Gazzetta n. 103 del 5 maggio 2005 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 15 aprile 2005, n. 77
Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, ed in particolare, l'articolo 4 che prevede l'emanazione di un apposito decreto legislativo per la definizione delle norme generali in materia di alternanza scuola-lavoro;
Vista la legge 20 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione;
Vista la legge 14 febbraio 2003, n. 30, recante delega al Governo in materia di occupazione e del mercato del lavoro;
Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 21;
Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196, che fissa norme in materia di promozione dell'occupazione;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2004;
Sentite le Associazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro;
Considerato che, nella seduta del 14 ottobre 2004, la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ha espresso la mancata intesa;
Ritenuto necessario, al fine di dare concreta attuazione alla delega prevista dalla legge 28 marzo 2003, n. 53, attivare la procedura di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 2004;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati, resi in data 9 e 16 febbraio 2005, e del Senato della Repubblica, espressi in data 9 e 23 febbraio 2005;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 2005;
Su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina l'alternanza scuola-lavoro, di seguito denominata: «alternanza», come modalita' di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei, sia nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. Gli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di eta', salva restando la possibilita' di espletamento del diritto-dovere con il contratto di apprendistato ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, possono presentare la richiesta di svolgere, con la predetta modalita' e nei limiti delle risorse di cui all'articolo 9, comma 1, l'intera formazione dai 15 ai 18 anni o parte di essa, attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilita' dell'istituzione scolastica o formativa.
2. I percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilita' dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro. Le istituzioni scolastiche e formative, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, destinano specifiche risorse alle attivita' di progettazione dei percorsi in alternanza scuola-lavoro.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle scuole, enti e istituti di formazione e istruzione militare.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note al preambolo:
- Si riporta il testo degli articoli 76, 87 e 117 della
Costituzione:
«Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.»
«Art. 117. La potesta' legislativa e' esercitata dallo
Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione,
nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di comuni, province e citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita'
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle regioni la potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
regioni. La potesta' regolamentare spetta alle regioni in
ogni altra materia. I comuni, le province e le citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della regione con
altre regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.».
- L'art. 87 della Costituzione conferisce tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 28 marzo
2003, n. 53:
«Art. 4 (Alternanza scuola-lavoro). - 1. Fermo restando
quanto previsto dall'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n.
196, al fine di assicurare agli studenti che hanno compiuto
il quindicesimo anno di eta' la possibilita' di realizzare
i corsi del secondo ciclo in alternanza scuola-lavoro, come
modalita' di realizzazione del percorso formativo
progettata, attuata e valutata dall'istituzione scolastica
e formativa in collaborazione con le imprese, con le
rispettive associazioni di rappresentanza e con le camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che
assicuri ai giovani, oltre alla conoscenza di base,
l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del
lavoro, il Governo e' delegato ad adottare, entro il
termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge e ai sensi dell'art. 1, commi 2
e 3, della legge stessa, un apposito decreto legislativo su
proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e con il Ministro delle attivita'
produttive, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei
datori di lavoro, nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) svolgere l'intera formazione dai 15 ai 18 anni,
attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro,
sotto la responsabilita' dell'istituzione scolastica o
formativa, sulla base di convenzioni con imprese o con le
rispettive associazioni di rappresentanza o con le camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con
enti pubblici e privati ivi inclusi quelli del terzo
settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi
di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di
lavoro. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito
dell'alternanza scuola-lavoro, possono collegarsi con il
sistema dell'istruzione e della formazione professionale ed
assicurare, a domanda degli interessati e d'intesa con le
regioni, la frequenza negli istituti d'istruzione e
formazione professionale di corsi integrati che prevedano
piani di studio progettati d'intesa fra i due sistemi,
coerenti con il corso di studi e realizzati con il concorso
degli operatori di ambedue i sistemi;
b) fornire indicazioni generali per il reperimento e
l'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie alla
realizzazione dei percorsi di alternanza, ivi compresi gli
incentivi per le imprese, la valorizzazione delle imprese
come luogo formativo e l'assistenza tutoriale;
c) indicare le modalita' di certificazione dell'esito
positivo del tirocinio e di valutazione dei crediti
formativi acquisiti dallo studente.
2. I compiti svolti dal docente incaricato dei rapporti
con le imprese e del monitoraggio degli allievi che si
avvalgono dell'alternanza scuola-lavoro sono riconosciuti
nel quadro della valorizzazione della professionalita' del
personale docente.».
- La legge 20 marzo 2000, n. 62, reca: «Norme per la
parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
all'istruzione».
- La legge 14 febbraio 2003, n. 30 reca: «Delega al
Governo in materia di occupazione e del mercato del
lavoro».
- Il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
reca: «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e
mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n.
30».
- Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 reca:
«Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado.».
- Si riporta il testo dell'art. 21 della legge 15 marzo
1997, n. 59:
«Art. 21. - 1. L'autonomia delle istituzioni
scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel
processo di realizzazione della autonomia e della
riorganizzazione dell'intero sistema formativo. Ai fini
della realizzazione della autonomia delle istituzioni
scolastiche le funzioni dell'amministrazione centrale e
periferica della pubblica istruzione in materia di gestione
del servizio di istruzione, fermi restando i livelli
unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio
nonche' gli elementi comuni all'intero sistema scolastico
pubblico in materia di gestione e programmazione definiti
dallo Stato, sono progressivamente attribuite alle
istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche
l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle
scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della
personalita' giuridica degli istituti tecnici e
professionali e degli istituti d'arte ed ampliando
l'autonomia per tutte le tipologie degli istituti di
istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia
di contabilita' dello Stato. Le disposizioni del presente
articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto
conto delle loro specificita' ordinamentali.
2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede
con uno o piu' regolamenti da adottare ai sensi dell'art.
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel
termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sulla base dei criteri generali e principi
direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del
presente articolo. Sugli schemi di regolamento e'
acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio
di Stato, il parere delle competenti commissioni
parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di
parere alle commissioni, i regolamenti possono essere
comunque emanati. Con i regolamenti predetti sono dettate
disposizioni per armonizzare le norme di cui all'art. 355
del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, con quelle della presente legge.
3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione
della personalita' giuridica e dell'autonomia alle
istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro
unificate nell'ottica di garantire agli utenti una piu'
agevole fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe
dimensionali in relazione a particolari situazioni
territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle
esigenze e alla varieta' delle situazioni locali e alla
tipologia dei settori di istruzione compresi
nell'istituzione scolastica. Le deroghe dimensionali
saranno automaticamente concesse nelle province il cui
territorio e' per almeno un terzo montano, in cui le
condizioni di viabilita' statale e provinciale siano
disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di
insediamenti abitativi.
4. La personalita' giuridica e l'autonomia sono
attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a
mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui
al comma 3, attraverso piani di dimensionamento della rete
scolastica, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000
contestualmente alla gestione di tutte le funzioni
amministrative che per loro natura possono essere
esercitate dalle istituzioni autonome. In ogni caso il
passaggio al nuovo regime di autonomia sara' accompagnato
da apposite iniziative di formazione del personale, da una
analisi delle realta' territoriali, sociali ed economiche
delle singole istituzioni scolastiche per l'adozione dei
conseguenti interventi perequativi e sara' realizzato
secondo criteri di gradualita' che valorizzino le capacita'
di iniziativa delle istituzioni stesse.
5. La dotazione finanziaria essenziale delle
istituzioni scolastiche gia' in possesso di personalita'
giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4
e' costituita dall'assegnazione dello Stato per il
funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide
in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale
dotazione finanziaria e' attribuita senza altro vincolo di
destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per
lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione
e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di
ciascun indirizzo di scuola. L'attribuzione senza vincoli
di destinazione comporta l'utilizzabilita' della dotazione
finanziaria, indifferentemente, per spese in conto capitale
e di parte corrente, con possibilita' di variare le
destinazioni in corso d'anno. Con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sentito il parere delle commissioni parlamentari
competenti, sono individuati i parametri per la definizione
della dotazione finanziaria ordinaria delle scuole. Detta
dotazione ordinaria e' stabilita in misura tale da
consentire l'acquisizione da parte delle istituzioni
scolastiche dei beni di consumo e strumentali necessari a
garantire l'efficacia del processo di
insegnamento-apprendimento nei vari gradi e tipologie
dell'istruzione. La stessa dotazione ordinaria, nella quale
possono confluire anche i finanziamenti attualmente
allocati in capitoli diversi da quelli intitolati al
funzionamento amministrativo e didattico, e' spesa
obbligatoria ed e' rivalutata annualmente sulla base del
tasso di inflazione programmata. In sede di prima
determinazione, la dotazione perequativa e' costituita
dalle disponibilita' finanziarie residue sui capitoli di
bilancio riferiti alle istituzioni scolastiche non
assorbite dalla dotazione ordinaria. La dotazione
perequativa e' rideterminata annualmente sulla base del
tasso di inflazione programmata e di parametri
socio-economici e ambientali individuati di concerto dai
Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sentito il
parere delle commissioni parlamentari competenti.
6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono
autorizzazioni preventive per l'accettazione di donazioni,
eredita' e legati da parte delle istituzioni scolastiche,
ivi compresi gli istituti superiori di istruzione
artistica, delle fondazioni o altre istituzioni aventi
finalita' di educazione o di assistenza scolastica. Sono
fatte salve le vigenti disposizioni di legge o di
regolamento in materia di avviso ai successibili. Sui
cespiti ereditari e su quelli ricevuti per donazione non
sono dovute le imposte in vigore per le successioni e le
donazioni.
7. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito
personalita' giuridica e autonomia ai sensi del comma 1 e
le istituzioni scolastiche gia' dotate di personalita' e
autonomia, previa realizzazione anche per queste ultime
delle operazioni di dimensionamento di cui al comma 4,
hanno autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto
degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli
standard di livello nazionale.
8. L'autonomia organizzativa e' finalizzata alla
realizzazione della flessibilita', della diversificazione,
dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico,
alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e
delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative
e al coordinamento con il contesto territoriale. Essa si
esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli
in materia di unita' oraria della lezione, dell'unitarieta'
del gruppo classe e delle modalita' di organizzazione e
impiego dei docenti, secondo finalita' di ottimizzazione
delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e
temporali, fermi restando i giorni di attivita' didattica
annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione
dell'attivita' didattica in non meno di cinque giorni
settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali
di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi
che possono essere assolti invece che in cinque giorni
settimanali anche sulla base di un'apposita programmazione
plurisettimanale.
9. L'autonomia didattica e' finalizzata al
perseguimento degli obiettivi generali del sistema
nazionale di istruzione, nel rispetto della liberta' di
insegnamento, della liberta' di scelta educativa da parte
delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si
sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie,
strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da
adottare nel rispetto della possibile pluralita' di opzioni
metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di
liberta' progettuale, compresa l'eventuale offerta di
insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel
rispetto delle esigenze formative degli studenti. A tal
fine, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 71,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri
per la determinazione degli organici funzionali di
istituto, fermi restando il monte annuale orario
complessivo previsto per ciascun curriculum e quello
previsto per ciascuna delle discipline ed attivita'
indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di
studi e l'obbligo di adottare procedure e strumenti di
verifica e valutazione della produttivita' scolastica e del
raggiungimento degli obiettivi.
10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e
didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia
singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti
dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi
formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione
dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative
di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche
in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo
del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi
nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi
tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi
integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni
scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca,
sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo
esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli
istituti regionali di ricerca, sperimentazione e
aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione,
la Biblioteca di documentazione pedagogica e le scuole ed
istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo
II, capo III, del testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riformati come
enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle
istituzioni scolastiche autonome.
11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono
altresi' attribuite la personalita' giuridica e l'autonomia
alle accademie di belle arti, agli istituti superiori per
le industrie artistiche, ai Conservatori di musica, alle
accademie nazionali di arte drammatica e di danza, secondo
i principi contenuti nei commi 8, 9 e 10 e con gli
adattamenti resi necessari dalle specificita' proprie di
tali istituzioni.
12. Le universita' e le istituzioni scolastiche possono
stipulare convenzioni allo scopo di favorire attivita' di
aggiornamento, di ricerca e di orientamento scolastico e
universitario.
13. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle
norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le
disposizioni vigenti con esse incompatibili, la cui
ricognizione e' affidata ai regolamenti stessi. [Il Governo
e' delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla
data di entrata in vigore delle predette disposizioni
regolamentari, le norme del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, apportando tutte le
conseguenti e necessarie modifiche].
14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le
istruzioni generali per l'autonoma allocazione delle
risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione
delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento
dei servizi di tesoreria o di cassa, nonche' per le
modalita' del riscontro delle gestioni delle istituzioni
scolastiche, anche in attuazione dei principi contenuti nei
regolamenti di cui al comma 2. E' abrogato il comma 9,
dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
15. Entro il 30 giugno 1999 il Governo e' delegato ad
emanare un decreto legislativo di riforma degli organi
collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e
periferico che tenga conto della specificita' del settore
scolastico, valorizzando l'autonomo apporto delle diverse
componenti e delle minoranze linguistiche riconosciute,
nonche' delle specifiche professionalita' e competenze, nel
rispetto dei seguenti criteri:
a) armonizzazione della composizione,
dell'organizzazione e delle funzioni dei nuovi organi con
le competenze dell'amministrazione centrale e periferica
come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonche' con
quelle delle istituzioni scolastiche autonome;
b) razionalizzazione degli organi a norma dell'art.
12, comma 1, lettera p);
c) eliminazione delle duplicazioni organizzative e
funzionali, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 1,
lettera g);
d) valorizzazione del collegamento con le comunita'
locali a norma dell'art. 12, comma 1, lettera i);
e) attuazione delle disposizioni di cui all'art. 59
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, nella salvaguardia del principio
della liberta' di insegnamento.
16. Nel rispetto del principio della liberta' di
insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove
figure professionali del personale docente, ferma restando
l'unicita' della funzione, ai capi d'istituto e' conferita
la qualifica dirigenziale contestualmente all'acquisto
della personalita' giuridica e dell'autonomia da parte
delle singole istituzioni scolastiche. I contenuti e le
specificita' della qualifica dirigenziale sono individuati
con decreto legislativo integrativo delle disposizioni del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, da emanare entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sulla base dei
seguenti criteri:
a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli
organi collegiali scolastici, di autonomi compiti di
direzione, di coordinamento e valorizzazione delle risorse
umane, di gestione di risorse finanziarie e strumentali,
con connesse responsabilita' in ordine ai risultati;
b) il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera
a) e l'organizzazione e le attribuzioni
dell'amministrazione scolastica periferica, come ridefinite
ai sensi dell'art. 13, comma 1;
c) la revisione del sistema di reclutamento,
riservato al personale docente con adeguata anzianita' di
servizio, in armonia con le modalita' previste dall'art. 28
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
d) l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto
attualmente in servizio, assegnati ad una istituzione
scolastica autonoma, che frequentino un apposito corso di
formazione.
17. Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici
sara' disciplinato in sede di contrattazione collettiva del
comparto scuola, articolato in autonome aree.
18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'art. 13
la riforma degli uffici periferici del Ministero della
pubblica istruzione e' realizzata armonizzando e
coordinando i compiti e le funzioni amministrative
attribuiti alle regioni ed agli enti locali anche in
materia di programmazione e riorganizzazione della rete
scolastica.
19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni
quattro anni al Parlamento, a decorrere dall'inizio
dell'attuazione dell'autonomia prevista nel presente
articolo, una relazione sui risultati conseguiti, anche al
fine di apportare eventuali modifiche normative che si
rendano necessarie.
20. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria
legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e
nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di
attuazione.
20-bis. Con la stessa legge regionale di cui al comma
20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalita'
di svolgimento e di certificazione di una quarta prova
scritta di lingua francese, in aggiunta alle altre prove
scritte previste dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425. Le
modalita' e i criteri di valutazione delle prove d'esame
sono definiti nell'ambito dell'apposito regolamento
attuativo, d'intesa con la regione Valle d'Aosta. E'
abrogato il comma 5 dell'art. 3 della legge 10 dicembre
1997, n. 425.».
- La legge 24 giugno 1997, n. 196 reca: «Norme in
materia di promozione dell'occupazione».
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 reca:
«Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n. 275 reca: «Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.
21 della legge 15 marzo 1997, n. 59».
- Si riporta il testo dell'art. 48 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276:
«Art. 48 (Apprendistato per l'espletamento del
diritto-dovere di istruzione e formazione).
1. Possono essere assunti, in tutti i settori di
attivita', con contratto di apprendistato per
l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e
formazione i giovani e gli adolescenti che abbiano compiuto
quindici anni.
2. Il contratto di apprendistato per l'espletamento del
diritto-dovere di istruzione e di formazione ha durata non
superiore a tre anni ed e' finalizzato al conseguimento di
una qualifica professionale. La durata del contratto e'
determinata in considerazione della qualifica da
conseguire, del titolo di studio, dei crediti professionali
e formativi acquisiti, nonche' del bilancio delle
competenze realizzato dai servizi pubblici per l'impiego o
dai soggetti privati accreditati, mediante l'accertamento
dei crediti formativi definiti ai sensi della legge
28 marzo 2003, n. 53.
3. Il contratto di apprendistato per l'espletamento del
diritto-dovere di istruzione e formazione e' disciplinato
in base ai seguenti principi:
a) forma scritta del contratto, contenente
indicazione della prestazione lavorativa oggetto del
contratto, del piano formativo individuale, nonche' della
qualifica che potra' essere acquisita al termine del
rapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazione
aziendale od extra-aziendale;
b) divieto di stabilire il compenso dell'apprendista
secondo tariffe di cottimo;
c) possibilita' per il datore di lavoro di recedere
dal rapporto di lavoro al termine del periodo di
apprendistato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2118
del codice civile;
d) divieto per il datore di lavoro di recedere dal
contratto di apprendistato in assenza di una giusta causa o
di un giustificato motivo.
4. La regolamentazione dei profili formativi
dell'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di
istruzione e formazione e' rimessa alle regioni e alle
province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei
prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative
sul piano nazionale, nel rispetto dei seguenti criteri e
principi direttivi:
a) definizione della qualifica professionale ai sensi
della legge 28 marzo 2003, n. 53;
b) previsione di un monte ore di formazione, esterna
od interna alla azienda, congruo al conseguimento della
qualifica professionale in funzione di quanto stabilito al
comma 2 e secondo standard minimi formativi definiti ai
sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;
c) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati
a livello nazionale, territoriale o aziendale da
associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative per la
determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali,
delle modalita' di erogazione della formazione aziendale
nel rispetto degli standard generali fissati dalle regioni
competenti;
d) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti
all'interno del percorso di formazione, esterna e interna
alla impresa, della qualifica professionale ai fini
contrattuali;
e) registrazione della formazione effettuata nel
libretto formativo;
f) presenza di un tutore aziendale con formazione e
competenze adeguate.».



