Gazzetta n. 104 del 6 maggio 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 15 aprile 2005 |
Modifiche al decreto interministeriale 17 aprile 2003, recante criteri e procedure di accreditamento dei corsi di studio a distanza delle universita' statali e non statali e delle istituzioni universitarie, abilitate a rilasciare titoli accademici, di cui all'articolo 3 del decreto 3 novembre 1999, n. 509. |
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IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto l'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2006 le universita', anche al fine di perseguire obiettivi di efficacia e qualita' dei servizi offerti, entro il 30 giugno di ogni anno, adottano programmi triennali coerenti con le linee generali di indirizzo definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentiti la conferenza dei rettori delle universita' italiane, il consiglio universitario nazionale e il Consiglio nazionale degli studenti universitari, tenuto altresi' conto delle risorse acquisibili autonomamente; Visto l'art. 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 ed in particolare la lettera c) la quale dispone che l'istituzione di nuove universita' o istituti di istruzione universitaria non statali, legalmente riconosciuti, nonche' l'autorizzazione al rilascio di titoli aventi valore legale avviene contestualmente all'approvazione dello statuto e del regolamento didattico di ateneo, di cui all'art. 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 recante modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509; Visto in particolare l'art. 9 del predetto decreto n. 270/2004 il quale dispone che i corsi di studio universitari sono istituiti nel rispetto dei criteri e delle procedure di cui all'art. 11 e delle disposizioni sulla programmazione del sistema universitario; Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 2005, con il quale sono stati definiti le procedure per l'attivazione dei corsi di studio universitari e i requisiti minimi strutturali, ivi compresi quelli per l'istituzione e l'attivazione dei corsi di studio in teledidattica; Viste le note ministeriali d'indirizzo del 17 febbraio, 18 marzo e 6 aprile 2005, relative all'avvio delle procedure di verifica dei requisiti minimi per l'attivazione dei corsi di studio e di definizione dell'offerta formativa delle universita' statali e non statali; Vista inoltre la nota del Ministro della salute del 10 aprile 2005, con la quale viene prospettata la necessita' e l'urgenza di soddisfare il fabbisogno formativo per i profili professionali delle aree socio-sanitarie anche attraverso il ricorso alla formazione a distanza, fermo restando la esigenza di svolgimento della formazione abilitante attraverso il ricorso al convenzionamento con le strutture del servizio sanitario nazionale e con la rete degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico vigilati dal predetto Ministero; Visto il decreto interministeriale 17 aprile 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 98 del 29 aprile 2003, recante criteri e procedure di accreditamento dei corsi di studio a distanza delle universita' statali e non statali e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici di cui all'art. 3 del decreto 3 novembre 1999, n. 509; Ritenuta pertanto la necessita' di apportare al suddetto decreto interministeriale del 17 aprile 2003 modificazioni e integrazioni preordinate a ricondurre anche le universita' telematiche di cui all'art. 2, comma 2, nel contesto della programmazione universitaria di cui al precitato art. 1-ter del decreto-legge n. 7/2005 convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43; Ritenuto altresi' di condividere la prospettata esigenza di potenziare l'offerta formativa dei profili del personale socio-sanitario di cui al decreto ministeriale 2 aprile 2001 concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie; Decreta: Al decreto interministeriale 17 aprile 2003 di cui alle premesse, sono apportate le seguenti modificazioni: a) agli articoli 1, comma 1, 2, comma 2, 4, comma 3, 6, comma 1, lettera b) e 7, comma 2, la locuzione «3 novembre 1999, n. 509» e' sostituita da «22 ottobre 2004, n. 270»; b) all'art. 5, i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dal seguente: «1. Per i fini di cui all'art. 6, il Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario, di cui all'art. 3 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, esprime, sulla base dei criteri e dei requisiti di cui all'allegato tecnico al presente decreto, nonche' delle disposizioni dell'art. 9 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, motivati pareri in ordine alle istanze per l'accreditamento dei corsi di studio a distanza, formulate nel rispetto delle linee generali di indirizzo del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di cui all'art. 1-ter del decreto- legge 31 gennaio 2005, n. 7 convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43.»; c) all'art. 8, alla fine del comma 1, e' inserito il seguente periodo: «E' fatta salva la possibilita', per i corsi di studio preordinati al rilascio delle lauree per le professioni sanitarie, di attivare le procedure di cui all'art. 6, previa stipula di apposite convenzioni con le universita', sedi della facolta' di medicina e chirurgia, con le strutture del servizio sanitario nazionale e con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.». Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 aprile 2005 Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca Moratti
Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie Stanca |
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