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| Gazzetta n. 103 del 5 maggio 2005 (vai al sommario) |  |  |  | DECRETO LEGISLATIVO 15 aprile 2005, n. 76 |  | Definizione  delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e  alla  formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della  legge 28 marzo 2003, n. 53. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visti gli articoli 33, 34, 76, 87 e 117 della Costituzione;
 Vista  la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la  definizione  delle  norme  generali sull'istruzione e dei livelli essenziali  delle  prestazioni  in materia di istruzione e formazione professionale ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 2 e 3, lettera i), l'articolo 2, comma 1, e l'articolo 7, comma 1;
 Visto  il  decreto-legge  9 novembre  2004, n. 266, convertito, con modificazioni,   dalla   legge   27 dicembre  2004,  n.  306,  ed  in particolare  l'articolo 3, che ha prorogato di sei mesi il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della predetta legge n. 53 del 2003;
 Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;
 Vista la legge 14 febbraio 2003, n. 30;
 Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
 Vista  la  legge  24 dicembre  2003,  n.  350,  ed  in  particolare l'articolo 3, comma 92, lettera b);
 Visto  il  decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;
 Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62;
 Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 21;
 Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e successive modificazioni;
 Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2004;
 Acquisito   il   parere   della   Conferenza   unificata,   di  cui all'articolo 8  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sugli articoli  1,  2, 3, 6 comma 2, 7, 8, 9 e 10 espresso nella seduta del 14 ottobre 2004;
 Considerato  che,  nella  seduta  del  14 ottobre 2004, la predetta Conferenza  unificata ha espresso la mancata intesa sugli articoli 4, 5 e 6, comma 1;
 Ritenuto  necessario,  al  fine  di  dare  concreta attuazione alla delega  prevista  dalla  legge  28 marzo  2003,  n.  53,  attivare la procedura  di  cui  all'articolo 3,  comma  3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 2004;
 Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei deputati,  espressi  in data 19 gennaio 2005 e 2 febbraio 2005, e del Senato   della   Repubblica,  espressi  in  data  26 gennaio  2005  e 2 febbraio 2005;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 2005;
 Su  proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con  il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per gli affari regionali;
 E m a n a
 il seguente decreto legislativo:
 Art. 1.
 Diritto-dovere all'istruzione e alla formazione
 1.  La  Repubblica  promuove  l'apprendimento in tutto l'arco della vita  e  assicura  a  tutti  pari opportunita' di raggiungere elevati livelli  culturali  e  di  sviluppare  le  capacita' e le competenze, attraverso conoscenze e abilita', generali e specifiche, coerenti con le  attitudini  e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita  sociale  e  nel  mondo  del  lavoro,  anche  con  riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea.
 2.  L'obbligo scolastico di cui all'articolo 34 della Costituzione, nonche'  l'obbligo formativo, introdotto dall'articolo 68 della legge 17 maggio  1999,  n. 144, e successive modificazioni, sono ridefiniti ed  ampliati,  secondo  quanto  previsto  dal presente articolo, come diritto all'istruzione e formazione e correlativo dovere.
 3.  La Repubblica assicura a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione, per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di  una  qualifica  di  durata almeno triennale entro il diciottesimo anno  di eta'. Tale diritto si realizza nelle istituzioni del primo e del   secondo   ciclo  del  sistema  educativo  di  istruzione  e  di formazione,   costituite   dalle   istituzioni  scolastiche  e  dalle istituzioni  formative  accreditate  dalle  regioni  e dalle province autonome  di Trento e di Bolzano, anche attraverso l'apprendistato di cui  all'articolo 48  del  decreto  legislativo 10 settembre 2003, n. 276,  ivi  comprese  le  scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, secondo livelli essenziali di prestazione definiti  a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
 4.  I  genitori,  o  chi  ne  fa  le veci, che intendano provvedere privatamente  o direttamente all'istruzione dei propri figli, ai fini dell'esercizio  del  diritto-dovere,  devono  dimostrare di averne la capacita'  tecnica  o  economica  e darne comunicazione anno per anno alla competente autorita', che provvede agli opportuni controlli.
 5.  Nelle  istituzioni scolastiche statali la fruizione del diritto di  cui  al  comma  3  non  e'  soggetta  a  tasse di iscrizione e di frequenza.
 6.  La  fruizione  dell'offerta  di istruzione e di formazione come previsto  dal presente decreto costituisce per tutti ivi compresi, ai sensi dell'articolo 38 del testo unico delle disposizioni concernenti la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello straniero,  di  cui  al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, i minori  stranieri  presenti  nel territorio dello Stato, oltre che un diritto  soggettivo,  un  dovere  sociale  ai  sensi dell'articolo 4, secondo   comma,   della   Costituzione,   sanzionato  come  previsto dall'articolo 5.
 7.   La  Repubblica  garantisce,  attraverso  adeguati  interventi, l'integrazione nel sistema educativo di istruzione e formazione delle persone  in  situazione  di  handicap, a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
 8.  L'attuazione  del  diritto  e  del correlativo dovere di cui al presente articolo si realizza con le gradualita' e modalita' previste dall'articolo 6.
 
 
 
