Gazzetta n. 103 del 5 maggio 2005 (vai al sommario)
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
DELIBERAZIONE 14 aprile 2005
Modificazioni e integrazioni al regolamento n. 11971 del 14 maggio 1999, concernente la disciplina degli emittenti. (Deliberazione n. 14990).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003 «Riforma organica della disciplina delle societa' di capitali e societa' cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366»;
Visto il decreto legislativo n. 37 del 6 febbraio 2004 «Decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi numeri 5 e 6 del 2003, recanti la riforma del diritto societario, per il coordinamento con il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo numero 385 del 1993 e con il Testo Unico dell'intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo numero 58 del 1998»;
Visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali;
Vista la direttiva n. 85/611/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.), come modificata dalle direttive n. 88/220/CEE del Consiglio del 22 marzo 1988, n. 95/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995, n. 2000/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 novembre 2000, n. 2001/107/CE e n. 2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 gennaio 2002;
Vista la delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, con la quale e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina degli emittenti, in attuazione del decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificata con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno 2002, n. 13616 del 12 giugno 2002, n. 13924 del 4 febbraio 2003, n. 14002 del 27 marzo 2003, n. 14372 del 23 dicembre 2003, n. 14692 dell'11 agosto 2004 e n. 14743 del 13 ottobre 2004;
Vista la lettera del 13 aprile 2005, con la quale la Banca d'Italia ha comunicato il parere previsto dagli articoli 42, comma 3, e 50, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 58 del 1998;
Ritenuta la necessita' di modificare il regolamento adottato con delibera n. 11971/1999 in considerazione delle novita' introdotte dalla riforma del diritto societario e per tener conto delle disposizioni di cui al menzionato regolamento (CE) n. 1606/2002;
Ritenuta altresi' la necessita' di adeguare il disposto degli articoli 22, 23, 24 e 25 del regolamento adottato con delibera n. 11971/1999 alle previsioni della citata direttiva comunitaria;
Ritenuta infine l'opportunita' di apportare ulteriori modifiche ed integrazioni al regolamento medesimo;
Considerate le osservazioni formulate dagli enti ed organismi consultati ai fini della predisposizione della presente normativa;
Delibera:
I. Il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e modificato con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno 2002, n. 13616 del 12 giugno 2002, n. 13924 del 4 febbraio 2003, n. 14002 del 27 marzo 2003, n. 14372 del 23 dicembre 2003, n. 14692 dell'11 agosto 2004 e n. 14743 del 13 ottobre 2004, e' modificato ed integrato come segue:
nell'art. 2, dopo la lettera g) e' inserita la seguente:
«h) "parti correlate": i soggetti definiti tali dal principio contabile internazionale concernente l'informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate, adottato secondo la procedura di cui all'art. 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.»;
nell'art. 3, la lettera c) e' cosi' modificata:
«c) "regolamento della Banca d'Italia": il regolamento adottato dalla Banca d'Italia nella parte riguardante l'offerta in Italia di quote di fondi comuni o di azioni di Sicav di Paesi dell'Unione europea previsti dagli articoli 42, comma 1, e 50, comma 2, del Testo Unico e rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive comunitarie in materia di organismi di investimento collettivo, nonche' nella parte riguardante le modificazioni del regolamento di gestione o dello statuto degli OICR previsti dagli articoli 39, comma 3, e 47, comma 1, del Testo Unico;»;
nell'art. 5, dopo le parole «Le indicazioni relative al prezzo,» sono inserite le parole «alla misura del tasso di interesse nominale e del tasso di rendimento lordo atteso all'emissione,»;
nell'art. 6:
nel comma 1, l'ultimo periodo «Gli emittenti strumenti finanziari quotati che si siano avvalsi di detta facolta' sono tenuti a predisporre il documento allo scadere di ogni dodici mesi.», e' soppresso;
nel comma 3, le parole «indicato nel comma 1» sono sostituite dalle parole «dalla pubblicazione del documento».
L'art. 7 e' sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Istruttoria della Consob). - 1. La comunicazione prende data dal giorno in cui la stessa perviene alla Consob. Se la Consob comunica all'offerente, entro sette giorni, che la comunicazione e' incompleta, questa prende data dal giorno in cui pervengono alla Consob le informazioni o la documentazione mancanti. Il predetto termine e' di quindici giorni per le sollecitazioni, finalizzate alla quotazione, aventi ad oggetto azioni non quotate ne' diffuse, e per quelle aventi ad oggetto strumenti finanziari emessi sulla base di programmi.
2. A pena di inammissibilita' della comunicazione, le informazioni o la documentazione mancanti devono essere inoltrate alla Consob entro sessanta giorni dalla data in cui l'offerente e' informato della incompletezza.
3. Quando la sollecitazione riguarda prodotti finanziari non quotati ne' diffusi, l'autorizzazione prevista nell'art. 94, comma 3, del Testo Unico e' rilasciata entro quaranta giorni dalla data della comunicazione.
4. Il termine previsto nel comma precedente e' di venti giorni nel caso in cui la sollecitazione riguardi:
a) strumenti finanziari non quotati ne' diffusi emessi da societa' che abbiano gia' emesso altri strumenti finanziari quotati o diffusi della stessa categoria ovvero azioni quotate o diffuse;
b) azioni o quote di OICR o fondi pensione aperti se e' stato gia' pubblicato un prospetto informativo secondo gli schemi indicati nell'allegato 1B per prodotti della medesima categoria.
5. I termini previsti nei commi 3 e 4 sono sospesi in caso di richiesta di documentazione o informazioni e riprendono a decorrere dal ricevimento da parte della Consob di quanto richiesto.».
L'art. 9 e' sostituito dal seguente:
«Art. 9 (Pubblicazione degli avvisi integrativi). 1. Nel caso di sollecitazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari quotati o finalizzate alla quotazione l'eventuale avviso integrativo previsto dall'art. 5 e' pubblicato con le stesse modalita' utilizzate per il prospetto informativo. Con esso sono resi noti:
a) entro il giorno antecedente l'inizio del periodo di adesione, il prezzo massimo di offerta, salvo che, trattandosi di sollecitazione avente ad oggetto strumenti finanziari gia' quotati, sia consentito all'investitore di indicare il prezzo massimo di sottoscrizione e/o di acquisto;
b) entro il giorno antecedente l'inizio del periodo di adesione, la misura minima del tasso di interesse nominale e la misura minima del tasso di rendimento lordo atteso all'emissione degli strumenti finanziari oggetto della sollecitazione;
c) almeno cinque giorni prima dell'inizio del periodo di adesione, il numero complessivo degli strumenti finanziari oggetto della sollecitazione e dell'eventuale collocamento presso investitori istituzionali, il numero minimo degli strumenti finanziari da collocare con la sollecitazione e l'indicazione dei soggetti incaricati del collocamento;
d) non appena determinati, il prezzo stabilito per la sollecitazione, nonche' la misura del tasso di interesse nominale e del tasso di rendimento lordo atteso all'emissione.
2. Nel caso di sollecitazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari non quotati e di sollecitazioni non finalizzate alla quotazione l'avviso integrativo con l'indicazione del prezzo, della misura del tasso di interesse nominale e del tasso di rendimento lordo atteso all'emissione e' reso noto entro il giorno antecedente l'inizio del periodo di adesione con le stesse modalita' indicate nel comma 1.
3. Copia degli avvisi previsti nei commi precedenti e' trasmessa alla Consob, contestualmente alla loro pubblicazione, unitamente ad una riproduzione degli stessi su supporto informatico.».
Nell'art. 9-bis, il primo ed il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Quando la sollecitazione riguarda strumenti finanziari emessi sulla base di un programma, il prospetto puo' essere costituito dal documento informativo sull'emittente e da una o piu' note integrative valide per tutte le emissioni rientranti nel programma. In tal caso il contenuto del prospetto e i termini istruttori, decorrenti dall'invio della comunicazione, sono conformi al successivo art. 62.».
Nell'art. 10, comma 2, lettera b), le parole «comma 2» sono sostituite dalle parole «comma 3».
Nell'art. 13:
nel comma 7, dopo le parole «il responsabile del collocamento» sono inserite le parole «o, in sua assenza, l'offerente»;
nel comma 8, dopo le parole «il responsabile del collocamento» sono inserite le parole «o, in sua assenza, l'offerente».
Nell'art. 17, dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«5. Ogni annuncio pubblicitario deve indicare i luoghi in cui il pubblico puo' ottenere il prospetto informativo nonche' gli altri eventuali mezzi attraverso i quali puo' consultarlo.».
Nell'art. 18:
al comma 1, lettera c), le parole «art. 27» sono sostituite dalle parole «art. 24-ter»;
al comma 1, la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
«e) inserire l'avvertenza "I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri".».
Nell'art. 20, il comma 1 e' cosi' modificato:
«1. Alle sollecitazioni riguardanti quote o azioni di OICR si applicano gli articoli seguenti e, in quanto compatibili, le disposizioni del capo I.».
Nell'art. 21, al comma 1 sono aggiunte le parole «e, ove prevista, la data di chiusura.».
Nell'art. 22:
al comma 1, le parole «paragrafo 2 della sezione II del» sono soppresse;
il comma 2 e' cosi' modificato:
«2. Prima del perfezionamento dell'operazione copia del prospetto informativo e' consegnata gratuitamente all'investitore. In ogni momento copia dei documenti menzionati nel prospetto informativo e' resa disponibile gratuitamente all'investitore che ne faccia richiesta.»;
il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Nel caso di OICR italiani aperti ed esteri armonizzati, prima del perfezionamento dell'operazione, e' consegnata gratuitamente all'investitore copia del prospetto informativo semplificato. In ogni momento il prospetto informativo completo ed i documenti in esso menzionati sono resi disponibili in copia gratuitamente all'investitore che ne faccia richiesta.»;
il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Gli offerenti di quote o azioni di OICR rendono disponibili nel sito internet, consentendone l'acquisizione su supporto duraturo, e mantengono costantemente aggiornati il prospetto informativo, i rendiconti periodici nonche', ove non contenuti nel prospetto, il regolamento di gestione o lo statuto degli OICR.»;
al comma 5, le parole «Le informazioni previste dall'art. 13, commi 7 e 8, sono trasmesse alla Consob entro un mese dalla chiusura della sollecitazione.» sono soppresse.
La rubrica della sezione II e' cosi' modificata: «Quote o azioni di OICR italiani aperti».
L'art. 23 e' sostituito dal seguente:
«Art. 23 (Prospetto informativo completo e semplificato). - 1. Il prospetto informativo completo relativo alla sollecitazione delle quote o azioni degli OICR di cui alla presente sezione e' costituito dalla:
a) Parte I - Caratteristiche del/dei fondo/fondi o comparto/comparti e modalita' di partecipazione;
b) Parte II - Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento, costi del/dei fondo/fondi o comparto/comparti e Turnover di portafoglio;
c) Parte III - Altre informazioni sull'investimento.
2. Il regolamento di gestione e lo statuto dell'OICR formano parte integrante del prospetto informativo completo, al quale sono allegati.
3. Il prospetto informativo semplificato e' costituito dalle parti I e II.
4. Il prospetto informativo completo e il modulo di sottoscrizione sono redatti secondo gli schemi 8, 9 e 19 di cui all'allegato 1B.».
Dopo l'art. 23 e' inserito il seguente:
«Art. 23-bis (Aggiornamento del prospetto informativo completo e semplificato). - 1. Ogni variazione delle informazioni contenute nel prospetto informativo completo pubblicato relativo a quote o azioni degli OICR di cui alla presente sezione e nel modulo di sottoscrizione comporta il suo tempestivo aggiornamento.
2. L'aggiornamento delle parti I e II e' effettuato mediante pubblicazione entro il giorno precedente la diffusione del prospetto informativo aggiornato:
a) di un supplemento da allegare al prospetto nei casi indicati nell'allegato 1G;
b) della parte del prospetto informativo modificata, con le eventuali variazioni richieste dalla Consob e decorso il termine di venti giorni dalla sua comunicazione, negli altri casi.
3. La parte III e il modulo di sottoscrizione devono essere aggiornati al variare delle informazioni riportate e devono essere contestualmente inviati alla Consob con evidenziazione delle informazioni modificate e della nuova data di validita'.
4. Le modifiche da apportare al regolamento di gestione o allo statuto dell'OICR, la cui efficacia sara' sospesa per il periodo stabilito in base al regolamento della Banca d'Italia, devono essere tempestivamente comunicate alla Consob per l'aggiornamento del prospetto se comportano la variazione delle informazioni in esso contenute. In tal caso l'aggiornamento puo' essere effettuato anche mediante la pubblicazione, secondo le modalita' e nel termine di cui alla lettera b) del comma 2, della comunicazione ai partecipanti predisposta in base al regolamento della Banca d'Italia e redatta secondo criteri volti ad assicurare una agevole comparazione delle informazioni modificate con quelle preesistenti. Al termine del periodo di sospensiva, il prospetto informativo contenente le informazioni gia' inserite nella comunicazione ai partecipanti e' pubblicato con data di validita' coincidente con l'inizio dell'efficacia delle modifiche del regolamento di gestione o dello statuto dell'OICR.
5. Le parti I e II del prospetto informativo contenenti l'aggiornamento dei dati periodici e le informazioni gia' inserite nei supplementi previsti alla lettera a) del comma 2 sono pubblicate entro il mese di febbraio di ciascun anno.
6. Sono tempestivamente comunicate ai singoli partecipanti le variazioni concernenti l'identita' del gestore, le caratteristiche essenziali dell'OICR, l'aumento degli oneri a carico degli investitori e degli OICR in misura superiore al venti per cento, nonche' le informazioni del prospetto relative agli OICR di nuova istituzione che non siano gia' contenute nel prospetto informativo inizialmente pubblicato. Le altre variazioni delle informazioni contenute nel prospetto sono comunicate contestualmente alla trasmissione dell'aggiornamento dei dati periodici contenuti nella parte II, da effettuare entro il mese di febbraio di ciascun anno.
7. A fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al comma precedente possono essere utilizzate anche tecniche di comunicazione a distanza, qualora il partecipante vi abbia espressamente e preventivamente acconsentito.
8. La Consob puo', di volta in volta, stabilire diverse modalita' di comunicazione ai partecipanti.».
L'art. 24 e' sostituito dal seguente:
«Art. 24 (Prospetto informativo). - 1. Il prospetto informativo, completo e semplificato, riguardante quote o azioni di OICR esteri armonizzati, pubblicato in lingua italiana:
a) reca l'attestazione che lo stesso e' una traduzione fedele dell'ultimo prospetto ricevuto o approvato dall'autorita' estera;
b) contiene l'indicazione che lo stesso e' depositato presso la Consob.
2. Il modulo di sottoscrizione e' redatto secondo lo schema di cui all'allegato 1H. Le informazioni in esso contenute sono coerenti con la nota informativa sul modulo organizzativo prevista dal regolamento della Banca d'Italia. L'offerente individua il soggetto incaricato della predisposizione e dell'invio alla Consob del modulo di sottoscrizione, nonche' del suo aggiornamento e della diffusione tra i collocatori.».
La «Sezione III. Quote o azioni di OICR esteri armonizzati» e' posta dopo l'art. 23-bis.
Dopo l'art. 24 e' inserito il seguente:
«Art. 24-bis (Aggiornamento del prospetto informativo). - 1. Se al prospetto, completo e semplificato, riguardante quote o azioni di OICR esteri armonizzati, ricevuto o approvato dall'autorita' estera, sono apportate variazioni, il prospetto aggiornato o l'eventuale supplemento e' tempestivamente depositato presso la Consob unitamente alla versione in lingua italiana e ad una attestazione di vigenza dell'autorita' estera. Il prospetto, completo e semplificato, aggiornato in lingua italiana e' contestualmente messo a disposizione presso i soggetti incaricati della commercializzazione.
2. Le variazioni riguardanti il modulo di sottoscrizione devono essere comunicate alla Consob entro il giorno precedente la sua diffusione da parte del soggetto di cui all'art. 24, comma 2. Se le variazioni riguardano il modulo organizzativo, la comunicazione e' effettuata decorso il termine previsto dal regolamento della Banca d'Italia.
3. Le variazioni del prospetto, completo e semplificato, che riguardano l'identita' del gestore, le caratteristiche essenziali dell'investimento o che comportano l'aumento degli oneri a carico degli investitori e degli OICR in misura superiore al venti per cento sono trasmesse tempestivamente a questi ultimi previa comunicazione alla Consob.».
Dopo l'art. 24-bis e' inserito il seguente:
«Art. 24-ter (Obblighi informativi). - 1. Gli offerenti quote o azioni di OICR esteri armonizzati diffondono in Italia i documenti e le informazioni diffusi nello Stato di provenienza nei termini e con le modalita' in esso previsti, salve le prescrizioni del successivo comma 3. Di tali obblighi informativi e' fornito alla Consob un elenco dettagliato.
2. I rendiconti periodici nonche', ove non contenuti nel prospetto completo, il regolamento di gestione o lo statuto degli OICR sono messi a disposizione del pubblico, nella versione in lingua italiana, presso la succursale italiana dell'offerente ove costituita e presso i soggetti collocatori. I partecipanti hanno diritto di ottenere, anche a domicilio, copia dei predetti documenti.
3. Il valore unitario della quota o azione dell'OICR, calcolato con la periodicita' richiesta dal regolamento o dallo statuto, e' pubblicato su almeno un quotidiano avente adeguata diffusione nelle zone di commercializzazione del prodotto con indicazione della relativa data di riferimento. Sullo stesso quotidiano sono pubblicati gli avvisi di convocazione delle assemblee dei partecipanti e di pagamento dei proventi in distribuzione.
4. Gli offerenti quote o azioni di OICR esteri armonizzati comunicano alla Consob i parametri oggettivi di riferimento che intendono utilizzare negli eventuali annunci pubblicitari indicandone i criteri di elaborazione ed i luoghi dove possono essere reperite le relative valorizzazioni.».
L'art. 25 e' sostituito dal seguente:
«Art. 25 (Investitori professionali). - Se la commercializzazione di quote o azioni di OICR esteri armonizzati e' rivolta solo agli investitori definiti dall'art. 31, comma 2, del regolamento n. 11522 del 1° luglio 1998, si applica esclusivamente l'obbligo di pubblicazione del valore della quota o della azione previsto dall'art. 24-ter, comma 3.».
Dopo l'art. 25 e' inserita la seguente sezione: «Sezione IV - Quote di fondi italiani chiusi».
L'art. 26 e' sostituito dal seguente:
«Art. 26 (Prospetto informativo). - 1. Il prospetto informativo relativo alla sollecitazione delle quote dei fondi di cui alla presente sezione si compone delle seguenti:
a) Parte I - Caratteristiche del fondo, modalita' di partecipazione e soggetti partecipanti all'operazione;
b) Parte II - Informazioni specifiche sulla sollecitazione, composizione del patrimonio, dati storici di andamento e costi del fondo.
2. Il prospetto informativo e il modulo di sottoscrizione sono redatti secondo gli schemi 10, 11 e 12 di cui all'allegato 1B.».
L'art. 27 e' sostituito dal seguente:
«Art. 27 (Svolgimento delle sollecitazioni e aggiornamento del prospetto informativo). - 1. Alle sollecitazioni di quote dei fondi chiusi si applicano le disposizioni di cui alla sezione I del capo II e, in quanto compatibili, le disposizioni del capo I. Nel caso in cui il regolamento di gestione del fondo preveda piu' emissioni di quote, alle sollecitazioni successive alla prima si applicano anche le disposizioni di cui ai commi seguenti.
2. Per le sollecitazioni di quote effettuate entro dodici mesi dalla pubblicazione dell'ultimo prospetto informativo e/o di quotazione, gli offerenti possono riutilizzare il prospetto gia' pubblicato, aggiornandone le informazioni contenute nella parte II e integrando la parte I con un supplemento relativo alle variazioni eventualmente intervenute indicate nell'allegato 1G. La parte II aggiornata, con le eventuali variazioni richieste dalla Consob decorso il termine di venti giorni dalla sua comunicazione, ed il supplemento sono pubblicati entro il giorno precedente l'inizio del periodo di adesione. In tale occasione sono comunicate alla Consob le date di inizio e di conclusione del periodo di adesione.
3. Per le sollecitazioni effettuate successivamente ai dodici mesi, il prospetto informativo e/o di quotazione contiene le informazioni gia' inserite nei supplementi di cui al comma 2 ed all'art. 11, nonche' le ulteriori variazioni eventualmente intervenute.
4. Le informazioni previste dall'art. 13, commi 7 e 8, sono trasmesse alla Consob entro un mese dalla chiusura della sollecitazione.».
Dopo l'art. 27 e' inserito il seguente:
«Art. 27-bis (Obblighi informativi). - 1. Gli offerenti quote di fondi immobiliari, previa comunicazione alla Consob, mettono tempestivamente a disposizione del pubblico, anche per estratto, presso la propria sede, il proprio sito internet e la sede della banca depositaria, ivi comprese le filiali situate nei capoluoghi di regione:
a) le relazioni di stima dei beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in societa' immobiliari conferiti al fondo e dei beni acquistati o venduti da/a soci della societa' di gestione del risparmio, da soggetti appartenenti al gruppo di questi ultimi o dalle societa' facenti parte del gruppo rilevante cui essa appartiene;
b) gli atti di conferimento dei beni e le informazioni concernenti i soggetti conferenti e il relativo gruppo di appartenenza;
c) le informazioni sui prestiti stipulati per il finanziamento delle operazioni di rimborso anticipato delle quote del fondo;
d) le informazioni sul gruppo di appartenenza dell'intermediario finanziario incaricato di accertare la compatibilita' e la redditivita' dei beni conferiti rispetto alla politica di gestione in relazione all'attivita' di sollecitazione all'investimento svolta dal fondo;
e) le deliberazioni assunte dall'assemblea dei partecipanti al fondo nelle materie di competenza.
2. Ogni informazione, atto o documento inerente alle operazioni di acquisto ovvero cessione di beni effettuate con soggetti diversi da quelli indicati nel comma 1, nonche' ogni informazione sui soggetti cedenti o acquirenti e sui relativi gruppi di appartenenza, sono diffuse in occasione della pubblicazione del rendiconto contabile del fondo.
3. Gli offerenti quote di fondi chiusi mobiliari osservano l'obbligo di cui al comma 1, lettera e) e diffondono, secondo le forme previste dal regolamento di gestione, le informazioni sui prestiti stipulati per il finanziamento delle operazioni di rimborso anticipato.».
Dopo l'art. 27-bis e' inserita la seguente sezione: «Sezione V - Quote o azioni di OICR esteri non armonizzati».
L'art. 28 e' sostituito dal seguente:
«Art. 28 (Pubblicazione ed aggiornamento del prospetto informativo). - 1. Il prospetto informativo per la sollecitazione degli OICR aperti di cui alla presente sezione e' redatto secondo gli schemi di cui all'art. 23, comma 4. L'aggiornamento del prospetto informativo viene effettuato con le modalita' previste all'art. 23-bis.
2. Il prospetto informativo per la sollecitazione degli OICR chiusi di cui alla presente sezione e' redatto secondo gli schemi di cui all'art. 26. L'aggiornamento del prospetto informativo viene effettuato con le modalita' previste all'art. 27.».
Dopo l'art. 28 e' inserito il seguente:
«Art. 28-bis (Obblighi informativi). - 1. Dalla data della comunicazione prevista dall'art. 94, comma 1, del Testo Unico e fino ad un anno dalla conclusione della sollecitazione riguardante quote o azioni di OICR esteri non armonizzati, gli offerenti trasmettono alla Consob:
a) entro dieci giorni dalla scadenza del termine massimo stabilito per la loro redazione, i documenti periodici contabili dei patrimoni gestiti;
b) entro quindici giorni dall'approvazione da parte dell'autorita' competente, le modifiche apportate ai regolamenti ovvero agli statuti degli OICR gestiti;
c) entro dieci giorni dalla loro definizione, le modifiche apportate alle convenzioni trasmesse in allegato alla comunicazione prevista dall'art. 94, comma 1, del Testo Unico e le nuove convenzioni al riguardo stipulate.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 24-ter, 25 e 27-bis.».
La rubrica del capo III e' cosi' modificata: «Disposizioni particolari riguardanti i fondi pensione».
Nell'art. 29, al comma 1 le parole «, 3» sono soppresse.
L'art. 30 e' sostituito dal seguente:
«Art. 30 (Aggiornamento del prospetto informativo). - 1. Il prospetto informativo per la sollecitazione di fondi pensione aperti e' redatto secondo lo schema 13 dell'allegato 1B.
2. Nel caso di variazioni delle informazioni contenute nel prospetto informativo riguardante fondi pensione aperti si applica l'art. 23-bis, commi 1, 2, 5 e, in quanto compatibile, il comma 4.».
Nell'art. 31, al comma 2, la parola «23» e' sostituita dalla parola «28-bis».
Nell'art. 32, comma 1, le parole «comma 3» sono sostituite dalle parole «comma 4» e le parole «comma 2» sono sostituite dalle parole «comma 3».
L'art. 34 e' sostituito dal seguente:
«Art. 34 (Disposizioni transitorie). - 1. Per le sollecitazioni aventi ad oggetto quote o azioni di OICR italiani armonizzati in corso al 1° giugno 2005 gli offerenti pubblicano un prospetto conforme agli schemi allegati al presente regolamento in occasione del primo aggiornamento che comporta il deposito di un nuovo prospetto o, in ogni caso, entro il 31 dicembre 2005. Per le sollecitazioni e le quotazioni di quote di fondi chiusi e di quote o azioni di OICR non armonizzati e' pubblicato un prospetto conforme agli schemi allegati al presente regolamento a decorrere dal 1° giugno 2005.
2. Per le commercializzazioni aventi ad oggetto quote o azioni di OICR esteri armonizzati muniti dei prospetti semplificato e completo pubblicati, il modulo di sottoscrizione redatto secondo lo schema in allegato 1H e' diffuso unitamente a tali prospetti.
3. Per le commercializzazioni aventi ad oggetto quote o azioni di OICR esteri armonizzati non ancora muniti dei prospetti semplificato e completo pubblicati, il modulo di sottoscrizione redatto secondo lo schema in allegato 1H e' diffuso alla prima occasione di pubblicazione dei prospetti semplificato e completo unitamente agli stessi e, comunque, entro il 31 dicembre 2005.
4. Per gli OICR la cui componente obbligazionaria e' rappresentata da un indice "euro" e' riportato, per il periodo precedente all'introduzione della moneta unica, un diverso parametro di riferimento coerente con la politica d'investimento adottata in tale periodo.».
Nell'art. 36, le parole «l'art. 37, comma 1,» sono sostituite dalle parole «l'art. 37, commi 1, 2, 3 e 4,».
L'art. 37 e' sostituito dal seguente:
«Art. 37 (Comunicazione dell'offerta). - 1. Alla comunicazione alla Consob prevista dall'art. 102, comma 1, del Testo Unico sono allegati il documento d'offerta e la scheda di adesione redatti, rispettivamente, secondo gli schemi in allegato 2A e 2B, nonche' la documentazione relativa all'avvenuta costituzione delle garanzie di esatto adempimento o, in alternativa, la dichiarazione di impegno a costituirle entro l'inizio del periodo di adesione, fornendone in tal caso specifica descrizione.
2. La comunicazione indica che:
a) sono state contestualmente presentate alle autorita' competenti le richieste di autorizzazione necessarie per l'acquisto delle partecipazioni;
b) e' stata deliberata la convocazione dell'organo competente a deliberare l'eventuale emissione di strumenti finanziari da offrire in corrispettivo.
3. La comunicazione prende data dal giorno in cui la stessa perviene alla Consob. Se la Consob comunica all'offerente, entro cinque giorni, che la comunicazione e' incompleta, questa prende data dal giorno in cui pervengono alla Consob le informazioni o la documentazione mancanti. Il predetto termine e' di otto giorni per le offerte aventi a oggetto o corrispettivo strumenti finanziari non quotati ne' diffusi tra il pubblico ai sensi dell'art. 116 del Testo Unico.
4. In caso di offerte diverse da quelle effettuate ai sensi degli articoli 106, comma 1, e 108 del Testo Unico, le informazioni o la documentazione previste dal comma precedente devono essere inoltrate alla Consob, a pena di inammissibilita' della comunicazione, entro quindici giorni dalla data in cui l'offerente e' informato della eventuale incompletezza.
5. Dell'intervenuta comunicazione e' data senza indugio notizia, mediante un comunicato, al mercato e, contestualmente, all'emittente. Il comunicato indica gli elementi essenziali dell'offerta, le finalita' dell'operazione, le garanzie che vi accedono e le eventuali modalita' di finanziamento previste, le eventuali condizioni dell'offerta, le partecipazioni detenute o acquistabili dall'offerente o da soggetti che agiscono di concerto con lui e i nominativi degli eventuali consulenti. Nel caso in cui l'emittente sia una societa' quotata si applica l'art. 66, comma 3.
6. Con le modalita' previste dal comma precedente e' data notizia dell'incompletezza della comunicazione e del successivo completamento della stessa.».
Nell'art. 38, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«5. Ogni fatto nuovo o inesattezza del documento d'offerta che possa influire sulla valutazione degli strumenti finanziari, che si verifichi o sia riscontrata nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del documento e la conclusione del periodo di adesione, forma oggetto di apposito supplemento da allegare al documento d'offerta e da pubblicare con le stesse modalita' utilizzate per quest'ultimo. Il supplemento e' pubblicato decorsi tre giorni dal suo ricevimento da parte della Consob con le eventuali modifiche da questa richieste e contestualmente trasmesso all'emittente. Copia del supplemento pubblicato e' trasmesso alla Consob su supporto informatico.».
L'art. 39 e' sostituito dal seguente:
«Art. 39 (Comunicato dell'emittente). - 1. Il comunicato dell'emittente:
a) contiene ogni dato utile per l'apprezzamento dell'offerta e una valutazione motivata dei componenti dell'organo amministrativo sull'offerta stessa, con l'indicazione dell'eventuale adozione a maggioranza, del numero e, se lo richiedono, del nome dei dissenzienti;
b) rende nota l'eventuale decisione di convocare assemblee ai sensi dell'art. 104 del Testo Unico, per l'autorizzazione a compiere atti od operazioni che possono contrastare l'offerta; ove la decisione venga assunta successivamente, essa e' tempestivamente resa nota al mercato;
c) fornisce informazioni aggiornate sul possesso diretto o indiretto di azioni della societa' da parte dell'emittente o dei componenti dell'organo amministrativo e del consiglio di sorveglianza, anche in societa' controllate o controllanti, nonche' sui patti parasociali di cui all'art. 122 del Testo Unico aventi ad oggetto azioni dell'emittente;
d) fornisce informazioni aggiornate sui compensi percepiti, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, dai componenti degli organi di amministrazione e controllo e dai direttori generali dell'emittente, ovvero deliberati a loro favore;
e) fornisce informazioni sui fatti di rilievo non indicati nell'ultimo bilancio o nell'ultima situazione infrannuale pubblicata;
f) fornisce informazioni sull'andamento recente e le prospettive dell'emittente, ove non riportate nel documento d'offerta.
2. Nel caso in cui l'offerta abbia ad oggetto obbligazioni o altri titoli di debito assimilabili alle obbligazioni, il comunicato dell'emittente fornisce le informazioni previste dalle lettere a), e) ed f) del comma precedente nonche' informazioni aggiornate sul possesso diretto o indiretto dei titoli offerti da parte dell'emittente o dei componenti dell'organo amministrativo e del consiglio di sorveglianza.
3. Il comunicato e' trasmesso alla Consob almeno due giorni prima della data prevista per la sua diffusione. Esso, integrato con le eventuali richieste della Consob, e' reso noto al mercato entro il primo giorno del periodo di adesione. La variazione delle informazioni comunicate ai sensi dei commi precedenti forma oggetto di apposito comunicato di aggiornamento.».
Nell'art. 40, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il periodo di adesione non puo' avere inizio:
a) se non e' stata trasmessa alla Consob la documentazione relativa all'avvenuta costituzione delle garanzie di esatto adempimento;
b) prima che siano trascorsi cinque giorni dalla diffusione del documento d'offerta, o, nel caso in cui tale documento comprenda gia' il comunicato dell'emittente, prima del giorno successivo a tale diffusione;
c) se non e' stata rilasciata l'autorizzazione prevista dalla normativa di settore per l'acquisto di partecipazioni al capitale di banche o di intermediari autorizzati alla prestazione di servizi d'investimento;
d) se non e' stata assunta la delibera di emissione degli strumenti finanziari offerti in scambio.».
L'art. 41 e' sostituito dal seguente:
«Art. 41 (Norme di trasparenza). - 1. Le dichiarazioni e le comunicazioni diffuse sull'offerta indicano il soggetto che le ha rese e sono ispirate a principi di chiarezza, completezza e conoscibilita' da parte di tutti i destinatari.
2. Durante il periodo intercorrente fra la data della comunicazione prevista dall'art. 102, comma 1, del Testo Unico e la data indicata per il pagamento del corrispettivo:
a) i soggetti interessati diffondono dichiarazioni riguardanti l'offerta e l'emittente soltanto tramite comunicati al mercato, contestualmente trasmessi alla Consob;
b) i soggetti interessati comunicano entro la giornata alla Consob e al mercato le operazioni di acquisto e vendita di strumenti finanziari oggetto d'offerta o che diano diritto ad acquistarli o venderli da essi compiute anche per interposta persona, indicando i corrispettivi pattuiti;
c) l'offerente e i soggetti incaricati della raccolta delle adesioni diffondono almeno settimanalmente i dati sulle adesioni; nelle offerte su strumenti finanziari quotati la diffusione avviene giornalmente tramite la societa' di gestione del mercato.
3. Le sintesi del documento di offerta eventualmente diffuse nel corso del periodo di adesione, devono comunque:
a) riportare integralmente il paragrafo «avvertenze» del documento;
b) fare rinvio, per ciascuna delle informazioni riportate, ai corrispondenti paragrafi del documento d'offerta nei quali le stesse sono illustrate in modo analitico;
c) recare l'avvertenza, riprodotta con un carattere che ne consenta un'agevole lettura, che la sintesi non e' sottoposta alla preventiva verifica della Consob;
d) fare espresso riferimento ai luoghi nei quali sono disponibili il documento d'offerta e il comunicato dell'emittente.
Copia della sintesi e' trasmessa alla Consob contestualmente alla sua diffusione.
4. Ogni messaggio in qualsiasi forma diffuso avente carattere promozionale relativo all'offerta ovvero inteso a contrastare un'offerta deve essere riconoscibile come tale. Le informazioni in esso contenute sono espresse in modo chiaro, corretto e motivato, sono coerenti con quelle riportate nella documentazione gia' diffusa e non inducono in errore circa le caratteristiche dell'operazione e degli strumenti finanziari coinvolti. Copia di detti messaggi e' trasmessa alla Consob contestualmente alla sua diffusione.
5. Prima del pagamento, l'offerente pubblica, con le medesime modalita' dell'offerta, i risultati e le indicazioni necessarie sulla conclusione dell'offerta e sull'esercizio delle facolta' previste nel documento d'offerta, secondo le indicazioni dell'allegato 2C.
6. Dalla data di pubblicazione del documento d'offerta e fino alla chiusura della stessa, la Consob puo' richiedere, ai sensi dell'art. 114, commi 3 e 4 del Testo Unico, agli offerenti, ai controllanti, anche congiuntamente, degli offerenti e degli emittenti, alle loro societa' controllate e ai soggetti incaricati della raccolta delle adesioni che siano resi pubblici notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico.
7. Dalla data della comunicazione prevista dall'art. 102, comma 1, del Testo Unico e fino a un anno dalla chiusura dell'offerta, la Consob puo':
a) richiedere notizie e documenti, ai sensi dell'art. 115, comma 1, lettere a) e b) del Testo Unico, agli offerenti, ai controllanti, anche congiuntamente, degli offerenti e degli emittenti e ai soggetti incaricati della raccolta delle adesioni, ai componenti dei relativi organi di amministrazione e controllo nonche' ai revisori e dirigenti;
b) eseguire ispezioni, ai sensi dell'art. 115, comma 1, lettera c) del Testo Unico, presso gli offerenti, i controllanti, anche congiuntamente, degli offerenti e degli emittenti e i soggetti incaricati della raccolta delle adesioni.».
Nell'art. 45, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'acquisto, anche di concerto, di una partecipazione che consente di detenere piu' del trenta per cento delle azioni con diritto di voto sugli argomenti indicati nell'art. 105 del Testo Unico, di una societa' quotata o il controllo di una societa' non quotata determina l'obbligo dell'offerta pubblica, a norma dell'art. 106, comma 3, lettera a), del Testo Unico, quando l'acquirente venga cosi' a detenere, indirettamente o per effetto della somma di partecipazioni dirette e indirette, piu' del trenta per cento delle azioni con diritto di voto sugli argomenti indicati nell'art. 105 del Testo Unico di una societa' quotata.».
Nell'art. 46, le parole «azioni ordinarie» sono sostituite dalle parole «azioni con diritto di voto sugli argomenti indicati nell'art. 105 del Testo Unico».
L'art. 50 e' sostituito dal seguente:
«Art. 50 (Opa residuale). - 1. Il soggetto tenuto all'obbligo di offerta residuale comunica entro dieci giorni alla Consob e al mercato se intende ripristinare il flottante. La comunicazione non e' dovuta nel caso di precedente offerta pubblica totalitaria.
2. La societa' di gestione del mercato:
a) segnala alla Consob le societa' per le quali, in applicazione dei criteri generali predeterminati dalla stessa, puo' essere adottata una soglia superiore al novanta per cento, tenuto conto della necessita' di assicurare un regolare andamento delle negoziazioni;
b) da' notizia dell'avvenuto ripristino del flottante.
3. La Consob nella determinazione del prezzo di offerta tiene conto, tra l'altro, dei seguenti elementi:
a) corrispettivo di un'eventuale offerta pubblica precedente;
b) prezzo medio ponderato di mercato dell'ultimo semestre;
c) patrimonio netto rettificato a valore corrente dell'emittente;
d) andamento e prospettive reddituali dell'emittente.
4. Ai fini indicati al comma 3, l'offerente trasmette alla Consob, entro quindici giorni dal pagamento del corrispettivo dell'offerta che ha determinato i presupposti dell'offerta residuale o dalla comunicazione prevista dal comma 1, gli elementi per la determinazione del prezzo, unitamente ad un'attestazione della societa' incaricata della revisione contabile dell'emittente sulla congruita' degli elementi forniti.
5. Nel caso in cui l'obbligo di offerta residuale sia sorto a seguito di una precedente offerta pubblica totalitaria alla quale sia stato conferito almeno il 70% delle azioni che ne costituivano oggetto, la Consob determina il prezzo in misura pari al corrispettivo di tale offerta, salvo che motivate ragioni non rendano necessario il ricorso agli ulteriori elementi indicati al comma 3.
6. Ai fini della determinazione del prezzo nel caso previsto dal comma 5, l'offerente trasmette alla Consob, entro quindici giorni dal pagamento del corrispettivo dell'offerta che ha determinato i presupposti dell'offerta residuale:
a) la comunicazione prevista dall'art. 102, comma 1, del Testo Unico;
b) un'attestazione della societa' incaricata della revisione contabile dell'emittente, redatta secondo i criteri generali indicati dalla Consob, sull'esistenza o meno di eventi, non noti al mercato, che possano incidere significativamente sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria o sulle prospettive reddituali dell'emittente, intervenuti successivamente al rilascio del giudizio sull'ultimo bilancio pubblicato ovvero, se piu' recente, sull'ultima relazione semestrale pubblicata, sottoposti a revisione contabile completa.».
Nell'art. 51, comma 1, lettera a), dopo la parola «"sponsor"» sono inserite le parole «o "listing partner"».
Nell'art. 55, comma 1, le parole «l'art. 7, comma 1» sono sostituite dalle parole "l'art. 7, commi 1 e 2».
Nell'art. 59, al comma 2, le parole «Sezioni II e III» sono sostituite dalle parole «Sezioni II e V».
L'art. 60 e' sostituito dal seguente:
«Art. 60 (Quote di fondi chiusi e quote o azioni di OICR aperti indicizzati). - 1. Alla domanda relativa alla quotazione di quote di fondi chiusi e' allegato il prospetto di quotazione redatto secondo gli schemi 10, 11 e 12 contenuti nell'allegato 1B. Il prospetto di quotazione e' messo a disposizione anche presso la sede della banca depositaria.
2. Alla domanda relativa alla quotazione di quote o azioni di OICR aperti indicizzati italiani o esteri non armonizzati e' allegato il prospetto di quotazione redatto secondo lo schema 19 contenuto nell'allegato 1B. Ai fini della pubblicazione, il prospetto e' messuo a disposizione anche presso la sede della banca depositaria ovvero del soggetto previsto nel regolamento della Banca d'Italia.
3. Alla domanda di quotazione di quote o azioni di OICR aperti indicizzati esteri armonizzati e' allegato il documento di quotazione redatto secondo lo schema 14 contenuto nell'allegato 1B. Ai fini della pubblicazione, il documento di quotazione e' messo a disposizione, unitamente al prospetto informativo, anche presso la sede del soggetto previsto nel regolamento della Banca d'Italia.».
Nell'art. 61:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 62, il prospetto di quotazione riguardante obbligazioni, anche strutturate, emesse da banche ed enti sovranazionali e quello riguardante covered warrant e certificates puo' essere costituito da un documento informativo sull'emittente e da una nota integrativa contenenti le informazioni indicate nell'allegato 1B.»;
nel comma 2, le parole «comma 3» sono sostituite dalle parole «comma 4» e le parole «Il documento pubblicato e' utilizzato» sono sostituite dalle parole «Il documento pubblicato puo' essere utilizzato»;
il primo periodo del comma 3 e' cosi' modificato: «In occasione delle singole ammissioni la domanda e' corredata della nota integrativa.».
Nell'art. 62:
la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Obbligazioni emesse da banche e enti sovranazionali, covered warrant e certificates emessi sulla base di un programma)»;
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Quando l'ammissione a quotazione di obbligazioni, anche strutturate, emesse da banche ed enti sovranazionali, covered warrant e certificates, e' effettuata sulla base di un programma il prospetto di quotazione puo' essere costituito dal documento informativo sull'emittente indicato all'art. 61 e da una o piu' note integrative valide per tutte le emissioni rientranti nel programma.».
Nell'art. 63, comma 2, le parole «art. 7, comma 2» sono sostituite dalle parole «art. 7, comma 3».
Nell'art. 70, comma 5, lettera c), il periodo «il verbale e le deliberazioni adottate sono messi a disposizione del pubblico» e' sostituito dal seguente: «il verbale delle deliberazioni adottate e' messo a disposizione del pubblico».
Dopo l'art. 70 e' inserito il seguente:
«Art. 70-bis (Patrimoni destinati ad uno specifico affare). - 1. Gli emittenti azioni mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la societa' di gestione del mercato, il verbale della deliberazione costitutiva di patrimoni destinati ad uno specifico affare contestualmente alla richiesta di iscrizione nel registro delle imprese di cui all'art. 2436, comma 1, del codice civile.
2. Nei casi in cui l'operazione indicata nel comma precedente sia deliberata dall'assemblea, gli emittenti azioni, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la relativa convocazione, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la societa' di gestione del mercato, la relazione dell'organo amministrativo recante le informazioni previste dagli articoli 2447-ter, comma 1 e 2447-novies, comma 4, del codice civile.
3. Gli stessi emittenti mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la societa' di gestione del mercato, la documentazione prevista dall'art. 2447-novies, comma 1, del codice civile, contestualmente al deposito presso l'ufficio del registro delle imprese.
4. Gli stessi emittenti mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la societa' di gestione del mercato, il contratto previsto dall'art. 2447-bis, comma 1, lettera b), del codice civile, contestualmente alla richiesta di iscrizione nel registro delle imprese di cui all'art. 2447-decies, comma 3, lettera a).».
Nell'art. 71-bis, il comma 3 e' soppresso.
L'art. 72 e' sostituito dal seguente:
«Art. 72 (Altre modifiche dell'atto costitutivo ed emissione di obbligazioni). - 1. Gli emittenti azioni, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare modifiche dell'atto costitutivo diverse da quelle previste da altre disposizioni della presente Sezione o l'emissione di obbligazioni, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la societa' di gestione del mercato, la relazione dell'organo amministrativo redatta in conformita' all'allegato 3A.
2. Gli stessi emittenti, in occasione di operazioni di aumento del capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, ultima parte e comma 5, del codice civile, nel termine previsto dal comma 1, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la societa' di gestione del mercato, anche la relazione della societa' di revisione sulla corrispondenza tra il prezzo di emissione ed il valore di mercato delle azioni o il parere della societa' di revisione sulla congruita' del prezzo di emissione delle azioni.
3. Gli stessi emittenti, in occasione di operazioni di conversione facoltativa di azioni di una categoria in azioni di categoria diversa, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, la societa' di gestione del mercato e presso i depositari, per il tramite della societa' di gestione accentrata e con le modalita' da questa stabilite, almeno il giorno di borsa aperta antecedente l'inizio del periodo di conversione, la relazione dell'organo amministrativo integrata con le informazioni necessarie per la conversione. Dell'avvenuto deposito e' data immediata notizia mediante un avviso, pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale. I depositari, tramite la societa' di gestione accentrata, comunicano giornalmente i dati sulle richieste di conversione alla societa' di gestione del mercato che li rende pubblici entro il giorno di borsa aperta successivo. L'emittente, entro dieci giorni dalla conclusione del periodo di conversione, rende noti i risultati della conversione con un avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.
4. In occasione di operazioni di conversione obbligatoria di azioni di una categoria in una categoria diversa, gli emittenti danno notizia della data in cui avra' luogo la conversione entro il giorno di borsa aperta antecedente tale data mediante un avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.
5. Nei casi in cui le operazioni indicate nei commi 1 e 2 siano deliberate da organi diversi dall'assemblea ai sensi degli articoli 2365, comma 2, 2410, comma 1, 2420-ter e 2443 del codice civile:
a) i documenti indicati nei commi 1 e 2, per i quali il codice civile prevede la messa a disposizione dei soci prima della delibera dell'organo competente sono messi a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la societa' di gestione del mercato, nei termini previsti dal codice civile;
b) il verbale delle deliberazioni adottate e' messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la societa' di gestione del mercato, contestualmente alla richiesta di iscrizione nel registro delle imprese di cui all'art. 2436, comma 1, del codice civile.».
Nell'art. 74, comma 2, le parole «il verbale e le deliberazioni adottate» sono sostituite dalle parole «il verbale delle deliberazioni adottate».
Nell'art. 75, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«2. Agli stessi emittenti, in occasione di operazioni effettuate ai sensi dell'art. 2447-bis del codice civile, si applica l'art. 70-bis.».
Nell'art. 76, dopo le parole «dagli articoli 70,» sono inserite le parole «70-bis,».
Nell'art. 77:
nel comma 1, lettera a), le parole «sette giorni» sono sostituite dalle parole «quindici giorni».
nel comma 4, le parole «Entro sette giorni» sono sostituite dalle parole «Entro quindici giorni».
Nell'art. 80, la rubrica e' sostituita come segue: «(Parere dell'organo di controllo sul conferimento dell'incarico di revisione)».
L'art. 81 e' sostituito dal seguente:
«Art. 81 (Relazione semestrale). - 1. Gli emittenti azioni, entro quattro mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio, mettono a disposizione del pubblico, nella sede sociale e presso la societa' di gestione del mercato, la relazione semestrale corredata delle eventuali osservazioni dell'organo di controllo e, ove redatta, la relazione contenente il giudizio della societa' di revisione.
2. La relazione semestrale e' redatta in conformita' al principio contabile internazionale applicabile per l'informativa finanziaria infrannuale, adottato secondo la procedura di cui all'art. 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.
3. Per gli emittenti tenuti alla redazione del bilancio consolidato la relazione semestrale e' altresi' costituita dai prospetti contabili della societa' capogruppo e, qualora siano indispensabili per una corretta informazione del pubblico, dalle relative note, predisposti secondo i criteri di redazione utilizzati per il bilancio d'esercizio.
4. I dati in cifre sono espressi in migliaia o milioni di euro.».
Dopo l'art. 81 e' inserito il seguente:
«Art. 81-bis (Relazione semestrale - regime transitorio). - 1. In alternativa a quanto previsto dall'articolo precedente, gli emittenti azioni possono predisporre la relazione semestrale consolidata relativa all'esercizio avente inizio il 1° gennaio 2005, o in data successiva, ed approvata entro la data del 30 settembre 2005 secondo le disposizioni del presente articolo. Sono in tal caso fornite:
a) una riconciliazione quantitativa del patrimonio netto alla data di chiusura del semestre e alla data di chiusura dell'esercizio precedente e del risultato alla data di chiusura del semestre, determinati con i criteri di redazione utilizzati per il bilancio dell'esercizio precedente, rispetto al valore dagli stessi assunto in applicazione dei principi contabili internazionali. Il prospetto di riconciliazione deve descrivere con chiarezza e adeguata analiticita' la natura e l'ammontare delle piu' significative rettifiche da apportare al patrimonio netto e al risultato del periodo;
b) in un'appendice separata, le riconciliazioni previste dai paragrafi n. 39 e n. 40 del principio contabile internazionale "IFRS 1: Prima adozione degli International Financial Reporting Standard", adottato secondo la procedura di cui all'art. 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002, corredate da note esplicative dei criteri di redazione e delle voci che figurano nei prospetti di riconciliazione.
2. Gli emittenti azioni non tenuti alla redazione dei conti consolidati, che non redigeranno il bilancio d'esercizio in conformita' ai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002, devono predisporre la relazione semestrale secondo le disposizioni del presente articolo.
3. La relazione semestrale e' costituita:
a) per gli emittenti non tenuti alla redazione del bilancio consolidato, da prospetti contabili e da note esplicative ed integrative;
b) per gli emittenti tenuti alla redazione del bilancio consolidato, dai prospetti contabili della societa' capogruppo e dai prospetti contabili e dalle note esplicative ed integrative consolidate di gruppo. Sono altresi' predisposte le note relative ai prospetti contabili della capogruppo qualora siano indispensabili per una corretta informazione del pubblico.
4. I prospetti contabili sono redatti in conformita' alle norme che disciplinano il bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato relativi all'esercizio precedente.
5. Gli emittenti tenuti a redigere il bilancio ai sensi del codice civile o del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, possono indicare nello stato patrimoniale le sole voci precedute da numeri romani e nel conto economico le sole voci precedute da numeri arabi. Gli emittenti tenuti a redigere il bilancio ai sensi del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, possono utilizzare per la redazione dei prospetti contabili gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico previsti dall'ISVAP ai fini delle segnalazioni semestrali di vigilanza.
6. Le societa' finanziarie tenute a redigere il bilancio ai sensi del codice civile, la cui attivita' consista in via esclusiva nell'assunzione di partecipazioni in societa' esercenti attivita' diverse da quella creditizia o finanziaria, che inseriscono nella relazione sulla gestione al bilancio d'esercizio il conto economico riclassificato indicato dalla CONSOB con apposito provvedimento, dovranno utilizzare nella relazione semestrale il predetto conto economico, in luogo di quello previsto dall'art. 2425 del codice civile.
7. Il risultato di periodo puo' essere indicato al lordo o al netto delle imposte. Sono indicati gli acconti sui dividendi corrisposti ovvero deliberati, esponendo in tal caso il risultato al netto delle imposte.
8. Accanto ad ogni dato in cifre dei prospetti contabili figurano quello del corrispondente periodo dell'esercizio precedente e quello di chiusura dell'esercizio medesimo.
9. Le note esplicative ed integrative sono redatte secondo i criteri indicati nell'allegato 3C-bis e, in ogni caso:
a) contengono ogni informazione significativa che consenta di giudicare l'evoluzione dell'attivita' e il risultato economico e indicano i fattori particolari che hanno influito su tale attivita' e su tale risultato;
b) consentono un raffronto con il corrispondente periodo dell'esercizio precedente;
c) indicano i fatti di rilievo intervenuti dopo la fine del semestre e la prevedibile evoluzione dell'attivita' per l'esercizio in corso.
10. I dati in cifre sono espressi in migliaia o milioni di euro.».
L'art. 82 e' sostituito dal seguente:
«Art. 82 (Relazione trimestrale). - 1. Gli emittenti azioni, entro quarantacinque giorni dal termine di ciascun trimestre dell'esercizio, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la societa' di gestione del mercato, una relazione trimestrale redatta dall'organo amministrativo secondo i principi dettati per i conti annuali e consolidati dell'esercizio in corso. La relazione trimestrale e' predisposta secondo quanto indicato nell'allegato 3D ovvero dal principio contabile internazionale concernente l'informativa finanziaria infrannuale, adottato secondo la procedura di cui all'art. 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.
2. Gli emittenti sono esonerati dalla pubblicazione delle relazioni trimestrali riferite a periodi che scadono alla fine di ciascun semestre se previa comunicazione alla Consob e al pubblico:
a) rendono pubblica la relazione semestrale entro settantacinque giorni dalla scadenza del semestre;
b) rendono disponibili il progetto di bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato ovvero, nel modello dualistico, i progetti di bilancio d'esercizio e consolidato, approvati dall'organo amministrativo, presso la sede sociale e presso la societa' di gestione del mercato entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.».
Dopo l'art. 82 e' inserito il seguente:
«Art. 82-bis (Relazione trimestrale - regime transitorio). - 1. In alternativa a quanto previsto dall'articolo precedente, gli emittenti azioni possono predisporre le relazioni trimestrali relative all'esercizio avente inizio il 1° gennaio 2005, o in data successiva, ed approvate entro la data del 30 settembre 2005 secondo i principi dettati per i conti annuali e consolidati dell'esercizio precedente e sulla base dei criteri indicati nell'allegato 3D. Sono in tal caso fornite:
a) per la prima relazione trimestrale, informazioni dettagliate in merito alle procedure poste in essere per la transizione ai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 ed il loro grado di realizzazione;
b) per la seconda relazione trimestrale:
1. Una riconciliazione dei saldi finali riportati nei prospetti contabili determinati con i criteri di redazione utilizzati per il bilancio dell'esercizio precedente rispetto al valore dagli stessi assunto in applicazione dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002. Il prospetto di riconciliazione deve descrivere con chiarezza e adeguata analiticita' la natura e l'ammontare delle piu' significative rettifiche da apportare ai saldi finali riportati nei prospetti contabili;
2. In un'appendice separata, le riconciliazioni previste dai paragrafi n. 39 e n. 40 del principio contabile internazionale "IFRS 1: Prima adozione degli International Financial Reporting Standard" adottato secondo la procedura di cui all'art. 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002, corredate da note esplicative dei criteri di redazione e delle voci che figurano nei prospetti di riconciliazione.
2. La prima relazione trimestrale relativa all'esercizio avente inizio il 1° gennaio 2005, o in data successiva, ed approvata entro la data del 30 settembre 2005, ove redatta ai sensi dell'art. 82, puo' essere messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la societa' di gestione del mercato entro settantacinque giorni dal termine del trimestre.
3. Gli emittenti sono esonerati dalla pubblicazione della seconda relazione trimestrale relativa all'esercizio avente inizio il 1° gennaio 2005, o in data successiva, ed approvata entro la data del 30 settembre 2005, se, previa comunicazione alla Consob e al pubblico, redigono la relazione semestrale in conformita' a quanto disposto dall'art. 81.
4. Qualora l'emittente rediga la prima o la seconda trimestrale sulla base di quanto disposto dall'art. 82 deve pubblicare, in una appendice separata, le riconciliazioni previste dai paragrafi n. 39 e n. 40 del principio contabile internazionale "IFRS 1: Prima adozione degli International Financial Reporting Standard", corredate da note esplicative dei criteri di redazione e delle voci che figurano nei prospetti di riconciliazione.».
Nell'art. 84, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«2. Nell'avviso di convocazione gli emittenti azioni riportano le disposizioni dello statuto rilevanti ai fini della partecipazione in assemblea.».
Nell'art. 90, comma 1, lettera d), le parole «il verbale e le deliberazioni» sono sostituite dalle parole «il verbale delle deliberazioni».
Dopo l'art. 90 e' inserito il seguente:
«Art. 90-bis (Patrimoni destinati ad uno specifico affare). - 1. Gli emittenti azioni trasmettono alla Consob:
a) il verbale delle deliberazioni di cui all'art. 70-bis, comma 1, contestualmente alla diffusione al pubblico;
b) nel caso previsto dall'art. 70-bis, comma 2, la relazione dell'organo amministrativo recante le informazioni previste dagli articoli 2447-ter, comma 1 e 2447-novies, comma 4, del codice civile, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea;
c) la documentazione prevista dall'art. 2447-novies, contestualmente alla diffusione al pubblico;
d) il contratto previsto dall'art. 2447-bis, comma 1, lettera b), contestualmente alla diffusione al pubblico.».
Nell'art. 92:
nel comma 1, lettera c), le parole «il verbale e le deliberazioni» sono sostituite dalle parole «il verbale delle deliberazioni»;
nel comma 1, lettera e), le parole «comma 4» sono sostituite dalle parole «comma 5».
Nell'art. 94, comma 2, le parole «il verbale e le deliberazioni» sono sostituite dalle parole «il verbale delle deliberazioni».
Nell'art. 95, comma 1, dopo le parole «90, comma 1,» sono inserite le parole «90-bis,».
Nell'art. 96, comma 1, lettera b), dopo le parole «dagli articoli 81 e 82,» sono inserite le parole «comma 1,».
Dopo l'art. 98 e' inserito il seguente:
«Art. 98-bis (Strumenti finanziari previsti dall'art. 2351, comma 5, del codice civile). - 1. Gli emittenti azioni, in occasione dell'emissione di strumenti finanziari cui e' riservata, ai sensi dell'art. 2351, comma 5, del codice civile, la nomina di un componente dell'organo di amministrazione o controllo, comunicano alla Consob e alla societa' di gestione del mercato, che ne assicura la diffusione entro il giorno successivo, il numero e le categorie degli strumenti finanziari emessi, nonche' l'ammontare complessivo degli strumenti finanziari della medesima categoria in circolazione. La comunicazione e' effettuata entro il giorno successivo all'emissione.».
L'art. 100 e' sostituito dal seguente:
«Art. 100 (Composizione degli organi di amministrazione e controllo, direttore generale). - 1. Gli emittenti azioni comunicano alla Consob, entro cinque giorni di mercato aperto dal loro verificarsi, i dati relativi alle variazioni nella composizione degli organi di amministrazione e controllo e nella carica di direttore generale, ove prevista, mediante il modello e secondo le istruzioni previsti nell'allegato 3H.».
Nell'art. 102:
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le societa' di gestione del risparmio con riferimento a ciascun fondo chiuso gestito quotato in borsa, danno notizia delle informazioni di cui all'art. 27-bis, commi 1 e 3, con le modalita' stabilite dall'art. 83. Si applica l'art. 84.»;
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«3. Gli obblighi previsti dall'art. 27-bis, commi 1 e 3, sono assolti anche mediante l'invio di un apposito comunicato alla societa' di gestione del mercato, che lo mette immediatamente a disposizione del pubblico, e ad almeno due agenzie di stampa. Il comunicato e' contestualmente trasmesso alla Consob.
4. Le informazioni rese da soggetti esteri sono diffuse in lingua italiana.».
Nell'art. 103, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«2. Le societa' di gestione del risparmio, relativamente a ciascun fondo chiuso gestito quotato in borsa, osservano l'art. 22, comma 4, e rendono altresi' disponibili nel proprio sito Internet, consentendone l'acquisizione su supporto duraturo, e mantengono costantemente aggiornati i seguenti documenti e informazioni:
a) il prospetto di quotazione e gli eventuali supplementi;
b) i riferimenti delle disposizioni generali emanate dalla Banca d'Italia in ordine ai limiti d'investimento e ai criteri di valutazione dei fondi chiusi.».
L'art. 103-bis e' sostituito dal seguente:
«Art. 103-bis (Informazioni relative agli OICR aperti indicizzati). - 1. Le societa' di gestione e le Sicav, relativamente agli OICR italiani ed esteri non armonizzati, osservano l'art. 22, comma 4, e rendono altresi' disponibili nel proprio sito Internet, consentendone l'acquisizione su supporto duraturo, e mantengono costantemente aggiornati i seguenti documenti e informazioni:
a) il prospetto di quotazione;
b) i riferimenti delle disposizioni generali emanate dalla Banca d'Italia in ordine ai limiti d'investimento e ai criteri di valutazione degli OICR;
c) l'eventuale documento di illustrazione dei servizi/prodotti abbinati alla sottoscrizione degli OICR.
2. Le informazioni previste dall'art. 23-bis, comma 6, sono comunicate mediante la loro tempestiva pubblicazione nel sito Internet dei soggetti indicati nel comma 1 e rese disponibili presso la societa' di gestione del mercato di quotazione e la banca depositaria ovvero il soggetto previsto nel regolamento della Banca d'Italia. Gli stessi soggetti pubblicano su almeno un quotidiano avente adeguata diffusione nazionale, entro il mese di febbraio di ciascun anno, un avviso concernente l'avvenuto aggiornamento del prospetto pubblicato, con indicazione della relativa data di riferimento.
3. Le societa' di gestione e le Sicav, relativamente agli OICR esteri armonizzati, osservano l'art. 22, comma 4, e rendono altresi' disponibili nel proprio sito Internet, consentendone l'acquisizione su supporto duraturo, e mantengono costantemente aggiornati i seguenti documenti e informazioni:
a) il prospetto di quotazione;
b) il documento di quotazione.
4. Le informazioni previste dall'art. 24-bis, comma 3, sono comunicate mediante la loro tempestiva pubblicazione nel sito Internet dei soggetti indicati nel comma 3 e rese disponibili presso la societa' di gestione del mercato di quotazione e il soggetto previsto nel regolamento della Banca d'Italia. Gli stessi soggetti pubblicano su almeno un quotidiano avente adeguata diffusione nazionale, entro il mese di febbraio di ciascun anno, un avviso concernente l'avvenuto aggiornamento del prospetto pubblicato, con indicazione della relativa data di riferimento.
5. Si applicano le disposizioni dell'art. 87».
Nell'art. 105:
nel comma 2, lettera c), le parole «72, comma 4» sono sostituite dalle parole «72, comma 5»;
nel comma 2, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:
«d) il verbale di cui all'art. 70-bis, comma 1, contestualmente alla diffusione al pubblico nonche' la relazione illustrativa di cui all'art. 70-bis, comma 2, entro trenta giorni da quello in cui l'assemblea ha deliberato;
e) la documentazione prevista dall'art. 70-bis, commi 3 e 4, contestualmente alla diffusione al pubblico.».
Nell'art. 108, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. La Consob pubblica l'elenco aggiornato degli emittenti strumenti finanziari diffusi tramite strumenti anche informatici di diffusione delle informazioni.».
Dopo l'art. 109 e' inserito il seguente:
«Art. 109-bis (Informazioni su patti parasociali). 1. Gli emittenti azioni diffuse informano il pubblico, con le modalita' previste dall'art. 109, della comunicazione di cui all'art. 2341-ter del codice civile, indicando ogni elemento necessario per una compiuta valutazione del patto.
2. Il comma precedente si applica anche ai patti gia' dichiarati ai sensi dell'art. 2341-ter del codice civile al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione.».
Nell'art. 111:
nel comma 1, dopo le parole «art. 84» sono inserite le parole «, comma 1»;
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«2. Agli emittenti azioni diffuse si applicano anche le disposizioni dell'art. 84, comma 2.».
Nell'art. 112:
il comma 1 e' soppresso;
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«1. Sono dispensati dall'adempimento dell'art. 114, comma 1, del Testo Unico e nei loro confronti non si applicano gli articoli 109, 110 e 111, gli emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati di altri Paesi dell'Unione Europea o nei mercati di Paesi extracomunitari riconosciuti ai sensi dell'art. 67, comma 2, del Testo Unico e le Sicav.».
Nell'art. 118, comma 3, le parole «gestione collettiva o individuale del risparmio» sono sostituite dalle parole «gestione del risparmio».
Dopo l'art. 122 e' inserito il seguente:
«Art. 122-bis (Trasparenza sugli strumenti finanziari previsti dall'art. 2351, comma 5, del codice civile). - 1. Tutti coloro che possiedono strumenti finanziari cui e' riservata, ai sensi dell'art. 2351, comma 5, del codice civile, la nomina di un componente dell'organo di amministrazione o controllo, ne danno comunicazione alla societa' emittente e alla Consob quando, alternativamente:
a) sono in grado di eleggere da soli un componente dell'organo di amministrazione o controllo ovvero perdono tale possibilita';
b) superano, rispetto al totale degli strumenti finanziari di una medesima categoria emessi, le soglie del 10%, 25%, 50% e 75% ovvero scendono al di sotto di tali soglie.
2. Ai fini dell'applicazione del comma precedente rilevano gli strumenti finanziari:
- dei quali un soggetto e' titolare, anche se il diritto di voto spetta o e' attribuito a terzi o in relazione ai quali a tale soggetto spetta o e' attribuito il diritto di voto;
- di cui sono titolari interposte persone, fiduciari, societa' controllate o in relazione ai quali il diritto di voto spetta o e' attribuito a tali soggetti.
Si applica l'art. 118, comma 3.
3. La comunicazione e' effettuata entro cinque giorni di mercato aperto dall'avvenuta conoscenza della possibilita' di cui al comma 1, lettera a) ovvero dall'operazione idonea a determinare il sorgere dell'obbligo di cui al comma 1, lettera b), indipendentemente dalla data di esecuzione, mediante il modello previsto nell'allegato 4. Si applica l'art. 121, commi 2 e 3.
4. La Consob pubblica le informazioni acquisite entro i quindici giorni di mercato aperto successivi al ricevimento della comunicazione, tramite strumenti anche informatici di diffusione delle informazioni.».
Nell'art. 130, comma 1, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
«b) il numero delle azioni e degli strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni o diritti di voto ai sensi dell'art. 2351, ultimo comma, del codice civile, complessivamente conferiti, la loro percentuale rispetto al numero totale delle azioni rappresentative del capitale sociale e degli strumenti finanziari emessi della medesima categoria e, nel caso di strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o sottoscrizione, il numero complessivo delle azioni che possono essere acquistate o sottoscritte;
c) i soggetti aderenti al patto, esplicitando:
- il numero delle azioni o degli strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni o diritti di voto ai sensi dell'art. 2351, ultimo comma, del codice civile, da ciascuno conferiti;
- le percentuali delle azioni da ciascuno conferite rispetto al numero totale delle azioni conferite e al numero totale delle azioni della medesima categoria rappresentative del capitale sociale; se il patto ha ad oggetto strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni o diritti di voto ai sensi dell'art. 2351, ultimo comma, del codice civile, le percentuali di strumenti da ciascuno conferiti rispetto al numero totale degli strumenti conferiti e al numero totale degli strumenti emessi della medesima categoria nonche' il numero delle azioni che possono essere acquistate o sottoscritte;
- il soggetto che in virtu' del patto esercita il controllo della societa' o che e' in grado di determinare la nomina di un componente dell'organo di amministrazione o controllo riservata a strumenti finanziari.
Nei patti conclusi in forma associativa e in quelli conclusi fra piu' di cinquanta soggetti, le informazioni relative agli aderenti aventi una partecipazione non superiore allo 0,1 per cento possono essere sostituite dall'indicazione del numero complessivo di tali soggetti, del numero delle azioni complessivamente conferite e delle percentuali da queste rappresentate rispetto ai parametri sopra indicati. Entro sette giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea di bilancio della societa', ovvero dell'assemblea convocata ai sensi dell'art. 2364-bis del codice civile, e' trasmesso alla societa' stessa un elenco contenente l'indicazione aggiornata delle generalita' di tutti gli aderenti e del numero delle azioni da ciascuno conferite. L'elenco e' reso disponibile dalla societa' per la consultazione da parte del pubblico;».
Nell'art. 135, comma 4, dopo le parole «dell'art. 70, commi 1, 3 e 4» sono inserite le parole «, dell'art. 70-bis, comma 2,».
Nell'art. 136, comma 4, dopo le parole «dell'art. 70, commi 1, 3 e 4» sono inserite le parole «, dell'art. 70-bis, comma 2,».
Nell'art. 137, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Per il conferimento della delega l'azionista che abbia effettuato l'adempimento necessario per la partecipazione all'assemblea, trasmette all'intermediario, direttamente o per il tramite del depositario, o all'associazione il modulo di delega.».
Nell'art. 140, comma 1, l'ultimo periodo «La certificazione rilasciata dal depositario ai sensi dell'art. 85, comma 4, del Testo Unico puo' essere contenuta nella scheda di voto.» e' soppresso.
Nell'art. 141:
nel comma 2, il periodo «unitamente alla certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 85, comma 4, del Testo Unico», e' soppresso;
nel comma 4, l'ultimo periodo «In tal caso, la certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 85, comma 4, del Testo Unico puo' essere utilizzata per l'esercizio del diritto di voto.», e' soppresso.
Nell'art. 143, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le schede pervenute oltre i termini previsti o prive di sottoscrizione non sono prese in considerazione ai fini della costituzione dell'assemblea ne' ai fini della votazione.».
Nell'art. 152:
nel comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Le disposizioni in materia di revisione contabile si applicano fino al momento in cui il controllo e' venuto meno.»;
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«3. In caso di trasferimento del controllo tra societa' con azioni quotate, l'incarico conferito dalla societa' controllata si conclude alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale si e' verificato il trasferimento.»;
il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«4. Per le societa' controllate con azioni non quotate sottoposte a revisione solo per effetto dell'art. 165, comma 1, del Testo Unico, l'incarico puo' avere scadenza allineata a quella dell'incarico della controllante con azioni quotate.».
Nell'art. 156, dopo la lettera u), sono inserite le seguenti:
«v) la comunicazione Consob n. 33766 del 5 maggio 2000;
w) la comunicazione Consob n. 2064231 del 30 settembre 2002.».
Nell'allegato 1A, paragrafo A), lettera a), le parole «del collegio sindacale» sono sostituite dalle parole «dell'organo di controllo».
Nell'allegato 1A, paragrafo A), lettera l), nota 2, dopo le parole «non appena disponibile» sono inserite le parole «, con congruo anticipo rispetto alla data prevista per la pubblicazione del prospetto informativo,».
Nell'allegato 1A, paragrafo B), dopo la lettera d) e' inserita la seguente:
«d-bis) copia dei documenti previsti ai sensi dell'art. 27-bis, comma 1, lettere a) e b);».
Nell'allegato 1A, paragrafo B), lettera g), dopo il periodo «copia dell'eventuale convenzione tra societa' promotrice e gestore, nonche' delle convenzioni stipulate con la banca depositaria, i soggetti incaricati del collocamento, i soggetti delegatari di attivita' di gestione e i soggetti negoziatori (per questi ultimi le sole convenzioni contenenti elementi rilevanti ai fini dell'art. 49, comma 2, lettera b), del regolamento n. 11522/98).» e' inserito il seguente: «Per le comunicazioni riguardanti fondi comuni immobiliari, e' richiesto altresi' l'invio dell'eventuale convenzione stipulata con l'intermediario finanziario che ha valutato la compatibilita' e la redditivita' dei beni conferiti rispetto alla politica di investimento del fondo.».
Nell'allegato 1B, parte prima, paragrafo V, dopo il punto 1 e' inserito il seguente:
«2 - L'emittente bancario che voglia utilizzare il medesimo prospetto informativo o nell'ipotesi di scissione il medesimo documento sull'emittente sia per la quotazione di proprie obbligazioni che per la quotazione/sollecitazione di covered warrant o certificates dovra' riportare in tale documento gli elementi informativi richiesti, per l'emittente, dallo schema 6 e dallo schema 7.».
Nell'allegato 1B, parte prima, paragrafo V, il punto «2» e' rinumerato come punto «3», restando invariato il contenuto.
Nell'allegato 1B, parte prima, paragrafo X, punto 1, dopo la parola «quotazione» sono inserite le parole «/sollecitazione».
Nell'allegato 1B, parte prima, paragrafo X, dopo il punto 2 e' inserito il seguente:
«3 - L'emittente bancario che voglia utilizzare il medesimo prospetto informativo o nell'ipotesi di scissione il medesimo documento sull'emittente sia per la quotazione di proprie obbligazioni che per la quotazione/sollecitazione di covered warrant o certificates dovra' riportare in tale documento gli elementi informativi richiesti, per l'emittente, dallo schema 6 e dallo schema 7.».
Nell'allegato 1B, parte seconda A), schema 1, la lettera C) e' sostituita dalla seguente:
«C) - Avvertenze per l'investitore (il presente paragrafo deve essere redatto con un carattere tipografico di dimensione superiore rispetto a quello utilizzato per le altre parti del prospetto)».
Nell'allegato 1B, parte seconda B), schema 6, la lettera C) «Avvertenze per l'investitore» e' sostituita dalla seguente:
«C) - Avvertenze per l'investitore (il presente paragrafo deve essere redatto con un carattere tipografico di dimensione superiore rispetto a quello utilizzato per le altre parti del prospetto)».
Nell'allegato 1B, parte seconda B), schema 7, la lettera C) «Avvertenze per l'investitore» e' sostituita dalla seguente:
«C) - Avvertenze per l'investitore (il presente paragrafo deve essere redatto con un carattere tipografico di dimensione superiore rispetto a quello utilizzato per le altre parti del prospetto)».
Nell'allegato 1B, parte terza, schema 1, lettera A) «Copertina», le parole «responsabile del collocamento e sponsor» sono sostituite dalle parole «responsabile del collocamento, sponsor e listing partner».
Nell'allegato 1B, parte terza, schema 1, lettera C) «Avvertenze per l'investitore»:
la rubrica della lettera C) e' sostituita dalla seguente:
«C) - Avvertenze per l'investitore (il presente paragrafo deve essere redatto con un carattere tipografico di dimensione superiore rispetto a quello utilizzato per le altre parti del prospetto)»;
l'avvertenza «- gli eventuali rischi derivanti da problematiche interne ed esterne all'azienda connesse con l'anno 2000», e' soppressa;
il periodo «gli scostamenti significativi tra il prezzo della sollecitazione e il costo sostenuto, direttamente o indirettamente, da amministratori» e' sostituito dal seguente: «gli scostamenti significativi tra il prezzo della sollecitazione e il costo sostenuto, direttamente o indirettamente, dai componenti dell'organo di amministrazione»;
l'avvertenza «- gli eventuali conflitti di interesse attinenti il collocamento e/o lo sponsor;» e' sostituita dalla seguente: «- gli eventuali conflitti di interesse attinenti il collocamento e/o lo sponsor/listing partner;».
Nell'allegato 1B, parte terza, schema 1, lettera D):
nel paragrafo «CLAUSOLE GENERALI», il capoverso «Indicare i nominativi e/o le denominazioni dei soggetti che partecipano all'operazione nonche' il ruolo rispettivamente svolto (ad es.: emittente, proponente, responsabile del collocamento, sponsor, speciali-sta, societa' di revisione, ecc.).» e' sostituito dal seguente: «Indicare i nominativi e/o le denominazioni dei soggetti che partecipano all'operazione nonche' il ruolo rispettivamente svolto (ad es.: emittente, proponente, responsabile del collocamento, sponsor, listing partner, specialista, societa' di revisione, ecc..).»;
nella lettera D.2), il capoverso «Riportare, se del caso, gli estremi del provvedimento di quotazione nonche' gli impegni assunti dall'emittente, dallo sponsor, dagli azionisti e/o da altri soggetti nei confronti della societa' di gestione del mercato.» e' sostituito dal seguente: «Riportare, se del caso, gli estremi del provvedimento di quotazione nonche' gli impegni assunti dall'emittente, dallo sponsor/listing partner, dagli azionisti e/o da altri soggetti nei confronti della societa' di gestione del mercato.»;
nella lettera D.2), paragrafo «Azionariato», il periodo «rilevanti ai sensi dell'art. 122 del Testo Unico», e' soppresso;
nella lettera D.3), nel periodo «Indicare la valorizzazione del capitale economico dell'emittente secondo le valutazioni fornite dallo sponsor nel documento di valutazione.», le parole «dallo sponsor» sono soppresse.
Nell'allegato 1B, parte terza, schema 1, lettera E):
nel punto 1.5, in fine, e' inserito il seguente capoverso: «Indicare, ai sensi dell'art. 2497 del codice civile, se l'emittente e' soggetto all'attivita' di direzione e coordinamento. In tale circostanza riportare, ai sensi dell'art. 2497-bis, comma 4, del codice civile, il prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio della societa' o dell'ente che esercita sull'emittente l'attivita' di direzione e coordinamento, dati riportati in apposita sezione della nota integrativa. Inoltre devono essere rappresentati i rapporti intercorsi con chi esercita l'attivita' di direzione e coordinamento e con le altre societa' che vi sono soggette, nonche' l'effetto che tale attivita' ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale e sui suoi risultati; tali elementi informativi, ai sensi dell'art. 2497-bis, comma 5, del codice civile, sono descritti nella relazione sulla gestione. Precisare altresi' che i citati documenti sono ricompresi tra la documentazione a disposizione del pubblico.»;
