Gazzetta n. 104 del 6 maggio 2005 (vai al sommario) |
REGIONE LIGURIA |
DELIBERAZIONE 24 marzo 2005 |
Proroga della concessione dell'acqua minerale denominata «S. Niccolo», in Bardineto, alla ditta Terme Vallechiara S.p.a., in Altare. (Deliberazione n. 476). |
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LA GIUNTA REGIONALE
Visto: la legge regionale 11 agosto 1977, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni; la deliberazione della giunta regionale della Liguria n. 5919 del 6 novembre 1980, con la quale e' stata rilasciata la concessione per lo sfruttamento di acqua minerale denominata «S. Niccolo» nel territorio del comune di Bardineto (Savona), per la durata di anni 20 (venti), su una superficie di ettari 77, alla Societa' Alfa Sirio S.p.a., con sede in Imperia, via A. Saffi, 1/4; il decreto del dirigente dell'ufficio attivita' estrattive n. 1832 del 23 dicembre 1998, con il quale e' stato preso atto dell'avvenuta fusione per incorporazione della Societa' Alfa Sino S.p.a. nella Societa' Terme Vallechiara S.p.a., con sede in Altare (Savona) - regione Lipiani (codice fiscale n. 00123140097); la deliberazione della giunta regionale della Liguria n. 1123 dell'11 ottobre 2000, con la quale e' stata prorogata la suddetta concessione, per durata di anni tre, al fine di consentire alla societa' titolare di completare l'iter per il nuovo riconoscimento ministeriale, ai sensi del decreto legislativo n. 105/1992, dell'acqua minerale in oggetto; l'istanza 30 aprile 2003, con la quale la Societa' Terme Vallechiara S.p.a. ha richiesto alla regione Liguria un'ulteriore proroga della concessione anzidetta di almeno tre anni, non essendo ancora completato l'iter per il riconoscimento ministeriale di cui sopra; Dato atto che e' stata espletata la procedura di cui all'art. 16, sesto e settimo comma, della legge regionale n. 33/1977, ed in particolare e' stata data comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Savona, alla Comunita' montana Alta Val Bormida ed al comune di Bardineto, della presentazione, da parte della Societa' Term Vallechiara S.p.A., dell'istanza di proroga in argomento, e la medesima istanza e' stata pubblicata, unitamente alla documentazione progettuale, all'albo pretorio del comune di Bardineto; Preso atto che non sono state presentate osservazioni ai sensi del sesto comma dell'art. 16 citato; Considerato che si e' reso necessario, da parte del servizio attivita' estrattive, richiedere integrazioni documentali; Atteso che con decreto ministeriale 29 dicembre 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2003) ed un «errata-corrige» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2004), e' stato modificato il decreto ministeriale n. 542/1992 nella parte relativa ai parametri delle acque minerali naturali, per cui la Societa' Vallechiara S.p.a. deve effettuare una nuova serie di analisi stagionali al fine del riconoscimento ministeriale sopracitato; Visto il programma di sfruttamento minerario allegato all'istanza di proroga, dal quale emerge che la Societa' Terme Vallechiara S.p.a., una volta ottenuto il riconoscimento ministeriale di cui sopra, intende procedere allo sfruttamento produttivo del giacimento di acqua minerale in oggetto mediante la realizzazione di uno stabilimento per l'imbottigliamento; Verificato che la concessione e' dotata, al momento, delle sole opere di presa, che risultano in buone condizioni e che la Societa' Terme Vallechiara S.p.a. ha sempre corrisposto regolarmente alla regione il canone proporzionale annuo di cui all'art. 23 della legge regionale n. 33/1977 e successive modificazioni ed integrazioni; Accertato che sussistono, nei confronti della Ditta richiedente, i requisiti di capacita' tecnico-economica, di cui all'art. 15 della legge regionale n. 33/1977, in relazione alla possibilita' di un razionale sfruttamento della concessione di acqua minerale «S. Niccolo», in quanto la stessa e gia' titolare di altra concessione per lo sfruttamento di acque minerali denominata «Lipiani Fonte del Lupo»; Vista la nota del 1° settembre 2004 con cui la Prefettura di Genova ha comunicato - a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 3 giugno 1998 - che a carico dei componenti l'organo di amministrazione della Societa' Terme Vallechiara S.p.a., non sussistono cause di divieto o di sospensione dei procedimenti previsti dalla normativa antimafia; Ritenuto quindi di poter concedere il rinnovo della concessione in oggetto per un periodo di anni 3, allo scopo di consentire alla ditta richiedente di ottenere il riconoscimento ministeriale di cui sopra e di presentare alla regione domanda di rinnovo della concessione, nonche' contestuale domanda di autorizzazione sanitaria concernente l'apertura dello stabilimento per l'imbottigliamento dell'acqua, ai sensi della legge regionale n. 33/1977 e e successive modificazioni ed integrazioni; Su proposta dell'assessore allo sviluppo economico, Giacomo Gatti; Delibera: 1. Di concedere alla Societa' Terme Vallechiara S.p.a., indicata nelle premesse, un rinnovo di anni 3; a decorrere dalla data di pubblicazione della presente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, della concessione di acqua minerale «S. Niccolo» sita nel territorio del comune di Bardineto (Savona); la superficie della concessione suddetta di ettari 77 e' indicata con linea verde continua sul piano topografico scala 1:5.000 e sulle mappe catastali in scala 1:5.000, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e necessaria. 2. La predetta ditta e' tenuta: a) a corrispondere alla regione Liguria, ai sensi dell'art. 23 della legge regionale n. 33/1977 e successive modifiche ed integrazioni, il canone annuo anticipato di euro 393,47, cosi' come adeguato con decreto dirigenziale n. 175 del 25 gennaio 2005, nonche' la tassa sulle concessioni regionali pari a euro 1.666,09; b) a far pervenire alla regione Liguria, entro tre mesi dalla data di consegna della presente deliberazione, copia autenticata dell'avvenuta trascrizione alla competente Conservatoria dei registri immobiliari, ai sensi dell'art. 21, primo comma, della legge regionale n. 33/1977 e successive modifiche ed integrazioni; c) a notificare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale n. 33/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, ai proprietari ed ai possessori de fondi interessati entro trenta giorni dalla data di consegna del provvedimento stesso; 3. Restano ferme inoltre, a carico della ditta concessionaria, le prescrizioni a suo tempo impartite con deliberazione della giunta regionale n. 5919 del 6 novembre 1980. Il presente provvedimento sara' pubblicato, per esteso, nel Bollettino ufficiale della regione Liguria e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Genova, 24 marzo 2005
Il segretario: Martinero |
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