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| Gazzetta n. 103 del 5 maggio 2005 (vai al sommario) |  | COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA |  | DELIBERAZIONE 14 aprile 2005 |  | Modificazioni  e  integrazioni  al regolamento n. 11971 del 14 maggio 1999,  concernente  la  disciplina degli emittenti. (Deliberazione n. 14990). |  | 
 |  |  |  | LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA 
 Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;
 Visto  il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;
 Visto  il  decreto  legislativo  n.  6 del 17 gennaio 2003 «Riforma organica  della  disciplina  delle  societa'  di  capitali e societa' cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366»;
 Visto  il  decreto  legislativo  n. 37 del 6 febbraio 2004 «Decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi  numeri  5  e  6 del 2003, recanti la riforma del diritto societario,  per  il  coordinamento con il Testo Unico delle leggi in materia  bancaria  e creditizia, di cui al decreto legislativo numero 385  del  1993 e con il Testo Unico dell'intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo numero 58 del 1998»;
 Visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio  del  19 luglio 2002 relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali;
 Vista  la  direttiva  n.  85/611/CEE  del Consiglio del 20 dicembre 1985,  concernente  il  coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari  ed  amministrative  in  materia  di  taluni  organismi d'investimento  collettivo  in  valori  mobiliari  (o.i.c.v.m.), come modificata  dalle  direttive n. 88/220/CEE del Consiglio del 22 marzo 1988,  n.  95/26/CE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del 29 giugno  1995, n. 2000/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del  7 novembre  2000, n. 2001/107/CE e n. 2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 gennaio 2002;
 Vista  la  delibera  n.  11971  del 14 maggio 1999, con la quale e' stato   adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina  degli emittenti, in attuazione del decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificata  con  delibere  n.  12475  del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile  2001,  n.  13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001,  n.  13605  del  5 giugno 2002, n. 13616 del 12 giugno 2002, n. 13924  del  4 febbraio 2003, n. 14002 del 27 marzo 2003, n. 14372 del 23 dicembre  2003,  n.  14692  dell'11 agosto  2004  e  n.  14743 del 13 ottobre 2004;
 Vista la lettera del 13 aprile 2005, con la quale la Banca d'Italia ha  comunicato  il  parere previsto dagli articoli 42, comma 3, e 50, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 58 del 1998;
 Ritenuta  la  necessita'  di modificare il regolamento adottato con delibera  n.  11971/1999  in  considerazione delle novita' introdotte dalla  riforma  del  diritto  societario  e  per  tener  conto  delle disposizioni di cui al menzionato regolamento (CE) n. 1606/2002;
 Ritenuta  altresi'  la  necessita'  di  adeguare  il disposto degli articoli 22,  23,  24  e  25 del regolamento adottato con delibera n. 11971/1999 alle previsioni della citata direttiva comunitaria;
 Ritenuta  infine l'opportunita' di apportare ulteriori modifiche ed integrazioni al regolamento medesimo;
 Considerate  le  osservazioni  formulate  dagli  enti  ed organismi consultati ai fini della predisposizione della presente normativa;
 Delibera:
 I. Il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, approvato con delibera  n.  11971  del  14 maggio 1999 e modificato con delibere n. 12475  del  6 aprile  2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio  2001,  n.  13130  del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno 2002,  n.  13616 del 12 giugno 2002, n. 13924 del 4 febbraio 2003, n. 14002  del  27 marzo  2003,  n.  14372 del 23 dicembre 2003, n. 14692 dell'11 agosto  2004 e n. 14743 del 13 ottobre 2004, e' modificato ed integrato come segue:
 nell'art. 2, dopo la lettera g) e' inserita la seguente:
 «h) "parti  correlate":  i  soggetti  definiti tali dal principio contabile  internazionale concernente l'informativa di bilancio sulle operazioni  con parti correlate, adottato secondo la procedura di cui all'art. 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.»;
 nell'art. 3, la lettera c) e' cosi' modificata:
 «c) "regolamento  della  Banca d'Italia": il regolamento adottato dalla  Banca  d'Italia nella parte riguardante l'offerta in Italia di quote  di  fondi  comuni  o  di  azioni di Sicav di Paesi dell'Unione europea previsti dagli articoli 42, comma 1, e 50, comma 2, del Testo Unico  e  rientranti  nell'ambito  di  applicazione  delle  direttive comunitarie  in  materia  di  organismi  di  investimento collettivo, nonche'  nella  parte riguardante le modificazioni del regolamento di gestione o dello statuto degli OICR previsti dagli articoli 39, comma 3, e 47, comma 1, del Testo Unico;»;
 nell'art.  5, dopo le parole «Le indicazioni relative al prezzo,» sono  inserite le parole «alla misura del tasso di interesse nominale e del tasso di rendimento lordo atteso all'emissione,»;
 nell'art. 6:
 nel   comma   1,  l'ultimo  periodo  «Gli  emittenti  strumenti finanziari quotati che si siano avvalsi di detta facolta' sono tenuti a  predisporre  il  documento  allo scadere di ogni dodici mesi.», e' soppresso;
 nel  comma  3, le parole «indicato nel comma 1» sono sostituite dalle parole «dalla pubblicazione del documento».
 L'art. 7 e' sostituito dal seguente:
 «Art.  7  (Istruttoria  della Consob). - 1. La comunicazione prende data  dal  giorno in cui la stessa perviene alla Consob. Se la Consob comunica  all'offerente,  entro sette giorni, che la comunicazione e' incompleta,  questa  prende  data  dal  giorno in cui pervengono alla Consob  le  informazioni  o  la  documentazione mancanti. Il predetto termine e' di quindici giorni per le sollecitazioni, finalizzate alla quotazione,  aventi  ad oggetto azioni non quotate ne' diffuse, e per quelle  aventi  ad  oggetto strumenti finanziari emessi sulla base di programmi.
 2.  A pena di inammissibilita' della comunicazione, le informazioni o  la  documentazione  mancanti  devono  essere inoltrate alla Consob entro  sessanta  giorni  dalla  data  in cui l'offerente e' informato della incompletezza.
 3.  Quando  la  sollecitazione  riguarda  prodotti  finanziari  non quotati ne' diffusi, l'autorizzazione prevista nell'art. 94, comma 3, del  Testo Unico e' rilasciata entro quaranta giorni dalla data della comunicazione.
 4.  Il termine previsto nel comma precedente e' di venti giorni nel caso in cui la sollecitazione riguardi:
 a) strumenti   finanziari  non  quotati  ne'  diffusi  emessi  da societa' che abbiano gia' emesso altri strumenti finanziari quotati o diffusi della stessa categoria ovvero azioni quotate o diffuse;
 b) azioni  o  quote  di  OICR o fondi pensione aperti se e' stato gia'  pubblicato un prospetto informativo secondo gli schemi indicati nell'allegato 1B per prodotti della medesima categoria.
 5.  I  termini  previsti  nei  commi  3 e 4 sono sospesi in caso di richiesta  di  documentazione o informazioni e riprendono a decorrere dal ricevimento da parte della Consob di quanto richiesto.».
 L'art. 9 e' sostituito dal seguente:
 «Art.  9  (Pubblicazione  degli avvisi integrativi). 1. Nel caso di sollecitazioni  aventi  ad  oggetto  strumenti  finanziari  quotati o finalizzate  alla  quotazione l'eventuale avviso integrativo previsto dall'art.  5  e' pubblicato con le stesse modalita' utilizzate per il prospetto informativo. Con esso sono resi noti:
 a) entro  il giorno antecedente l'inizio del periodo di adesione, il   prezzo   massimo   di   offerta,   salvo   che,  trattandosi  di sollecitazione  avente  ad oggetto strumenti finanziari gia' quotati, sia  consentito  all'investitore  di  indicare  il  prezzo massimo di sottoscrizione e/o di acquisto;
 b) entro  il giorno antecedente l'inizio del periodo di adesione, la  misura  minima del tasso di interesse nominale e la misura minima del  tasso  di  rendimento lordo atteso all'emissione degli strumenti finanziari oggetto della sollecitazione;
 c) almeno   cinque   giorni  prima  dell'inizio  del  periodo  di adesione,  il  numero  complessivo degli strumenti finanziari oggetto della sollecitazione e dell'eventuale collocamento presso investitori istituzionali,   il  numero  minimo  degli  strumenti  finanziari  da collocare   con   la  sollecitazione  e  l'indicazione  dei  soggetti incaricati del collocamento;
 d) non   appena   determinati,   il   prezzo   stabilito  per  la sollecitazione,  nonche'  la misura del tasso di interesse nominale e del tasso di rendimento lordo atteso all'emissione.
 2.   Nel   caso  di  sollecitazioni  aventi  ad  oggetto  strumenti finanziari  non  quotati  e  di  sollecitazioni  non finalizzate alla quotazione  l'avviso  integrativo con l'indicazione del prezzo, della misura  del  tasso  di  interesse  nominale e del tasso di rendimento lordo  atteso  all'emissione e' reso noto entro il giorno antecedente l'inizio del periodo di adesione con le stesse modalita' indicate nel comma 1.
 3.  Copia  degli  avvisi previsti nei commi precedenti e' trasmessa alla  Consob,  contestualmente alla loro pubblicazione, unitamente ad una riproduzione degli stessi su supporto informatico.».
 Nell'art. 9-bis, il primo ed il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti:  «Quando  la  sollecitazione  riguarda strumenti finanziari emessi   sulla  base  di  un  programma,  il  prospetto  puo'  essere costituito  dal  documento informativo sull'emittente e da una o piu' note  integrative  valide  per  tutte  le  emissioni  rientranti  nel programma.  In  tal  caso  il  contenuto  del  prospetto  e i termini istruttori,  decorrenti dall'invio della comunicazione, sono conformi al successivo art. 62.».
 Nell'art.  10,  comma  2,  lettera  b),  le  parole  «comma 2» sono sostituite dalle parole «comma 3».
 Nell'art. 13:
 nel  comma  7,  dopo le parole «il responsabile del collocamento» sono inserite le parole «o, in sua assenza, l'offerente»;
 nel  comma  8,  dopo le parole «il responsabile del collocamento» sono inserite le parole «o, in sua assenza, l'offerente».
 Nell'art. 17, dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
 «5.  Ogni  annuncio  pubblicitario deve indicare i luoghi in cui il pubblico  puo'  ottenere  il  prospetto informativo nonche' gli altri eventuali mezzi attraverso i quali puo' consultarlo.».
 Nell'art. 18:
 al comma 1, lettera c), le parole «art. 27» sono sostituite dalle parole «art. 24-ter»;
 al comma 1, la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
 «e)   inserire   l'avvertenza  "I  rendimenti  passati  non  sono indicativi di quelli futuri".».
 Nell'art. 20, il comma 1 e' cosi' modificato:
 «1.  Alle  sollecitazioni  riguardanti  quote  o  azioni di OICR si applicano   gli   articoli seguenti  e,  in  quanto  compatibili,  le disposizioni del capo I.».
 Nell'art.  21, al comma 1 sono aggiunte le parole «e, ove prevista, la data di chiusura.».
 Nell'art. 22:
 al  comma  1,  le  parole «paragrafo 2 della sezione II del» sono soppresse;
 il comma 2 e' cosi' modificato:
 «2.  Prima  del perfezionamento dell'operazione copia del prospetto informativo  e'  consegnata  gratuitamente  all'investitore.  In ogni momento  copia  dei documenti menzionati nel prospetto informativo e' resa   disponibile   gratuitamente   all'investitore  che  ne  faccia richiesta.»;
 il comma 3 e' sostituito dal seguente:
 «3.  Nel  caso di OICR italiani aperti ed esteri armonizzati, prima del  perfezionamento  dell'operazione,  e'  consegnata  gratuitamente all'investitore copia del prospetto informativo semplificato. In ogni momento  il  prospetto  informativo  completo  ed i documenti in esso menzionati    sono    resi   disponibili   in   copia   gratuitamente all'investitore che ne faccia richiesta.»;
 il comma 4 e' sostituito dal seguente:
 «4. Gli offerenti di quote o azioni di OICR rendono disponibili nel sito  internet,  consentendone l'acquisizione su supporto duraturo, e mantengono  costantemente  aggiornati  il  prospetto  informativo,  i rendiconti  periodici  nonche',  ove  non contenuti nel prospetto, il regolamento di gestione o lo statuto degli OICR.»;
 al  comma  5,  le  parole «Le informazioni previste dall'art. 13, commi  7 e 8, sono trasmesse alla Consob entro un mese dalla chiusura della sollecitazione.» sono soppresse.
 La rubrica della sezione II e' cosi' modificata: «Quote o azioni di OICR italiani aperti».
 L'art. 23 e' sostituito dal seguente:
 «Art.  23 (Prospetto  informativo completo e semplificato). - 1. Il prospetto  informativo  completo  relativo  alla sollecitazione delle quote  o azioni degli OICR di cui alla presente sezione e' costituito dalla:
 a) Parte    I    -    Caratteristiche   del/dei   fondo/fondi   o comparto/comparti e modalita' di partecipazione;
 b) Parte    II    -    Illustrazione    dei   dati   storici   di rischio/rendimento,  costi  del/dei fondo/fondi o comparto/comparti e Turnover di portafoglio;
 c) Parte III - Altre informazioni sull'investimento.
 2.  Il regolamento di gestione e lo statuto dell'OICR formano parte integrante   del   prospetto  informativo  completo,  al  quale  sono allegati.
 3.  Il prospetto informativo semplificato e' costituito dalle parti I e II.
 4.  Il prospetto informativo completo e il modulo di sottoscrizione sono redatti secondo gli schemi 8, 9 e 19 di cui all'allegato 1B.».
 Dopo l'art. 23 e' inserito il seguente:
 «Art.  23-bis (Aggiornamento  del  prospetto informativo completo e semplificato).  - 1. Ogni variazione delle informazioni contenute nel prospetto  informativo  completo pubblicato relativo a quote o azioni degli   OICR   di   cui   alla  presente  sezione  e  nel  modulo  di sottoscrizione comporta il suo tempestivo aggiornamento.
 2.  L'aggiornamento  delle  parti  I  e  II  e' effettuato mediante pubblicazione  entro il giorno precedente la diffusione del prospetto informativo aggiornato:
 a) di  un  supplemento da allegare al prospetto nei casi indicati nell'allegato 1G;
 b) della  parte  del  prospetto  informativo  modificata,  con le eventuali  variazioni  richieste dalla Consob e decorso il termine di venti giorni dalla sua comunicazione, negli altri casi.
 3.  La  parte  III  e  il  modulo  di  sottoscrizione devono essere aggiornati  al  variare  delle informazioni riportate e devono essere contestualmente   inviati   alla   Consob  con  evidenziazione  delle informazioni modificate e della nuova data di validita'.
 4.  Le  modifiche  da  apportare  al regolamento di gestione o allo statuto  dell'OICR,  la  cui  efficacia  sara' sospesa per il periodo stabilito  in base al regolamento della Banca d'Italia, devono essere tempestivamente   comunicate  alla  Consob  per  l'aggiornamento  del prospetto  se  comportano  la  variazione  delle informazioni in esso contenute.  In  tal caso l'aggiornamento puo' essere effettuato anche mediante  la pubblicazione, secondo le modalita' e nel termine di cui alla  lettera  b)  del  comma  2, della comunicazione ai partecipanti predisposta  in  base  al  regolamento della Banca d'Italia e redatta secondo  criteri  volti  ad assicurare una agevole comparazione delle informazioni  modificate  con  quelle  preesistenti.  Al  termine del periodo   di  sospensiva,  il  prospetto  informativo  contenente  le informazioni  gia'  inserite  nella  comunicazione ai partecipanti e' pubblicato   con   data   di   validita'   coincidente  con  l'inizio dell'efficacia  delle  modifiche  del regolamento di gestione o dello statuto dell'OICR.
 5.   Le   parti   I  e  II  del  prospetto  informativo  contenenti l'aggiornamento  dei  dati  periodici e le informazioni gia' inserite nei  supplementi previsti alla lettera a) del comma 2 sono pubblicate entro il mese di febbraio di ciascun anno.
 6.  Sono  tempestivamente  comunicate  ai  singoli  partecipanti le variazioni  concernenti  l'identita'  del gestore, le caratteristiche essenziali   dell'OICR,   l'aumento   degli   oneri  a  carico  degli investitori  e  degli  OICR  in  misura superiore al venti per cento, nonche'  le  informazioni  del  prospetto relative agli OICR di nuova istituzione  che  non  siano gia' contenute nel prospetto informativo inizialmente  pubblicato.  Le  altre  variazioni  delle  informazioni contenute   nel   prospetto   sono  comunicate  contestualmente  alla trasmissione  dell'aggiornamento  dei  dati periodici contenuti nella parte II, da effettuare entro il mese di febbraio di ciascun anno.
 7.  A  fini  dell'assolvimento  degli  obblighi  di  cui  al  comma precedente  possono essere utilizzate anche tecniche di comunicazione a   distanza,  qualora  il  partecipante  vi  abbia  espressamente  e preventivamente acconsentito.
 8.  La  Consob puo', di volta in volta, stabilire diverse modalita' di comunicazione ai partecipanti.».
 L'art. 24 e' sostituito dal seguente:
 «Art.  24 (Prospetto  informativo).  - 1. Il prospetto informativo, completo  e  semplificato,  riguardante quote o azioni di OICR esteri armonizzati, pubblicato in lingua italiana:
 a) reca  l'attestazione  che  lo  stesso e' una traduzione fedele dell'ultimo prospetto ricevuto o approvato dall'autorita' estera;
 b) contiene  l'indicazione  che lo stesso e' depositato presso la Consob.
 2.  Il modulo di sottoscrizione e' redatto secondo lo schema di cui all'allegato  1H. Le informazioni in esso contenute sono coerenti con la nota informativa sul modulo organizzativo prevista dal regolamento della  Banca  d'Italia.  L'offerente individua il soggetto incaricato della   predisposizione  e  dell'invio  alla  Consob  del  modulo  di sottoscrizione,  nonche' del suo aggiornamento e della diffusione tra i collocatori.».
 La  «Sezione  III.  Quote  o  azioni di OICR esteri armonizzati» e' posta dopo l'art. 23-bis.
 Dopo l'art. 24 e' inserito il seguente:
 «Art.  24-bis (Aggiornamento del prospetto informativo). - 1. Se al prospetto,  completo  e  semplificato,  riguardante quote o azioni di OICR  esteri armonizzati, ricevuto o approvato dall'autorita' estera, sono  apportate  variazioni,  il  prospetto  aggiornato o l'eventuale supplemento e' tempestivamente depositato presso la Consob unitamente alla  versione  in  lingua  italiana e ad una attestazione di vigenza dell'autorita'   estera.   Il  prospetto,  completo  e  semplificato, aggiornato in lingua italiana e' contestualmente messo a disposizione presso i soggetti incaricati della commercializzazione.
 2.  Le  variazioni  riguardanti  il modulo di sottoscrizione devono essere  comunicate  alla  Consob  entro  il  giorno precedente la sua diffusione  da  parte del soggetto di cui all'art. 24, comma 2. Se le variazioni  riguardano  il  modulo organizzativo, la comunicazione e' effettuata  decorso  il  termine previsto dal regolamento della Banca d'Italia.
 3.  Le  variazioni  del  prospetto,  completo  e  semplificato, che riguardano  l'identita'  del  gestore,  le caratteristiche essenziali dell'investimento  o  che  comportano  l'aumento degli oneri a carico degli investitori e degli OICR in misura superiore al venti per cento sono  trasmesse  tempestivamente a questi ultimi previa comunicazione alla Consob.».
 Dopo l'art. 24-bis e' inserito il seguente:
 «Art.  24-ter (Obblighi  informativi).  -  1. Gli offerenti quote o azioni  di OICR esteri armonizzati diffondono in Italia i documenti e le  informazioni diffusi nello Stato di provenienza nei termini e con le  modalita'  in esso previsti, salve le prescrizioni del successivo comma  3.  Di  tali  obblighi  informativi  e' fornito alla Consob un elenco dettagliato.
 2.  I rendiconti periodici nonche', ove non contenuti nel prospetto completo,  il  regolamento  di  gestione o lo statuto degli OICR sono messi a disposizione del pubblico, nella versione in lingua italiana, presso  la succursale italiana dell'offerente ove costituita e presso i  soggetti  collocatori.  I  partecipanti hanno diritto di ottenere, anche a domicilio, copia dei predetti documenti.
 3. Il valore unitario della quota o azione dell'OICR, calcolato con la  periodicita'  richiesta  dal  regolamento  o  dallo  statuto,  e' pubblicato  su  almeno un quotidiano avente adeguata diffusione nelle zone  di  commercializzazione  del  prodotto  con  indicazione  della relativa data di riferimento. Sullo stesso quotidiano sono pubblicati gli  avvisi  di  convocazione  delle  assemblee dei partecipanti e di pagamento dei proventi in distribuzione.
 4.  Gli  offerenti  quote  o  azioni  di  OICR  esteri  armonizzati comunicano  alla  Consob  i  parametri  oggettivi  di riferimento che intendono utilizzare negli eventuali annunci pubblicitari indicandone i criteri di elaborazione ed i luoghi dove possono essere reperite le relative valorizzazioni.».
 L'art. 25 e' sostituito dal seguente:
 «Art.  25 (Investitori  professionali). - Se la commercializzazione di  quote  o  azioni  di OICR esteri armonizzati e' rivolta solo agli investitori  definiti dall'art. 31, comma 2, del regolamento n. 11522 del   1° luglio   1998,   si   applica  esclusivamente  l'obbligo  di pubblicazione   del  valore  della  quota  o  della  azione  previsto dall'art. 24-ter, comma 3.».
 Dopo l'art. 25 e' inserita la seguente sezione: «Sezione IV - Quote di fondi italiani chiusi».
 L'art. 26 e' sostituito dal seguente:
 «Art.  26  (Prospetto  informativo).  - 1. Il prospetto informativo relativo  alla  sollecitazione  delle  quote  dei  fondi  di cui alla presente sezione si compone delle seguenti:
 a) Parte   I   -   Caratteristiche   del   fondo,   modalita'  di partecipazione e soggetti partecipanti all'operazione;
 b) Parte  II  -  Informazioni  specifiche  sulla  sollecitazione, composizione  del  patrimonio,  dati storici di andamento e costi del fondo.
 2.  Il  prospetto  informativo  e  il modulo di sottoscrizione sono redatti secondo gli schemi 10, 11 e 12 di cui all'allegato 1B.».
 L'art. 27 e' sostituito dal seguente:
 «Art.  27 (Svolgimento  delle  sollecitazioni  e  aggiornamento del prospetto  informativo).  - 1. Alle sollecitazioni di quote dei fondi chiusi si applicano le disposizioni di cui alla sezione I del capo II e, in quanto compatibili, le disposizioni del capo I. Nel caso in cui il regolamento di gestione del fondo preveda piu' emissioni di quote, alle  sollecitazioni  successive  alla  prima  si  applicano anche le disposizioni di cui ai commi seguenti.
 2.  Per  le  sollecitazioni  di  quote effettuate entro dodici mesi dalla   pubblicazione   dell'ultimo   prospetto  informativo  e/o  di quotazione,  gli  offerenti  possono  riutilizzare  il prospetto gia' pubblicato,  aggiornandone le informazioni contenute nella parte II e integrando  la  parte  I  con un supplemento relativo alle variazioni eventualmente  intervenute  indicate  nell'allegato  1G.  La parte II aggiornata,  con  le  eventuali  variazioni  richieste  dalla  Consob decorso  il  termine  di  venti giorni dalla sua comunicazione, ed il supplemento  sono  pubblicati entro il giorno precedente l'inizio del periodo di adesione. In tale occasione sono comunicate alla Consob le date di inizio e di conclusione del periodo di adesione.
 3. Per le sollecitazioni effettuate successivamente ai dodici mesi, il  prospetto  informativo e/o di quotazione contiene le informazioni gia'  inserite  nei  supplementi  di  cui  al comma 2 ed all'art. 11, nonche' le ulteriori variazioni eventualmente intervenute.
 4.  Le  informazioni  previste  dall'art.  13,  commi  7  e 8, sono trasmesse   alla   Consob   entro   un   mese  dalla  chiusura  della sollecitazione.».
 Dopo l'art. 27 e' inserito il seguente:
 «Art.  27-bis  (Obblighi  informativi). - 1. Gli offerenti quote di fondi   immobiliari,   previa   comunicazione  alla  Consob,  mettono tempestivamente  a  disposizione  del  pubblico,  anche per estratto, presso  la  propria  sede,  il  proprio sito internet e la sede della banca  depositaria, ivi comprese le filiali situate nei capoluoghi di regione:
 a) le  relazioni  di  stima  dei  beni  immobili,  diritti  reali immobiliari  e  partecipazioni  in  societa' immobiliari conferiti al fondo  e  dei  beni  acquistati o venduti da/a soci della societa' di gestione  del risparmio, da soggetti appartenenti al gruppo di questi ultimi  o  dalle societa' facenti parte del gruppo rilevante cui essa appartiene;
 b) gli   atti   di   conferimento  dei  beni  e  le  informazioni concernenti   i   soggetti   conferenti   e  il  relativo  gruppo  di appartenenza;
 c) le  informazioni  sui  prestiti stipulati per il finanziamento delle operazioni di rimborso anticipato delle quote del fondo;
 d) le  informazioni sul gruppo di appartenenza dell'intermediario finanziario   incaricato   di   accertare   la  compatibilita'  e  la redditivita' dei beni conferiti rispetto alla politica di gestione in relazione all'attivita' di sollecitazione all'investimento svolta dal fondo;
 e) le  deliberazioni  assunte  dall'assemblea dei partecipanti al fondo nelle materie di competenza.
 2.  Ogni informazione, atto o documento inerente alle operazioni di acquisto  ovvero  cessione di beni effettuate con soggetti diversi da quelli  indicati  nel comma 1, nonche' ogni informazione sui soggetti cedenti  o  acquirenti  e  sui  relativi gruppi di appartenenza, sono diffuse in occasione della pubblicazione del rendiconto contabile del fondo.
 3.   Gli  offerenti  quote  di  fondi  chiusi  mobiliari  osservano l'obbligo  di  cui  al  comma  1, lettera e) e diffondono, secondo le forme  previste  dal  regolamento  di  gestione,  le informazioni sui prestiti  stipulati per il finanziamento delle operazioni di rimborso anticipato.».
 Dopo  l'art.  27-bis  e' inserita la seguente sezione: «Sezione V - Quote o azioni di OICR esteri non armonizzati».
 L'art. 28 e' sostituito dal seguente:
 «Art.    28 (Pubblicazione    ed    aggiornamento   del   prospetto informativo).  -  1.  Il  prospetto informativo per la sollecitazione degli OICR aperti di cui alla presente sezione e' redatto secondo gli schemi  di  cui  all'art.  23, comma 4. L'aggiornamento del prospetto informativo  viene  effettuato  con  le  modalita'  previste all'art. 23-bis.
 2. Il prospetto informativo per la sollecitazione degli OICR chiusi di  cui  alla  presente  sezione e' redatto secondo gli schemi di cui all'art.   26.   L'aggiornamento   del  prospetto  informativo  viene effettuato con le modalita' previste all'art. 27.».
 Dopo l'art. 28 e' inserito il seguente:
 «Art.   28-bis (Obblighi   informativi).  -  1.  Dalla  data  della comunicazione  prevista dall'art. 94, comma 1, del Testo Unico e fino ad un anno dalla conclusione della sollecitazione riguardante quote o azioni di OICR esteri non armonizzati, gli offerenti trasmettono alla Consob:
 a) entro   dieci   giorni  dalla  scadenza  del  termine  massimo stabilito  per la loro redazione, i documenti periodici contabili dei patrimoni gestiti;
 b) entro    quindici    giorni    dall'approvazione    da   parte dell'autorita'  competente,  le  modifiche  apportate  ai regolamenti ovvero agli statuti degli OICR gestiti;
 c) entro  dieci  giorni  dalla  loro  definizione,  le  modifiche apportate  alle  convenzioni trasmesse in allegato alla comunicazione prevista   dall'art.   94,  comma 1,  del  Testo  Unico  e  le  nuove convenzioni al riguardo stipulate.
 2.  Si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le disposizioni degli articoli 24-ter, 25 e 27-bis.».
 La   rubrica  del  capo  III  e'  cosi'  modificata:  «Disposizioni particolari riguardanti i fondi pensione».
 Nell'art. 29, al comma 1 le parole «, 3» sono soppresse.
 L'art. 30 e' sostituito dal seguente:
 «Art.   30 (Aggiornamento  del  prospetto  informativo).  -  1.  Il prospetto  informativo per la sollecitazione di fondi pensione aperti e' redatto secondo lo schema 13 dell'allegato 1B.
 2.   Nel  caso  di  variazioni  delle  informazioni  contenute  nel prospetto  informativo  riguardante  fondi pensione aperti si applica l'art. 23-bis, commi 1, 2, 5 e, in quanto compatibile, il comma 4.».
 Nell'art. 31, al comma 2, la parola «23» e' sostituita dalla parola «28-bis».
 Nell'art.  32,  comma  1, le parole «comma 3» sono sostituite dalle parole  «comma  4» e le parole «comma 2» sono sostituite dalle parole «comma 3».
 L'art. 34 e' sostituito dal seguente:
 «Art.  34 (Disposizioni  transitorie).  -  1. Per le sollecitazioni aventi  ad  oggetto  quote  o  azioni di OICR italiani armonizzati in corso  al  1° giugno  2005  gli  offerenti  pubblicano  un  prospetto conforme  agli  schemi  allegati al presente regolamento in occasione del  primo  aggiornamento  che  comporta  il  deposito  di  un  nuovo prospetto  o,  in  ogni  caso,  entro  il  31 dicembre  2005.  Per le sollecitazioni  e le quotazioni di quote di fondi chiusi e di quote o azioni  di  OICR  non armonizzati e' pubblicato un prospetto conforme agli   schemi  allegati  al  presente  regolamento  a  decorrere  dal 1° giugno 2005.
 2.  Per  le commercializzazioni aventi ad oggetto quote o azioni di OICR  esteri armonizzati muniti dei prospetti semplificato e completo pubblicati,  il modulo di sottoscrizione redatto secondo lo schema in allegato 1H e' diffuso unitamente a tali prospetti.
 3.  Per  le commercializzazioni aventi ad oggetto quote o azioni di OICR  esteri armonizzati non ancora muniti dei prospetti semplificato e completo pubblicati, il modulo di sottoscrizione redatto secondo lo schema   in   allegato 1H   e'   diffuso   alla  prima  occasione  di pubblicazione  dei  prospetti semplificato e completo unitamente agli stessi e, comunque, entro il 31 dicembre 2005.
 4.  Per gli OICR la cui componente obbligazionaria e' rappresentata da   un  indice  "euro"  e'  riportato,  per  il  periodo  precedente all'introduzione   della   moneta  unica,  un  diverso  parametro  di riferimento  coerente con la politica d'investimento adottata in tale periodo.».
 Nell'art. 36, le parole «l'art. 37, comma 1,» sono sostituite dalle parole «l'art. 37, commi 1, 2, 3 e 4,».
 L'art. 37 e' sostituito dal seguente:
 «Art. 37 (Comunicazione dell'offerta). - 1. Alla comunicazione alla Consob prevista dall'art. 102, comma 1, del Testo Unico sono allegati il   documento   d'offerta   e   la   scheda   di  adesione  redatti, rispettivamente,  secondo  gli schemi in allegato 2A e 2B, nonche' la documentazione  relativa  all'avvenuta costituzione delle garanzie di esatto  adempimento  o, in alternativa, la dichiarazione di impegno a costituirle entro l'inizio del periodo di adesione, fornendone in tal caso specifica descrizione.
 2. La comunicazione indica che:
 a) sono   state   contestualmente   presentate   alle   autorita' competenti  le  richieste di autorizzazione necessarie per l'acquisto delle partecipazioni;
 b) e'  stata  deliberata la convocazione dell'organo competente a deliberare  l'eventuale  emissione di strumenti finanziari da offrire in corrispettivo.
 3.  La  comunicazione  prende  data  dal  giorno  in  cui la stessa perviene  alla  Consob.  Se  la  Consob comunica all'offerente, entro cinque giorni, che la comunicazione e' incompleta, questa prende data dal  giorno  in  cui  pervengono  alla  Consob  le  informazioni o la documentazione mancanti. Il predetto termine e' di otto giorni per le offerte  aventi  a  oggetto  o corrispettivo strumenti finanziari non quotati  ne' diffusi tra il pubblico ai sensi dell'art. 116 del Testo Unico.
 4.  In  caso di offerte diverse da quelle effettuate ai sensi degli articoli 106,  comma  1,  e 108 del Testo Unico, le informazioni o la documentazione  previste dal comma precedente devono essere inoltrate alla  Consob,  a  pena di inammissibilita' della comunicazione, entro quindici  giorni  dalla  data  in  cui l'offerente e' informato della eventuale incompletezza.
 5.  Dell'intervenuta  comunicazione  e' data senza indugio notizia, mediante un comunicato, al mercato e, contestualmente, all'emittente. Il   comunicato  indica  gli  elementi  essenziali  dell'offerta,  le finalita' dell'operazione, le garanzie che vi accedono e le eventuali modalita'   di   finanziamento   previste,  le  eventuali  condizioni dell'offerta,    le    partecipazioni    detenute    o   acquistabili dall'offerente  o  da  soggetti  che agiscono di concerto con lui e i nominativi  degli  eventuali  consulenti. Nel caso in cui l'emittente sia una societa' quotata si applica l'art. 66, comma 3.
 6.  Con  le modalita' previste dal comma precedente e' data notizia dell'incompletezza della comunicazione e del successivo completamento della stessa.».
 Nell'art. 38, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
 «5.  Ogni  fatto  nuovo  o  inesattezza del documento d'offerta che possa  influire  sulla valutazione degli strumenti finanziari, che si verifichi   o  sia  riscontrata  nel  periodo  intercorrente  tra  la pubblicazione del documento e la conclusione del periodo di adesione, forma  oggetto  di  apposito  supplemento  da  allegare  al documento d'offerta  e  da  pubblicare  con  le stesse modalita' utilizzate per quest'ultimo. Il supplemento e' pubblicato decorsi tre giorni dal suo ricevimento  da  parte  della  Consob  con  le eventuali modifiche da questa richieste e contestualmente trasmesso all'emittente. Copia del supplemento   pubblicato   e'   trasmesso  alla  Consob  su  supporto informatico.».
 L'art. 39 e' sostituito dal seguente:
 «Art.   39  (Comunicato   dell'emittente).   -   1.  Il  comunicato dell'emittente:
 a) contiene  ogni  dato  utile per l'apprezzamento dell'offerta e una  valutazione  motivata  dei componenti dell'organo amministrativo sull'offerta  stessa,  con  l'indicazione  dell'eventuale  adozione a maggioranza,   del   numero   e,  se  lo  richiedono,  del  nome  dei dissenzienti;
 b) rende  nota  l'eventuale  decisione  di convocare assemblee ai sensi  dell'art. 104 del Testo Unico, per l'autorizzazione a compiere atti   od  operazioni  che  possono  contrastare  l'offerta;  ove  la decisione venga assunta successivamente, essa e' tempestivamente resa nota al mercato;
 c) fornisce   informazioni  aggiornate  sul  possesso  diretto  o indiretto  di  azioni  della  societa'  da parte dell'emittente o dei componenti    dell'organo   amministrativo   e   del   consiglio   di sorveglianza,  anche  in societa' controllate o controllanti, nonche' sui  patti  parasociali di cui all'art. 122 del Testo Unico aventi ad oggetto azioni dell'emittente;
 d) fornisce  informazioni  aggiornate  sui  compensi percepiti, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, dai componenti degli organi di amministrazione  e controllo e dai direttori generali dell'emittente, ovvero deliberati a loro favore;
 e) fornisce  informazioni  sui  fatti  di  rilievo  non  indicati nell'ultimo bilancio o nell'ultima situazione infrannuale pubblicata;
 f) fornisce  informazioni sull'andamento recente e le prospettive dell'emittente, ove non riportate nel documento d'offerta.
 2.  Nel caso in cui l'offerta abbia ad oggetto obbligazioni o altri titoli  di  debito  assimilabili  alle  obbligazioni,  il  comunicato dell'emittente fornisce le informazioni previste dalle lettere a), e) ed  f)  del  comma  precedente  nonche'  informazioni  aggiornate sul possesso   diretto   o   indiretto   dei   titoli  offerti  da  parte dell'emittente  o  dei  componenti  dell'organo  amministrativo e del consiglio di sorveglianza.
 3.  Il  comunicato e' trasmesso alla Consob almeno due giorni prima della  data  prevista  per  la sua diffusione. Esso, integrato con le eventuali  richieste  della  Consob, e' reso noto al mercato entro il primo   giorno   del   periodo   di  adesione.  La  variazione  delle informazioni  comunicate  ai sensi dei commi precedenti forma oggetto di apposito comunicato di aggiornamento.».
 Nell'art. 40, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
 «3. Il periodo di adesione non puo' avere inizio:
 a) se  non  e'  stata  trasmessa  alla  Consob  la documentazione relativa   all'avvenuta   costituzione   delle   garanzie  di  esatto adempimento;
 b) prima  che  siano trascorsi cinque giorni dalla diffusione del documento d'offerta, o, nel caso in cui tale documento comprenda gia' il  comunicato  dell'emittente,  prima  del  giorno successivo a tale diffusione;
 c) se  non  e'  stata  rilasciata l'autorizzazione prevista dalla normativa  di settore per l'acquisto di partecipazioni al capitale di banche  o  di  intermediari  autorizzati  alla prestazione di servizi d'investimento;
 d) se  non  e'  stata  assunta  la  delibera  di  emissione degli strumenti finanziari offerti in scambio.».
 L'art. 41 e' sostituito dal seguente:
 «Art.  41 (Norme  di  trasparenza).  -  1.  Le  dichiarazioni  e le comunicazioni  diffuse  sull'offerta  indicano  il soggetto che le ha rese   e  sono  ispirate  a  principi  di  chiarezza,  completezza  e conoscibilita' da parte di tutti i destinatari.
 2. Durante il periodo intercorrente fra la data della comunicazione prevista  dall'art.  102, comma 1, del Testo Unico e la data indicata per il pagamento del corrispettivo:
 a) i  soggetti  interessati  diffondono dichiarazioni riguardanti l'offerta  e  l'emittente  soltanto  tramite  comunicati  al mercato, contestualmente trasmessi alla Consob;
 b) i  soggetti  interessati  comunicano  entro  la  giornata alla Consob  e al mercato le operazioni di acquisto e vendita di strumenti finanziari  oggetto  d'offerta  o  che diano diritto ad acquistarli o venderli  da  essi compiute anche per interposta persona, indicando i corrispettivi pattuiti;
 c) l'offerente  e  i  soggetti  incaricati  della  raccolta delle adesioni  diffondono  almeno  settimanalmente  i dati sulle adesioni; nelle  offerte  su strumenti finanziari quotati la diffusione avviene giornalmente tramite la societa' di gestione del mercato.
 3.  Le  sintesi  del documento di offerta eventualmente diffuse nel corso del periodo di adesione, devono comunque:
 a) riportare   integralmente   il   paragrafo   «avvertenze»  del documento;
 b) fare  rinvio,  per  ciascuna  delle informazioni riportate, ai corrispondenti  paragrafi del documento d'offerta nei quali le stesse sono illustrate in modo analitico;
 c) recare  l'avvertenza,  riprodotta  con  un  carattere  che  ne consenta  un'agevole  lettura,  che la sintesi non e' sottoposta alla preventiva verifica della Consob;
 d) fare espresso riferimento ai luoghi nei quali sono disponibili il documento d'offerta e il comunicato dell'emittente.
 Copia  della  sintesi e' trasmessa alla Consob contestualmente alla sua diffusione.
 4.  Ogni  messaggio  in  qualsiasi  forma  diffuso avente carattere promozionale   relativo   all'offerta  ovvero  inteso  a  contrastare un'offerta  deve  essere  riconoscibile come tale. Le informazioni in esso  contenute  sono  espresse  in modo chiaro, corretto e motivato, sono  coerenti con quelle riportate nella documentazione gia' diffusa e  non  inducono in errore circa le caratteristiche dell'operazione e degli  strumenti  finanziari  coinvolti.  Copia  di detti messaggi e' trasmessa alla Consob contestualmente alla sua diffusione.
 5.  Prima  del  pagamento,  l'offerente  pubblica,  con le medesime modalita' dell'offerta, i risultati e le indicazioni necessarie sulla conclusione dell'offerta e sull'esercizio delle facolta' previste nel documento d'offerta, secondo le indicazioni dell'allegato 2C.
 6.  Dalla data di pubblicazione del documento d'offerta e fino alla chiusura  della stessa, la Consob puo' richiedere, ai sensi dell'art. 114,  commi  3  e 4 del Testo Unico, agli offerenti, ai controllanti, anche  congiuntamente,  degli  offerenti e degli emittenti, alle loro societa'  controllate  e  ai soggetti incaricati della raccolta delle adesioni  che  siano  resi pubblici notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico.
 7.  Dalla data della comunicazione prevista dall'art. 102, comma 1, del  Testo  Unico  e  fino  a un anno dalla chiusura dell'offerta, la Consob puo':
 a) richiedere  notizie e documenti, ai sensi dell'art. 115, comma 1,  lettere a) e b) del Testo Unico, agli offerenti, ai controllanti, anche congiuntamente, degli offerenti e degli emittenti e ai soggetti incaricati  della raccolta delle adesioni, ai componenti dei relativi organi   di   amministrazione   e  controllo  nonche'  ai revisori  e dirigenti;
 b) eseguire  ispezioni,  ai sensi dell'art. 115, comma 1, lettera c)  del  Testo  Unico,  presso  gli  offerenti, i controllanti, anche congiuntamente,  degli  offerenti  e  degli  emittenti  e  i soggetti incaricati della raccolta delle adesioni.».
 Nell'art. 45, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
 «1.  L'acquisto,  anche  di  concerto,  di  una  partecipazione che consente  di  detenere  piu'  del  trenta  per cento delle azioni con diritto  di  voto  sugli  argomenti  indicati nell'art. 105 del Testo Unico,  di  una  societa'  quotata o il controllo di una societa' non quotata  determina l'obbligo dell'offerta pubblica, a norma dell'art. 106,  comma 3, lettera a), del Testo Unico, quando l'acquirente venga cosi'  a  detenere,  indirettamente  o  per  effetto  della  somma di partecipazioni  dirette  e indirette, piu' del trenta per cento delle azioni con diritto di voto sugli argomenti indicati nell'art. 105 del Testo Unico di una societa' quotata.».
 Nell'art.  46,  le  parole «azioni ordinarie» sono sostituite dalle parole «azioni con diritto di voto sugli argomenti indicati nell'art. 105 del Testo Unico».
 L'art. 50 e' sostituito dal seguente:
 «Art.  50 (Opa  residuale).  - 1. Il soggetto tenuto all'obbligo di offerta  residuale  comunica  entro  dieci  giorni  alla  Consob e al mercato se intende ripristinare il flottante. La comunicazione non e' dovuta nel caso di precedente offerta pubblica totalitaria.
 2. La societa' di gestione del mercato:
 a) segnala  alla Consob le societa' per le quali, in applicazione dei   criteri  generali  predeterminati  dalla  stessa,  puo'  essere adottata  una  soglia  superiore  al  novanta per cento, tenuto conto della   necessita'   di   assicurare   un  regolare  andamento  delle negoziazioni;
 b) da' notizia dell'avvenuto ripristino del flottante.
 3.  La  Consob  nella  determinazione  del  prezzo di offerta tiene conto, tra l'altro, dei seguenti elementi:
 a) corrispettivo di un'eventuale offerta pubblica precedente;
 b) prezzo medio ponderato di mercato dell'ultimo semestre;
 c) patrimonio netto rettificato a valore corrente dell'emittente;
 d) andamento e prospettive reddituali dell'emittente.
 4.  Ai fini indicati al comma 3, l'offerente trasmette alla Consob, entro  quindici  giorni  dal pagamento del corrispettivo dell'offerta che  ha  determinato  i  presupposti  dell'offerta  residuale o dalla comunicazione   prevista   dal   comma   1,   gli   elementi  per  la determinazione   del  prezzo,  unitamente  ad  un'attestazione  della societa'  incaricata  della  revisione contabile dell'emittente sulla congruita' degli elementi forniti.
 5.  Nel  caso  in  cui  l'obbligo  di offerta residuale sia sorto a seguito di una precedente offerta pubblica totalitaria alla quale sia stato  conferito  almeno  il  70%  delle  azioni  che ne costituivano oggetto,   la   Consob   determina   il  prezzo  in  misura  pari  al corrispettivo di tale offerta, salvo che motivate ragioni non rendano necessario il ricorso agli ulteriori elementi indicati al comma 3.
 6.  Ai  fini  della determinazione del prezzo nel caso previsto dal comma 5, l'offerente trasmette alla Consob, entro quindici giorni dal pagamento   del  corrispettivo  dell'offerta  che  ha  determinato  i presupposti dell'offerta residuale:
 a) la  comunicazione  prevista  dall'art. 102, comma 1, del Testo Unico;
 b) un'attestazione  della  societa'  incaricata  della  revisione contabile dell'emittente, redatta secondo i criteri generali indicati dalla  Consob,  sull'esistenza o meno di eventi, non noti al mercato, che  possano  incidere significativamente sulla situazione economica, patrimoniale   e   finanziaria   o   sulle   prospettive   reddituali dell'emittente,  intervenuti successivamente al rilascio del giudizio sull'ultimo  bilancio pubblicato ovvero, se piu' recente, sull'ultima relazione  semestrale  pubblicata,  sottoposti  a revisione contabile completa.».
 Nell'art.  51, comma 1, lettera a), dopo la parola «"sponsor"» sono inserite le parole «o "listing partner"».
 Nell'art.  55,  comma  1,  le  parole  «l'art.  7,  comma  1»  sono sostituite dalle parole "l'art. 7, commi 1 e 2».
 Nell'art.  59,  al  comma  2,  le  parole  «Sezioni  II e III» sono sostituite dalle parole «Sezioni II e V».
 L'art. 60 e' sostituito dal seguente:
 «Art.  60 (Quote  di  fondi  chiusi e quote o azioni di OICR aperti indicizzati).  - 1. Alla domanda relativa alla quotazione di quote di fondi  chiusi  e' allegato il prospetto di quotazione redatto secondo gli  schemi  10,  11 e 12 contenuti nell'allegato 1B. Il prospetto di quotazione  e'  messo a disposizione anche presso la sede della banca depositaria.
 2.  Alla domanda relativa alla quotazione di quote o azioni di OICR aperti  indicizzati  italiani o esteri non armonizzati e' allegato il prospetto  di  quotazione  redatto  secondo  lo  schema  19 contenuto nell'allegato 1B. Ai fini della pubblicazione, il prospetto e' messuo a  disposizione  anche  presso la sede della banca depositaria ovvero del soggetto previsto nel regolamento della Banca d'Italia.
 3.  Alla  domanda  di  quotazione  di quote o azioni di OICR aperti indicizzati esteri armonizzati e' allegato il documento di quotazione redatto  secondo  lo  schema  14  contenuto nell'allegato 1B. Ai fini della   pubblicazione,   il   documento  di  quotazione  e'  messo  a disposizione,  unitamente  al  prospetto informativo, anche presso la sede del soggetto previsto nel regolamento della Banca d'Italia.».
 Nell'art. 61:
 il comma 1 e' sostituito dal seguente:
 «1.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'art.  62, il prospetto di quotazione  riguardante  obbligazioni,  anche  strutturate, emesse da banche  ed enti sovranazionali e quello riguardante covered warrant e certificates  puo'  essere  costituito  da  un  documento informativo sull'emittente  e  da una nota integrativa contenenti le informazioni indicate nell'allegato 1B.»;
 nel  comma  2,  le  parole «comma 3» sono sostituite dalle parole «comma  4»  e  le parole «Il documento pubblicato e' utilizzato» sono sostituite   dalle   parole  «Il  documento  pubblicato  puo'  essere utilizzato»;
 il  primo  periodo del comma 3 e' cosi' modificato: «In occasione delle   singole   ammissioni  la  domanda  e'  corredata  della  nota integrativa.».
 Nell'art. 62:
 la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Obbligazioni emesse da banche  e  enti sovranazionali, covered warrant e certificates emessi sulla base di un programma)»;
 il comma 1 e' sostituito dal seguente:
 «1.   Quando  l'ammissione  a  quotazione  di  obbligazioni,  anche strutturate, emesse da banche ed enti sovranazionali, covered warrant e certificates, e' effettuata sulla base di un programma il prospetto di  quotazione  puo'  essere  costituito  dal  documento  informativo sull'emittente  indicato all'art. 61 e da una o piu' note integrative valide per tutte le emissioni rientranti nel programma.».
 Nell'art.  63, comma 2, le parole «art. 7, comma 2» sono sostituite dalle parole «art. 7, comma 3».
 Nell'art.  70,  comma  5,  lettera  c), il periodo «il verbale e le deliberazioni  adottate  sono  messi  a disposizione del pubblico» e' sostituito  dal seguente: «il verbale delle deliberazioni adottate e' messo a disposizione del pubblico».
 Dopo l'art. 70 e' inserito il seguente:
 «Art.  70-bis (Patrimoni  destinati  ad uno specifico affare). - 1. Gli  emittenti  azioni mettono a disposizione del pubblico, presso la sede  sociale e la societa' di gestione del mercato, il verbale della deliberazione  costitutiva  di  patrimoni  destinati ad uno specifico affare  contestualmente  alla  richiesta  di  iscrizione nel registro delle imprese di cui all'art. 2436, comma 1, del codice civile.
 2.  Nei  casi in cui l'operazione indicata nel comma precedente sia deliberata  dall'assemblea,  gli  emittenti  azioni,  almeno quindici giorni  prima di quello fissato per la relativa convocazione, mettono a  disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la societa' di gestione del mercato, la relazione dell'organo amministrativo recante le   informazioni   previste   dagli  articoli 2447-ter,  comma  1  e 2447-novies, comma 4, del codice civile.
 3. Gli stessi emittenti mettono a disposizione del pubblico, presso la   sede   sociale  e  la  societa'  di  gestione  del  mercato,  la documentazione  prevista  dall'art.  2447-novies, comma 1, del codice civile,  contestualmente  al  deposito  presso l'ufficio del registro delle imprese.
 4. Gli stessi emittenti mettono a disposizione del pubblico, presso la  sede  sociale e la societa' di gestione del mercato, il contratto previsto  dall'art. 2447-bis, comma 1, lettera b), del codice civile, contestualmente  alla  richiesta  di  iscrizione  nel  registro delle imprese di cui all'art. 2447-decies, comma 3, lettera a).».
 Nell'art. 71-bis, il comma 3 e' soppresso.
 L'art. 72 e' sostituito dal seguente:
 «Art.  72 (Altre  modifiche  dell'atto  costitutivo ed emissione di obbligazioni).  -  1.  Gli  emittenti  azioni, almeno quindici giorni prima  di  quello  fissato  per  l'assemblea convocata per deliberare modifiche  dell'atto  costitutivo diverse da quelle previste da altre disposizioni  della  presente  Sezione o l'emissione di obbligazioni, mettono  a  disposizione  del  pubblico,  presso la sede sociale e la societa'   di   gestione   del   mercato,  la  relazione  dell'organo amministrativo redatta in conformita' all'allegato 3A.
 2.  Gli stessi emittenti, in occasione di operazioni di aumento del capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai  sensi dell'art. 2441, comma 4, ultima parte e comma 5, del codice civile,  nel termine previsto dal comma 1, mettono a disposizione del pubblico,  presso  la  sede  sociale  e  la  societa' di gestione del mercato,  anche  la  relazione  della  societa'  di  revisione  sulla corrispondenza  tra  il  prezzo  di emissione ed il valore di mercato delle azioni o il parere della societa' di revisione sulla congruita' del prezzo di emissione delle azioni.
 3.  Gli stessi emittenti, in occasione di operazioni di conversione facoltativa  di  azioni  di  una  categoria  in  azioni  di categoria diversa, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, la  societa'  di  gestione  del mercato e presso i depositari, per il tramite  della  societa' di gestione accentrata e con le modalita' da questa  stabilite,  almeno  il  giorno  di  borsa  aperta antecedente l'inizio   del  periodo  di  conversione,  la  relazione  dell'organo amministrativo  integrata  con  le  informazioni  necessarie  per  la conversione.   Dell'avvenuto   deposito  e'  data  immediata  notizia mediante  un  avviso, pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.  I depositari, tramite la societa' di gestione accentrata, comunicano  giornalmente  i  dati sulle richieste di conversione alla societa'  di  gestione  del  mercato  che  li rende pubblici entro il giorno  di  borsa  aperta successivo. L'emittente, entro dieci giorni dalla  conclusione del periodo di conversione, rende noti i risultati della  conversione con un avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.
 4. In occasione di operazioni di conversione obbligatoria di azioni di  una  categoria  in  una  categoria  diversa,  gli emittenti danno notizia  della data in cui avra' luogo la conversione entro il giorno di  borsa  aperta antecedente tale data mediante un avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.
 5.  Nei  casi  in  cui le operazioni indicate nei commi 1 e 2 siano deliberate   da   organi   diversi   dall'assemblea  ai  sensi  degli articoli 2365,  comma  2,  2410,  comma 1, 2420-ter e 2443 del codice civile:
 a) i  documenti  indicati  nei commi 1 e 2, per i quali il codice civile  prevede la messa a disposizione dei soci prima della delibera dell'organo competente sono messi a disposizione del pubblico, presso la  sede  sociale  e la societa' di gestione del mercato, nei termini previsti dal codice civile;
 b) il   verbale   delle   deliberazioni   adottate   e'  messo  a disposizione  del  pubblico,  presso la sede sociale e la societa' di gestione  del  mercato,  contestualmente alla richiesta di iscrizione nel  registro delle imprese di cui all'art. 2436, comma 1, del codice civile.».
 Nell'art.  74,  comma  2,  le parole «il verbale e le deliberazioni adottate»   sono   sostituite   dalle   parole   «il   verbale  delle deliberazioni adottate».
 Nell'art. 75, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
 «2. Agli stessi emittenti, in occasione di operazioni effettuate ai sensi  dell'art.  2447-bis  del  codice  civile,  si  applica  l'art. 70-bis.».
 Nell'art.  76, dopo le parole «dagli articoli 70,» sono inserite le parole «70-bis,».
 Nell'art. 77:
 nel comma 1, lettera a), le parole «sette giorni» sono sostituite dalle parole «quindici giorni».
 nel comma 4, le parole «Entro sette giorni» sono sostituite dalle parole «Entro quindici giorni».
 Nell'art.  80,  la  rubrica  e'  sostituita  come  segue:  «(Parere dell'organo   di   controllo   sul   conferimento   dell'incarico  di revisione)».
 L'art. 81 e' sostituito dal seguente:
 «Art.  81 (Relazione  semestrale). - 1. Gli emittenti azioni, entro quattro  mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio, mettono a disposizione del pubblico, nella sede sociale e presso la societa' di gestione   del  mercato,  la  relazione  semestrale  corredata  delle eventuali  osservazioni  dell'organo  di controllo e, ove redatta, la relazione contenente il giudizio della societa' di revisione.
 2.  La  relazione semestrale e' redatta in conformita' al principio contabile  internazionale  applicabile  per l'informativa finanziaria infrannuale,  adottato  secondo  la  procedura  di cui all'art. 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.
 3. Per gli emittenti tenuti alla redazione del bilancio consolidato la   relazione   semestrale  e'  altresi'  costituita  dai  prospetti contabili  della  societa' capogruppo e, qualora siano indispensabili per  una  corretta  informazione  del  pubblico, dalle relative note, predisposti secondo i criteri di redazione utilizzati per il bilancio d'esercizio.
 4. I dati in cifre sono espressi in migliaia o milioni di euro.».
 Dopo l'art. 81 e' inserito il seguente:
 «Art.  81-bis (Relazione  semestrale - regime transitorio). - 1. In alternativa a quanto previsto dall'articolo precedente, gli emittenti azioni   possono  predisporre  la  relazione  semestrale  consolidata relativa  all'esercizio  avente  inizio il 1° gennaio 2005, o in data successiva,  ed approvata entro la data del 30 settembre 2005 secondo le disposizioni del presente articolo. Sono in tal caso fornite:
 a) una  riconciliazione  quantitativa  del  patrimonio netto alla data  di chiusura del semestre e alla data di chiusura dell'esercizio precedente  e  del  risultato  alla  data  di  chiusura del semestre, determinati  con  i  criteri  di redazione utilizzati per il bilancio dell'esercizio precedente, rispetto al valore dagli stessi assunto in applicazione  dei  principi contabili internazionali. Il prospetto di riconciliazione deve descrivere con chiarezza e adeguata analiticita' la  natura  e  l'ammontare  delle  piu'  significative  rettifiche da apportare al patrimonio netto e al risultato del periodo;
 b) in  un'appendice  separata,  le  riconciliazioni  previste dai paragrafi  n. 39 e n. 40 del principio contabile internazionale "IFRS 1:  Prima adozione degli International Financial Reporting Standard", adottato  secondo la procedura di cui all'art. 6 del regolamento (CE) n.  1606/2002, corredate da note esplicative dei criteri di redazione e delle voci che figurano nei prospetti di riconciliazione.
 2.  Gli  emittenti  azioni  non  tenuti  alla  redazione  dei conti consolidati,   che   non   redigeranno  il  bilancio  d'esercizio  in conformita'  ai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002, devono predisporre  la  relazione  semestrale  secondo  le  disposizioni del presente articolo.
 3. La relazione semestrale e' costituita:
 a) per  gli  emittenti  non  tenuti  alla  redazione del bilancio consolidato,   da  prospetti  contabili  e  da  note  esplicative  ed integrative;
 b) per   gli   emittenti   tenuti  alla  redazione  del  bilancio consolidato,  dai prospetti contabili della societa' capogruppo e dai prospetti   contabili   e   dalle  note  esplicative  ed  integrative consolidate  di gruppo. Sono altresi' predisposte le note relative ai prospetti contabili della capogruppo qualora siano indispensabili per una corretta informazione del pubblico.
 4. I prospetti contabili sono redatti in conformita' alle norme che disciplinano  il  bilancio  d'esercizio  ed  il  bilancio consolidato relativi all'esercizio precedente.
 5.  Gli emittenti tenuti a redigere il bilancio ai sensi del codice civile  o  del  decreto  legislativo  9 aprile  1991, n. 127, possono indicare  nello  stato  patrimoniale le sole voci precedute da numeri romani  e nel conto economico le sole voci precedute da numeri arabi. Gli  emittenti  tenuti  a  redigere  il bilancio ai sensi del decreto legislativo  26 maggio  1997,  n.  173,  possono  utilizzare  per  la redazione  dei prospetti contabili gli schemi di stato patrimoniale e di  conto  economico  previsti  dall'ISVAP ai fini delle segnalazioni semestrali di vigilanza.
 6.  Le  societa' finanziarie tenute a redigere il bilancio ai sensi del  codice  civile,  la  cui  attivita'  consista  in  via esclusiva nell'assunzione  di  partecipazioni  in  societa' esercenti attivita' diverse  da  quella  creditizia  o finanziaria, che inseriscono nella relazione  sulla  gestione al bilancio d'esercizio il conto economico riclassificato  indicato  dalla  CONSOB  con  apposito provvedimento, dovranno  utilizzare  nella  relazione  semestrale  il predetto conto economico,  in  luogo  di  quello  previsto dall'art. 2425 del codice civile.
 7. Il risultato di periodo puo' essere indicato al lordo o al netto delle  imposte.  Sono  indicati gli acconti sui dividendi corrisposti ovvero  deliberati, esponendo in tal caso il risultato al netto delle imposte.
 8.  Accanto  ad ogni dato in cifre dei prospetti contabili figurano quello  del corrispondente periodo dell'esercizio precedente e quello di chiusura dell'esercizio medesimo.
 9.  Le  note  esplicative  ed  integrative  sono  redatte secondo i criteri indicati nell'allegato 3C-bis e, in ogni caso:
 a) contengono  ogni  informazione  significativa  che consenta di giudicare  l'evoluzione  dell'attivita'  e  il  risultato economico e indicano i fattori particolari che hanno influito su tale attivita' e su tale risultato;
 b) consentono   un   raffronto   con  il  corrispondente  periodo dell'esercizio precedente;
 c) indicano  i  fatti  di  rilievo  intervenuti  dopo la fine del semestre  e  la prevedibile evoluzione dell'attivita' per l'esercizio in corso.
 10. I dati in cifre sono espressi in migliaia o milioni di euro.».
 L'art. 82 e' sostituito dal seguente:
 «Art.  82 (Relazione trimestrale). - 1. Gli emittenti azioni, entro quarantacinque    giorni    dal    termine   di   ciascun   trimestre dell'esercizio,  mettono  a disposizione del pubblico, presso la sede sociale  e  la  societa'  di  gestione  del  mercato,  una  relazione trimestrale  redatta  dall'organo  amministrativo  secondo i principi dettati per i conti annuali e consolidati dell'esercizio in corso. La relazione   trimestrale   e'   predisposta  secondo  quanto  indicato nell'allegato   3D  ovvero  dal  principio  contabile  internazionale concernente  l'informativa  finanziaria infrannuale, adottato secondo la procedura di cui all'art. 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.
 2. Gli emittenti sono esonerati dalla pubblicazione delle relazioni trimestrali  riferite  a  periodi  che  scadono  alla fine di ciascun semestre se previa comunicazione alla Consob e al pubblico:
 a) rendono  pubblica la relazione semestrale entro settantacinque giorni dalla scadenza del semestre;
 b) rendono  disponibili  il progetto di bilancio d'esercizio e il bilancio  consolidato  ovvero,  nel modello dualistico, i progetti di bilancio    d'esercizio    e   consolidato,   approvati   dall'organo amministrativo,  presso  la  sede  sociale  e  presso  la societa' di gestione   del   mercato   entro   novanta   giorni   dalla  chiusura dell'esercizio.».
 Dopo l'art. 82 e' inserito il seguente:
 «Art.  82-bis (Relazione trimestrale - regime transitorio). - 1. In alternativa a quanto previsto dall'articolo precedente, gli emittenti azioni   possono   predisporre   le  relazioni  trimestrali  relative all'esercizio avente inizio il 1° gennaio 2005, o in data successiva, ed  approvate  entro la data del 30 settembre 2005 secondo i principi dettati per i conti annuali e consolidati dell'esercizio precedente e sulla  base  dei  criteri indicati nell'allegato 3D. Sono in tal caso fornite:
 a) per  la  prima relazione trimestrale, informazioni dettagliate in  merito  alle  procedure  poste  in  essere  per la transizione ai principi  contabili  internazionali  adottati secondo la procedura di cui  all'art. 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 ed il loro grado di realizzazione;
 b) per la seconda relazione trimestrale:
 1. Una riconciliazione dei saldi finali riportati nei prospetti contabili  determinati  con  i criteri di redazione utilizzati per il bilancio  dell'esercizio  precedente  rispetto al valore dagli stessi assunto   in   applicazione  dei  principi  contabili  internazionali adottati  secondo la procedura di cui all'art. 6 del regolamento (CE) n.  1606/2002.  Il  prospetto  di riconciliazione deve descrivere con chiarezza  e adeguata analiticita' la natura e l'ammontare delle piu' significative  rettifiche  da apportare ai saldi finali riportati nei prospetti contabili;
 2.  In  un'appendice  separata, le riconciliazioni previste dai paragrafi  n. 39 e n. 40 del principio contabile internazionale "IFRS 1:  Prima  adozione degli International Financial Reporting Standard" adottato  secondo la procedura di cui all'art. 6 del regolamento (CE) n.  1606/2002, corredate da note esplicative dei criteri di redazione e delle voci che figurano nei prospetti di riconciliazione.
 2.  La  prima  relazione  trimestrale relativa all'esercizio avente inizio  il  1° gennaio 2005, o in data successiva, ed approvata entro la  data  del  30 settembre  2005, ove redatta ai sensi dell'art. 82, puo'  essere messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la societa' di gestione del mercato entro settantacinque giorni dal termine del trimestre.
 3.  Gli  emittenti sono esonerati dalla pubblicazione della seconda relazione   trimestrale   relativa  all'esercizio  avente  inizio  il 1° gennaio 2005, o in data successiva, ed approvata entro la data del 30 settembre   2005,  se,  previa  comunicazione  alla  Consob  e  al pubblico,  redigono  la  relazione semestrale in conformita' a quanto disposto dall'art. 81.
 4.  Qualora  l'emittente  rediga  la prima o la seconda trimestrale sulla  base  di  quanto disposto dall'art. 82 deve pubblicare, in una appendice separata, le riconciliazioni previste dai paragrafi n. 39 e n.  40 del principio contabile internazionale "IFRS 1: Prima adozione degli  International Financial Reporting Standard", corredate da note esplicative  dei  criteri  di redazione e delle voci che figurano nei prospetti di riconciliazione.».
 Nell'art. 84, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
 «2.  Nell'avviso  di convocazione gli emittenti azioni riportano le disposizioni  dello statuto rilevanti ai fini della partecipazione in assemblea.».
 Nell'art.  90,  comma  1,  lettera  d),  le parole «il verbale e le deliberazioni»   sono  sostituite  dalle  parole  «il  verbale  delle deliberazioni».
 Dopo l'art. 90 e' inserito il seguente:
 «Art.  90-bis (Patrimoni  destinati  ad uno specifico affare). - 1. Gli emittenti azioni trasmettono alla Consob:
 a) il  verbale  delle deliberazioni di cui all'art. 70-bis, comma 1, contestualmente alla diffusione al pubblico;
 b) nel  caso  previsto  dall'art.  70-bis,  comma 2, la relazione dell'organo  amministrativo  recante  le  informazioni previste dagli articoli 2447-ter, comma 1 e 2447-novies, comma 4, del codice civile, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea;
 c) la     documentazione    prevista    dall'art.    2447-novies, contestualmente alla diffusione al pubblico;
 d) il contratto previsto dall'art. 2447-bis, comma 1, lettera b), contestualmente alla diffusione al pubblico.».
 Nell'art. 92:
 nel   comma   1,   lettera   c),  le  parole  «il  verbale  e  le deliberazioni»   sono  sostituite  dalle  parole  «il  verbale  delle deliberazioni»;
 nel  comma  1,  lettera  e),  le parole «comma 4» sono sostituite dalle parole «comma 5».
 Nell'art.  94,  comma  2, le parole «il verbale e le deliberazioni» sono sostituite dalle parole «il verbale delle deliberazioni».
 Nell'art.  95, comma 1, dopo le parole «90, comma 1,» sono inserite le parole «90-bis,».
 Nell'art.   96,   comma  1,  lettera  b),  dopo  le  parole  «dagli articoli 81 e 82,» sono inserite le parole «comma 1,».
 Dopo l'art. 98 e' inserito il seguente:
 «Art.  98-bis (Strumenti  finanziari previsti dall'art. 2351, comma 5,  del  codice  civile).  -  1.  Gli  emittenti azioni, in occasione dell'emissione  di  strumenti  finanziari  cui e' riservata, ai sensi dell'art.   2351,  comma 5,  del  codice  civile,  la  nomina  di  un componente  dell'organo  di  amministrazione  o controllo, comunicano alla  Consob e alla societa' di gestione del mercato, che ne assicura la  diffusione  entro  il giorno successivo, il numero e le categorie degli  strumenti  finanziari  emessi, nonche' l'ammontare complessivo degli  strumenti finanziari della medesima categoria in circolazione. La   comunicazione   e'   effettuata   entro   il  giorno  successivo all'emissione.».
 L'art. 100 e' sostituito dal seguente:
 «Art.   100 (Composizione   degli   organi   di  amministrazione  e controllo,  direttore generale). - 1. Gli emittenti azioni comunicano alla   Consob,  entro  cinque  giorni  di  mercato  aperto  dal  loro verificarsi, i dati relativi alle variazioni nella composizione degli organi  di  amministrazione  e  controllo e nella carica di direttore generale,  ove  prevista, mediante il modello e secondo le istruzioni previsti nell'allegato 3H.».
 Nell'art. 102:
 il comma 2 e' sostituito dal seguente:
 «2. Le societa' di gestione del risparmio con riferimento a ciascun fondo   chiuso   gestito   quotato  in  borsa,  danno  notizia  delle informazioni  di  cui  all'art. 27-bis, commi 1 e 3, con le modalita' stabilite dall'art. 83. Si applica l'art. 84.»;
 dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
 «3.  Gli  obblighi  previsti  dall'art.  27-bis,  commi 1 e 3, sono assolti  anche  mediante  l'invio  di  un  apposito  comunicato  alla societa'  di  gestione  del  mercato,  che  lo mette immediatamente a disposizione  del  pubblico,  e  ad  almeno due agenzie di stampa. Il comunicato e' contestualmente trasmesso alla Consob.
 4.  Le  informazioni rese da soggetti esteri sono diffuse in lingua italiana.».
 Nell'art. 103, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
 «2.  Le societa' di gestione del risparmio, relativamente a ciascun fondo  chiuso gestito quotato in borsa, osservano l'art. 22, comma 4, e   rendono   altresi'   disponibili   nel   proprio  sito  Internet, consentendone  l'acquisizione  su  supporto  duraturo,  e  mantengono costantemente aggiornati i seguenti documenti e informazioni:
 a) il prospetto di quotazione e gli eventuali supplementi;
 b) i  riferimenti delle disposizioni generali emanate dalla Banca d'Italia   in  ordine  ai  limiti  d'investimento  e  ai  criteri  di valutazione dei fondi chiusi.».
 L'art. 103-bis e' sostituito dal seguente:
 «Art.    103-bis (Informazioni    relative    agli    OICR   aperti indicizzati). -  1. Le societa' di gestione e le Sicav, relativamente agli  OICR  italiani  ed esteri non armonizzati, osservano l'art. 22, comma 4,  e  rendono  altresi' disponibili nel proprio sito Internet, consentendone  l'acquisizione  su  supporto  duraturo,  e  mantengono costantemente aggiornati i seguenti documenti e informazioni:
 a) il prospetto di quotazione;
 b) i  riferimenti delle disposizioni generali emanate dalla Banca d'Italia   in  ordine  ai  limiti  d'investimento  e  ai  criteri  di valutazione degli OICR;
 c) l'eventuale  documento  di  illustrazione dei servizi/prodotti abbinati alla sottoscrizione degli OICR.
 2.   Le  informazioni  previste  dall'art.  23-bis,  comma 6,  sono comunicate   mediante  la  loro  tempestiva  pubblicazione  nel  sito Internet  dei soggetti indicati nel comma 1 e rese disponibili presso la  societa'  di  gestione  del  mercato  di  quotazione  e  la banca depositaria  ovvero  il soggetto previsto nel regolamento della Banca d'Italia.  Gli  stessi  soggetti  pubblicano  su almeno un quotidiano avente  adeguata  diffusione  nazionale, entro il mese di febbraio di ciascun  anno,  un  avviso  concernente  l'avvenuto aggiornamento del prospetto   pubblicato,   con  indicazione  della  relativa  data  di riferimento.
 3.  Le  societa'  di  gestione  e le Sicav, relativamente agli OICR esteri  armonizzati, osservano l'art. 22, comma 4, e rendono altresi' disponibili  nel  proprio sito Internet, consentendone l'acquisizione su   supporto  duraturo,  e  mantengono  costantemente  aggiornati  i seguenti documenti e informazioni:
 a) il prospetto di quotazione;
 b) il documento di quotazione.
 4.   Le  informazioni  previste  dall'art.  24-bis,  comma 3,  sono comunicate   mediante  la  loro  tempestiva  pubblicazione  nel  sito Internet  dei soggetti indicati nel comma 3 e rese disponibili presso la  societa'  di  gestione  del  mercato  di quotazione e il soggetto previsto  nel  regolamento  della Banca d'Italia. Gli stessi soggetti pubblicano   su  almeno  un  quotidiano  avente  adeguata  diffusione nazionale,  entro  il  mese  di febbraio  di  ciascun anno, un avviso concernente  l'avvenuto  aggiornamento  del prospetto pubblicato, con indicazione della relativa data di riferimento.
 5. Si applicano le disposizioni dell'art. 87».
 Nell'art. 105:
 nel  comma 2, lettera c), le parole «72, comma 4» sono sostituite dalle parole «72, comma 5»;
 nel comma 2, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:
 «d)  il  verbale di cui all'art. 70-bis, comma 1, contestualmente alla  diffusione al pubblico nonche' la relazione illustrativa di cui all'art.  70-bis,  comma 2,  entro  trenta  giorni  da  quello in cui l'assemblea ha deliberato;
 e) la  documentazione  prevista  dall'art.  70-bis,  commi 3 e 4, contestualmente alla diffusione al pubblico.».
 Nell'art. 108, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
 «2.   La   Consob  pubblica  l'elenco  aggiornato  degli  emittenti strumenti  finanziari  diffusi tramite strumenti anche informatici di diffusione delle informazioni.».
 Dopo l'art. 109 e' inserito il seguente:
 «Art. 109-bis (Informazioni su patti parasociali). 1. Gli emittenti azioni  diffuse  informano  il  pubblico,  con  le modalita' previste dall'art.  109,  della  comunicazione  di  cui  all'art. 2341-ter del codice  civile,  indicando  ogni elemento necessario per una compiuta valutazione del patto.
 2. Il comma precedente si applica anche ai patti gia' dichiarati ai sensi dell'art. 2341-ter del codice civile al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione.».
 Nell'art. 111:
 nel  comma 1, dopo le parole «art. 84» sono inserite le parole «, comma 1»;
 dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
 «2.   Agli   emittenti   azioni   diffuse  si  applicano  anche  le disposizioni dell'art. 84, comma 2.».
 Nell'art. 112:
 il comma 1 e' soppresso;
 il comma 2 e' sostituito dal seguente:
 «1.  Sono  dispensati  dall'adempimento dell'art. 114, comma 1, del Testo  Unico  e nei loro confronti non si applicano gli articoli 109, 110  e  111,  gli  emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati  di  altri  Paesi  dell'Unione Europea o nei mercati di Paesi  extracomunitari  riconosciuti  ai sensi dell'art. 67, comma 2, del Testo Unico e le Sicav.».
 Nell'art.   118,   comma   3,  le  parole  «gestione  collettiva  o individuale del risparmio» sono sostituite dalle parole «gestione del risparmio».
 Dopo l'art. 122 e' inserito il seguente:
 «Art.  122-bis (Trasparenza  sugli  strumenti  finanziari  previsti dall'art.  2351,  comma  5, del codice civile). - 1. Tutti coloro che possiedono  strumenti finanziari cui e' riservata, ai sensi dell'art. 2351,  comma  5,  del  codice  civile,  la  nomina  di  un componente dell'organo  di  amministrazione  o controllo, ne danno comunicazione alla societa' emittente e alla Consob quando, alternativamente:
 a) sono in grado di eleggere da soli un componente dell'organo di amministrazione o controllo ovvero perdono tale possibilita';
 b) superano, rispetto al totale degli strumenti finanziari di una medesima  categoria  emessi, le soglie del 10%, 25%, 50% e 75% ovvero scendono al di sotto di tali soglie.
 2.  Ai  fini  dell'applicazione  del  comma precedente rilevano gli strumenti finanziari:
 - dei  quali un soggetto e' titolare, anche se il diritto di voto spetta  o  e'  attribuito  a  terzi  o  in  relazione ai quali a tale soggetto spetta o e' attribuito il diritto di voto;
 - di  cui  sono  titolari interposte persone, fiduciari, societa' controllate  o  in  relazione ai quali il diritto di voto spetta o e' attribuito a tali soggetti.
 Si applica l'art. 118, comma 3.
 3.  La  comunicazione  e' effettuata entro cinque giorni di mercato aperto dall'avvenuta conoscenza della possibilita' di cui al comma 1, lettera  a)  ovvero  dall'operazione  idonea a determinare il sorgere dell'obbligo  di  cui al comma 1, lettera b), indipendentemente dalla data  di esecuzione, mediante il modello previsto nell'allegato 4. Si applica l'art. 121, commi 2 e 3.
 4.  La  Consob  pubblica le informazioni acquisite entro i quindici giorni   di   mercato   aperto   successivi   al   ricevimento  della comunicazione,  tramite  strumenti  anche  informatici  di diffusione delle informazioni.».
 Nell'art.  130,  comma  1, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
 «b)  il  numero  delle  azioni  e  degli strumenti finanziari che attribuiscono  diritti  di  acquisto  o di sottoscrizione di azioni o diritti  di  voto  ai  sensi dell'art. 2351, ultimo comma, del codice civile,  complessivamente  conferiti, la loro percentuale rispetto al numero  totale  delle  azioni  rappresentative del capitale sociale e degli  strumenti  finanziari  emessi  della medesima categoria e, nel caso  di strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o sottoscrizione, il numero complessivo delle azioni che possono essere acquistate o sottoscritte;
 c) i soggetti aderenti al patto, esplicitando:
 - il  numero  delle  azioni  o  degli  strumenti finanziari che attribuiscono  diritti  di  acquisto  o di sottoscrizione di azioni o diritti  di  voto  ai  sensi dell'art. 2351, ultimo comma, del codice civile, da ciascuno conferiti;
 - le percentuali delle azioni da ciascuno conferite rispetto al numero  totale delle azioni conferite e al numero totale delle azioni della  medesima categoria rappresentative del capitale sociale; se il patto ha ad oggetto strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto  o  di  sottoscrizione  di azioni o diritti di voto ai sensi dell'art.  2351,  ultimo  comma, del codice civile, le percentuali di strumenti  da  ciascuno  conferiti  rispetto  al  numero totale degli strumenti  conferiti  e al numero totale degli strumenti emessi della medesima  categoria nonche' il numero delle azioni che possono essere acquistate o sottoscritte;
 - il  soggetto  che  in  virtu' del patto esercita il controllo della  societa'  o  che  e'  in  grado di determinare la nomina di un componente  dell'organo  di  amministrazione  o controllo riservata a strumenti finanziari.
 Nei  patti  conclusi  in forma associativa e in quelli conclusi fra piu'  di  cinquanta  soggetti, le informazioni relative agli aderenti aventi  una  partecipazione  non superiore allo 0,1 per cento possono essere  sostituite  dall'indicazione  del  numero complessivo di tali soggetti,  del numero delle azioni complessivamente conferite e delle percentuali  da  queste  rappresentate  rispetto  ai  parametri sopra indicati.  Entro  sette  giorni  dalla  pubblicazione  dell'avviso di convocazione   dell'assemblea  di  bilancio  della  societa',  ovvero dell'assemblea  convocata  ai  sensi  dell'art.  2364-bis  del codice civile,  e'  trasmesso  alla  societa'  stessa  un  elenco contenente l'indicazione  aggiornata  delle  generalita' di tutti gli aderenti e del  numero  delle  azioni  da  ciascuno  conferite. L'elenco e' reso disponibile   dalla  societa'  per  la  consultazione  da  parte  del pubblico;».
 Nell'art.  135, comma 4, dopo le parole «dell'art. 70, commi 1, 3 e 4» sono inserite le parole «, dell'art. 70-bis, comma 2,».
 Nell'art.  136, comma 4, dopo le parole «dell'art. 70, commi 1, 3 e 4» sono inserite le parole «, dell'art. 70-bis, comma 2,».
 Nell'art. 137, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
 «1.   Per  il  conferimento  della  delega  l'azionista  che  abbia effettuato    l'adempimento    necessario   per   la   partecipazione all'assemblea,  trasmette  all'intermediario,  direttamente  o per il tramite del depositario, o all'associazione il modulo di delega.».
 Nell'art.   140,   comma 1,  l'ultimo  periodo  «La  certificazione rilasciata  dal depositario ai sensi dell'art. 85, comma 4, del Testo Unico puo' essere contenuta nella scheda di voto.» e' soppresso.
 Nell'art. 141:
 nel   comma   2,   il  periodo  «unitamente  alla  certificazione rilasciata  ai  sensi  dell'art.  85,  comma  4, del Testo Unico», e' soppresso;
 nel  comma  4,  l'ultimo  periodo «In tal caso, la certificazione rilasciata  ai  sensi  dell'art.  85,  comma  4, del Testo Unico puo' essere   utilizzata   per  l'esercizio  del  diritto  di  voto.»,  e' soppresso.
 Nell'art. 143, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
 «1.  Le  schede  pervenute  oltre  i  termini  previsti  o prive di sottoscrizione  non  sono  prese  in  considerazione  ai  fini  della costituzione dell'assemblea ne' ai fini della votazione.».
 Nell'art. 152:
 nel  comma  2,  il  primo periodo e' sostituito dal seguente: «Le disposizioni  in  materia di revisione contabile si applicano fino al momento in cui il controllo e' venuto meno.»;
 dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
 «3.  In caso di trasferimento del controllo tra societa' con azioni quotate,  l'incarico conferito dalla societa' controllata si conclude alla  chiusura dell'esercizio nel corso del quale si e' verificato il trasferimento.»;
 il comma 3 e' sostituito dal seguente:
 «4. Per le societa' controllate con azioni non quotate sottoposte a revisione  solo  per effetto dell'art. 165, comma 1, del Testo Unico, l'incarico puo' avere scadenza allineata a quella dell'incarico della controllante con azioni quotate.».
 Nell'art. 156, dopo la lettera u), sono inserite le seguenti:
 «v) la comunicazione Consob n. 33766 del 5 maggio 2000;
 w) la comunicazione Consob n. 2064231 del 30 settembre 2002.».
 Nell'allegato 1A, paragrafo A), lettera a), le parole «del collegio sindacale» sono sostituite dalle parole «dell'organo di controllo».
 Nell'allegato  1A, paragrafo A), lettera l), nota 2, dopo le parole «non  appena  disponibile»  sono  inserite  le  parole «, con congruo anticipo  rispetto  alla  data  prevista  per  la  pubblicazione  del prospetto informativo,».
 Nell'allegato  1A,  paragrafo B), dopo la lettera d) e' inserita la seguente:
 «d-bis)  copia  dei documenti previsti ai sensi dell'art. 27-bis, comma 1, lettere a) e b);».
 Nell'allegato  1A, paragrafo B), lettera g), dopo il periodo «copia dell'eventuale convenzione tra societa' promotrice e gestore, nonche' delle  convenzioni  stipulate  con  la  banca depositaria, i soggetti incaricati  del  collocamento,  i soggetti delegatari di attivita' di gestione  e  i  soggetti  negoziatori  (per  questi  ultimi  le  sole convenzioni contenenti elementi rilevanti ai fini dell'art. 49, comma 2,  lettera  b),  del  regolamento  n.  11522/98).»  e'  inserito  il seguente: «Per le comunicazioni riguardanti fondi comuni immobiliari, e'  richiesto  altresi'  l'invio dell'eventuale convenzione stipulata con  l'intermediario  finanziario che ha valutato la compatibilita' e la   redditivita'  dei  beni  conferiti  rispetto  alla  politica  di investimento del fondo.».
 Nell'allegato  1B,  parte  prima,  paragrafo  V, dopo il punto 1 e' inserito il seguente:
 «2  -  L'emittente  bancario  che  voglia  utilizzare il medesimo prospetto   informativo  o  nell'ipotesi  di  scissione  il  medesimo documento   sull'emittente   sia   per   la   quotazione  di  proprie obbligazioni  che per la quotazione/sollecitazione di covered warrant o  certificates  dovra'  riportare  in  tale  documento  gli elementi informativi richiesti, per l'emittente, dallo schema 6 e dallo schema 7.».
 Nell'allegato  1B,  parte  prima,  paragrafo  V,  il  punto  «2» e' rinumerato come punto «3», restando invariato il contenuto.
 Nell'allegato 1B, parte prima, paragrafo X, punto 1, dopo la parola «quotazione» sono inserite le parole «/sollecitazione».
 Nell'allegato  1B,  parte  prima,  paragrafo  X, dopo il punto 2 e' inserito il seguente:
 «3  -  L'emittente  bancario  che  voglia  utilizzare il medesimo prospetto   informativo  o  nell'ipotesi  di  scissione  il  medesimo documento   sull'emittente   sia   per   la   quotazione  di  proprie obbligazioni  che per la quotazione/sollecitazione di covered warrant o  certificates  dovra'  riportare  in  tale  documento  gli elementi informativi richiesti, per l'emittente, dallo schema 6 e dallo schema 7.».
 Nell'allegato  1B,  parte  seconda  A),  schema 1, la lettera C) e' sostituita dalla seguente:
 «C)  -  Avvertenze  per l'investitore (il presente paragrafo deve essere  redatto  con un carattere tipografico di dimensione superiore rispetto a quello utilizzato per le altre parti del prospetto)».
 Nell'allegato  1B,  parte  seconda  B),  schema  6,  la  lettera C) «Avvertenze per l'investitore» e' sostituita dalla seguente:
 «C)  -  Avvertenze  per l'investitore (il presente paragrafo deve essere  redatto  con un carattere tipografico di dimensione superiore rispetto a quello utilizzato per le altre parti del prospetto)».
 Nell'allegato  1B,  parte  seconda  B),  schema  7,  la  lettera C) «Avvertenze per l'investitore» e' sostituita dalla seguente:
 «C)  -  Avvertenze  per l'investitore (il presente paragrafo deve essere  redatto  con un carattere tipografico di dimensione superiore rispetto a quello utilizzato per le altre parti del prospetto)».
 Nell'allegato 1B, parte terza, schema 1, lettera A) «Copertina», le parole  «responsabile  del  collocamento  e  sponsor» sono sostituite dalle  parole  «responsabile  del  collocamento,  sponsor  e  listing partner».
 Nell'allegato 1B, parte terza, schema 1, lettera C) «Avvertenze per l'investitore»:
 la rubrica della lettera C) e' sostituita dalla seguente:
 «C)  -  Avvertenze  per l'investitore (il presente paragrafo deve essere  redatto  con un carattere tipografico di dimensione superiore rispetto a quello utilizzato per le altre parti del prospetto)»;
 l'avvertenza  «-  gli eventuali rischi derivanti da problematiche interne   ed  esterne  all'azienda  connesse  con  l'anno  2000»,  e' soppressa;
 il  periodo  «gli  scostamenti  significativi tra il prezzo della sollecitazione  e  il costo sostenuto, direttamente o indirettamente, da  amministratori»  e'  sostituito  dal  seguente:  «gli scostamenti significativi   tra   il  prezzo  della  sollecitazione  e  il  costo sostenuto,  direttamente o indirettamente, dai componenti dell'organo di amministrazione»;
 l'avvertenza «- gli eventuali conflitti di interesse attinenti il collocamento  e/o  lo  sponsor;» e' sostituita dalla seguente: «- gli eventuali  conflitti  di  interesse  attinenti il collocamento e/o lo sponsor/listing partner;».
 Nell'allegato 1B, parte terza, schema 1, lettera D):
 nel  paragrafo  «CLAUSOLE  GENERALI»,  il  capoverso  «Indicare i nominativi   e/o   le  denominazioni  dei  soggetti  che  partecipano all'operazione  nonche'  il  ruolo  rispettivamente  svolto  (ad es.: emittente,   proponente,   responsabile  del  collocamento,  sponsor, speciali-sta,  societa'  di  revisione,  ecc.).»  e'  sostituito  dal seguente:  «Indicare  i  nominativi e/o le denominazioni dei soggetti che  partecipano  all'operazione  nonche'  il  ruolo  rispettivamente svolto (ad es.: emittente, proponente, responsabile del collocamento, sponsor,   listing   partner,  specialista,  societa'  di  revisione, ecc..).»;
 nella  lettera  D.2),  il  capoverso «Riportare, se del caso, gli estremi  del  provvedimento di quotazione nonche' gli impegni assunti dall'emittente,  dallo sponsor, dagli azionisti e/o da altri soggetti nei  confronti della societa' di gestione del mercato.» e' sostituito dal  seguente: «Riportare, se del caso, gli estremi del provvedimento di  quotazione  nonche'  gli  impegni  assunti  dall'emittente, dallo sponsor/listing  partner,  dagli  azionisti e/o da altri soggetti nei confronti della societa' di gestione del mercato.»;
 nella   lettera   D.2),   paragrafo   «Azionariato»,  il  periodo «rilevanti ai sensi dell'art. 122 del Testo Unico», e' soppresso;
 nella  lettera  D.3), nel periodo «Indicare la valorizzazione del capitale  economico  dell'emittente  secondo  le  valutazioni fornite dallo  sponsor  nel  documento  di  valutazione.»,  le  parole «dallo sponsor» sono soppresse.
 Nell'allegato 1B, parte terza, schema 1, lettera E):
