| 
| Gazzetta n. 104 del 6 maggio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |  | DECRETO 9 febbraio 2005 |  | Assegnazione  alle Universita' delle borse di studio per l'ammissione di  medici  alle  scuole  di  specializzazione,  nell'anno accademico 2004/2005. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma dell'art. 11 della legge 15 marzo  1997, n. 59, che all'art. 49 ha previsto, a decorrere dalla nuova   legislatura,  l'istituzione  del  Ministero  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca:
 Visto  il  decreto  legislativo  17 agosto  1999,  n.  368,  e,  in particolare,  l'art.  35,  comma  2, il quale prevede che il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  acquisito  il parere  del Ministero della salute, determina, il numero dei posti da assegnare  a  ciascuna  scuola  di  specializzazione  in  medicina  e chirurgia;
 Visto il decreto in data 31 ottobre 1991 e successive modificazioni e  integrazioni,  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita' e della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro della salute, che ha individuato  le  specializzazioni  mediche  di  cui  ai  commi  1 e 2 dell'art. 34 del citato decreto legislativo n. 368/1999;
 Visto  l'accordo tra il Governo, le regioni e le provincie autonome di  Trento  e  Bolzano,  intervenuto nella seduta del 13 gennaio 2005 della  Conferenza  Stato-regioni,  sulla  determinazione  del  numero globale   dei   medici   specialisti   da  formare  nelle  scuole  di specializzazione e sui contingenti delle borse di studio da assegnare alle   scuole  di  specializzazione  mediche  per  l'anno  accademico 2004/2005  di cui all'art. 35, primo comma del decreto legislativo n. 368/1999;
 Visto   il   decreto   del  Ministero  della  salute  in  corso  di perfezionamento,    adottato    di    concerto   con   il   Ministero dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca e con il Ministero dell'economia e delle finanze, concernente la conferma del fabbisogno annuo   di   medici   specialisti   da   formare   nelle   scuole  di specializzazione per l'anno accademico 2004/2005, pari a 6.907 unita' e  la  determinazione del numero complessivo delle borse di studio da assegnare  nell'anno  accademico  2004/2005,  pari  a  complessive n. 4.615,  con  la  conseguente  ripartizione  per ciascuna tipologia di scuola di specializzazione;
 Ritenuto  che  l'offerta  formativa  delle  universita'  si rivolge all'intero territorio nazionale;
 Ravvisata  la  opportunita'  di  adottare  quale  criterio base per l'assegnazione   delle  borse  di  studio  quello  di  assicurare  la continuita'  formativa  delle  scuole  tenendo  conto delle capacita' ricettive,  nonche' del volume assistenziale delle strutture inserite nella  rete  formativa  della  scuola  stessa  ed, in mancanza di una propria   rete   formativa,   sulla  base  del  volume  assistenziale complessivo,  per  ogni disciplina delle strutture sanitarie presenti nell'ambito  territoriale  di  ciascuna regione o provincia autonoma, rilevato a livello nazionale attraverso i D.R.G.;
 Visto  il  decreto 17 dicembre 1997 del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di' concerto con il Ministro della   sanita',   con  il  quale  sono  stati  fissati  i  requisiti d'idoneita'    delle   strutture   universitarie   della   formazione specialistica;
 Vista la nota del 2 novembre 2004, prot. n. 014481, con la quale il Ministero  della difesa, Direzione generale della sanita' militare ha rappresentato  le proprie esigenze di medici specialisti ai sensi del citato decreto legislativo n. 368/1999, art. 35, comma 30, per l'anno accademico 2004/2005;
 Viste  la  nota  del  25 ottobre  2004, prot. 850.6/13-5956, con la quale   il   Ministero   dell'interno,  Dipartimento  della  pubblica sicurezza, Direzione centrale di sanita' ha rappresentato le esigenze della  sanita'  della  Polizia  di  Stato,  ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 334/2000, per l'anno accademico 2004/2005;
 Viste   le  note  del  22 dicembre  2004,  n.  339/IX/0553391,  del Ministero  degli  affari  esteri,  con  la  quale e' stato comunicato l'elenco dei posti da riservare ai medici provenienti da Paesi in via di   sviluppo,   per   l'anno  accademico  2004/2005,  come  previsto dall'ultimo comma dell'art. 35 del decreto legislativo n. 368/1999;
 Visto  l'art.  46,  comma  2  del  predetto  decreto legislativo n. 368/1999,   come   modificato  dall'art.  8,  comma  3,  del  decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517;
 Visto  l'art.  36,  della  legge  27 dicembre  2002, n. 289, che ha confermato  la  disciplina  delle  borse  di studio di cui al decreto legislativo   n.  257/1991,  fintanto  che  non  intervenga  apposito provvedimento  legislativo per la copertura finanziaria dei contratti di  formazione/lavoro,  di  cui  all'art.  37  del  predetto  decreto legislativo n. 368/1999;
 Visto  il  decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e ricerca  n.  99  del 25 febbraio 2003 di approvazione del Regolamento per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione;
