenze, limitatamente  a  quelle  attribuite  al Ministero dalla legislazione vigente,  in  materia  di politiche strutturali e di sviluppo rurale, sviluppo  della  qualita'  per  il settore agricolo e agroalimentare, tutela  del consumatore, comunicazione e promozione agroalimentare in ambito nazionale e comunitario; gestione dei servizi a supporto degli uffici  del  Ministero  forniti  nell'ambito  del Sistema informativo agricolo  nazionale (S.I.A.N.); responsabilita' sui servizi generali; coordinamento  dell'attuazione  delle  leggi  pluriennali  di  spesa; Camera  arbitrale  nazionale  di  cui  all'articolo  16  del  decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.
 2.  Il  Dipartimento  cura  i  rapporti  con l'Ispettorato centrale repressione  frodi nell'ambito della lotta alle frodi agroalimentari, sulla base degli indirizzi del Ministro.
 3.  Il  Dipartimento  e'  articolato  in  quattro uffici di livello dirigenziale  generale  con  le  denominazioni  e  le attribuzioni di seguito indicate:
 a)  Direzione  generale  dello  sviluppo  rurale:  elaborazione e coordinamento  delle  linee di programmazione in materia di politiche strutturali in coerenza con la Politica agricola comunitaria (P.A.C.) dell'Unione  europea; definizione delle politiche strutturali in sede comunitaria  e  internazionale  e  connessi  rapporti con le regioni; elaborazione  e  coordinamento  dei  quadri  comunitari  di sostegno; elaborazione  e  coordinamento  delle  linee  di politica di sviluppo rurale e di politica agricola e forestale della montagna, in coerenza con  quelle  dell'Unione  europea; elaborazione e coordinamento delle linee   di   politica   di   sviluppo   settoriale;   risoluzione  di problematiche   in  materia  di  politiche  imprenditoriali  e  delle strutture   aziendali   agricole,  contratti  agrari,  ricomposizione fondiaria,  bonifica, usi civici; coordinamento degli osservatori per l'imprenditorialita'  giovanile  e femminile; risoluzione di problemi della  pluriattivita';  coordinamento dell'osservatorio per i servizi in  agricoltura;  indirizzo operativo e monitoraggio degli istituti e laboratori    operanti   nell'ambito   della   ricerca   agricola   e agroalimentare;   grandi   reti   infrastrutturali   di   irrigazione dichiarate  di rilevanza nazionale di cui alla legge 8 novembre 1986, n.  752,  e al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni,  nonche'  gli  interventi per la razionalizzazione del sistema logistico nazionale; gestione dei procedimenti riguardanti il credito  agrario,  la  cooperazione  agricola  e  la  meccanizzazione agricola,  fatte  salve  le  competenze del Ministero delle attivita' produttive;
 b)    Direzione   generale   per   la   qualita'   dei   prodotti agroalimentari: attivita' legate alla tracciabilita' delle produzioni di  cui  all'allegato  I  del  Trattato  istitutivo  della  Comunita' europea;  disciplina  generale  e coordinamento in materia di impiego delle    biotecnologie   innovative   nel   settore   agroalimentare; riconoscimento  degli  organismi di controllo e di certificazione per la  qualita';  disciplina  generale  e  coordinamento  in  materia di qualita'  dei  prodotti  agricoli e agroalimentari, come definiti dal paragrafo 1 dell'articolo 32 del trattato che istituisce la Comunita' europea, come modificato dal trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, nonche' dalla vigente normativa comunitaria e nazionale,  e  relativa  educazione,  di  agricoltura  biologica,  di valorizzazione  economica  dei  prodotti  agricoli  e agroalimentari, esclusi   quelli  ittici;  certificazione  delle  attivita'  agricole ecocompatibili;  salvaguardia  e  tutela dei patrimoni genetici delle specie animali e vegetali, di regolazione delle sementi, di materiale di   propagazione,   nonche'   del   settore   fitosanitario   e  dei fertilizzanti,   dei  registri  di  varieta'  vegetali  e  dei  libri genealogici  e  registri anagrafici del bestiame e relativi controlli funzionali,  delle  attivita' venatorie e determinazione delle specie cacciabili  ai  sensi  dell'articolo  18,  comma  3,  della  legge 11 febbraio  1992,  n.  157; elaborazione, per quanto di competenza, del Codex  alimentarius;  riconoscimento  e sostegno delle unioni e delle associazioni  nazionali  dei  produttori agricoli e venatorie; per le attivita'  di  controllo nella qualita' delle merci di importazione e di  contrasto  delle iniziative di concorrenza sleale in agricoltura; gestione  degli  interventi  per  il sostegno agli operatori agricoli colpiti da eccezionali avversita' atmosferiche; attivita' di cui agli articoli  1, 2, 3, 4, 5, 11, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169;
 c)   Direzione   generale   per   la   tutela   del  consumatore: coordinamento della comunicazione istituzionale, anche in riferimento agli  strumenti  multimediali  e alla rete Internet; promozione della produzione   agroalimentare   italiana   in   ambito   comunitario  e internazionale;  attivita'  di  comunicazione  e  di  informazione in materia  di  qualita'  dei  prodotti agricoli ed agroalimentari, come definiti dal paragrafo 1 dell'articolo 32 del trattato che istituisce la  Comunita'  europea, come modificato dal trattato di Amsterdam, di cui  alla  legge  16  giugno  1998,  n.  209,  nonche'  dalla vigente normativa comunitaria e nazionale, e relativa educazione;
 d)   Direzione   generale  dell'amministrazione:  gestione  delle risorse  umane  e  strutturali  e  cura  del trattamento giuridico ed economico e di quiescenza del personale del Ministero; programmazione e   gestione   delle   attivita'   di   formazione   e  aggiornamento professionale;    relazioni    con   le   organizzazioni   sindacali; contrattazione e mobilita'; attivita' di amministrazione e cura degli affari  di  carattere  generale; gestione contabile e predisposizione del  bilancio del Ministero; coordinamento e gestione delle attivita' dell'Ufficio  relazioni  con  il  pubblico;  gestione  della funzione statistica  di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 1989,  n.  322;  vigilanza  amministrativa e assistenza agli enti, ai quali  lo  Stato  contribuisce  in  via  ordinaria,  agli altri enti, societa'  e agenzie, sottoposti alla vigilanza del Ministero, secondo la  normativa  vigente; attivita' di vigilanza sui consorzi agrari ai sensi  della  legge  28  ottobre  1999,  n.  410, e sulle gestioni di ammasso.
 
 
 
 Note all'art. 3:
 - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  16  del  decreto
 legislativo  29 marzo 2004, n. 99, recante "Disposizioni in
 materia  di  soggetti  e  attivita', integrita' aziendale e
 semplificazione  amministrativa  in  agricoltura,  a  norma
 dell'art.  1,  comma  2, lettere d), f), g), l), ee), della
 legge 7 marzo 2003, n. 38":
 "Art.  16  (Crediti  in  discussione  presso  la Camera
 arbitrale).   1.   In   caso   di   crediti  vantati  dagli
 imprenditori   agricoli   nei   confronti   della  pubblica
 amministrazione,   la   camera   nazionale   arbitrale   in
 agricoltura  di cui al decreto ministeriale 1° luglio 2002,
 n.  743, del Ministro delle politiche agricole e forestali,
 che sia stata adita, certifica che entro centottanta giorni
 sara' definita la posizione del soggetto istante.
 2. Durante il predetto periodo, gli istituti di credito
 potranno  tenere conto di tale certificazione ai fini della
 valutazione  complessiva  delle  garanzie dell'imprenditore
 agricolo.
 3.  Gli  adeguamenti alla regolamentazione della camera
 nazionale  arbitrale  in  agricoltura  sono  approvati,  su
 proposta  degli  organi  della camera medesima, con decreto
 ministeriale".
