| 
| Gazzetta n. 106 del 9 maggio 2005 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 aprile 2005 |  | Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3429). |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile  2004,  concernente la dichiarazione di «grande evento» nel territorio  della  citta'  di  Bari  in  occasione del XXIV Congresso eucaristico nazionale;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 marzo   2005,   n.  3420,  recante  «Interventi  conseguenti  alla dichiarazione  di "grande evento" nel territorio della citta' di Bari in occasione del XXIV Congresso eucaristico nazionale»;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16  luglio 2004, con il quale e' stato prorogato, sino al 31 dicembre 2005,  lo  stato  di  emergenza socio-ambientale nel territorio delle province  di  L'Aquila  e  Teramo  della regione Abruzzo per le parti interessate  dagli  interventi  necessari alla messa in sicurezza del Sistema Gran Sasso;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3303 del  18 luglio  2003,  recante:  «Disposizioni  urgenti di protezione civile   per   fronteggiare   la   grave   situazione   di  emergenza socio-ambientale  nel  territorio delle province di L'Aquila e Teramo interessato  dagli  interventi  necessari alla messa in sicurezza del Sistema Gran Sasso»;
 Vista  la  nota  del  18 marzo 2005 del commissario delegato per il superamento dell'emergenza del sistema Gran Sasso L'Aquila Teramo;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8  luglio 2004, n. 3362, recante: «Modalita' di attivazione del Fondo per  interventi  straordinari  della  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri  istituito  ai  sensi  dell'art.  32-bis  del  decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326»;
 Visto  l'art.  3  dell'ordinanza  del  Presidente del Consiglio dei Ministri  del  18 febbraio  2005,  n.  3399,  recante:  «Disposizioni urgenti di protezione civile»;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3389 del  26 dicembre  2004,  recante:  «Disposizioni di protezione civile finalizzate  a  fronteggiare le situazioni di emergenza nell'area del sud-est  asiatico»,  nonche'  le  successive  ordinanze di protezione civile  n. 3390 del 29 dicembre 2004, n. 3392 in data 8 gennaio 2005, n.  3394  del  18 gennaio 2005, n. 3399 del 18 febbraio 2005, n. 3402 del 10 marzo 2005 e 3417 del 24 marzo 2005;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre  2004, con il quale, tra l'altro, e' stato prorogato fino al   31 dicembre   2005   lo  stato  d'emergenza  nel  settore  dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania;
 Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3341  del  27 febbraio  2004,  n. 3343 del 12 marzo 2004, n. 3345 del 30 marzo  2004, n. 3347 del 2 aprile 2004, n. 3354 del 7 maggio 2004, art.  1,  comma 2, n. 3361 in data 8 luglio 2004, art. 5, n. 3369 del 13 agosto  2004,  n.  3370 del 27 agosto 2004, n. 3379 del 5 novembre 2004,  art.  8,  n.  3382  del  18 novembre 2004, art. 8, n. 3390 del 29 dicembre  2004,  art.  2,  n. 3397 del 28 gennaio 2005, art. 1, n. 3399  del 18 febbraio 2005, art. 6, n. 3406 del 4 marzo 2005 e art. 6 dell'ordinanza   n.   3417  del  24  marzo  2005  recanti  «Ulteriori disposizioni  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza  rifiuti  nella regione Campania»;
 Vista  la  nota del 9 marzo 2005 del direttore generale della Cassa depositi  e prestiti, con la quale si chiede di integrare l'ordinanza di protezione civile n. 3397 del 2005;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio   2005,   concernente  la  dichiarazione  dello  stato  di emergenza  in  relazione  al  parziale  crollo del viadotto sul fiume Sangro  nel territorio dei comuni di Fossacesia e Torino di Sangro in provincia  di  Chieti, a seguito degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi il giorno 24 ottobre 2004;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3411 del  4 marzo  2005  recante: «Interventi urgenti di protezione civile diretti  a  fronteggiare  la  situazione  di emergenza conseguente al parziale  crollo  del  viadotto  sul  fiume Sangro nel territorio dei comuni  di  Fossacesia  e  Torino di Sangro in provincia di Chieti, a seguito  degli  eccezionali eventi alluvionali verificatisi il giorno 24 ottobre  2004»,  nonche'  l'art.  12  dell'ordinanza di protezione civile n. 3417 del 2005;
 Vista  la  richiesta  del Prefetto di Chieti - Commissario delegato formulata con nota del 19 aprile 2005;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2005, concernente la proroga dello stato d'emergenza, fino al  31 dicembre  2006, nel territorio dei comuni di Cengio e Saliceto in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale;
