Gazzetta n. 103 del 5 maggio 2005 (vai al sommario)
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI
COMUNICATO
Modifica al Regolamento della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, approvata nella seduta del 19 aprile 2005.

Dopo l'art. 12 inserire il seguente:
«Art. 12-bis. (Deliberazioni relative agli organi di amministrazione della Rai-Radiotelevisione italiana S.p.a). - 1. Ai fini della formulazione della lista dei candidati per il consiglio di amministrazione della Rai-Radiotelevisione italiana S.p.a. spettante al Ministero dell'economia e delle finanze, prevista ai commi 7 e 9 dell'art. 20 della legge 3 maggio 2004, n. 112, la Commissione vota a scrutinio segreto. Ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un unico nome. Risultano eletti coloro che hanno conseguito il maggior numero di voti fino al raggiungimento del numero di membri della lista che devono essere indicati dalla Commissione.
2. Qualora lo scrutinio non dia luogo all'elezione di tutti i membri della lista di indicazione parlamentare per il conseguimento da parte di piu' candidati di ugual numero di voti, si procede ad un nuovo scrutinio per l'elezione di tutti i membri di cui al comma precedente.
3. Ai fini dell'espressione del parere, richiesto dai commi 5 e 9 dell'art. 20 della legge 3 maggio 2004, n. 112, affinche' divenga efficace la nomina del Presidente del consiglio di amministrazione della Rai-Radiotelevisione italiana S.p.a., la Commissione e' convocata non oltre dieci giorni dalla nomina del Presidente da parte del consiglio di amministrazione, ovvero dalla sua indicazione da parte del socio di maggioranza. La deliberazione ha luogo a scrutinio segreto. Qualora alla prima votazione la nomina non risulti approvata dai due terzi della Commissione, il Presidente ne fa immediatamente notizia al Ministro dell'economia e delle finanze e al consiglio di amministrazione.».
 
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