Gazzetta n. 104 del 6 maggio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 9 febbraio 2005
Assegnazione alle Universita' delle borse di studio per l'ammissione di medici alle scuole di specializzazione, nell'anno accademico 2004/2005.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che all'art. 49 ha previsto, a decorrere dalla nuova legislatura, l'istituzione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca:
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e, in particolare, l'art. 35, comma 2, il quale prevede che il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, acquisito il parere del Ministero della salute, determina, il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione in medicina e chirurgia;
Visto il decreto in data 31 ottobre 1991 e successive modificazioni e integrazioni, del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, che ha individuato le specializzazioni mediche di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 34 del citato decreto legislativo n. 368/1999;
Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, intervenuto nella seduta del 13 gennaio 2005 della Conferenza Stato-regioni, sulla determinazione del numero globale dei medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione e sui contingenti delle borse di studio da assegnare alle scuole di specializzazione mediche per l'anno accademico 2004/2005 di cui all'art. 35, primo comma del decreto legislativo n. 368/1999;
Visto il decreto del Ministero della salute in corso di perfezionamento, adottato di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministero dell'economia e delle finanze, concernente la conferma del fabbisogno annuo di medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione per l'anno accademico 2004/2005, pari a 6.907 unita' e la determinazione del numero complessivo delle borse di studio da assegnare nell'anno accademico 2004/2005, pari a complessive n. 4.615, con la conseguente ripartizione per ciascuna tipologia di scuola di specializzazione;
Ritenuto che l'offerta formativa delle universita' si rivolge all'intero territorio nazionale;
Ravvisata la opportunita' di adottare quale criterio base per l'assegnazione delle borse di studio quello di assicurare la continuita' formativa delle scuole tenendo conto delle capacita' ricettive, nonche' del volume assistenziale delle strutture inserite nella rete formativa della scuola stessa ed, in mancanza di una propria rete formativa, sulla base del volume assistenziale complessivo, per ogni disciplina delle strutture sanitarie presenti nell'ambito territoriale di ciascuna regione o provincia autonoma, rilevato a livello nazionale attraverso i D.R.G.;
Visto il decreto 17 dicembre 1997 del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di' concerto con il Ministro della sanita', con il quale sono stati fissati i requisiti d'idoneita' delle strutture universitarie della formazione specialistica;
Vista la nota del 2 novembre 2004, prot. n. 014481, con la quale il Ministero della difesa, Direzione generale della sanita' militare ha rappresentato le proprie esigenze di medici specialisti ai sensi del citato decreto legislativo n. 368/1999, art. 35, comma 30, per l'anno accademico 2004/2005;
Viste la nota del 25 ottobre 2004, prot. 850.6/13-5956, con la quale il Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale di sanita' ha rappresentato le esigenze della sanita' della Polizia di Stato, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 334/2000, per l'anno accademico 2004/2005;
Viste le note del 22 dicembre 2004, n. 339/IX/0553391, del Ministero degli affari esteri, con la quale e' stato comunicato l'elenco dei posti da riservare ai medici provenienti da Paesi in via di sviluppo, per l'anno accademico 2004/2005, come previsto dall'ultimo comma dell'art. 35 del decreto legislativo n. 368/1999;
Visto l'art. 46, comma 2 del predetto decreto legislativo n. 368/1999, come modificato dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517;
Visto l'art. 36, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha confermato la disciplina delle borse di studio di cui al decreto legislativo n. 257/1991, fintanto che non intervenga apposito provvedimento legislativo per la copertura finanziaria dei contratti di formazione/lavoro, di cui all'art. 37 del predetto decreto legislativo n. 368/1999;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e ricerca n. 99 del 25 febbraio 2003 di approvazione del Regolamento per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione;
Vista la legge del 12 novembre 2004, n. 271, art. 1, comma 6-bis, che integra il comma 5 dell'art. 39, del decreto legislativo n. 286/1998, prevedendo l'accesso a parita' di condizioni con gli studenti italiani, anche alle scuole di specializzazione per gli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di titoli di studio superiore conseguito in Italia o, se conseguito all'estero, equipollente;
Vista la nota rettorale n. 7347 del 26 gennaio 2004, con la quale il rettore dell'Universita' di Firenze si impegna ad attivare, per l'anno accademico 2004/2005, la scuola di specializzazione in chirurgia pediatrica, gia' istituita, utilizzando solo risorse aggiuntive appositamente accantonate dalla regione Toscana, ai fini di incrementare il numero delle borse per il raggiungimento del fabbisogno;
Vista la nota rettorale n. 125 del 25 gennaio 2005, con la quale il rettore del Campus Biomedico si impegna ad attivare per l'anno accademico 2004/2005 le scuole di specializzazione in chirurgia plastica e ricostruttiva, gastroenterologia e radioterapia, gia' istituite, utilizzando solo risorse aggiuntive comunque acquisite dall'Universita', ai fini di incrementare il numero delle borse per il raggiungimento del fabbisogno;
Ritenuto opportuno pertanto prevedere nella presente assegnazione le suddette borse aggiuntive, al fine di permettere alle Universita' di Firenze e del Campus Biomedico di inserire, nel bando di concorso, l'attivazione delle citate scuole di specializzazione;
Ritenuto necessario, nell'assegnazione dei posti, recepire, integralmente, l'accordo tra il Governo, le regioni e le provincie autonome del 13 gennaio 2005 nella parte in cui e' stato richiesto il mantenimento del numero di borse di studio assegnate nell'anno accademico 2003/2004, relativamente alle scuole di specializzazione in anestesia e rianimazione, medicina fisica e riabilitazione e radiodiagnostica;
Considerato che e' stato possibile accogliere solo in parte, entro il limite massimo fissato per ciascuna tipologia di scuola in relazione alle disponibilita' finanziarie, le indicazioni ritenute irrinunciabili da ciascuna regione;
Sentito il Ministero della salute,
Decreta:
Art. 1.
Per l'anno accademico 2004/2005 il numero di medici da ammettere, con assegnazione delle borse di studio di cui all'art. 35, comma 2, del decreto legislativo n. 368/1999, alle scuole di specializzazione individuate nel decreto ministeriale 31 ottobre 1991 e successive modificazioni ed integrazioni, citato nelle premesse, e' di n. 4.615 cosi' come indicato nella tabella allegata che costituisce parte integrante del presente provvedimento alla III colonna.
 