dopo il punto 1.6.5 e' inserito il seguente:
«1.6.6 - Costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare e finanziamento destinato ad uno specifico affare.
In caso di costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare, fornire le informazioni previste dall'art. 2447-ter, comma 1 e 2447-novies, comma 4, del codice civile.
In caso di finanziamento destinato ad uno specifico affare, fornire le informazioni che devono essere inserite nel contratto ai sensi dell'art. 2447-decies, comma 2, del codice civile.»;
nel punto 1.7, in fine, e' inserito il seguente capoverso: «Precisare se l'emittente esercita l'attivita' di direzione e di coordinamento ai sensi dell'art. 2497 del codice civile ed i soggetti nei confronti dei quali tale attivita' e' esercitata.».
Nell'allegato 1B, parte terza, schema 1, lettera F):
dopo il punto 2.1 e' inserito il seguente:
«(*) 2.1.1 - Ove l'emittente abbia adottato il sistema dualistico, precisare se lo statuto ha attribuito competenze gestionali al consiglio di sorveglianza e fornire una breve descrizione delle stesse.»;
dopo il punto 2.2 e' inserito il seguente:
«2.2.1 - Ove l'emittente abbia adottato il modello monistico o dualistico indicare i requisiti di onorabilita' e di professionalita' fissati dallo statuto rispettivamente ai sensi dell'art. 2409-octiesdecies del codice civile e dell'art. 148 del Testo Unico.»;
il testo della nota 17 del punto 2.5 e' sostituito dal seguente: «Per principali dirigenti si intendono quelli che riferiscono direttamente agli organi di vertice della societa' (componenti dell'organo di amministrazione, amministratori o consiglieri di gestione delegati, direttori generali).»;
nel punto 2.6, le parole «il consiglio di amministrazione, dai membri del collegio sindacale» sono sostituite dalle parole «degli organi di amministrazione e di controllo»;
nel punto 2.7, le parole «il consiglio di amministrazione, ai membri del collegio sindacale» sono sostituite dalle parole «degli organi di amministrazione e di controllo»;
nel punto 2.8, le parole «membri del consiglio di amministrazione, da quelli del collegio sindacale» sono sostituite dalle parole «componenti degli organi di amministrazione e di controllo»; inoltre, le parole «strumenti finanziari posseduti alla fine dell'esercizio in corso» sono sostituite dalle parole «strumenti finanziari posseduti alla data di pubblicazione del prospetto informativo»;
nel punto 2.9, le parole «componenti del consiglio di amministrazione, di quelli del collegio sindacale» sono sostituite dalle parole «componenti degli organi di amministrazione e di controllo»;
nel punto 2.11, le parole «membri del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale» sono sostituite dalle parole «componenti degli organi di amministrazione e di controllo».
Nell'allegato 1B, parte terza, schema 1, lettera H), punto 4.8, le parole «I dati trimestrali dovranno essere redatti dagli amministratori» sono sostituite dalle parole «I dati trimestrali dovranno essere redatti dai componenti dell'organo di amministrazione».
Nell'allegato 1B, parte terza, schema 1, lettera L):
dopo il punto 6.8 sono inseriti i seguenti:
«6.8.1 - Indicazione dell'esercizio o meno delle facolta' riconosciute all'autonomia statutaria dal codice civile.
Illustrare le principali modifiche apportate allo statuto sociale. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, descrivere il modello di amministrazione e di controllo alternativo al sistema tradizionale eventualmente adottato dall'emittente, le materie che sono state delegate all'organo amministrativo o al consiglio di sorveglianza, l'emissione di azioni senza diritto di voto ovvero con diritto di voto limitato a particolari argomenti, nonche' l'emissione di strumenti finanziari partecipativi.
6.8.2 - Indicazione dell'adeguamento dello statuto sociale al Codice di autodisciplina delle societa' quotate (c.d. Codice Preda).
Descrivere il sistema di corporate governance dell'emittente e fornire indicazioni circa le modalita' di adeguamento dello statuto sociale al Codice di autodisciplina delle societa' quotate.»;
nel punto 6.12, le parole «ovvero di una delega agli amministratori» sono sostituite dalle parole «ovvero di una delega ai componenti dell'organo di amministrazione»;
nel punto 6.14, dopo le parole «Indicazione dell'esistenza di quote» sono inserite le parole «o di strumenti finanziari partecipativi».
Nell'allegato 1B, parte terza, schema 1, lettera O), dopo il punto 9.6 e' inserito il seguente:
«(*) 9.6.1 Ove l'offerente abbia adottato il sistema dualistico, precisare se lo statuto ha attribuito competenze gestionali al consiglio di sorveglianza e fornire una breve descrizione delle stesse.».
Nell'allegato 1B, parte terza, schema 1, lettera Q), dopo il punto 11.3 e' inserito il seguente:
«11.3.1 - Per le societa' non ancora iscritte nel registro delle imprese, fornire informazioni in merito all'iter da seguire in sede di costituzione per pubblica sottoscrizione ai sensi degli articoli 2333 e seguenti del codice civile. In particolare, fornire notizie in merito all'avvenuto deposito presso un notaio del programma, con le firme autenticate dei promotori.».
Nell'allegato 1B, parte terza, schema 1, lettera S):
dopo il punto 13.1 e' inserito il seguente:
«13.1.1 - Schemi di stato patrimoniale e conto economico tratti dalla relazione semestrale e/o trimestrale approvate successivamente all'ultimo bilancio.»;
dopo il punto 13.4 e' inserito il seguente:
«13.5 - Statuto sociale (a meno che lo stesso non sia messo a disposizione del pubblico anche nel sito internet dell'emittente). Appendici per le societa' non ancora iscritte nel registro delle imprese. - Programma depositato presso un notaio ai sensi dell'art. 2333 del codice civile; - Progetto di costituzione contenente i dati economico-finanziari dell'iniziativa.».
I punti «13.5», «13.6» e «13.7» sono rinumerati come punti «13.6», «13.7» e «13.9», restando invariato il contenuto.
Dopo il punto 13.7 e' inserito il seguente:
«13.8 - Relazione semestrale e/o trimestrale approvata successivamente all'ultimo bilancio.».
Nell'allegato 1B, parte terza, schema 1, lettera T), il testo della nota 28 del «MODELLO DI DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA» e' sostituito dal seguente: «La dichiarazione di responsabilita' sopra riportata deve essere sottoscritta dal legale rappresentante di coloro che in qualita' di offerente, emittente e responsabile del collocamento intendono effettuare la sollecitazione all'investimento, nonche' dallo sponsor/listing partner e dal presidente dell'organo di controllo dell'offerente e dell'emittente).».
Nell'allegato 1B, parte terza, schema 2, la rubrica della lettera C) e' sostituita dalla seguente:
«C) - AVVERTENZE PER L'INVESTITORE (il presente paragrafo deve essere redatto con un carattere tipografico di dimensione superiore rispetto a quello utilizzato per le altre parti del prospetto)».
Nell'allegato 1B, parte terza, schema 2, lettera E):
dopo il punto 1.6 e' inserito il seguente:
«1.6.1 - Indicare, ai sensi dell'art. 2497 del codice civile, se l'emittente e' soggetto all'attivita' di direzione e coordinamento. In tale circostanza per i dati e gli elementi informativi di cui all'art. 2497-bis, commi 4 e 5 del codice civile, fare rinvio alla nota integrativa ed alla relazione sulla gestione riportate in appendice al prospetto informativo.»;
nel punto 1.7, in fine, e' inserito il seguente capoverso: «Precisare se l'emittente esercita l'attivita' di direzione e di coordinamento ai sensi dell'art. 2497 del codice civile ed i soggetti nei confronti dei quali tale attivita' e' esercitata.»;
dopo il punto 1.7, e' inserito il seguente:
«1.8 - Costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare e finanziamento destinato ad uno specifico affare.
In caso di costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare, fornire le informazioni previste dall'art. 2447-ter, comma 1 e 2447-novies, comma 4, del codice civile.
In caso di finanziamento destinato ad uno specifico affare, fornire le informazioni che devono essere inserite nel contratto ai sensi dell'art. 2447-decies, comma 2, del codice civile.».
Nell'allegato 1B, parte terza, schema 2, lettera F):
dopo il punto 2.1 e' inserito il seguente:
«(*) 2.1.1 - Ove l'emittente abbia adottato il sistema dualistico, precisare se lo statuto ha attribuito competenze gestionali al consiglio di sorveglianza e fornire una breve descrizione delle stesse.»;
dopo il punto 2.2. e' inserito il seguente:
«2.2.1 - Ove l'emittente abbia adottato il modello monistico o dualistico indicare i requisiti di onorabilita' e di professionalita' fissati dallo statuto rispettivamente ai sensi dell'art. 2409-octiesdecies codice civile e dell'art. 148 del Testo Unico.»;
il testo della nota 6 del punto 2.5. e' sostituito dal seguente: «Per principali dirigenti si intendono quelli che riferiscono direttamente agli organi di vertice della societa' (componenti dell'organo di amministrazione, amministratori o consiglieri di gestione delegati, direttori generali).»;
nel punto 2.6, le parole «dai componenti il consiglio di amministrazione, dai membri del collegio sindacale» sono sostituiti dalle parole «dai componenti degli organi di amministrazione e di controllo»;
nel punto 2.7., le parole «ai componenti il consiglio di amministrazione, ai membri del collegio sindacale» sono sostituite dalle parole «ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo»;
nel punto 2.8, le parole «membri del consiglio di amministrazione, da quelli del collegio sindacale» sono sostituite dalle parole «componenti degli organi di amministrazione e di controllo»; inoltre, le parole «strumenti finanziari posseduti alla fine dell'esercizio in corso» sono sostituite dalle parole «strumenti finanziari posseduti alla data di pubblicazione del prospetto informativo»;
nel punto 2.9, le parole «membri del consiglio di amministrazione, di quelli del collegio sindacale» sono sostituite dalle parole «componenti degli organi di amministrazione e di controllo»;
nel punto 2.11, le parole «membri del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale» sono sostituite dalle parole «componenti degli organi di amministrazione e di controllo».
Nell'allegato 1B, parte terza, schema 2, lettera L):
dopo il punto 6.3 sono inseriti i seguenti:
«6.3.1 - Indicazione dell'esercizio o meno delle facolta' riconosciute all'autonomia statutaria dal codice civile.
Illustrare le principali modifiche apportate allo statuto sociale. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, descrivere il modello di amministrazione e di controllo alternativo al sistema tradizionale eventualmente adottato dall'emittente, le materie che sono state delegate all'organo amministrativo o al consiglio di sorveglianza, l'emissione di azioni senza diritto di voto ovvero con diritto di voto limitato a particolari argomenti, nonche' l'emissione di strumenti finanziari partecipativi.
6.3.2 - Indicazione dell'adeguamento dello statuto sociale al Codice di autodisciplina delle societa' quotate (c.d. Codice Preda).
Descrivere il sistema di corporate governance dell'emittente e fornire indicazioni circa le modalita' di adeguamento dello statuto sociale al Codice di autodisciplina delle societa' quotate.»;
nel punto 6.5, le parole «di una delega agli amministratori» sono sostituite dalle parole «di una delega ai componenti dell'organo di amministrazione».
Nell'allegato 1B, parte terza, schema 2, lettera S):
la rubrica e' sostituita dalla seguente:
«S) XIII - APPENDICI E DOCUMENTAZIONE MESSA A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO»;
nel paragrafo «Appendici», dopo il punto 13.4 sono inseriti i seguenti:
«13.5 - Statuto sociale (a meno che lo stesso non sia messo a disposizione del pubblico anche nel sito internet dell'emittente).
13.6 - Relazione semestrale e/o trimestrale approvate successivamente al bilancio.»;
il punto «13.5» e' rinumerato come punto «13.7», restando invariato il contenuto.
Nell'allegato 1B, parte terza, schema 3, lettera A) «COPERTINA», le parole «responsabile del collocamento e sponsor» sono sostituite dalle parole «responsabile del collocamento, sponsor e listing partner».
Nell'allegato 1B, parte terza, schema 3, lettera c) - 1) «AVVERTENZE PER L'INVESTITORE»:
la rubrica della lettera C) e' sostituita dalla seguente:
«C) - 1) Avvertenze per l'investitore (il presente paragrafo deve essere redatto con un carattere tipografico di dimensione superiore rispetto a quello utilizzato per le altre parti del prospetto)»;
dopo l'avvertenza «- le eventuali passivita' potenziali», e' inserita la seguente:
«- Rating dell'emittente e dello strumento finanziario. Precisare se esiste/non esiste il rating dell'emittente e/o dello strumento finanziario. In caso affermativo specificare la data del rilascio e l'ente o la societa' che lo ha emesso. Indicare le classificazioni di rating con spiegazione di lettere e numeri. Indicare infine le eventuali variazioni di rating dell'emittente rispetto al valore dello stesso riportato nell'ultimo documento pubblicato;»;
dopo il periodo «in ogni caso, esplicitare che nel caso di obbligazioni strutturate scomponibili in una obbligazione di tipo ordinario e in uno o piu' strumenti derivati, la valutazione del prezzo richiede particolare competenza;» e' inserito di seguito il periodo: «in particolare, ove possibile, fornire indicazioni di pricing dello strumento finanziario;»;
dopo il periodo «l'eventuale possibilita' da parte dell'emittente di effettuare il rimborso anticipato del prestito obbligazionario.» e' inserito di seguito il periodo: «Qualora sia prevista tale facolta' indicarne i termini e le relative modalita';»;
dopo il periodo «l'eventuale clausola di subordinazione.» e' inserito di seguito il periodo: «Laddove esista tale clausola indicarne termini e modalita';»;
dopo il periodo «le difficolta' di disinvestimento, ove non sia prevista la quotazione degli strumenti finanziari oggetto della sollecitazione in un mercato regolamentato.» e' inserito di seguito il periodo: «In particolare rappresentare che tali titoli potrebbero presentare problemi di liquidabilita' a prescindere dall'emittente e dall'ammontare del prestito in quanto le richieste di vendita potrebbero non trovare tempestiva e adeguata contropartita;»;
l'avvertenza «- gli eventuali conflitti di interesse attinenti il collocamento e/o lo sponsor;» e' sostituita dalla seguente: «- gli eventuali conflitti di interesse attinenti il collocamento e/o lo sponsor/listing partner;».
Nell'allegato 1B, parte terza, schema 3, lettera C) - 2) «ESEMPLIFICAZIONE DEI RENDIMENTI»:
dopo il capoverso «Nel caso in cui i rendimenti delle obbligazioni fossero legati all'andamento di parametri (tassi, indici o panieri), dovra' essere fornita una chiara indicazione del meccanismo di determinazione di tali rendimenti e degli eventuali parametri di calcolo, al fine di consentire al sottoscrittore l'esatta evidenziazione dei rischi di «performance». In particolare dovranno essere forniti confronti tra il rendimento minimo eventualmente garantito ed il rendimento di strumenti finanziari aventi pari durata e rischio similare.»; e' inserito il seguente: «Inserire la formula di calcolo dell'interesse dello strumento finanziario e, ove possibile, calcolare il valore del rendimento effettivo annuo lordo ed al netto della componente fiscale, in regime di capitalizzazione composta.»;
dopo il capoverso «Ove vengano assicurati tassi minimi, dovra' essere fornita l'indicazione del rendimento annuo effettivo netto, inteso come rendimento annuo composto al netto della componente fiscale. La medesima indicazione del rendimento effettivo annuo netto dovra' essere fornita con riferimento all'ipotesi che l'emittente si avvalga, alla prima data utile, della eventuale facolta' di effettuare il rimborso anticipato del prestito obbligazionario.» e' inserito il seguente: «Quando il tasso di interesse nominale non sia disponibile al momento della pubblicazione del prospetto indicare il rendimento effettivo annuo composto lordo e netto calcolato sulla base del range di tasso indicato al punto 7.7.»;
in fine, le parole «I paragrafi 1 e 2» sono sostituite dalle parole «I paragrafi 1, 2, 3 e 4».
Nell'allegato 1B, parte terza, schema 3, lettera D.1), dopo le parole «Indicare gli impegni eventualmente assunti dall'emittente e/o dallo sponsor» sono inserite le parole «/listing partner».
Nell'allegato 1B, parte terza, schema 3, lettera D.2), dopo il capoverso «Fornire, per ciascuno degli ultimi tre esercizi, una tabella comparativa dei principali dati economici, patrimoniali e finanziari dell'emittente eventualmente utili al fine di evidenziare la solvibilita' dell'emittente. In particolare i dati selezionati devono risultare esplicativi almeno delle componenti significative dell'andamento della situazione finanziaria nel periodo considerato.» e' inserito il seguente: «Qualora le obbligazioni oggetto del prospetto fossero irrevocabilmente e incondizionatamente garantite, inserire la tabella comparativa di cui al punto precedente con i dati economico, patrimoniali e finanziari del garante, eventualmente aggiornando tali dati contabili con l'ultima situazione contabile infra-annuale disponibile. Ove il garante rediga il bilancio consolidato di gruppo i dati finanziari selezionati devono essere presentati anche in forma consolidata; tuttavia il garante puo' omettere i propri dati individuali ove dichiari che essi non forniscono alcuna significativa informazione aggiuntiva rispetto a quelli consolidati di gruppo. Le medesime informazioni possono al contrario essere fornite soltanto su base individuale ove il garante dichiari che le medesime informazioni a livello consolidato non sono significative.».
Nell'allegato 1B, parte terza, schema 3, lettera E):
dopo la rubrica «E) I - INFORMAZIONI CONCERNENTI L'ATTIVITA' DELL'EMITTENTE» e' inserito il seguente capoverso: «Nel caso di obbligazioni garantite le seguenti informazioni devono essere fornite anche relativamente al garante.»;
dopo il punto 1.9.1 e' inserito il seguente:
«1.9.1.1 - Costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare e finanziamento destinato ad uno specifico affare.
In caso di costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare, fornire le informazioni contenute nell'art. 2447-ter, comma 1 e 2447-novies, comma 4, del codice civile.
In caso di finanziamento destinato ad uno specifico affare, fornire le informazioni che devono essere inserite nel contratto ai sensi dell'art. 2447-decies, comma 2, del codice civile.»;
nel punto 1.9.6, in fine, e' inserito il seguente capoverso: «Precisare se l'emittente esercita l'attivita' di direzione e di coordinamento ai sensi dell'art. 2497 del codice civile ed i soggetti nei confronti dei quali tale attivita' e' esercitata.»;
nel punto 1.9.7, in fine, e' inserito il seguente capoverso: «Indicare, ai sensi dell'art. 2497 del codice civile, se l'emittente e' soggetto all'attivita' di direzione e coordinamento. In tale circostanza riportare, ai sensi dell'art. 2497-bis, comma 4, del codice civile, il prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio della societa' o dell'ente che esercita sull'emittente l'attivita' di direzione e coordinamento - dati riportati in apposita sezione della nota integrativa. Inoltre devono essere rappresentati i rapporti intercorsi con chi esercita l'attivita' di direzione e coordinamento e con le altre societa' che vi sono soggette, nonche' l'effetto che tale attivita' ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale e sui suoi risultati; tali elementi informativi, ai sensi dell'art. 2497-bis, comma 5, del codice civile, sono descritti nella relazione sulla gestione. Precisare altresi' che i citati documenti sono ricompresi tra la documentazione a disposizione del pubblico.».
Nell'allegato 1B, parte terza, schema 3, lettera F):
dopo il punto 2.1, e' inserito il seguente:
«(*) 2.1.1 - Ove l'emittente abbia adottato il sistema dualistico, precisare se lo statuto ha attribuito competenze gestionali al consiglio di sorveglianza e fornire una breve descrizione delle stesse.»;
dopo il punto 2.2 e' inserito il seguente:
«2.2.1 - Ove l'emittente abbia adottato il modello monistico o dualistico indicare i requisiti di onorabilita' e di professionalita' fissati dallo statuto rispettivamente ai sensi dell'art. 2409-octiesdecies del codice civile e dell'art. 148 del Testo Unico.»;
il testo della nota 7 del punto 2.4 e' sostituito dal seguente: «Per principali dirigenti si intendono quelli che riferiscono direttamente agli organi di vertice della societa' (componenti dell'organo di amministrazione, amministratori o consiglieri di gestione delegati, direttori generali)»;
nel punto 2.5, le parole «il consiglio di amministrazione, dai membri del collegio sindacale» sono sostituite dalle parole «degli organi di amministrazione e di controllo».
Nell'allegato 1B, parte terza, schema 3, lettera G), dopo la rubrica «G) III - INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ASSETTI PROPRIETARI» e' inserito il seguente capoverso: «Nel caso di obbligazioni garantite le seguenti informazioni devono essere fornite anche relativamente al garante.».
Nell'allegato 1B, parte terza, schema 3, lettera H):
dopo la rubrica «H) IV - INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL PATRIMONIO, LA SITUAZIONE FINANZIARIA ED I RISULTATI ECONOMICI DELL'EMITTENTE» e' inserito il seguente capoverso: «Nel caso di obbligazioni garantite le seguenti informazioni devono essere fornite, ove possibile, anche relativamente al garante. Ove il garante rediga il bilancio consolidato di gruppo i dati finanziari selezionati devono essere presentati anche in forma consolidata; tuttavia il garante puo' omettere i propri dati individuali ove dichiari che essi non forniscono alcuna significativa informazione aggiuntiva rispetto a quelli consolidati di gruppo. Le medesime informazioni possono al contrario essere fornite soltanto su base individuale ove il garante dichiari che le medesime informazioni a livello consolidato non sono significative.»;
nel punto 4.8, le parole «I dati trimestrali dovranno essere redatti dagli amministratori» sono sostituite dalle parole «I dati trimestrali dovranno essere redatti dai componenti dell'organo di amministrazione».
Nell'allegato 1B, parte terza, schema 3, lettera I):
dopo la rubrica «I) V - INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ANDAMENTO RECENTE ED ALLE PROSPETTIVE DELL'EMITTENTE» e' inserito il seguente capoverso: «Nel caso di obbligazioni garantite le seguenti informazioni devono essere fornite, ove possibile, anche relativamente al garante.»;
nel punto 5.2.2, in fine, e' inserito di seguito il seguente periodo: «Ad integrazione di quanto sopra rappresentato indicare inoltre l'evoluzione della posizione finanziaria netta dell'emittente e del garante a data non anteriore a 60 giorni rispetto a quella del prospetto, nonche' eventuali modifiche nel rating.».
Nell'allegato 1B, parte terza, schema 3, lettera L):
dopo il punto 6.8 e' inserito il seguente:
«6.8.1 - Indicazione dell'esercizio o meno delle facolta' riconosciute all'autonomia statutaria dal codice civile.
Illustrare le principali modifiche apportate allo statuto sociale. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, descrivere il modello di amministrazione e di controllo alternativo al sistema tradizionale eventualmente adottato dall'emittente, le materie che sono state delegate all'organo amministrativo o al consiglio di sorveglianza, l'emissione di azioni senza diritto di voto ovvero con diritto di voto limitato a particolari argomenti, nonche' l'emissione di strumenti finanziari partecipativi.»;
nel punto 6.11, le parole «di una delega agli amministratori» sono sostituite dalle parole «di una delega ai componenti dell'organo di amministrazione».
Nell'allegato 1B, parte terza, schema 3, lettera M):
nel punto 7.7, in fine, e' inserito di seguito il seguente periodo: «Ove il tasso di interesse nominale non sia disponibile al momento della pubblicazione del prospetto, indicarne comunque la tipologia, se fissa o variabile, nonche' il range di tasso di interesse che verra' utilizzato per la esemplificazione dei rendimenti. Indicare inoltre le modalita' di comunicazione alla Consob ed al pubblico del tasso di interesse nominale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del presente regolamento.»;
nel punto 7.8, in fine, e' inserito di seguito il seguente periodo: «Ove il tasso di interesse nominale non sia disponibile al momento della pubblicazione del prospetto, indicare il rendimento effettivo annuo lordo e netto calcolato sulla base del range di tasso indicato al punto 7.7. Indicare inoltre le modalita' di comunicazione alla Consob ed al pubblico del tasso di rendimento lordo atteso all'emissione secondo quanto previsto dall'art. 9 del presente regolamento.».
Nell'allegato 1B, parte terza, schema 3, lettera O), dopo il punto 9.6 e' inserito il seguente:
«(*) 9.6.1 - Ove l'offerente abbia adottato il sistema dualistico, precisare se lo statuto ha attribuito competenze gestionali al consiglio di sorveglianza e fornire una breve descrizione delle stesse.».
Nell'allegato 1B, parte terza, schema 3, lettera R), punto 12.5, dopo la parola «sponsor» e' inserita la parola «/listing partner».
Nell'allegato 1B, parte terza, schema 3, lettera S):
dopo la rubrica «Appendici», e' inserito il seguente capoverso: «Nel caso di obbligazioni garantite le appendici devono essere fornite, ove possibile, anche relativamente al garante.»;
dopo il punto 13.1. e' inserito il seguente:
«13.1.1 - Schemi di stato patrimoniale e conto economico tratti dalla relazione semestrale e/o trimestrale approvate successivamente alla pubblicazione del prospetto o del documento informativo sull'emittente.»;
dopo il punto 13.5 sono inseriti i seguenti:
«13.6 - Copia dell'ultimo rapporto di rating pubblicato.
13.7 - Statuto sociale (a meno che lo stesso non sia messo a disposizione del pubblico anche nel sito internet dell'emittente).»;
dopo la rubrica «Documentazione a disposizione del pubblico» e' inserito il seguente capoverso: «Nel caso di obbligazioni garantite i seguenti documenti devono essere disponibili, ove possibile, anche relativamente al garante.»;
i punti «13.6», «13.7» e «13.8» sono rinumerati come punti «13.8», «13.9» e «13.10», restando invariato il contenuto;
dopo il punto 13.10 e' inserito il seguente:
«13.11 - Relazione semestrale e/o trimestrale approvate successivamente alla pubblicazione del prospetto o del documento informativo sull'emittente.».
Nell'allegato 1B, parte terza, schema 3, lettera T), il testo della nota 16 del «MODELLO DI DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA» e' sostituito dal seguente: «La dichiarazione di responsabilita' sopra riportata deve essere sottoscritta dal legale rappresentante di coloro che in qualita' di offerente, emittente e responsabile del collocamento intendono effettuare la sollecitazione all'investimento, nonche' dallo sponsor/listing partner, dal garante e dal presidente dell'organo di controllo dell'offerente, dell'emittente e del garante)».
Nell'allegato 1B, parte terza, schema 4, la rubrica della lettera C) e' sostituita dalla seguente:
«C) - 1) AVVERTENZE PER L'INVESTITORE (il presente paragrafo deve essere redatto con un carattere tipografico di dimensione superiore rispetto a quello utilizzato per le altre parti del prospetto)».
Nell'allegato 1B, parte terza, schema 4, lettera E):
dopo la rubrica «E) I - INFORMAZIONI CONCERNENTI L'ATTIVITA' DELL'EMITTENTE» e' inserito il seguente capoverso: «Nel caso di obbligazioni garantite le seguenti informazioni devono essere fornite anche relativamente al garante.»;
dopo il punto 1.3 e' inserito il seguente:
«1.3.1 - Indicare, ai sensi dell'art. 2497 del codice civile, se l'emittente e' soggetto all'attivita' di direzione e coordinamento. In tale circostanza per i dati e gli elementi informativi di cui all'art. 2497-bis, commi 4 e 5 del codice civile, fare rinvio alla nota integrativa ed alla relazione sulla gestione riportate in appendice al prospetto informativo.»;
nel punto 1.4, in fine, e' inserito il seguente capoverso: «Precisare se l'emittente esercita l'attivita' di direzione e di coordinamento ai sensi dell'art. 2497 del codice civile ed i soggetti nei confronti dei quali tale attivita' e' esercitata.»;
dopo il punto 1.4 e' inserito il seguente:
«1.5 - Costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare e finanziamento destinato ad uno specifico affare.
In caso di costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare, fornire le informazioni previste dall'art. 2447-ter, comma 1 e 2447-novies, comma 4, del codice civile.
In caso di finanziamento destinato ad uno specifico affare, fornire le informazioni che devono essere inserite nel contratto ai sensi dell'art. 2447-decies, comma 2, del codice civile.».
Nell'allegato 1B, parte terza, schema 4, lettera G), dopo la rubrica «G) III - INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ASSETTI PROPRIETARI» e' inserito il seguente capoverso: «Nel caso di obbligazioni garantite le seguenti informazioni devono essere fornite anche relativamente al garante.».
Nell'allegato 1B, parte terza, schema 4, lettera H), dopo la rubrica «H) IV - INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL PATRIMONIO, LA SITUAZIONE FINANZIARIA ED I RISULTATI ECONOMICI DELL'EMITTENTE» e' inserito il seguente capoverso: «Nel caso di obbligazioni garantite le seguenti informazioni devono essere fornite anche relativamente al garante. Ove il garante rediga il bilancio consolidato di gruppo i dati finanziari selezionati devono essere presentati anche in forma consolidata; tuttavia il garante puo' omettere i propri dati individuali ove dichiari che essi non forniscono alcuna significativa informazione aggiuntiva rispetto a quelli consolidati di gruppo. Le medesime informazioni possono al contrario essere fornite soltanto su base individuale ove il garante dichiari che le medesime informazioni a livello consolidato non sono significative.».
Nell'allegato 1B, parte terza, schema 4, lettera S):
dopo la rubrica «S) XIII - Appendici», e' inserito il seguente capoverso: «Nel caso di obbligazioni garantite le appendici devono essere fornite, ove possibile, anche relativamente al garante.»;
dopo il punto 13.4 sono inseriti i seguenti:
«13.5 - Relazione semestrale e/o trimestrale approvate successivamente alla pubblicazione del prospetto o del documento informativo sull'emittente.
13.6 - Copia dell'ultimo rapporto di rating pubblicato.
13.7 - Statuto sociale (a meno che lo stesso non sia messo a disposizione del pubblico anche nel sito internet dell'emittente).».
Nell'allegato 1B, parte terza, schema 5, la rubrica della lettera C) e' sostituita dalla seguente:
«C) - 1) AVVERTENZE PER L'INVESTITORE (il presente paragrafo deve essere redatto con un carattere tipografico di dimensione superiore rispetto a quello utilizzato per le altre parti del prospetto)».
Nell'allegato 1B, parte terza, schema 6, i primi due capoversi sono sostituiti dai seguenti: «Nel caso di quotazione di obbligazioni di emittenti bancari istituiti all'interno della U.E. soggetti a vigilanza prudenziale vanno riprodotti i contenuti dello schema 3, tenendo conto, per quanto riguarda il paragrafo avvertenze per l'investitore, di quanto sotto indicato in merito alla posizione finanziaria dell'emittente, ad eccezione delle lettere E, F, G, H, L, O, P, Q ed S. In particolare, non sono richieste le informazioni di cui alle lettere E, F, H, O, P e Q, mentre per quanto riguarda le lettere G, I, L e S, se ne riporta successivamente il contenuto.
Nel caso di sollecitazione avente ad oggetto strumenti finanziari c.d. reverse convertible di emittenti bancari istituiti all'interno della U.E. e soggetti a vigilanza prudenziale vanno riprodotti i contenuti dello schema 3 ad eccezione delle lettere E, F, G, H, L e S. In particolare, non sono richieste le informazioni di cui alle lettere E, F, e H, mentre per quanto riguarda le lettere G, I, L e S se ne riporta successivamente il contenuto.».
Nell'allegato 1B, parte terza, schema 6, la rubrica della lettera C) e' sostituita dalla seguente:
«C) - 1) AVVERTENZE PER L'INVESTITORE (il presente paragrafo deve essere redatto con un carattere tipografico di dimensione superiore rispetto a quello utilizzato per le altre parti del prospetto)».
Nell'allegato 1B, parte terza, schema 6, il capoverso «Si riporta, di seguito, il contenuto delle lettere G, L e S.» e' cosi' sostituito: «Si riporta, di seguito, il contenuto delle Avvertenze per l'investitore, paragrafo "Posizione finanziaria dell'emittente", e delle lettere G, I, L e S. AVVERTENZE PER L'INVESTITORE.
In luogo della posizione finanziaria dell'emittente, indicare il livello del coefficiente di solvibilita' (anche di gruppo qualora esistente) confrontato con quello minimo richiesto dalle disposizioni di Banca d'Italia e il free capital.».
Nell'allegato 1B, parte terza, schema 6, dopo la lettera G), punti 3.1 e 3.2, e' inserita la seguente lettera:
«I) V - INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ANDAMENTO RECENTE ED ALLE PROSPETTIVE DELL'EMITTENTE.
5.1 - Indicazioni circa eventuali fatti verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio ovvero, se successivi, dopo la chiusura del semestre ovvero dopo la data di chiusura del trimestre cui si riferisce l'ultima relazione trimestrale eventualmente pubblicata, se non gia' adeguatamente commentati, che possano incidere in misura rilevante sulla situazione finanziaria, patrimoniale ed economica dell'emittente.
5.2 - Prospettive dell'emittente e del gruppo ad esso facente capo
5.2.1 - Indicazioni generali sull'andamento degli affari dell'emittente dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio pubblicato. In particolare:
a) indicazione delle tendenze piu' significative registrate nell'andamento della raccolta, anche in relazione alla forma tecnica, degli impieghi bancari e finanziari, con particolare riguardo alla qualita' del credito;
b) indicazione delle recenti tendenze manifestatesi nell'evoluzione dei costi e dei ricavi, con particolare riferimento all'andamento della forbice dei tassi di interesse e delle commissioni;
c) previsioni sull'andamento delle voci esemplificate alle lettere a) e b).
Per la descrizione dell'andamento degli affari dell'emittente dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio pubblicato, inserire i dati numerici tratti dalla relazione semestrale ovvero dalla relazione trimestrale approvate dall'organo amministrativo. In assenza di tale documentazione contabile, riportare indicazioni di tipo qualitativo. Dovranno essere descritti i seguenti andamenti: Margine di Intermediazione, Risultato di Gestione, Risultato Ordinario, Risultato Netto, Raccolta Diretta e Indiretta, Impieghi e Coefficiente di solvibilita'.
5.2.2 - In ogni caso sono forniti elementi di informazione in relazione alla ragionevole previsione dei risultati dell'esercizio in corso. Tale previsione - tenuto anche conto di quanto evidenziato ai sensi della lettera c) del punto precedente - dovra' risultare adeguatamente motivata. Sono inoltre evidenziati eventuali fattori e circostanze per effetto dei quali i bilanci storici della societa' emittente non necessariamente possono ritenersi indicativi dei risultati futuri e delle condizioni finanziarie future della medesima societa'.
5.2.3 - Ove vengano forniti dati di stima relativi all'ultimo esercizio chiuso per il quale non sia stato pubblicato il bilancio, ovvero dati previsionali14 concernenti l'andamento dell'esercizio in corso e di quelli futuri - che in ogni caso non potranno superare i tre esercizi - i dati elaborati sono corredati dalla sintesi degli elementi positivi e negativi che hanno contribuito alla loro determinazione. Inoltre, in relazione ai dati previsionali occorre fornire una descrizione delle principali assunzioni adottate in relazione a ciascun fattore che puo' avere un significativo effetto sulla realizzazione delle previsioni. Tali assunzioni distinguono con chiarezza i fattori che sono sotto la sfera di influenza della direzione della societa' emittente da quelli che esulano dal controllo di tale direzione.
5.2.4 - Ove vengano pubblicati nel documento dati previsionali, questi sono corredati da apposita relazione della societa' di revisione contenente il giudizio della stessa in merito alla adeguatezza delle assunzioni adottate ed alla congruita' delle previsioni rispetto a dette assunzioni.
5.2.5 - Se l'emittente e' la holding di un gruppo di imprese, le informazioni di cui ai precedenti punti 5.1 e 5.2 dovranno essere fornite per il gruppo.».
Nell'allegato 1B, parte terza, schema 6, lettera L):
dopo il punto 6.7 sono inseriti i seguenti:
«6.7.1 - Indicazione dell'esercizio o meno delle facolta' riconosciute all'autonomia statutaria dal codice civile.
Illustrare le principali modifiche apportate allo statuto sociale. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, descrivere il modello di amministrazione e di controllo alternativo al sistema tradizionale eventualmente adot-tato dall'emittente, le materie che sono state delegate all'organo amministrativo o al consiglio di sorveglianza, l'emissione di azioni senza diritto di voto ovvero con diritto di voto limitato a particolari argomenti, nonche' l'emissione di strumenti finanziari partecipativi.
6.7.2 - Informazioni sul gruppo cui fa capo l'emittente.
Se l'emittente fa parte di un gruppo di imprese, descrizione sintetica del gruppo.
Indicare, ai sensi dell'art. 2497 del codice civile, se l'emittente e' soggetto all'attivita' di direzione e coordinamento. In tale circostanza riportare, ai sensi dell'art. 2497-bis, comma 4, del codice civile, il prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio della societa' o dell'ente che esercita sull'emittente l'attivita' di direzione e coordinamento - dati riportati in apposita sezione della nota integrativa. Inoltre devono essere rappresentati i rapporti intercorsi con chi esercita l'attivita' di direzione e coordinamento e con le altre societa' che vi sono soggette, nonche' l'effetto che tale attivita' ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale e sui suoi risultati; tali elementi informativi, ai sensi dell'art 2497-bis, comma 5, del codice civile, sono descritti nella relazione sulla gestione. Precisare altresi' che i citati documenti sono ricompresi tra la documentazione a disposizione del pubblico.
6.7.3 - Informazioni sul gruppo facente capo all'emittente.
Se l'emittente e' la holding di un gruppo di imprese dovra' essere fornita una rappresentazione grafica della struttura del gruppo facente capo all'emittente alla data del prospetto.
Precisare se l'emittente esercita l'attivita' di direzione e di coordinamento ai sensi dell'art. 2497 del codice civile ed i soggetti nei confronti dei quali tale attivita' e' esercitata.
6.7.4 - Costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare e finanziamento destinato ad uno specifico affare.
In caso di costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare, fornire le informazioni previste dall'art. 2447-ter, comma 1 e 2447-novies, comma 4, del codice civile.
In caso di finanziamento destinato ad uno specifico affare, fornire le informazioni che devono essere inserite nel contratto ai sensi dell'art. 2447-decies, comma 2, del codice civile.»;
nel punto 6.9, le parole «di una delega agli amministratori» sono sostituite dalle parole «di una delega ai componenti dell'organo di amministrazione».
Nell'allegato 1B, parte terza, schema 6, lettera S):
dopo il punto 13.2 e' inserito il seguente:
«13.3 - Statuto sociale (a meno che lo stesso non sia messo a disposizione del pubblico anche nel sito internet dell'emittente).»;
i punti «13.3», «13.4», «13.5» e «13.6» sono rinumerati come punti «13.4», «13.5», «13.6» e «13.7», restando invariato il contenuto.
Nell'allegato 1B, parte terza, schema 7, dopo il capoverso «Nel caso di sollecitazione le informazioni dello schema dovranno essere integrate con la descrizione delle modalita' di offerta e di adesione alla stessa.» e' inserito il seguente: «Nella nota integrativa di programma, riportare la seguente indicazione: "Nota integrativa all'ultimo documento sull'emittente pubblicato".».
Nell'allegato 1B, parte terza, schema 7, la rubrica della lettera C) e' sostituita dalla seguente:
«C) - 1) AVVERTENZE PER L'INVESTITORE (il presente paragrafo deve essere redatto con un carattere tipografico di dimensione superiore rispetto a quello utilizzato per le altre parti del prospetto)».
Nell'allegato 1B, parte terza, schema 7, paragrafo 1b) «Avvertenze relative agli strumenti finanziari e all'operazione», dopo il capoverso «In primo luogo dovra' essere riprodotto il testo dell'allegato 3, parte B) del Regolamento concernente la disciplina degli intermediari approvato con delibera n. 11522 del 1° luglio 1998 e successive modificazioni e integrazioni, in quanto applicabile.», sono inseriti i seguenti: «Distinguere i rischi specifici dei covered warrant rispetto a quelli dei certificates (con particolare riferimento alla natura opzionale e quindi all'effetto volatilita' del sottostante e del time decay).
Con riferimento ai covered warrant, distinguere la tipologia covered warrant plain vanilla dalle altre tipologie di covered warrant (quali ed esempio: stop loss, cup, floor, corridor, ecc.), evidenziandone le specifiche caratteristiche.
Avuto riguardo ai certificates, distinguere i leverage certificates (quali ad esempio: turbo, short, mini future long, mini future short, ecc.) dagli investiment certificates (quali ad esempio: benchmark, double-up, discount certificates, equity protection, ecc.).
Indicare che la distinzione tra i leverage e gli investment certificates e' correlata alla circostanza che mentre i primi consentono all'investitore di partecipare all'andamento dell'attivita' sottostante con effetto leva, i secondi consentono all'investitore di partecipare all'andamento dell'attivita' sottostante senza effetto leva.».
Nell'allegato 1B, parte terza, schema 7, paragrafo 2) «ESEMPLIFICAZIONE», le parole «indicazioni ed esemplificazione della formula di calcolo delle convenienze» sono sostituite dalle parole «indicazioni ed esemplificazioni aggiornate della formula di calcolo delle convenienze».
Nell'allegato 1B, parte terza, schema 7, lettera H), il testo della nota 1 del punto 4.3 e' sostituito dal seguente: «Per principali dirigenti si intendono quelli che riferiscono direttamente agli organi di vertice della societa' (componenti dell'organo di amministrazione, amministratori o consiglieri di gestione delegati, direttori generali)».
Nell'allegato 1B, parte terza, schema 7, lettera O):
dopo il punto 9.2 e' inserito il seguente:
«9.3 - Statuto sociale (a meno che lo stesso non sia messo a disposizione del pubblico anche nel sito internet dell'emittente).»;
i punti «9.3», «9.4» e «9.5» sono rinumerati come punti «9.4», «9.5» e «9.6», restando invariato il contenuto.
Nell'allegato 1B, parte terza, schema 7, lettera P), il testo della nota 3 del «MODELLO DI DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA» e' sostituito dal seguente: «La dichiarazione di responsabilita' deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente dell'organo di controllo dell'emittente e del garante.».
Nell'allegato 1B, parte terza, gli schemi 8, 9, 10, 11 e 12 sono sostituiti dagli schemi in allegato (allegati numeri 1-5).
Nell'allegato 1B, parte terza, schema 13, punto 7.2, «ONERI A CARICO DEL FONDO PENSIONE», il periodo «per ogni voce indicare l'importo sostenuto nell'ultimo esercizio» e' sostituito dal seguente: «per l'importo sostenuto nell'ultimo esercizio con riferimento a ogni voce, rinviare al paragrafo 2 della parte II.».
Nell'allegato 1B, parte terza, lo schema 14 e' sostituito dallo schema in allegato (allegato n. 6).
Nell'allegato 1B, parte terza, gli schemi 15 e 16 sono soppressi.
Nell'allegato 1B, parte terza, schema 18, la rubrica della lettera C) e' sostituita dalla seguente:
«C) - 1) AVVERTENZE PER L'INVESTITORE (il presente paragrafo deve essere redatto con un carattere tipografico di dimensione superiore rispetto a quello utilizzato per le altre parti del prospetto)».
Nell'allegato 1B, parte terza, schema 18, lettera L), punto 8.6, le parole «collegio sindacale» sono sostituite dalle parole «organo di controllo» e le parole «il consiglio di amministrazione» sono sostituite dalle parole «l'organo amministrativo».
Nell'allegato 1B, parte terza, schema 18, lettera M):
nel punto 9.6, le parole «collegio sindacale» sono sostituite dalle parole «organo di controllo» e le parole «il consiglio di amministrazione» sono sostituite dalle parole «l'organo amministrativo»;
dopo il punto 9.6 e' inserito il seguente:
«9.6.1 Indicazione dell'esercizio o meno delle facolta' riconosciute all'autonomia statutaria dal codice civile.
Illustrare le principali modifiche apportate allo statuto sociale. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, descrivere il modello di amministrazione e di controllo alternativo al sistema tradizionale eventualmente adottato dall'emittente, le materie che sono state delegate all'organo amministrativo o al consiglio di sorveglianza, l'emissione di azioni senza diritto di voto ovvero con diritto di voto limitato a particolari argomenti, nonche' l'emissione di strumenti finanziari partecipativi.»;
nel punto 9.8, in fine, e' inserito il seguente periodo: «Riportare altresi' il prospetto riassuntivo delle attivita' cartolarizzate e dei titoli emessi redatto ai sensi del provvedimento Banca d'Italia del 29 marzo 2000.».
Nell'allegato 1B, parte terza, schema 18, lettera N):
nel punto 10.5, le parole «collegio sindacale» sono sostituite dalle parole «organo di controllo» e le parole «il consiglio di amministrazione» sono sostituite dalle parole «l'organo amministrativo»;
dopo il punto 10.5 e' inserito il seguente:
«10.5.1 Indicazione dell'esercizio o meno delle facolta' riconosciute all'autonomia statutaria dal codice civile.
Illustrare le principali modifiche apportate allo statuto sociale. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, descrivere il modello di amministrazione e di controllo alternativo al sistema tradizionale eventualmente adottato dall'emittente, le materie che sono state delegate all'organo amministrativo o al consiglio di sorveglianza, l'emissione di azioni senza diritto di voto ovvero con diritto di voto limitato a particolari argomenti, nonche' l'emissione di strumenti finanziari partecipativi.»;
nel punto 10.7, in fine, e' inserito il seguente periodo: «Riportare altresi' il prospetto riassuntivo delle attivita' cartolarizzate e dei titoli emessi redatto ai sensi del Provvedimento Banca d'Italia del 29 marzo 2000.».
Nell'allegato 1B, parte terza, schema 18, lettera Q), punto 13.6, le parole «collegio sindacale» sono sostituite dalle parole «organo di controllo» e le parole «il consiglio di amministrazione» sono sostituite dalle parole «l'organo amministrativo».
Nell'allegato 1B, parte terza, schema 18, lettera S), punto 15.6, le parole «collegio sindacale» sono sostituite dalle parole «organo di controllo» e le parole «il consiglio di amministrazione» sono sostituite dalle parole «l'organo amministrativo».
Nell'allegato 1B, parte terza, schema 18, lettera W), dopo il punto 20.5 e' inserito il seguente:
«20.6 - Statuto sociale dell'emittente e del cessionario (a meno che lo stesso non sia messo a disposizione del pubblico anche nel sito internet dell'emittente e del cessionario).».
Nell'allegato 1B, parte terza, schema 18, lettera Z), in calce alla rubrica «MODELLO DI DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA» e' inserita la nota 1 dal seguente testo: «La dichiarazione di responsabilita' sopra riportata deve essere sottoscritta dal legale rappresentante di coloro che in qualita' di offerente, emittente e responsabile del collocamento intendono effettuare la sollecitazione all'investimento, nonche' dallo sponsor, dal cedente e dal presidente dell'organo di controllo dell'offerente e dell'emittente)».
Nell'allegato 1B, parte terza, lo schema 19 e' sostituito dallo schema in allegato (allegato n. 7).
Nell'allegato 1C, paragrafo «AVVERTENZE PER L'INVESTITORE», dopo le parole «riportare integralmente il relativo paragrafo del prospetto informativo» e' inserito il periodo «con un carattere tipografico di dimensione superiore rispetto a quello utilizzato per le altre parti dell'avviso».
Nell'allegato 1D, lettera A) - «COPERTINA», le parole «responsabile del collocamento e sponsor» sono sostituite dalle parole «responsabile del collocamento, sponsor e listing partner».
Nell'allegato 1D, lettera B) - «AVVERTENZE PER L'INVESTITORE», dopo le parole «prospetto informativo» sono inserite le parole «con un carattere tipografico di dimensione superiore rispetto a quello utilizzato per le altre parti della nota.».
Nell'allegato 1D, lettera C):
nel punto C.1, le parole «D.1» sono sostituite dalle parole «D.2»;
nel punto C.2, le parole «D.2» sono sostituite dalle parole «D.3».
L'allegato 1G e' sostituito dal testo in allegato (allegato n. 8).
Nell'allegato 1H, gli schemi 1 e 2 sono sostituiti dal testo in allegato (allegato n. 9).
Nella rubrica dell'allegato 1I, il testo della nota 2 e' sostituito dal seguente: «Nel caso di scissione del prospetto, al momento della comunicazione relativa all'intenzione di utilizzare il documento informativo sull'emittente ai fini della quotazione, deve essere inviata alla Consob la documentazione economico-finanziaria prevista dal presente allegato, in quanto applicabile, nonche' la dichiarazione dell'emittente e, ove presente, dello sponsor/listing partner, che attesti che il documento in questione contiene tutte le informazioni rilevanti di cui all'art. 94, comma 2, del Testo Unico.».
Nell'allegato 1I, tavola 1:
nella lettera d), le parole «collegio sindacale» sono sostituite dalle parole «dell'organo di controllo»;
nella lettera e), dopo le parole «dello sponsor» sono inserite le parole «/listing partner».
Nell'allegato 1I, la tavola 6 e' sostituita dalla tavola in allegato (allegato n. 10).
Nell'allegato 1I, tavola 8, terzo trattino, le parole «del collegio sindacale» sono sostituite dalle parole «dell'organo di controllo».
Nell'allegato 2A, parte prima, punto I:
nel numero 4, le parole «punto c1.1» sono sostituite dalle parole «punto b1.1»;
nel numero 5, le parole «punto c1.2» sono sostituite dalle parole «punto b1.2».
Nell'allegato 2A, parte prima, punto II:
nel numero 4, le parole «punto c1.1» sono sostituite dalle parole «punto b1.1»;
nel numero 5, le parole «punto c1.2» sono sostituite dalle parole «punto b1.2».
Nell'allegato 2A, parte prima, punto III, numero 4, le parole «punto c1.2 e c2» sono sostituite dalle parole «punto b1.2 e b2» e le parole «punto c1.1» sono sostituite dalle parole «punto b1.1».
Nell'allegato 2A, parte prima, in fine:
il punto (*) e' sostituito dal seguente:
«(*) - nel caso di offerente i cui titoli non sono quotati: informazioni del punto b1.1 dello schema di riferimento;
- nel caso di offerente i cui titoli sono quotati: informazioni del punto b1.2 dello schema di riferimento.»;
il punto (**) e' sostituito dal seguente:
«(**) nel caso di acquisto di azioni da parte di societa' controllate dalla societa' emittente i titoli oggetto dell'offerta, le informazioni del punto b1.1 devono essere sostituite con quelle dei punti b1.2 e b2 di tale schema.».
Nell'allegato 2A, parte seconda, schema 1, lettera A), il secondo trattino e' sostituito dal seguente:
«- l'indicazione che l'emittente diffondera' un comunicato contenente ogni dato utile per l'apprezzamento dell'offerta e la propria valutazione sulla stessa ai sensi di quanto previsto dall'art. 103, comma 3, del Testo Unico e dall'art. 39 del presente regolamento; ovvero indicazione che tale comunicato e' inserito in Appendice al documento.».
Nell'allegato 2A, parte seconda, schema 1, lettera G), punto g3, le parole «del Consiglio di amministrazione» sono sostituite dalle parole «dell'organo amministrativo».
Nell'allegato 2A, parte seconda, schema 1, lettera H):
nella rubrica del paragrafo le parole «amministratori» sono sostituite dalle parole «componenti dell'organo di amministrazione».
nel punto h1, le parole «gli amministratori» sono sostituite dalle parole «i componenti dell'organo di amministrazione».
Nell'allegato 2A, parte seconda, schema 1, lettera N), le parole «dal Consiglio di amministrazione» sono sostituite dalle parole «dall'organo amministrativo» e le parole «o da un organismo equipollente» sono soppresse.
Nell'allegato 2A, parte seconda, schema 1, lettera O), l'intero paragrafo e' sostituito dal seguente:
«Documenti relativi:
- all'offerente:
- ultimo bilancio o, se disponibile, progetto di bilancio (approvato dall'organo amministrativo) di esercizio e consolidato del soggetto offerente, ove ne sia prevista la redazione, corredato della relazione sulla gestione e delle eventuali relazioni dell'organo di controllo e della societa' di revisione;
- se disponibile, ultima situazione patrimoniale ed economica infrannuale aggiornata, successiva all'ultimo bilancio pubblicato;
- all'emittente:
- ultimo bilancio o, se disponibile, progetto di bilancio (approvato dall'organo amministrativo) di esercizio e consolidato dell'emittente, ove ne sia previ-sta la redazione, corredato della relazione sulla gestione e delle eventuali relazioni dell'organo di controllo e della societa' di revisione;
- ultima situazione patrimoniale ed economica infrannuale aggiornata, successiva all'ultimo bilancio pubblicato, se disponibile;
luoghi:
- sede sociale;
- intermediari incaricati;
- altro.».
Nell'allegato 2A, parte seconda, schema 2, lettera a):
nel secondo trattino, dopo le parole «art. 107, comma 1» sono inserite le parole «, del Testo Unico»;
il terzo trattino e' sostituito dal seguente:
«- l'indicazione che l'emittente diffondera' un comunicato contenente ogni dato utile per l'apprezzamento dell'offerta e la propria valutazione sulla stessa ai sensi di quanto previsto dall'art. 103, comma 3, del Testo Unico e dall'art. 39 del presente regolamento; ovvero indicazione che tale comunicato e' inserito in appendice al documento.»;
nel quinto trattino, le parole «D.lgs. n. 58/98» sono sostituite dalle parole «Testo Unico».
Nell'allegato 2A, parte seconda, schema 2, lettera E), punto e1, le parole «art. 106, comma 1, del D.lgs. n. 58/98» sono sostituite dalle parole «art. 106, comma 1, del Testo Unico», e le parole «art. 106, comma 4 e 107 del D.lgs. n. 58/98» sono sostituite dalle parole «art. 106, comma 4 e 107 del Testo Unico».
Nell'allegato 2A, parte seconda, schema 2, lettera G), punto g3, le parole «del consiglio di amministrazione» sono sostituite dalle parole «dell'organo amministrativo».
Nell'allegato 2A, parte seconda, schema 2, lettera H):
nella rubrica del paragrafo le parole «gli amministratori» sono sostituite dalle parole «i componenti dell'organo di amministrazione»;
nel punto h1, le parole «gli amministratori» sono sostituite dalle parole «i componenti dell'organo di amministrazione».
Nell'allegato 2A, parte seconda, schema 2, lettera N), le parole «dal consiglio di amministrazione» sono sostituite dalle parole «dall'organo amministrativo».
Nell'allegato 2A, parte seconda, schema 2, lettera O), l'intero paragrafo e' sostituito dal seguente:
«Documenti relativi:
all'offerente:
- ultimo bilancio di esercizio o, se disponibile, il progetto di bilancio (approvato dall'organo amministrativo) e consolidato del soggetto offerente, ove ne sia prevista la redazione, corredato dalla relazione sulla gestione e dalle eventuali relazioni dell'organo di controllo e della societa' di revisione;
- se disponibile, ultima situazione patrimoniale ed economica infrannuale aggiornata, successiva all'ultimo bilancio pubblicato;
all'emittente:
- ultimo bilancio o, se disponibile, progetto di bilancio (approvato dall'organo amministrativo) di esercizio e consolidato dell'emittente, ove ne sia prevista la redazione, corredato dalla relazione sulla gestione e dalle eventuali relazioni dell'organo di controllo e della societa' di revisione;
- se disponibile, ultima situazione patrimoniale ed economica infrannuale aggiornata, successiva all'ultimo bilancio pubblicato, corredata della eventuale relazione della societa' di revisione;
luoghi:
- sede sociale;
- societa' di gestione del mercato;
- intermediari incaricati;
- altro.».
Nell'allegato 2A, parte seconda, schema 3, lettera A), il secondo trattino e' sostituito dal seguente:
«- indicazione che l'emittente diffondera' un comunicato contenente ogni dato utile per l'apprezzamento dell'offerta e la propria valutazione sulla stessa ai sensi di quanto previsto dall'art. 103, comma 3, del Testo Unico e dall'art. 39 del presente regolamento; ovvero indicazione che tale comunicato e' inserito in Appendice al documento.».
Nell'allegato 2A, parte seconda, schema 3, lettera H), nella rubrica le parole «amministratori» sono sostituite dalle parole «componenti dell'organo di amministrazione».
Nell'allegato 2A, parte seconda, schema 3, lettera N), le parole «dal consiglio di amministrazione» sono sostituite dalle parole «dall'organo amministrativo».
Nell'allegato 2A, parte seconda, schema 3, lettera O), l'intero paragrafo e' sostituito dal seguente:
«Documenti relativi:
all'offerente:
- documento d'offerta relativo alla precedente offerta pubblica di acquisto;
- ultimo bilancio o (se disponibile) progetto di bilancio (approvato dall'organo amministrativo) di esercizio e consolidato del soggetto offerente, ove ne sia prevista la redazione, corredato della relazione sulla gestione e delle eventuali relazioni dell'organo di controllo e della societa' di revisione;
- ultima situazione patrimoniale ed economica infrannuale aggiornata, successiva all'ultimo bilancio pubblicato, se disponibile;
all'emittente:
- ultimo bilancio o (se disponibile) progetto di bilancio (approvato dall'organo amministrativo) di esercizio e consolidato dell'emittente, ove ne sia prevista la redazione, corredato della relazione sulla gestione e delle relazioni dell'organo di controllo e della societa' di revisione;
- ultima situazione patrimoniale ed economica infrannuale aggiornata, successiva all'ultimo bilancio pubblicato, corredato della eventuale relazione della societa' di revisione, se disponibile;
luoghi:
- sede sociale;
- societa' di gestione del mercato;
- intermediari incaricati;
- altro.».
Nell'allegato 2A, parte seconda, schema 4, lettera C), punto c1, le parole «gli amministratori» sono sostituite dalle parole «i componenti dell'organo di amministrazione».
Nell'allegato 2A, parte seconda, schema 4, lettera D), punto d2, le parole «gli amministratori» sono sostituite dalle parole «i componenti dell'organo di amministrazione».
Nell'allegato 2A, parte seconda, schema 4, lettera O), l'intero paragrafo e' sostituito dal seguente:
«Documenti relativi:
all'offerente:
- se societa' controllata: ultimo bilancio o, se disponibile, progetto di bilancio (approvato dall'organo amministrativo) di esercizio e consolidato, ove ne sia prevista la redazione, corredato della relazione sulla gestione e delle relazioni dell'organo di controllo e della societa' di revisione; nonche', se disponibile, ultima situazione patrimoniale ed economica infrannuale, successiva all'ultimo bilancio pubblicato, corredata della eventuale relazione della societa' di revisione;
- se anche societa' emittente: i documenti indicati per tale soggetto nel successivo punto;
all'emittente:
- ultimo bilancio o, se disponibile, progetto di bilancio (approvato dall'organo amministrativo) di esercizio e consolidato, ove ne sia prevista la redazione, corredato della relazione sulla gestione e delle relazioni dell'organo di controllo e della societa' di revisione;
- ultima situazione patrimoniale ed economica infrannuale aggiornata, successiva all'ultimo bilancio pubblicato, corredata della eventuale relazione della societa' di revisione, se disponibile;
luoghi:
- sede sociale;
- societa' di gestione del mercato;
- intermediari incaricati;
- altro.».
Nell'allegato 2A, parte seconda, schema 5:
nel paragrafo «Capitale sociale», le parole «agli amministratori» sono sostituite dalle parole «ai componenti dell'organo di amministrazione»;
nel periodo «Inserire un nuovo paragrafo titolato "EVENTUALI ACCORDI TRA OFFERENTI ED AZIONISTI O AMMINISTRATORI DELLA SOCIETA' EMITTENTE GLI STRU-MENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA NONCHE' DELLA SOCIETA' EMITTENTE GLI STRUMENTI FINANZIARI COSTITUENTI IL CORRISPETTIVO DELLO SCAMBIO" NEL QUALE RIPORTARE I SEGUENTI DATI ED INFORMAZIONI», la parola «AMMINISTRATORI» e' sostituita dalle parole «COMPONENTI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE»;
nel punto h1, le parole «gli amministratori» sono sostituite dalle parole «i componenti dell'organo di amministrazione»;
di seguito al periodo «Inserire nel paragrafo titolato "DOCUMENTI CHE L'OFFERENTE DEVE METTERE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO E LUOGHI NEI QUALI TALI DOCUMENTI SONO DISPONIBILI" quanto di seguito riportato:»:
nella lettera a), le parole «dal consiglio di amministrazione» sono sostituite dalle parole «dall'organo amministrativo» e le parole «del collegio sindacale» sono sostituite dalle parole «dell'organo di controllo»;
nella lettera b), le parole «del collegio sindacale» sono sostituite dalle parole «dell'organo di controllo».
Nell'allegato 2A, parte seconda, schema 6:
nel paragrafo «Capitale sociale», le parole «agli amministratori» sono sostituite dalle parole «ai componenti dell'organo di amministrazione»;
nel periodo «Inserire un nuovo paragrafo titolato "EVENTUALI ACCORDI TRA OFFERENTI ED AZIONISTI O AMMINISTRATORI DELLA SOCIETA' EMITTENTE GLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA NONCHE' DELLA SOCIETA' EMITTENTE GLI STRUMENTI FINANZIARI COSTITUENTI IL CORRISPETTIVO DELLO SCAMBIO" nel quale riportare i seguenti dati ed informazioni: - indicazione di ogni eventuale accordo, tra l'offerente e gli azionisti e gli amministratori della societa' emittente, che abbia rilevanza in relazione all'offerta»;
la parola «AMMINISTRATORI» e' sostituita dalle parole «COMPONENTI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE» e le parole «gli amministratori» sono sostituite dalle parole «i componenti dell'organo di amministrazione»;
di seguito al periodo «Inserire nel paragrafo titolato "DOCUMENTI CHE L'OFFERENTE DEVE METTERE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO E LUOGHI NEI QUALI TALI DOCUMENTI SONO DISPONIBILI" quanto di seguito riportato:», nel secondo trattino le parole «dal consiglio di amministrazione» sono sostituite dalle parole «dall'organo amministrativo» e le parole «del collegio sindacale» sono sostituite dalle parole «dell'organo di controllo».
Dopo l'allegato 2B e' inserito il seguente: «ALLEGATO 2C
AVVISO SUI RISULTATI DELL'OFFERTA
L'avviso previsto dall'art. 41, comma 4, del regolamento deve contenere almeno le seguenti informazioni:
- numero di strumenti finanziari oggetto dell'offerta;
- numero di strumenti apportati in adesione all'offerta e loro percentuale sul numero di strumenti finanziari oggetto di quest'ultima, sulla categoria dei medesimi strumenti finanziari e sull'intero capitale sociale;
- numero di azioni rappresentative del capitale sociale dell'emittente alla data di chiusura del periodo di adesione e numero di azioni di ciascuna categoria;
- corrispettivo unitario per strumento finanziario;
- controvalore complessivo degli strumenti apportati in adesione;
- numero di strumenti finanziari oggetto dell'offerta acquistati durante il periodo di adesione al di fuori dell'offerta stessa con l'indicazione della percentuale sulla relativa categoria e sull'intero capitale sociale;
- numero di strumenti finanziari posseduti dall'offerente a conclusione dell'offerta con l'indicazione della percentuale sulla relativa categoria e sull'intero capitale sociale;
- indicazioni in ordine all'eventuale effettuazione dell'OPA residuale;
- indicazioni in ordine all'eventuale esercizio del diritto di acquisto;
- indicazioni in merito al verificarsi delle condizioni dell'offerta;
- indicazione della data di pagamento;
- indicazione dell'eventuale decorrenza della cancellazione degli strumenti finanziari dalle negoziazioni ufficiali.».
Nell'allegato 3A:
nella rubrica, le parole «degli amministratori» sono sostituite dalle parole «dell'organo amministrativo»;
nel primo periodo «Gli amministratori predispongono relazioni illustrative che contengono, a seconda delle deliberazioni proposte, almeno le informazioni previste nei seguenti schemi:», le parole «Gli amministratori» sono sostituite dalle parole «I componenti dell'organo di amministrazione»;
il terzo trattino e' sostituito dal seguente:
«- schema n. 3, per le proposte di modificazione dello statuto;»;
nella rubrica dello schema n. 1, le parole «degli amministratori» sono sostituite dalle parole «dell'organo amministrativo»;
nello schema n. 1, dopo il punto 1.a) e' inserito il seguente:
«1.a.bis) in caso di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento, illustrazione delle informazioni contenute nell'art. 2501-bis, comma 3, del codice civile;»;
nello schema n. 1, il punto 1.i) e' sostituito dal seguente:
«1.i) le valutazioni dell'organo amministrativo in ordine alla eventuale ricorrenza del diritto di recesso qualora l'operazione di fusione comporti l'esclusione dalla quotazione ai sensi dell'art. 2437-quinquies del codice civile;»;
nello schema n. 1, il punto 2.d) e' sostituito dal seguente:
«2.d) le valutazioni dell'organo amministrativo in ordine alla eventuale ricorrenza del diritto di recesso qualora l'operazione di scissione comporti l'esclusione dalla quotazione ai sensi dell'art. 2437-quinquies del codice civile;»;
nella rubrica dello schema n. 2, le parole «degli amministratori» sono sostituite dalle parole «dell'organo amministrativo»;
nello schema n. 2, in fine, e' inserito il seguente punto:
«5) nelle ipotesi di operazioni di aumento del capitale con esclusione del diritto di opzione di cui all'art. 2441, comma 4, seconda parte, del codice civile:
5.1.) le motivazioni dell'operazione di aumento del capitale sociale;
5.2.) la destinazione dell'aumento;
5.3.) le considerazioni in base alle quali i componenti dell'organo di amministrazione ritengono che il prezzo di emissione delle nuove azioni corrisponda al valore di mercato.»;
la rubrica dello schema n. 3 e' sostituita dalla seguente: «SCHEMA N. 3: RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO IN OCCASIONE DI MODIFICAZIONI DELLO STATUTO»;
nello schema n. 3, punto 2), le parole «dell'atto costitutivo» sono sostituite dalle parole «dello statuto» e il periodo «Con particolare riferimento alle proposte di modifica dell'oggetto sociale, oltre alle predette informazioni, la relazione contiene:» e' soppresso;
nello schema n. 3, punto 3), le parole «del consiglio di amministrazione» sono sostituite dalle parole «dell'organo amministrativo»;
nello schema n. 3, punto 5), le parole «da parte dei soci non intervenuti» sono sostituite dalle parole «da parte dei soci che non hanno concorso alle deliberazioni»;
nella rubrica degli schemi numeri 4, 5 e 6 le parole «degli amministratori» sono sostituite dalle parole «dell'organo amministrativo»;
dopo la rubrica dello schema n. 6 e' inserito il seguente capoverso: «Nelle ipotesi di conversione obbligatoria di azioni in azioni di categoria diversa, inserire soltanto le informazioni che risultano compatibili per tale tipo di operazione.».
Nell'allegato 3B:
nello schema n. 1, dopo il punto 2.1.1 e' inserito il seguente:
«2.1.1. bis) In caso di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento, illustrazione delle informazioni contenute nell'art. 2501-bis, comma 3, del codice civile.»;
nello schema n. 1, punto 5.1.3, nota 4, le parole «dal consiglio di amministrazione» sono sostituite dalle parole «dall'organo amministrativo»;
nello schema n. 1, paragrafo «Allegati», primo trattino, le parole «art. 2501-quater» sono sostituite dalle parole «art. 2501-quinquies» e le parole «dagli amministratori» sono sostituite dalle parole «dai componenti degli organi di amministrazione»;
nello schema n. 1, paragrafo «Allegati», secondo trattino, le parole «art. 2501-bis» sono sostituite dalle parole «art. 2501-ter»;
nello schema n. 1, paragrafo «Allegati», terzo trattino, le parole «art. 2501-ter» sono sostituite dalle parole «art. 2501-quater»;
nello schema n. 1, paragrafo «Allegati», quarto trattino, le parole «art. 2501-quinquies» sono sostituite dalle parole «art. 2501-sexies»;
nello schema n. 1, paragrafo «Allegati», quinto trattino, le parole «dagli amministratori» sono sostituite dalle parole «dai componenti dell'organo di amministrazione»;
nello schema n. 1, paragrafo «Allegati», in fine, e' inserito quale ultimo trattino: «Relazione della societa' di revisione redatta ai sensi dell'art. 2501-bis, comma 5, del codice civile.»;
nello schema n. 2, punto 4.1.3, nota 8, le parole «dal consiglio di amministrazione» sono sostituite dalle parole «dall'organo amministrativo»;
nello schema n. 2, paragrafo «Allegati», primo trattino, le parole «art. 2504-novies» sono sostituite dalle parole «art. 2506-ter» e le parole «dagli amministratori» sono sostituite dalle parole «dai componenti degli organi di amministrazione»;
nello schema n. 2, paragrafo «Allegati», secondo trattino, le parole «art. 2504-octies» sono sostituite dalle parole «art. 2506-bis»;
nello schema n. 2, paragrafo «Allegati», terzo trattino, le parole «art. 2504-novies» sono sostituite dalle parole «art. 2506-ter»;
nello schema n. 2, paragrafo «Allegati», quarto trattino, le parole «art. 2501-quinquies» sono sostituite dalle parole «art. 2501-sexies»;
nello schema n. 2, paragrafo «Allegati», quinto trattino, le parole «dagli amministratori» sono sostituite dalle parole «dai componenti degli organi di amministrazione»;
nello schema n. 3, punto 2.3.2, le parole «gli amministratori» sono sostituite dalle parole «i componenti dell'organo di amministrazione»;
nello schema n. 3, punto 5.1.3, nota 15, le parole «dal consiglio di amministrazione» sono sostituite dalle parole «dall'organo amministrativo»;
nello schema n. 3, paragrafo «Allegati», terzo trattino, le parole «dagli amministratori» sono sostituite dalle parole «dai componenti dell'organo di amministrazione»;
nello schema n. 4, punto 2.6., le parole «degli amministratori» sono sostituite dalle parole «dei componenti dell'organo di amministrazione»;
nello schema n. 4, punto 2.7., le parole «amministratori, sindaci,» sono sostituite dalle parole «i componenti degli organi di amministrazione e di controllo» e la parola «Regolamento» e' sostituita dalle parole «presente regolamento».
Nell'allegato 3C:
nella rubrica, le parole «di amministratori, sindaci» sono sostituite dalle parole «dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo»;
nel primo trattino, le parole «agli amministratori, ai sindaci» sono sostituite dalle parole «ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo»;
nel secondo trattino, le parole «agli amministratori» sono sostituite dalle parole «ai componenti dell'organo di amministrazione»;
nel terzo trattino, le parole «dagli amministratori, dai sindaci» sono sostituite dalle parole «dai componenti degli organi di amministrazione e di controllo»;
nella rubrica dello schema n. 1, le parole «agli amministratori, ai sindaci» sono sostituite dalle parole «ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo»;
nello schema n. 1, le parole «agli amministratori, ai sindaci» sono sostituite dalle parole «ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo»;
nello schema n. 1, le parole «amministratore, sindaco» sono sostituite dalle parole «componente dell'organo di amministrazione e di controllo»;
nello schema n. 1, paragrafo «emolumenti per la carica», le parole «al C.d.A.» sono sostituite dalle parole «all'organo amministrativo»;
nello schema n. 1, paragrafo «altri compensi», il periodo «e (iii) le indennita' di fine carica» e' sostituito dal periodo: «(iii) le indennita' di fine carica e (iv) tutte le eventuali ulteriori retribuzioni derivanti da altre prestazioni fornite.»;
nella rubrica dello schema n. 2, le parole «agli amministratori» sono sostituite dalle parole «ai componenti dell'organo di amministrazione»;
nello schema n. 2, le parole «gli amministratori» sono sostituite dalle parole «i componenti dell'organo di amministrazione»;
nello schema n. 2, paragrafo «note», le parole «gli Amministratori» sono sostituite dalle parole «i componenti dell'organo di amministrazione»;
nella rubrica dello schema n. 3, le parole «dagli amministratori, dai sindaci» sono sostituite dalle parole «dai componenti degli organi di amministrazione e di controllo»;
nello schema n. 3, le parole «dagli amministratori, dai sindaci» sono sostituite dalle parole «dai componenti degli organi di amministrazione e di controllo»;
nello schema n. 3, le parole «amministratore, di sindaco» sono sostituite dalle parole «componente degli organi di amministrazione e di controllo»;
nella rubrica della tabella dello schema n. 3, le parole «DEGLI AMMINISTRATORI, DEI SINDACI» sono sostituite dalle parole «DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO».
Nell'allegato 3C-bis:
nel capitolo I, lettera B), il periodo «Devono inoltre essere forniti i motivi e gli importi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti effettuati esclusivamente in applicazione di norme tributarie.», e' soppresso;
nel capitolo II, lettera B), il periodo «Devono inoltre essere forniti i motivi e gli importi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti effettuati esclusivamente in applicazione delle norme tributarie.», e' soppresso;
nel capitolo III, lettera B), il periodo «Devono inoltre essere forniti i motivi e gli importi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti effettuati esclusivamente in applicazione di norme tributarie.», e' soppresso;
nel capitolo IV, lettera B), il periodo «Devono inoltre essere forniti i motivi e gli importi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti effettuati esclusivamente in applicazione di norme tributarie.», e' soppresso.
Nell'allegato 3D:
nella rubrica, le parole «Criteri per la redazione» sono sostituite dalle parole «Contenuto»;
nel punto 1 «Criteri di redazione», il periodo «La relazione trimestrale e' predisposta secondo i principi dettati per i conti annuali e consolidati, in quanto compatibili.», e' soppresso;
nel punto 2 «Contenuto e forma», le parole «degli amministratori» sono sostituite dalle parole «dei componenti dell'organo di amministrazione»;
nel punto 3 «Note di commento», le parole «degli amministratori» sono sostituite dalle parole «dei componenti dell'organo di amministrazione» e le parole «gli amministratori» sono sostituite dalle parole «i componenti dell'organo di amministrazione».
Nell'allegato 3E, n. 1, lettera a), le parole «azioni depositate» sono sostituite dal periodo «azioni per le quali e' stata rilasciata la certificazione ovvero per le quali e' stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'art. 2370, comma 2, seconda parte, del codice civile», e le parole «delle azioni da questi depositate» sono sostituite dalle parole «delle azioni per le quali e' stata rilasciata la certificazione ovvero per le quali e' stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'art. 2370, comma 2, seconda parte, del codice civile».
Dopo l'allegato 3G-bis e' inserito l'allegato 3H (allegato n. 11).
Nell'allegato 4A, modello 120A, Sezione 2, quadro 2.3, le parole «Gestione di fondi comuni» sono sostituite dalle parole «Gestione del risparmio».
Nell'allegato 4A, dopo il modello 120B e' inserito il modello 120C (allegato n. 12).
Nell'allegato 4B:
i capitoli I, II e III sono sostituiti dal testo allegato (allegato n. 13);
l'appendice 1 e' soppressa;
la rubrica «APPENDICE 2» e' ridenominata come «APPENDICE»;
nell'appendice 2, paragrafo «PECULIARITA», in fine, dopo il periodo: «N.B. I dati di tipo Alfa vanno allineati a sinistra del campo e riempiti a destra con spazi.
I dati di tipo Num vanno allineati a destra del campo e riempiti a sinistra con zeri.», e' inserito a capo il seguente periodo:
«In caso di valore nullo (Null) i campi di tipo Alfa devono essere riempiti con spazi, mentre i campi di tipo Num devono essere riempiti con zeri.»;
nell'appendice 2, paragrafo «TIPO RECORD 02», riga «Causale Dichiarazione», dopo i numeri «1-5» e' inserito il simbolo «(*)»;
nell'appendice 2, paragrafo «TIPO RECORD 02», riga «Codice Operazione», dopo le lettere «A-I» e' inserito il simbolo «(**)»;
nell'appendice 2, paragrafo «TIPO RECORD 02», in fine, sono inserite le seguenti note:
«(*) Le causali previste sono:
0 Fotografia
1 Prima dichiarazione
2 Variazione di % rilevante
3 Discesa entro la soglia rilevante
4 Variazione della catena partecipativa o della modalita' di possesso
5 Comunicazione effettuata quando un soggetto non puo' piu' usufruire della facolta' ex art. 121, comma 1, del presente regolamento
(**) I titoli di possesso previsti sono:
A Compravendita in un mercato regolamentato
B Compravendita
C Acquisto a titolo gratuito per atto tra vivi
D Successione mortis-causa
E Pegno
F Usufrutto
G Deposito
H Riporto o prestito titoli
I Altro»;
nell'appendice 2, paragrafo «TIPO RECORD 03», riga «Rapporto di Controllo», dopo le lettere «A-E» e' inserito il simbolo «(*)»;
nell'appendice 2, paragrafo «TIPO RECORD 03», in fine, e' inserita la seguente nota:
«(*) I rapporti di controllo previsti sono:
A Controllo di diritto
B Controllo tramite una partecipazione che consente di esercitare un'influenza dominante nell'Assemblea
C Controllo solitario tramite patto di sindacato
D Controllo ai sensi dell'art. 93, comma 1, lettera a), del Testo Unico
E Non controllo»;
nell'appendice 2, paragrafo «TIPO RECORD 04», le parole «Gestione di fondi comuni» sono sostituite dalle parole «Gestione del risparmio»;
nell'appendice 2, paragrafo «TIPO RECORD 06», in fine, la nota «(*) Vedi definizione dei titoli di possesso al tipo record 04» e' sostituita dalla seguente:
«(*) I titoli di possesso previsti sono:
2 Riportato
3 Riportatore
6 Pegno
7 Usufrutto
8 Deposito
9 Diritto di voto per vincoli contrattuali»;
nell'appendice 2, paragrafo «TIPO RECORD 12»:
nella quinta riga della tabella, le parole «ID Incorporata..» sono sostituite dalle parole «ID Incorporata...»;
nella medesima riga, colonna «Valore», e' inserito il simbolo «(*)».
Nell'appendice 2, paragrafo «TIPO RECORD 12», riga «ID Incorporata N», colonna «Valore», e' inserito il simbolo «(*)».
Nell'appendice 2, paragrafo «TIPO RECORD 12», in fine, e' inserita la seguente nota:
«(*) Da compilare solo nel caso in cui siano presenti piu' societa' incorporate dalla medesima societa' incorporante»;
nell'appendice 2, paragrafo «TIPO RECORD 15», riga «Numero iscrizione CCIAA», dopo il simbolo (**) e' inserito il simbolo «(***)»;
nell'appendice 2, paragrafo «TIPO RECORD 15», in fine, e' inserita la seguente nota:
«(***) Da compilare solo se diverso dal codice fiscale»;
nell'appendice 2, paragrafo «SEQUENZA DEI RECORD»:
dopo il periodo «AZIONI PARTECIPAZIONE (04) «0,n»» e' inserito il simbolo «(*)»;
dopo il periodo «Tra parentesi tonde viene indicato il tipo record; tra parentesi graffe la cardinalita'.» e' inserito, a capo, il periodo «(*) Il record 04 deve essere sempre presente; puo' essere omesso solo nel caso in cui il valore sia 0».
Nell'allegato 5B:
nella sezione I, punto 4, le parole «art. 70, commi 1 e 2» sono sostituite dalle parole «art. 70, commi 1, 3 e 4, dell'art. 70-bis, comma 2»;
nella sezione I, punto 5, le parole «art. 70, commi 1 e 2» sono sostituite dalle parole «art. 70, commi 1, 3 e 4, dell'art. 70-bis, comma 2»;
nella sezione V, il punto 2 e' sostituito dal seguente:
«2 - Indicazione del termine ultimo entro il quale il modulo deve pervenire all'intermediario; indicazione della possibilita' che tale documento pervenga all'intermediario tramite il depositario.»;
nel paragrafo relativo alla dichiarazione di responsabilita', le parole «art. 70, commi 1 e 2» sono sostituite dalle parole «art. 70, commi 1, 3 e 4, dell'art. 70-bis, comma 2».
Nell'allegato 5C:
il periodo «ADERISCE ALLA PROPOSTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE» e' sostituito dal periodo «ADERISCE ALLA PROPOSTA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO»;
il periodo «l'astensione e il voto favorevole o alla proposta del consiglio di amministrazione» e' sostituito dal periodo «l'astensione e il voto favorevole o alla proposta dell'organo amministrativo»;
il periodo «ALLEGA al presente modulo la certificazione attestante la legittimazione all'esercizio del diritto di voto», e' soppresso;
il periodo «* La certificazione attestante la legittimazione all'esercizio del diritto di voto, rilasciata dal depositario, puo' essere contenuta nel modulo», e' soppresso.
Nell'allegato 5D:
le parole «DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE» sono sostituite dalle parole «DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO»;
il periodo «ALLEGA al presente modulo la certificazione attestante la legittimazione all'esercizio del diritto di voto», e' soppresso.
II. La presente delibera e' pubblicata nel Bollettino della Consob e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Essa entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, 14 aprile 2005