 - La   legge  8 novembre  1986,  n.  752,  reca  "Legge
 pluriennale  per  l'attuazione di interventi programmati in
 agricoltura".
 - Il  decreto  legislativo  3 aprile  1993, n. 96, reca
 "Trasferimento  delle competenze dei soppressi Dipartimento
 per  gli  interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia
 per  la  promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma
 dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488".
 - Si  trascrive il testo del comma 3 dell'art. 18 della
 legge  11 febbraio  1992,  n.  157,  recante  "Norme per la
 protezione   della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il
 prelievo venatorio":
 "3.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle
 foreste,  d'intesa  con  il Ministro dell'ambiente, vengono
 recepiti  i  nuovi  elenchi delle specie di cui al comma 1,
 entro    sessanta    giorni    dall'avvenuta   approvazione
 comunitaria  o  dall'entrata  in  vigore  delle convenzioni
 internazionali.  Il  Presidente del Consiglio dei Ministri,
 su  proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste,
 d'intesa  con il Ministro dell'ambiente, sentito l'Istituto
 nazionale   per  la  fauna  selvatica,  dispone  variazioni
 dell'elenco  delle  specie  cacciabili  in conformita' alle
 vigenti    direttive   comunitarie   e   alle   convenzioni
 internazionali    sottoscritte,    tenendo    conto   della
 consistenza delle singole specie sul territorio".
 - Si  trascrive  il testo degli articoli 1, 2, 3, 4, 5,
 11,  12  e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 8
 aprile 1998, n. 169, recante "Regolamento recante norme per
 il  riordino  della  disciplina organizzativa, funzionale e
 fiscale  dei  giochi  e delle scommesse relativi alle corse
 dei  cavalli, nonche' per il riparto dei proventi, ai sensi
 dell'art.  3,  comma  78,  della legge 23 dicembre 1996, n.
 662":
 "Art. 1 (Vigilanza sulle corse dei cavalli ed esercizio
 delle  scommesse).  -  1.  L'incremento  e il miglioramento
 delle   razze   equine,   in  ragione  delle  loro  diverse
 utilizzazioni, l'organizzazione delle corse dei cavalli, la
 valutazione  dell'idoneita' delle strutture degli ippodromi
 e   degli   impianti   di   allevamento,   allenamento   ed
 addestramento  sulla  base di parametri predeterminati e la
 determinazione  degli  stanziamenti  a  premi  spettano  al
 Ministero per le politiche agricole, il quale vi provvede a
 mezzo   dell'Unione   nazionale   incremento  razze  equine
 (U.N.I.R.E.).
 2.  L'esercizio delle scommesse sulle corse di cavalli,
 che  si  svolgono  in  Italia  e  all'estero,  tanto  negli
 ippodromi quanto fuori di essi, e' esclusivamente riservato
 al  Ministero delle finanze e al Ministero per le politiche
 agricole.  A  tal  fine  sulla  base  dei  criteri  e delle
 modalita'  stabiliti  d'intesa  con  il  Ministero  per  le
 politiche  agricole, il Ministero delle finanze esercita il
 totalizzatore  nazionale,  cui  vengono,  in  tempo  reale,
 direttamente  riversati  i  dati relativi alle scommesse, e
 vigila  sulla  regolarita'  delle  gare  e del gioco, anche
 avvalendosi di apposite commissioni, cui non compete alcuna
 decisione  sui  risultati  delle gare, nominate con decreti
 del  Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per
 le    politiche   agricole,   delle   quali   fanno   parte
 rappresentanti dei citati Ministeri ed esperti del settore.
 3.  Gli  uffici dell'Amministrazione finanziaria, sulla
 base  di  criteri  selettivi  determinati tenendo conto dei
 dati  affluiti  al  totalizzatore  nazionale,  procedono al
 controllo  della  posizione tributaria dei concessionari di
 cui all'art. 2".
 "Art.  2 (Concessioni per l'esercizio delle scommesse).
 -  1.  Il Ministero delle finanze attribuisce, d'intesa con
 il  Ministero  per  le  politiche  agricole,  con  gara  da
 espletare  secondo la normativa comunitaria, le concessioni
 per  l'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli, a
 totalizzatore e a quota fissa, a persone fisiche e societa'
 con  idonei  e  comprovati  requisiti  anche in ordine alla
 solidita' finanziaria, sulla base dei seguenti criteri:
 a) trasparenza     dell'assetto    proprietario    ed
 efficienza della gestione dei singoli punti di accettazione
 delle scommesse;
 b) potenziamento    della   rete   di   raccolta   ed
 accettazione   delle   scommesse;  razionale  e  bilanciata
 distribuzione  sul territorio secondo parametri programmati
 e controllabili;
 c) omogeneita'   ed  equilibrio  della  remunerazione
 stabilita per le varie categorie di concessionari;
 d) eventuale   previsione  di  scaglioni  retributivi
 decrescenti  che consentano maggiori ricavi iniziali per il
 concessionario in funzione dei costi di avviamento;
 e) garanzia   della  liberta'  di  concorrenza  e  di
 mercato  mediante  la  previsione  di  parametri  volti  ad
 impedire   l'abuso   di  posizioni  dominanti,  determinati
 tenendo anche conto del numero delle concessioni attribuite
 a  ciascuna  persona  fisica  o  societa'  e  del volume di
 scommesse raccoglibili da ciascun concessionario;
 f) previsione di modalita' di controllo centralizzato
 ed  in  tempo  reale  delle scommesse e dei relativi flussi
 finanziari,  anche  mediante l'imposizione ai concessionari
 di obblighi di segnalazione all'Amministrazione finanziaria
 di  scommesse  anomale  per entita' economica e ripetizione
 del  medesimo  pronostico.  I concessionari adottano per la
 gestione  delle  scommesse  strumenti  informatici conformi
 alle specifiche tecniche stabilite con decreto del Ministro
 delle  finanze al fine di assicurarne la compatibilita' con
 il sistema informativo dell'anagrafe tributaria;
 g)  riserva,  nel  primo piano di potenziamento della
 rete  di  accettazione,  di  una  quota pari al 5 per cento
 delle  concessioni  da  attribuire  con  gara  in favore di
 soggetti  iscritti  all'albo degli allibratori, che abbiano
 esercitato  tale  attivita'  per un periodo non inferiore a
 dieci anni;
 h) durata di sei anni.
 2.  Il  Ministero  delle  finanze,  di  concerto con il
 Ministero  per  le politiche agricole, entro il 31 dicembre
 di  ogni  anno,  pubblica  il  piano  delle concessioni che
 saranno messe a gara nell'anno successivo.
 3.  Le concessioni per l'esercizio delle scommesse sono
 rinnovabili  per una sola volta, fermo restando il rispetto
 delle  prescrizioni  di  cui al comma 1. La concessione per
 l'esercizio della scommessa Tris non e' rinnovabile.
 4.  L'esercizio  delle  scommesse  presso gli sportelli
 all'interno  degli ippodromi e' riservato ai titolari degli
 ippodromi stessi.
 5. L'esercizio della scommessa Tris e' attribuito ad un
 unico concessionario.
 6.  Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
 con il Ministro per le politiche agricole sono approvate le
 convenzioni  tipo  che  accedono alle concessioni di cui al
 presente regolamento.
 7.  Il  trasferimento  della  concessione e' consentito
 previo assenso del Ministero delle finanze, di concerto con
 il Ministero per le politiche agricole.
