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| Gazzetta n. 105 del 7 maggio 2005 (vai al sommario) |  | CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO |  | ACCORDO 3 febbraio 2005 |  | Accordo,  ai  sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministero delle politiche agricole e forestali e le  Regioni  e  le  Province autonome di Trento e Bolzano concernente «Tutela   e  valorizzazione  delle  produzioni  ottenute  da  vitigni autoctoni o di antica coltivazione». |  | 
 |  |  |  | LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
 Nella odierna seduta del 3 febbraio 2005:
 Visto  il  regolamento  (CE) n. 1493/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
 Visto  il  regolamento  (CE)  n.  753/2002  della  Commissione  del 29 aprile  2002,  che  fissa  talune  modalita'  di  applicazione del regolamento  (CE)  n.  1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione,  la  denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli;
 Vista   la  legge  10 febbraio  1992,  n.  164,  recante  la  nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
 Visto  l'accordo  25 luglio  2002  tra il Ministero delle politiche agricole  e forestali e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di classificazione delle varieta' di vite;
 Visto  lo  schema  di  accordo  tra  il  Ministero  delle politiche agricole  e forestali e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano   in  materia  di  classificazione  delle  varieta'  di  vite destinate  alla  produzione  di vino, trasmesso alla segreteria della Conferenza   Stato-Regioni,   con   nota   protocollo  n.  37944  del 1° dicembre 2004;
 Considerati  gli  esiti della riunione tecnica del 7 dicembre 2004, nel  corso  della quale i rappresentanti delle Regioni hanno espresso avviso  contrario al provvedimento in oggetto, essendo in itinere uno schema di disegno di legge di modifica della legge n. 164/1992;
 Considerato  che  il Ministero delle politiche agricole e forestali ha  richiesto,  nelle  more  della  definizione del citato disegno di legge,   con  nota  protocollo  n.  30476  del  21 gennaio  2005,  la prosecuzione  dell'iter  procedurale  sullo  schema  di accordo, allo scopo  di  accelerare  l'urgente  classificazione  territoriale delle varieta'   di  vite,  per  il  diretto  impatto  sull'articolato  dei disciplinari;
 Considerato  che,  nel corso della riunione tecnica del 1° febbraio 2005,  i  rappresentanti  del  Ministero  delle  politiche agricole e forestali  e  i  rappresentanti  delle  Regioni  hanno  concordato di riformulare  il  titolo  del  provvedimento  come  in  oggetto  e  di apportare modifiche al testo in esame;
 Considerati  gli esiti della seduta del comitato tecnico permanente di  coordinamento  in materia di agricoltura del 2 febbraio 2005, nel corso  della  quale  gli  assessori  regionali  hanno espresso avviso favorevole alla nuova stesura dello schema di accordo in esame;
 Acquisito  in  corso di seduta l'assenso del Governo e le Regioni e le  Province  autonome  sui contenuti dell'accordo concordato in sede tecnica;
 Sancisce accordo tra  il  Governo  e  le  Regioni  e  le Province autonome di Trento e Bolzano  sul  seguente  testo concernente la «Tutela e valorizzazione delle   produzioni   ottenute   da  vitigni  autoctoni  o  di  antica coltivazione»:
 1.  Al  fine di tutelare e di valorizzare le produzioni ottenute da taluni vitigni autoctoni o di antica coltivazione, l'uso del nome del vitigno  e  dei  relativi sinonimi nella designazione e presentazione dei  vini  da  essi  ottenuti  e' soggetto alle limitazioni di cui al presente accordo.
 2.  Il  Ministero delle politiche agricole e forestali, avvalendosi del  Comitato nazionale per la classificazione delle varieta' di viti istituito con decreto ministeriale 28 dicembre 2001, su istanza delle Regioni  e  delle  Province Autonome interessate, approva con proprio decreto  la  lista positiva dei vitigni di cui al punto 1 per i quali l'uso  del  nome  del  vitigno  e dei suoi sinonimi in etichetta puo' essere  soggetto  a  limitazioni in considerazione dell'origine e del forte  legame  del  vitigno stesso con il territorio, della tipicita' delle  produzioni da esso ottenute e degli aspetti storico culturali, tenuto  tuttavia  conto della reale diffusione dello stesso vitigno e della provenienza dell'istanza di iscrizione nel catalogo nazionale.
 3. Per ciascun vitigno di cui al punto 1 l'indicazione del relativo nome  puo'  essere  riservato  ad  una o piu' categorie di vini (DOC, DOCG, IGT), a determinati territori di produzione, intesi come unita' amministrative o zone o bacini viticoli, oppure a specifiche menzioni nell'ambito del disciplinare di produzione di determinate DO o IGT.
 4.  Le  Regioni nell'avanzare le istanze di cui al precedente punto 2,  predispongono  idonea  documentazione  storica  e  tecnica atta a suffragare la richiesta.
 5.  Il  Comitato  nazionale di cui al punto 2 nell'iter istruttorio acquisisce  il  parere  delle Regioni e delle Province autonome nelle quali il vitigno e' al momento classificato idoneo alla coltivazione.
 6. Le determinazioni adottate con il decreto di cui al punto 2 sono vincolanti   per   il   Comitato   nazionale   per  la  tutela  e  la valorizzazione dei vini DO e IGT in fase di espressione del parere in merito  alle  richieste  di  riconoscimento  di  nuove  DO e IGT o di richieste di modifica dei disciplinari di produzione di vini DO e IGT esistenti.
 7.  Qualora  le  limitazioni all'uso del nome del vitigno di cui al punto 1  nella  designazione e presentazione dei vini riguardino vini designabili o gia' designati con i nomi di tali vitigni, con atto del Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali  sono indicate le modalita'  per  il  completo  esaurimento delle scorte da parte delle ditte detentrici.
 8. In fase di prima applicazione del presente accordo, le Regioni e le   Province   autonome,   entro   il  termine  di  sei  mesi  dalla pubblicazione  dell'accordo, possono presentare al Comitato nazionale per  la  classificazione  delle varieta' di viti le istanze di cui al punto  2.  Entro  sei  mesi  dal predetto termine, il citato Comitato nazionale,  previa  definizione dei relativi criteri, redige la lista positiva dei vitigni autoctoni di cui al punto 2.
 9.  Fino  alla  data  di  pubblicazione del decreto di approvazione della  lista  positiva  dei  vitigni  autoctoni di cui al comma 2, il Comitato  nazionale  per  la tutela e la valorizzazione dei vini DO e IGT  in  fase  di  espressione del parere in merito alle richieste di riconoscimento  di  nuove  DO  e  IGT, o di richieste di modifica dei disciplinari  di  produzione di vini DO e IGT esistenti, terra' conto delle   varieta'   di   vite  classificate  per  le  relative  unita' amministrative  sulla  base  delle  norme preesistenti all'entrata in vigore dell'Accordo Stato Regioni del 25 luglio 2002.
 Roma, 3 febbraio 2005
 Il presidente: La Loggia
 Il segretario: Carpino
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