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| Gazzetta n. 105 del 7 maggio 2005 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 aprile 2005 |  | Delega  di  funzioni  al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dott. Gianni Letta. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'art. 10;
 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
 Vista la legge 24 ottobre 1977, n. 801;
 Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati d'intesa  con i Ministri della difesa e dell'interno, n. 7 e n. 8 del 21 novembre 1980, e successive modificazioni;
 Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 23 aprile 2005, con  il quale il dott. Gianni Letta e' stato nominato Sottosegretario di  Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di Segretario del Consiglio dei Ministri;
 Ritenuto opportuno delegare al Sottosegretario Letta le funzioni di cui al presente decreto;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  Al  Sottosegretario  di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  dott.  Gianni Letta e' delegata la firma dei decreti, degli atti  e  dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, ad esclusione dei decreti che richiedono una preventiva deliberazione  del Consiglio dei Ministri, degli atti e provvedimenti relativi  alle  attribuzioni  di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988,  n. 400 (ad eccezione della lettera g) del comma 2), nonche' di quelli concernenti la direzione della politica generale del Governo.
 2.  Al  Sottosegretario  di  Stato  e' altresi' conferita delega ad esercitare le funzioni di cui all'art. 19, comma 1, lettera r), della legge 23 agosto 1988, n. 400.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Al  Sottosegretario  di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  dott.  Gianni Letta sono delegate le attribuzioni conferite al  Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 5, comma 2,  lettera  g),  della  legge  23 agosto  1988, n. 400, ivi comprese quelle di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801.
 2. Al Sottosegretario di Stato sono, in particolare, delegate:
 a) la  funzione di presiedere il Comitato esecutivo per i Servizi di informazione e sicurezza (CESIS);
 b) la  facolta'  di rappresentare il Presidente del Consiglio dei Ministri  davanti  al  Comitato parlamentare di cui all'art. 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801;
 c) le  attivita'  di  coordinamento  indicate  nel  secondo comma dell'art. 3 della legge 24 ottobre 1977, n. 801;
 d) l'adozione   di   provvedimenti   previsti   dai  decreti  del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri n. 7 e n. 8 del 21 novembre 1980,  che  disciplinano  lo  stato  giuridico  e  l'ordinamento  del personale,    la   direzione   degli   uffici,   l'organizzazione   e l'ordinamento  degli  organismi  di  informazione  e sicurezza, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  1° febbraio  1985  in  ordine  all'emanazione  da parte del segretario  generale  del CESIS e dei direttori del SISMI e del SISDE dei provvedimenti riguardanti il trattamento economico del personale.
 3.   Al   Sottosegretario  di  Stato  e'  delegato  il  compito  di predisporre  testi  normativi  di  riforma  in  materia di Servizi di informazione  e sicurezza e di segreto di Stato, avvalendosi anche di apposite commissioni di studio a tal fine costituite.
 4.  Il  Sottosegretario di Stato assolve ogni altra funzione che il Presidente del Consiglio dei Ministri ritenga delegargli.
 5.  Restano,  comunque,  riservati  al Presidente del Consiglio dei Ministri:
 a) l'alta direzione, la responsabilita' politica e generale ed il coordinamento della politica informativa e di sicurezza;
 b) la nomina e la revoca del segretario generale del CESIS;
 c) la nomina e la revoca del vice segretario generale del CESIS;
 d) la nomina e la revoca dei capi reparto del CESIS;
 e) l'emanazione,     su     parere    conforme    del    Comitato interministeriale  per  le  informazioni e la sicurezza (CIIS), delle norme in materia di stato giuridico ed economico del personale;
 f) l'emanazione   di   tutti   i  provvedimenti  regolamentari  a carattere  normativo  di  modifica  ed  integrazione  dei decreti del Presidente  del Consiglio dei Ministri n. 7 e n. 8 del 1980, adottati secondo  le  procedure individuate dall'art. 7 della legge n. 801 del 1977;
 g) gli atti relativi alla conferma del segreto di Stato;
 h) la  determinazione,  su  proposta  del  CIIS,  delle  somme da assegnare per le spese della segreteria generale del CESIS, del SISMI e del SISDE.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana,  previa  registrazione da parte della Corte dei conti.
 Roma, 23 aprile 2005
 Il Presidente: Berlusconi Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2005 Ministeri  istituzionali  -  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 126
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