 
Art. 2.
Finalita' dell `alternanza
1. Nell'ambito del sistema dei licei e del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, la modalita' di apprendimento in alternanza, quale opzione formativa rispondente ai bisogni individuali di istruzione e formazione dei giovani, persegue le seguenti finalita':
a) attuare modalita' di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica;
b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;
c) favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali;
d) realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la societa' civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, nei processi formativi;
e) correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.
 
Art. 3.
Realizzazione dei percorsi in alternanza
1. Ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di programmazione territoriale dell'offerta formativa, le istituzioni scolastiche o formative, singolarmente o in rete, stipulano, nei limiti degli importi allo scopo annualmente assegnati nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 9, comma 1, apposite convenzioni, a titolo gratuito, con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, secondo quanto previsto ai commi 2 e 3 del presente articolo.
2. Ai fini dello sviluppo, nelle diverse realta' territoriali, dei percorsi di cui all'articolo 1 che rispondano a criteri di qualita' sotto il profilo educativo ed ai fini del monitoraggio e della valutazione dell'alternanza scuola lavoro, nonche' ai fini di cui al comma 3, e' istituito, a livello nazionale, il Comitato per il monitoraggio e la valutazione dell'alternanza scuola-lavoro, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle attivita' produttive, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28l. Il Comitato e' istituito assicurando la rappresentanza dei soggetti istituzionali interessati, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro. Per la valutazione dei percorsi il Comitato si coordina con l'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI), di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base delle indicazioni del comitato di cui al comma 2, sono definiti:
a) i criteri generali cui le convenzioni devono fare riferimento;
b) le risorse finanziarie annualmente assegnate alla realizzazione dell'alternanza ed i criteri e le modalita' di ripartizione delle stesse, al fine di contenere la spesa entro i limiti delle risorse disponibili;
c) i requisiti che i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, devono possedere per contribuire a realizzare i percorsi in alternanza, con particolare riferimento all'osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di ambiente ed all'apporto formativo nei confronti degli studenti ed al livello di innovazione dei processi produttivi e dei prodotti;
d) le modalita' per promuovere a livello nazionale il confronto fra le diverse esperienze territoriali e per assicurare il perseguimento delle finalita' di cui al comma 2;
e) il modello di certificazione per la spendibilita' a livello nazionale delle competenze e per il riconoscimento dei crediti di cui all'articolo 6.
4. Le convenzioni di cui al comma 1, in relazione al progetto formativo, regolano i rapporti e le responsabilita' dei diversi soggetti coinvolti nei percorsi in alternanza, ivi compresi gli aspetti relativi alla tutela della salute e della sicurezza dei partecipanti.



Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto
legislativo 19 novembre 2004, n. 286:
«Art. 2 (Riordino dell'Istituto nazionale di
valutazione del sistema dell'istruzione). - 1. Per i fini
di cui all'art. 1 l'Istituto nazionale di valutazione del
sistema dell'istruzione di cui al decreto legislativo
20 luglio 1999, n. 258, e' riordinato, secondo le
disposizioni del presente decreto ed assume la
denominazione di «Istituto nazionale per la valutazione del
sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI)»,
di seguito denominato: «Istituto».
2. L'Istituto e' ente di ricerca con personalita'
giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa,
contabile, patrimoniale, regolamentare e finanziaria.
3. L'Istituto e' soggetto alla vigilanza del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
seguito denominato: «Ministero». Il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
seguito denominato «Ministro» individua, con periodicita'
almeno triennale, le priorita' strategiche delle quali
l'Istituto tiene conto per programmare la propria
attivita', fermo restando che la valutazione delle
priorita' tecnico-scientifiche e' riservata all'Istituto. A
tale fine il Ministro provvede:
a) con propria direttiva, relativamente al sistema
dell'istruzione;
b) con apposite linee guida definite d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
relativamente al sistema dell'istruzione e formazione
professionale.
4. Il Ministro adotta altresi' specifiche direttive
connesse agli obiettivi generali delle politiche educative
nazionali.».