 8.  Se  il  concessionario  e'  costituito  in forma di
 societa'   per  azioni,  in  accomandita  per  azioni  o  a
 responsabilita'  limitata, le azioni aventi diritto di voto
 o  le  quote  devono  essere  intestate  a persone fisiche,
 societa'  in  nome collettivo o in accomandita semplice. E'
 escluso  il  trasferimento  per  semplice  girata  di dette
 azioni  o  quote.  Le  imprese  di  cui  al  primo  periodo
 comunicano al Ministero delle finanze e al Ministero per le
 politiche  agricole  l'elenco  dei  soci  titolari,  con il
 numero  delle  azioni  o  l'entita'  delle  quote  da  essi
 possedute  e  gli  eventuali  trasferimenti di titolarita'.
 L'inosservanza   delle   disposizioni  del  presente  comma
 comporta la decadenza dalla concessione.
 9.  Non  e' ammessa la contemporanea titolarita', anche
 parziale,  diretta o per interposta persona, di ippodromi e
 di  agenzie  ippiche o concessione per l'accettazione della
 scommessa  Tris.  E',  tuttavia,  consentito ai titolari di
 ippodromi   di   ottenere   la   concessione   di   agenzie
 esclusivamente  all'interno  degli stessi. Sono fatte salve
 le  situazioni esistenti alla data di entrata in vigore del
 presente regolamento".
 "Art. 3 (Decadenza e revoca delle concessioni). - 1. Il
 Ministero  delle  finanze, d'intesa con il Ministero per le
 politiche   agricole,   con  decreto  da  pubblicare  nella
 Gazzetta    Ufficiale,    dichiara   la   decadenza   dalla
 concessione:
 a) quando vengono meno i requisiti per l'attribuzione
 della  concessione  di  cui  al  presente  regolamento e al
 relativo bando di gara;
 b) in  caso  di interruzione dell'attivita' per cause
 non dipendenti da forza maggiore;
 c) in   particolare,  quando  il  concessionario  non
 rispetta le disposizioni di cui all'art. 2, comma 8, ovvero
 accetta scommesse in violazione dei divieti di cui all'art.
 4, comma 4, ed all'art. 6, comma 3;
 d) quando   nello   svolgimento  dell'attivita'  sono
 commesse   violazioni   delle   disposizioni  del  presente
 regolamento   e  di  quelle  di  cui  ai  decreti  previsti
 dall'art. 4, comma 5, nonche' della normativa tributaria.
 2.   Il  concessionario  nei  cui  confronti  e'  stato
 adottato un provvedimento di decadenza o di revoca non puo'
 concorrere,  ne'  direttamente  ne' per interposta persona,
 nei  tre  anni  successivi  alla  data di pubblicazione del
 detto provvedimento, alla attribuzione di nuove concessioni
 di cui all'art. 2.
 3.  La  disposizione di cui al comma 2 si applica anche
 agli  amministratori  e ai soci che esercitano il controllo
 delle  societa'  concessionarie ai sensi dell'art. 2359 del
 codice civile".
 "Art.  4  (Scommesse  consentite).  -  1.  Le scommesse
 possono  essere  effettuate  al totalizzatore nazionale o a
 quota fissa.
 2.  Le  scommesse  a  totalizzatore  sono quelle il cui
 ammontare  complessivo, detratto l'importo del prelievo, e'
 ripartito tra gli scommettitori vincenti.
 3.  Le scommesse a quota fissa sono quelle per le quali
 la  somma da riscuotere, in caso di vincita, e' previamente
 concordata   tra   lo  scommettitore  e  il  gestore  delle
 scommesse.  Tali  scommesse  non  possono essere effettuate
 presso   gli  sportelli  e  le  agenzie  all'interno  degli
 ippodromi.
 4.  E'  vietato  l'utilizzo del sistema del riferimento
 alle quote del totalizzatore.
 5.  La  tipologia delle scommesse effettuabili, anche a
 mezzo  telefonico  o  telematico, il numero delle scommesse
 Tris   giocate  nella  settimana,  le  relative  regole  di
 svolgimento,  l'introduzione  e  il  numero delle scommesse
 assimilabili  alla  scommessa  Tris  sotto il profilo della
 modalita'  di  accettazione  e di totalizzazione, nonche' i
 limiti  posti  alle  scommesse  sono  stabiliti,  anche  su
 proposta   dell'UNIRE,   con  decreti  del  Ministro  delle
 finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  per le politiche
 agricole.  E'  vietata,  salvo specifica autorizzazione dei
 predetti   Ministri,   qualunque  forma  di  scommessa  non
 contemplata dal presente regolamento.
 6. Le disposizioni del presente regolamento riguardanti
 la  scommessa  Tris  si applicano anche alle scommesse alla
 stessa  assimilabili  sotto  il  profilo delle modalita' di
 accettazione e di totalizzazione".
 "Art.  5  (Programma  ufficiale  delle  corse). - 1. Il
 Ministero  per  le politiche agricole, sentito il Ministero
 delle finanze, verifica annualmente il calendario ufficiale
 delle corse redatto dall'UNIRE.
 2.  Il  programma  ufficiale delle corse costituisce il
 documento  che  fa  testo agli effetti delle scommesse e in
 riferimento  al  quale  le stesse vengono accettate, e puo'
 essere  sostituito dalla dichiarazione dei partenti diffusa
 dall'UNIRE,  purche'  corredata  di  tutte  le informazioni
 richieste   per  l'effettuazione  delle  scommesse  e  resa
 pubblica    prima   dell'inizio   dell'accettazione   delle
 scommesse.
 3.  Tutta  l'attivita'  ippica  e'  riferita all'orario
 ufficiale  in  vigore  su tutto il territorio nazionale, al
 quale  sono sincronizzati i sistemi automatizzati impiegati
 per  la  gestione  delle  scommesse  e  per  le edizioni di
 informazioni ad esse connesse. La data e l'ora di emissione
 delle  ricevute  delle  scommesse e dei documenti risultano
 sugli stessi con riferimento all'orario ufficiale".
 "Art.  11  (Soluzione  delle  controversie).  -  1.  Le
 contestazioni  insorte  in  sede  di  interpretazione  e di
 esecuzione  delle disposizioni del presente regolamento, ad
 eccezione   di   quelle   relative  all'applicazione  degli
 articoli 2   e   3,   e   delle   scommesse   dallo  stesso
 disciplinate,  sono  obbligatoriamente  sottoposte,  per la
 loro   soluzione,   al  giudizio  di  apposita  commissione
 nominata  dal  Ministro  delle  finanze, di concerto con il
 Ministro  per le politiche agricole, con reclamo scritto da
 inoltrare  entro  il  quindicesimo  giorno  dalla convalida
 delle  scommesse  a  quota  fissa e dalla diramazione delle
 quote per le scommesse a totalizzatore.
 2.  La  commissione  decide,  sentite  le  parti, entro
 trenta  giorni  dalla  ricezione del reclamo, con decisione
 vincolante ed immediatamente esecutiva.
 3. La decisione della commissione puo' essere impugnata
 dinanzi all'autorita' giudiziaria.
 4.   La   commissione  e'  composta  da  un  magistrato
 amministrativo  con  qualifica  non  inferiore  a quella di
 consigliere, che la presiede, e da due membri con qualifica
 non  inferiore  a  dirigente,  di  cui  uno  designato  dal
 Ministro  per  le  politiche  agricole.  La  commissione e'
 nominata  dal  Ministro  delle  finanze. Per ogni membro e'
 altresi' nominato, con gli stessi requisiti e modalita', un
 supplente".
 "Art.  12 (Attribuzione dei proventi). - 1. Con decreto
 del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per
 le  politiche agricole, sono stabilite le quote di prelievo
 sull'introito lordo delle scommesse sulle corse dei cavalli
 da destinare all'UNIRE, al fine di garantire l'espletamento
 dei   suoi  compiti  istituzionali,  il  montepremi  ed  il
 finanziamento  delle provvidenze per l'allevamento, secondo
 programmi  da  sottoporre all'approvazione del Ministro per
 le politiche agricole, sentito il Ministro delle finanze.