 nel  punto  1.5,  in  fine,  e'  inserito  il seguente capoverso: «Indicare,  ai sensi dell'art. 2497 del codice civile, se l'emittente e'  soggetto  all'attivita'  di  direzione  e  coordinamento. In tale circostanza  riportare,  ai  sensi  dell'art.  2497-bis, comma 4, del codice   civile,  il  prospetto  riepilogativo  dei  dati  essenziali dell'ultimo   bilancio   della  societa'  o  dell'ente  che  esercita sull'emittente   l'attivita'   di  direzione  e  coordinamento,  dati riportati  in apposita sezione della nota integrativa. Inoltre devono essere   rappresentati   i   rapporti  intercorsi  con  chi  esercita l'attivita'  di direzione e coordinamento e con le altre societa' che vi  sono  soggette,  nonche'  l'effetto  che  tale attivita' ha avuto sull'esercizio  dell'impresa  sociale  e  sui  suoi  risultati;  tali elementi  informativi,  ai  sensi  dell'art.  2497-bis,  comma 5, del codice   civile,  sono  descritti  nella  relazione  sulla  gestione. Precisare  altresi'  che  i  citati  documenti sono ricompresi tra la documentazione a disposizione del pubblico.»;
 dopo il punto 1.6.5 e' inserito il seguente:
 «1.6.6  -  Costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare e finanziamento destinato ad uno specifico affare.
 In  caso  di  costituzione  di patrimoni destinati ad uno specifico affare,  fornire le informazioni previste dall'art. 2447-ter, comma 1 e 2447-novies, comma 4, del codice civile.
 In caso di finanziamento destinato ad uno specifico affare, fornire le  informazioni  che  devono  essere inserite nel contratto ai sensi dell'art. 2447-decies, comma 2, del codice civile.»;
 nel  punto  1.7,  in  fine,  e'  inserito  il seguente capoverso: «Precisare  se  l'emittente  esercita  l'attivita'  di direzione e di coordinamento ai sensi dell'art. 2497 del codice civile ed i soggetti nei confronti dei quali tale attivita' e' esercitata.».
 Nell'allegato 1B, parte terza, schema 1, lettera F):
 dopo il punto 2.1 e' inserito il seguente:
 «(*)   2.1.1 - Ove   l'emittente   abbia  adottato  il  sistema dualistico,   precisare   se  lo  statuto  ha  attribuito  competenze gestionali   al   consiglio  di  sorveglianza  e  fornire  una  breve descrizione delle stesse.»;
 dopo il punto 2.2 e' inserito il seguente:
 «2.2.1  - Ove l'emittente abbia adottato il modello monistico o dualistico indicare i requisiti di onorabilita' e di professionalita' fissati    dallo   statuto   rispettivamente   ai   sensi   dell'art. 2409-octiesdecies  del  codice  civile  e  dell'art.  148  del  Testo Unico.»;
 il  testo della nota 17 del punto 2.5 e' sostituito dal seguente: «Per   principali  dirigenti  si  intendono  quelli  che  riferiscono direttamente  agli  organi  di  vertice  della  societa'  (componenti dell'organo  di  amministrazione,  amministratori  o  consiglieri  di gestione delegati, direttori generali).»;
 nel  punto  2.6,  le parole «il consiglio di amministrazione, dai membri  del  collegio  sindacale» sono sostituite dalle parole «degli organi di amministrazione e di controllo»;
 nel  punto  2.7,  le  parole «il consiglio di amministrazione, ai membri  del  collegio  sindacale» sono sostituite dalle parole «degli organi di amministrazione e di controllo»;
 nel   punto   2.8,   le   parole   «membri   del   consiglio   di amministrazione,  da  quelli  del collegio sindacale» sono sostituite dalle  parole  «componenti  degli  organi  di  amministrazione  e  di controllo»;  inoltre,  le parole «strumenti finanziari posseduti alla fine dell'esercizio in corso» sono sostituite dalle parole «strumenti finanziari   posseduti  alla  data  di  pubblicazione  del  prospetto informativo»;
 nel   punto   2.9,   le   parole  «componenti  del  consiglio  di amministrazione,  di  quelli  del collegio sindacale» sono sostituite dalle  parole  «componenti  degli  organi  di  amministrazione  e  di controllo»;
 nel   punto   2.11,   le   parole   «membri   del   consiglio  di amministrazione, del collegio sindacale» sono sostituite dalle parole «componenti degli organi di amministrazione e di controllo».
 Nell'allegato  1B, parte terza, schema 1, lettera H), punto 4.8, le parole   «I   dati   trimestrali   dovranno   essere   redatti  dagli amministratori»  sono  sostituite  dalle  parole  «I dati trimestrali dovranno    essere    redatti    dai    componenti   dell'organo   di amministrazione».
 Nell'allegato 1B, parte terza, schema 1, lettera L):
 dopo il punto 6.8 sono inseriti i seguenti:
 «6.8.1  -  Indicazione  dell'esercizio  o  meno  delle facolta' riconosciute all'autonomia statutaria dal codice civile.
 Illustrare  le principali modifiche apportate allo statuto sociale. A  titolo esemplificativo, ma non esaustivo, descrivere il modello di amministrazione  e  di  controllo alternativo al sistema tradizionale eventualmente  adottato  dall'emittente,  le  materie  che sono state delegate  all'organo  amministrativo  o al consiglio di sorveglianza, l'emissione  di  azioni  senza  diritto di voto ovvero con diritto di voto   limitato  a  particolari  argomenti,  nonche'  l'emissione  di strumenti finanziari partecipativi.
 6.8.2  -  Indicazione dell'adeguamento dello statuto sociale al Codice di autodisciplina delle societa' quotate (c.d. Codice Preda).
 Descrivere  il  sistema  di  corporate  governance dell'emittente e fornire  indicazioni  circa le modalita' di adeguamento dello statuto sociale al Codice di autodisciplina delle societa' quotate.»;
 nel   punto   6.12,   le   parole  «ovvero  di  una  delega  agli amministratori» sono sostituite dalle parole «ovvero di una delega ai componenti dell'organo di amministrazione»;
 nel  punto  6.14,  dopo  le parole «Indicazione dell'esistenza di quote»   sono   inserite   le   parole  «o  di  strumenti  finanziari partecipativi».
 Nell'allegato  1B, parte terza, schema 1, lettera O), dopo il punto 9.6 e' inserito il seguente:
 «(*)  9.6.1 Ove l'offerente abbia adottato il sistema dualistico, precisare  se  lo  statuto  ha  attribuito  competenze  gestionali al consiglio  di  sorveglianza  e  fornire  una  breve descrizione delle stesse.».
 Nell'allegato  1B, parte terza, schema 1, lettera Q), dopo il punto 11.3 e' inserito il seguente:
 «11.3.1  -  Per  le  societa'  non ancora iscritte nel registro delle  imprese, fornire informazioni in merito all'iter da seguire in sede  di  costituzione  per  pubblica  sottoscrizione  ai sensi degli articoli 2333  e  seguenti del codice civile. In particolare, fornire notizie   in  merito  all'avvenuto  deposito  presso  un  notaio  del programma, con le firme autenticate dei promotori.».
 Nell'allegato 1B, parte terza, schema 1, lettera S):
 dopo il punto 13.1 e' inserito il seguente:
 «13.1.1 - Schemi di stato patrimoniale e conto economico tratti dalla  relazione semestrale e/o trimestrale approvate successivamente all'ultimo bilancio.»;
 dopo il punto 13.4 e' inserito il seguente:
 «13.5  -  Statuto  sociale  (a meno che lo stesso non sia messo a disposizione del pubblico anche nel sito internet dell'emittente). Appendici  per  le  societa'  non  ancora iscritte nel registro delle imprese. - Programma  depositato  presso un notaio ai sensi dell'art. 2333 del codice civile; - Progetto  di  costituzione  contenente  i dati economico-finanziari dell'iniziativa.».
 I  punti «13.5», «13.6» e «13.7» sono rinumerati come punti «13.6», «13.7» e «13.9», restando invariato il contenuto.
 Dopo il punto 13.7 e' inserito il seguente:
 «13.8   -   Relazione   semestrale   e/o   trimestrale  approvata successivamente all'ultimo bilancio.».
 Nell'allegato 1B, parte terza, schema 1, lettera T), il testo della nota   28   del  «MODELLO  DI  DICHIARAZIONE  DI  RESPONSABILITA»  e' sostituito  dal  seguente: «La dichiarazione di responsabilita' sopra riportata  deve  essere  sottoscritta  dal  legale  rappresentante di coloro  che  in  qualita'  di offerente, emittente e responsabile del collocamento intendono effettuare la sollecitazione all'investimento, nonche' dallo sponsor/listing partner e dal presidente dell'organo di controllo dell'offerente e dell'emittente).».
 Nell'allegato  1B,  parte terza, schema 2, la rubrica della lettera C) e' sostituita dalla seguente:
 «C)  -  AVVERTENZE  PER L'INVESTITORE (il presente paragrafo deve essere  redatto  con un carattere tipografico di dimensione superiore rispetto a quello utilizzato per le altre parti del prospetto)».
 Nell'allegato 1B, parte terza, schema 2, lettera E):
 dopo il punto 1.6 e' inserito il seguente:
 «1.6.1  -  Indicare, ai sensi dell'art. 2497 del codice civile, se   l'emittente   e'   soggetto   all'attivita'   di   direzione   e coordinamento.  In  tale  circostanza  per  i  dati  e  gli  elementi informativi  di cui all'art. 2497-bis, commi 4 e 5 del codice civile, fare  rinvio  alla  nota integrativa ed alla relazione sulla gestione riportate in appendice al prospetto informativo.»;
 nel  punto  1.7,  in  fine,  e'  inserito  il seguente capoverso: «Precisare  se  l'emittente  esercita  l'attivita'  di direzione e di coordinamento ai sensi dell'art. 2497 del codice civile ed i soggetti nei confronti dei quali tale attivita' e' esercitata.»;
 dopo il punto 1.7, e' inserito il seguente:
 «1.8  -  Costituzione  di  patrimoni  destinati  ad uno specifico affare e finanziamento destinato ad uno specifico affare.
 In  caso  di  costituzione  di patrimoni destinati ad uno specifico affare,  fornire le informazioni previste dall'art. 2447-ter, comma 1 e 2447-novies, comma 4, del codice civile.
 In caso di finanziamento destinato ad uno specifico affare, fornire le  informazioni  che  devono  essere inserite nel contratto ai sensi dell'art. 2447-decies, comma 2, del codice civile.».
 Nell'allegato 1B, parte terza, schema 2, lettera F):
 dopo il punto 2.1 e' inserito il seguente:
 «(*)   2.1.1  -  Ove  l'emittente  abbia  adottato  il  sistema dualistico,   precisare   se  lo  statuto  ha  attribuito  competenze gestionali   al   consiglio  di  sorveglianza  e  fornire  una  breve descrizione delle stesse.»;
 dopo il punto 2.2. e' inserito il seguente:
 «2.2.1  - Ove l'emittente abbia adottato il modello monistico o dualistico indicare i requisiti di onorabilita' e di professionalita' fissati    dallo   statuto   rispettivamente   ai   sensi   dell'art. 2409-octiesdecies codice civile e dell'art. 148 del Testo Unico.»;
 il  testo della nota 6 del punto 2.5. e' sostituito dal seguente: «Per   principali  dirigenti  si  intendono  quelli  che  riferiscono direttamente  agli  organi  di  vertice  della  societa'  (componenti dell'organo  di  amministrazione,  amministratori  o  consiglieri  di gestione delegati, direttori generali).»;
 nel  punto  2.6,  le  parole  «dai  componenti  il  consiglio  di amministrazione,  dai  membri del collegio sindacale» sono sostituiti dalle  parole  «dai  componenti  degli organi di amministrazione e di controllo»;
 nel  punto  2.7.,  le  parole  «ai  componenti  il  consiglio  di amministrazione,  ai  membri  del collegio sindacale» sono sostituite dalle  parole  «ai  componenti  degli  organi di amministrazione e di controllo»;
 nel   punto   2.8,   le   parole   «membri   del   consiglio   di amministrazione,  da  quelli  del collegio sindacale» sono sostituite dalle  parole  «componenti  degli  organi  di  amministrazione  e  di controllo»;  inoltre,  le parole «strumenti finanziari posseduti alla fine dell'esercizio in corso» sono sostituite dalle parole «strumenti finanziari   posseduti  alla  data  di  pubblicazione  del  prospetto informativo»;
 nel   punto   2.9,   le   parole   «membri   del   consiglio   di amministrazione,  di  quelli  del collegio sindacale» sono sostituite dalle  parole  «componenti  degli  organi  di  amministrazione  e  di controllo»;
 nel   punto   2.11,   le   parole   «membri   del   consiglio  di amministrazione, del collegio sindacale» sono sostituite dalle parole «componenti degli organi di amministrazione e di controllo».
 Nell'allegato 1B, parte terza, schema 2, lettera L):
 dopo il punto 6.3 sono inseriti i seguenti:
 «6.3.1  -  Indicazione  dell'esercizio  o  meno  delle facolta' riconosciute all'autonomia statutaria dal codice civile.
 Illustrare  le principali modifiche apportate allo statuto sociale. A  titolo esemplificativo, ma non esaustivo, descrivere il modello di amministrazione  e  di  controllo alternativo al sistema tradizionale eventualmente  adottato  dall'emittente,  le  materie  che sono state delegate  all'organo  amministrativo  o al consiglio di sorveglianza, l'emissione  di  azioni  senza  diritto di voto ovvero con diritto di voto   limitato  a  particolari  argomenti,  nonche'  l'emissione  di strumenti finanziari partecipativi.
 6.3.2  -  Indicazione dell'adeguamento dello statuto sociale al Codice di autodisciplina delle societa' quotate (c.d. Codice Preda).
 Descrivere  il  sistema  di  corporate  governance dell'emittente e fornire  indicazioni  circa le modalita' di adeguamento dello statuto sociale al Codice di autodisciplina delle societa' quotate.»;
 nel punto 6.5, le parole «di una delega agli amministratori» sono sostituite  dalle  parole «di una delega ai componenti dell'organo di amministrazione».
 Nell'allegato 1B, parte terza, schema 2, lettera S):
 la rubrica e' sostituita dalla seguente:
 «S)  XIII  -  APPENDICI E DOCUMENTAZIONE MESSA A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO»;
 nel  paragrafo  «Appendici»,  dopo  il punto 13.4 sono inseriti i seguenti:
 «13.5  -  Statuto  sociale  (a meno che lo stesso non sia messo a disposizione del pubblico anche nel sito internet dell'emittente).
 13.6   -   Relazione   semestrale   e/o   trimestrale   approvate successivamente al bilancio.»;
 il  punto  «13.5»  e'  rinumerato  come  punto «13.7», restando invariato il contenuto.
 Nell'allegato 1B, parte terza, schema 3, lettera A) «COPERTINA», le parole  «responsabile  del  collocamento  e  sponsor» sono sostituite dalle  parole  «responsabile  del  collocamento,  sponsor  e  listing partner».
 Nell'allegato   1B,   parte  terza,  schema  3,  lettera  c)  -  1) «AVVERTENZE PER L'INVESTITORE»:
 la rubrica della lettera C) e' sostituita dalla seguente:
 «C) - 1) Avvertenze per l'investitore (il presente paragrafo deve essere  redatto  con un carattere tipografico di dimensione superiore rispetto a quello utilizzato per le altre parti del prospetto)»;
 dopo  l'avvertenza  «-  le  eventuali  passivita' potenziali», e' inserita la seguente:
 «- Rating dell'emittente e dello strumento finanziario. Precisare se  esiste/non  esiste  il  rating dell'emittente e/o dello strumento finanziario.  In  caso affermativo specificare la data del rilascio e l'ente o la societa' che lo ha emesso. Indicare le classificazioni di rating  con  spiegazione  di  lettere  e  numeri.  Indicare infine le eventuali  variazioni  di  rating  dell'emittente  rispetto al valore dello stesso riportato nell'ultimo documento pubblicato;»;
 dopo  il  periodo  «in  ogni  caso,  esplicitare  che nel caso di obbligazioni  strutturate  scomponibili  in  una obbligazione di tipo ordinario  e  in  uno  o  piu' strumenti derivati, la valutazione del prezzo  richiede  particolare  competenza;» e' inserito di seguito il periodo:  «in  particolare,  ove  possibile,  fornire  indicazioni di pricing dello strumento finanziario;»;
 dopo il periodo «l'eventuale possibilita' da parte dell'emittente di  effettuare  il rimborso anticipato del prestito obbligazionario.» e'  inserito  di  seguito  il  periodo:  «Qualora  sia  prevista tale facolta' indicarne i termini e le relative modalita';»;
 dopo  il  periodo  «l'eventuale  clausola  di subordinazione.» e' inserito  di  seguito  il  periodo:  «Laddove  esista  tale  clausola indicarne termini e modalita';»;
 dopo  il  periodo «le difficolta' di disinvestimento, ove non sia prevista  la  quotazione  degli  strumenti  finanziari  oggetto della sollecitazione  in  un mercato regolamentato.» e' inserito di seguito il  periodo: «In particolare rappresentare che tali titoli potrebbero presentare  problemi di liquidabilita' a prescindere dall'emittente e dall'ammontare  del  prestito  in  quanto  le  richieste  di  vendita potrebbero non trovare tempestiva e adeguata contropartita;»;
 l'avvertenza «- gli eventuali conflitti di interesse attinenti il collocamento  e/o  lo  sponsor;» e' sostituita dalla seguente: «- gli eventuali  conflitti  di  interesse  attinenti il collocamento e/o lo sponsor/listing partner;».
 Nell'allegato   1B,   parte   terza,   schema   3,   lettera  C)  - 2) «ESEMPLIFICAZIONE DEI RENDIMENTI»:
 dopo   il   capoverso   «Nel  caso  in  cui  i  rendimenti  delle obbligazioni fossero legati all'andamento di parametri (tassi, indici o   panieri),  dovra'  essere  fornita  una  chiara  indicazione  del meccanismo  di  determinazione  di  tali rendimenti e degli eventuali parametri  di  calcolo,  al  fine  di  consentire  al  sottoscrittore l'esatta  evidenziazione  dei rischi di «performance». In particolare dovranno   essere   forniti   confronti   tra  il  rendimento  minimo eventualmente  garantito  ed  il  rendimento  di strumenti finanziari aventi  pari  durata  e  rischio similare.»; e' inserito il seguente: «Inserire  la  formula  di  calcolo  dell'interesse  dello  strumento finanziario  e,  ove  possibile,  calcolare  il valore del rendimento effettivo annuo lordo ed al netto della componente fiscale, in regime di capitalizzazione composta.»;
 dopo  il  capoverso  «Ove vengano assicurati tassi minimi, dovra' essere  fornita  l'indicazione  del rendimento annuo effettivo netto, inteso  come  rendimento  annuo  composto  al  netto della componente fiscale. La medesima indicazione del rendimento effettivo annuo netto dovra'  essere fornita con riferimento all'ipotesi che l'emittente si avvalga,   alla   prima  data  utile,  della  eventuale  facolta'  di effettuare  il  rimborso anticipato del prestito obbligazionario.» e' inserito  il seguente: «Quando il tasso di interesse nominale non sia disponibile  al momento della pubblicazione del prospetto indicare il rendimento  effettivo  annuo  composto  lordo e netto calcolato sulla base del range di tasso indicato al punto 7.7.»;
 in  fine,  le  parole  «I  paragrafi 1 e 2» sono sostituite dalle parole «I paragrafi 1, 2, 3 e 4».
 Nell'allegato  1B,  parte  terza,  schema  3, lettera D.1), dopo le parole «Indicare gli impegni eventualmente assunti dall'emittente e/o dallo sponsor» sono inserite le parole «/listing partner».
 Nell'allegato  1B,  parte  terza,  schema  3, lettera D.2), dopo il capoverso  «Fornire,  per  ciascuno  degli  ultimi  tre esercizi, una tabella  comparativa  dei  principali  dati economici, patrimoniali e finanziari  dell'emittente eventualmente utili al fine di evidenziare la  solvibilita'  dell'emittente.  In  particolare i dati selezionati devono  risultare  esplicativi  almeno delle componenti significative dell'andamento della situazione finanziaria nel periodo considerato.» e'  inserito  il  seguente:  «Qualora  le  obbligazioni  oggetto  del prospetto  fossero  irrevocabilmente e incondizionatamente garantite, inserire la tabella comparativa di cui al punto precedente con i dati economico,  patrimoniali  e  finanziari  del  garante,  eventualmente aggiornando  tali  dati  contabili  con l'ultima situazione contabile infra-annuale   disponibile.   Ove  il  garante  rediga  il  bilancio consolidato  di  gruppo  i  dati finanziari selezionati devono essere presentati  anche  in  forma  consolidata;  tuttavia  il garante puo' omettere  i  propri  dati  individuali  ove  dichiari  che  essi  non forniscono  alcuna  significativa  informazione aggiuntiva rispetto a quelli  consolidati  di  gruppo.  Le medesime informazioni possono al contrario  essere fornite soltanto su base individuale ove il garante dichiari  che le medesime informazioni a livello consolidato non sono significative.».
 Nell'allegato 1B, parte terza, schema 3, lettera E):
 dopo  la  rubrica  «E)  I  - INFORMAZIONI CONCERNENTI L'ATTIVITA' DELL'EMITTENTE»  e'  inserito  il  seguente  capoverso:  «Nel caso di obbligazioni garantite le seguenti informazioni devono essere fornite anche relativamente al garante.»;
 dopo il punto 1.9.1 e' inserito il seguente:
 «1.9.1.1 - Costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare e finanziamento destinato ad uno specifico affare.
 In  caso  di  costituzione  di patrimoni destinati ad uno specifico affare, fornire le informazioni contenute nell'art. 2447-ter, comma 1 e 2447-novies, comma 4, del codice civile.
 In caso di finanziamento destinato ad uno specifico affare, fornire le  informazioni  che  devono  essere inserite nel contratto ai sensi dell'art. 2447-decies, comma 2, del codice civile.»;
 nel  punto  1.9.6,  in  fine,  e' inserito il seguente capoverso: «Precisare  se  l'emittente  esercita  l'attivita'  di direzione e di coordinamento ai sensi dell'art. 2497 del codice civile ed i soggetti nei confronti dei quali tale attivita' e' esercitata.»;
 nel  punto  1.9.7,  in  fine,  e' inserito il seguente capoverso: «Indicare,  ai sensi dell'art. 2497 del codice civile, se l'emittente e'  soggetto  all'attivita'  di  direzione  e  coordinamento. In tale circostanza  riportare,  ai  sensi  dell'art.  2497-bis, comma 4, del codice   civile,  il  prospetto  riepilogativo  dei  dati  essenziali dell'ultimo   bilancio   della  societa'  o  dell'ente  che  esercita sull'emittente  l'attivita'  di  direzione  e  coordinamento  -  dati riportati  in apposita sezione della nota integrativa. Inoltre devono essere   rappresentati   i   rapporti  intercorsi  con  chi  esercita l'attivita'  di direzione e coordinamento e con le altre societa' che vi  sono  soggette,  nonche'  l'effetto  che  tale attivita' ha avuto sull'esercizio  dell'impresa  sociale  e  sui  suoi  risultati;  tali elementi  informativi,  ai  sensi  dell'art.  2497-bis,  comma 5, del codice   civile,  sono  descritti  nella  relazione  sulla  gestione. Precisare  altresi'  che  i  citati  documenti sono ricompresi tra la documentazione a disposizione del pubblico.».
 Nell'allegato 1B, parte terza, schema 3, lettera F):
 dopo il punto 2.1, e' inserito il seguente:
 «(*)   2.1.1  -  Ove  l'emittente  abbia  adottato  il  sistema dualistico,   precisare   se  lo  statuto  ha  attribuito  competenze gestionali   al   consiglio  di  sorveglianza  e  fornire  una  breve descrizione delle stesse.»;
 dopo il punto 2.2 e' inserito il seguente:
 «2.2.1  - Ove l'emittente abbia adottato il modello monistico o dualistico indicare i requisiti di onorabilita' e di professionalita' fissati    dallo   statuto   rispettivamente   ai   sensi   dell'art. 2409-octiesdecies  del  codice  civile  e  dell'art.  148  del  Testo Unico.»;
 il  testo  della nota 7 del punto 2.4 e' sostituito dal seguente: «Per   principali  dirigenti  si  intendono  quelli  che  riferiscono direttamente  agli  organi  di  vertice  della  societa'  (componenti dell'organo  di  amministrazione,  amministratori  o  consiglieri  di gestione delegati, direttori generali)»;
 nel  punto  2.5,  le parole «il consiglio di amministrazione, dai membri  del  collegio  sindacale» sono sostituite dalle parole «degli organi di amministrazione e di controllo».
 Nell'allegato  1B,  parte  terza,  schema  3,  lettera  G), dopo la rubrica  «G) III - INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ASSETTI PROPRIETARI» e' inserito  il  seguente capoverso: «Nel caso di obbligazioni garantite le seguenti informazioni devono essere fornite anche relativamente al garante.».
 Nell'allegato 1B, parte terza, schema 3, lettera H):
 dopo  la rubrica «H) IV - INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL PATRIMONIO, LA SITUAZIONE FINANZIARIA ED I RISULTATI ECONOMICI DELL'EMITTENTE» e' inserito  il  seguente capoverso: «Nel caso di obbligazioni garantite le  seguenti informazioni devono essere fornite, ove possibile, anche relativamente   al   garante.  Ove  il  garante  rediga  il  bilancio consolidato  di  gruppo  i  dati finanziari selezionati devono essere presentati  anche  in  forma  consolidata;  tuttavia  il garante puo' omettere  i  propri  dati  individuali  ove  dichiari  che  essi  non forniscono  alcuna  significativa  informazione aggiuntiva rispetto a quelli  consolidati  di  gruppo.  Le medesime informazioni possono al contrario  essere fornite soltanto su base individuale ove il garante dichiari  che le medesime informazioni a livello consolidato non sono significative.»;
 nel  punto  4.8,  le  parole  «I dati trimestrali dovranno essere redatti  dagli  amministratori»  sono sostituite dalle parole «I dati trimestrali  dovranno  essere  redatti  dai componenti dell'organo di amministrazione».
 Nell'allegato 1B, parte terza, schema 3, lettera I):
 dopo  la  rubrica  «I)  V  -  INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ANDAMENTO RECENTE  ED  ALLE PROSPETTIVE DELL'EMITTENTE» e' inserito il seguente capoverso:   «Nel   caso   di   obbligazioni  garantite  le  seguenti informazioni    devono   essere   fornite,   ove   possibile,   anche relativamente al garante.»;
 nel  punto  5.2.2,  in  fine,  e' inserito di seguito il seguente periodo:  «Ad  integrazione  di  quanto  sopra rappresentato indicare inoltre l'evoluzione della posizione finanziaria netta dell'emittente e  del garante a data non anteriore a 60 giorni rispetto a quella del prospetto, nonche' eventuali modifiche nel rating.».
 Nell'allegato 1B, parte terza, schema 3, lettera L):
 dopo il punto 6.8 e' inserito il seguente:
 «6.8.1  -  Indicazione  dell'esercizio  o  meno  delle facolta' riconosciute all'autonomia statutaria dal codice civile.
 Illustrare  le principali modifiche apportate allo statuto sociale. A  titolo esemplificativo, ma non esaustivo, descrivere il modello di amministrazione  e  di  controllo alternativo al sistema tradizionale eventualmente  adottato  dall'emittente,  le  materie  che sono state delegate  all'organo  amministrativo  o al consiglio di sorveglianza, l'emissione  di  azioni  senza  diritto di voto ovvero con diritto di voto   limitato  a  particolari  argomenti,  nonche'  l'emissione  di strumenti finanziari partecipativi.»;
 nel  punto  6.11,  le  parole «di una delega agli amministratori» sono sostituite dalle parole «di una delega ai componenti dell'organo di amministrazione».
 Nell'allegato 1B, parte terza, schema 3, lettera M):
 nel  punto  7.7,  in  fine,  e'  inserito  di seguito il seguente periodo:  «Ove  il tasso di interesse nominale non sia disponibile al momento  della  pubblicazione  del  prospetto,  indicarne comunque la tipologia,  se  fissa  o  variabile,  nonche'  il  range  di tasso di interesse   che   verra'   utilizzato  per  la  esemplificazione  dei rendimenti.  Indicare  inoltre  le  modalita'  di  comunicazione alla Consob ed al pubblico del tasso di interesse nominale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del presente regolamento.»;
 nel  punto  7.8,  in  fine,  e'  inserito  di seguito il seguente periodo:  «Ove  il tasso di interesse nominale non sia disponibile al momento  della  pubblicazione  del  prospetto, indicare il rendimento effettivo annuo lordo e netto calcolato sulla base del range di tasso indicato al punto 7.7. Indicare inoltre le modalita' di comunicazione alla  Consob  ed  al  pubblico  del  tasso di rendimento lordo atteso all'emissione  secondo  quanto  previsto  dall'art.  9  del  presente regolamento.».
 Nell'allegato  1B, parte terza, schema 3, lettera O), dopo il punto 9.6 e' inserito il seguente:
 «(*)   9.6.1  -  Ove  l'offerente  abbia  adottato  il  sistema dualistico,   precisare   se  lo  statuto  ha  attribuito  competenze gestionali   al   consiglio  di  sorveglianza  e  fornire  una  breve descrizione delle stesse.».
 Nell'allegato  1B,  parte  terza, schema 3, lettera R), punto 12.5, dopo la parola «sponsor» e' inserita la parola «/listing partner».
 Nell'allegato 1B, parte terza, schema 3, lettera S):
 dopo  la  rubrica «Appendici», e' inserito il seguente capoverso: «Nel  caso  di  obbligazioni  garantite  le  appendici  devono essere fornite, ove possibile, anche relativamente al garante.»;
 dopo il punto 13.1. e' inserito il seguente:
 «13.1.1 - Schemi di stato patrimoniale e conto economico tratti dalla  relazione semestrale e/o trimestrale approvate successivamente alla   pubblicazione   del  prospetto  o  del  documento  informativo sull'emittente.»;
 dopo il punto 13.5 sono inseriti i seguenti:
 «13.6 - Copia dell'ultimo rapporto di rating pubblicato.
 13.7  -  Statuto  sociale  (a  meno che lo stesso non sia messo a disposizione del pubblico anche nel sito internet dell'emittente).»;
 dopo  la  rubrica «Documentazione a disposizione del pubblico» e' inserito il seguente capoverso: «Nel caso di obbligazioni garantite i seguenti  documenti  devono  essere disponibili, ove possibile, anche relativamente al garante.»;
 i  punti  «13.6»,  «13.7»  e  «13.8»  sono  rinumerati come punti «13.8», «13.9» e «13.10», restando invariato il contenuto;
 dopo il punto 13.10 e' inserito il seguente:
 «13.11 - Relazione    semestrale    e/o   trimestrale   approvate successivamente  alla  pubblicazione  del  prospetto  o del documento informativo sull'emittente.».
 Nell'allegato 1B, parte terza, schema 3, lettera T), il testo della nota   16   del  «MODELLO  DI  DICHIARAZIONE  DI  RESPONSABILITA»  e' sostituito  dal  seguente: «La dichiarazione di responsabilita' sopra riportata  deve  essere  sottoscritta  dal  legale  rappresentante di coloro  che  in  qualita'  di offerente, emittente e responsabile del collocamento intendono effettuare la sollecitazione all'investimento, nonche'  dallo  sponsor/listing partner, dal garante e dal presidente dell'organo   di   controllo  dell'offerente,  dell'emittente  e  del garante)».
 Nell'allegato  1B,  parte terza, schema 4, la rubrica della lettera C) e' sostituita dalla seguente:
 «C) - 1) AVVERTENZE PER L'INVESTITORE (il presente paragrafo deve essere  redatto  con un carattere tipografico di dimensione superiore rispetto a quello utilizzato per le altre parti del prospetto)».
 Nell'allegato 1B, parte terza, schema 4, lettera E):
 dopo  la  rubrica  «E)  I  - INFORMAZIONI CONCERNENTI L'ATTIVITA' DELL'EMITTENTE»  e'  inserito  il  seguente  capoverso:  «Nel caso di obbligazioni garantite le seguenti informazioni devono essere fornite anche relativamente al garante.»;
 dopo il punto 1.3 e' inserito il seguente:
 «1.3.1  -  Indicare, ai sensi dell'art. 2497 del codice civile, se   l'emittente   e'   soggetto   all'attivita'   di   direzione   e coordinamento.  In  tale  circostanza  per  i  dati  e  gli  elementi informativi  di cui all'art. 2497-bis, commi 4 e 5 del codice civile, fare  rinvio  alla  nota integrativa ed alla relazione sulla gestione riportate in appendice al prospetto informativo.»;
 nel  punto  1.4,  in  fine,  e'  inserito  il seguente capoverso: «Precisare  se  l'emittente  esercita  l'attivita'  di direzione e di coordinamento ai sensi dell'art. 2497 del codice civile ed i soggetti nei confronti dei quali tale attivita' e' esercitata.»;
 dopo il punto 1.4 e' inserito il seguente:
 «1.5  -  Costituzione  di  patrimoni  destinati  ad uno specifico affare e finanziamento destinato ad uno specifico affare.
 In  caso  di  costituzione  di patrimoni destinati ad uno specifico affare,  fornire le informazioni previste dall'art. 2447-ter, comma 1 e 2447-novies, comma 4, del codice civile.
 In caso di finanziamento destinato ad uno specifico affare, fornire le  informazioni  che  devono  essere inserite nel contratto ai sensi dell'art. 2447-decies, comma 2, del codice civile.».
 Nell'allegato  1B,  parte  terza,  schema  4,  lettera  G), dopo la rubrica  «G) III - INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ASSETTI PROPRIETARI» e' inserito  il  seguente capoverso: «Nel caso di obbligazioni garantite le seguenti informazioni devono essere fornite anche relativamente al garante.».
 Nell'allegato  1B,  parte  terza,  schema  4,  lettera  H), dopo la rubrica   «H)   IV  -  INFORMAZIONI  RIGUARDANTI  IL  PATRIMONIO,  LA SITUAZIONE  FINANZIARIA  ED  I RISULTATI ECONOMICI DELL'EMITTENTE» e' inserito  il  seguente capoverso: «Nel caso di obbligazioni garantite le seguenti informazioni devono essere fornite anche relativamente al garante.  Ove  il  garante rediga il bilancio consolidato di gruppo i dati  finanziari  selezionati devono essere presentati anche in forma consolidata;   tuttavia  il  garante  puo'  omettere  i  propri  dati individuali ove dichiari che essi non forniscono alcuna significativa informazione  aggiuntiva  rispetto a quelli consolidati di gruppo. Le medesime informazioni possono al contrario essere fornite soltanto su base individuale ove il garante dichiari che le medesime informazioni a livello consolidato non sono significative.».
 Nell'allegato 1B, parte terza, schema 4, lettera S):
 dopo  la  rubrica  «S) XIII - Appendici», e' inserito il seguente capoverso:  «Nel  caso  di obbligazioni garantite le appendici devono essere fornite, ove possibile, anche relativamente al garante.»;
 dopo il punto 13.4 sono inseriti i seguenti:
 «13.5   -   Relazione   semestrale   e/o   trimestrale  approvate successivamente  alla  pubblicazione  del  prospetto  o del documento informativo sull'emittente.
 13.6 - Copia dell'ultimo rapporto di rating pubblicato.
 13.7  -  Statuto  sociale  (a  meno che lo stesso non sia messo a disposizione del pubblico anche nel sito internet dell'emittente).».
 Nell'allegato  1B,  parte terza, schema 5, la rubrica della lettera C) e' sostituita dalla seguente:
 «C) - 1) AVVERTENZE PER L'INVESTITORE (il presente paragrafo deve essere  redatto  con un carattere tipografico di dimensione superiore rispetto a quello utilizzato per le altre parti del prospetto)».
 Nell'allegato 1B, parte terza, schema 6, i primi due capoversi sono sostituiti  dai  seguenti: «Nel caso di quotazione di obbligazioni di emittenti   bancari  istituiti  all'interno  della  U.E.  soggetti  a vigilanza  prudenziale  vanno  riprodotti i contenuti dello schema 3, tenendo  conto,  per  quanto  riguarda  il  paragrafo  avvertenze per l'investitore,  di  quanto  sotto  indicato  in merito alla posizione finanziaria dell'emittente, ad eccezione delle lettere E, F, G, H, L, O,  P,  Q ed S. In particolare, non sono richieste le informazioni di cui  alle  lettere  E,  F, H, O, P e Q, mentre per quanto riguarda le lettere G, I, L e S, se ne riporta successivamente il contenuto.
 Nel  caso  di sollecitazione avente ad oggetto strumenti finanziari c.d.  reverse  convertible di emittenti bancari istituiti all'interno della  U.E.  e  soggetti  a  vigilanza prudenziale vanno riprodotti i contenuti  dello  schema 3 ad eccezione delle lettere E, F, G, H, L e S.  In  particolare,  non  sono richieste le informazioni di cui alle lettere  E, F, e H, mentre per quanto riguarda le lettere G, I, L e S se ne riporta successivamente il contenuto.».
 Nell'allegato  1B,  parte terza, schema 6, la rubrica della lettera C) e' sostituita dalla seguente:
 «C) - 1) AVVERTENZE PER L'INVESTITORE (il presente paragrafo deve essere  redatto  con un carattere tipografico di dimensione superiore rispetto a quello utilizzato per le altre parti del prospetto)».
 Nell'allegato  1B, parte terza, schema 6, il capoverso «Si riporta, di  seguito,  il  contenuto  delle  lettere  G,  L  e  S.»  e'  cosi' sostituito:  «Si  riporta,  di seguito, il contenuto delle Avvertenze per  l'investitore, paragrafo "Posizione finanziaria dell'emittente", e delle lettere G, I, L e S. AVVERTENZE PER L'INVESTITORE.
 In  luogo  della  posizione finanziaria dell'emittente, indicare il livello  del  coefficiente  di  solvibilita' (anche di gruppo qualora esistente) confrontato con quello minimo richiesto dalle disposizioni di Banca d'Italia e il free capital.».
 Nell'allegato  1B, parte terza, schema 6, dopo la lettera G), punti 3.1 e 3.2, e' inserita la seguente lettera:
 «I)  V  -  INFORMAZIONI  RELATIVE  ALL'ANDAMENTO  RECENTE ED ALLE PROSPETTIVE DELL'EMITTENTE.
 5.1  -  Indicazioni  circa  eventuali  fatti verificatisi dopo la chiusura  dell'esercizio  ovvero, se successivi, dopo la chiusura del semestre  ovvero  dopo  la  data  di  chiusura  del  trimestre cui si riferisce l'ultima relazione trimestrale eventualmente pubblicata, se non  gia'  adeguatamente  commentati,  che possano incidere in misura rilevante  sulla  situazione  finanziaria,  patrimoniale ed economica dell'emittente.
 5.2  -  Prospettive  dell'emittente  e del gruppo ad esso facente capo
 5.2.1   -  Indicazioni  generali  sull'andamento  degli  affari dell'emittente   dalla   chiusura  dell'esercizio  cui  si  riferisce l'ultimo bilancio pubblicato. In particolare:
 a) indicazione  delle  tendenze piu' significative registrate nell'andamento della raccolta, anche in relazione alla forma tecnica, degli  impieghi  bancari  e finanziari, con particolare riguardo alla qualita' del credito;
 b) indicazione    delle    recenti   tendenze   manifestatesi nell'evoluzione  dei  costi e dei ricavi, con particolare riferimento all'andamento   della   forbice   dei  tassi  di  interesse  e  delle commissioni;
 c) previsioni  sull'andamento  delle  voci esemplificate alle lettere a) e b).
 Per la descrizione dell'andamento degli affari dell'emittente dalla chiusura   dell'esercizio   cui   si   riferisce   l'ultimo  bilancio pubblicato,   inserire   i   dati  numerici  tratti  dalla  relazione semestrale  ovvero  dalla relazione trimestrale approvate dall'organo amministrativo.   In   assenza   di  tale  documentazione  contabile, riportare  indicazioni di tipo qualitativo. Dovranno essere descritti i  seguenti  andamenti:  Margine  di  Intermediazione,  Risultato  di Gestione,  Risultato  Ordinario,  Risultato Netto, Raccolta Diretta e Indiretta, Impieghi e Coefficiente di solvibilita'.
 5.2.2  -  In ogni caso sono forniti elementi di informazione in relazione alla ragionevole previsione dei risultati dell'esercizio in corso.  Tale previsione - tenuto anche conto di quanto evidenziato ai sensi  della  lettera c)  del  punto  precedente  -  dovra' risultare adeguatamente  motivata. Sono inoltre evidenziati eventuali fattori e circostanze  per  effetto  dei quali i bilanci storici della societa' emittente   non  necessariamente  possono  ritenersi  indicativi  dei risultati futuri e delle condizioni finanziarie future della medesima societa'.
 5.2.3  -  Ove vengano forniti dati di stima relativi all'ultimo esercizio  chiuso  per il quale non sia stato pubblicato il bilancio, ovvero  dati previsionali14 concernenti l'andamento dell'esercizio in corso  e  di quelli futuri - che in ogni caso non potranno superare i tre  esercizi  -  i dati elaborati sono corredati dalla sintesi degli elementi   positivi  e  negativi  che  hanno  contribuito  alla  loro determinazione.  Inoltre,  in  relazione ai dati previsionali occorre fornire  una  descrizione  delle  principali  assunzioni  adottate in relazione  a  ciascun fattore che puo' avere un significativo effetto sulla realizzazione delle previsioni. Tali assunzioni distinguono con chiarezza  i  fattori  che  sono  sotto  la  sfera di influenza della direzione   della  societa'  emittente  da  quelli  che  esulano  dal controllo di tale direzione.
 5.2.4 - Ove vengano pubblicati nel documento dati previsionali, questi  sono  corredati  da  apposita  relazione  della  societa'  di revisione   contenente  il  giudizio  della  stessa  in  merito  alla adeguatezza  delle  assunzioni  adottate  ed  alla  congruita'  delle previsioni rispetto a dette assunzioni.
 5.2.5  -  Se l'emittente e' la holding di un gruppo di imprese, le  informazioni di cui ai precedenti punti 5.1 e 5.2 dovranno essere fornite per il gruppo.».
 Nell'allegato 1B, parte terza, schema 6, lettera L):
 dopo il punto 6.7 sono inseriti i seguenti:
 «6.7.1  -  Indicazione  dell'esercizio  o  meno  delle facolta' riconosciute all'autonomia statutaria dal codice civile.
 Illustrare  le principali modifiche apportate allo statuto sociale. A  titolo esemplificativo, ma non esaustivo, descrivere il modello di amministrazione  e  di  controllo alternativo al sistema tradizionale eventualmente  adot-tato  dall'emittente,  le  materie che sono state delegate  all'organo  amministrativo  o al consiglio di sorveglianza, l'emissione  di  azioni  senza  diritto di voto ovvero con diritto di voto   limitato  a  particolari  argomenti,  nonche'  l'emissione  di strumenti finanziari partecipativi.
 6.7.2 - Informazioni sul gruppo cui fa capo l'emittente.
 Se  l'emittente  fa  parte  di  un  gruppo  di imprese, descrizione sintetica del gruppo.
 Indicare, ai sensi dell'art. 2497 del codice civile, se l'emittente e'  soggetto  all'attivita'  di  direzione  e  coordinamento. In tale circostanza  riportare,  ai  sensi  dell'art.  2497-bis, comma 4, del codice   civile,  il  prospetto  riepilogativo  dei  dati  essenziali dell'ultimo   bilancio   della  societa'  o  dell'ente  che  esercita sull'emittente  l'attivita'  di  direzione  e  coordinamento  -  dati riportati  in apposita sezione della nota integrativa. Inoltre devono essere   rappresentati   i   rapporti  intercorsi  con  chi  esercita l'attivita'  di direzione e coordinamento e con le altre societa' che vi  sono  soggette,  nonche'  l'effetto  che  tale attivita' ha avuto sull'esercizio  dell'impresa  sociale  e  sui  suoi  risultati;  tali elementi informativi, ai sensi dell'art 2497-bis, comma 5, del codice civile,  sono  descritti  nella  relazione  sulla gestione. Precisare altresi' che i citati documenti sono ricompresi tra la documentazione a disposizione del pubblico.
 6.7.3 - Informazioni sul gruppo facente capo all'emittente.
 Se  l'emittente e' la holding di un gruppo di imprese dovra' essere fornita  una  rappresentazione  grafica  della  struttura  del gruppo facente capo all'emittente alla data del prospetto.
 Precisare  se  l'emittente  esercita  l'attivita' di direzione e di coordinamento ai sensi dell'art. 2497 del codice civile ed i soggetti nei confronti dei quali tale attivita' e' esercitata.
 6.7.4  -  Costituzione  di patrimoni destinati ad uno specifico affare e finanziamento destinato ad uno specifico affare.
 In  caso  di  costituzione  di patrimoni destinati ad uno specifico affare,  fornire le informazioni previste dall'art. 2447-ter, comma 1 e 2447-novies, comma 4, del codice civile.
 In caso di finanziamento destinato ad uno specifico affare, fornire le  informazioni  che  devono  essere inserite nel contratto ai sensi dell'art. 2447-decies, comma 2, del codice civile.»;
 nel punto 6.9, le parole «di una delega agli amministratori» sono sostituite  dalle  parole «di una delega ai componenti dell'organo di amministrazione».
 Nell'allegato 1B, parte terza, schema 6, lettera S):
 dopo il punto 13.2 e' inserito il seguente:
 «13.3  -  Statuto  sociale  (a meno che lo stesso non sia messo a disposizione del pubblico anche nel sito internet dell'emittente).»;
 i  punti  «13.3»,  «13.4»,  «13.5»  e «13.6» sono rinumerati come punti   «13.4»,  «13.5»,  «13.6»  e  «13.7»,  restando  invariato  il contenuto.
 Nell'allegato  1B,  parte  terza,  schema 7, dopo il capoverso «Nel caso  di  sollecitazione le informazioni dello schema dovranno essere integrate con la descrizione delle modalita' di offerta e di adesione alla  stessa.»  e'  inserito  il seguente: «Nella nota integrativa di programma,  riportare  la  seguente  indicazione:  "Nota  integrativa all'ultimo documento sull'emittente pubblicato".».
 Nell'allegato  1B,  parte terza, schema 7, la rubrica della lettera C) e' sostituita dalla seguente:
 «C) - 1) AVVERTENZE PER L'INVESTITORE (il presente paragrafo deve essere  redatto  con un carattere tipografico di dimensione superiore rispetto a quello utilizzato per le altre parti del prospetto)».
 Nell'allegato  1B, parte terza, schema 7, paragrafo 1b) «Avvertenze relative   agli  strumenti  finanziari  e  all'operazione»,  dopo  il capoverso   «In   primo  luogo  dovra'  essere  riprodotto  il  testo dell'allegato  3,  parte B) del Regolamento concernente la disciplina degli intermediari approvato con delibera n. 11522 del 1° luglio 1998 e  successive  modificazioni e integrazioni, in quanto applicabile.», sono inseriti i seguenti: «Distinguere i rischi specifici dei covered warrant   rispetto   a   quelli  dei  certificates  (con  particolare riferimento  alla  natura  opzionale e quindi all'effetto volatilita' del sottostante e del time decay).
 Con  riferimento  ai  covered  warrant,  distinguere  la  tipologia covered  warrant  plain  vanilla  dalle  altre  tipologie  di covered warrant  (quali  ed  esempio: stop loss, cup, floor, corridor, ecc.), evidenziandone le specifiche caratteristiche.
 Avuto riguardo ai certificates, distinguere i leverage certificates (quali ad esempio: turbo, short, mini future long, mini future short, ecc.)  dagli  investiment  certificates (quali ad esempio: benchmark, double-up, discount certificates, equity protection, ecc.).
 Indicare  che  la  distinzione  tra  i  leverage  e  gli investment certificates  e'  correlata  alla  circostanza  che  mentre  i  primi consentono     all'investitore     di    partecipare    all'andamento dell'attivita'  sottostante  con  effetto  leva, i secondi consentono all'investitore    di    partecipare   all'andamento   dell'attivita' sottostante senza effetto leva.».
 Nell'allegato   1B,   parte   terza,   schema   7,   paragrafo   2) «ESEMPLIFICAZIONE»,  le parole «indicazioni ed esemplificazione della formula  di  calcolo  delle convenienze» sono sostituite dalle parole «indicazioni  ed esemplificazioni aggiornate della formula di calcolo delle convenienze».
 Nell'allegato 1B, parte terza, schema 7, lettera H), il testo della nota  1  del  punto  4.3  e' sostituito dal seguente: «Per principali dirigenti  si  intendono  quelli  che  riferiscono  direttamente agli organi   di   vertice   della  societa'  (componenti  dell'organo  di amministrazione,  amministratori  o consiglieri di gestione delegati, direttori generali)».
 Nell'allegato 1B, parte terza, schema 7, lettera O):
 dopo il punto 9.2 e' inserito il seguente:
 «9.3  -  Statuto  sociale  (a  meno che lo stesso non sia messo a disposizione del pubblico anche nel sito internet dell'emittente).»;
 i  punti  «9.3»,  «9.4» e «9.5» sono rinumerati come punti «9.4», «9.5» e «9.6», restando invariato il contenuto.
 Nell'allegato 1B, parte terza, schema 7, lettera P), il testo della nota 3 del «MODELLO DI DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA» e' sostituito dal  seguente:  «La  dichiarazione  di  responsabilita'  deve  essere sottoscritta  dal  legale rappresentante e dal presidente dell'organo di controllo dell'emittente e del garante.».
 Nell'allegato  1B,  parte  terza, gli schemi 8, 9, 10, 11 e 12 sono sostituiti dagli schemi in allegato (allegati numeri 1-5).
 Nell'allegato  1B,  parte  terza,  schema  13,  punto 7.2, «ONERI A CARICO  DEL  FONDO  PENSIONE»,  il  periodo  «per  ogni voce indicare l'importo   sostenuto   nell'ultimo   esercizio»  e'  sostituito  dal seguente:   «per   l'importo   sostenuto  nell'ultimo  esercizio  con riferimento a ogni voce, rinviare al paragrafo 2 della parte II.».
 Nell'allegato  1B,  parte  terza,  lo schema 14 e' sostituito dallo schema in allegato (allegato n. 6).
 Nell'allegato 1B, parte terza, gli schemi 15 e 16 sono soppressi.
 Nell'allegato  1B, parte terza, schema 18, la rubrica della lettera C) e' sostituita dalla seguente:
 «C) - 1) AVVERTENZE PER L'INVESTITORE (il presente paragrafo deve essere  redatto  con un carattere tipografico di dimensione superiore rispetto a quello utilizzato per le altre parti del prospetto)».
 Nell'allegato 1B, parte terza, schema 18, lettera L), punto 8.6, le parole  «collegio  sindacale» sono sostituite dalle parole «organo di controllo»  e  le  parole  «il  consiglio  di  amministrazione»  sono sostituite dalle parole «l'organo amministrativo».
 Nell'allegato 1B, parte terza, schema 18, lettera M):
 nel  punto  9.6,  le  parole «collegio sindacale» sono sostituite dalle  parole  «organo  di  controllo»  e  le parole «il consiglio di amministrazione»    sono    sostituite    dalle    parole   «l'organo amministrativo»;
 dopo il punto 9.6 e' inserito il seguente:
 «9.6.1   Indicazione   dell'esercizio  o  meno  delle  facolta' riconosciute all'autonomia statutaria dal codice civile.
 Illustrare  le principali modifiche apportate allo statuto sociale. A  titolo esemplificativo, ma non esaustivo, descrivere il modello di amministrazione  e  di  controllo alternativo al sistema tradizionale eventualmente  adottato  dall'emittente,  le  materie  che sono state delegate  all'organo  amministrativo  o al consiglio di sorveglianza, l'emissione  di  azioni  senza  diritto di voto ovvero con diritto di voto   limitato  a  particolari  argomenti,  nonche'  l'emissione  di strumenti finanziari partecipativi.»;
 nel  punto  9.8,  in  fine,  e'  inserito  il  seguente  periodo: «Riportare   altresi'   il   prospetto  riassuntivo  delle  attivita' cartolarizzate e dei titoli emessi redatto ai sensi del provvedimento Banca d'Italia del 29 marzo 2000.».
 Nell'allegato 1B, parte terza, schema 18, lettera N):
 nel  punto  10.5,  le parole «collegio sindacale» sono sostituite dalle  parole  «organo  di  controllo»  e  le parole «il consiglio di amministrazione»    sono    sostituite    dalle    parole   «l'organo amministrativo»;
 dopo il punto 10.5 e' inserito il seguente:
 «10.5.1   Indicazione  dell'esercizio  o  meno  delle  facolta' riconosciute all'autonomia statutaria dal codice civile.
 Illustrare  le principali modifiche apportate allo statuto sociale. A  titolo esemplificativo, ma non esaustivo, descrivere il modello di amministrazione  e  di  controllo alternativo al sistema tradizionale eventualmente  adottato  dall'emittente,  le  materie  che sono state delegate  all'organo  amministrativo  o al consiglio di sorveglianza, l'emissione  di  azioni  senza  diritto di voto ovvero con diritto di voto   limitato  a  particolari  argomenti,  nonche'  l'emissione  di strumenti finanziari partecipativi.»;
 nel  punto  10.7,  in  fine,  e'  inserito  il  seguente periodo: «Riportare   altresi'   il   prospetto  riassuntivo  delle  attivita' cartolarizzate e dei titoli emessi redatto ai sensi del Provvedimento Banca d'Italia del 29 marzo 2000.».
 Nell'allegato  1B,  parte terza, schema 18, lettera Q), punto 13.6, le  parole  «collegio sindacale» sono sostituite dalle parole «organo di  controllo»  e  le  parole  «il consiglio di amministrazione» sono sostituite dalle parole «l'organo amministrativo».
 Nell'allegato  1B,  parte terza, schema 18, lettera S), punto 15.6, le  parole  «collegio sindacale» sono sostituite dalle parole «organo di  controllo»  e  le  parole  «il consiglio di amministrazione» sono sostituite dalle parole «l'organo amministrativo».
 Nell'allegato 1B, parte terza, schema 18, lettera W), dopo il punto 20.5 e' inserito il seguente:
 «20.6  - Statuto sociale dell'emittente e del cessionario (a meno che  lo  stesso  non  sia messo a disposizione del pubblico anche nel sito internet dell'emittente e del cessionario).».
 Nell'allegato 1B, parte terza, schema 18, lettera Z), in calce alla rubrica  «MODELLO  DI DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA» e' inserita la nota 1 dal seguente testo: «La dichiarazione di responsabilita' sopra riportata  deve  essere  sottoscritta  dal  legale  rappresentante di coloro  che  in  qualita'  di offerente, emittente e responsabile del collocamento intendono effettuare la sollecitazione all'investimento, nonche'  dallo  sponsor,  dal cedente e dal presidente dell'organo di controllo dell'offerente e dell'emittente)».
 Nell'allegato  1B,  parte  terza,  lo schema 19 e' sostituito dallo schema in allegato (allegato n. 7).
 Nell'allegato 1C, paragrafo «AVVERTENZE PER L'INVESTITORE», dopo le parole  «riportare  integralmente il relativo paragrafo del prospetto informativo»  e' inserito il periodo «con un carattere tipografico di dimensione  superiore rispetto a quello utilizzato per le altre parti dell'avviso».
 Nell'allegato 1D, lettera A) - «COPERTINA», le parole «responsabile del   collocamento   e   sponsor»   sono   sostituite   dalle  parole «responsabile del collocamento, sponsor e listing partner».
 Nell'allegato 1D, lettera B) - «AVVERTENZE PER L'INVESTITORE», dopo le  parole  «prospetto  informativo»  sono inserite le parole «con un carattere  tipografico  di  dimensione  superiore  rispetto  a quello utilizzato per le altre parti della nota.».
 Nell'allegato 1D, lettera C):
 nel  punto  C.1,  le  parole  «D.1»  sono sostituite dalle parole «D.2»;
 nel  punto  C.2,  le  parole  «D.2»  sono sostituite dalle parole «D.3».
 L'allegato 1G e' sostituito dal testo in allegato (allegato n. 8).
 Nell'allegato  1H,  gli  schemi  1 e 2 sono sostituiti dal testo in allegato (allegato n. 9).
 Nella rubrica dell'allegato 1I, il testo della nota 2 e' sostituito dal  seguente: «Nel caso di scissione del prospetto, al momento della comunicazione  relativa  all'intenzione  di  utilizzare  il documento informativo  sull'emittente  ai  fini  della  quotazione, deve essere inviata  alla Consob la documentazione economico-finanziaria prevista dal   presente   allegato,   in   quanto   applicabile,   nonche'  la dichiarazione  dell'emittente  e, ove presente, dello sponsor/listing partner,  che attesti che il documento in questione contiene tutte le informazioni  rilevanti  di  cui  all'art.  94,  comma  2,  del Testo Unico.».
 Nell'allegato 1I, tavola 1:
 nella  lettera d), le parole «collegio sindacale» sono sostituite dalle parole «dell'organo di controllo»;
 nella lettera e), dopo le parole «dello sponsor» sono inserite le parole «/listing partner».
 Nell'allegato  1I,  la  tavola  6  e'  sostituita  dalla  tavola in allegato (allegato n. 10).
 Nell'allegato 1I, tavola 8, terzo trattino, le parole «del collegio sindacale» sono sostituite dalle parole «dell'organo di controllo».
 Nell'allegato 2A, parte prima, punto I:
 nel numero 4, le parole «punto c1.1» sono sostituite dalle parole «punto b1.1»;
 nel numero 5, le parole «punto c1.2» sono sostituite dalle parole «punto b1.2».
 Nell'allegato 2A, parte prima, punto II:
 nel numero 4, le parole «punto c1.1» sono sostituite dalle parole «punto b1.1»;
 nel numero 5, le parole «punto c1.2» sono sostituite dalle parole «punto b1.2».
 Nell'allegato  2A,  parte  prima,  punto  III,  numero 4, le parole «punto c1.2 e c2» sono sostituite dalle parole «punto b1.2 e b2» e le parole «punto c1.1» sono sostituite dalle parole «punto b1.1».
 Nell'allegato 2A, parte prima, in fine:
 il punto (*) e' sostituito dal seguente:
 «(*)  -  nel  caso  di offerente i cui titoli non sono quotati: informazioni del punto b1.1 dello schema di riferimento;
 - nel caso di offerente i cui titoli sono quotati: informazioni del punto b1.2 dello schema di riferimento.»;
 il punto (**) e' sostituito dal seguente:
 «(**)  nel  caso  di  acquisto  di  azioni da parte di societa' controllate  dalla  societa' emittente i titoli oggetto dell'offerta, le  informazioni  del  punto b1.1 devono essere sostituite con quelle dei punti b1.2 e b2 di tale schema.».
 Nell'allegato  2A,  parte seconda, schema 1, lettera A), il secondo trattino e' sostituito dal seguente:
 «-   l'indicazione  che  l'emittente  diffondera'  un  comunicato contenente  ogni  dato  utile  per  l'apprezzamento dell'offerta e la propria   valutazione  sulla  stessa  ai  sensi  di  quanto  previsto dall'art.  103,  comma 3, del Testo Unico e dall'art. 39 del presente regolamento;  ovvero  indicazione  che tale comunicato e' inserito in Appendice al documento.».
 Nell'allegato 2A, parte seconda, schema 1, lettera G), punto g3, le parole  «del  Consiglio  di  amministrazione»  sono  sostituite dalle parole «dell'organo amministrativo».
 Nell'allegato 2A, parte seconda, schema 1, lettera H):
 nella  rubrica  del  paragrafo  le  parole  «amministratori» sono sostituite dalle parole «componenti dell'organo di amministrazione».
 nel  punto  h1,  le  parole  «gli amministratori» sono sostituite dalle parole «i componenti dell'organo di amministrazione».
 Nell'allegato  2A,  parte  seconda, schema 1, lettera N), le parole «dal  Consiglio  di  amministrazione»  sono  sostituite  dalle parole «dall'organo   amministrativo»   e  le  parole  «o  da  un  organismo equipollente» sono soppresse.
 Nell'allegato  2A,  parte  seconda,  schema 1, lettera O), l'intero paragrafo e' sostituito dal seguente:
 «Documenti relativi:
 - all'offerente:
 - ultimo  bilancio  o,  se  disponibile,  progetto  di bilancio (approvato dall'organo amministrativo) di esercizio e consolidato del soggetto offerente, ove ne sia prevista la redazione, corredato della relazione  sulla  gestione e delle eventuali relazioni dell'organo di controllo e della societa' di revisione;
 - se  disponibile,  ultima situazione patrimoniale ed economica infrannuale aggiornata, successiva all'ultimo bilancio pubblicato;
 - all'emittente:
 - ultimo  bilancio  o,  se  disponibile,  progetto  di bilancio (approvato  dall'organo  amministrativo)  di  esercizio e consolidato dell'emittente,  ove  ne  sia previ-sta la redazione, corredato della relazione  sulla  gestione e delle eventuali relazioni dell'organo di controllo e della societa' di revisione;
 - ultima   situazione  patrimoniale  ed  economica  infrannuale aggiornata,    successiva    all'ultimo   bilancio   pubblicato,   se disponibile;
 luoghi:
 - sede sociale;
 - intermediari incaricati;
 - altro.».
 Nell'allegato 2A, parte seconda, schema 2, lettera a):
 nel  secondo  trattino,  dopo  le parole «art. 107, comma 1» sono inserite le parole «, del Testo Unico»;
 il terzo trattino e' sostituito dal seguente:
 «-  l'indicazione  che  l'emittente  diffondera'  un comunicato contenente  ogni  dato  utile  per  l'apprezzamento dell'offerta e la propria   valutazione  sulla  stessa  ai  sensi  di  quanto  previsto dall'art.  103,  comma 3, del Testo Unico e dall'art. 39 del presente regolamento;  ovvero  indicazione  che tale comunicato e' inserito in appendice al documento.»;
 nel  quinto trattino, le parole «D.lgs. n. 58/98» sono sostituite dalle parole «Testo Unico».
 Nell'allegato 2A, parte seconda, schema 2, lettera E), punto e1, le parole «art. 106, comma 1, del D.lgs. n. 58/98» sono sostituite dalle parole  «art.  106, comma 1, del Testo Unico», e le parole «art. 106, comma 4 e 107 del D.lgs. n. 58/98» sono sostituite dalle parole «art. 106, comma 4 e 107 del Testo Unico».
 Nell'allegato 2A, parte seconda, schema 2, lettera G), punto g3, le parole  «del  consiglio  di  amministrazione»  sono  sostituite dalle parole «dell'organo amministrativo».
 Nell'allegato 2A, parte seconda, schema 2, lettera H):
 nella  rubrica  del paragrafo le parole «gli amministratori» sono sostituite    dalle    parole    «i    componenti    dell'organo   di amministrazione»;
 nel  punto  h1,  le  parole  «gli amministratori» sono sostituite dalle parole «i componenti dell'organo di amministrazione».
 Nell'allegato  2A,  parte  seconda, schema 2, lettera N), le parole «dal  consiglio  di  amministrazione»  sono  sostituite  dalle parole «dall'organo amministrativo».
 Nell'allegato  2A,  parte  seconda,  schema 2, lettera O), l'intero paragrafo e' sostituito dal seguente:
 «Documenti relativi:
 all'offerente:
 - ultimo bilancio di esercizio o, se disponibile, il progetto di  bilancio (approvato dall'organo amministrativo) e consolidato del soggetto offerente, ove ne sia prevista la redazione, corredato dalla relazione  sulla  gestione e dalle eventuali relazioni dell'organo di controllo e della societa' di revisione;
 - se disponibile, ultima situazione patrimoniale ed economica infrannuale aggiornata, successiva all'ultimo bilancio pubblicato;
 all'emittente:
 - ultimo  bilancio  o,  se  disponibile, progetto di bilancio (approvato  dall'organo  amministrativo)  di  esercizio e consolidato dell'emittente,  ove  ne  sia  prevista la redazione, corredato dalla relazione  sulla  gestione e dalle eventuali relazioni dell'organo di controllo e della societa' di revisione;
 - se disponibile, ultima situazione patrimoniale ed economica infrannuale  aggiornata,  successiva  all'ultimo bilancio pubblicato, corredata della eventuale relazione della societa' di revisione;
 luoghi:
 - sede sociale;
 - societa' di gestione del mercato;
 - intermediari incaricati;
 - altro.».
 Nell'allegato  2A,  parte seconda, schema 3, lettera A), il secondo trattino e' sostituito dal seguente:
 «-   indicazione   che   l'emittente  diffondera'  un  comunicato contenente  ogni  dato  utile  per  l'apprezzamento dell'offerta e la propria   valutazione  sulla  stessa  ai  sensi  di  quanto  previsto dall'art.  103,  comma 3, del Testo Unico e dall'art. 39 del presente regolamento;  ovvero  indicazione  che tale comunicato e' inserito in Appendice al documento.».
 Nell'allegato  2A,  parte  seconda,  schema  3,  lettera H),  nella rubrica  le  parole  «amministratori»  sono  sostituite  dalle parole «componenti dell'organo di amministrazione».
 Nell'allegato  2A,  parte  seconda, schema 3, lettera N), le parole «dal  consiglio  di  amministrazione»  sono  sostituite  dalle parole «dall'organo amministrativo».
 Nell'allegato  2A,  parte  seconda,  schema 3, lettera O), l'intero paragrafo e' sostituito dal seguente:
 «Documenti relativi:
 all'offerente:
 - documento   d'offerta   relativo  alla  precedente  offerta pubblica di acquisto;
 - ultimo  bilancio  o  (se  disponibile) progetto di bilancio (approvato dall'organo amministrativo) di esercizio e consolidato del soggetto offerente, ove ne sia prevista la redazione, corredato della relazione  sulla  gestione e delle eventuali relazioni dell'organo di controllo e della societa' di revisione;
 - ultima  situazione  patrimoniale  ed  economica infrannuale aggiornata,    successiva    all'ultimo   bilancio   pubblicato,   se disponibile;
 all'emittente:
 - ultimo  bilancio  o  (se  disponibile) progetto di bilancio (approvato  dall'organo  amministrativo)  di  esercizio e consolidato dell'emittente,  ove  ne  sia  prevista la redazione, corredato della relazione sulla gestione e delle relazioni dell'organo di controllo e della societa' di revisione;
 - ultima  situazione  patrimoniale  ed  economica infrannuale aggiornata,  successiva  all'ultimo  bilancio  pubblicato,  corredato della   eventuale   relazione   della   societa'   di  revisione,  se disponibile;
 luoghi:
 - sede sociale;
 - societa' di gestione del mercato;
 - intermediari incaricati;
 - altro.».
 Nell'allegato 2A, parte seconda, schema 4, lettera C), punto c1, le parole   «gli   amministratori»   sono  sostituite  dalle  parole  «i componenti dell'organo di amministrazione».
 Nell'allegato 2A, parte seconda, schema 4, lettera D), punto d2, le parole   «gli   amministratori»   sono  sostituite  dalle  parole  «i componenti dell'organo di amministrazione».
 Nell'allegato  2A,  parte  seconda,  schema 4, lettera O), l'intero paragrafo e' sostituito dal seguente:
 «Documenti relativi:
 all'offerente:
 - se  societa'  controllata: ultimo bilancio o, se disponibile, progetto   di  bilancio  (approvato  dall'organo  amministrativo)  di esercizio  e consolidato, ove ne sia prevista la redazione, corredato della  relazione  sulla  gestione  e  delle  relazioni dell'organo di controllo  e  della  societa'  di revisione; nonche', se disponibile, ultima  situazione  patrimoniale ed economica infrannuale, successiva all'ultimo  bilancio  pubblicato, corredata della eventuale relazione della societa' di revisione;
 - se  anche  societa'  emittente: i documenti indicati per tale soggetto nel successivo punto;
 all'emittente:
 - ultimo  bilancio  o,  se  disponibile,  progetto  di bilancio (approvato  dall'organo  amministrativo)  di esercizio e consolidato, ove  ne  sia  prevista  la redazione, corredato della relazione sulla gestione  e delle relazioni dell'organo di controllo e della societa' di revisione;
 - ultima   situazione  patrimoniale  ed  economica  infrannuale aggiornata,  successiva  all'ultimo  bilancio  pubblicato,  corredata della   eventuale   relazione   della   societa'   di  revisione,  se disponibile;
 luoghi:
 - sede sociale;
 - societa' di gestione del mercato;
 - intermediari incaricati;
 - altro.».
 Nell'allegato 2A, parte seconda, schema 5:
 nel paragrafo «Capitale sociale», le parole «agli amministratori» sono   sostituite   dalle   parole   «ai  componenti  dell'organo  di amministrazione»;
 nel  periodo  «Inserire  un  nuovo  paragrafo titolato "EVENTUALI ACCORDI  TRA  OFFERENTI  ED AZIONISTI O AMMINISTRATORI DELLA SOCIETA' EMITTENTE  GLI  STRU-MENTI  FINANZIARI  OGGETTO  DELL'OFFERTA NONCHE' DELLA  SOCIETA'  EMITTENTE  GLI  STRUMENTI  FINANZIARI COSTITUENTI IL CORRISPETTIVO  DELLO  SCAMBIO" NEL QUALE RIPORTARE I SEGUENTI DATI ED INFORMAZIONI»,  la parola «AMMINISTRATORI» e' sostituita dalle parole «COMPONENTI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE»;
 nel  punto  h1,  le  parole  «gli amministratori» sono sostituite dalle parole «i componenti dell'organo di amministrazione»;
 di seguito al periodo «Inserire nel paragrafo titolato "DOCUMENTI CHE L'OFFERENTE DEVE METTERE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO E LUOGHI NEI QUALI TALI DOCUMENTI SONO DISPONIBILI" quanto di seguito riportato:»:
 nella  lettera a), le parole «dal consiglio di amministrazione» sono sostituite dalle parole «dall'organo amministrativo» e le parole «del collegio sindacale» sono sostituite dalle parole «dell'organo di controllo»;
 nella  lettera  b),  le  parole  «del  collegio sindacale» sono sostituite dalle parole «dell'organo di controllo».
 Nell'allegato 2A, parte seconda, schema 6:
 nel paragrafo «Capitale sociale», le parole «agli amministratori» sono   sostituite   dalle   parole   «ai  componenti  dell'organo  di amministrazione»;
 nel  periodo  «Inserire  un  nuovo  paragrafo titolato "EVENTUALI ACCORDI  TRA  OFFERENTI  ED AZIONISTI O AMMINISTRATORI DELLA SOCIETA' EMITTENTE GLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA NONCHE' DELLA SOCIETA'   EMITTENTE   GLI   STRUMENTI   FINANZIARI   COSTITUENTI  IL CORRISPETTIVO  DELLO  SCAMBIO" nel quale riportare i seguenti dati ed informazioni:   -   indicazione   di   ogni  eventuale  accordo,  tra l'offerente  e  gli  azionisti  e  gli  amministratori della societa' emittente, che abbia rilevanza in relazione all'offerta»;
 la parola «AMMINISTRATORI» e' sostituita dalle parole «COMPONENTI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE» e le parole «gli amministratori» sono sostituite    dalle    parole    «i    componenti    dell'organo   di amministrazione»;
 di seguito al periodo «Inserire nel paragrafo titolato "DOCUMENTI CHE L'OFFERENTE DEVE METTERE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO E LUOGHI NEI QUALI TALI DOCUMENTI SONO DISPONIBILI" quanto di seguito riportato:», nel  secondo  trattino  le  parole «dal consiglio di amministrazione» sono sostituite dalle parole «dall'organo amministrativo» e le parole «del collegio sindacale» sono sostituite dalle parole «dell'organo di controllo».
 Dopo l'allegato 2B e' inserito il seguente: «ALLEGATO 2C
 AVVISO SUI RISULTATI DELL'OFFERTA
 L'avviso  previsto  dall'art.  41,  comma 4,  del  regolamento deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - numero di strumenti finanziari oggetto dell'offerta;
 - numero  di  strumenti  apportati in adesione all'offerta e loro percentuale   sul   numero   di   strumenti   finanziari  oggetto  di quest'ultima,  sulla  categoria  dei  medesimi strumenti finanziari e sull'intero capitale sociale;
 - numero   di   azioni   rappresentative   del  capitale  sociale dell'emittente alla data di chiusura del periodo di adesione e numero di azioni di ciascuna categoria;
 - corrispettivo unitario per strumento finanziario;
 - controvalore complessivo degli strumenti apportati in adesione;
 - numero  di strumenti finanziari oggetto dell'offerta acquistati durante  il  periodo  di adesione al di fuori dell'offerta stessa con l'indicazione   della   percentuale   sulla   relativa   categoria  e sull'intero capitale sociale;
 - numero  di  strumenti  finanziari  posseduti  dall'offerente  a conclusione  dell'offerta  con  l'indicazione della percentuale sulla relativa categoria e sull'intero capitale sociale;
 - indicazioni  in  ordine  all'eventuale  effettuazione  dell'OPA residuale;
 - indicazioni  in  ordine  all'eventuale esercizio del diritto di acquisto;
 - indicazioni   in   merito   al   verificarsi  delle  condizioni dell'offerta;
 - indicazione della data di pagamento;
 - indicazione dell'eventuale decorrenza della cancellazione degli strumenti finanziari dalle negoziazioni ufficiali.».
 Nell'allegato 3A:
 nella  rubrica,  le parole «degli amministratori» sono sostituite dalle parole «dell'organo amministrativo»;
 nel  primo  periodo  «Gli  amministratori predispongono relazioni illustrative  che contengono, a seconda delle deliberazioni proposte, almeno le informazioni previste nei seguenti schemi:», le parole «Gli amministratori»   sono   sostituite   dalle   parole   «I  componenti dell'organo di amministrazione»;
 il terzo trattino e' sostituito dal seguente:
 «-  schema  n.  3,  per  le  proposte  di  modificazione  dello statuto;»;
 nella rubrica dello schema n. 1, le parole «degli amministratori» sono sostituite dalle parole «dell'organo amministrativo»;
 nello schema n. 1, dopo il punto 1.a) e' inserito il seguente:
 «1.a.bis)  in  caso  di  fusione  a seguito di acquisizione con indebitamento,  illustrazione  delle informazioni contenute nell'art. 2501-bis, comma 3, del codice civile;»;
 nello schema n. 1, il punto 1.i) e' sostituito dal seguente:
 «1.i)  le valutazioni dell'organo amministrativo in ordine alla eventuale  ricorrenza  del diritto di recesso qualora l'operazione di fusione  comporti  l'esclusione  dalla  quotazione ai sensi dell'art. 2437-quinquies del codice civile;»;
 nello schema n. 1, il punto 2.d) e' sostituito dal seguente:
 «2.d)  le valutazioni dell'organo amministrativo in ordine alla eventuale  ricorrenza  del diritto di recesso qualora l'operazione di scissione  comporti  l'esclusione dalla quotazione ai sensi dell'art. 2437-quinquies del codice civile;»;
 nella rubrica dello schema n. 2, le parole «degli amministratori» sono sostituite dalle parole «dell'organo amministrativo»;
 nello schema n. 2, in fine, e' inserito il seguente punto:
 «5)  nelle  ipotesi  di  operazioni  di  aumento del capitale con esclusione  del  diritto  di  opzione  di cui all'art. 2441, comma 4, seconda parte, del codice civile:
 5.1.)  le  motivazioni  dell'operazione di aumento del capitale sociale;
 5.2.) la destinazione dell'aumento;
 5.3.)  le  considerazioni  in  base  alle  quali  i  componenti dell'organo  di  amministrazione ritengono che il prezzo di emissione delle nuove azioni corrisponda al valore di mercato.»;
 la  rubrica  dello  schema  n.  3  e'  sostituita dalla seguente: «SCHEMA  N.  3:  RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO IN OCCASIONE DI MODIFICAZIONI DELLO STATUTO»;
 nello  schema  n.  3, punto 2), le parole «dell'atto costitutivo» sono  sostituite  dalle  parole  «dello  statuto»  e  il periodo «Con particolare   riferimento  alle  proposte  di  modifica  dell'oggetto sociale, oltre alle predette informazioni, la relazione contiene:» e' soppresso;
 nello  schema  n.  3,  punto  3),  le  parole  «del  consiglio di amministrazione»    sono   sostituite   dalle   parole   «dell'organo amministrativo»;
 nello  schema  n.  3,  punto 5), le parole «da parte dei soci non intervenuti»  sono sostituite dalle parole «da parte dei soci che non hanno concorso alle deliberazioni»;
 nella  rubrica  degli  schemi  numeri  4,  5 e 6 le parole «degli amministratori»    sono    sostituite   dalle   parole   «dell'organo amministrativo»;
 dopo  la  rubrica  dello  schema  n.  6  e'  inserito il seguente capoverso:  «Nelle  ipotesi  di conversione obbligatoria di azioni in azioni  di  categoria  diversa, inserire soltanto le informazioni che risultano compatibili per tale tipo di operazione.».
 Nell'allegato 3B:
 nello schema n. 1, dopo il punto 2.1.1 e' inserito il seguente:
 «2.1.1.  bis)  In caso di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento,  illustrazione  delle informazioni contenute nell'art. 2501-bis, comma 3, del codice civile.»;
 nello  schema n. 1, punto 5.1.3, nota 4, le parole «dal consiglio di   amministrazione»   sono  sostituite  dalle  parole  «dall'organo amministrativo»;
 nello  schema  n.  1,  paragrafo  «Allegati»,  primo trattino, le parole   «art.   2501-quater»  sono  sostituite  dalle  parole  «art. 2501-quinquies»  e  le  parole «dagli amministratori» sono sostituite dalle parole «dai componenti degli organi di amministrazione»;
 nello  schema  n.  1,  paragrafo «Allegati», secondo trattino, le parole «art. 2501-bis» sono sostituite dalle parole «art. 2501-ter»;
 nello  schema  n.  1,  paragrafo  «Allegati»,  terzo trattino, le parole   «art.   2501-ter»   sono   sostituite   dalle  parole  «art. 2501-quater»;
 nello  schema  n.  1,  paragrafo  «Allegati», quarto trattino, le parole  «art.  2501-quinquies»  sono  sostituite  dalle  parole «art. 2501-sexies»;
 nello  schema  n.  1,  paragrafo  «Allegati», quinto trattino, le parole  «dagli  amministratori»  sono  sostituite  dalle  parole «dai componenti dell'organo di amministrazione»;
 nello  schema  n.  1,  paragrafo «Allegati», in fine, e' inserito quale ultimo trattino: «Relazione della societa' di revisione redatta ai sensi dell'art. 2501-bis, comma 5, del codice civile.»;
 nello  schema n. 2, punto 4.1.3, nota 8, le parole «dal consiglio di   amministrazione»   sono  sostituite  dalle  parole  «dall'organo amministrativo»;
 nello  schema  n.  2,  paragrafo  «Allegati»,  primo trattino, le parole   «art.   2504-novies»  sono  sostituite  dalle  parole  «art. 2506-ter»  e  le  parole «dagli amministratori» sono sostituite dalle parole «dai componenti degli organi di amministrazione»;
 nello  schema  n.  2,  paragrafo «Allegati», secondo trattino, le parole   «art.   2504-octies»  sono  sostituite  dalle  parole  «art. 2506-bis»;
 nello  schema  n.  2,  paragrafo  «Allegati»,  terzo trattino, le parole   «art.   2504-novies»  sono  sostituite  dalle  parole  «art. 2506-ter»;
 nello  schema  n.  2,  paragrafo  «Allegati», quarto trattino, le parole  «art.  2501-quinquies»  sono  sostituite  dalle  parole «art. 2501-sexies»;
 nello  schema  n.  2,  paragrafo  «Allegati», quinto trattino, le parole  «dagli  amministratori»  sono  sostituite  dalle  parole «dai componenti degli organi di amministrazione»;
 nello  schema  n.  3, punto 2.3.2, le parole «gli amministratori» sono   sostituite   dalle   parole   «i   componenti  dell'organo  di amministrazione»;
 nello schema n. 3, punto 5.1.3, nota 15, le parole «dal consiglio di   amministrazione»   sono  sostituite  dalle  parole  «dall'organo amministrativo»;
 nello  schema  n.  3,  paragrafo  «Allegati»,  terzo trattino, le parole  «dagli  amministratori»  sono  sostituite  dalle  parole «dai componenti dell'organo di amministrazione»;
 nello  schema  n. 4, punto 2.6., le parole «degli amministratori» sono   sostituite   dalle   parole  «dei  componenti  dell'organo  di amministrazione»;
 nello  schema  n.  4,  punto  2.7.,  le  parole  «amministratori, sindaci,»  sono sostituite dalle parole «i componenti degli organi di amministrazione   e  di  controllo»  e  la  parola  «Regolamento»  e' sostituita dalle parole «presente regolamento».
 Nell'allegato 3C:
 nella  rubrica,  le  parole  «di  amministratori,  sindaci»  sono sostituite   dalle   parole   «dei   componenti   degli   organi   di amministrazione e di controllo»;
 nel  primo  trattino, le parole «agli amministratori, ai sindaci» sono   sostituite   dalle  parole  «ai  componenti  degli  organi  di amministrazione e di controllo»;
 nel  secondo  trattino,  le  parole  «agli  amministratori»  sono sostituite    dalle    parole    «ai    componenti   dell'organo   di amministrazione»;
 nel terzo trattino, le parole «dagli amministratori, dai sindaci» sono   sostituite  dalle  parole  «dai  componenti  degli  organi  di amministrazione e di controllo»;
 nella  rubrica dello schema n. 1, le parole «agli amministratori, ai  sindaci» sono sostituite dalle parole «ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo»;
 nello  schema  n.  1, le parole «agli amministratori, ai sindaci» sono   sostituite   dalle  parole  «ai  componenti  degli  organi  di amministrazione e di controllo»;
 nello  schema  n.  1,  le  parole  «amministratore, sindaco» sono sostituite  dalle parole «componente dell'organo di amministrazione e di controllo»;
 nello  schema  n.  1,  paragrafo  «emolumenti  per la carica», le parole   «al   C.d.A.»   sono  sostituite  dalle  parole  «all'organo amministrativo»;
 nello  schema  n.  1,  paragrafo  «altri compensi», il periodo «e (iii) le indennita' di fine carica» e' sostituito dal periodo: «(iii) le  indennita'  di  fine  carica  e (iv) tutte le eventuali ulteriori retribuzioni derivanti da altre prestazioni fornite.»;
 nella  rubrica dello schema n. 2, le parole «agli amministratori» sono   sostituite   dalle   parole   «ai  componenti  dell'organo  di amministrazione»;
 nello schema n. 2, le parole «gli amministratori» sono sostituite dalle parole «i componenti dell'organo di amministrazione»;
 nello   schema   n.   2,   paragrafo   «note»,   le  parole  «gli Amministratori»   sono   sostituite   dalle   parole   «i  componenti dell'organo di amministrazione»;
 nella rubrica dello schema n. 3, le parole «dagli amministratori, dai  sindaci»  sono  sostituite  dalle  parole  «dai componenti degli organi di amministrazione e di controllo»;
 nello  schema n. 3, le parole «dagli amministratori, dai sindaci» sono   sostituite  dalle  parole  «dai  componenti  degli  organi  di amministrazione e di controllo»;
 nello  schema  n.  3, le parole «amministratore, di sindaco» sono sostituite dalle parole «componente degli organi di amministrazione e di controllo»;
 nella  rubrica  della tabella dello schema n. 3, le parole «DEGLI AMMINISTRATORI,  DEI  SINDACI»  sono  sostituite  dalle  parole  «DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO».
 Nell'allegato 3C-bis:
 nel  capitolo  I,  lettera  B), il periodo «Devono inoltre essere forniti  i  motivi  e  gli importi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti  effettuati  esclusivamente  in  applicazione di norme tributarie.», e' soppresso;
 nel  capitolo  II,  lettera B), il periodo «Devono inoltre essere forniti  i  motivi  e  gli importi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti  effettuati esclusivamente in applicazione delle norme tributarie.», e' soppresso;
 nel  capitolo  III, lettera B), il periodo «Devono inoltre essere forniti  i  motivi  e  gli importi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti  effettuati  esclusivamente  in  applicazione di norme tributarie.», e' soppresso;
 nel  capitolo  IV,  lettera B), il periodo «Devono inoltre essere forniti  i  motivi  e  gli importi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti  effettuati  esclusivamente  in  applicazione di norme tributarie.», e' soppresso.
 Nell'allegato 3D:
 nella   rubrica,  le  parole  «Criteri  per  la  redazione»  sono sostituite dalle parole «Contenuto»;
 nel  punto  1  «Criteri  di  redazione», il periodo «La relazione trimestrale  e'  predisposta  secondo  i principi dettati per i conti annuali e consolidati, in quanto compatibili.», e' soppresso;
 nel punto 2 «Contenuto e forma», le parole «degli amministratori» sono   sostituite   dalle   parole  «dei  componenti  dell'organo  di amministrazione»;
 nel  punto 3 «Note di commento», le parole «degli amministratori» sono   sostituite   dalle   parole  «dei  componenti  dell'organo  di amministrazione»  e  le  parole  «gli amministratori» sono sostituite dalle parole «i componenti dell'organo di amministrazione».
 Nell'allegato  3E,  n. 1, lettera a), le parole «azioni depositate» sono  sostituite dal periodo «azioni per le quali e' stata rilasciata la  certificazione  ovvero  per  le  quali  e'  stata  effettuata  la comunicazione  da  parte  dell'intermediario  all'emittente  ai sensi dell'art.  2370,  comma  2,  seconda  parte, del codice civile», e le parole  «delle  azioni  da  questi  depositate» sono sostituite dalle parole   «delle   azioni   per   le  quali  e'  stata  rilasciata  la certificazione   ovvero   per   le   quali  e'  stata  effettuata  la comunicazione  da  parte  dell'intermediario  all'emittente  ai sensi dell'art. 2370, comma 2, seconda parte, del codice civile».
 Dopo l'allegato 3G-bis e' inserito l'allegato 3H (allegato n. 11).
 Nell'allegato  4A,  modello  120A, Sezione 2, quadro 2.3, le parole «Gestione di fondi comuni» sono sostituite dalle parole «Gestione del risparmio».
 Nell'allegato  4A, dopo il modello 120B e' inserito il modello 120C (allegato n. 12).
 Nell'allegato 4B:
 i  capitoli  I,  II  e  III  sono  sostituiti  dal testo allegato (allegato n. 13);
 l'appendice 1 e' soppressa;
 la rubrica «APPENDICE 2» e' ridenominata come «APPENDICE»;
 nell'appendice  2,  paragrafo  «PECULIARITA»,  in  fine,  dopo il periodo:  «N.B.  I  dati  di tipo Alfa vanno allineati a sinistra del campo e riempiti a destra con spazi.
 I  dati di tipo Num vanno allineati a destra del campo e riempiti a sinistra con zeri.», e' inserito a capo il seguente periodo:
 «In  caso di valore nullo (Null) i campi di tipo Alfa devono essere riempiti con spazi, mentre i campi di tipo Num devono essere riempiti con zeri.»;
 nell'appendice  2,  paragrafo  «TIPO  RECORD  02»,  riga «Causale Dichiarazione», dopo i numeri «1-5» e' inserito il simbolo «(*)»;
 nell'appendice  2,  paragrafo  «TIPO  RECORD  02»,  riga  «Codice Operazione», dopo le lettere «A-I» e' inserito il simbolo «(**)»;
 nell'appendice  2,  paragrafo  «TIPO  RECORD  02»,  in fine, sono inserite le seguenti note:
 «(*) Le causali previste sono:
 0 Fotografia
 1 Prima dichiarazione
 2 Variazione di % rilevante
 3 Discesa entro la soglia rilevante
 4  Variazione della catena partecipativa o della modalita' di possesso
 5  Comunicazione  effettuata quando un soggetto non puo' piu' usufruire   della  facolta'  ex  art.  121,  comma  1,  del  presente regolamento
 (**) I titoli di possesso previsti sono:
 A Compravendita in un mercato regolamentato
 B Compravendita
 C Acquisto a titolo gratuito per atto tra vivi
 D Successione mortis-causa
 E Pegno
 F Usufrutto
 G Deposito
 H Riporto o prestito titoli
 I Altro»;
 nell'appendice  2,  paragrafo «TIPO RECORD 03», riga «Rapporto di Controllo», dopo le lettere «A-E» e' inserito il simbolo «(*)»;
 nell'appendice  2,  paragrafo  «TIPO  RECORD  03»,  in  fine,  e' inserita la seguente nota:
 «(*) I rapporti di controllo previsti sono:
 A Controllo di diritto
 B  Controllo  tramite  una  partecipazione  che  consente  di esercitare un'influenza dominante nell'Assemblea
 C Controllo solitario tramite patto di sindacato
 D  Controllo  ai sensi dell'art. 93, comma 1, lettera a), del Testo Unico
 E Non controllo»;
 nell'appendice 2, paragrafo «TIPO RECORD 04», le parole «Gestione di   fondi   comuni»  sono  sostituite  dalle  parole  «Gestione  del risparmio»;
 nell'appendice  2,  paragrafo  «TIPO RECORD 06», in fine, la nota «(*)  Vedi  definizione  dei titoli di possesso al tipo record 04» e' sostituita dalla seguente:
 «(*) I titoli di possesso previsti sono:
 2 Riportato
 3 Riportatore
 6 Pegno
 7 Usufrutto
 8 Deposito
 9 Diritto di voto per vincoli contrattuali»;
 nell'appendice 2, paragrafo «TIPO RECORD 12»:
 nella  quinta  riga della tabella, le parole «ID Incorporata..» sono sostituite dalle parole «ID Incorporata...»;
 nella  medesima  riga, colonna «Valore», e' inserito il simbolo «(*)».
 Nell'appendice  2, paragrafo «TIPO RECORD 12», riga «ID Incorporata N», colonna «Valore», e' inserito il simbolo «(*)».
 Nell'appendice  2, paragrafo «TIPO RECORD 12», in fine, e' inserita la seguente nota:
 «(*)  Da  compilare  solo  nel  caso in cui siano presenti piu' societa' incorporate dalla medesima societa' incorporante»;
 nell'appendice  2,  paragrafo  «TIPO  RECORD  15»,  riga  «Numero iscrizione  CCIAA»,  dopo  il  simbolo  (**)  e'  inserito il simbolo «(***)»;
 nell'appendice  2,  paragrafo  «TIPO  RECORD  15»,  in  fine,  e' inserita la seguente nota:
 «(***) Da compilare solo se diverso dal codice fiscale»;
 nell'appendice 2, paragrafo «SEQUENZA DEI RECORD»:
 dopo  il periodo «AZIONI PARTECIPAZIONE (04) «0,n»» e' inserito il simbolo «(*)»;
 dopo  il  periodo  «Tra  parentesi  tonde  viene indicato il tipo record;  tra  parentesi graffe la cardinalita'.» e' inserito, a capo, il periodo «(*) Il record 04 deve essere sempre presente; puo' essere omesso solo nel caso in cui il valore sia 0».
 Nell'allegato 5B:
 nella  sezione  I, punto 4, le parole «art. 70, commi 1 e 2» sono sostituite  dalle  parole «art. 70, commi 1, 3 e 4, dell'art. 70-bis, comma 2»;
 nella  sezione  I, punto 5, le parole «art. 70, commi 1 e 2» sono sostituite  dalle  parole «art. 70, commi 1, 3 e 4, dell'art. 70-bis, comma 2»;
 nella sezione V, il punto 2 e' sostituito dal seguente:
 «2  -  Indicazione del termine ultimo entro il quale il modulo deve pervenire  all'intermediario; indicazione della possibilita' che tale documento pervenga all'intermediario tramite il depositario.»;
 nel  paragrafo relativo alla dichiarazione di responsabilita', le parole  «art. 70, commi 1 e 2» sono sostituite dalle parole «art. 70, commi 1, 3 e 4, dell'art. 70-bis, comma 2».
 Nell'allegato 5C:
 il   periodo   «ADERISCE   ALLA   PROPOSTA   DEL   CONSIGLIO   DI AMMINISTRAZIONE»  e'  sostituito  dal periodo «ADERISCE ALLA PROPOSTA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO»;
 il periodo «l'astensione e il voto favorevole o alla proposta del consiglio di amministrazione» e' sostituito dal periodo «l'astensione e il voto favorevole o alla proposta dell'organo amministrativo»;
 il   periodo   «ALLEGA   al  presente  modulo  la  certificazione attestante  la  legittimazione all'esercizio del diritto di voto», e' soppresso;
 il  periodo  «*  La  certificazione  attestante la legittimazione all'esercizio  del  diritto di voto, rilasciata dal depositario, puo' essere contenuta nel modulo», e' soppresso.
 Nell'allegato 5D:
 le  parole  «DEL  CONSIGLIO  DI  AMMINISTRAZIONE» sono sostituite dalle parole «DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO»;
 il   periodo   «ALLEGA   al  presente  modulo  la  certificazione attestante  la  legittimazione all'esercizio del diritto di voto», e' soppresso.
 II.  La presente delibera e' pubblicata nel Bollettino della Consob e  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Essa entra in vigore  il  giorno  successivo  alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 
 Roma, 14 aprile 2005
 
