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| Gazzetta n. 104 del 6 maggio 2005 (vai al sommario) |  | REGIONE LIGURIA |  | DELIBERAZIONE 24 marzo 2005 |  | Proroga    della    concessione    dell'acqua   minerale   denominata «S. Niccolo»,  in  Bardineto, alla ditta Terme Vallechiara S.p.a., in Altare. (Deliberazione n. 476). |  | 
 |  |  |  | LA GIUNTA REGIONALE 
 Visto:
 la   legge   regionale   11 agosto  1977,  n.  33,  e  successive modificazioni ed integrazioni;
 la deliberazione della giunta regionale della Liguria n. 5919 del 6 novembre  1980, con la quale e' stata rilasciata la concessione per lo  sfruttamento  di  acqua  minerale  denominata  «S.  Niccolo»  nel territorio del comune di Bardineto (Savona), per la durata di anni 20 (venti),  su  una  superficie  di ettari 77, alla Societa' Alfa Sirio S.p.a., con sede in Imperia, via A. Saffi, 1/4;
 il  decreto  del  dirigente  dell'ufficio attivita' estrattive n. 1832  del  23 dicembre  1998,  con  il  quale  e'  stato  preso  atto dell'avvenuta  fusione  per  incorporazione  della Societa' Alfa Sino S.p.a.  nella  Societa'  Terme Vallechiara S.p.a., con sede in Altare (Savona) - regione Lipiani (codice fiscale n. 00123140097);
 la  deliberazione  della  giunta  regionale della Liguria n. 1123 dell'11 ottobre  2000,  con  la  quale e' stata prorogata la suddetta concessione,  per  durata  di  anni  tre,  al fine di consentire alla societa'  titolare  di  completare l'iter per il nuovo riconoscimento ministeriale,   ai   sensi   del  decreto  legislativo  n.  105/1992, dell'acqua minerale in oggetto;
 l'istanza   30 aprile  2003,  con  la  quale  la  Societa'  Terme Vallechiara  S.p.a.  ha  richiesto  alla regione Liguria un'ulteriore proroga  della  concessione anzidetta di almeno tre anni, non essendo ancora  completato  l'iter  per il riconoscimento ministeriale di cui sopra;
 Dato  atto  che e' stata espletata la procedura di cui all'art. 16, sesto  e  settimo  comma,  della  legge  regionale  n. 33/1977, ed in particolare  e'  stata  data  comunicazione alla Camera di commercio, industria,  artigianato  ed  agricoltura  di  Savona,  alla Comunita' montana   Alta   Val   Bormida  ed  al  comune  di  Bardineto,  della presentazione,  da  parte  della  Societa'  Term  Vallechiara S.p.A., dell'istanza  di proroga in argomento, e la medesima istanza e' stata pubblicata,  unitamente  alla  documentazione  progettuale,  all'albo pretorio del comune di Bardineto;
 Preso  atto che non sono state presentate osservazioni ai sensi del sesto comma dell'art. 16 citato;
 Considerato  che  si  e'  reso  necessario,  da  parte del servizio attivita' estrattive, richiedere integrazioni documentali;
 Atteso  che  con  decreto ministeriale 29 dicembre 2003 (pubblicato nella   Gazzetta  Ufficiale  n.  302  del  31 dicembre  2003)  ed  un «errata-corrige»  (pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  18 del 23 gennaio  2004),  e'  stato  modificato  il decreto ministeriale n. 542/1992  nella  parte  relativa  ai  parametri  delle acque minerali naturali,  per cui la Societa' Vallechiara S.p.a. deve effettuare una nuova   serie  di  analisi  stagionali  al  fine  del  riconoscimento ministeriale sopracitato;
 Visto  il  programma di sfruttamento minerario allegato all'istanza di  proroga,  dal  quale  emerge  che  la  Societa' Terme Vallechiara S.p.a.,  una  volta  ottenuto  il  riconoscimento ministeriale di cui sopra,  intende procedere allo sfruttamento produttivo del giacimento di  acqua  minerale  in  oggetto  mediante  la  realizzazione  di uno stabilimento per l'imbottigliamento;
 Verificato  che  la  concessione  e' dotata, al momento, delle sole opere  di  presa, che risultano in buone condizioni e che la Societa' Terme  Vallechiara  S.p.a.  ha  sempre  corrisposto regolarmente alla regione  il canone proporzionale annuo di cui all'art. 23 della legge regionale n. 33/1977 e successive modificazioni ed integrazioni;
 Accertato  che sussistono, nei confronti della Ditta richiedente, i requisiti  di  capacita'  tecnico-economica, di cui all'art. 15 della legge  regionale  n.  33/1977,  in  relazione alla possibilita' di un razionale  sfruttamento  della  concessione  di  acqua  minerale  «S. Niccolo»,  in  quanto  la stessa e gia' titolare di altra concessione per  lo  sfruttamento di acque minerali denominata «Lipiani Fonte del Lupo»;
 Vista la nota del 1° settembre 2004 con cui la Prefettura di Genova ha  comunicato  - a norma del decreto del Presidente della Repubblica n.  252  del  3 giugno 1998 - che a carico dei componenti l'organo di amministrazione   della   Societa'   Terme  Vallechiara  S.p.a.,  non sussistono  cause  di  divieto  o  di  sospensione  dei  procedimenti previsti dalla normativa antimafia;
 Ritenuto  quindi di poter concedere il rinnovo della concessione in oggetto per un periodo di anni 3, allo scopo di consentire alla ditta richiedente di ottenere il riconoscimento ministeriale di cui sopra e di  presentare  alla  regione  domanda  di rinnovo della concessione, nonche'  contestuale  domanda di autorizzazione sanitaria concernente l'apertura  dello  stabilimento per l'imbottigliamento dell'acqua, ai sensi  della  legge regionale n. 33/1977 e e successive modificazioni ed integrazioni;
 Su proposta dell'assessore allo sviluppo economico, Giacomo Gatti;
 Delibera:
 1.  Di  concedere  alla Societa' Terme Vallechiara S.p.a., indicata nelle  premesse,  un  rinnovo  di  anni  3; a decorrere dalla data di pubblicazione   della   presente   nella   Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica, della concessione di acqua minerale «S. Niccolo» sita nel territorio  del  comune  di  Bardineto  (Savona); la superficie della concessione  suddetta  di  ettari  77  e'  indicata  con  linea verde continua  sul piano topografico scala 1:5.000 e sulle mappe catastali in  scala  1:5.000,  allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e necessaria.
 2. La predetta ditta e' tenuta:
 a) a  corrispondere  alla  regione Liguria, ai sensi dell'art. 23 della   legge   regionale   n.  33/1977  e  successive  modifiche  ed integrazioni,  il  canone annuo anticipato di euro 393,47, cosi' come adeguato con decreto dirigenziale n. 175 del 25 gennaio 2005, nonche' la tassa sulle concessioni regionali pari a euro 1.666,09;
 b) a  far  pervenire  alla  regione Liguria, entro tre mesi dalla data  di  consegna  della  presente  deliberazione, copia autenticata dell'avvenuta trascrizione alla competente Conservatoria dei registri immobiliari,   ai  sensi  dell'art.  21,  primo  comma,  della  legge regionale n. 33/1977 e successive modifiche ed integrazioni;
 c) a  notificare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 17 della  legge  regionale  n.  33/1977  e  successive  modificazioni ed integrazioni,  ai  proprietari  ed ai possessori de fondi interessati entro trenta giorni dalla data di consegna del provvedimento stesso;
 3.  Restano  ferme inoltre, a carico della ditta concessionaria, le prescrizioni  a  suo  tempo  impartite con deliberazione della giunta regionale n. 5919 del 6 novembre 1980.
 Il   presente  provvedimento  sara'  pubblicato,  per  esteso,  nel Bollettino ufficiale della regione Liguria e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
 
 Genova, 24 marzo 2005
 
 Il segretario: Martinero
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