 2.  L'UNIRE  destina  annualmente  quote  adeguate  dei
 proventi  derivanti dalle scommesse, al netto delle imposte
 e  delle  spese  per  l'accettazione  e  la  raccolta delle
 scommesse   medesime   per  l'impianto  e  l'esercizio  del
 totalizzatore  nazionale,  nonche'  per  l'attivita'  delle
 commissioni di cui all'art. 1, comma 2, compresi i compensi
 da riconoscere ai componenti delle stesse, al perseguimento
 delle proprie finalita' con particolare riferimento a:
 a) sostegno   dell'allevamento   e  dell'impiego  del
 cavallo  italiano  da  sella  e  da corsa e della selezione
 degli stessi;
 b) incentivazione  di  piani  occupazionali,  volti a
 favorire   l'avviamento   al   lavoro   e   la   formazione
 professionale,   con  particolare  riguardo  alla  verifica
 dell'applicazione  dei  contratti  collettivi nazionali del
 settore    ed    all'introduzione    di    meccanismi    di
 disincentivazione  del  ricorso  al  lavoro  irregolare  ed
 all'evasione contributiva;
 c) iniziative previdenziali e assistenziali in favore
 dei  fantini,  dei  guidatori,  degli  allenatori  e  degli
 artieri;
 d) finanziamento  degli  ippodromi per la gestione ed
 il  miglioramento  degli  impianti,  per i servizi relativi
 alla   organizzazione   delle  corse  e  remunerazione  per
 l'utilizzo   delle  immagini  delle  corse  ai  fini  della
 raccolta esterna delle scommesse;
 e) costituzione   e   miglioramento   di   centri  di
 allenamento ippico polifunzionale e di allevamento;
 f) realizzazione  di strutture veterinarie interne ed
 esterne agli ippodromi;
 g) ricerca  scientifica nel settore dell'allevamento,
 dell'allenamento e dell'antidoping;
 h) controllo  della regolarita' di tutte le attivita'
 relative alle corse;
 i) promozione dell'attivita' ippica;
 l) formazione  e  qualificazione  professionale degli
 addetti al settore".
 "Art.  13 (Segnale televisivo per la trasmissione delle
 corse). - 1. Il Ministro delle comunicazioni attribuisce la
 concessione  per  l'utilizzo  del segnale televisivo per la
 trasmissione  delle corse, anche al di fuori dei locali nei
 quali     avviene     l'accettazione    delle    scommesse,
 esclusivamente  all'UNIRE,  che  ne  esercita  la  gestione
 secondo  le  modalita'  stabilite  di concerto dal Ministro
 delle finanze con il Ministro per le politiche agricole".
 - Si   trascrive  il  testo  dell'art.  6  del  decreto
 legislativo  6 settembre  1989,  n. 322, recante "Norme sul
 Sistema   statistico  nazionale  e  sulla  riorganizzazione
 dell'Istituto  nazionale  di statistica, ai sensi dell'art.
 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400":
 "Art.  6 (Compiti degli uffici di statistica). - 1. Gli
 uffici  di  statistica  del  Sistema  statistico nazionale,
 oltre  agli  alti compiti attribuiti dalla normativa che li
 riguarda:
 a) promuovono    e    realizzano    la   rilevazione,
 l'elaborazione,  la  diffusione  e l'archiviazione dei dati
 statistici    che    interessano    l'amministrazione    di
 appartenenza,    nell'ambito   del   programma   statistico
 nazionale;
 b) forniscono  al Sistema statistico nazionale i dati
 informativi  previsti  dal  programma  statistico nazionale
 relativi  all'amministrazione  di  appartenenza,  anche  in
 forma   individuale   ma   non  nominativa  ai  fini  della
 successiva elaborazione statistica;
 c) collaborano   con  le  altre  amministrazioni  per
 l'esecuzione   delle  rilevazioni  previste  dal  programma
 statistico nazionale;
 d) contribuiscono  alla  promozione  e  allo sviluppo
 informatico  a  fini  statistici degli archivi gestionali e
 delle raccolte di dati amministrativi.
 2.   Gli   uffici   attuano  l'interconnessione  ed  il
 collegamento  dei  sistemi informativi dell'amministrazione
 di  appartenenza  con  il Sistema statistico nazionale. Per
 attuare   il   collegamento   tra  il  sistema  informativo
 dell'anagrafe   tributaria   ed   il   Sistema   statistico
 nazionale,   la   Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri
 promuove,  entro  sei  mesi dalla data di entrata in vigore
 del  presente  decreto,  specifiche intese tra il Ministero
 delle finanze e l'Istituto nazionale di statistica anche al
 fine  di  assicurare  il  pieno rispetto dell'anonimato dei
 singoli contribuenti e del segreto fiscale.
 3.  Per  i  compiti  di  cui  al comma 1, gli uffici di
 statistica  hanno  accesso  a  tutti  i  dati statistici in
 possesso   dell'amministrazione   di   appartenenza,  salvo
 eccezioni  relative  a  categorie  di  dati  di particolare
 riservatezza   espressamente  previste  dalla  legge.  Essi
 possono   richiedere  all'amministrazione  di  appartenenza
 elaborazioni  di  dati  necessari alle esigenze statistiche
 previste dal programma statistico nazionale.
 4.  Per  esigenze  particolari,  connesse a determinate
 rilevazioni  statistiche  previste dal programma statistico
 nazionale, il presidente dell'ISTAT, sentito il comitato di
 cui  all'art.  17,  puo'  richiedere  la  comunicazione  al
 Sistema,  da  parte  degli  uffici, di categorie di dati in
 forma  nominativa.  Sono  fatte  salve  le riserve previste
 dalla legge.
 5. In casi particolari, l'amministrazione o gli enti di
 appartenenza  possono  individuare  ulteriori  categorie di
 dati  assoggettabili  anche per tempi determinati a vincolo
 di  riservatezza,  dandone comunicazione al comitato di cui
 all'art. 17.
 6. Gli uffici di statistica inoltrano entro il 31 marzo
 di    ciascun    anno    al    presidente    dell'ISTAT   e
 all'amministrazione  di  appartenenza  un  rapporto annuale
 sull'attivita' svolta".
 - La   legge  28 ottobre  1999,  n.  410,  reca  "Nuovo
 ordinamento dei consorzi agrari".
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 4 Consiglio nazionale dell'Agricoltura
 
 1.  Il  Consiglio  nazionale  dell'Agricoltura  e'  organo  tecnico consultivo  del  Ministro  ed  ha il compito di svolgere attivita' di alta consulenza, di studio e ricerca.
 2.  Il  Consiglio  e' presieduto dal Ministro, ed e' composto da un dirigente di prima fascia, con funzioni di vicepresidente, e da venti esperti   di   comprovata  qualificazione  tecnico-scientifica  nelle scienze  agrarie, economiche, giuridiche e politiche e di qualificata esperienza professionale nei corrispondenti settori di attivita'.
 3.  I  componenti  del  Consiglio  sono nominati dal Ministro fra i docenti   universitari,   magistrati   ordinari  o  amministrativi  e equiparati,  ricercatori  di  enti  pubblici  e privati, dirigenti di amministrazioni  ed  enti  pubblici,  organizzazioni internazionali e altri  esperti,  anche  estranei  alla  Pubblica Amministrazione. Due componenti  sono nominati su designazione della Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti durano in carica tre anni e possono essere confermati nell'incarico per una sola volta.
 4.  Nella  prima  riunione,  il  Consiglio adotta a maggioranza dei componenti  il  regolamento  interno  di  funzionamento, comprendente l'eventuale  ripartizione  dell'attivita' istruttoria in sezioni e la definizione dei relativi ambiti di competenza.