Il presidente: Cardia
 
Allegato n. 1

SCHEMA 8
Prospetto informativo di sollecitazione di quote di fondi comuni
di investimento mobiliare di diritto italiano di tipo aperto(1)(2)

COPERTINA

Riportare la denominazione della SGR e dell'eventuale gruppo di appartenenza. Inserire la seguente intestazione:
"Offerta pubblica di quote del fondo comune di investimento mobiliare ... di diritto italiano armonizzato (oppure non armonizzato) alla Direttiva 85/611/CE", ovvero "Offerta pubblica di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare di diritto italiano armonizzati (oppure non armonizzati) alla Direttiva 85/61l/CE appartenenti al sistema ...".
Riportare in testa al Prospetto Informativo, in grassetto e riquadrato, quanto di seguito indicato "Le presenti Parte I (Caratteristiche del/dei fondo/fondi e modalita' di partecipazione) e Parte II (Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento, costi del/dei fondo/fondi e Turnover di portafoglio) costituiscono il Prospetto Informativo semplificato e devono essere consegnate all'investitore prima della sottoscrizione delle quote del fondo unitamente al modulo di sottoscrizione. Per informazioni piu' dettagliate si raccomanda la lettura anche della Parte III (Altre informazioni sull'investimento), messa gratuitamente a disposizione dell'investitore su richiesta del medesimo. La Parte III, unitamente alle Parti I e II, costituisce il Prospetto Informativo completo. Il Regolamento di gestione dei fondi forma parte integrante del Prospetto informativo completo, al quale e' allegato".
Inserire la seguente frase:
"Parti I e II del Prospetto Informativo depositato presso la Consob in data ....". Inserire la seguente frase:
"L'adempimento di pubblicazione del Prospetto Informativo non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunita' dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi".

PARTE I DEL PROSPETTO INFORMATIVO - CARATTERISTICHE DEL/DEI FONDO/FONDI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Inserire la seguente frase:
"La presente Parte I e' valida a decorrere dal... (3)".

A) INFORMAZIONI GENERALI

1. LA SGR E IL GRUPPO DI APPARTENENZA
Indicare la denominazione della Societa' di gestione e del gruppo di appartenenza, l'indirizzo della sede legale e della direzione generale, se diverso, il recapito anche telefonico, l'indirizzo Internet e di posta elettronica, rinviando alla Parte III del Prospetto Informativo per ulteriori informazioni.
[Se la SGR si limita alla sola promozione, istituzione e organizzazione del fondo, occorre specificarlo, indicando anche per il/i gestore/i le medesime informazioni fornite per la SGR promotrice.]

2. LA BANCA DEPOSITARIA Indicare denominazione e indirizzo.

3. LA SOCIETA' DI REVISIONE
Indicare denominazione e indirizzo.

4. ALTRI (eventuale)
Indicare, nel caso di fondi garantiti, il/i soggetto/i obbligato/i alla restituzione del capitale o al riconoscimento del rendimento minimo rinviando alla Parte III del Prospetto Informativo per ulteriori informazioni.

5. RISCHI GENERALI CONNESSI ALLA PARTECIPAZIONE AL FONDO
Descrivere i rischi connessi in via generale alla partecipazione al fondo, evidenziando l'eventualita' di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione del capitale investito. Indicare che l'andamento del valore delle quote del fondo puo' variare in relazione alla tipologia e ai settori dell'investimento, nonche' ai relativi mercati di riferimento.

6. SITUAZIONI DI CONFLITTO D'INTERESSE
Riportare l'avvertenza che le situazioni di conflitto di interesse sono illustrate nella Parte III (paragrafo 12) del Prospetto Informativo.
Inserire l'avvertenza: "La partecipazione al fondo comune di investimento e' disciplinata dal Regolamento di gestione del fondo".

B) INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO Indicare la denominazione del fondo e il codice ISIN.

7. TIPOLOGIA DEL FONDO:
a) qualifica del fondo(4) (eventuale). Nel caso di fondi a gestione protetta inserire la seguente frase: "Avvertenza: la protezione degli investimenti non costituisce garanzia di rendimento o restituzione del capitale investito";
b) categoria del fondo(5);
c) valuta di denominazione;

8. FINALITA' DEL FONDO:
d) finalita' del fondo in relazione ai potenziali destinatari(6). Indicare, ove previste, le garanzie offerte da terzi (es. di restituzione del capitale investito, di rendimento, ecc.);
e) orizzonte temporale di investimento consigliato al potenziale investitore(7)
f) grado di rischio connesso all'investimento nel fondo(8);

9. OBIETTIVI, POLITICA D'INVESTIMENTO E RISCHI SPECIFICI(9):
g.1) principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione; precisare la possibilita' di investimento in depositi bancari; indicare se il fondo investe in quote/azioni di OICR e, in caso positivo, la rilevanza degli investimenti in OICR istituiti o gestiti dalla SGR e/o da Societa' di gestione del medesimo gruppo di appartenenza;
g.2) aree geografiche/mercati di riferimento;
g.3)categorie di emittenti (specificare se trattasi di eminenti governativi, sovranazionali, societari, c.d. corporale, altro) e/o settori industriali, ove rilevanti;
g.4) specifici fattori di rischio ove rilevanti: investimenti in titoli emessi da societa' a bassa capitalizzazione; investimenti in titoli c.d. strutturati; durata media finanziaria (duration) e merito creditizio (rating) minimo della componente obbligazionaria del portafoglio; investimenti in strumenti finanziari di emittenti dei cosiddetti Paesi Emergenti; eventuali altri fattori di rischio;
g.5)possibilita' e finalita' delle operazioni in strumenti finanziari derivati, nonche' l'incidenza dell'utilizzo degli strumenti derivati sul profilo di rischio del fondo;
h) breve descrizione dello stile gestionale adottato dal gestore: specificare gli eventuali elementi caratterizzanti il processo di selezione degli strumenti finanziari in portafoglio; indicare la relazione esistente tra il benchmark prescelto e gli obiettivi del fondo; indicare l'esistenza di tecniche di gestione dei rischi del fondo, rimandando alla Parte III del Prospetto informativo per l'illustrazione.
Nel caso di "fondi con garanzia di restituzione del capitale o dell'eventuale rendimento minimo" illustrare sinteticamente, anche attraverso esemplificazioni, il contenuto dello schema contrattuale per la garanzia, nonche' gli eventuali limiti e condizioni per l'operativita' della garanzia medesima; nel caso di "fondi a gestione protetta" le modalita' gestionali adottate per la protezione, rappresentando gli scenari probabilistici del rendimento atteso del fondo nell'arco temporale di riferimento e rinviando per maggiori informazioni alla Parte III del Prospetto Informativo (paragrafi 4 e 9.1) (10);
i) destinazione dei proventi. Per i fondi a distribuzione, indicare i criteri di determinazione dell'importo da distribuire e le modalita' di distribuzione, nonche' le agevolazioni previste per il caso di reinvestimento.
Illustrare il significato dei termini tecnici impiegati (ad esempio, rating, duration, volatilita) mediante introduzione di apposita legenda.
Inserire l'avvertenza "Le informazioni sulla politica gestionale concretamente posta in essere sono contenute nella relazione degli amministratori all'interno del rendiconto annuale".

10. PARAMETRO DI RIFERIMENTO (C.D. BENCHMARK)
Descrivere sinteticamente il parametro di riferimento (c.d. "benchmark"). Il benchmark prescelto dovra' essere conforme ai principi previsti dal Regolamento Consob n. 11522/98111
Qualora il benchmark non costituisca un parametro significativo per lo stile gestionale adottato, esplicitare in suo luogo una misura di rischio del fondo per uno specifico intervallo temporale.

11. CLASSI DI QUOTE (eventuale)
Descrivere sinteticamente le caratteristiche distintive delle diverse classi di quote emesse rinviando per maggiori informazioni alla Parte III del Prospetto Informativo ed al Regolamento di gestione. Per i relativi oneri rinviare al paragrafo 12.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE (COSTI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)

12. ONERI A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE E ONERI A CARICO DEL FONDO

12.1 ONERI A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE
Indicare in forma tabellare l'entita' dei diversi oneri a carico del sottoscrittore (ad esempio, commissioni di sottoscrizione, di rimborso, di switch e spese per diritti fissi, ecc.), con specificazione della quota parte percepita in media dai collocatori (12). Nei casi di adesione al fondo tramite Piano di accumulo, qualora l'applicazione delle commissioni di sottoscrizione non sia proporzionale al valore del singolo versamento, riportare la seguente avvertenza che "in caso di mancato completamento del Piano di accumulo l'entita' delle commissioni di sottoscrizione potra' essere superiore all'aliquota nominale indicata nel Prospetto".
Indicare le facilitazioni commissionali previste (ad esempio, beneficio di accumulo, operazioni di passaggio tra fondi, beneficio di reinvestimento).
Ove l'offerta sia accompagnata da garanzie di terzi (es. di restituzione del capitale investito, di rendimento, ecc.) specificare distintamente gli eventuali costi aggiuntivi per il sottoscrittore.

12.2 ONERI A CARICO DEL FONDO

12.2.1 ONERI DI GESTIONE
Indicare in forma tabellare l'entita' delle provvigioni di gestione (c.d. di base) e delle eventuali provvigioni di incentivo (o di performance) esemplificando le modalita' di calcolo. Indicare la quota parte percepita in media dai collocatori (13). Nell'ipotesi in cui il fondo investa mediamente almeno il 10% del totale dell'attivo in quote/azioni di OICR indicare la misura massima delle provvigioni di gestione applicabili dagli OICR sottostanti.

12.2.2 ALTRI ONERI
Indicare la misura massima degli oneri dovuti alla banca depositaria e la natura degli altri oneri a carico del fondo. Precisare che le commissioni di negoziazione non sono quantificabili a priori in quanto variabili. Ove l'offerta sia accompagnata da garanzie di terzi (es. di restituzione del capitale investito, di rendimento, ecc.) specificarne i relativi costi.
Specificare che le spese e i costi annuali effettivi sostenuti dal fondo nell'ultimo triennio sono indicati nella Parte II del Prospetto Informativo.

13. AGEVOLAZIONI FINANZIARIE
Indicare sinteticamente se sono previste agevolazioni finanziarie connesse alla partecipazione al fondo, precisandone la misura massima applicabile.

14. SERVIZI/PRODOTTI ABBINATI ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL FONDO (eventuale)
Inserire puntuale rinvio al documento illustrativo dei servizi/prodotti abbinati, disponibile su richiesta dell'investitore. Nel caso di abbinamento del fondo ad un cd. conto di liquidita' e' sufficiente inserire puntuale rinvio alla relativa norma contenuta nel Regolamento di gestione del fondo.

15. REGIME FISCALE
Indicare in sintesi il regime di tassazione del fondo. Per la descrizione del regime fiscale vigente sia con riguardo alle partecipazioni al fondo, sia con riguardo al trattamento fiscale delle quote di partecipazione al fondo in caso di donazione e successione, rinviare alla Parte III del Prospetto Informativo.

D) INFORMAZIONI SULLE MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE/RIMBORSO

16. MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE DELLE QUOTE
Indicare gli elementi essenziali (es. importi minimi, valore unitario della quota) delle modalita' di sottoscrizione del fondo rinviando al Regolamento di gestione per la puntuale descrizione di tali modalita' e facendo espresso rinvio al modulo di sottoscrizione come unico mezzo di adesione al fondo. Menzionare la generica possibilita' di sottoscrivere mediante tecniche di comunicazione a distanza rinviando per maggiori informazioni alla Parte III del Prospetto, par. 10. Specificare la tempistica di valorizzazione dell'investimento. Evidenziare sinteticamente i casi in cui si applica la sospensiva di sette giorni di cui all'articolo 30, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 1998, tenuto conto di quanto precisato in nota 1.
Specificare i termini di invio della lettera di conferma e rinviare alla Parte III del Prospetto Informativo per il relativo contenuto.

17. MODALITA' DI RIMBORSO DELLE QUOTE
Indicare sinteticamente il diritto del partecipante di ottenere il rimborso delle quote detenute e rinviare al Regolamento di gestione del fondo per la descrizione delle modalita' di richiesta, dei termini di valorizzazione e di effettuazione del rimborso. Rinviare al paragrafo 12.1 per gli eventuali oneri.
Menzionare, qualora prevista, la possibilita' del partecipante di richiedere il rimborso programmato, inserendo puntuali rinvii alla relativa norma contenuta nel Regolamento di gestione del fondo.
Specificare i termini di invio della lettera di conferma del disinvestimento e rinviare alla Parte III del Prospetto Informativo per il relativo contenuto.

18. MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLA PRIMA SOTTOSCRIZIONE
Riportare la facolta' riconosciuta al partecipante di effettuare versamenti successivi e operazioni di passaggio tra i fondi disciplinati dal medesimo Regolamento di gestione. Riferire tale facolta' ai fondi successivamente inseriti nel Prospetto e per i quali sia stata preventivamente inviata al partecipante la relativa informativa tratta dal Prospetto semplificato aggiornato. Rinviare al Regolamento di gestione per le modalita' e termini di esecuzione di tali operazioni ed al par. 12.1 per gli eventuali oneri. Specificare che la sospensiva prevista dall'articolo 30, comma 6, del Testo Unico non si applica a tali operazioni solo qualora il Prospetto Informativo, consegnato in sede di prima sottoscrizione, sia redatto per l'intero Sistema/Famiglia di fondi.

E) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

19. VALORIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO
Indicare i termini di pubblicazione del valore unitario della quota, con indicazione dei quotidiani e delle eventuali altre fonti ove e' possibile rilevare detto valore.
Per le ulteriori informazioni indicare puntuale riferimento alla relativa norma contenuta nel Regolamento di gestione del fondo.

20. INFORMATIVA AI PARTECIPANTI
Specificare che la Societa' di gestione provvede ad inviare annualmente ai partecipanti le informazioni relative ai dati storici di rischio/rendimento del fondo, al Total Expense Ratio ed al Turnover di portafoglio riportate nella Parte II del Prospetto. Evidenziare che, in caso di modifiche essenziali intervenute con riguardo al fondo, la Societa' provvede altresi' ad inviare tempestivamente ai partecipanti la relativa informativa, redatta secondo criteri volti ad assicurare una agevole comparazione delle informazioni modificate con quelle preesistenti. Specificare che il partecipante puo' anche richiedere la situazione riassuntiva delle quote detenute, nei casi previsti dall'articolo 62, comma 4, lettera b), del Regolamento Consob n. 11522/98.

21. ULTERIORE INFORMATIVA DISPONIBILE
Indicare la facolta', riconosciuta all'investitore, di richiedere l'invio, anche a domicilio, dei seguenti ulteriori documenti:
a) Parte III del Prospetto Informativo - Altre informazioni sull'investimento;
b) Regolamento di gestione del fondo;
c) ultimi documenti contabili redatti (rendiconto annuale e relazione semestrale, se successiva (14);
d) documento di illustrazione dei servizi/prodotti abbinati alla sottoscrizione del fondo (eventuale); Riportare i relativi, eventuali, oneri di spedizione.
Specificare le modalita' di richiesta ed i termini di invio della sopra indicata documentazione.
Precisare che i documenti contabili dei fondi sono inoltre disponibili presso la Societa' di gestione e presso la banca depositaria.
Specificare che la Societa' puo' inviare la documentazione informativa elencata ai paragrafi 20 e 21, ove richiesto dall'investitore, anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, purche' le caratteristiche di queste ultime siano con cio' compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilita' su supporto duraturo.
Specificare che le Parti I, II e III del Prospetto informativo e i documenti summenzionati sub b) e c) sono altresi' pubblicati nel sito Internet della Societa' di gestione. Indicare le eventuali altre tipologie di informazioni reperibili nel sito medesimo.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'
"La Societa' di gestione del risparmio si assume la responsabilita' della veridicita' e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Prospetto Informativo semplificato".
Il Rappresentante legale
(Generalita' e firma autografa)

PARTE II DEL PROSPETTO INFORMATIVO - ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO, COSTI E TURNOVER DI PORTAFOGLIO DEL/DEI FONDO/FONDI

Inserire la seguente frase: "La presente parte II e' valida a decorrere dal......... (15)".

DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO DEL FONDO
I dati storici di rischio/rendimento devono essere aggiornati con cadenza annuale e riferiti, in caso di molteplicita' di classi, a ciascuna classe.
Illustrare con un grafico a barre il rendimento annuo del fondo e del benchmark nel corso degli ultimi 10 anni solari (16). Specificare che i dati di rendimento del fondo non includono i costi di sottoscrizione (ed eventuali di rimborso) a carico dell'investitore.
Evidenziare con un grafico lineare l'andamento del valore della quota del fondo e del benchmark nel corso dell'ultimo anno solare. Inserire la seguente avvertenza: "I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri" (17).
Riportare, su base annua, il rendimento medio composto del fondo a confronto con il benchmark nel corso degli ultimi 3 e 5 anni solari (18)((19).
Nel caso in cui sia specificata nella Parte I del Prospetto informativo, riportare la misura di rischio ex-ante del fondo e una coerente misura ex post dell'ammontare di rischio sopportato nel corso dell'ultimo anno solare.
Indicare la data di inizio del collocamento del fondo ed il periodo previsto di durata dello stesso; il patrimonio netto; il valore della quota a fine periodo (20); il nominativo dell'eventuale soggetto cui e' stata delegata la gestione.

TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVI DEL FONDO
Riportare il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio (21), fra il totale degli oneri posti a carico del fondo ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso (c.d. TER). In caso di esistenza di piu' classi, il TER dovra' essere calcolato per ciascuna di esse. .cp; Dare evidenza che nel calcolo del TER sono considerati i seguenti oneri (22):
COSTI e SPESE A CARICO DEL FONDO |Anno|Anno|Anno ---------------------------------------------------------------------
Totale Provvigioni | % | % | % ---------------------------------------------------------------------
- Provvigioni di gestione | % | % | % ---------------------------------------------------------------------
- Provvigioni di performance/incentivo | | | (eventuale) | % | % | % ---------------------------------------------------------------------
Spese dirette di collocamento (23) (eventuale) | % | % | % ---------------------------------------------------------------------
TER degli OICR sottostanti (24) (eventuale) | % | % | % ---------------------------------------------------------------------
Compenso e spese della banca depositaria(25) | % | % | % ---------------------------------------------------------------------
Spese di revisione e certificazione del patrimonio | | | del fondo | % | % | % ---------------------------------------------------------------------
Spese legali e giudiziarie | | | ---------------------------------------------------------------------
Spese di pubblicazione | % | % | % ---------------------------------------------------------------------
Altri oneri gravanti sul fondo (specificare) | % | % | % ---------------------------------------------------------------------
TOTALE | % | % | %

Indicare che nella quantificazione degli oneri fornita non si tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul patrimonio del fondo, ne' degli oneri fiscali sostenuti. Evidenziare, inoltre, che la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul sottoscrittore, da pagare al momento della sottoscrizione e del rimborso (operare rinvio alla Parte I, Sez. C), par. 12.1).
Specificare che ulteriori informazioni sui costi sostenuti dal fondo nell'ultimo anno sono reperibili nella Nota Integrativa del rendiconto del fondo (Parte C), Sezione IV).
Nell'ipotesi in cui il fondo investa almeno il 10% del totale attivo in OICR, il TER deve essere calcolato come rapporto percentuale fra:
- la somma degli oneri direttamente posti a carico del fondo e quelli indirettamente sostenuti attraverso l'investimento nei singoli OICR sottostanti, stimati sulla base del rispettivo TER e ponderati per la frazione di patrimonio in essi investita, e
- il patrimonio netto medio del fondo.
Nella quantificazione degli oneri occorre tenere conto delle eventuali commissioni di sottoscrizione e di rimborso degli OICR sottostanti.
Ove il TER di uno o piu' OICR sottostanti non sia disponibile si potra' in alternativa utilizzare, per gli OICR sottostanti, la relativa commissione di gestione, dandone opportuna indicazione.

TURNOVER DI PORTAFOGLIO DEL FONDO

Indicare il tasso di movimentazione del portafoglio del fondo (c.d. turnover) per ciascun anno solare dell'ultimo triennio (26) espresso dal rapporto percentuale fra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto delle sottoscrizioni e rimborsi delle quote del fondo, e il patrimonio netto medio su base giornaliera del fondo. Illustrare sinteticamente il significato economico dell'indicatore.
Indicare, per ciascun anno solare dell'ultimo triennio, il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori del gruppo di appartenenza della Societa' di gestione del risparmio.

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Nel modulo di sottoscrizione devono essere riportate le informazioni richieste dal Regolamento di gestione del fondo.
Deve inoltre essere evidenziato l'obbligo di consegna delle Parti I e II del Prospetto Informativo prima della sottoscrizione e la facolta' dell'investitore di richiedere la Parte III del Prospetto medesimo e il Regolamento di gestione.
Specificare il fondo/comparto e la classe oggetto dell'operazione di sottoscrizione. Indicare i mezzi di pagamento previsti ed i relativi giorni di valuta.
Evidenziare infine, in neretto, i casi in cui si applica la facolta' di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6 del Testo Unico, chiarendo che la sospensiva non riguarda le successive sottoscrizioni dei fondi riportati nel Prospetto
Informativo o successivamente inseriti per i quali sia stata preventivamente inviata al partecipante la relativa informativa tratta dal Prospetto semplificato aggiornato.

PARTE III DEL PROSPETTO INFORMATIVO - ALTRE INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO

Riportare la denominazione della Societa' di Gestione e dell'eventuale gruppo di appartenenza. Inserire le seguenti indicazioni:
"La presente Parte III, unitamente alle Parti I e II, costituisce il Prospetto Informativo completo relativo all'offerta pubblica di quote del fondo comune di investimento mobiliare ... di diritto italiano armonizzato (oppure non armonizzato) alla Direttiva 85/611/CE", ovvero "all'offerta pubblica di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare di diritto italiano armonizzati (oppure non armonizzati) alla Direttiva 85/61I/CE appartenenti al Sistema ...".
"Il Regolamento di gestione dei fondi forma parte integrante del Prospetto informativo completo, al quale e' allegato".
"La Societa' di Gestione si assume la responsabilita' della veridicita' e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Parte III che e' valida a decorrere dal ... (27).

A) INFORMAZIONI GENERALI
1. LA SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO
Indicare: la denominazione e la forma giuridica; una presentazione delle attivita' esercitate e del gruppo di appartenenza; gli estremi del provvedimento di autorizzazione della Banca d'Italia ed il numero di iscrizione all'Albo; sintesi delle attivita' effettivamente svolte; le funzioni aziendali affidate a terzi in outsourcing; la durata; la data di chiusura dell'esercizio sociale; il capitale sociale sottoscritto e versato; gli azionisti che, secondo le informazioni a disposizione della Societa', detengono una percentuale del capitale superiore al 5%; le persone fisiche o giuridiche che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sulla Societa' e la frazione di capitale detenuta che da' diritto al voto; le generalita', la carica ricoperta con relativa scadenza ed i dati concernenti la qualificazione e l'esperienza professionale dei componenti l'organo amministrativo, dando evidenza dei consiglieri c.d. "indipendenti" e delle altre eventuali cariche ricoperte presso societa' del gruppo di appartenenza della SGR; le generalita', le funzioni e la scadenza dalla carica dei componenti l'organo di controllo; le generalita' di chi ricopre funzioni direttive e gli incarichi svolti; le principali attivita' esercitate dai componenti gli organi amministrativi e dall'organo direttivo al di fuori della Societa', allorche' le stesse siano significative in relazione a quest'ultima; gli altri fondi gestiti.

2. IL FONDO
Breve descrizione della natura giuridica e delle finalita' del fondo comune di investimento di tipo aperto. Inserire le seguenti precisazioni in ordine al fondo oggetto di illustrazione: indicare la data di istituzione, gli estremi del provvedimento di autorizzazione della Banca d'Italia, l'inizio dell'operativita'; evidenziazione delle variazioni nella politica di investimento seguita e delle sostituzioni operate con riferimento ai soggetti incaricati della gestione effettuate negli ultimi due anni; data dell'ultima delibera consiliare o assembleare che e' intervenuta sul Regolamento di gestione del fondo e del relativo provvedimento di approvazione della Banca d'Italia; con riguardo al benchmark adottato per il fondo, descrizione dei criteri di costruzione del/degli indice/i componenti, con specificazione della frequenza del c.d. ribilanciamento, del trattamento dei flussi di cedole/dividendi e altri diritti, della valuta di origine ed eventualmente del tasso di cambio utilizzato (es. BCE, Reuters, ecc.) per esprimere i valori del/degli indice/i nell'unita' di conto domestica, delle fonti informative ove possono essere reperite le relative quotazioni (indicazione del/degli index-ticker, del data-type e dell'Info-Provider); Societa' a cui, sia pure nel quadro dell' attribuzione in via generale delle responsabilita' gestorie al consiglio di amministrazione, sono conferite deleghe gestionali di rilievo, con
specificazione dell'oggetto della delega; generalita' e dati concernenti la qualificazione ed esperienza professionale del soggetto, o dei componenti l'eventuale organo, che attende alle scelte effettive di investimento.

3. LE CLASSI DI QUOTE (eventuale) Illustrare le caratteristiche distintive delle diverse classi di quote emesse.

4. I SOGGETTI CHE PRESTANO GARANZIE E CONTENUTO DELLA GARANZIA (eventuale)
Indicare, nel caso di fondo garantito, il/i soggetto/i obbligato/i alla restituzione del capitale e/o al riconoscimento del rendimento minimo. Illustrare lo schema contrattuale allo scopo utilizzato.

5. I SOGGETTI CHE PROCEDONO AL COLLOCAMENTO.
Indicare denominazione e forma giuridica; sede legale ed amministrativa principale, se diversa (e' consentito il rimando ad apposito allegato).

6 . LA BANCA DEPOSITARIA
Indicare: denominazione e forma giuridica; sede legale ed amministrativa principale, se diversa, nonche' sede presso cui sono espletate le funzioni di banca depositaria.

7. GLI INTERMEDIARI NEGOZIATORI
Indicare i principali soggetti che eseguono sui diversi mercati le operazioni disposte per conto del fondo (e' consentito il rimando ad apposito allegato).

8. LA SOCIETA' DI REVISIONE
Indicare: denominazione e forma giuridica; estremi della deliberazione di conferimento dell'incarico e durata dello stesso, con riguardo sia al fondo che alla Societa' di gestione; relativi oneri a carico del fondo.

B) TECNICHE DI GESTIONE DEI RISCHI DI PORTAFOGLIO
9. Illustrare le tecniche adottate per la gestione dei rischi di portafoglio del fondo in relazione agli obiettivi e alla politica di investimento delineati nella Parte I, Sez. B, par. 9 del Prospetto Informativo.
9.1 Nel caso di fondi protetti e/o garantiti, descrivere le modalita' gestionali adottate e illustrare con esempi numerici gli scenari di rendimento per differenti ipotesi di andamento dei mercati di investimento.
In particolare, dovranno essere esplicitati i seguenti elementi:
la tipologia del rischio di posizione che si intende immunizzare, con specifica evidenza della componente collegata ad eventi straordinari;
le modalita' di immunizzazione del rischio, se realizzata attraverso tecniche gestionali e, quindi, tesa alla limitazione della probabilita' di conseguire una perdita finanziaria, e/o mediante un contratto accessorio e, quindi, volta alla eliminazione di tale probabilita';
il periodo di immunizzazione e l'eventuale possibilita' di rinnovo a scadenza;
il periodo di sottoscrizione valido ai fini dell'immunizzazione del rischio e la rilevanza del momento di sottoscrizione per la definizione del profilo di rischio/rendimento dell'investimento nelle quote del fondo;
le eventuali condizioni contrattuali di efficacia dell'immunizzazione.