 Avvertenza
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
 sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
 decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
 pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
 valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 Note al preambolo:
 -  Si  riporta il testo degli articoli 33, 34, 76, 87 e
 117 della Costituzione:
 «Art. 33. - L'arte e la scienza sono libere e libero ne
 e' l'insegnamento.
 La  Repubblica detta le norme generali sulla istruzione
 ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
 Enti  e privati hanno il diritto di istituire scuole ed
 istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
 La  legge,  nel  fissare i diritti e gli obblighi delle
 scuole non statali che chiedono la parita', deve assicurare
 ad  esse  piena  liberta'  e  ai loro alunni un trattamento
 scolastico  equipollente  a  quello  degli alunni di scuole
 statali.
 E'  prescritto  un  esame di Stato per la ammissione ai
 vari  ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi
 e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
 Le   istituzioni   di   alta  cultura,  universita'  ed
 accademie,  hanno  il diritto di darsi ordinamenti autonomi
 nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.».
 «Art. 34. - La scuola e' aperta a tutti.
 L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni,
 e' obbligatoria e gratuita.
 I  capaci  e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno
 diritto di raggiungere i gradi piu' alti degli studi.
 La  Repubblica rende effettivo questo diritto con borse
 di  studio  assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che
 devono essere attribuite per concorso.».
 «Art.  76. - L'esercizio della funzione legislativa non
 puo'  essere  delegato al Governo se non con determinazione
 di  principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per tempo
 limitato e per oggetti definiti.».
 «Art.  87.  - Il Presidente della Repubblica e' il capo
 dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
 Puo' inviare messaggi alle Camere.
 Indice  le  elezioni  delle  nuove Camere e ne fissa la
 prima riunione.
 Autorizza  la  presentazione alle Camere dei disegni di
 legge di iniziativa del Governo.
 Promulga  le  leggi ed emana i decreti aventi valore di
 legge e i regolamenti.
 Indice  il  referendum popolare nei casi previsti dalla
 Costituzione.
 Nomina,  nei  casi  indicati  dalla legge, i funzionari
 dello Stato.
 Accredita   e   riceve  i  rappresentanti  diplomatici,
 ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
 l'autorizzazione delle Camere.
 Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
 supremo  di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
 stato di guerra deliberato dalle Camere.
 Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
 Puo' concedere grazia e commutare le pene.
 Conferisce le onorificenze della Repubblica.».
 «Art.  117.  -  La  potesta'  legislativa e' esercitata
 dallo   Stato   e   dalle   regioni   nel   rispetto  della
 Costituzione,     nonche'     dei     vincoli     derivanti
 dall'ordinamento     comunitario     e    dagli    obblighi
 internazionali.
 Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
 materie:
 a) politica  estera  e  rapporti internazionali dello
 Stato;  rapporti  dello Stato con l'Unione europea; diritto
 di  asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
 appartenenti all'Unione europea;
 b) immigrazione;
 c) rapporti   tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
 religiose;
 d) difesa  e  Forze  armate;  sicurezza  dello Stato;
 armi, munizioni ed esplosivi;
 e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
 tutela   della   concorrenza;  sistema  valutario;  sistema
 tributario  e  contabile  dello  Stato;  perequazione delle
 risorse finanziarie;
 f) organi  dello  Stato  e relative leggi elettorali;
 referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
 g) ordinamento  e organizzazione amministrativa dello
 Stato e degli enti pubblici nazionali;
 h) ordine  pubblico  e sicurezza, ad esclusione della
 polizia amministrativa locale;
 i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
 l) giurisdizione  e  norme  processuali;  ordinamento
 civile e penale; giustizia amministrativa;
 m) determinazione   dei   livelli   essenziali  delle
 prestazioni  concernenti  i  diritti  civili  e sociali che
 devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
 n) norme generali sull'istruzione;
 o) previdenza sociale;
 p) legislazione   elettorale,  organi  di  governo  e
 funzioni   fondamentali   di   comuni,  province  e  citta'
 metropolitane;
 q) dogane,   protezione   dei   confini  nazionali  e
 profilassi internazionale;
 r) pesi,   misure   e   determinazione   del   tempo;
 coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
 dell'amministrazione  statale,  regionale  e  locale; opere
 dell'ingegno;
 s) tutela  dell'ambiente,  dell'ecosistema e dei beni
 culturali.
 Sono   materie   di   legislazione  concorrente  quelle
 relative  a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
 delle  regioni;  commercio con l'estero; tutela e sicurezza
 del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
 scolastiche  e  con  esclusione  della  istruzione  e della
 formazione  professionale; professioni; ricerca scientifica
 e  tecnologica  e  sostegno  all'innovazione  per i settori
 produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
 sportivo;  protezione civile; governo del territorio; porti
 e   aeroporti   civili;  grandi  reti  di  trasporto  e  di
 navigazione;  ordinamento  della comunicazione; produzione,
 trasporto    e    distribuzione   nazionale   dell'energia;
 previdenza  complementare e integrativa; armonizzazione dei
 bilanci  pubblici  e coordinamento della finanza pubblica e
 del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
 ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
 culturali;  casse  di  risparmio,  casse rurali, aziende di
 credito  a carattere regionale; enti di credito fondiario e
 agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di
 legislazione  concorrente  spetta  alle regioni la potesta'
 legislativa,  salvo  che per la determinazione dei principi
 fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
 Spetta   alle   regioni   la  potesta'  legislativa  in
 riferimento  ad  ogni  materia  non espressamente riservata
 alla legislazione dello Stato.
 Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di
 Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
 decisioni  dirette  alla  formazione  degli  atti normativi
 comunitari  e  provvedono  all'attuazione  e all'esecuzione
 degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
 europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
 legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
 del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
 La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
 materie   di  legislazione  esclusiva,  salva  delega  alle
 regioni.  La  potesta' regolamentare spetta alle regioni in
 ogni  altra  materia.  I  comuni,  le  province e le citta'
 metropolitane  hanno  potesta' regolamentare in ordine alla
 disciplina  dell'organizzazione  e  dello svolgimento delle
 funzioni loro attribuite.
 Le   leggi   regionali   rimuovono  ogni  ostacolo  che
 impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
 vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
 parita'   di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle  cariche
 elettive.
 La legge regionale ratifica le intese della regione con
 altre  regioni  per  il  migliore  esercizio  delle proprie
 funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
 Nelle   materie  di  sua  competenza  la  regione  puo'
 concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
 interni   ad   altro   Stato,  nei  casi  e  con  le  forme
 disciplinati da leggi dello Stato.».
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  1, commi 1, 2 e 3
 lettera  i),  dell'art.  2, comma 1 e dell'art. 7, comma 1,
 della legge 28 marzo 2003, n. 53:
 «Art.   1   (Delega   in   materia  di  norme  generali
 sull'istruzione  e  di livelli essenziali delle prestazioni
 in  materia di istruzione e di formazione professionale). -
 1.  Al  fine  di  favorire  la crescita e la valorizzazione
 della  persona  umana,  nel  rispetto  dei  ritmi dell'eta'
 evolutiva,  delle differenze e dell'identita' di ciascuno e
 delle  scelte  educative  della  famiglia, nel quadro della
 cooperazione  tra  scuola  e  genitori,  in coerenza con il
 principio  di  autonomia  delle  istituzioni  scolastiche e
 secondo  i  principi sanciti dalla Costituzione, il Governo
 e' delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data
 di  entrata  in  vigore  della presente legge, nel rispetto
 delle competenze costituzionali delle regioni e di comuni e
 province, in relazione alle competenze conferite ai diversi
 soggetti  istituzionali, e dell'autonomia delle istituzioni
 scolastiche,   uno   o  piu'  decreti  legislativi  per  la
 definizione  delle  norme  generali  sull'istruzione  e dei
 livelli   essenziali   delle   prestazioni  in  materia  di
 istruzione e di istruzione e formazione professionale.
 2. Fatto salvo quanto specificamente previsto dall'art.
 4, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su
 proposta  del  Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
 della  ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e
 delle  finanze,  con il Ministro per la funzione pubblica e
 con  il  Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali,
 sentita  la  Conferenza  unificata  di  cui  all'art. 8 del
 decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere
 delle  competenti  Commissioni  della Camera dei deputati e
 del  Senato  della  Repubblica  da  rendere  entro sessanta
 giorni  dalla  data  di  trasmissione  dei relativi schemi;
 decorso  tale termine, i decreti legislativi possono essere
 comunque  adottati.  I decreti  legislativi  in  materia di
 istruzione  e formazione professionale sono adottati previa
 intesa con la Conferenza unificata di cui al citato decreto
 legislativo n. 281 del 1997.
 3.  Per la realizzazione delle finalita' della presente
 legge,  il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
 della  ricerca  predispone, entro novanta giorni dalla data
 di  entrata  in  vigore  della  legge  medesima,  un  piano
 programmatico   di  interventi  finanziari,  da  sottoporre
 all'approvazione  del Consiglio dei Ministri, previa intesa
 con  la  Conferenza  unificata  di  cui  al  citato decreto
 legislativo n. 281 del 1997, a sostegno:
 a) - h) (omissis);
 i) degli   interventi   di   orientamento  contro  la
 dispersione  scolastica  e  per assicurare la realizzazione
 del diritto-dovere di istruzione e formazione;».
 «Art.   2   (Sistema   educativo  di  istruzione  e  di
 formazione).  -  1. I decreti di cui all'art. 1 definiscono
 il  sistema  educativo  di  istruzione e di formazione, con
 l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
 a) e'  promosso l'apprendimento in tutto l'arco della
 vita  e  sono  assicurate  a  tutti  pari  opportunita'  di
 raggiungere  elevati  livelli  culturali e di sviluppare le
 capacita'   e   le   competenze,  attraverso  conoscenze  e
 abilita', generali e specifiche, coerenti con le attitudini
 e  le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita
 sociale  e  nel  mondo  del lavoro, anche con riguardo alle
 dimensioni locali, nazionale ed europea;
 b) sono  promossi  il conseguimento di una formazione
 spirituale  e  morale,  anche  ispirata  ai  principi della
 Costituzione,  e  lo  sviluppo della coscienza storica e di
 appartenenza   alla   comunita'   locale,   alla  comunita'
 nazionale ed alla civilta' europea;
 c) e'  assicurato a tutti il diritto all'istruzione e
 alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al
 conseguimento  di  una qualifica entro il diciottesimo anno
 di  eta';  l'attuazione  di  tale  diritto  si realizza nel
 sistema   di   istruzione  e  in  quello  di  istruzione  e
 formazione  professionale,  secondo  livelli  essenziali di
 prestazione  definiti  su  base nazionale a norma dell'art.
 117,  secondo  comma,  lettera  m),  della  Costituzione  e
 mediante  regolamenti  emanati ai sensi dell'art. 17, comma
 2,  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  e garantendo,
 attraverso   adeguati   interventi,   l'integrazione  delle
 persone  in  situazione  di  handicap  a  norma della legge
 5 febbraio  1992,  n.  104.  La  fruizione  dell'offerta di
 istruzione    e    formazione    costituisce    un   dovere
 legislativamente   sanzionato;  nei  termini  anzidetti  di
 diritto all'istruzione e formazione e di correlativo dovere
 viene  ridefinito  ed  ampliato l'obbligo scolastico di cui
 all'art. 34 della Costituzione, nonche' l'obbligo formativo
 introdotto dall'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144,
 e   successive  modificazioni.  L'attuazione  graduale  del
 diritto-dovere  predetto  e' rimessa ai decreti legislativi
 di  cui  all'art.  1,  commi  1  e  2, della presente legge
 correlativamente agli interventi finanziari previsti a tale
 fine  dal  piano  programmatico di cui all'art. 1, comma 3,
 adottato  previa  intesa con la Conferenza unificata di cui
 all'art.  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
 e  coerentemente  con  i  finanziamenti  disposti  a  norma
 dell'art. 7, comma 6, della presente legge;
 d) il sistema educativo di istruzione e di formazione
 si  articola  nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo
 che  comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di
 primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema
 dei  licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione
 professionale;
 e) la  scuola  dell'infanzia,  di  durata  triennale,
 concorre   all'educazione   e   allo   sviluppo  affettivo,
 psicomotorio,  cognitivo, morale, religioso e sociale delle
 bambine  e  dei  bambini  promuovendone le potenzialita' di
 relazione,  autonomia,  creativita',  apprendimento,  e  ad
 assicurare   un'effettiva  eguaglianza  delle  opportunita'
 educative;  nel  rispetto  della  primaria  responsabilita'
 educativa  dei  genitori, essa contribuisce alla formazione
 integrale   delle  bambine  e  dei  bambini  e,  nella  sua
 autonomia e unitarieta' didattica e pedagogica, realizza la
 continuita'   educativa   con   il  complesso  dei  servizi
 all'infanzia  e  con  la  scuola primaria. E' assicurata la
 generalizzazione  dell'offerta  formativa e la possibilita'
 di   frequenza  della  scuola  dell'infanzia;  alla  scuola
 dell'infanzia  possono  essere  iscritti secondo criteri di
 gradualita'  e  in  forma di sperimentazione le bambine e i
 bambini  che compiono i tre anni di eta' entro il 30 aprile
 dell'anno  scolastico  di  riferimento,  anche  in rapporto
 all'introduzione  di  nuove  professionalita'  e  modalita'
 organizzative;
 f) il  primo  ciclo di istruzione e' costituito dalla
 scuola  primaria,  della  durata  di  cinque  anni, e dalla
 scuola  secondaria di primo grado della durata di tre anni.
 Ferma  restando  la  specificita'  di  ciascuna di esse, la
 scuola  primaria  e'  articolata  in un primo anno, teso al
 raggiungimento  delle  strumentalita'  di  base,  e  in due
 periodi  didattici  biennali; la scuola secondaria di primo
 grado  si  articola  in  un  biennio e in un terzo anno che
 completa   prioritariamente  il  percorso  disciplinare  ed
 assicura  l'orientamento  ed  il  raccordo  con  il secondo
 ciclo;  nel  primo ciclo e' assicurato altresi' il raccordo
 con  la  scuola  dell'infanzia  e  con il secondo ciclo; e'
 previsto che alla scuola primaria si iscrivano le bambine e
 i  bambini  che  compiono  i  sei  anni di eta' entro il 31
 agosto; possono iscriversi anche le bambine e i bambini che
 li  compiono  entro  il  30 aprile  dell'anno scolastico di
 riferimento;  la  scuola  primaria  promuove,  nel rispetto
 delle    diversita'    individuali,   lo   sviluppo   della
 personalita',  ed  ha il fine di far acquisire e sviluppare
 le  conoscenze  e  le  abilita'  di  base  fino  alle prime
 sistemazioni  logico-critiche,  di  far  apprendere i mezzi
 espressivi,  ivi  inclusa  l'alfabetizzazione in almeno una
 lingua  dell'Unione  europea oltre alla lingua italiana, di
 porre   le   basi   per   l'utilizzazione   di  metodologie
 scientifiche  nello  studio  del  mondo  naturale, dei suoi
 fenomeni  e  delle  sue  leggi, di valorizzare le capacita'
 relazionali  e di orientamento nello spazio e nel tempo, di
 educare  ai  principi fondamentali della convivenza civile;
 la   scuola   secondaria  di  primo  grado,  attraverso  le
 discipline  di  studio,  e' finalizzata alla crescita delle
 capacita'  autonome  di  studio  ed  al rafforzamento delle
 attitudini alla interazione sociale; organizza ed accresce,
 anche  attraverso  l'alfabetizzazione  e  l'approfondimento
 nelle tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilita',
 anche   in  relazione  alla  tradizione  culturale  e  alla
 evoluzione  sociale,  culturale e scientifica della realta'
 contemporanea;  e'  caratterizzata  dalla  diversificazione
 didattica  e  metodologica in relazione allo sviluppo della
 personalita'  dell'allievo;  cura la dimensione sistematica
 delle discipline; sviluppa progressivamente le competenze e
 le  capacita'  di  scelta  corrispondenti alle attitudini e
 vocazioni  degli  allievi; fornisce strumenti adeguati alla
 prosecuzione delle attivita' di istruzione e di formazione;
 introduce  lo  studio  di  una  seconda  lingua dell'Unione
 europea;  aiuta  ad  orientarsi per la successiva scelta di
 istruzione  e  formazione;  il primo ciclo di istruzione si
 conclude   con  un  esame  di  Stato,  il  cui  superamento
 costituisce  titolo  di  accesso  al sistema dei licei e al
 sistema dell'istruzione e della formazione professionale;
 g) il   secondo   ciclo,  finalizzato  alla  crescita
 educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso
 il  sapere,  il fare e l'agire, e la riflessione critica su
 di  essi,  e' finalizzato a sviluppare l'autonoma capacita'
 di giudizio e l'esercizio della responsabilita' personale e
 sociale;  in  tale  ambito,  viene anche curato lo sviluppo
 delle  conoscenze  relative all'uso delle nuove tecnologie;
 il  secondo ciclo e' costituito dal sistema dei licei e dal
 sistema  dell'istruzione  e della formazione professionale;
 dal compimento del quindicesimo anno di eta' i diplomi e le
 qualifiche    si    possono    conseguire   in   alternanza
 scuola-lavoro  o attraverso l'apprendistato; il sistema dei
 licei  comprende  i  licei  artistico, classico, economico,
 linguistico,    musicale    e    coreutico,    scientifico,
 tecnologico,   delle  scienze  umane;  i  licei  artistico,
 economico  e  tecnologico  si  articolano  in indirizzi per
 corrispondere  ai  diversi  fabbisogni  formativi;  i licei
 hanno   durata   quinquennale;   l'attivita'  didattica  si
 sviluppa  in  due  periodi biennali e in un quinto anno che
 prioritariamente   completa   il  percorso  disciplinare  e
 prevede altresi' l'approfondimento delle conoscenze e delle
 abilita'  caratterizzanti il profilo educativo, culturale e
 professionale del corso di studi; i licei si concludono con
 un  esame  di  Stato  il cui superamento rappresenta titolo
 necessario   per   l'accesso   all'universita'  e  all'alta
 formazione artistica, musicale e coreutica; l'ammissione al
 quinto anno da' accesso all'istruzione e formazione tecnica
 superiore;
 h) ferma  restando la competenza regionale in materia
 di  formazione  e  istruzione professionale, i percorsi del
 sistema  dell'istruzione  e  della formazione professionale
 realizzano profili educativi, culturali e professionali, ai
 quali  conseguono  titoli  e  qualifiche  professionali  di
 differente   livello,   valevoli  su  tutto  il  territorio
 nazionale   se   rispondenti   ai   livelli  essenziali  di
 prestazione  di  cui  alla  lettera  c);  le  modalita'  di
 accertamento  di  tale  rispondenza,  anche  ai  fini della
 spendibilita'  dei predetti titoli e qualifiche nell'Unione
 europea,  sono  definite con il regolamento di cui all'art.
 7,   comma   1,  lettera  c);  i  titoli  e  le  qualifiche
 costituiscono  condizione  per  l'accesso  all'istruzione e
 formazione  tecnica  superiore, fatto salvo quanto previsto
 dall'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144; i titoli e
 le  qualifiche  conseguiti  al  termine  dei  percorsi  del
 sistema dell'istruzione e della formazione professionale di
 durata  almeno quadriennale consentono di sostenere l'esame
 di Stato, utile anche ai fini degli accessi all'universita'
 e  all'alta  formazione  artistica,  musicale  e coreutica,
 previa  frequenza  di  apposito  corso  annuale, realizzato