 Il presidente: Cardia
 |  |  |  | Allegato n. 1 
 SCHEMA 8
 Prospetto informativo di sollecitazione di quote di fondi comuni
 di investimento mobiliare di diritto italiano di tipo aperto(1)(2)
 
 COPERTINA
 
 Riportare  la  denominazione  della SGR e dell'eventuale gruppo di appartenenza. Inserire la seguente intestazione:
 "Offerta  pubblica  di  quote  del  fondo  comune  di investimento mobiliare   ...   di   diritto   italiano   armonizzato  (oppure  non armonizzato) alla  Direttiva  85/611/CE", ovvero "Offerta pubblica di quote  dei fondi comuni di investimento mobiliare di diritto italiano armonizzati   (oppure   non   armonizzati) alla  Direttiva  85/61l/CE appartenenti al sistema ...".
 Riportare  in  testa  al  Prospetto  Informativo,  in  grassetto e riquadrato,   quanto   di  seguito  indicato  "Le  presenti  Parte  I (Caratteristiche del/dei fondo/fondi e modalita' di partecipazione) e Parte II (Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento, costi del/dei  fondo/fondi  e  Turnover  di  portafoglio) costituiscono  il Prospetto   Informativo   semplificato  e  devono  essere  consegnate all'investitore  prima  della  sottoscrizione  delle  quote del fondo unitamente   al  modulo  di  sottoscrizione.  Per  informazioni  piu' dettagliate  si  raccomanda  la  lettura anche della Parte III (Altre informazioni  sull'investimento),  messa gratuitamente a disposizione dell'investitore  su richiesta del medesimo. La Parte III, unitamente alle  Parti I e II, costituisce il Prospetto Informativo completo. Il Regolamento   di  gestione  dei  fondi  forma  parte  integrante  del Prospetto informativo completo, al quale e' allegato".
 Inserire la seguente frase:
 "Parti  I  e  II  del  Prospetto  Informativo depositato presso la Consob in data ....". Inserire la seguente frase:
 "L'adempimento  di  pubblicazione  del  Prospetto  Informativo non comporta    alcun    giudizio    della    Consob    sull'opportunita' dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi".
 
 PARTE   I   DEL   PROSPETTO  INFORMATIVO  -  CARATTERISTICHE  DEL/DEI FONDO/FONDI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
 
 Inserire la seguente frase:
 "La presente Parte I e' valida a decorrere dal... (3)".
 
 A) INFORMAZIONI GENERALI
 
 1. LA SGR E IL GRUPPO DI APPARTENENZA
 Indicare  la denominazione della Societa' di gestione e del gruppo di  appartenenza,  l'indirizzo  della  sede  legale e della direzione generale,  se  diverso,  il  recapito  anche  telefonico, l'indirizzo Internet  e  di  posta  elettronica,  rinviando  alla  Parte  III del Prospetto Informativo per ulteriori informazioni.
 [Se   la  SGR  si  limita  alla  sola  promozione,  istituzione  e organizzazione  del  fondo, occorre specificarlo, indicando anche per il/i   gestore/i   le   medesime  informazioni  fornite  per  la  SGR promotrice.]
 
 2. LA BANCA DEPOSITARIA Indicare denominazione e indirizzo.
 
 3. LA SOCIETA' DI REVISIONE
 Indicare denominazione e indirizzo.
 
 4. ALTRI (eventuale)
 Indicare, nel caso di fondi garantiti, il/i soggetto/i obbligato/i alla  restituzione  del  capitale  o al riconoscimento del rendimento minimo  rinviando  alla  Parte  III  del  Prospetto  Informativo  per ulteriori informazioni.
 
 5. RISCHI GENERALI CONNESSI ALLA PARTECIPAZIONE AL FONDO
 Descrivere  i  rischi connessi in via generale alla partecipazione al fondo, evidenziando l'eventualita' di non ottenere, al momento del rimborso,  la  restituzione  del  capitale  investito.  Indicare  che l'andamento  del  valore  delle  quote  del  fondo  puo'  variare  in relazione  alla  tipologia e ai settori dell'investimento, nonche' ai relativi mercati di riferimento.
 
 6. SITUAZIONI DI CONFLITTO D'INTERESSE
 Riportare l'avvertenza che le situazioni di conflitto di interesse sono   illustrate   nella  Parte  III  (paragrafo  12) del  Prospetto Informativo.
 Inserire  l'avvertenza:  "La  partecipazione  al  fondo  comune di investimento e' disciplinata dal Regolamento di gestione del fondo".
 
 B) INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO Indicare la denominazione del fondo e il codice ISIN.
 
 7. TIPOLOGIA DEL FONDO:
 a) qualifica  del  fondo(4) (eventuale).  Nel  caso  di fondi a gestione   protetta  inserire  la  seguente  frase:  "Avvertenza:  la protezione  degli investimenti non costituisce garanzia di rendimento o restituzione del capitale investito";
 b) categoria del fondo(5);
 c) valuta di denominazione;
 
 8. FINALITA' DEL FONDO:
 d) finalita'    del    fondo   in   relazione   ai   potenziali destinatari(6).  Indicare, ove previste, le garanzie offerte da terzi (es. di restituzione del capitale investito, di rendimento, ecc.);
 e) orizzonte   temporale   di   investimento   consigliato   al potenziale investitore(7)
 f) grado di rischio connesso all'investimento nel fondo(8);
 
 9. OBIETTIVI, POLITICA D'INVESTIMENTO E RISCHI SPECIFICI(9):
 g.1) principali  tipologie  di strumenti finanziari e valuta di denominazione;  precisare la possibilita' di investimento in depositi bancari;  indicare  se il fondo investe in quote/azioni di OICR e, in caso  positivo,  la  rilevanza degli investimenti in OICR istituiti o gestiti  dalla SGR e/o da Societa' di gestione del medesimo gruppo di appartenenza;
 g.2) aree geografiche/mercati di riferimento;
 g.3)categorie di emittenti (specificare se trattasi di eminenti governativi,  sovranazionali,  societari,  c.d. corporale, altro) e/o settori industriali, ove rilevanti;
 g.4) specifici  fattori  di rischio ove rilevanti: investimenti in  titoli  emessi da societa' a bassa capitalizzazione; investimenti in  titoli  c.d.  strutturati;  durata media finanziaria (duration) e merito  creditizio  (rating) minimo  della componente obbligazionaria del  portafoglio;  investimenti  in strumenti finanziari di emittenti dei cosiddetti Paesi Emergenti; eventuali altri fattori di rischio;
 g.5)possibilita'  e  finalita'  delle  operazioni  in strumenti finanziari   derivati,   nonche'   l'incidenza   dell'utilizzo  degli strumenti derivati sul profilo di rischio del fondo;
 h) breve   descrizione  dello  stile  gestionale  adottato  dal gestore:   specificare  gli  eventuali  elementi  caratterizzanti  il processo  di  selezione  degli  strumenti  finanziari in portafoglio; indicare  la  relazione  esistente  tra  il benchmark prescelto e gli obiettivi del fondo; indicare l'esistenza di tecniche di gestione dei rischi del fondo, rimandando alla Parte III del Prospetto informativo per l'illustrazione.
 Nel  caso  di  "fondi  con garanzia di restituzione del capitale o dell'eventuale  rendimento  minimo"  illustrare sinteticamente, anche attraverso  esemplificazioni,  il contenuto dello schema contrattuale per  la  garanzia,  nonche'  gli  eventuali  limiti  e condizioni per l'operativita' della garanzia medesima; nel caso di "fondi a gestione protetta"   le  modalita'  gestionali  adottate  per  la  protezione, rappresentando  gli  scenari probabilistici del rendimento atteso del fondo  nell'arco  temporale  di  riferimento e rinviando per maggiori informazioni  alla Parte III del Prospetto Informativo (paragrafi 4 e 9.1) (10);
 i) destinazione  dei  proventi.  Per  i  fondi a distribuzione, indicare i criteri di determinazione dell'importo da distribuire e le modalita'  di  distribuzione, nonche' le agevolazioni previste per il caso di reinvestimento.
 Illustrare  il  significato  dei  termini  tecnici  impiegati  (ad esempio,   rating,  duration,  volatilita) mediante  introduzione  di apposita legenda.
 Inserire  l'avvertenza  "Le informazioni sulla politica gestionale concretamente  posta  in  essere sono contenute nella relazione degli amministratori all'interno del rendiconto annuale".
 
 10. PARAMETRO DI RIFERIMENTO (C.D. BENCHMARK)
 Descrivere   sinteticamente  il  parametro  di  riferimento  (c.d. "benchmark").  Il  benchmark  prescelto  dovra'  essere  conforme  ai principi previsti dal Regolamento Consob n. 11522/98111
 Qualora  il  benchmark  non costituisca un parametro significativo per lo stile gestionale adottato, esplicitare in suo luogo una misura di rischio del fondo per uno specifico intervallo temporale.
 
 11. CLASSI DI QUOTE (eventuale)
 Descrivere  sinteticamente  le  caratteristiche  distintive  delle diverse  classi  di  quote emesse rinviando per maggiori informazioni alla  Parte  III  del  Prospetto  Informativo  ed  al  Regolamento di gestione. Per i relativi oneri rinviare al paragrafo 12.
 
 C) INFORMAZIONI ECONOMICHE (COSTI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)
 
 12. ONERI A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE E ONERI A CARICO DEL FONDO
 
 12.1 ONERI A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE
 Indicare  in  forma tabellare l'entita' dei diversi oneri a carico del  sottoscrittore  (ad  esempio,  commissioni di sottoscrizione, di rimborso,   di   switch   e  spese  per  diritti  fissi,  ecc.),  con specificazione  della  quota parte percepita in media dai collocatori (12).  Nei  casi  di  adesione  al  fondo  tramite Piano di accumulo, qualora  l'applicazione  delle  commissioni di sottoscrizione non sia proporzionale al valore del singolo versamento, riportare la seguente avvertenza  che  "in  caso  di  mancato  completamento  del  Piano di accumulo  l'entita' delle commissioni di sottoscrizione potra' essere superiore all'aliquota nominale indicata nel Prospetto".
 Indicare  le  facilitazioni  commissionali  previste  (ad esempio, beneficio  di  accumulo, operazioni di passaggio tra fondi, beneficio di reinvestimento).
 Ove  l'offerta  sia  accompagnata  da  garanzie  di  terzi (es. di restituzione del capitale investito, di rendimento, ecc.) specificare distintamente gli eventuali costi aggiuntivi per il sottoscrittore.
 
 12.2 ONERI A CARICO DEL FONDO
 
 12.2.1 ONERI DI GESTIONE
 Indicare   in  forma  tabellare  l'entita'  delle  provvigioni  di gestione (c.d. di base) e delle eventuali provvigioni di incentivo (o di  performance) esemplificando  le modalita' di calcolo. Indicare la quota  parte percepita in media dai collocatori (13). Nell'ipotesi in cui  il fondo investa mediamente almeno il 10% del totale dell'attivo in  quote/azioni di OICR indicare la misura massima delle provvigioni di gestione applicabili dagli OICR sottostanti.
 
 12.2.2 ALTRI ONERI
 Indicare   la   misura  massima  degli  oneri  dovuti  alla  banca depositaria  e  la  natura  degli  altri  oneri  a  carico del fondo. Precisare  che le commissioni di negoziazione non sono quantificabili a  priori  in  quanto  variabili.  Ove  l'offerta sia accompagnata da garanzie  di  terzi  (es.  di restituzione del capitale investito, di rendimento, ecc.) specificarne i relativi costi.
 Specificare che le spese e i costi annuali effettivi sostenuti dal fondo nell'ultimo triennio sono indicati nella Parte II del Prospetto Informativo.
 
 13. AGEVOLAZIONI FINANZIARIE
 Indicare  sinteticamente se sono previste agevolazioni finanziarie connesse alla partecipazione al fondo, precisandone la misura massima applicabile.
 
 14.   SERVIZI/PRODOTTI  ABBINATI  ALLA  SOTTOSCRIZIONE  DEL  FONDO (eventuale)
 Inserire   puntuale   rinvio   al   documento   illustrativo   dei servizi/prodotti abbinati, disponibile su richiesta dell'investitore. Nel  caso  di  abbinamento del fondo ad un cd. conto di liquidita' e' sufficiente  inserire  puntuale  rinvio alla relativa norma contenuta nel Regolamento di gestione del fondo.
 
 15. REGIME FISCALE
 Indicare  in  sintesi  il  regime  di tassazione del fondo. Per la descrizione   del  regime  fiscale  vigente  sia  con  riguardo  alle partecipazioni  al  fondo,  sia  con  riguardo al trattamento fiscale delle  quote  di  partecipazione  al  fondo  in  caso  di donazione e successione, rinviare alla Parte III del Prospetto Informativo.
 
 D) INFORMAZIONI SULLE MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE/RIMBORSO
 
 16. MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE DELLE QUOTE
 Indicare  gli  elementi  essenziali  (es.  importi  minimi, valore unitario  della  quota) delle  modalita'  di sottoscrizione del fondo rinviando  al  Regolamento di gestione per la puntuale descrizione di tali  modalita' e facendo espresso rinvio al modulo di sottoscrizione come  unico  mezzo  di  adesione  al  fondo.  Menzionare  la generica possibilita'  di  sottoscrivere  mediante tecniche di comunicazione a distanza  rinviando  per  maggiori  informazioni  alla  Parte III del Prospetto,  par.  10.  Specificare  la  tempistica  di valorizzazione dell'investimento.  Evidenziare  sinteticamente  i  casi  in  cui  si applica  la  sospensiva di sette giorni di cui all'articolo 30, comma 6,  del  D.Lgs.  n.  58 del 1998, tenuto conto di quanto precisato in nota 1.
 Specificare  i  termini  di  invio  della  lettera  di  conferma e rinviare  alla  Parte  III  del Prospetto Informativo per il relativo contenuto.
 
 17. MODALITA' DI RIMBORSO DELLE QUOTE
 Indicare sinteticamente il diritto del partecipante di ottenere il rimborso  delle  quote detenute e rinviare al Regolamento di gestione del  fondo  per  la  descrizione  delle  modalita'  di richiesta, dei termini  di  valorizzazione e di effettuazione del rimborso. Rinviare al paragrafo 12.1 per gli eventuali oneri.
 Menzionare,  qualora prevista, la possibilita' del partecipante di richiedere  il  rimborso  programmato, inserendo puntuali rinvii alla relativa norma contenuta nel Regolamento di gestione del fondo.
 Specificare  i  termini  di  invio  della  lettera di conferma del disinvestimento  e  rinviare alla Parte III del Prospetto Informativo per il relativo contenuto.
 
 18.  MODALITA'  DI  EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLA PRIMA SOTTOSCRIZIONE
 Riportare  la  facolta' riconosciuta al partecipante di effettuare versamenti   successivi   e  operazioni  di  passaggio  tra  i  fondi disciplinati  dal  medesimo  Regolamento  di  gestione. Riferire tale facolta'  ai  fondi  successivamente  inseriti  nel Prospetto e per i quali  sia  stata preventivamente inviata al partecipante la relativa informativa tratta dal Prospetto semplificato aggiornato. Rinviare al Regolamento  di  gestione per le modalita' e termini di esecuzione di tali  operazioni ed al par. 12.1 per gli eventuali oneri. Specificare che la sospensiva prevista dall'articolo 30, comma 6, del Testo Unico non   si   applica  a  tali  operazioni  solo  qualora  il  Prospetto Informativo,  consegnato in sede di prima sottoscrizione, sia redatto per l'intero Sistema/Famiglia di fondi.
 
 E) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
 
 19. VALORIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO
 Indicare  i  termini  di  pubblicazione  del valore unitario della quota,  con  indicazione dei quotidiani e delle eventuali altre fonti ove e' possibile rilevare detto valore.
 Per  le  ulteriori informazioni indicare puntuale riferimento alla relativa norma contenuta nel Regolamento di gestione del fondo.
 
 20. INFORMATIVA AI PARTECIPANTI
 Specificare  che  la  Societa'  di  gestione  provvede  ad inviare annualmente  ai partecipanti le informazioni relative ai dati storici di  rischio/rendimento  del  fondo,  al  Total  Expense  Ratio  ed al Turnover  di  portafoglio  riportate  nella  Parte  II del Prospetto. Evidenziare  che,  in  caso  di  modifiche essenziali intervenute con riguardo   al   fondo,  la  Societa'  provvede  altresi'  ad  inviare tempestivamente  ai  partecipanti  la  relativa  informativa, redatta secondo  criteri  volti  ad assicurare una agevole comparazione delle informazioni  modificate  con quelle preesistenti. Specificare che il partecipante  puo'  anche  richiedere la situazione riassuntiva delle quote  detenute, nei casi previsti dall'articolo 62, comma 4, lettera b), del Regolamento Consob n. 11522/98.
 
 21. ULTERIORE INFORMATIVA DISPONIBILE
 Indicare  la facolta', riconosciuta all'investitore, di richiedere l'invio, anche a domicilio, dei seguenti ulteriori documenti:
 a) Parte  III  del  Prospetto  Informativo - Altre informazioni sull'investimento;
 b) Regolamento di gestione del fondo;
 c) ultimi  documenti  contabili  redatti  (rendiconto annuale e relazione semestrale, se successiva (14);
 d) documento  di  illustrazione  dei  servizi/prodotti abbinati alla  sottoscrizione  del  fondo  (eventuale);  Riportare i relativi, eventuali, oneri di spedizione.
 Specificare  le modalita' di richiesta ed i termini di invio della sopra indicata documentazione.
 Precisare  che  i  documenti  contabili  dei  fondi  sono  inoltre disponibili  presso  la  Societa'  di  gestione  e  presso  la  banca depositaria.
 Specificare   che  la  Societa'  puo'  inviare  la  documentazione informativa   elencata   ai   paragrafi   20   e  21,  ove  richiesto dall'investitore,  anche  in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, purche' le caratteristiche di queste ultime siano con cio' compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilita' su supporto duraturo.
 Specificare che le Parti I, II e III del Prospetto informativo e i documenti summenzionati sub b) e c) sono altresi' pubblicati nel sito Internet  della  Societa'  di  gestione.  Indicare le eventuali altre tipologie di informazioni reperibili nel sito medesimo.
 
 DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'
 "La   Societa'   di   gestione   del   risparmio   si   assume  la responsabilita'  della  veridicita'  e  della  completezza dei dati e delle   notizie   contenuti   nel   presente   Prospetto  Informativo semplificato".
 Il Rappresentante legale
 (Generalita' e firma autografa)
 
 PARTE  II  DEL PROSPETTO INFORMATIVO - ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI  RISCHIO/RENDIMENTO,  COSTI  E  TURNOVER  DI  PORTAFOGLIO  DEL/DEI FONDO/FONDI
 
 Inserire  la  seguente  frase:  "La  presente parte II e' valida a decorrere dal......... (15)".
 
 DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO DEL FONDO
 I  dati storici di rischio/rendimento devono essere aggiornati con cadenza  annuale  e  riferiti,  in caso di molteplicita' di classi, a ciascuna classe.
 Illustrare  con un grafico a barre il rendimento annuo del fondo e del benchmark nel corso degli ultimi 10 anni solari (16). Specificare che  i  dati  di  rendimento  del  fondo  non  includono  i  costi di sottoscrizione (ed eventuali di rimborso) a carico dell'investitore.
 Evidenziare  con  un  grafico lineare l'andamento del valore della quota  del  fondo  e del benchmark nel corso dell'ultimo anno solare. Inserire  la  seguente  avvertenza:  "I  rendimenti  passati non sono indicativi di quelli futuri" (17).
 Riportare, su base annua, il rendimento medio composto del fondo a confronto  con  il benchmark nel corso degli ultimi 3 e 5 anni solari (18)((19).
 Nel  caso  in  cui  sia  specificata  nella  Parte I del Prospetto informativo,  riportare  la misura di rischio ex-ante del fondo e una coerente  misura  ex  post  dell'ammontare  di rischio sopportato nel corso dell'ultimo anno solare.
 Indicare  la  data  di  inizio  del  collocamento  del fondo ed il periodo  previsto  di  durata  dello  stesso; il patrimonio netto; il valore  della quota a fine periodo (20); il nominativo dell'eventuale soggetto cui e' stata delegata la gestione.
 
 TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVI DEL FONDO
 Riportare  il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo  triennio  (21), fra il totale degli oneri posti a carico del  fondo  ed  il  patrimonio medio su base giornaliera dello stesso (c.d. TER). In caso di esistenza di piu' classi, il TER dovra' essere calcolato per ciascuna di esse. .cp;     Dare  evidenza  che  nel  calcolo del TER sono considerati i seguenti oneri (22):
 COSTI e SPESE A CARICO DEL FONDO                   |Anno|Anno|Anno ---------------------------------------------------------------------
 Totale Provvigioni                                 | %  | %  | % ---------------------------------------------------------------------
 - Provvigioni di gestione                       | %  | %  | % ---------------------------------------------------------------------
 - Provvigioni di performance/incentivo          |    |    | (eventuale)                                           | %  | %  | % ---------------------------------------------------------------------
 Spese dirette di collocamento (23) (eventuale)     | %  | %  | % ---------------------------------------------------------------------
 TER degli OICR sottostanti (24) (eventuale)        | %  | %  | % ---------------------------------------------------------------------
 Compenso e spese della banca depositaria(25)       | %  | %  | % ---------------------------------------------------------------------
 Spese di revisione e certificazione del patrimonio |    |    | del fondo                                             | %  | %  | % ---------------------------------------------------------------------
 Spese legali e giudiziarie                         |    |    | ---------------------------------------------------------------------
 Spese di pubblicazione                             | %  | %  | % ---------------------------------------------------------------------
 Altri oneri gravanti sul fondo (specificare)       | %  | %  | % ---------------------------------------------------------------------
 TOTALE                                             | %  | %  | %
 
 Indicare  che  nella  quantificazione  degli  oneri fornita non si tiene   conto  dei  costi  di  negoziazione  che  hanno  gravato  sul patrimonio del fondo, ne' degli oneri fiscali sostenuti. Evidenziare, inoltre,  che  la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di  quelli  gravanti  direttamente  sul  sottoscrittore, da pagare al momento  della  sottoscrizione  e  del  rimborso (operare rinvio alla Parte I, Sez. C), par. 12.1).
 Specificare  che  ulteriori  informazioni  sui costi sostenuti dal fondo  nell'ultimo  anno  sono  reperibili nella Nota Integrativa del rendiconto del fondo (Parte C), Sezione IV).
 Nell'ipotesi  in  cui  il  fondo  investa almeno il 10% del totale attivo   in   OICR,  il  TER  deve  essere  calcolato  come  rapporto percentuale fra:
 -  la  somma  degli  oneri direttamente posti a carico del fondo e quelli indirettamente sostenuti attraverso l'investimento nei singoli OICR  sottostanti,  stimati sulla base del rispettivo TER e ponderati per la frazione di patrimonio in essi investita, e
 - il patrimonio netto medio del fondo.
 Nella  quantificazione  degli  oneri  occorre  tenere  conto delle eventuali  commissioni  di  sottoscrizione  e  di rimborso degli OICR sottostanti.
 Ove  il  TER di uno o piu' OICR sottostanti non sia disponibile si potra'  in  alternativa  utilizzare,  per  gli  OICR  sottostanti, la relativa commissione di gestione, dandone opportuna indicazione.
 
 TURNOVER DI PORTAFOGLIO DEL FONDO
 
 Indicare  il  tasso  di  movimentazione  del portafoglio del fondo (c.d.   turnover) per   ciascun   anno  solare  dell'ultimo  triennio (26) espresso  dal rapporto percentuale fra la somma degli acquisti e delle  vendite di strumenti finanziari, al netto delle sottoscrizioni e rimborsi delle quote del fondo, e il patrimonio netto medio su base giornaliera  del  fondo.  Illustrare  sinteticamente  il  significato economico dell'indicatore.
 Indicare,  per  ciascun  anno solare dell'ultimo triennio, il peso percentuale  delle  compravendite  di strumenti finanziari effettuate tramite  intermediari  negoziatori  del  gruppo di appartenenza della Societa' di gestione del risparmio.
 
 MODULO DI SOTTOSCRIZIONE
 
 Nel   modulo   di   sottoscrizione   devono  essere  riportate  le informazioni richieste dal Regolamento di gestione del fondo.
 Deve  inoltre essere evidenziato l'obbligo di consegna delle Parti I  e  II  del  Prospetto  Informativo prima della sottoscrizione e la facolta'  dell'investitore  di  richiedere la Parte III del Prospetto medesimo e il Regolamento di gestione.
 Specificare  il fondo/comparto e la classe oggetto dell'operazione di  sottoscrizione.  Indicare  i  mezzi  di  pagamento  previsti ed i relativi giorni di valuta.
 Evidenziare  infine,  in  neretto,  i  casi  in  cui si applica la facolta'  di  recesso  prevista  dall'articolo  30, comma 6 del Testo Unico,  chiarendo  che  la  sospensiva  non  riguarda  le  successive sottoscrizioni dei fondi riportati nel Prospetto
 Informativo  o  successivamente  inseriti  per  i  quali sia stata preventivamente  inviata  al  partecipante  la  relativa  informativa tratta dal Prospetto semplificato aggiornato.
 
 PARTE   III   DEL   PROSPETTO   INFORMATIVO   -   ALTRE  INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO
 
 Riportare   la   denominazione   della   Societa'  di  Gestione  e dell'eventuale   gruppo   di   appartenenza.   Inserire  le  seguenti indicazioni:
 "La  presente Parte III, unitamente alle Parti I e II, costituisce il  Prospetto  Informativo  completo relativo all'offerta pubblica di quote  del  fondo  comune  di  investimento  mobiliare ... di diritto italiano   armonizzato   (oppure   non   armonizzato) alla  Direttiva 85/611/CE", ovvero "all'offerta pubblica di quote dei fondi comuni di investimento  mobiliare  di  diritto italiano armonizzati (oppure non armonizzati) alla Direttiva 85/61I/CE appartenenti al Sistema ...".
 "Il  Regolamento  di gestione dei fondi forma parte integrante del Prospetto informativo completo, al quale e' allegato".
 "La  Societa'  di  Gestione  si  assume  la  responsabilita' della veridicita'  e  della  completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Parte III che e' valida a decorrere dal ... (27).
 
 A) INFORMAZIONI GENERALI
 1. LA SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO
 Indicare: la denominazione e la forma giuridica; una presentazione delle  attivita' esercitate e del gruppo di appartenenza; gli estremi del provvedimento di autorizzazione della Banca d'Italia ed il numero di   iscrizione  all'Albo;  sintesi  delle  attivita'  effettivamente svolte;  le  funzioni  aziendali  affidate a terzi in outsourcing; la durata;  la  data  di  chiusura  dell'esercizio  sociale; il capitale sociale  sottoscritto  e  versato;  gli  azionisti  che,  secondo  le informazioni a disposizione della Societa', detengono una percentuale del  capitale  superiore  al 5%; le persone fisiche o giuridiche che, direttamente   o   indirettamente,  singolarmente  o  congiuntamente, esercitano  o  possono  esercitare  un  controllo sulla Societa' e la frazione   di   capitale   detenuta  che  da'  diritto  al  voto;  le generalita',  la  carica  ricoperta  con  relativa scadenza ed i dati concernenti   la  qualificazione  e  l'esperienza  professionale  dei componenti  l'organo  amministrativo,  dando evidenza dei consiglieri c.d.  "indipendenti" e delle altre eventuali cariche ricoperte presso societa'  del  gruppo  di  appartenenza della SGR; le generalita', le funzioni  e  la  scadenza  dalla  carica  dei  componenti l'organo di controllo;  le  generalita'  di  chi ricopre funzioni direttive e gli incarichi  svolti;  le principali attivita' esercitate dai componenti gli  organi  amministrativi e dall'organo direttivo al di fuori della Societa',  allorche'  le  stesse  siano  significative in relazione a quest'ultima; gli altri fondi gestiti.
 
 2. IL FONDO
 Breve  descrizione  della  natura  giuridica e delle finalita' del fondo  comune  di  investimento  di tipo aperto. Inserire le seguenti precisazioni in ordine al fondo oggetto di illustrazione: indicare la data  di istituzione, gli estremi del provvedimento di autorizzazione della  Banca  d'Italia,  l'inizio  dell'operativita';  evidenziazione delle  variazioni  nella  politica  di  investimento  seguita e delle sostituzioni  operate  con  riferimento  ai soggetti incaricati della gestione  effettuate negli ultimi due anni; data dell'ultima delibera consiliare  o  assembleare  che  e'  intervenuta  sul  Regolamento di gestione del fondo e del relativo provvedimento di approvazione della Banca  d'Italia;  con  riguardo  al  benchmark adottato per il fondo, descrizione dei criteri di costruzione del/degli indice/i componenti, con  specificazione  della  frequenza  del  c.d. ribilanciamento, del trattamento  dei  flussi  di  cedole/dividendi e altri diritti, della valuta  di  origine  ed  eventualmente del tasso di cambio utilizzato (es.  BCE,  Reuters,  ecc.) per esprimere i valori del/degli indice/i nell'unita'  di  conto domestica, delle fonti informative ove possono essere   reperite   le  relative  quotazioni  (indicazione  del/degli index-ticker,  del  data-type  e dell'Info-Provider); Societa' a cui, sia  pure  nel  quadro  dell'  attribuzione  in  via  generale  delle responsabilita'   gestorie  al  consiglio  di  amministrazione,  sono conferite deleghe gestionali di rilievo, con
 specificazione  dell'oggetto  della  delega;  generalita'  e  dati concernenti   la   qualificazione  ed  esperienza  professionale  del soggetto,  o  dei  componenti  l'eventuale  organo,  che attende alle scelte effettive di investimento.
 
 3.  LE  CLASSI  DI QUOTE (eventuale) Illustrare le caratteristiche distintive delle diverse classi di quote emesse.
 
 4.  I  SOGGETTI  CHE  PRESTANO GARANZIE E CONTENUTO DELLA GARANZIA (eventuale)
 Indicare, nel caso di fondo garantito, il/i soggetto/i obbligato/i alla  restituzione  del capitale e/o al riconoscimento del rendimento minimo. Illustrare lo schema contrattuale allo scopo utilizzato.
 
 5. I SOGGETTI CHE PROCEDONO AL COLLOCAMENTO.
 Indicare   denominazione   e   forma  giuridica;  sede  legale  ed amministrativa  principale,  se  diversa (e' consentito il rimando ad apposito allegato).
 
 6 . LA BANCA DEPOSITARIA
 Indicare:   denominazione   e  forma  giuridica;  sede  legale  ed amministrativa  principale,  se diversa, nonche' sede presso cui sono espletate le funzioni di banca depositaria.
 
 7. GLI INTERMEDIARI NEGOZIATORI
 Indicare i principali soggetti che eseguono sui diversi mercati le operazioni  disposte per conto del fondo (e' consentito il rimando ad apposito allegato).
 
 8. LA SOCIETA' DI REVISIONE
 Indicare:   denominazione   e   forma   giuridica;  estremi  della deliberazione  di  conferimento  dell'incarico e durata dello stesso, con  riguardo  sia  al  fondo che alla Societa' di gestione; relativi oneri a carico del fondo.
 
 B) TECNICHE DI GESTIONE DEI RISCHI DI PORTAFOGLIO
 9.  Illustrare  le tecniche adottate per la gestione dei rischi di portafoglio  del fondo in relazione agli obiettivi e alla politica di investimento  delineati  nella  Parte I, Sez. B, par. 9 del Prospetto Informativo.
 9.1  Nel  caso  di  fondi  protetti  e/o  garantiti, descrivere le modalita'  gestionali  adottate  e illustrare con esempi numerici gli scenari di rendimento per differenti ipotesi di andamento dei mercati di investimento.
 In particolare, dovranno essere esplicitati i seguenti elementi:
 la  tipologia del rischio di posizione che si intende immunizzare, con   specifica   evidenza   della  componente  collegata  ad  eventi straordinari;
 le   modalita'   di  immunizzazione  del  rischio,  se  realizzata attraverso tecniche gestionali e, quindi, tesa alla limitazione della probabilita'  di  conseguire una perdita finanziaria, e/o mediante un contratto  accessorio  e,  quindi,  volta  alla  eliminazione di tale probabilita';
 il periodo di immunizzazione e l'eventuale possibilita' di rinnovo a scadenza;
 il  periodo  di  sottoscrizione valido ai fini dell'immunizzazione del  rischio  e  la  rilevanza  del  momento di sottoscrizione per la definizione del profilo di rischio/rendimento dell'investimento nelle quote del fondo;
 le     eventuali     condizioni    contrattuali    di    efficacia dell'immunizzazione.
 