 Vista   l'ordinanza   n.  2986  del  31 maggio  1999,  concernente: «Interventi  urgenti intesi a fronteggiare la situazione di emergenza derivante   dalla  situazione  di  crisi  socio-ambientale  dell'area riguardante il sito industriale dell'ACNA ricadente nei territori dei comuni di Cengio, in provincia di Savona, e Saliceto, in provincia di Cuneo e del fiume Bormida», nonche' le ordinanze di protezione civile n.  3012 del 21 ottobre 1999, n. 3127 del 27 aprile 2001, n. 3232 del 24 luglio  2002,  e  l'art.  5 dell'ordinanza di protezione civile n. 3251 del 14 novembre 2002;
 Vista  la  richiesta  del Prefetto di Genova - Commissario delegato formulata con nota del 21 aprile 2005;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 aprile  2005,  concernente  la  dichiarazione di «grande evento» in relazione   alle  esequie  del  Santo  Padre  Giovanni  Paolo  II  ed all'elezione  del  Pontefice,  al  fine  di  garantire  la piu' ampia partecipazione di fedeli provenienti dall'Italia e dal mondo;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3423 del 5 aprile 2005, recante «Interventi conseguenti alla dichiarazione di "grande evento" in relazione alle esequie del Santo Padre Giovanni Paolo II, ed all'elezione del Pontefice»;
 Vista  la  richiesta  del 20 aprile 2005 del vice capo di Gabinetto del sindaco del comune di Roma;
 Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Dispone:
 Art. 1.
 1. Il commissario delegato, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  23 aprile 2004, recante la dichiarazione di «grande  evento» nel territorio della citta' di Bari in occasione del XXIV  Congresso  eucaristico  nazionale,  e' autorizzato ad assegnare risorse    finanziarie,    nel    limite   massimo   complessivo   di Euro 1.870.000,00, per la predisposizione degli occorrenti interventi realizzativi di cui abbia riconosciuta l'utilita' per la celebrazione del  «grande  evento»;  l'erogazione  delle  predette risorse avviene sulla  base  di  idonee  produzioni  documentali comprovanti le spese effettuate,  a  seguito  di  apposito  giudizio di congruita' reso da professionista  all'uopo  nominato dal commissario delegato medesimo. Al  relativo  onere si provvede a carico delle risorse finanziarie di cui  all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3420 del 24 marzo 2005.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Per  accelerare  il proseguimento delle iniziative di carattere urgente  finalizzate  alla messa in sicurezza dei laboratori del Gran Sasso  e per la eventuale bonifica delle aree inquinate, alle deroghe previste  all'art.  4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri  n. 3303 del 18 luglio 2003 e successive modificazioni, sono aggiunte  le  seguenti:  «articoli 7  e  8 del decreto del Presidente della  Repubblica  21 dicembre  1999,  n.  554;  art.  25 del decreto legislativo  30 aprile  1992,  n.  285  e  successive  modificazioni, nonche'  decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, articoli 65, 66 e 67».
 |  |  |  | Art. 3. 1.  Al  fine di consentire alle regioni, destinatarie delle risorse finanziarie  di  cui all'allegato 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  in data 8 luglio 2004, n. 3362, di porre in essere  gli  interventi necessari alla riduzione del rischio sismico, all'art.  2,  comma  2,  secondo periodo, della medesima ordinanza n. 3362  del  2004,  le  parole  «entro  sessanta  giorni decorrenti dal 31 marzo 2005,» sono sostituite dalle parole «entro centoventi giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  dei  decreti  di cui all'art. 3, comma 2, della presente ordinanza».
 2. All'art. 1, comma 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei  Ministri  in  data  8 luglio 2004, n. 3362, le parole «di cui al comma 3» sono sostituite con le parole « di cui al comma 4».
 |  |  |  | Art. 4. 1.  Le  risorse finanziarie trasferite all'Ufficio territoriale del Governo  di  Alessandria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 dell'ordinanza   del   Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del 18 febbraio 2005, n. 3399, sono riversate in un'apposita contabilita' speciale  all'uopo  istituita  con le modalita' previste dall'art. 10 del  decreto  del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, ed intestata al prefetto di Alessandria.
 |  |  |  | Art. 5. 1.   All'art.  13,  comma  1,  dell'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri n. 3417 del 24 marzo 2005, l'ultimo periodo e' sostituito  dal  seguente:  «L'utilizzo  della  somma  depositata sul predetto conto bancario e' effettuato dal responsabile della funzione amministrativa  della  struttura  di  missione,  previa  approvazione dell'esigenza  di  spesa da parte del responsabile della struttura di missione  medesima,  con obbligo di rendicontazione e nel rispetto di apposita  regolamentazione  definita  dal  capo  del Dipartimento con proprio provvedimento».