 d'intesa   con  le  universita'  e  con  l'alta  formazione
 artistica,  musicale  e  coreutica,  e  ferma  restando  la
 possibilita'  di  sostenere,  come  privatista,  l'esame di
 Stato anche senza tale frequenza;
 i) e'  assicurata  e  assistita  la  possibilita'  di
 cambiare  indirizzo  all'interno  del  sistema  dei  licei,
 nonche'  di  passare  dal  sistema  dei  licei  al  sistema
 dell'istruzione   e   della   formazione  professionale,  e
 viceversa,   mediante   apposite   iniziative   didattiche,
 finalizzate  all'acquisizione  di una preparazione adeguata
 alla  nuova  scelta;  la  frequenza  positiva  di qualsiasi
 segmento  del  secondo  ciclo  comporta  l'acquisizione  di
 crediti  certificati che possono essere fatti valere, anche
 ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti,
 nei  passaggi tra i diversi percorsi di cui alle lettere g)
 e h); nel secondo ciclo, esercitazioni pratiche, esperienze
 formative  e  stage realizzati in Italia o all'estero anche
 con   periodi   di  inserimento  nelle  realta'  culturali,
 sociali,  produttive,  professionali  e  dei  servizi, sono
 riconosciuti  con  specifiche  certificazioni di competenza
 rilasciate  dalle  istituzioni  scolastiche  e formative; i
 licei    e    le    istituzioni   formative   del   sistema
 dell'istruzione  e della formazione professionale, d'intesa
 rispettivamente  con  le  universita',  con  le istituzioni
 dell'alta  formazione artistica, musicale e coreutica e con
 il  sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore,
 stabiliscono,  con riferimento all'ultimo anno del percorso
 di  studi, specifiche modalita' per l'approfondimento delle
 conoscenze  e  delle  abilita'  richieste  per l'accesso ai
 corsi  di  studio universitari, dell'alta formazione, ed ai
 percorsi dell'istruzione e formazione tecnica superiore;
 l) i  piani  di  studio  personalizzati, nel rispetto
 dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, contengono un
 nucleo   fondamentale,  omogeneo  su  base  nazionale,  che
 rispecchia   la   cultura,   le  tradizioni  e  l'identita'
 nazionale,  e  prevedono una quota, riservata alle regioni,
 relativa  agli aspetti di interesse specifico delle stesse,
 anche collegata con le realta' locali.».
 «Art.   7  (Disposizioni  finali  e  attuative).  -  1.
 Mediante  uno  o  piu'  regolamenti  da  adottare  a  norma
 dell'art.  117, sesto comma, della Costituzione e dell'art.
 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le
 commissioni    parlamentari    competenti,   nel   rispetto
 dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, si provvede:
 a) alla  individuazione  del  nucleo  essenziale  dei
 piani   di   studio   scolastici  per  la  quota  nazionale
 relativamente  agli  obiettivi  specifici di apprendimento,
 alle  discipline  e  alle  attivita'  costituenti  la quota
 nazionale  dei  piani  di  studio, agli orari, ai limiti di
 flessibilita' interni nell'organizzazione delle discipline;
 b) alla determinazione delle modalita' di valutazione
 dei crediti scolastici;
 c) alla  definizione degli standard minimi formativi,
 richiesti   per   la  spendibilita'  nazionale  dei  titoli
 professionali  conseguiti all'esito dei percorsi formativi,
 nonche'  per  i passaggi dai percorsi formativi ai percorsi
 scolastici.».
 - Il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, reca:
 «Definizione  delle  norme  generali  relative  alla scuola
 dell'infanzia  e  al  primo  ciclo dell'istruzione, a norma
 dell'art. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53».
 -  La  legge  14 febbraio 2003, n. 30, reca: «Delega al
 Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro.».
 -  Il  decreto  legislativo  10 settembre 2003, n. 276,
 reca: «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e
 mercato  del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n.
 30».
 - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 92, lettera b)
 della legge 24 dicembre 2003, n. 350:
 «92.  Per  l'attuazione  del piano programmatico di cui
 all'art.  1,  comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, e'
 autorizzata,   a   decorrere   dall'anno   2004,  la  spesa
 complessiva   di   90   milioni  di  euro  per  i  seguenti
 interventi:
 a) (omissis);
 b) interventi  di  orientamento contro la dispersione
 scolastica e per assicurare il diritto-dovere di istruzione
 e formazione;».
 -  Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, reca:
 «Approvazione    del   testo   unico   delle   disposizioni
 legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
 scuole di ogni ordine e grado.».
 -  La  legge  10 marzo 2000, n. 62, reca: «Norme per la
 parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
 all'istruzione».
 - Si riporta il testo dell'art. 21 della legge 15 marzo
 1997, n. 59:
 «Art.   21.   -   1.   L'autonomia   delle  istituzioni
 scolastiche  e  degli  istituti  educativi si inserisce nel
 processo   di   realizzazione   della   autonomia  e  della
 riorganizzazione  dell'intero  sistema  formativo.  Ai fini
 della   realizzazione  della  autonomia  delle  istituzioni
 scolastiche  le  funzioni  dell'Amministrazione  centrale e
 periferica della pubblica istruzione in materia di gestione
 del  servizio  di  istruzione,  fermi  restando  i  livelli
 unitari  e  nazionali  di fruizione del diritto allo studio
 nonche'  gli  elementi comuni all'intero sistema scolastico
 pubblico  in  materia di gestione e programmazione definiti
 dallo   Stato,   sono   progressivamente   attribuite  alle
 istituzioni   scolastiche,   attuando   a  tal  fine  anche
 l'estensione  ai circoli didattici, alle scuole medie, alle
 scuole  e  agli  istituti  di  istruzione secondaria, della
 personalita'    giuridica    degli   istituti   tecnici   e
 professionali   e   degli   istituti  d'arte  ed  ampliando
 l'autonomia  per  tutte  le  tipologie  degli  istituti  di
 istruzione,  anche  in deroga alle norme vigenti in materia
 di  contabilita'  dello Stato. Le disposizioni del presente
 articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto
 conto delle loro specificita' ordinamentali.
 2.  Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede
 con  uno  o piu' regolamenti da adottare ai sensi dell'art.
 17,  comma  2,  della  legge  23 agosto  1988,  n. 400, nel
 termine  di nove mesi dalla data di entrata in vigore della
 presente  legge, sulla base dei criteri generali e principi
 direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del
 presente   articolo.   Sugli   schemi   di  regolamento  e'
 acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio
 di   Stato,   il   parere   delle   competenti  Commissioni
 parlamentari.  Decorsi  sessanta  giorni dalla richiesta di
 parere  alle  Commissioni,  i  regolamenti  possono  essere
 comunque  emanati.  Con i regolamenti predetti sono dettate
 disposizioni  per  armonizzare le norme di cui all'art. 355
 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
 1994, n. 297, con quelle della presente legge.
 3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione
 della   personalita'   giuridica   e   dell'autonomia  alle
 istituzioni  scolastiche  di cui al comma 1, anche tra loro
 unificate  nell'ottica  di  garantire  agli utenti una piu'
 agevole  fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe
 dimensionali   in   relazione   a   particolari  situazioni
 territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle
 esigenze  e  alla  varieta'  delle situazioni locali e alla
 tipologia    dei    settori    di    istruzione    compresi
 nell'istituzione   scolastica.   Le   deroghe  dimensionali
 saranno  automaticamente  concesse  nelle  province  il cui
 territorio  e'  per  almeno  un  terzo  montano,  in cui le
 condizioni   di  viabilita'  statale  e  provinciale  siano
 disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di
 insediamenti abitativi.
 4.   La   personalita'  giuridica  e  l'autonomia  sono
 attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a
 mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui
 al  comma  3 attraverso piani di dimensionamento della rete
 scolastica,  e  comunque  non  oltre  il  31 dicembre 2000,
 contestualmente   alla   gestione   di  tutte  le  funzioni
 amministrative   che   per   loro   natura  possono  essere
 esercitate  dalle  istituzioni  autonome.  In  ogni caso il
 passaggio  al  nuovo regime di autonomia sara' accompagnato
 da  apposite iniziative di formazione del personale, da una
 analisi  delle  realta' territoriali, sociali ed economiche
 delle  singole  istituzioni  scolastiche per l'adozione dei
 conseguenti   interventi  perequativi  e  sara'  realizzato
 secondo criteri di gradualita' che valorizzino le capacita'
 di iniziativa delle istituzioni stesse.
 5.    La   dotazione   finanziaria   essenziale   delle
 istituzioni  scolastiche  gia'  in possesso di personalita'
 giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4
 e'   costituita   dall'assegnazione   dello  Stato  per  il
 funzionamento  amministrativo e didattico, che si suddivide
 in  assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale
 dotazione  finanziaria e' attribuita senza altro vincolo di
 destinazione  che quello dell'utilizzazione prioritaria per
 lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione
 e  di  orientamento  proprie  di  ciascuna  tipologia  e di
 ciascun  indirizzo  di scuola. L'attribuzione senza vincoli
 di  destinazione comporta l'utilizzabilita' della dotazione
 finanziaria, indifferentemente, per spese in conto capitale
 e  di  parte  corrente,  con  possibilita'  di  variare  le
 destinazioni  in  corso  d'anno.  Con  decreto del Ministro
 della  pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del
 tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica,
 sentito    il   parere   delle   commissioni   parlamentari
 competenti, sono individuati i parametri per la definizione
 della  dotazione  finanziaria ordinaria delle scuole. Detta
 dotazione   ordinaria   e'  stabilita  in  misura  tale  da
 consentire   l'acquisizione   da  parte  delle  istituzioni
 scolastiche  dei  beni di consumo e strumentali necessari a
 garantire       l'efficacia       del      processo      di
 insegnamento-apprendimento   nei  vari  gradi  e  tipologie
 dell'istruzione. La stessa dotazione ordinaria, nella quale
 possono   confluire   anche   i  finanziamenti  attualmente
 allocati  in  capitoli  diversi  da  quelli  intitolati  al
 funzionamento   amministrativo   e   didattico,   e'  spesa
 obbligatoria  ed  e'  rivalutata annualmente sulla base del
 tasso   di   inflazione   programmata.  In  sede  di  prima
 determinazione,  la  dotazione  perequativa  e'  costituita
 dalle  disponibilita'  finanziarie  residue sui capitoli di
 bilancio   riferiti   alle   istituzioni   scolastiche  non
 assorbite   dalla   dotazione   ordinaria.   La   dotazione
 perequativa  e'  rideterminata  annualmente  sulla base del
 tasso    di   inflazione   programmata   e   di   parametri
 socio-economici  e  ambientali  individuati di concerto dai
 Ministri  della  pubblica  istruzione  e  del  tesoro,  del
 bilancio  e  della  programmazione  economica,  sentito  il
 parere delle commissioni parlamentari competenti.
 6.   Sono   abrogate   le  disposizioni  che  prevedono
 autorizzazioni  preventive per l'accettazione di donazioni,
 eredita'  e  legati da parte delle istituzioni scolastiche,
 ivi   compresi   gli   istituti   superiori  di  istruzione
 artistica,  delle  fondazioni  o  altre  istituzioni aventi
 finalita'  di  educazione  o di assistenza scolastica. Sono
 fatte   salve   le  vigenti  disposizioni  di  legge  o  di
 regolamento  in  materia  di  avviso  ai  successibili. Sui
 cespiti  ereditari  e  su quelli ricevuti per donazione non
 sono  dovute  le  imposte in vigore per le successioni e le
 donazioni.
 7.  Le  istituzioni  scolastiche che abbiano conseguito
 personalita'  giuridica  e autonomia ai sensi del comma 1 e
 le  istituzioni  scolastiche  gia' dotate di personalita' e
 autonomia,  previa  realizzazione  anche  per queste ultime
 delle  operazioni  di  dimensionamento  di  cui al comma 4,
 hanno  autonomia  organizzativa  e  didattica, nel rispetto
 degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli
 standard di livello nazionale.
 8.   L'autonomia   organizzativa  e'  finalizzata  alla
 realizzazione  della flessibilita', della diversificazione,
 dell'efficienza  e  dell'efficacia del servizio scolastico,
 alla  integrazione  e  al  miglior utilizzo delle risorse e
 delle  strutture, all'introduzione di tecnologie innovative
 e  al  coordinamento  con il contesto territoriale. Essa si
 esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli
 in materia di unita' oraria della lezione, dell'unitarieta'
 del  gruppo  classe  e  delle modalita' di organizzazione e
 impiego  dei  docenti,  secondo finalita' di ottimizzazione
 delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e
 temporali,  fermi  restando i giorni di attivita' didattica
 annuale  previsti  a  livello  nazionale,  la distribuzione
 dell'attivita'  didattica  in  non  meno  di  cinque giorni
 settimanali,  il  rispetto dei complessivi obblighi annuali
 di  servizio  dei docenti previsti dai contratti collettivi
 che  possono  essere  assolti  invece  che in cinque giorni
 settimanali  anche sulla base di un'apposita programmazione
 plurisettimanale.
 9.    L'autonomia    didattica    e'   finalizzata   al
 perseguimento   degli   obiettivi   generali   del  sistema
 nazionale  di  istruzione,  nel  rispetto della liberta' di
 insegnamento,  della  liberta' di scelta educativa da parte
 delle  famiglie  e  del  diritto  ad  apprendere.  Essa  si
 sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie,
 strumenti,  organizzazione  e  tempi  di  insegnamento,  da
 adottare nel rispetto della possibile pluralita' di opzioni
 metodologiche,  e in ogni iniziativa che sia espressione di
 liberta'   progettuale,  compresa  l'eventuale  offerta  di
 insegnamenti  opzionali,  facoltativi  o  aggiuntivi  e nel
 rispetto  delle  esigenze  formative  degli studenti. A tal
 fine,  sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 71,
 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri
 per   la   determinazione   degli  organici  funzionali  di
 istituto,   fermi   restando   il   monte   annuale  orario
 complessivo   previsto  per  ciascun  curriculum  e  quello
 previsto   per   ciascuna  delle  discipline  ed  attivita'
 indicate  come  fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di
 studi  e  l'obbligo  di  adottare  procedure e strumenti di
 verifica e valutazione della produttivita' scolastica e del
 raggiungimento degli obiettivi.
 10.   Nell'esercizio   dell'autonomia  organizzativa  e
 didattica   le   istituzioni  scolastiche  realizzano,  sia
 singolarmente   che   in   forme  consorziate,  ampliamenti
 dell'offerta   formativa   che   prevedano  anche  percorsi
 formativi   per   gli  adulti,  iniziative  di  prevenzione
 dell'abbandono  e  della dispersione scolastica, iniziative
 di  utilizzazione  delle strutture e delle tecnologie anche
 in  orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo
 del   lavoro,  iniziative  di  partecipazione  a  programmi
 nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi
 tra  le  regioni  e  l'amministrazione scolastica, percorsi
 integrati  tra  diversi  sistemi  formativi. Le istituzioni
 scolastiche  autonome  hanno  anche  autonomia  di ricerca,
 sperimentazione   e   sviluppo   nei  limiti  del  proficuo
 esercizio  dell'autonomia  didattica  e  organizzativa. Gli
 istituti    regionali   di   ricerca,   sperimentazione   e
 aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione,
 la  biblioteca  di documentazione pedagogica e le scuole ed
 istituti  a  carattere  atipico di cui alla parte I, titolo
 II,  capo  III,  del  testo  unico  approvato  con  decreto
 legislativo  16 aprile  1994,  n.  297, sono riformati come
 enti   finalizzati   al   supporto   dell'autonomia   delle
 istituzioni scolastiche autonome.
 11.  Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono
 altresi' attribuite la personalita' giuridica e l'autonomia
 alle  accademie  di belle arti, agli istituti superiori per
 le  industrie  artistiche,  ai Conservatori di musica, alle
 accademie  nazionali di arte drammatica e di danza, secondo
 i  principi  contenuti  nei  commi  8,  9  e  10  e con gli
 adattamenti  resi  necessari  dalle specificita' proprie di
 tali istituzioni.
 12. Le universita' e le istituzioni scolastiche possono
 stipulare  convenzioni  allo scopo di favorire attivita' di
 aggiornamento,  di  ricerca  e di orientamento scolastico e
 universitario.
 13.  Con  effetto dalla data di entrata in vigore delle
 norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le
 disposizioni   vigenti   con  esse  incompatibili,  la  cui
 ricognizione e' affidata ai regolamenti stessi. [Il Governo
 e' delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla
 data  di  entrata  in  vigore  delle  predette disposizioni
 regolamentari,  le  norme del testo unico di cui al decreto
 legislativo  16 aprile  1994,  n.  297, apportando tutte le
 conseguenti e necessarie modifiche].
 14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
 di  concerto  con  il  Ministro del tesoro, sono emanate le
 istruzioni   generali   per  l'autonoma  allocazione  delle
 risorse,  per  la  formazione  dei bilanci, per la gestione
 delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento
 dei  servizi  di  tesoreria  o  di  cassa,  nonche'  per le
 modalita'  del  riscontro  delle gestioni delle istituzioni
 scolastiche, anche in attuazione dei principi contenuti nei
 regolamenti  di  cui  al  comma  2.  E' abrogato il comma 9
 dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
 15.  Entro  il 30 giugno 1999 il Governo e' delegato ad
 emanare  un  decreto  legislativo  di  riforma degli organi
 collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e
 periferico  che  tenga conto della specificita' del settore
 scolastico,  valorizzando  l'autonomo apporto delle diverse
 componenti  e  delle  minoranze  linguistiche riconosciute,
 nonche' delle specifiche professionalita' e competenze, nel
 rispetto dei seguenti criteri:
 a) armonizzazione         della         composizione,
 dell'organizzazione  e  delle funzioni dei nuovi organi con
 le  competenze  dell'amministrazione  centrale e periferica
 come  ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonche' con
 quelle delle istituzioni scolastiche autonome;
 b) razionalizzazione  degli  organi a norma dell'art.
 12, comma 1, lettera p);
 c) eliminazione  delle  duplicazioni  organizzative e
 funzionali,  secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 1,
 lettera g);
 d) valorizzazione  del  collegamento con le comunita'
 locali a norma dell'art. 12, comma 1, lettera i);
 e) attuazione  delle  disposizioni di cui all'art. 59
 del   decreto   legislativo   3 febbraio  1993,  n.  29,  e
 successive  modificazioni, nella salvaguardia del principio
 della liberta' di insegnamento.
 16.  Nel  rispetto  del  principio  della  liberta'  di
 insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove
 figure  professionali del personale docente, ferma restando
 l'unicita'  della funzione, ai capi d'istituto e' conferita
 la   qualifica  dirigenziale  contestualmente  all'acquisto
 della  personalita'  giuridica  e  dell'autonomia  da parte
 delle  singole  istituzioni  scolastiche.  I contenuti e le
 specificita'  della qualifica dirigenziale sono individuati
 con  decreto legislativo integrativo delle disposizioni del
 decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
 modificazioni,  da  emanare  entro  un  anno  dalla data di
 entrata  in  vigore  della  presente  legge, sulla base dei
 seguenti criteri:
 a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli
 organi   collegiali  scolastici,  di  autonomi  compiti  di
 direzione,  di coordinamento e valorizzazione delle risorse
 umane,  di  gestione  di risorse finanziarie e strumentali,
 con connesse responsabilita' in ordine ai risultati;
 b) il  raccordo  tra i compiti previsti dalla lettera
 a)     e     l'organizzazione     e     le     attribuzioni
 dell'amministrazione scolastica periferica, come ridefinite
 ai sensi dell'art. 13, comma 1;
 c) la   revisione   del   sistema   di  reclutamento,
 riservato  al  personale docente con adeguata anzianita' di
 servizio, in armonia con le modalita' previste dall'art. 28
 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
 d) l'attribuzione  della dirigenza ai capi d'istituto
 attualmente  in  servizio,  assegnati  ad  una  istituzione
 scolastica  autonoma,  che frequentino un apposito corso di
 formazione.
 17.  Il  rapporto  di  lavoro  dei dirigenti scolastici
 sara' disciplinato in sede di contrattazione collettiva del
 comparto scuola, articolato in autonome aree.