 C) PROCEDURE DI SOTTOSCRIZIONE, RIMBORSO E CONVERSIONE
 
 10. LA SOTTOSCRIZIONE E IL RIMBORSO DELLE QUOTE
 Nel   caso   di   sottoscrizione/rimborso   mediante  tecniche  di comunicazione  a  distanza  inserire  le  previsioni  previste  dalla comunicazione Consob DIN/56016 del 21 luglio 2000.
 Indicare  l'esistenza di procedure di controllo delle modalita' di sottoscrizione, di rimborso e di conversione per assicurare la tutela degli  interessi  dei  partecipanti  al  fondo e scoraggiare pratiche abusive.
 Illustrare    il    contenuto    della    lettera    di   conferma dell'investimento/disinvestimento.
 
 D) REGIME FISCALE
 
 11. IL REGIME FISCALE
 Indicare  il  regime  di  tassazione del fondo e descrivere quello fiscale vigente con riguardo sia alle partecipazioni al fondo, sia al trattamento  delle  quote  di  partecipazione  al  fondo  in  caso di donazione e successione.
 
 E) CONFLITTI DI INTERESSE
 
 12. LE SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI
 Indicare gli eventuali limiti alle operazioni con parti correlate, inseriti  nel  Regolamento  di gestione del fondo, che la SGR intende rispettare  per  assicurare  la  tutela dei partecipanti da possibili situazioni di conflitto di interessi.
 Inserire le indicazioni richieste dall'articolo 49 del Regolamento Consob  n.  11522/98,  con riferimento ai rapporti con soggetti con i quali  esista  una  situazione  di  conflitto di interessi e indicare l'esistenza di procedure di gestione di tali situazioni.
 In  particolare,  indicare  la  tipologia dei soggetti con i quali sono   stati   stipulati   dalla  Societa'  di  gestione  accordi  di riconoscimento  di  utilita' e illustrare sinteticamente il contenuto di  tali  accordi.  Rinviare  al rendiconto periodico di gestione del fondo  per la descrizione per macro categorie delle utilita' ricevute in  virtu' di tali accordi . Precisare che la Societa' di Gestione si impegna   ad  ottenere  dal  servizio  svolto  il  miglior  risultato possibile indipendentemente dall'esistenza di tali accordi.
 
 ------------------------------
 (1) Il  Prospetto Informativo puo' essere redatto anche con
 riguardo    a    singoli    fondi    appartenenti   ad   un
 "Sistema/Famiglia"   disciplinato   da  un  Regolamento  di
 gestione  unico.  Tuttavia,  nell'ipotesi  di pluralita' di
 prospetti   relativi  a  fondi  disciplinati  da  un  unico
 Regolamento,  si  applica la sospensiva di cui all'art. 30,
 comma 6, del Testo Unico anche alle operazioni di passaggio
 tra fondi (cod. switch). Nel caso in cui il presente schema
 sia  utilizzato  per  redigere  il Prospetto Informativo di
 fondi  multi-comparto, occorre evidenziare distintamente le
 specificita' di ciascun comparto.
 (2) Il  Prospetto  Informativo  deve essere redatto in modo
 chiaro,  sintetico  e comprensibile affinche' l'investitore
 sia   in   grado  di  assumere  una  consapevole  decisione
 d'investimento.  A  tal fine e' importante che il Prospetto
 Informativo  consti  di limitate pagine, di agevole lettura
 (utilizzare  un  carattere  di stampa non inferiore a 11) e
 numerate.   Le  Parte  I  e  II  dovranno  essere  numerate
 riportando   il   numero  totale  delle  pagine  componenti
 ciascuna di esse (ad esempio: pagina 1 di 6, pagina 2 di 6,
 pagina 3 di 6 ...).
 (3) In  occasione  del  primo  deposito  del  Prospetto, il
 termine  iniziale  di  validita' coincidera' con la data di
 inizio   dell'attivita'  di  sollecitazione.  In  occasione
 dell'aggiornamento  episodico  del Prospetto Informativo il
 relativo  termine  iniziale di validita' coincidera' con la
 data   a  decorrere  dalla  quale  le  modifiche  apportate
 diverranno operanti.
 (4) Utilizzare al riguardo, se sufficientemente indicativa,
 la   qualifica  Assogestioni  di  appartenenza  (es.  fondo
 indicizzato, etico, garantito, protetto, ecc.).
 (5) Utilizzare al riguardo, se sufficientemente indicativa,
 la categoria Assogestioni di appartenenza.
 (6) Ad  esempio,  "conservazione  del  capitale" tramite un
 fondo  di  Liquidita'  Area  Euro;  "crescita del capitale"
 tramite un fondo Azionario Europa.
 (7)L'orizzonte temporale, correlato allo stile gestionale e
 al  livello  di  rischio del fondo, deve essere espresso in
 termini  di  anni (es. 0-1 anno per i fondi liquidita', 5-7
 anni per i fondi azionari internazionali, ecc.).
 (8) Il  grado di rischio deve essere indicato nel Prospetto
 Informativo  in  termini  descrittivi:  basso, medio-basso,
 medio, medio-alto, alto e molto alto; e deve essere stimato
 avendo  presente  la  volatilita'  delle  quote  del  fondo
 (scostamento     quadratico     medio     dei    rendimenti
 giornalieri) nel   corso   degli   ultimi   3  anni  o,  in
 alternativa,  qualora  la  stessa  non sia disponibile, del
 relativo   benchmark,  nonche'  gli  specifici  fattori  di
 rischio indicati nel paragrafo 9, punto g.4..
 (9) Occorre  indicare  la  rilevanza  degli  investimenti e
 degli   elementi  caratterizzanti  in  termini  qualitativi
 ("principale",  "prevalente", "significativo", "contenuto",
 "residuale").  In  linea  generale, il termine "principale"
 qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70%
 del  totale  dell'attivo del fondo; il termine "prevalente"
 investimenti  compresi  tra  il  50%  e  il 70%; il termine
 "significativo"  investimenti compresi tra il 30% e il 50%;
 il  termine  "contenuto"  tra  il  10% e il 30%; infine, il
 termine   "residuale"   inferiore  al  10%.  I  termini  di
 rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle
 strategie gestionali del fondo, posti i limiti definiti nel
 relativo  regolamento. In legenda deve essere illustrata la
 suddetta scala qualitativa.
 Nel  caso  di  fondo a gestione protetta, occorre indicare:
 a) la   quota-parte   massima   del  patrimonio  del  fondo
 investibile  in  "attivita'"  rischiose  (c.d.  margine  di
 manovra),  definita  tramite  la  metodologia di protezione
 adottata  e  tenendo conto del valore finanziario del tempo
 in    relazione    all'orizzonte   temporale-obiettivo   di
 investimento; b) la percentuale di patrimonio del fondo che
 si  intende  immunizzare  o  il  valore di protezione della
 quota  contrattualmente  identificato  (c.d. quota o valore
 protetto).
 (10) Gli  scenari  probabilistici  di rendimento atteso del
 fondo sono basati sui risultati di simulazioni numeriche di
 rendimento  su  base annuale, al netto delle provvigioni di
 gestione  e  al  lordo  di  quelle  di  sottoscrizione e di
 negoziazione,  effettuate  nel rispetto del principio della
 neutralita'  al  rischio  e  avuto  riguardo  all'orizzonte
 temporale-obiettivo di investimento del fondo medesimo. Con
 riguardo  alle  modalita' di rappresentazione da Prospetto,
 puo'  essere  fornita  una  rappresentazione completa degli
 scenari    esemplificata    nella   seguente   Tab.   1   o
 esclusivamente lo scenario piu' favorevole (cfr. Scenario V
 della Tab.1).
 Tab.   1.  Rappresentazione  degli  scenari  di  rendimento
 atteso.
 
 Scenari di rendimento atteso                | dell'investimento nelle quote di un fondo a | gestione protetta                           |Probabilita' dell'evento --------------------------------------------------------------------- Il rendimento atteso e' negativo e la       | protezione del fondo non si realizza        |           % --------------------------------------------------------------------- Il rendimento atteso e' negativo, ma la     | protezione del fondo si realizza            |           % --------------------------------------------------------------------- Il rendimento atteso e' positivo, ma        | inferiore a quello di titoli obbligazionari | privi di rischio con durata analoga         | all'orizzonte temporale di investimento.    |           % --------------------------------------------------------------------- Il rendimento atteso e' positivo e in linea | con quello di titoli obbligazionari privi di| rischio con durata analoga all'orizzonte    | temporale di investimento                   |           % --------------------------------------------------------------------- Il rendimento atteso e' positivo e superiore| a quello di titoli obbligazionari privi di  | rischio con durata analoga all'orizzonte    | temporale di investimento.                  |           %
 
 (11) Per  i  fondi  a  capitalizzazione  dei  proventi, che
 prevedono  il  reinvestimento  dei  dividendi, il benchmark
 utilizzato  dovra' possedere caratteristiche analoghe (c.d.
 total return benchmark).
 (12) La quota-parte percepita in media dai collocatori deve
 essere  determinata  sulla base delle rilevazioni contabili
 relative  alle  commissioni/provvigioni  attive  e a quelle
 passive  dell'ultimo  esercizio della Societa' di gestione.
 Per  i  fondi  di  nuova  commercializzazione  il dato deve
 essere   stimato  sulla  base  di  quanto  stabilito  dalle
 convenzioni  di  collocamento.  In  tutti  i  casi  il dato
 indicato nel Prospetto e' soggetto ad aggiornamento solo se
 la  rilevazione  annuale  mostra  uno scostamento in valore
 assoluto superiore a 250 b. p. rispetto al dato pubblicato.
 (13) Cfr. nota 12.
 (14) Evidenziare   che,  nel  caso  di  due  o  piu'  fondi
 illustrati nel medesimo Prospetto, i partecipanti a ciascun
 fondo   hanno  diritto  di  richiedere  anche  i  documenti
 contabili  relative  agli  altri  fondi  offerti tramite il
 medesimo Prospetto informativo.
 (15) In  occasione  del  primo  deposito  del Prospetto, il
 termine  iniziale  di  validita' coincidera' con la data di
 inizio   dell'attivita'  di  sollecitazione.  In  occasione
 dell'aggiornamento   periodico   annuale,   il  termine  di
 validita'  coincidera'  con  la data di pubblicazione della
 parte  aggiornata (da effettuarsi entro il mese di febbraio
 di ciascun anno).
 (16) I  dati  di  rendimento  devono essere rappresentati a
 partire  dal 1 ° gennaio 1996. Il dato numerico per ciascun
 anno  andra'  riportato in Euro. Per i fondi valorizzati in
 un'altra   valuta  (ad  esempio,  il  Dollaro),  occorrera'
 affiancare  alla relativa valorizzazione una valorizzazione
 in  Euro. Nel caso in cui il fondo sia operativo da meno di
 10  anni,  i  dati  devono essere riportati per tale minore
 periodo.  Qualora  vi  siano  state significative modifiche
 della  politica di investimento, si procede all'azzeramento
 delle  performance  passate. Analogamente, la Societa' puo'
 richiedere  l'annullamento  dei  dati  storici  nel caso di
 cambiamento  della  Societa'  che  gestisce.  Il  benchmark
 andra' sempre rappresentato per l'intero periodo richiesto.
 Nel  caso  di  modifica non significativa della politica di
 investimento,  le performance del fondo vanno rappresentate
 insieme  al  benchmark  adottato prima della modifica della
 politica  di investimento e al benchmark adottato dopo tale
 modifica.
 (17) Il   grafico   deve  essere  costruito  con  punti  di
 rilevazione    mensili.   Qualora   non   sia   disponibile
 l'andamento  del  fondo per l'intero ultimo anno, riportare
 esclusivamente  l'andamento  del benchmark specificando che
 non  e' indicativo delle future performance del fondo. Cfr.
 ultima parte della nota 16.
 (18) Cfr. nota n. 16.
 (19) Al  fine  di  consentire  un  corretto  confronto  tra
 l'andamento  del  valore della quota e quello del benchmark
 riportati  nel  grafico  a  barre, nel grafico lineare e su
 base annuale a 3 e 5 anni, occorre altresi' evidenziare che
 la  performance  del  fondo  riflette  oneri  sullo  stesso
 gravanti e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.
 Detto  benchmark puo' essere riportato al netto degli oneri
 fiscali vigenti applicabili al fondo.
 (20) Cfr. nota n.16
 (21) Per  i fondi con chiusura dell'esercizio contabile non
 coincidente  con l'anno solare, le Societa' di gestione del
 risparmio  possono indicare il TER calcolato sulla base dei
 dati   riferiti  agli  ultimi  tre  esercizi  chiusi  prima
 dell'aggiornamento annuale del Prospetto.
 (22) In  sede di prima applicazione (aggiornamento dei dati
 entro febbraio 2006), la tabella puo' essere compilata solo
 per  l'ultimo  anno,  mentre  deve  essere indicato il dato
 sintetico di TER relativo agli anni precedenti.
 (23) Specificare  le  spese  di  collocamento  quando  sono
 sostenute direttamente dal fondo.
 (24) II  dato  di  TER degli OICR sottostanti - espresso al
 netto delle eventuali retrocessioni effettuate a favore del
 fondo  acquirente  -  deve essere riportato nell'ipotesi in
 cui  il  fondo  investa  almeno il 10% del totale attivo in
 OICR.
 (25) Si  tratta  del  compenso  per  lo  svolgimento  delle
 funzioni  di  banca  depositaria ai sensi di legge, nonche'
 delle  spese  legate alle attivita' generali di settlement,
 di tenuta dei conti e di eventuale calcolo del valore delle
 quote (cd. NAV) svolte dalla banca medesima per conto della
 Societa' di gestione del risparmio. Specificare se la banca
 depositaria svolga o meno l'attivita' di calcolo del NAV.
 (26) In  sede  di  prima applicazione puo' essere riportato
 solo il dato relativo all'ultimo anno.
 (27) La  Parte  III  deve  essere  predisposta per la prima
 volta  in  occasione  della  redazione  del primo Prospetto
 informativo    con   la   medesima   data   di   validita'.
 Successivamente,  la  Parte III deve essere tempestivamente
 aggiornata  al  variare  dei  dati  riportati e deve essere
 contestualmente  inviata alla Consob con evidenziazione dei
 dati modificati e della nuova data di validita'.
 |  |  |  | Allegato n. 2 
 SCHEMA 9
 Prospetto informativo di sollecitazione di azioni di societa'
 di investimento a capitale variabile (Sicav)
 di diritto italiano (1) (2)
 
 COPERTINA
 Riportare  la denominazione della Sicav e dell'eventuale gruppo di appartenenza. Inserire la seguente intestazione:
 "Offerta  pubblica  di  azioni  della  societa'  di investimento a capitale    variabile    ...    Sicav    armonizzata    (oppure   non armonizzata) alla Direttiva 85/611/CE".
 Riportare  in  testa  al  Prospetto  Informativo,  in  grassetto e riquadrato,   quanto   di  seguito  indicato  "Le  presenti  Parte  I (Caratteristiche  del/dei  comparto  e modalita' di partecipazione) e Parte II (Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento, costi del/dei   comparto   e   Turnover  di  portafoglio) costituiscono  il Prospetto   Informativo   semplificato  e  devono  essere  consegnate all'investitore  prima  della sottoscrizione delle azioni della Sicav unitamente   al  modulo  di  sottoscrizione.  Per  informazioni  piu' dettagliate  si  raccomanda  la  lettura anche della Parte III (Altre informazioni  sull'investimento),  messa gratuitamente a disposizione dell'investitore  su richiesta del medesimo. La Parte III, unitamente alle  Parti I e II, costituisce il Prospetto Informativo completo. Lo Statuto  sociale  della  Sicav  forma  parte integrante del Prospetto informativo completo, al quale e' allegato".
 Inserire la seguente frase:
 "Parti  I  e  II  del  Prospetto  Informativo depositato presso la Consob in data ....". Inserire la seguente frase:
 "L'adempimento  di  pubblicazione  del  Prospetto  Informativo non comporta    alcun    giudizio    della    Consob    sull'opportunita' dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi".
 
 PARTE  I  DEL  PROSPETTO  INFORMATIVO - CARATTERISTICHE DELLA SICAV E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
 
 Inserire la seguente frase:
 "La presente Parte I e' valida a decorrere dal ... (3)".
 
 A) INFORMAZIONI GENERALI
 
 1. LA SICAV E IL GRUPPO DI APPARTENENZA
 Indicare   la  denominazione  della  Societa'  di  investimento  a capitale  variabile (SICAV) e del gruppo di appartenenza, l'indirizzo della sede legale e della direzione generale, se diverso, il recapito anche  telefonico,  l'indirizzo  Internet  e  di  posta  elettronica, rinviando  alla  Parte  III  del  Prospetto Informativo per ulteriori informazioni.
 
 2. LA BANCA DEPOSITARIA
 Indicare denominazione e indirizzo.
 
 3. LA SOCIETA' DI REVISIONE
 Indicare denominazione e indirizzo.
 
 4. ALTRI (eventuale)
 Indicare,   nel   caso  di  comparti  garantiti,  il/i  soggetto/i obbligato/i  alla  restituzione  del capitale o al riconoscimento del rendimento  minimo rinviando alla Parte III del Prospetto Informativo per ulteriori informazioni.
 
 5.  RISCHI GENERALI CONNESSI ALLA PARTECIPAZIONE AI COMPARTI DELLA SICAV
 Descrivere  i  rischi connessi in via generale alla partecipazione al comparto della Sicav, evidenziando l'eventualita' di non ottenere, al  momento  del  rimborso,  la  restituzione del capitale investito. Indicare  che  l'andamento  del  valore delle azioni della Sicav puo' variare  in  relazione alla tipologia e ai settori dell'investimento, nonche' ai relativi mercati di riferimento.
 
 6. SITUAZIONI DI CONFLITTO D'INTERESSE
 Riportare l'avvertenza che le situazioni di conflitto di interesse sono   illustrate   nella  Parte  III  (paragrafo  12) del  Prospetto Informativo.
 Inserire   l'avvertenza:   "La   partecipazione   al  comparto  e' disciplinata dallo Statuto della Sicav".
 
 B) INFORMAZIONI   SULL'INVESTIMENTO  Indicare  la  denominazione  del comparto della Sicav ed il relativo codice ISIN.
 
 7. TIPOLOGIA DEL COMPARTO:
 a) qualifica del comparto (4) (eventuale). Nel caso di comparti a  gestione  protetta  inserire  la  seguente  frase: "Avvertenza: la protezione  degli investimenti non costituisce garanzia di rendimento o restituzione del capitale investito";
 b) categoria del comparto (5);
 c) valuta di denominazione;
 
 8. FINALITA' DEL COMPARTO:
 d) finalita'   del   comparto   in   relazione   ai  potenziali destinatari(6) Indicare,   ove   previste,  le  garanzie  offerte  da terzi(es.  di  restituzione  del  capitale  investito, di rendimento, ecc.);
 e) orizzonte   temporale   di   investimento   consigliato   al potenziale investitore(7);
 f) grado di rischio connesso all'investimento nel comparto (8).
 
 9. OBIETTIVI, POLITICA D'INVESTIMENTO E RISCHI SPECIFICI (9)
 g.1)principali  tipologie  di  strumenti finanziari e valuta di denominazione;  precisare la possibilita' di investimento in depositi bancari;  indicare  se il comparto investe in quote/azioni di OICR e, in  caso positivo, la rilevanza degli investimenti in azioni di altri comparti  istituiti  e  gestiti dalla SICAV o in quote/azioni di OICR istituiti  e/o gestiti da societa' di gestione del medesimo gruppo di appartenenza;
 g.2) aree geografiche/mercati di riferimento;
 g.3) categorie   di   emittenti  (specificare  se  trattasi  di emittenti  governativi,  sovranazionali,  societari,  c.d. corporate, altro) e/o settori industriali, ove rilevanti;
 g.4) specifici  fattori  di rischio ove rilevanti: investimenti in  titoli  emessi da societa' a bassa capitalizzazione; investimenti in  titoli  c.d.  strutturati;  durata media finanziaria (duration) e merito  creditizio  (rating) minimo  della componente obbligazionaria del  portafoglio;  investimenti  in strumenti finanziari di emittenti dei cosiddetti Paesi Emergenti; eventuali altri fattori di rischio;
 g.5) possibilita'  e  finalita'  delle  operazioni in strumenti finanziari   derivati,   nonche'   l'incidenza   dell'utilizzo  degli strumenti derivati sul profilo di rischio del comparto;
 h) breve   descrizione  dello  stile  gestionale  adottato  dal gestore:   specificare  gli  eventuali  elementi  caratterizzanti  il processo  di  selezione  degli  strumenti  finanziari in portafoglio; indicare  la  relazione  esistente  tra  il benchmark prescelto e gli obiettivi  del comparto; indicare l'esistenza di tecniche di gestione dei  rischi  del  comparto,  rimandando  alla Parte III del Prospetto informativo per l'illustrazione.
 Nel  caso di "comparti con garanzia di restituzione del capitale o dell'eventuale  rendimento  minimo"  illustrare sinteticamente, anche attraverso  esemplificazioni,  il contenuto dello schema contrattuale per  la  garanzia,  nonche'  gli  eventuali  limiti  e condizioni per l'operativita'  della  garanzia  medesima;  nel  caso  di "comparti a gestione   protetta"   le   modalita'   gestionali  adottate  per  la protezione,  rappresentando gli scenari probabilistici del rendimento atteso  del  comparto  nell'arco temporale di riferimento e rinviando per  maggiori  informazioni  alla Parte III del Prospetto Informativo (paragrafi 4 e 9.1) (10);
 i) destinazione  dei  proventi. Per i comparti a distribuzione, indicare i criteri di determinazione dell'importo da distribuire e le modalita'  di  distribuzione, nonche' le agevolazioni previste per il caso di reinvestimento.
 Illustrare  il  significato  dei  termini  tecnici  impiegati  (ad esempio,   rating,  duration,  volatilita) mediante  introduzione  di apposita legenda.
 Inserire  l'avvertenza  "Le informazioni sulla politica gestionale concretamente  posta  in  essere sono contenute nella relazione degli amministratori all'interno del bilancio d'esercizio".
 
 10. PARAMETRO DI RIFERIMENTO (C.D. BENCHMARK)
 Descrivere   sinteticamente  il  parametro  di  riferimento  (c.d. "benchmark").  Il  benchmark  prescelto  dovra'  essere  conforme  ai principi previsti dal Regolamento Consob n. 11522/98 (11).
 Qualora  il  benchmark  non costituisca un parametro significativo per lo stile gestionale adottato, esplicitare in suo luogo una misura di rischio del comparto per uno specifico intervallo temporale.
 
 11. CLASSI DI AZIONI (eventuale)
 Descrivere  sinteticamente  le  caratteristiche  distintive  delle diverse  classi  di azioni emesse rinviando per maggiori informazioni alla Parte III del Prospetto Informativo ed allo Statuto sociale. Per i relativi oneri rinviare al paragrafo 12.
 
 C) INFORMAZIONI ECONOMICHE (COSTI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)
 
 12.  ONERI  A  CARICO  DEL  SOTTOSCRITTORE  E  ONERI  A CARICO DEL COMPARTO DELLA SICAV 12.1 ONERI A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE
 Indicare  in  forma tabellare l'entita' dei diversi oneri a carico del  sottoscrittore  (ad  esempio,  commissioni di sottoscrizione, di rimborso,   di   switch   e  spese  per  diritti  fissi,  ecc.),  con specificazione  della  quota parte percepita in media dai collocatori (12).  Nei  casi di adesione ad un comparto della Sicav tramite Piano di    accumulo,   qualora   l'applicazione   delle   commissioni   di sottoscrizione   non   sia   proporzionale   al  valore  del  singolo versamento,  riportare la seguente avvertenza che "in caso di mancato completamento  del  Piano  di accumulo l'entita' delle commissioni di sottoscrizione potra' essere superiore all'aliquota nominale indicata nel Prospetto".
 Indicare  le  facilitazioni  commissionali  previste  (ad esempio, beneficio   di   accumulo,  operazioni  di  passaggio  tra  comparti, beneficio di reinvestimento).
 Ove  l'offerta  sia  accompagnata  da  garanzie  di  terzi (es. di restituzione del capitale investito, di rendimento, ecc.) specificare distintamente gli eventuali costi aggiuntivi per il sottoscrittore.
 
 12.2  ONERI  A  CARICO  DEL  COMPARTO  DELLA SICAV 12.2.1 ONERI DI GESTIONE
 Indicare   in  forma  tabellare  l'entita'  delle  provvigioni  di gestione (c.d. di base) e delle eventuali provvigioni di incentivo (o di  performance) esemplificando  le modalita' di calcolo. Indicare la quota  parte percepita in media dai collocatori (13). Nell'ipotesi in cui   il  comparto  investa  mediamente  almeno  il  10%  del  totale dell'attivo  in quote/azioni di OICR indicare la misura massima delle provvigioni di gestione applicabili dagli OICR sottostanti.
 
 12.2.2 ALTRI ONERI
 Indicare   la   misura  massima  degli  oneri  dovuti  alla  banca depositaria e la natura degli altri oneri a carico del comparto della Sicav.   Precisare  che  le  commissioni  di  negoziazione  non  sono quantificabili  a  priori  in  quanto  variabili.  Ove  l'offerta sia accompagnata  da  garanzie di terzi (es. di restituzione del capitale investito, di rendimento, ecc.) specificarne i relativi costi.
 Specificare che le spese e i costi annuali effettivi sostenuti dal comparto  della  Sicav nell'ultimo triennio sono indicati nella Parte II del Prospetto Informativo.
 
 13.  AGEVOLAZIONI  FINANZIARIE  Indicare  sinteticamente  se  sono previste  agevolazioni  finanziarie  connesse  alla partecipazione al comparto della Sicav, precisandone la misura massima applicabile;
 
 14.  SERVIZI/PRODOTTI  ABBINATI  ALLA  SOTTOSCRIZIONE DEL COMPARTO DELLA SICAV (eventuale)
 Inserire   puntuale   rinvio   al   documento   illustrativo   dei servizi/prodotti abbinati, disponibile su richiesta dell'investitore. Nel caso di abbinamento del comparto ad un cd. conto di liquidita' e' sufficiente  inserire  puntuale  rinvio alla relativa norma contenuta nello Statuto sociale della Sicav.
 
 15. REGIME FISCALE
 Indicare  in  sintesi  il regime di tassazione della Sicav. Per la descrizione   del  regime  fiscale  vigente  sia  con  riguardo  alle partecipazioni  alla  Sicav,  sia con riguardo al trattamento fiscale delle  azioni  del  comparto  della  Sicav  in  caso  di  donazione e successione, rinviare alla Parte III del Prospetto Informativo.
 
 D) INFORMAZIONI SULLE MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE! RIMBORSO
 
 16. MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE DELLE AZIONI
 Indicare  gli  elementi  essenziali  (es.  importi  minimi, valore unitario) delle  modalita' di sottoscrizione delle azioni della Sicav rinviando   allo   Statuto  sociale  della  stessa  per  la  puntuale descrizione  di tali modalita' e facendo espresso rinvio al modulo di sottoscrizione  come  unico mezzo di adesione. Menzionare la generica possibilita'  di  sottoscrivere  mediante tecniche di comunicazione a distanza  rinviando  per  maggiori  informazioni  alla  Parte III del Prospetto,  par.  10.  Specificare  la  tempistica  di valorizzazione dell'investimento.  Evidenziare  sinteticamente  i  casi  in  cui  si applica  la  sospensiva di sette giorni di cui all'articolo 30, comma 6,  del  D.Lgs.  n.  58 del 1998, tenuto conto di quanto precisato in nota 1.
 Specificare  i  termini  di  invio  della  lettera  di  conferma e rinviare  alla  Parte  III  del Prospetto Informativo per il relativo contenuto.
 
 17. MODALITA' DI RIMBORSO DELLE AZIONI
 Indicare sinteticamente il diritto del partecipante di ottenere il rimborso  delle azioni detenute e rinviare allo Statuto sociale della Sicav per la descrizione delle modalita' di richiesta, dei termini di valorizzazione e di effettuazione del rimborso. Rinviare al paragrafo 12.1 per gli eventuali oneri.
 Menzionare,  qualora prevista, la possibilita' del partecipante di richiedere  il  rimborso  programmato, inserendo puntuali rinvii alla relativa norma contenuta nello Statuto sociale della Sicav.
 Specificare  i  termini  di  invio  della  lettera di conferma del disinvestimento  e  rinviare alla Parte III del Prospetto Informativo per il relativo contenuto.
 
 18.  MODALITA'  DI  EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLA PRIMA SOTTOSCRIZIONE
 Riportare  la  facolta' riconosciuta al partecipante di effettuare versamenti  successivi  e  operazioni  di  passaggio  tra  i comparti contenuti  nel presente Prospetto Informativo. Riferire tale facolta' ai  comparti successivamente inseriti nel Prospetto e per i quali sia stata preventivamente inviata al partecipante la relativa informativa tratta    dal    Prospetto    semplificato   aggiornato.   Descrivere sinteticamente   le   modalita'  e  termini  di  esecuzione  di  tali operazioni e rinviare al
 par.  12.1  per gli eventuali oneri. Specificare che la sospensiva prevista  dall'articolo 30, comma 6, del Testo Unico non si applica a tali operazioni.
 
 E) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
 
 19. VALORIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO
 Indicare  i  termini  di  pubblicazione  del valore unitario delle azioni,  con indicazione dei quotidiani e delle eventuali altre fonti ove e' possibile rilevare detto valore.
 Per  le  ulteriori informazioni indicare puntuale riferimento alla relativa norma contenuta nello Statuto sociale della Sicav.
 
 20. INTERVENTO IN ASSEMBLEA
 Descrivere  in  sintesi il diritto riconosciuto al partecipante di intervenire  e  votare  nelle  assemblee  della  Sicav.  Indicare  le modalita'  con  cui  il  partecipante  puo'  esercitare tale diritto. Evidenziare  infine  le  modalita'  di  pubblicazione  dell'avviso di convocazione con l'elenco delle materie da trattare in assemblea.
 
 21. INFORMATIVA AI PARTECIPANTI
 Specificare  che  la  Sicav  provvede  ad  inviare  annualmente ai partecipanti   le   informazioni   relative   ai   dati   storici  di rischio/rendimento  del  comparto,  al  Total  Expense  Ratio  ed  al Turnover  di  portafoglio  riportate  nella  Parte  II del Prospetto. Evidenziare  che,  in  caso  di  modifiche essenziali intervenute con riguardo  al  comparto  oggetto di investimento, la Societa' provvede altresi'  ad  inviare  tempestivamente  ai  partecipanti  la relativa informativa,  redatta secondo criteri volti ad assicurare una agevole comparazione  delle  informazioni modificate con quelle preesistenti. Specificare  che  il partecipante puo' anche richiedere la situazione riassuntiva  delle  azioni  detenute, nei casi previsti dall'articolo 62, comma 4, lettera b), del Regolamento Consob n. 11522/98.
 
 22. ULTERIORE INFORMATIVA DISPONIBILE
 Indicare  la facolta', riconosciuta all'investitore, di richiedere l'invio, anche a domicilio, dei seguenti ulteriori documenti:
 a) Parte  III  del  Prospetto  Informativo - Altre informazioni sull'investimento;
 b) Statuto sociale della Sicav;
 c) ultimi  documenti  contabili redatti (bilancio d'esercizio e relazione semestrale, se successiva) (14);
 d) documento  di  illustrazione  dei  servizi/prodotti abbinati alla sottoscrizione delle azioni della Sicav (eventuale);
 Riportare i relativi, eventuali, oneri di spedizione.
 Specificare  le modalita' di richiesta ed i termini di invio della sopra indicata documentazione.
 Precisare  che  i  documenti  contabili  della  Sicav sono inoltre disponibili   presso   la   sede  della  stessa  e  presso  la  banca depositaria.
 Specificare   che   la   Sicav   puo'  inviare  la  documentazione informativa   elencata   ai   paragrafi   20   e  21,  ove  richiesto dall'investitore,  anche  in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, purche' le caratteristiche di queste ultime siano con cio' compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilita' su supporto duraturo.
 Specificare che le Parti I, II e III del Prospetto informativo e i documenti summenzionati sub b) e c) sono altresi' pubblicati nel sito Internet  della  Sicav.  Indicare  le  eventuali  altre  tipologie di informazioni reperibili nel sito medesimo.
 
 DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'
 "La  Sicav  si assume la responsabilita' della veridicita' e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Prospetto Informativo semplificato".
 Il Rappresentante legale
 (Generalita' e firma autografa)
 
 PARTE  II  DEL PROSPETTO INFORMATIVO - ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI  RISCHIO/RENDIMENTO,  COSTI E TURNOVER DI PORTAFOGLIO DEL COMPARTO DELLA SICAV
 
 Inserire  la  seguente  frase:  "La  presente parte II e' valida a decorrere dal ... (15)".
 
 DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO DEL COMPARTO DELLA SICAV
 I  dati storici di rischio/rendimento devono essere aggiornati con cadenza  annuale  e  riferiti,  in caso di molteplicita' di classi, a ciascuna classe.
 Illustrare con un grafico a barre il rendimento annuo del comparto della   Sicav  e  del  benchmark  nel  corso  degli  ultimi  10  anni solari(16).  Specificare  che  i  dati  di rendimento non includono i costi   di   sottoscrizione   (ed  eventuali  di  rimborso) a  carico dell'investitore.
 Evidenziare  con  un  grafico lineare l'andamento del valore delle azioni del comparto della Sicav e del benchmark nel corso dell'ultimo anno  solare.  Inserire la seguente avvertenza: "I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri" (17).
 Riportare,  su  base  annua,  il  rendimento  medio  composto  del comparto  della  Sicav  a  confronto con il benchmark nel corso degli ultimi 3 e 5 anni solari(18) (19).
 Nel  caso  in  cui  sia  specificata  nella  Parte I del Prospetto informativo,  riportare  la  misura  di  rischio ex-ante del comparto della  Sicav  e una coerente misura ex post dell'ammontare di rischio sopportato nel corso dell'ultimo anno solare.
 Indicare  la  data  di  inizio del collocamento delle azioni ed il periodo  previsto  di  durata  dello  stesso; il patrimonio netto; il valore  delle azioni a fine periodo(20); il nominativo dell'eventuale soggetto cui e' stata delegata la gestione.
 
 TOTAL  EXPENSE  RATIO  (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVI DEL COMPARTO DELLA SICAV
 Riportare  il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo  triennio(21),  fra  il totale degli oneri posti a carico del  comparto  della Sicav ed il patrimonio medio su base giornaliera dello  stesso (c.d. TER). In caso di esistenza di piu' classi, il TER dovra' essere calcolato per ciascuna di esse.
 Dare  evidenza che nel calcolo del TER sono considerati i seguenti oneri(22):
 
 COSTI e SPESE A CARICO DEL COMPARTO DELLA SICAV       |Anno|Anno|Anno --------------------------------------------------------------------- Totale Provvigioni                                    | %  | %  | % ---------------------------------------------------------------------
 - Provvigioni di gestione                          | %  | %  | % ---------------------------------------------------------------------
 - Provvigioni di performance/incentivo (eventuale) | %  | %  | % --------------------------------------------------------------------- Spese dirette di collocamento(23) (eventuale)         | %  | %  | % --------------------------------------------------------------------- TER degli OICR sottostanti(24) (eventuale)            | %  | %  | % --------------------------------------------------------------------- Compenso e spese della banca depositaria(25)          | %  | %  | % --------------------------------------------------------------------- Provvigioni passive a soggetti collocatori            | %  | %  | % --------------------------------------------------------------------- Spese di revisione e certificazione del patrimonio del|    |    | comparto                                              | %  | %  | % --------------------------------------------------------------------- Spese legali e giudiziarie                            |    |    | --------------------------------------------------------------------- Spese di pubblicazione                                | %  | %  | % --------------------------------------------------------------------- Altri oneri gravanti sul comparto (specificare)       | %  | %  | % --------------------------------------------------------------------- TOTALE                                                | %  | %  | %
 
 Indicare  che  nella  quantificazione  degli  oneri fornita non si tiene   conto  dei  costi  di  negoziazione  che  hanno  gravato  sul patrimonio   del  comparto  della  Sicav,  ne'  degli  oneri  fiscali sostenuti.  Evidenziare,  inoltre, che la quantificazione degli oneri fornita   non   tiene  conto  di  quelli  gravanti  direttamente  sul sottoscrittore,  da  pagare  al  momento  della  sottoscrizione e del rimborso (operare rinvio alla Parte I, Sez. C), par. 12.1).
 Specificare  che  ulteriori  informazioni  sui costi sostenuti dal comparto  della  Sicav  nell'ultimo  anno  sono reperibili nella Nota Integrativa del bilancio d'esercizio (Parte C), Sezione IV).
 Nell'ipotesi  in  cui il comparto investa almeno il 10% del totale attivo   in   OICR,  il  TER  deve  essere  calcolato  come  rapporto percentuale fra :
 -  la somma degli oneri direttamente posti a carico del comparto e quelli indirettamente sostenuti attraverso l'investimento nei singoli OICR  sottostanti,  stimati sulla base del rispettivo TER e ponderati per  la  frazione  di  patrimonio  in essi investita, e il patrimonio netto medio del comparto.
 Nella  quantificazione  degli  oneri  occorre  tenere  conto delle eventuali  commissioni  di  sottoscrizione  e  di rimborso degli OICR sottostanti.
 Ove  il  TER di uno o piu' OICR sottostanti non sia disponibile si potra'  in  alternativa  utilizzare,  per  gli  OICR  sottostanti, la relativa commissione di gestione, dandone opportuna indicazione.
 
 TURNOVER DI PORTAFOGLIO DEL COMPARTO DELLA SICAV
 Indicare  il  tasso di movimentazione del portafoglio del comparto della  Sicav  (c.d.  turnover) per  ciascun  anno  solare dell'ultimo triennio(26) espresso  dal  rapporto  percentuale  fra la somma degli acquisti  e  delle  vendite  di  strumenti finanziari, al netto delle sottoscrizioni  e rimborsi delle azioni del comparto, e il patrimonio netto  medio  su  base  giornaliera del comparto medesimo. Illustrare sinteticamente il significato economico dell'indicatore.
 Indicare,  per  ciascun  anno solare dell'ultimo triennio, il peso percentuale  delle  compravendite  di strumenti finanziari effettuate tramite  intermediari  negoziatori  del  gruppo di appartenenza della Sicav.
 
 MODULO DI SOTTOSCRIZIONE
 Nel   modulo   di   sottoscrizione   devono  essere  riportate  le informazioni richieste dal Statuto sociale della Sicav.
 Deve  inoltre essere evidenziato l'obbligo di consegna delle Parti I  e  II  del  Prospetto  Informativo prima della sottoscrizione e la facolta'  dell'investitore  di  richiedere la Parte III del Prospetto medesimo e lo Statuto sociale della Sicav.
 Specificare  il  comparto  e  la classe oggetto dell'operazione di sottoscrizione.  Indicare i mezzi di pagamento previsti ed i relativi giorni di valuta.
 Evidenziare  infine,  in  neretto,  i  casi  in  cui si applica la facolta'  di  recesso  prevista  dall'articolo  30, comma 6 del Testo Unico,  chiarendo  che  la  sospensiva  non  riguarda  le  successive sottoscrizioni  delle  azioni  dei  comparti  riportati nel Prospetto Informativo   o  successivamente  inseriti  per  i  quali  sia  stata preventivamente  inviata  al  partecipante  la  relativa  informativa tratta dal Prospetto semplificato aggiornato.
 
 PARTE   III   DEL   PROSPETTO  INFORMATIVO  -  ALTRE  INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO
 Riportare  la denominazione della Sicav e dell'eventuale gruppo di appartenenza.
 Inserire le seguenti indicazioni:
 "La  presente Parte III, unitamente alle Parti I e II, costituisce il  Prospetto  Informativo  completo relativo all'offerta pubblica di azioni  del  comparto della Sicav ... di diritto italiano armonizzata (oppure non armonizzata) alla Direttiva 85/611/CE".
 "Lo  Statuto  sociale  della  Sicav  forma  parte  integrante  del Prospetto informativo completo, al quale e' allegato".
 "La  Sicav  si assume la responsabilita' della veridicita' e della completezza  dei  dati e delle notizie contenuti nella presente Parte III che e' valida a decorrere dal ... (27)".
 
 A) INFORMAZIONI GENERALI
 
 1. LA SICAV
 Indicare: la denominazione e la forma giuridica; una presentazione delle  attivita' esercitate e del gruppo di appartenenza; gli estremi del provvedimento di autorizzazione della Banca d'Italia ed il numero di   iscrizione  all'Albo;  sintesi  delle  attivita'  effettivamente svolte;  le  funzioni  aziendali  affidate a terzi in outsourcing; la durata;  la  data  di  chiusura  dell'esercizio  sociale; il capitale iniziale;  gli  azionisti  che detengono una percentuale del capitale pari o superiore a quella prevista a norma dell'articolo 14, comma 2, del   d.lgs.   n.   58/98;  le  persone  fisiche  o  giuridiche  che, direttamente   o   indirettamente,  singolarmente  o  congiuntamente, esercitano  o  possono  esercitare  un  controllo sulla Societa' e la frazione   di   capitale   detenuta  che  da'  diritto  al  voto;  le generalita',  la  carica  ricoperta  con  relativa scadenza ed i dati concernenti   la  qualificazione  e  l'esperienza  professionale  dei componenti  l'organo  amministrativo,  dando evidenza dei consiglieri c.d.  "indipendenti" e delle altre eventuali cariche ricoperte presso societa'  del  gruppo di appartenenza della SICAV; le generalita', le funzioni  e  la  scadenza  dalla  carica  dei  componenti l'organo di controllo;  le  generalita'  di  chi ricopre funzioni direttive e gli incarichi  svolti;  le principali attivita' esercitate dai componenti gli  organi  amministrativi e dall'organo direttivo al di fuori della Societa'.
 
 2. IL COMPARTO DELLA SICAV
 Breve  descrizione  della natura giuridica e delle finalita' della Sicav.  Inserire le seguenti precisazioni in ordine al comparto della Sicav   oggetto   di   illustrazione:   l'inizio   dell'operativita'; evidenziazione   delle  variazioni  nella  politica  di  investimento seguita  e  delle  sostituzioni  operate  con riferimento ai soggetti incaricati  della  gestione  effettuate  negli  ultimi due anni; data dell'ultima  delibera  consiliare  o  assembleare  che e' intervenuta sullo  Statuto  sociale  della  Sicav e del relativo provvedimento di approvazione della Banca d'Italia; con riguardo al benchmark adottato per  il  comparto,  descrizione  dei criteri di costruzione del/degli indice/i  componenti,  con  specificazione  della  frequenza del c.d. ribilanciamento,  del  trattamento  dei  flussi di cedole/dividendi e altri  diritti, della valuta di origine ed eventualmente del tasso di cambio  utilizzato  (es.  BCE,  Reuters, ecc.) per esprimere i valori del/degli  indice/i  nell'unita'  di  conto  domestica,  delle  fonti informative  ove  possono  essere  reperite  le  relative  quotazioni (indicazione     del/degli     indexticker,     del    data-type    e dell'Info-Provider);   Societa'   a   cui,   sia   pure   nel  quadro dell'attribuzione  in  via generale delle responsabilita' gestorie al consiglio  di  amministrazione,  sono conferite deleghe gestionali di rilievo,  con specificazione dell'oggetto della delega; generalita' e dati  concernenti  la  qualificazione ed esperienza professionale del soggetto,  o  dei'  componenti  l'eventuale  organo, che attende alle scelte effettive di investimento.
 
 3.  LE  CLASSI DI AZIONI (eventuale) Illustrare le caratteristiche distintive delle diverse classi di azioni emesse.
 
 4.  I  SOGGETTI  CHE  PRESTANO GARANZIE E CONTENUTO DELLA GARANZIA (eventuale)
 Indicare,   nel   caso  di  comparto  garantito,  il/i  soggetto/i obbligato/i  alla restituzione del capitale e/o al riconoscimento del rendimento  minimo.  Illustrare  lo  schema  contrattuale  allo scopo utilizzato.
 
 5. I SOGGETTI CHE PROCEDONO AL COLLOCAMENTO.
 Indicare   denominazione   e   forma  giuridica;  sede  legale  ed amministrativa  principale,  se  diversa (e' consentito il rimando ad apposito allegato).
 
 6. LA BANCA DEPOSITARIA
 Indicare:   denominazione   e  forma  giuridica;  sede  legale  ed amministrativa  principale,  se diversa, nonche' sede presso cui sono espletate le funzioni di banca depositaria.
 
 7. GLI INTERMEDIARI NEGOZIATORI
 Indicare i principali soggetti che eseguono sui diversi mercati le operazioni  disposte  per conto della Sicav (e' consentito il rimando ad apposito allegato).
 
 8. LA SOCIETA' DI REVISIONE
 Indicare:   denominazione   e   forma   giuridica;  estremi  della deliberazione  di  conferimento dell'incarico e durata dello stesso e relativi oneri a carico del comparto della Sicav.
 
 B) TECNICHE DI GESTIONE DEI RISCHI DI PORTAFOGLIO
 9.  Illustrare  le tecniche adottate per la gestione dei rischi di portafoglio  del  comparto  della Sicav in relazione agli obiettivi e alla politica di investimento delineati nella Parte I, Sez. B, par. 9 del Prospetto Informativo.
 9.1  Nel  caso  di  comparti protetti e/o garantiti, descrivere le modalita'  gestionali  adottate  e illustrare con esempi numerici gli scenari di rendimento per differenti ipotesi di andamento dei mercati di investimento.
 In particolare, dovranno essere esplicitati i seguenti elementi:
 - la   tipologia  del  rischio  di  posizione  che  si  intende immunizzare,  con  specifica  evidenza  della componente collegata ad eventi straordinari;
 - le  modalita'  di  immunizzazione  del rischio, se realizzata attraverso tecniche gestionali e, quindi, tesa alla limitazione della probabilita'  di  conseguire una perdita finanziaria, e/o mediante un contratto  accessorio  e,  quindi,  volta  alla  eliminazione di tale probabilita';
 - il  periodo  di  immunizzazione e l'eventuale possibilita' di rinnovo a scadenza;
 - il    periodo    di    sottoscrizione    valido    ai    fini dell'immunizzazione  del  rischio  e  la  rilevanza  del  momento  di sottoscrizione  per  la definizione del profilo di rischio/rendimento dell'investimento nelle azioni del comparto;
 - le    eventuali    condizioni   contrattuali   di   efficacia dell'immunizzazione.
 
 C) PROCEDURE DI SOTTOSCRIZIONE, RIMBORSO E CONVERSIONE
 
 10. LA SOTTOSCRIZIONE E IL RIMBORSO DELLE AZIONI
 Nel   caso   di   sottoscrizione/rimborso   mediante  tecniche  di comunicazione  a  distanza  inserire  le  previsioni  previste  dalla comunicazione Consob DIN/56016 del 21 luglio 2000.
 Indicare  l'esistenza di procedure di controllo delle modalita' di sottoscrizione, di rimborso e di conversione per assicurare la tutela degli   interessi   dei   partecipanti  al  comparto  della  Sicav  e scoraggiare pratiche abusive.
 Illustrare    il    contenuto    della    lettera    di   conferma dell'investimento/disinvestimento.
 
 D) REGIME FISCALE
 
 11. IL REGIME FISCALE
 Indicare  il  regime di tassazione della Sicav e descrivere quello fiscale  vigente con riguardo sia alle partecipazioni alla Sicav, sia al  trattamento  delle  azioni  della  Sicav  in  caso di donazione e successione.
 
 E) CONFLITTI DI INTERESSE
 
 12. LE SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI
 Indicare gli eventuali limiti alle operazioni con parti correlate, inseriti  nello  Statuto  sociale  della  Sicav, che la SICAV intende rispettare  per  assicurare  la  tutela dei partecipanti da possibili situazioni di conflitto di interessi.
 Inserire le indicazioni richieste dall'articolo 49 del Regolamento Consob  n.  11522/98,  con riferimento ai rapporti con soggetti con i quali  esista  una  situazione  di  conflitto di interessi e indicare l'esistenza di procedure di gestione di tali situazioni.
 In  particolare,  indicare  la  tipologia dei soggetti con i quali sono  stati  stipulati  dalla  Sicav  accordi  di  riconoscimento  di utilita'  e  illustrare  sinteticamente il contenuto di tali accordi. Rinviare  al  bilancio  d'esercizio  per  la  descrizione  per  macro categorie delle utilita' ricevute in virtu' di tali. Precisare che la Sicav si impegna ad ottenere dal servizio svolto il miglior risultato possibile indipendentemente dall'esistenza di tali accordi. ------------------------------
 (1) Nel  caso  in cui il presente schema sia utilizzato per
 redigere    il   Prospetto   Informativo   di   una   Sicav
 multi-comparto,   occorre   evidenziare   distintamente  le
 specificita' di ciascun comparto.
 (2) Il  Prospetto  Informativo  deve essere redatto in modo
 chiaro,  sintetico  e comprensibile affinche' l'investitore
 sia   in   grado  di  assumere  una  consapevole  decisione
 d'investimento.  A  tal fine e' importante che il Prospetto
 Informativo  consti  di limitate pagine, di agevole lettura
 (utilizzare  un  carattere  di stampa non inferiore a 11) e
 numerate.   Le  Parte  I  e  II  dovranno  essere  numerate
 riportando   il   numero  totale  delle  pagine  componenti
 ciascuna di esse (ad esempio: pagina 1 di 6, pagina 2 di 6,
 pagina 3 di 6 ...).
 (3) In  occasione  del  primo  deposito  del  Prospetto, il
 termine  iniziale  di  validita' coincidera' con la data di
 inizio   dell'attivita'  di  sollecitazione.  In  occasione
 dell'aggiornamento  episodico  del Prospetto Informativo il
 relativo  termine  iniziale di validita' coincidera' con la
 data   a  decorrere  dalla  quale  le  modifiche  apportate
 diverranno operanti.
 (4) Utilizzare al riguardo, se sufficientemente indicativa,
 la  qualifica  Assogestioni  di  appartenenza (es. comparto
 indicizzato, etico, garantito, protetto, ecc.).
 (5) Utilizzare al riguardo, se sufficientemente indicativa,
 la categoria Assogestioni di appartenenza.
 (6) Ad  esempio,  "conservazione  del  capitale" tramite un
 comparto  di  Liquidita' Area Euro; "crescita del capitale"
 tramite un comparto Azionario Europa.
 (7) L'orizzonte  temporale, correlato allo stile gestionale
 e  al livello di rischio del comparto, deve essere espresso
 in termini di anni (es. 0-1 anno per i comparti liquidita',
 5-7 anni per i comparti azionari internazionali, ecc.).
 (8) Il  grado di rischio deve essere indicato nel Prospetto
 Informativo  in  termini  descrittivi:  basso, medio-basso,
 medio, medio-alto, alto e molto alto; e deve essere stimato
 avendo  presente  la  volatilita' delle azioni del comparto
 (scostamento     quadratico     medio     dei    rendimenti
 giornalieri) nel   corso   degli   ultimi   3  anni  o,  in
 alternativa,  qualora  la  stessa  non sia disponibile, del
 relativo   benchmark,  nonche'  gli  specifici  fattori  di
 rischio indicati nel paragrafo 9, punto g.4.
 (9) Occorre  indicare  la  rilevanza  degli  investimenti e
 degli   elementi  caratterizzanti  in  termini  qualitativi
 ("principale",  "prevalente", "significativo", "contenuto",
 "residuale").  In  linea  generale, il termine "principale"
 qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70%
 del   totale   dell'attivo   del   comparto;   il   termine
 "prevalente"  investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il
 termine  "significativo" investimenti compresi tra il 30% e
 il 50%; il termine "contenuto" tra il 10% e il 30%; infine,
 il  termine  "residuale"  inferiore  al  10%.  I termini di
 rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle
 strategie  gestionali del comparto, posti i limiti definiti
 nello  Statuto  sociale della Sicav. In legenda deve essere
 illustrata la suddetta scala qualitativa.
 Nel caso di comparto a gestione protetta, occorre indicare:
 a) la  quota-parte  massima  del  patrimonio  del  comparto
 investibile  in  "attivita'"  rischiose  (c.d.  margine  di
 manovra),  definita  tramite  la  metodologia di protezione
 adottata  e  tenendo conto del valore finanziario del tempo
 in    relazione    all'orizzonte   temporale-obiettivo   di
 investimento;  b) la percentuale di patrimonio del comparto
 che  si  intende  immunizzare  o  il  valore  di protezione
 dell'azione  contrattualmente  identificato  (c.d.  quota o
 valore protetto).
 (10) Gli  scenari  probabilistici  di rendimento atteso del
 comparto sono basati sui risultati di simulazioni numeriche
 di  rendimento  su base annuale, al netto delle provvigioni
 di  gestione  e  al  lordo di quelle di sottoscrizione e di
 negoziazione,  effettuate  nel rispetto del principio della
 neutralita'  al  rischio  e  avuto  riguardo  all'orizzonte
 temporale-obiettivo  di investimento del comparto medesimo.
 Con   riguardo   alle   modalita'  di  rappresentazione  da
 Prospetto,   puo'   essere   fornita  una  rappresentazione
 completa  degli scenari esemplificata nella seguente Tab. 1
 o esclusivamente lo scenario piu' favorevole (cfr. Scenario
 V della Tab.1).
 Tab.   1.  Rappresentazione  degli  scenari  di  rendimento
 atteso.
 
 Scenari di rendimento atteso                | dell'investimento nelle azioni di un        | comparto a gestione protetta                |Probabilita' dell'evento --------------------------------------------------------------------- Il rendimento atteso e' negativo e la       | protezione del comparto non si realizza     |           % --------------------------------------------------------------------- Il rendimento atteso e' negativo, ma la     | protezione del comparto si realizza         |           % --------------------------------------------------------------------- Il rendimento atteso e' positivo, ma        | inferiore a quello di titoli obbligazionari | privi di rischio con durata analoga         | all'orizzonte temporale di investimento     |           % --------------------------------------------------------------------- Il rendimento atteso e' positivo e in linea | con quello di titoli obbligazionari privi di| rischio con durata analoga all'orizzonte    | temporale di investimento                   |           % --------------------------------------------------------------------- Il rendimento atteso e' positivo e superiore| a quello di titoli obbligazionari privi di  | rischio con durata analoga all'orizzonte    | temporale di investimento                   |           %
 
 (11) Per  i  comparti  a capitalizzazione dei proventi, che
 prevedono  il  reinvestimento  dei  dividendi, il benchmark
 utilizzato  dovra' possedere caratteristiche analoghe (c.d.
 total return benchmark).
 (12) La quota-parte percepita in media dai collocatori deve
 essere  determinata  sulla base delle rilevazioni contabili
 relative  alle  commissioni/provvigioni  attive  e a quelle
 passive  dell'ultimo  esercizio  relative al comparto della
 Sicav.  Per i comparti di nuova commercializzazione il dato
 deve  essere  stimato  sulla base di quanto stabilito dalle
 convenzioni  di  collocamento.  In  tutti  i  casi  il dato
 indicato nel Prospetto e' soggetto ad aggiornamento solo se
 la  rilevazione  annuale  mostra  uno scostamento in valore
 assoluto superiore a 250 b. p. rispetto al dato pubblicato.
 (13) Cfr. nota 12.
 (14) Evidenziare  che,  nel  caso  di  due  o piu' comparti
 illustrati nel medesimo Prospetto, i partecipanti a ciascun
 comparto  hanno  diritto  di  richiedere  anche i documenti
 contabili  relativi  agli altri comparti offerti tramite il
 medesimo Prospetto informativo.
 (15) In  occasione  del  primo  deposito  del Prospetto, il
 termine  iniziale  di  validita' coincidera' con la data di
 inizio   dell'attivita'  di  sollecitazione.  In  occasione
 dell'aggiornamento   periodico   annuale,   il  termine  di
 validita'  coincidera'  con  la data di pubblicazione della
 parte  aggiornata (da effettuarsi entro il mese di febbraio
 di ciascun anno).
 (16) I  dati  di  rendimento  devono essere rappresentati a
 partire  dal 1 ° gennaio 1996. Il dato numerico per ciascun
 anno  andra'  riportato in Euro. Per i fondi valorizzati in
 un'altra   valuta  (ad  esempio,  il  Dollaro),  occorrera'
 affiancare  alla relativa valorizzazione una valorizzazione
 in  Euro. Nel caso in cui il comparto sia operativo da meno
 di  10 anni, i dati devono essere riportati per tale minore
 periodo.  Qualora  vi  siano  state significative modifiche
 della  politica di investimento, si procede all'azzeramento
 delle  performance  passate. Analogamente, la Societa' puo'
 richiedere  l'annullamento  dei  dati  storici  nel caso di
 cambiamento  della  Societa'  che  gestisce.  Il  benchmark
 andra' sempre rappresentato per l'intero periodo richiesto.
 Nel  caso  di  modifica non significativa della politica di
 investimento,  le  performance  di  ciascun  comparto vanno
 rappresentate  insieme  al  benchmark  adottato prima della
 modifica  della  politica  di  investimento  e al benchmark
 adottato dopo tale modifica.
 (17) Il   grafico   deve  essere  costruito  con  punti  di
 rilevazione    mensili.   Qualora   non   sia   disponibile
 l'andamento  del  comparto  della Sicav per l'intero ultimo
 anno,  riportare  esclusivamente  l'andamento del benchmark
 specificando che non e' indicativo delle future performance
 del comparto. Cfr. ultima parte della nota 16.
 (18) Cfr. nota n. 16.
 (19) Al  fine  di  consentire  un  corretto  confronto  tra
 l'andamento  del  valore  delle  azioni  del comparto della
 Sicav e quello del benchmark riportati nel grafico a barre,
 nel grafico lineare e su base annuale a 3 e 5 anni, occorre
 altresi'   evidenziare  che  la  performance  del  comparto
 riflette  oneri  sullo stesso gravanti e non contabilizzati
 nell'andamento  del  benchmark. Detto benchmark puo' essere
 riportato  al netto degli oneri fiscali vigenti applicabili
 al comparto medesimo.
 (20) Cfr. nota n.16
 (21) Per  i  comparti con chiusura dell'esercizio contabile
 non   coincidente  con  l'anno  solare,  le  Sicav  possono
 indicare il TER calcolato sulla base dei dati riferiti agli
 ultimi tre esercizi chiusi prima dell'aggiornamento annuale
 del Prospetto.
 (22) In  sede di prima applicazione (aggiornamento dei dati
 entro febbraio 2006), la tabella puo' essere compilata solo
 per  l'ultimo  anno,  mentre  deve  essere indicato il dato
 sintetico di TER relativo agli anni precedenti.
 (23) Specificare  le  spese  di  collocamento  quando  sono
 sostenute direttamente dal comparto della Sicav.
 (24) Il  dato  di  TER degli OICR sottostanti - espresso al
 netto delle eventuali retrocessioni effettuate a favore del
 comparto acquirente - deve essere riportato nell'ipotesi in
 cui  il comparto investa almeno il 10% del totale attivo in
 OICR.
 (25) Si  tratta  del  compenso  per  lo  svolgimento  delle
 funzioni  di  banca  depositaria ai sensi di legge, nonche'
 delle  spese  legate alle attivita' generali di settlement,
 di tenuta dei conti e di eventuale calcolo del valore delle
 azioni  (cd.  NAV) svolte  dalla  banca  medesima per conto
 della  Sicav.  Specificare se la banca depositaria svolga o
 meno l'attivita' di calcolo del NAV.
 (26) In  sede  di  prima applicazione puo' essere riportato
 solo il dato relativo all'ultimo anno.
 (27) La  Parte  III  deve  essere  predisposta per la prima
 volta  in  occasione  della  redazione  del primo Prospetto
 informativo    con   la   medesima   data   di   validita'.
 Successivamente,  la  Parte III deve essere tempestivamente
 aggiornata  al  variare  dei  dati  riportati e deve essere
 contestualmente  inviata alla Consob con evidenziazione dei
 dati modificati e della nuova data di validita'.
 |  |  |  | Allegato n. 3 SCHEMA 10
 Prospetto informativo di sollecitazione [e/o quotazione]
 di quote di fondi comuni di investimento mobiliare
 di diritto italiano di tipo chiuso (1) (2) (3)
 
 COPERTINA
 
 Riportare   la  denominazione  della  SGR.  Inserire  la  seguente intestazione:
 "Offerta  pubblica  [e/o  quotazione ufficiale] di quote del fondo comune di investimento mobiliare chiuso...".
 Inserire la seguente frase:
 "L'adempimento  di  pubblicazione del Prospetto non comporta alcun giudizio  della Consob sull'opportunita' dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi".
 Riportare,  in grassetto e riquadrato, quanto di seguito indicato: "Il  presente  Prospetto si compone della "Parte I" - Caratteristiche del  fondo,  modalita'  di  partecipazione  e  soggetti  partecipanti all'operazione,  della  Parte  II  -  Informazioni  specifiche  sulla sollecitazione  [e/o  quotazione],  composizione del patrimonio, dati storici   di   andamento   e  costi  del  fondo  (e  del  "Modulo  di sottoscrizione")".
 Riportare   quanto  di  seguito  indicato:  "Eventuali  variazioni rispetto  ai  dati  e  alle  notizie contenuti nel presente Prospetto saranno  illustrati  in  appositi  supplementi  allegati al Prospetto stesso".(4)
 Inserire  la seguente frase: "Il Regolamento di gestione del fondo e'  reso  disponibile  gratuitamente agli investitori che ne facciano richiesta".
 
 INDICE
 
 PARTE  I  -  CARATTERISTICHE DEL FONDO, MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'OPERAZIONE
 Inserire, in prima pagina, la seguente intestazione:
 "Prospetto  informativo  relativo  all'offerta  pubblica [e/o alla quotazione]  di  quote  del  fondo  comune  di investimento mobiliare chiuso ...".
 "Parte  I - Caratteristiche del fondo, modalita' di partecipazione e soggetti partecipanti all'operazione".
 Inserire le seguenti frasi:
 "L'Offerta  di  cui al presente Prospetto e' valida per il periodo dal ... al ... ".(5)
 "Il  presente  Prospetto  e'  stato depositato presso la Consob in data ... ".(6)
 
 A) INFORMAZIONI GENERALI
 1. La SGR e il gruppo di appartenenza
 Indicare la denominazione della Societa' di gestione del risparmio e l'eventuale gruppo di appartenenza.
 2. Soggetti che partecipano all'operazione
 Illustrare,  in  sintesi,  i  compiti  svolti da: a) SGR; b) banca depositaria;  c) soggetti  che procedono al collocamento; d) societa' di revisione; [e) sponsor; f) specialista].
 Rinviare alla Sezione
 
 F) per   ulteriori   informazioni   sui   soggetti   che  partecipano all'operazione.
 3. Il fondo comune di investimento mobiliare di tipo chiuso
 Illustrare  sinteticamente la natura giuridica, le caratteristiche essenziali  e  la funzione economica del fondo comune di investimento mobiliare di tipo chiuso.
 Indicare  la  denominazione,  la  data  di  istituzione nonche' la durata  e,  se previsti, i casi di liquidazione anticipata del fondo. Rinviare  al  par. 1 della Parte II per informazioni su ammontare del fondo, numero delle quote e relativo valore nominale.
 Indicare in sintesi:
 a) se  sono  possibili  emissioni  successive di quote anche in coincidenza  con i rimborsi anticipati; in caso positivo, rinviare al par. 14 per le modalita' e i termini di effettuazione delle emissioni successive/rimborsi  anticipati  e  al  par.  2  della  Parte  II per informazioni  sulle  emissioni/rimborsi anticipati eventualmente gia' effettuati;
 b) se  il  fondo  intende  assumere  prestiti  per effettuare i rimborsi anticipati e in quale misura.
 Descrivere,  in  sintesi, la disciplina della governance del fondo prevista  ai  sensi  dell'art.  37,  comma  2-bis,  D.Lgs. n. 58/98 e successivi regolamenti attuativi; rinviare per ulteriori informazioni alla specifica disposizione del Regolamento di gestione del fondo.
 Indicare  la  data  di approvazione del Regolamento di gestione da parte della Banca d'Italia.
 4. Rischi generali connessi alla partecipazione al fondo
 Descrivere  i  rischi connessi in via generale alla sottoscrizione di  quote  del fondo mobiliare chiuso, in relazione alla natura delle attivita'  in  cui  tipicamente  il  patrimonio  e'  investito,  alle modalita' di adesione e alla durata dell'investimento.
 Rinviare  al  par. 5 per la descrizione degli specifici rischi del fondo.
 Specificare   che:   "La   partecipazione   al   fondo  comune  di investimento e' disciplinata dal Regolamento di gestione del fondo".
 
 B) INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO
 5.   Politica   di   gestione   e   limiti/divieti  nell'attivita' d'investimento
 Descrivere   la   politica   d'investimento  del  fondo  mobiliare riportando le seguenti informazioni:
 a) finalita' del fondo in relazione ai potenziali destinatari;
 b) orizzonte   temporale   dell'investimento   consigliato   al potenziale partecipante;
 c) tipologia   di   beni  oggetto  di  investimento  (strumenti finanziari non quotati in un mercato regolamentato, ecc.);
 d) obiettivi   di   investimento  del  fondo,  con  particolare riguardo a:
 - l'eventuale    concentrazione    degli   investimenti   in particolari aree geografiche e le rispettive percentuali;
 - l'eventuale  concentrazione  degli  investimenti in alcuni settori industriali e le rispettive percentuali;
 - le   modalita'   di   acquisizione   (management  buy  in, management  buy  out,  etc.) delle  partecipazioni  in  societa'  non quotate;
 - le   caratteristiche   delle   societa'  target  (societa' consolidate,  societa'  in  fase  di start up, societa' in temporanea crisi di liquidita', ecc.);
 - il periodo di detenzione attesa delle partecipazioni prima della dismissione;
 - la politica e gli strumenti di intervento nella governance delle  societa'  target (acquisizione del controllo, partecipazione a patti di sindacato);
 - le  modalita'  di  dismissione  (Initial  Public Offering, vendita a controparti istituzionali).
 e) destinazione   dei   proventi   (nel   caso   di   fondi   a distribuzione,  rinviare  alle norme regolamentari in tema di criteri di determinazione e modalita' di distribuzione dei proventi stessi).
 Rinviare  alla  normativa  concernente  i limiti e i divieti posti dalla  normativa  vigente  nell'attivita'  di  investimento del fondo mobiliare  chiuso  ed  indicare,  in  sintesi,  i  limiti e i divieti assunti su base volontaria dalla SGR nella scelta degli investimenti.
 Inserire  l'avvertenza: "Le informazioni sulla politica gestionale concretamente  posta  in  essere sono contenute nella relazione degli amministratori all'interno del rendiconto annuale".
 6. Valore complessivo del patrimonio del fondo
 Specificare che i criteri di valutazione delle attivita' del fondo sono  indicati  nella  nota  integrativa  del  rendiconto  del fondo. Specificare,  inoltre,  che in apposite schede informative della nota integrativa   del  rendiconto  del  fondo  sono  fornite  indicazioni dettagliate in ordine alle attivita' non quotate del fondo.
 
 C) INFORMAZIONI ECONOMICHE (ONERI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)
 7. Oneri a carico del sottoscrittore e del fondo (7)
 7.1 Oneri a carico del sottoscrittore
 Indicare  gli oneri a carico del sottoscrittore e il meccanismo di computo degli stessi.
 7.2 Oneri a carico del fondo
 Indicare  gli  oneri  a  carico  del  fondo connessi all'attivita' espletata  dalla  SGR  per  la gestione [e quotazione] del fondo, con particolare  riferimento alla commissione di gestione e alle relative modalita'  di determinazione (8), nonche' ai servizi resi dalla banca depositaria e dalla societa' di revisione incaricata.
 Indicare,  ove  possibile,  gli altri oneri a carico del fondo (ad es., oneri per consulenza da parte di advisor).
 8. Agevolazioni finanziarie (eventuale)
 Indicare  se  sono previste agevolazioni finanziarie connesse alla partecipazione al fondo, precisandone la misura massima applicabile e i destinatari cui le stesse sono riservate.
 9. Regime fiscale
 Indicare, in sintesi, il regime di tassazione del fondo.
 Indicare,  in sintesi, il regime fiscale vigente con riguardo alle partecipazioni al fondo.
 Riportare  sinteticamente  il  trattamento  fiscale delle quote di partecipazione al fondo in caso di donazione e successione.
 
 D) INFORMAZIONI   SULLE   MODALITA'  DI  SOTTOSCRIZIONE,  RIMBORSO  E LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE DEL FONDO
 10. Partecipazione al fondo
 Indicare le modalita' di partecipazione al fondo.
 Indicare  le  caratteristiche  delle  quote, anche con riferimento alla  disciplina  concernente  la dematerializzazione degli strumenti finanziari di cui al D.Lgs. n. 213 del 1998.
 Indicare la natura dei diritti che la quota rappresenta.
 11. Modalita' di sottoscrizione delle quote
 Indicare  che  l'ammontare  minimo  e  il  periodo  valido  per la sottoscrizione delle quote sono riportati nel par. 1 della Parte II.
 Descrivere  le modalita' di sottoscrizione del fondo, ad eccezione di  quelle eventualmente indicate al par. 13, facendo espresso rinvio al  modulo  di sottoscrizione quale unico mezzo di adesione al fondo. Evidenziare i casi in cui si applica la sospensiva di sette giorni di cui all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 1998.
 Indicare   che   il  versamento  di  denaro  relativo  alle  quote sottoscritte dovra' essere effettuato nel periodo, riportato nel par. 1  della Parte II, successivo alla sottoscrizione; rinviare al modulo di  sottoscrizione  per  le  modalita'  di  pagamento.  Indicare, ove previsto  dal  Regolamento di gestione, la possibilita' per la SGR di avvalersi  di  procedure  di  recupero  nell'ipotesi  in  cui risulti insoluto  il  mezzo di pagamento ovvero il sottoscrittore non adempia al  termine  del  periodo  di  richiamo  degli impegni; rinviare alla specifica disposizione del Regolamento di gestione.
 Indicare  le  modalita'  dell'eventuale  riparto  in  presenza  di sottoscrizioni  superiori  all'offerta  delle  quote;  rinviare  alla specifica norma regolamentare per ulteriori informazioni.
 Inserire   riferimenti   alla   possibilita'  di  recesso  per  il sottoscrittore  qualora,  alla  chiusura delle sottoscrizioni, la SGR abbia provveduto al ridimensionamento del fondo dandone comunicazione alla Banca d'Italia. Rinviare alle specifiche norme regolamentari per l'individuazione dei casi in cui puo' ricorrersi al ridimensionamento e per le modalita' e i termini di esercizio del diritto di recesso.
 Inserire  riferimenti alla possibilita' per la SGR di aumentare il patrimonio del fondo nel caso in cui lo stesso sia stato sottoscritto in misura superiore all'offerta; rinviare alla specifica disposizione del Regolamento di gestione.
 Inserire  riferimenti  alla possibilita' che la SGR, alla chiusura delle   sottoscrizioni  relative  alla  prima  emissione,  decida  di procedere alla liberazione dei sottoscrittori dagli impegni; rinviare alla  specifica  norma  regolamentare  per  la  determinazione  delle relative modalita' di attuazione.
 Indicare  le  modalita'  di  invio, i termini e il contenuto della lettera di conferma.
 12. Modalita' e termini di rimborso delle quote
 Indicare sinteticamente il diritto del partecipante di ottenere il rimborso  delle  quote alla scadenza del fondo ovvero anticipatamente (del  tutto  o  in  parte).  Rinviare  al  successivo  par. 14 per le eventuali  specifiche informazioni sulle modalita', criteri e termini di   effettuazione  dei  rimborsi  anticipati  in  coincidenza  delle emissioni successive di quote.
 Riportare  in  sintesi  le  modalita'  di  richiesta, i termini di valorizzazione  e  di effettuazione del rimborso (finale e parziale), rinviando per gli eventuali oneri al par. 7.1.
 Indicare  che  la  SGR, ove non abbia completato lo smobilizzo del patrimonio  entro  il termine di durata del fondo, puo' chiedere alla Banca  d'Italia la concessione di un ulteriore periodo per condurre a termine le operazioni di rimborso delle quote.
 Specificare che le modalita' di liquidazione saranno riportate nel rendiconto finale del fondo.
 Indicare  i  mezzi  di  comunicazione, previsti nel Regolamento di gestione, attraverso quali sono resi noti le modalita' e i termini di espletamento  delle  procedure dei predetti rimborsi e dell'eventuale proroga della durata del fondo; rinviare al par. 18 per l'informativa resa ai partecipanti.
 13.  Operazioni  di  sottoscrizione/rimborso  mediante tecniche di comunicazione a distanza (eventuale)
 Descrivere  sinteticamente le modalita' di utilizzo delle tecniche di  comunicazione a distanza ai fini delle sottoscrizioni/rimborsi di quote.
 14.  Modalita'  di  effettuazione  delle  operazioni di riapertura delle sottoscrizioni e di rimborso anticipato delle quote (eventuale)
 Nel caso in cui il Regolamento del fondo preveda piu' emissioni di quote, indicare che non si puo' dar luogo a nuove emissioni prima che sia  stato  effettuato  il  richiamo di tutti gli impegni relativi ad emissioni precedenti.
 Descrivere  le  modalita'  operative  e i termini di effettuazione delle  emissioni  successive  anche  in  relazione  alle modalita' di effettuazione   degli   eventuali  contestuali  rimborsi  anticipati. Indicare,  in  particolare,  i  criteri  in  base  ai  quali  vengono soddisfatte  le  richieste  nel caso di domande di rimborso eccedenti quelle  di  sottoscrizione  e  i criteri di determinazione del valore della quota.
 Rinviare    al   par.   7.1   per   gli   oneri   a   carico   dei sottoscrittori/partecipanti al fondo.
 Indicare  i  mezzi  di  comunicazione, previsti nel Regolamento di gestione, attraverso quali vengono resi noti le modalita' e i termini di  espletamento  delle  procedure  di  emissione successiva/rimborso anticipato  di  quote;  rinviare al par. 18 per l'informativa resa ai partecipanti al fondo.
 Rinviare  alle specifiche disposizioni del Regolamento di gestione e alla Parte II del Prospetto informativo per ulteriori informazioni.
 