C) PROCEDURE DI SOTTOSCRIZIONE, RIMBORSO E CONVERSIONE

10. LA SOTTOSCRIZIONE E IL RIMBORSO DELLE QUOTE
Nel caso di sottoscrizione/rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza inserire le previsioni previste dalla comunicazione Consob DIN/56016 del 21 luglio 2000.
Indicare l'esistenza di procedure di controllo delle modalita' di sottoscrizione, di rimborso e di conversione per assicurare la tutela degli interessi dei partecipanti al fondo e scoraggiare pratiche abusive.
Illustrare il contenuto della lettera di conferma dell'investimento/disinvestimento.

D) REGIME FISCALE

11. IL REGIME FISCALE
Indicare il regime di tassazione del fondo e descrivere quello fiscale vigente con riguardo sia alle partecipazioni al fondo, sia al trattamento delle quote di partecipazione al fondo in caso di donazione e successione.

E) CONFLITTI DI INTERESSE

12. LE SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI
Indicare gli eventuali limiti alle operazioni con parti correlate, inseriti nel Regolamento di gestione del fondo, che la SGR intende rispettare per assicurare la tutela dei partecipanti da possibili situazioni di conflitto di interessi.
Inserire le indicazioni richieste dall'articolo 49 del Regolamento Consob n. 11522/98, con riferimento ai rapporti con soggetti con i quali esista una situazione di conflitto di interessi e indicare l'esistenza di procedure di gestione di tali situazioni.
In particolare, indicare la tipologia dei soggetti con i quali sono stati stipulati dalla Societa' di gestione accordi di riconoscimento di utilita' e illustrare sinteticamente il contenuto di tali accordi. Rinviare al rendiconto periodico di gestione del fondo per la descrizione per macro categorie delle utilita' ricevute in virtu' di tali accordi . Precisare che la Societa' di Gestione si impegna ad ottenere dal servizio svolto il miglior risultato possibile indipendentemente dall'esistenza di tali accordi.

------------------------------
(1) Il Prospetto Informativo puo' essere redatto anche con
riguardo a singoli fondi appartenenti ad un
"Sistema/Famiglia" disciplinato da un Regolamento di
gestione unico. Tuttavia, nell'ipotesi di pluralita' di
prospetti relativi a fondi disciplinati da un unico
Regolamento, si applica la sospensiva di cui all'art. 30,
comma 6, del Testo Unico anche alle operazioni di passaggio
tra fondi (cod. switch). Nel caso in cui il presente schema
sia utilizzato per redigere il Prospetto Informativo di
fondi multi-comparto, occorre evidenziare distintamente le
specificita' di ciascun comparto.
(2) Il Prospetto Informativo deve essere redatto in modo
chiaro, sintetico e comprensibile affinche' l'investitore
sia in grado di assumere una consapevole decisione
d'investimento. A tal fine e' importante che il Prospetto
Informativo consti di limitate pagine, di agevole lettura
(utilizzare un carattere di stampa non inferiore a 11) e
numerate. Le Parte I e II dovranno essere numerate
riportando il numero totale delle pagine componenti
ciascuna di esse (ad esempio: pagina 1 di 6, pagina 2 di 6,
pagina 3 di 6 ...).
(3) In occasione del primo deposito del Prospetto, il
termine iniziale di validita' coincidera' con la data di
inizio dell'attivita' di sollecitazione. In occasione
dell'aggiornamento episodico del Prospetto Informativo il
relativo termine iniziale di validita' coincidera' con la
data a decorrere dalla quale le modifiche apportate
diverranno operanti.
(4) Utilizzare al riguardo, se sufficientemente indicativa,
la qualifica Assogestioni di appartenenza (es. fondo
indicizzato, etico, garantito, protetto, ecc.).
(5) Utilizzare al riguardo, se sufficientemente indicativa,
la categoria Assogestioni di appartenenza.
(6) Ad esempio, "conservazione del capitale" tramite un
fondo di Liquidita' Area Euro; "crescita del capitale"
tramite un fondo Azionario Europa.
(7)L'orizzonte temporale, correlato allo stile gestionale e
al livello di rischio del fondo, deve essere espresso in
termini di anni (es. 0-1 anno per i fondi liquidita', 5-7
anni per i fondi azionari internazionali, ecc.).
(8) Il grado di rischio deve essere indicato nel Prospetto
Informativo in termini descrittivi: basso, medio-basso,
medio, medio-alto, alto e molto alto; e deve essere stimato
avendo presente la volatilita' delle quote del fondo
(scostamento quadratico medio dei rendimenti
giornalieri) nel corso degli ultimi 3 anni o, in
alternativa, qualora la stessa non sia disponibile, del
relativo benchmark, nonche' gli specifici fattori di
rischio indicati nel paragrafo 9, punto g.4..
(9) Occorre indicare la rilevanza degli investimenti e
degli elementi caratterizzanti in termini qualitativi
("principale", "prevalente", "significativo", "contenuto",
"residuale"). In linea generale, il termine "principale"
qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70%
del totale dell'attivo del fondo; il termine "prevalente"
investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine
"significativo" investimenti compresi tra il 30% e il 50%;
il termine "contenuto" tra il 10% e il 30%; infine, il
termine "residuale" inferiore al 10%. I termini di
rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle
strategie gestionali del fondo, posti i limiti definiti nel
relativo regolamento. In legenda deve essere illustrata la
suddetta scala qualitativa.
Nel caso di fondo a gestione protetta, occorre indicare:
a) la quota-parte massima del patrimonio del fondo
investibile in "attivita'" rischiose (c.d. margine di
manovra), definita tramite la metodologia di protezione
adottata e tenendo conto del valore finanziario del tempo
in relazione all'orizzonte temporale-obiettivo di
investimento; b) la percentuale di patrimonio del fondo che
si intende immunizzare o il valore di protezione della
quota contrattualmente identificato (c.d. quota o valore
protetto).
(10) Gli scenari probabilistici di rendimento atteso del
fondo sono basati sui risultati di simulazioni numeriche di
rendimento su base annuale, al netto delle provvigioni di
gestione e al lordo di quelle di sottoscrizione e di
negoziazione, effettuate nel rispetto del principio della
neutralita' al rischio e avuto riguardo all'orizzonte
temporale-obiettivo di investimento del fondo medesimo. Con
riguardo alle modalita' di rappresentazione da Prospetto,
puo' essere fornita una rappresentazione completa degli
scenari esemplificata nella seguente Tab. 1 o
esclusivamente lo scenario piu' favorevole (cfr. Scenario V
della Tab.1).
Tab. 1. Rappresentazione degli scenari di rendimento
atteso.

Scenari di rendimento atteso | dell'investimento nelle quote di un fondo a | gestione protetta |Probabilita' dell'evento --------------------------------------------------------------------- Il rendimento atteso e' negativo e la | protezione del fondo non si realizza | % --------------------------------------------------------------------- Il rendimento atteso e' negativo, ma la | protezione del fondo si realizza | % --------------------------------------------------------------------- Il rendimento atteso e' positivo, ma | inferiore a quello di titoli obbligazionari | privi di rischio con durata analoga | all'orizzonte temporale di investimento. | % --------------------------------------------------------------------- Il rendimento atteso e' positivo e in linea | con quello di titoli obbligazionari privi di| rischio con durata analoga all'orizzonte | temporale di investimento | % --------------------------------------------------------------------- Il rendimento atteso e' positivo e superiore| a quello di titoli obbligazionari privi di | rischio con durata analoga all'orizzonte | temporale di investimento. | %

(11) Per i fondi a capitalizzazione dei proventi, che
prevedono il reinvestimento dei dividendi, il benchmark
utilizzato dovra' possedere caratteristiche analoghe (c.d.
total return benchmark).
(12) La quota-parte percepita in media dai collocatori deve
essere determinata sulla base delle rilevazioni contabili
relative alle commissioni/provvigioni attive e a quelle
passive dell'ultimo esercizio della Societa' di gestione.
Per i fondi di nuova commercializzazione il dato deve
essere stimato sulla base di quanto stabilito dalle
convenzioni di collocamento. In tutti i casi il dato
indicato nel Prospetto e' soggetto ad aggiornamento solo se
la rilevazione annuale mostra uno scostamento in valore
assoluto superiore a 250 b. p. rispetto al dato pubblicato.
(13) Cfr. nota 12.
(14) Evidenziare che, nel caso di due o piu' fondi
illustrati nel medesimo Prospetto, i partecipanti a ciascun
fondo hanno diritto di richiedere anche i documenti
contabili relative agli altri fondi offerti tramite il
medesimo Prospetto informativo.
(15) In occasione del primo deposito del Prospetto, il
termine iniziale di validita' coincidera' con la data di
inizio dell'attivita' di sollecitazione. In occasione
dell'aggiornamento periodico annuale, il termine di
validita' coincidera' con la data di pubblicazione della
parte aggiornata (da effettuarsi entro il mese di febbraio
di ciascun anno).
(16) I dati di rendimento devono essere rappresentati a
partire dal 1 ° gennaio 1996. Il dato numerico per ciascun
anno andra' riportato in Euro. Per i fondi valorizzati in
un'altra valuta (ad esempio, il Dollaro), occorrera'
affiancare alla relativa valorizzazione una valorizzazione
in Euro. Nel caso in cui il fondo sia operativo da meno di
10 anni, i dati devono essere riportati per tale minore
periodo. Qualora vi siano state significative modifiche
della politica di investimento, si procede all'azzeramento
delle performance passate. Analogamente, la Societa' puo'
richiedere l'annullamento dei dati storici nel caso di
cambiamento della Societa' che gestisce. Il benchmark
andra' sempre rappresentato per l'intero periodo richiesto.
Nel caso di modifica non significativa della politica di
investimento, le performance del fondo vanno rappresentate
insieme al benchmark adottato prima della modifica della
politica di investimento e al benchmark adottato dopo tale
modifica.
(17) Il grafico deve essere costruito con punti di
rilevazione mensili. Qualora non sia disponibile
l'andamento del fondo per l'intero ultimo anno, riportare
esclusivamente l'andamento del benchmark specificando che
non e' indicativo delle future performance del fondo. Cfr.
ultima parte della nota 16.
(18) Cfr. nota n. 16.
(19) Al fine di consentire un corretto confronto tra
l'andamento del valore della quota e quello del benchmark
riportati nel grafico a barre, nel grafico lineare e su
base annuale a 3 e 5 anni, occorre altresi' evidenziare che
la performance del fondo riflette oneri sullo stesso
gravanti e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.
Detto benchmark puo' essere riportato al netto degli oneri
fiscali vigenti applicabili al fondo.
(20) Cfr. nota n.16
(21) Per i fondi con chiusura dell'esercizio contabile non
coincidente con l'anno solare, le Societa' di gestione del
risparmio possono indicare il TER calcolato sulla base dei
dati riferiti agli ultimi tre esercizi chiusi prima
dell'aggiornamento annuale del Prospetto.
(22) In sede di prima applicazione (aggiornamento dei dati
entro febbraio 2006), la tabella puo' essere compilata solo
per l'ultimo anno, mentre deve essere indicato il dato
sintetico di TER relativo agli anni precedenti.
(23) Specificare le spese di collocamento quando sono
sostenute direttamente dal fondo.
(24) II dato di TER degli OICR sottostanti - espresso al
netto delle eventuali retrocessioni effettuate a favore del
fondo acquirente - deve essere riportato nell'ipotesi in
cui il fondo investa almeno il 10% del totale attivo in
OICR.
(25) Si tratta del compenso per lo svolgimento delle
funzioni di banca depositaria ai sensi di legge, nonche'
delle spese legate alle attivita' generali di settlement,
di tenuta dei conti e di eventuale calcolo del valore delle
quote (cd. NAV) svolte dalla banca medesima per conto della
Societa' di gestione del risparmio. Specificare se la banca
depositaria svolga o meno l'attivita' di calcolo del NAV.
(26) In sede di prima applicazione puo' essere riportato
solo il dato relativo all'ultimo anno.
(27) La Parte III deve essere predisposta per la prima
volta in occasione della redazione del primo Prospetto
informativo con la medesima data di validita'.
Successivamente, la Parte III deve essere tempestivamente
aggiornata al variare dei dati riportati e deve essere
contestualmente inviata alla Consob con evidenziazione dei
dati modificati e della nuova data di validita'.
 
Allegato n. 2

SCHEMA 9
Prospetto informativo di sollecitazione di azioni di societa'
di investimento a capitale variabile (Sicav)
di diritto italiano (1) (2)

COPERTINA
Riportare la denominazione della Sicav e dell'eventuale gruppo di appartenenza. Inserire la seguente intestazione:
"Offerta pubblica di azioni della societa' di investimento a capitale variabile ... Sicav armonizzata (oppure non armonizzata) alla Direttiva 85/611/CE".
Riportare in testa al Prospetto Informativo, in grassetto e riquadrato, quanto di seguito indicato "Le presenti Parte I (Caratteristiche del/dei comparto e modalita' di partecipazione) e Parte II (Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento, costi del/dei comparto e Turnover di portafoglio) costituiscono il Prospetto Informativo semplificato e devono essere consegnate all'investitore prima della sottoscrizione delle azioni della Sicav unitamente al modulo di sottoscrizione. Per informazioni piu' dettagliate si raccomanda la lettura anche della Parte III (Altre informazioni sull'investimento), messa gratuitamente a disposizione dell'investitore su richiesta del medesimo. La Parte III, unitamente alle Parti I e II, costituisce il Prospetto Informativo completo. Lo Statuto sociale della Sicav forma parte integrante del Prospetto informativo completo, al quale e' allegato".
Inserire la seguente frase:
"Parti I e II del Prospetto Informativo depositato presso la Consob in data ....". Inserire la seguente frase:
"L'adempimento di pubblicazione del Prospetto Informativo non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunita' dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi".

PARTE I DEL PROSPETTO INFORMATIVO - CARATTERISTICHE DELLA SICAV E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Inserire la seguente frase:
"La presente Parte I e' valida a decorrere dal ... (3)".

A) INFORMAZIONI GENERALI

1. LA SICAV E IL GRUPPO DI APPARTENENZA
Indicare la denominazione della Societa' di investimento a capitale variabile (SICAV) e del gruppo di appartenenza, l'indirizzo della sede legale e della direzione generale, se diverso, il recapito anche telefonico, l'indirizzo Internet e di posta elettronica, rinviando alla Parte III del Prospetto Informativo per ulteriori informazioni.

2. LA BANCA DEPOSITARIA
Indicare denominazione e indirizzo.

3. LA SOCIETA' DI REVISIONE
Indicare denominazione e indirizzo.

4. ALTRI (eventuale)
Indicare, nel caso di comparti garantiti, il/i soggetto/i obbligato/i alla restituzione del capitale o al riconoscimento del rendimento minimo rinviando alla Parte III del Prospetto Informativo per ulteriori informazioni.

5. RISCHI GENERALI CONNESSI ALLA PARTECIPAZIONE AI COMPARTI DELLA SICAV
Descrivere i rischi connessi in via generale alla partecipazione al comparto della Sicav, evidenziando l'eventualita' di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione del capitale investito. Indicare che l'andamento del valore delle azioni della Sicav puo' variare in relazione alla tipologia e ai settori dell'investimento, nonche' ai relativi mercati di riferimento.

6. SITUAZIONI DI CONFLITTO D'INTERESSE
Riportare l'avvertenza che le situazioni di conflitto di interesse sono illustrate nella Parte III (paragrafo 12) del Prospetto Informativo.
Inserire l'avvertenza: "La partecipazione al comparto e' disciplinata dallo Statuto della Sicav".

B) INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO Indicare la denominazione del comparto della Sicav ed il relativo codice ISIN.

7. TIPOLOGIA DEL COMPARTO:
a) qualifica del comparto (4) (eventuale). Nel caso di comparti a gestione protetta inserire la seguente frase: "Avvertenza: la protezione degli investimenti non costituisce garanzia di rendimento o restituzione del capitale investito";
b) categoria del comparto (5);
c) valuta di denominazione;

8. FINALITA' DEL COMPARTO:
d) finalita' del comparto in relazione ai potenziali destinatari(6) Indicare, ove previste, le garanzie offerte da terzi(es. di restituzione del capitale investito, di rendimento, ecc.);
e) orizzonte temporale di investimento consigliato al potenziale investitore(7);
f) grado di rischio connesso all'investimento nel comparto (8).

9. OBIETTIVI, POLITICA D'INVESTIMENTO E RISCHI SPECIFICI (9)
g.1)principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione; precisare la possibilita' di investimento in depositi bancari; indicare se il comparto investe in quote/azioni di OICR e, in caso positivo, la rilevanza degli investimenti in azioni di altri comparti istituiti e gestiti dalla SICAV o in quote/azioni di OICR istituiti e/o gestiti da societa' di gestione del medesimo gruppo di appartenenza;
g.2) aree geografiche/mercati di riferimento;
g.3) categorie di emittenti (specificare se trattasi di emittenti governativi, sovranazionali, societari, c.d. corporate, altro) e/o settori industriali, ove rilevanti;
g.4) specifici fattori di rischio ove rilevanti: investimenti in titoli emessi da societa' a bassa capitalizzazione; investimenti in titoli c.d. strutturati; durata media finanziaria (duration) e merito creditizio (rating) minimo della componente obbligazionaria del portafoglio; investimenti in strumenti finanziari di emittenti dei cosiddetti Paesi Emergenti; eventuali altri fattori di rischio;
g.5) possibilita' e finalita' delle operazioni in strumenti finanziari derivati, nonche' l'incidenza dell'utilizzo degli strumenti derivati sul profilo di rischio del comparto;
h) breve descrizione dello stile gestionale adottato dal gestore: specificare gli eventuali elementi caratterizzanti il processo di selezione degli strumenti finanziari in portafoglio; indicare la relazione esistente tra il benchmark prescelto e gli obiettivi del comparto; indicare l'esistenza di tecniche di gestione dei rischi del comparto, rimandando alla Parte III del Prospetto informativo per l'illustrazione.
Nel caso di "comparti con garanzia di restituzione del capitale o dell'eventuale rendimento minimo" illustrare sinteticamente, anche attraverso esemplificazioni, il contenuto dello schema contrattuale per la garanzia, nonche' gli eventuali limiti e condizioni per l'operativita' della garanzia medesima; nel caso di "comparti a gestione protetta" le modalita' gestionali adottate per la protezione, rappresentando gli scenari probabilistici del rendimento atteso del comparto nell'arco temporale di riferimento e rinviando per maggiori informazioni alla Parte III del Prospetto Informativo (paragrafi 4 e 9.1) (10);
i) destinazione dei proventi. Per i comparti a distribuzione, indicare i criteri di determinazione dell'importo da distribuire e le modalita' di distribuzione, nonche' le agevolazioni previste per il caso di reinvestimento.
Illustrare il significato dei termini tecnici impiegati (ad esempio, rating, duration, volatilita) mediante introduzione di apposita legenda.
Inserire l'avvertenza "Le informazioni sulla politica gestionale concretamente posta in essere sono contenute nella relazione degli amministratori all'interno del bilancio d'esercizio".

10. PARAMETRO DI RIFERIMENTO (C.D. BENCHMARK)
Descrivere sinteticamente il parametro di riferimento (c.d. "benchmark"). Il benchmark prescelto dovra' essere conforme ai principi previsti dal Regolamento Consob n. 11522/98 (11).
Qualora il benchmark non costituisca un parametro significativo per lo stile gestionale adottato, esplicitare in suo luogo una misura di rischio del comparto per uno specifico intervallo temporale.

11. CLASSI DI AZIONI (eventuale)
Descrivere sinteticamente le caratteristiche distintive delle diverse classi di azioni emesse rinviando per maggiori informazioni alla Parte III del Prospetto Informativo ed allo Statuto sociale. Per i relativi oneri rinviare al paragrafo 12.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE (COSTI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)

12. ONERI A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE E ONERI A CARICO DEL COMPARTO DELLA SICAV 12.1 ONERI A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE
Indicare in forma tabellare l'entita' dei diversi oneri a carico del sottoscrittore (ad esempio, commissioni di sottoscrizione, di rimborso, di switch e spese per diritti fissi, ecc.), con specificazione della quota parte percepita in media dai collocatori (12). Nei casi di adesione ad un comparto della Sicav tramite Piano di accumulo, qualora l'applicazione delle commissioni di sottoscrizione non sia proporzionale al valore del singolo versamento, riportare la seguente avvertenza che "in caso di mancato completamento del Piano di accumulo l'entita' delle commissioni di sottoscrizione potra' essere superiore all'aliquota nominale indicata nel Prospetto".
Indicare le facilitazioni commissionali previste (ad esempio, beneficio di accumulo, operazioni di passaggio tra comparti, beneficio di reinvestimento).
Ove l'offerta sia accompagnata da garanzie di terzi (es. di restituzione del capitale investito, di rendimento, ecc.) specificare distintamente gli eventuali costi aggiuntivi per il sottoscrittore.

12.2 ONERI A CARICO DEL COMPARTO DELLA SICAV 12.2.1 ONERI DI GESTIONE
Indicare in forma tabellare l'entita' delle provvigioni di gestione (c.d. di base) e delle eventuali provvigioni di incentivo (o di performance) esemplificando le modalita' di calcolo. Indicare la quota parte percepita in media dai collocatori (13). Nell'ipotesi in cui il comparto investa mediamente almeno il 10% del totale dell'attivo in quote/azioni di OICR indicare la misura massima delle provvigioni di gestione applicabili dagli OICR sottostanti.

12.2.2 ALTRI ONERI
Indicare la misura massima degli oneri dovuti alla banca depositaria e la natura degli altri oneri a carico del comparto della Sicav. Precisare che le commissioni di negoziazione non sono quantificabili a priori in quanto variabili. Ove l'offerta sia accompagnata da garanzie di terzi (es. di restituzione del capitale investito, di rendimento, ecc.) specificarne i relativi costi.
Specificare che le spese e i costi annuali effettivi sostenuti dal comparto della Sicav nell'ultimo triennio sono indicati nella Parte II del Prospetto Informativo.

13. AGEVOLAZIONI FINANZIARIE Indicare sinteticamente se sono previste agevolazioni finanziarie connesse alla partecipazione al comparto della Sicav, precisandone la misura massima applicabile;

14. SERVIZI/PRODOTTI ABBINATI ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL COMPARTO DELLA SICAV (eventuale)
Inserire puntuale rinvio al documento illustrativo dei servizi/prodotti abbinati, disponibile su richiesta dell'investitore. Nel caso di abbinamento del comparto ad un cd. conto di liquidita' e' sufficiente inserire puntuale rinvio alla relativa norma contenuta nello Statuto sociale della Sicav.

15. REGIME FISCALE
Indicare in sintesi il regime di tassazione della Sicav. Per la descrizione del regime fiscale vigente sia con riguardo alle partecipazioni alla Sicav, sia con riguardo al trattamento fiscale delle azioni del comparto della Sicav in caso di donazione e successione, rinviare alla Parte III del Prospetto Informativo.

D) INFORMAZIONI SULLE MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE! RIMBORSO

16. MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE DELLE AZIONI
Indicare gli elementi essenziali (es. importi minimi, valore unitario) delle modalita' di sottoscrizione delle azioni della Sicav rinviando allo Statuto sociale della stessa per la puntuale descrizione di tali modalita' e facendo espresso rinvio al modulo di sottoscrizione come unico mezzo di adesione. Menzionare la generica possibilita' di sottoscrivere mediante tecniche di comunicazione a distanza rinviando per maggiori informazioni alla Parte III del Prospetto, par. 10. Specificare la tempistica di valorizzazione dell'investimento. Evidenziare sinteticamente i casi in cui si applica la sospensiva di sette giorni di cui all'articolo 30, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 1998, tenuto conto di quanto precisato in nota 1.
Specificare i termini di invio della lettera di conferma e rinviare alla Parte III del Prospetto Informativo per il relativo contenuto.

17. MODALITA' DI RIMBORSO DELLE AZIONI
Indicare sinteticamente il diritto del partecipante di ottenere il rimborso delle azioni detenute e rinviare allo Statuto sociale della Sicav per la descrizione delle modalita' di richiesta, dei termini di valorizzazione e di effettuazione del rimborso. Rinviare al paragrafo 12.1 per gli eventuali oneri.
Menzionare, qualora prevista, la possibilita' del partecipante di richiedere il rimborso programmato, inserendo puntuali rinvii alla relativa norma contenuta nello Statuto sociale della Sicav.
Specificare i termini di invio della lettera di conferma del disinvestimento e rinviare alla Parte III del Prospetto Informativo per il relativo contenuto.

18. MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLA PRIMA SOTTOSCRIZIONE
Riportare la facolta' riconosciuta al partecipante di effettuare versamenti successivi e operazioni di passaggio tra i comparti contenuti nel presente Prospetto Informativo. Riferire tale facolta' ai comparti successivamente inseriti nel Prospetto e per i quali sia stata preventivamente inviata al partecipante la relativa informativa tratta dal Prospetto semplificato aggiornato. Descrivere sinteticamente le modalita' e termini di esecuzione di tali operazioni e rinviare al
par. 12.1 per gli eventuali oneri. Specificare che la sospensiva prevista dall'articolo 30, comma 6, del Testo Unico non si applica a tali operazioni.

E) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

19. VALORIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO
Indicare i termini di pubblicazione del valore unitario delle azioni, con indicazione dei quotidiani e delle eventuali altre fonti ove e' possibile rilevare detto valore.
Per le ulteriori informazioni indicare puntuale riferimento alla relativa norma contenuta nello Statuto sociale della Sicav.

20. INTERVENTO IN ASSEMBLEA
Descrivere in sintesi il diritto riconosciuto al partecipante di intervenire e votare nelle assemblee della Sicav. Indicare le modalita' con cui il partecipante puo' esercitare tale diritto. Evidenziare infine le modalita' di pubblicazione dell'avviso di convocazione con l'elenco delle materie da trattare in assemblea.

21. INFORMATIVA AI PARTECIPANTI
Specificare che la Sicav provvede ad inviare annualmente ai partecipanti le informazioni relative ai dati storici di rischio/rendimento del comparto, al Total Expense Ratio ed al Turnover di portafoglio riportate nella Parte II del Prospetto. Evidenziare che, in caso di modifiche essenziali intervenute con riguardo al comparto oggetto di investimento, la Societa' provvede altresi' ad inviare tempestivamente ai partecipanti la relativa informativa, redatta secondo criteri volti ad assicurare una agevole comparazione delle informazioni modificate con quelle preesistenti. Specificare che il partecipante puo' anche richiedere la situazione riassuntiva delle azioni detenute, nei casi previsti dall'articolo 62, comma 4, lettera b), del Regolamento Consob n. 11522/98.

22. ULTERIORE INFORMATIVA DISPONIBILE
Indicare la facolta', riconosciuta all'investitore, di richiedere l'invio, anche a domicilio, dei seguenti ulteriori documenti:
a) Parte III del Prospetto Informativo - Altre informazioni sull'investimento;
b) Statuto sociale della Sicav;
c) ultimi documenti contabili redatti (bilancio d'esercizio e relazione semestrale, se successiva) (14);
d) documento di illustrazione dei servizi/prodotti abbinati alla sottoscrizione delle azioni della Sicav (eventuale);
Riportare i relativi, eventuali, oneri di spedizione.
Specificare le modalita' di richiesta ed i termini di invio della sopra indicata documentazione.
Precisare che i documenti contabili della Sicav sono inoltre disponibili presso la sede della stessa e presso la banca depositaria.
Specificare che la Sicav puo' inviare la documentazione informativa elencata ai paragrafi 20 e 21, ove richiesto dall'investitore, anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, purche' le caratteristiche di queste ultime siano con cio' compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilita' su supporto duraturo.
Specificare che le Parti I, II e III del Prospetto informativo e i documenti summenzionati sub b) e c) sono altresi' pubblicati nel sito Internet della Sicav. Indicare le eventuali altre tipologie di informazioni reperibili nel sito medesimo.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'
"La Sicav si assume la responsabilita' della veridicita' e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Prospetto Informativo semplificato".
Il Rappresentante legale
(Generalita' e firma autografa)

PARTE II DEL PROSPETTO INFORMATIVO - ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO, COSTI E TURNOVER DI PORTAFOGLIO DEL COMPARTO DELLA SICAV

Inserire la seguente frase: "La presente parte II e' valida a decorrere dal ... (15)".

DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO DEL COMPARTO DELLA SICAV
I dati storici di rischio/rendimento devono essere aggiornati con cadenza annuale e riferiti, in caso di molteplicita' di classi, a ciascuna classe.
Illustrare con un grafico a barre il rendimento annuo del comparto della Sicav e del benchmark nel corso degli ultimi 10 anni solari(16). Specificare che i dati di rendimento non includono i costi di sottoscrizione (ed eventuali di rimborso) a carico dell'investitore.
Evidenziare con un grafico lineare l'andamento del valore delle azioni del comparto della Sicav e del benchmark nel corso dell'ultimo anno solare. Inserire la seguente avvertenza: "I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri" (17).
Riportare, su base annua, il rendimento medio composto del comparto della Sicav a confronto con il benchmark nel corso degli ultimi 3 e 5 anni solari(18) (19).
Nel caso in cui sia specificata nella Parte I del Prospetto informativo, riportare la misura di rischio ex-ante del comparto della Sicav e una coerente misura ex post dell'ammontare di rischio sopportato nel corso dell'ultimo anno solare.
Indicare la data di inizio del collocamento delle azioni ed il periodo previsto di durata dello stesso; il patrimonio netto; il valore delle azioni a fine periodo(20); il nominativo dell'eventuale soggetto cui e' stata delegata la gestione.

TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVI DEL COMPARTO DELLA SICAV
Riportare il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio(21), fra il totale degli oneri posti a carico del comparto della Sicav ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso (c.d. TER). In caso di esistenza di piu' classi, il TER dovra' essere calcolato per ciascuna di esse.
Dare evidenza che nel calcolo del TER sono considerati i seguenti oneri(22):

COSTI e SPESE A CARICO DEL COMPARTO DELLA SICAV |Anno|Anno|Anno --------------------------------------------------------------------- Totale Provvigioni | % | % | % ---------------------------------------------------------------------
- Provvigioni di gestione | % | % | % ---------------------------------------------------------------------
- Provvigioni di performance/incentivo (eventuale) | % | % | % --------------------------------------------------------------------- Spese dirette di collocamento(23) (eventuale) | % | % | % --------------------------------------------------------------------- TER degli OICR sottostanti(24) (eventuale) | % | % | % --------------------------------------------------------------------- Compenso e spese della banca depositaria(25) | % | % | % --------------------------------------------------------------------- Provvigioni passive a soggetti collocatori | % | % | % --------------------------------------------------------------------- Spese di revisione e certificazione del patrimonio del| | | comparto | % | % | % --------------------------------------------------------------------- Spese legali e giudiziarie | | | --------------------------------------------------------------------- Spese di pubblicazione | % | % | % --------------------------------------------------------------------- Altri oneri gravanti sul comparto (specificare) | % | % | % --------------------------------------------------------------------- TOTALE | % | % | %

Indicare che nella quantificazione degli oneri fornita non si tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul patrimonio del comparto della Sicav, ne' degli oneri fiscali sostenuti. Evidenziare, inoltre, che la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul sottoscrittore, da pagare al momento della sottoscrizione e del rimborso (operare rinvio alla Parte I, Sez. C), par. 12.1).
Specificare che ulteriori informazioni sui costi sostenuti dal comparto della Sicav nell'ultimo anno sono reperibili nella Nota Integrativa del bilancio d'esercizio (Parte C), Sezione IV).
Nell'ipotesi in cui il comparto investa almeno il 10% del totale attivo in OICR, il TER deve essere calcolato come rapporto percentuale fra :
- la somma degli oneri direttamente posti a carico del comparto e quelli indirettamente sostenuti attraverso l'investimento nei singoli OICR sottostanti, stimati sulla base del rispettivo TER e ponderati per la frazione di patrimonio in essi investita, e il patrimonio netto medio del comparto.
Nella quantificazione degli oneri occorre tenere conto delle eventuali commissioni di sottoscrizione e di rimborso degli OICR sottostanti.
Ove il TER di uno o piu' OICR sottostanti non sia disponibile si potra' in alternativa utilizzare, per gli OICR sottostanti, la relativa commissione di gestione, dandone opportuna indicazione.

TURNOVER DI PORTAFOGLIO DEL COMPARTO DELLA SICAV
Indicare il tasso di movimentazione del portafoglio del comparto della Sicav (c.d. turnover) per ciascun anno solare dell'ultimo triennio(26) espresso dal rapporto percentuale fra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto delle sottoscrizioni e rimborsi delle azioni del comparto, e il patrimonio netto medio su base giornaliera del comparto medesimo. Illustrare sinteticamente il significato economico dell'indicatore.
Indicare, per ciascun anno solare dell'ultimo triennio, il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori del gruppo di appartenenza della Sicav.

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE
Nel modulo di sottoscrizione devono essere riportate le informazioni richieste dal Statuto sociale della Sicav.
Deve inoltre essere evidenziato l'obbligo di consegna delle Parti I e II del Prospetto Informativo prima della sottoscrizione e la facolta' dell'investitore di richiedere la Parte III del Prospetto medesimo e lo Statuto sociale della Sicav.
Specificare il comparto e la classe oggetto dell'operazione di sottoscrizione. Indicare i mezzi di pagamento previsti ed i relativi giorni di valuta.
Evidenziare infine, in neretto, i casi in cui si applica la facolta' di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6 del Testo Unico, chiarendo che la sospensiva non riguarda le successive sottoscrizioni delle azioni dei comparti riportati nel Prospetto Informativo o successivamente inseriti per i quali sia stata preventivamente inviata al partecipante la relativa informativa tratta dal Prospetto semplificato aggiornato.

PARTE III DEL PROSPETTO INFORMATIVO - ALTRE INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO
Riportare la denominazione della Sicav e dell'eventuale gruppo di appartenenza.
Inserire le seguenti indicazioni:
"La presente Parte III, unitamente alle Parti I e II, costituisce il Prospetto Informativo completo relativo all'offerta pubblica di azioni del comparto della Sicav ... di diritto italiano armonizzata (oppure non armonizzata) alla Direttiva 85/611/CE".
"Lo Statuto sociale della Sicav forma parte integrante del Prospetto informativo completo, al quale e' allegato".
"La Sicav si assume la responsabilita' della veridicita' e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Parte III che e' valida a decorrere dal ... (27)".

A) INFORMAZIONI GENERALI

1. LA SICAV
Indicare: la denominazione e la forma giuridica; una presentazione delle attivita' esercitate e del gruppo di appartenenza; gli estremi del provvedimento di autorizzazione della Banca d'Italia ed il numero di iscrizione all'Albo; sintesi delle attivita' effettivamente svolte; le funzioni aziendali affidate a terzi in outsourcing; la durata; la data di chiusura dell'esercizio sociale; il capitale iniziale; gli azionisti che detengono una percentuale del capitale pari o superiore a quella prevista a norma dell'articolo 14, comma 2, del d.lgs. n. 58/98; le persone fisiche o giuridiche che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sulla Societa' e la frazione di capitale detenuta che da' diritto al voto; le generalita', la carica ricoperta con relativa scadenza ed i dati concernenti la qualificazione e l'esperienza professionale dei componenti l'organo amministrativo, dando evidenza dei consiglieri c.d. "indipendenti" e delle altre eventuali cariche ricoperte presso societa' del gruppo di appartenenza della SICAV; le generalita', le funzioni e la scadenza dalla carica dei componenti l'organo di controllo; le generalita' di chi ricopre funzioni direttive e gli incarichi svolti; le principali attivita' esercitate dai componenti gli organi amministrativi e dall'organo direttivo al di fuori della Societa'.

2. IL COMPARTO DELLA SICAV
Breve descrizione della natura giuridica e delle finalita' della Sicav. Inserire le seguenti precisazioni in ordine al comparto della Sicav oggetto di illustrazione: l'inizio dell'operativita'; evidenziazione delle variazioni nella politica di investimento seguita e delle sostituzioni operate con riferimento ai soggetti incaricati della gestione effettuate negli ultimi due anni; data dell'ultima delibera consiliare o assembleare che e' intervenuta sullo Statuto sociale della Sicav e del relativo provvedimento di approvazione della Banca d'Italia; con riguardo al benchmark adottato per il comparto, descrizione dei criteri di costruzione del/degli indice/i componenti, con specificazione della frequenza del c.d. ribilanciamento, del trattamento dei flussi di cedole/dividendi e altri diritti, della valuta di origine ed eventualmente del tasso di cambio utilizzato (es. BCE, Reuters, ecc.) per esprimere i valori del/degli indice/i nell'unita' di conto domestica, delle fonti informative ove possono essere reperite le relative quotazioni (indicazione del/degli indexticker, del data-type e dell'Info-Provider); Societa' a cui, sia pure nel quadro dell'attribuzione in via generale delle responsabilita' gestorie al consiglio di amministrazione, sono conferite deleghe gestionali di rilievo, con specificazione dell'oggetto della delega; generalita' e dati concernenti la qualificazione ed esperienza professionale del soggetto, o dei' componenti l'eventuale organo, che attende alle scelte effettive di investimento.

3. LE CLASSI DI AZIONI (eventuale) Illustrare le caratteristiche distintive delle diverse classi di azioni emesse.

4. I SOGGETTI CHE PRESTANO GARANZIE E CONTENUTO DELLA GARANZIA (eventuale)
Indicare, nel caso di comparto garantito, il/i soggetto/i obbligato/i alla restituzione del capitale e/o al riconoscimento del rendimento minimo. Illustrare lo schema contrattuale allo scopo utilizzato.

5. I SOGGETTI CHE PROCEDONO AL COLLOCAMENTO.
Indicare denominazione e forma giuridica; sede legale ed amministrativa principale, se diversa (e' consentito il rimando ad apposito allegato).

6. LA BANCA DEPOSITARIA
Indicare: denominazione e forma giuridica; sede legale ed amministrativa principale, se diversa, nonche' sede presso cui sono espletate le funzioni di banca depositaria.

7. GLI INTERMEDIARI NEGOZIATORI
Indicare i principali soggetti che eseguono sui diversi mercati le operazioni disposte per conto della Sicav (e' consentito il rimando ad apposito allegato).

8. LA SOCIETA' DI REVISIONE
Indicare: denominazione e forma giuridica; estremi della deliberazione di conferimento dell'incarico e durata dello stesso e relativi oneri a carico del comparto della Sicav.

B) TECNICHE DI GESTIONE DEI RISCHI DI PORTAFOGLIO
9. Illustrare le tecniche adottate per la gestione dei rischi di portafoglio del comparto della Sicav in relazione agli obiettivi e alla politica di investimento delineati nella Parte I, Sez. B, par. 9 del Prospetto Informativo.
9.1 Nel caso di comparti protetti e/o garantiti, descrivere le modalita' gestionali adottate e illustrare con esempi numerici gli scenari di rendimento per differenti ipotesi di andamento dei mercati di investimento.
In particolare, dovranno essere esplicitati i seguenti elementi:
- la tipologia del rischio di posizione che si intende immunizzare, con specifica evidenza della componente collegata ad eventi straordinari;
- le modalita' di immunizzazione del rischio, se realizzata attraverso tecniche gestionali e, quindi, tesa alla limitazione della probabilita' di conseguire una perdita finanziaria, e/o mediante un contratto accessorio e, quindi, volta alla eliminazione di tale probabilita';
- il periodo di immunizzazione e l'eventuale possibilita' di rinnovo a scadenza;
- il periodo di sottoscrizione valido ai fini dell'immunizzazione del rischio e la rilevanza del momento di sottoscrizione per la definizione del profilo di rischio/rendimento dell'investimento nelle azioni del comparto;
- le eventuali condizioni contrattuali di efficacia dell'immunizzazione.

C) PROCEDURE DI SOTTOSCRIZIONE, RIMBORSO E CONVERSIONE

10. LA SOTTOSCRIZIONE E IL RIMBORSO DELLE AZIONI
Nel caso di sottoscrizione/rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza inserire le previsioni previste dalla comunicazione Consob DIN/56016 del 21 luglio 2000.
Indicare l'esistenza di procedure di controllo delle modalita' di sottoscrizione, di rimborso e di conversione per assicurare la tutela degli interessi dei partecipanti al comparto della Sicav e scoraggiare pratiche abusive.
Illustrare il contenuto della lettera di conferma dell'investimento/disinvestimento.

D) REGIME FISCALE

11. IL REGIME FISCALE
Indicare il regime di tassazione della Sicav e descrivere quello fiscale vigente con riguardo sia alle partecipazioni alla Sicav, sia al trattamento delle azioni della Sicav in caso di donazione e successione.

E) CONFLITTI DI INTERESSE

12. LE SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI
Indicare gli eventuali limiti alle operazioni con parti correlate, inseriti nello Statuto sociale della Sicav, che la SICAV intende rispettare per assicurare la tutela dei partecipanti da possibili situazioni di conflitto di interessi.
Inserire le indicazioni richieste dall'articolo 49 del Regolamento Consob n. 11522/98, con riferimento ai rapporti con soggetti con i quali esista una situazione di conflitto di interessi e indicare l'esistenza di procedure di gestione di tali situazioni.
In particolare, indicare la tipologia dei soggetti con i quali sono stati stipulati dalla Sicav accordi di riconoscimento di utilita' e illustrare sinteticamente il contenuto di tali accordi. Rinviare al bilancio d'esercizio per la descrizione per macro categorie delle utilita' ricevute in virtu' di tali. Precisare che la Sicav si impegna ad ottenere dal servizio svolto il miglior risultato possibile indipendentemente dall'esistenza di tali accordi. ------------------------------
(1) Nel caso in cui il presente schema sia utilizzato per
redigere il Prospetto Informativo di una Sicav
multi-comparto, occorre evidenziare distintamente le
specificita' di ciascun comparto.
(2) Il Prospetto Informativo deve essere redatto in modo
chiaro, sintetico e comprensibile affinche' l'investitore
sia in grado di assumere una consapevole decisione
d'investimento. A tal fine e' importante che il Prospetto
Informativo consti di limitate pagine, di agevole lettura
(utilizzare un carattere di stampa non inferiore a 11) e
numerate. Le Parte I e II dovranno essere numerate
riportando il numero totale delle pagine componenti
ciascuna di esse (ad esempio: pagina 1 di 6, pagina 2 di 6,
pagina 3 di 6 ...).
(3) In occasione del primo deposito del Prospetto, il
termine iniziale di validita' coincidera' con la data di
inizio dell'attivita' di sollecitazione. In occasione
dell'aggiornamento episodico del Prospetto Informativo il
relativo termine iniziale di validita' coincidera' con la
data a decorrere dalla quale le modifiche apportate
diverranno operanti.
(4) Utilizzare al riguardo, se sufficientemente indicativa,
la qualifica Assogestioni di appartenenza (es. comparto
indicizzato, etico, garantito, protetto, ecc.).
(5) Utilizzare al riguardo, se sufficientemente indicativa,
la categoria Assogestioni di appartenenza.
(6) Ad esempio, "conservazione del capitale" tramite un
comparto di Liquidita' Area Euro; "crescita del capitale"
tramite un comparto Azionario Europa.
(7) L'orizzonte temporale, correlato allo stile gestionale
e al livello di rischio del comparto, deve essere espresso
in termini di anni (es. 0-1 anno per i comparti liquidita',
5-7 anni per i comparti azionari internazionali, ecc.).
(8) Il grado di rischio deve essere indicato nel Prospetto
Informativo in termini descrittivi: basso, medio-basso,
medio, medio-alto, alto e molto alto; e deve essere stimato
avendo presente la volatilita' delle azioni del comparto
(scostamento quadratico medio dei rendimenti
giornalieri) nel corso degli ultimi 3 anni o, in
alternativa, qualora la stessa non sia disponibile, del
relativo benchmark, nonche' gli specifici fattori di
rischio indicati nel paragrafo 9, punto g.4.
(9) Occorre indicare la rilevanza degli investimenti e
degli elementi caratterizzanti in termini qualitativi
("principale", "prevalente", "significativo", "contenuto",
"residuale"). In linea generale, il termine "principale"
qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70%
del totale dell'attivo del comparto; il termine
"prevalente" investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il
termine "significativo" investimenti compresi tra il 30% e
il 50%; il termine "contenuto" tra il 10% e il 30%; infine,
il termine "residuale" inferiore al 10%. I termini di
rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle
strategie gestionali del comparto, posti i limiti definiti
nello Statuto sociale della Sicav. In legenda deve essere
illustrata la suddetta scala qualitativa.
Nel caso di comparto a gestione protetta, occorre indicare:
a) la quota-parte massima del patrimonio del comparto
investibile in "attivita'" rischiose (c.d. margine di
manovra), definita tramite la metodologia di protezione
adottata e tenendo conto del valore finanziario del tempo
in relazione all'orizzonte temporale-obiettivo di
investimento; b) la percentuale di patrimonio del comparto
che si intende immunizzare o il valore di protezione
dell'azione contrattualmente identificato (c.d. quota o
valore protetto).
(10) Gli scenari probabilistici di rendimento atteso del
comparto sono basati sui risultati di simulazioni numeriche
di rendimento su base annuale, al netto delle provvigioni
di gestione e al lordo di quelle di sottoscrizione e di
negoziazione, effettuate nel rispetto del principio della
neutralita' al rischio e avuto riguardo all'orizzonte
temporale-obiettivo di investimento del comparto medesimo.
Con riguardo alle modalita' di rappresentazione da
Prospetto, puo' essere fornita una rappresentazione
completa degli scenari esemplificata nella seguente Tab. 1
o esclusivamente lo scenario piu' favorevole (cfr. Scenario
V della Tab.1).
Tab. 1. Rappresentazione degli scenari di rendimento
atteso.

Scenari di rendimento atteso | dell'investimento nelle azioni di un | comparto a gestione protetta |Probabilita' dell'evento --------------------------------------------------------------------- Il rendimento atteso e' negativo e la | protezione del comparto non si realizza | % --------------------------------------------------------------------- Il rendimento atteso e' negativo, ma la | protezione del comparto si realizza | % --------------------------------------------------------------------- Il rendimento atteso e' positivo, ma | inferiore a quello di titoli obbligazionari | privi di rischio con durata analoga | all'orizzonte temporale di investimento | % --------------------------------------------------------------------- Il rendimento atteso e' positivo e in linea | con quello di titoli obbligazionari privi di| rischio con durata analoga all'orizzonte | temporale di investimento | % --------------------------------------------------------------------- Il rendimento atteso e' positivo e superiore| a quello di titoli obbligazionari privi di | rischio con durata analoga all'orizzonte | temporale di investimento | %

(11) Per i comparti a capitalizzazione dei proventi, che
prevedono il reinvestimento dei dividendi, il benchmark
utilizzato dovra' possedere caratteristiche analoghe (c.d.
total return benchmark).
(12) La quota-parte percepita in media dai collocatori deve
essere determinata sulla base delle rilevazioni contabili
relative alle commissioni/provvigioni attive e a quelle
passive dell'ultimo esercizio relative al comparto della
Sicav. Per i comparti di nuova commercializzazione il dato
deve essere stimato sulla base di quanto stabilito dalle
convenzioni di collocamento. In tutti i casi il dato
indicato nel Prospetto e' soggetto ad aggiornamento solo se
la rilevazione annuale mostra uno scostamento in valore
assoluto superiore a 250 b. p. rispetto al dato pubblicato.
(13) Cfr. nota 12.
(14) Evidenziare che, nel caso di due o piu' comparti
illustrati nel medesimo Prospetto, i partecipanti a ciascun
comparto hanno diritto di richiedere anche i documenti
contabili relativi agli altri comparti offerti tramite il
medesimo Prospetto informativo.
(15) In occasione del primo deposito del Prospetto, il
termine iniziale di validita' coincidera' con la data di
inizio dell'attivita' di sollecitazione. In occasione
dell'aggiornamento periodico annuale, il termine di
validita' coincidera' con la data di pubblicazione della
parte aggiornata (da effettuarsi entro il mese di febbraio
di ciascun anno).
(16) I dati di rendimento devono essere rappresentati a
partire dal 1 ° gennaio 1996. Il dato numerico per ciascun
anno andra' riportato in Euro. Per i fondi valorizzati in
un'altra valuta (ad esempio, il Dollaro), occorrera'
affiancare alla relativa valorizzazione una valorizzazione
in Euro. Nel caso in cui il comparto sia operativo da meno
di 10 anni, i dati devono essere riportati per tale minore
periodo. Qualora vi siano state significative modifiche
della politica di investimento, si procede all'azzeramento
delle performance passate. Analogamente, la Societa' puo'
richiedere l'annullamento dei dati storici nel caso di
cambiamento della Societa' che gestisce. Il benchmark
andra' sempre rappresentato per l'intero periodo richiesto.
Nel caso di modifica non significativa della politica di
investimento, le performance di ciascun comparto vanno
rappresentate insieme al benchmark adottato prima della
modifica della politica di investimento e al benchmark
adottato dopo tale modifica.
(17) Il grafico deve essere costruito con punti di
rilevazione mensili. Qualora non sia disponibile
l'andamento del comparto della Sicav per l'intero ultimo
anno, riportare esclusivamente l'andamento del benchmark
specificando che non e' indicativo delle future performance
del comparto. Cfr. ultima parte della nota 16.
(18) Cfr. nota n. 16.
(19) Al fine di consentire un corretto confronto tra
l'andamento del valore delle azioni del comparto della
Sicav e quello del benchmark riportati nel grafico a barre,
nel grafico lineare e su base annuale a 3 e 5 anni, occorre
altresi' evidenziare che la performance del comparto
riflette oneri sullo stesso gravanti e non contabilizzati
nell'andamento del benchmark. Detto benchmark puo' essere
riportato al netto degli oneri fiscali vigenti applicabili
al comparto medesimo.
(20) Cfr. nota n.16
(21) Per i comparti con chiusura dell'esercizio contabile
non coincidente con l'anno solare, le Sicav possono
indicare il TER calcolato sulla base dei dati riferiti agli
ultimi tre esercizi chiusi prima dell'aggiornamento annuale
del Prospetto.
(22) In sede di prima applicazione (aggiornamento dei dati
entro febbraio 2006), la tabella puo' essere compilata solo
per l'ultimo anno, mentre deve essere indicato il dato
sintetico di TER relativo agli anni precedenti.
(23) Specificare le spese di collocamento quando sono
sostenute direttamente dal comparto della Sicav.
(24) Il dato di TER degli OICR sottostanti - espresso al
netto delle eventuali retrocessioni effettuate a favore del
comparto acquirente - deve essere riportato nell'ipotesi in
cui il comparto investa almeno il 10% del totale attivo in
OICR.
(25) Si tratta del compenso per lo svolgimento delle
funzioni di banca depositaria ai sensi di legge, nonche'
delle spese legate alle attivita' generali di settlement,
di tenuta dei conti e di eventuale calcolo del valore delle
azioni (cd. NAV) svolte dalla banca medesima per conto
della Sicav. Specificare se la banca depositaria svolga o
meno l'attivita' di calcolo del NAV.
(26) In sede di prima applicazione puo' essere riportato
solo il dato relativo all'ultimo anno.
(27) La Parte III deve essere predisposta per la prima
volta in occasione della redazione del primo Prospetto
informativo con la medesima data di validita'.
Successivamente, la Parte III deve essere tempestivamente
aggiornata al variare dei dati riportati e deve essere
contestualmente inviata alla Consob con evidenziazione dei
dati modificati e della nuova data di validita'.
 
Allegato n. 3
SCHEMA 10
Prospetto informativo di sollecitazione [e/o quotazione]
di quote di fondi comuni di investimento mobiliare
di diritto italiano di tipo chiuso (1) (2) (3)

COPERTINA

Riportare la denominazione della SGR. Inserire la seguente intestazione:
"Offerta pubblica [e/o quotazione ufficiale] di quote del fondo comune di investimento mobiliare chiuso...".
Inserire la seguente frase:
"L'adempimento di pubblicazione del Prospetto non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunita' dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi".
Riportare, in grassetto e riquadrato, quanto di seguito indicato: "Il presente Prospetto si compone della "Parte I" - Caratteristiche del fondo, modalita' di partecipazione e soggetti partecipanti all'operazione, della Parte II - Informazioni specifiche sulla sollecitazione [e/o quotazione], composizione del patrimonio, dati storici di andamento e costi del fondo (e del "Modulo di sottoscrizione")".
Riportare quanto di seguito indicato: "Eventuali variazioni rispetto ai dati e alle notizie contenuti nel presente Prospetto saranno illustrati in appositi supplementi allegati al Prospetto stesso".(4)
Inserire la seguente frase: "Il Regolamento di gestione del fondo e' reso disponibile gratuitamente agli investitori che ne facciano richiesta".

INDICE

PARTE I - CARATTERISTICHE DEL FONDO, MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'OPERAZIONE
Inserire, in prima pagina, la seguente intestazione:
"Prospetto informativo relativo all'offerta pubblica [e/o alla quotazione] di quote del fondo comune di investimento mobiliare chiuso ...".
"Parte I - Caratteristiche del fondo, modalita' di partecipazione e soggetti partecipanti all'operazione".
Inserire le seguenti frasi:
"L'Offerta di cui al presente Prospetto e' valida per il periodo dal ... al ... ".(5)
"Il presente Prospetto e' stato depositato presso la Consob in data ... ".(6)

A) INFORMAZIONI GENERALI
1. La SGR e il gruppo di appartenenza
Indicare la denominazione della Societa' di gestione del risparmio e l'eventuale gruppo di appartenenza.
2. Soggetti che partecipano all'operazione
Illustrare, in sintesi, i compiti svolti da: a) SGR; b) banca depositaria; c) soggetti che procedono al collocamento; d) societa' di revisione; [e) sponsor; f) specialista].
Rinviare alla Sezione

F) per ulteriori informazioni sui soggetti che partecipano all'operazione.
3. Il fondo comune di investimento mobiliare di tipo chiuso
Illustrare sinteticamente la natura giuridica, le caratteristiche essenziali e la funzione economica del fondo comune di investimento mobiliare di tipo chiuso.
Indicare la denominazione, la data di istituzione nonche' la durata e, se previsti, i casi di liquidazione anticipata del fondo. Rinviare al par. 1 della Parte II per informazioni su ammontare del fondo, numero delle quote e relativo valore nominale.
Indicare in sintesi:
a) se sono possibili emissioni successive di quote anche in coincidenza con i rimborsi anticipati; in caso positivo, rinviare al par. 14 per le modalita' e i termini di effettuazione delle emissioni successive/rimborsi anticipati e al par. 2 della Parte II per informazioni sulle emissioni/rimborsi anticipati eventualmente gia' effettuati;
b) se il fondo intende assumere prestiti per effettuare i rimborsi anticipati e in quale misura.
Descrivere, in sintesi, la disciplina della governance del fondo prevista ai sensi dell'art. 37, comma 2-bis, D.Lgs. n. 58/98 e successivi regolamenti attuativi; rinviare per ulteriori informazioni alla specifica disposizione del Regolamento di gestione del fondo.
Indicare la data di approvazione del Regolamento di gestione da parte della Banca d'Italia.
4. Rischi generali connessi alla partecipazione al fondo
Descrivere i rischi connessi in via generale alla sottoscrizione di quote del fondo mobiliare chiuso, in relazione alla natura delle attivita' in cui tipicamente il patrimonio e' investito, alle modalita' di adesione e alla durata dell'investimento.
Rinviare al par. 5 per la descrizione degli specifici rischi del fondo.
Specificare che: "La partecipazione al fondo comune di investimento e' disciplinata dal Regolamento di gestione del fondo".

B) INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO
5. Politica di gestione e limiti/divieti nell'attivita' d'investimento
Descrivere la politica d'investimento del fondo mobiliare riportando le seguenti informazioni:
a) finalita' del fondo in relazione ai potenziali destinatari;
b) orizzonte temporale dell'investimento consigliato al potenziale partecipante;
c) tipologia di beni oggetto di investimento (strumenti finanziari non quotati in un mercato regolamentato, ecc.);
d) obiettivi di investimento del fondo, con particolare riguardo a:
- l'eventuale concentrazione degli investimenti in particolari aree geografiche e le rispettive percentuali;
- l'eventuale concentrazione degli investimenti in alcuni settori industriali e le rispettive percentuali;
- le modalita' di acquisizione (management buy in, management buy out, etc.) delle partecipazioni in societa' non quotate;
- le caratteristiche delle societa' target (societa' consolidate, societa' in fase di start up, societa' in temporanea crisi di liquidita', ecc.);
- il periodo di detenzione attesa delle partecipazioni prima della dismissione;
- la politica e gli strumenti di intervento nella governance delle societa' target (acquisizione del controllo, partecipazione a patti di sindacato);
- le modalita' di dismissione (Initial Public Offering, vendita a controparti istituzionali).
e) destinazione dei proventi (nel caso di fondi a distribuzione, rinviare alle norme regolamentari in tema di criteri di determinazione e modalita' di distribuzione dei proventi stessi).
Rinviare alla normativa concernente i limiti e i divieti posti dalla normativa vigente nell'attivita' di investimento del fondo mobiliare chiuso ed indicare, in sintesi, i limiti e i divieti assunti su base volontaria dalla SGR nella scelta degli investimenti.
Inserire l'avvertenza: "Le informazioni sulla politica gestionale concretamente posta in essere sono contenute nella relazione degli amministratori all'interno del rendiconto annuale".
6. Valore complessivo del patrimonio del fondo
Specificare che i criteri di valutazione delle attivita' del fondo sono indicati nella nota integrativa del rendiconto del fondo. Specificare, inoltre, che in apposite schede informative della nota integrativa del rendiconto del fondo sono fornite indicazioni dettagliate in ordine alle attivita' non quotate del fondo.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE (ONERI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)
7. Oneri a carico del sottoscrittore e del fondo (7)
7.1 Oneri a carico del sottoscrittore
Indicare gli oneri a carico del sottoscrittore e il meccanismo di computo degli stessi.
7.2 Oneri a carico del fondo
Indicare gli oneri a carico del fondo connessi all'attivita' espletata dalla SGR per la gestione [e quotazione] del fondo, con particolare riferimento alla commissione di gestione e alle relative modalita' di determinazione (8), nonche' ai servizi resi dalla banca depositaria e dalla societa' di revisione incaricata.
Indicare, ove possibile, gli altri oneri a carico del fondo (ad es., oneri per consulenza da parte di advisor).
8. Agevolazioni finanziarie (eventuale)
Indicare se sono previste agevolazioni finanziarie connesse alla partecipazione al fondo, precisandone la misura massima applicabile e i destinatari cui le stesse sono riservate.
9. Regime fiscale
Indicare, in sintesi, il regime di tassazione del fondo.
Indicare, in sintesi, il regime fiscale vigente con riguardo alle partecipazioni al fondo.
Riportare sinteticamente il trattamento fiscale delle quote di partecipazione al fondo in caso di donazione e successione.

D) INFORMAZIONI SULLE MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE, RIMBORSO E LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE DEL FONDO
10. Partecipazione al fondo
Indicare le modalita' di partecipazione al fondo.
Indicare le caratteristiche delle quote, anche con riferimento alla disciplina concernente la dematerializzazione degli strumenti finanziari di cui al D.Lgs. n. 213 del 1998.
Indicare la natura dei diritti che la quota rappresenta.
11. Modalita' di sottoscrizione delle quote
Indicare che l'ammontare minimo e il periodo valido per la sottoscrizione delle quote sono riportati nel par. 1 della Parte II.
Descrivere le modalita' di sottoscrizione del fondo, ad eccezione di quelle eventualmente indicate al par. 13, facendo espresso rinvio al modulo di sottoscrizione quale unico mezzo di adesione al fondo. Evidenziare i casi in cui si applica la sospensiva di sette giorni di cui all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 1998.
Indicare che il versamento di denaro relativo alle quote sottoscritte dovra' essere effettuato nel periodo, riportato nel par. 1 della Parte II, successivo alla sottoscrizione; rinviare al modulo di sottoscrizione per le modalita' di pagamento. Indicare, ove previsto dal Regolamento di gestione, la possibilita' per la SGR di avvalersi di procedure di recupero nell'ipotesi in cui risulti insoluto il mezzo di pagamento ovvero il sottoscrittore non adempia al termine del periodo di richiamo degli impegni; rinviare alla specifica disposizione del Regolamento di gestione.
Indicare le modalita' dell'eventuale riparto in presenza di sottoscrizioni superiori all'offerta delle quote; rinviare alla specifica norma regolamentare per ulteriori informazioni.
Inserire riferimenti alla possibilita' di recesso per il sottoscrittore qualora, alla chiusura delle sottoscrizioni, la SGR abbia provveduto al ridimensionamento del fondo dandone comunicazione alla Banca d'Italia. Rinviare alle specifiche norme regolamentari per l'individuazione dei casi in cui puo' ricorrersi al ridimensionamento e per le modalita' e i termini di esercizio del diritto di recesso.
Inserire riferimenti alla possibilita' per la SGR di aumentare il patrimonio del fondo nel caso in cui lo stesso sia stato sottoscritto in misura superiore all'offerta; rinviare alla specifica disposizione del Regolamento di gestione.
Inserire riferimenti alla possibilita' che la SGR, alla chiusura delle sottoscrizioni relative alla prima emissione, decida di procedere alla liberazione dei sottoscrittori dagli impegni; rinviare alla specifica norma regolamentare per la determinazione delle relative modalita' di attuazione.
Indicare le modalita' di invio, i termini e il contenuto della lettera di conferma.
12. Modalita' e termini di rimborso delle quote
Indicare sinteticamente il diritto del partecipante di ottenere il rimborso delle quote alla scadenza del fondo ovvero anticipatamente (del tutto o in parte). Rinviare al successivo par. 14 per le eventuali specifiche informazioni sulle modalita', criteri e termini di effettuazione dei rimborsi anticipati in coincidenza delle emissioni successive di quote.
Riportare in sintesi le modalita' di richiesta, i termini di valorizzazione e di effettuazione del rimborso (finale e parziale), rinviando per gli eventuali oneri al par. 7.1.
Indicare che la SGR, ove non abbia completato lo smobilizzo del patrimonio entro il termine di durata del fondo, puo' chiedere alla Banca d'Italia la concessione di un ulteriore periodo per condurre a termine le operazioni di rimborso delle quote.
Specificare che le modalita' di liquidazione saranno riportate nel rendiconto finale del fondo.
Indicare i mezzi di comunicazione, previsti nel Regolamento di gestione, attraverso quali sono resi noti le modalita' e i termini di espletamento delle procedure dei predetti rimborsi e dell'eventuale proroga della durata del fondo; rinviare al par. 18 per l'informativa resa ai partecipanti.
13. Operazioni di sottoscrizione/rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza (eventuale)
Descrivere sinteticamente le modalita' di utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza ai fini delle sottoscrizioni/rimborsi di quote.
14. Modalita' di effettuazione delle operazioni di riapertura delle sottoscrizioni e di rimborso anticipato delle quote (eventuale)
Nel caso in cui il Regolamento del fondo preveda piu' emissioni di quote, indicare che non si puo' dar luogo a nuove emissioni prima che sia stato effettuato il richiamo di tutti gli impegni relativi ad emissioni precedenti.
Descrivere le modalita' operative e i termini di effettuazione delle emissioni successive anche in relazione alle modalita' di effettuazione degli eventuali contestuali rimborsi anticipati. Indicare, in particolare, i criteri in base ai quali vengono soddisfatte le richieste nel caso di domande di rimborso eccedenti quelle di sottoscrizione e i criteri di determinazione del valore della quota.
Rinviare al par. 7.1 per gli oneri a carico dei sottoscrittori/partecipanti al fondo.
Indicare i mezzi di comunicazione, previsti nel Regolamento di gestione, attraverso quali vengono resi noti le modalita' e i termini di espletamento delle procedure di emissione successiva/rimborso anticipato di quote; rinviare al par. 18 per l'informativa resa ai partecipanti al fondo.
Rinviare alle specifiche disposizioni del Regolamento di gestione e alla Parte II del Prospetto informativo per ulteriori informazioni.

E) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
15. Valorizzazione dell'investimento
Indicare i criteri di calcolo del valore unitario della quota, i casi di sospensione temporanea del calcolo e/o della pubblicazione del medesimo valore.
Indicare i quotidiani/altre fonti su i quali viene pubblicato il valore unitario della quota, la periodicita' e il giorno di pubblicazione.
16. Quotazione del fondo
Inserire indicazioni circa l'eventuale obbligo di richiedere, nel periodo indicato dalla normativa vigente, la quotazione ufficiale dei certificati rappresentativi delle quote.
Inserire riferimenti sulla circostanza che la quotazione e' subordinata all'espletamento di una istruttoria da parte della societa' di gestione del mercato.
Specificare che, a quotazione intervenuta, il partecipante che non intenda attendere la scadenza del fondo, o il rimborso anticipato se previsto, potra' dismettere il proprio investimento liquidando le quote sul mercato, evidenziando che il valore della quota negoziata sul mercato regolamentato differisce dal relativo NAV.
Inserire riferimenti alla circostanza che, a seguito della quotazione, la SGR, oltre agli obblighi informativi connessi alla pubblicazione dei documenti contabili del fondo, e' tenuta a rendere informativa al mercato in ordine all'operativita' del fondo stesso secondo i contenuti e le modalita' di pubblicizzazione stabiliti dalla Consob. Precisare che la SGR e' obbligata a trasmettere alla societa' di gestione del mercato e ad almeno due agenzie di stampa un apposito comunicato relativo ai prestiti stipulati per il finanziamento delle operazioni di rimborso anticipato delle quote del fondo.
Rinviare al par. 3 della Parte II del presente Prospetto per le informazioni specifiche sulla quotazione.
17. Informativa ai partecipanti
Indicare che la SGR provvede a mettere a disposizione dei partecipanti, anche per estratto, le informazioni sugli eventuali prestiti stipulati per il finanziamento dei rimborsi anticipati. Inserire un rinvio alle specifiche disposizioni del Regolamento di gestione per ulteriori informazioni, anche concernenti la pubblicazione dell'avviso di avvenuta messa a disposizione dei predetti documenti e informazioni. Indicare le ulteriori forme di pubblicita' previste dalla SGR per la diffusione di tali documenti e informazioni e l'ulteriore documentazione che in base al Regolamento di gestione deve essere resa pubblica e disponibile.
Indicare i luoghi e le modalita' di diffusione da parte della SGR dei prospetti periodici del fondo previsti dall'art. 62, comma 4, lettera a), del Regolamento Consob n. 11522/98.
Indicare che il partecipante puo' anche richiedere il Prospetto riassuntivo della situazione delle quote detenute, ove non dematerializzate, nei casi previsti dall'art. 62, comma 4, lettera b), del Regolamento Consob n. 11522/98.
18. Ulteriore informativa disponibile
Indicare la facolta', riconosciuta agli investitori interessati, di richiedere l'invio, anche a domicilio, dei seguenti ulteriori documenti:
a) Regolamento di gestione del fondo;
b) ultimi documenti contabili redatti (rendiconto e relazione semestrale, se successiva). Riportare i relativi eventuali oneri di spedizione.
Specificare le modalita' di richiesta e i termini di invio della documentazione sopra indicata.
Precisare che i documenti contabili del fondo sono altresi' disponibili presso la societa' di gestione e presso la banca depositaria e le succursali della medesima come previsto nel Regolamento di gestione del fondo.
Specificare che la SGR puo' inviare la documentazione informativa, ove richiesto dall'investitore, anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, purche' le caratteristiche di queste ultime siano con cio' compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilita' su supporto duraturo.
19. Recapito, anche telefonico, cui inoltrare esposti, richieste di chiarimenti, informazioni o di invio della documentazione a disposizione
Indicare il recapito, anche telefonico, cui inoltrare esposti, richieste di chiarimenti, di informazioni o di invio della documentazione a disposizione.
Inserire, se esistenti, anche l'indirizzo di posta elettronica a cui e' possibile rivolgersi e il sito internet a disposizione dell'investitore per eventuali consultazioni.

F) INFORMAZIONI SU SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALL'OPERAZIONE, CONFLITTI DI INTERESSE E RAPPORTI CON PARTI CORRELATE
20. Societa' di gestione del risparmio
Indicare: a) la denominazione e la forma giuridica; b) la sede sociale nonche' quella amministrativa principale, se diversa; c) la durata; d) il capitale sociale sottoscritto e versato; e) gli azionisti che, secondo le risultanze del libro soci, delle comunicazioni ricevute e/o di altre informazioni a disposizione della societa', detengono una percentuale del capitale superiore al 5%; f) le persone fisiche o giuridiche, se note, che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sulla societa' e la frazione di capitale detenuta che da' diritto di voto; g) le generalita', le funzioni e la scadenza dalla carica dei componenti gli organi amministrativi, dando evidenza dei consiglieri c.d. "indipendenti" e delle altre eventuali cariche ricoperte presso societa' del gruppo di appartenenza della SGR; h) le generalita', le funzioni e la scadenza dalla carica dei componenti gli organi di controllo; i) le generalita' dell'organo direttivo; j) i dati afferenti la qualificazione e l'esperienza professionale dei componenti gli organi amministrativi e dell'organo direttivo; k) le generalita', i dati relativi alla qualificazione ed alla esperienza professionale dell'eventuale soggetto o dei componenti dell'eventuale organo che, sia pure nel quadro dell'attribuzione in via generale delle responsabilita' gestorie al consiglio di amministrazione, attende alle scelte effettive di investimento; 1) gli altri fondi gestiti; m) le funzioni aziendali affidate a terzi in outsourcing; n) l'eventuale circostanza che la SGR gestisce fondi mobiliari di tipo aperto, altri di tipo chiuso e fondi pensione; o) precisare se la SGR aderisce a protocolli di autonomia promossi dalle Associazioni di categoria.
21. Deleghe di gestione (eventuale)
Indicare, con riferimento al soggetto delegato: a) la denominazione e la forma giuridica; b) l'oggetto della delega; c) le persone fisiche o giuridiche che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sulla societa'; d) le generalita' e dati relativi alla qualificazione ed esperienza professionale dei componenti l'organo amministrativo nonche' dell'eventuale soggetto, o dei componenti dell'eventuale organo che, sia pure nel quadro dell'attribuzione in via generale delle responsabilita' gestorie al consiglio di amministrazione, attende alle scelte effettive di investimento.
22. Soggetti che procedono al collocamento
Indicare la denominazione e la forma giuridica dei soggetti collocatori, raggruppati per categorie omogenee, nonche' le modalita' attraverso le quali operano.)
23. Banca depositaria
Indicare: a) la denominazione e la forma giuridica; b) la sede legale e quella amministrativa principale, se diversa; c) la sede presso cui sono espletate le funzioni di banca depositaria.
24. Societa' incaricata della revisione
Indicare, con riguardo sia al fondo che alla SGR, le seguenti informazioni sulla societa' di revisione: a) denominazione, forma giuridica e sede legale; b) estremi della deliberazione di conferimento dell'incarico; c) durata dell'incarico.
[25. Specialist
Indicare la denominazione, la forma giuridica e la sede sociale. Illustrare, in sintesi, il ruolo degli operatori specialisti rinviando a quanto previsto dal regolamento del mercato di quotazione.]
26. Sponsor
Indicare la denominazione, la forma giuridica e la sede sociale. Illustrare, in sintesi, il ruolo dello sponsor rinviando a quanto previsto dal regolamento del mercato di quotazione.]
27. Altri soggetti (eventuale) Indicare la denominazione, la forma giuridica e la sede sociale. Illustrare, in sintesi, il ruolo svolto.
28. Conflitti di interessi e rapporti con parti correlate
Descrivere i rapporti tra la SGR, gli altri soggetti che intervengono nell'operazione e i rispettivi gruppi di appartenenza.
Precisare che il patrimonio del fondo non puo' essere investito in beni direttamente o indirettamente ceduti da un socio, amministratore, direttore generale o sindaco della SGR, o da una societa' del gruppo, ne' tali beni possono essere direttamente o indirettamente ceduti ai medesimi soggetti. Specificare, inoltre, che il patrimonio del fondo non puo' essere investito in strumenti finanziari rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti ceduti da soci della societa' di gestione, o da soggetti appartenenti al loro gruppo, in misura superiore al 3% del fondo.
Con riferimento alle situazioni di conflitto di interessi potenzialmente idonee a condizionare le decisioni d'investimento, indicare le procedure e i criteri utilizzati per l'individuazione preventiva delle specifiche situazioni di conflitto; le modalita' e la frequenza dei controlli circa l'insorgenza di tali situazioni e, in particolare le procedure di monitoraggio dei rapporti con societa' del gruppo di appartenenza della SGR; le modalita' di gestione delle situazioni conflittuali rilevate anche con riferimento alle procedure di signalling agli organi decisionali.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'
"La Societa' di gestione del risparmio si assume la responsabilita' della veridicita' e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Prospetto informativo".

IL RAPPRESENTANTE LEGALE (9)
generalita' e firma autografa)

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Nel modulo di sottoscrizione vanno riportati gli elementi che, a termini del Regolamento di gestione, devono essere indicati nello stesso. Nel modulo di sottoscrizione, inoltre, occorre indicare:
a) la dicitura che il modulo e' parte integrante e necessaria del Prospetto informativo;
b) l'obbligo di consegna del Prospetto informativo nell'ambito delle operazioni di adesione;
c) in grassetto, la facolta' per il sottoscrittore di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 1998;
d) i mezzi di pagamento previsti e i relativi giorni di valuta.

PARTE II - INFORMAZIONI SPECIFICHE SULLA SOLLECITAZIONE [O QUOTAZIONE], COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO, DATI STORICI DI ANDAMENTO E COSTI DEL FONDO

Inserire, in prima pagina, la seguente intestazione:
"Prospetto informativo relativo all'offerta pubblica [e/o alla quotazione] di quote del fondo comune di investimento mobiliare chiuso...".
"Parte II - Informazioni specifiche sulla sollecitazione [e/o sulla quotazione], composizione del patrimonio, dati storici di andamento e costi del fondo".
Inserire le seguenti frasi:
"L'Offerta di cui al presente Prospetto e' valida per il periodo dal ... al ... ".(10) "La presente Parte II e' stata depositata presso la Consob in data ..."."

A) INFORMAZIONI SU SOLLECITAZIONE, EMISSIONI SUCCESSIVE/RIMBORSI ANTICIPATI DI QUOTE E QUOTAZIONE
1. Informazioni specifiche sulla sollecitazione
Indicare l'ammontare del fondo, il numero delle quote e il relativo valore nominale.
Indicare l'ammontare minimo e il periodo valido per la sottoscrizione delle quote.
Indicare il periodo durante il quale dovra' essere effettuato il pagamento relativo alle quote sottoscritte.
2. Informazioni sulle emissioni successive/rimborsi anticipati di quote (eventuale)
Inserire le seguenti informazioni sulle emissioni/rimborsi di quote gia' effettuate:
a) numero e valore delle quote emesse/rimborsate;
b) ammontare del patrimonio del fondo per effetto delle emissioni/rimborsi effettuati;
c) ammontare in misura assoluta e in percentuale rispetto al valore del fondo, forme tecniche e modalita' di estinzione dei prestiti assunti per far fronte ai rimborsi anticipati.
Indicare le modalita' e i termini per le emissioni di quote successive precisando i rapporti con gli eventuali rimborsi anticipati da svolgere contestualmente.
3. Informazioni sulla quotazione (eventuale)
Specificare gli estremi del provvedimento con cui e' stata disposta la quotazione degli strumenti finanziari ed e' stata fissata la data di inizio delle negoziazioni, indicando tale data.
Indicare: a) i dati riguardanti il classamento delle quote al momento dell'ammissione a quotazione in percentuale del patrimonio sottoscritto, distinguendo tra investitori istituzionali (nominativamente indicati) e persone fisiche (numero); b) il mercato di negoziazione delle quote; c) le modalita' di negoziazione delle quote.
Evidenziare eventuali rilievi o giudizi negativi espressi dalla societa' di revisione sul bilancio di esercizio della SGR o sul rendiconto del fondo e fornire menzione dei contenuti dei citati rilievi.

B) INFORMAZIONI SUL FONDO
4. Composizione del patrimonio del fondo e indirizzi gestionali (12).
Indicare, relativamente agli investimenti in strumenti finanziari non quotati, gli obiettivi di investimento con riferimento ai criteri seguiti nell'individuazione degli ambiti di specializzazione, con particolare riguardo ai settori di attivita', alle aree geografiche ed alla tipologia delle imprese in cui sono stati o saranno effettuati gli investimenti medesimi.
Ove la societa' di gestione abbia gia' pubblicato una relazione semestrale ovvero un rendiconto del fondo, inserire anche un rinvio a tale documentazione. Inserire indicazioni di sintesi, anche mediante rappresentazione grafica, riguardanti la composizione del patrimonio del fondo.
Relativamente agli investimenti in strumenti finanziari non quotati, fornire, oltre al numero di azioni che compongono il capitale dell'emittente, i seguenti indicatori, aggiornati alla data dell'ultimo bilancio di esercizio ovvero, se redatta e se piu' recente, dell'ultima relazione semestrale dell'emittente medesimo: utile netto per azione, cash-flow per azione, patrimonio netto contabile per azione. Fornire inoltre, relativamente agli investimenti significativi in altri strumenti finanziari, un elenco dettagliato contenente, per ciascuno strumento finanziario, la quantita' e la relativa valorizzazione.
Laddove risultino poste in essere per importi rilevanti operazioni di copertura dei rischi di portafoglio, fornire dati quantitativi che consentano di individuare la significativita' di tali operazioni ed i connessi impegni a carico del fondo.
Fornire informazioni su debiti finanziari e altre passivita' del fondo, indicando la finalita' e la struttura dei prestiti accesi a favore del fondo, la misura del prestito e relativo onere a carico del fondo, i soggetti finanziatori, le forme tecniche del finanziamento, le garanzie rilasciate e le modalita' di estinzione, avendo presente i connessi vincoli gestionali (coerenza con il programma di attivita).
Con riferimento al periodo intercorrente tra la data cui si riferisce il piu' recente documento contabile e quella di redazione della presente Parte II, inserire indicazioni dettagliate su:
a) operazioni di investimento e disinvestimento e assunzione di prestiti;
b) ogni fatto di rilievo intervenuto suscettibile di influenzare significativamente il valore ovvero la composizione del fondo.
Evidenziare gli effetti che tali operazioni e/o fatti hanno sulla composizione e sul valore del fondo, nonche' gli eventuali altri effetti economici e patrimoniali.
Qualora tali operazioni e/o fatti siano suscettibili di influenzare significativamente il valore ovvero la composizione del fondo, dovra' essere inserito un Prospetto contabile aggiornato avente almeno il medesimo contenuto della relazione semestrale.
Sintetica evidenziazione e commento breve dei principali fattori macro-economici che possono condizionare l'andamento del fondo, con indicazioni aggiornate sull'andamento di tali variabili.
Elencare i rischi specifici connessi agli investimenti del fondo (ad esempio, rischi inerenti al profilo reddituale delle societa' in cui investe il fondo, all'ambito geografico, settore industriale, all'eventuale utilizzo della leva finanziaria, ecc.).
Inserire indicazioni sull'esistenza e sullo stato di eventuali procedimenti giudiziari o arbitrali che possano avere, o abbiano avuto di recente, effetti rilevanti sull'attivita' del fondo.
5. Conflitti di interessi e rapporti con parti correlate
Indicare i dati "sensibili", sotto il profilo delle situazioni di conflitto d'interessi, conosciuti dalla SGR in relazione agli investimenti effettuati con specifico riferimento a:
- rapporti di partecipazione (anche reciproca), di finanziamento o d'affari in essere, al momento dell'effettuazione delle singole operazioni, tra societa' target, da un lato, e SGR, societa' del gruppo di appartenenza della SGR o societa' comunque ad essa collegate, dall'altro;
- soggetti che esercitano, anche indirettamente, il controllo sulle societa-target;
- quote del fondo detenute dalle societa-target, al momento dell'effettuazione delle singole operazioni;
- coinvestimenti effettuati con fondi della medesima societa' di gestione o di altre societa' del gruppo di appartenenza della SGR o comunque ad essa collegate, anche da rapporti di affari;
- coinvestimenti effettuati con altre societa' del gruppo di appartenenza della SGR o comunque ad essa collegate, anche da rapporti di affari;
- investimenti effettuati in societa' legate da rapporti di partecipazione o d'affari all'advisor che ha segnalato al fondo l'operazione.
Indicare i dati "sensibili", sotto il profilo delle situazioni di conflitto d'interessi, conosciuti dalla SGR in relazione alle operazioni di disinvestimento rilevanti, non realizzate su mercati regolamentati con specifico riferimento a:
- rapporti di partecipazione (anche reciproca), di finanziamento o d'affari in essere, al momento dell'effettuazione delle singole operazioni, tra cessionari (13), da un lato, e SGR, societa' del gruppo di appartenenza della SGR o comunque ad essa collegate, dall'altro;
- quote del fondo detenute dai cessionari;
- decisioni contestuali di disinvestimento assunte dagli altri soggetti partecipanti al capitale della societa' -.
Indicare gli specifici strumenti di monitoring e di intervento nella governance (ivi compresi gli eventuali patti di sindacato) delle societa-target.
Inserire indicazioni sugli eventuali interessi dei dirigenti e degli amministratori della SGR nell'attivita' del fondo e riportare le indicazioni, richieste dall'art. 49 del Regolamento Consob n. 11522/98, con riferimento ai rapporti con i soggetti con i quali esista una situazione di conflitto di interessi.
6. Informazioni sulle decisioni assunte dagli organi del fondo
Inserire informazioni sintetiche sulle decisioni assunte dagli organi del fondo ai sensi dell'art. 37, comma 2-bis, D.Lgs. n. 58 del 1998 e successive disposizioni attuative.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE (DATI STORICI E COSTI SOSTENUTI)
7. Dati storici sull'andamento del fondo Riportare la denominazione del fondo.
Illustrare con un grafico lineare l'andamento del valore della quota del fondo nel corso degli anni solari antecedenti l'ultima eventuale riapertura delle sottoscrizioni(14). Evidenziare le eventuali distribuzioni dei proventi effettuate nel corso degli anni indicati.
Riportare, su base annua, il rendimento medio composto del fondo (calcolato in base al NAV) nel corso degli ultimi 2 e 5 anni solari.(15)
Inserire la seguente avvertenza: "I dati illustrati sono frutto di stime economiche effettuate in base ai criteri di valutazione stabiliti. Il diritto al rimborso potra' essere esercitato solo alla/e scadenza/e e alle condizioni predeterminate nel Regolamento di gestione del fondo".
Riportare altresi' i seguenti dati: a) data di avvio del fondo e periodo previsto di durata dello stesso; b) periodo di collocamento; c) patrimonio netto; d) ultimo valore della quota; ( e) prezzo minimo e massimo e prezzo medio delle quote nell'ultimo mese di negoziazione in borsa.
8. Costi del fondo
Riportare il rapporto percentuale riferito, almeno, a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico del fondo e il patrimonio medio dello stesso. Evidenziare altresi' che la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul sottoscrittore, da pagare al momento della sottoscrizione e del rimborso.

APPENDICI

[Appendice A: Rendiconto annuale del fondo relativo all'ultimo esercizio e, se piu' recente, relazione semestrale del fondo relativa all'ultimo semestre.
Appendice B: Relazione di certificazione della societa' di revisione al rendiconto annuale di gestione del fondo relativo all'ultimo esercizio.]

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(1) Nel caso di sollecitazioni finalizzate alla quotazione
o di quotazione, il Prospetto subira' gli adattamenti
necessari in relazione alla fattispecie concreta; saranno
riportate le indicazioni previste tra parentesi [ ] e le
informazioni nel prosieguo riportate.
(2) Nell'ipotesi in cui la societa' promotrice sia diversa
dalla SGR che svolge l'attivita' di "gestore" ovvero nei
casi in cui l'offerta abbia ad oggetto quote dei fondi di
diritto estero non armonizzati, di cui all'articolo 42,
comma 5, del Testo Unico, lo schema di Prospetto subira'
gli adattamenti necessari in rapporto alla fattispecie
concreta.
(3) Il Prospetto deve essere redatto in modo chiaro e
comprensibile, affinche' l'investitore sia in grado di
assumere una consapevole decisione d'investimento. A tal
fine, e' importante che il Prospetto consti di un limitato
numero di pagine, di agevole lettura (utilizzare un
carattere di stampa non inferiore a 11) e numerate. Le
Parti I e II dovranno essere numerate riportando il numero
totale delle pagine componenti ciascuna di esse (ad
esempio, pagina 1 di 10, pagina 2 di 10, ecc.). Le
indicazioni riportate tra parentesi ( ) sono eventuali.
(4) Nel caso di sollecitazioni finalizzate alla quotazione
o di quotazione tale frase dovra' essere cosi' sostituita:
"Ogni eventuale fatto nuovo, tale da influenzare la
valutazione delle quote, che si verifichi tra la data di
deposito del presente Prospetto e la data di inizio delle
negoziazioni, formera' oggetto di un apposito supplemento
allegato al Prospetto stesso".
(5) Tale frase non dovra' essere riportata nel caso in cui
il presente schema venga utilizzato per la redazione del
Prospetto di sola quotazione. Nel caso in cui il presente
schema venga utilizzato per la redazione di un Prospetto di
sollecitazione e/o quotazione delle quote di un fondo e,
entro dodici mesi dalla pubblicazione di tale Prospetto, si
prevede di effettuare sollecitazioni relative a nuove
emissioni di quote del medesimo fondo, nella Parte I dovra'
essere riportata la seguente frase: "L'Offerta di cui al
presente Prospetto e' valida per il periodo indicato nella
Parte II".
(6) Tale frase dovra' essere riportata soltanto nel caso di
fondi che prevedono un'unica emissione di quote; nel caso
di fondi che prevedono piu' emissioni di quote dovra'
essere riportata la seguente frase: "La Parte I del
presente Prospetto e' stata depositata presso la Consob in
data ...".
(7) La rappresentazione degli oneri a carico del
sottoscrittore e del fondo deve avere forma tabellare,
precisando la tipologia, l'importo, il meccanismo di
computo, la periodicita' di addebito e le modalita' di
prelievo.
(8) Qualora l'ammontare della commissione di gestione sia
parametrato alla variazione registrata da un predeterminato
parametro di riferimento, indicare il parametro di
riferimento, sintetizzando le indicazioni relative al
meccanismo di calcolo.
(9) Nel caso di quotazione dovranno altresi' essere
riportate le generalita' e la firma autografa del
Presidente del collegio sindacale.
(10) Tale frase non dovra' essere riportata nel caso in cui
il presente schema venga utilizzato per la redazione del
Prospetto di sola quotazione. L'indicazione del periodo di
offerta variera' in occasione della pubblicazione della
Parte II modificata per le sollecitazioni relative alle
nuove emissioni di quote da effettuare entro dodici mesi
dalla pubblicazione dell'ultimo Prospetto di sollecitazione
e/o quotazione.
(11) Tale frase dovra' essere riportata soltanto nel caso
di fondi che prevedono emissioni di quote successive a
distanza inferiore ai dodici mesi dalla pubblicazione
dell'ultimo Prospetto. Nei restanti casi, la data di
deposito della Parte II sara' quella di deposito del
Prospetto riportata nella Parte I.
(12) Se il Prospetto viene predisposto per la prima
sollecitazione di quote, nel presente paragrafo occorrera'
soltanto evidenziare e commentare brevemente i principali
fattori macro-economici che possono condizionare
l'andamento del fondo, con indicazioni aggiornate
sull'andamento di tali variabili.
(13) Persone fisiche o giuridiche.
(14) I dati storici devono essere riportati al netto degli
oneri fiscali ovvero, se cio' non e' possibile, occorre
indicare con adeguata evidenza che sono al lordo degli
oneri fiscali.
(15) Cfr. nota precedente. Il Tasso Interno di Rendimento
(cd. T.I.R.) e' utilizzato per illustrare l'andamento di
fondi che nei periodi di riferimento abbiano effettuato
emissioni successive/rimborsi anticipati di quote e/o che
abbiano distribuito proventi in misura superiore al 2,5%
del patrimonio.
 
Allegato n. 4
SCHEMA 11
Prospetto informativo di sollecitazione [e/o quotazione] di quote
di fondi comuni di investimento immobiliare di diritto italiano
di tipo chiuso (1) (2) (3)

COPERTINA

Riportare la denominazione della SGR. Inserire la seguente intestazione:
"Offerta pubblica [e/o quotazione ufficiale] di quote del fondo comune di investimento immobiliare chiuso...".
Inserire la seguente frase:
"L'adempimento di pubblicazione del prospetto non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunita' dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi".
Riportare, in grassetto e riquadrato, quanto di seguito indicato: "Il presente Prospetto si compone della "Parte I" - Caratteristiche del fondo, modalita' di partecipazione e soggetti partecipanti all'operazione, della Parte II - Informazioni specifiche sulla sollecitazione [e/o quotazione], composizione del patrimonio, dati storici di andamento e costi del fondo (e del "Modulo di sottoscrizione")".
Riportare quanto di seguito indicato: "Eventuali variazioni rispetto ai dati e alle notizie contenuti nel presente prospetto saranno illustrati in appositi supplementi allegati al prospetto stesso". (4)
Inserire la seguente frase: "Il Regolamento di gestione del fondo e' reso disponibile gratuitamente agli investitori che ne facciano richiesta".

INDICE

PARTE I - CARATTERISTICHE DEL FONDO, MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'OPERAZIONE
Inserire, in prima pagina, la seguente intestazione:
"Prospetto informativo relativo all'offerta pubblica [e/o alla quotazione] di quote del fondo comune di investimento immobiliare chiuso ...".
"Parte I - Caratteristiche del fondo, modalita' di partecipazione e soggetti partecipanti all'operazione".
Inserire le seguenti frasi:
"L'Offerta di cui al presente prospetto e' valida per il periodo dal ... al ...". (5)
"Il presente prospetto e' stato depositato presso la Consob in data ...". (6)

A) INFORMAZIONI GENERALI
1. La SGR e il gruppo di appartenenza
Indicare la denominazione della Societa' di gestione del risparmio e l'eventuale gruppo di appartenenza.
2. Soggetti che partecipano all'operazione
Illustrare, in sintesi, i compiti svolti da: a) SGR; b) banca depositaria; ( c) soggetti che procedono al collocamento;) d) societa' di revisione; e) esperti indipendenti; ( f) intermediario finanziario incaricato di accertare la compatibilita' e la redditivita' dei conferimenti rispetto alla politica d'investimento; g) intermediario presso il quale sono depositate le quote vincolate nel caso di operazioni di conferimento in conflitto di interessi; ) [h) sponsor; i) specialista].
Rinviare alla Sezione F) per ulteriori informazioni sui soggetti che partecipano all'operazione.
3. Il fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso
Illustrare sinteticamente la natura giuridica, le caratteristiche essenziali e la funzione economica del fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso.
Indicare la denominazione, la data di istituzione nonche' la durata e, se previsti, i casi di liquidazione anticipata del fondo. Rinviare al par. 1 della Parte II per informazioni su ammontare del fondo, numero delle quote e relativo valore nominale.
Indicare in sintesi:
a) se sono possibili sottoscrizioni mediante conferimento di beni precisandone la natura e la tipologia;
b) se sono possibili emissioni successive di quote anche in coincidenza con i rimborsi anticipati; in caso positivo, rinviare al par. 14 per le modalita' e i termini di effettuazione delle emissioni successive/rimborsi anticipati e al par. 2 della Parte II per informazioni sulle emissioni/rimborsi anticipati eventualmente gia' effettuati;
c) se il fondo intende assumere prestiti e in quale misura;
d) se il fondo effettua, ai sensi dell'art. 12-bis, comma 4, D.M. 228/99, operazioni con soci della SGR ovvero con i soggetti appartenenti al gruppo di questi ultimi, ovvero con le societa' facenti parte del gruppo rilevante della stessa SGR come definito dall'art. 1, comma 1, lett. h-bis), del D.M. 228/99; in tal caso, rinviare al par. 30 della Parte I per informazioni su conflitti di interesse e rapporti con parti correlate e al par. 5 della Parte II per le operazioni gia' effettuate.
Descrivere, in sintesi, la disciplina della governance del fondo prevista ai sensi dell'art. 37, comma 2-bis, D.Lgs. n. 58/98 e successivi regolamenti attuativi; rinviare per ulteriori informazioni alla specifica disposizione del regolamento di gestione del fondo.
Indicare la data di approvazione del regolamento di gestione da parte della Banca d'Italia.
4. Rischi generali connessi alla partecipazione al fondo
Descrivere i rischi connessi in via generale alla sottoscrizione di quote del fondo immobiliare chiuso, in relazione alla natura delle attivita' in cui tipicamente il patrimonio e' investito, alle modalita' di adesione e alla durata dell'investimento.
Rinviare al paragrafo 6 per la descrizione degli specifici rischi del fondo.
Specificare che: "La partecipazione al fondo comune di investimento e' disciplinata dal Regolamento di gestione del fondo".

B) INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO
5. Politica di gestione e limiti/divieti nell'attivita' d'investimento
Descrivere la politica d'investimento del fondo immobiliare(7) riportando le seguenti informazioni:
a) finalita' del fondo in relazione ai potenziali destinatari;
b) orizzonte temporale dell'investimento consigliato al potenziale partecipante;
c) beni oggetto di investimento (beni immobili, diritti reali immobiliari, partecipazioni in societa' immobiliari e altri strumenti finanziari);
d) obiettivi di investimento del fondo con particolare riguardo a:
1) caratteristiche e destinazione d'uso degli immobili;
2) specifici fattori di rischio (ad esempio, in relazione alla tipologia di beni immobili, all'ambito geografico di ubicazione delle attivita' del fondo, al rating degli strumenti finanziari rivenienti da operazioni di cartolarizzazione, ecc.);
3) ambito di attivita' delle societa' immobiliari partecipate;
e) breve descrizione dell'attivita' di gestione e amministrazione dei beni immobili;(8)
f) destinazione dei proventi (nel caso di fondi a distribuzione, rinviare alle norme regolamentari in tema di criteri di determinazione e modalita' di distribuzione dei proventi stessi).
Rinviare alla normativa concernente i limiti e i divieti posti dalla normativa vigente nell'attivita' di investimento del fondo immobiliare chiuso ed indicare, in sintesi, i limiti e i divieti assunti su base volontaria dalla SGR nella scelta degli investimenti.
Inserire l'avvertenza: "Le informazioni sulla politica gestionale concretamente posta in essere sono contenute nella relazione degli amministratori all'interno del rendiconto annuale".
6. Valore complessivo del patrimonio del fondo
Indicare che i criteri di valutazione delle attivita' del fondo sono riportati nella nota integrativa del rendiconto del fondo. Specificare, inoltre, che in apposite schede informative della nota integrativa del rendiconto del fondo sono fornite indicazioni dettagliate su beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in societa' immobiliari non quotate.
(Specificare che i beni conferiti al fondo vengono sottoposti a procedure di stima da parte di esperti indipendenti e alla valutazione da parte di un intermediario finanziario incaricato di accertare la compatibilita' e la redditivita' dei conferimenti rispetto alla politica d'investimento del fondo;) precisare inoltre che, ai sensi della normativa vigente, in occasione della determinazione del patrimonio del fondo, della cessione degli immobili, della redazione del rendiconto e della relazione semestrale, e' obbligatoria la valutazione da parte degli esperti indipendenti dei beni immobili, dei diritti reali immobiliari e delle partecipazioni in societa' immobiliari oggetto di investimento del patrimonio del fondo.
Rinviare per ulteriori informazioni alle specifiche disposizioni del Regolamento di gestione.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE (ONERI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)

7. Oneri a carico del sottoscrittore e del fondo (9)
7.1 Oneri a carico del sottoscrittore
Indicare gli oneri a carico del sottoscrittore.
7.2 Oneri a carico del fondo
Indicare gli oneri a carico del fondo connessi all'attivita' espletata dalla SGR per la gestione [e quotazione] del fondo, con particolare riguardo alla commissione di gestione e alle relative modalita' di determinazione(10), nonche' ai servizi resi dalla banca depositaria, dalla societa' di revisione incaricata, dagli esperti indipendenti e, se del caso, dall'intermediario finanziario di cui al par. 26.
Indicare, ove possibile, gli altri oneri a carico del fondo (ad es., oneri di property management, project management, agency, ecc.).
8. Agevolazioni finanziarie (eventuale)
Indicare se sono previste agevolazioni finanziarie connesse alla partecipazione al fondo, precisandone la misura massima applicabile e i destinatari cui le stesse sono riservate.
9. Regime fiscale Indicare, in sintesi, il regime di tassazione del fondo.
Indicare, in sintesi, il regime fiscale vigente con riguardo alle partecipazioni al fondo.
Riportare sinteticamente il trattamento fiscale delle quote di partecipazione al fondo in caso di donazione e successione.
(Indicare in sintesi il trattamento fiscale dei conferimenti di beni ai fini delle imposte dirette e indirette.)

D) INFORMAZIONI SULLE MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE, RIMBORSO E LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE DEL FONDO
10. Partecipazione al fondo Indicare le modalita' di partecipazione al fondo.
Indicare le caratteristiche delle quote, anche con riferimento alla disciplina concernente la dematerializzazione degli strumenti finanziari di cui al D.Lgs. n. 213 del 1998.
Indicare la natura dei diritti che la quota rappresenta.
11. Modalita' di sottoscrizione delle quote
Indicare che l'ammontare minimo e il periodo valido per la sottoscrizione delle quote sono riportati nel par. 1 della Parte II.
Descrivere le modalita' di sottoscrizione del fondo, ad eccezione di quelle eventualmente indicate al par. 13, facendo espresso rinvio al modulo di sottoscrizione quale unico mezzo di adesione al fondo. Evidenziare i casi in cui si applica la sospensiva di sette giorni di cui all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 1998.
Indicare che il versamento di denaro/conferimento di beni relativo alle quote sottoscritte dovra' essere effettuato nel periodo, riportato nel par. 1 della Parte II, successivo alla sottoscrizione; rinviare al modulo di sottoscrizione per le modalita' di pagamento/conferimento. Indicare, ove previsto dal Regolamento di gestione, la possibilita' per la SGR di avvalersi di procedure di recupero nell'ipotesi in cui risulti insoluto il mezzo di pagamento ovvero il sottoscrittore non adempia al termine del periodo di richiamo degli impegni; rinviare alla specifica disposizione del regolamento di gestione.
Indicare le modalita' dell'eventuale riparto in presenza di sottoscrizioni superiori all'offerta delle quote; rinviare alla specifica norma regolamentare per ulteriori informazioni.
Inserire riferimenti alla possibilita' di recesso per il sottoscrittore qualora, alla chiusura delle sottoscrizioni, la SGR abbia provveduto al ridimensionamento del fondo, dandone comunicazione alla Banca d'Italia. Rinviare alle specifiche norme regolamentari per l'individuazione dei casi in cui puo' ricorrersi al ridimensionamento e per le modalita' e i termini di esercizio del diritto di recesso.
Inserire riferimenti alla possibilita' per la SGR di aumentare il patrimonio del fondo nel caso in cui lo stesso sia stato sottoscritto in misura superiore all'offerta; rinviare alla specifica disposizione del regolamento di gestione.
Inserire riferimenti alla possibilita' che la SGR, alla chiusura delle sottoscrizioni relative alla prima emissione, decida di procedere alla liberazione dei sottoscrittori dagli impegni; rinviare alla specifica norma regolamentare per la determinazione delle relative modalita' di attuazione.
Indicare le modalita' di invio, i termini e il contenuto della lettera di conferma.
12. Modalita' e termini di rimborso delle quote
Indicare sinteticamente il diritto del partecipante di ottenere il rimborso delle quote alla scadenza del fondo ovvero anticipatamente (del tutto o in parte) anche in coincidenza delle emissioni successive. Rinviare al successivo par. 14 per le eventuali specifiche informazioni sulle modalita', criteri e termini di effettuazione dei rimborsi anticipati in coincidenza delle emissioni successive di quote.
Riportare in sintesi le modalita' di richiesta, i termini di valorizzazione e di effettuazione del rimborso (finale e parziale), rinviando per gli eventuali oneri al par. 7.1. Rinvio alla norma regolamentare per specifiche informazioni.
Indicare che la SGR, ove non abbia completato lo smobilizzo del patrimonio entro il termine di durata del fondo, puo' chiedere alla Banca d'Italia la concessione di un ulteriore periodo per condurre a termine le operazioni di rimborso delle quote.
Specificare che le modalita' di liquidazione saranno riportate nel rendiconto finale del fondo.
Indicare i mezzi di comunicazione, previsti nel regolamento di gestione, attraverso i quali sono resi noti le modalita' e i termini di espletamento delle procedure dei predetti rimborsi e dell'eventuale proroga della durata del fondo; rinviare al par. 18 per l'informativa resa ai partecipanti.
13. Operazioni di sottoscrizione/rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza (eventuale)
Descrivere sinteticamente le modalita' di utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza ai fini delle sottoscrizioni/rimborsi di quote.
14. Modalita' di effettuazione delle operazioni di riapertura delle sottoscrizioni e di rimborso anticipato delle quote (eventuale)
Nel caso in cui il Regolamento del fondo preveda piu' emissioni di quote, indicare che non si puo' dar luogo a nuove emissioni prima che sia stato effettuato il richiamo di tutti gli impegni relativi ad emissioni precedenti. Descrivere le modalita' operative e i termini di effettuazione delle emissioni successive anche in relazione alle modalita' di effettuazione degli eventuali contestuali rimborsi anticipati. Indicare, in particolare, i criteri in base ai quali vengono soddisfatte le richieste nel caso di domande di rimborso eccedenti quelle di sottoscrizione e i criteri di determinazione del valore della quota.
Rinviare al par. 7.1 per gli oneri a carico dei sottoscrittori/partecipanti al fondo.
Indicare i mezzi di comunicazione, previsti nel Regolamento di gestione, attraverso quali vengono resi noti le modalita' e i termini di espletamento delle procedure di emissione successiva/rimborso anticipato di quote; rinviare al par. 18 per l'informativa resa ai partecipanti al fondo.
Rinviare alle specifiche disposizioni del Regolamento di gestione e alla Parte II del prospetto informativo per ulteriori informazioni.

E) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
15. Valorizzazione dell'investimento
Indicare i criteri di calcolo del valore unitario della quota, i casi di sospensione temporanea del calcolo e/o della pubblicazione del medesimo valore.
Indicare i quotidiani/altre fonti sui quali viene pubblicato il valore unitario della quota, la periodicita' e il giorno di pubblicazione.
16. Quotazione del fondo
Inserire indicazioni circa l'eventuale obbligo di richiedere, nel periodo indicato dalla normativa vigente, la quotazione ufficiale dei certificati rappresentativi delle quote.
Inserire riferimenti sulla circostanza che la quotazione e' subordinata all'espletamento di una istruttoria da parte della societa' di gestione del mercato.
Specificare che, a quotazione intervenuta, il partecipante che non intenda attendere la scadenza del fondo, o il rimborso anticipato se previsto, potra' dismettere il proprio investimento liquidando le quote sul mercato, evidenziando che il valore della quota negoziata sul mercato regolamentato differisce dal relativo NAV.
Inserire riferimenti alla circostanza che, a seguito della quotazione, la SGR, oltre agli obblighi informativi connessi alla pubblicazione dei documenti contabili del fondo, e' tenuta a rendere informativa al mercato in ordine all'operativita' del fondo stesso secondo i contenuti e le modalita' di pubblicizzazione stabiliti dalla Consob e a trasmettere alla societa' di gestione del mercato un apposito comunicato concernente i documenti e le informazioni previste dall'art. 3, comma 5-bis, D.M. n. 228/99.
Indicare che, nel caso di quotazione, le relative informazioni specifiche saranno riportate nel par. 3 della Parte II del presente prospetto.
17. Informativa ai partecipanti
Indicare che la SGR provvede a mettere a disposizione dei partecipanti le relazioni di stima redatte ai sensi dell'art. 12-bis, comma 4, lett. c), D.M. n. 228 del 1999 e, anche per estratto, tali relazioni, gli atti di conferimento, acquisto ovvero cessione di beni, dei soggetti conferenti, acquirenti o cedenti e del relativo gruppo di appartenenza, le indicazioni sugli eventuali prestiti stipulati per il finanziamento dei rimborsi anticipati, le informazioni sul gruppo di appartenenza dell'intermediario finanziario incaricato di accertare la compatibilita' e la redditivita' dei conferimenti. Inserire un rinvio alle specifiche disposizioni del regolamento di gestione per ulteriori informazioni, anche concernenti la pubblicazione dell'avviso di avvenuta messa a disposizione dei predetti documenti e informazioni. Indicare le ulteriori forme di pubblicita' previste dalla SGR per la diffusione di tali documenti e informazioni e l'ulteriore documentazione che in base al Regolamento di gestione deve essere resa pubblica e disponibile.
Indicare i luoghi e le modalita' di diffusione da parte della SGR dei prospetti periodici del fondo previsti dall'art. 62, comma 4, lettera a), del Regolamento Consob n. 11522/98.
Indicare che il partecipante puo' anche richiedere il prospetto riassuntivo della situazione delle quote detenute, ove non dematerializzate, nei casi previsti dall'art. 62, comma 4, lettera b), del Regolamento Consob n. 11522/98.
18. Ulteriore informativa disponibile
Indicare la facolta', riconosciuta agli investitori interessati, di richiedere l'invio, anche a domicilio, dei seguenti ulteriori documenti:
a) Regolamento di gestione del fondo;
b) ultimi documenti contabili redatti (rendiconto e relazione semestrale, se successiva). Riportare i relativi eventuali oneri di spedizione.
Specificare le modalita' di richiesta e i termini di invio della documentazione sopra indicata.
Precisare che i documenti contabili del fondo sono altresi' disponibili presso la societa' di gestione e presso la banca depositaria e le succursali della medesima come previsto nel Regolamento di gestione del fondo.
Specificare che la SGR puo' inviare la documentazione informativa, ove richiesto dall'investitore, anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, purche' le caratteristiche di queste ultime siano con cio' compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilita' su supporto duraturo.
19. Recapito, anche telefonico, cui inoltrare esposti, richieste di chiarimenti, informazioni o di invio della documentazione a disposizione
Indicare il recapito, anche telefonico, cui inoltrare esposti, richieste di chiarimenti, di informazioni o di invio della documentazione a disposizione.
Inserire, se esistenti, anche l'indirizzo di posta elettronica a cui e' possibile rivolgersi e il sito internet a disposizione dell'investitore per eventuali consultazioni.

F) INFORMAZIONI SU SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALL'OPERAZIONE, CONFLITTI DI INTERESSE E RAPPORTI CON PARTI CORRELATE
20. Societa' di gestione del risparmio
Indicare: a) la denominazione e la forma giuridica; b) la sede sociale nonche' quella amministrativa principale, se diversa; c) la durata; d) il capitale sociale sottoscritto e versato; e) gli azionisti che, secondo le risultanze del libro soci, delle comunicazioni ricevute e/o di altre informazioni a disposizione della societa', detengono una percentuale del capitale superiore al 5%; f) le persone fisiche o giuridiche, se note, che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sulla societa' e la frazione di capitale detenuta che da' diritto di voto; g) le generalita', le funzioni e la scadenza dalla carica dei componenti gli organi amministrativi, dando evidenza dei consiglieri c.d. (indipendenti) e delle altre eventuali cariche ricoperte presso societa' del gruppo di appartenenza della SGR; h) le generalita', le funzioni e la scadenza dalla carica dei componenti gli organi di controllo; i) le generalita' dell'organo direttivo; j) i dati afferenti la qualificazione e l'esperienza professionale dei componenti gli organi amministrativi e dell'organo direttivo; k) le generalita', i dati relativi alla qualificazione ed alla esperienza professionale dell'eventuale soggetto o dei componenti dell'eventuale organo che, sia pure nel quadro dell'attribuzione in via generale delle responsabilita' gestorie al consiglio di amministrazione, attende alle scelte effettive di investimento; l) gli altri fondi immobiliari gestiti; m) le funzioni aziendali affidate a terzi in outsourcing; n) l'eventuale circostanza che la SGR gestisce fondi mobiliari di tipo aperto, di tipo chiuso e fondi pensione; o) precisare se la SGR aderisce a protocolli di autonomia promossi dalle Associazioni di categoria.
21. Deleghe di gestione (eventuale)
Indicare del soggetto delegato: a) la denominazione e la forma giuridica; b) l'oggetto della delega; c) le persone fisiche o giuridiche che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sulla societa'; d) le generalita' e dati relativi alla qualificazione ed esperienza professionale dei componenti l'organo amministrativo nonche' dell'eventuale soggetto, o dei componenti dell'eventuale organo che, sia pure nel quadro dell'attribuzione in via generale delle responsabilita' gestorie al consiglio di amministrazione, attende alle scelte effettive di investimento.
22. Soggetti che procedono al collocamento
Indicare la denominazione e la forma giuridica dei soggetti collocatori, raggruppati per categorie omogenee, nonche' le modalita' attraverso le quali operano.
23. Banca depositaria
Indicare: a) la denominazione e la forma giuridica; b) la sede legale e quella amministrativa principale, se diversa; c) la sede presso cui sono espletate le funzioni di banca depositaria.
24. Societa' incaricata della revisione
Indicare, con riguardo sia al fondo che alla SGR, le seguenti informazioni sulla societa' di revisione: a) denominazione e la forma giuridica; b) estremi della deliberazione di conferimento dell'incarico; c) durata dell'incarico.
25. Esperti indipendenti (eventuale)
Indicare: a) le generalita' ovvero la denominazione, la forma giuridica e la sede; b) la qualificazione ed esperienza professionale degli esperti indipendenti; c) gli estremi della deliberazione di conferimento dell'incarico.
26. Intermediario Finanziario (eventuale)
Indicare: a) la denominazione e la forma giuridica; b) la sede legale e quella amministrativa principale, se diversa; c) gli estremi della deliberazione di conferimento dell'incarico; d) l'oggetto dell'incarico; e) la durata dell'incarico.
[27. Specialist
Indicare la denominazione, la forma giuridica e la sede sociale. Illustrare, in sintesi, il ruolo degli operatori specialisti rinviando a quanto previsto dal regolamento del mercato di quotazione.
28. Sponsor
Indicare la denominazione, la forma giuridica e la sede sociale. Illustrare, in sintesi, il ruolo dello sponsor rinviando a quanto previsto dal regolamento del mercato di quotazione.]
29. Altri soggetti (eventuale) Indicare la denominazione, la forma giuridica e la sede sociale. Illustrare, in sintesi, il ruolo svolto.
30. Conflitti di interessi e rapporti con parti correlate
Descrivere i rapporti tra la SGR, gli altri soggetti che intervengono nell'operazione e i rispettivi Gruppi di appartenenza.
Ove il regolamento del fondo preveda la possibilita' di effettuare operazioni con i soci della societa' di gestione del fondo immobiliare ovvero con i soggetti appartenenti al gruppo di questi ultimi, ovvero con le societa' facenti parte del gruppo rilevante della societa' di gestione, indicare le cautele da osservare ai sensi dell'art. 12-bis, comma 4, del D.M. n. 228/99. Rinviare alla specifica norma del Regolamento di gestione del fondo.
Con riferimento alle situazioni di conflitto di interessi potenzialmente idonee a condizionare le decisioni d'investimento, indicare le procedure e i criteri utilizzati per l'individuazione preventiva delle specifiche situazioni di conflitto; le modalita' e la frequenza dei controlli circa l'insorgenza di tali situazioni e, in particolare, le procedure di monitoraggio dei rapporti con societa' del gruppo di appartenenza della SGR; le modalita' di gestione delle situazioni conflittuali rilevate anche con riferimento alle procedure di signalling agli organi decisionali.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'
"La Societa' di gestione del risparmio si assume la responsabilita' della veridicita' e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente prospetto informativo".
IL RAPPRESENTANTE LEGALE (11)
(generalita' e firma autografa)
MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Nel modulo di sottoscrizione vanno riportati gli elementi che, a termini del regolamento di gestione, devono essere indicati nello stesso. Nel modulo di sottoscrizione, inoltre, occorre indicare:
a) la dicitura che il modulo e' parte integrante e necessaria del prospetto informativo;
b) l'obbligo di consegna del Prospetto informativo nell'ambito delle operazioni di adesione;
c) in grassetto, la facolta' per il sottoscrittore di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 1998;
d) i mezzi di pagamento previsti e i relativi giorni di valuta.

PARTE II - INFORMAZIONI SPECIFICHE SULLA SOLLECITAZIONE [O QUOTAZIONE], COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO, DATI STORICI DI ANDAMENTO E COSTI DEL FONDO
Inserire, in prima pagina, la seguente intestazione:
"Prospetto informativo relativo all'offerta pubblica [e/o alla quotazione] di quote del fondo comune di investimento immobiliare chiuso...".
"Parte II - Informazioni specifiche sulla sollecitazione [e/o sulla quotazione], composizione del patrimonio, dati storici di andamento e costi del fondo".
Inserire le seguenti frasi:
"L'Offerta di cui al presente prospetto e' valida per il periodo dal ... al ..." (12) "La presente Parte II e' stata depositata presso la Consob in data ....(13)

A) INFORMAZIONI SU SOLLECITAZIONE, EMISSIONI SUCCESSIVE/RIMBORSI ANTICIPATI DI QUOTE E QUOTAZIONE
1. Informazioni specifiche sulla sollecitazione
Indicare l'ammontare del fondo, il numero delle quote e il relativo valore nominale. Indicare l'ammontare minimo e il periodo valido per la sottoscrizione delle quote.
Indicare il periodo durante il quale dovra' essere effettuato il versamento/conferimento di beni relativo alle quote sottoscritte.
2. Informazioni sulle emissioni successive/rimborsi anticipati di quote (eventuale) Inserire le seguenti informazioni sulle emissioni/rimborsi di quote gia' effettuate:
a) numero e valore delle quote emesse/rimborsate;
b) ammontare del patrimonio del fondo per effetto delle emissioni/rimborsi effettuati;
c) modalita' di pagamento tradizionali e/o mediante conferimento di beni (nel caso di conferimenti in conflitto d'interessi, rinviare al par. 5 per informazioni specifiche);
d) ammontare in misura assoluta e in percentuale rispetto al valore del fondo, forme tecniche e modalita' di estinzione dei prestiti assunti per far fronte ai rimborsi anticipati.
Per le quote emesse a fronte di operazioni di sottoscrizione mediante conferimento di beni in conflitto di interessi, indicare l'ammontare e il valore delle quote nonche' le modalita' e il periodo di tempo, a decorrere dalla data del conferimento, durante il quale i detentori delle quote si impegnano a rispettare l'obbligo di lock in, previsto dall'art. 12-bis, comma 4, D.M. 228/99.
Indicare le modalita' e i termini per le emissioni successive di quote, precisando i rapporti con gli eventuali rimborsi anticipati da svolgere contestualmente.
3. Informazioni sulla quotazione (eventuale)
Specificare gli estremi del provvedimento con cui e' stata disposta la quotazione degli strumenti finanziari ed e' stata fissata la data di inizio delle negoziazioni, indicando tale data.
Indicare: a) i dati riguardanti il classamento delle quote al momento dell'ammissione a quotazione in percentuale del patrimonio sottoscritto, distinguendo tra investitori istituzionali (nominativamente indicati) e persone fisiche (numero); b) il mercato di negoziazione delle quote; c) le modalita' di negoziazione delle quote.
Evidenziare eventuali rilievi o giudizi negativi espressi dalla societa' di revisione sul bilancio di esercizio della SGR o sul rendiconto del fondo e fornire menzione dei contenuti dei citati rilievi.

B) INFORMAZIONI SUL FONDO
4. Composizione del patrimonio del fondo e indirizzi gestionali (14)
Fornire una descrizione del patrimonio immobiliare che comprenda, relativamente ai singoli beni immobili e diritti reali immobiliari detenuti direttamente dal fondo o per il tramite di societa' immobiliari controllate:
a) la data di costruzione;
b) le caratteristiche dell'immobile e la tipologia del diritto reale;
c) lo stato giuridico ed urbanistico, con particolare riferimento alla conformita' agli atti abilitativi, ai dati catastali e all'agibilita';
d) l'ubicazione;
e) la superficie o, se piu' significativa, la volumetria;
f) la destinazione d'uso degli immobili;
g) i costi di manutenzione e ristrutturazione sostenuti negli ultimi tre anni;
e relativamente alle partecipazioni in societa' immobiliari:
h) la denominazione e la sede sociale della societa' partecipata;
i) il settore di attivita';
j) la frazione di capitale detenuta;
k) il capitale sottoscritto;
l) l'assetto proprietario;
m) le riserve;
n) risultati economici dell'ultimo esercizio provenienti dalle attivita' ordinarie, dopo la tassazione;
o) il valore al quale l'emittente contabilizza le azioni o le quote detenute;
p) l'importo ancora da liberare su dette azioni o quote;
q) l'ammontare dei dividendi percepiti nell'ultimo esercizio sulle azioni o quote detenute;
r) il valore contabile degli immobili;
s) l'importo delle disponibilita/indebitamento finanziario netto relativamente agli strumenti finanziari rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto beni immobili, diritti reali immobiliari o crediti garantiti da ipoteca immobiliare:
t) la denominazione e la sede sociale del soggetto emittente lo strumento finanziario;
u) il capitale sociale;
v) l'assetto proprietario;
w) risultati economici dell'ultimo esercizio;
y) rating dello strumento finanziario, ove esistente;
z) caratteristiche essenziali dei beni/diritti cartolarizzati e del soggetto cedente.
Indicare, per ciascuno dei beni descritti, il relativo valore di acquisto/conferimento e il relativo costo storico.
Per quanto attiene agli immobili in locazione fornire informazioni idonee a consentire una valutazione della relativa redditivita', anche su base storica per i precedenti tre anni, con particolare riguardo a:
1) tasso di occupazione degli immobili;
2) importo dei canoni su base annuale;
3) variazioni dei canoni di locazione previste contrattualmente;
4) qualita' dei soggetti locatari;
5) tipologie e scadenze dei contratti di locazione;
6) se l'immobile e' stato in precedenza sfitto e per quanto tempo lo e' stato (ove disponibili).
Ove la societa' di gestione abbia gia' pubblicato una relazione semestrale ovvero un rendiconto del fondo, inserire anche un rinvio a tale documentazione per quanto attiene all'elenco degli investimenti detenuti dal fondo in beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in societa' immobiliari nonche' alla tavola sulla distribuzione del valore corrente degli immobili per classi di valore contenuti nel piu' recente dei citati documenti.
Fornire informazioni su debiti finanziari e altre passivita' del fondo, indicando la finalita' e la struttura dei prestiti accesi a favore del fondo, la misura del prestito e relativo onere a carico del fondo, i soggetti finanziatori, le forme tecniche del finanziamento, le garanzie rilasciate e le modalita' di estinzione, avendo presente i connessi vincoli gestionali (coerenza con il programma di attivita).
Con riferimento al periodo intercorrente tra la data cui si riferisce il piu' recente documento contabile e quella di redazione della presente Parte II, inserire indicazioni dettagliate su:
a) operazioni di investimento e disinvestimento di immobili, di diritti reali immobiliari e di partecipazioni immobiliari, e assunzione di prestiti;
b) ogni fatto di rilievo intervenuto suscettibile di influenzare significativamente il valore ovvero la composizione del fondo.
Evidenziare gli effetti che tali operazioni e/o fatti hanno sulla composizione e sul valore del fondo, nonche' gli eventuali altri effetti economici e patrimoniali.
Qualora tali operazioni e/o fatti siano suscettibili di influenzare significativamente il valore ovvero la composizione del fondo, dovra' essere inserito un prospetto contabile aggiornato avente almeno il medesimo contenuto della relazione semestrale.
Elencare i rischi specifici connessi agli investimenti del fondo (ad esempio, rischi inerenti al profilo reddituale dei beni in cui investe il fondo, alla tipologia dei beni stessi, all'ambito geografico di ubicazione delle attivita' del fondo, all'eventuale utilizzo della leva finanziaria, ecc.).
Inserire indicazioni sull'esistenza e sullo stato di eventuali procedimenti giudiziari o arbitrali che possano avere, o abbiano avuto di recente, effetti rilevanti sull'attivita' del fondo.
Fornire una descrizione sintetica delle caratteristiche del/i segmento/i del mercato immobiliare in cui opera il fondo. Al riguardo, evidenziare e commentare brevemente i principali fattori macro-economici che possono condizionare l'attivita' del fondo, fornendo indicazioni aggiornate sull'andamento di tali variabili.
5. Conflitti di interessi e rapporti con parti correlate
Inserire informazioni sulle operazioni effettuate dal fondo immobiliare ai sensi dell'art. 12-bis, comma 4, D.M. n. 228/99, avendo particolare riguardo a:
a) tipologia delle controparti (soci della societa' di gestione ovvero societa' facenti parte del gruppo rilevante della stessa);
b) data e modalita' dell'operazione;
c) beni ceduti/conferiti/acquistati e relativo valore di cessione/conferimento/acquisto a confronto con il valore di acquisto/vendita;
d) cautele richieste dalla vigente normativa che sono state al riguardo osservate;
e) incidenza percentuale delle citate operazioni rispetto al valore del fondo, al fine del rispetto dei limiti previsti dall'art. 12-bis, comma 4, D.M. n. 228/99.
Inserire indicazioni sugli eventuali interessi dei dirigenti e degli amministratori della SGR nell'attivita' del fondo e riportare le indicazioni, richieste dall'art. 49 del Regolamento Consob n. 11522/98, con riferimento ai rapporti con i soggetti con i quali esista una situazione di conflitto di interessi.
Fornire informazioni sugli investimenti/disinvestimenti effettuati con soggetti in rapporto di finanziamento o d'affari in essere al momento dell'effettuazione dell'operazione.
Fornire informazioni sugli investimenti/disinvestimenti effettuati congiuntamente a fondi della medesima societa' di gestione o di altre societa' del gruppo di appartenenza della SGR o comunque ad essa collegate, anche da rapporti di affari, nonche' effettuati con altre societa' del gruppo di appartenenza della SGR o comunque ad essa collegate, anche da rapporti di affari.
6. Informazioni sulle decisioni assunte dagli organi del fondo
Inserire informazioni sintetiche sulle decisioni assunte dagli organi del fondo immobiliare ai sensi dell'art. 37, comma 2-bis, d.lgs. n. 58 del 1998 e successive disposizioni attuative.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE (DATI STORICI E COSTI SOSTENUTI)
7. Dati storici sull'andamento del fondo Riportare la denominazione del fondo.
Illustrare con un grafico lineare l'andamento del valore della quota del fondo nel corso degli anni solari antecedenti la eventuale riapertura delle sottoscrizioni (15). Evidenziare le eventuali distribuzioni dei proventi effettuate nel corso degli anni indicati.
Riportare, su base annua, il rendimento medio annuo composto (calcolato in base al NAV) nel corso degli ultimi 2 e 5 anni solari (16).
Inserire la seguente avvertenza: "I dati illustrati sono frutto di stime economiche effettuate da esperti valutatori indipendenti. Il diritto al rimborso potra' essere esercitato solo alla/e scadenza/e e alle condizioni predeterminate nel Regolamento di gestione del fondo".
Riportare altresi' i seguenti dati: a) data di avvio del fondo e periodo previsto di durata dello stesso; b) periodo di collocamento; c) patrimonio netto; d) ultimo valore della quota; e) prezzo minimo e massimo e prezzo medio delle quote nell'ultimo mese di negoziazione in borsa).
8. Costi del fondo
Riportare il rapporto percentuale riferito, almeno, a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico del fondo e il patrimonio medio dello stesso. Evidenziare altresi' che la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul sottoscrittore, da pagare al momento della sottoscrizione e del rimborso.