 18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'art. 13,
 la  riforma  degli  uffici  periferici  del Ministero della
 pubblica    istruzione   e'   realizzata   armonizzando   e
 coordinando   i   compiti   e  le  funzioni  amministrative
 attribuiti  alle  regioni  ed  agli  enti  locali  anche in
 materia  di  programmazione  e  riorganizzazione della rete
 scolastica.
 19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni
 quattro   anni   al  Parlamento,  a  decorrere  dall'inizio
 dell'attuazione   dell'autonomia   prevista   nel  presente
 articolo,  una relazione sui risultati conseguiti, anche al
 fine  di  apportare  eventuali  modifiche  normative che si
 rendano necessarie.
 20.  Le  regioni  a  statuto  speciale  e  le  province
 autonome  di  Trento  e di Bolzano disciplinano con propria
 legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e
 nei  limiti  dei  propri  statuti e delle relative norme di
 attuazione.
 20-bis.  Con  la stessa legge regionale di cui al comma
 20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalita'
 di  svolgimento  e  di  certificazione  di una quarta prova
 scritta  di  lingua  francese, in aggiunta alle altre prove
 scritte  previste  dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425. Le
 modalita'  e  i  criteri di valutazione delle prove d'esame
 sono   definiti   nell'ambito   dell'apposito   regolamento
 attuativo,  d'intesa  con  la  regione  Valle  d'Aosta.  E'
 abrogato  il  comma  5  dell'art. 3 della legge 10 dicembre
 1997, n. 425.».
 -  Il  decreto  del Presidente della Repubblica 8 marzo
 1999,  n.  275, reca: «Regolamento recante norme in materia
 di   autonomia  delle  istituzioni  scolastiche,  ai  sensi
 dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59».
 -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  8  del  decreto
 legislativo   28 agosto   1997,   n.  281  «Definizione  ed
 ampliamento  delle attribuzioni della Conferenza permanente
 per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
 autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per le
 materie  ed  i  compiti  di interesse comune delle regioni,
 delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
 ed autonomie locali»:
 «Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
 Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
 autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
 di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
 comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
 Stato-regioni.
 2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
 presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
 sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
 gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
 del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
 il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
 il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
 nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
 dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
 dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
 UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
 dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
 Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
 rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
 legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
 invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
 di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
 3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
 convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
 il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
 richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
 4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1 e'
 convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
 sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
 Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
 regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
 Ministro dell'interno».
 -  La  legge  28 marzo  2003,  n.  53, reca: «Delega al
 Governo    per la    definizione   delle   norme   generali
 sull'istruzione  e dei livelli essenziali delle prestazioni
 in materia di istruzione e formazione professionale».
 -  Si riporta il testo dell'art. 3, comma 3 del decreto
 legislativo 28 agosto 1997, n. 281:
 «3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge
 non  e'  raggiunta  entro  trenta giorni dalla prima seduta
 della  Conferenza  Stato-regioni  in cui l'oggetto e' posto
 all'ordine  del  giorno, il Consiglio dei Ministri provvede
 con deliberazione motivata.
 4.  In  caso  di  motivata  urgenza  il  Consiglio  dei
 Ministri   puo'   provvedere   senza   l'osservanza   delle
 disposizioni   del   presente   articolo.   I provvedimenti
 adottati   sono   sottoposti   all'esame  della  Conferenza
 Stato-regioni  nei successivi quindici giorni. Il Consiglio
 dei  Ministri  e' tenuto ad esaminare le osservazioni della
 Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
 successive.».
 Note all'art. 1:
 -  Per  il  testo  dell'art.  34  della Costituzione si
 vedano le note al preambolo.
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  68 della legge 17
 maggio 1999, n. 144:
 «Art. 68 (Obbligo di frequenza di attivita' formative).
 -  1.  Al  fine  di  potenziare  la  crescita  culturale  e
 professionale  dei  giovani, ferme restando le disposizioni
 vigenti  per quanto riguarda l'adempimento e l'assolvimento
 dell'obbligo     dell'istruzione,    e'    progressivamente
 istituito,  a  decorrere  dall'anno 1999-2000, l'obbligo di
 frequenza  di  attivita'  formative  fino al compimento del
 diciottesimo anno di eta'. Tale obbligo puo' essere assolto
 in percorsi anche integrati di istruzione e formazione:
 a) nel sistema di istruzione scolastica;
 b) nel  sistema  della  formazione  professionale  di
 competenza regionale;
 c) nell'esercizio dell'apprendistato.
 2.  L'obbligo  di  cui  al  comma 1 si intende comunque
 assolto  con  il  conseguimento  di  un  diploma  di scuola
 secondaria  superiore  o di una qualifica professionale. Le
 competenze  certificate in esito a qualsiasi segmento della
 formazione  scolastica,  professionale e dell'apprendistato
 costituiscono  crediti  per  il  passaggio  da  un  sistema
 all'altro.
 3.  I servizi per l'impiego decentrati organizzano, per
 le funzioni di propria competenza, l'anagrafe regionale dei
 soggetti che hanno adempiuto o assolto l'obbligo scolastico
 e predispongono le relative iniziative di orientamento.
 4. Agli oneri derivanti dall'intervento di cui al comma
 1 si provvede:
 a) a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del
 decreto-legge  20 maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con
 modificazioni,  dalla  legge  19 luglio 1993, n. 236, per i
 seguenti  importi:  lire 200 miliardi per l'anno 1999, lire
 430  miliardi  per il 2000, lire 562 miliardi per il 2001 e
 fino a lire 590 miliardi a decorrere dall'anno 2002;
 b) a  carico  del Fondo di cui all'art. 4 della legge
 18 dicembre  1997,  n. 440, per i seguenti importi: lire 30
 miliardi per l'anno 2000, lire 110 miliardi per l'anno 2001
 e  fino  a  lire 190 miliardi a decorrere dall'anno 2002. A
 decorrere  dall'anno  2000,  per  la  finalita' di cui alla
 legge  18 dicembre  1997,  n.  440,  si  provvede  ai sensi
 dell'art.  11,  comma  3,  lettera d), della legge 5 agosto
 1978, n. 468 e successive modificazioni.
 5.  Con  regolamento  da adottare, entro sei mesi dalla
 data  di  pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
 Ufficiale,  su  proposta  dei  Ministri  del lavoro e della
 previdenza sociale, della pubblica istruzione e del tesoro,
 del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  previo
 parere  delle  competenti  Commissioni parlamentari e della
 Conferenza   unificata   di   cui  al  decreto  legislativo
 28 agosto 1997, n. 281, sentite le organizzazioni sindacali
 comparativamente  piu' rappresentative a livello nazionale,
 sono  stabiliti  i  tempi  e le modalita' di attuazione del
 presente  articolo, anche con riferimento alle funzioni dei
 servizi per l'impiego di cui al comma 3, e sono regolate le
 relazioni  tra  l'obbligo  di  istruzione  e  l'obbligo  di
 formazione,  nonche'  i  criteri coordinati ed integrati di
 riconoscimento reciproco dei crediti formativi e della loro
 certificazione  e  di  ripartizione delle risorse di cui al
 comma  4 tra le diverse iniziative attraverso le quali puo'
 essere  assolto  l'obbligo  di  cui  al  comma 1. In attesa
 dell'emanazione  del  predetto regolamento, il Ministro del
 lavoro  e  della  previdenza  sociale  con  proprio decreto
 destina  nell'ambito  delle  risorse  di  cui  al  comma 4,
 lettera  a), una quota fino a lire 200 miliardi, per l'anno
 1999,   per   le  attivita'  di  formazione  nell'esercizio
 dell'apprendistato  anche se svolte oltre il compimento del
 diciottesimo  anno  di  eta',  secondo  le modalita' di cui
 all'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196. Le predette
 risorse  possono  essere  altresi' destinate al sostegno ed
 alla  valorizzazione  di  progetti sperimentali in atto, di
 formazione per l'apprendistato, dei quali sia verificata la
 compatibilita'  con  le  disposizioni previste dall'art. 16
 della  citata  legge n. 196 del 1997. Alle finalita' di cui
 ai  commi  1  e  2  la  regione Valle d'Aosta e le province
 autonome  di  Trento  e di Bolzano provvedono, in relazione
 alle  competenze ad esse attribuite e alle funzioni da esse
 esercitate    in    materia   di   istruzione,   formazione
 professionale  e apprendistato, secondo quanto disposto dai
 rispettivi  statuti  speciali  e  dalle  relative  norme di
 attuazione.  Per  l'esercizio di tali competenze e funzioni
 le  risorse  dei  fondi  di  cui  al comma 4 sono assegnate
 direttamente  alla  regione  Valle  d'Aosta e alle province
 autonome di Trento e di Bolzano.».
 -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  48  del  decreto
 legislativo 10 settembre 2003, n. 276:
 «Art.   48   (Apprendistato   per   l'espletamento  del
 diritto-dovere  di  istruzione  e formazione). - 1. Possono
 essere  assunti,  in  tutti  i  settori  di  attivita', con
 contratto   di   apprendistato   per   l'espletamento   del
 diritto-dovere  di  istruzione e formazione i giovani e gli
 adolescenti che abbiano compiuto quindici anni.
 2. Il contratto di apprendistato per l'espletamento del
 diritto-dovere  di istruzione e di formazione ha durata non
 superiore  a tre anni ed e' finalizzato al conseguimento di
 una  qualifica  professionale.  La  durata del contratto e'
 determinata    in   considerazione   della   qualifica   da
 conseguire, del titolo di studio, dei crediti professionali
 e   formativi   acquisiti,   nonche'   del  bilancio  delle
 competenze  realizzato dai servizi pubblici per l'impiego o
 dai  soggetti  privati accreditati, mediante l'accertamento
 dei   crediti  formativi  definiti  ai  sensi  della  legge
 28 marzo 2003, n. 53.
 3. Il contratto di apprendistato per l'espletamento del
 diritto-dovere  di  istruzione e formazione e' disciplinato
 in base ai seguenti principi:
 a) forma    scritta    del    contratto,   contenente
 indicazione   della   prestazione  lavorativa  oggetto  del
 contratto,  del  piano formativo individuale, nonche' della
 qualifica  che  potra'  essere  acquisita  al  termine  del
 rapporto  di lavoro sulla base degli esiti della formazione
 aziendale od extra-aziendale;
 b) divieto  di stabilire il compenso dell'apprendista
 secondo tariffe di cottimo;
 c) possibilita'  per  il datore di lavoro di recedere
 dal   rapporto   di   lavoro  al  termine  del  periodo  di
 apprendistato  ai  sensi  di quanto disposto dall'art. 2118
 del codice civile;
 d) divieto  per  il  datore di lavoro di recedere dal
 contratto di apprendistato in assenza di una giusta causa o
 di un giustificato motivo.
 4.    La   regolamentazione   dei   profili   formativi
 dell'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di
 istruzione  e  formazione  e'  rimessa  alle regioni e alle
 province  autonome  di  Trento  e  Bolzano, d'intesa con il
 Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e del
 Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della
 ricerca, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei
 prestatori  di lavoro comparativamente piu' rappresentative
 sul  piano  nazionale,  nel rispetto dei seguenti criteri e
 principi direttivi:
 a) definizione della qualifica professionale ai sensi
 della legge 28 marzo 2003, n. 53;
 b) previsione  di un monte ore di formazione, esterna
 od  interna  alla  azienda,  congruo al conseguimento della
 qualifica  professionale in funzione di quanto stabilito al
 comma  2  e  secondo  standard minimi formativi definiti ai
 sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;
 c) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati
 a   livello   nazionale,   territoriale   o   aziendale  da
 associazioni    dei   datori   e   prestatori   di   lavoro
 comparativamente     piu'     rappresentative     per    la
 determinazione,  anche  all'interno  degli enti bilaterali,
 delle  modalita'  di  erogazione della formazione aziendale
 nel  rispetto degli standard generali fissati dalle regioni
 competenti;
 d) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti
 all'interno  del  percorso di formazione, esterna e interna
 alla   impresa,   della  qualifica  professionale  ai  fini
 contrattuali;
 e) registrazione   della  formazione  effettuata  nel
 libretto formativo;
 f) presenza  di  un tutore aziendale con formazione e
 competenze adeguate.».
 - Per il testo dell'art. 117, secondo comma, lettera m)
 della Costituzione si vedano le note al preambolo.
 -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  38  del  decreto
 legislativo 25 luglio 1998, n. 286:
 «Art.   38   (Istruzione  degli  stranieri.  Educazione
 interculturale).  -  1.  I  minori  stranieri  presenti sul
 territorio sono soggetti all'obbligo scolastico; ad essi si
 applicano  tutte  le  disposizioni  vigenti  in  materia di
 diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di
 partecipazione alla vita della comunita' scolastica.
 2.  L'effettivita' del diritto allo studio e' garantita
 dallo  Stato,  dalle  Regioni  e  dagli  enti  locali anche
 mediante  l'attivazione di appositi corsi ed iniziative per
 l'apprendimento della lingua italiana.
 3.  La  comunita'  scolastica  accoglie  le  differenze
 linguistiche  e culturali come valore da porre a fondamento
 del  rispetto  reciproco,  dello  scambio  tra le culture e
 della   tolleranza;   a  tale  fine  promuove  e  favorisce
 iniziative   volte  alla  accoglienza,  alla  tutela  della
 cultura  e  della  lingua d'origine e alla realizzazione di
 attivita' interculturali comuni.
 4.  Le iniziative e le attivita' di cui al comma 3 sono
 realizzate sulla base di una rilevazione dei bisogni locali
 e  di  una  programmazione territoriale integrata, anche in
 convenzione  con  le  associazioni  degli stranieri, con le
 rappresentanze   diplomatiche  o  consolari  dei  Paesi  di
 appartenenza e con le organizzazioni di volontariato.
 5.  Le  istituzioni  scolastiche,  nel  quadro  di  una
 programmazione  territoriale  degli interventi, anche sulla
 base  di  convenzioni  con  le  Regioni  e gli enti locali,
 promuovono:
 a) l'accoglienza  degli stranieri adulti regolarmente
 soggiornanti    mediante    l'attivazione   di   corsi   di
 alfabetizzazione nelle scuole elementari e medie;
 b) la  realizzazione  di  un'offerta culturale valida
 per  gli  stranieri  adulti  regolarmente  soggiornanti che
 intendano  conseguire  il  titolo  di  studio  della scuola
 dell'obbligo;
 c) la  predisposizione  di percorsi integrativi degli
 studi  sostenuti  nel  Paese  di  provenienza  al  fine del
 conseguimento  del  titolo  dell'obbligo  o  del diploma di
 scuola secondaria superiore;
 d) la  realizzazione ed attuazione di corsi di lingua
 italiana;
 e) la  realizzazione di corsi di formazione anche nel
 quadro  di  accordi  di  collaborazione  internazionale  in
 vigore per l'Italia.
 6.  Le  regioni,  anche  attraverso  altri enti locali,
 promuovono   programmi   culturali  per  i  diversi  gruppi
 nazionali, anche mediante corsi effettuati presso le scuole
 superiori  o  istituti  universitari. Analogamente a quanto
 disposto  per  i  figli  dei  lavoratori comunitari e per i
 figli  degli  emigrati italiani che tornano in Italia, sono
 attuati  specifici insegnamenti integrativi, nella lingua e
 cultura di origine.
 7.  Con  regolamento  adottato  ai  sensi dell'art. 17,
 comma  1,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate
 le  disposizioni  di  attuazione  del  presente  capo,  con
 specifica indicazione:
 a) delle  modalita'  di  realizzazione  di  specifici
 progetti  nazionali  e  locali, con particolare riferimento
 all'attivazione  di  corsi  intensivi  di  lingua  italiana
 nonche'  dei  corsi  di  formazione  ed  aggiornamento  del
 personale  ispettivo,  direttivo  e docente delle scuole di
 ogni  ordine  e  grado  e dei criteri per l'adattamento dei
 programmi di insegnamento;
 b) dei  criteri  per  il riconoscimento dei titoli di
 studio e degli studi effettuati nei Paesi di provenienza ai
 fini  dell'inserimento  scolastico,  nonche'  dei criteri e
 delle  modalita'  di  comunicazione  con  le famiglie degli
 alunni   stranieri,   anche   con  l'ausilio  di  mediatori
 culturali qualificati;
 c) dei criteri per l'iscrizione e l'inserimento nelle
 classi  degli  stranieri  provenienti  dall'estero,  per la
 ripartizione  degli  alunni  stranieri  nelle  classi e per
 l'attivazione   di   specifiche   attivita'   di   sostegno
 linguistico;
 d) dei  criteri  per  la stipula delle convenzioni di
 cui ai commi 4 e 5.».
 -  Si riporta il testo dell'art. 4, secondo comma della
 Costituzione:
 «Ogni  cittadino  ha  il dovere di svolgere, secondo le
 proprie  possibilita'  e la propria scelta, una attivita' o
 una   funzione   che  concorra  al  progresso  materiale  o
 spirituale della societa'.».
 - La legge 5 febbraio 1992, n. 104, reca: «Legge-quadro
 per  l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
 persone handicappate».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Realizzazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione
 1.  Il  diritto-dovere ha inizio con l'iscrizione alla prima classe della   scuola   primaria,   secondo   quanto  previsto  dal  decreto legislativo  19 febbraio  2004, n. 59, fatta salva la possibilita' di frequenza  della  scuola  dell'infanzia  di  cui  al medesimo decreto legislativo.
 2. Le scuole secondarie di primo grado organizzano, in raccordo con le  istituzioni  del sistema educativo di istruzione e formazione del secondo  ciclo  ed  i  competenti servizi territoriali, iniziative di orientamento  ai fini della scelta dei percorsi educativi del secondo ciclo,  sulla  base dei percorsi di ciascun allievo, personalizzati e documentati.
 3.  I  giovani  che hanno conseguito il titolo conclusivo del primo ciclo  sono  iscritti  ad  un  istituto  del  sistema dei licei o del sistema   di   istruzione   e   formazione   professionale   di   cui all'articolo 1,  comma 3, fino al conseguimento del diploma liceale o di  un  titolo  o  di  una  qualifica  professionale di durata almeno triennale  entro  il diciottesimo anno di eta', fatto salvo il limite di  frequentabilita' delle singole classi ai sensi dell'articolo 192, comma  4,  del  decreto  legislativo  16 aprile 1994, n. 297, nonche' quello  derivante  dalla  contrazione  di  una ferma volontaria nelle carriere   iniziali   delle   Forze   armate,   compresa  l'Arma  dei carabinieri.
 4.  Ai fini di cui al comma 3, l'iscrizione e' effettuata presso le istituzioni  del  sistema  dei  licei  o presso quelle del sistema di istruzione   e   formazione   professionale  che  realizzano  profili educativi,  culturali  e  professionali, ai quali conseguono titoli e qualifiche  professionali di differente livello, valevoli su tutto il territorio nazionale e spendibili nell'Unione europea, se rispondenti ai    livelli   essenziali   di   prestazione   definiti   ai   sensi dell'articolo 2,  comma  1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53,  e secondo le norme regolamentari di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), della legge medesima.
 5. All'attuazione del diritto-dovere concorrono gli alunni, le loro famiglie,  le istituzioni scolastiche e formative, nonche' i soggetti che   assumono   con   il   contratto   di   apprendistato,   di  cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ed il  tutore  aziendale  di  cui  al  comma 4, lettera f), del predetto articolo,  condividendo  l'obiettivo  della crescita e valorizzazione della  persona  umana  secondo  percorsi  formativi  rispondenti alle attitudini di ciascuno e finalizzati al pieno successo formativo.
 