 Vista  la  legge del 12 novembre 2004, n. 271, art. 1, comma 6-bis, che  integra  il  comma  5  dell'art.  39, del decreto legislativo n. 286/1998,  prevedendo  l'accesso  a  parita'  di  condizioni  con gli studenti  italiani,  anche  alle  scuole  di specializzazione per gli stranieri  titolari  di  carta  di  soggiorno,  ovvero di permesso di soggiorno  per  lavoro  subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari,  per  asilo  politico,  per asilo umanitario, o per motivi religiosi,   ovvero   agli  stranieri  regolarmente  soggiornanti  in possesso  di  titoli  di  studio superiore conseguito in Italia o, se conseguito all'estero, equipollente;
 Vista  la  nota rettorale n. 7347 del 26 gennaio 2004, con la quale il  rettore  dell'Universita'  di Firenze si impegna ad attivare, per l'anno   accademico  2004/2005,  la  scuola  di  specializzazione  in chirurgia   pediatrica,  gia'  istituita,  utilizzando  solo  risorse aggiuntive  appositamente  accantonate dalla regione Toscana, ai fini di  incrementare  il  numero  delle  borse  per il raggiungimento del fabbisogno;
 Vista la nota rettorale n. 125 del 25 gennaio 2005, con la quale il rettore  del  Campus  Biomedico  si  impegna  ad  attivare per l'anno accademico  2004/2005  le  scuole  di  specializzazione  in chirurgia plastica  e  ricostruttiva,  gastroenterologia  e  radioterapia, gia' istituite,  utilizzando  solo  risorse  aggiuntive comunque acquisite dall'Universita',  ai  fini di incrementare il numero delle borse per il raggiungimento del fabbisogno;
 Ritenuto  opportuno  pertanto prevedere nella presente assegnazione le  suddette borse aggiuntive, al fine di permettere alle Universita' di Firenze e del Campus Biomedico di inserire, nel bando di concorso, l'attivazione delle citate scuole di specializzazione;
 Ritenuto   necessario,   nell'assegnazione   dei  posti,  recepire, integralmente,  l'accordo  tra  il Governo, le regioni e le provincie autonome del 13 gennaio 2005 nella parte in cui e' stato richiesto il mantenimento  del  numero  di  borse  di  studio  assegnate nell'anno accademico  2003/2004,  relativamente alle scuole di specializzazione in  anestesia  e  rianimazione,  medicina  fisica  e riabilitazione e radiodiagnostica;
 Considerato  che e' stato possibile accogliere solo in parte, entro il  limite  massimo  fissato  per  ciascuna  tipologia  di  scuola in relazione  alle  disponibilita'  finanziarie, le indicazioni ritenute irrinunciabili da ciascuna regione;
 Sentito il Ministero della salute,
 Decreta:
 Art. 1.
 Per  l'anno  accademico 2004/2005 il numero di medici da ammettere, con  assegnazione  delle borse di studio di cui all'art. 35, comma 2, del  decreto legislativo n. 368/1999, alle scuole di specializzazione individuate  nel  decreto  ministeriale  31 ottobre 1991 e successive modificazioni  ed integrazioni, citato nelle premesse, e' di n. 4.615 cosi'  come  indicato  nella  tabella  allegata che costituisce parte integrante del presente provvedimento alla III colonna.
 |  |  |  | Art. 2. Il  numero dei posti complessivamente riservati ai medici stranieri provenienti  da Paesi in via di sviluppo e' 21, ai medici militari e' 35  e  alla  Polizia  di Stato e' di 19, come indicato nella medesima tabella allegata, rispettivamente alle colonne IV, V e VI.
 |  |  |  | Art. 3. La    scuola   di   specializzazione   in   chirurgia   pediatrica, dell'Universita' di Firenze, viene attivata, soltanto per questo anno accademico, con tre borse di studio finanziate dalla regione Toscana.
 |  |  |  | Art. 4. Le   scuole   di   specializzazione   in   chirurgia   plastica   e ricostruttiva,   gastroenterologia  e  radioterapia  dell'Universita' Campus   Biomedico,   vengono  attivate,  soltanto  per  questo  anno accademico, con una borsa di studio per ciascuna scuola, derivante da finanziamenti comunque acquisiti dall'Ateneo.
 |  |  |  | Art. 5. Le  borse  aggiuntive  finanziate  dalle regioni ed altresi' quelle derivanti  da  finanziamenti  comunque  acquisiti  dalle Universita', verranno   assegnate,   con   successivo  provvedimento,  non  appena perverranno le relative notifiche.
 |  |  |  | Art. 6. La  specifica categoria destinataria della norma di cui al comma 4, dell'art.   35   del  citato  decreto  legislativo  n.  368/1999,  e' espressamente  individuata  nel personale medico di ruolo in servizio in   strutture  sanitarie  diverse  da  quelle  inserite  nella  rete formativa  e  riguarda,  quindi,  esclusivamente  i medici dipendenti pubblici,  ivi  compresi  quelli  che  operano  in  enti  e  istituti contemplati   nell'art.   15-undecies   del  decreto  legislativo  n. 229/1999.
 |  |  |  | Art. 7. Per  usufruire dei posti riservati di cui all'art. 4 e dei posti in soprannumero  di  cui  agli  articoli  5 e 6, i candidati devono aver superato   le  prove  di  ammissione  previste  dal  Regolamento  per l'ammissione  dei medici alle scuole di specializzazione citato nella premessa.
 |  |  |  | Art. 8. Con   successivi   provvedimenti,   valutate   le  richieste  delle Universita' si provvedera' all'assegnazione dei posti di cui all'art. 4 del presente decreto.
 Il  presente decreto sara' inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 9 febbraio 2005
 
 Il Ministro: Moratti
 |  |  |  | Allegato 
 ---->  Vedere Allegato da pag. 7 a pag. 49 del S.O.  <----
 
 ---->  Vedere Allegato da pag. 50 a pag. 75 del S.O.  <----
 |  |  |  |  |