[APPENDICI
Appendice A: Rendiconto annuale del fondo relativo all'ultimo esercizio e, se piu' recente, relazione semestrale del fondo relativa all'ultimo semestre
Appendice B: Relazione di certificazione della societa' di revisione al rendiconto annuale di gestione del fondo relativo all'ultimo esercizio] --------------------------------------------
NOTE:
1) Nel caso di sollecitazioni finalizzate alla
quotazione o di quotazione, il Prospetto subira' gli
adattamenti necessari in relazione alla fattispecie
concreta; saranno riportate le indicazioni previste tra
parentesi [ ] e le informazioni nel prosieguo riportate.
2) Nell'ipotesi in cui la societa' promotrice sia
diversa dalla SGR che svolge l'attivita' di "gestore"
ovvero nei casi in cui l'offerta abbia ad oggetto quote dei
fondi di diritto estero non armonizzati, di cui
all'articolo 42, comma 5, del Testo Unico, lo schema di
Prospetto subira' gli adattamenti necessari in rapporto
alla fattispecie concreta.
3) Il Prospetto deve essere redatto in modo chiaro e
comprensibile, affinche' l'investitore sia in grado di
assumere una consapevole decisione d'investimento. A tal
fine, e' importante che il Prospetto consti di un limitato
numero di pagine, di agevole lettura (utilizzare un
carattere di stampa non inferiore a 11) e numerate. Le
Parti I e II dovranno essere numerate riportando il numero
totale delle pagine componenti ciascuna di esse (ad
esempio, pagina 1 di 10, pagina 2 di 10, ecc.). Le
indicazioni riportate tra parentesi ( ) sono eventuali.
4) Nel caso di sollecitazioni finalizzate alla
quotazione o di quotazione tale frase dovra' essere cosi'
sostituita: "Ogni eventuale fatto nuovo, tale da
influenzare la valutazione delle quote, che si verifichi
tra la data di deposito del presente Prospetto e la data di
inizio delle negoziazioni, formera' oggetto di un apposito
supplemento allegato al Prospetto stesso".
5) Tale frase non dovra' essere riportata nel caso in
cui il presente schema venga utilizzato per la redazione
del Prospetto di sola quotazione. Nel caso in cui il
presente schema venga utilizzato per la redazione di un
Prospetto di sollecitazione e/o quotazione delle quote di
un fondo ed, entro dodici mesi dalla pubblicazione di tale
Prospetto, si prevede di effettuare sollecitazioni relative
a nuove emissioni di quote del medesimo fondo, nella Parte
I dovra' essere riportata la seguente frase: HL 'Offerta di
cui al presente Prospetto e' valida per il periodo indicato
nella Parte 11".
6) Nel caso in cui il presente schema venga utilizzato
per la redazione di un Prospetto di sollecitazione e/o
quotazione delle quote di un fondo ed, entro dodici mesi
dalla pubblicazione di tale Prospetto, si prevede di
effettuare sollecitazioni relative a nuove emissioni di
quote del medesimo fondo, nella Parte I dovra' essere
riportata la seguente frase: "La Parte I del presente
Prospetto e' stata depositata presso la Consob in data
...".
7) Precisare, ove previsto nel Regolamento di gestione,
che il patrimonio del fondo puo' essere investito, in
conformita' della politica d'investimento, in beni
conferiti a fronte della sottoscrizione delle quote
offerte.
8) Nell'ambito di tale descrizione occorre altresi'
riportare i criteri in base ai quali sono selezionati i
soggetti che svolgono le menzionate attivita' in
outsourcing.
9) La rappresentazione degli oneri a carico del
sottoscrittore e del fondo deve avere forma tabellare,
precisando la tipologia, l'importo, il meccanismo di
computo, la periodicita' di addebito e le modalita' di
prelievo.
10) Qualora l'ammontare della commissione di gestione
sia parametrato alla variazione registrata da un
predeterminato parametro di riferimento, indicare il
parametro di riferimento, sintetizzando le indicazioni
relative al meccanismo di calcolo.
11) Nel caso di quotazione devono essere riportate anche
le generalita' e la firma autografa del Presidente del
Collegio Sindacale.
12) Tale frase non dovra' essere riportata nel caso in
cui il presente schema venga utilizzato per la redazione
del Prospetto di sola quotazione. L'indicazione del periodo
di offerta variera' in occasione della pubblicazione della
Parte II modificata per le sollecitazioni relative alle
nuove emissioni di quote, da effettuare entro dodici mesi
dalla pubblicazione dell'ultimo Prospetto di sollecitazione
e/o quotazione.
13) La data di deposito non coincidera' con quella
riportata nella Parte I in occasione della pubblicazione
della Parte II modificata per le sollecitazioni relative
alle nuove emissioni di quote, da effettuare entro dodici
mesi dalla pubblicazione dell'ultimo Prospetto di
sollecitazione e/o quotazione.
14) Se il Prospetto viene predisposto per la prima
sollecitazione di quote, nel presente paragrafo occorrera'
soltanto fornire una descrizione sintetica delle
caratteristiche del mercato immobiliare in cui operera' il
fondo ed evidenziare e commentare brevemente i principali
fattori macro-economici che possono condizionare
l'attivita' del fondo, con indicazioni aggiornate
sull'andamento di tali variabili.
15) I dati storici devono essere riportati al netto
degli oneri fiscali ovvero, se cio' non e' possibile,
occorre indicare con adeguata evidenza che sono al lordo
degli oneri fiscali.
16) Cfr. nota precedente. Il Tasso Interno di Rendimento
(cd. T.I.R.) e' utilizzato per illustrare l'andamento di
fondi che nei periodi di riferimento abbiano effettuato
emissioni successive/rimborsi anticipati di quote e/o che
abbiano distribuito proventi in misura superiore al 2,5%
del patrimonio.
 
Allegato n. 5
SCHEMA 12
Prospetto informativo di sollecitazione [e/o quotazione] di quote
di fondi comuni di investimento immobiliare di diritto italiano
di tipo chiuso istituiti con apporto di beni (1) (2) (3)

COPERTINA

Riportare la denominazione della SGR. Inserire la seguente intestazione:
"Offerta pubblica [e/o quotazione ufficiale] di quote del fondo comune di investimento immobiliare chiuso istituito mediante apporto di beni ...".
Inserire la seguente frase:
"L'adempimento di pubblicazione del Prospetto non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunita' dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi".
Riportare, in grassetto e riquadrato, quanto di seguito indicato: "Il presente Prospetto si compone della "Parte I" - Caratteristiche del fondo, modalita' di partecipazione e soggetti partecipanti all'operazione, della Parte II - Informazioni specifiche sulla sollecitazione [e/o quotazione], composizione del patrimonio, dati storici di andamento e costi del fondo e del "Modulo di adesione"".
Riportare quanto di seguito indicato: "Eventuali variazioni rispetto ai dati e alle notizie contenuti nel presente Prospetto saranno illustrati in appositi supplementi allegati al Prospetto stesso". (4)
Inserire la seguente frase: "Il Regolamento di gestione del fondo e' reso disponibile gratuitamente agli investitori che ne facciano richiesta".

INDICE

PARTE I - CARATTERISTICHE DEL FONDO, MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'OPERAZIONE
Inserire, in prima pagina, la seguente intestazione:
"Prospetto informativo relativo all'offerta pubblica [e/o quotazione ufficiale] di quote del fondo comune di investimento immobiliare chiuso ...".
"Parte I - Caratteristiche del fondo, modalita' di partecipazione e soggetti partecipanti all'operazione". Inserire le seguenti frasi:
"L'Offerta di cui al presente Prospetto e' valida per il periodo dal ... al ... ". (5)
"Il presente Prospetto e' stato depositato presso la Consob in data ... ".(6)

A) INFORMAZIONI GENERALI
1. La SGR e il gruppo di appartenenza
Indicare la denominazione della Societa' di gestione del risparmio e l'eventuale gruppo di appartenenza.
2. Soggetti che partecipano all'operazione
Illustrare, in sintesi, i compiti svolti da: a) SGR e, se diverso, offerente; b) banca depositaria; c) soggetti che procedono al collocamento; d) societa' di revisione; e) esperti indipendenti; f) intermediario finanziario incaricato di accertare la compatibilita' e la redditivita' dei conferimenti rispetto alla politica d'investimento; g) intermediario presso il quale sono depositate le quote vincolate nel caso di operazioni di conferimento in conflitto di interessi;) [h) sponsor; i) specialista].
Rinviare alla Sezione F) per ulteriori informazioni sui soggetti che partecipano all'operazione.
3. Il fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso
Illustrare sinteticamente la natura giuridica, le caratteristiche essenziali e la funzione economica del fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso istituito con apporto di beni. Effettuare un rinvio alle specifiche disposizioni normative in materia.
[Fornire in sintesi informazioni generali sulla quotazione].
Indicare la denominazione, la data di istituzione, la data dell'apporto, la durata e, se previsti, i casi di liquidazione anticipata del fondo. Rinviare al par. 1 della Parte II per informazioni sull'ammontare del fondo e dell'apporto, numero delle quote e relativo valore nominale.
Indicare in sintesi:
a) se sono possibili emissioni successive di quote anche in coincidenza con i rimborsi anticipati; in caso positivo, rinviare al par. 14 per le modalita' e i termini di effettuazione delle emissioni successive/rimborsi anticipati e al par. 2 della Parte II per informazioni sulle eventuali emissioni successive/rimborsi anticipati eventualmente gia' effettuati;
b) se il Regolamento del fondo prevede la possibilita' di effettuare sottoscrizioni mediante conferimento di beni precisandone la natura e la tipologia;
c) se il fondo intende assumere prestiti e in quale misura;
d) se il fondo effettua, ai sensi dell'art. 12-bis, comma 4, D.M. 228/98, operazioni con soci della SGR ovvero con i soggetti appartenenti al gruppo di questi ultimi, ovvero con le societa' facenti parte del gruppo rilevante della stessa SGR come definito dall'art. 1, comma 1, lett. h-bis) del medesimo decreto; in tal caso, rinviare al par. 31 della Parte I per informazioni su conflitti di interesse e rapporti con parti correlate(7) e al par. 5 della Parte II per le operazioni gia' effettuate.
Descrivere in sintesi la disciplina della governance del fondo prevista ai sensi dell'art. 37, comma 2-bis, D.Lgs. n. 58/98 e successivi regolamenti attuativi; rinviare per ulteriori informazioni alla specifica disposizione del Regolamento di gestione del fondo.
Indicare la data di approvazione del Regolamento di gestione del fondo da parte della Banca d'Italia.
4. Rischi generali connessi alla partecipazione al fondo
Descrivere i rischi connessi, in via generale, alla sottoscrizione di quote del fondo immobiliare chiuso costituito con apporto di beni, in relazione alla natura delle attivita' in cui tipicamente il patrimonio e' investito, alle modalita' di adesione e alla durata dell'investimento.
Rinviare al paragrafo 5 per la descrizione degli specifici rischi del fondo.
Specificare che: "La partecipazione al fondo comune di investimento e' disciplinata dal Regolamento di gestione del fondo".

B) INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO
5. Politica di gestione e limiti/divieti nell'attivita' d'investimento
Descrivere la politica d'investimento del fondo immobiliare(8) riportando le seguenti informazioni:
a) finalita' del fondo in relazione ai potenziali destinatari;
b) orizzonte temporale dell'investimento consigliato al potenziale partecipante;
c) beni oggetto di investimento (beni immobili, diritti reali immobiliari, partecipazioni in societa' immobiliari e altri strumenti finanziari);
d) obiettivi di investimento del fondo con particolare riguardo a:
1) caratteristiche e destinazione d'uso degli immobili;
2) specifici fattori di rischio (ad es., in relazione alla tipologia di beni immobili, all'ambito geografico di ubicazione delle attivita' del fondo, al rating degli strumenti finanziari rivenienti da operazioni di cartolarizzazione, ecc.);
3) ambito di attivita' delle societa' immobiliari partecipate;
e) breve descrizione dell'attivita' di gestione e amministrazione dei beni immobili; (9)
f) destinazione dei proventi (nel caso di fondi a distribuzione, rinviare alle norme regolamentari in tema di criteri di determinazione e modalita' di distribuzione dei proventi stessi).
Rinviare alla normativa concernente i limiti e i divieti posti dalla normativa vigente nell'attivita' di investimento del fondo immobiliare chiuso ed indicare, in sintesi, i limiti e i divieti assunti su base volontaria dalla SGR nella scelta degli investimenti.
Inserire l'avvertenza: "Le informazioni sulla politica gestionale concretamente posta in essere sono contenute nella relazione degli amministratori all'interno del rendiconto annuale".
6. Valore complessivo del patrimonio del fondo
Indicare che i criteri di valutazione delle attivita' del fondo sono riportati nella nota integrativa del rendiconto del fondo. Specificare, inoltre, che in apposite schede informative della nota integrativa del rendiconto del fondo sono fornite indicazioni dettagliate su beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in societa' immobiliari non quotate.
Specificare che i beni conferiti al fondo sono sottoposti a procedure di stima da parte di esperti indipendenti e alla valutazione da parte di un intermediario finanziario incaricato di accertare la compatibilita' e la redditivita' dei conferimenti rispetto alla politica d'investimento del fondo; precisare inoltre che, ai sensi della normativa vigente, in occasione della determinazione del patrimonio del fondo, della cessione degli immobili, della redazione del rendiconto e della relazione semestrale, e' obbligatoria la valutazione da parte degli esperti indipendenti dei beni immobili, dei diritti reali immobiliari e delle partecipazioni in societa' immobiliari oggetto di investimento del patrimonio del fondo.
Rinviare per ulteriori informazioni alle specifiche disposizioni del Regolamento di gestione.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE (ONERI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)
7. Oneri a carico del sottoscrittore e del fondo (10)
7.1 Oneri a carico del sottoscrittore
Indicare gli oneri a carico del sottoscrittore.
7.2 Oneri a carico del fondo
Indicare gli oneri a carico del fondo connessi all'attivita' espletata dalla SGR per la gestione [e/o quotazione] del fondo, con particolare riguardo alla commissione di gestione e alle relative modalita' di determinazione(11), nonche' ai servizi resi dalla banca depositaria, dalla societa' di revisione incaricata, dagli esperti indipendenti e, se del caso, dall'intermediario finanziario di cui al par. 27.
Indicare, ove possibile, gli altri oneri a carico del fondo (ad es., oneri di property management, project management, agency, ecc.).
8. Agevolazioni finanziarie (eventuale)
Indicare se sono previste agevolazioni finanziarie connesse alla partecipazione al fondo, precisandone la misura massima applicabile e i destinatari cui le stesse sono riservate.
9. Regime fiscale
Indicare, in sintesi, il regime di tassazione del fondo.
Indicare, in sintesi, il regime fiscale vigente con riguardo alle partecipazioni al fondo.
Riportare sinteticamente il trattamento fiscale delle quote di partecipazione al fondo in caso di donazione e successione.
Riportare in sintesi il regime fiscale degli apporti ai fini delle imposte dirette e indirette.

D) INFORMAZIONI SULLE MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE, RIMBORSO E LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE DEL FONDO
10. Partecipazione al fondo
Indicare le modalita' di partecipazione al fondo.
Indicare le caratteristiche delle quote, anche con riferimento alla disciplina concernente la dematerializzazione degli strumenti finanziari di cui al D.Lgs. n. 213 del 1998.
Indicare la natura dei diritti che la quota rappresenta.
11. Modalita' di acquisto delle quote
Indicare che l'ammontare minimo e il periodo valido per la sottoscrizione delle quote sono riportati nel par. 1 della Parte II.
Descrivere le modalita' di acquisto delle quote del fondo, ad eccezione di quelle eventualmente indicate al par. 13, facendo espresso rinvio al modulo di sottoscrizione quale unico mezzo di adesione al fondo. Evidenziare i casi in cui si applica la sospensiva di sette giorni di cui all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 1998.
Indicare che il versamento di denaro/conferimento di beni relativo alle quote acquistate dovra' essere effettuato nel periodo, riportato nel par. 1 della Parte II, successivo alla sottoscrizione; rinviare al modulo di sottoscrizione per le relative modalita'. Indicare, ove previsto dal Regolamento di gestione, la possibilita' per la SGR di avvalersi di procedure di recupero nell'ipotesi in cui risulti insoluto il mezzo di pagamento ovvero il sottoscrittore non adempia al termine del periodo di richiamo degli impegni; rinviare alla specifica disposizione del Regolamento di gestione.
Nel caso di fondi immobiliari di cui all'art. 14-bis della Legge n. 86/1994, indicare le forme di garanzia che la SGR ha stabilito di richiedere agli interessati all'acquisto delle quote offerte per il buon esito dell'impegno assunto.
Indicare le modalita' dell'eventuale riparto in presenza di sottoscrizioni superiori all'offerta delle quote; rinviare alla specifica norma regolamentare per ulteriori informazioni.
Inserire riferimenti alla possibilita' di recesso per il sottoscrittore qualora, alla chiusura delle sottoscrizioni, la SGR abbia provveduto al ridimensionamento del fondo, dandone comunicazione alla Banca d'Italia. Rinviare alle specifiche norme regolamentari per l'individuazione dei casi in cui puo' ricorrersi al ridimensionamento e per le modalita' e i termini di esercizio del diritto di recesso.
Inserire riferimenti alla possibilita' per la SGR di aumentare il patrimonio del fondo nel caso in cui lo stesso sia stato sottoscritto in misura superiore all'offerta; rinviare alla specifica disposizione del Regolamento di gestione.
Inserire riferimenti alla possibilita' che la SGR, alla chiusura della sottoscrizione relativa alla prima emissione, decida di procedere alla liberazione dei sottoscrittori dagli impegni; rinviare alla specifica norma regolamentare per la determinazione delle relative modalita' di attuazione.
Indicare le modalita' di invio, i termini e il contenuto della lettera di conferma.
12. Modalita' e termini di rimborso delle quote
Indicare sinteticamente il diritto del partecipante di ottenere il rimborso delle quote alla scadenza del fondo ovvero anticipatamente (del tutto o in parte). Rinviare al successivo par. 14 per le eventuali specifiche informazioni sulle modalita', criteri e termini di effettuazione dei rimborsi anticipati in coincidenza delle emissioni successive di quote.
Riportare in sintesi le modalita' di richiesta, i termini di valorizzazione e di effettuazione del rimborso (finale e parziale), rinviando per gli eventuali oneri al par. 7.1. Rinvio alla norma regolamentare per specifiche informazioni.
Indicare che la SGR, ove non abbia completato lo smobilizzo del patrimonio entro il termine di durata del fondo, puo' chiedere alla Banca d'Italia la concessione di un ulteriore periodo per condurre a termine le operazioni di rimborso delle quote.
Specificare che le modalita' di liquidazione saranno riportate nel rendiconto finale del fondo.
Indicare i mezzi di comunicazione previsti nel Regolamento di gestione attraverso i quali sono resi noti le modalita' e i termini di espletamento delle procedure dei predetti rimborsi e dell'eventuale proroga della durata del fondo; rinviare al par. 18 per l'informativa resa ai partecipanti.
13. Operazioni di sottoscrizione/rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza (eventuale)
Descrivere sinteticamente le modalita' di utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza ai fini delle sottoscrizioni/rimborsi di quote.
14. Modalita' di effettuazione delle operazioni di riapertura delle sottoscrizioni e di rimborso anticipato delle quote (eventuale)
Nel caso in cui il Regolamento del fondo preveda piu' emissioni di quote, indicare che non si puo' dar luogo a nuove emissioni prima che sia stato effettuato il richiamo di tutti gli impegni relativi ad emissioni precedenti. Descrivere le modalita' operative e i termini di effettuazione delle emissioni successive anche in relazione alle modalita' di effettuazione degli eventuali contestuali rimborsi anticipati. Indicare, in particolare, i criteri in base ai quali vengono soddisfatte le richieste nel caso di domande di rimborso eccedenti quelle di sottoscrizione e i criteri di determinazione del valore della quota.
Rinviare al par. 7.1 per gli oneri a carico dei sottoscrittori/partecipanti al fondo.
Indicare i mezzi di comunicazione previsti nel Regolamento di gestione, attraverso i quali vengono rese noti le modalita' e i termini di espletamento delle procedure di emissione successiva/rimborso anticipato di quote; rinviare al par. 18 per l'informativa resa ai partecipanti al fondo.
Rinviare alle specifiche disposizioni del Regolamento di gestione e alla Parte 11 del Prospetto informativo per ulteriori informazioni.

E) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
15. Valorizzazione dell'investimento
Indicare i criteri di calcolo del valore unitario della quota, i casi di sospensione temporanea del calcolo e/o della pubblicazione del medesimo valore.
Indicare i quotidiani/altre fonti sui quali viene pubblicato il valore unitario della quota, la periodicita' e il giorno di pubblicazione.
16. Quotazione del fondo
Inserire indicazioni circa l'eventuale obbligo di richiedere, nel periodo indicato dalla normativa vigente, la quotazione ufficiale dei certificati rappresentativi delle quote.
Inserire riferimenti sulla circostanza che la quotazione e' subordinata all'espletamento di una istruttoria da parte della societa' di gestione del mercato.(12)
Specificare che, a quotazione intervenuta, il partecipante che non intenda attendere la scadenza del fondo, o il rimborso anticipato se previsto, potra' dismettere il proprio investimento liquidando le quote sul mercato, evidenziando che il valore della quota negoziata sul mercato regolamentato differisce dal relativo NAV.
Inserire riferimenti alla circostanza che, a seguito della quotazione, la SGR, oltre agli obblighi informativi connessi alla pubblicazione dei documenti contabili del fondo, e' tenuta a rendere informativa al mercato in ordine all'operativita' del fondo stesso secondo i contenuti e le modalita' di pubblicizzazione stabiliti dalla Consob e a trasmettere alla societa' di gestione del mercato un apposito comunicato concernente i documenti e le informazioni previste dall'art. 3, comma 5-bis, D.M. n. 228/99.
Indicare che, nel caso di quotazione, le relative informazioni specifiche saranno riportate nel par. 3 della Parte II del presente Prospetto.
17. Informativa ai partecipanti
Indicare che la SGR provvede a mettere a disposizione dei partecipanti le relazioni di stima redatte ai sensi dell'art. 12-bis, comma 4, lett. c), D.M. n. 228 del 1999 e, anche per estratto, tali relazioni, gli atti di conferimento, acquisto ovvero cessione di beni, dei soggetti conferenti, acquirenti o cedenti e del relativo gruppo di appartenenza, le indicazioni sugli eventuali prestiti stipulati per il finanziamento dei rimborsi anticipati, le informazioni sul gruppo di appartenenza dell'intermediario finanziario incaricato di accertare la compatibilita' e la redditivita' dei conferimenti. Inserire un rinvio alle specifiche disposizioni del Regolamento di gestione per ulteriori informazioni, anche concernenti la pubblicazione dell'avviso di avvenuta messa a disposizione dei predetti documenti e informazioni. Indicare le ulteriori forme di pubblicita' previste dalla SGR per la diffusione di tali documenti e informazioni e l'ulteriore documentazione che in base al Regolamento di gestione deve essere resa pubblica e disponibile.
Indicare i luoghi e le modalita' di diffusione da parte della SGR dei prospetti periodici del fondo previsti dall'art. 62, comma 4, lettera a), del Regolamento Consob n. 11522/98.
Indicare che il partecipante puo' anche richiedere il Prospetto riassuntivo della situazione delle quote detenute, ove non dematerializzate, nei casi previsti dall'art. 62, comma 4, lettera b), del Regolamento Consob n. 11522/98.
18. Ulteriore informativa disponibile
Indicare la facolta', riconosciuta agli investitori interessati, di richiedere l'invio, anche a domicilio, dei seguenti ulteriori documenti:
a) Regolamento di gestione del fondo;
b) ultimi documenti contabili redatti (rendiconto e relazione semestrale, se successiva). Riportare i relativi eventuali oneri di spedizione.
Specificare le modalita' di richiesta e i termini di invio della documentazione sopra indicata.
Precisare che i documenti contabili del fondo sono altresi' disponibili presso la societa' di gestione e presso la banca depositaria e le succursali della medesima come previsto nel Regolamento di gestione del fondo.
Specificare che la SGR puo' inviare la documentazione informativa, ove richiesto dall'investitore, anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, purche' le caratteristiche di queste ultime siano con cio' compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilita' su supporto duraturo.
19. Recapito, anche telefonico, cui inoltrare esposti, richieste di chiarimenti, informazioni o di invio della documentazione a disposizione
Indicare il recapito, anche telefonico, cui inoltrare esposti, richieste di chiarimenti, di informazioni o di invio della documentazione a disposizione.
Inserire, se esistenti, anche l'indirizzo di posta elettronica a cui e' possibile rivolgersi e il sito internet a disposizione dell'investitore per eventuali consultazioni.

F) INFORMAZIONI SU SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALL'OPERAZIONE, CONFLITTI DI INTERESSE E RAPPORTI CON PARTI CORRELATE
20. Societa' di gestione del risparmio
Indicare: a) la denominazione e la forma giuridica; b) la sede sociale nonche' quella amministrativa principale, se diversa; c) la durata; d) il capitale sociale sottoscritto e versato; e) gli azionisti che, secondo le risultanze del libro soci, delle comunicazioni ricevute e/o di altre informazioni a disposizione della societa', detengono una percentuale del capitale superiore al 5%; f) le persone fisiche o giuridiche, se note, che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sulla societa' e la frazione di capitale detenuta che da' diritto di voto; g) le generalita', le funzioni e la scadenza dalla carica dei componenti gli organi amministrativi, dando evidenza dei consiglieri c.d. "indipendenti" e delle altre eventuali cariche ricoperte presso societa' del gruppo di appartenenza della SGR; h) le generalita', le funzioni e la scadenza dalla carica dei componenti gli organi di controllo; i) le generalita' dell'organo direttivo; j) i dati afferenti la qualificazione e l'esperienza professionale dei componenti gli organi amministrativi e dell'organo direttivo; k) le generalita', i dati relativi alla qualificazione ed alla esperienza professionale dell'eventuale soggetto o dei componenti dell'eventuale organo che, sia pure nel quadro dell'attribuzione in via generale delle responsabilita' gestorie al consiglio di amministrazione, attende alle scelte effettive di investimento; 1) gli altri fondi immobiliari gestiti; m) le funzioni aziendali affidate a terzi in outsourcing; n) l'eventuale circostanza che la SGR gestisce fondi mobiliari di tipo aperto, di tipo chiuso e fondi pensione; o) precisare se la SGR aderisce a protocolli di autonomia promossi dalle Associazioni di categoria.
21. Deleghe di gestione (eventuale)
Indicare con riguardo al soggetto delegato: a) la denominazione e la forma giuridica; b) l'oggetto della delega; c) le persone fisiche o giuridiche che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sulla societa'; d) le generalita' e dati relativi alla qualificazione ed esperienza professionale dei componenti l'organo amministrativo nonche' dell'eventuale soggetto, o dei componenti dell'eventuale organo che, sia pure nel quadro dell'attribuzione in via generale delle responsabilita' gestorie al consiglio di amministrazione, attende alle scelte effettive di investimento.
22. Offerente (eventuale)
Indicare, con riferimento al soggetto offerente, se diverso dalla Societa' di gestione del risparmio, le generalita' ovvero la denominazione, la forma giuridica e la sede; il capitale sociale, i soggetti che possiedono partecipazioni con diritto di voto in misura superiore al 5% del capitale e le persone fisiche o giuridiche che esercitano il controllo; gli organi sociali; il luogo di consultazione dei documenti contabili.
23. Soggetti che procedono al collocamento (13)
Indicare la denominazione e la forma giuridica dei soggetti collocatori, raggruppati per categorie omogenee, nonche' le modalita' attraverso le quali operano.
24. Banca depositaria
Indicare: a) la denominazione e la forma giuridica; b) la sede legale e quella amministrativa principale, se diversa; c) la sede presso cui sono espletate le funzioni di banca depositaria.
25. Societa' incaricata della revisione
Indicare, con riguardo sia al fondo che alla SGR, le seguenti informazioni sulla societa' di revisione: a) denominazione e forma giuridica; b) estremi della deliberazione di conferimento dell'incarico; c) durata dell'incarico.
26. Esperti indipendenti
Indicare: a) le generalita' ovvero la denominazione, la forma giuridica e la sede; b) la qualificazione ed esperienza professionale degli esperti indipendenti; c) gli estremi della deliberazione di conferimento dell'incarico.
27. Intermediario Finanziario (eventuale)
Indicare: a) la denominazione e la forma giuridica; b) la sede legale e quella amministrativa principale, se diversa; c) gli estremi della deliberazione di conferimento dell'incarico; d) l'oggetto dell'incarico; e) la durata dell'incarico.
[28. Specialist
Indicare la denominazione, la forma giuridica e la sede sociale. Illustrare, in sintesi, il ruolo degli operatori specialisti rinviando a quanto previsto dal regolamento del mercato di quotazione.
29. Sponsor
Indicare la denominazione, la forma giuridica e la sede sociale. Illustrare, in sintesi, il ruolo dello sponsor rinviando a quanto previsto dal regolamento del mercato di quotazione.]
30. Altri soggetti (eventuale) Indicare la denominazione, la forma giuridica e la sede sociale. Illustrare, in sintesi, il ruolo svolto.
31. Conflitti di interessi e rapporti con parti correlate
Descrivere i rapporti tra la SGR, gli altri soggetti che intervengono nell'operazione e i rispettivi Gruppi di appartenenza.
Indicare la possibilita', prevista dal Regolamento di gestione, di effettuare operazioni con i soci della societa' di gestione del fondo immobiliare ovvero con i soggetti appartenenti al gruppo di questi ultimi ovvero con le societa' facenti parte del gruppo rilevante della societa' di gestione. Nel caso di fondi costituiti con apporto di beni ai sensi dell'art. 12-bis, del D.M. n. 228/99, indicare le cautele previste nel comma 4 di tale disposizione che devono essere osservate. Rinviare alla specifica norma del Regolamento di gestione del fondo.
Con riferimento alle situazioni di conflitto di interessi potenzialmente idonee a condizionare le decisioni d'investimento, indicare le procedure e i criteri utilizzati per l'individuazione preventiva delle specifiche situazioni di conflitto; le modalita' e la frequenza dei controlli circa l'insorgenza di tali situazioni e, in particolare le procedure di monitoraggio dei rapporti con societa' del gruppo di appartenenza della SGR; le modalita' di gestione delle situazioni conflittuali rilevate anche con riferimento alle procedure di signalling agli organi decisionali.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' (14)
"La Societa' di gestione del risparmio si assume la responsabilita' della veridicita' e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Prospetto informativo".
IL RAPPRESENTANTE LEGALE (15)
(generalita' e firma autografa)

MODULO DI ADESIONE
Nel modulo di adesione vanno riportati gli elementi che, a termini del Regolamento di gestione, devono essere indicati nello stesso.
Nel modulo di adesione, inoltre, occorre indicare:
a) la dicitura che il modulo e' parte integrante e necessaria del Prospetto informativo;
b) l'obbligo di consegna del Prospetto informativo, nell'ambito delle operazioni di adesione;
c) in grassetto, la facolta' per il sottoscrittore di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 1998;
d) i mezzi di pagamento previsti e i relativi giorni di valuta.

PARTE II - INFORMAZIONI SPECIFICHE SULLA SOLLECITAZIONE [E/O QUOTAZIONE], COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO, DATI STORICI DI ANDAMENTO E COSTI DEL FONDO
Inserire, in prima pagina, la seguente intestazione:
"Prospetto informativo relativo all'offerta pubblica [e/o quotazione ufficiale] di quote del fondo comune di investimento immobiliare chiuso...".
"Parte II - Informazioni specifiche sulla sollecitazione [e/o sulla quotazione], composizione del patrimonio, dati storici di andamento e costi del fondo".
Inserire le seguenti frasi:
"L'Offerta di cui al presente Prospetto e' valida per il periodo dal ... al ... ".(16) "La presente Parte II e' stata depositata presso la Consob in data ...".(17)

A) INFORMAZIONI SU SOLLECITAZIONE [E/O QUOTAZIONE] ED EMISSIONI SUCCESSIVE/RIMBORSI ANTICIPATI DI QUOTE
1. Informazioni specifiche sulla sollecitazione
Indicare l'ammontare del fondo e dell'apporto, il numero delle quote e il relativo valore nominale. Indicare l'ammontare minimo e il periodo valido per la sottoscrizione delle quote.
Indicare il periodo durante il quale dovra' essere effettuato il versamento/conferimento di beni relativo alle quote sottoscritte.
2. Informazioni sulle emissioni successive/rimborsi anticipati di quote (eventuale) Inserire le seguenti informazioni sulle emissioni/rimborsi di quote gia' effettuate:
a) numero e valore delle quote emesse/rimborsate;
b) ammontare del patrimonio del fondo per effetto delle emissioni/rimborsi effettuati;
c) modalita' di pagamento tradizionali e/o mediante conferimento di beni (nel caso di conferimenti in conflitto d'interessi, rinviare al par. 5 per informazioni specifiche);
d) ammontare in misura assoluta e in percentuale rispetto al valore del fondo, forme tecniche e modalita' di estinzione dei prestiti assunti per far fronte ai rimborsi anticipati.
Per le quote emesse a fronte di operazioni di sottoscrizione mediante conferimento di beni in conflitto di interessi, indicare l'ammontare e il valore delle quote nonche' le modalita' e il periodo di tempo, a decorrere dalla data del conferimento, durante il quale i detentori delle quote si impegnano a rispettare l'obbligo di lock in previsto dall'art. 12-bis, comma 4, D.M. 228/99.(18)
Indicare le modalita' e i termini per le emissioni successive di quote precisando i rapporti con gli eventuali rimborsi anticipati da svolgere contestualmente.
3. Informazioni sulla quotazione (eventuale)
Specificare gli estremi del provvedimento con cui e' stata disposta la quotazione degli strumenti finanziari ed e' stata fissata la data di inizio delle negoziazioni, indicando tale data.
Indicare: a) i dati riguardanti il classamento delle quote al momento dell'ammissione a quotazione in percentuale del patrimonio sottoscritto, distinguendo tra investitori istituzionali (nominativamente indicati) e persone fisiche (numero); b) il mercato di negoziazione delle quote; c) le modalita' di negoziazione delle quote.
Evidenziare eventuali rilievi o giudizi negativi espressi dalla societa' di revisione sul bilancio di esercizio della SGR o sul rendiconto del fondo e fornire menzione dei contenuti dei citati rilievi.

B) INFORMAZIONI SUL FONDO
4. Composizione del patrimonio del fondo e indirizzi gestionali
Indicare la ripartizione percentuale del patrimonio del fondo tra ciascuno dei soggetti apportanti i beni distinguendo tra apporti in natura e conferimenti di liquidita'.
Fornire una descrizione del patrimonio immobiliare(19) che comprenda, relativamente ai singoli beni immobili e diritti reali immobiliari detenuti direttamente dal fondo o per il tramite di societa' immobiliari controllate:
a) la data di costruzione;
b) le caratteristiche dell'immobile e la tipologia del diritto reale;
c) lo stato giuridico ed urbanistico, con particolare riferimento alla conformita' agli atti abilitativi, ai dati catastali e all'agibilita';
d) l'ubicazione;
e) la superficie o, se piu' significativa, la volumetria;
f) la destinazione d'uso degli immobili;
g) i costi di manutenzione e ristrutturazione sostenuti negli ultimi tre anni;
e relativamente alle partecipazioni in societa' immobiliari:
h) la denominazione e la sede sociale della societa' partecipata;
i) il settore di attivita';
j) la frazione di capitale detenuta;
k) il capitale sottoscritto;
l) l'assetto proprietario;
m) le riserve;
n) risultati economici dell'ultimo esercizio provenienti dalle attivita' ordinarie, dopo la tassazione;
o) il valore al quale l'emittente contabilizza le azioni o le quote detenute;
p) l'importo ancora da liberare su dette azioni o quote;
q) l'ammontare dei dividendi percepiti nell'ultimo esercizio sulle azioni o quote detenute;
r) il valore contabile degli immobili;
s) l'importo delle disponibilita/indebitamento finanziario netto; relativamente agli strumenti finanziari rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto beni immobili, diritti reali immobiliari o crediti garantiti da ipoteca immobiliare:
t) la denominazione e la sede sociale del soggetto emittente lo strumento finanziario;
u) il capitale sociale;
v) l'assetto proprietario;
w) risultati economici dell'ultimo esercizio;
x) rating dello strumento finanziario, ove esistente;
y) caratteristiche essenziali dei beni/diritti cartolarizzati e del soggetto cedente.
Indicare, per ciascuno dei beni descritti, il relativo valore di acquisto/conferimento e il relativo costo storico.
Per quanto attiene agli immobili in locazione fornire informazioni idonee a consentire una valutazione della relativa redditivita', anche su base storica per i precedenti tre anni, con particolare riguardo a:
1) tasso di occupazione degli immobili;
2) importo dei canoni su base annuale;
3) variazioni dei canoni di locazione previste contrattualmente;
4) qualita' dei soggetti locatari;
5) tipologie e scadenze dei contratti di locazione;
6) se l'immobile e' stato in precedenza sfitto e per quanto tempo lo e' stato (ove disponibili).
Ove la societa' di gestione abbia gia' pubblicato una relazione semestrale ovvero un rendiconto del fondo, inserire un rinvio anche a tale documentazione, riportata in appendice al Prospetto, per quanto attiene all'elenco degli investimenti detenuti dal fondo in beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in societa' immobiliari nonche' alla tavola sulla distribuzione del valore corrente degli immobili per classi di valore contenuti nel piu' recente dei citati documenti.
Fornire informazioni su debiti finanziari e altre passivita' del fondo, indicando la finalita' e la struttura dei prestiti accesi a favore del fondo, la misura del prestito e relativo onere a carico del fondo, i soggetti finanziatori, le forme tecniche del finanziamento, le garanzie rilasciate e le modalita' di estinzione, avendo presente i connessi vincoli gestionali (coerenza con il programma di attivita). Indicare la stima dell'importo di competenza di ciascun esercizio dei pagamenti per capitale ed interessi per l'estinzione del finanziamento.
Con riferimento al periodo intercorrente tra la data cui si riferisce il piu' recente documento contabile e quella di redazione della presente Parte II, inserire indicazioni dettagliate su:
a) operazioni di investimento e disinvestimento di immobili, di diritti reali immobiliari e di partecipazioni immobiliari, e assunzione di prestiti,
b) ogni fatto di rilievo intervenuto suscettibile di influenzare significativamente il valore ovvero la composizione del fondo.
Evidenziare gli effetti che tali operazioni e/o fatti hanno sulla composizione e sul valore del fondo, nonche' gli eventuali altri effetti economici e patrimoniali.
Qualora tali operazioni e/o fatti siano suscettibili di influenzare significativamente il valore ovvero la composizione del fondo, dovra' essere inserito un prospetto contabile aggiornato avente almeno il medesimo contenuto della relazione semestrale.
Inserire informazioni sullo stato di avanzamento e sui contenuti strategici dei progetti di utilizzo - anche se non ancora approvati dalla conferenza dei servizi - degli immobili e dei diritti apportati al fondo, evidenziando i programmi di valorizzazione dei beni e le risorse disponibili a tale scopo.(20)
Con riferimento ai fondi a prevalente apporto pubblico, indicare l'avvenuta messa a disposizione del pubblico, nei medesimi luoghi ove e' disponibile il Prospetto, del certificato attestante l'avvenuta approvazione dei progetti di utilizzo dei beni e dei diritti da parte della conferenza di servizi prevista dall'articolo 14-bis, comma 2, della Legge n. 86/1994.
Elencare i rischi specifici connessi agli investimenti del fondo (ad es., rischi inerenti al profilo reddituale dei beni in cui investe il fondo, alla tipologia dei beni stessi, all'ambito geografico di ubicazione delle attivita' del fondo, all'eventuale utilizzo della leva finanziaria, ecc.).
Inserire indicazioni sull'esistenza e sullo stato di eventuali procedimenti giudiziari o arbitrali che possano avere, o abbiano avuto di recente, effetti rilevanti sull'attivita' del fondo.
Fornire una descrizione sintetica delle caratteristiche del/i segmento/i del mercato immobiliare in cui opera il fondo. Al riguardo, evidenziare e commentare brevemente i principali fattori macro-economici che possono condizionare l'attivita' del fondo, fornendo indicazioni aggiornate sull'andamento di tali variabili.
5. Conflitti di interessi e rapporti con parti correlate
Inserire informazioni sulle operazioni effettuate dal fondo immobiliare ai sensi dell'art. 12-bis, comma 4, D.M. n. 228/99, avendo particolare riguardo a:
a) tipologia delle controparti (soci della societa' di gestione ovvero societa' facenti parte del gruppo rilevante della stessa);
b) data e modalita' dell'operazione;
c) beni ceduti/conferiti/acquistati e relativo valore di cessione/conferimento/acquisto a confronto con il valore di acquisto/vendita;
d) cautele richieste dalla vigente normativa che sono state al riguardo osservate;
e) incidenza percentuale delle citate operazioni rispetto al valore del fondo, al fine del rispetto dei limiti previsti dall'art. 12-bis, comma 4, D.M. n. 228/99 (21).
Inserire indicazioni sugli eventuali interessi dei dirigenti e degli amministratori della SGR nell'attivita' del fondo e riportare le indicazioni, richieste dall'art. 49 del Regolamento Consob n. 11522/98, con riferimento ai rapporti con i soggetti con i quali esista una situazione di conflitto di interessi.
Fornire informazioni sugli investimenti/disinvestimenti effettuati con soggetti in rapporto di finanziamento o d'affari in essere al momento dell'effettuazione dell'operazione.
Fornire informazioni sugli investimenti/disinvestimenti effettuati congiuntamente a fondi della medesima societa' di gestione o di altre societa' del gruppo di appartenenza della SGR o comunque ad essa collegate, anche da rapporti di affari, nonche' effettuati con altre societa' del gruppo di appartenenza della SGR o comunque ad essa collegate, anche da rapporti di affari.
6. Informazioni sulle decisioni assunte dagli organi del fondo
Inserire informazioni sintetiche sulle decisioni assunte dagli organi del fondo immobiliare ai sensi dell'art. 37, comma 2-bis, D.Lgs. n. 58 del 1998 e successive disposizioni attuative.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE (DATI STORICI E COSTI SOSTENUTI)
7. Dati storici sull'andamento del fondo Riportare la denominazione del fondo.
Illustrare con un grafico lineare l'andamento del valore della quota del fondo nel corso degli anni solari antecedenti la eventuale riapertura delle sottoscrizioni (22). Evidenziare le eventuali distribuzioni dei proventi effettuate nel corso degli anni indicati.
Riportare, su base annua, il rendimento medio annuo composto (calcolato in base al NAV) nel corso degli ultimi 2 e 5 anni solari. (23)
Inserire la seguente avvertenza: "I dati illustrati sono frutto di stime economiche effettuate da esperti valutatori indipendenti. Il diritto al rimborso potra' essere esercitato solo alla/e scadenza/e e alle condizioni predeterminate nel Regolamento di gestione del fondo".
Riportare altresi' i seguenti dati: a) data di avvio del fondo e periodo previsto di durata dello stesso; b) periodo di collocamento; c) patrimonio netto; d) ultimo valore della quota; (e) prezzo minimo e massimo e prezzo medio delle quote nell'ultimo mese di negoziazione in borsa).
8. Costi del fondo
Riportare il rapporto percentuale riferito, almeno, a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico del fondo e il patrimonio medio dello stesso. Evidenziare altresi' che la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul sottoscrittore, da pagare al momento della sottoscrizione e del rimborso.

[APPENDICI
Appendice A: Rendiconto annuale del fondo relativo all'ultimo esercizio e, se piu' recente, relazione semestrale del fondo relativa all'ultimo semestre (24)
Appendice B: Relazione di certificazione della societa' di revisione al rendiconto annuale/relazione semestrale del fondo] ---------------------------------------

NOTE:
(1) Nel caso di sollecitazioni finalizzate alla quotazione
o di quotazione, il Prospetto subira' gli adattamenti
necessari in relazione alla fattispecie concreta; saranno
riportate le indicazioni previste tra parentesi [ ] e le
informazioni nel prosieguo riportate.
(2) Nell'ipotesi in cui la societa' promotrice sia diversa
dalla SGR che svolge l'attivita' di "gestore" ovvero nei
casi in cui l'offerta abbia ad oggetto quote dei fondi di
diritto estero non armonizzati, di cui all'articolo 42,
comma 5, del Testo Unico, lo schema di Prospetto subira'
gli adattamenti necessari in rapporto alla fattispecie
concreta. Nell'ipotesi in cui si verifichino le circostanze
di cui all'articolo 14-bis, commi 13, 14, 15, 16 e 17,
della legge n. 86/94, e successive modifiche ed
integrazioni, il presente Prospetto subira' gli opportuni
adattamenti.
(3) Il Prospetto deve essere redatto in modo chiaro e
comprensibile, affinche' l'investitore sia in grado di
assumere una consapevole decisione d'investimento. A tal
fine, e' importante che il Prospetto consti di un limitato
numero di pagine, di agevole lettura (utilizzare un
carattere di stampa non inferiore a 11) e numerate. Le
Parti I e II dovranno essere numerate riportando il numero
totale delle pagine componenti ciascuna di esse (ad
esempio, pagina 1 di 10, pagina 2 di 10, ecc.). Le
indicazioni riportate tra parentesi ( ) sono eventuali.
(4) Nel caso di sollecitazioni finalizzate alla quotazione
o di quotazione tale frase dovra' essere cosi' sostituita:
"Ogni eventuale fatto nuovo, tale da influenzare la
valutazione delle quote, che si verifiche tra la data di
deposito del presente Prospetto e la data di inizio delle
negoziazioni, formera' oggetto di un apposito supplemento
allegato al Prospetto stesso".
(5) Tale frase non dovra' essere riportata nel caso in cui
il presente schema venga utilizzato per la redazione del
Prospetto di sola quotazione. Nel caso in cui il presente
schema venga utilizzato per la redazione di un Prospetto di
sollecitazione e/o quotazione delle quote di un fondo e,
entro dodici mesi dalla pubblicazione di tale Prospetto, si
prevede di effettuare sollecitazioni relative a nuove
emissioni di quote del medesimo fondo, nella Parte I dovra'
essere riportata la seguente frase: "L'Offerta di cui al
presente Prospetto e' valida per il periodo indicato nella
Parte II".
(6) Nel caso in cui il presente schema venga utilizzato per
la redazione di un Prospetto di sollecitazione e/o
quotazione delle quote di un fondo ed, entro dodici mesi
dalla pubblicazione di tale Prospetto, si prevede di
effettuare sollecitazioni relative a nuove emissioni di
quote del medesimo fondo, nella Parte I dovra' essere
riportata la seguente frase: "La Parte I del presente
Prospetto e' stata depositata presso la Consob in data ..."
.
(7) Tale rinvio non deve essere effettuato nel caso di
fondi immobiliari costituiti ai sensi dell'art. 14-bis,
Legge n. 86/1994.
(8) Precisare, ove previsto nel Regolamento di gestione,
che il patrimonio del fondo puo' essere investito, in
conformita' della politica d'investimento, in beni
conferiti a fronte della sottoscrizione delle quote
offerte.
(9) Nell'ambito di tale descrizione occorre altresi'
riportare i criteri in base ai quali sono selezionati i
soggetti che svolgono le menzionate attivita' in
outsourcing.
(10) La rappresentazione degli oneri a carico del
sottoscrittore e del fondo deve avere forma tabellare,
precisando la tipologia, l'importo, il meccanismo di
computo, la periodicita' di addebito e le modalita' di
prelievo.
(11) Qualora l'ammontare della commissione di gestione sia
parametrato alla variazione registrata da un predeterminato
parametro di riferimento, indicare il parametro di
riferimento, sintetizzando le indicazioni relative al
meccanismo di calcolo.
(12) Tale informazione va riportata nel caso di
sollecitazione finalizzata alla quotazione del fondo.
(13) Tale paragrafo potra' subire i necessari adattamenti
nel caso di sollecitazioni finalizzate alla quotazione.
(14) La dichiarazione di responsabilita' deve essere resa
anche dall'offerente, se diverso dalla SGR.
(15) Nel caso di quotazione devono essere riportate anche
le generalita' e la firma autografa del Presidente del
collegio sindacale.
(16) Tale frase non dovra' essere riportata nel caso in cui
il presente schema venga utilizzato per la redazione del
Prospetto di sola quotazione. L'indicazione del periodo di
offerta variera' in occasione della pubblicazione della
Parte modificata per le sollecitazioni relative alle nuove
emissioni di quote, da effettuare entro dodici mesi dalla
pubblicazione dell'ultimo Prospetto di sollecitazione e/o
quotazione.
(17) La data d deposito non coincidera' con quella
riportata nella Parte I in occasione ella pubblicazione
della Parte Il modificata per le sollecitazioni relative le
nuove emissioni di quote, da effettuare entro dodici mesi
dalla pubblicazione dell'ultimo Prospetto di sollecitazione
e/o quotazione.
(18) Tale indicazione non e' richiesta nel caso di fondi
immobiliari costituiti ai sensi d l'art. 14-bis, Legge n.
86/1994.
(19) Ove non siano stati ancora pubblicati la relazione
semestrale o il rendiconto annuale, la descrizione del
patrimonio immobiliare del fondo deve essere fornita
mediante schede tecniche.
(20) Tali informazioni devono essere riportate solo nel
caso di fondi immobiliari di cui all'art. 14-bis, Legge n.
86/1994.
(21) Le indicazioni sub d) ed e) non devono essere
riporta nel caso di fondi di cui all'art. 14-bis, Legge n.
86/1994.
(22) I dati storici devono essere riportati al netto degli
oneri fiscali ovvero, se cio' non e' possibile, occorre
indicare con adeguata evidenza che sono al lordo degli
oneri fiscali.
(23) cfr. nota precedente. Il Tasso Interno di Rendimento
(cd. T.I.R.) e' utilizzato per illustrare l'andamento di
fondi che nei periodi di riferimento abbiano effettuato
emissioni successive/rimborsi anticipati di quote e/o che
abbiano distribuito proventi in misura superiore al 2,5%
del patrimonio.
(24) Qualora non sia stato redatto e pubblicato alcun
documento contabile, andra' inserita una ricostruzione
della situazione economica e patrimoniale relativa ad
almeno un semestre pro-forma, alla quale sara' allegata la
relazione della societa' di revisione contenente il
giudizio sulla ragionevolezza delle ipotesi di base per la
redazione della medesima ricostruzione, sulla corretta
applicazione della metodologia utilizzata nonche' sulla
correttezza dei principi contabili adottati per la
redazione dei medesimi atti relativi a tale documento
 
Allegato n. 6

SCHEMA 14
Documento per la quotazione di OICR aperti
indicizzati esteri armonizzati (1)(2)

COPERTINA
Indicare in prima pagina la denominazione del soggetto emittente ed inserire la seguente dizione "Quotazione di ... " (3)
Inserire, sempre in prima pagina, la seguente indicazione: "L'adempimento di pubblicazione del presente Documento non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunita' dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. Il presente Documento e' parte integrante e necessaria del Prospetto informativo ed e' valido a decorrere dal .../.../..."(4).

A) INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE ALLA QUOTAZIONE

1. PREMESSA
Illustrare sinteticamente la natura giuridica e le caratteristiche dell'OICR menzionando la generica qualita' dell'OICR ad essere scambiato in mercati regolamentati.
2. RISCHI
Informare dei rischi connessi in via generale all'investimento in OICR di tipo indicizzato quotato indicando i seguenti fattori di rischio:
Rischio di investimento: specificare che non e' possibile garantire che l'obiettivo di investimento, ovvero la replica dell'indice prescelto, sia raggiunto ed illustrarne sinteticamente le ragioni; aggiungere che il valore delle quote/azioni negoziate puo' non riflettere il valore e la composizione del patrimonio netto (NAV) dell'OICR.
Rischio indice: specificare che non esiste alcuna garanzia che l'indice prescelto continui ad essere calcolato e pubblicato. In tal caso specificare che esiste un diritto al rimborso dell'investitore.
Rischio di liquidabilita': specificare che non vi e' certezza che le quote/azioni rimangano quotate sulla borsa valori e che non vi e' garanzia che il mercato secondario sia sempre liquido.
Rischio di sospensione temporanea della valorizzazione delle quote/azioni: evidenziare che la Societa' di gestione/Sicav puo' sospendere temporaneamente il calcolo del valore del patrimonio netto (NAV) della quota/azione, la vendita, la conversione ed il rimborso delle quote/azioni; specificare, inoltre, che l'insieme delle quote/azioni di un comparto puo' essere riacquistato dalla Societa' di gestione/SICAV.
Indicare che le quote/azioni dell'OICR possono essere acquistate sul mercato di quotazione attraverso gli intermediari autorizzati.
Richiamare gli obblighi di attestazione degli ordini e delle operazioni eseguite previsti dagli articoli 60 e 61 del Regolamento CONSOB n. 11522/98.
3. AVVIO DELLE NEGOZIAZIONI
Indicare il mercato di negoziazione, gli estremi del provvedimento con cui e' stata disposta la quotazione delle quote/azioni ed e' stata fissata la data di inizio delle negoziazioni, specificando tale data.
Indicare gli altri eventuali mercati di negoziazione specificando i nominativi dei market makers.
4. NEGOZIABILITADELLE QUOTE/AZIONI
Indicare le modalita' di negoziazione delle quote/azioni e gli obblighi informativi nei confronti del pubblico derivanti dalla quotazione.
Indicare gli ulteriori mercati regolamentati presso cui le quote/azioni sono negoziate.
5. OPERAZIONI DI ACQUISTO/VENDITA MEDIANTE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA (eventuale)
Indicare sinteticamente le modalita' di utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza ai fini dell'acquisto/vendita delle quote/azioni.
6. CONSEGNA DEI CERTIFICATI RAPPRESENTATIVI DELLE QUOTE/AZIONI
Indicare sinteticamente il regime di gestione delle quote/azioni a cui e' assoggettato l'OICR specificando se tali quote/azioni sono soggette a dematerializzazione.
7. SPECIALISTI
Indicare i nominativi degli operatori specialisti illustrandone il ruolo conformemente a quanto previsto dal regolamento del mercato di quotazione.
8. VALORE DEL PATRIMONIO NETTO (NAV)
Specificare che, durante lo svolgimento delle negoziazioni, la Societa' di gestione/Sicav calcola in via continuativa il valore indicativo del patrimonio netto (NAV) al variare del corso dell'indice di riferimento.

[B) INFORMAZIONI SULLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OICR

9. SOTTOSCRIZIONE/RIMBORSO/CONVERSIONE DELLE QUOTE/AZIONI
Indicare modalita' e tempistica della trasmissione delle istruzioni di sottoscrizione, conversione e rimborso al/ai soggetto/i incaricato/i dei pagamenti.
Specificare, ove previsti, i quantitativi minimi di sottoscrizione e precisare che gli investitori interessati ad acquisire quantitativi inferiori possono rivolgersi direttamente al mercato di quotazione (vedi sezione A).
Specificare se le sottoscrizioni possono essere effettuate in natura ovvero mediante consegna dei titoli che compongono l'indice.
Specificare i contenuti e i termini di invio della lettera di conferma dell'investimento/conversione/rimborso.
Indicare sinteticamente le modalita' di utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza ai fini delle sottoscrizioni, dei rimborsi e delle eventuali conversioni delle quote/azioni.
Indicare che le quote/azioni dell'OICR possono essere vendute sul mercato di quotazione attraverso gli intermediari autorizzati.]

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE

10. ONERI A CARICO DELL'INVESTITORE [SOTTOSCRITTORE], AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE
Specificare che nel caso di investimento/disinvestimento delle quote/azioni sul mercato di quotazione, gli intermediari applicano le commissioni di negoziazione.
Specificare che e' possibile un ulteriore costo (a priori non quantificabile) dato dalla eventuale differenza tra prezzo di mercato e valore netto della quota/azione.
[Indicare in forma tabellare, con riferimento alle tipologie di oneri previste nel Prospetto semplificato, la misura corrisposta in media ai collocatori, distinguendo per i diversi comparti.(5)
Indicare se sono previste agevolazioni finanziarie connesse alla partecipazione all'OICR precisandone la misura massima applicabile.
Descrivere il regime fiscale vigente con riguardo alla partecipazione all'OICR ed il trattamento fiscale delle quote/azioni di partecipazione all'OICR in caso di donazione e successione. ]

D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

11. VALORIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO
Indicare i termini di pubblicazione del valore unitario della quota/azione, con specificazione dei quotidiani/fonti sui quali detto valore e' pubblicato.
Per le ulteriori informazioni indicare puntuale riferimento alla relativa norma contenuta nel Regolamento di gestione/statuto sociale dell'OICR.
12. INFORMATIVA AGLI INVESTITORI
Specificare che i seguenti documenti ed i successivi aggiornamenti sono disponibili sul sito internet della Societa' di gestione/Sicav e della societa' di gestione del mercato di quotazione:
a) il Prospetto semplificato e completo/Prospetto di quotazione;
b) il Documento di quotazione;
c) gli ultimi documenti contabili redatti.
Specificare che tali documenti sono disponibili anche presso il/i soggetto/i incaricato/i dei pagamenti [e la succursale italiana della Societa' di gestione/Sicav, ove costituita, e i soggetti incaricati del collocamento].
Indicare la facolta', riconosciuta a chiunque sia interessato, di richiedere l'invio, anche a domicilio, dei suddetti documenti. Riportare i relativi, eventuali, oneri di spedizione. Specificare le modalita' di richiesta, indicando i soggetti ai quali tale richiesta deve essere inoltrata ed i termini di invio degli stessi.
Specificare che la Societa' di gestione/Sicav pubblica su almeno un quotidiano avente adeguata diffusione nazionale, entro il mese di febbraio di ciascun anno, un avviso concernente l'avvenuto aggiornamento del Prospetto pubblicato, con indicazione della relativa data di riferimento.
Indicare gli indirizzi internet della Societa' di gestione/Sicav e della societa' di gestione del mercato. [13. SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALLA COMMERCIALIZZAZIONE
a. SOGGETTI CHE PARTECIPANO AL COLLOCAMENTO
Inserire un riferimento al fatto che il Documento contenente l'elenco aggiornato dei soggetti collocatori raggruppati per categorie omogenee e' messo a disposizione del pubblico presso la succursale italiana dell'offerente, ove costituita, e i soggetti incaricati del collocamento.
b. SOGGETTO/I INCARICATO/I DEI PAGAMENTI
Indicare la denominazione e la forma giuridica, la sede legale e quella amministrativa principale se diversa, le funzioni svolte e la sede presso cui le stesse sono espletate.]
c. SOGGETTO DEPOSITARIO - SUCCURSALE IN ITALIA (eventuale)
Indicare la denominazione e la forma giuridica, l'indirizzo della succursale italiana e le funzioni presso quest'ultima svolte.
d. OICR - SUCCURSALE IN ITALIA (eventuale)
Indicare l'indirizzo della succursale italiana e le funzioni presso la stessa svolte.

[SCHEMA DI MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Inserire le seguenti diciture:
"Il presente modulo di sottoscrizione e' l'unico valido ai fini della sottoscrizione in Italia di quote/azioni dell'OICR . . . " .
Evidenziare l'obbligo di consegna del Prospetto informativo semplificato prima della sottoscrizione.
Specificare il comparto oggetto dell'operazione di sottoscrizione (eventuale). Indicare i mezzi di pagamento ed i relativi giorni di valuta.
Evidenziare in grassetto, i casi in cui si applica la facolta' di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), chiarendo che la sospensiva non riguarda le successive sottoscrizioni dei comparti indicati nello stesso Prospetto informativo.
Indicare la denominazione del soggetto incaricato dei pagamenti cui l'operazione e' attribuita per l'esecuzione.

-------------------------------
NOTE:

(1) Tutte le pagine del presente Documento [ e
dell'eventuale modulo di sottoscrizione ] devono essere
redatte in modo chiaro, sintetico e comprensibile per
rendere agevole la lettura (utilizzare un carattere di
stampa non inferiore a 11) e devono essere numerate. Il
formato della numerazione delle pagine dovra' riportare il
numero di pagina insieme al numero totale delle pagine che
compongono il Documento (ad esempio: pagina 1 di 10, pagina
2 di 10, pagina 3 di 10 ...).
(2) Nel caso in cui l'investitore retail possa
investire/disinvestire nell'OICR indicizzato anche fuori
dal relativo mercato di quotazione devono essere inserite
le informazioni contenute tra le parentesi [ ].
(3) Indicare la tipologia e la denominazione dell'OICR
specificandone altresi' la nazionalita'.
(4) Il termine iniziale di validita' del Documento di
quotazione coincidera' con la data di inizio delle
negoziazioni. In occasione dell'aggiornamento del Documento
di quotazione il relativo termine iniziale coincidera' con
la data, specificata dalla parte interessata, a decorrere
dalla quale le modifiche apportate diverranno operanti.
(5) Il dato relativo alla quota parte di commissioni
retrocesse in media ai soggetti collocatori puo' non essere
modificato se, rispetto all'anno precedente, vi e' uno
scostamento in valore assoluto superiore a 250 basis point
rispetto al dato pubblicato.
 
Allegato n. 7

SCHEMA 19
Prospetto informativo di sollecitazione [o di quotazione]
di OICR aperti indicizzati
di diritto italiano ed esteri non armonizzati (1) (2)

COPERTINA
Riportare la denominazione della Societa' di gestione/SICAV e dell'eventuale gruppo di appartenenza. Inserire la seguente intestazione:
"Offerta di... " oppure "Offerta e quotazione di ... " oppure "Quotazione di ...".
Riportare in testa al Prospetto Informativo, in grassetto e riquadrato, quanto di seguito indicato "Le presenti Parte I (Caratteristiche dell'OICR e modalita' d'investimento) e Parte II (Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento, costi dell'OICR e Turnover di portafoglio) costituiscono il Prospetto Informativo semplificato [e devono essere consegnate all'investitore prima della sottoscrizione delle quote/azioni unitamente all'allegato modulo di sottoscrizione]. Per informazioni piu' dettagliate si raccomanda la lettura anche della Parte III (Altre informazioni sull'investimento), messa gratuitamente a disposizione dell'investitore su richiesta del medesimo. La parte III, unitamente alle Parti I e IHI, costituisce il Prospetto Informativo completo. Il/Lo Regolamento di gestione/Statuto sociale dell'OICR forma parte integrante del Prospetto informativo completo, al quale e' allegato".
Inserire la seguente frase:
"Parti I e II del Prospetto Informativo depositato presso la Consob in data ....". Inserire la seguente frase:
"L'adempimento di pubblicazione del Prospetto Informativo non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunita' dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi".