 
 
 Note all'art. 2:
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  192,  comma 4 del
 decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297:
 «4.  Una  stessa  classe  di istituto o scuola statale,
 pareggiata  o  legalmente  riconosciuta  puo'  frequentarsi
 soltanto  per  due anni. In casi assolutamente eccezionali,
 il  collegio  dei  docenti, sulla proposta del consiglio di
 classe, con la sola componente dei docenti, ove particolari
 gravi  circostanze  lo  giustifichino, puo' consentire, con
 deliberazione  motivata,  l'iscrizione  per  un terzo anno.
 Qualora  si  tratti di alunni handicappati, il collegio dei
 docenti  sente, a tal fine, gli specialisti di cui all'art.
 316.».
 -  Per  il  testo  dell'art.  2,  comma 1, lettera c) e
 dell'art. 7, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003,
 n. 53, si vedano le note al preambolo.
 -  Per  il  testo  dell'art. 48 del decreto legislativo
 10 settembre 2003, n. 276, si vedano le note all'art. 1.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3. Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti
 1.  Ai  fini  di  cui  agli  articoli  1  e 2, e nel rispetto delle disposizioni   del  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196, l'anagrafe    nazionale    degli   studenti   presso   il   Ministero dell'istruzione,   dell'universita'   e   della   ricerca   opera  il trattamento   dei  dati  sui  percorsi  scolastici,  formativi  e  in apprendistato  dei  singoli  studenti  a partire dal primo anno della scuola  primaria, avvalendosi delle dotazioni umane e strumentali del medesimo Ministero.
 2.  Le  anagrafi regionali per l'obbligo formativo, gia' costituite ai  sensi  dell'articolo  68  della  legge  17 maggio 1999, n. 144, e successive  modificazioni,  sono  trasformate  in  anagrafi regionali degli  studenti,  che  contengono  i  dati  sui  percorsi scolastici, formativi e in apprendistato dei singoli studenti a partire dal primo anno della scuola primaria.
 3.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano assicurano l'integrazione delle anagrafi regionali degli studenti con le  anagrafi  comunali della popolazione, anche in relazione a quanto previsto  dagli  articoli  4  e  5  del  presente decreto, nonche' il coordinamento  con  le  funzioni  svolte  dalle Province attraverso i servizi  per  l'impiego  in  materia  di orientamento, informazione e tutorato.
 4.   Con   apposito   accordo  tra  il  Ministero  dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca,  il Ministero del lavoro e delle politiche  sociali, in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281, e' assicurata l'integrazione delle  anagrafi  di cui ai commi 1, 2 e 3 nel Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti. Ai predetti fini si provvede a:
 a)  definire  gli  standard  tecnici  per  lo  scambio dei flussi informativi;
 b) assicurare l'interoperabilita' delle anagrafi;
 c)  definire  l'insieme  delle  informazioni  che  permettano  la tracciabilita'  dei  percorsi  scolastici  e  formativi  dei  singoli studenti.
 5.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
 
 
 Note all'art. 3:
 -  Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, reca:
 «Codice in materia di protezione dei dati personali».
 - Per il testo dell'art. 68 della legge 17 maggio 1999,
 n. 144, si vedano le note all'art. 1.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 4. Azioni per il successo formativo e la prevenzione degli abbandoni
 1.  Il  Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di  concerto  con  il  Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adotta, previa intesa con la Conferenza unificata a norma del decreto legislativo  28 agosto 1997, n. 281, linee guida per la realizzazione di  piani  di  intervento  per  l'orientamento,  la prevenzione ed il recupero   degli   abbandoni,   al   fine   di  assicurare  la  piena realizzazione  del  diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione, nel  rispetto  delle  competenze  attribuite alla regione e agli enti locali  per  tali  attivita'  e  per  la  programmazione  dei servizi scolastici e formativi.
 2.  Nell'ambito  della  programmazione regionale e nel rispetto del quadro normativo delle singole regioni, le scuole secondarie di primo grado possono organizzare, in raccordo con le istituzioni del sistema educativo  di  istruzione e formazione del secondo ciclo ed i servizi territoriali   previste   dalle   regioni   stesse,   iniziative   di orientamento  e  azioni  formative volte a garantire il conseguimento del  titolo  conclusivo  del  primo  ciclo  di  istruzione,  anche ad integrazione con altri sistemi.
 |  |  |  | Art. 5. Vigilanza sull'assolvimento del diritto-dovere e sanzioni
 1.   Responsabili  dell'adempimento  del  dovere  di  istruzione  e formazione sono i genitori dei minori o coloro che a qualsiasi titolo ne  facciano  le veci, che sono tenuti ad iscriverli alle istituzioni scolastiche o formative.
 2.  Alla  vigilanza  sull'adempimento  del  dovere  di istruzione e formazione,  anche  sulla  base dei dati forniti dalle anagrafi degli studenti  di  cui  all'articolo 3,  cosi'  come previsto dal presente decreto, provvedono:
 a) il  comune, ove hanno la residenza i giovani che sono soggetti al predetto dovere;
 b) il  dirigente  dell'istituzione  scolastica  o il responsabile dell'istituzione  formativa  presso  la  quale  sono  iscritti ovvero abbiano   fatto  richiesta  di  iscrizione  gli  studenti  tenuti  ad assolvere al predetto dovere;
 c) la  provincia, attraverso i servizi per l'impiego in relazione alle funzioni di loro competenza a livello territoriale;
 d) i  soggetti che assumono, con il contratto di apprendistato di cui  all'articolo  48  del  decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,   i   giovani   tenuti   all'assolvimento   del   diritto-dovere all'istruzione  e alla formazione, nonche' il tutore aziendale di cui al  comma  4,  lettera  f),  del  predetto  articolo,  e  i  soggetti competenti  allo  svolgimento  delle funzioni ispettive in materia di previdenza  sociale  e  di  lavoro,  di  cui  al  decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
 3.  In  caso  di  mancato  adempimento  del  dovere di istruzione e formazione  si  applicano  a  carico  dei  responsabili  le  sanzioni relative  al  mancato  assolvimento  dell'obbligo scolastico previsto dalle norme previgenti.
 
