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| Gazzetta n. 104 del 6 maggio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 13 aprile 2005 |  | Riconoscimento  del  Consorzio  volontario per la tutela del Pecorino Siciliano  D.O.P. e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di  cui  all'articolo  14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 e la tutela del consumatore
 
 Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992  relativo  alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
 Viste  le  premesse  sulle quali e' fondato il predetto regolamento (CEE)  n.  2081/92 e in particolare quelle relative alla opportunita' di promuovere prodotti di qualita' aventi determinate caratteristiche attribuibili   ad  un'origine  geografica  determinata  e  di  curare l'informazione  del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione di scelte ottimali;
 Considerato  che  i  suddetti  obiettivi sono perseguiti in maniera efficace  dai  Consorzi  di  tutela, in quanto costituiti da soggetti direttamente  coinvolti  nella  filiera produttiva, con un'esperienza specifica  ed  una  conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;
 Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999;
 Visto  l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare  il  comma  15  che individua le funzioni per l'esercizio delle  quali  i consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G.  possono  ricevere,  mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico  corrispondente  dal  Ministero delle politiche agricole e forestali;
 Visti  i  decreti  ministeriali  12 aprile  2000,  pubblicati nella Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  -  n. 97 del 27 aprile 2000, emanati  dal  Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali  in attuazione  dell'art.  14,  comma  17 della citata legge n. 526/1999, relativi ai requisiti di rappresentativita' per il riconoscimento dei consorzi  di  tutela  delle  D.O.P.  e  delle I.G.P. ed ai criteri di rappresentanza   negli   organi   sociali   dei   medesimi  consorzi, determinati   in   ragione   della   funzione   di  rappresentare  la collettivita'  dei  produttori  interessati  all'utilizzazione  delle denominazioni  protette e alla conservazione e alla difesa della loro reputazione,   costituenti  anche  lo  scopo  sociale  del  consorzio istante;
 Visto   il   decreto  10 maggio  2001,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  134 del 12 giugno 2001, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;
 Visto  il  decreto  12 settembre  2000,  n.  410,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale,  in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, e'  stato  adottato  il  regolamento  concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attivita' dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. incaricati dal Ministero;
 Visto  il  decreto  12  ottobre  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  272 del 21 novembre 2000 con il quale,  conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera d)  sono  state  impartite  le  direttive  per  la collaborazione dei consorzi  di  tutela  delle  D.O.P.  e delle I.G.P. con l'Ispettorato centrale  repressione  frodi  nell'attivita'  di  vigilanza, tutela e salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G. P.;
 Visto  il  regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L  148  del  21  giugno  1996  con  il  quale  e' stata registrata la denominazione di origine protetta «Pecorino Siciliano»;
 Vista  l'istanza  presentata dal Consorzio volontario per la tutela del Pecorino Siciliano D.O.P., con sede in Cammarata (Agrigento), via Roma  n.  35,  intesa  ad  ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare  le  funzioni  indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;
 Verificata la conformita' dello statuto del Consorzio predetto alle prescrizioni  indicate  all'art. 3 del citato decreto 12 aprile 2000, relativo  ai  requisiti  di rappresentativita' dei consorzi di tutela delle  D.O.P.  e  delle  I.G.P.  e  a  quelle  riportate  nel decreto 12 aprile 2000, di individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela;
 Considerato  che  la  condizione  richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile    2000,   sopra   citato,   relativo   ai   requisiti   di rappresentativita' dei consorzi di tutela e' soddisfatta in quanto il Ministero  ha  verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei  soggetti  appartenenti  alla categoria «caseifici» nella filiera formaggi,  individuata  all'art.  4, lettera a) del medesimo decreto, che  rappresentano  almeno  i  2/3  della  produzione controllata dal predetto   organismo  di  controllo,  nel  periodo  significativo  di riferimento.  La  verifica  di cui sopra e' stata eseguita sulla base delle  dichiarazioni  presentate  dal  consorzio  richiedente e delle attestazioni  rilasciate  dall'organismo privato Consorzio di ricerca per la filiera lattiero-casearia, autorizzato a svolgere le attivita' di  controllo  sulla  denominazione  di  origine  protetta  «Pecorino Siciliano»  con decreto ministeriale 13 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 147 del 27 giugno 2001 e successivamente prorogato;
 Considerate  le funzioni non surrogabili del consorzio di tutela di una  D.O.P.  o  di  una  I.G.P.,  al  quale  l'art.  14  della  legge 21 dicembre  1999,  n. 526, attribuisce in via esclusiva, fatte salve le   attivita'   di  controllo  svolte  ai  sensi  dell'art,  10  del regolamento  (CEE)  n.  2081/92  di  spettanza dell'organismo privato autorizzato  sopra  indicato, le attivita' concernenti le proposte di disciplina  di  produzione, quelle di miglioramento qualitativo della stessa,   anche  in  termini  di  sicurezza  alimentare,  nonche'  in collaborazione con il Ministero delle politiche agricole e forestali, le  attivita'  di  salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P. da abusi, atti  di  concorrenza  sleale,  contraffazioni,  uso  improprio delle denominazioni  protette  nel  territorio di produzione e in quello di commercializzazione,  anche  mediante  la stipulazione di convenzioni con  i  soggetti  interessati  al confezionamento e all'immissione al consumo  del  prodotto  tutelato, non incidenti sulle caratteristiche chimico-fisiche  e  organolettiche, sulla identificazione certa dello stesso  e conformi al disciplinare di produzione registrato in ambito europeo;
 Ritenuto   pertanto  necessario  procedere  al  riconoscimento  del Consorzio  volontario  per la tutela del Pecorino Siciliano D.O.P. al fine  di  consentirgli l'esercizio delle attivita' sopra richiamate e specificamente  indicate  all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;
 Decreta:
 Art. 1.