 5.  Le  funzioni  di segretario del Consiglio sono esercitate da un dirigente di seconda fascia dei ruoli del Ministero.
 6. Il Ministro determina, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le indennita' spettanti ai componenti.
 |  |  |  | Art. 5. Uffici di diretta collaborazione
 1.  L'organizzazione  degli  Uffici di diretta collaborazione resta disciplinata  dal  decreto  del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001,  n.  303, recante regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta  collaborazione  del  Ministro  delle  politiche  agricole  e forestali.
 2.  L'Ufficio  di  Gabinetto  promuove, con cadenza almeno mensile, azioni di coordinamento delle attivita' operative dei Dipartimenti di cui agli articoli 2 e 3.
 3.  Nell'ambito  del  Gabinetto  opera  il  Nucleo  per  i  sistemi informativi  e  statistici in agricoltura, con funzioni consultive in materia  di  programmazione,  coordinamento  e  verifica, composto di dieci  addetti  scelti  tra  soggetti  esperti  nelle  discipline  di informatica  e  statistica,  coordinato  dal responsabile dei servizi informativi   automatizzati,  di  cui  all'articolo  10  del  decreto legislativo  12  febbraio  1993,  n.  39.  Il Ministro determina, con proprio  decreto  di  concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze,  l'indennita'  spettante ai componenti del nucleo. L'Ufficio di  Gabinetto  si avvale del Nucleo per l'esercizio delle funzioni di indirizzo  del  Sistema  informativo  agricolo  nazionale (S.I.A.N.). Dall'attuazione  delle  disposizioni  previste dal presente comma non devono  derivare  nuovi  o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
 4.  Alle  dipendenze  funzionali  del  Ministro  opera  il  reparto specializzato   Comando  carabinieri  politiche  agricole,  istituito presso   il   Ministero,  che  svolge  controlli  straordinari  sulla erogazione   e   percepimento   di   aiuti   comunitari  nel  settore agroalimentare  e  della  pesca  ed acquacoltura, sulle operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari, ivi compresi gli aiuti a Paesi  in  via  di sviluppo e indigenti. Esercita controlli specifici sulla  regolare  applicazione  di  regolamenti comunitari e concorre, coordinandosi   con   l'Ispettorato   centrale   repressione   frodi, nell'attivita'  di  prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare.  Nello  svolgimento  di tali compiti, il reparto puo' effettuare  accessi e ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri previsti  dalle norme vigenti per l'esercizio delle proprie attivita' istituzionali.
 5.  Il Ministro, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, puo' inviare  in  lunga  missione  e  con  onere  a  carico del Ministero, personale  di  supporto  agli  addetti  del  Ministero  che  svolgano l'incarico  di  esperti  ai  sensi  dell'articolo 168 del decreto del Presidente  della  Repubblica  5  gennaio  1967,  n. 18, e successive modificazioni.
 
 
 
 Note all'art. 5:
 - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  10  del  decreto
 legislativo  12 febbraio  1993,  n.  39,  recante "Norme in
 materia   di   sistemi   informativi   automatizzati  delle
 amministrazioni  pubbliche,  a  norma dell'art. 2, comma 1,
 lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421":
 "Art.  10. - 1.  Entro  trenta  giorni  dalla  data  di
 entrata    in    vigore    del   presente   decreto,   ogni
 amministrazione,   nell'ambito   delle   proprie  dotazioni
 organiche,  individua,  sulla base di specifiche competenze
 ed   esperienze  professionali,  un  dirigente  generale  o
 equiparato,  ovvero, se tale qualifica non sia prevista, un
 dirigente  di  qualifica  immediatamente  inferiore,  quale
 responsabile per i sistemi informativi automatizzati.
 2.  Il  dirigente responsabile di cui al comma 1 cura i
 rapporti    dell'amministrazione    di   appartenenza   con
 l'Autorita'  e  assume  la  responsabilita' per i risultati
 conseguiti  nella  medesima  amministrazione  con l'impiego
 delle   tecnologie   informatiche,   verificati   ai  sensi
 dell'art.  7,  comma  1, lettera d). Ai fini della verifica
 dei  risultati,  i compiti del nucleo di valutazione di cui
 all'art.  20,  comma  2, del decreto legislativo 3 febbraio
 1993, n. 29, sono attribuiti all'Autorita'.
 3. In relazione all'amministrazione di appartenenza, il
 dirigente    responsabile   per   i   sistemi   informativi
 automatizzati,  oltre  a contribuire alla definizione della
 bozza del piano triennale, trasmette all'Autorita' entro il
 mese  di febbraio  di  ogni  anno una relazione sullo stato
 dell'automazione  a  consuntivo  dell'anno  precedente, con
 l'indicazione   delle  tecnologie  impiegate,  delle  spese
 sostenute,  delle  risorse  umane utilizzate e dei benefici
 conseguiti".
 - Si  trascrive  il testo dell'art. 168 del decreto del
 Presidente  della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante
 "Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri":
 "Art.  168  (Esperti). - L'Amministrazione degli affari
 esteri  puo'  utilizzare  negli  uffici  centrali  o  nelle
 rappresentanze  diplomatiche  e  negli uffici consolai, per
 l'espletamento   di   specifici  incarichi  che  richiedano
 particolare  competenza  tecnica  e  ai  quali non si possa
 sopperire  con  funzionari  diplomatici,  esperti tratti da
 personale  dello  Stato  o  di enti pubblici appartenenti a
 carriere direttive o di uguale rango.
 Qualora   per  speciali  esigenze  anche  di  carattere
 tecnico o linguistico non possa farsi ricorso per incarichi
 presso  uffici  all'estero  ad esperti tratti dal personale
 dello  Stato  e  da  enti pubblici, l'Amministrazione degli
 affari  esteri puo' utilizzare in via eccezionale e fino ad
 un  massimo di dieci unita', persone estranee alla pubblica
 amministrazione  purche'  di  notoria  qualificazione nelle
 materie  connesse  con  le funzioni del posto che esse sono
 destinate a ricoprire. Le persone predette devono essere in
 possesso  della cittadinanza italiana, in eta' compresa tra
 i   trentacinque  e  i  sessantacinque  anni  e  godere  di
 costituzione  fisica  idonea  ad  affrontare il clima della
 sede   cui   sono   destinate.   All'atto   dell'assunzione
 dell'incarico,   le   persone  predette  prestano  promessa
 solenne ai sensi dell'art. 11 del testo unico approvato con
 decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
 3.  L'incarico  non crea aspettativa di impiego stabile ne'
 da'  diritto, alla scadenza, a indennizzo o liquidazione di
 alcun genere.
 L'esperto   inviato   in  servizio  presso  un  ufficio
 all'estero,  a  norma dei precedenti commi, occupa un posto
 espressamente    istituito,   sentito   il   consiglio   di
 amministrazione,   ai  sensi  dell'art.  32,  nell'organico
 dell'ufficio  stesso,  in corrispondenza, anche ai fini del
 trattamento  economico,  a  quello di primo segretario o di
 consigliere  o  di primo consigliere, nel limite massimo di
 otto  posti, ovvero di console aggiunto o console ed assume
 in  loco  la  qualifica  di  addetto  per il settore di sua
 competenza.  Per  gli  esperti  in  servizio  all'estero si
 osservano le disposizioni degli articoli 142, 143, 144, 147
 e   170   in   quanto   applicabili,  dell'art.  148  e  le
 disposizioni della parte terza per essi previste.
 Resta   fermo  il  posto  corrispondente  ai  fini  del
 trattamento   economico  a  quello  di  primo  consigliere,
 attualmente  ricoperto  dai  singoli  interessati,  sino al
 termine  definitivo  del loro incarico, nonche' il posto di
 pari  livello  gia'  istituito per gli esperti regionali di
 cui  all'art.  58  della  legge  6 febbraio  1996, n. 52, e
 successive modificazioni.