PARTE I DEL PROSPETTO INFORMATIVO - CARATTERISTICHE DELL'OICR E MODALITAD'INVESTIMENTO
Inserire la seguente frase:
"La presente Parte I e' valida a decorrere dal.....(3)"

A) INFORMAZIONI GENERALI
1. LA SGR E IL GRUPPO DI APPARTENENZA
Indicare la denominazione della Societa' di gestione/SICAV e del gruppo di appartenenza, l'indirizzo della sede legale e della direzione generale, se diverso, il recapito anche telefonico, l'indirizzo Internet e di posta elettronica, rinviando alla Parte III del Prospetto Informativo per ulteriori informazioni.
[Se la SGR si limita alla sola promozione, istituzione e organizzazione del fondo, occorre specificarlo, indicando anche per il/i gestore/i le medesime informazioni fornite per la SGR promotrice.]
2. LA BANCA DEPOSITARIA Indicare denominazione e indirizzo.
3. LA SOCIETA' DI REVISIONE Indicare la denominazione e indirizzo.
4. SITUAZIONI DI CONFLITTO D'INTERESSE Riportare l'avvertenza che le situazioni di conflitto di interesse sono illustrate nella Parte III del Prospetto Informativo (paragrafo 10).

A.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OICR
5. NATURA GIURIDICA E CARATTERISTICHE DELL'OICR

Illustrazione sintetica della natura giuridica e delle caratteristiche dell'OICR menzionando la generica qualita' dell'OICR ad essere scambiato in mercati regolamentati.
Specificare la distinzione tra sottoscrizione e rimborso delle quote/azioni direttamente attraverso la Societa' di gestione/Sicav e acquisto/vendita di quote/azioni nel mercato regolamentato.

6. RISCHI GENERALI CONNESSI ALL'INVESTIMENTO IN UN OICR APERTO INDICIZZATO QUOTATO
Informare dei rischi connessi in via generale all'investimento in OICR di tipo indicizzato quotato indicando i seguenti fattori di rischio:
Rischio di investimento: specificare che non e' possibile garantire che l'obiettivo di investimento, ovvero la replica dell'indice prescelto, sia raggiunto ed illustrarne sinteticamente le ragioni; aggiungere che il valore delle quote/azioni negoziate puo' non riflettere il valore e la composizione del patrimonio netto (NAV) dell'OICR.
Rischio indice: specificare che non esiste alcuna garanzia che l'indice prescelto continui ad essere calcolato e pubblicato. In tal caso specificare che esiste un diritto al rimborso dell'investitore.
Rischio di liquidabilita': specificare che non vi e' certezza che le quote/azioni rimangano quotate sulla borsa valori e che non vi e' garanzia che il mercato secondario sia sempre liquido.
Rischio di sospensione temporanea della valorizzazione delle quote/azioni: evidenziare che la Societa' di gestione/SICAV puo' sospendere temporaneamente il calcolo del valore del patrimonio netto (NAV) della quota/azione, la vendita, la conversione ed il rimborso delle quote/azioni; specificare, inoltre, che l'insieme delle quote/azioni di un comparto puo' essere riacquistato dalla Societa' di gestione/SICAV.

«A.2) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA QUOTAZIONE

7. AVVIO DELLE NEGOZIAZIONI
Indicare il mercato di negoziazione e gli estremi del provvedimento con cui e' stata disposta la quotazione delle quote/azioni ed e' stata fissata la data di inizio delle negoziazioni, specificando tale data.

8. NEGOZIABILITA' DELLE QUOTE/AZIONI
Indicare sinteticamente le modalita' di negoziazione delle quote/azioni e gli obblighi informativi nei confronti del pubblico derivanti dalla quotazione rinviando alla Parte III del Prospetto per maggiori informazioni.
Indicare gli ulteriori mercati regolamentati presso cui le quote/azioni sono negoziate.

9. SPECIALISTI
Indicare gli operatori specialisti rinviando alla Parte III del Prospetto per la descrizione puntuale del ruolo degli stessi.

10. VALORE DEL PATRIMONIO NETTO (NAV)
Specificare che, durante lo svolgimento delle negoziazioni, la Societa' di gestione/SICAV calcola in via continuativa il valore indicativo del patrimonio netto (NAV) al variare del corso dell'indice di riferimento.»

B) INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO

Indicare la denominazione dell'OICR, la sua data di istituzione ed il codice ISIN.

11. TIPOLOGIA DELL'OICR:
a) qualifica dell'OICR;(4)
b) valuta di denominazione;
12. CARATTERISTICHE DELL'OICR:

c) finalita' dell'OICR in relazione ai potenziali destinatari;
d) orizzonte temporale di investimento consigliato al potenziale investitore;
e) grado di rischio connesso all'investimento nell'OICR.(5)

13. OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO:
f) riproduzione di un indice o un paniere di titoli mediante investimento del patrimonio negli strumenti finanziari che lo compongono. Specificare che il gestore rettifica la composizione del portafoglio e/o la ponderazione dei titoli contenuti di volta in volta in portafoglio in relazione ai cambiamenti che dovessero essere effettuati nella composizione dell'indice;
f.1) indicare la denominazione dell'indice ed il provider dello stesso, specificando inoltre le modalita', la periodicita' di calcolo e le sue modalita' di diffusione;
f.2) descrivere in forma tabellare l'indice prescelto, in termini di:
i) per la componente azionaria: indicazione percentuale delle aree geografiche degli emittenti, avendo riguardo agli investimenti in paesi emergenti; della composizione settoriale; dei primi dieci strumenti finanziari;
ii) per la componente obbligazionaria: durata media finanziaria (duration), indicazione percentuale delle aree geografiche degli emittenti, avendo riguardo agli investimenti in paesi emergenti; peso percentuale degli investimenti in titoli obbligazionari degli emittenti aventi un rating inferiore al c.d. investment grade.
g) destinazione dei proventi. Per gli OICR a distribuzione, indicare i criteri di determinazione dell'importo da distribuire e le modalita' di distribuzione, nonche' le agevolazioni previste per il caso di reinvestimento (6).
Inserire l'avvertenza "Le informazioni sulla politica gestionale concretamente posta in essere sono contenute nella relazione degli amministratori all 'interno del rendiconto annuale".

14. COMPARTI (eventuale)
Descrivere sinteticamente le caratteristiche distintive dei diversi comparti rinviando per maggiori informazioni alla Parte III del Prospetto Informativo ed al Regolamento di gestione/Statuto dell'OICR. Per i relativi oneri rinviare al paragrafo 15.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE (COSTI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE) 15 . ONERI A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE E ONERI A CARICO DELL'OICR 15.1 ONERI A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE
Indicare in forma tabellare l'entita' dei diversi oneri a carico del sottoscrittore (ad esempio, commissioni di sottoscrizione, di rimborso, di switch e spese per diritti fissi, ecc.), con specificazione della quota parte percepita in media dai collocatori (7).
Indicare le facilitazioni commissionali previste (ad esempio, beneficio di accumulo, operazioni di passaggio tra fondi/comparti, beneficio di reinvestimento). «Specificare che nel caso di investimento/disinvestimento delle quote/azioni sul mercato di quotazione gli intermediari applicano le commissioni di negoziazione.
Specificare che e' possibile un ulteriore costo (a priori non quantificabile) dato dalla eventuale differenza tra prezzo di mercato e valore netto della quota/azione.»

15.2. ONERI A CARICO DELL'OICR
15.2.1 ONERI DI GESTIONE
Indicare in forma tabellare l'entita' delle provvigioni di gestione esemplificandone le modalita' di calcolo. Indicare la quota parte percepita in media dai collocatori (8).
15.2.2 ALTRI ONERI
Indicare la misura massima degli oneri dovuti alla banca depositaria e la natura degli altri oneri a carico dell'OICR. Precisare che le commissioni di negoziazione non sono quantificabili a priori in quanto variabili.
Specificare che le spese e i costi annuali effettivi sostenuti dall'OICR nell'ultimo triennio sono indicati nella Parte II del Prospetto informativo.

16. AGEVOLAZIONI FINANZIARIE (eventuale)
Indicare sinteticamente se sono previste agevolazioni finanziarie connesse alla partecipazione all'OICR, precisandone la misura massima applicabile.

17. SERVIZI/PRODOTTI ABBINATI ALLA SOTTOSCRIZIONE DELL'OICR (eventuale)
Inserire puntuale rinvio al documento illustrativo dei servizi/prodotti abbinati disponibile su richiesta dell'investitore. Nel caso di abbinamento dell'OICR ad un c.d. conto di liquidita' e' sufficiente inserire puntuale rinvio alla relativa norma contenuta nel Regolamento di gestione/Statuto dell'OICR.

18. REGIME FISCALE
Indicare in sintesi il regime di tassazione dell'OICR. Per la descrizione del regime fiscale vigente sia con riguardo alle partecipazioni all'OICR, sia con riguardo al trattamento fiscale delle quote di partecipazione all'OICR in caso di donazione e successione, rinviare alla Parte III del Prospetto Informativo.

D) INFORMAZIONI SULLE MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE/ RIMBORSO «E DI INVESTIMENTO/DISINVESTIMENTO SUL MERCATO DI QUOTAZIONE».

19. MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE DELLE QUOTE/AZIONI
Illustrare gli elementi essenziali (es. importi minimi, valore unitario della quota/azione) delle modalita' di sottoscrizione delle quote/azioni dell'OICR, rinviando al Regolamento di gestione/Statuto dell'OICR per la puntuale descrizione di tali modalita' e facendo espresso rinvio al modulo di sottoscrizione come unico mezzo di adesione all'OICR. «Precisare che gli investitori interessati ad acquisire quantitativi inferiori possono rivolgersi direttamente al mercato di quotazione (vedi par. A.2).»
Specificare se le sottoscrizioni possono essere effettuate mediante consegna dei titoli che compongono l'indice, rinviando alla Parte III del Prospetto Informativo per maggiori informazioni.
Menzionare la generica possibilita' di sottoscrivere mediante tecniche di comunicazione a distanza rinviando per maggiori informazioni alla Parte III del Prospetto Informativo, par. 8. Specificare la tempistica di valorizzazione dell'investimento. Evidenziare sinteticamente i casi in cui si applica la sospensiva di sette giorni di cui all'articolo 30, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 1998.
Specificare i contenuti e i termini di invio della lettera di conferma e rinviare alla Parte III del Prospetto Informativo per il relativo contenuto.

20. MODALITA' E TERMINI DI RIMBORSO DELLE QUOTE/AZIONI
Indicare sinteticamente il diritto del partecipante di ottenere il rimborso delle quote/azioni detenute e rinviare al Regolamento di gestione/Statuto dell'OICR per la descrizione delle modalita' di richiesta, dei termini di valorizzazione e di effettuazione del rimborso. Rinviare al paragrafo 12.1 per gli eventuali oneri.
Specificare i contenuti ed i termini di invio della lettera di conferma del disinvestimento e rinviare alla Parte III del Prospetto Informativo per il relativo contenuto.

«21. MODALITA' DI INVESTIMENTO/DISINVESTIMENTO NEL MERCATO DI QUOTAZIONE
Indicare che le quote/azioni dell'OICR possono essere acquistate/vendute sul mercato di quotazione attraverso gli intermediari autorizzati.
Richiamare gli obblighi di attestazione degli ordini e delle operazioni eseguite a carico degli medesimi previsti dagli articoli 60 e 61 del Regolamento CONSOB n. 11522/98.»

E) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE(9)
[22. VALORIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO
Indicare i termini di pubblicazione del valore unitario della quota/azione, con indicazione dei quotidiani e delle eventuali altre fonti ove e' possibile rilevare detto valore.
Per le ulteriori informazioni indicare puntuale riferimento alla relativa norma contenuta nel Regolamento di gestione/Statuto sociale dell'OICR.

23. INFORMATIVA AI PARTECIPANTI
Specificare che la Societa' di gestione/Sicav provvede ad inviare annualmente ai partecipanti le informazioni Relative ai dati storici di rischio/rendimento dell'OICR, al Total Expenses Ratio ed al Turnover di portafoglio riportate nella Parte I1 del Prospetto Informativo. Evidenziare che, in caso di modifiche essenziali intervenute con riguardo all'OICR, la Societa' provvede altresi' ad inviare tempestivamente ai partecipanti l'informativa relativa redatta secondo criteri volti ad assicurare una agevole comparazione delle informazioni modificate con quelle preesistenti. Specificare che il partecipante puo' anche richiedere il Prospetto riassuntivo della situazione quote/azioni detenute, nei casi previsti dall'articolo 62, comma 4, lettera b), del regolamento Consob n. 11522/98.

24. ULTERIORE INFORMATIVA DISPONIBILE
Indicare la facolta', riconosciuta all'investitore, di richiedere l'invio, anche a domicilio, dei seguenti ulteriori documenti:
a) Parte III del Prospetto Informativo - Altre informazioni sull'investimento;
b) Regolamento di gestione/Statuto sociale dell'OICR;
c) ultimi documenti contabili redatti (rendiconto annuale e relazione semestrale, se successiva)(10);
d) documento di illustrazione dei servizi/prodotti abbinati alla sottoscrizione dell'OICR (eventuale). Riportare i relativi, eventuali, oneri di spedizione.
Specificare le modalita' di richiesta ed i termini di invio della sopra indicata documentazione.
Precisare che i documenti contabili dell'OICR sono inoltre disponibili presso la Societa' di gestione/Sicav e presso la banca depositaria ovvero la banca corrispondente.
Specificare che la Societa' di gestione/Sicav puo' inviare la documentazione informativa elencata ai paragrafi 22 e 23, ove richiesto dall'investitore, anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, purche' le caratteristiche di queste ultime siano con cio' compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilita' su supporto duraturo. ]

«25. VALORIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO
Indicare i termini di pubblicazione del valore unitario della quota/azione, con specificazione dei quotidiani sui quali detto valore e' pubblicato.
Per le ulteriori informazioni indicare puntuale riferimento alla relativa norma contenuta nel Regolamento di gestione/Statuto sociale dell'OICR.

26. INFORMATIVA PER GLI INVESTITORI
Specificare che i seguenti documenti ed i successivi aggiornamenti sono disponibili sul sito Internet della Societa' di gestione/Sicav e della societa' di gestione del mercato di quotazione:
a) Parti I, II e III del Prospetto Informativo di sollecitazione/quotazione;
b) il Regolamento di gestione/Statuto sociale dell'OICR;
c) ultimi documenti contabili redatti (rendiconto annuale e relazione semestrale, se successiva) (11);
d) documento di illustrazione dei servizi/prodotti abbinati alla sottoscrizione dell'OICR (eventuale).
Precisare che la documentazione di cui sopra e' disponibile anche presso la banca depositaria ovvero il/i soggetto/i incaricato/i dei pagamenti.
Indicare la facolta', riconosciuta all'investitore, di richiedere l'invio, anche a domicilio, dei suddetti documenti. Riportare i relativi, eventuali, oneri di spedizione. Specificare le modalita' di richiesta, indicando i soggetti ai quali tale richiesta deve essere inoltrata ed i termini di invio degli stessi.
Specificare che le informazioni previste dall'articolo 23-bis, comma 6, del Regolamento CONSOB n. 11971/99, sono comunicate mediante loro tempestiva pubblicazione nel sito Internet della Societa' di gestione/Sicav e rese disponibili presso la societa' di gestione del mercato di quotazione e la banca depositaria ovvero il/i soggetto/i incaricato/i dei pagamenti.
Specificare che la Societa' di gestione/Sicav provvede a pubblicare sui quotidiani di cui al par. 24, entro il mese di febbraio di ciascun anno, un avviso concernente l'avvenuto aggiornamento del Prospetto informativo pubblicato.
Indicare gli indirizzi internet della Societa' di gestione/SICAV e della societa' di gestione del mercato.»
Specificare che le Parti I, II e III del Prospetto informativo e i documenti menzionati sub b) e c) sono altresi' pubblicati nel sito Internet della Societa' di gestione/Sicav. Indicare le eventuali altre tipologie di informazioni reperibili nel sito medesimo.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'
"La Societa' di gestione del risparmio/Sicav si assume la responsabilita' della veridicita' e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Prospetto informativo semplificato".

Il Rappresentante legale (Generalita' e firma autografa)

PARTE II DEL PROSPETTO INFORMATIVO - ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO, COSTI DELL'OICR E TURNOVER DI PORTAFOGLIO

Inserire la seguente frase:
"La presente parte II e' valida a decorrere dal .......(12)"

DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO DELL'OICR

I dati storici di rischio/rendimento devono essere aggiornati con cadenza annuale e riferiti, in caso di molteplicita' di classi, a ciascuna di esse.
Illustrare con un grafico a barre il rendimento annuo dell'OICR e dell'indice nel corso degli ultimi 10 anni solari (13). Specificare che i dati di rendimento dell'OICR non includono i costi di sottoscrizione (ed eventuali di rimborso) a carico dell'investitore.
Evidenziare con un grafico lineare l'andamento del valore della quota/azione dell'OICR e dell'indice nel corso dell'ultimo anno solare. Inserire la seguente avvertenza: "I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri"(14).
Riportare, su base annua, il rendimento medio composto dell'OICR e dell'indice nel corso degli ultimi 3 e 5 anni solari(15)(16).
Indicare la data di inizio dell'offerta/quotazione dell'OICR ed il nominativo dell'eventuale soggetto a cui e' stata delegata la gestione.
TOTAL EXPENSES RATTO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVI DELL'OICR

Riportare il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio(17), fra il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso (c.d. TER).
Dare evidenza che nel calcolo del TER sono considerati i seguenti oneri: (18)

===================================================================== COSTI e SPESE A CARICO DELL'OICR per il periodo ... |Anno|Anno|Anno ===================================================================== Provvigioni di gestione | % | % | % --------------------------------------------------------------------- Compenso e spese di banca depositaria(19) | % | % | % --------------------------------------------------------------------- Spese di revisione e certificazione del patrimonio | | | dell'OICR | % | % | % --------------------------------------------------------------------- Spese legali e giudiziarie | % | % | % --------------------------------------------------------------------- Spese dirette di collocamento (eventuale) (20) | % | % | % --------------------------------------------------------------------- Spese di pubblicazione | % | % | % --------------------------------------------------------------------- Altri oneri gravanti sull'OICR (specificare) | % | % | % --------------------------------------------------------------------- TOTALE | % | % | %

Indicare che nella quantificazione degli oneri fornita non si tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul patrimonio dell'OICR, ne' degli oneri fiscali sostenuti. Evidenziare, inoltre, che la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul sottoscrittore, da pagare al momento della sottoscrizione e del rimborso (operare rinvio alla Parte I, Sez. C), par. 15.1).

TURNOVER DI PORTAFOGLIO DELL'OICR

Indicare il tasso di movimentazione del portafoglio dell'OICR (c.d. turnover) per ciascun anno solare dell'ultimo triennio (21)espresso dal rapporto percentuale fra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto delle sottoscrizioni e rimborsi delle quote/azioni dell'OICR, e il patrimonio netto medio su base giornaliera. Illustrare sinteticamente il significato economico dell'indicatore.
Indicare, per ciascun anno solare dell'ultimo triennio, il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori del gruppo di appartenenza della SGR.

[ MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Nel modulo di sottoscrizione devono essere riportate le informazioni richieste dal Regolamento di gestione/Statuto sociale.
Deve inoltre essere evidenziato l'obbligo di consegna delle Parti I e II del Prospetto Informativo prima della sottoscrizione e la facolta' del sottoscrittore di richiedere la Parte III del Prospetto Informativo, il Regolamento di gestione o lo Statuto dell'OICR.
Specificare il/i comparto oggetto dell'operazione di sottoscrizione (eventuale). Indicare i mezzi di pagamento previsti ed i relativi giorni di valuta.
Evidenziare infine, in neretto, i casi in cui si applica la facolta' di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6 del Testo Unico, chiarendo che la sospensiva non riguarda le successive sottoscrizioni dei fondi/comparti riportati nel Prospetto Informativo o successivamente inseriti per i quali sia stata preventivamente inviata al partecipante la relativa informativa tratta dal Prospetto semplificato aggiornato. ]

PARTE III DEL PROSPETTO INFORMATIVO - ALTRE INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO

Riportare la denominazione della Societa' di Gestione/Sicav e dell'eventuale gruppo di appartenenza. Inserire le seguenti indicazioni:
"La presente Parte III, unitamente alle Parti I e II, costituisce il Prospetto Informativo completo relativo all'offerta pubblica di quote/azioni di... "
"Il/Lo Regolamento di gestione/Statuto sociale dell'OICR forma parte integrante del Prospetto informativo completo, al quale e' allegato"
"La Societa' di Gestione/Sicav si assume la responsabilita' della veridicita' e completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Parte III che e' valida a decorrere dal ... (22).

A) INFORMAZIONI GENERALI

1. SOCIETA' DI GESTIONE/SICAV
Indicare: la denominazione e la forma giuridica; una sintesi storica dell'operativita' e del gruppo di appartenenza; gli estremi del provvedimento di autorizzazione della Banca d'Italia ed il numero di iscrizione all'Albo; una sintesi delle attivita' effettivamente svolte; le funzioni aziendali affidate a terzi in outsourcing; la durata; la data di chiusura dell'esercizio sociale; il capitale sociale sottoscritto e versato; gli azionisti che, secondo le informazioni a disposizione della societa', detengono una percentuale del capitale superiore al 5%; le persone fisiche o giuridiche che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sulla societa' e la frazione di capitale detenuta che da' diritto al voto; le generalita', la carica ricoperta con relativa scadenza ed i dati concernenti la qualificazione e l'esperienza professionale dei componenti l'organo amministrativo, dando evidenza dei consiglieri c.d. "indipendenti" e delle altre eventuali cariche ricoperte presso societa' del gruppo di appartenenza della Societa' di gestione/Sicav; le generalita', le funzioni e la scadenza dalla carica dei componenti l'organo di controllo; le generalita' di chi ricopre funzioni direttive e gli incarichi svolti; le principali attivita' esercitate dai componenti gli organi amministrativi e dall'organo direttivo al di fuori della societa'; gli altri OICR gestiti.

2. L'OICR
Breve descrizione della natura giuridica e delle finalita' dell'OICR indicizzato. Inserire le seguenti precisazioni in ordine all'OICR oggetto di illustrazione: indicare la data di istituzione e gli estremi del provvedimento di autorizzazione della Banca d'Italia, l'inizio dell'operativita', il codice ISIN; evidenziazione delle variazioni nella politica di investimento seguita e delle sostituzioni operate con riferimento ai soggetti incaricati della gestione effettuate negli ultimi due anni; data dell'ultima delibera consiliare o assembleare che e' intervenuta sul Regolamento di gestione/Statuto sociale dell'OICR e relativo provvedimento di approvazione della Banca d'Italia; descrizione dell'indice di riferimento, del trattamento dei flussi di cedole/dividendi e altri diritti, della valuta di origine ed eventualmente del tasso di cambio utilizzato per esprimere i valori dell'indice nell'unita' di conto domestica, delle fonti informative ove possono essere reperite le relative quotazioni (qualora la societa' si avvalga di uno specifico Info-Provider indicazione del/degli index-ticker e il/i relativo/i nome del Provider); societa' a cui, sia pure nel quadro dell'attribuzione in via generale delle responsabilita' gestorie al consiglio di amministrazione, sono conferite deleghe gestionali di rilievo, con specificazione dell'oggetto della delega; generalita' e dati concernenti la qualificazione ed esperienza professionale del soggetto, o dei componenti l'eventuale organo, che attende alle scelte effettive di investimento.

3. COMPARTI (eventuale) Illustrare le caratteristiche di ciascun comparto.

4. SOGGETTI CHE PROCEDONO AL COLLOCAMENTO (eventuale)
Indicare denominazione e forma giuridica; sede legale ed amministrativa principale, se diversa (e' consentito il rimando ad apposito allegato).

5. BANCA DEPOSITARIA
Indicare: denominazione e forma giuridica; sede legale ed amministrativa principale, se diversa, nonche' sede presso cui sono espletate le funzioni di banca depositaria.

«6. SPECIALISTI
Illustrare il ruolo degli specialisti conformemente a quanto previsto dal regolamento del mercato di quotazione.»
7. SOCIETA' DI REVISIONE
Indicare: denominazione e forma giuridica; estremi della deliberazione di conferimento dell'incarico e durata dello stesso, con riguardo sia all'OICR che alla Societa' di gestione/Sicav; relativi oneri a carico dell'OICR.
B) PROCEDURE DI SOTTOSCRIZIONE E RIMBORSO

8. SOTTOSCRIZIONE E RIMBORSO DELLE QUOTE/AZIONI
Nel caso di sottoscrizione/rimborso mediante tecniche di comunicazione inserire le previsioni previste dalla comunicazione Consob DIN/56016 del 21 luglio 2000.
Indicare l'esistenza di procedure di controllo delle modalita' di sottoscrizione e di rimborso per assicurare la tutela degli interessi dei partecipanti all'OICR e scoraggiare pratiche abusive.
Illustrare il contenuto della lettera di conferma dell'investimento/disinvestimento.

C) MODALITA' DI NEGOZIAZIONE DELLE QUOTE/AZIONI Illustrare le modalita' di negoziazione delle quote/azioni sul mercato di quotazione.

D) REGIME FISCALE

9. REGIME FISCALE
Indicare il regime di tassazione dell'OICR e descrivere il regime fiscale vigente con riguardo sia alle partecipazioni all'OICR, sia al trattamento fiscale delle quote di partecipazione all'OICR in caso di donazione e successione.

E) CONFLITTI DI INTERESSE

10. SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI
Indicare gli eventuali limiti, inseriti nel Regolamento di gestione/Statuto sociale dell'OICR ed ulteriori rispetto ai limiti quantitativi posti dalla legge e dalle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, che la Societa' di gestione/Sicav, in ordine ai rapporti di gruppo, intende rispettare per assicurare la tutela dei partecipanti da possibili situazioni di conflitto di interessi.
Inserire le indicazioni richieste dall'articolo 49 del Regolamento Consob n. 11522/98, con riferimento ai rapporti con soggetti con i quali esista una situazione di conflitto di interessi e indicare l'esistenza di procedure di gestione di tali situazioni.
In particolare, indicare la tipologia dei soggetti con i quali sono stati stipulati dalla Societa' di gestione/Sicav accordi di retrocessione delle commissioni e illustrare sinteticamente il contenuto di tali accordi. Rinviare al rendiconto periodico di gestione dell'OICR per la puntuale descrizione delle modalita' di impiego, nell'interesse dei partecipanti all'OICR, delle somme di denaro e/o delle tipologie di servizi ricevuti in virtu' di tali accordi(23). Precisare che la Societa' di gestione/Sicav si impegna ad ottenere dal servizio svolto il miglior risultato possibile indipendentemente dal livello di retrocessione definito. --------------------------------------

NOTE:
(1) Il Prospetto Informativo deve essere redatto in modo
chiaro, sintetico e comprensibile affinche' l'investitore
sia in grado di assumere una consapevole decisione
d'investimento. A tal fine e' importante che il Prospetto
Informativo consti di limitate pagine, di agevole lettura
(utilizzare un carattere di stampa non inferiore a 11) e
numerate. Le Parti I e II dovranno essere numerate
riportando il numero totale delle pagine componenti
ciascuna di esse (ad esempio: pagina 1 di 6, pagina 2 di 6,
pagina 3 di 6 ...).
(2) Le parti di testo contenute nella parentesi « » devono
essere espunte dal Prospetto pubblicato per la sola
sollecitazione mentre quelle contenute nella parentesi [ ]
devono essere espunte dal Prospetto pubblicato per la sola
quotazione.
(3) In occasione del primo deposito del Prospetto
Informativo, il termine iniziale di validita' coincidera'
con la data di inizio della sollecitazione/quotazione. In
occasione dell'aggiornamento episodico del Prospetto
Informativo il relativo termine iniziale di validita'
coincidera' con la data, specificata dalla Societa' di
gestione/Sicav, a decorrere dalla quale le modifiche
apportate diverranno operanti.
(4) Utilizzare, al riguardo, la qualifica di Assogestioni
di appartenenza (fondo indicizzato).
(5) Il grado di rischio deve essere indicato nel Prospetto
in termini descrittivi: basso, medio-basso, medio,
medio-alto, alto e molto alto; e deve essere stimato avendo
presente la volatilita' delle quote/azioni dell'OICR
(scostamento quadratico medio dei rendimenti
giornalieri) nel corso degli ultimi 3 anni o, in
alternativa, qualora la stessa non sia disponibile,
dell'indice prescelto, nonche' gli specifici fattori di
rischio indicati nel paragrafo 13, punto f.2.
(6) Per gli OICR a capitalizzazione dei proventi che
prevedono il reinvestimento dei medesimi l'indice prescelto
dovra' possedere caratteristiche analoghe (c.d. total
return index).
(7) La quota-parte percepita in media dai collocatori deve
essere determinata sulla base delle rilevazioni contabili
relative alle commissioni/provvigioni attive e a quelle
passive dell'ultimo esercizio della Societa' di
gestione/Sicav. Per gli OICR di nuova commercializzazione
il dato deve essere stimato sulla base di quanto stabilito
dalle convenzioni di collocamento. In tutti i casi il dato
indicato nel Prospetto e' soggetto ad aggiornamento solo se
la rilevazione annuale mostra uno scostamento in valore
assoluto superiore a 250 basis point rispetto al dato
pubblicato.
(8) Cfr. nota precedente.
(9) Nel caso di contestuale sollecitazione e quotazione, si
redigono solo i paragrafi 25 e 26.
(10) Evidenziare che, nel caso di due o piu' OICR
illustrati nel medesimo Prospetto, i partecipanti a ciascun
OICR hanno diritto di richiedere anche i documenti
contabili relativi agli altri OICR offerti tramite il
medesimo Prospetto informativo.
(11) Cfr. nota precedente.
(12) In occasione del primo deposito del Prospetto, il
termine iniziale di validita' coincidera' con la data di
inizio dell'attivita' di sollecitazione. In occasione
dell'aggiornamento periodico annuale, il termine di
validita' coincidera' con la data di pubblicazione della
parte aggiornata (da effettuarsi entro il mese di febbraio
di ciascun anno).
(13) I dati di rendimento devono essere rappresentati a
partire dal 1° gennaio 1996. Il dato numerico per ciascun
anno andra' riportato in Euro. Per gli OICR valorizzati in
un'altra valuta, (ad esempio, il Dollaro), occorrera'
affiancare alla relativa valorizzazione una valorizzazione
in Euro. Nel caso in cui la Societa' di gestione/SICAV sia
operativa da meno di 10 anni, i dati devono essere
riportati per tale minore periodo. Qualora vi siano state
significative modifiche della politica di investimento, si
deve procedere all'azzeramento delle performance passate.
Analogamente, la societa' puo' richiedere l'annullamento
dei dati storici nel caso in cui sia totalmente variata la
societa' che gestisce. L'indice andra' sempre rappresentato
per l'intero periodo richiesto. Nel caso di modifica non
significativa della politica di investimento, le
performance dell'OICR vanno rappresentate insieme
all'indice adottato prima della modifica della politica di
investimento e all'indice adottato dopo tale modifica.
(14) Il grafico deve essere costruito con punti di
rilevazione mensili. Qualora non sia disponibile
l'andamento dell'OICR per l'intero ultimo anno, riportare
esclusivamente l'andamento dell'indice specificando che non
e' indicativo delle future performance dell'OICR. Cfr.
ultima parte della nota 7.
(15) Cfr. nota 7.
(16) Al fine di consentire un corretto confronto tra
l'andamento del valore della quota/azione e quello
dell'indice riportati nel grafico a barre, nel grafico
lineare e su base annuale a tre e cinque anni, occorre
altresi' evidenziare che la performance dell'OICR riflette
oneri sullo stesso gravanti e non contabilizzati
nell'andamento dell'indice. Detto indice puo' essere
riportato al netto degli oneri fiscali vigenti applicabili
all'OICR.
(17) Per gli OICR con chiusura dell'esercizio contabile non
coincidente con l'anno solare, le Societa' di
gestione/Sicav possono indicare il TER calcolato sulla base
dei dati riferiti agli ultimi tre esercizi chiusi prima
dell'aggiornamento annuale del Prospetto.
(18) In sede di prima applicazione (aggiornamento dei dati
entro febbraio 2006), la tabella puo' essere compilata solo
per l'ultimo anno, mentre deve essere indicato il dato
sintetico di TER relativo agli anni precedenti.
(19) Si tratta del compenso per lo svolgimento delle
funzioni di banca depositaria ai sensi di legge, nonche'
delle spese legate alle attivita' generali di settlement,
di tenuta dei conti e di eventuale calcolo del valore delle
quote/azioni (c.d. NAV) svolte dalla banca medesima per
conto della Societa' di gestione del risparmio/Sicav.
Specificare se la banca depositaria svolga o meno
l'attivita' di calcolo del NAV.
(20) Specificare le spese di collocamento quando sono
sostenute direttamente dal comparto della Sicav.
(21) In sede di prima applicazione puo' essere riportato
solo il dato relativo all'ultimo anno.
(22) La Parte III deve essere predisposta per la prima
volta in occasione della redazione del primo Prospetto
informativo con la medesima data di validita'.
Successivamente, la Parte III deve essere tempestivamente
aggiornata al variare dei dati riportati e deve essere
contestualmente inviata alla Consob con evidenziazione dei
dati modificati e della nuova data di validita'.
(23) In caso di OICR indicizzati esteri non armonizzati, il
rinvio al rendiconto periodico di gestione andra' riportato
solo ove tale documento contenga le dettagliate
informazioni sugli accordi di soft commissions conclusi.
 
Allegato n. 8
ALLEGATO 1G

Informazioni soggette alle procedure di aggiornamento
di cui agli articoli 23-bis, comma 2, lettera a),
e 27, comma 2, lettera a)

A. Parte I e II del Prospetto informativo relativo ad OICR aperti
Variazioni concernenti l'identita', la denominazione e l'indirizzo dei soggetti indicati nelle Parte I del prospetto informativo (es. SGR/Sicav, banca depositaria, societa' di revisione ecc..) e/o cambio di denominazione del fondo/comparto o del sistema di fondi/comparti;
Cambio di denominazione del gruppo di appartenenza della SGR/Sicav;
Misura degli oneri a carico del sottoscrittore e dell'OICR, agevolazioni finanziarie;
Variazione, superiori al limite indicato nel prospetto, della quota parte delle commissioni/provvigioni percepite in media dai collocatori;
Variazioni attinenti ai servizi accessori offerti e ai prodotti abbinati alla sottoscrizione dell'OICR; Variazioni attinenti al regime fiscale;
Tempistica per la valorizzazione della quota/azione;
Termini di valorizzazione e pubblicazione del valore della quota/azione e quotidiani/fonti sui quali viene pubblicato tale valore, procedura per la richiesta e l'invio dell'ulteriore informativa disponibile;
Variazione ovvero inserimento della societa' cui sono conferite deleghe gestionali di rilievo;
Altre variazioni delle informazioni contenute nella Parte II del prospetto informativo saranno recepite in occasione dell'aggiornamento periodico della stessa.

B. Parte I del Prospetto informativo relativo a fondi chiusi
Cambio di denominazione della SGR, dei soggetti che partecipano all'operazione e/o cambio di denominazione del fondo/comparto;
Cambio di sede della SGR;
Cambio di denominazione del gruppo di appartenenza della SGR e/o dei soggetti che partecipano all'operazione;
Modifica della composizione degli organi sociali della SGR e/o dei soggetti che partecipano all'operazione;
Variazione, ovvero inserimento, della societa' cui sono conferite deleghe di gestione, degli esperti indipendenti, dell'intermediario finanziario, dello specialist e dello sponsor.
Misura degli oneri a carico del sottoscrittore e del fondo e delle agevolazioni finanziarie; Variazione del regime fiscale;
Tempistica per la valorizzazione della quota;
Termini di valorizzazione e pubblicazione del valore della quota e quotidiani/fonti sui quali viene pubblicato tale valore;
Procedura per la richiesta e l'invio dell'ulteriore informativa disponibile;
Recapito, anche telefonico, cui inoltrare esposti, richieste di chiarimenti, di informazioni o di invio della documentazione a disposizione;
Variazione ovvero inserimento di ulteriori soggetti che partecipano all'operazione;
Altre variazioni delle informazioni contenute nella Parte I del prospetto informativo saranno recepite in occasione degli aggiornamenti previsti dall'articolo 27.

C. Parte I e II del Prospetto informativo relativo a fondi pensione aperti
Cambio di denominazione e di indirizzo del soggetto che ha istituito il fondo e/o cambio di denominazione del fondo/comparto, senza cambiamento della politica d'investimento;
Cambio di denominazione del gruppo di appartenenza del soggetto che ha istituito il fondo; Misura degli oneri a carico dei partecipanti e del fondo ed agevolazioni finanziarie; Variazioni attinenti al regime fiscale;
Tempistica di valorizzazione delle quote;
Termini di valorizzazione e pubblicazione del valore della quota e quotidiani sui quali viene pubblicato il relativo valore;
Procedura per la richiesta e l'invio dell'ulteriore informativa disponibile;
Variazione ovvero inserimento della societa' cui sono conferite deleghe gestionali di rilievo;
Altre variazioni delle informazioni contenute nella Parte II del prospetto saranno recepite in occasione dell'aggiornamento periodico della stessa.
 
Allegato n. 9

ALLEGATO 1H
Schema di modulo di sottoscrizione in Italia
di OICR esteri armonizzati (1)

Inserire le seguenti diciture:
"Il presente modulo di sottoscrizione e' l'unico valido ai fini della sottoscrizione in Italia di quote/azioni dell'OICR". (2)
"Il presente modulo e' valido a decorrere dal .../... /... ".(3)
Evidenziare l'obbligo di consegna del prospetto informativo semplificato prima della sottoscrizione. Specificare il fondo/comparto e la classe oggetto dell'operazione di sottoscrizione.
Indicare i mezzi di pagamento ed i relativi giorni di valuta.
Evidenziare in grassetto, i casi in cui si applica la facolta' di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), chiarendo che la sospensiva non riguarda le successive sottoscrizioni dei fondi/comparti indicati nello stesso prospetto informativo e oggetto di commercializzazione in Italia.
Indicare la denominazione del soggetto incaricato dei pagamenti cui l'operazione e' attribuita per l'esecuzione. * * *
Riportare, in allegato al modulo di sottoscrizione, le seguenti informazioni concernenti il collocamento in Italia delle quote/azioni dell'OICR.

Nell'ipotesi di OICR con struttura multicompartimentale e/o multiclasse, indicare i comparti e le classi oggetto di commercializzazione in Italia.
A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO L'OICR IN ITALIA
Indicare che l'elenco aggiornato dei soggetti collocatori, raggruppati per categorie omogenee e con evidenza dei comparti e delle classi disponibili presso ciascun collocatore, e' disponibile, su richiesta, presso la succursale italiana dell'offerente ove costituta e presso i soggetti incaricati del collocamento.
Indicare il/i soggetto/i incaricato/i dei pagamenti precisando la denominazione e la forma giuridica, la sede legale e, se diversa, la sede amministrativa principale, le funzioni svolte e la sede presso cui le stesse sono espletate, l'eventuale indirizzo di posta elettronica.
Indicare, ove possibile, il soggetto depositario precisando la denominazione, la forma giuridica, l'indirizzo della succursale in Italia e le funzioni presso quest'ultima svolte.
Indicare, ove possibile, l'indirizzo della succursale in Italia e le funzioni presso la stessa svolte dalla Societa' di gestione/Sicav.

B) INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE QUOTE/AZIONI IN ITALIA
Indicare modalita' e tempistica della trasmissione delle istruzioni di sottoscrizione, di conversione (c.d. switch) e di rimborso al/ai soggetto/i incaricato/i dei pagamenti.

Specificare i contenuti e i termini di invio della lettera di conferma dell'investimento, della conversione (c.d. switch) e del disinvestimento.
Indicare sinteticamente le modalita' di utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza ai fini delle sottoscrizioni, dei rimborsi e delle eventuali conversioni delle quote/azioni.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE
Indicare in forma tabellare, con riferimento alle tipologie di oneri previste nel Prospetto semplificato, la quota parte corrisposta in media ai collocatori, distinguendo con riferimento ai comparti ed alle classi di azioni/quote commercializzate.(4)
Indicare se sono previste agevolazioni finanziarie connesse alla partecipazione all'OICR, precisandone la misura massima applicabile.

D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Indicare le modalita', i termini e i soggetti da cui poter ottenere in Italia i documenti e le informazioni che, a termini di quanto previsto nel Prospetto informativo e/o in conformita' di quanto stabilito dal presente Regolamento, devono essere pubblicate e diffuse. Riportare i relativi, eventuali, oneri di spedizione.
Specificare che la documentazione informativa, ove richiesto dall'investitore, potra' essere inviata anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, purche' le caratteristiche di queste ultime siano con cio' compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilita' su supporto duraturo.
Descrivere il regime fiscale vigente con riguardo alla partecipazione all'OICR ed il trattamento fiscale delle quote/azioni di partecipazione all'OICR in caso di donazione e successione.

----------------------------------
NOTE:
(1) Il modulo di sottoscrizione deve essere redatto in
modo chiaro, sintetico e comprensibile. Le pagine del
modulo di sottoscrizione devono essere preferibilmente
limitate come numero e devono essere redatte in modo da
renderne agevole la lettura (utilizzare un carattere di
stampa non inferiore a 11) e numerate. Il formato della
numerazione delle pagine dovra' riportare il numero di
pagina insieme al numero totale delle pagine che compongono
il documento (ad esempio: pagina 1 di 3, pagina 2 di 3
...). Nel caso di offerta di quote/azioni di OICR aperti
indicizzati di diritto estero di cui all'articolo 42 del
Testo Unico, il presente schema subira' gli adattamenti
necessari in rapporto alla fattispecie concreta.
(2) Specificare la denominazione e la tipologia
dell'OICR, la relativa nazionalita' e se presenta struttura
multicompartimentale e/o multiclasse.
(3) Il modulo di sottoscrizione, trasmesso da soggetto
appositamente incaricato in occasione del primo deposito
del prospetto informativo, riporta un termine iniziale di
validita' coincidente con la data di inizio dell'attivita'
di commercializzazione. In occasione di modifiche del
modulo di sottoscrizione, il termine di validita' dello
stesso coincidera' con la data a decorrere dalla quale le
modifiche apportate diverranno operanti.
(4) La quota-parte di commissioni percepita in media dai
collocatori deve essere determinata sulla base delle
rilevazioni contabili relative alle commissioni/provvigioni
attive e a quelle passive dell'ultimo esercizio. Per i
fondi di nuova commercializzazione il dato deve essere
stimato sulla base di quanto stabilito dalle convenzioni di
collocamento. In tutti i casi il dato indicato e' soggetto
ad aggiornamento solo se la rilevazione annuale mostra uno
scostamento in valore assoluto superiore a 250 basis point
rispetto al dato pubblicato.
 
Allegato n. 10
ALLEGATO 1I
Tavola 6

Documentazione da allegare alla domanda
di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto
di quotazione/documento di quotazione in caso di quotazione
di quote di fondi chiusi e di OICR indicizzati

Alla domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione di quote di fondi chiusi deve essere allegata la documentazione di seguito indicata:
a) copia della delibera dell'organo competente che ha approvato la presentazione della domanda di quotazione;
b) bozza del prospetto di quotazione, redatto secondo le modalita' previste nell'Allegato 1B;
c) per le principali partecipazioni non quotate detenute, copia dell'ultimo bilancio di esercizio ovvero, ove redatto, consolidato, nonche' del budget consolidato dell'esercizio in corso e dei piani economico-finanziari consolidati relativi ai due esercizi successivi.
Alla domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto/documento di quotazione di OICR indicizzati deve essere allegata la documentazione di seguito indicata:
a) copia della delibera dell'organo competente che ha approvato la presentazione della domanda di quotazione;
d) bozza del prospetto/documento di quotazione, redatto secondo le modalita' previste nell'Allegato 1B;
Le societa' di gestione/Sicav di diritto estero devono, inoltre, allegare alla domanda una propria dichiarazione nella quale venga confermato che:
e) la societa' di gestione/Sicav e' regolarmente costituita ed il suo statuto e' conforme alle leggi ed ai regolamenti ai quali essa e' soggetta;
f) non sussistono impedimenti alla sostanziale osservanza da parte della societa' di gestione/Sicav delle disposizioni dell'ordinamento italiano concernenti le informazioni che i soggetti aventi strumenti finanziari quotati devono mettere a disposizione del pubblico o della Commissione;
g) idonea attestazione della societa' di gestione/Sicav circa le modalita' di esercizio dei diritti spettanti ai titolari, con particolare riguardo alle modalita' di esercizio dei diritti patrimoniali connessi ai certificati previsti dalle leggi e dai regolamenti ai quali i certificati medesimi sono soggetti.
La societa' di gestione/Sicav estera dovra' inoltre allegare alla domanda un'attestazione di una societa' di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del Testo Unico, dalla quale risulti la sostanziale equivalenza tra i requisiti di indipendenza del revisore vigenti nel Paese in cui la societa' stessa ha la sede principale e quelli richiesti dalle disposizioni dell'ordinamento italiano, nonche' la sostanziale equipollenza dei principi di revisione adottati rispetto a quelli raccomandati in Italia.
 
Allegato n. 11

ALLEGATO 3H
(Comunicazione delle variazioni degli organi di amministrazione
e controllo e del direttore generale)

----> Vedere Modello da pag. 116 a pag. 117 della S.O. <----

ISTRUZIONI

A - ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO
(1) MODELLO ADOTTATO: A = Modello tradizionale
B = Modello dualistico
C = Modello monistico

(2) TIPO VARIAZIONE: A = Assunzione ufficio o particolari cariche
B = Cessazione ufficio o particolari cariche

(3) TIPO EVENTO: A = Nomina con delibera assembleare

B = Nomina con delibera consiliare (ad es. cooptazione)
C = Nomina dei Consiglieri di gestione con delibera del Consiglio di Sorveglianza
D = Subentro dei componenti degli organi di controllo supplenti ai componenti degli organi di controllo effettivi cessati dalla carica
E = Cessazione dall'ufficio per:
e1: scadenza termine
e2: revoca
e3: rinuncia
e4: decadenza
e5: altre cause

|Inserire la data alla quale si
|sono verificati gli eventi di cui
|al punto (3). Da tale data
|decorrono i cinque giorni di
|mercato aperto per l'invio del
(4) DATA EVENTO: |presente modello. ---------------------------------------------------------------------
|Inserire la data dalla quale
|l'evento ha efficacia. Da
|compilare solo nel caso in cui
|l'evento abbia efficacia
|differita, per esempio nel caso in
|cui l'accettazione/non
|accettazione della nomina sia
|successiva all'evento. Se la data
|di accettazione/non accettazione
|non e' disponibile al momento
|della dichiarazione, dovra' essere
|inviato un nuovo modello 100,
|riepilogativo di tutte le
|accettazioni/non accettazioni,
|entro cinque giorni di mercato
|aperto dalla conoscenza
|dell'ultima accettazione/non
|accettazione della nomina. Nel
|caso in cui l'efficacia
|dell'evento coincida con la data
(5) DATA EFFICACIA EVENTO: |evento, ripetere tale data. ---------------------------------------------------------------------
(6) UFFICIO O PARTICOLARI | CARICHE CONFERITI NELLA |A) Componente organo di SOCIETAQUOTATA DICHIARANTE: |amministrazione ---------------------------------------------------------------------
|B) Componente organo di
|amministrazione senza voto ai
|sensi della legge n. 474/94 e
|successive modifiche ---------------------------------------------------------------------
|C) Presidente organo di
|amministrazione ---------------------------------------------------------------------
|D) Presidente onorario organo di
|amministrazione ---------------------------------------------------------------------
|E) Vice Presidente organo di
|amministrazione ---------------------------------------------------------------------
|F) Amministratore Delegato o
|Consigliere di gestione Delegato ---------------------------------------------------------------------
|G) Componente Comitato Esecutivo ---------------------------------------------------------------------
|H) Componente effettivo organo di
|controllo ---------------------------------------------------------------------
|I) Componente supplente organo di
|controllo ---------------------------------------------------------------------
|L) Presidente organo di controllo ---------------------------------------------------------------------
|M) Vice Presidente organo di
|controllo ---------------------------------------------------------------------
|N) Direttore Generale ---------------------------------------------------------------------
|Nel caso in cui la scadenza
|coincida con l'approvazione del
|bilancio, indicare la data di (7) DATA SCADENZA. |chiusura del relativo esercizio.

SCHEDA ANAGRAFICA DEI NOMINATIVI INDICATI

Tale scheda e' da compilare anche nell'ipotesi di variazione della residenza e/o del domicilio per la carica. In tal caso, dovra' essere trasmessa la sola scheda anagrafica entro cinque giorni di mercato aperto dalla conoscenza della modifica intervenuta.

SCHEDA RIEPILOGATIVA COMPOSIZIONE ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Tale scheda e' da compilare ogni qualvolta venga effettuata una comunicazione ai sensi dell'articolo 100 del presente regolamento, ad eccezione delle sole variazioni anagrafiche.

B - MODALITA' DI INVIO

1. La comunicazione si intende effettuata nel giorno in cui e' stata:
a) consegnata direttamente;
b) spedita per lettera raccomandata A/R;
c) inviata mediante circuito telematico al momento in cui lo stesso verra' reso disponibile.

Nei casi sub a) e b) sulla busta che contiene la comunicazione deve essere indicata la seguente notazione "Contiene modello di comunicazione ex art. 100 del Regolamento n. 11971/99" .

2. Considerata l'esigenza che la comunicazione pervenga tempestivamente alla Consob si raccomanda che, nel caso in cui si utilizzi la modalita' di invio sub b) la comunicazione stessa venga inviata anche a mezzo telefax (al numero 06/8477519, o, in caso di difficolta' di invio, ai numeri 06/8416703 o 06/8417707).

3. Per trasmettere la comunicazione mediante circuito telematico (sub c) e' necessario farne richiesta alla Consob la quale fornira' le credenziali di accesso; al termine dell'invio di ciascuna comunicazione occorrera' ritirare la ricevuta elettronica. All'invio della comunicazione mediante circuito telematico dovra' accompagnarsi l'inoltro di una lettera contenente i dati della ricevuta elettronica e le firme dei soggetti tenuti all'obbligo. La comunicazione inviata tramite rete telematica si considera eseguita nel giorno in cui e' stata rilasciata la ricevuta elettronica, ma l'obbligo si intende assolto solo con l'invio della lettera contenente le firme dei soggetti tenuti.
 
----> Vedere Allegato da pag. 120 a pag. 129 del S.O. <----
 
Allegato 13

ALLEGATO 4 B
Istruzioni per l'assolvimento degli obblighi informativi
ai sensi dell'articolo 120 del Decreto Legislativo n. 58/1998

A - LE PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' QUOTATE

PARTE I - AMBITO E MODALITA' DI APPLICAZIONE

1. PRECISAZIONI SUGLI OBBLIGHI INFORMATIVI

1.1 L'assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 117, 118 e 120 del presente regolamento richiede l'utilizzo esclusivo del modello 120A.
Qualora il soggetto dichiarante sia una societa' quotata, la comunicazione deve essere effettuata su supporto informatico, secondo quanto indicato nel successivo punto 5 della presente PARTE I. L'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 119 del presente regolamento richiede l'utilizzo esclusivo del modello 120 B.

1.2 I fiduciari, intestatari di azioni di societa' quotate per conto di terzi, e gli intermediari che effettuano l'attivita' di gestione del risparmio calcolano la partecipazione con riferimento al totale delle azioni e dei diritti di voto oggetto di intestazione o di gestione. Qualora la dichiarazione venga effettuata da intermediari di diritto estero che effettuano l'attivita' di gestione del risparmio, nello spazio "Eventuali osservazioni" dovranno essere indicati gli eventuali fondi diritto estero che superano singolarmente le soglie rilevanti ai sensi dell'art. 117 del presente regolamento.

1.3 In ipotesi di modifiche delle informazioni anagrafiche relative ai soggetti compresi in una precedente dichiarazione non sara' necessario compilare un nuovo modello ma si dovra' comunicare tempestivamente tali dati alla Consob ed alla societa' partecipata con una nota.

1.4 Nel caso in cui ci si avvalga della facolta' prevista dall'articolo 121, comma 2, del presente regolamento, la comunicazione potra' essere effettuata e sottoscritta da uno solo dei soggetti tenuti all'obbligo; in tal caso al fine di realizzare la completezza delle informazioni, nel modello dovranno comunque essere riportati tutti gli elementi che consentano di ricostruire le partecipazioni di tutti i soggetti tenuti all'obbligo.

1.5 In occasione dell'ammissione alla quotazione e di operazioni di fusione e/o scissione aventi ad oggetto societa' quotate, la comunicazione dell'entita' delle partecipazioni rilevanti detenute alla data di inizio negoziazione, ovvero alla data di efficacia della fusione/scissione, deve essere effettuata dai soggetti tenuti utilizzando il modello 120A, anche se le stesse informazioni sono contenute nel relativo prospetto o documento informativo.
Nel caso di offerte pubbliche di sottoscrizione contestuali all'ammissione alla quotazione, la partecipazione deve essere calcolata sul capitale post offerta anche se l'attestazione dell'aumento di capitale non e' ancora stata depositata.

1.6 Per quanto riguarda la facolta' prevista dall'articolo 121, comma 3, del presente regolamento, che consente agli intermediari che nell'esercizio dell'attivita' di gestione del risparmio acquisiscono una partecipazione compresa tra il 2% e il 5% di comunicare tale partecipazione solo in occasione della convocazione della prima assemblea successiva, tale comunicazione deve essere effettuata utilizzando il modello 120 A, riportando la partecipazione detenuta alla data della comunicazione, anche qualora tale partecipazione sia inferiore al 2% o uguale a O. A tale
comunicazione dovranno altresi' essere allegate, sempre su modello 120A, le comunicazioni relative all'operazione che ha comportato il superamento della soglia del 2% e alle altre eventuali operazioni che hanno comportato la discesa entro tale limite e l'eventuale successivo superamento.

2. IL CALCOLO DELLA PARTECIPAZIONE RILEVANTE

2.1 Ai fini del calcolo della percentuale non va tenuto conto delle azioni prive del diritto di voto (ad es. azioni di risparmio); al contrario, occorre tener conto anche di quelle azioni private ex lege (ad es. azioni proprie), o per atti di disposizione negoziale, del diritto di voto.

2.2 Le azioni possedute devono essere rapportate, per il calcolo della percentuale, al capitale sottoscritto - rappresentato da azioni con diritto di voto - quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni. In ipotesi di variazione del capitale sociale, si dovra' considerare il nuovo capitale sociale a partire dalla data di efficacia dell'atto che ha determinato tale variazione, per la cui individuazione si fa riferimento a quanto indicato nell'articolo 98 del presente regolamento.
Per le societa' cooperative, la dichiarazione attiene al numero totale delle azioni possedute, prescindendo dal numero dei voti che di fatto possono essere espressi in sede assembleare.

2.3 Nell'ipotesi di azioni oggetto di contratto di pegno e di usufrutto, il creditore pignoratizio e l'usufruttuario dovranno effettuare la segnalazione solo nel caso in cui ad essi spetti il diritto di voto inerente alle azioni. Nell'ipotesi di contratti di pegno che prevedono particolari clausole inerenti l'esercizio del diritto di voto in relazione agli argomenti che figurano all'ordine del giorno dell'assemblea, la comunicazione dovra' comunque essere effettuata sia dal proprietario delle azioni sia dal creditore pignoratizio specificando, nell'apposito spazio per le "Eventuali osservazioni" , le situazioni rilevanti ai fini dell'esercizio del diritto di voto.

2.4 Nell'ipotesi di azioni oggetto di contratto di pegno "indiviso" a favore di un pool di creditori con cessione del diritto di voto, la comunicazione per l'eventuale superamento delle soglie rilevanti deve essere effettuata pro-quota dai soggetti tenuti.
Qualora non fosse possibile individuare le quote spettanti a ciascun creditore pignoratizio nell'ambito del pool, ciascun soggetto tenuto all'obbligo dovra' dichiarare l'intero ammontare del pegno specificando nell'apposito spazio per le "Eventuali osservazioni" , che si tratta di pegno "indiviso" detenuto in pool, indicandovi anche il nominativo dell'eventuale soggetto capofila. Tali soggetti potranno avvalersi della facolta' prevista dall'articolo 121, comma 2, del presente regolamento, a condizione che nella dichiarazione resa da uno dei soggetti del pool relativa alla partecipazione corrispondente all'intero ammontare del pegno sia specificato che la dichiarazione e' resa anche per conto degli altri soggetti (indicando il nominativo di ognuno).

2.5 Nell'ipotesi di azioni possedute a titolo di deposito, il depositario dovra' effettuare la segnalazione solo nel caso in cui esso eserciti discrezionalmente il diritto di voto.

2.6 Nell'ipotesi di operazioni di prestito titoli o di riporto l'obbligo di comunicazione ricade sempre sul prestatore o riportato, mentre ricade sul prestatario o riportatore nella sola ipotesi in cui tale soggetto mantenga la proprieta' ed il diritto di voto dei titoli medesimi oltre la data della liquidazione dell'operazione.

2.7 Nell'ipotesi di piu' operazioni realizzate nella stessa giornata, la partecipazione da considerare ai fini dell'assolvimento degli obblighi e' quella risultante dall'ultima operazione effettuata.
3. DETERMINAZIONE DEI TERMINI PER L'INVIO DELLA COMUNICAZIONE

3.1 Nella comunicazione andra' indicata la data dalla quale decorre il termine di 5 giorni di mercato aperto entro il quale deve essere eseguita la comunicazione. Nel caso di operazioni di compravendita realizzate in un mercato regolamentato, il termine per l'invio della comunicazione decorre dalla data del contratto, indipendentemente dalla data di liquidazione dell'operazione.

3.2 In caso di trasferimento per successione mortis-causa, acquisto o trasferimento per atto tra vivi, fusioni o scissioni, costituzione di pegno, di usufrutto o di deposito, dovra' farsi riferimento alla data di perfezionamento dell'atto, secondo la rispettiva disciplina civilistica, indipendentemente dalla data di esecuzione.

3.3 In ipotesi di variazione del capitale sociale, gli eventuali obblighi di comunicazione decorrono dalla data in cui la comunicazione della societa' quotata, effettuata ai sensi dell'articolo 98 del presente regolamento, e' diffusa dalla societa' di gestione del mercato, fermo restando che la data dell'operazione da indicare sul modello e' quella degli eventi indicati nel medesimo articolo 98.

3.4 In ipotesi di adesione ad un'offerta pubblica di acquisto, scambio o vendita, gli eventuali obblighi di comunicazione decorrono dalla data del pagamento del corrispettivo dovuto.

4. DESTINATARI DELLA COMUNICAZIONE E MODALITA' DI INVIO

4.1 La comunicazione e' inviata alla societa' partecipata ed alla Consob. Le comunicazioni si intendono effettuate nel giorno in cui sono state:

a) consegnate direttamente
b) spedite per lettera raccomandata A.R.
c) inviate mediante circuito telematico (solo per la comunicazione alla Consob).

Nei casi a) e b), sulla busta che contiene la comunicazione deve essere indicata la seguente notazione "contiene modelli di comunicazione ex articolo 120 del D.Lgs. 58/1998" .

4.2 Considerata l'esigenza che la comunicazione pervenga tempestivamente alla Consob al fine della sua immediata comunicazione al mercato, si raccomanda che, nel caso si utilizzi la modalita' b) di cui al punto 4.1, la segnalazione alla Consob venga inviata anche a mezzo telefax (al numero 06/8477519 o, in caso di difficolta' di invio, ai numeri 06/8416703 o 06/8417707), entro il termine dei cinque giorni di mercato aperto.

5. INVIO SU SUPPORTO INFORMATICO DELLE COMUNICAZIONI

5.1 In caso di utilizzo del supporto informatico, obbligatorio nel caso in cui il dichiarante sia una societa' quotata, il modello 120A deve essere compilato secondo il tracciato record contenuto in appendice.

5.2 Per l'invio su supporto informatico delle comunicazioni sono previste due modalita': - invio tramite rete telematica.
Per trasmettere le dichiarazioni con tale modalita' e' necessario farne richiesta alla Consob la quale fornira' la documentazione tecnica relativa alle specifiche del sistema da impiegare, nonche' l'identificativo e codice segreto per la connessione; al termine dell'invio di ciascuna dichiarazione occorrera' ritirare la ricevuta elettronica.

- invio su dischetto.

Il supporto utilizzabile e' il dischetto per computer da 3,5" formattato per sistemi MS/DOS compatibili.

5.3 All'invio su supporto informatico delle dichiarazioni dovra' accompagnarsi l'inoltro di una lettera contenente l'identificativo della dichiarazione, il nome del dichiarante, della societa' oggetto di dichiarazione, la data dell'operazione e le firme dei soggetti tenuti all'obbligo. Nel caso di invio su dischetto, la lettera dovra' essere inviata congiuntamente al dischetto, citando, come identificativo della dichiarazione, il nome del file.
Nel caso di invio telematico, la lettera dovra' essere inviata entro il temine di 7 giorni dall'inoltro telematico, citando, come identificativo della dichiarazione cui si riferisce, i dati della ricevuta elettronica. La comunicazione inviata tramite rete telematica si considera eseguita nel giorno in cui e' stata rilasciata la ricevuta elettronica, ma l'obbligo della dichiarazione verra' considerato assolto solo con l'invio della lettera contenente le firme dei soggetti tenuti.
Con successiva comunicazione verranno indicate le modalita' di adempimento degli obblighi di comunicazione mediante utilizzo della firma digitale.
PARTE II - IL MODELLO 120 A

LA STRUTTURA DEL MODELLO E IL CONTENUTO DELLE SEZIONI SEZIONE 1: DICHIARAZIONE

Comprende gli elementi essenziali della comunicazione, rappresentati dall'indicazione dell'obbligo normativo cui la comunicazione si riferisce, dell'identita' del soggetto "Dichiarante" , che e' il titolare dell'obbligo di dichiarazione in quanto possessore in via diretta o indiretta delle partecipazioni rilevanti, e delle "Societa' oggetto della dichiarazione" , cioe' le societa' nelle quali il soggetto dichiarante possiede le partecipazioni rilevanti.

