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| Gazzetta n. 104 del 6 maggio 2005 (vai al sommario) |  | AGENZIA DELLE ENTRATE |  | PROVVEDIMENTO 22 aprile 2005 |  | Approvazione  dei limiti di ricavi o compensi, entro cui e' possibile avvalersi  del  regime fiscale delle attivita' marginali (61 studi in vigore, a decorrere dal periodo d'imposta 2004). |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE dell'Agenzia delle entrate
 
 In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nei riferimenti normativi del presente atto;
 Dispone:
 1.  Sono approvati, nella misura indicata nell'allegato 1, i limiti di  ricavi  o  compensi  di  cui  all'art.  14, com-ma 1, della legge 23 dicembre  2000,  n.  388,  relativi alle attivita' comprese nei 61 studi  di  settore approvati con decreti del Ministro dell'economia e delle  finanze  del  17 marzo  e  24 marzo  2005.  I predetti limiti, determinati  sulla  base  della nota tecnica e metodologica contenuta nell'allegato    2,   sono   utilizzati   al   fine   di   verificare l'ammissibilita' al regime fiscale delle attivita' marginali.
 2.  I  contribuenti  che  svolgono  due  o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' d'impresa in diverse unita' di produzione o  di  vendita,  per  le  quali  risultano  applicabili  gli studi di settore,  sono  ammessi  al  regime fiscale delle attivita' marginali prendendo   in   considerazione   i   ricavi   determinati   in  base all'applicazione  dello  studio  di  settore  relativo  all'attivita' prevalente.
 3.  I  contribuenti  a  cui  risultano  applicabili  i  61 studi di settore,  approvati  con  decreti  del Ministro dell'economia e delle finanze  del  17 marzo  e  24 marzo  2005, che intendono avvalersi, a partire  dal  periodo  d'imposta  2005,  del  regime agevolato di cui all'art.  14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono presentare domanda  all'ufficio  locale  competente  in  ragione  del  domicilio fiscale entro il 31 maggio 2005. Motivazioni.
 Il  presente  provvedimento,  previsto dall'art. 14, comma 1, della legge  23 dicembre  2000, n. 388, recante disposizioni riguardanti il regime   fiscale   delle  attivita'  marginali,  stabilisce,  per  le attivita'  comprese  nei  61  studi di settore, in vigore dal periodo d'imposta  2004,  il  limite  dei  ricavi  o  compensi  entro  cui e' possibile  avvalersi  del  regime  fiscale  disciplinato nel medesimo articolo.
 Per  questi  studi  si  e'  proceduto  alla determinazione di nuovi limiti  di ricavi o compensi entro cui ci si puo' avvalere del regime fiscale agevolato delle attivita' marginali.
 Coerentemente  a  quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto dirigenziale 25 marzo 2002, i contribuenti che esercitano due  o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' d'impresa in  diverse unita' di produzione o di vendita, per le quali risultano applicabili  gli  studi  di  settore,  sono ammessi al regime fiscale delle  attivita'  marginali  tenendo  conto dei ricavi determinati in base  all'applicazione dello studio di settore relativo all'attivita' prevalente.
 Il  provvedimento  prevede,  altresi',  che  i  contribuenti  a cui risultano applicabili i 61 studi di settore approvati con decreti del Ministro  dell'economia  e  delle finanze del 17 marzo e del 24 marzo 2005,  che  intendano  avvalersi del regime agevolato a decorrere dal 2005,   possano   presentare  apposita  domanda  all'Ufficio  locale, competente in ragione del domicilio fiscale, entro il 31 maggio 2005.
 Tale  termine  che  differisce  da  quello  previsto  dal  comma  3 dell'art.  14  della  legge 23 dicembre 2000, n. 388, consentira' una piu'  agevole  presentazione  delle domande da parte dei contribuenti interessati. Riferimenti normativi dell'atto.
 a) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:
 Decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n. 300 (art. 57; art. 62; art.  66;  art.  67,  comma  1;  art.  68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
 statuto  dell'Agenzia  delle  entrate  (art.  5, comma 1; art. 6, comma 1);
 regolamento  di  amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1);
 decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.
 b) Disciplina  degli  studi di settore e del regime delle attivita' marginali:
 Decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
 decreto  legislativo  30 agosto  1993,  n.  331,  convertito  con modificazioni  dalla  legge  29 ottobre  1993,  n. 427 (art. 62-bis): Istituzione degli studi di settore;
 legge   23 dicembre   1996,   n.   662   (art.   3,  comma  121): individuazione dei soggetti tenuti alla presentazione dei questionari per gli studi di settore;
 legge  8 maggio  1998,  n.  146  (art.  10): individuazione delle modalita'  di  utilizzazione  degli  studi  di  settore  in  sede  di accertamento;
 decreto  del  Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195: disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore;
 decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive   modificazioni:   emanazione   del   regolamento  recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni;
 legge   23 dicembre   2000,   n.   388  (art.  14):  disposizioni riguardanti il regime fiscale delle attivita' marginali;
 provvedimento   del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  del 2 gennaio   2002:  modalita'  di  riduzione  dei  ricavi  e  compensi determinati  in  base  agli studi di settore per la loro applicazione nei confronti dei contribuenti marginali;
 decreto   ministeriale  31 luglio  1998:  modalita'  tecniche  di trasmissione  telematica  delle  dichiarazioni  e  individuazione dei soggetti abilitati alla trasmissione telematica;
 decreti   18 febbraio  1999,  12 luglio  e  21 dicembre  2000,  e 19 aprile  2001:  individuazione di ulteriori soggetti abilitati alla trasmissione telematica;
 decreti  ministeriali  30 marzo  1999,  3 febbraio  e 25 febbraio 2000,  16 febbraio  e  20 marzo  2001:  approvazione  degli  studi di settore   relativi   ad   attivita'   economiche  nel  settore  delle manifatture,   dei   servizi   del   commercio   e   delle  attivita' professionali;
 decreti  del  Ministro dell'economia e delle finanze 15 febbraio, 8 marzo  e  25 marzo  2002,  21 febbraio, 6 marzo e 24 dicembre 2003, 18 marzo  2004, come rettificato dal decreto del 23 aprile 2004, 17 e 24 marzo  2005:  approvazione  degli  studi  di  settore  relativi ad attivita'  economiche  nel settore delle manifatture, dei servizi del commercio e delle attivita' professionali;
 decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo 2002, 18 luglio  2003  e  14 luglio  2004:  approvazione  dei  criteri  per l'applicazione  degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' in diverse unita' di produzione o di vendita;
 provvedimento    del   direttore   dell'Agenzia   delle   entrate 23 dicembre 2003: approvazione della tabella di classificazione delle attivita' economiche;
 decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 marzo e 24 marzo  2005:  approvazione  di  61  studi  di  settore relativi ad attivita'  economiche  nel  settore delle manifatture, del commercio, dei servizi e dei professionisti.
 Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 22 aprile 2005
 