 Gli   incarichi   di  cui  al  presente  articolo  sono
 conferiti  con  decreto del Ministro per gli affari esteri,
 sentito  il  consiglio di amministrazione del Ministero, di
 concerto  con il Ministro per il tesoro e, per il personale
 di  altre  amministrazioni o di enti pubblici, anche con il
 Ministro   competente   o  vigilante.  Gli  incarichi  sono
 biennali. Alla stessa persona possono essere conferiti piu'
 incarichi  purche',  nel  complesso,  non superino gli otto
 anni.  Gli incarichi sono revocabili in qualsiasi momento a
 giudizio del Ministro per gli affari esteri.
 Gli  esperti  tratti  dal  personale  dello  Stato sono
 collocati   fuori  ruolo  con  le  modalita'  previste  dai
 rispettivi ordinamenti.
 Gli  esperti  tratti dal personale dello Stato, inviati
 ad   occupare   un  posto  di  organico  in  rappresentanze
 permanenti  presso  organismi  internazionali,  non possono
 superare  il  numero  di  cinquantuno,  comprese le quattro
 unita'   fissate   dall'art.   58,  comma  2,  della  legge
 6 febbraio  1996,  n.  52,  e  successive modificazioni. Il
 Ministro  per  gli  affari  esteri  puo'  chiedere  che  il
 Ministro  per  il  lavoro  e  la previdenza sociale metta a
 disposizione  dell'Amministrazione degli affari esteri fino
 a  dieci funzionari direttivi del Ministero stesso di grado
 non  inferiore  a  direttore  di  sezione  o equiparato, in
 posizione  di  fuori ruolo per essere inviati all'estero ai
 sensi del presente articolo.
 Gli  esperti  che l'Amministrazione degli affari esteri
 puo'  utilizzare  a norma del presente articolo, nei limiti
 delle   risorse   finanziarie   disponibili,   non  possono
 complessivamente  superare  il numero di novantadue, di cui
 quattro  da  destinare  a  posti  di  addetto agricolo, con
 esclusione  delle unita' riservate da speciali disposizioni
 di  legge  all'espletamento di particolari compiti relativi
 alla   tutela   dell'ordine   pubblico  e  della  sicurezza
 nazionale   nonche'   al   contrasto   della   criminalita'
 organizzata  e  delle  violazioni  in  materia  economica e
 finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione
 europea, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 19 marzo
 2001, n. 68.
 Le  disposizioni del presente articolo non si applicano
 al  personale  comandato  o collocato fuori ruolo presso il
 Ministero   degli   affari   esteri   in  virtu'  di  altre
 disposizioni  ne'  a  quello inviato all'estero in missione
 temporanea".
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 6. Misure transitorie e definizione dell'ordinamento
 1. Con successivi decreti del Ministro di natura non regolamentare, da  adottare  ai  sensi  dell'articolo  4  del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  300,  e dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della  legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in vigore del presente regolamento, sono individuati gli uffici  di  livello  dirigenziale  non  generale  e  sono definiti le attribuzioni  e  i  compiti di ciascun ufficio. Fino all'adozione dei predetti  decreti,  ciascun  ufficio di livello dirigenziale generale opera avvalendosi degli uffici dirigenziali attualmente operanti, con competenze  prevalenti  nel rispettivo settore di attribuzione, fermo quanto  previsto  dall'articolo  8  del  decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150.
 2.  Al fine di conseguire gli obiettivi di contenimento della spesa complessiva  per  il personale e di miglioramento nella utilizzazione delle  risorse umane, stabiliti dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  la  dotazione  organica  del Ministero  e' rideterminata, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6,  comma  2,  del medesimo decreto legislativo, secondo i dati della tabella  A,  allegata  al  presente  decreto.  Al  fine di assicurare l'effettivo  rispetto  del  principio  dell'invarianza  della  spesa, l'onere derivante dal trattamento economico spettante ai titolari dei due  nuovi  incarichi  dirigenziali  di livello generale, rispetto al numero  degli incarichi di livello dirigenziale generale previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, ad esclusione degli incarichi dirigenziali di livello generale presso l'Ispettorato  centrale  repressione frodi e il Corpo forestale dello Stato,  e'  compensato  sopprimendo  contestualmente  al conferimento presso  l'amministrazione  quattro  posti  di livello dirigenziale di seconda  fascia  effettivamente  coperti  alla  data del 30 settembre 2004.
 3.  Con  cadenza  biennale  si provvede alla verifica degli assetti organizzativi  e  della  loro rispondenza alle esigenze operative del Ministero,  al  fine di accertarne la funzionalita' ed efficienza, ai sensi  dell'articolo  17,  comma  4-bis,  lettera  c), della legge 23 agosto  1988,  n.  400;  analoga  verifica viene effettuata, ogni due anni,  ai sensi del medesimo articolo 17, comma 4-bis, lettera d), in ordine  alla  consistenza  dell'organico  e  alla distribuzione delle risorse umane fra le suddette aree.
 4.   Ai  fini  dell'attuazione  delle  attivita'  di  formazione  e riqualificazione  del  personale  di  cui  all'articolo  12, comma 1, lettera  s),  della  legge 15 marzo 1997, n. 59, e nel rispetto delle disposizioni  dettate  dal  decreto legislativo emanato in attuazione della  disposizione  medesima, il Ministero utilizza anche le risorse provenienti  dai  risparmi di spesa conseguenti alla riorganizzazione della struttura.
 5.  Entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore del presente  decreto  si  procede  al  conferimento  degli  incarichi di funzione  dirigenziale  di  cui  all'articolo  19,  commi  3 e 4, del decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, relativi al Ministero, e alla stipula dei relativi contratti.
 6.  Entro  novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente  decreto  si  procede  al  conferimento  degli  incarichi di funzione  dirigenziale  di  cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  alla stipula dei relativi contratti.
 
 
 
 Note all'art. 6:
 - Si   trascrive  il  testo  dell'art.  4  del  decreto
 legislativo   30 luglio  1999,  n.  300,  recante  "Riforma
 dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
 legge 15 marzo 1997, n. 59":
 "Art.    4   (Disposizioni   sull'organizzazione). - 1.
 L'organizzazione,  la  dotazione organica, l'individuazione
 degli  uffici  di  livello dirigenziale generale ed il loro
 numero,  le  relative funzioni e la distribuzione dei posti
 di     funzione    dirigenziale,    l'individuazione    dei
 Dipartimenti,   nei   casi   e  nei  limiti  fissati  dalle
 disposizioni   del   presente  decreto  legislativo,  e  la
 definizione  dei  rispettivi  compiti  sono  stabiliti  con
 regolamenti  o  con  decreti  del Ministro emanati ai sensi
 dell'art.  17,  comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
 400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
 I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti
 e  l'istituzione  di  un  ruolo  unico  del  personale  non
 dirigenziale  di  ciascun  Ministero,  articolato  in  aree
 Dipartimentali    e    per    direzioni    generali.   Fino
 all'istituzione   del   ruolo   unico   del  personale  non
 dirigenziale di ciascun Ministero, i regolamenti assicurano
 forme  ordinarie  di mobilita' tra i diversi Dipartimenti e
 le  diverse  direzioni generali, nel rispetto dei requisiti
 di   professionalita'   richiesti   per  l'esercizio  delle
 relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali
 in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica
 del  personale non devono comunque comportare incrementi di
 spesa.
 2.  I  Ministeri  che  si  avvalgono  di propri sistemi
 informativi   automatizzati   sono  tenuti  ad  assicurarne
 l'interconnessione  con i sistemi informativi automatizzati
 delle  altre  amministrazioni  centrali  e  locali  per  il
 tramite     della    rete    unitaria    delle    pubbliche
 amministrazioni.