 
 
 Note all'art. 5:
 -  Per  il  testo  dell'art. 48 del decreto legislativo
 10 settembre 2003, n. 276, si vedano le note all'art. 1.
 -  Il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, reca:
 «Razionalizzazione  delle  funzioni ispettive in materia di
 previdenza  sociale  e di lavoro, a norma dell'art. 8 della
 legge 14 febbraio 2003, n. 30».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 6. Gradualita'  dell'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione
 1.  In  attesa  dell'emanazione dei decreti legislativi inerenti al secondo   ciclo   di   istruzione   e   di  istruzione  e  formazione professionale,  dall'anno  scolastico  2005-2006,  l'iscrizione  e la frequenza  gratuite  di  cui all'articolo 1, comma 5, ricomprendono i primi  due  anni  degli  istituti  secondari superiori e dei percorsi sperimentali  di  istruzione  e  formazione professionale, realizzati sulla base dell'accordo in sede di Conferenza unificata del 19 giugno 2003.
 2.  Alla  completa  attuazione  del diritto-dovere all'istruzione e formazione,  come  previsto dall'articolo 1, si provvede attraverso i decreti  attuativi  dell'articolo 2,  comma  1,  lettere g), h) e i), della  legge  28 marzo 2003, n. 53, adottati ai sensi dell'articolo 1 della  stessa  legge,  nel  rispetto  delle  modalita'  di  copertura finanziaria definite dall'articolo 7, comma 8, della predetta legge.
 3.  Fino  alla completa attuazione del diritto-dovere come previsto al comma 2 continua ad applicarsi l'articolo 68, comma 4, della legge 17 maggio  1999,  n.  144, e successive modificazioni, che si intende riferito  all'obbligo  formativo  come ridefinito dall'articolo 1 del presente decreto.
 4.   Al   fine   di   sostenere   l'attuazione  del  diritto-dovere all'istruzione e formazione nei percorsi sperimentali di cui al comma 1,  le  risorse  statali  destinate  annualmente  a  tale  scopo sono attribuite alle regioni con apposito accordo in Conferenza unificata, tenendo  anche  conto  dell'incremento  delle  iscrizioni ai predetti percorsi, da computarsi a partire dall'anno scolastico 2002/2003.
 5.   In   attesa   della  definizione  dei  livelli  essenziali  di prestazione,  di  cui  all'articolo 1, comma 3, le strutture sedi dei percorsi  di  istruzione e formazione professionale di cui al comma 1 sono  accreditate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di  Bolzano,  sulla  base di quanto previsto dal decreto del Ministro del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  25 maggio  2001,  n. 166, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 14 luglio 2001.
 