 Il direttore dell'Agenzia: Ferrara
 |  |  |  | Allegato 1 
 TABELLA  DEI  LIMITI  DEI  RICAVI  O  COMPENSI  PER I SOGGETTI CHE SI AVVALGONO  DEL REGIME FISCALE DELLE ATTIVITA' MARGINALI RELATIVAMENTE AI 61 STUDI DI SETTORE IN VIGORE DAL PERIODO D'IMPOSTA 2004 APPROVATI
 CON DECRETI MINISTERIALI DEL 17 MARZO E 24 MARZO 2005.
 
 ---->  Vedere Allegato da pag. 68 a pag. 69 della G.U.  <----
 |  |  |  | Allegato 2 
 CRITERI  PER  LA  DEFINIZIONE  DEI LIMITI DEI RICAVI O COMPENSI PER I SOGGETTI   CHE  SI  AVVALGONO  DEL  REGIME  FISCALE  DELLE  ATTIVITA' MARGINALI  RELATIVAMENTE AI 61 STUDI DI SETTORE IN VIGORE DAL PERIODO D'IMPOSTA  2004  APPROVATI  CON  DECRETI  MINISTERIALI DEL 17 MARZO E
 24 MARZO 2005
 
 Nota tecnica e metodologica
 
 Le  persone  fisiche  esercenti  attivita' per le quali risultano applicabili gli studi di settore possono avvalersi del regime fiscale delle  attivita'  marginali  a condizione che i ricavi o compensi del periodo  d'imposta  risultino di ammontare non superiore ad un valore limite,  differenziato  in relazione ai diversi settori di attivita'. Tale limite non puo', comunque, essere superiore a 25.823 euro.
 Di seguito vengono esposti i criteri seguiti per l'individuazione dei  limiti dei ricavi o compensi per i 61 studi di settore in vigore dall'anno  d'imposta  2004,  approvati  con  decreti ministeriali del 17 marzo e 24 marzo 2005.
 L'elaborazione  e'  stata  condotta  sui  dati, utilizzati per la definizione degli studi di settore, relativi alle persone fisiche.
 Per  ogni  studio di settore e' stata analizzata la distribuzione ventilica  dei  ricavi  o  compensi dichiarati dalle persone fisiche, eventualmente  allineati  al  ricavo o compenso di riferimento minimo determinato in base all'applicazione degli studi di settore.
 Analogamente a quanto predisposto per i precedenti provvedimenti, come  valore  limite  per  l'applicazione  del  regime  fiscale delle attivita'  marginali  e'  stato scelto il valore del 1° ventile della distribuzione dei ricavi o compensi.
 In  tal modo si e' ottenuto un limite, differenziato in relazione ai  diversi  settori  di  attivita', che tiene conto delle dimensioni medie  degli  operatori  del  settore.  Per  valori  del  1°  ventile superiori a 25.823 euro, il limite e' stato comunque fissato a 25.823 euro.
 
 ---->  Vedere Allegato da pag. 70 a pag. 80 della G.U.  <----
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