 E) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
 15. Valorizzazione dell'investimento
 Indicare  i  criteri di calcolo del valore unitario della quota, i casi  di  sospensione  temporanea del calcolo e/o della pubblicazione del medesimo valore.
 Indicare  i  quotidiani/altre fonti su i quali viene pubblicato il valore   unitario  della  quota,  la  periodicita'  e  il  giorno  di pubblicazione.
 16. Quotazione del fondo
 Inserire  indicazioni circa l'eventuale obbligo di richiedere, nel periodo indicato dalla normativa vigente, la quotazione ufficiale dei certificati rappresentativi delle quote.
 Inserire  riferimenti  sulla  circostanza  che  la  quotazione  e' subordinata  all'espletamento  di  una  istruttoria  da  parte  della societa' di gestione del mercato.
 Specificare che, a quotazione intervenuta, il partecipante che non intenda  attendere la scadenza del fondo, o il rimborso anticipato se previsto,  potra'  dismettere  il  proprio investimento liquidando le quote  sul  mercato, evidenziando che il valore della quota negoziata sul mercato regolamentato differisce dal relativo NAV.
 Inserire   riferimenti  alla  circostanza  che,  a  seguito  della quotazione,  la  SGR,  oltre  agli obblighi informativi connessi alla pubblicazione  dei documenti contabili del fondo, e' tenuta a rendere informativa  al  mercato  in ordine all'operativita' del fondo stesso secondo  i  contenuti  e  le  modalita' di pubblicizzazione stabiliti dalla  Consob.  Precisare  che la SGR e' obbligata a trasmettere alla societa' di gestione del mercato e ad almeno due agenzie di stampa un apposito   comunicato   relativo   ai   prestiti   stipulati  per  il finanziamento delle operazioni di rimborso anticipato delle quote del fondo.
 Rinviare  al  par.  3 della Parte II del presente Prospetto per le informazioni specifiche sulla quotazione.
 17. Informativa ai partecipanti
 Indicare  che  la  SGR  provvede  a  mettere  a  disposizione  dei partecipanti,  anche  per  estratto,  le informazioni sugli eventuali prestiti  stipulati  per  il  finanziamento  dei rimborsi anticipati. Inserire  un  rinvio  alle specifiche disposizioni del Regolamento di gestione   per   ulteriori   informazioni,   anche   concernenti   la pubblicazione  dell'avviso  di  avvenuta  messa  a  disposizione  dei predetti  documenti  e  informazioni.  Indicare le ulteriori forme di pubblicita'  previste dalla SGR per la diffusione di tali documenti e informazioni  e l'ulteriore documentazione che in base al Regolamento di gestione deve essere resa pubblica e disponibile.
 Indicare  i luoghi e le modalita' di diffusione da parte della SGR dei  prospetti  periodici  del  fondo previsti dall'art. 62, comma 4, lettera a), del Regolamento Consob n. 11522/98.
 Indicare  che  il  partecipante puo' anche richiedere il Prospetto riassuntivo   della   situazione   delle   quote  detenute,  ove  non dematerializzate,  nei  casi  previsti dall'art. 62, comma 4, lettera b), del Regolamento Consob n. 11522/98.
 18. Ulteriore informativa disponibile
 Indicare  la  facolta', riconosciuta agli investitori interessati, di  richiedere  l'invio,  anche  a  domicilio, dei seguenti ulteriori documenti:
 a) Regolamento di gestione del fondo;
 b) ultimi  documenti  contabili redatti (rendiconto e relazione semestrale,  se  successiva). Riportare i relativi eventuali oneri di spedizione.
 Specificare  le  modalita' di richiesta e i termini di invio della documentazione sopra indicata.
 Precisare  che  i  documenti  contabili  del  fondo  sono altresi' disponibili  presso  la  societa'  di  gestione  e  presso  la  banca depositaria   e  le  succursali  della  medesima  come  previsto  nel Regolamento di gestione del fondo.
 Specificare che la SGR puo' inviare la documentazione informativa, ove richiesto dall'investitore, anche in formato elettronico mediante tecniche  di  comunicazione a distanza, purche' le caratteristiche di queste ultime siano con cio' compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilita' su supporto duraturo.
 19.  Recapito,  anche telefonico, cui inoltrare esposti, richieste di  chiarimenti,  informazioni  o  di  invio  della  documentazione a disposizione
 Indicare  il  recapito,  anche  telefonico, cui inoltrare esposti, richieste   di   chiarimenti,   di  informazioni  o  di  invio  della documentazione a disposizione.
 Inserire,  se  esistenti, anche l'indirizzo di posta elettronica a cui  e'  possibile  rivolgersi  e  il  sito  internet  a disposizione dell'investitore per eventuali consultazioni.
 
 F) INFORMAZIONI SU SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALL'OPERAZIONE, CONFLITTI DI INTERESSE E RAPPORTI CON PARTI CORRELATE
 20. Societa' di gestione del risparmio
 Indicare:  a) la  denominazione  e  la forma giuridica; b) la sede sociale  nonche'  quella amministrativa principale, se diversa; c) la durata;   d) il  capitale  sociale  sottoscritto  e  versato;  e) gli azionisti   che,   secondo   le  risultanze  del  libro  soci,  delle comunicazioni ricevute e/o di altre informazioni a disposizione della societa',  detengono  una  percentuale  del capitale superiore al 5%; f) le  persone  fisiche  o  giuridiche,  se note, che, direttamente o indirettamente,  singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare  un  controllo  sulla  societa'  e la frazione di capitale detenuta che da' diritto di voto; g) le generalita', le funzioni e la scadenza dalla carica dei componenti gli organi amministrativi, dando evidenza  dei consiglieri c.d. "indipendenti" e delle altre eventuali cariche  ricoperte  presso  societa' del gruppo di appartenenza della SGR;  h) le  generalita',  le funzioni e la scadenza dalla carica dei componenti  gli  organi  di  controllo; i) le generalita' dell'organo direttivo;  j) i  dati  afferenti  la  qualificazione  e l'esperienza professionale  dei componenti gli organi amministrativi e dell'organo direttivo;  k) le generalita', i dati relativi alla qualificazione ed alla   esperienza   professionale   dell'eventuale   soggetto  o  dei componenti   dell'eventuale   organo   che,   sia   pure  nel  quadro dell'attribuzione  in  via generale delle responsabilita' gestorie al consiglio  di  amministrazione,  attende  alle  scelte  effettive  di investimento;  1) gli  altri  fondi gestiti; m) le funzioni aziendali affidate  a  terzi  in outsourcing; n) l'eventuale circostanza che la SGR  gestisce  fondi mobiliari di tipo aperto, altri di tipo chiuso e fondi  pensione;  o) precisare  se  la  SGR  aderisce a protocolli di autonomia promossi dalle Associazioni di categoria.
 21. Deleghe di gestione (eventuale)
 Indicare,    con   riferimento   al   soggetto   delegato:   a) la denominazione  e la forma giuridica; b) l'oggetto della delega; c) le persone  fisiche  o  giuridiche  che,  direttamente o indirettamente, singolarmente  o  congiuntamente,  esercitano o possono esercitare un controllo  sulla  societa';  d) le  generalita'  e dati relativi alla qualificazione  ed  esperienza  professionale dei componenti l'organo amministrativo  nonche'  dell'eventuale  soggetto,  o  dei componenti dell'eventuale  organo  che, sia pure nel quadro dell'attribuzione in via   generale   delle   responsabilita'  gestorie  al  consiglio  di amministrazione, attende alle scelte effettive di investimento.
 22. Soggetti che procedono al collocamento
 Indicare  la  denominazione  e  la  forma  giuridica  dei soggetti collocatori, raggruppati per categorie omogenee, nonche' le modalita' attraverso le quali operano.)
 23. Banca depositaria
 Indicare:  a) la  denominazione  e  la forma giuridica; b) la sede legale  e  quella  amministrativa  principale, se diversa; c) la sede presso cui sono espletate le funzioni di banca depositaria.
 24. Societa' incaricata della revisione
 Indicare,  con  riguardo  sia  al  fondo che alla SGR, le seguenti informazioni  sulla  societa'  di  revisione: a) denominazione, forma giuridica   e   sede   legale;   b) estremi  della  deliberazione  di conferimento dell'incarico; c) durata dell'incarico.
 [25. Specialist
 Indicare  la  denominazione, la forma giuridica e la sede sociale. Illustrare,   in   sintesi,  il  ruolo  degli  operatori  specialisti rinviando   a   quanto   previsto  dal  regolamento  del  mercato  di quotazione.]
 26. Sponsor
 Indicare  la  denominazione, la forma giuridica e la sede sociale. Illustrare,  in  sintesi,  il  ruolo dello sponsor rinviando a quanto previsto dal regolamento del mercato di quotazione.]
 27. Altri soggetti (eventuale) Indicare la denominazione, la forma giuridica e la sede sociale. Illustrare, in sintesi, il ruolo svolto.
 28. Conflitti di interessi e rapporti con parti correlate
 Descrivere   i  rapporti  tra  la  SGR,  gli  altri  soggetti  che intervengono nell'operazione e i rispettivi gruppi di appartenenza.
 Precisare che il patrimonio del fondo non puo' essere investito in beni    direttamente   o   indirettamente   ceduti   da   un   socio, amministratore,  direttore  generale  o  sindaco  della SGR, o da una societa'  del  gruppo,  ne'  tali  beni possono essere direttamente o indirettamente ceduti ai medesimi soggetti. Specificare, inoltre, che il  patrimonio  del  fondo  non  puo'  essere  investito in strumenti finanziari  rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi ad  oggetto  crediti  ceduti da soci della societa' di gestione, o da soggetti  appartenenti  al loro gruppo, in misura superiore al 3% del fondo.
 Con   riferimento   alle  situazioni  di  conflitto  di  interessi potenzialmente  idonee  a  condizionare  le decisioni d'investimento, indicare  le  procedure  e  i criteri utilizzati per l'individuazione preventiva  delle  specifiche situazioni di conflitto; le modalita' e la  frequenza  dei controlli circa l'insorgenza di tali situazioni e, in particolare le procedure di monitoraggio dei rapporti con societa' del  gruppo di appartenenza della SGR; le modalita' di gestione delle situazioni conflittuali rilevate anche con riferimento alle procedure di signalling agli organi decisionali.
 
 DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'
 "La   Societa'   di   gestione   del   risparmio   si   assume  la responsabilita'  della  veridicita'  e  completezza  dei dati e delle notizie contenuti nel presente Prospetto informativo".
 
 IL RAPPRESENTANTE LEGALE (9)
 generalita' e firma autografa)
 
 MODULO DI SOTTOSCRIZIONE
 
 Nel  modulo  di sottoscrizione vanno riportati gli elementi che, a termini  del  Regolamento  di  gestione, devono essere indicati nello stesso. Nel modulo di sottoscrizione, inoltre, occorre indicare:
 a) la  dicitura  che il modulo e' parte integrante e necessaria del Prospetto informativo;
 b) l'obbligo  di consegna del Prospetto informativo nell'ambito delle operazioni di adesione;
 c) in  grassetto, la facolta' per il sottoscrittore di recedere dal  contratto  ai  sensi dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 1998;
 d) i mezzi di pagamento previsti e i relativi giorni di valuta.
 
 PARTE   II   -   INFORMAZIONI   SPECIFICHE  SULLA  SOLLECITAZIONE  [O QUOTAZIONE], COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO, DATI STORICI DI ANDAMENTO E COSTI DEL FONDO
 
 Inserire, in prima pagina, la seguente intestazione:
 "Prospetto  informativo  relativo  all'offerta  pubblica [e/o alla quotazione]  di  quote  del  fondo  comune  di investimento mobiliare chiuso...".
 "Parte  II  -  Informazioni  specifiche  sulla sollecitazione [e/o sulla  quotazione],  composizione  del  patrimonio,  dati  storici di andamento e costi del fondo".
 Inserire le seguenti frasi:
 "L'Offerta  di  cui al presente Prospetto e' valida per il periodo dal  ...  al  ...  ".(10) "La  presente  Parte II e' stata depositata presso la Consob in data ..."."
 
 A) INFORMAZIONI   SU  SOLLECITAZIONE,  EMISSIONI  SUCCESSIVE/RIMBORSI ANTICIPATI DI QUOTE E QUOTAZIONE
 1. Informazioni specifiche sulla sollecitazione
 Indicare  l'ammontare  del  fondo,  il  numero  delle  quote  e il relativo valore nominale.
 Indicare   l'ammontare   minimo   e   il  periodo  valido  per  la sottoscrizione delle quote.
 Indicare  il  periodo durante il quale dovra' essere effettuato il pagamento relativo alle quote sottoscritte.
 2.  Informazioni sulle emissioni successive/rimborsi anticipati di quote (eventuale)
 Inserire  le  seguenti  informazioni  sulle  emissioni/rimborsi di quote gia' effettuate:
 a) numero e valore delle quote emesse/rimborsate;
 b) ammontare   del  patrimonio  del  fondo  per  effetto  delle emissioni/rimborsi effettuati;
 c) ammontare  in  misura  assoluta e in percentuale rispetto al valore  del  fondo,  forme  tecniche  e  modalita'  di estinzione dei prestiti assunti per far fronte ai rimborsi anticipati.
 Indicare  le  modalita'  e  i  termini  per  le emissioni di quote successive   precisando   i   rapporti  con  gli  eventuali  rimborsi anticipati da svolgere contestualmente.
 3. Informazioni sulla quotazione (eventuale)
 Specificare  gli  estremi  del  provvedimento  con  cui  e'  stata disposta la quotazione degli strumenti finanziari ed e' stata fissata la data di inizio delle negoziazioni, indicando tale data.
 Indicare:  a) i  dati  riguardanti  il  classamento delle quote al momento  dell'ammissione  a  quotazione in percentuale del patrimonio sottoscritto,     distinguendo    tra    investitori    istituzionali (nominativamente  indicati) e persone fisiche (numero); b) il mercato di  negoziazione  delle  quote; c) le modalita' di negoziazione delle quote.
 Evidenziare  eventuali  rilievi  o giudizi negativi espressi dalla societa'  di  revisione  sul  bilancio  di  esercizio della SGR o sul rendiconto  del  fondo  e  fornire  menzione dei contenuti dei citati rilievi.
 
 B) INFORMAZIONI SUL FONDO
 4.  Composizione  del  patrimonio del fondo e indirizzi gestionali (12).
 Indicare,  relativamente agli investimenti in strumenti finanziari non quotati, gli obiettivi di investimento con riferimento ai criteri seguiti  nell'individuazione  degli  ambiti  di specializzazione, con particolare  riguardo  ai settori di attivita', alle aree geografiche ed  alla  tipologia  delle  imprese  in  cui  sono  stati  o  saranno effettuati gli investimenti medesimi.
 Ove  la  societa'  di gestione abbia gia' pubblicato una relazione semestrale ovvero un rendiconto del fondo, inserire anche un rinvio a tale  documentazione. Inserire indicazioni di sintesi, anche mediante rappresentazione  grafica, riguardanti la composizione del patrimonio del fondo.
 Relativamente   agli  investimenti  in  strumenti  finanziari  non quotati,  fornire,  oltre  al  numero  di  azioni  che  compongono il capitale  dell'emittente, i seguenti indicatori, aggiornati alla data dell'ultimo  bilancio  di  esercizio  ovvero,  se  redatta  e se piu' recente,  dell'ultima  relazione  semestrale dell'emittente medesimo: utile  netto  per  azione,  cash-flow  per  azione,  patrimonio netto contabile   per   azione.   Fornire   inoltre,   relativamente   agli investimenti  significativi  in altri strumenti finanziari, un elenco dettagliato   contenente,  per  ciascuno  strumento  finanziario,  la quantita' e la relativa valorizzazione.
 Laddove risultino poste in essere per importi rilevanti operazioni di copertura dei rischi di portafoglio, fornire dati quantitativi che consentano di individuare la significativita' di tali operazioni ed i connessi impegni a carico del fondo.
 Fornire  informazioni  su debiti finanziari e altre passivita' del fondo,  indicando  la  finalita' e la struttura dei prestiti accesi a favore  del  fondo,  la misura del prestito e relativo onere a carico del   fondo,   i   soggetti   finanziatori,  le  forme  tecniche  del finanziamento,  le  garanzie rilasciate e le modalita' di estinzione, avendo  presente  i  connessi  vincoli  gestionali  (coerenza  con il programma di attivita).
 Con  riferimento  al  periodo  intercorrente  tra  la  data cui si riferisce  il  piu' recente documento contabile e quella di redazione della presente Parte II, inserire indicazioni dettagliate su:
 a) operazioni di investimento e disinvestimento e assunzione di prestiti;
 b) ogni   fatto   di   rilievo   intervenuto   suscettibile  di influenzare  significativamente  il valore ovvero la composizione del fondo.
 Evidenziare  gli effetti che tali operazioni e/o fatti hanno sulla composizione  e  sul  valore  del  fondo, nonche' gli eventuali altri effetti economici e patrimoniali.
 Qualora   tali   operazioni   e/o   fatti  siano  suscettibili  di influenzare  significativamente  il valore ovvero la composizione del fondo,  dovra'  essere  inserito  un  Prospetto  contabile aggiornato avente almeno il medesimo contenuto della relazione semestrale.
 Sintetica  evidenziazione  e commento breve dei principali fattori macro-economici  che  possono condizionare l'andamento del fondo, con indicazioni aggiornate sull'andamento di tali variabili.
 Elencare  i  rischi specifici connessi agli investimenti del fondo (ad  esempio, rischi inerenti al profilo reddituale delle societa' in cui  investe  il  fondo,  all'ambito geografico, settore industriale, all'eventuale utilizzo della leva finanziaria, ecc.).
 Inserire  indicazioni  sull'esistenza  e  sullo stato di eventuali procedimenti  giudiziari  o  arbitrali  che  possano avere, o abbiano avuto di recente, effetti rilevanti sull'attivita' del fondo.
 5. Conflitti di interessi e rapporti con parti correlate
 Indicare  i dati "sensibili", sotto il profilo delle situazioni di conflitto   d'interessi,  conosciuti  dalla  SGR  in  relazione  agli investimenti effettuati con specifico riferimento a:
 - rapporti    di    partecipazione    (anche   reciproca),   di finanziamento  o  d'affari  in  essere, al momento dell'effettuazione delle  singole  operazioni,  tra  societa' target, da un lato, e SGR, societa'  del gruppo di appartenenza della SGR o societa' comunque ad essa collegate, dall'altro;
 - soggetti  che  esercitano, anche indirettamente, il controllo sulle societa-target;
 - quote  del  fondo  detenute  dalle societa-target, al momento dell'effettuazione delle singole operazioni;
 - coinvestimenti  effettuati  con fondi della medesima societa' di  gestione o di altre societa' del gruppo di appartenenza della SGR o comunque ad essa collegate, anche da rapporti di affari;
 - coinvestimenti  effettuati  con  altre societa' del gruppo di appartenenza  della  SGR  o  comunque  ad  essa  collegate,  anche da rapporti di affari;
 - investimenti  effettuati  in  societa'  legate da rapporti di partecipazione  o  d'affari  all'advisor  che  ha  segnalato al fondo l'operazione.
 Indicare  i dati "sensibili", sotto il profilo delle situazioni di conflitto   d'interessi,  conosciuti  dalla  SGR  in  relazione  alle operazioni  di  disinvestimento  rilevanti, non realizzate su mercati regolamentati con specifico riferimento a:
 - rapporti    di    partecipazione    (anche   reciproca),   di finanziamento  o  d'affari  in  essere, al momento dell'effettuazione delle  singole  operazioni,  tra  cessionari (13), da un lato, e SGR, societa'  del  gruppo  di  appartenenza  della SGR o comunque ad essa collegate, dall'altro;
 - quote del fondo detenute dai cessionari;
 - decisioni  contestuali di disinvestimento assunte dagli altri soggetti partecipanti al capitale della societa' -.
 Indicare  gli  specifici  strumenti  di monitoring e di intervento nella    governance    (ivi   compresi   gli   eventuali   patti   di sindacato) delle societa-target.
 Inserire  indicazioni  sugli  eventuali  interessi dei dirigenti e degli  amministratori  della SGR nell'attivita' del fondo e riportare le  indicazioni,  richieste  dall'art.  49  del Regolamento Consob n. 11522/98,  con  riferimento  ai  rapporti  con i soggetti con i quali esista una situazione di conflitto di interessi.
 6. Informazioni sulle decisioni assunte dagli organi del fondo
 Inserire  informazioni  sintetiche  sulle  decisioni assunte dagli organi del fondo ai sensi dell'art. 37, comma 2-bis, D.Lgs. n. 58 del 1998 e successive disposizioni attuative.
 
 C) INFORMAZIONI ECONOMICHE (DATI STORICI E COSTI SOSTENUTI)
 7.   Dati   storici   sull'andamento   del   fondo   Riportare  la denominazione del fondo.
 Illustrare  con  un  grafico  lineare l'andamento del valore della quota  del  fondo  nel  corso  degli anni solari antecedenti l'ultima eventuale   riapertura   delle   sottoscrizioni(14).  Evidenziare  le eventuali  distribuzioni dei proventi effettuate nel corso degli anni indicati.
 Riportare,  su  base annua, il rendimento medio composto del fondo (calcolato  in  base  al  NAV) nel  corso  degli  ultimi  2  e 5 anni solari.(15)
 Inserire la seguente avvertenza: "I dati illustrati sono frutto di stime  economiche  effettuate  in  base  ai  criteri  di  valutazione stabiliti.  Il  diritto  al  rimborso  potra'  essere esercitato solo alla/e scadenza/e e alle condizioni predeterminate nel Regolamento di gestione del fondo".
 Riportare  altresi'  i seguenti dati: a) data di avvio del fondo e periodo  previsto di durata dello stesso; b) periodo di collocamento; c) patrimonio netto; d) ultimo valore della quota; ( e) prezzo minimo e massimo e prezzo medio delle quote nell'ultimo mese di negoziazione in borsa.
 8. Costi del fondo
 Riportare il rapporto percentuale riferito, almeno, a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico del  fondo  e  il patrimonio medio dello stesso. Evidenziare altresi' che  la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti  direttamente sul sottoscrittore, da pagare al momento della sottoscrizione e del rimborso.
 
 APPENDICI
 
 [Appendice  A:  Rendiconto  annuale  del fondo relativo all'ultimo esercizio e, se piu' recente, relazione semestrale del fondo relativa all'ultimo semestre.
 Appendice   B:  Relazione  di  certificazione  della  societa'  di revisione  al  rendiconto  annuale  di  gestione  del  fondo relativo all'ultimo esercizio.]
 
 ------------------------------
 (1) Nel  caso di sollecitazioni finalizzate alla quotazione
 o  di  quotazione,  il  Prospetto  subira'  gli adattamenti
 necessari  in  relazione alla fattispecie concreta; saranno
 riportate  le  indicazioni  previste tra parentesi [ ] e le
 informazioni nel prosieguo riportate.
 (2) Nell'ipotesi  in cui la societa' promotrice sia diversa
 dalla  SGR  che  svolge l'attivita' di "gestore" ovvero nei
 casi  in  cui l'offerta abbia ad oggetto quote dei fondi di
 diritto  estero  non  armonizzati,  di cui all'articolo 42,
 comma  5,  del  Testo Unico, lo schema di Prospetto subira'
 gli  adattamenti  necessari  in  rapporto  alla fattispecie
 concreta.
 (3) Il  Prospetto  deve  essere  redatto  in  modo chiaro e
 comprensibile,  affinche'  l'investitore  sia  in  grado di
 assumere  una  consapevole  decisione d'investimento. A tal
 fine,  e' importante che il Prospetto consti di un limitato
 numero   di  pagine,  di  agevole  lettura  (utilizzare  un
 carattere  di  stampa  non  inferiore  a 11) e numerate. Le
 Parti  I e II dovranno essere numerate riportando il numero
 totale   delle  pagine  componenti  ciascuna  di  esse  (ad
 esempio,  pagina  1  di  10,  pagina  2  di  10,  ecc.). Le
 indicazioni riportate tra parentesi ( ) sono eventuali.
 (4) Nel  caso di sollecitazioni finalizzate alla quotazione
 o  di quotazione tale frase dovra' essere cosi' sostituita:
 "Ogni   eventuale  fatto  nuovo,  tale  da  influenzare  la
 valutazione  delle  quote,  che si verifichi tra la data di
 deposito  del  presente Prospetto e la data di inizio delle
 negoziazioni,  formera'  oggetto di un apposito supplemento
 allegato al Prospetto stesso".
 (5) Tale  frase non dovra' essere riportata nel caso in cui
 il  presente  schema  venga utilizzato per la redazione del
 Prospetto  di  sola quotazione. Nel caso in cui il presente
 schema venga utilizzato per la redazione di un Prospetto di
 sollecitazione  e/o  quotazione  delle quote di un fondo e,
 entro dodici mesi dalla pubblicazione di tale Prospetto, si
 prevede  di  effettuare  sollecitazioni  relative  a  nuove
 emissioni di quote del medesimo fondo, nella Parte I dovra'
 essere  riportata  la  seguente frase: "L'Offerta di cui al
 presente  Prospetto e' valida per il periodo indicato nella
 Parte II".
 (6) Tale frase dovra' essere riportata soltanto nel caso di
 fondi  che  prevedono un'unica emissione di quote; nel caso
 di  fondi  che  prevedono  piu'  emissioni  di quote dovra'
 essere  riportata  la  seguente  frase:  "La  Parte  I  del
 presente  Prospetto e' stata depositata presso la Consob in
 data ...".
 (7) La   rappresentazione   degli   oneri   a   carico  del
 sottoscrittore  e  del  fondo  deve  avere forma tabellare,
 precisando   la  tipologia,  l'importo,  il  meccanismo  di
 computo,  la  periodicita'  di  addebito  e le modalita' di
 prelievo.
 (8) Qualora  l'ammontare  della commissione di gestione sia
 parametrato alla variazione registrata da un predeterminato
 parametro   di   riferimento,   indicare  il  parametro  di
 riferimento,   sintetizzando  le  indicazioni  relative  al
 meccanismo di calcolo.
 (9) Nel   caso   di  quotazione  dovranno  altresi'  essere
 riportate   le   generalita'   e  la  firma  autografa  del
 Presidente del collegio sindacale.
 (10) Tale frase non dovra' essere riportata nel caso in cui
 il  presente  schema  venga utilizzato per la redazione del
 Prospetto  di sola quotazione. L'indicazione del periodo di
 offerta  variera'  in  occasione  della pubblicazione della
 Parte  II  modificata  per  le sollecitazioni relative alle
 nuove  emissioni  di  quote da effettuare entro dodici mesi
 dalla pubblicazione dell'ultimo Prospetto di sollecitazione
 e/o quotazione.
 (11) Tale  frase  dovra' essere riportata soltanto nel caso
 di  fondi  che  prevedono  emissioni  di quote successive a
 distanza  inferiore  ai  dodici  mesi  dalla  pubblicazione
 dell'ultimo  Prospetto.  Nei  restanti  casi,  la  data  di
 deposito  della  Parte  II  sara'  quella  di  deposito del
 Prospetto riportata nella Parte I.
 (12) Se   il  Prospetto  viene  predisposto  per  la  prima
 sollecitazione  di quote, nel presente paragrafo occorrera'
 soltanto  evidenziare  e commentare brevemente i principali
 fattori    macro-economici    che    possono   condizionare
 l'andamento   del   fondo,   con   indicazioni   aggiornate
 sull'andamento di tali variabili.
 (13) Persone fisiche o giuridiche.
 (14) I  dati storici devono essere riportati al netto degli
 oneri  fiscali  ovvero,  se  cio' non e' possibile, occorre
 indicare  con  adeguata  evidenza  che  sono al lordo degli
 oneri fiscali.
 (15) Cfr.  nota  precedente. Il Tasso Interno di Rendimento
 (cd.  T.I.R.) e'  utilizzato  per illustrare l'andamento di
 fondi  che  nei  periodi  di riferimento abbiano effettuato
 emissioni  successive/rimborsi  anticipati di quote e/o che
 abbiano  distribuito  proventi  in misura superiore al 2,5%
 del patrimonio.
 |  |  |  | Allegato n. 4 SCHEMA 11
 Prospetto informativo di sollecitazione [e/o quotazione] di quote
 di fondi comuni di investimento immobiliare di diritto italiano
 di tipo chiuso (1) (2) (3)
 
 COPERTINA
 
 Riportare   la  denominazione  della  SGR.  Inserire  la  seguente intestazione:
 "Offerta  pubblica  [e/o  quotazione ufficiale] di quote del fondo comune di investimento immobiliare chiuso...".
 Inserire la seguente frase:
 "L'adempimento  di  pubblicazione del prospetto non comporta alcun giudizio  della Consob sull'opportunita' dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi".
 Riportare,  in grassetto e riquadrato, quanto di seguito indicato: "Il  presente  Prospetto si compone della "Parte I" - Caratteristiche del  fondo,  modalita'  di  partecipazione  e  soggetti  partecipanti all'operazione,  della  Parte  II  -  Informazioni  specifiche  sulla sollecitazione  [e/o  quotazione],  composizione del patrimonio, dati storici   di   andamento   e  costi  del  fondo  (e  del  "Modulo  di sottoscrizione")".
 Riportare   quanto  di  seguito  indicato:  "Eventuali  variazioni rispetto  ai  dati  e  alle  notizie contenuti nel presente prospetto saranno  illustrati  in  appositi  supplementi  allegati al prospetto stesso". (4)
 Inserire  la seguente frase: "Il Regolamento di gestione del fondo e'  reso  disponibile  gratuitamente agli investitori che ne facciano richiesta".
 
 INDICE
 
 PARTE I - CARATTERISTICHE DEL FONDO, MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'OPERAZIONE
 Inserire, in prima pagina, la seguente intestazione:
 "Prospetto  informativo  relativo  all'offerta  pubblica [e/o alla quotazione]  di  quote  del  fondo comune di investimento immobiliare chiuso ...".
 "Parte  I - Caratteristiche del fondo, modalita' di partecipazione e soggetti partecipanti all'operazione".
 Inserire le seguenti frasi:
 "L'Offerta  di  cui al presente prospetto e' valida per il periodo dal ... al ...". (5)
 "Il  presente  prospetto  e'  stato depositato presso la Consob in data ...". (6)
 
 A) INFORMAZIONI GENERALI
 1. La SGR e il gruppo di appartenenza
 Indicare la denominazione della Societa' di gestione del risparmio e l'eventuale gruppo di appartenenza.
 2. Soggetti che partecipano all'operazione
 Illustrare,  in  sintesi,  i  compiti  svolti da: a) SGR; b) banca depositaria;       (      c) soggetti      che      procedono      al collocamento;) d) societa'  di  revisione; e) esperti indipendenti; ( f) intermediario    finanziario    incaricato    di    accertare   la compatibilita'  e  la  redditivita'  dei  conferimenti  rispetto alla politica   d'investimento;  g) intermediario  presso  il  quale  sono depositate  le quote vincolate nel caso di operazioni di conferimento in conflitto di interessi; ) [h) sponsor; i) specialista].
 Rinviare  alla  Sezione F) per ulteriori informazioni sui soggetti che partecipano all'operazione.
 3. Il fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso
 Illustrare  sinteticamente la natura giuridica, le caratteristiche essenziali  e  la funzione economica del fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso.
 Indicare  la  denominazione,  la  data  di  istituzione nonche' la durata  e,  se previsti, i casi di liquidazione anticipata del fondo. Rinviare  al  par. 1 della Parte II per informazioni su ammontare del fondo, numero delle quote e relativo valore nominale.
 Indicare in sintesi:
 a) se  sono  possibili  sottoscrizioni mediante conferimento di beni precisandone la natura e la tipologia;
 b) se  sono  possibili  emissioni  successive di quote anche in coincidenza  con i rimborsi anticipati; in caso positivo, rinviare al par. 14 per le modalita' e i termini di effettuazione delle emissioni successive/rimborsi  anticipati  e  al  par.  2  della  Parte  II per informazioni  sulle  emissioni/rimborsi anticipati eventualmente gia' effettuati;
 c) se il fondo intende assumere prestiti e in quale misura;
 d) se  il  fondo  effettua, ai sensi dell'art. 12-bis, comma 4, D.M.  228/99,  operazioni  con  soci  della SGR ovvero con i soggetti appartenenti  al  gruppo  di  questi  ultimi,  ovvero con le societa' facenti  parte  del  gruppo  rilevante della stessa SGR come definito dall'art.  1,  comma  1,  lett. h-bis), del D.M. 228/99; in tal caso, rinviare  al  par.  30 della Parte I per informazioni su conflitti di interesse  e  rapporti con parti correlate e al par. 5 della Parte II per le operazioni gia' effettuate.
 Descrivere,  in  sintesi, la disciplina della governance del fondo prevista  ai  sensi  dell'art.  37,  comma  2-bis,  D.Lgs. n. 58/98 e successivi regolamenti attuativi; rinviare per ulteriori informazioni alla specifica disposizione del regolamento di gestione del fondo.
 Indicare  la  data  di approvazione del regolamento di gestione da parte della Banca d'Italia.
 4. Rischi generali connessi alla partecipazione al fondo
 Descrivere  i  rischi connessi in via generale alla sottoscrizione di quote del fondo immobiliare chiuso, in relazione alla natura delle attivita'  in  cui  tipicamente  il  patrimonio  e'  investito,  alle modalita' di adesione e alla durata dell'investimento.
 Rinviare  al paragrafo 6 per la descrizione degli specifici rischi del fondo.
 Specificare   che:   "La   partecipazione   al   fondo  comune  di investimento e' disciplinata dal Regolamento di gestione del fondo".
 
 B) INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO
 5.   Politica   di   gestione   e   limiti/divieti  nell'attivita' d'investimento
 Descrivere     la     politica     d'investimento     del    fondo immobiliare(7) riportando le seguenti informazioni:
 a) finalita' del fondo in relazione ai potenziali destinatari;
 b) orizzonte   temporale   dell'investimento   consigliato   al potenziale partecipante;
 c) beni  oggetto  di investimento (beni immobili, diritti reali immobiliari, partecipazioni in societa' immobiliari e altri strumenti finanziari);
 d) obiettivi di investimento del fondo con particolare riguardo a:
 1) caratteristiche e destinazione d'uso degli immobili;
 2) specifici  fattori  di  rischio (ad esempio, in relazione alla  tipologia di beni immobili, all'ambito geografico di ubicazione delle  attivita'  del  fondo,  al  rating  degli strumenti finanziari rivenienti da operazioni di cartolarizzazione, ecc.);
 3) ambito    di   attivita'   delle   societa'   immobiliari partecipate;
 e) breve    descrizione    dell'attivita'    di    gestione   e amministrazione dei beni immobili;(8)
 f) destinazione   dei   proventi   (nel   caso   di   fondi   a distribuzione,  rinviare  alle norme regolamentari in tema di criteri di determinazione e modalita' di distribuzione dei proventi stessi).
 Rinviare  alla  normativa  concernente  i limiti e i divieti posti dalla  normativa  vigente  nell'attivita'  di  investimento del fondo immobiliare  chiuso  ed  indicare,  in  sintesi, i limiti e i divieti assunti su base volontaria dalla SGR nella scelta degli investimenti.
 Inserire  l'avvertenza: "Le informazioni sulla politica gestionale concretamente  posta  in  essere sono contenute nella relazione degli amministratori all'interno del rendiconto annuale".
 6. Valore complessivo del patrimonio del fondo
 Indicare  che  i  criteri di valutazione delle attivita' del fondo sono  riportati  nella  nota  integrativa  del  rendiconto del fondo. Specificare,  inoltre,  che in apposite schede informative della nota integrativa   del  rendiconto  del  fondo  sono  fornite  indicazioni dettagliate   su   beni   immobili,   diritti   reali  immobiliari  e partecipazioni in societa' immobiliari non quotate.
 (Specificare  che  i  beni conferiti al fondo vengono sottoposti a procedure   di   stima  da  parte  di  esperti  indipendenti  e  alla valutazione  da  parte  di un intermediario finanziario incaricato di accertare  la  compatibilita'  e  la  redditivita'  dei  conferimenti rispetto  alla  politica d'investimento del fondo;) precisare inoltre che,   ai   sensi   della   normativa  vigente,  in  occasione  della determinazione   del  patrimonio  del  fondo,  della  cessione  degli immobili,   della   redazione   del   rendiconto  e  della  relazione semestrale,  e'  obbligatoria  la  valutazione da parte degli esperti indipendenti dei beni immobili, dei diritti reali immobiliari e delle partecipazioni  in  societa'  immobiliari oggetto di investimento del patrimonio del fondo.
 Rinviare  per  ulteriori informazioni alle specifiche disposizioni del Regolamento di gestione.
 
 C) INFORMAZIONI ECONOMICHE (ONERI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)
 
 7. Oneri a carico del sottoscrittore e del fondo (9)
 7.1 Oneri a carico del sottoscrittore
 Indicare gli oneri a carico del sottoscrittore.
 7.2 Oneri a carico del fondo
 Indicare  gli  oneri  a  carico  del  fondo connessi all'attivita' espletata  dalla  SGR  per  la gestione [e quotazione] del fondo, con particolare  riguardo  alla  commissione  di gestione e alle relative modalita'  di determinazione(10), nonche' ai servizi resi dalla banca depositaria,  dalla  societa'  di revisione incaricata, dagli esperti indipendenti e, se del caso, dall'intermediario finanziario di cui al par. 26.
 Indicare,  ove  possibile,  gli altri oneri a carico del fondo (ad es., oneri di property management, project management, agency, ecc.).
 8. Agevolazioni finanziarie (eventuale)
 Indicare  se  sono previste agevolazioni finanziarie connesse alla partecipazione al fondo, precisandone la misura massima applicabile e i destinatari cui le stesse sono riservate.
 9.  Regime  fiscale  Indicare, in sintesi, il regime di tassazione del fondo.
 Indicare,  in sintesi, il regime fiscale vigente con riguardo alle partecipazioni al fondo.
 Riportare  sinteticamente  il  trattamento  fiscale delle quote di partecipazione al fondo in caso di donazione e successione.
 (Indicare  in  sintesi  il trattamento fiscale dei conferimenti di beni ai fini delle imposte dirette e indirette.)
 
 D) INFORMAZIONI   SULLE   MODALITA'  DI  SOTTOSCRIZIONE,  RIMBORSO  E LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE DEL FONDO
 10.   Partecipazione   al   fondo   Indicare   le   modalita'   di partecipazione al fondo.
 Indicare  le  caratteristiche  delle  quote, anche con riferimento alla  disciplina  concernente  la dematerializzazione degli strumenti finanziari di cui al D.Lgs. n. 213 del 1998.
 Indicare la natura dei diritti che la quota rappresenta.
 11. Modalita' di sottoscrizione delle quote
 Indicare  che  l'ammontare  minimo  e  il  periodo  valido  per la sottoscrizione delle quote sono riportati nel par. 1 della Parte II.
 Descrivere  le modalita' di sottoscrizione del fondo, ad eccezione di  quelle eventualmente indicate al par. 13, facendo espresso rinvio al  modulo  di sottoscrizione quale unico mezzo di adesione al fondo. Evidenziare i casi in cui si applica la sospensiva di sette giorni di cui all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 1998.
 Indicare che il versamento di denaro/conferimento di beni relativo alle   quote  sottoscritte  dovra'  essere  effettuato  nel  periodo, riportato  nel par. 1 della Parte II, successivo alla sottoscrizione; rinviare   al   modulo   di   sottoscrizione   per  le  modalita'  di pagamento/conferimento.  Indicare,  ove  previsto  dal Regolamento di gestione,  la  possibilita'  per  la SGR di avvalersi di procedure di recupero  nell'ipotesi  in cui risulti insoluto il mezzo di pagamento ovvero  il  sottoscrittore  non  adempia  al  termine  del periodo di richiamo  degli  impegni;  rinviare  alla  specifica disposizione del regolamento di gestione.
 Indicare  le  modalita'  dell'eventuale  riparto  in  presenza  di sottoscrizioni  superiori  all'offerta  delle  quote;  rinviare  alla specifica norma regolamentare per ulteriori informazioni.
 Inserire   riferimenti   alla   possibilita'  di  recesso  per  il sottoscrittore  qualora,  alla  chiusura delle sottoscrizioni, la SGR abbia    provveduto   al   ridimensionamento   del   fondo,   dandone comunicazione  alla  Banca  d'Italia.  Rinviare alle specifiche norme regolamentari per l'individuazione dei casi in cui puo' ricorrersi al ridimensionamento  e  per  le  modalita' e i termini di esercizio del diritto di recesso.
 Inserire  riferimenti alla possibilita' per la SGR di aumentare il patrimonio del fondo nel caso in cui lo stesso sia stato sottoscritto in misura superiore all'offerta; rinviare alla specifica disposizione del regolamento di gestione.
 Inserire  riferimenti  alla possibilita' che la SGR, alla chiusura delle   sottoscrizioni  relative  alla  prima  emissione,  decida  di procedere alla liberazione dei sottoscrittori dagli impegni; rinviare alla  specifica  norma  regolamentare  per  la  determinazione  delle relative modalita' di attuazione.
 Indicare  le  modalita'  di  invio, i termini e il contenuto della lettera di conferma.
 12. Modalita' e termini di rimborso delle quote
 Indicare sinteticamente il diritto del partecipante di ottenere il rimborso  delle  quote alla scadenza del fondo ovvero anticipatamente (del   tutto   o  in  parte) anche  in  coincidenza  delle  emissioni successive.   Rinviare   al  successivo  par.  14  per  le  eventuali specifiche   informazioni  sulle  modalita',  criteri  e  termini  di effettuazione  dei rimborsi anticipati in coincidenza delle emissioni successive di quote.
 Riportare  in  sintesi  le  modalita'  di  richiesta, i termini di valorizzazione  e  di effettuazione del rimborso (finale e parziale), rinviando  per  gli  eventuali  oneri  al par. 7.1. Rinvio alla norma regolamentare per specifiche informazioni.
 Indicare  che  la  SGR, ove non abbia completato lo smobilizzo del patrimonio  entro  il termine di durata del fondo, puo' chiedere alla Banca  d'Italia la concessione di un ulteriore periodo per condurre a termine le operazioni di rimborso delle quote.
 Specificare che le modalita' di liquidazione saranno riportate nel rendiconto finale del fondo.
 Indicare  i  mezzi  di  comunicazione, previsti nel regolamento di gestione,  attraverso i quali sono resi noti le modalita' e i termini di   espletamento   delle   procedure   dei   predetti   rimborsi   e dell'eventuale  proroga  della  durata del fondo; rinviare al par. 18 per l'informativa resa ai partecipanti.
 13.  Operazioni  di  sottoscrizione/rimborso  mediante tecniche di comunicazione a distanza (eventuale)
 Descrivere  sinteticamente le modalita' di utilizzo delle tecniche di  comunicazione a distanza ai fini delle sottoscrizioni/rimborsi di quote.
 14.  Modalita'  di  effettuazione  delle  operazioni di riapertura delle sottoscrizioni e di rimborso anticipato delle quote (eventuale)
 Nel caso in cui il Regolamento del fondo preveda piu' emissioni di quote, indicare che non si puo' dar luogo a nuove emissioni prima che sia  stato  effettuato  il  richiamo di tutti gli impegni relativi ad emissioni  precedenti.  Descrivere le modalita' operative e i termini di  effettuazione  delle emissioni successive anche in relazione alle modalita'  di  effettuazione  degli  eventuali  contestuali  rimborsi anticipati.  Indicare,  in  particolare,  i  criteri in base ai quali vengono  soddisfatte  le  richieste  nel  caso di domande di rimborso eccedenti  quelle di sottoscrizione e i criteri di determinazione del valore della quota.
 Rinviare    al   par.   7.1   per   gli   oneri   a   carico   dei sottoscrittori/partecipanti al fondo.
 Indicare  i  mezzi  di  comunicazione, previsti nel Regolamento di gestione, attraverso quali vengono resi noti le modalita' e i termini di  espletamento  delle  procedure  di  emissione successiva/rimborso anticipato  di  quote;  rinviare al par. 18 per l'informativa resa ai partecipanti al fondo.
 Rinviare  alle specifiche disposizioni del Regolamento di gestione e alla Parte II del prospetto informativo per ulteriori informazioni.
 
 E) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
 15. Valorizzazione dell'investimento
 Indicare  i  criteri di calcolo del valore unitario della quota, i casi  di  sospensione  temporanea del calcolo e/o della pubblicazione del medesimo valore.
 Indicare  i  quotidiani/altre  fonti sui quali viene pubblicato il valore   unitario  della  quota,  la  periodicita'  e  il  giorno  di pubblicazione.
 16. Quotazione del fondo
 Inserire  indicazioni circa l'eventuale obbligo di richiedere, nel periodo indicato dalla normativa vigente, la quotazione ufficiale dei certificati rappresentativi delle quote.
 Inserire  riferimenti  sulla  circostanza  che  la  quotazione  e' subordinata  all'espletamento  di  una  istruttoria  da  parte  della societa' di gestione del mercato.
 Specificare che, a quotazione intervenuta, il partecipante che non intenda  attendere la scadenza del fondo, o il rimborso anticipato se previsto,  potra'  dismettere  il  proprio investimento liquidando le quote  sul  mercato, evidenziando che il valore della quota negoziata sul mercato regolamentato differisce dal relativo NAV.
 Inserire   riferimenti  alla  circostanza  che,  a  seguito  della quotazione,  la  SGR,  oltre  agli obblighi informativi connessi alla pubblicazione  dei documenti contabili del fondo, e' tenuta a rendere informativa  al  mercato  in ordine all'operativita' del fondo stesso secondo  i  contenuti  e  le  modalita' di pubblicizzazione stabiliti dalla Consob e a trasmettere alla societa' di gestione del mercato un apposito   comunicato  concernente  i  documenti  e  le  informazioni previste dall'art. 3, comma 5-bis, D.M. n. 228/99.
 Indicare  che,  nel  caso  di quotazione, le relative informazioni specifiche  saranno  riportate nel par. 3 della Parte II del presente prospetto.
 17. Informativa ai partecipanti
 Indicare  che  la  SGR  provvede  a  mettere  a  disposizione  dei partecipanti le relazioni di stima redatte ai sensi dell'art. 12-bis, comma  4,  lett. c), D.M. n. 228 del 1999 e, anche per estratto, tali relazioni,  gli  atti  di  conferimento,  acquisto ovvero cessione di beni,  dei  soggetti  conferenti, acquirenti o cedenti e del relativo gruppo  di  appartenenza,  le  indicazioni  sugli  eventuali prestiti stipulati   per   il   finanziamento   dei  rimborsi  anticipati,  le informazioni    sul   gruppo   di   appartenenza   dell'intermediario finanziario   incaricato   di   accertare   la  compatibilita'  e  la redditivita'  dei  conferimenti.  Inserire  un rinvio alle specifiche disposizioni  del regolamento di gestione per ulteriori informazioni, anche  concernenti  la  pubblicazione dell'avviso di avvenuta messa a disposizione  dei  predetti  documenti  e  informazioni.  Indicare le ulteriori  forme  di pubblicita' previste dalla SGR per la diffusione di  tali documenti e informazioni e l'ulteriore documentazione che in base   al  Regolamento  di  gestione  deve  essere  resa  pubblica  e disponibile.
 Indicare  i luoghi e le modalita' di diffusione da parte della SGR dei  prospetti  periodici  del  fondo previsti dall'art. 62, comma 4, lettera a), del Regolamento Consob n. 11522/98.
 Indicare  che  il  partecipante puo' anche richiedere il prospetto riassuntivo   della   situazione   delle   quote  detenute,  ove  non dematerializzate,  nei  casi  previsti dall'art. 62, comma 4, lettera b), del Regolamento Consob n. 11522/98.
 18. Ulteriore informativa disponibile
 Indicare  la  facolta', riconosciuta agli investitori interessati, di  richiedere  l'invio,  anche  a  domicilio, dei seguenti ulteriori documenti:
 a) Regolamento di gestione del fondo;
 b) ultimi  documenti  contabili redatti (rendiconto e relazione semestrale,  se  successiva). Riportare i relativi eventuali oneri di spedizione.
 Specificare  le  modalita' di richiesta e i termini di invio della documentazione sopra indicata.
 Precisare  che  i  documenti  contabili  del  fondo  sono altresi' disponibili  presso  la  societa'  di  gestione  e  presso  la  banca depositaria   e  le  succursali  della  medesima  come  previsto  nel Regolamento di gestione del fondo.
 Specificare che la SGR puo' inviare la documentazione informativa, ove richiesto dall'investitore, anche in formato elettronico mediante tecniche  di  comunicazione a distanza, purche' le caratteristiche di queste ultime siano con cio' compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilita' su supporto duraturo.
 19.  Recapito,  anche telefonico, cui inoltrare esposti, richieste di  chiarimenti,  informazioni  o  di  invio  della  documentazione a disposizione
 Indicare  il  recapito,  anche  telefonico, cui inoltrare esposti, richieste   di   chiarimenti,   di  informazioni  o  di  invio  della documentazione a disposizione.
 Inserire,  se  esistenti, anche l'indirizzo di posta elettronica a cui  e'  possibile  rivolgersi  e  il  sito  internet  a disposizione dell'investitore per eventuali consultazioni.
 
 F) INFORMAZIONI SU SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALL'OPERAZIONE, CONFLITTI DI INTERESSE E RAPPORTI CON PARTI CORRELATE
 20. Societa' di gestione del risparmio
 Indicare:  a) la  denominazione  e  la forma giuridica; b) la sede sociale  nonche'  quella amministrativa principale, se diversa; c) la durata;   d) il  capitale  sociale  sottoscritto  e  versato;  e) gli azionisti   che,   secondo   le  risultanze  del  libro  soci,  delle comunicazioni ricevute e/o di altre informazioni a disposizione della societa',  detengono  una  percentuale  del capitale superiore al 5%; f) le  persone  fisiche  o  giuridiche,  se note, che, direttamente o indirettamente,  singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare  un  controllo  sulla  societa'  e la frazione di capitale detenuta che da' diritto di voto; g) le generalita', le funzioni e la scadenza dalla carica dei componenti gli organi amministrativi, dando evidenza  dei consiglieri c.d. (indipendenti) e delle altre eventuali cariche  ricoperte  presso  societa' del gruppo di appartenenza della SGR;  h) le  generalita',  le funzioni e la scadenza dalla carica dei componenti  gli  organi  di  controllo; i) le generalita' dell'organo direttivo;  j) i  dati  afferenti  la  qualificazione  e l'esperienza professionale  dei componenti gli organi amministrativi e dell'organo direttivo;  k) le generalita', i dati relativi alla qualificazione ed alla   esperienza   professionale   dell'eventuale   soggetto  o  dei componenti   dell'eventuale   organo   che,   sia   pure  nel  quadro dell'attribuzione  in  via generale delle responsabilita' gestorie al consiglio  di  amministrazione,  attende  alle  scelte  effettive  di investimento;  l) gli altri fondi immobiliari gestiti; m) le funzioni aziendali affidate a terzi in outsourcing; n) l'eventuale circostanza che  la SGR gestisce fondi mobiliari di tipo aperto, di tipo chiuso e fondi  pensione;  o) precisare  se  la  SGR  aderisce a protocolli di autonomia promossi dalle Associazioni di categoria.
 21. Deleghe di gestione (eventuale)
 Indicare  del  soggetto  delegato:  a) la denominazione e la forma giuridica;   b) l'oggetto  della  delega;  c) le  persone  fisiche  o giuridiche   che,  direttamente  o  indirettamente,  singolarmente  o congiuntamente,  esercitano  o  possono esercitare un controllo sulla societa';  d) le  generalita'  e dati relativi alla qualificazione ed esperienza   professionale  dei  componenti  l'organo  amministrativo nonche'  dell'eventuale  soggetto,  o  dei  componenti dell'eventuale organo  che,  sia  pure  nel quadro dell'attribuzione in via generale delle  responsabilita'  gestorie  al  consiglio  di  amministrazione, attende alle scelte effettive di investimento.
 22. Soggetti che procedono al collocamento
 Indicare  la  denominazione  e  la  forma  giuridica  dei soggetti collocatori, raggruppati per categorie omogenee, nonche' le modalita' attraverso le quali operano.
 23. Banca depositaria
 Indicare:  a) la  denominazione  e  la forma giuridica; b) la sede legale  e  quella  amministrativa  principale, se diversa; c) la sede presso cui sono espletate le funzioni di banca depositaria.
 24. Societa' incaricata della revisione
 Indicare,  con  riguardo  sia  al  fondo che alla SGR, le seguenti informazioni sulla societa' di revisione: a) denominazione e la forma giuridica;    b) estremi    della   deliberazione   di   conferimento dell'incarico; c) durata dell'incarico.
 25. Esperti indipendenti (eventuale)
 Indicare:  a) le  generalita'  ovvero  la  denominazione, la forma giuridica e la sede; b) la qualificazione ed esperienza professionale degli  esperti  indipendenti;  c) gli  estremi della deliberazione di conferimento dell'incarico.
 26. Intermediario Finanziario (eventuale)
 Indicare:  a) la  denominazione  e  la forma giuridica; b) la sede legale e quella amministrativa principale, se diversa; c) gli estremi della   deliberazione  di  conferimento  dell'incarico;  d) l'oggetto dell'incarico; e) la durata dell'incarico.
 [27. Specialist
 Indicare  la  denominazione, la forma giuridica e la sede sociale. Illustrare,   in   sintesi,  il  ruolo  degli  operatori  specialisti rinviando   a   quanto   previsto  dal  regolamento  del  mercato  di quotazione.
 28. Sponsor
 Indicare  la  denominazione, la forma giuridica e la sede sociale. Illustrare,  in  sintesi,  il  ruolo dello sponsor rinviando a quanto previsto dal regolamento del mercato di quotazione.]
 29. Altri soggetti (eventuale) Indicare la denominazione, la forma giuridica e la sede sociale. Illustrare, in sintesi, il ruolo svolto.
 30. Conflitti di interessi e rapporti con parti correlate
 Descrivere   i  rapporti  tra  la  SGR,  gli  altri  soggetti  che intervengono nell'operazione e i rispettivi Gruppi di appartenenza.
 Ove il regolamento del fondo preveda la possibilita' di effettuare operazioni   con   i  soci  della  societa'  di  gestione  del  fondo immobiliare  ovvero  con  i soggetti appartenenti al gruppo di questi ultimi,  ovvero  con  le  societa' facenti parte del gruppo rilevante della societa' di gestione, indicare le cautele da osservare ai sensi dell'art.  12-bis,  comma  4,  del  D.M.  n.  228/99.  Rinviare  alla specifica norma del Regolamento di gestione del fondo.
 Con   riferimento   alle  situazioni  di  conflitto  di  interessi potenzialmente  idonee  a  condizionare  le decisioni d'investimento, indicare  le  procedure  e  i criteri utilizzati per l'individuazione preventiva  delle  specifiche situazioni di conflitto; le modalita' e la  frequenza  dei controlli circa l'insorgenza di tali situazioni e, in  particolare,  le  procedure  di  monitoraggio  dei  rapporti  con societa'  del  gruppo  di  appartenenza  della  SGR;  le modalita' di gestione delle situazioni conflittuali rilevate anche con riferimento alle procedure di signalling agli organi decisionali.
 
 DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'
 "La   Societa'   di   gestione   del   risparmio   si   assume  la responsabilita'  della  veridicita'  e  completezza  dei dati e delle notizie contenuti nel presente prospetto informativo".
 IL RAPPRESENTANTE LEGALE (11)
 (generalita' e firma autografa)
 MODULO DI SOTTOSCRIZIONE
 
 Nel  modulo  di sottoscrizione vanno riportati gli elementi che, a termini  del  regolamento  di  gestione, devono essere indicati nello stesso. Nel modulo di sottoscrizione, inoltre, occorre indicare:
 a) la  dicitura  che il modulo e' parte integrante e necessaria del prospetto informativo;
 b) l'obbligo  di consegna del Prospetto informativo nell'ambito delle operazioni di adesione;
 c) in  grassetto, la facolta' per il sottoscrittore di recedere dal  contratto  ai  sensi dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 1998;
 d) i mezzi di pagamento previsti e i relativi giorni di valuta.
 
 PARTE   II   -   INFORMAZIONI   SPECIFICHE  SULLA  SOLLECITAZIONE  [O QUOTAZIONE], COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO, DATI STORICI DI ANDAMENTO E COSTI DEL FONDO
 Inserire, in prima pagina, la seguente intestazione:
 "Prospetto  informativo  relativo  all'offerta  pubblica [e/o alla quotazione]  di  quote  del  fondo comune di investimento immobiliare chiuso...".
 "Parte  II  -  Informazioni  specifiche  sulla sollecitazione [e/o sulla  quotazione],  composizione  del  patrimonio,  dati  storici di andamento e costi del fondo".
 Inserire le seguenti frasi:
 "L'Offerta  di  cui al presente prospetto e' valida per il periodo dal ... al ..." (12) "La presente Parte II e' stata depositata presso la Consob in data ....(13)
 
 A) INFORMAZIONI   SU  SOLLECITAZIONE,  EMISSIONI  SUCCESSIVE/RIMBORSI ANTICIPATI DI QUOTE E QUOTAZIONE
 1. Informazioni specifiche sulla sollecitazione
 Indicare  l'ammontare  del  fondo,  il  numero  delle  quote  e il relativo  valore  nominale.  Indicare l'ammontare minimo e il periodo valido per la sottoscrizione delle quote.
 Indicare  il  periodo durante il quale dovra' essere effettuato il versamento/conferimento di beni relativo alle quote sottoscritte.
 2.  Informazioni sulle emissioni successive/rimborsi anticipati di quote   (eventuale)   Inserire   le   seguenti   informazioni   sulle emissioni/rimborsi di quote gia' effettuate:
 a) numero e valore delle quote emesse/rimborsate;
 b) ammontare   del  patrimonio  del  fondo  per  effetto  delle emissioni/rimborsi effettuati;
 c) modalita'    di    pagamento   tradizionali   e/o   mediante conferimento   di   beni  (nel  caso  di  conferimenti  in  conflitto d'interessi, rinviare al par. 5 per informazioni specifiche);
 d) ammontare  in  misura  assoluta e in percentuale rispetto al valore  del  fondo,  forme  tecniche  e  modalita'  di estinzione dei prestiti assunti per far fronte ai rimborsi anticipati.
 Per  le  quote  emesse  a  fronte  di operazioni di sottoscrizione mediante  conferimento  di  beni  in conflitto di interessi, indicare l'ammontare e il valore delle quote nonche' le modalita' e il periodo di tempo, a decorrere dalla data del conferimento, durante il quale i detentori delle quote si impegnano a rispettare l'obbligo di lock in, previsto dall'art. 12-bis, comma 4, D.M. 228/99.
 Indicare  le  modalita' e i termini per le emissioni successive di quote, precisando i rapporti con gli eventuali rimborsi anticipati da svolgere contestualmente.
 3. Informazioni sulla quotazione (eventuale)
 Specificare  gli  estremi  del  provvedimento  con  cui  e'  stata disposta la quotazione degli strumenti finanziari ed e' stata fissata la data di inizio delle negoziazioni, indicando tale data.
 Indicare:  a) i  dati  riguardanti  il  classamento delle quote al momento  dell'ammissione  a  quotazione in percentuale del patrimonio sottoscritto,     distinguendo    tra    investitori    istituzionali (nominativamente  indicati) e persone fisiche (numero); b) il mercato di  negoziazione  delle  quote; c) le modalita' di negoziazione delle quote.
 Evidenziare  eventuali  rilievi  o giudizi negativi espressi dalla societa'  di  revisione  sul  bilancio  di  esercizio della SGR o sul rendiconto  del  fondo  e  fornire  menzione dei contenuti dei citati rilievi.
 
 B) INFORMAZIONI SUL FONDO
 4.  Composizione  del  patrimonio del fondo e indirizzi gestionali (14)
 Fornire  una descrizione del patrimonio immobiliare che comprenda, relativamente  ai  singoli  beni immobili e diritti reali immobiliari detenuti  direttamente  dal  fondo  o  per  il  tramite  di  societa' immobiliari controllate:
 a) la data di costruzione;
 b) le  caratteristiche dell'immobile e la tipologia del diritto reale;
 c) lo   stato   giuridico   ed   urbanistico,  con  particolare riferimento alla conformita' agli atti abilitativi, ai dati catastali e all'agibilita';
 d) l'ubicazione;
 e) la superficie o, se piu' significativa, la volumetria;
 f) la destinazione d'uso degli immobili;
 g) i  costi  di manutenzione e ristrutturazione sostenuti negli ultimi tre anni;
 e relativamente alle partecipazioni in societa' immobiliari:
 h) la   denominazione   e   la   sede  sociale  della  societa' partecipata;
 i) il settore di attivita';
 j) la frazione di capitale detenuta;
 k) il capitale sottoscritto;
 l) l'assetto proprietario;
 m) le riserve;
 n) risultati  economici dell'ultimo esercizio provenienti dalle attivita' ordinarie, dopo la tassazione;
 o) il  valore  al quale l'emittente contabilizza le azioni o le quote detenute;
 p) l'importo ancora da liberare su dette azioni o quote;
 q) l'ammontare  dei  dividendi  percepiti nell'ultimo esercizio sulle azioni o quote detenute;
 r) il valore contabile degli immobili;
 s) l'importo   delle   disponibilita/indebitamento  finanziario netto  relativamente  agli  strumenti  finanziari  rappresentativi di operazioni  di  cartolarizzazione  aventi  ad  oggetto beni immobili, diritti reali immobiliari o crediti garantiti da ipoteca immobiliare:
 t) la denominazione e la sede sociale del soggetto emittente lo strumento finanziario;
 u) il capitale sociale;
 v) l'assetto proprietario;
 w) risultati economici dell'ultimo esercizio;
 y) rating dello strumento finanziario, ove esistente;
 z) caratteristiche essenziali dei beni/diritti cartolarizzati e del soggetto cedente.
 Indicare,  per  ciascuno dei beni descritti, il relativo valore di acquisto/conferimento e il relativo costo storico.
 Per quanto attiene agli immobili in locazione fornire informazioni idonee  a  consentire  una  valutazione  della relativa redditivita', anche  su  base  storica  per  i precedenti tre anni, con particolare riguardo a:
 1) tasso di occupazione degli immobili;
 2) importo dei canoni su base annuale;
 3) variazioni     dei     canoni    di    locazione    previste contrattualmente;
 4) qualita' dei soggetti locatari;
 5) tipologie e scadenze dei contratti di locazione;
 6) se  l'immobile  e'  stato  in precedenza sfitto e per quanto tempo lo e' stato (ove disponibili).
 Ove  la  societa'  di gestione abbia gia' pubblicato una relazione semestrale ovvero un rendiconto del fondo, inserire anche un rinvio a tale  documentazione per quanto attiene all'elenco degli investimenti detenuti  dal  fondo  in  beni  immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni  in  societa'  immobiliari  nonche'  alla tavola sulla distribuzione del valore corrente degli immobili per classi di valore contenuti nel piu' recente dei citati documenti.
 Fornire  informazioni  su debiti finanziari e altre passivita' del fondo,  indicando  la  finalita' e la struttura dei prestiti accesi a favore  del  fondo,  la misura del prestito e relativo onere a carico del   fondo,   i   soggetti   finanziatori,  le  forme  tecniche  del finanziamento,  le  garanzie rilasciate e le modalita' di estinzione, avendo  presente  i  connessi  vincoli  gestionali  (coerenza  con il programma di attivita).
 Con  riferimento  al  periodo  intercorrente  tra  la  data cui si riferisce  il  piu' recente documento contabile e quella di redazione della presente Parte II, inserire indicazioni dettagliate su:
 a) operazioni di investimento e disinvestimento di immobili, di diritti   reali   immobiliari  e  di  partecipazioni  immobiliari,  e assunzione di prestiti;
 b) ogni   fatto   di   rilievo   intervenuto   suscettibile  di influenzare  significativamente  il valore ovvero la composizione del fondo.
 Evidenziare  gli effetti che tali operazioni e/o fatti hanno sulla composizione  e  sul  valore  del  fondo, nonche' gli eventuali altri effetti economici e patrimoniali.
 Qualora   tali   operazioni   e/o   fatti  siano  suscettibili  di influenzare  significativamente  il valore ovvero la composizione del fondo,  dovra'  essere  inserito  un  prospetto  contabile aggiornato avente almeno il medesimo contenuto della relazione semestrale.
 Elencare  i  rischi specifici connessi agli investimenti del fondo (ad  esempio,  rischi  inerenti al profilo reddituale dei beni in cui investe   il  fondo,  alla  tipologia  dei  beni  stessi,  all'ambito geografico  di  ubicazione  delle  attivita' del fondo, all'eventuale utilizzo della leva finanziaria, ecc.).
 Inserire  indicazioni  sull'esistenza  e  sullo stato di eventuali procedimenti  giudiziari  o  arbitrali  che  possano avere, o abbiano avuto di recente, effetti rilevanti sull'attivita' del fondo.
 Fornire  una  descrizione  sintetica  delle  caratteristiche del/i segmento/i  del  mercato  immobiliare  in  cui  opera  il  fondo.  Al riguardo,  evidenziare  e  commentare brevemente i principali fattori macro-economici  che  possono  condizionare  l'attivita'  del  fondo, fornendo indicazioni aggiornate sull'andamento di tali variabili.
 5. Conflitti di interessi e rapporti con parti correlate
 Inserire   informazioni  sulle  operazioni  effettuate  dal  fondo immobiliare  ai  sensi  dell'art.  12-bis,  comma  4, D.M. n. 228/99, avendo particolare riguardo a:
 a) tipologia delle controparti (soci della societa' di gestione ovvero societa' facenti parte del gruppo rilevante della stessa);
 b) data e modalita' dell'operazione;
 c) beni   ceduti/conferiti/acquistati   e  relativo  valore  di cessione/conferimento/acquisto   a   confronto   con   il  valore  di acquisto/vendita;
 d) cautele  richieste dalla vigente normativa che sono state al riguardo osservate;
 e) incidenza  percentuale  delle  citate operazioni rispetto al valore  del fondo, al fine del rispetto dei limiti previsti dall'art. 12-bis, comma 4, D.M. n. 228/99.
 Inserire  indicazioni  sugli  eventuali  interessi dei dirigenti e degli  amministratori  della SGR nell'attivita' del fondo e riportare le  indicazioni,  richieste  dall'art.  49  del Regolamento Consob n. 11522/98,  con  riferimento  ai  rapporti  con i soggetti con i quali esista una situazione di conflitto di interessi.
 Fornire informazioni sugli investimenti/disinvestimenti effettuati con  soggetti  in  rapporto  di finanziamento o d'affari in essere al momento dell'effettuazione dell'operazione.
 Fornire informazioni sugli investimenti/disinvestimenti effettuati congiuntamente a fondi della medesima societa' di gestione o di altre societa'  del  gruppo  di  appartenenza  della SGR o comunque ad essa collegate,  anche da rapporti di affari, nonche' effettuati con altre societa'  del  gruppo  di  appartenenza  della SGR o comunque ad essa collegate, anche da rapporti di affari.
 6. Informazioni sulle decisioni assunte dagli organi del fondo
 Inserire  informazioni  sintetiche  sulle  decisioni assunte dagli organi  del  fondo  immobiliare  ai  sensi dell'art. 37, comma 2-bis, d.lgs. n. 58 del 1998 e successive disposizioni attuative.
 
 C) INFORMAZIONI ECONOMICHE (DATI STORICI E COSTI SOSTENUTI)
 7.   Dati   storici   sull'andamento   del   fondo   Riportare  la denominazione del fondo.
 Illustrare  con  un  grafico  lineare l'andamento del valore della quota  del fondo nel corso degli anni solari antecedenti la eventuale riapertura   delle  sottoscrizioni  (15).  Evidenziare  le  eventuali distribuzioni dei proventi effettuate nel corso degli anni indicati.
 Riportare,  su  base  annua,  il  rendimento  medio annuo composto (calcolato  in  base al NAV) nel corso degli ultimi 2 e 5 anni solari (16).
 Inserire la seguente avvertenza: "I dati illustrati sono frutto di stime  economiche  effettuate  da esperti valutatori indipendenti. Il diritto al rimborso potra' essere esercitato solo alla/e scadenza/e e alle  condizioni  predeterminate  nel  Regolamento  di  gestione  del fondo".
 Riportare  altresi'  i seguenti dati: a) data di avvio del fondo e periodo  previsto di durata dello stesso; b) periodo di collocamento; c) patrimonio netto; d) ultimo valore della quota; e) prezzo minimo e massimo  e  prezzo medio delle quote nell'ultimo mese di negoziazione in borsa).
 8. Costi del fondo
 Riportare il rapporto percentuale riferito, almeno, a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico del  fondo  e  il patrimonio medio dello stesso. Evidenziare altresi' che  la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti  direttamente sul sottoscrittore, da pagare al momento della sottoscrizione e del rimborso.
 