 3.  Il  regolamento  di  cui  al  precedente comma 1 si
 attiene,  inoltre,  ai  criteri  fissati  dall'art. 1 della
 legge  7  agosto  1990,  n.  241, e dall'art. 2 del decreto
 legislativo   3 febbraio   1993,   n.   29,   e  successive
 modificazioni e integrazioni.
 4.   All'individuazione   degli   uffici   di   livello
 dirigenziale  non  generale  di  ciascun  Ministero  e alla
 definizione  dei  relativi  compiti si provvede con decreto
 ministeriale di natura non regolamentare.
 5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma
 1  si  procede alla revisione periodica dell'organizzazione
 ministeriale, con cadenza almeno biennale.
 6.  I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le
 disposizioni  normative  relative  a  ciascun Ministero. Le
 restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data
 di entrata in vigore dei regolamenti medesimi".
 - Per il testo del comma 4-bis dell'art. 17 della legge
 23 agosto  1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita'
 di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
 Ministri", si vedano le note alle premesse.
 - Si  trascrive  il  testo  dell'art. 8 del decreto del
 Presidente  della  Repubblica  26 febbraio  1999,  n.  150,
 recante  "Regolamento recante disciplina delle modalita' di
 costituzione e tenuta del ruolo unico della dirigenza delle
 amministrazioni  statali,  anche ad ordinamento autonomo, e
 della banca dati informatica della dirigenza, nonche' delle
 modalita'  di  elezione  del  componente  del  Comitato  di
 garanti":
 "Art.  8  (Disposizioni  transitorie). - 1.  In sede di
 prima  attuazione,  ogni  amministrazione puo' conferire un
 numero  di  incarichi  non superiore a quello dei dirigenti
 gia'  in  servizio  presso  di essa alla data di entrata in
 vigore del presente regolamento, tenendo altresi' conto dei
 concorsi per i quali, alla stessa data, sia stata richiesta
 l'autorizzazione  al  Dipartimento della funzione pubblica,
 nonche'  dei posti per i quali sono in corso, alla medesima
 data,  altre  procedure  di  conferimento  ai  sensi  delle
 vigenti disposizioni di legge.
 2. In sede di prima attuazione, una amministrazione non
 puo'  conferire un incarico al dirigente in servizio presso
 o   vincitore   di   concorsi   gia'   banditi   da   altra
 amministrazione   qualora   questa   abbia   confermato,  o
 conferito, entro il termine di novanta giorni dalla data di
 entrata   in  vigore  del  presente  regolamento,  o  dalla
 approvazione  delle  graduatorie,  l'incarico  al  medesimo
 dirigente.   In   tale  caso  la  durata  dell'incarico  e'
 concordata con il dirigente entro i limiti minimo e massimo
 stabiliti  nell'art.  19,  comma 2, del decreto legislativo
 3 febbraio  1993, n. 29, ove non si raggiunga l'accordo, la
 durata e' pari al predetto limite minimo".
 - Si  trascrive  il  testo  del comma 1 dell'art. 1 del
 decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme
 generali  sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
 amministrazioni pubbliche":
 "1.  Le  disposizioni del presente decreto disciplinano
 l'organizzazione  degli  uffici e i rapporti di lavoro e di
 impiego  alle  dipendenze  delle amministrazioni pubbliche,
 tenuto  conto  delle  autonomie  locali  e  di quelle delle
 regioni  e  delle province autonome, nel rispetto dell'art.
 97, comma primo, della Costituzione, al fine di:
 a)  accrescere  l'efficienza delle amministrazioni in
 relazione  a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei
 Paesi  dell'Unione  europea,  anche  mediante il coordinato
 sviluppo di sistemi informativi pubblici;
 b) razionalizzare   il  costo  del  lavoro  pubblico,
 contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
 indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
 c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse
 umane   nelle   pubbliche   amministrazioni,   curando   la
 formazione  e  lo  sviluppo  professionale  dei dipendenti,
 garantendo   pari   opportunita'  alle  lavoratrici  ed  ai
 lavoratori  e  applicando  condizioni  uniformi  rispetto a
 quello del lavoro privato".
 - Si  trascrive il testo del comma 1 dell'art. 12 della
 legge  15 marzo 1997, n. 59, recante "Delega al Governo per
 il  conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
 locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per
 la semplificazione amministrativa":
 "Art. 12. - 1. Nell'attuazione della delega di cui alla
 lettera a) del comma 1 dell'art. 11 il Governo si atterra',
 oltreche'  ai  principi  generali  desumibili  dalla  legge
 23 agosto  1988, n. 400, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241,
 e  dal  decreto  legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29,  e
 successive   modificazioni  ed  integrazioni,  ai  seguenti
 principi e criteri direttivi:
 a) assicurare  il collegamento funzionale e operativo
 della   Presidenza   del  Consiglio  dei  Ministri  con  le
 amministrazioni   interessate   e   potenziare,   ai  sensi
 dell'art.  95  della  Costituzione, le autonome funzioni di
 impulso,  indirizzo  e  coordinamento  del  Presidente  del
 Consiglio  dei  Ministri, con eliminazione, riallocazione e
 trasferimento  delle  funzioni  e delle risorse concernenti
 compiti  operativi  o  gestionali  in  determinati settori,
 anche  in relazione al conferimento di funzioni di cui agli
 articoli 3 e seguenti;
 b) trasferire  a  Ministeri  o  ad  enti ed organismi
 autonomi  i  compiti  non  direttamente  riconducibili alle
 predette funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento del
 Presidente  del  Consiglio  dei Ministri secondo criteri di
 omogeneita'  e  di  efficienza gestionale, ed anche ai fini
 della riduzione dei costi amministrativi;
 c) garantire  al  personale inquadrato ai sensi della
 legge  23 agosto 1988, n. 400, il diritto di opzione tra il
 permanere  nei  ruoli  della  Presidenza  del Consiglio dei
 Ministri e il transitare nei ruoli dell'amministrazione cui
 saranno trasferite le competenze;
 d) trasferire   alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
 Ministri,  per l'eventuale affidamento alla responsabilita'
 dei Ministri senza portafoglio, anche funzioni attribuite a
 questi ultimi direttamente dalla legge;
 e) garantire   alla   Presidenza  del  Consiglio  dei
 Ministri    autonomia    organizzativa,   regolamentare   e
 finanziaria  nell'ambito  dello  stanziamento  previsto  ed
 approvato  con le leggi finanziaria e di bilancio dell'anno
 in corso;
 f) procedere alla razionalizzazione e redistribuzione
 delle  competenze  tra  i  Ministeri,  tenuto  conto  delle
 esigenze derivanti dall'appartenenza dello Stato all'Unione
 europea, dei conferimenti di cui agli articoli 3 e seguenti
 e dei principi e dei criteri direttivi indicati dall'art. 4
 e  dal  presente  articolo,  in  ogni  caso  riducendone il
 numero,  anche  con  decorrenza  differita all'inizio della
 nuova legislatura;
 g) eliminare    le   duplicazioni   organizzative   e
 funzionali,  sia  all'interno  di ciascuna amministrazione,
 sia  fra  di  esse,  sia tra organi amministrativi e organi
 tecnici,   con  eventuale  trasferimento,  riallocazione  o
 unificazione  delle  funzioni  e  degli uffici esistenti, e
 ridisegnare  le  strutture di primo livello, anche mediante
 istituzione   di   Dipartimenti  o  di  amministrazioni  ad
 ordinamento   autonomo   o  di  agenzie  e  aziende,  anche
 risultanti   dalla   aggregazione   di  uffici  di  diverse
 amministrazioni,  sulla  base di criteri di omogeneita', di
 complementarieta' e di organicita';
 h) riorganizzare  e  razionalizzare,  sulla  base dei
 medesimi criteri e in coerenza con quanto previsto dal capo
 I  della  presente  legge,  gli  organi  di  rappresentanza