 2.  Sono  a  carico  del Dipartimento della protezione civile della Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri le spese di viaggio, vitto e alloggio  sostenute  fino  al  30 aprile  2005  dagli  esperti di cui all'art.  1, comma 5, dell'ordinanza di protezione civile n. 3390 del 2004  e  all'art.  1,  comma  3,  dell'ordinanza n. 3402 del 2005. Al coordinatore  dei  predetti esperti e' riconosciuta una maggiorazione aggiuntiva sull'indennita' percepita nella misura del 10%.
 |  |  |  | Art. 6. 1.  Al  fine  di accelerare le procedure di riscossione dei crediti previsti  dal  decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15 aprile  2005,  n. 53, i comuni della regione   Campania,   ciascuno  per  quanto  di  propria  competenza, assumono,  ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1273 del codice civile, i debiti dei consorzi, e degli altri affidatari della regione Campania  che hanno conferito fino al 31 dicembre 2004 rifiuti solidi urbani  agli  impianti  di  produzione  di  combustibili  derivati da rifiuti,  in ordine al pagamento della relativa tariffa nei confronti del  Commissario  delegato  di  cui  all'ordinanza del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  n. 3341 del 27 febbraio 2004 e dei soggetti affidatari  del servizio nonche' in ordine al pagamento degli importi previsti  in favore dei comuni destinatari di misure di compensazione ambientale.  L'assunzione  dei  debiti avviene, per quanto riguarda i debiti   dei   consorzi,   in  misura  proporzionale  alla  quota  di partecipazione posseduta da ciascun comune e, per quanto riguarda gli altri  affidatari  della  regione  Campania,  in misura proporzionale all'importo  dei  trasferimenti ad essi spettanti da parte di ciascun comune affidante in base al contratto o altro atto di affidamento del servizio.
 2.    Per    assicurare   l'attuazione   del   piano   di   rientro dell'anticipazione  concessa da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.a.,  ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 febbraio 2005,  n.  14,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53, i comuni rilasciano delegazione di pagamento, ai sensi e per  gli  effetti  di  cui  agli  articoli 1266 e seguenti del codice civile,  a  valere  sui  trasferimenti  erariali  spettanti ai comuni interessati, in base alla quale il Ministero dell'interno e' delegato a  pagare  i  contributi  erariali  direttamente a favore della Cassa depositi  e prestiti S.p.a. a titolo di rimborso del capitale e degli oneri finanziari relativi alle somme erogate in anticipazione.
 3.  Il commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio  dei Ministri n. 3341 del 27 febbraio 2004 e' autorizzato a compiere  tutti  gli atti inerenti all'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo.
 |  |  |  | Art. 7. 1.   I   prefetto   di   Chieti,   commissario  delegato  ai  sensi dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3411 del 4 marzo 2005, in ragione della complessita' delle iniziative da porre in  essere  per  il  superamento  del  contesto  critico in esame, e' autorizzato,  altresi',  ad  avvalersi  per gli aspetti tecnici di un esperto    in   scienze   geologiche   appartenente   alla   pubblica amministrazione;   per   tali   attivita'  al  predetto  soggetto  e' corrisposto   un   compenso  mensile  pari  al  40%  del  trattamento stipendiale  in  godimento,  con  oneri  posti a carico dei fondi del commissario delegato.
 |  |  |  | Art. 8. 1.  Il  prefetto  di Genova, nominato commissario delegato ai sensi del  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2005,   e'   autorizzato   a  richiedere  l'apertura  di  un'apposita contabilita'  speciale  all'uopo  istituita con le modalita' previste dall'art.  10  del  decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. Nella predetta contabilita' speciale dovranno confluire le   risorse  finanziarie,  assegnate  o  acquisite  ai  sensi  delle ordinanze   indicate   in   premessa,  ed  ancora  disponibili  sulla contabilita'  speciale  del  dott.  Stefano  Leoni,  in  deroga  alle disposizioni  della  legge e del regolamento di contabilita' generale dello Stato relative alle contabilita' speciali.
 |  |  |  | Art. 9. 1.  Per il potenziamento dei servizi pubblici volto a soddisfare le maggiori  esigenze  connesse  alle celebrazioni di cui al decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  in  data 2 aprile 2005, le disposizioni  di  cui  all'art.  3  dell'ordinanza del Presidente del Consiglio  dei  Ministri n. 3423 del 5 aprile 2005 si applicano anche al  personale  delle  aziende Trambus, Acea distribuzione, Ato2. Ama, Metro,  Atac,  Sita  e  Sta,  in deroga a quanto disposto dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.
 La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 29 aprile 2005
 Il Presidente: Berlusconi
 |  |  |  |  |