 [APPENDICI
 Appendice  A:  Rendiconto  annuale  del  fondo relativo all'ultimo esercizio e, se piu' recente, relazione semestrale del fondo relativa all'ultimo semestre
 Appendice   B:  Relazione  di  certificazione  della  societa'  di revisione  al  rendiconto  annuale  di  gestione  del  fondo relativo all'ultimo esercizio] --------------------------------------------
 NOTE:
 1) Nel   caso   di   sollecitazioni   finalizzate   alla
 quotazione  o  di  quotazione,  il  Prospetto  subira'  gli
 adattamenti   necessari   in   relazione  alla  fattispecie
 concreta;  saranno  riportate  le  indicazioni previste tra
 parentesi [ ] e le informazioni nel prosieguo riportate.
 2) Nell'ipotesi   in  cui  la  societa'  promotrice  sia
 diversa  dalla  SGR  che  svolge  l'attivita'  di "gestore"
 ovvero nei casi in cui l'offerta abbia ad oggetto quote dei
 fondi   di   diritto   estero   non   armonizzati,  di  cui
 all'articolo  42,  comma  5,  del Testo Unico, lo schema di
 Prospetto  subira'  gli  adattamenti  necessari in rapporto
 alla fattispecie concreta.
 3) Il  Prospetto  deve  essere  redatto in modo chiaro e
 comprensibile,  affinche'  l'investitore  sia  in  grado di
 assumere  una  consapevole  decisione d'investimento. A tal
 fine,  e' importante che il Prospetto consti di un limitato
 numero   di  pagine,  di  agevole  lettura  (utilizzare  un
 carattere  di  stampa  non  inferiore  a 11) e numerate. Le
 Parti  I e II dovranno essere numerate riportando il numero
 totale   delle  pagine  componenti  ciascuna  di  esse  (ad
 esempio,  pagina  1  di  10,  pagina  2  di  10,  ecc.). Le
 indicazioni riportate tra parentesi ( ) sono eventuali.
 4) Nel   caso   di   sollecitazioni   finalizzate   alla
 quotazione  o  di quotazione tale frase dovra' essere cosi'
 sostituita:   "Ogni   eventuale   fatto   nuovo,   tale  da
 influenzare  la  valutazione  delle quote, che si verifichi
 tra la data di deposito del presente Prospetto e la data di
 inizio  delle negoziazioni, formera' oggetto di un apposito
 supplemento allegato al Prospetto stesso".
 5) Tale  frase  non  dovra' essere riportata nel caso in
 cui  il  presente  schema venga utilizzato per la redazione
 del  Prospetto  di  sola  quotazione.  Nel  caso  in cui il
 presente  schema  venga  utilizzato  per la redazione di un
 Prospetto  di  sollecitazione e/o quotazione delle quote di
 un  fondo ed, entro dodici mesi dalla pubblicazione di tale
 Prospetto, si prevede di effettuare sollecitazioni relative
 a  nuove emissioni di quote del medesimo fondo, nella Parte
 I dovra' essere riportata la seguente frase: HL 'Offerta di
 cui al presente Prospetto e' valida per il periodo indicato
 nella Parte 11".
 6) Nel  caso  in cui il presente schema venga utilizzato
 per  la  redazione  di  un  Prospetto di sollecitazione e/o
 quotazione  delle  quote  di un fondo ed, entro dodici mesi
 dalla  pubblicazione  di  tale  Prospetto,  si  prevede  di
 effettuare  sollecitazioni  relative  a  nuove emissioni di
 quote  del  medesimo  fondo,  nella  Parte  I dovra' essere
 riportata  la  seguente  frase:  "La  Parte  I del presente
 Prospetto  e'  stata  depositata  presso  la Consob in data
 ...".
 7) Precisare,  ove previsto nel Regolamento di gestione,
 che  il  patrimonio  del  fondo  puo'  essere investito, in
 conformita'   della   politica   d'investimento,   in  beni
 conferiti   a   fronte  della  sottoscrizione  delle  quote
 offerte.
 8) Nell'ambito  di  tale  descrizione  occorre  altresi'
 riportare  i  criteri  in  base ai quali sono selezionati i
 soggetti   che   svolgono   le   menzionate   attivita'  in
 outsourcing.
 9) La   rappresentazione   degli   oneri  a  carico  del
 sottoscrittore  e  del  fondo  deve  avere forma tabellare,
 precisando   la  tipologia,  l'importo,  il  meccanismo  di
 computo,  la  periodicita'  di  addebito  e le modalita' di
 prelievo.
 10) Qualora  l'ammontare  della  commissione di gestione
 sia   parametrato   alla   variazione   registrata   da  un
 predeterminato   parametro   di  riferimento,  indicare  il
 parametro  di  riferimento,  sintetizzando  le  indicazioni
 relative al meccanismo di calcolo.
 11) Nel caso di quotazione devono essere riportate anche
 le  generalita'  e  la  firma  autografa del Presidente del
 Collegio Sindacale.
 12) Tale  frase  non dovra' essere riportata nel caso in
 cui  il  presente  schema venga utilizzato per la redazione
 del Prospetto di sola quotazione. L'indicazione del periodo
 di  offerta variera' in occasione della pubblicazione della
 Parte  II  modificata  per  le sollecitazioni relative alle
 nuove  emissioni  di quote, da effettuare entro dodici mesi
 dalla pubblicazione dell'ultimo Prospetto di sollecitazione
 e/o quotazione.
 13) La  data  di  deposito  non  coincidera'  con quella
 riportata  nella  Parte  I in occasione della pubblicazione
 della  Parte  II  modificata per le sollecitazioni relative
 alle  nuove  emissioni di quote, da effettuare entro dodici
 mesi   dalla   pubblicazione   dell'ultimo   Prospetto   di
 sollecitazione e/o quotazione.
 14) Se  il  Prospetto  viene  predisposto  per  la prima
 sollecitazione  di quote, nel presente paragrafo occorrera'
 soltanto    fornire   una   descrizione   sintetica   delle
 caratteristiche  del mercato immobiliare in cui operera' il
 fondo  ed  evidenziare e commentare brevemente i principali
 fattori    macro-economici    che    possono   condizionare
 l'attivita'   del   fondo,   con   indicazioni   aggiornate
 sull'andamento di tali variabili.
 15) I  dati  storici  devono  essere  riportati al netto
 degli  oneri  fiscali  ovvero,  se  cio'  non e' possibile,
 occorre  indicare  con  adeguata evidenza che sono al lordo
 degli oneri fiscali.
 16) Cfr. nota precedente. Il Tasso Interno di Rendimento
 (cd.  T.I.R.) e'  utilizzato  per illustrare l'andamento di
 fondi  che  nei  periodi  di riferimento abbiano effettuato
 emissioni  successive/rimborsi  anticipati di quote e/o che
 abbiano  distribuito  proventi  in misura superiore al 2,5%
 del patrimonio.
 |  |  |  | Allegato n. 5 SCHEMA 12
 Prospetto informativo di sollecitazione [e/o quotazione] di quote
 di fondi comuni di investimento immobiliare di diritto italiano
 di tipo chiuso istituiti con apporto di beni (1) (2) (3)
 
 COPERTINA
 
 Riportare   la  denominazione  della  SGR.  Inserire  la  seguente intestazione:
 "Offerta  pubblica  [e/o  quotazione ufficiale] di quote del fondo comune  di investimento immobiliare chiuso istituito mediante apporto di beni ...".
 Inserire la seguente frase:
 "L'adempimento  di  pubblicazione del Prospetto non comporta alcun giudizio  della Consob sull'opportunita' dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi".
 Riportare,  in grassetto e riquadrato, quanto di seguito indicato: "Il  presente  Prospetto si compone della "Parte I" - Caratteristiche del  fondo,  modalita'  di  partecipazione  e  soggetti  partecipanti all'operazione,  della  Parte  II  -  Informazioni  specifiche  sulla sollecitazione  [e/o  quotazione],  composizione del patrimonio, dati storici di andamento e costi del fondo e del "Modulo di adesione"".
 Riportare   quanto  di  seguito  indicato:  "Eventuali  variazioni rispetto  ai  dati  e  alle  notizie contenuti nel presente Prospetto saranno  illustrati  in  appositi  supplementi  allegati al Prospetto stesso". (4)
 Inserire  la seguente frase: "Il Regolamento di gestione del fondo e'  reso  disponibile  gratuitamente agli investitori che ne facciano richiesta".
 
 INDICE
 
 PARTE  I  -  CARATTERISTICHE DEL FONDO, MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'OPERAZIONE
 Inserire, in prima pagina, la seguente intestazione:
 "Prospetto   informativo   relativo   all'offerta   pubblica  [e/o quotazione  ufficiale]  di  quote  del  fondo  comune di investimento immobiliare chiuso ...".
 "Parte  I - Caratteristiche del fondo, modalita' di partecipazione e soggetti partecipanti all'operazione". Inserire le seguenti frasi:
 "L'Offerta  di  cui al presente Prospetto e' valida per il periodo dal ... al ... ". (5)
 "Il  presente  Prospetto  e'  stato depositato presso la Consob in data ... ".(6)
 
 A) INFORMAZIONI GENERALI
 1. La SGR e il gruppo di appartenenza
 Indicare la denominazione della Societa' di gestione del risparmio e l'eventuale gruppo di appartenenza.
 2. Soggetti che partecipano all'operazione
 Illustrare, in sintesi, i compiti svolti da: a) SGR e, se diverso, offerente;   b) banca   depositaria;  c) soggetti  che  procedono  al collocamento;  d) societa'  di  revisione;  e) esperti  indipendenti; f) intermediario    finanziario    incaricato    di    accertare   la compatibilita'  e  la  redditivita'  dei  conferimenti  rispetto alla politica   d'investimento;  g) intermediario  presso  il  quale  sono depositate  le quote vincolate nel caso di operazioni di conferimento in conflitto di interessi;) [h) sponsor; i) specialista].
 Rinviare  alla  Sezione F) per ulteriori informazioni sui soggetti che partecipano all'operazione.
 3. Il fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso
 Illustrare  sinteticamente la natura giuridica, le caratteristiche essenziali  e  la funzione economica del fondo comune di investimento immobiliare  di tipo chiuso istituito con apporto di beni. Effettuare un rinvio alle specifiche disposizioni normative in materia.
 [Fornire in sintesi informazioni generali sulla quotazione].
 Indicare  la  denominazione,  la  data  di  istituzione,  la  data dell'apporto,  la  durata  e,  se  previsti,  i  casi di liquidazione anticipata  del  fondo.  Rinviare  al  par.  1  della  Parte  II  per informazioni  sull'ammontare  del  fondo e dell'apporto, numero delle quote e relativo valore nominale.
 Indicare in sintesi:
 a) se  sono  possibili  emissioni  successive di quote anche in coincidenza  con i rimborsi anticipati; in caso positivo, rinviare al par. 14 per le modalita' e i termini di effettuazione delle emissioni successive/rimborsi  anticipati  e  al  par.  2  della  Parte  II per informazioni sulle eventuali emissioni successive/rimborsi anticipati eventualmente gia' effettuati;
 b) se  il  Regolamento  del  fondo  prevede  la possibilita' di effettuare  sottoscrizioni mediante conferimento di beni precisandone la natura e la tipologia;
 c) se il fondo intende assumere prestiti e in quale misura;
 d) se  il  fondo  effettua, ai sensi dell'art. 12-bis, comma 4, D.M.  228/98,  operazioni  con  soci  della SGR ovvero con i soggetti appartenenti  al  gruppo  di  questi  ultimi,  ovvero con le societa' facenti  parte  del  gruppo  rilevante della stessa SGR come definito dall'art. 1, comma 1, lett. h-bis) del medesimo decreto; in tal caso, rinviare  al  par.  31 della Parte I per informazioni su conflitti di interesse  e  rapporti con parti correlate(7) e al par. 5 della Parte II per le operazioni gia' effettuate.
 Descrivere  in  sintesi  la  disciplina della governance del fondo prevista  ai  sensi  dell'art.  37,  comma  2-bis,  D.Lgs. n. 58/98 e successivi regolamenti attuativi; rinviare per ulteriori informazioni alla specifica disposizione del Regolamento di gestione del fondo.
 Indicare  la  data di approvazione del Regolamento di gestione del fondo da parte della Banca d'Italia.
 4. Rischi generali connessi alla partecipazione al fondo
 Descrivere i rischi connessi, in via generale, alla sottoscrizione di quote del fondo immobiliare chiuso costituito con apporto di beni, in  relazione  alla  natura  delle  attivita'  in  cui tipicamente il patrimonio  e'  investito,  alle  modalita' di adesione e alla durata dell'investimento.
 Rinviare  al paragrafo 5 per la descrizione degli specifici rischi del fondo.
 Specificare   che:   "La   partecipazione   al   fondo  comune  di investimento e' disciplinata dal Regolamento di gestione del fondo".
 
 B) INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO
 5.   Politica   di   gestione   e   limiti/divieti  nell'attivita' d'investimento
 Descrivere     la     politica     d'investimento     del    fondo immobiliare(8) riportando le seguenti informazioni:
 a) finalita' del fondo in relazione ai potenziali destinatari;
 b) orizzonte   temporale   dell'investimento   consigliato   al potenziale partecipante;
 c) beni  oggetto  di investimento (beni immobili, diritti reali immobiliari, partecipazioni in societa' immobiliari e altri strumenti finanziari);
 d) obiettivi di investimento del fondo con particolare riguardo a:
 1) caratteristiche e destinazione d'uso degli immobili;
 2) specifici  fattori  di rischio (ad es., in relazione alla tipologia di beni immobili, all'ambito geografico di ubicazione delle attivita'  del fondo, al rating degli strumenti finanziari rivenienti da operazioni di cartolarizzazione, ecc.);
 3) ambito    di   attivita'   delle   societa'   immobiliari partecipate;
 e) breve    descrizione    dell'attivita'    di    gestione   e amministrazione dei beni immobili; (9)
 f) destinazione   dei   proventi   (nel   caso   di   fondi   a distribuzione,  rinviare  alle norme regolamentari in tema di criteri di determinazione e modalita' di distribuzione dei proventi stessi).
 Rinviare  alla  normativa  concernente  i limiti e i divieti posti dalla  normativa  vigente  nell'attivita'  di  investimento del fondo immobiliare  chiuso  ed  indicare,  in  sintesi, i limiti e i divieti assunti su base volontaria dalla SGR nella scelta degli investimenti.
 Inserire  l'avvertenza: "Le informazioni sulla politica gestionale concretamente  posta  in  essere sono contenute nella relazione degli amministratori all'interno del rendiconto annuale".
 6. Valore complessivo del patrimonio del fondo
 Indicare  che  i  criteri di valutazione delle attivita' del fondo sono  riportati  nella  nota  integrativa  del  rendiconto del fondo. Specificare,  inoltre,  che in apposite schede informative della nota integrativa   del  rendiconto  del  fondo  sono  fornite  indicazioni dettagliate   su   beni   immobili,   diritti   reali  immobiliari  e partecipazioni in societa' immobiliari non quotate.
 Specificare  che  i  beni  conferiti  al  fondo  sono sottoposti a procedure   di   stima  da  parte  di  esperti  indipendenti  e  alla valutazione  da  parte  di un intermediario finanziario incaricato di accertare  la  compatibilita'  e  la  redditivita'  dei  conferimenti rispetto  alla  politica  d'investimento del fondo; precisare inoltre che,   ai   sensi   della   normativa  vigente,  in  occasione  della determinazione   del  patrimonio  del  fondo,  della  cessione  degli immobili,   della   redazione   del   rendiconto  e  della  relazione semestrale,  e'  obbligatoria  la  valutazione da parte degli esperti indipendenti dei beni immobili, dei diritti reali immobiliari e delle partecipazioni  in  societa'  immobiliari oggetto di investimento del patrimonio del fondo.
 Rinviare  per  ulteriori informazioni alle specifiche disposizioni del Regolamento di gestione.
 
 C) INFORMAZIONI ECONOMICHE (ONERI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)
 7. Oneri a carico del sottoscrittore e del fondo (10)
 7.1 Oneri a carico del sottoscrittore
 Indicare gli oneri a carico del sottoscrittore.
 7.2 Oneri a carico del fondo
 Indicare  gli  oneri  a  carico  del  fondo connessi all'attivita' espletata  dalla  SGR per la gestione [e/o quotazione] del fondo, con particolare  riguardo  alla  commissione  di gestione e alle relative modalita'  di determinazione(11), nonche' ai servizi resi dalla banca depositaria,  dalla  societa'  di revisione incaricata, dagli esperti indipendenti e, se del caso, dall'intermediario finanziario di cui al par. 27.
 Indicare,  ove  possibile,  gli altri oneri a carico del fondo (ad es., oneri di property management, project management, agency, ecc.).
 8. Agevolazioni finanziarie (eventuale)
 Indicare  se  sono previste agevolazioni finanziarie connesse alla partecipazione al fondo, precisandone la misura massima applicabile e i destinatari cui le stesse sono riservate.
 9. Regime fiscale
 Indicare, in sintesi, il regime di tassazione del fondo.
 Indicare,  in sintesi, il regime fiscale vigente con riguardo alle partecipazioni al fondo.
 Riportare  sinteticamente  il  trattamento  fiscale delle quote di partecipazione al fondo in caso di donazione e successione.
 Riportare in sintesi il regime fiscale degli apporti ai fini delle imposte dirette e indirette.
 
 D) INFORMAZIONI   SULLE   MODALITA'  DI  SOTTOSCRIZIONE,  RIMBORSO  E LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE DEL FONDO
 10. Partecipazione al fondo
 Indicare le modalita' di partecipazione al fondo.
 Indicare  le  caratteristiche  delle  quote, anche con riferimento alla  disciplina  concernente  la dematerializzazione degli strumenti finanziari di cui al D.Lgs. n. 213 del 1998.
 Indicare la natura dei diritti che la quota rappresenta.
 11. Modalita' di acquisto delle quote
 Indicare  che  l'ammontare  minimo  e  il  periodo  valido  per la sottoscrizione delle quote sono riportati nel par. 1 della Parte II.
 Descrivere  le  modalita'  di  acquisto  delle quote del fondo, ad eccezione  di  quelle  eventualmente  indicate  al  par.  13, facendo espresso  rinvio  al  modulo  di  sottoscrizione quale unico mezzo di adesione al fondo. Evidenziare i casi in cui si applica la sospensiva di  sette  giorni  di  cui all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 1998.
 Indicare che il versamento di denaro/conferimento di beni relativo alle quote acquistate dovra' essere effettuato nel periodo, riportato nel  par.  1 della Parte II, successivo alla sottoscrizione; rinviare al  modulo di sottoscrizione per le relative modalita'. Indicare, ove previsto  dal  Regolamento di gestione, la possibilita' per la SGR di avvalersi  di  procedure  di  recupero  nell'ipotesi  in  cui risulti insoluto  il  mezzo di pagamento ovvero il sottoscrittore non adempia al  termine  del  periodo  di  richiamo  degli impegni; rinviare alla specifica disposizione del Regolamento di gestione.
 Nel  caso  di fondi immobiliari di cui all'art. 14-bis della Legge n.  86/1994, indicare le forme di garanzia che la SGR ha stabilito di richiedere  agli  interessati all'acquisto delle quote offerte per il buon esito dell'impegno assunto.
 Indicare  le  modalita'  dell'eventuale  riparto  in  presenza  di sottoscrizioni  superiori  all'offerta  delle  quote;  rinviare  alla specifica norma regolamentare per ulteriori informazioni.
 Inserire   riferimenti   alla   possibilita'  di  recesso  per  il sottoscrittore  qualora,  alla  chiusura delle sottoscrizioni, la SGR abbia    provveduto   al   ridimensionamento   del   fondo,   dandone comunicazione  alla  Banca  d'Italia.  Rinviare alle specifiche norme regolamentari per l'individuazione dei casi in cui puo' ricorrersi al ridimensionamento  e  per  le  modalita' e i termini di esercizio del diritto di recesso.
 Inserire  riferimenti alla possibilita' per la SGR di aumentare il patrimonio del fondo nel caso in cui lo stesso sia stato sottoscritto in misura superiore all'offerta; rinviare alla specifica disposizione del Regolamento di gestione.
 Inserire  riferimenti  alla possibilita' che la SGR, alla chiusura della   sottoscrizione  relativa  alla  prima  emissione,  decida  di procedere alla liberazione dei sottoscrittori dagli impegni; rinviare alla  specifica  norma  regolamentare  per  la  determinazione  delle relative modalita' di attuazione.
 Indicare  le  modalita'  di  invio, i termini e il contenuto della lettera di conferma.
 12. Modalita' e termini di rimborso delle quote
 Indicare sinteticamente il diritto del partecipante di ottenere il rimborso  delle  quote alla scadenza del fondo ovvero anticipatamente (del  tutto  o  in  parte).  Rinviare  al  successivo  par. 14 per le eventuali  specifiche informazioni sulle modalita', criteri e termini di   effettuazione  dei  rimborsi  anticipati  in  coincidenza  delle emissioni successive di quote.
 Riportare  in  sintesi  le  modalita'  di  richiesta, i termini di valorizzazione  e  di effettuazione del rimborso (finale e parziale), rinviando  per  gli  eventuali  oneri  al par. 7.1. Rinvio alla norma regolamentare per specifiche informazioni.
 Indicare  che  la  SGR, ove non abbia completato lo smobilizzo del patrimonio  entro  il termine di durata del fondo, puo' chiedere alla Banca  d'Italia la concessione di un ulteriore periodo per condurre a termine le operazioni di rimborso delle quote.
 Specificare che le modalita' di liquidazione saranno riportate nel rendiconto finale del fondo.
 Indicare  i  mezzi  di  comunicazione  previsti nel Regolamento di gestione  attraverso  i quali sono resi noti le modalita' e i termini di   espletamento   delle   procedure   dei   predetti   rimborsi   e dell'eventuale  proroga  della  durata del fondo; rinviare al par. 18 per l'informativa resa ai partecipanti.
 13.  Operazioni  di  sottoscrizione/rimborso  mediante tecniche di comunicazione a distanza (eventuale)
 Descrivere  sinteticamente le modalita' di utilizzo delle tecniche di  comunicazione a distanza ai fini delle sottoscrizioni/rimborsi di quote.
 14.  Modalita'  di  effettuazione  delle  operazioni di riapertura delle sottoscrizioni e di rimborso anticipato delle quote (eventuale)
 Nel caso in cui il Regolamento del fondo preveda piu' emissioni di quote, indicare che non si puo' dar luogo a nuove emissioni prima che sia  stato  effettuato  il  richiamo di tutti gli impegni relativi ad emissioni  precedenti.  Descrivere le modalita' operative e i termini di  effettuazione  delle emissioni successive anche in relazione alle modalita'  di  effettuazione  degli  eventuali  contestuali  rimborsi anticipati.  Indicare,  in  particolare,  i  criteri in base ai quali vengono  soddisfatte  le  richieste  nel  caso di domande di rimborso eccedenti  quelle di sottoscrizione e i criteri di determinazione del valore della quota.
 Rinviare    al   par.   7.1   per   gli   oneri   a   carico   dei sottoscrittori/partecipanti al fondo.
 Indicare  i  mezzi  di  comunicazione  previsti nel Regolamento di gestione,  attraverso  i  quali  vengono  rese  noti le modalita' e i termini    di    espletamento    delle    procedure    di   emissione successiva/rimborso  anticipato  di  quote;  rinviare  al par. 18 per l'informativa resa ai partecipanti al fondo.
 Rinviare  alle specifiche disposizioni del Regolamento di gestione e alla Parte 11 del Prospetto informativo per ulteriori informazioni.
 
 E) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
 15. Valorizzazione dell'investimento
 Indicare  i  criteri di calcolo del valore unitario della quota, i casi  di  sospensione  temporanea del calcolo e/o della pubblicazione del medesimo valore.
 Indicare  i  quotidiani/altre  fonti sui quali viene pubblicato il valore   unitario  della  quota,  la  periodicita'  e  il  giorno  di pubblicazione.
 16. Quotazione del fondo
 Inserire  indicazioni circa l'eventuale obbligo di richiedere, nel periodo indicato dalla normativa vigente, la quotazione ufficiale dei certificati rappresentativi delle quote.
 Inserire  riferimenti  sulla  circostanza  che  la  quotazione  e' subordinata  all'espletamento  di  una  istruttoria  da  parte  della societa' di gestione del mercato.(12)
 Specificare che, a quotazione intervenuta, il partecipante che non intenda  attendere la scadenza del fondo, o il rimborso anticipato se previsto,  potra'  dismettere  il  proprio investimento liquidando le quote  sul  mercato, evidenziando che il valore della quota negoziata sul mercato regolamentato differisce dal relativo NAV.
 Inserire   riferimenti  alla  circostanza  che,  a  seguito  della quotazione,  la  SGR,  oltre  agli obblighi informativi connessi alla pubblicazione  dei documenti contabili del fondo, e' tenuta a rendere informativa  al  mercato  in ordine all'operativita' del fondo stesso secondo  i  contenuti  e  le  modalita' di pubblicizzazione stabiliti dalla Consob e a trasmettere alla societa' di gestione del mercato un apposito   comunicato  concernente  i  documenti  e  le  informazioni previste dall'art. 3, comma 5-bis, D.M. n. 228/99.
 Indicare  che,  nel  caso  di quotazione, le relative informazioni specifiche  saranno  riportate nel par. 3 della Parte II del presente Prospetto.
 17. Informativa ai partecipanti
 Indicare  che  la  SGR  provvede  a  mettere  a  disposizione  dei partecipanti le relazioni di stima redatte ai sensi dell'art. 12-bis, comma  4,  lett. c), D.M. n. 228 del 1999 e, anche per estratto, tali relazioni,  gli  atti  di  conferimento,  acquisto ovvero cessione di beni,  dei  soggetti  conferenti, acquirenti o cedenti e del relativo gruppo  di  appartenenza,  le  indicazioni  sugli  eventuali prestiti stipulati   per   il   finanziamento   dei  rimborsi  anticipati,  le informazioni    sul   gruppo   di   appartenenza   dell'intermediario finanziario   incaricato   di   accertare   la  compatibilita'  e  la redditivita'  dei  conferimenti.  Inserire  un rinvio alle specifiche disposizioni  del Regolamento di gestione per ulteriori informazioni, anche  concernenti  la  pubblicazione dell'avviso di avvenuta messa a disposizione  dei  predetti  documenti  e  informazioni.  Indicare le ulteriori  forme  di pubblicita' previste dalla SGR per la diffusione di  tali documenti e informazioni e l'ulteriore documentazione che in base   al  Regolamento  di  gestione  deve  essere  resa  pubblica  e disponibile.
 Indicare  i luoghi e le modalita' di diffusione da parte della SGR dei  prospetti  periodici  del  fondo previsti dall'art. 62, comma 4, lettera a), del Regolamento Consob n. 11522/98.
 Indicare  che  il  partecipante puo' anche richiedere il Prospetto riassuntivo   della   situazione   delle   quote  detenute,  ove  non dematerializzate,  nei  casi  previsti dall'art. 62, comma 4, lettera b), del Regolamento Consob n. 11522/98.
 18. Ulteriore informativa disponibile
 Indicare  la  facolta', riconosciuta agli investitori interessati, di  richiedere  l'invio,  anche  a  domicilio, dei seguenti ulteriori documenti:
 a) Regolamento di gestione del fondo;
 b) ultimi  documenti  contabili redatti (rendiconto e relazione semestrale,  se  successiva). Riportare i relativi eventuali oneri di spedizione.
 Specificare  le  modalita' di richiesta e i termini di invio della documentazione sopra indicata.
 Precisare  che  i  documenti  contabili  del  fondo  sono altresi' disponibili  presso  la  societa'  di  gestione  e  presso  la  banca depositaria   e  le  succursali  della  medesima  come  previsto  nel Regolamento di gestione del fondo.
 Specificare che la SGR puo' inviare la documentazione informativa, ove richiesto dall'investitore, anche in formato elettronico mediante tecniche  di  comunicazione a distanza, purche' le caratteristiche di queste ultime siano con cio' compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilita' su supporto duraturo.
 19.  Recapito,  anche telefonico, cui inoltrare esposti, richieste di  chiarimenti,  informazioni  o  di  invio  della  documentazione a disposizione
 Indicare  il  recapito,  anche  telefonico, cui inoltrare esposti, richieste   di   chiarimenti,   di  informazioni  o  di  invio  della documentazione a disposizione.
 Inserire,  se  esistenti, anche l'indirizzo di posta elettronica a cui  e'  possibile  rivolgersi  e  il  sito  internet  a disposizione dell'investitore per eventuali consultazioni.
 
 F) INFORMAZIONI SU SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALL'OPERAZIONE, CONFLITTI DI INTERESSE E RAPPORTI CON PARTI CORRELATE
 20. Societa' di gestione del risparmio
 Indicare:  a) la  denominazione  e  la forma giuridica; b) la sede sociale  nonche'  quella amministrativa principale, se diversa; c) la durata;   d) il  capitale  sociale  sottoscritto  e  versato;  e) gli azionisti   che,   secondo   le  risultanze  del  libro  soci,  delle comunicazioni ricevute e/o di altre informazioni a disposizione della societa',  detengono  una  percentuale  del capitale superiore al 5%; f) le  persone  fisiche  o  giuridiche,  se note, che, direttamente o indirettamente,  singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare  un  controllo  sulla  societa'  e la frazione di capitale detenuta che da' diritto di voto; g) le generalita', le funzioni e la scadenza dalla carica dei componenti gli organi amministrativi, dando evidenza  dei consiglieri c.d. "indipendenti" e delle altre eventuali cariche  ricoperte  presso  societa' del gruppo di appartenenza della SGR;  h) le  generalita',  le funzioni e la scadenza dalla carica dei componenti  gli  organi  di  controllo; i) le generalita' dell'organo direttivo;  j) i  dati  afferenti  la  qualificazione  e l'esperienza professionale  dei componenti gli organi amministrativi e dell'organo direttivo;  k) le generalita', i dati relativi alla qualificazione ed alla   esperienza   professionale   dell'eventuale   soggetto  o  dei componenti   dell'eventuale   organo   che,   sia   pure  nel  quadro dell'attribuzione  in  via generale delle responsabilita' gestorie al consiglio  di  amministrazione,  attende  alle  scelte  effettive  di investimento;  1) gli altri fondi immobiliari gestiti; m) le funzioni aziendali affidate a terzi in outsourcing; n) l'eventuale circostanza che  la SGR gestisce fondi mobiliari di tipo aperto, di tipo chiuso e fondi  pensione;  o) precisare  se  la  SGR  aderisce a protocolli di autonomia promossi dalle Associazioni di categoria.
 21. Deleghe di gestione (eventuale)
 Indicare  con riguardo al soggetto delegato: a) la denominazione e la  forma giuridica; b) l'oggetto della delega; c) le persone fisiche o  giuridiche  che,  direttamente  o  indirettamente, singolarmente o congiuntamente,  esercitano  o  possono esercitare un controllo sulla societa';  d) le  generalita'  e dati relativi alla qualificazione ed esperienza   professionale  dei  componenti  l'organo  amministrativo nonche'  dell'eventuale  soggetto,  o  dei  componenti dell'eventuale organo  che,  sia  pure  nel quadro dell'attribuzione in via generale delle  responsabilita'  gestorie  al  consiglio  di  amministrazione, attende alle scelte effettive di investimento.
 22. Offerente (eventuale)
 Indicare,  con riferimento al soggetto offerente, se diverso dalla Societa'   di  gestione  del  risparmio,  le  generalita'  ovvero  la denominazione,  la  forma giuridica e la sede; il capitale sociale, i soggetti  che possiedono partecipazioni con diritto di voto in misura superiore  al  5%  del capitale e le persone fisiche o giuridiche che esercitano   il   controllo;   gli   organi   sociali;  il  luogo  di consultazione dei documenti contabili.
 23. Soggetti che procedono al collocamento (13)
 Indicare  la  denominazione  e  la  forma  giuridica  dei soggetti collocatori, raggruppati per categorie omogenee, nonche' le modalita' attraverso le quali operano.
 24. Banca depositaria
 Indicare:  a) la  denominazione  e  la forma giuridica; b) la sede legale  e  quella  amministrativa  principale, se diversa; c) la sede presso cui sono espletate le funzioni di banca depositaria.
 25. Societa' incaricata della revisione
 Indicare,  con  riguardo  sia  al  fondo che alla SGR, le seguenti informazioni  sulla  societa'  di revisione: a) denominazione e forma giuridica;    b) estremi    della   deliberazione   di   conferimento dell'incarico; c) durata dell'incarico.
 26. Esperti indipendenti
 Indicare:  a) le  generalita'  ovvero  la  denominazione, la forma giuridica e la sede; b) la qualificazione ed esperienza professionale degli  esperti  indipendenti;  c) gli  estremi della deliberazione di conferimento dell'incarico.
 27. Intermediario Finanziario (eventuale)
 Indicare:  a) la  denominazione  e  la forma giuridica; b) la sede legale e quella amministrativa principale, se diversa; c) gli estremi della   deliberazione  di  conferimento  dell'incarico;  d) l'oggetto dell'incarico; e) la durata dell'incarico.
 [28. Specialist
 Indicare  la  denominazione, la forma giuridica e la sede sociale. Illustrare,   in   sintesi,  il  ruolo  degli  operatori  specialisti rinviando   a   quanto   previsto  dal  regolamento  del  mercato  di quotazione.
 29. Sponsor
 Indicare  la  denominazione, la forma giuridica e la sede sociale. Illustrare,  in  sintesi,  il  ruolo dello sponsor rinviando a quanto previsto dal regolamento del mercato di quotazione.]
 30. Altri soggetti (eventuale) Indicare la denominazione, la forma giuridica e la sede sociale. Illustrare, in sintesi, il ruolo svolto.
 31. Conflitti di interessi e rapporti con parti correlate
 Descrivere   i  rapporti  tra  la  SGR,  gli  altri  soggetti  che intervengono nell'operazione e i rispettivi Gruppi di appartenenza.
 Indicare la possibilita', prevista dal Regolamento di gestione, di effettuare operazioni con i soci della societa' di gestione del fondo immobiliare  ovvero  con  i soggetti appartenenti al gruppo di questi ultimi  ovvero  con  le  societa'  facenti parte del gruppo rilevante della  societa' di gestione. Nel caso di fondi costituiti con apporto di  beni  ai  sensi dell'art. 12-bis, del D.M. n. 228/99, indicare le cautele  previste  nel comma 4 di tale disposizione che devono essere osservate.  Rinviare alla specifica norma del Regolamento di gestione del fondo.
 Con   riferimento   alle  situazioni  di  conflitto  di  interessi potenzialmente  idonee  a  condizionare  le decisioni d'investimento, indicare  le  procedure  e  i criteri utilizzati per l'individuazione preventiva  delle  specifiche situazioni di conflitto; le modalita' e la  frequenza  dei controlli circa l'insorgenza di tali situazioni e, in particolare le procedure di monitoraggio dei rapporti con societa' del  gruppo di appartenenza della SGR; le modalita' di gestione delle situazioni conflittuali rilevate anche con riferimento alle procedure di signalling agli organi decisionali.
 
 DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' (14)
 "La   Societa'   di   gestione   del   risparmio   si   assume  la responsabilita'  della  veridicita'  e  completezza  dei dati e delle notizie contenuti nel presente Prospetto informativo".
 IL RAPPRESENTANTE LEGALE (15)
 (generalita' e firma autografa)
 
 MODULO DI ADESIONE
 Nel modulo di adesione vanno riportati gli elementi che, a termini del Regolamento di gestione, devono essere indicati nello stesso.
 Nel modulo di adesione, inoltre, occorre indicare:
 a) la  dicitura  che il modulo e' parte integrante e necessaria del Prospetto informativo;
 b) l'obbligo di consegna del Prospetto informativo, nell'ambito delle operazioni di adesione;
 c) in  grassetto, la facolta' per il sottoscrittore di recedere dal  contratto  ai  sensi dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 1998;
 d) i mezzi di pagamento previsti e i relativi giorni di valuta.
 
 PARTE   II   -  INFORMAZIONI  SPECIFICHE  SULLA  SOLLECITAZIONE  [E/O QUOTAZIONE], COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO, DATI STORICI DI ANDAMENTO E COSTI DEL FONDO
 Inserire, in prima pagina, la seguente intestazione:
 "Prospetto   informativo   relativo   all'offerta   pubblica  [e/o quotazione  ufficiale]  di  quote  del  fondo  comune di investimento immobiliare chiuso...".
 "Parte  II  -  Informazioni  specifiche  sulla sollecitazione [e/o sulla  quotazione],  composizione  del  patrimonio,  dati  storici di andamento e costi del fondo".
 Inserire le seguenti frasi:
 "L'Offerta  di  cui al presente Prospetto e' valida per il periodo dal  ...  al  ...  ".(16) "La  presente  Parte II e' stata depositata presso la Consob in data ...".(17)
 
 A) INFORMAZIONI  SU  SOLLECITAZIONE  [E/O  QUOTAZIONE]  ED  EMISSIONI SUCCESSIVE/RIMBORSI ANTICIPATI DI QUOTE
 1. Informazioni specifiche sulla sollecitazione
 Indicare  l'ammontare  del  fondo  e dell'apporto, il numero delle quote e il relativo valore nominale. Indicare l'ammontare minimo e il periodo valido per la sottoscrizione delle quote.
 Indicare  il  periodo durante il quale dovra' essere effettuato il versamento/conferimento di beni relativo alle quote sottoscritte.
 2.  Informazioni sulle emissioni successive/rimborsi anticipati di quote    (eventuale) Inserire    le   seguenti   informazioni   sulle emissioni/rimborsi di quote gia' effettuate:
 a) numero e valore delle quote emesse/rimborsate;
 b) ammontare   del  patrimonio  del  fondo  per  effetto  delle emissioni/rimborsi effettuati;
 c) modalita'    di    pagamento   tradizionali   e/o   mediante conferimento   di   beni  (nel  caso  di  conferimenti  in  conflitto d'interessi, rinviare al par. 5 per informazioni specifiche);
 d) ammontare  in  misura  assoluta e in percentuale rispetto al valore  del  fondo,  forme  tecniche  e  modalita'  di estinzione dei prestiti assunti per far fronte ai rimborsi anticipati.
 Per  le  quote  emesse  a  fronte  di operazioni di sottoscrizione mediante  conferimento  di  beni  in conflitto di interessi, indicare l'ammontare e il valore delle quote nonche' le modalita' e il periodo di tempo, a decorrere dalla data del conferimento, durante il quale i detentori  delle quote si impegnano a rispettare l'obbligo di lock in previsto dall'art. 12-bis, comma 4, D.M. 228/99.(18)
 Indicare  le  modalita' e i termini per le emissioni successive di quote  precisando i rapporti con gli eventuali rimborsi anticipati da svolgere contestualmente.
 3. Informazioni sulla quotazione (eventuale)
 Specificare  gli  estremi  del  provvedimento  con  cui  e'  stata disposta la quotazione degli strumenti finanziari ed e' stata fissata la data di inizio delle negoziazioni, indicando tale data.
 Indicare:  a) i  dati  riguardanti  il  classamento delle quote al momento  dell'ammissione  a  quotazione in percentuale del patrimonio sottoscritto,     distinguendo    tra    investitori    istituzionali (nominativamente  indicati) e persone fisiche (numero); b) il mercato di  negoziazione  delle  quote; c) le modalita' di negoziazione delle quote.
 Evidenziare  eventuali  rilievi  o giudizi negativi espressi dalla societa'  di  revisione  sul  bilancio  di  esercizio della SGR o sul rendiconto  del  fondo  e  fornire  menzione dei contenuti dei citati rilievi.
 
 B) INFORMAZIONI SUL FONDO
 4. Composizione del patrimonio del fondo e indirizzi gestionali
 Indicare  la ripartizione percentuale del patrimonio del fondo tra ciascuno  dei  soggetti apportanti i beni distinguendo tra apporti in natura e conferimenti di liquidita'.
 Fornire   una   descrizione   del  patrimonio  immobiliare(19) che comprenda,  relativamente  ai  singoli  beni immobili e diritti reali immobiliari  detenuti  direttamente  dal  fondo  o  per il tramite di societa' immobiliari controllate:
 a) la data di costruzione;
 b) le  caratteristiche dell'immobile e la tipologia del diritto reale;
 c) lo   stato   giuridico   ed   urbanistico,  con  particolare riferimento alla conformita' agli atti abilitativi, ai dati catastali e all'agibilita';
 d) l'ubicazione;
 e) la superficie o, se piu' significativa, la volumetria;
 f) la destinazione d'uso degli immobili;
 g) i  costi  di manutenzione e ristrutturazione sostenuti negli ultimi tre anni;
 e relativamente alle partecipazioni in societa' immobiliari:
 h) la   denominazione   e   la   sede  sociale  della  societa' partecipata;
 i) il settore di attivita';
 j) la frazione di capitale detenuta;
 k) il capitale sottoscritto;
 l) l'assetto proprietario;
 m) le riserve;
 n) risultati  economici dell'ultimo esercizio provenienti dalle attivita' ordinarie, dopo la tassazione;
 o) il  valore  al quale l'emittente contabilizza le azioni o le quote detenute;
 p) l'importo ancora da liberare su dette azioni o quote;
 q) l'ammontare  dei  dividendi  percepiti nell'ultimo esercizio sulle azioni o quote detenute;
 r) il valore contabile degli immobili;
 s) l'importo   delle   disponibilita/indebitamento  finanziario netto; relativamente agli strumenti finanziari rappresentativi di operazioni di  cartolarizzazione  aventi ad oggetto beni immobili, diritti reali immobiliari o crediti garantiti da ipoteca immobiliare:
 t) la denominazione e la sede sociale del soggetto emittente lo strumento finanziario;
 u) il capitale sociale;
 v) l'assetto proprietario;
 w) risultati economici dell'ultimo esercizio;
 x) rating dello strumento finanziario, ove esistente;
 y) caratteristiche essenziali dei beni/diritti cartolarizzati e del soggetto cedente.
 Indicare,  per  ciascuno dei beni descritti, il relativo valore di acquisto/conferimento e il relativo costo storico.
 Per quanto attiene agli immobili in locazione fornire informazioni idonee  a  consentire  una  valutazione  della relativa redditivita', anche  su  base  storica  per  i precedenti tre anni, con particolare riguardo a:
 1) tasso di occupazione degli immobili;
 2) importo dei canoni su base annuale;
 3) variazioni     dei     canoni    di    locazione    previste contrattualmente;
 4) qualita' dei soggetti locatari;
 5) tipologie e scadenze dei contratti di locazione;
 6) se  l'immobile  e'  stato  in precedenza sfitto e per quanto tempo lo e' stato (ove disponibili).
 Ove  la  societa'  di gestione abbia gia' pubblicato una relazione semestrale ovvero un rendiconto del fondo, inserire un rinvio anche a tale  documentazione, riportata in appendice al Prospetto, per quanto attiene  all'elenco  degli  investimenti  detenuti  dal fondo in beni immobili,  diritti  reali  immobiliari  e  partecipazioni in societa' immobiliari  nonche'  alla  tavola  sulla  distribuzione  del  valore corrente  degli  immobili  per  classi  di  valore contenuti nel piu' recente dei citati documenti.
 Fornire  informazioni  su debiti finanziari e altre passivita' del fondo,  indicando  la  finalita' e la struttura dei prestiti accesi a favore  del  fondo,  la misura del prestito e relativo onere a carico del   fondo,   i   soggetti   finanziatori,  le  forme  tecniche  del finanziamento,  le  garanzie rilasciate e le modalita' di estinzione, avendo  presente  i  connessi  vincoli  gestionali  (coerenza  con il programma  di attivita). Indicare la stima dell'importo di competenza di  ciascun  esercizio  dei  pagamenti  per capitale ed interessi per l'estinzione del finanziamento.
 Con  riferimento  al  periodo  intercorrente  tra  la  data cui si riferisce  il  piu' recente documento contabile e quella di redazione della presente Parte II, inserire indicazioni dettagliate su:
 a) operazioni di investimento e disinvestimento di immobili, di diritti   reali   immobiliari  e  di  partecipazioni  immobiliari,  e assunzione di prestiti,
 b) ogni   fatto   di   rilievo   intervenuto   suscettibile  di influenzare  significativamente  il valore ovvero la composizione del fondo.
 Evidenziare  gli effetti che tali operazioni e/o fatti hanno sulla composizione  e  sul  valore  del  fondo, nonche' gli eventuali altri effetti economici e patrimoniali.
 Qualora   tali   operazioni   e/o   fatti  siano  suscettibili  di influenzare  significativamente  il valore ovvero la composizione del fondo,  dovra'  essere  inserito  un  prospetto  contabile aggiornato avente almeno il medesimo contenuto della relazione semestrale.
 Inserire  informazioni  sullo stato di avanzamento e sui contenuti strategici  dei  progetti di utilizzo - anche se non ancora approvati dalla conferenza dei servizi - degli immobili e dei diritti apportati al  fondo,  evidenziando  i programmi di valorizzazione dei beni e le risorse disponibili a tale scopo.(20)
 Con  riferimento  ai fondi a prevalente apporto pubblico, indicare l'avvenuta messa a disposizione del pubblico, nei medesimi luoghi ove e'  disponibile  il  Prospetto, del certificato attestante l'avvenuta approvazione dei progetti di utilizzo dei beni e dei diritti da parte della  conferenza  di servizi prevista dall'articolo 14-bis, comma 2, della Legge n. 86/1994.
 Elencare  i  rischi specifici connessi agli investimenti del fondo (ad  es.,  rischi  inerenti  al  profilo  reddituale  dei beni in cui investe   il  fondo,  alla  tipologia  dei  beni  stessi,  all'ambito geografico  di  ubicazione  delle  attivita' del fondo, all'eventuale utilizzo della leva finanziaria, ecc.).
 Inserire  indicazioni  sull'esistenza  e  sullo stato di eventuali procedimenti  giudiziari  o  arbitrali  che  possano avere, o abbiano avuto di recente, effetti rilevanti sull'attivita' del fondo.
 Fornire  una  descrizione  sintetica  delle  caratteristiche del/i segmento/i  del  mercato  immobiliare  in  cui  opera  il  fondo.  Al riguardo,  evidenziare  e  commentare brevemente i principali fattori macro-economici  che  possono  condizionare  l'attivita'  del  fondo, fornendo indicazioni aggiornate sull'andamento di tali variabili.
 5. Conflitti di interessi e rapporti con parti correlate
 Inserire   informazioni  sulle  operazioni  effettuate  dal  fondo immobiliare  ai  sensi  dell'art.  12-bis,  comma  4, D.M. n. 228/99, avendo particolare riguardo a:
 a) tipologia delle controparti (soci della societa' di gestione ovvero societa' facenti parte del gruppo rilevante della stessa);
 b) data e modalita' dell'operazione;
 c) beni   ceduti/conferiti/acquistati   e  relativo  valore  di cessione/conferimento/acquisto   a   confronto   con   il  valore  di acquisto/vendita;
 d) cautele  richieste dalla vigente normativa che sono state al riguardo osservate;
 e) incidenza  percentuale  delle  citate operazioni rispetto al valore  del fondo, al fine del rispetto dei limiti previsti dall'art. 12-bis, comma 4, D.M. n. 228/99 (21).
 Inserire  indicazioni  sugli  eventuali  interessi dei dirigenti e degli  amministratori  della SGR nell'attivita' del fondo e riportare le  indicazioni,  richieste  dall'art.  49  del Regolamento Consob n. 11522/98,  con  riferimento  ai  rapporti  con i soggetti con i quali esista una situazione di conflitto di interessi.
 Fornire informazioni sugli investimenti/disinvestimenti effettuati con  soggetti  in  rapporto  di finanziamento o d'affari in essere al momento dell'effettuazione dell'operazione.
 Fornire informazioni sugli investimenti/disinvestimenti effettuati congiuntamente a fondi della medesima societa' di gestione o di altre societa'  del  gruppo  di  appartenenza  della SGR o comunque ad essa collegate,  anche da rapporti di affari, nonche' effettuati con altre societa'  del  gruppo  di  appartenenza  della SGR o comunque ad essa collegate, anche da rapporti di affari.
 6. Informazioni sulle decisioni assunte dagli organi del fondo
 Inserire  informazioni  sintetiche  sulle  decisioni assunte dagli organi  del  fondo  immobiliare  ai  sensi dell'art. 37, comma 2-bis, D.Lgs. n. 58 del 1998 e successive disposizioni attuative.
 
 C) INFORMAZIONI ECONOMICHE (DATI STORICI E COSTI SOSTENUTI)
 7.   Dati   storici   sull'andamento   del   fondo   Riportare  la denominazione del fondo.
 Illustrare  con  un  grafico  lineare l'andamento del valore della quota  del fondo nel corso degli anni solari antecedenti la eventuale riapertura   delle  sottoscrizioni  (22).  Evidenziare  le  eventuali distribuzioni dei proventi effettuate nel corso degli anni indicati.
 Riportare,  su  base  annua,  il  rendimento  medio annuo composto (calcolato  in base al NAV) nel corso degli ultimi 2 e 5 anni solari. (23)
 Inserire la seguente avvertenza: "I dati illustrati sono frutto di stime  economiche  effettuate  da esperti valutatori indipendenti. Il diritto al rimborso potra' essere esercitato solo alla/e scadenza/e e alle  condizioni  predeterminate  nel  Regolamento  di  gestione  del fondo".
 Riportare  altresi'  i seguenti dati: a) data di avvio del fondo e periodo  previsto di durata dello stesso; b) periodo di collocamento; c) patrimonio  netto; d) ultimo valore della quota; (e) prezzo minimo e massimo e prezzo medio delle quote nell'ultimo mese di negoziazione in borsa).
 8. Costi del fondo
 Riportare il rapporto percentuale riferito, almeno, a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico del  fondo  e  il patrimonio medio dello stesso. Evidenziare altresi' che  la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti  direttamente sul sottoscrittore, da pagare al momento della sottoscrizione e del rimborso.
 
 [APPENDICI
 Appendice  A:  Rendiconto  annuale  del  fondo relativo all'ultimo esercizio e, se piu' recente, relazione semestrale del fondo relativa all'ultimo semestre (24)
 Appendice   B:  Relazione  di  certificazione  della  societa'  di revisione al rendiconto annuale/relazione semestrale del fondo] ---------------------------------------
 
 NOTE:
 (1) Nel  caso di sollecitazioni finalizzate alla quotazione
 o  di  quotazione,  il  Prospetto  subira'  gli adattamenti
 necessari  in  relazione alla fattispecie concreta; saranno
 riportate  le  indicazioni  previste tra parentesi [ ] e le
 informazioni nel prosieguo riportate.
 (2) Nell'ipotesi  in cui la societa' promotrice sia diversa
 dalla  SGR  che  svolge l'attivita' di "gestore" ovvero nei
 casi  in  cui l'offerta abbia ad oggetto quote dei fondi di
 diritto  estero  non  armonizzati,  di cui all'articolo 42,
 comma  5,  del  Testo Unico, lo schema di Prospetto subira'
 gli  adattamenti  necessari  in  rapporto  alla fattispecie
 concreta. Nell'ipotesi in cui si verifichino le circostanze
 di  cui  all'articolo  14-bis,  commi  13, 14, 15, 16 e 17,
 della   legge   n.   86/94,   e   successive  modifiche  ed
 integrazioni,  il  presente Prospetto subira' gli opportuni
 adattamenti.
 (3) Il  Prospetto  deve  essere  redatto  in  modo chiaro e
 comprensibile,  affinche'  l'investitore  sia  in  grado di
 assumere  una  consapevole  decisione d'investimento. A tal
 fine,  e' importante che il Prospetto consti di un limitato
 numero   di  pagine,  di  agevole  lettura  (utilizzare  un
 carattere  di  stampa  non  inferiore  a 11) e numerate. Le
 Parti  I e II dovranno essere numerate riportando il numero
 totale   delle  pagine  componenti  ciascuna  di  esse  (ad
 esempio,  pagina  1  di  10,  pagina  2  di  10,  ecc.). Le
 indicazioni riportate tra parentesi ( ) sono eventuali.
 (4) Nel  caso di sollecitazioni finalizzate alla quotazione
 o  di quotazione tale frase dovra' essere cosi' sostituita:
 "Ogni   eventuale  fatto  nuovo,  tale  da  influenzare  la
 valutazione  delle  quote,  che si verifiche tra la data di
 deposito  del  presente Prospetto e la data di inizio delle
 negoziazioni,  formera'  oggetto di un apposito supplemento
 allegato al Prospetto stesso".
 (5) Tale  frase non dovra' essere riportata nel caso in cui
 il  presente  schema  venga utilizzato per la redazione del
 Prospetto  di  sola quotazione. Nel caso in cui il presente
 schema venga utilizzato per la redazione di un Prospetto di
 sollecitazione  e/o  quotazione  delle quote di un fondo e,
 entro dodici mesi dalla pubblicazione di tale Prospetto, si
 prevede  di  effettuare  sollecitazioni  relative  a  nuove
 emissioni di quote del medesimo fondo, nella Parte I dovra'
 essere  riportata  la  seguente frase: "L'Offerta di cui al
 presente  Prospetto e' valida per il periodo indicato nella
 Parte II".
 (6) Nel caso in cui il presente schema venga utilizzato per
 la   redazione   di  un  Prospetto  di  sollecitazione  e/o
 quotazione  delle  quote  di un fondo ed, entro dodici mesi
 dalla  pubblicazione  di  tale  Prospetto,  si  prevede  di
 effettuare  sollecitazioni  relative  a  nuove emissioni di
 quote  del  medesimo  fondo,  nella  Parte  I dovra' essere
 riportata  la  seguente  frase:  "La  Parte  I del presente
 Prospetto e' stata depositata presso la Consob in data ..."
 .
 (7) Tale  rinvio  non  deve  essere  effettuato nel caso di
 fondi  immobiliari  costituiti  ai  sensi dell'art. 14-bis,
 Legge n. 86/1994.
 (8) Precisare,  ove  previsto  nel Regolamento di gestione,
 che  il  patrimonio  del  fondo  puo'  essere investito, in
 conformita'   della   politica   d'investimento,   in  beni
 conferiti   a   fronte  della  sottoscrizione  delle  quote
 offerte.
 (9) Nell'ambito   di   tale  descrizione  occorre  altresi'
 riportare  i  criteri  in  base ai quali sono selezionati i
 soggetti   che   svolgono   le   menzionate   attivita'  in
 outsourcing.
 (10) La   rappresentazione   degli   oneri   a  carico  del
 sottoscrittore  e  del  fondo  deve  avere forma tabellare,
 precisando   la  tipologia,  l'importo,  il  meccanismo  di
 computo,  la  periodicita'  di  addebito  e le modalita' di
 prelievo.
 (11) Qualora  l'ammontare della commissione di gestione sia
 parametrato alla variazione registrata da un predeterminato
 parametro   di   riferimento,   indicare  il  parametro  di
 riferimento,   sintetizzando  le  indicazioni  relative  al
 meccanismo di calcolo.
 (12) Tale   informazione   va   riportata   nel   caso   di
 sollecitazione finalizzata alla quotazione del fondo.
 (13) Tale  paragrafo  potra' subire i necessari adattamenti
 nel caso di sollecitazioni finalizzate alla quotazione.
 (14) La  dichiarazione  di responsabilita' deve essere resa
 anche dall'offerente, se diverso dalla SGR.
 (15) Nel  caso  di quotazione devono essere riportate anche
 le  generalita'  e  la  firma  autografa del Presidente del
 collegio sindacale.
 (16) Tale frase non dovra' essere riportata nel caso in cui
 il  presente  schema  venga utilizzato per la redazione del
 Prospetto  di sola quotazione. L'indicazione del periodo di
 offerta  variera'  in  occasione  della pubblicazione della
 Parte	modificata  per le sollecitazioni relative alle nuove
 emissioni  di  quote, da effettuare entro dodici mesi dalla
 pubblicazione  dell'ultimo  Prospetto di sollecitazione e/o
 quotazione.
 (17) La   data   d  deposito  non  coincidera'  con  quella
 riportata  nella  Parte  I  in occasione ella pubblicazione
 della Parte Il modificata per le sollecitazioni relative le
 nuove  emissioni  di quote, da effettuare entro dodici mesi
 dalla pubblicazione dell'ultimo Prospetto di sollecitazione
 e/o quotazione.
 (18) Tale  indicazione  non  e' richiesta nel caso di fondi
 immobiliari  costituiti  ai sensi d l'art. 14-bis, Legge n.
 86/1994.
 (19) Ove  non  siano  stati  ancora pubblicati la relazione
 semestrale  o  il  rendiconto  annuale,  la descrizione del
 patrimonio   immobiliare  del  fondo  deve  essere  fornita
 mediante schede tecniche.
 (20) Tali  informazioni  devono  essere  riportate solo nel
 caso  di fondi immobiliari di cui all'art. 14-bis, Legge n.
 86/1994.
 (21) Le   indicazioni   sub   d) ed  e) non  devono  essere
 riporta	nel  caso di fondi di cui all'art. 14-bis, Legge n.
 86/1994.
 (22) I  dati storici devono essere riportati al	netto degli
 oneri  fiscali  ovvero,  se  cio' non e' possibile, occorre
 indicare  con  adeguata  evidenza  che  sono al lordo degli
 oneri fiscali.
 (23) cfr.  nota  precedente. Il Tasso Interno di Rendimento
 (cd.  T.I.R.) e'  utilizzato  per illustrare l'andamento di
 fondi  che  nei  periodi  di riferimento abbiano effettuato
 emissioni  successive/rimborsi  anticipati di quote e/o che
 abbiano  distribuito  proventi  in misura superiore al 2,5%
 del patrimonio.
 (24) Qualora  non  sia  stato  redatto  e  pubblicato alcun
 documento  contabile,  andra'  inserita  una  ricostruzione
 della  situazione  economica  e  patrimoniale  relativa  ad
 almeno  un semestre pro-forma, alla quale sara' allegata la
 relazione   della   societa'  di  revisione  contenente  il
 giudizio  sulla ragionevolezza delle ipotesi di base per la
 redazione  della  medesima  ricostruzione,  sulla  corretta
 applicazione  della  metodologia  utilizzata  nonche' sulla
 correttezza   dei   principi   contabili  adottati  per  la
 redazione dei medesimi atti relativi a tale documento
 |  |  |  | Allegato n. 6 
 SCHEMA 14
 Documento per la quotazione di OICR aperti
 indicizzati esteri armonizzati (1)(2)
 
 COPERTINA
 Indicare  in  prima pagina la denominazione del soggetto emittente ed inserire la seguente dizione "Quotazione di ... " (3)
 Inserire,   sempre  in  prima  pagina,  la  seguente  indicazione: "L'adempimento  di  pubblicazione del presente Documento non comporta alcun   giudizio  della  Consob  sull'opportunita'  dell'investimento proposto  e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. Il  presente Documento e' parte integrante e necessaria del Prospetto informativo ed e' valido a decorrere dal .../.../..."(4).
 
 A) INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE ALLA QUOTAZIONE
 
 1. PREMESSA
 Illustrare sinteticamente la natura giuridica e le caratteristiche dell'OICR  menzionando  la  generica  qualita'  dell'OICR  ad  essere scambiato in mercati regolamentati.
 2. RISCHI
 Informare  dei rischi connessi in via generale all'investimento in OICR  di  tipo  indicizzato  quotato  indicando i seguenti fattori di rischio:
 Rischio   di   investimento:  specificare  che  non  e'  possibile garantire   che   l'obiettivo  di  investimento,  ovvero  la  replica dell'indice prescelto, sia raggiunto ed illustrarne sinteticamente le ragioni;  aggiungere  che il valore delle quote/azioni negoziate puo' non  riflettere  il  valore  e  la  composizione del patrimonio netto (NAV) dell'OICR.
 Rischio  indice:  specificare  che  non esiste alcuna garanzia che l'indice  prescelto continui ad essere calcolato e pubblicato. In tal caso specificare che esiste un diritto al rimborso dell'investitore.
 Rischio  di liquidabilita': specificare che non vi e' certezza che le  quote/azioni rimangano quotate sulla borsa valori e che non vi e' garanzia che il mercato secondario sia sempre liquido.
 Rischio  di  sospensione  temporanea  della  valorizzazione  delle quote/azioni:  evidenziare  che  la  Societa'  di gestione/Sicav puo' sospendere temporaneamente il calcolo del valore del patrimonio netto (NAV) della  quota/azione,  la vendita, la conversione ed il rimborso delle   quote/azioni;   specificare,  inoltre,  che  l'insieme  delle quote/azioni  di  un comparto puo' essere riacquistato dalla Societa' di gestione/SICAV.
 Indicare  che  le quote/azioni dell'OICR possono essere acquistate sul mercato di quotazione attraverso gli intermediari autorizzati.
 Richiamare  gli  obblighi  di  attestazione  degli  ordini e delle operazioni  eseguite  previsti dagli articoli 60 e 61 del Regolamento CONSOB n. 11522/98.
 3. AVVIO DELLE NEGOZIAZIONI
 Indicare il mercato di negoziazione, gli estremi del provvedimento con  cui  e'  stata  disposta  la quotazione delle quote/azioni ed e' stata fissata la data di inizio delle negoziazioni, specificando tale data.
 Indicare  gli altri eventuali mercati di negoziazione specificando i nominativi dei market makers.
 4. NEGOZIABILITADELLE QUOTE/AZIONI
 Indicare  le  modalita'  di  negoziazione delle quote/azioni e gli obblighi  informativi  nei  confronti  del  pubblico  derivanti dalla quotazione.
 Indicare   gli  ulteriori  mercati  regolamentati  presso  cui  le quote/azioni sono negoziate.
 5.   OPERAZIONI   DI   ACQUISTO/VENDITA   MEDIANTE   TECNICHE   DI COMUNICAZIONE A DISTANZA (eventuale)
 Indicare sinteticamente le modalita' di utilizzo delle tecniche di comunicazione   a   distanza   ai  fini  dell'acquisto/vendita  delle quote/azioni.
 6. CONSEGNA DEI CERTIFICATI RAPPRESENTATIVI DELLE QUOTE/AZIONI
 Indicare sinteticamente il regime di gestione delle quote/azioni a cui  e'  assoggettato  l'OICR  specificando se tali quote/azioni sono soggette a dematerializzazione.
 7. SPECIALISTI
 Indicare i nominativi degli operatori specialisti illustrandone il ruolo  conformemente a quanto previsto dal regolamento del mercato di quotazione.
 8. VALORE DEL PATRIMONIO NETTO (NAV)
 Specificare  che,  durante  lo  svolgimento delle negoziazioni, la Societa'  di  gestione/Sicav  calcola  in  via continuativa il valore indicativo   del   patrimonio   netto   (NAV) al  variare  del  corso dell'indice di riferimento.
 
 [B) INFORMAZIONI SULLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OICR
 
 9. SOTTOSCRIZIONE/RIMBORSO/CONVERSIONE DELLE QUOTE/AZIONI
 Indicare   modalita'   e   tempistica   della  trasmissione  delle istruzioni di sottoscrizione, conversione e rimborso al/ai soggetto/i incaricato/i dei pagamenti.
 Specificare, ove previsti, i quantitativi minimi di sottoscrizione e precisare che gli investitori interessati ad acquisire quantitativi inferiori  possono  rivolgersi  direttamente al mercato di quotazione (vedi sezione A).
 Specificare  se  le  sottoscrizioni  possono  essere effettuate in natura ovvero mediante consegna dei titoli che compongono l'indice.
 Specificare  i  contenuti  e  i  termini di invio della lettera di conferma dell'investimento/conversione/rimborso.
 Indicare sinteticamente le modalita' di utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza ai fini delle sottoscrizioni, dei rimborsi e delle eventuali conversioni delle quote/azioni.
 Indicare  che le quote/azioni dell'OICR possono essere vendute sul mercato di quotazione attraverso gli intermediari autorizzati.]
 
 C) INFORMAZIONI ECONOMICHE
 
 10.    ONERI    A    CARICO   DELL'INVESTITORE   [SOTTOSCRITTORE], AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE
 Specificare  che  nel  caso  di investimento/disinvestimento delle quote/azioni sul mercato di quotazione, gli intermediari applicano le commissioni di negoziazione.
 Specificare  che  e'  possibile  un  ulteriore costo (a priori non quantificabile) dato dalla eventuale differenza tra prezzo di mercato e valore netto della quota/azione.
 [Indicare  in  forma  tabellare, con riferimento alle tipologie di oneri  previste  nel Prospetto semplificato, la misura corrisposta in media ai collocatori, distinguendo per i diversi comparti.(5)
 Indicare  se  sono previste agevolazioni finanziarie connesse alla partecipazione all'OICR precisandone la misura massima applicabile.
 Descrivere   il   regime   fiscale   vigente   con  riguardo  alla partecipazione  all'OICR ed il trattamento fiscale delle quote/azioni di partecipazione all'OICR in caso di donazione e successione. ]
 
 D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
 
 11. VALORIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO
 Indicare  i  termini  di  pubblicazione  del valore unitario della quota/azione, con specificazione dei quotidiani/fonti sui quali detto valore e' pubblicato.
 Per  le  ulteriori informazioni indicare puntuale riferimento alla relativa  norma contenuta nel Regolamento di gestione/statuto sociale dell'OICR.
 12. INFORMATIVA AGLI INVESTITORI
 Specificare che i seguenti documenti ed i successivi aggiornamenti sono disponibili sul sito internet della Societa' di gestione/Sicav e della societa' di gestione del mercato di quotazione:
 a) il    Prospetto   semplificato   e   completo/Prospetto   di quotazione;
 b) il Documento di quotazione;
 c) gli ultimi documenti contabili redatti.
 Specificare  che tali documenti sono disponibili anche presso il/i soggetto/i incaricato/i dei pagamenti [e la succursale italiana della Societa'  di  gestione/Sicav, ove costituita, e i soggetti incaricati del collocamento].
 Indicare  la facolta', riconosciuta a chiunque sia interessato, di richiedere  l'invio,  anche  a  domicilio,  dei  suddetti  documenti. Riportare  i relativi, eventuali, oneri di spedizione. Specificare le modalita'  di richiesta, indicando i soggetti ai quali tale richiesta deve essere inoltrata ed i termini di invio degli stessi.
 Specificare  che  la Societa' di gestione/Sicav pubblica su almeno un  quotidiano avente adeguata diffusione nazionale, entro il mese di febbraio   di   ciascun   anno,   un  avviso  concernente  l'avvenuto aggiornamento   del   Prospetto  pubblicato,  con  indicazione  della relativa data di riferimento.
 Indicare gli indirizzi internet della Societa' di gestione/Sicav e della societa' di gestione del mercato. [13. SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALLA COMMERCIALIZZAZIONE
 a. SOGGETTI CHE PARTECIPANO AL COLLOCAMENTO
 Inserire  un  riferimento  al  fatto  che  il Documento contenente l'elenco   aggiornato   dei   soggetti  collocatori  raggruppati  per categorie  omogenee  e'  messo  a disposizione del pubblico presso la succursale  italiana  dell'offerente,  ove  costituita,  e i soggetti incaricati del collocamento.
 b. SOGGETTO/I INCARICATO/I DEI PAGAMENTI
 Indicare  la  denominazione e la forma giuridica, la sede legale e quella  amministrativa principale se diversa, le funzioni svolte e la sede presso cui le stesse sono espletate.]
 c. SOGGETTO DEPOSITARIO - SUCCURSALE IN ITALIA (eventuale)
 Indicare  la denominazione e la forma giuridica, l'indirizzo della succursale italiana e le funzioni presso quest'ultima svolte.
 d. OICR - SUCCURSALE IN ITALIA (eventuale)
 Indicare  l'indirizzo  della  succursale  italiana  e  le funzioni presso la stessa svolte.
 
 [SCHEMA DI MODULO DI SOTTOSCRIZIONE
 
 Inserire le seguenti diciture:
 "Il  presente  modulo  di sottoscrizione e' l'unico valido ai fini della sottoscrizione in Italia di quote/azioni dell'OICR . . . " .
 Evidenziare   l'obbligo  di  consegna  del  Prospetto  informativo semplificato prima della sottoscrizione.
 Specificare  il comparto oggetto dell'operazione di sottoscrizione (eventuale).  Indicare  i  mezzi di pagamento ed i relativi giorni di valuta.
 Evidenziare  in grassetto, i casi in cui si applica la facolta' di recesso  prevista  dall'articolo  30, comma 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998,  n.  58  (TUF),  chiarendo  che  la  sospensiva non riguarda le successive   sottoscrizioni   dei   comparti  indicati  nello  stesso Prospetto informativo.
 Indicare  la  denominazione  del soggetto incaricato dei pagamenti cui l'operazione e' attribuita per l'esecuzione.
 
 -------------------------------
 NOTE:
 
 (1) Tutte   le   pagine   del   presente   Documento   [  e
 dell'eventuale  modulo  di  sottoscrizione  ] devono essere
 redatte  in  modo  chiaro,  sintetico  e  comprensibile per
 rendere  agevole  la  lettura  (utilizzare  un carattere di
 stampa  non  inferiore  a  11) e devono essere numerate. Il
 formato  della numerazione delle pagine dovra' riportare il
 numero  di pagina insieme al numero totale delle pagine che
 compongono il Documento (ad esempio: pagina 1 di 10, pagina
 2 di 10, pagina 3 di 10 ...).
 (2) Nel    caso   in   cui   l'investitore   retail   possa
 investire/disinvestire  nell'OICR  indicizzato  anche fuori
 dal  relativo  mercato di quotazione devono essere inserite
 le informazioni contenute tra le parentesi [ ].
 (3) Indicare  la  tipologia  e  la  denominazione dell'OICR
 specificandone altresi' la nazionalita'.
 (4) Il  termine  iniziale  di  validita'  del  Documento di
 quotazione   coincidera'   con  la  data  di  inizio  delle
 negoziazioni. In occasione dell'aggiornamento del Documento
 di  quotazione il relativo termine iniziale coincidera' con
 la  data,  specificata dalla parte interessata, a decorrere
 dalla quale le modifiche apportate diverranno operanti.
 (5) Il  dato  relativo  alla  quota  parte  di  commissioni
 retrocesse in media ai soggetti collocatori puo' non essere
 modificato  se,  rispetto  all'anno  precedente,  vi e' uno
 scostamento  in valore assoluto superiore a 250 basis point
 rispetto al dato pubblicato.
 |  |  |  | Allegato n. 7 
 SCHEMA 19
 Prospetto informativo di sollecitazione [o di quotazione]
 di OICR aperti indicizzati
 di diritto italiano ed esteri non armonizzati (1) (2)
 
 COPERTINA
 Riportare  la  denominazione  della  Societa'  di gestione/SICAV e dell'eventuale   gruppo   di   appartenenza.   Inserire  la  seguente intestazione:
 "Offerta  di...  "  oppure  "Offerta  e quotazione di ... " oppure "Quotazione di ...".
 Riportare  in  testa  al  Prospetto  Informativo,  in  grassetto e riquadrato,   quanto   di  seguito  indicato  "Le  presenti  Parte  I (Caratteristiche  dell'OICR  e  modalita'  d'investimento) e Parte II (Illustrazione   dei   dati   storici  di  rischio/rendimento,  costi dell'OICR  e  Turnover  di  portafoglio) costituiscono  il  Prospetto Informativo  semplificato [e devono essere consegnate all'investitore prima della sottoscrizione delle quote/azioni unitamente all'allegato modulo  di  sottoscrizione].  Per  informazioni  piu'  dettagliate si raccomanda  la  lettura  anche  della  Parte  III (Altre informazioni sull'investimento),     messa     gratuitamente     a    disposizione dell'investitore  su richiesta del medesimo. La parte III, unitamente alle  Parti  I  e IHI, costituisce il Prospetto Informativo completo. Il/Lo  Regolamento  di gestione/Statuto sociale dell'OICR forma parte integrante del Prospetto informativo completo, al quale e' allegato".
 Inserire la seguente frase:
 "Parti  I  e  II  del  Prospetto  Informativo depositato presso la Consob in data ....". Inserire la seguente frase:
 "L'adempimento  di  pubblicazione  del  Prospetto  Informativo non comporta    alcun    giudizio    della    Consob    sull'opportunita' dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi".
 