 periferica dello Stato con funzioni di raccordo, supporto e
 collaborazione con le regioni e gli enti locali;
 i) procedere,  d'intesa  con  le regioni interessate,
 all'articolazione  delle attivita' decentrate e dei servizi
 pubblici,   in   qualunque   forma  essi  siano  gestiti  o
 sottoposti al controllo dell'Amministrazione centrale dello
 Stato,    in   modo   che,   se   organizzati   a   livello
 sovraregionale,  ne  sia  assicurata  la  fruibilita'  alle
 comunita',  considerate  unitariamente  dal  punto di vista
 regionale.  Qualora esigenze organizzative o il rispetto di
 standard  dimensionali impongano l'accorpamento di funzioni
 amministrative   statali   con   riferimento  a  dimensioni
 sovraregionali,  deve  essere comunque fatta salva l'unita'
 di ciascuna regione;
 l) riordinare  le  residue  strutture periferiche dei
 Ministeri,  dislocate presso ciascuna provincia, in modo da
 realizzare  l'accorpamento  e  la  concentrazione, sotto il
 profilo  funzionale,  organizzativo  e  logistico, di tutte
 quelle  presso le quali i cittadini effettuano operazioni o
 pratiche  di  versamento  di  debiti  o  di  riscossione di
 crediti a favore o a carico dell'Erario dello Stato;
 m) istituire,  anche in parallelo all'evolversi della
 struttura  del  bilancio  dello  Stato  ed  alla attuazione
 dell'art.  14  del  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
 29,   e   successive   modificazioni,   un  piu'  razionale
 collegamento    tra    gestione   finanziaria   ed   azione
 amministrativa,  organizzando  le  strutture  per  funzioni
 omogenee e per centri di imputazione delle responsabilita';
 n) rivedere,   senza  aggravi  di  spesa  e,  per  il
 personale  disciplinato  dai contratti collettivi nazionali
 di  lavoro,  fino ad una specifica disciplina contrattuale,
 il trattamento economico accessorio degli addetti ad uffici
 di  diretta  collaborazione  dei  Ministri,  prevedendo,  a
 fronte   delle   responsabilita'   e   degli   obblighi  di
 reperibilita'  e  disponibilita'  ad  orari  disagevoli, un
 unico   emolumento,   sostitutivo   delle   ore  di  lavoro
 straordinario   autorizzabili   in  via  aggiuntiva  e  dei
 compensi di incentivazione o similari;
 o) diversificare  le  funzioni  di staff e di line, e
 fornire   criteri  generali  e  principi  uniformi  per  la
 disciplina  degli  uffici posti alle dirette dipendenze del
 Ministro,  in funzione di supporto e di raccordo tra organo
 di  direzione politica e amministrazione e della necessita'
 di  impedire,  agli uffici di diretta collaborazione con il
 Ministro,   lo   svolgimento  di  attivita'  amministrative
 rientranti nelle competenze dei dirigenti ministeriali;
 p) garantire la speditezza dell'azione amministrativa
 e  il  superamento  della  frammentazione  delle procedure,
 anche  attraverso opportune modalita' e idonei strumenti di
 coordinamento   tra   uffici,  anche  istituendo  i  centri
 interservizi,  sia all'interno di ciascuna amministrazione,
 sia  fra  le  diverse  amministrazioni;  razionalizzare gli
 organi  collegiali  esistenti  anche mediante soppressione,
 accorpamento e riduzione del numero dei componenti;
 q) istituire  servizi  centrali  per  la  cura  delle
 funzioni  di  controllo interno, che dispongano di adeguati
 servizi  di  supporto  ed  operino  in collegamento con gli
 uffici   di  statistica  istituiti  ai  sensi  del  decreto
 legislativo 6 settembre 1989, n. 322, prevedendo interventi
 sostitutivi nei confronti delle singole amministrazioni che
 non  provvedano  alla  istituzione dei servizi di controllo
 interno  entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
 decreto legislativo;
 r) organizzare   le   strutture  secondo  criteri  di
 flessibilita',   per  consentire  sia  lo  svolgimento  dei
 compiti  permanenti,  sia  il  perseguimento  di  specifici
 obiettivi e missioni;
 s) realizzare  gli  eventuali  processi  di mobilita'
 ricorrendo,  in via prioritaria, ad accordi di mobilita' su
 base  territoriale,  ai  sensi  dell'art.  35, comma 8, del
 decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
 modificazioni,    prevedendo    anche    per    tutte    le
 amministrazioni   centrali   interessate  dai  processi  di
 trasferimento  di  cui  all'art.  1  della  presente legge,
 nonche'  di  razionalizzazione,  riordino  e fusione di cui
 all'art.  11,  comma  1,  lettera a), procedure finalizzate
 alla  riqualificazione  professionale  per  il personale di
 tutte  le qualifiche e i livelli per la copertura dei posti
 disponibili   a  seguito  della  definizione  delle  piante
 organiche  e  con  le modalita' previste dall'art. 3, commi
 205  e  206,  della  legge  28 dicembre 1995, n. 549, fermo
 restando  che  le  singole  amministrazioni provvedono alla
 copertura  degli  oneri finanziari attraverso i risparmi di
 gestione sui propri capitoli di bilancio;
 t) prevedere   che  i  processi  di  riordinamento  e
 razionalizzazione  sopra  indicati  siano  accompagnati  da
 adeguati  processi formativi che ne agevolino l'attuazione,
 all'uopo anche rivedendo le attribuzioni e l'organizzazione
 della  Scuola  superiore  della  pubblica amministrazione e
 delle altre scuole delle amministrazioni centrali".
 - Si trascrive il testo dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 19
 del  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n. 165, recante
 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
 delle amministrazioni pubbliche":
 "3.  Gli incarichi di Segretario generale di Ministeri,
 gli  incarichi di direzione di strutture articolate al loro
 interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
 equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
 Repubblica,   previa   deliberazione   del   Consiglio  dei
 Ministri,  su proposta del Ministro competente, a dirigenti
 della  prima  fascia  dei  ruoli  di cui all'art. 23 o, con
 contratto  a tempo determinato, a persone in possesso delle
 specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6.
 4.  Gli  incarichi  di funzione dirigenziale di livello
 generale  sono  conferiti  con  decreto  del Presidente del
 Consiglio   dei   Ministri,   su   proposta   del  Ministro
 competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
 all'art.  23  o,  in  misura  non superiore al 70 per cento
 della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
 ai   medesimi   ruoli   ovvero,   con   contratto  a  tempo
 determinato,   a   persone  in  possesso  delle  specifiche
 qualita' professionali richieste dal comma 6.
 5.  Gli  incarichi di direzione degli uffici di livello
 dirigenziale  sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
 livello  dirigenziale  generale,  ai dirigenti assegnati al
 suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c)".
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 7. Norma finanziaria
 1.  Dall'attuazione  del  presente  regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 |  |  |  | Art. 8. Abrogazioni
 1.  Il  decreto  del  Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450,  recante  regolamento  di  organizzazione  del  Ministero  delle politiche agricole e forestali, e' abrogato.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 23 marzo 2005
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Alemanno,   Ministro   delle  politiche
 agricole e forestali
 Siniscalco,  Ministro  del-l'economia e
 delle finanze
 Baccini,   Ministro   per  la  funzione
 pubblica
 La  Loggia,  Ministro  per  gli  affari
 regionali Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2005
 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 2, foglio n. 6
 |  |  |  | ---->   Vedere Tabella a pag. 9 della G.U.   <---- |  |  |  |  |