 
 
 Note all'art. 6:
 -  Per  il testo dell'art. 2, comma 1, lettere g), h) e
 i)  della  legge 28 marzo 2003, n. 53, si vedano le note al
 preambolo.
 -  Si  riporta  il  testo degli articoli 1 e 7, comma 8
 della legge 28 marzo 2003, n. 53:
 «Art.   1   (Delega   in   materia  di  norme  generali
 sull'istruzione  e  di livelli essenziali delle prestazioni
 in  materia di istruzione e di formazione professionale). -
 1.  Al  fine  di  favorire  la crescita e la valorizzazione
 della  persona  umana,  nel  rispetto  dei  ritmi dell'eta'
 evolutiva,  delle differenze e dell'identita' di ciascuno e
 delle  scelte  educative  della  famiglia, nel quadro della
 cooperazione  tra  scuola  e  genitori,  in coerenza con il
 principio  di  autonomia  delle  istituzioni  scolastiche e
 secondo  i  principi sanciti dalla Costituzione, il Governo
 e' delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data
 di  entrata  in  vigore  della presente legge, nel rispetto
 delle competenze costituzionali delle regioni e di comuni e
 province, in relazione alle competenze conferite ai diversi
 soggetti  istituzionali, e dell'autonomia delle istituzioni
 scolastiche,   uno   o  piu'  decreti  legislativi  per  la
 definizione  delle  norme  generali  sull'istruzione  e dei
 livelli   essenziali   delle   prestazioni  in  materia  di
 istruzione e di istruzione e formazione professionale.
 2. Fatto salvo quanto specificamente previsto dall'art.
 4, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su
 proposta  del  Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
 della  ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e
 delle  finanze,  con il Ministro per la funzione pubblica e
 con  il  Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali,
 sentita  la  Conferenza  unificata  di  cui  all'art. 8 del
 decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere
 delle  competenti  Commissioni  della Camera dei deputati e
 del  Senato  della  Repubblica  da  rendere  entro sessanta
 giorni  dalla  data  di  trasmissione  dei relativi schemi;
 decorso  tale termine, i decreti legislativi possono essere
 comunque  adottati.  I decreti  legislativi  in  materia di
 istruzione  e formazione professionale sono adottati previa
 intesa con la Conferenza unificata di cui al citato decreto
 legislativo n. 281 del 1997.
 3.  Per la realizzazione delle finalita' della presente
 legge,  il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
 della  ricerca  predispone, entro novanta giorni dalla data
 di  entrata  in  vigore  della  legge  medesima,  un  piano
 programmatico   di  interventi  finanziari,  da  sottoporre
 all'approvazione  del Consiglio dei Ministri, previa intesa
 con  la  Conferenza  unificata  di  cui  al  citato decreto
 legislativo n. 281 del 1997, a sostegno:
 a) della riforma degli ordinamenti e degli interventi
 connessi  con  la  loro  attuazione  e con lo sviluppo e la
 valorizzazione     dell'autonomia     delle     istituzioni
 scolastiche;
 b) dell'istituzione   del   Servizio   nazionale   di
 valutazione del sistema scolastico;
 c) dello  sviluppo  delle  tecnologie  multimediali e
 della  alfabetizzazione  nelle tecnologie informatiche, nel
 pieno  rispetto del principio di pluralismo delle soluzioni
 informatiche offerte dall'informazione tecnologica, al fine
 di   incoraggiare   e   sviluppare   le   doti  creative  e
 collaborative degli studenti;
 d) dello  sviluppo  dell'attivita'  motoria  e  delle
 competenze ludico-sportive degli studenti;
 e) della  valorizzazione  professionale del personale
 docente;
 f) delle iniziative di formazione iniziale e continua
 del personale;
 g) del   concorso   al   rimborso   delle   spese  di
 autoaggiornamento sostenute dai docenti;
 h) della  valorizzazione  professionale del personale
 amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA);
 i) degli   interventi   di   orientamento  contro  la
 dispersione  scolastica  e  per assicurare la realizzazione
 del diritto-dovere di istruzione e formazione;
 l) degli interventi per lo sviluppo dell'istruzione e
 formazione  tecnica  superiore  e  per  l'educazione  degli
 adulti;
 m) degli interventi di adeguamento delle strutture di
 edilizia scolastica.
 4. Ulteriori disposizioni, correttive e integrative dei
 decreti  legislativi di cui al presente articolo e all'art.
 4,  possono  essere  adottate, con il rispetto dei medesimi
 criteri  e  principi  direttivi  e con le stesse procedure,
 entro  diciotto  mesi  dalla  data  della  loro  entrata in
 vigore.».
 «8.  I  decreti  legislativi  di  cui al comma 7 la cui
 attuazione  determini nuovi o maggiori oneri per la finanza
 pubblica  sono  emanati solo successivamente all'entrata in
 vigore   di   provvedimenti  legislativi  che  stanzino  le
 occorrenti risorse finanziarie.».
 -  Per  il  testo  dell'art.  68,  comma  4 della legge
 17 maggio 1999, n. 144, si vedano le note all'art. 1.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 7. Monitoraggio
 1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali, avvalendosi dell'Istituto  per  lo  sviluppo  della  formazione professionale dei lavoratori  (ISFOL),  dell'Istituto  nazionale  di documentazione per l'innovazione   e  la  ricerca  educativa  (INDIRE)  e  dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione  (INVALSI)  effettuano  annualmente  il monitoraggio sullo stato  di  attuazione  del  presente  decreto  e, a partire dall'anno successivo  a  quello  della  sua  entrata in vigore, comunicandone i risultati alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
 2.  A norma dell'articolo 7, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53,  anche  con  riferimento  ai risultati del monitoraggio di cui al comma  1,  il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca  presenta  ogni  tre  anni  al  Parlamento  una relazione sul sistema educativo di istruzione e formazione professionale.
 
 
 
 Note all'art. 7:
 -  Per  il  testo  dell'art.  8 del decreto legislativo
 28 agosto 1997, n. 281, si vedano le note al preambolo.
 -  Si riporta il testo dell'art. 7, comma 3 della legge
 28 marzo 2003, n. 53:
 «3.  Il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita' e
 della  ricerca  presenta  ogni  tre  anni al Parlamento una
 relazione   sul   sistema  educativo  di  istruzione  e  di
 formazione professionale.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 8. Disposizioni  particolari  per  le  regioni  a  statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
 1.  Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e  delle  province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita' ai rispettivi statuti ed alle relative norme di attuazione, nonche' alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
 
 
 
 Nota all'art. 8:
 -  La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, reca:
 «Modifiche   al   titolo   V   della  parte  seconda  della
 Costituzione».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 9. Norma di copertura finanziaria
 1.  All'onere derivante dall'articolo 6, comma 1, pari a 11.888.000 euro per l'anno 2005 ed a 15.815.000 euro a decorrere dall'anno 2006, si  provvede con quota parte della spesa autorizzata dall'articolo 3, comma  92,  della  legge  24 dicembre 2003, n. 350, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 
 Dato a Roma, addi' 15 aprile 2005
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Moratti,    Ministro   dell'istruzione,
 dell'universita' e della ricerca
 Siniscalco,  Ministro  dell'economia  e
 delle finanze
 Baccini,   Ministro   per  la  funzione
 pubblica
 Maroni,  Ministro  del  lavoro  e delle
 politiche sociali
 La  Loggia,  Ministro  per  gli  affari
 regionali Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 
 
 Note all'art. 9:
 - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 92 della legge
 24 dicembre 2003, n. 350:
 «92.  Per  l'attuazione  del piano programmatico di cui
 all'art.  1,  comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, e'
 autorizzata,   a   decorrere   dall'anno   2004,  la  spesa
 complessiva   di   90   milioni  di  euro  per  i  seguenti
 interventi:
 a) sviluppo delle tecnologie multimediali;
 b) interventi  di  orientamento contro la dispersione
 scolastica e per assicurare il diritto-dovere di istruzione
 e formazione;
 c) interventi   per  lo  sviluppo  dell'istruzione  e
 formazione  tecnica  superiore  e  per  l'educazione  degli
 adulti;
 d) istituzione  del Servizio nazionale di valutazione
 del sistema di istruzione.».
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 1, comma 130 della
 legge 30 dicembre 2004, n. 311:
 «130.  Per  l'attuazione del piano programmatico di cui
 all'art.  1,  comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, e'
 autorizzata,  a decorrere dall'anno 2005, l'ulteriore spesa
 complessiva   di   110  milioni  di  euro  per  i  seguenti
 interventi:  anticipo  delle  iscrizioni e generalizzazione
 della   scuola   dell'infanzia,  iniziative  di  formazione
 iniziale   e   continua   del   personale,   interventi  di
 orientamento   contro   la  dispersione  scolastica  e  per
 assicurare   la   realizzazione   del   diritto-dovere   di
 istruzione e formazione.».
 
 
 
 
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