 PARTE  I  DEL  PROSPETTO INFORMATIVO - CARATTERISTICHE DELL'OICR E MODALITAD'INVESTIMENTO
 Inserire la seguente frase:
 "La presente Parte I e' valida a decorrere dal.....(3)"
 
 A) INFORMAZIONI GENERALI
 1. LA SGR E IL GRUPPO DI APPARTENENZA
 Indicare  la  denominazione della Societa' di gestione/SICAV e del gruppo  di  appartenenza,  l'indirizzo  della  sede  legale  e  della direzione   generale,  se  diverso,  il  recapito  anche  telefonico, l'indirizzo Internet e di posta elettronica, rinviando alla Parte III del Prospetto Informativo per ulteriori informazioni.
 [Se   la  SGR  si  limita  alla  sola  promozione,  istituzione  e organizzazione  del  fondo, occorre specificarlo, indicando anche per il/i   gestore/i   le   medesime  informazioni  fornite  per  la  SGR promotrice.]
 2. LA BANCA DEPOSITARIA Indicare denominazione e indirizzo.
 3. LA SOCIETA' DI REVISIONE Indicare la denominazione e indirizzo.
 4.  SITUAZIONI DI CONFLITTO D'INTERESSE Riportare l'avvertenza che le  situazioni  di conflitto di interesse sono illustrate nella Parte III del Prospetto Informativo (paragrafo 10).
 
 A.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OICR
 5. NATURA GIURIDICA E CARATTERISTICHE DELL'OICR
 
 Illustrazione   sintetica   della   natura   giuridica   e   delle caratteristiche  dell'OICR menzionando la generica qualita' dell'OICR ad essere scambiato in mercati regolamentati.
 Specificare  la  distinzione  tra  sottoscrizione e rimborso delle quote/azioni  direttamente attraverso la Societa' di gestione/Sicav e acquisto/vendita di quote/azioni nel mercato regolamentato.
 
 6.  RISCHI  GENERALI  CONNESSI  ALL'INVESTIMENTO IN UN OICR APERTO INDICIZZATO QUOTATO
 Informare  dei rischi connessi in via generale all'investimento in OICR  di  tipo  indicizzato  quotato  indicando i seguenti fattori di rischio:
 Rischio   di   investimento:  specificare  che  non  e'  possibile garantire   che   l'obiettivo  di  investimento,  ovvero  la  replica dell'indice prescelto, sia raggiunto ed illustrarne sinteticamente le ragioni;  aggiungere  che il valore delle quote/azioni negoziate puo' non  riflettere  il  valore  e  la  composizione del patrimonio netto (NAV) dell'OICR.
 Rischio  indice:  specificare  che  non esiste alcuna garanzia che l'indice  prescelto continui ad essere calcolato e pubblicato. In tal caso specificare che esiste un diritto al rimborso dell'investitore.
 Rischio  di liquidabilita': specificare che non vi e' certezza che le  quote/azioni rimangano quotate sulla borsa valori e che non vi e' garanzia che il mercato secondario sia sempre liquido.
 Rischio  di  sospensione  temporanea  della  valorizzazione  delle quote/azioni:  evidenziare  che  la  Societa'  di gestione/SICAV puo' sospendere temporaneamente il calcolo del valore del patrimonio netto (NAV) della  quota/azione,  la vendita, la conversione ed il rimborso delle   quote/azioni;   specificare,  inoltre,  che  l'insieme  delle quote/azioni  di  un comparto puo' essere riacquistato dalla Societa' di gestione/SICAV.
 
 «A.2) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA QUOTAZIONE
 
 7. AVVIO DELLE NEGOZIAZIONI
 Indicare   il   mercato   di   negoziazione   e  gli  estremi  del provvedimento   con   cui  e'  stata  disposta  la  quotazione  delle quote/azioni   ed   e'   stata   fissata  la  data  di  inizio  delle negoziazioni, specificando tale data.
 
 8. NEGOZIABILITA' DELLE QUOTE/AZIONI
 Indicare   sinteticamente   le  modalita'  di  negoziazione  delle quote/azioni  e  gli  obblighi informativi nei confronti del pubblico derivanti dalla quotazione rinviando alla Parte III del Prospetto per maggiori informazioni.
 Indicare   gli  ulteriori  mercati  regolamentati  presso  cui  le quote/azioni sono negoziate.
 
 9. SPECIALISTI
 Indicare  gli  operatori  specialisti rinviando alla Parte III del Prospetto per la descrizione puntuale del ruolo degli stessi.
 
 10. VALORE DEL PATRIMONIO NETTO (NAV)
 Specificare  che,  durante  lo  svolgimento delle negoziazioni, la Societa'  di  gestione/SICAV  calcola  in  via continuativa il valore indicativo   del   patrimonio   netto   (NAV) al  variare  del  corso dell'indice di riferimento.»
 
 B) INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO
 
 Indicare la denominazione dell'OICR, la sua data di istituzione ed il codice ISIN.
 
 11. TIPOLOGIA DELL'OICR:
 a) qualifica dell'OICR;(4)
 b) valuta di denominazione;
 12. CARATTERISTICHE DELL'OICR:
 
 c) finalita' dell'OICR in relazione ai potenziali destinatari;
 d) orizzonte   temporale   di   investimento   consigliato   al potenziale investitore;
 e) grado di rischio connesso all'investimento nell'OICR.(5)
 
 13. OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO:
 f) riproduzione  di  un  indice o un paniere di titoli mediante investimento   del  patrimonio  negli  strumenti  finanziari  che  lo compongono.  Specificare che il gestore rettifica la composizione del portafoglio  e/o  la  ponderazione  dei  titoli contenuti di volta in volta in portafoglio in relazione ai cambiamenti che dovessero essere effettuati nella composizione dell'indice;
 f.1) indicare la denominazione dell'indice ed il provider dello stesso, specificando inoltre le modalita', la periodicita' di calcolo e le sue modalita' di diffusione;
 f.2) descrivere  in  forma  tabellare  l'indice  prescelto,  in termini di:
 i) per  la  componente azionaria: indicazione percentuale delle aree  geografiche  degli emittenti, avendo riguardo agli investimenti in  paesi  emergenti;  della composizione settoriale; dei primi dieci strumenti finanziari;
 ii) per la componente obbligazionaria: durata media finanziaria (duration),  indicazione  percentuale  delle  aree  geografiche degli emittenti, avendo riguardo agli investimenti in paesi emergenti; peso percentuale   degli   investimenti  in  titoli  obbligazionari  degli emittenti aventi un rating inferiore al c.d. investment grade.
 g) destinazione  dei  proventi.  Per  gli OICR a distribuzione, indicare i criteri di determinazione dell'importo da distribuire e le modalita'  di  distribuzione, nonche' le agevolazioni previste per il caso di reinvestimento (6).
 Inserire  l'avvertenza  "Le informazioni sulla politica gestionale concretamente  posta  in  essere sono contenute nella relazione degli amministratori all 'interno del rendiconto annuale".
 
 14. COMPARTI (eventuale)
 Descrivere   sinteticamente   le  caratteristiche  distintive  dei diversi  comparti  rinviando per maggiori informazioni alla Parte III del  Prospetto  Informativo  ed  al  Regolamento  di gestione/Statuto dell'OICR. Per i relativi oneri rinviare al paragrafo 15.
 
 C) INFORMAZIONI ECONOMICHE (COSTI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE) 15 . ONERI  A  CARICO  DEL  SOTTOSCRITTORE E ONERI A CARICO DELL'OICR 15.1 ONERI A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE
 Indicare  in  forma tabellare l'entita' dei diversi oneri a carico del  sottoscrittore  (ad  esempio,  commissioni di sottoscrizione, di rimborso,   di   switch   e  spese  per  diritti  fissi,  ecc.),  con specificazione  della  quota parte percepita in media dai collocatori (7).
 Indicare  le  facilitazioni  commissionali  previste  (ad esempio, beneficio  di  accumulo,  operazioni di passaggio tra fondi/comparti, beneficio   di   reinvestimento).   «Specificare   che  nel  caso  di investimento/disinvestimento   delle   quote/azioni  sul  mercato  di quotazione gli intermediari applicano le commissioni di negoziazione.
 Specificare  che  e'  possibile  un  ulteriore costo (a priori non quantificabile) dato dalla eventuale differenza tra prezzo di mercato e valore netto della quota/azione.»
 
 15.2. ONERI A CARICO DELL'OICR
 15.2.1 ONERI DI GESTIONE
 Indicare   in  forma  tabellare  l'entita'  delle  provvigioni  di gestione  esemplificandone le modalita' di calcolo. Indicare la quota parte percepita in media dai collocatori (8).
 15.2.2 ALTRI ONERI
 Indicare   la   misura  massima  degli  oneri  dovuti  alla  banca depositaria  e  la  natura  degli  altri  oneri  a  carico dell'OICR. Precisare  che le commissioni di negoziazione non sono quantificabili a priori in quanto variabili.
 Specificare  che  le  spese  e i costi annuali effettivi sostenuti dall'OICR  nell'ultimo  triennio  sono  indicati  nella  Parte II del Prospetto informativo.
 
 16. AGEVOLAZIONI FINANZIARIE (eventuale)
 Indicare  sinteticamente se sono previste agevolazioni finanziarie connesse alla partecipazione all'OICR, precisandone la misura massima applicabile.
 
 17.   SERVIZI/PRODOTTI   ABBINATI  ALLA  SOTTOSCRIZIONE  DELL'OICR (eventuale)
 Inserire   puntuale   rinvio   al   documento   illustrativo   dei servizi/prodotti  abbinati disponibile su richiesta dell'investitore. Nel  caso  di abbinamento dell'OICR ad un c.d. conto di liquidita' e' sufficiente  inserire  puntuale  rinvio alla relativa norma contenuta nel Regolamento di gestione/Statuto dell'OICR.
 
 18. REGIME FISCALE
 Indicare  in  sintesi  il  regime  di tassazione dell'OICR. Per la descrizione   del  regime  fiscale  vigente  sia  con  riguardo  alle partecipazioni  all'OICR,  sia  con  riguardo  al trattamento fiscale delle  quote  di  partecipazione  all'OICR  in  caso  di  donazione e successione, rinviare alla Parte III del Prospetto Informativo.
 
 D) INFORMAZIONI  SULLE  MODALITA'  DI  SOTTOSCRIZIONE/ RIMBORSO «E DI INVESTIMENTO/DISINVESTIMENTO SUL MERCATO DI QUOTAZIONE».
 
 19. MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE DELLE QUOTE/AZIONI
 Illustrare  gli  elementi  essenziali  (es. importi minimi, valore unitario  della quota/azione) delle modalita' di sottoscrizione delle quote/azioni  dell'OICR, rinviando al Regolamento di gestione/Statuto dell'OICR  per  la  puntuale  descrizione di tali modalita' e facendo espresso  rinvio  al  modulo  di  sottoscrizione  come unico mezzo di adesione  all'OICR.  «Precisare  che  gli  investitori interessati ad acquisire  quantitativi  inferiori possono rivolgersi direttamente al mercato di quotazione (vedi par. A.2).»
 Specificare   se   le  sottoscrizioni  possono  essere  effettuate mediante  consegna dei titoli che compongono l'indice, rinviando alla Parte III del Prospetto Informativo per maggiori informazioni.
 Menzionare  la  generica  possibilita'  di  sottoscrivere mediante tecniche   di   comunicazione   a  distanza  rinviando  per  maggiori informazioni  alla  Parte  III  del  Prospetto  Informativo,  par. 8. Specificare   la   tempistica  di  valorizzazione  dell'investimento. Evidenziare  sinteticamente i casi in cui si applica la sospensiva di sette  giorni  di  cui all'articolo 30, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 1998.
 Specificare  i  contenuti  e  i  termini di invio della lettera di conferma  e  rinviare alla Parte III del Prospetto Informativo per il relativo contenuto.
 
 20. MODALITA' E TERMINI DI RIMBORSO DELLE QUOTE/AZIONI
 Indicare sinteticamente il diritto del partecipante di ottenere il rimborso  delle  quote/azioni  detenute  e rinviare al Regolamento di gestione/Statuto  dell'OICR  per  la  descrizione  delle modalita' di richiesta,  dei  termini  di  valorizzazione  e  di effettuazione del rimborso. Rinviare al paragrafo 12.1 per gli eventuali oneri.
 Specificare  i  contenuti  ed  i termini di invio della lettera di conferma  del disinvestimento e rinviare alla Parte III del Prospetto Informativo per il relativo contenuto.
 
 «21.  MODALITA'  DI  INVESTIMENTO/DISINVESTIMENTO  NEL  MERCATO DI QUOTAZIONE
 Indicare    che   le   quote/azioni   dell'OICR   possono   essere acquistate/vendute   sul   mercato   di   quotazione  attraverso  gli intermediari autorizzati.
 Richiamare  gli  obblighi  di  attestazione  degli  ordini e delle operazioni  eseguite  a carico degli medesimi previsti dagli articoli 60 e 61 del Regolamento CONSOB n. 11522/98.»
 
 E) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE(9)
 [22. VALORIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO
 Indicare  i  termini  di  pubblicazione  del valore unitario della quota/azione,  con indicazione dei quotidiani e delle eventuali altre fonti ove e' possibile rilevare detto valore.
 Per  le  ulteriori informazioni indicare puntuale riferimento alla relativa  norma contenuta nel Regolamento di gestione/Statuto sociale dell'OICR.
 
 23. INFORMATIVA AI PARTECIPANTI
 Specificare  che la Societa' di gestione/Sicav provvede ad inviare annualmente  ai partecipanti le informazioni Relative ai dati storici di  rischio/rendimento  dell'OICR,  al  Total  Expenses  Ratio  ed al Turnover  di  portafoglio  riportate  nella  Parte  I1  del Prospetto Informativo.   Evidenziare  che,  in  caso  di  modifiche  essenziali intervenute  con  riguardo all'OICR, la Societa' provvede altresi' ad inviare   tempestivamente   ai  partecipanti  l'informativa  relativa redatta  secondo criteri volti ad assicurare una agevole comparazione delle  informazioni  modificate  con quelle preesistenti. Specificare che  il  partecipante  puo' anche richiedere il Prospetto riassuntivo della   situazione   quote/azioni   detenute,   nei   casi   previsti dall'articolo  62,  comma  4,  lettera  b), del regolamento Consob n. 11522/98.
 
 24. ULTERIORE INFORMATIVA DISPONIBILE
 Indicare  la facolta', riconosciuta all'investitore, di richiedere l'invio, anche a domicilio, dei seguenti ulteriori documenti:
 a) Parte  III  del  Prospetto  Informativo - Altre informazioni sull'investimento;
 b) Regolamento di gestione/Statuto sociale dell'OICR;
 c) ultimi  documenti  contabili  redatti  (rendiconto annuale e relazione semestrale, se successiva)(10);
 d) documento  di  illustrazione  dei  servizi/prodotti abbinati alla  sottoscrizione  dell'OICR  (eventuale).  Riportare  i relativi, eventuali, oneri di spedizione.
 Specificare  le modalita' di richiesta ed i termini di invio della sopra indicata documentazione.
 Precisare   che  i  documenti  contabili  dell'OICR  sono  inoltre disponibili  presso  la  Societa' di gestione/Sicav e presso la banca depositaria ovvero la banca corrispondente.
 Specificare  che  la  Societa'  di  gestione/Sicav puo' inviare la documentazione  informativa  elencata  ai  paragrafi  22  e  23,  ove richiesto  dall'investitore,  anche  in  formato elettronico mediante tecniche  di  comunicazione a distanza, purche' le caratteristiche di queste ultime siano con cio' compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilita' su supporto duraturo. ]
 
 «25. VALORIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO
 Indicare  i  termini  di  pubblicazione  del valore unitario della quota/azione,  con  specificazione  dei  quotidiani  sui  quali detto valore e' pubblicato.
 Per  le  ulteriori informazioni indicare puntuale riferimento alla relativa  norma contenuta nel Regolamento di gestione/Statuto sociale dell'OICR.
 
 26. INFORMATIVA PER GLI INVESTITORI
 Specificare che i seguenti documenti ed i successivi aggiornamenti sono disponibili sul sito Internet della Societa' di gestione/Sicav e della societa' di gestione del mercato di quotazione:
 a) Parti   I,   II   e   III   del   Prospetto  Informativo  di sollecitazione/quotazione;
 b) il Regolamento di gestione/Statuto sociale dell'OICR;
 c) ultimi  documenti  contabili  redatti  (rendiconto annuale e relazione semestrale, se successiva) (11);
 d) documento  di  illustrazione  dei  servizi/prodotti abbinati alla sottoscrizione dell'OICR (eventuale).
 Precisare  che la documentazione di cui sopra e' disponibile anche presso  la  banca depositaria ovvero il/i soggetto/i incaricato/i dei pagamenti.
 Indicare  la facolta', riconosciuta all'investitore, di richiedere l'invio,  anche  a  domicilio,  dei  suddetti  documenti. Riportare i relativi, eventuali, oneri di spedizione. Specificare le modalita' di richiesta,  indicando  i soggetti ai quali tale richiesta deve essere inoltrata ed i termini di invio degli stessi.
 Specificare  che  le  informazioni  previste dall'articolo 23-bis, comma 6, del Regolamento CONSOB n. 11971/99, sono comunicate mediante loro  tempestiva  pubblicazione  nel  sito Internet della Societa' di gestione/Sicav  e rese disponibili presso la societa' di gestione del mercato  di  quotazione e la banca depositaria ovvero il/i soggetto/i incaricato/i dei pagamenti.
 Specificare   che   la   Societa'  di  gestione/Sicav  provvede  a pubblicare  sui  quotidiani  di  cui  al  par.  24,  entro il mese di febbraio   di   ciascun   anno,   un  avviso  concernente  l'avvenuto aggiornamento del Prospetto informativo pubblicato.
 Indicare gli indirizzi internet della Societa' di gestione/SICAV e della societa' di gestione del mercato.»
 Specificare che le Parti I, II e III del Prospetto informativo e i documenti  menzionati  sub  b) e c) sono altresi' pubblicati nel sito Internet  della  Societa'  di  gestione/Sicav.  Indicare le eventuali altre tipologie di informazioni reperibili nel sito medesimo.
 
 DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'
 "La   Societa'  di  gestione  del  risparmio/Sicav  si  assume  la responsabilita'  della  veridicita'  e  della  completezza dei dati e delle   notizie   contenuti   nel   presente   Prospetto  informativo semplificato".
 
 Il Rappresentante legale (Generalita' e firma autografa)
 
 PARTE  II  DEL PROSPETTO INFORMATIVO - ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO, COSTI DELL'OICR E TURNOVER DI PORTAFOGLIO
 
 Inserire la seguente frase:
 "La presente parte II e' valida a decorrere dal .......(12)"
 
 DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO DELL'OICR
 
 I  dati storici di rischio/rendimento devono essere aggiornati con cadenza  annuale  e  riferiti,  in caso di molteplicita' di classi, a ciascuna di esse.
 Illustrare  con un grafico a barre il rendimento annuo dell'OICR e dell'indice  nel  corso degli ultimi 10 anni solari (13). Specificare che  i  dati  di  rendimento  dell'OICR  non  includono  i  costi  di sottoscrizione (ed eventuali di rimborso) a carico dell'investitore.
 Evidenziare  con  un  grafico lineare l'andamento del valore della quota/azione  dell'OICR  e  dell'indice  nel  corso  dell'ultimo anno solare.  Inserire  la  seguente avvertenza: "I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri"(14).
 Riportare, su base annua, il rendimento medio composto dell'OICR e dell'indice nel corso degli ultimi 3 e 5 anni solari(15)(16).
 Indicare la data di inizio dell'offerta/quotazione dell'OICR ed il nominativo  dell'eventuale  soggetto  a  cui  e'  stata  delegata  la gestione.
 TOTAL EXPENSES RATTO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVI DELL'OICR
 
 Riportare  il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo  triennio(17),  fra  il totale degli oneri posti a carico dell'OICR  ed  il  patrimonio  medio su base giornaliera dello stesso (c.d. TER).
 Dare  evidenza che nel calcolo del TER sono considerati i seguenti oneri: (18)
 
 ===================================================================== COSTI e SPESE A CARICO DELL'OICR per il periodo ...   |Anno|Anno|Anno ===================================================================== Provvigioni di gestione                               | %  | %  | % --------------------------------------------------------------------- Compenso e spese di banca depositaria(19)             | %  | %  | % --------------------------------------------------------------------- Spese di revisione e certificazione del patrimonio    |    |    | dell'OICR                                             | %  | %  | % --------------------------------------------------------------------- Spese legali e giudiziarie                            | %  | %  | % --------------------------------------------------------------------- Spese dirette di collocamento (eventuale) (20)        | %  | %  | % --------------------------------------------------------------------- Spese di pubblicazione                                | %  | %  | % --------------------------------------------------------------------- Altri oneri gravanti sull'OICR (specificare)          | %  | %  | % --------------------------------------------------------------------- TOTALE                                                | %  | %  | %
 
 Indicare  che  nella  quantificazione  degli  oneri fornita non si tiene   conto  dei  costi  di  negoziazione  che  hanno  gravato  sul patrimonio dell'OICR, ne' degli oneri fiscali sostenuti. Evidenziare, inoltre,  che  la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di  quelli  gravanti  direttamente  sul  sottoscrittore, da pagare al momento  della  sottoscrizione  e  del  rimborso (operare rinvio alla Parte I, Sez. C), par. 15.1).
 
 TURNOVER DI PORTAFOGLIO DELL'OICR
 
 Indicare  il  tasso  di  movimentazione  del portafoglio dell'OICR (c.d.   turnover) per   ciascun   anno  solare  dell'ultimo  triennio (21)espresso  dal  rapporto percentuale fra la somma degli acquisti e delle  vendite di strumenti finanziari, al netto delle sottoscrizioni e  rimborsi delle quote/azioni dell'OICR, e il patrimonio netto medio su   base   giornaliera.  Illustrare  sinteticamente  il  significato economico dell'indicatore.
 Indicare,  per  ciascun  anno solare dell'ultimo triennio, il peso percentuale  delle  compravendite  di strumenti finanziari effettuate tramite  intermediari  negoziatori  del  gruppo di appartenenza della SGR.
 
 [ MODULO DI SOTTOSCRIZIONE
 
 Nel   modulo   di   sottoscrizione   devono  essere  riportate  le informazioni richieste dal Regolamento di gestione/Statuto sociale.
 Deve  inoltre essere evidenziato l'obbligo di consegna delle Parti I  e  II  del  Prospetto  Informativo prima della sottoscrizione e la facolta'  del sottoscrittore di richiedere la Parte III del Prospetto Informativo, il Regolamento di gestione o lo Statuto dell'OICR.
 Specificare    il/i    comparto    oggetto    dell'operazione   di sottoscrizione (eventuale). Indicare i mezzi di pagamento previsti ed i relativi giorni di valuta.
 Evidenziare  infine,  in  neretto,  i  casi  in  cui si applica la facolta'  di  recesso  prevista  dall'articolo  30, comma 6 del Testo Unico,  chiarendo  che  la  sospensiva  non  riguarda  le  successive sottoscrizioni dei fondi/comparti riportati nel Prospetto Informativo o  successivamente  inseriti  per  i  quali sia stata preventivamente inviata  al partecipante la relativa informativa tratta dal Prospetto semplificato aggiornato. ]
 
 PARTE   III   DEL   PROSPETTO   INFORMATIVO   -   ALTRE  INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO
 
 Riportare  la  denominazione  della  Societa'  di Gestione/Sicav e dell'eventuale   gruppo   di   appartenenza.   Inserire  le  seguenti indicazioni:
 "La  presente Parte III, unitamente alle Parti I e II, costituisce il  Prospetto  Informativo  completo relativo all'offerta pubblica di quote/azioni di... "
 "Il/Lo  Regolamento  di  gestione/Statuto  sociale dell'OICR forma parte  integrante  del  Prospetto  informativo  completo, al quale e' allegato"
 "La  Societa' di Gestione/Sicav si assume la responsabilita' della veridicita'  e  completezza  dei dati e delle notizie contenuti nella presente Parte III che e' valida a decorrere dal ... (22).
 
 A) INFORMAZIONI GENERALI
 
 1. SOCIETA' DI GESTIONE/SICAV
 Indicare:  la  denominazione  e  la  forma  giuridica; una sintesi storica  dell'operativita'  e del gruppo di appartenenza; gli estremi del provvedimento di autorizzazione della Banca d'Italia ed il numero di  iscrizione  all'Albo;  una sintesi delle attivita' effettivamente svolte;  le  funzioni  aziendali  affidate a terzi in outsourcing; la durata;  la  data  di  chiusura  dell'esercizio  sociale; il capitale sociale  sottoscritto  e  versato;  gli  azionisti  che,  secondo  le informazioni a disposizione della societa', detengono una percentuale del  capitale  superiore  al 5%; le persone fisiche o giuridiche che, direttamente   o   indirettamente,  singolarmente  o  congiuntamente, esercitano  o  possono  esercitare  un  controllo sulla societa' e la frazione   di   capitale   detenuta  che  da'  diritto  al  voto;  le generalita',  la  carica  ricoperta  con  relativa scadenza ed i dati concernenti   la  qualificazione  e  l'esperienza  professionale  dei componenti  l'organo  amministrativo,  dando evidenza dei consiglieri c.d.  "indipendenti" e delle altre eventuali cariche ricoperte presso societa' del gruppo di appartenenza della Societa' di gestione/Sicav; le generalita', le funzioni e la scadenza dalla carica dei componenti l'organo  di  controllo;  le  generalita'  di  chi  ricopre  funzioni direttive  e gli incarichi svolti; le principali attivita' esercitate dai  componenti  gli organi amministrativi e dall'organo direttivo al di fuori della societa'; gli altri OICR gestiti.
 
 2. L'OICR
 Breve   descrizione  della  natura  giuridica  e  delle  finalita' dell'OICR  indicizzato.  Inserire  le seguenti precisazioni in ordine all'OICR  oggetto di illustrazione: indicare la data di istituzione e gli estremi del provvedimento di autorizzazione della Banca d'Italia, l'inizio  dell'operativita',  il  codice  ISIN;  evidenziazione delle variazioni   nella   politica   di   investimento   seguita  e  delle sostituzioni  operate  con  riferimento  ai soggetti incaricati della gestione  effettuate negli ultimi due anni; data dell'ultima delibera consiliare  o  assembleare  che  e'  intervenuta  sul  Regolamento di gestione/Statuto   sociale  dell'OICR  e  relativo  provvedimento  di approvazione   della   Banca  d'Italia;  descrizione  dell'indice  di riferimento,  del  trattamento dei flussi di cedole/dividendi e altri diritti, della valuta di origine ed eventualmente del tasso di cambio utilizzato  per  esprimere  i valori dell'indice nell'unita' di conto domestica,  delle  fonti  informative  ove possono essere reperite le relative  quotazioni (qualora la societa' si avvalga di uno specifico Info-Provider  indicazione  del/degli  index-ticker e il/i relativo/i nome   del   Provider);   societa'   a   cui,  sia  pure  nel  quadro dell'attribuzione  in  via generale delle responsabilita' gestorie al consiglio  di  amministrazione,  sono conferite deleghe gestionali di rilievo,  con specificazione dell'oggetto della delega; generalita' e dati  concernenti  la  qualificazione ed esperienza professionale del soggetto,  o  dei  componenti  l'eventuale  organo,  che attende alle scelte effettive di investimento.
 
 3.  COMPARTI  (eventuale) Illustrare le caratteristiche di ciascun comparto.
 
 4. SOGGETTI CHE PROCEDONO AL COLLOCAMENTO (eventuale)
 Indicare   denominazione   e   forma  giuridica;  sede  legale  ed amministrativa  principale,  se  diversa (e' consentito il rimando ad apposito allegato).
 
 5. BANCA DEPOSITARIA
 Indicare:   denominazione   e  forma  giuridica;  sede  legale  ed amministrativa  principale,  se diversa, nonche' sede presso cui sono espletate le funzioni di banca depositaria.
 
 «6. SPECIALISTI
 Illustrare  il  ruolo  degli  specialisti  conformemente  a quanto previsto dal regolamento del mercato di quotazione.»
 7. SOCIETA' DI REVISIONE
 Indicare:   denominazione   e   forma   giuridica;  estremi  della deliberazione  di  conferimento  dell'incarico e durata dello stesso, con  riguardo  sia  all'OICR  che  alla  Societa'  di gestione/Sicav; relativi oneri a carico dell'OICR.
 B) PROCEDURE DI SOTTOSCRIZIONE E RIMBORSO
 
 8. SOTTOSCRIZIONE E RIMBORSO DELLE QUOTE/AZIONI
 Nel   caso   di   sottoscrizione/rimborso   mediante  tecniche  di comunicazione  inserire  le  previsioni  previste dalla comunicazione Consob DIN/56016 del 21 luglio 2000.
 Indicare  l'esistenza di procedure di controllo delle modalita' di sottoscrizione e di rimborso per assicurare la tutela degli interessi dei partecipanti all'OICR e scoraggiare pratiche abusive.
 Illustrare    il    contenuto    della    lettera    di   conferma dell'investimento/disinvestimento.
 
 C) MODALITA'  DI  NEGOZIAZIONE  DELLE  QUOTE/AZIONI  Illustrare le modalita'   di   negoziazione   delle  quote/azioni  sul  mercato  di quotazione.
 
 D) REGIME FISCALE
 
 9. REGIME FISCALE
 Indicare  il regime di tassazione dell'OICR e descrivere il regime fiscale vigente con riguardo sia alle partecipazioni all'OICR, sia al trattamento fiscale delle quote di partecipazione all'OICR in caso di donazione e successione.
 
 E) CONFLITTI DI INTERESSE
 
 10. SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI
 Indicare   gli  eventuali  limiti,  inseriti  nel  Regolamento  di gestione/Statuto  sociale  dell'OICR  ed ulteriori rispetto ai limiti quantitativi  posti  dalla  legge  e dalle disposizioni emanate dalla Banca  d'Italia,  che  la  Societa'  di  gestione/Sicav, in ordine ai rapporti  di  gruppo, intende rispettare per assicurare la tutela dei partecipanti da possibili situazioni di conflitto di interessi.
 Inserire le indicazioni richieste dall'articolo 49 del Regolamento Consob  n.  11522/98,  con riferimento ai rapporti con soggetti con i quali  esista  una  situazione  di  conflitto di interessi e indicare l'esistenza di procedure di gestione di tali situazioni.
 In  particolare,  indicare  la  tipologia dei soggetti con i quali sono  stati  stipulati  dalla  Societa'  di gestione/Sicav accordi di retrocessione   delle  commissioni  e  illustrare  sinteticamente  il contenuto  di  tali  accordi.  Rinviare  al  rendiconto  periodico di gestione  dell'OICR  per  la  puntuale descrizione delle modalita' di impiego,  nell'interesse  dei  partecipanti  all'OICR, delle somme di denaro  e/o  delle  tipologie  di  servizi ricevuti in virtu' di tali accordi(23).  Precisare  che la Societa' di gestione/Sicav si impegna ad  ottenere  dal  servizio  svolto  il  miglior  risultato possibile indipendentemente dal livello di retrocessione definito. --------------------------------------
 
 NOTE:
 (1) Il  Prospetto  Informativo  deve essere redatto in modo
 chiaro,  sintetico  e comprensibile affinche' l'investitore
 sia   in   grado  di  assumere  una  consapevole  decisione
 d'investimento.  A  tal fine e' importante che il Prospetto
 Informativo  consti  di limitate pagine, di agevole lettura
 (utilizzare  un  carattere  di stampa non inferiore a 11) e
 numerate.   Le  Parti  I  e  II  dovranno  essere  numerate
 riportando   il   numero  totale  delle  pagine  componenti
 ciascuna di esse (ad esempio: pagina 1 di 6, pagina 2 di 6,
 pagina 3 di 6 ...).
 (2) Le  parti di testo contenute nella parentesi « » devono
 essere   espunte  dal  Prospetto  pubblicato  per  la  sola
 sollecitazione  mentre quelle contenute nella parentesi [ ]
 devono  essere espunte dal Prospetto pubblicato per la sola
 quotazione.
 (3) In   occasione   del   primo   deposito  del  Prospetto
 Informativo,  il  termine iniziale di validita' coincidera'
 con  la  data di inizio della sollecitazione/quotazione. In
 occasione   dell'aggiornamento   episodico   del  Prospetto
 Informativo  il  relativo  termine  iniziale  di  validita'
 coincidera'  con  la  data,  specificata  dalla Societa' di
 gestione/Sicav,   a  decorrere  dalla  quale  le  modifiche
 apportate diverranno operanti.
 (4) Utilizzare,  al  riguardo, la qualifica di Assogestioni
 di appartenenza (fondo indicizzato).
 (5) Il  grado di rischio deve essere indicato nel Prospetto
 in   termini   descrittivi:   basso,   medio-basso,  medio,
 medio-alto, alto e molto alto; e deve essere stimato avendo
 presente   la   volatilita'  delle  quote/azioni  dell'OICR
 (scostamento     quadratico     medio     dei    rendimenti
 giornalieri) nel   corso   degli   ultimi   3  anni  o,  in
 alternativa,   qualora   la  stessa  non  sia  disponibile,
 dell'indice  prescelto,  nonche'  gli  specifici fattori di
 rischio indicati nel paragrafo 13, punto f.2.
 (6) Per  gli  OICR  a  capitalizzazione  dei  proventi  che
 prevedono il reinvestimento dei medesimi l'indice prescelto
 dovra'   possedere  caratteristiche  analoghe  (c.d.  total
 return index).
 (7) La  quota-parte percepita in media dai collocatori deve
 essere  determinata  sulla base delle rilevazioni contabili
 relative  alle  commissioni/provvigioni  attive  e a quelle
 passive    dell'ultimo    esercizio   della   Societa'   di
 gestione/Sicav.  Per  gli OICR di nuova commercializzazione
 il  dato deve essere stimato sulla base di quanto stabilito
 dalle  convenzioni di collocamento. In tutti i casi il dato
 indicato nel Prospetto e' soggetto ad aggiornamento solo se
 la  rilevazione  annuale  mostra  uno scostamento in valore
 assoluto  superiore  a  250  basis  point  rispetto al dato
 pubblicato.
 (8) Cfr. nota precedente.
 (9) Nel caso di contestuale sollecitazione e quotazione, si
 redigono solo i paragrafi 25 e 26.
 (10) Evidenziare   che,   nel  caso  di  due  o  piu'  OICR
 illustrati nel medesimo Prospetto, i partecipanti a ciascun
 OICR   hanno   diritto  di  richiedere  anche  i  documenti
 contabili  relativi  agli  altri  OICR  offerti  tramite il
 medesimo Prospetto informativo.
 (11) Cfr. nota precedente.
 (12) In  occasione  del  primo  deposito  del Prospetto, il
 termine  iniziale  di  validita' coincidera' con la data di
 inizio   dell'attivita'  di  sollecitazione.  In  occasione
 dell'aggiornamento   periodico   annuale,   il  termine  di
 validita'  coincidera'  con  la data di pubblicazione della
 parte  aggiornata (da effettuarsi entro il mese di febbraio
 di ciascun anno).
 (13) I  dati  di  rendimento  devono essere rappresentati a
 partire  dal  1° gennaio 1996. Il dato numerico per ciascun
 anno  andra' riportato in Euro. Per gli OICR valorizzati in
 un'altra  valuta,  (ad  esempio,  il  Dollaro),  occorrera'
 affiancare  alla relativa valorizzazione una valorizzazione
 in  Euro. Nel caso in cui la Societa' di gestione/SICAV sia
 operativa  da  meno  di  10  anni,  i  dati  devono  essere
 riportati  per  tale minore periodo. Qualora vi siano state
 significative  modifiche della politica di investimento, si
 deve  procedere  all'azzeramento delle performance passate.
 Analogamente,  la  societa'  puo' richiedere l'annullamento
 dei  dati storici nel caso in cui sia totalmente variata la
 societa' che gestisce. L'indice andra' sempre rappresentato
 per  l'intero  periodo  richiesto. Nel caso di modifica non
 significativa    della   politica   di   investimento,   le
 performance    dell'OICR    vanno   rappresentate   insieme
 all'indice  adottato prima della modifica della politica di
 investimento e all'indice adottato dopo tale modifica.
 (14) Il   grafico   deve  essere  costruito  con  punti  di
 rilevazione    mensili.   Qualora   non   sia   disponibile
 l'andamento  dell'OICR  per l'intero ultimo anno, riportare
 esclusivamente l'andamento dell'indice specificando che non
 e'  indicativo  delle  future  performance  dell'OICR. Cfr.
 ultima parte della nota 7.
 (15) Cfr. nota 7.
 (16) Al  fine  di  consentire  un  corretto  confronto  tra
 l'andamento   del   valore   della  quota/azione  e  quello
 dell'indice  riportati  nel  grafico  a  barre, nel grafico
 lineare  e  su  base  annuale  a tre e cinque anni, occorre
 altresi'  evidenziare che la performance dell'OICR riflette
 oneri   sullo   stesso   gravanti   e   non  contabilizzati
 nell'andamento   dell'indice.   Detto  indice  puo'  essere
 riportato  al netto degli oneri fiscali vigenti applicabili
 all'OICR.
 (17) Per gli OICR con chiusura dell'esercizio contabile non
 coincidente    con    l'anno   solare,   le   Societa'   di
 gestione/Sicav possono indicare il TER calcolato sulla base
 dei  dati  riferiti  agli  ultimi tre esercizi chiusi prima
 dell'aggiornamento annuale del Prospetto.
 (18) In  sede di prima applicazione (aggiornamento dei dati
 entro febbraio 2006), la tabella puo' essere compilata solo
 per  l'ultimo  anno,  mentre  deve  essere indicato il dato
 sintetico di TER relativo agli anni precedenti.
 (19) Si  tratta  del  compenso  per  lo  svolgimento  delle
 funzioni  di  banca  depositaria ai sensi di legge, nonche'
 delle  spese  legate alle attivita' generali di settlement,
 di tenuta dei conti e di eventuale calcolo del valore delle
 quote/azioni  (c.d.  NAV) svolte  dalla  banca medesima per
 conto  della  Societa'  di  gestione  del  risparmio/Sicav.
 Specificare   se   la   banca  depositaria  svolga  o  meno
 l'attivita' di calcolo del NAV.
 (20) Specificare  le  spese  di  collocamento  quando  sono
 sostenute direttamente dal comparto della Sicav.
 (21) In  sede  di  prima applicazione puo' essere riportato
 solo il dato relativo all'ultimo anno.
 (22) La  Parte  III  deve  essere  predisposta per la prima
 volta  in  occasione  della  redazione  del primo Prospetto
 informativo    con   la   medesima   data   di   validita'.
 Successivamente,  la  Parte III deve essere tempestivamente
 aggiornata  al  variare  dei  dati  riportati e deve essere
 contestualmente  inviata alla Consob con evidenziazione dei
 dati modificati e della nuova data di validita'.
 (23) In caso di OICR indicizzati esteri non armonizzati, il
 rinvio al rendiconto periodico di gestione andra' riportato
 solo   ove   tale   documento   contenga   le   dettagliate
 informazioni sugli accordi di soft commissions conclusi.
 |  |  |  | Allegato n. 8 ALLEGATO 1G
 
 Informazioni soggette alle procedure di aggiornamento
 di cui agli articoli 23-bis, comma 2, lettera a),
 e 27, comma 2, lettera a)
 
 A. Parte I e II del Prospetto informativo relativo ad OICR aperti
 Variazioni concernenti l'identita', la denominazione e l'indirizzo dei  soggetti  indicati  nelle Parte I del prospetto informativo (es. SGR/Sicav, banca depositaria, societa' di revisione ecc..) e/o cambio di denominazione del fondo/comparto o del sistema di fondi/comparti;
 Cambio   di   denominazione   del  gruppo  di  appartenenza  della SGR/Sicav;
 Misura  degli  oneri  a  carico  del  sottoscrittore  e dell'OICR, agevolazioni finanziarie;
 Variazione,  superiori  al  limite  indicato  nel prospetto, della quota  parte  delle  commissioni/provvigioni  percepite  in media dai collocatori;
 Variazioni  attinenti  ai  servizi accessori offerti e ai prodotti abbinati  alla  sottoscrizione  dell'OICR;  Variazioni  attinenti  al regime fiscale;
 Tempistica per la valorizzazione della quota/azione;
 Termini   di  valorizzazione  e  pubblicazione  del  valore  della quota/azione  e  quotidiani/fonti  sui  quali  viene  pubblicato tale valore,   procedura   per   la  richiesta  e  l'invio  dell'ulteriore informativa disponibile;
 Variazione  ovvero  inserimento  della societa' cui sono conferite deleghe gestionali di rilievo;
 Altre  variazioni  delle informazioni contenute nella Parte II del prospetto     informativo     saranno     recepite    in    occasione dell'aggiornamento periodico della stessa.
 
 B. Parte I del Prospetto informativo relativo a fondi chiusi
 Cambio  di  denominazione  della SGR, dei soggetti che partecipano all'operazione e/o cambio di denominazione del fondo/comparto;
 Cambio di sede della SGR;
 Cambio  di  denominazione del gruppo di appartenenza della SGR e/o dei soggetti che partecipano all'operazione;
 Modifica della composizione degli organi sociali della SGR e/o dei soggetti che partecipano all'operazione;
 Variazione,  ovvero inserimento, della societa' cui sono conferite deleghe  di  gestione, degli esperti indipendenti, dell'intermediario finanziario, dello specialist e dello sponsor.
 Misura degli oneri a carico del sottoscrittore e del fondo e delle agevolazioni finanziarie; Variazione del regime fiscale;
 Tempistica per la valorizzazione della quota;
 Termini di valorizzazione e pubblicazione del valore della quota e quotidiani/fonti sui quali viene pubblicato tale valore;
 Procedura  per  la  richiesta e l'invio dell'ulteriore informativa disponibile;
 Recapito,  anche  telefonico,  cui inoltrare esposti, richieste di chiarimenti,  di  informazioni  o  di  invio  della  documentazione a disposizione;
 Variazione   ovvero   inserimento   di   ulteriori   soggetti  che partecipano all'operazione;
 Altre  variazioni  delle  informazioni contenute nella Parte I del prospetto   informativo   saranno   recepite   in   occasione   degli aggiornamenti previsti dall'articolo 27.
 
 C.  Parte  I e II del Prospetto informativo relativo a fondi pensione aperti
 Cambio  di  denominazione  e  di  indirizzo  del  soggetto  che ha istituito  il  fondo  e/o cambio di denominazione del fondo/comparto, senza cambiamento della politica d'investimento;
 Cambio  di  denominazione  del gruppo di appartenenza del soggetto che   ha  istituito  il  fondo;  Misura  degli  oneri  a  carico  dei partecipanti  e  del  fondo  ed  agevolazioni finanziarie; Variazioni attinenti al regime fiscale;
 Tempistica di valorizzazione delle quote;
 Termini di valorizzazione e pubblicazione del valore della quota e quotidiani sui quali viene pubblicato il relativo valore;
 Procedura  per  la  richiesta e l'invio dell'ulteriore informativa disponibile;
 Variazione  ovvero  inserimento  della societa' cui sono conferite deleghe gestionali di rilievo;
 Altre  variazioni  delle informazioni contenute nella Parte II del prospetto  saranno recepite in occasione dell'aggiornamento periodico della stessa.
 |  |  |  | Allegato n. 9 
 ALLEGATO 1H
 Schema di modulo di sottoscrizione in Italia
 di OICR esteri armonizzati (1)
 
 Inserire le seguenti diciture:
 "Il  presente  modulo  di sottoscrizione e' l'unico valido ai fini della sottoscrizione in Italia di quote/azioni dell'OICR". (2)
 "Il presente modulo e' valido a decorrere dal .../... /... ".(3)
 Evidenziare   l'obbligo  di  consegna  del  prospetto  informativo semplificato    prima    della    sottoscrizione.    Specificare   il fondo/comparto e la classe oggetto dell'operazione di sottoscrizione.
 Indicare i mezzi di pagamento ed i relativi giorni di valuta.
 Evidenziare  in grassetto, i casi in cui si applica la facolta' di recesso  prevista  dall'articolo  30, comma 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998,  n.  58  (TUF),  chiarendo  che  la  sospensiva non riguarda le successive  sottoscrizioni  dei  fondi/comparti indicati nello stesso prospetto informativo e oggetto di commercializzazione in Italia.
 Indicare  la  denominazione  del soggetto incaricato dei pagamenti cui l'operazione e' attribuita per l'esecuzione. * * *
 Riportare,  in  allegato  al modulo di sottoscrizione, le seguenti informazioni concernenti il collocamento in Italia delle quote/azioni dell'OICR.
 
 Nell'ipotesi   di  OICR  con  struttura  multicompartimentale  e/o multiclasse,   indicare   i   comparti   e   le   classi  oggetto  di commercializzazione in Italia.
 A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO L'OICR IN ITALIA
 Indicare   che   l'elenco  aggiornato  dei  soggetti  collocatori, raggruppati  per  categorie  omogenee  e  con evidenza dei comparti e delle  classi disponibili presso ciascun collocatore, e' disponibile, su  richiesta,  presso  la  succursale  italiana  dell'offerente  ove costituta e presso i soggetti incaricati del collocamento.
 Indicare  il/i soggetto/i incaricato/i dei pagamenti precisando la denominazione  e la forma giuridica, la sede legale e, se diversa, la sede  amministrativa  principale, le funzioni svolte e la sede presso cui   le  stesse  sono  espletate,  l'eventuale  indirizzo  di  posta elettronica.
 Indicare,  ove  possibile,  il  soggetto depositario precisando la denominazione,  la  forma  giuridica, l'indirizzo della succursale in Italia e le funzioni presso quest'ultima svolte.
 Indicare,  ove possibile, l'indirizzo della succursale in Italia e le funzioni presso la stessa svolte dalla Societa' di gestione/Sicav.
 
 B) INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE QUOTE/AZIONI IN ITALIA
 Indicare   modalita'   e   tempistica   della  trasmissione  delle istruzioni  di  sottoscrizione,  di  conversione  (c.d.  switch) e di rimborso al/ai soggetto/i incaricato/i dei pagamenti.
 
 Specificare  i  contenuti  e  i  termini di invio della lettera di conferma  dell'investimento,  della  conversione  (c.d. switch) e del disinvestimento.
 Indicare sinteticamente le modalita' di utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza ai fini delle sottoscrizioni, dei rimborsi e delle eventuali conversioni delle quote/azioni.
 
 C) INFORMAZIONI ECONOMICHE
 Indicare  in  forma  tabellare,  con riferimento alle tipologie di oneri previste nel Prospetto semplificato, la quota parte corrisposta in  media ai collocatori, distinguendo con riferimento ai comparti ed alle classi di azioni/quote commercializzate.(4)
 Indicare  se  sono previste agevolazioni finanziarie connesse alla partecipazione all'OICR, precisandone la misura massima applicabile.
 
 D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
 Indicare  le  modalita',  i  termini  e  i  soggetti  da cui poter ottenere  in  Italia  i documenti e le informazioni che, a termini di quanto  previsto  nel  Prospetto  informativo  e/o  in conformita' di quanto stabilito dal presente Regolamento, devono essere pubblicate e diffuse. Riportare i relativi, eventuali, oneri di spedizione.
 Specificare  che  la  documentazione  informativa,  ove  richiesto dall'investitore,  potra' essere inviata anche in formato elettronico mediante   tecniche   di   comunicazione   a   distanza,  purche'  le caratteristiche  di  queste  ultime  siano  con  cio'  compatibili  e consentano   al   destinatario   dei   documenti   di  acquisirne  la disponibilita' su supporto duraturo.
 Descrivere   il   regime   fiscale   vigente   con  riguardo  alla partecipazione  all'OICR ed il trattamento fiscale delle quote/azioni di partecipazione all'OICR in caso di donazione e successione.
 
 ----------------------------------
 NOTE:
 (1) Il  modulo  di sottoscrizione deve essere redatto in
 modo  chiaro,  sintetico  e  comprensibile.  Le  pagine del
 modulo  di  sottoscrizione  devono  essere  preferibilmente
 limitate  come  numero  e  devono essere redatte in modo da
 renderne  agevole  la  lettura  (utilizzare un carattere di
 stampa  non  inferiore  a  11) e numerate. Il formato della
 numerazione  delle  pagine  dovra'  riportare  il numero di
 pagina insieme al numero totale delle pagine che compongono
 il  documento  (ad  esempio:  pagina  1 di 3, pagina 2 di 3
 ...).  Nel  caso  di offerta di quote/azioni di OICR aperti
 indicizzati  di  diritto  estero di cui all'articolo 42 del
 Testo  Unico,  il  presente  schema subira' gli adattamenti
 necessari in rapporto alla fattispecie concreta.
 (2) Specificare   la   denominazione   e   la  tipologia
 dell'OICR, la relativa nazionalita' e se presenta struttura
 multicompartimentale e/o multiclasse.
 (3) Il  modulo  di sottoscrizione, trasmesso da soggetto
 appositamente  incaricato  in  occasione del primo deposito
 del  prospetto  informativo, riporta un termine iniziale di
 validita'  coincidente con la data di inizio dell'attivita'
 di  commercializzazione.  In  occasione  di  modifiche  del
 modulo  di  sottoscrizione,  il  termine di validita' dello
 stesso  coincidera'  con la data a decorrere dalla quale le
 modifiche apportate diverranno operanti.
 (4) La quota-parte di commissioni percepita in media dai
 collocatori   deve  essere  determinata  sulla  base  delle
 rilevazioni contabili relative alle commissioni/provvigioni
 attive  e  a  quelle  passive  dell'ultimo esercizio. Per i
 fondi  di  nuova  commercializzazione  il  dato deve essere
 stimato sulla base di quanto stabilito dalle convenzioni di
 collocamento.  In tutti i casi il dato indicato e' soggetto
 ad  aggiornamento solo se la rilevazione annuale mostra uno
 scostamento  in valore assoluto superiore a 250 basis point
 rispetto al dato pubblicato.
 |  |  |  | Allegato n. 10 ALLEGATO 1I
 Tavola 6
 
 Documentazione da allegare alla domanda
 di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto
 di quotazione/documento di quotazione in caso di quotazione
 di quote di fondi chiusi e di OICR indicizzati
 
 Alla domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione   di  quote  di  fondi  chiusi  deve  essere  allegata  la documentazione di seguito indicata:
 a) copia della delibera dell'organo competente che ha approvato la presentazione della domanda di quotazione;
 b) bozza  del  prospetto  di  quotazione,  redatto  secondo  le modalita' previste nell'Allegato 1B;
 c) per le principali partecipazioni non quotate detenute, copia dell'ultimo  bilancio  di esercizio ovvero, ove redatto, consolidato, nonche'  del  budget  consolidato dell'esercizio in corso e dei piani economico-finanziari consolidati relativi ai due esercizi successivi.
 Alla    domanda   di   autorizzazione   alla   pubblicazione   del prospetto/documento  di  quotazione  di  OICR indicizzati deve essere allegata la documentazione di seguito indicata:
 a) copia della delibera dell'organo competente che ha approvato la presentazione della domanda di quotazione;
 d) bozza del prospetto/documento di quotazione, redatto secondo le modalita' previste nell'Allegato 1B;
 Le  societa'  di gestione/Sicav di diritto estero devono, inoltre, allegare  alla  domanda  una  propria dichiarazione nella quale venga confermato che:
 e) la  societa' di gestione/Sicav e' regolarmente costituita ed il suo statuto e' conforme alle leggi ed ai regolamenti ai quali essa e' soggetta;
 f) non  sussistono  impedimenti  alla sostanziale osservanza da parte   della   societa'   di   gestione/Sicav   delle   disposizioni dell'ordinamento  italiano concernenti le informazioni che i soggetti aventi strumenti finanziari quotati devono mettere a disposizione del pubblico o della Commissione;
 g) idonea  attestazione  della societa' di gestione/Sicav circa le  modalita'  di  esercizio  dei  diritti spettanti ai titolari, con particolare   riguardo   alle  modalita'  di  esercizio  dei  diritti patrimoniali  connessi  ai  certificati  previsti  dalle  leggi e dai regolamenti ai quali i certificati medesimi sono soggetti.
 La  societa' di gestione/Sicav estera dovra' inoltre allegare alla domanda   un'attestazione  di  una  societa'  di  revisione  iscritta nell'albo  previsto  dall'articolo  161  del Testo Unico, dalla quale risulti  la  sostanziale  equivalenza tra i requisiti di indipendenza del  revisore  vigenti nel Paese in cui la societa' stessa ha la sede principale  e  quelli  richiesti  dalle disposizioni dell'ordinamento italiano,   nonche'  la  sostanziale  equipollenza  dei  principi  di revisione adottati rispetto a quelli raccomandati in Italia.
 |  |  |  | Allegato n. 11 
 ALLEGATO 3H
 (Comunicazione delle variazioni degli organi di amministrazione
 e controllo e del direttore generale)
 
 ---->   Vedere Modello da pag. 116 a pag. 117 della S.O.   <----
 
 ISTRUZIONI
 
 A - ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO
 (1) MODELLO ADOTTATO: A = Modello tradizionale
 B = Modello dualistico
 C = Modello monistico
 
 (2) TIPO VARIAZIONE:  A = Assunzione ufficio o particolari cariche
 B = Cessazione ufficio o particolari cariche
 
 (3) TIPO EVENTO:      A = Nomina con delibera assembleare
 
 B  =  Nomina con delibera consiliare (ad es. cooptazione)
 C  =  Nomina dei Consiglieri di gestione con delibera del Consiglio di Sorveglianza
 D  = Subentro dei componenti degli organi di controllo supplenti ai componenti degli organi di controllo effettivi cessati dalla carica
 E = Cessazione dall'ufficio per:
 e1: scadenza termine
 e2: revoca
 e3: rinuncia
 e4: decadenza
 e5: altre cause
 
 |Inserire la data alla quale si
 |sono verificati gli eventi di cui
 |al punto (3). Da tale data
 |decorrono i cinque giorni di
 |mercato aperto per l'invio del
 (4) DATA EVENTO:               |presente modello. ---------------------------------------------------------------------
 |Inserire la data dalla quale
 |l'evento ha efficacia. Da
 |compilare solo nel caso in cui
 |l'evento abbia efficacia
 |differita, per esempio nel caso in
 |cui l'accettazione/non
 |accettazione della nomina sia
 |successiva all'evento. Se la data
 |di accettazione/non accettazione
 |non e' disponibile al momento
 |della dichiarazione, dovra' essere
 |inviato un nuovo modello 100,
 |riepilogativo di tutte le
 |accettazioni/non accettazioni,
 |entro cinque giorni di mercato
 |aperto dalla conoscenza
 |dell'ultima accettazione/non
 |accettazione della nomina. Nel
 |caso in cui l'efficacia
 |dell'evento coincida con la data
 (5) DATA EFFICACIA EVENTO:     |evento, ripetere tale data. ---------------------------------------------------------------------
 (6) UFFICIO O PARTICOLARI      | CARICHE CONFERITI NELLA           |A) Componente organo di SOCIETAQUOTATA DICHIARANTE:       |amministrazione ---------------------------------------------------------------------
 |B) Componente organo di
 |amministrazione senza voto ai
 |sensi della legge n. 474/94 e
 |successive modifiche ---------------------------------------------------------------------
 |C) Presidente organo di
 |amministrazione ---------------------------------------------------------------------
 |D) Presidente onorario organo di
 |amministrazione ---------------------------------------------------------------------
 |E) Vice Presidente organo di
 |amministrazione ---------------------------------------------------------------------
 |F) Amministratore Delegato o
 |Consigliere di gestione Delegato ---------------------------------------------------------------------
 |G) Componente Comitato Esecutivo ---------------------------------------------------------------------
 |H) Componente effettivo organo di
 |controllo ---------------------------------------------------------------------
 |I) Componente supplente organo di
 |controllo ---------------------------------------------------------------------
 |L) Presidente organo di controllo ---------------------------------------------------------------------
 |M) Vice Presidente organo di
 |controllo ---------------------------------------------------------------------
 |N) Direttore Generale ---------------------------------------------------------------------
 |Nel caso in cui la scadenza
 |coincida con l'approvazione del
 |bilancio, indicare la data di (7) DATA SCADENZA.                |chiusura del relativo esercizio.
 
 SCHEDA ANAGRAFICA DEI NOMINATIVI INDICATI
 
 Tale scheda e' da compilare anche nell'ipotesi di variazione della residenza e/o del domicilio per la carica. In tal caso, dovra' essere trasmessa  la  sola  scheda anagrafica entro cinque giorni di mercato aperto dalla conoscenza della modifica intervenuta.
 
 SCHEDA   RIEPILOGATIVA   COMPOSIZIONE  ORGANI  DI  AMMINISTRAZIONE  E CONTROLLO
 
 Tale  scheda  e'  da compilare ogni qualvolta venga effettuata una comunicazione ai sensi dell'articolo 100 del presente regolamento, ad eccezione delle sole variazioni anagrafiche.
 
 B - MODALITA' DI INVIO
 
 1.  La  comunicazione  si  intende effettuata nel giorno in cui e' stata:
 a) consegnata direttamente;
 b) spedita per lettera raccomandata A/R;
 c) inviata  mediante  circuito  telematico al momento in cui lo stesso verra' reso disponibile.
 
 Nei  casi  sub  a) e  b) sulla busta che contiene la comunicazione deve  essere  indicata  la  seguente  notazione  "Contiene modello di comunicazione ex art. 100 del Regolamento n. 11971/99" .
 
 2.   Considerata   l'esigenza   che   la   comunicazione  pervenga tempestivamente  alla  Consob  si  raccomanda che, nel caso in cui si utilizzi  la  modalita' di invio sub b) la comunicazione stessa venga inviata  anche  a  mezzo telefax (al numero 06/8477519, o, in caso di difficolta' di invio, ai numeri 06/8416703 o 06/8417707).
 
 3.  Per  trasmettere la comunicazione mediante circuito telematico (sub  c) e'  necessario farne richiesta alla Consob la quale fornira' le   credenziali  di  accesso;  al  termine  dell'invio  di  ciascuna comunicazione  occorrera' ritirare la ricevuta elettronica. All'invio della comunicazione mediante circuito telematico dovra' accompagnarsi l'inoltro di una lettera contenente i dati della ricevuta elettronica e  le firme dei soggetti tenuti all'obbligo. La comunicazione inviata tramite  rete  telematica  si considera eseguita nel giorno in cui e' stata  rilasciata  la  ricevuta  elettronica, ma l'obbligo si intende assolto  solo  con  l'invio  della  lettera  contenente  le firme dei soggetti tenuti.
 |  |  |  | ---->  Vedere Allegato da pag. 120 a pag. 129 del S.O.  <---- |  |  |  | Allegato 13 
 ALLEGATO 4 B
 Istruzioni per l'assolvimento degli obblighi informativi
 ai sensi dell'articolo 120 del Decreto Legislativo n. 58/1998
 
 A - LE PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' QUOTATE
 
 PARTE I - AMBITO E MODALITA' DI APPLICAZIONE
 
 1. PRECISAZIONI SUGLI OBBLIGHI INFORMATIVI
 
 1.1  L'assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 117, 118 e 120  del  presente  regolamento  richiede  l'utilizzo  esclusivo  del modello 120A.
 Qualora  il  soggetto  dichiarante  sia  una  societa' quotata, la comunicazione deve essere effettuata su supporto informatico, secondo quanto  indicato  nel  successivo  punto  5  della  presente PARTE I. L'assolvimento  degli  obblighi  di cui all'articolo 119 del presente regolamento richiede l'utilizzo esclusivo del modello 120 B.
 
 1.2  I  fiduciari,  intestatari  di azioni di societa' quotate per conto  di  terzi,  e  gli  intermediari che effettuano l'attivita' di gestione del risparmio calcolano la partecipazione con riferimento al totale  delle  azioni e dei diritti di voto oggetto di intestazione o di   gestione.   Qualora   la   dichiarazione   venga  effettuata  da intermediari di diritto estero che effettuano l'attivita' di gestione del  risparmio, nello spazio "Eventuali osservazioni" dovranno essere indicati   gli   eventuali   fondi   diritto   estero   che  superano singolarmente le soglie rilevanti ai sensi dell'art. 117 del presente regolamento.
 
 1.3   In  ipotesi  di  modifiche  delle  informazioni  anagrafiche relative  ai  soggetti  compresi  in una precedente dichiarazione non sara'  necessario  compilare un nuovo modello ma si dovra' comunicare tempestivamente  tali  dati  alla Consob ed alla societa' partecipata con una nota.
 
 1.4  Nel  caso  in  cui  ci  si  avvalga  della  facolta' prevista dall'articolo   121,   comma   2,   del   presente   regolamento,  la comunicazione potra' essere effettuata e sottoscritta da uno solo dei soggetti  tenuti  all'obbligo;  in  tal caso al fine di realizzare la completezza  delle informazioni, nel modello dovranno comunque essere riportati  tutti  gli  elementi  che  consentano  di  ricostruire  le partecipazioni di tutti i soggetti tenuti all'obbligo.
 
 1.5  In  occasione dell'ammissione alla quotazione e di operazioni di  fusione  e/o  scissione  aventi  ad  oggetto societa' quotate, la comunicazione  dell'entita'  delle  partecipazioni rilevanti detenute alla data di inizio negoziazione, ovvero alla data di efficacia della fusione/scissione,   deve   essere  effettuata  dai  soggetti  tenuti utilizzando  il  modello  120A,  anche se le stesse informazioni sono contenute nel relativo prospetto o documento informativo.
 Nel  caso  di  offerte  pubbliche  di  sottoscrizione  contestuali all'ammissione   alla   quotazione,  la  partecipazione  deve  essere calcolata   sul   capitale   post  offerta  anche  se  l'attestazione dell'aumento di capitale non e' ancora stata depositata.
 
 1.6  Per  quanto  riguarda la facolta' prevista dall'articolo 121, comma 3, del presente regolamento, che consente agli intermediari che nell'esercizio  dell'attivita' di gestione del risparmio acquisiscono una  partecipazione  compresa  tra  il  2% e il 5% di comunicare tale partecipazione  solo  in  occasione  della  convocazione  della prima assemblea  successiva,  tale  comunicazione  deve  essere  effettuata utilizzando  il  modello 120 A, riportando la partecipazione detenuta alla  data della comunicazione, anche qualora tale partecipazione sia inferiore al 2% o uguale a O. A tale
 comunicazione dovranno altresi' essere allegate, sempre su modello 120A,  le  comunicazioni relative all'operazione che ha comportato il superamento della soglia del 2% e alle altre eventuali operazioni che hanno   comportato   la  discesa  entro  tale  limite  e  l'eventuale successivo superamento.
 
 2. IL CALCOLO DELLA PARTECIPAZIONE RILEVANTE
 
 2.1  Ai  fini  del  calcolo  della percentuale non va tenuto conto delle  azioni prive del diritto di voto (ad es. azioni di risparmio); al  contrario,  occorre tener conto anche di quelle azioni private ex lege  (ad  es. azioni proprie), o per atti di disposizione negoziale, del diritto di voto.
 
 2.2  Le  azioni possedute devono essere rapportate, per il calcolo della percentuale, al capitale sottoscritto - rappresentato da azioni con  diritto  di  voto  - quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive  modificazioni.  In  ipotesi  di  variazione  del capitale sociale,  si  dovra'  considerare il nuovo capitale sociale a partire dalla data di efficacia dell'atto che ha determinato tale variazione, per  la  cui  individuazione  si  fa  riferimento  a  quanto indicato nell'articolo 98 del presente regolamento.
 Per  le  societa'  cooperative, la dichiarazione attiene al numero totale  delle  azioni possedute, prescindendo dal numero dei voti che di fatto possono essere espressi in sede assembleare.
 
 2.3  Nell'ipotesi  di  azioni  oggetto  di contratto di pegno e di usufrutto,  il  creditore  pignoratizio  e  l'usufruttuario  dovranno effettuare  la  segnalazione  solo  nel caso in cui ad essi spetti il diritto  di  voto  inerente alle azioni. Nell'ipotesi di contratti di pegno  che  prevedono  particolari  clausole inerenti l'esercizio del diritto  di  voto in relazione agli argomenti che figurano all'ordine del  giorno  dell'assemblea,  la comunicazione dovra' comunque essere effettuata  sia  dal  proprietario  delle  azioni  sia  dal creditore pignoratizio  specificando,  nell'apposito  spazio  per le "Eventuali osservazioni"  ,  le  situazioni rilevanti ai fini dell'esercizio del diritto di voto.
 
 2.4   Nell'ipotesi   di  azioni  oggetto  di  contratto  di  pegno "indiviso"  a favore di un pool di creditori con cessione del diritto di  voto,  la  comunicazione per l'eventuale superamento delle soglie rilevanti deve essere effettuata pro-quota dai soggetti tenuti.
 Qualora  non  fosse  possibile  individuare  le  quote spettanti a ciascun creditore pignoratizio nell'ambito del pool, ciascun soggetto tenuto  all'obbligo  dovra'  dichiarare  l'intero ammontare del pegno specificando  nell'apposito  spazio per le "Eventuali osservazioni" , che si tratta di pegno "indiviso" detenuto in pool, indicandovi anche il   nominativo   dell'eventuale  soggetto  capofila.  Tali  soggetti potranno  avvalersi  della facolta' prevista dall'articolo 121, comma 2,  del  presente  regolamento,  a condizione che nella dichiarazione resa  da  uno  dei  soggetti  del  pool  relativa alla partecipazione corrispondente  all'intero ammontare del pegno sia specificato che la dichiarazione e' resa anche per conto degli altri soggetti (indicando il nominativo di ognuno).
 
 2.5  Nell'ipotesi  di  azioni  possedute  a titolo di deposito, il depositario  dovra'  effettuare  la segnalazione solo nel caso in cui esso eserciti discrezionalmente il diritto di voto.
 
 2.6  Nell'ipotesi  di  operazioni  di prestito titoli o di riporto l'obbligo  di comunicazione ricade sempre sul prestatore o riportato, mentre ricade sul prestatario o riportatore nella sola ipotesi in cui tale soggetto mantenga la proprieta' ed il diritto di voto dei titoli medesimi oltre la data della liquidazione dell'operazione.
 
 2.7  Nell'ipotesi  di  piu'  operazioni  realizzate  nella  stessa giornata,  la partecipazione da considerare ai fini dell'assolvimento degli   obblighi   e'   quella   risultante   dall'ultima  operazione effettuata.
 3. DETERMINAZIONE DEI TERMINI PER L'INVIO DELLA COMUNICAZIONE
 
 3.1  Nella  comunicazione  andra'  indicata  la  data  dalla quale decorre  il termine di 5 giorni di mercato aperto entro il quale deve essere   eseguita   la  comunicazione.  Nel  caso  di  operazioni  di compravendita  realizzate in un mercato regolamentato, il termine per l'invio   della  comunicazione  decorre  dalla  data  del  contratto, indipendentemente dalla data di liquidazione dell'operazione.
 
 3.2   In  caso  di  trasferimento  per  successione  mortis-causa, acquisto  o  trasferimento  per  atto  tra vivi, fusioni o scissioni, costituzione  di  pegno,  di  usufrutto  o  di deposito, dovra' farsi riferimento  alla  data  di  perfezionamento  dell'atto,  secondo  la rispettiva  disciplina  civilistica,  indipendentemente dalla data di esecuzione.
 
 3.3  In  ipotesi di variazione del capitale sociale, gli eventuali obblighi   di   comunicazione   decorrono   dalla   data  in  cui  la comunicazione   della   societa'   quotata,   effettuata   ai   sensi dell'articolo  98 del presente regolamento, e' diffusa dalla societa' di  gestione  del mercato, fermo restando che la data dell'operazione da  indicare sul modello e' quella degli eventi indicati nel medesimo articolo 98.
 
 3.4  In  ipotesi  di  adesione ad un'offerta pubblica di acquisto, scambio  o vendita, gli eventuali obblighi di comunicazione decorrono dalla data del pagamento del corrispettivo dovuto.
 
 4. DESTINATARI DELLA COMUNICAZIONE E MODALITA' DI INVIO
 
 4.1  La comunicazione e' inviata alla societa' partecipata ed alla Consob.  Le  comunicazioni  si intendono effettuate nel giorno in cui sono state:
 
 a) consegnate direttamente
 b) spedite per lettera raccomandata A.R.
 c) inviate mediante circuito telematico (solo per la comunicazione alla Consob).
 
 Nei  casi  a) e b), sulla busta che contiene la comunicazione deve essere   indicata   la   seguente   notazione  "contiene  modelli  di comunicazione ex articolo 120 del D.Lgs. 58/1998" .
 
 4.2   Considerata   l'esigenza   che   la  comunicazione  pervenga tempestivamente alla Consob al fine della sua immediata comunicazione al  mercato,  si  raccomanda  che,  nel caso si utilizzi la modalita' b) di  cui  al  punto  4.1, la segnalazione alla Consob venga inviata anche a mezzo telefax (al numero 06/8477519 o, in caso di difficolta' di  invio,  ai  numeri 06/8416703 o 06/8417707), entro il termine dei cinque giorni di mercato aperto.
 
 5. INVIO SU SUPPORTO INFORMATICO DELLE COMUNICAZIONI
 
 5.1 In caso di utilizzo del supporto informatico, obbligatorio nel caso  in cui il dichiarante sia una societa' quotata, il modello 120A deve  essere  compilato  secondo  il  tracciato  record  contenuto in appendice.
 
 5.2  Per  l'invio su supporto informatico delle comunicazioni sono previste due modalita': - invio tramite rete telematica.
 Per  trasmettere le dichiarazioni con tale modalita' e' necessario farne  richiesta  alla  Consob  la  quale  fornira' la documentazione tecnica  relativa  alle  specifiche del sistema da impiegare, nonche' l'identificativo  e  codice  segreto  per  la connessione; al termine dell'invio  di ciascuna dichiarazione occorrera' ritirare la ricevuta elettronica.
 
 - invio su dischetto.
 
 Il  supporto  utilizzabile  e'  il  dischetto per computer da 3,5" formattato per sistemi MS/DOS compatibili.
 