 
Art. 4.
Organizzazione dei percorsi in alternanza
1. I percorsi in alternanza hanno una struttura flessibile e si articolano in periodi di formazione in aula e in periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, che le istituzioni scolastiche e formative progettano e attuano sulla base delle convenzioni di cui all'articolo 3.
2. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro fanno parte integrante dei percorsi formativi personalizzati, volti alla realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi e degli obiettivi generali e specifici di apprendimento stabiliti a livello nazionale e regionale.
3. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono articolati secondo criteri di gradualita' e progressivita' che rispettino lo sviluppo personale, culturale e professionale degli studenti in relazione alla loro eta', e sono dimensionati tenendo conto degli obiettivi formativi dei diversi percorsi del sistema dei licei e del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, nonche' sulla base delle capacita' di accoglienza dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2.
4. Nell'ambito dell'orario complessivo annuale dei piani di studio, i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, previsti nel progetto educativo personalizzato relativo al percorso scolastico o formativo, possono essere svolti anche in periodi diversi da quelli fissati dal calendario delle lezioni.
5. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono dimensionati, per i soggetti disabili, in modo da promuoverne l'autonomia anche ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro.
6. I percorsi in alternanza sono definiti e programmati all'interno del piano dell'offerta formativa e sono proposti alle famiglie e agli studenti in tempi e con modalita' idonei a garantirne la piena fruizione.
 