Tale sezione e' composta di tre quadri: il "Tipo dichiarazione" , il soggetto "Dichiarante" e le "Societa' oggetto di dichiarazione" .

Quadro 1.1: "Tipo dichiarazione" - Indica il tipo di obbligo informativo cui la dichiarazione si riferisce: Partecipazioni rilevanti in societa' quotate.

Quadro 1.2: "Dichiarante" - Contiene l'indicazione e le informazioni anagrafiche sul soggetto titolare dell'obbligo di dichiarazione. Enecessario riempire tutti i campi previsti, con l'eccezione del codice fiscale e del numero iscrizione CCIAA per i soggetti non residenti in Italia.
In tale quadro deve anche essere indicata la "Data dell'operazione" , che e' quella idonea a determinare l'insorgere dell'obbligo di comunicazione.

Quadro 1.3: "Societa' oggetto di dichiarazione" - Contiene l'indicazione delle societa' quotate rispetto alle quali il soggetto dichiarante ha maturato l'obbligo di dichiarazione, individuate con le relative informazioni anagrafiche.

Per ogni societa' oggetto di dichiarazione devono essere indicate le azioni o quote possedute direttamente e indirettamente dal dichiarante. In particolare si deve indicare:

- il numero totale di azioni o quote votanti possedute e il rapporto percentuale tra tali azioni o quote ed il capitale sociale rappresentato da azioni o quote con diritto di voto. Di tale percentuale dovra' tenersi conto al fine di verificare la sussistenza o meno dell'obbligo di comunicazione di cui all'art. 117 del presente regolamento;

- il numero di azioni o quote ordinarie possedute e il rapporto percentuale tra tali azioni o quote ed il capitale sociale rappresentato da azioni o quote con diritto di voto in assemblea ordinaria;

- il numero delle azioni o quote votanti di cui il dichiarante sia titolare del diritto di voto e il rapporto percentuale tra tali azioni o quote ed il capitale sociale rappresentato da azioni o quote con diritto di voto. Di tale percentuale dovra' tenersi conto al fine di verificare la sussistenza o meno di taluni obblighi di comunicazione (cfr. causale 4);

- il numero delle azioni o quote ordinarie di cui il dichiarante sia titolare del diritto di voto e il rapporto percentuale tra tali azioni o quote ed il capitale sociale rappresentato da azioni o quote con diritto di voto in assemblea ordinaria.
Si deve inoltre indicare il valore nominale della singola azione o quota della societa' oggetto di dichiarazione e la valuta in cui queste sono espresse.

"Causale dichiarazione" - In tale campo deve essere indicato il motivo per cui si effettua la dichiarazione, secondo le seguenti causali:

1 dichiarazione iniziale da effettuare nei casi di superamento del limite del 2% (Prima dichiarazione);

2 dichiarazione da effettuare per variazioni rilevanti (superamento delle ulteriori soglie previste dall'articolo 117 del presente regolamento) di una partecipazione gia' comunicata, tali da non comportare la riduzione della partecipazione entro il 2% (Variazioni successive);

3 dichiarazione da effettuare per la riduzione della percentuale di possesso entro il 2% (Riduzione entro le soglie rilevanti);

4 dichiarazione da effettuare per variazioni diverse dai precedenti punti, secondo quanto indicato nella successiva PARTE III - Punto 4;

5 dichiarazione da effettuare nel momento in cui un soggetto, titolare di una partecipazione rilevante, non usufruisca piu' della facolta' prevista dall'articolo 121, comma 2, del presente regolamento.

"Codice operazione" - In tale campo andra' indicato, secondo i codici di seguito riportati, il titolo dell'acquisto o della variazione della partecipazione rilevante facendo riferimento all'ultima operazione che determina l'obbligo della comunicazione:

A: Compravendita in un mercato regolamentato
B: Compravendita (ad es. transazione ai blocchi)
C: Acquisto a titolo gratuito per atto tra vivi
D: Successione mortis-causa
E: Pegno
F: Usufrutto
G: Deposito
H: Riporto o Prestito titoli
I: Altro

SEZIONE 2: TAVOLE DELLE PARTECIPAZIONI E DELLE RELAZIONI DI CONTROLLO

Tale sezione comprende le tavole che descrivono (per coppie) le relazioni di partecipazione diretta intercorrenti tra i soggetti previsti dall'obbligo di dichiarazione e le relazioni di controllo del dichiarante rispetto a tutte le societa' che risultano "Partecipate" all'interno delle coppie.

Deve essere compilata una tavola per ogni relazione di partecipazione.

La sezione 2 comprende tre quadri relativi alla descrizione della relazione di partecipazione e di controllo: il "Partecipante" , la societa' "Partecipata" e le "Azioni o quote possedute" .
Quadro 2.1: "Partecipante" - Contiene le informazioni anagrafiche del soggetto dichiarante o della societa' da questi controllata che detiene la relazione di partecipazione descritta nella TAVOLA.

Quadro 2.2: "Partecipata" - Contiene le informazioni anagrafiche sul soggetto le cui azioni o quote sono detenute direttamente dal "Partecipante" di cui al precedente quadro 2.1. Inoltre e' necessario indicare la relazione di controllo tra il soggetto dichiarante di cui al quadro 1.2 della sezione I. e il soggetto partecipato, nel campo "Rapporto di controllo con il soggetto dichiarante" . Sono previste quattro modalita' di controllo e l'assenza di controllo:

A: Controllo di diritto
B: Controllo tramite una partecipazione che consente di esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria
C: Controllo solitario tramite patto di sindacato
D: Controllo ai sensi dell'art. 93, comma 1, lett. a), del Testo Unico
E: Non controllo

La descrizione della relazione di controllo deve esprimere il rapporto di controllo tra il soggetto dichiarante e la societa' partecipata.

quadro 2.3: "Azioni o quote possedute" - Contiene le informazioni necessarie per descrivere nel dettaglio ammontare e natura della partecipazione.

Il campo "Titolo del possesso" indica se le azioni o quote e/o i diritti di voto sono detenuti a titolo di:

- proprieta'
- riportato o prestatore
- riportatore o prestatario
- intestazione per conto terzi
- gestione del risparmio
- pegno
- usufrutto
- deposito
- esercizio del diritto di voto per vincoli contrattuali.

Nel caso in cui la dichiarazione sia resa da una societa' fiduciaria, per intestazione di azioni di una societa' quotata per conto terzi, o da una interposta persona si deve indicare come "Titolo di possesso: Intestazione per conto terzi" .

Nel caso in cui la dichiarazione sia resa da un intermediario nell'ambito dell'attivita' di gestione collettiva del risparmio, si deve indicare come "Titolo di possesso: gestione del risparmio" .

Nel caso in cui la dichiarazione sia resa da un soggetto che in seguito a particolari clausole contrattuali dispone del diritto di voto inerente azioni la cui titolarita' sia invece rimasta in capo ad un altro soggetto, si deve indicare come "Titolo di possesso: esercizio del diritto di voto per vincoli contrattuali" .

Nel campo "Totale" deve essere indicato il numero di azioni possedute dal soggetto partecipante, considerando sia quelle di cui il "Partecipante" dispone del diritto di voto che quelle delle quali ne e' privato. SEZIONE 3: ALLEGATI

Gli allegati contengono dati di specificazione dei singoli rapporti di partecipazione tra coppie di soggetti riportati nelle TAVOLE della sezione 2. Nella compilazione del modello, gli allegati relativi a ciascuna TAVOLA dovranno essere inseriti immediatamente dopo la TAVOLA cui si riferiscono, prima della eventuale TAVOLA successiva. In caso di variazione del contenuto di una TAVOLA, il relativo allegato dovra' essere compilato nuovamente anche se il suo contenuto risulta invariato rispetto alla precedente comunicazione.

La sezione comprende quattro tipi di ALLEGATI.

"Allegato A" - Tale allegato deve essere compilato nel caso in cui siano dichiarate delle azioni il cui titolo di possesso sia "proprieta'" , "riportato o prestatore" , "riportatore o prestatario" , "fiducia" , "gestione del risparmio" e tutte o parte di tali azioni detenute risultino prive del diritto di voto.
In tal caso, nel quadro 2.3 della Sezione 2 deve essere riempito il campo "Di cui senza voto" e deve essere compilato l'allegato A se almeno uno dei soggetti cui spetta il diritto di voto sulle azioni o quote di cui il "Partecipante" ha dichiarato di esserne privo, risulti titolare, relativamente a tali azioni o quote, di diritti di voto in misura superiore alla soglia rilevante.

Nell'allegato devono essere indicati tutti i dati anagrafici del soggetto titolare di tali diritti di voto, tranne il codice fiscale per le societa' estere, l'ammontare delle azioni o quote cui i diritti di voto si riferiscono, ripartite per titolo di possesso, e la relativa percentuale.

"Allegato B" - Tale allegato deve essere compilato quando le azioni o quote indicate in una TAVOLA DELLE PARTECIPAZIONI a titolo di "Proprieta'" sono possedute almeno in parte per il tramite di una societa' fiduciaria o di una interposta persona.

In tale allegato devono essere indicati tutti i dati anagrafici della societa' fiduciaria o dell'interposta persona e l'ammontare delle azioni o quote affidate, indicando le azioni prive del diritto di voto, solo nel caso in cui la societa' "Partecipata" della coppia cui si riferisce l'allegato coincide con la "societa' oggetto di dichiarazione" .

"Allegato C" - Tale allegato deve essere compilato nel caso di dichiarazione resa da una societa' fiduciaria o da una interposta persona, in quanto titolare di una partecipazione rilevante in una societa' quotata, che indica nella TAVOLA DI PARTECIPAZIONE "Intestazione per conto terzi" come titolo del possesso.

In tale allegato deve essere obbligatoriamente indicato nel quadro 3.3. il "Numero di soggetti fiducianti o di interposte persone" . Inoltre, nel quadro 3.4 devono essere indicati, ove presenti, i fiducianti o i soggetti che hanno intestato le azioni all'interposta persona in possesso di una percentuale rilevante del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto della societa' quotata, indicando i loro dati anagrafici e l'ammontare delle azioni o quote da loro intestate alla societa' fiduciaria o alla interposta persona dichiarante.

"Allegato D" - Tale allegato deve essere compilato nel caso in cui siano dichiarate azioni il cui titolo di possesso sia "Pegno" , "Usufrutto" , "Deposito" o "Diritti di voto per vincoli contrattuali" e: (i) la societa' "Partecipata" coincide con la "Societa' oggetto di dichiarazione" del quadro 1.3 della stessa dichiarazione; (ii) tra i soggetti proprietari delle azioni delle quali sono privati del diritto di voto vi sia almeno un soggetto in possesso di una percentuale rilevante del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto della societa' oggetto di partecipazione.
Nel quadro 3.5 deve essere indicato il "Numero complessivo di soggetti proprietari" delle azioni il cui diritto di voto e' esercitato dal soggetto "Partecipante" .

Nel quadro 3.6 devono essere indicati i dati anagrafici e l'ammontare delle azioni possedute dai soggetti proprietari in possesso di una percentuale rilevante del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto della societa' oggetto di partecipazione.

SEZIONE 4: OPERAZIONI DI FUSIONE E DICHIARAZIONI DI PERDITA DEL CONTROLLO

Tale sezione comprende due quadri che devono essere utilizzati per descrivere due tipologie di operazioni che possono interessare societa' controllate dal dichiarante e che non sono riconducibili a variazioni nel rapporto di partecipazione descritto nelle TAVOLE della Sezione 2.

Quadro 4.1: "Operazioni di fusione" - Deve essere riempito per descrivere un'operazione riguardante la fusione di societa' controllate dal dichiarante, sia nel caso che le societa' interessate siano anche societa' oggetto di dichiarazione, sia nel caso che le societa' interessate siano societa' interposte tra il dichiarante e una societa' oggetto di dichiarazione. Tale quadro prevede l'indicazione del soggetto incorporante e delle societa' incorporate, nel caso di incorporazione, o della nuova societa' risultante dalla fusione e delle societa' fuse, nel caso di costituzione di una nuova societa'. Le partecipazioni detenute dai soggetti incorporati o fusi saranno automaticamente assegnate al soggetto incorporante o risultante dalla fusione e saranno considerate azzerate le altre partecipazioni detenute nelle societa' incorporate.

Quadro 4.2: "Dichiarazione di perdita di controllo" - Deve essere utilizzato esclusivamente per comunicare la perdita del controllo rispetto ad una societa' contenuta in una precedente dichiarazione come soggetto interposto tra il dichiarante ed una societa' oggetto di dichiarazione.

PARTE III - CRITERI GENERALI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO

1. PRIMA DICHIARAZIONE (CAUSALE 1)

1.1 In occasione del superamento della soglia del 2% il dichiarante dovra' effettuare una comunicazione che conterra':

- nel quadro 1.3 della sezione 1, l'indicazione della societa' oggetto della dichiarazione, cioe' della societa' per la quale si e' acquisita la partecipazione rilevante, riempiendo tutti i campi previsti;

- nelle tavole della sezione 2, la descrizione di tutti i rapporti di partecipazione tra coppie di soggetti rientranti negli obblighi informativi (dichiarante, societa' oggetto della partecipazione e eventuali soggetti interposti). Si raccomanda altresi' di descrivere le relazioni di partecipazione di tutte le societa' incluse nella dichiarazione rispetto al soggetto dichiarante, comprese le catene minoritarie.

1.2 Nel caso in cui il soggetto dichiarante superi la soglia rilevante per il tramite di societa' controllate che, al momento dell'operazione, risultano titolari, direttamente o indirettamente, di partecipazioni in altre societa' oggetto di dichiarazione, nella nuova dichiarazione con causale 1 devono essere descritti solo i rapporti di partecipazione che non fossero gia' stati inseriti dal dichiarante nell'ambito di precedenti dichiarazioni, o che risultino variati rispetto alla precedente dichiarazione. In tale ultimo caso si dovranno comunque indicare nelle "Eventuali osservazioni" i soggetti per conto dei quali si effettua la dichiarazione ai sensi dell'art. 121, comma 2, del presente regolamento.

1.3 La causale 1 deve essere utilizzata in occasione dell'ammissione a quotazione di una societa' per le dichiarazioni dei soggetti che detengono partecipazioni rilevanti nella societa' neo-quotata.

1.4 In ipotesi di successione mortis causa, di scomparsa del soggetto dichiarante di una precedente dichiarazione a seguito di fusione o di liquidazione, i nuovi soggetti titolari della partecipazione, dovranno effettuare una segnalazione a proprio nome. Inoltre si raccomanda di comunicare la riduzione entro la soglia rilevante della partecipazione in capo al precedente soggetto dichiarante utilizzando la "causale" 3. Nel caso di eredita' giacente tali obblighi sono da intendersi in capo al curatore. Nel caso di liquidazione della societa' dichiarante, gli obblighi sono da intendersi in capo al liquidatore.

2. VARIAZIONI SUCCESSIVE DELLA PARTECIPAZIONE RILEVANTE (CAUSALE 2)

2.1 In occasione di una variazione rilevante della percentuale complessivamente detenuta in relazione ad una partecipazione gia' dichiarata, si dovra' effettuare una comunicazione che conterra':

- nel quadro 1.3 della sezione 1, l'indicazione della societa' oggetto della dichiarazione, cioe' della societa' per la quale si e' determinata la variazione rilevante della partecipazione, e il nuovo valore della partecipazione;

- nelle tavole della sezione 2, l'indicazione delle relazioni di partecipazione che risultano variate in termini di percentuale rispetto alla precedente dichiarazione.
2.2 Tale causale andra' altresi' utilizzata nel caso in cui la variazione sia comunicata da un soggetto che in occasione della precedente dichiarazione nella stessa societa' quotata si sia avvalso della facolta' prevista dall'articolo 121, comma 2, del presente regolamento.

2.3. La variazione rilevante puo' essere dovuta a:

1) variazioni del o dei rapporti di partecipazione nella societa' quotata;

2) acquisto del controllo di una o piu' societa' che direttamente o indirettamente detengono una partecipazione nella societa' quotata o primo acquisto da parte di una societa' controllata dal dichiarante che non era contenuta in alcuna precedente dichiarazione. In tal caso dovranno essere elencate solo le coppie di partecipazione e le relative relazioni di controllo che si determinano in seguito all'acquisto;

3) perdita del controllo di una societa' che nella precedente dichiarazione partecipava direttamente o indirettamente nella societa' oggetto di dichiarazione. In tal caso dovranno essere comunicate solo le coppie la cui variazione determina la perdita del controllo e, nel quadro 4.2, tutte le altre societa' precedentemente controllate e delle quali si e' conseguentemente perso il controllo.

3. RIDUZIONE ENTRO LA SOGLIA RILEVANTE DEL 2% (CAUSALE 3)

3.1 Nel caso di riduzione di una partecipazione rilevante complessivamente detenuta, si dovra' effettuare una dichiarazione che conterra':

- nel quadro 1.3 della sezione 1, l'indicazione della societa' quotata per la quale si e' determinata la riduzione entro la soglia del 2%;

- nelle tavole della sezione 2, la descrizione delle sole coppie variate e delle eventuali variazioni nelle relazioni di controllo che hanno determinato la riduzione entro la soglia rilevante.

3.2. In particolare, la riduzione entro la soglia rilevante puo' essere dovuta a:
1) variazioni del o dei rapporti di partecipazione nella societa' quotata oggetto di dichiarazione;

2) perdita del controllo di una societa' che nella precedente dichiarazione partecipava direttamente o indirettamente nella societa' oggetto di dichiarazione. In tal caso devono essere indicate nel quadro 4.2 tutte le societa' precedentemente controllate e delle quali si e' conseguentemente perso il controllo.

4. VARIAZIONI NELLE MODALITADI PARTECIPAZIONE (CAUSALE 4)

4.1 Tale causale andra' utilizzata nel caso in cui, pur non variando in misura rilevante la partecipazione complessiva detenuta dal dichiarante nella societa' quotata, ci siano variazioni che riguardino la struttura delle catene di partecipazione, il titolo del possesso della partecipazione rilevante, l'ammontare totale dei diritti di voto posseduti, i soggetti riportati negli allegati. In tali casi la comunicazione dovra' contenere:
- nel quadro 1.3 della sezione 1, l'indicazione della societa' quotata per la quale assumono rilevanza le predette variazioni;

- nelle tavole della sezione 2, l'indicazione delle eventuali variazioni nelle catene e nella modalita' di detenzione delle partecipazioni nella societa' oggetto di dichiarazione rispetto alla precedente dichiarazione;

- negli allegati della sezione 3, la nuova situazione che si determina in seguito a variazioni relative a soggetti gia' presenti e/o all'ingresso/estromissione di soggetti.

4.2 La causale 4 puo' essere obbligatoria ovvero, ai fini di una piu' compiuta ed aggiornata ricostruzione delle strutture partecipative, solo raccomandata.

La causale 4 e' da intendersi obbligatoria nei casi in cui si verifichino:

1) variazioni dei soggetti indicati negli allegati (A, B, C, e D) o variazioni rilevanti delle loro partecipazioni nella societa' quotata. In tal caso deve essere comunicata la coppia per la quale si determina la variazione nel contenuto degli allegati con i relativi allegati;

2) variazioni rilevanti nell'ammontare dei diritti di voto posseduti relativamente alla partecipazione direttamente e/o indirettamente posseduta dal dichiarante nella societa' quotata;

3) operazioni di fusione di societa' controllate dal dichiarante o di loro incorporazione nell'ambito di una catena che termini con una societa' che detiene una partecipazione rilevante nella societa' quotata.
Tale comunicazione e' da intendersi obbligatoria per il solo soggetto incorporante, ai sensi della vigente disciplina civilistica.
Nel caso in cui si tratti di una fusione per incorporazione, deve essere compilato il quadro 4.1 con l'indicazione della societa' incorporante e delle societa' incorporate.
Nel caso in cui la fusione comporti la costituzione di una nuova societa', deve essere compilato il quadro 4.1 considerando il nuovo soggetto come soggetto incorporante e le societa' che partecipano alla fusione come societa' incorporate e si deve indicare in una apposita "Sezione 2" il nuovo rapporto tra il soggetto dichiarante o una sua controllata e la societa' costituita con la fusione.

La causale 4 e' da intendersi raccomandata nei seguenti casi:

1) inserimento di una societa' controllata in una catena gia' dichiarata o che dia luogo ad una nuova catena di partecipazione che termina con una percentuale non rilevante nella societa' quotata. In tal caso devono essere indicate le eventuali coppie non piu' esistenti a seguito dell'inserimento della nuova societa', le nuove coppie di partecipazione e le relative relazioni di controllo che si determinano in seguito all'acquisto;

2) estromissione di una societa' controllata da una catena gia' dichiarata che termina con una percentuale non rilevante nella societa' quotata. In tal caso devono essere comunicate le coppie in cui si determinano variazioni e, nel quadro 4.2, tutte le societa' precedentemente controllate delle quali si e' perso il controllo;
3) operazioni di fusione di societa' controllate dal dichiarante o di loro incorporazione, facenti parte di una catena che termina con una percentuale non rilevante nella societa' quotata.

4.3 La causale 4 andra', altresi', utilizzata quando la comunicazione viene resa volontariamente ai sensi dell'art. 121, comma 2, del presente regolamento, da un soggetto diverso da quelli per i quali si e' verificata la variazione rilevante. In tal caso la comunicazione e' obbligatoria esclusivamente per i soggetti che sarebbero autonomamente tenuti. Ad esempio:

1) variazioni rilevanti della percentuale detenuta da societa' controllate ovvero inserimento di societa' controllate nell'ambito di una catena che termini con una societa' che detiene una partecipazione rilevante nella societa' oggetto di dichiarazione;

2) estromissione di societa' controllate nell'ambito di una catena che termini con una societa' che detiene una partecipazione rilevante nella societa' oggetto di dichiarazione.

5. DICHIARAZIONE DA EFFETTUARE QUALORA UN SOGGETTO NON USUFRUISCA PIUDELLA FACOLTA' EX ARTICOLO 121, COMMA 2, DEL PRESENTE REGOLAMENTO (CAUSALE 5)

5.1 Qualora un soggetto che abbia usufruito della facolta' prevista dall'articolo 121, comma 2, del presente regolamento in relazione ad una partecipazione rilevante, non usufruisca piu' di tale facolta', dovra' essere resa una nuova dichiarazione con causale 5, pur non essendo variata in misura rilevante la partecipazione.

La dichiarazione con causale 5 conterra':

- nel quadro 1.3 della sezione 1, l'indicazione della societa' quotata e della percentuale di partecipazione;

- nelle tavole della sezione 2, la descrizione di tutti i rapporti di partecipazione tra coppie di soggetti rientranti negli obblighi informativi (dichiarante, societa' oggetto della partecipazione e eventuali soggetti interposti) e le relazioni di controllo di tutte le societa' incluse nella dichiarazione, rispetto al soggetto dichiarante.

5.2 Nel caso di dichiarazioni rese con causale 5, come data dell'operazione da indicare nel quadro 1.2 della sezione 1 deve essere indicata quella in cui si e' determinata la cessazione delle condizioni per usufruire della facolta' prevista dall'articolo 121, comma 2, del presente regolamento.

PARTE IV - IL MODELLO 120B

1. IL CALCOLO DELLA PARTECIPAZIONE POTENZIALE RILEVANTE

1.1 Il superamento o la discesa entro le soglie previste dall'articolo 119 del presente regolamento (5%, 10%, 25%, 50% e 75%) devono essere valutati con riferimento a due diversi criteri di calcolo, che danno luogo a due obblighi distinti:

a) il criterio previsto dall'articolo 118, applicabile a tutte le soglie di comunicazione, che considera le azioni di cui un soggetto e' titolare e i diritti di voto a lui spettanti o attribuiti (partecipazione effettiva);

b) il criterio previsto dall'articolo 119, comma 1, che richiede di tener conto, in aggiunta alla partecipazione effettiva, anche delle azioni che il soggetto puo' acquistare o vendere di propria iniziativa (partecipazione potenziale che e' calcolata come somma algebrica della partecipazione effettiva e di quella che si puo' acquistare o vendere di propria iniziativa).

1.2 L'obbligo derivante dal criterio a), quando cioe' una delle soglie di cui all'articolo 119 e' superata in acquisto o in vendita in seguito a variazioni della partecipazione effettiva, deve essere assolto effettuando una comunicazione utilizzando il modello 120A.

1.3 L'obbligo derivante dal criterio b), quando cioe' una delle soglie di cui all'articolo 119 e' superata in acquisto o in vendita in seguito a variazioni della partecipazione potenziale, deve essere assolto effettuando una comunicazione utilizzando il modello 120B.

1.4 In riferimento a quanto stabilito dall'articolo 119, comma 2, nel caso in cui l'esercizio di diritti di conversione o di warrant sia non continuativo, il dichiarante che ha computato le azioni corrispondenti, al fine di determinare la percentuale di dichiarazione, continua a considerare tali azioni anche alla fine del periodo di esercizio se non ha esercitato tale facolta'.

2. LA STRUTTURA DEL MODELLO E IL CONTENUTO DELLE SEZIONI SEZIONE 1: DICHIARAZIONE

Comprende gli elementi essenziali della comunicazione, rappresentanti dall'indicazione dell'identita' del soggetto "Dichiarante" , che e' il titolare dell'obbligo di dichiarazione in quanto possessore in via diretta o indiretta della partecipazione potenziale, delle "Societa' oggetto della dichiarazione" , cioe' le societa' nelle quali il soggetto dichiarante possiede le partecipazioni potenziali e l'ammontare complessivo della partecipazione potenziale facente capo al soggetto dichiarante.

Quadro 1.1: "Dichiarante" - Contiene l'indicazione e le informazioni anagrafiche sul soggetto titolare dell'obbligo di dichiarazione. Enecessario riempire tutti i campi previsti, con l'eccezione del codice fiscale e del numero di iscrizione CCIAA per i soggetti non residenti in Italia.
In tale quadro deve anche essere indicata la "Data dell'operazione" , che e' quella idonea a determinare l'insorgere dell'obbligo di comunicazione.
Quadro 1.2: "Societa' oggetto di dichiarazione" - Contiene l'indicazione delle societa' rispetto alle quali il soggetto dichiarante ha maturato l'obbligo di dichiarazione, individuate con le relative informazioni anagrafiche.

Quadro 1.3: "Partecipazione potenziale" - Contiene la descrizione analitica della partecipazione potenziale detenuta direttamente e/o indirettamente dal dichiarante.

In particolare sono indicate:

- la partecipazione effettiva, rappresentata dalla partecipazione calcolata senza tener conto delle azioni che possono essere acquistate o vendute di propria iniziativa, corrispondente alla partecipazione calcolata secondo i criteri previsti dall'articolo 118 del presente regolamento;
- le azioni con diritto di voto che si possono acquistare di propria iniziativa, specificando se tale facolta' deriva da accordi contrattuali, conversione di strumenti convertibili o esercizio di warrant, e le relative percentuali calcolate sul capitale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto;
- le azioni con diritto di voto che si possono vendere di propria iniziativa, e la relativa percentuale calcolata sul capitale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto;
- la partecipazione potenziale, che corrisponde alla somma algebrica delle prime tre voci.

SEZIONE 2: SOGGETTI CHE DETENGONO LA PARTECIPAZIONE POTENZIALE

Tale sezione deve essere compilata solo nel caso che la partecipazione potenziale sia detenuta dal soggetto dichiarante almeno in parte per via indiretta.

Quadro 2.1: "Soggetti che detengono la partecipazione potenziale" Contiene l'indicazione e le informazioni anagrafiche sul soggetto che detiene direttamente la partecipazione. Enecessario riempire tutti i campi previsti, con l'eccezione del codice fiscale e del numero iscrizione CCIAA per i soggetti non residenti in Italia. Inoltre e' necessario indicare la relazione di controllo tra il soggetto dichiarante di cui al quadro 1.2 della sezione 1 e il soggetto che detiene direttamente la partecipazione potenziale, nel campo "Rapporto di controllo con il soggetto dichiarante" . Sono previste quattro modalita' di controllo e l'assenza di controllo:

A: Controllo di diritto
B: Controllo tramite una partecipazione che consente di esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria
C: Controllo solitario tramite patto di sindacato
D: Controllo ai sensi dell'art. 93, comma 1, lett. a), del Testo Unico
E: Non controllo

PARTE V - IL MODELLO 120C

Per la compilazione del Modello 120C si fa riferimento, in quanto compatibili, alle istruzioni per la compilazione del Modello 120A.

B) - LE PARTECIPAZIONI DI SOCIETAQUOTATE IN NON QUOTATE PARTE I - AMBITO E MODALITADI APPLICAZIONE

1. PRECISAZIONI SUGLI OBBLIGHI INFORMATIVI

1.1 L'assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 123 e 125 del presente regolamento richiede l'utilizzo esclusivo del modello 120A, compilato secondo il tracciato record contenuto in appendice. La comunicazione deve essere effettuata esclusivamente su supporto informatico secondo quanto indicato nel successivo punto 4.2.

2. IL CALCOLO DELLA PARTECIPAZIONE RILEVANTE

2.1 Ai fini del calcolo della percentuale non va tenuto conto delle azioni prive del diritto di voto (ad es. azioni di risparmio); al contrario, occorre tener conto anche di quelle azioni private ex lege (ad esempio, azioni proprie) o per atti di disposizione negoziale, del diritto di voto.

2.2 Le azioni possedute devono essere rapportate, per il calcolo della percentuale, al capitale sottoscritto - rappresentato da azioni con diritto di voto - quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni. In ipotesi di variazione del capitale sociale, si dovra' considerare il nuovo capitale sociale a partire dalla data di efficacia dell'atto che ha determinato tale variazione; nel caso di societa' italiane, per l'individuazione di tale data si fa riferimento a quanto indicato nell'articolo 98 del presente regolamento.
Per le societa' cooperative, la dichiarazione attiene al numero totale delle azioni possedute, prescindendo dal numero dei voti che di fatto possono essere espressi in sede assembleare.

2.3 Nell'ipotesi di azioni oggetto di contratto di pegno e di usufrutto, il creditore pignoratizio e l'usufruttuario dovranno effettuare la segnalazione solo nel caso in cui ad essi spetti il diritto di voto inerente alle azioni. Nell'ipotesi di contratti di pegno che prevedono particolari clausole inerenti l'esercizio del diritto di voto in relazione agli argomenti che figurano all'ordine del giorno dell'assemblea, la comunicazione dovra' comunque essere effettuata sia dal proprietario delle azioni sia dal creditore pignoratizio specificando, nell'apposito spazio per le "Eventuali osservazioni" , le situazioni rilevanti ai fini dell'esercizio del diritto di voto.

2.4 Nell'ipotesi di azioni oggetto di contratto di pegno "indiviso" a favore di un pool di creditori con cessione del diritto di voto, la comunicazione per l'eventuale superamento delle soglie rilevanti deve essere effettuata pro-quota dai soggetti tenuti.
Qualora non fosse possibile individuare le quote spettanti a ciascun creditore pignoratizio nell'ambito del pool, ciascun soggetto tenuto all'obbligo dovra' dichiarare l'intero ammontare del pegno specificando nell'apposito spazio per le "Eventuali osservazioni" , che si tratta di pegno "indiviso" detenuto in pool, indicandovi anche il nominativo dell'eventuale soggetto capofila. Tali soggetti potranno avvalersi della facolta' prevista dall'articolo 121, comma 2, del presente regolamento, a condizione che nella dichiarazione resa da uno dei soggetti del pool relativa alla partecipazione corrispondente all'intero ammontare del pegno sia specificato che la dichiarazione e' resa anche per conto degli altri soggetti (indicando il nominativo di ognuno).

2.5 Nell'ipotesi di azioni possedute a titolo di deposito, il depositario dovra' effettuare la segnalazione solo nel caso in cui esso eserciti discrezionalmente il diritto di voto.
2.6 Nell'ipotesi di operazioni di prestito titoli o di riporto l'obbligo di comunicazione ricade sempre sul prestatore o riportato, mentre ricade sul prestatario o riportatore nella sola ipotesi in cui tale soggetto mantenga la proprieta' ed il diritto di voto dei titoli medesimi oltre la data di liquidazione dell'operazione.

3. DETERMINAZIONE DEI TERMINI E DELLE MODALITAPER L'INVIO DELLA COMUNICAZIONE ALLA SOCIETAPARTECIPATA

3.1 Nella comunicazione andra' indicata la data dalla quale decorre il termine di 7 giorni di calendario entro il quale deve essere eseguita la comunicazione.

3.2 In caso di costituzione di societa', acquisto o trasferimento per atto tra vivi, fusioni o scissioni, costituzione di pegno, di usufrutto o di deposito, dovra' farsi riferimento alla data di perfezionamento dell'atto, secondo la rispettiva disciplina civilistica, indipendentemente dalla data di esecuzione.
In caso di liquidazione della societa' partecipata, l'obbligo di comunicazione decorre dalla data del deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese della richiesta di cancellazione.

3.3 In ipotesi di variazione del capitale sociale, gli eventuali obblighi di comunicazione decorrono dalla data di efficacia.

3.4 Le comunicazioni si intendono effettuate nel giorno in cui sono state consegnate direttamente o spedite per lettera raccomandata A.R.

4. DETERMINAZIONE DEI TERMINI E DELLE MODALITAPER L'INVIO DELLA COMUNICAZIONE ALLA CONSOB

4.1 Sono previste due modalita' di adempimento dell'obbligo, per il quale e' richiesto l'utilizzo esclusivo del modello 120A:

- una comunicazione "a fotografia" ,
- una comunicazione "per variazioni"

In occasione della comunicazione effettuata per la prima volta da un soggetto dichiarante deve sempre essere utilizzata la modalita' a fotografia.
Nel caso delle successive comunicazioni effettuate dallo stesso soggetto dichiarante potranno essere utilizzate alternativamente le due modalita'.

In entrambi i casi la comunicazione deve essere effettuata su supporto informatico.

4.2 La comunicazione "a fotografia" contiene, in un unico modello, tutte le partecipazioni superiori al 10% detenute dalla societa' quotata alla data di riferimento, indipendentemente dal fatto che le partecipazioni gia' dichiarate nella precedente comunicazione abbiano o meno subito variazioni.
Nel caso in cui alla data di riferimento il soggetto dichiarante non detenga alcuna partecipazione rilevante, in luogo del modello 120A deve essere inviata una nota contenente tale informazione.
4.3 La comunicazione "per variazioni" contiene, in un unico modello, solo:

- le partecipazioni superiori al 10% che, alla data di riferimento, risultino variate rispetto a quanto comunicato nella precedente comunicazione;

- le nuove partecipazioni superiori al 10% acquisite in data successiva a quella di riferimento della precedente comunicazione;

- le partecipazioni gia' comunicate nella precedente comunicazione che, alla data di riferimento, risultano ridotte entro il limite del 10%.

Nel caso in cui nel periodo di riferimento non si sia determinata alcuna variazione delle partecipazioni rilevanti, in luogo del modello 120A deve essere inviata una nota contenente tale informazione.

4.4 Nel caso in cui ci si avvalga della facolta' prevista dall'articolo 121, comma 2, del presente regolamento, al fine di realizzare la completezza delle informazioni, nel modello dovranno comunque essere riportati tutti gli elementi utili che consentano di ricostruire le partecipazioni rilevanti di tutti i soggetti tenuti all'obbligo. La comunicazione potra' essere effettuata:

a) da una societa' quotata anche per conto delle societa' quotate sue controllate;

b) da una societa' quotata anche per conto di una o piu' altre societa' quotate che la controllano, a condizione che le partecipazioni rilevanti comunicate dal dichiarante siano detenute dalle altre societa' quotate che si avvalgono della facolta' per il tramite esclusivo del soggetto dichiarante.

Nella comunicazione dovranno essere indicati, nelle osservazioni, tutti i soggetti tenuti all'obbligo diversi dal dichiarante. In tal caso la dichiarazione potra' essere firmata solo dal dichiarante.

4.5 Nel caso in cui i soggetti contenuti nella precedente dichiarazione abbiano subito una modifica nelle informazioni anagrafiche contenute nei quadri 1.3, 2.1 e 2.2 del modello 120A, comunicate nella dichiarazione precedente, nella nuova comunicazione periodica dovranno essere utilizzati i nuovi dati anagrafici nel modello 120A e dovranno essere indicate le variazioni intervenute (riportando per ogni societa' interessata sia i vecchi dati che i nuovi) in una nota separata allegata al modello. Nella medesima nota allegata devono essere indicate anche le societa' di nuova acquisizione e le eventuali societa' precedentemente dichiarate che siano liquidate o abbiano subito operazioni di fusione e/o incorporazione.

4.6 Il campo "ragione sociale" relativo a tutte le societa' inserite nei modelli deve essere riempito secondo i seguenti criteri:

- la denominazione della societa' deve essere quella risultante dall'atto costitutivo senza abbreviazioni;

- la ragione sociale deve includere l'acronimo della forma giuridica senza puntini (ad es. SPA, SRL, SA e non S.P.A., S.R.L, S.A.).

4.7 I termini per l'invio sono quelli indicati nell'articolo 125, comma 2, del presente regolamento. Le comunicazioni si intendono effettuate nel giorno in cui sono state:
a) consegnate direttamente
b) spedite per lettera raccomandata A.R.
c) inviate mediante circuito telematico.

Nei casi a) e b), sulla busta che contiene la comunicazione deve essere indicata la seguente notazione "contiene modelli di comunicazione ex articolo 120 del D.Lgs. 58/1998" .

4.8 L'invio su supporto informatico del modello 120A, puo' essere effettuato secondo due modalita':

- invio tramite rete telematica.

Per trasmettere le dichiarazioni con tale modalita' e' necessario farne richiesta alla Consob la quale fornira' la documentazione tecnica relativa alle specifiche del sistema da impiegare, nonche' l'identificativo e codice segreto per la connessione; al termine dell'invio di ciascuna dichiarazione occorrera' ritirare la ricevuta elettronica.

- invio su dischetto.

Il supporto utilizzabile e' il dischetto per computer da 3,5" formattato per sistemi MS/DOS compatibili.

4.9 All'invio su supporto informatico delle dichiarazioni dovra' accompagnarsi l'inoltro di una lettera contenente l'identificativo della dichiarazione, il nome del dichiarante, della societa' oggetto di dichiarazione, la data dell'operazione e le firme dei soggetti tenuti all'obbligo. Nel caso di invio su dischetto, la lettera dovra' essere inviata congiuntamente al dischetto, citando, come identificativo della dichiarazione, il nome del file.
Nel caso di invio telematico, la lettera dovra' essere inviata entro il temine di 7 giorni dall'inoltro telematico, citando, come identificativo della dichiarazione cui si riferisce, i dati della ricevuta elettronica. La comunicazione inviata tramite rete telematica si considera eseguita nel giorno in cui e' stata rilasciata la ricevuta elettronica, ma l'obbligo della dichiarazione verra' considerato assolto solo con l'invio della lettera contenente le firme dei soggetti tenuti.
Con successiva comunicazione verranno indicate le modalita' di adempimento degli obblighi di comunicazione mediante utilizzo della firma digitale.

5. CONTENUTO DELLE INFORMAZIONI DA RENDERE PUBBLICHE AI SENSI DELL'ARTICOLO 126 DEL PRESENTE REGOLAMENTO

5.1 Le societa' con azioni quotate dovranno inserire all'interno (ovvero in allegato) del progetto di bilancio, del bilancio e della relazione semestrale, un elenco delle partecipazioni rilevanti ai sensi dell'articolo 125 del presente regolamento che contenga le seguenti informazioni:

- denominazione e forma giuridica della societa' partecipata, specificando lo Stato di appartenenza;

- percentuale totale della partecipazione e modalita' di detenzione della stessa;

- denominazione e forma giuridica delle eventuali societa' controllate che detengono direttamente la partecipazione nella societa' non quotata ed ammontare di ogni singola partecipazione detenuta da tali societa'.

PARTE II - IL MODELLO 120 A

LA STRUTTURA DEL MODELLO E IL CONTENUTO DELLE SEZIONI

SEZIONE 1: DICHIARAZIONE

Comprende gli elementi essenziali della comunicazione, rappresentati dall'indicazione dell'obbligo normativo cui la comunicazione si riferisce, dell'identita' del soggetto "Dichiarante" , che e' il titolare dell'obbligo di dichiarazione in quanto possessore in via diretta o indiretta delle partecipazioni rilevanti, e delle "Societa' oggetto della dichiarazione" , cioe' le societa' nelle quali il soggetto dichiarante possiede le partecipazioni rilevanti.

Tale sezione e' composta di tre quadri: il "Tipo dichiarazione" , il soggetto "Dichiarante" e le "Societa' oggetto di dichiarazione" .

Quadro 1.1: "Tipo dichiarazione" - Indica il tipo di obbligo informativo cui la dichiarazione si riferisce: Partecipazioni rilevanti di societa' quotate in societa' non quotate.

Quadro 1.2: "Dichiarante" - Contiene l'indicazione e le informazioni anagrafiche sul soggetto titolare dell'obbligo di dichiarazione.
In tale quadro deve anche essere indicata la "Data dell'operazione" , che e' quella di chiusura del primo semestre di esercizio o di chiusura dell'esercizio cui la dichiarazione si riferisce.

Quadro 1.3: "Societa' oggetto di dichiarazione" - Contiene l'indicazione delle societa' rispetto alle quali il soggetto dichiarante e' tenuto all'obbligo di dichiarazione, individuate con le relative informazioni anagrafiche, con l'eccezione del codice fiscale e del numero iscrizione CCIAA per i soggetti non residenti in Italia.
Per ogni societa' oggetto di dichiarazione devono essere indicate le azioni o quote possedute direttamente e indirettamente dal dichiarante. In particolare si deve indicare:

- il numero totale di azioni o quote votanti possedute e il rapporto percentuale tra tali azioni o quote ed il capitale sociale rappresentato da azioni o quote con diritto di voto. Di tale percentuale dovra' tenersi conto al fine di verificare la sussistenza o meno dell'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 125 del presente regolamento;

- il numero di azioni o quote ordinarie possedute e il rapporto percentuale tra tali azioni o quote ed il capitale sociale rappresentato da azioni o quote con diritto di voto in assemblea ordinaria;

- il numero delle azioni o quote votanti di cui il dichiarante sia titolare del diritto di voto e il rapporto percentuale tra tali azioni o quote ed il capitale sociale rappresentato da azioni o quote con diritto di voto;

- il numero delle azioni o quote ordinarie di cui il dichiarante sia titolare del diritto di voto e il rapporto percentuale tra tali azioni o quote ed il capitale sociale rappresentato da azioni o quote con diritto di voto in assemblea ordinaria.

Si deve inoltre indicare il valore nominale della singola azione o quota della societa' oggetto di dichiarazione e la valuta in cui queste sono espresse.
Nel caso in cui la societa' oggetto di dichiarazione sia una societa' a responsabilita' limitata, le cui quote abbiano valore non omogeneo, la descrizione della partecipazione rilevante deve essere effettuata indicando il possesso di un numero di quote pari al valore complessivo della partecipazione, espresso nella valuta di denominazione del capitale sociale, con un valore nominale unitario.

"Causale dichiarazione" - In tale campo deve essere indicato il motivo per cui si effettua la dichiarazione, secondo le seguenti causali:

0 nel caso in cui si adotti la comunicazione "a fotografia" (vedi PARTE III Punto A); mentre per la comunicazioni "per variazioni" (vedi PARTE III - Punto B) dovranno essere indicate le seguenti causali:

1 dichiarazione da effettuare per una partecipazione superiore al 10%, in essere alla data di riferimento, che e' stata acquisita in data successiva rispetto alla data di riferimento della comunicazione precedente (Prima dichiarazione);

2 dichiarazione da effettuare per una partecipazione superiore al 10%, contenuta nella dichiarazione precedente che, alla data di riferimento, risulta variata rispetto alla dichiarazione precedente, in modo tale da non comportare la riduzione della partecipazione entro il 10% (Variazioni successive);

3 dichiarazione da effettuare per una partecipazione contenuta nella dichiarazione precedente che si e' ridotta entro il 10% in data successiva rispetto alla data di riferimento della comunicazione precedente (Riduzione entro le soglie rilevanti);

4 dichiarazione da effettuare per una partecipazione contenuta nella dichiarazione precedente che ha subito variazioni nelle modalita' con cui e' detenuta senza che sia variato il suo ammontare.

"Codice operazione" - In tale campo andra' indicato, secondo i codici di seguito riportati, il titolo dell'acquisto o della variazione della partecipazione rilevante facendo riferimento all'ultima operazione che determina l'obbligo della comunicazione:

A: Compravendita in un mercato regolamentato
B: Compravendita (ad es. transazione ai blocchi)
C: Acquisto a titolo gratuito per atto tra vivi
D: Successione mortis-causa
E: Pegno
F: Usufrutto
G: Deposito
H: Riporto o Prestito titoli
I: Altro

Per le dichiarazioni periodiche "a fotografia" (con causale 0) dovra' essere indicato sempre il codice I.

SEZIONE 2: TAVOLE DELLE PARTECIPAZIONI E DELLE RELAZIONI DI CONTROLLO

Tale sezione comprende le tavole che descrivono (per coppie) le relazioni di partecipazione diretta intercorrenti tra i soggetti previsti dall'obbligo di dichiarazione e le relazioni di controllo del dichiarante rispetto a tutte le societa' che risultano "Partecipate" all'interno delle coppie.

Deve essere compilata una tavola per ogni relazione di partecipazione.

La sezione 2 comprende tre quadri relativi alla descrizione della relazione di partecipazione e di controllo: il "Partecipante" , la societa' "Partecipata" e le "Azioni o quote possedute" .

Quadro 2.1: "Partecipante" - Contiene le informazioni anagrafiche del soggetto dichiarante o della societa' da questi controllata che detiene la relazione di partecipazione descritta nella TAVOLA.

Quadro 2.2: "Partecipata" - Contiene le informazioni anagrafiche sul soggetto le cui azioni o quote sono detenute direttamente dal "Partecipante" di cui al precedente quadro 2.1. Inoltre e' necessario indicare la relazione di controllo tra il soggetto dichiarante di cui al quadro 1.2 della sezione 1. e il soggetto partecipato, nel campo "Rapporto di controllo con il soggetto dichiarante" . Sono previste quattro modalita' di controllo e l'assenza di controllo:

A: Controllo di diritto
B: Controllo tramite una partecipazione che consente di esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria
C: Controllo solitario tramite patto di sindacato
D: Controllo ai sensi dell'art. 93, comma 1, lett. a), del Testo Unico
E: Non controllo

La descrizione della relazione di controllo deve esprimere il rapporto di controllo tra il soggetto dichiarante e la societa' partecipata, con riferimento alla partecipazione totale posseduta dal dichiarante.

Quadro 2.3: "Azioni o quote possedute" - Contiene le informazioni necessarie per descrivere nel dettaglio ammontare e natura della partecipazione.

Il campo "Titolo del possesso" indica se le azioni o quote e/o i diritti di voto sono detenuti a titolo di:

- proprieta'
- riportato o prestatore
- riportatore o prestatario
- Intestazione per conto terzi
- gestione del risparmio
- pegno
- usufrutto
- deposito
- esercizio del diritto di voto per vincoli contrattuali.
Nel campo "Totale" deve essere indicato il numero di azioni possedute dal soggetto partecipante, considerando sia quelle di cui il "Partecipante" dispone del diritto di voto che quelle delle quali ne e' privato.

SEZIONE 3: ALLEGATI

Gli allegati contengono dati di specificazione dei singoli rapporti di partecipazione tra coppie di soggetti riportati nelle TAVOLE della sezione 2. Nella compilazione del modello, gli allegati relativi a ciascuna TAVOLA dovranno essere inseriti immediatamente dopo la TAVOLA cui si riferiscono, prima della eventuale TAVOLA successiva. In caso di variazione del contenuto di una TAVOLA, il relativo allegato dovra' essere compilato nuovamente anche se il suo contenuto risulta invariato rispetto alla precedente comunicazione.

La sezione comprende quattro tipi di ALLEGATI.

"Allegato A" - Tale allegato deve essere compilato nel caso in cui siano dichiarate delle azioni il cui titolo di possesso sia "proprieta'" , "riportato o prestatore" , "riportatore o prestatario" , "fiducia" , "gestione del risparmio" e tutte o parte di tali azioni detenute risultino prive del diritto di voto.
In tal caso, nel quadro 2.3 della Sezione 2 deve essere riempito il campo "Di cui senza voto" e deve essere compilato l'allegato A se almeno uno dei soggetti cui spetta il diritto di voto sulle azioni o quote di cui il "Partecipante" ha dichiarato di esserne privo, risulti titolare, relativamente a tali azioni o quote, di diritti di voto in misura superiore alla soglia rilevante.

Nell'allegato devono essere indicati tutti i dati anagrafici del soggetto titolare di tali diritti di voto, tranne il codice fiscale per le societa' estere, l'ammontare delle azioni o quote cui i diritti di voto si riferiscono, ripartite per titolo di possesso, e la relativa percentuale.

"Allegato B" - Tale allegato deve essere compilato quando le azioni o quote indicate in una TAVOLA DELLE PARTECIPAZIONI a titolo di "Proprieta'" sono possedute almeno in parte per il tramite di una fiduciaria o di una interposta persona.

In tale allegato devono essere indicati tutti i dati anagrafici della societa' fiduciaria o dell'interposta persona e l'ammontare delle azioni o quote affidate, indicando le azioni prive del diritto di voto, solo nel caso in cui la societa' "Partecipata" della coppia cui si riferisce l'allegato coincide con la "societa' oggetto di dichiarazione" .

"Allegato C" - Non applicabile.

"Allegato D" - Tale allegato deve essere compilato nel caso in cui siano dichiarate azioni o quote il cui titolo di possesso sia "Pegno" , "Usufrutto" , "Deposito" o "Diritti di voto per vincoli contrattuali" e tra i soggetti proprietari delle azioni o quote delle quali sono privati del diritto di voto vi sia almeno una societa' quotata in possesso di una percentuale rilevante nella societa' oggetto di dichiarazione.

Nel quadro 3.5 deve essere indicato il "Numero complessivo di soggetti proprietari" delle azioni o quote il cui diritto di voto e' esercitato dal soggetto "Partecipante" .
Nel quadro 3.6 devono essere indicati i dati anagrafici e l'ammontare delle azioni o quote possedute dalle societa' quotate proprietarie di una percentuale rilevante nella societa' oggetto di dichiarazione.

SEZIONE 4: OPERAZIONI DI FUSIONE E DICHIARAZIONI DI PERDITA DEL CONTROLLO

Tale sezione comprende due quadri che devono essere utilizzati per descrivere due tipologie di operazioni che possono interessare societa' controllate dal dichiarante e che non sono riconducibili a variazioni nel rapporto di partecipazione descritto nelle TAVOLE della Sezione 2.

Quadro 4.1: "Operazioni di fusione" - Deve essere riempito per descrivere un'operazione riguardante la fusione di societa' controllate dal dichiarante, sia nel caso che le societa' interessate siano anche societa' oggetto di dichiarazione, sia nel caso che le societa' interessate siano societa' interposte tra il dichiarante e una societa' oggetto di dichiarazione. Tale quadro prevede l'indicazione del soggetto incorporante e delle societa' incorporate, nel caso di incorporazione, o della nuova societa' risultante dalla fusione e delle societa' fuse, nel caso di costituzione di una nuova societa'. Le partecipazioni detenute dai soggetti incorporati o fusi saranno automaticamente assegnate al soggetto incorporante o risultante dalla fusione e saranno considerate azzerate le altre partecipazioni detenute nelle societa' incorporate.

Quadro 4.2: "Dichiarazione di perdita di controllo" - Deve essere utilizzato esclusivamente per comunicare la perdita del controllo rispetto ad una societa' contenuta in una precedente dichiarazione come soggetto interposto tra il dichiarante ed una societa' oggetto di dichiarazione.

PARTE III - CRITERI GENERALI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO

A) COMUNICAZIONE PERIODICA "A FOTOGRAFIA" (CAUSALE 0)

La dichiarazione dovra' contenere il quadro completo delle partecipazioni superiori al 10% detenute dalla societa' quotata in societa' non quotate in essere alla data di riferimento. Secondo tale modalita' dovranno essere quindi comunicate anche le partecipazioni che non sono variate rispetto ad una precedente comunicazione.

La dichiarazione andra' effettuata su un unico modello utilizzando le modalita' previste nel caso di prima acquisizione di una partecipazione rilevante.

Il dichiarante dovra' quindi effettuare una comunicazione che conterra':

- nel quadro 1.3 della sezione 1, l'indicazione delle societa' oggetto della dichiarazione, cioe' delle societa' non quotate nelle quali si detiene una partecipazione rilevante, riempiendo tutti i campi previsti;

- nelle tavole della sezione 2, la descrizione di tutti i rapporti di partecipazione tra coppie di soggetti rientranti negli obblighi informativi (dichiarante, societa' oggetto della partecipazione e eventuali soggetti interposti) e le relazioni di controllo di tutte le societa' incluse nella dichiarazione, rispetto al soggetto dichiarante.

B) COMUNICAZIONE PERIODICA "PER VARIAZIONI"
La comunicazione dovra' contenere soltanto le partecipazioni rilevanti che hanno subito variazioni rispetto alla precedente dichiarazione. Dovranno quindi essere comunicate:

- le partecipazioni superiori al 10%, in essere alla data di riferimento, che sono state acquisite in data successiva rispetto alla data di riferimento della comunicazione precedente (causale 1);

- le partecipazioni superiori al 10%, contenute nella dichiarazione precedente che, alla data di riferimento, risultano variate in termini di percentuale rispetto alla dichiarazione precedente, indipendentemente dall'entita' della variazione (causale 2);

- le partecipazioni contenute nella dichiarazione precedente che si sono ridotte entro il 10% in data successiva rispetto alla data di riferimento della comunicazione precedente (causale 3);

- le partecipazioni contenute nella dichiarazione precedente che pur non essendo variate nella loro entita', hanno subito variazioni nella modalita' di detenzione in data successiva rispetto alla data di riferimento della comunicazione precedente (causale 4).

1. CAUSALE 1

1.1 Per le partecipazioni per le quali si e' verificato il superamento della soglia del 10% la comunicazione conterra':
- nel quadro 1.3 della sezione 1, l'indicazione della societa' oggetto della dichiarazione, cioe' della societa' per la quale si e' acquisita la partecipazione rilevante, riempiendo tutti i campi previsti;

- nelle tavole della sezione 2, la descrizione di tutti i rapporti di partecipazione tra coppie di soggetti rientranti negli obblighi informativi (dichiarante, societa' oggetto della partecipazione e eventuali soggetti interposti) e le relazioni di controllo di tutte le societa' incluse nella dichiarazione, rispetto al soggetto dichiarante.

1.2 Nel caso in cui il soggetto dichiarante superi la soglia rilevante per il tramite di societa' controllate gia' comprese nella dichiarazione precedente, nella nuova dichiarazione con causale 1 devono essere descritti solo i rapporti di partecipazione tra coppie di soggetti e le relazioni di controllo rispetto al soggetto dichiarante che non fossero gia' stati inseriti dal dichiarante nell'ambito di precedenti dichiarazioni.

2. CAUSALE 2

2.1 Per le partecipazioni gia' dichiarate che, alla data di riferimento, risultino variate in termini di percentuale si dovra' effettuare una comunicazione che conterra':

- nel quadro 1.3 della sezione 1, l'indicazione della societa' oggetto della dichiarazione, cioe' della societa' per la quale si e' determinata la variazione della partecipazione, e il nuovo valore della partecipazione;

- nelle tavole della sezione 2, l'indicazione delle variazioni rispetto alla precedente dichiarazione che determinano la modifica della partecipazione nelle societa' oggetto di dichiarazione.

2.2. In particolare, la variazione puo' essere dovuta a:

1) variazioni del o dei rapporti di partecipazione nella societa' oggetto di dichiarazione (cioe' le coppie la cui partecipata sia la societa' oggetto di dichiarazione). In tal caso dovranno essere elencate solo le coppie, la cui partecipata sia la societa' oggetto di dichiarazione, che hanno subito una variazione;

2) acquisto del controllo di una o piu' societa' che direttamente o indirettamente detengono una partecipazione nella societa' oggetto di dichiarazione o primo acquisto da parte del dichiarante e/o di una societa' controllata dal dichiarante che pero' non era contenuta in alcuna precedente dichiarazione. In tal caso dovranno essere elencate solo le coppie di partecipazione e le relative relazioni di controllo che si determinano in seguito all'acquisto;

3) perdita del controllo di una societa' che nella precedente dichiarazione partecipava direttamente o indirettamente nella societa' oggetto di dichiarazione. In tal caso dovranno essere comunicate solo le coppie la cui variazione determina la perdita del controllo e, nel quadro 4.2, tutte le altre societa' precedentemente controllate e delle quali si e' conseguentemente perso il controllo.

3. CAUSALE 3

3.1 Per le partecipazioni gia' dichiarate che, alla data di riferimento, risultino ridotte entro il limite del 10% si dovra' effettuare una dichiarazione che conterra':
- nel quadro 1.3 della sezione 1, l'indicazione della societa' oggetto della dichiarazione, cioe' della societa' per la quale si e' determinata la riduzione entro la soglia rilevante della partecipazione;

- nelle tavole della sezione 2, la descrizione delle sole coppie variate e delle eventuali variazioni nelle relazioni di controllo che hanno determinato la riduzione entro la soglia rilevante.
3.2. In particolare, la riduzione entro la soglia rilevante puo' essere dovuta a:

1) variazioni del o dei rapporti di partecipazione nella societa' oggetto di dichiarazione (cioe' le coppie la cui partecipata sia la societa' oggetto di dichiarazione). In tal caso dovranno essere elencate solo le coppie che hanno subito una variazione;

2) perdita del controllo di una societa' che nella precedente dichiarazione partecipava direttamente o indirettamente nella societa' oggetto di dichiarazione. In tal caso devono essere indicate nel quadro 4.2 tutte le societa' precedentemente controllate e delle quali si e' conseguentemente perso il controllo.

3) fusione, incorporazione o cancellazione della societa' oggetto di dichiarazione. In tal caso si deve indicare nelle annotazioni o in una nota allegata alla dichiarazione che l'azzeramento e' dovuto alla fusione o alla cancellazione della societa' oggetto di dichiarazione. Se le societa' coinvolte nell'operazione di fusione sono societa' controllate dal dichiarante, si deve compilare il quadro 4.1 indicando la societa' incorporante o risultante dalla fusione e le societa' incorporate o fuse.

4. CAUSALE 4

4.1 Tale causale andra' utilizzata nel caso in cui, pur non essendoci alcuna variazione della partecipazione rilevante complessivamente detenuta nella societa' oggetto di dichiarazione, ci siano variazioni che riguardino la struttura delle catene di partecipazione, la ripartizione della partecipazione rilevante tra i soggetti titolari diretti della partecipazione, il titolo di possesso della partecipazione rilevante, l'ammontare totale dei diritti di voto posseduti, i soggetti riportati negli allegati. In tali casi deve essere effettuata una comunicazione che contenga:

- nel quadro 1.3 della sezione 1, l'indicazione delle societa' oggetto della dichiarazione, cioe' delle societa' rispetto alle quali assumono rilevanza le variazioni nelle catene, indicando la percentuale di partecipazione gia' dichiarata nella precedente comunicazione;

- nelle tavole della sezione 2, l'indicazione delle eventuali variazioni nelle catene di controllo e nelle partecipazioni nella societa' oggetto di dichiarazione rispetto alla precedente dichiarazione;

- negli allegati della sezione 3, la nuova situazione che si determina in seguito a variazioni relative a soggetti gia' presenti o alla comparsa di nuovi soggetti.

4.2. L'obbligo sorge quando, a parita' di partecipazione complessiva del dichiarante nella societa' oggetto di dichiarazione, si determinino le seguenti situazioni:

1) acquisto del controllo di una societa' che si inserisce in una catena di controllo gia' dichiarata o che dia luogo ad una nuova catena di controllo. In tal caso devono essere elencate le eventuali coppie non piu' esistenti a seguito dell'inserimento della nuova societa', le nuove coppie di partecipazione e le relative relazioni di controllo che si determinano in seguito all'acquisto;
2) estromissione dalla catena di controllo che lega il dichiarante alla societa' oggetto di dichiarazione di una societa' che nella precedente dichiarazione partecipava direttamente o indirettamente nella societa' oggetto di dichiarazione. In tal caso devono essere comunicate le coppie in cui si determinano variazioni e, nel quadro 4.2, tutte le societa' precedentemente controllate e delle quali si e' perso il controllo;
3) ridistribuzione, di qualunque entita', della partecipazione nella societa' oggetto di dichiarazione tra soggetti (dichiarante, societa' controllate dal dichiarante o interposte persone) titolari diretti delle azioni o quote della societa' oggetto di dichiarazione;
4) variazioni dei soggetti indicati negli allegati A, B, C, o D, o variazione, di qualunque entita', delle loro partecipazioni nella societa' oggetto di dichiarazione. In tal caso deve essere comunicata la coppia per la quale si determina la variazione nel contenuto degli allegati con i relativi allegati;
5) variazioni, di qualunque entita', nel titolo di possesso o nell'ammontare totale dei diritti di voto posseduti, relativamente alla partecipazione direttamente e indirettamente posseduta dal dichiarante nella societa' oggetto di dichiarazione.
 
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