 5.3  All'invio  su supporto informatico delle dichiarazioni dovra' accompagnarsi  l'inoltro  di  una lettera contenente l'identificativo della  dichiarazione, il nome del dichiarante, della societa' oggetto di  dichiarazione,  la  data  dell'operazione e le firme dei soggetti tenuti all'obbligo. Nel caso di invio su dischetto, la lettera dovra' essere   inviata   congiuntamente   al   dischetto,   citando,   come identificativo della dichiarazione, il nome del file.
 Nel  caso  di  invio  telematico, la lettera dovra' essere inviata entro  il  temine  di 7 giorni dall'inoltro telematico, citando, come identificativo  della  dichiarazione  cui  si riferisce, i dati della ricevuta   elettronica.   La   comunicazione   inviata  tramite  rete telematica   si  considera  eseguita  nel  giorno  in  cui  e'  stata rilasciata  la ricevuta elettronica, ma l'obbligo della dichiarazione verra'  considerato assolto solo con l'invio della lettera contenente le firme dei soggetti tenuti.
 Con  successiva  comunicazione  verranno  indicate le modalita' di adempimento  degli  obblighi di comunicazione mediante utilizzo della firma digitale.
 PARTE II - IL MODELLO 120 A
 
 LA  STRUTTURA  DEL MODELLO E IL CONTENUTO DELLE SEZIONI SEZIONE 1: DICHIARAZIONE
 
 Comprende    gli    elementi   essenziali   della   comunicazione, rappresentati   dall'indicazione   dell'obbligo   normativo   cui  la comunicazione si riferisce, dell'identita' del soggetto "Dichiarante" ,  che  e'  il  titolare  dell'obbligo  di  dichiarazione  in  quanto possessore in via diretta o indiretta delle partecipazioni rilevanti, e  delle  "Societa'  oggetto della dichiarazione" , cioe' le societa' nelle  quali  il  soggetto  dichiarante  possiede  le  partecipazioni rilevanti.
 
 Tale  sezione e' composta di tre quadri: il "Tipo dichiarazione" , il soggetto "Dichiarante" e le "Societa' oggetto di dichiarazione" .
 
 Quadro  1.1:  "Tipo  dichiarazione"  -  Indica  il tipo di obbligo informativo   cui   la  dichiarazione  si  riferisce:  Partecipazioni rilevanti in societa' quotate.
 
 Quadro   1.2:   "Dichiarante"   -   Contiene  l'indicazione  e  le informazioni   anagrafiche  sul  soggetto  titolare  dell'obbligo  di dichiarazione.  Enecessario  riempire  tutti  i  campi  previsti, con l'eccezione  del  codice  fiscale e del numero iscrizione CCIAA per i soggetti non residenti in Italia.
 In   tale   quadro   deve   anche   essere   indicata   la   "Data dell'operazione"  ,  che  e'  quella idonea a determinare l'insorgere dell'obbligo di comunicazione.
 
 Quadro   1.3:  "Societa'  oggetto  di  dichiarazione"  -  Contiene l'indicazione  delle societa' quotate rispetto alle quali il soggetto dichiarante  ha  maturato l'obbligo di dichiarazione, individuate con le relative informazioni anagrafiche.
 
 Per  ogni societa' oggetto di dichiarazione devono essere indicate le  azioni  o  quote  possedute  direttamente  e  indirettamente  dal dichiarante. In particolare si deve indicare:
 
 - il  numero  totale  di  azioni o quote votanti possedute e il rapporto  percentuale  tra tali azioni o quote ed il capitale sociale rappresentato  da  azioni  o  quote  con  diritto  di  voto.  Di tale percentuale dovra' tenersi conto al fine di verificare la sussistenza o meno dell'obbligo di comunicazione di cui all'art. 117 del presente regolamento;
 
 - il numero di azioni o quote ordinarie possedute e il rapporto percentuale   tra   tali  azioni  o  quote  ed  il  capitale  sociale rappresentato  da  azioni  o  quote  con diritto di voto in assemblea ordinaria;
 
 - il  numero delle azioni o quote votanti di cui il dichiarante sia  titolare  del diritto di voto e il rapporto percentuale tra tali azioni o quote ed il capitale sociale rappresentato da azioni o quote con diritto di voto. Di tale percentuale dovra' tenersi conto al fine di   verificare   la   sussistenza  o  meno  di  taluni  obblighi  di comunicazione (cfr. causale 4);
 
 - il   numero   delle  azioni  o  quote  ordinarie  di  cui  il dichiarante   sia   titolare  del  diritto  di  voto  e  il  rapporto percentuale   tra   tali  azioni  o  quote  ed  il  capitale  sociale rappresentato  da  azioni  o  quote  con diritto di voto in assemblea ordinaria.
 Si deve inoltre indicare il valore nominale della singola azione o quota  della  societa'  oggetto  di  dichiarazione e la valuta in cui queste sono espresse.
 
 "Causale  dichiarazione"  -  In tale campo deve essere indicato il motivo  per  cui  si  effettua  la dichiarazione, secondo le seguenti causali:
 
 1	dichiarazione  iniziale da effettuare nei casi di superamento del limite del 2% (Prima dichiarazione);
 
 2   dichiarazione   da   effettuare  per  variazioni  rilevanti (superamento  delle  ulteriori  soglie previste dall'articolo 117 del presente  regolamento) di una partecipazione gia' comunicata, tali da non   comportare  la  riduzione  della  partecipazione  entro  il  2% (Variazioni successive);
 
 3	dichiarazione   da   effettuare   per   la   riduzione  della percentuale  di  possesso  entro  il  2%  (Riduzione  entro le soglie rilevanti);
 
 4	dichiarazione   da  effettuare  per  variazioni  diverse  dai precedenti  punti, secondo quanto indicato nella successiva PARTE III - Punto 4;
 
 5  dichiarazione  da effettuare nel momento in cui un soggetto, titolare  di  una partecipazione rilevante, non usufruisca piu' della facolta'   prevista   dall'articolo   121,   comma  2,  del  presente regolamento.
 
 "Codice  operazione"  -  In  tale campo andra' indicato, secondo i codici   di  seguito  riportati,  il  titolo  dell'acquisto  o  della variazione   della   partecipazione   rilevante  facendo  riferimento all'ultima operazione che determina l'obbligo della comunicazione:
 
 A: Compravendita in un mercato regolamentato
 B: Compravendita (ad es. transazione ai blocchi)
 C: Acquisto a titolo gratuito per atto tra vivi
 D: Successione mortis-causa
 E: Pegno
 F: Usufrutto
 G: Deposito
 H: Riporto o Prestito titoli
 I: Altro
 
 SEZIONE 2: TAVOLE DELLE PARTECIPAZIONI E DELLE RELAZIONI DI CONTROLLO
 
 Tale  sezione  comprende  le tavole che descrivono (per coppie) le relazioni  di  partecipazione  diretta  intercorrenti  tra i soggetti previsti  dall'obbligo  di  dichiarazione e le relazioni di controllo del   dichiarante   rispetto   a  tutte  le  societa'  che  risultano "Partecipate" all'interno delle coppie.
 
 Deve   essere   compilata   una   tavola  per  ogni  relazione  di partecipazione.
 
 La  sezione 2 comprende tre quadri relativi alla descrizione della relazione  di  partecipazione  e di controllo: il "Partecipante" , la societa' "Partecipata" e le "Azioni o quote possedute" .
 Quadro  2.1: "Partecipante" - Contiene le informazioni anagrafiche del  soggetto  dichiarante o della societa' da questi controllata che detiene la relazione di partecipazione descritta nella TAVOLA.
 
 Quadro  2.2:  "Partecipata" - Contiene le informazioni anagrafiche sul  soggetto  le  cui  azioni o quote sono detenute direttamente dal "Partecipante" di cui al precedente quadro 2.1. Inoltre e' necessario indicare la relazione di controllo tra il soggetto dichiarante di cui al  quadro  1.2 della sezione I. e il soggetto partecipato, nel campo "Rapporto  di  controllo con il soggetto dichiarante" . Sono previste quattro modalita' di controllo e l'assenza di controllo:
 
 A:	Controllo di diritto
 B:	Controllo   tramite   una  partecipazione  che  consente  di esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria
 C:	Controllo solitario tramite patto di sindacato
 D:	Controllo  ai  sensi  dell'art.  93,  comma 1, lett. a), del Testo Unico
 E:	Non controllo
 
 La  descrizione  della  relazione  di  controllo deve esprimere il rapporto  di  controllo  tra  il  soggetto  dichiarante e la societa' partecipata.
 
 quadro  2.3: "Azioni o quote possedute" - Contiene le informazioni necessarie  per  descrivere  nel  dettaglio  ammontare e natura della partecipazione.
 
 Il  campo  "Titolo del possesso" indica se le azioni o quote e/o i diritti di voto sono detenuti a titolo di:
 
 - proprieta'
 - riportato o prestatore
 - riportatore o prestatario
 - intestazione per conto terzi
 - gestione del risparmio
 - pegno
 - usufrutto
 - deposito
 - esercizio del diritto di voto per vincoli contrattuali.
 
 Nel  caso  in  cui  la  dichiarazione  sia  resa  da  una societa' fiduciaria,  per  intestazione  di azioni di una societa' quotata per conto  terzi,  o  da  una  interposta  persona  si deve indicare come "Titolo di possesso: Intestazione per conto terzi" .
 
 Nel  caso  in  cui  la  dichiarazione sia resa da un intermediario nell'ambito  dell'attivita'  di gestione collettiva del risparmio, si deve indicare come "Titolo di possesso: gestione del risparmio" .
 
 Nel  caso  in  cui la dichiarazione sia resa da un soggetto che in seguito  a  particolari  clausole contrattuali dispone del diritto di voto inerente azioni la cui titolarita' sia invece rimasta in capo ad un  altro  soggetto,  si  deve  indicare  come  "Titolo  di possesso: esercizio del diritto di voto per vincoli contrattuali" .
 
 Nel  campo  "Totale"  deve  essere  indicato  il  numero di azioni possedute  dal  soggetto partecipante, considerando sia quelle di cui il  "Partecipante" dispone del diritto di voto che quelle delle quali ne e' privato. SEZIONE 3: ALLEGATI
 
 Gli   allegati  contengono  dati  di  specificazione  dei  singoli rapporti  di  partecipazione  tra  coppie di soggetti riportati nelle TAVOLE  della sezione 2. Nella compilazione del modello, gli allegati relativi  a  ciascuna  TAVOLA dovranno essere inseriti immediatamente dopo  la  TAVOLA  cui  si  riferiscono,  prima della eventuale TAVOLA successiva.  In  caso  di  variazione del contenuto di una TAVOLA, il relativo  allegato dovra' essere compilato nuovamente anche se il suo contenuto risulta invariato rispetto alla precedente comunicazione.
 
 La sezione comprende quattro tipi di ALLEGATI.
 
 "Allegato A" - Tale allegato deve essere compilato nel caso in cui siano   dichiarate  delle  azioni  il  cui  titolo  di  possesso  sia "proprieta'" , "riportato o prestatore" , "riportatore o prestatario" , "fiducia" , "gestione del risparmio" e tutte o parte di tali azioni detenute risultino prive del diritto di voto.
 In  tal  caso, nel quadro 2.3 della Sezione 2 deve essere riempito il  campo "Di cui senza voto" e deve essere compilato l'allegato A se almeno  uno dei soggetti cui spetta il diritto di voto sulle azioni o quote  di  cui  il  "Partecipante"  ha  dichiarato  di esserne privo, risulti  titolare, relativamente a tali azioni o quote, di diritti di voto in misura superiore alla soglia rilevante.
 
 Nell'allegato  devono  essere indicati tutti i dati anagrafici del soggetto  titolare  di tali diritti di voto, tranne il codice fiscale per  le  societa'  estere,  l'ammontare  delle  azioni  o quote cui i diritti  di  voto si riferiscono, ripartite per titolo di possesso, e la relativa percentuale.
 
 "Allegato  B"  -  Tale  allegato  deve  essere compilato quando le azioni  o  quote indicate in una TAVOLA DELLE PARTECIPAZIONI a titolo di  "Proprieta'" sono possedute almeno in parte per il tramite di una societa' fiduciaria o di una interposta persona.
 
 In  tale  allegato  devono essere indicati tutti i dati anagrafici della  societa'  fiduciaria  o  dell'interposta persona e l'ammontare delle  azioni o quote affidate, indicando le azioni prive del diritto di  voto, solo nel caso in cui la societa' "Partecipata" della coppia cui  si  riferisce  l'allegato  coincide  con la "societa' oggetto di dichiarazione" .
 
 "Allegato  C"  -  Tale  allegato deve essere compilato nel caso di dichiarazione  resa  da  una  societa' fiduciaria o da una interposta persona,  in  quanto  titolare di una partecipazione rilevante in una societa'   quotata,   che   indica  nella  TAVOLA  DI  PARTECIPAZIONE "Intestazione per conto terzi" come titolo del possesso.
 
 In tale allegato deve essere obbligatoriamente indicato nel quadro 3.3.  il  "Numero  di  soggetti fiducianti o di interposte persone" . Inoltre,  nel  quadro  3.4  devono  essere  indicati, ove presenti, i fiducianti  o i soggetti che hanno intestato le azioni all'interposta persona  in  possesso  di  una  percentuale  rilevante  del  capitale rappresentato  da  azioni con diritto di voto della societa' quotata, indicando  i  loro dati anagrafici e l'ammontare delle azioni o quote da  loro intestate alla societa' fiduciaria o alla interposta persona dichiarante.
 
 "Allegato D" - Tale allegato deve essere compilato nel caso in cui siano  dichiarate  azioni  il  cui  titolo  di possesso sia "Pegno" , "Usufrutto" , "Deposito" o "Diritti di voto per vincoli contrattuali" e: (i) la societa' "Partecipata" coincide con la "Societa' oggetto di dichiarazione"  del quadro 1.3 della stessa dichiarazione; (ii) tra i soggetti  proprietari  delle  azioni  delle  quali  sono  privati del diritto  di  voto  vi  sia  almeno  un  soggetto  in  possesso di una percentuale  rilevante  del  capitale  rappresentato  da  azioni  con diritto di voto della societa' oggetto di partecipazione.
 Nel  quadro  3.5  deve  essere  indicato il "Numero complessivo di soggetti  proprietari"  delle  azioni  il  cui  diritto  di  voto  e' esercitato dal soggetto "Partecipante" .
 
 Nel  quadro  3.6  devono  essere  indicati  i  dati  anagrafici  e l'ammontare  delle  azioni  possedute  dai  soggetti  proprietari  in possesso  di  una percentuale rilevante del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto della societa' oggetto di partecipazione.
 
 SEZIONE  4:  OPERAZIONI  DI FUSIONE E DICHIARAZIONI DI PERDITA DEL CONTROLLO
 
 Tale sezione comprende due quadri che devono essere utilizzati per descrivere  due  tipologie  di  operazioni  che  possono  interessare societa'  controllate  dal dichiarante e che non sono riconducibili a variazioni  nel  rapporto  di  partecipazione  descritto nelle TAVOLE della Sezione 2.
 
 Quadro  4.1:  "Operazioni  di  fusione" - Deve essere riempito per descrivere   un'operazione   riguardante   la   fusione  di  societa' controllate dal dichiarante, sia nel caso che le societa' interessate siano  anche  societa'  oggetto di dichiarazione, sia nel caso che le societa'  interessate  siano societa' interposte tra il dichiarante e una   societa'   oggetto   di   dichiarazione.  Tale  quadro  prevede l'indicazione del soggetto incorporante e delle societa' incorporate, nel  caso  di incorporazione, o della nuova societa' risultante dalla fusione  e delle societa' fuse, nel caso di costituzione di una nuova societa'.  Le partecipazioni detenute dai soggetti incorporati o fusi saranno   automaticamente   assegnate   al  soggetto  incorporante  o risultante  dalla  fusione  e  saranno  considerate azzerate le altre partecipazioni detenute nelle societa' incorporate.
 
 Quadro  4.2: "Dichiarazione di perdita di controllo" - Deve essere utilizzato  esclusivamente  per  comunicare  la perdita del controllo rispetto  ad  una  societa' contenuta in una precedente dichiarazione come  soggetto  interposto tra il dichiarante ed una societa' oggetto di dichiarazione.
 
 PARTE III - CRITERI GENERALI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO
 
 1. PRIMA DICHIARAZIONE (CAUSALE 1)
 
 1.1   In   occasione  del  superamento  della  soglia  del  2%  il dichiarante dovra' effettuare una comunicazione che conterra':
 
 - nel  quadro 1.3 della sezione 1, l'indicazione della societa' oggetto  della dichiarazione, cioe' della societa' per la quale si e' acquisita  la  partecipazione  rilevante,  riempiendo  tutti  i campi previsti;
 
 - nelle  tavole  della  sezione  2,  la  descrizione di tutti i rapporti  di  partecipazione  tra coppie di soggetti rientranti negli obblighi    informativi    (dichiarante,   societa'   oggetto   della partecipazione   e  eventuali  soggetti  interposti).  Si  raccomanda altresi'  di  descrivere  le  relazioni di partecipazione di tutte le societa'   incluse   nella   dichiarazione   rispetto   al   soggetto dichiarante, comprese le catene minoritarie.
 
 1.2  Nel  caso  in  cui  il  soggetto dichiarante superi la soglia rilevante  per  il  tramite  di  societa' controllate che, al momento dell'operazione,  risultano  titolari, direttamente o indirettamente, di  partecipazioni  in altre societa' oggetto di dichiarazione, nella nuova  dichiarazione  con  causale  1  devono essere descritti solo i rapporti  di  partecipazione  che non fossero gia' stati inseriti dal dichiarante  nell'ambito di precedenti dichiarazioni, o che risultino variati  rispetto  alla precedente dichiarazione. In tale ultimo caso si  dovranno  comunque  indicare  nelle  "Eventuali  osservazioni"  i soggetti  per  conto  dei quali si effettua la dichiarazione ai sensi dell'art. 121, comma 2, del presente regolamento.
 
 1.3   La   causale   1   deve   essere   utilizzata  in  occasione dell'ammissione a quotazione di una societa' per le dichiarazioni dei soggetti   che  detengono  partecipazioni  rilevanti  nella  societa' neo-quotata.
 
 1.4  In  ipotesi  di  successione  mortis  causa, di scomparsa del soggetto  dichiarante  di  una  precedente dichiarazione a seguito di fusione   o   di   liquidazione,  i  nuovi  soggetti  titolari  della partecipazione,  dovranno effettuare una segnalazione a proprio nome. Inoltre  si  raccomanda  di  comunicare  la riduzione entro la soglia rilevante   della  partecipazione  in  capo  al  precedente  soggetto dichiarante utilizzando la "causale" 3. Nel caso di eredita' giacente tali  obblighi  sono  da  intendersi in capo al curatore. Nel caso di liquidazione   della  societa'  dichiarante,  gli  obblighi  sono  da intendersi in capo al liquidatore.
 
 2.  VARIAZIONI  SUCCESSIVE DELLA PARTECIPAZIONE RILEVANTE (CAUSALE 2)
 
 2.1  In  occasione  di  una variazione rilevante della percentuale complessivamente  detenuta  in  relazione  ad una partecipazione gia' dichiarata, si dovra' effettuare una comunicazione che conterra':
 
 - nel  quadro 1.3 della sezione 1, l'indicazione della societa' oggetto  della dichiarazione, cioe' della societa' per la quale si e' determinata  la variazione rilevante della partecipazione, e il nuovo valore della partecipazione;
 
 - nelle  tavole  della sezione 2, l'indicazione delle relazioni di  partecipazione  che  risultano  variate in termini di percentuale rispetto alla precedente dichiarazione.
 2.2  Tale  causale  andra'  altresi' utilizzata nel caso in cui la variazione  sia  comunicata  da  un  soggetto  che in occasione della precedente dichiarazione nella stessa societa' quotata si sia avvalso della  facolta'  prevista  dall'articolo  121,  comma 2, del presente regolamento.
 
 2.3. La variazione rilevante puo' essere dovuta a:
 
 1) variazioni  del o dei rapporti di partecipazione nella societa' quotata;
 
 2) acquisto  del controllo di una o piu' societa' che direttamente o  indirettamente detengono una partecipazione nella societa' quotata o primo acquisto da parte di una societa' controllata dal dichiarante che non era contenuta in alcuna precedente dichiarazione. In tal caso dovranno  essere  elencate  solo  le  coppie  di  partecipazione e le relative  relazioni  di  controllo  che  si  determinano  in  seguito all'acquisto;
 
 3) perdita  del  controllo  di  una  societa' che nella precedente dichiarazione   partecipava   direttamente   o  indirettamente  nella societa'  oggetto  di  dichiarazione.  In  tal  caso  dovranno essere comunicate  solo le coppie la cui variazione determina la perdita del controllo  e, nel quadro 4.2, tutte le altre societa' precedentemente controllate e delle quali si e' conseguentemente perso il controllo.
 
 3. RIDUZIONE ENTRO LA SOGLIA RILEVANTE DEL 2% (CAUSALE 3)
 
 3.1   Nel  caso  di  riduzione  di  una  partecipazione  rilevante complessivamente detenuta, si dovra' effettuare una dichiarazione che conterra':
 
 - nel  quadro 1.3 della sezione 1, l'indicazione della societa' quotata  per  la quale si e' determinata la riduzione entro la soglia del 2%;
 
 - nelle  tavole  della  sezione  2,  la  descrizione delle sole coppie  variate  e  delle  eventuali  variazioni  nelle  relazioni di controllo   che  hanno  determinato  la  riduzione  entro  la  soglia rilevante.
 
 3.2.  In  particolare, la riduzione entro la soglia rilevante puo' essere dovuta a:
 1) variazioni  del  o  dei  rapporti  di  partecipazione  nella societa' quotata oggetto di dichiarazione;
 
 2) perdita  del  controllo di una societa' che nella precedente dichiarazione   partecipava   direttamente   o  indirettamente  nella societa' oggetto di dichiarazione. In tal caso devono essere indicate nel  quadro 4.2 tutte le societa' precedentemente controllate e delle quali si e' conseguentemente perso il controllo.
 
 4. VARIAZIONI NELLE MODALITADI PARTECIPAZIONE (CAUSALE 4)
 
 4.1  Tale  causale  andra'  utilizzata  nel  caso  in cui, pur non variando  in  misura rilevante la partecipazione complessiva detenuta dal  dichiarante  nella  societa'  quotata,  ci  siano variazioni che riguardino la struttura delle catene di partecipazione, il titolo del possesso  della  partecipazione  rilevante,  l'ammontare  totale  dei diritti  di  voto  posseduti, i soggetti riportati negli allegati. In tali casi la comunicazione dovra' contenere:
 - nel  quadro 1.3 della sezione 1, l'indicazione della societa' quotata per la quale assumono rilevanza le predette variazioni;
 
 - nelle  tavole  della sezione 2, l'indicazione delle eventuali variazioni  nelle  catene  e  nella  modalita'  di  detenzione  delle partecipazioni  nella societa' oggetto di dichiarazione rispetto alla precedente dichiarazione;
 
 - negli  allegati  della  sezione 3, la nuova situazione che si determina  in  seguito a variazioni relative a soggetti gia' presenti e/o all'ingresso/estromissione di soggetti.
 
 4.2  La  causale 4 puo' essere obbligatoria ovvero, ai fini di una piu'   compiuta   ed   aggiornata   ricostruzione   delle   strutture partecipative, solo raccomandata.
 
 La  causale  4  e'  da  intendersi obbligatoria nei casi in cui si verifichino:
 
 1) variazioni  dei soggetti indicati negli allegati (A, B, C, e D) o  variazioni  rilevanti  delle loro partecipazioni nella societa' quotata. In tal caso deve essere comunicata la coppia per la quale si determina  la  variazione nel contenuto degli allegati con i relativi allegati;
 
 2) variazioni  rilevanti  nell'ammontare  dei  diritti  di voto posseduti   relativamente   alla   partecipazione   direttamente  e/o indirettamente posseduta dal dichiarante nella societa' quotata;
 
 3) operazioni   di   fusione   di   societa'   controllate  dal dichiarante  o  di  loro incorporazione nell'ambito di una catena che termini  con  una  societa'  che detiene una partecipazione rilevante nella societa' quotata.
 Tale  comunicazione  e'  da  intendersi  obbligatoria  per il solo soggetto incorporante, ai sensi della vigente disciplina civilistica.
 Nel  caso in cui si tratti di una fusione per incorporazione, deve essere  compilato  il  quadro  4.1  con  l'indicazione della societa' incorporante e delle societa' incorporate.
 Nel  caso  in cui la fusione comporti la costituzione di una nuova societa',  deve  essere compilato il quadro 4.1 considerando il nuovo soggetto  come  soggetto  incorporante  e le societa' che partecipano alla  fusione  come  societa'  incorporate  e si deve indicare in una apposita  "Sezione 2" il nuovo rapporto tra il soggetto dichiarante o una sua controllata e la societa' costituita con la fusione.
 
 La causale 4 e' da intendersi raccomandata nei seguenti casi:
 
 1) inserimento  di  una societa' controllata in una catena gia' dichiarata  o che dia luogo ad una nuova catena di partecipazione che termina  con una percentuale non rilevante nella societa' quotata. In tal  caso  devono  essere  indicate  le  eventuali  coppie  non  piu' esistenti  a  seguito dell'inserimento della nuova societa', le nuove coppie  di partecipazione e le relative relazioni di controllo che si determinano in seguito all'acquisto;
 
 2) estromissione di una societa' controllata da una catena gia' dichiarata  che  termina  con  una  percentuale  non  rilevante nella societa'  quotata.  In tal caso devono essere comunicate le coppie in cui  si  determinano  variazioni e, nel quadro 4.2, tutte le societa' precedentemente controllate delle quali si e' perso il controllo;
 3) operazioni   di   fusione   di   societa'   controllate  dal dichiarante o di loro incorporazione, facenti parte di una catena che termina con una percentuale non rilevante nella societa' quotata.
 
 4.3   La   causale   4  andra',  altresi',  utilizzata  quando  la comunicazione  viene  resa  volontariamente  ai  sensi dell'art. 121, comma  2,  del presente regolamento, da un soggetto diverso da quelli per  i quali si e' verificata la variazione rilevante. In tal caso la comunicazione  e'  obbligatoria  esclusivamente  per  i  soggetti che sarebbero autonomamente tenuti. Ad esempio:
 
 1) variazioni  rilevanti della percentuale detenuta da societa' controllate ovvero inserimento di societa' controllate nell'ambito di una   catena   che   termini   con   una  societa'  che  detiene  una partecipazione rilevante nella societa' oggetto di dichiarazione;
 
 2) estromissione  di  societa'  controllate  nell'ambito di una catena  che  termini  con una societa' che detiene una partecipazione rilevante nella societa' oggetto di dichiarazione.
 
 5.  DICHIARAZIONE DA EFFETTUARE QUALORA UN SOGGETTO NON USUFRUISCA PIUDELLA  FACOLTA' EX ARTICOLO 121, COMMA 2, DEL PRESENTE REGOLAMENTO (CAUSALE 5)
 
 5.1  Qualora  un  soggetto  che  abbia  usufruito  della  facolta' prevista  dall'articolo  121,  comma  2,  del presente regolamento in relazione  ad  una  partecipazione  rilevante, non usufruisca piu' di tale facolta', dovra' essere resa una nuova dichiarazione con causale 5, pur non essendo variata in misura rilevante la partecipazione.
 
 La dichiarazione con causale 5 conterra':
 
 - nel  quadro  1.3  della  sezione 1, l'indicazione della societa' quotata e della percentuale di partecipazione;
 
 - nelle  tavole  della  sezione  2,  la  descrizione di tutti i rapporti  di  partecipazione  tra coppie di soggetti rientranti negli obblighi    informativi    (dichiarante,   societa'   oggetto   della partecipazione  e  eventuali  soggetti  interposti) e le relazioni di controllo  di tutte le societa' incluse nella dichiarazione, rispetto al soggetto dichiarante.
 
 5.2  Nel  caso  di  dichiarazioni  rese  con  causale 5, come data dell'operazione  da  indicare  nel  quadro  1.2  della sezione 1 deve essere  indicata  quella in cui si e' determinata la cessazione delle condizioni  per  usufruire della facolta' prevista dall'articolo 121, comma 2, del presente regolamento.
 
 PARTE IV - IL MODELLO 120B
 
 1. IL CALCOLO DELLA PARTECIPAZIONE POTENZIALE RILEVANTE
 
 1.1   Il  superamento  o  la  discesa  entro  le  soglie  previste dall'articolo  119  del  presente  regolamento  (5%,  10%, 25%, 50% e 75%) devono  essere valutati con riferimento a due diversi criteri di calcolo, che danno luogo a due obblighi distinti:
 
 a) il  criterio previsto dall'articolo 118, applicabile a tutte le  soglie  di  comunicazione,  che  considera  le  azioni  di cui un soggetto e' titolare e i diritti di voto a lui spettanti o attribuiti (partecipazione effettiva);
 
 b) il   criterio  previsto  dall'articolo  119,  comma  1,  che richiede  di  tener conto, in aggiunta alla partecipazione effettiva, anche  delle  azioni  che  il  soggetto  puo' acquistare o vendere di propria  iniziativa  (partecipazione potenziale che e' calcolata come somma  algebrica  della  partecipazione  effettiva e di quella che si puo' acquistare o vendere di propria iniziativa).
 
 1.2  L'obbligo  derivante  dal criterio a), quando cioe' una delle soglie  di  cui all'articolo 119 e' superata in acquisto o in vendita in  seguito  a variazioni della partecipazione effettiva, deve essere assolto effettuando una comunicazione utilizzando il modello 120A.
 
 1.3  L'obbligo  derivante  dal criterio b), quando cioe' una delle soglie  di  cui all'articolo 119 e' superata in acquisto o in vendita in  seguito a variazioni della partecipazione potenziale, deve essere assolto effettuando una comunicazione utilizzando il modello 120B.
 
 1.4  In riferimento a quanto stabilito dall'articolo 119, comma 2, nel  caso  in  cui l'esercizio di diritti di conversione o di warrant sia  non  continuativo,  il  dichiarante  che  ha computato le azioni corrispondenti,   al   fine   di   determinare   la   percentuale  di dichiarazione, continua a considerare tali azioni anche alla fine del periodo di esercizio se non ha esercitato tale facolta'.
 
 2.  LA  STRUTTURA DEL MODELLO E IL CONTENUTO DELLE SEZIONI SEZIONE 1: DICHIARAZIONE
 
 Comprende    gli    elementi   essenziali   della   comunicazione, rappresentanti    dall'indicazione    dell'identita'   del   soggetto "Dichiarante"  ,  che e' il titolare dell'obbligo di dichiarazione in quanto  possessore  in  via  diretta o indiretta della partecipazione potenziale,  delle  "Societa' oggetto della dichiarazione" , cioe' le societa'   nelle   quali   il   soggetto   dichiarante   possiede  le partecipazioni    potenziali    e   l'ammontare   complessivo   della partecipazione potenziale facente capo al soggetto dichiarante.
 
 Quadro   1.1:   "Dichiarante"   -   Contiene  l'indicazione  e  le informazioni   anagrafiche  sul  soggetto  titolare  dell'obbligo  di dichiarazione.  Enecessario  riempire  tutti  i  campi  previsti, con l'eccezione del codice fiscale e del numero di iscrizione CCIAA per i soggetti non residenti in Italia.
 In   tale   quadro   deve   anche   essere   indicata   la   "Data dell'operazione"  ,  che  e'  quella idonea a determinare l'insorgere dell'obbligo di comunicazione.
 Quadro   1.2:  "Societa'  oggetto  di  dichiarazione"  -  Contiene l'indicazione   delle   societa'  rispetto  alle  quali  il  soggetto dichiarante  ha  maturato l'obbligo di dichiarazione, individuate con le relative informazioni anagrafiche.
 
 Quadro  1.3: "Partecipazione potenziale" - Contiene la descrizione analitica  della  partecipazione potenziale detenuta direttamente e/o indirettamente dal dichiarante.
 
 In particolare sono indicate:
 
 - la     partecipazione    effettiva,    rappresentata    dalla partecipazione  calcolata  senza tener conto delle azioni che possono essere  acquistate  o  vendute  di propria iniziativa, corrispondente alla    partecipazione   calcolata   secondo   i   criteri   previsti dall'articolo 118 del presente regolamento;
 - le  azioni  con  diritto di voto che si possono acquistare di propria  iniziativa,  specificando se tale facolta' deriva da accordi contrattuali,  conversione  di  strumenti convertibili o esercizio di warrant,   e   le   relative   percentuali   calcolate  sul  capitale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto;
 - le  azioni  con  diritto  di  voto  che si possono vendere di propria  iniziativa, e la relativa percentuale calcolata sul capitale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto;
 - la  partecipazione  potenziale,  che  corrisponde  alla somma algebrica delle prime tre voci.
 
 SEZIONE 2: SOGGETTI CHE DETENGONO LA PARTECIPAZIONE POTENZIALE
 
 Tale   sezione   deve  essere  compilata  solo  nel  caso  che  la partecipazione  potenziale  sia  detenuta  dal  soggetto  dichiarante almeno in parte per via indiretta.
 
 Quadro  2.1: "Soggetti che detengono la partecipazione potenziale" Contiene l'indicazione e le informazioni anagrafiche sul soggetto che detiene  direttamente la partecipazione. Enecessario riempire tutti i campi  previsti,  con  l'eccezione  del  codice  fiscale e del numero iscrizione  CCIAA  per i soggetti non residenti in Italia. Inoltre e' necessario  indicare  la  relazione  di  controllo  tra  il  soggetto dichiarante  di  cui  al quadro 1.2 della sezione 1 e il soggetto che detiene   direttamente   la   partecipazione  potenziale,  nel  campo "Rapporto  di  controllo con il soggetto dichiarante" . Sono previste quattro modalita' di controllo e l'assenza di controllo:
 
 A:	Controllo di diritto
 B:	Controllo   tramite   una  partecipazione  che  consente  di esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria
 C:	Controllo solitario tramite patto di sindacato
 D:	Controllo  ai  sensi  dell'art.  93,  comma 1, lett. a), del Testo Unico
 E:	Non controllo
 
 PARTE V - IL MODELLO 120C
 
 Per  la compilazione del Modello 120C si fa riferimento, in quanto compatibili, alle istruzioni per la compilazione del Modello 120A.
 
 B) - LE  PARTECIPAZIONI  DI  SOCIETAQUOTATE  IN NON QUOTATE PARTE I - AMBITO E MODALITADI APPLICAZIONE
 
 1. PRECISAZIONI SUGLI OBBLIGHI INFORMATIVI
 
 1.1  L'assolvimento  degli obblighi di cui agli articoli 123 e 125 del  presente  regolamento  richiede l'utilizzo esclusivo del modello 120A,  compilato  secondo il tracciato record contenuto in appendice. La  comunicazione  deve  essere effettuata esclusivamente su supporto informatico secondo quanto indicato nel successivo punto 4.2.
 
 2. IL CALCOLO DELLA PARTECIPAZIONE RILEVANTE
 
 2.1  Ai  fini  del  calcolo  della percentuale non va tenuto conto delle  azioni prive del diritto di voto (ad es. azioni di risparmio); al  contrario,  occorre tener conto anche di quelle azioni private ex lege   (ad  esempio,  azioni  proprie) o  per  atti  di  disposizione negoziale, del diritto di voto.
 
 2.2  Le  azioni possedute devono essere rapportate, per il calcolo della percentuale, al capitale sottoscritto - rappresentato da azioni con  diritto  di  voto  - quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive  modificazioni.  In  ipotesi  di  variazione  del capitale sociale,  si  dovra'  considerare il nuovo capitale sociale a partire dalla data di efficacia dell'atto che ha determinato tale variazione; nel  caso  di societa' italiane, per l'individuazione di tale data si fa  riferimento  a  quanto  indicato  nell'articolo  98  del presente regolamento.
 Per  le  societa'  cooperative, la dichiarazione attiene al numero totale  delle  azioni possedute, prescindendo dal numero dei voti che di fatto possono essere espressi in sede assembleare.
 
 2.3  Nell'ipotesi  di  azioni  oggetto  di contratto di pegno e di usufrutto,  il  creditore  pignoratizio  e  l'usufruttuario  dovranno effettuare  la  segnalazione  solo  nel caso in cui ad essi spetti il diritto  di  voto  inerente alle azioni. Nell'ipotesi di contratti di pegno  che  prevedono  particolari  clausole inerenti l'esercizio del diritto  di  voto in relazione agli argomenti che figurano all'ordine del  giorno  dell'assemblea,  la comunicazione dovra' comunque essere effettuata  sia  dal  proprietario  delle  azioni  sia  dal creditore pignoratizio  specificando,  nell'apposito  spazio  per le "Eventuali osservazioni"  ,  le  situazioni rilevanti ai fini dell'esercizio del diritto di voto.
 
 2.4   Nell'ipotesi   di  azioni  oggetto  di  contratto  di  pegno "indiviso"  a favore di un pool di creditori con cessione del diritto di  voto,  la  comunicazione per l'eventuale superamento delle soglie rilevanti deve essere effettuata pro-quota dai soggetti tenuti.
 Qualora  non  fosse  possibile  individuare  le  quote spettanti a ciascun creditore pignoratizio nell'ambito del pool, ciascun soggetto tenuto  all'obbligo  dovra'  dichiarare  l'intero ammontare del pegno specificando  nell'apposito  spazio per le "Eventuali osservazioni" , che si tratta di pegno "indiviso" detenuto in pool, indicandovi anche il   nominativo   dell'eventuale  soggetto  capofila.  Tali  soggetti potranno  avvalersi  della facolta' prevista dall'articolo 121, comma 2,  del  presente  regolamento,  a condizione che nella dichiarazione resa  da  uno  dei  soggetti  del  pool  relativa alla partecipazione corrispondente  all'intero ammontare del pegno sia specificato che la dichiarazione e' resa anche per conto degli altri soggetti (indicando il nominativo di ognuno).
 
 2.5  Nell'ipotesi  di  azioni  possedute  a titolo di deposito, il depositario  dovra'  effettuare  la segnalazione solo nel caso in cui esso eserciti discrezionalmente il diritto di voto.
 2.6  Nell'ipotesi  di  operazioni  di prestito titoli o di riporto l'obbligo  di comunicazione ricade sempre sul prestatore o riportato, mentre ricade sul prestatario o riportatore nella sola ipotesi in cui tale soggetto mantenga la proprieta' ed il diritto di voto dei titoli medesimi oltre la data di liquidazione dell'operazione.
 
 3.  DETERMINAZIONE  DEI  TERMINI E DELLE MODALITAPER L'INVIO DELLA COMUNICAZIONE ALLA SOCIETAPARTECIPATA
 
 3.1  Nella  comunicazione  andra'  indicata  la  data  dalla quale decorre  il  termine  di  7  giorni di calendario entro il quale deve essere eseguita la comunicazione.
 
 3.2  In caso di costituzione di societa', acquisto o trasferimento per  atto  tra  vivi,  fusioni o scissioni, costituzione di pegno, di usufrutto  o  di  deposito,  dovra'  farsi  riferimento  alla data di perfezionamento   dell'atto,   secondo   la   rispettiva   disciplina civilistica, indipendentemente dalla data di esecuzione.
 In  caso  di liquidazione della societa' partecipata, l'obbligo di comunicazione  decorre  dalla  data del deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese della richiesta di cancellazione.
 
 3.3  In  ipotesi di variazione del capitale sociale, gli eventuali obblighi di comunicazione decorrono dalla data di efficacia.
 
 3.4  Le  comunicazioni  si  intendono effettuate nel giorno in cui sono state consegnate direttamente o spedite per lettera raccomandata A.R.
 
 4.  DETERMINAZIONE  DEI  TERMINI E DELLE MODALITAPER L'INVIO DELLA COMUNICAZIONE ALLA CONSOB
 
 4.1  Sono  previste due modalita' di adempimento dell'obbligo, per il quale e' richiesto l'utilizzo esclusivo del modello 120A:
 
 - una comunicazione "a fotografia" ,
 - una comunicazione "per variazioni"
 
 In  occasione della comunicazione effettuata per la prima volta da un  soggetto dichiarante deve sempre essere utilizzata la modalita' a fotografia.
 Nel  caso  delle  successive comunicazioni effettuate dallo stesso soggetto  dichiarante  potranno essere utilizzate alternativamente le due modalita'.
 
 In  entrambi  i  casi  la  comunicazione deve essere effettuata su supporto informatico.
 
 4.2 La comunicazione "a fotografia" contiene, in un unico modello, tutte  le  partecipazioni  superiori  al  10% detenute dalla societa' quotata  alla data di riferimento, indipendentemente dal fatto che le partecipazioni gia' dichiarate nella precedente comunicazione abbiano o meno subito variazioni.
 Nel  caso  in cui alla data di riferimento il soggetto dichiarante non  detenga  alcuna  partecipazione  rilevante, in luogo del modello 120A deve essere inviata una nota contenente tale informazione.
 4.3  La  comunicazione  "per  variazioni"  contiene,  in  un unico modello, solo:
 
 - le   partecipazioni  superiori  al  10%  che,  alla  data  di riferimento,  risultino  variate  rispetto  a quanto comunicato nella precedente comunicazione;
 
 - le  nuove  partecipazioni  superiori al 10% acquisite in data successiva a quella di riferimento della precedente comunicazione;
 
 - le    partecipazioni   gia'   comunicate   nella   precedente comunicazione  che, alla data di riferimento, risultano ridotte entro il limite del 10%.
 
 Nel  caso in cui nel periodo di riferimento non si sia determinata alcuna  variazione  delle  partecipazioni  rilevanti,  in  luogo  del modello   120A   deve   essere   inviata  una  nota  contenente  tale informazione.
 
 4.4  Nel  caso  in  cui  ci  si  avvalga  della  facolta' prevista dall'articolo  121,  comma  2,  del  presente regolamento, al fine di realizzare  la  completezza  delle informazioni, nel modello dovranno comunque  essere riportati tutti gli elementi utili che consentano di ricostruire  le  partecipazioni  rilevanti di tutti i soggetti tenuti all'obbligo. La comunicazione potra' essere effettuata:
 
 a) da  una  societa'  quotata  anche  per  conto delle societa' quotate sue controllate;
 
 b) da  una societa' quotata anche per conto di una o piu' altre societa'   quotate   che   la   controllano,   a  condizione  che  le partecipazioni  rilevanti  comunicate  dal dichiarante siano detenute dalle  altre  societa' quotate che si avvalgono della facolta' per il tramite esclusivo del soggetto dichiarante.
 
 Nella  comunicazione dovranno essere indicati, nelle osservazioni, tutti  i  soggetti tenuti all'obbligo diversi dal dichiarante. In tal caso la dichiarazione potra' essere firmata solo dal dichiarante.
 
 4.5  Nel  caso  in  cui  i  soggetti  contenuti  nella  precedente dichiarazione   abbiano   subito   una  modifica  nelle  informazioni anagrafiche  contenute  nei  quadri  1.3, 2.1 e 2.2 del modello 120A, comunicate  nella dichiarazione precedente, nella nuova comunicazione periodica  dovranno  essere  utilizzati  i  nuovi dati anagrafici nel modello  120A  e  dovranno  essere indicate le variazioni intervenute (riportando  per  ogni  societa'  interessata sia i vecchi dati che i nuovi) in  una nota separata allegata al modello. Nella medesima nota allegata   devono   essere   indicate  anche  le  societa'  di  nuova acquisizione  e  le eventuali societa' precedentemente dichiarate che siano   liquidate   o   abbiano  subito  operazioni  di  fusione  e/o incorporazione.
 
 4.6  Il  campo  "ragione  sociale"  relativo  a  tutte le societa' inserite nei modelli deve essere riempito secondo i seguenti criteri:
 
 - la denominazione della societa' deve essere quella risultante dall'atto costitutivo senza abbreviazioni;
 
 - la  ragione  sociale  deve  includere  l'acronimo della forma giuridica  senza  puntini  (ad  es. SPA, SRL, SA e non S.P.A., S.R.L, S.A.).
 
 4.7  I termini per l'invio sono quelli indicati nell'articolo 125, comma  2,  del  presente  regolamento.  Le comunicazioni si intendono effettuate nel giorno in cui sono state:
 a) consegnate direttamente
 b) spedite per lettera raccomandata A.R.
 c) inviate mediante circuito telematico.
 
 Nei  casi  a) e b), sulla busta che contiene la comunicazione deve essere   indicata   la   seguente   notazione  "contiene  modelli  di comunicazione ex articolo 120 del D.Lgs. 58/1998" .
 
 4.8  L'invio su supporto informatico del modello 120A, puo' essere effettuato secondo due modalita':
 
 - invio tramite rete telematica.
 
 Per  trasmettere le dichiarazioni con tale modalita' e' necessario farne  richiesta  alla  Consob  la  quale  fornira' la documentazione tecnica  relativa  alle  specifiche del sistema da impiegare, nonche' l'identificativo  e  codice  segreto  per  la connessione; al termine dell'invio  di ciascuna dichiarazione occorrera' ritirare la ricevuta elettronica.
 
 - invio su dischetto.
 
 Il  supporto  utilizzabile  e'  il  dischetto per computer da 3,5" formattato per sistemi MS/DOS compatibili.
 
 4.9  All'invio  su supporto informatico delle dichiarazioni dovra' accompagnarsi  l'inoltro  di  una lettera contenente l'identificativo della  dichiarazione, il nome del dichiarante, della societa' oggetto di  dichiarazione,  la  data  dell'operazione e le firme dei soggetti tenuti all'obbligo. Nel caso di invio su dischetto, la lettera dovra' essere   inviata   congiuntamente   al   dischetto,   citando,   come identificativo della dichiarazione, il nome del file.
 Nel  caso  di  invio  telematico, la lettera dovra' essere inviata entro  il  temine  di 7 giorni dall'inoltro telematico, citando, come identificativo  della  dichiarazione  cui  si riferisce, i dati della ricevuta   elettronica.   La   comunicazione   inviata  tramite  rete telematica   si  considera  eseguita  nel  giorno  in  cui  e'  stata rilasciata  la ricevuta elettronica, ma l'obbligo della dichiarazione verra'  considerato assolto solo con l'invio della lettera contenente le firme dei soggetti tenuti.
 Con  successiva  comunicazione  verranno  indicate le modalita' di adempimento  degli  obblighi di comunicazione mediante utilizzo della firma digitale.
 
 5.  CONTENUTO  DELLE  INFORMAZIONI  DA  RENDERE PUBBLICHE AI SENSI DELL'ARTICOLO 126 DEL PRESENTE REGOLAMENTO
 
 5.1  Le  societa' con azioni quotate dovranno inserire all'interno (ovvero  in  allegato) del progetto di bilancio, del bilancio e della relazione  semestrale,  un  elenco  delle partecipazioni rilevanti ai sensi  dell'articolo  125  del  presente  regolamento che contenga le seguenti informazioni:
 
 - denominazione  e  forma giuridica della societa' partecipata, specificando lo Stato di appartenenza;
 
 - percentuale   totale  della  partecipazione  e  modalita'  di detenzione della stessa;
 
 - denominazione  e  forma  giuridica  delle  eventuali societa' controllate   che  detengono  direttamente  la  partecipazione  nella societa'  non  quotata  ed  ammontare  di ogni singola partecipazione detenuta da tali societa'.
 
 PARTE II - IL MODELLO 120 A
 
 LA STRUTTURA DEL MODELLO E IL CONTENUTO DELLE SEZIONI
 
 SEZIONE 1: DICHIARAZIONE
 
 Comprende    gli    elementi   essenziali   della   comunicazione, rappresentati   dall'indicazione   dell'obbligo   normativo   cui  la comunicazione si riferisce, dell'identita' del soggetto "Dichiarante" ,  che  e'  il  titolare  dell'obbligo  di  dichiarazione  in  quanto possessore in via diretta o indiretta delle partecipazioni rilevanti, e  delle  "Societa'  oggetto della dichiarazione" , cioe' le societa' nelle  quali  il  soggetto  dichiarante  possiede  le  partecipazioni rilevanti.
 
 Tale  sezione e' composta di tre quadri: il "Tipo dichiarazione" , il soggetto "Dichiarante" e le "Societa' oggetto di dichiarazione" .
 
 Quadro  1.1:  "Tipo  dichiarazione"  -  Indica  il tipo di obbligo informativo   cui   la  dichiarazione  si  riferisce:  Partecipazioni rilevanti di societa' quotate in societa' non quotate.
 
 Quadro   1.2:   "Dichiarante"   -   Contiene  l'indicazione  e  le informazioni   anagrafiche  sul  soggetto  titolare  dell'obbligo  di dichiarazione.
 In   tale   quadro   deve   anche   essere   indicata   la   "Data dell'operazione"  ,  che  e' quella di chiusura del primo semestre di esercizio  o  di  chiusura  dell'esercizio  cui  la  dichiarazione si riferisce.
 
 Quadro   1.3:  "Societa'  oggetto  di  dichiarazione"  -  Contiene l'indicazione   delle   societa'  rispetto  alle  quali  il  soggetto dichiarante  e'  tenuto all'obbligo di dichiarazione, individuate con le  relative  informazioni  anagrafiche,  con  l'eccezione del codice fiscale e del numero iscrizione CCIAA per i soggetti non residenti in Italia.
 Per  ogni societa' oggetto di dichiarazione devono essere indicate le  azioni  o  quote  possedute  direttamente  e  indirettamente  dal dichiarante. In particolare si deve indicare:
 
 - il  numero  totale  di  azioni o quote votanti possedute e il rapporto  percentuale  tra tali azioni o quote ed il capitale sociale rappresentato  da  azioni  o  quote  con  diritto  di  voto.  Di tale percentuale dovra' tenersi conto al fine di verificare la sussistenza o  meno  dell'obbligo  di  comunicazione  di cui all'articolo 125 del presente regolamento;
 
 - il numero di azioni o quote ordinarie possedute e il rapporto percentuale   tra   tali  azioni  o  quote  ed  il  capitale  sociale rappresentato  da  azioni  o  quote  con diritto di voto in assemblea ordinaria;
 
 - il  numero delle azioni o quote votanti di cui il dichiarante sia  titolare  del diritto di voto e il rapporto percentuale tra tali azioni o quote ed il capitale sociale rappresentato da azioni o quote con diritto di voto;
 
 - il   numero   delle  azioni  o  quote  ordinarie  di  cui  il dichiarante   sia   titolare  del  diritto  di  voto  e  il  rapporto percentuale   tra   tali  azioni  o  quote  ed  il  capitale  sociale rappresentato  da  azioni  o  quote  con diritto di voto in assemblea ordinaria.
 
 Si deve inoltre indicare il valore nominale della singola azione o quota  della  societa'  oggetto  di  dichiarazione e la valuta in cui queste sono espresse.
 Nel  caso  in  cui  la  societa'  oggetto di dichiarazione sia una societa'  a responsabilita' limitata, le cui quote abbiano valore non omogeneo,  la  descrizione della partecipazione rilevante deve essere effettuata indicando il possesso di un numero di quote pari al valore complessivo   della   partecipazione,   espresso   nella   valuta  di denominazione del capitale sociale, con un valore nominale unitario.
 
 "Causale  dichiarazione"  -  In tale campo deve essere indicato il motivo  per  cui  si  effettua  la dichiarazione, secondo le seguenti causali:
 
 0	nel  caso  in  cui  si adotti la comunicazione "a fotografia" (vedi PARTE III Punto A); mentre  per la comunicazioni "per variazioni" (vedi PARTE III - Punto B) dovranno essere indicate le seguenti causali:
 
 1  dichiarazione da effettuare per una partecipazione superiore al 10%, in essere alla data di riferimento, che e' stata acquisita in data successiva rispetto alla data di riferimento della comunicazione precedente (Prima dichiarazione);
 
 2  dichiarazione da effettuare per una partecipazione superiore al  10%,  contenuta  nella dichiarazione precedente che, alla data di riferimento,  risulta variata rispetto alla dichiarazione precedente, in  modo  tale  da  non  comportare la riduzione della partecipazione entro il 10% (Variazioni successive);
 
 3  dichiarazione da effettuare per una partecipazione contenuta nella dichiarazione precedente che si e' ridotta entro il 10% in data successiva  rispetto  alla  data  di  riferimento della comunicazione precedente (Riduzione entro le soglie rilevanti);
 
 4	dichiarazione  da effettuare per una partecipazione contenuta nella   dichiarazione  precedente  che  ha  subito  variazioni  nelle modalita' con cui e' detenuta senza che sia variato il suo ammontare.
 
 "Codice  operazione"  -  In  tale campo andra' indicato, secondo i codici   di  seguito  riportati,  il  titolo  dell'acquisto  o  della variazione   della   partecipazione   rilevante  facendo  riferimento all'ultima operazione che determina l'obbligo della comunicazione:
 
 A: Compravendita in un mercato regolamentato
 B: Compravendita (ad es. transazione ai blocchi)
 C: Acquisto a titolo gratuito per atto tra vivi
 D: Successione mortis-causa
 E: Pegno
 F: Usufrutto
 G: Deposito
 H: Riporto o Prestito titoli
 I: Altro
 
 Per  le  dichiarazioni  periodiche  "a  fotografia"  (con  causale 0) dovra' essere indicato sempre il codice I.
 
 SEZIONE 2: TAVOLE DELLE PARTECIPAZIONI E DELLE RELAZIONI DI CONTROLLO
 
 Tale  sezione  comprende  le tavole che descrivono (per coppie) le relazioni  di  partecipazione  diretta  intercorrenti  tra i soggetti previsti  dall'obbligo  di  dichiarazione e le relazioni di controllo del   dichiarante   rispetto   a  tutte  le  societa'  che  risultano "Partecipate" all'interno delle coppie.
 
 Deve   essere   compilata   una   tavola  per  ogni  relazione  di partecipazione.
 
 La  sezione 2 comprende tre quadri relativi alla descrizione della relazione  di  partecipazione  e di controllo: il "Partecipante" , la societa' "Partecipata" e le "Azioni o quote possedute" .
 
 Quadro  2.1: "Partecipante" - Contiene le informazioni anagrafiche del  soggetto  dichiarante o della societa' da questi controllata che detiene la relazione di partecipazione descritta nella TAVOLA.
 
 Quadro  2.2:  "Partecipata" - Contiene le informazioni anagrafiche sul  soggetto  le  cui  azioni o quote sono detenute direttamente dal "Partecipante" di cui al precedente quadro 2.1. Inoltre e' necessario indicare la relazione di controllo tra il soggetto dichiarante di cui al  quadro  1.2 della sezione 1. e il soggetto partecipato, nel campo "Rapporto  di  controllo con il soggetto dichiarante" . Sono previste quattro modalita' di controllo e l'assenza di controllo:
 
 A:	Controllo di diritto
 B:	Controllo   tramite   una  partecipazione  che  consente  di esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria
 C:	Controllo solitario tramite patto di sindacato
 D:	Controllo  ai  sensi  dell'art.  93,  comma 1, lett. a), del Testo Unico
 E:	Non controllo
 
 La  descrizione  della  relazione  di  controllo deve esprimere il rapporto  di  controllo  tra  il  soggetto  dichiarante e la societa' partecipata, con riferimento alla partecipazione totale posseduta dal dichiarante.
 
 Quadro  2.3: "Azioni o quote possedute" - Contiene le informazioni necessarie  per  descrivere  nel  dettaglio  ammontare e natura della partecipazione.
 
 Il  campo  "Titolo del possesso" indica se le azioni o quote e/o i diritti di voto sono detenuti a titolo di:
 
 - proprieta'
 - riportato o prestatore
 - riportatore o prestatario
 - Intestazione per conto terzi
 - gestione del risparmio
 - pegno
 - usufrutto
 - deposito
 - esercizio del diritto di voto per vincoli contrattuali.
 Nel  campo  "Totale"  deve  essere  indicato  il  numero di azioni possedute  dal  soggetto partecipante, considerando sia quelle di cui il  "Partecipante" dispone del diritto di voto che quelle delle quali ne e' privato.
 
 SEZIONE 3: ALLEGATI
 
 Gli   allegati  contengono  dati  di  specificazione  dei  singoli rapporti  di  partecipazione  tra  coppie di soggetti riportati nelle TAVOLE  della sezione 2. Nella compilazione del modello, gli allegati relativi  a  ciascuna  TAVOLA dovranno essere inseriti immediatamente dopo  la  TAVOLA  cui  si  riferiscono,  prima della eventuale TAVOLA successiva.  In  caso  di  variazione del contenuto di una TAVOLA, il relativo  allegato dovra' essere compilato nuovamente anche se il suo contenuto risulta invariato rispetto alla precedente comunicazione.
 
 La sezione comprende quattro tipi di ALLEGATI.
 
 "Allegato A" - Tale allegato deve essere compilato nel caso in cui siano   dichiarate  delle  azioni  il  cui  titolo  di  possesso  sia "proprieta'" , "riportato o prestatore" , "riportatore o prestatario" , "fiducia" , "gestione del risparmio" e tutte o parte di tali azioni detenute risultino prive del diritto di voto.
 In  tal  caso, nel quadro 2.3 della Sezione 2 deve essere riempito il  campo "Di cui senza voto" e deve essere compilato l'allegato A se almeno  uno dei soggetti cui spetta il diritto di voto sulle azioni o quote  di  cui  il  "Partecipante"  ha  dichiarato  di esserne privo, risulti  titolare, relativamente a tali azioni o quote, di diritti di voto in misura superiore alla soglia rilevante.
 
 Nell'allegato  devono  essere indicati tutti i dati anagrafici del soggetto  titolare  di tali diritti di voto, tranne il codice fiscale per  le  societa'  estere,  l'ammontare  delle  azioni  o quote cui i diritti  di  voto si riferiscono, ripartite per titolo di possesso, e la relativa percentuale.
 
 "Allegato  B"  -  Tale  allegato  deve  essere compilato quando le azioni  o  quote indicate in una TAVOLA DELLE PARTECIPAZIONI a titolo di  "Proprieta'" sono possedute almeno in parte per il tramite di una fiduciaria o di una interposta persona.
 
 In  tale  allegato  devono essere indicati tutti i dati anagrafici della  societa'  fiduciaria  o  dell'interposta persona e l'ammontare delle  azioni o quote affidate, indicando le azioni prive del diritto di  voto, solo nel caso in cui la societa' "Partecipata" della coppia cui  si  riferisce  l'allegato  coincide  con la "societa' oggetto di dichiarazione" .
 
 "Allegato C" - Non applicabile.
 
 "Allegato D" - Tale allegato deve essere compilato nel caso in cui siano dichiarate azioni o quote il cui titolo di possesso sia "Pegno" ,   "Usufrutto"   ,   "Deposito"  o  "Diritti  di  voto  per  vincoli contrattuali" e tra i soggetti proprietari delle azioni o quote delle quali  sono  privati  del  diritto di voto vi sia almeno una societa' quotata  in  possesso  di  una  percentuale  rilevante nella societa' oggetto di dichiarazione.
 
 Nel  quadro  3.5  deve  essere  indicato il "Numero complessivo di soggetti  proprietari" delle azioni o quote il cui diritto di voto e' esercitato dal soggetto "Partecipante" .
 Nel  quadro  3.6  devono  essere  indicati  i  dati  anagrafici  e l'ammontare  delle  azioni  o  quote possedute dalle societa' quotate proprietarie  di  una percentuale rilevante nella societa' oggetto di dichiarazione.
 
 SEZIONE  4:  OPERAZIONI  DI FUSIONE E DICHIARAZIONI DI PERDITA DEL CONTROLLO
 
 Tale sezione comprende due quadri che devono essere utilizzati per descrivere  due  tipologie  di  operazioni  che  possono  interessare societa'  controllate  dal dichiarante e che non sono riconducibili a variazioni  nel  rapporto  di  partecipazione  descritto nelle TAVOLE della Sezione 2.
 
 Quadro  4.1:  "Operazioni  di  fusione" - Deve essere riempito per descrivere   un'operazione   riguardante   la   fusione  di  societa' controllate dal dichiarante, sia nel caso che le societa' interessate siano  anche  societa'  oggetto di dichiarazione, sia nel caso che le societa'  interessate  siano societa' interposte tra il dichiarante e una   societa'   oggetto   di   dichiarazione.  Tale  quadro  prevede l'indicazione del soggetto incorporante e delle societa' incorporate, nel  caso  di incorporazione, o della nuova societa' risultante dalla fusione  e delle societa' fuse, nel caso di costituzione di una nuova societa'.  Le partecipazioni detenute dai soggetti incorporati o fusi saranno   automaticamente   assegnate   al  soggetto  incorporante  o risultante  dalla  fusione  e  saranno  considerate azzerate le altre partecipazioni detenute nelle societa' incorporate.
 
 Quadro  4.2: "Dichiarazione di perdita di controllo" - Deve essere utilizzato  esclusivamente  per  comunicare  la perdita del controllo rispetto  ad  una  societa' contenuta in una precedente dichiarazione come  soggetto  interposto tra il dichiarante ed una societa' oggetto di dichiarazione.
 
 PARTE III - CRITERI GENERALI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO
 
 A) COMUNICAZIONE PERIODICA "A FOTOGRAFIA" (CAUSALE 0)
 
 La   dichiarazione  dovra'  contenere  il  quadro  completo  delle partecipazioni  superiori  al  10% detenute dalla societa' quotata in societa' non quotate in essere alla data di riferimento. Secondo tale modalita'  dovranno  essere quindi comunicate anche le partecipazioni che non sono variate rispetto ad una precedente comunicazione.
 
 La dichiarazione andra' effettuata su un unico modello utilizzando le   modalita'  previste  nel  caso  di  prima  acquisizione  di  una partecipazione rilevante.
 
 Il  dichiarante  dovra'  quindi  effettuare  una comunicazione che conterra':
 
 - nel  quadro 1.3 della sezione 1, l'indicazione delle societa' oggetto  della  dichiarazione, cioe' delle societa' non quotate nelle quali  si  detiene  una  partecipazione rilevante, riempiendo tutti i campi previsti;
 
 - nelle  tavole  della  sezione  2,  la  descrizione di tutti i rapporti  di  partecipazione  tra coppie di soggetti rientranti negli obblighi    informativi    (dichiarante,   societa'   oggetto   della partecipazione  e  eventuali  soggetti  interposti) e le relazioni di controllo  di tutte le societa' incluse nella dichiarazione, rispetto al soggetto dichiarante.
 
 B) COMUNICAZIONE PERIODICA "PER VARIAZIONI"
 La  comunicazione  dovra'  contenere  soltanto  le  partecipazioni rilevanti  che  hanno  subito  variazioni  rispetto  alla  precedente dichiarazione. Dovranno quindi essere comunicate:
 
 - le  partecipazioni  superiori  al 10%, in essere alla data di riferimento,  che  sono  state  acquisite in data successiva rispetto alla data di riferimento della comunicazione precedente (causale 1);
 
 - le   partecipazioni   superiori   al   10%,  contenute  nella dichiarazione  precedente  che,  alla  data di riferimento, risultano variate   in  termini  di  percentuale  rispetto  alla  dichiarazione precedente,  indipendentemente dall'entita' della variazione (causale 2);
 
 - le  partecipazioni  contenute  nella dichiarazione precedente che  si  sono  ridotte  entro il 10% in data successiva rispetto alla data di riferimento della comunicazione precedente (causale 3);
 
 - le  partecipazioni  contenute  nella dichiarazione precedente che  pur  non  essendo  variate  nella  loro  entita',  hanno  subito variazioni  nella modalita' di detenzione in data successiva rispetto alla data di riferimento della comunicazione precedente (causale 4).
 
 1. CAUSALE 1
 
 1.1  Per  le  partecipazioni  per  le  quali  si  e' verificato il superamento della soglia del 10% la comunicazione conterra':
 - nel  quadro 1.3 della sezione 1, l'indicazione della societa' oggetto  della dichiarazione, cioe' della societa' per la quale si e' acquisita  la  partecipazione  rilevante,  riempiendo  tutti  i campi previsti;
 
 - nelle  tavole  della  sezione  2,  la  descrizione di tutti i rapporti  di  partecipazione  tra coppie di soggetti rientranti negli obblighi    informativi    (dichiarante,   societa'   oggetto   della partecipazione  e  eventuali  soggetti  interposti) e le relazioni di controllo  di tutte le societa' incluse nella dichiarazione, rispetto al soggetto dichiarante.
 
 1.2  Nel  caso  in  cui  il  soggetto dichiarante superi la soglia rilevante  per il tramite di societa' controllate gia' comprese nella dichiarazione  precedente,  nella  nuova  dichiarazione con causale 1 devono  essere descritti solo i rapporti di partecipazione tra coppie di  soggetti  e  le  relazioni  di  controllo  rispetto  al  soggetto dichiarante  che  non  fossero  gia'  stati  inseriti dal dichiarante nell'ambito di precedenti dichiarazioni.
 
 2. CAUSALE 2
 
 2.1  Per  le  partecipazioni  gia'  dichiarate  che,  alla data di riferimento,  risultino  variate  in termini di percentuale si dovra' effettuare una comunicazione che conterra':
 
 - nel  quadro 1.3 della sezione 1, l'indicazione della societa' oggetto  della dichiarazione, cioe' della societa' per la quale si e' determinata  la  variazione  della  partecipazione, e il nuovo valore della partecipazione;
 
 - nelle  tavole della sezione 2, l'indicazione delle variazioni rispetto  alla  precedente  dichiarazione che determinano la modifica della partecipazione nelle societa' oggetto di dichiarazione.
 
 2.2. In particolare, la variazione puo' essere dovuta a:
 
 1) variazioni  del  o  dei  rapporti  di  partecipazione  nella societa' oggetto di dichiarazione (cioe' le coppie la cui partecipata sia  la  societa'  oggetto  di  dichiarazione).  In tal caso dovranno essere  elencate  solo  le coppie, la cui partecipata sia la societa' oggetto di dichiarazione, che hanno subito una variazione;
 
 2) acquisto   del   controllo   di  una  o  piu'  societa'  che direttamente  o  indirettamente  detengono  una  partecipazione nella societa'  oggetto  di  dichiarazione  o  primo  acquisto da parte del dichiarante e/o di una societa' controllata dal dichiarante che pero' non  era  contenuta  in  alcuna precedente dichiarazione. In tal caso dovranno  essere  elencate  solo  le  coppie  di  partecipazione e le relative  relazioni  di  controllo  che  si  determinano  in  seguito all'acquisto;
 
 3) perdita  del  controllo di una societa' che nella precedente dichiarazione   partecipava   direttamente   o  indirettamente  nella societa'  oggetto  di  dichiarazione.  In  tal  caso  dovranno essere comunicate  solo le coppie la cui variazione determina la perdita del controllo  e, nel quadro 4.2, tutte le altre societa' precedentemente controllate e delle quali si e' conseguentemente perso il controllo.
 
 3. CAUSALE 3
 
 3.1  Per  le  partecipazioni  gia'  dichiarate  che,  alla data di riferimento,  risultino  ridotte  entro  il  limite del 10% si dovra' effettuare una dichiarazione che conterra':
 - nel  quadro 1.3 della sezione 1, l'indicazione della societa' oggetto  della dichiarazione, cioe' della societa' per la quale si e' determinata   la   riduzione   entro   la   soglia   rilevante  della partecipazione;
 
 - nelle  tavole  della  sezione  2,  la  descrizione delle sole coppie  variate  e  delle  eventuali  variazioni  nelle  relazioni di controllo   che  hanno  determinato  la  riduzione  entro  la  soglia rilevante.
 3.2.  In  particolare, la riduzione entro la soglia rilevante puo' essere dovuta a:
 
 1) variazioni  del  o  dei  rapporti  di  partecipazione  nella societa' oggetto di dichiarazione (cioe' le coppie la cui partecipata sia  la  societa'  oggetto  di  dichiarazione).  In tal caso dovranno essere elencate solo le coppie che hanno subito una variazione;
 
 2) perdita  del  controllo di una societa' che nella precedente dichiarazione   partecipava   direttamente   o  indirettamente  nella societa' oggetto di dichiarazione. In tal caso devono essere indicate nel  quadro 4.2 tutte le societa' precedentemente controllate e delle quali si e' conseguentemente perso il controllo.
 
 3) fusione,   incorporazione  o  cancellazione  della  societa' oggetto  di  dichiarazione.  In  tal  caso  si  deve  indicare  nelle annotazioni   o   in   una   nota  allegata  alla  dichiarazione  che l'azzeramento  e'  dovuto  alla  fusione  o  alla cancellazione della societa'   oggetto   di   dichiarazione.  Se  le  societa'  coinvolte nell'operazione di fusione sono societa' controllate dal dichiarante, si  deve compilare il quadro 4.1 indicando la societa' incorporante o risultante dalla fusione e le societa' incorporate o fuse.
 
 4. CAUSALE 4
 
 4.1  Tale  causale  andra'  utilizzata  nel  caso  in cui, pur non essendoci    alcuna   variazione   della   partecipazione   rilevante complessivamente detenuta nella societa' oggetto di dichiarazione, ci siano   variazioni  che  riguardino  la  struttura  delle  catene  di partecipazione,  la ripartizione della partecipazione rilevante tra i soggetti titolari diretti della partecipazione, il titolo di possesso della  partecipazione  rilevante,  l'ammontare  totale dei diritti di voto  posseduti,  i  soggetti  riportati negli allegati. In tali casi deve essere effettuata una comunicazione che contenga:
 
 - nel  quadro 1.3 della sezione 1, l'indicazione delle societa' oggetto della dichiarazione, cioe' delle societa' rispetto alle quali assumono   rilevanza   le   variazioni  nelle  catene,  indicando  la percentuale   di  partecipazione  gia'  dichiarata  nella  precedente comunicazione;
 
 - nelle  tavole  della sezione 2, l'indicazione delle eventuali variazioni  nelle  catene  di  controllo e nelle partecipazioni nella societa'   oggetto   di   dichiarazione   rispetto   alla  precedente dichiarazione;
 
 - negli  allegati  della  sezione 3, la nuova situazione che si determina in seguito a variazioni relative a soggetti gia' presenti o alla comparsa di nuovi soggetti.
 
 4.2.   L'obbligo   sorge   quando,  a  parita'  di  partecipazione complessiva  del dichiarante nella societa' oggetto di dichiarazione, si determinino le seguenti situazioni:
 
 1) acquisto  del  controllo di una societa' che si inserisce in una  catena di controllo gia' dichiarata o che dia luogo ad una nuova catena  di controllo. In tal caso devono essere elencate le eventuali coppie  non  piu'  esistenti  a  seguito dell'inserimento della nuova societa',  le  nuove coppie di partecipazione e le relative relazioni di controllo che si determinano in seguito all'acquisto;
 2) estromissione   dalla   catena  di  controllo  che  lega  il dichiarante  alla  societa'  oggetto di dichiarazione di una societa' che   nella   precedente  dichiarazione  partecipava  direttamente  o indirettamente  nella  societa' oggetto di dichiarazione. In tal caso devono  essere  comunicate le coppie in cui si determinano variazioni e,  nel  quadro  4.2, tutte le societa' precedentemente controllate e delle quali si e' perso il controllo;
 3) ridistribuzione,  di qualunque entita', della partecipazione nella  societa'  oggetto  di dichiarazione tra soggetti (dichiarante, societa'  controllate  dal dichiarante o interposte persone) titolari diretti delle azioni o quote della societa' oggetto di dichiarazione;
 4) variazioni  dei  soggetti indicati negli allegati A, B, C, o D,  o  variazione,  di  qualunque  entita', delle loro partecipazioni nella  societa'  oggetto  di  dichiarazione.  In tal caso deve essere comunicata  la  coppia  per  la  quale si determina la variazione nel contenuto degli allegati con i relativi allegati;
 5) variazioni,  di  qualunque entita', nel titolo di possesso o nell'ammontare  totale  dei  diritti di voto posseduti, relativamente alla  partecipazione  direttamente  e  indirettamente  posseduta  dal dichiarante nella societa' oggetto di dichiarazione.
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