Art. 2.
Il numero dei posti complessivamente riservati ai medici stranieri provenienti da Paesi in via di sviluppo e' 21, ai medici militari e' 35 e alla Polizia di Stato e' di 19, come indicato nella medesima tabella allegata, rispettivamente alle colonne IV, V e VI.
 
Art. 3.
La scuola di specializzazione in chirurgia pediatrica, dell'Universita' di Firenze, viene attivata, soltanto per questo anno accademico, con tre borse di studio finanziate dalla regione Toscana.
 
Art. 4.
Le scuole di specializzazione in chirurgia plastica e ricostruttiva, gastroenterologia e radioterapia dell'Universita' Campus Biomedico, vengono attivate, soltanto per questo anno accademico, con una borsa di studio per ciascuna scuola, derivante da finanziamenti comunque acquisiti dall'Ateneo.
 
Art. 5.
Le borse aggiuntive finanziate dalle regioni ed altresi' quelle derivanti da finanziamenti comunque acquisiti dalle Universita', verranno assegnate, con successivo provvedimento, non appena perverranno le relative notifiche.
 
Art. 6.
La specifica categoria destinataria della norma di cui al comma 4, dell'art. 35 del citato decreto legislativo n. 368/1999, e' espressamente individuata nel personale medico di ruolo in servizio in strutture sanitarie diverse da quelle inserite nella rete formativa e riguarda, quindi, esclusivamente i medici dipendenti pubblici, ivi compresi quelli che operano in enti e istituti contemplati nell'art. 15-undecies del decreto legislativo n. 229/1999.
 
Art. 7.
Per usufruire dei posti riservati di cui all'art. 4 e dei posti in soprannumero di cui agli articoli 5 e 6, i candidati devono aver superato le prove di ammissione previste dal Regolamento per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione citato nella premessa.
 
Art. 8.
Con successivi provvedimenti, valutate le richieste delle Universita' si provvedera' all'assegnazione dei posti di cui all'art. 4 del presente decreto.
Il presente decreto sara' inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2005

Il Ministro: Moratti
 
Allegato

----> Vedere Allegato da pag. 7 a pag. 49 del S.O. <----

----> Vedere Allegato da pag. 50 a pag. 75 del S.O. <----
 
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