Art. 5.
Funzione tutoriale
1. Nei percorsi in alternanza la funzione tutoriale e' preordinata alla promozione delle competenze degli studenti ed al raccordo tra l'istituzione scolastica o formativa, il mondo del lavoro e il territorio. La funzione tutoriale personalizzata per gli studenti in alternanza e' svolta dal docente tutor interno di cui al comma 2 e dal tutor esterno di cui al comma 3.
2. Il docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica o formativa tra coloro che, avendone fatto richiesta, possiedono titoli documentabili e certificabili, svolge il ruolo di assistenza e guida degli studenti che seguono percorsi in alternanza e verifica, con la collaborazione del tutor esterno di cui al comma 3, il corretto svolgimento del percorso in alternanza.
3. Il tutor formativo esterno, designato dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, disponibili ad accogliere gli studenti, favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo assiste nel percorso di formazione sul lavoro e fornisce all'istituzione scolastica o formativa ogni elemento atto a verificare e valutare le attivita' dello studente e l'efficacia dei processi formativi. Lo svolgimento dei predetti compiti non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. I compiti svolti dal tutor interno di cui al comma 2 sono riconosciuti nel quadro della valorizzazione della professionalita' del personale docente.
5. Ai fini di un costruttivo raccordo tra l'attivita' di formazione svolta nella scuola e quella realizzata in azienda, sono previsti interventi di formazione in servizio, anche congiunta, destinati prioritariamente al docente tutor interno ed al tutor esterno.
 