 Lo  statuto  del  Consorzio  volontario  per la tutela del Pecorino Siciliano  D.O.P., con sede in Cammarata (Agrigento), via Roma n. 35, e' conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000,   recante   disposizioni  generali  relative  ai  requisiti  di rappresentativita'  dei  consorzi  di  tutela  delle denominazioni di origine  protette  (D.O.P)  e  delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.).
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Il  Consorzio  volontario  per la tutela del Pecorino Siciliano D.O.P.  e'  riconosciuto  ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre  1999,  n.  526, ed e' incaricato di svolgere le funzioni previste  dal  medesimo  comma,  sulla  D.O.P.  «Pecorino  Siciliano» registrata  con  regolamento  (CE)  n.  1107  della  Commissione  del 12 giugno 1996.
 2.  Gli  atti  del  Consorzio di cui al comma precedente, dotati di rilevanza  esterni,  contengono  gli  estremi del presente decreto di riconoscimento  al  fine  di  distinguerlo  da  altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati e  di  rendere  evidente che lo stesso e' l'unico soggetto incaricato dal  Ministero  allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la D.O.P. «Pecorino Siciliano».
 |  |  |  | Art. 3. Il Consorzio volontario per la tutela del Pecorino Siciliano D.O.P. non  puo'  modificare  il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni   senza   il   preventivo  assenso  dell'autorita'  nazionale competente.
 |  |  |  | Art. 4. Il Consorzio volontario per la tutela del Pecorino Siciliano D.O.P. definisce,  eventualmente anche mediante stipulazione di convenzione, con  i soggetti interessati al porzionamento e al confezionamento, le modalita'  di  attuazione  delle  predette  operazioni,  purche'  non incidenti  sulle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche del prodotto  tutelato,  ed  idonee ad assicurare l'identificazione certa dello stesso e la sua rintracciabilita'.
 |  |  |  | Art. 5. Il Consorzio volontario per la tutela del Pecorino Siciliano D.O.P. puo'  coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli con l'art. 2 del  presente decreto, l'attivita' di autocontrollo svolta dai propri associati    e,    ove    richiesto,    dai    soggetti   interessati all'utilizzazione  della D.O.P. «Pecorino Siciliano» non associati, a condizione  che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.
 |  |  |  | Art. 6. 1.  I  costi  conseguenti alle attivita' per le quali e' incaricato Consorzio volontario per la tutela del Pecorino Siciliano D.O.P. sono ripartiti  in  conformita'  del decreto 12 settembre 2000, n. 410, di adozione  del  regolamento  concernente  la  ripartizione  dei  costi derivanti  delle attivita' dei consorzi di tutela delle denominazioni di  origine  e  delle indicazioni geografiche protette incaricati dal Ministero delle politiche agricole e forestali.
 2.  I  soggetti  immessi  nel  sistema  di  controllo  della D.O.P. «Pecorino  Siciliano»  appartenenti  alla categoria «caseifici» nella filiera  formaggi,  individuata  all'art.  4,  lettera a) del decreto 12 aprile  2000,  recante disposizioni generali relative ai requisiti di  rappresentativita'  dei  Consorzi  di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P.,  sono  tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al consorzio di tutela.
 |  |  |  | Art. 7. 1.  L'incarico  conferito con il presente decreto ha durata di anni tre a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto.
 2.  Il  predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste  nel presente decreto, puo' essere sospeso con provvedimento motivato  e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante    disposizioni    generali    relative   ai   requisiti   di rappresentativita'  dei  consorzi  di  tutela  delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 13 aprile 2005
 
 Il direttore generale: Abate
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