Art. 6.
Valutazione, certificazione e riconoscimento dei crediti
1. I percorsi in alternanza sono oggetto di verifica e valutazione da parte dell'istituzione scolastica o formativa.
2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53, e dalle norme vigenti in materia, l'istituzione scolastica o formativa, tenuto conto delle indicazioni fornite dal tutor formativo esterno, valuta gli apprendimenti degli studenti in alternanza e certifica, sulla base del modello di cui all'articolo 3, comma 3, lettera e), le competenze da essi acquisite, che costituiscono crediti, sia ai fini della prosecuzione del percorso scolastico o formativo per il conseguimento del diploma o della qualifica, sia per gli eventuali passaggi tra i sistemi, ivi compresa l'eventuale transizione nei percorsi di apprendistato.
3. La valutazione e la certificazione delle competenze acquisite dai disabili che frequentano i percorsi in alternanza sono effettuate a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con l'obiettivo prioritario di' riconoscerne e valorizzarne il potenziale, anche ai fini dell'occupabilita'.
4. Le istituzioni scolastiche o formative rilasciano, a conclusione dei percorsi in alternanza, in aggiunta alla certificazione prevista dall'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 53 del 2003, una certificazione relativa alle competenze acquisite nei periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro.



Note all'art. 6:
- Per il testo dell'art. 4 della legge 28 marzo 2003,
n. 53, si vedano le note al preambolo.
- La legge 5 febbraio 1992, n. 104, reca: «Legge-quadro
per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate».
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, lettera a)
della legge 28 marzo 2003, n. 53:
«Art. 3 (Valutazione degli apprendimenti e della
qualita' del sistema educativo di istruzione e di
formazione). - 1. Con i decreti di cui all'art. 1 sono
dettate le norme generali sulla valutazione del sistema
educativo di istruzione e di formazione e degli
apprendimenti degli studenti, con l'osservanza dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) la valutazione, periodica e annuale, degli
apprendimenti e del comportamento degli studenti del
sistema educativo di istruzione e di formazione, e la
certificazione delle competenze da essi acquisite, sono
affidate ai docenti delle istituzioni di istruzione e
formazione frequentate; agli stessi docenti e' affidata la
valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al
periodo successivo; il miglioramento dei processi di
apprendimento e della relativa valutazione, nonche' la
continuita' didattica, sono assicurati anche attraverso una
congrua permanenza dei docenti nella sede di titolarita';».



 
Art. 7.
Percorsi integrati
1. Le istituzioni scolastiche, a domanda degli interessati e d'intesa con le regioni, nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro, possono collegarsi con il sistema dell'istruzione e della formazione professionale per la frequenza, negli istituti d'istruzione e formazione professionale, di corsi integrati, attuativi di piani di studio, progettati d'intesa tra i due sistemi e realizzati con il concorso degli operatori di ambedue i sistemi.
 
Art. 8. Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le
province autonome di Trento e di Bolzano
1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita' ai rispettivi statuti ed alle relative norme di attuazione, nonche' alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.



Nota all'art. 8:
- La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, reca:
«Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione».



 
Art. 9.
Risorse
1. All'onere derivante dall'attuazione degli interventi del presente decreto nel sistema dell'istruzione, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2005 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, come determinata dalla tabella C, allegata alla legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 1, per il funzionamento del Comitato per il monitoraggio e la valutazione dell'alternanza scuola-lavoro di cui all'articolo 3, comma 2, e' autorizzata la spesa annua di 15.500 euro.
3. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente decreto nel sistema dell'istruzione e formazione professionale concorrono, nella percentuale stabilita nella programmazione regionale, le risorse destinate ai percorsi di formazione professionale a valere sugli stanziamenti previsti dall'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni.



Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge
18 dicembre 1997, n. 440:
«Art. 4 (Dotazione del fondo). - 1. La dotazione del
fondo di cui all'art. 1 e' determinata in lire 100 miliardi
per l'anno 1997, in lire 400 miliardi per l'anno 1998 e in
lire 345 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999.
All'onere relativo agli anni 1997, 1998 e 1999 si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando,
per lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e
1999, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica
istruzione e per lire 300 miliardi per l'anno 1998 e lire
245 miliardi per l'anno 1999, l'accantonamento relativo
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
- Si riporta il testo dell'art. 68, comma 4, lettera a)
della legge 17 maggio 1999, n. 144:
«4. Agli oneri derivanti dall'intervento di cui al
comma 1 si provvede:
a) a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per i
seguenti importi: lire 200 miliardi per l'anno 1999, lire
430 miliardi per il 2000, lire 562 miliardi per il 2001 e
fino a lire 590 miliardi a decorrere dall'anno 2002;».



 
Art. 10.
Coordinamento delle competenze
1. Con appositi accordi in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede al coordinamento delle rispettive competenze ed allo svolgimento di attivita' di interesse comune nella realizzazione dell'alternanza.



Nota all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281:
«Art. 4 (Accordi tra Governo, regioni e province
autonome di Trento e Bolzano). - 1. Governo, regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del
principio di leale collaborazione e nel perseguimento di
obiettivi di funzionalita', economicita' ed efficacia
dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di
Conferenza Stato-regioni accordi, al fine di coordinare
l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere
attivita' di interesse comune.
2. Gli accordi si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei Presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.».



 
Art. 11.
Disciplina transitoria
1. Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), della legge 28 marzo 2003, n. 53, i percorsi in alternanza di cui all'articolo 1 possono essere realizzati negli istituti di istruzione secondaria superiore secondo l'ordinamento vigente.
2. Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, le regioni e le province autonome definiscono le modalita' per l'attuazione di eventuali sperimentazioni di percorsi in alternanza nell'ambito del sistema di formazione professionale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 15 aprile 2005

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Moratti, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Marzano, Ministro delle attivita'
produttive
Siniscalco, Ministro dell'economia e
delle finanze
Maroni, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Baccini, Ministro per la funzione
pubblica

Visto, il Guardasigilli: Castelli



Nota all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lettera g),
della legge 28 marzo 2003, n. 53:
«Art. 2 (Sistema educativo di istruzione e di
formazione). - 1. I decreti di cui all'art. 1 definiscono
il sistema educativo di istruzione e di formazione, con
l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
d) - f) (omissis);
g) il secondo ciclo, finalizzato alla crescita
educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso
il sapere, il fare e l'agire, e la riflessione critica su
di essi, e' finalizzato a sviluppare l'autonoma capacita'
di giudizio e l'esercizio della responsabilita' personale e
sociale; in tale ambito, viene anche curato lo sviluppo
delle conoscenze relative all'uso delle nuove tecnologie;
il secondo ciclo e' costituito dal sistema dei licei e dal
sistema dell'istruzione e della formazione professionale;
dal compimento del quindicesimo anno di eta' i diplomi e le
qualifiche si possono conseguire in alternanza
scuola-lavoro o attraverso l'apprendistato; il sistema dei
licei comprende i licei artistico, classico, economico,
linguistico, musicale e coreutico, scientifico,
tecnologico, delle scienze umane; i licei artistico,
economico e tecnologico si articolano in indirizzi per
corrispondere ai diversi fabbisogni formativi; i licei
hanno durata quinquennale; l'attivita' didattica si
sviluppa in due periodi biennali e in un quinto anno che
prioritariamente completa il percorso disciplinare e
prevede altresi' l'approfondimento delle conoscenze e delle
abilita' caratterizzanti il profilo educativo, culturale e
professionale del corso di studi; i licei si concludono con
un esame di Stato il cui superamento rappresenta titolo
necessario per l'accesso all'universita' e all'alta
formazione artistica, musicale e coreutica; l'ammissione al
quinto anno da' accesso all'istruzione e formazione tecnica
superiore;».



 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone