| IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 e la tutela del consumatore
 
 Vista   la   legge   25 novembre  1971,  n.  1096,  che  disciplina dell'attivita'  sementiera  ed  in  particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione,  per  ciascuna  specie  di  coltura,  dei  registri di varieta'  aventi  lo  scopo  di  permettere  l'identificazione  delle varieta' stesse;
 Vista  la  legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata  legge  n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono  la  suddivisione  dei  registri  di  varieta' di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;
 Visto  il  decreto  ministeriale  17 luglio  1976, che istituisce i registri delle varieta' di specie di piante ortive;
 Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della  Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993,   inerenti  la  razionalizzazione  dell'organizzazione  delle amministrazioni  pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
 Visto  il  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante «Nuove disposizioni  in  materia  di  organizzazione e di rapporti di lavoro nelle  amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di  lavoro  e  di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
 Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione  di  governo  a  norma  dell'art.  11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
 Considerato  che  la  Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata  legge  n. 1096/1971, nella riunione del 18 ottobre 2001 aveva espresso  parere  favorevole  all'iscrizione,  nel relativo registro, della varieta' indicata nel dispositivo;
 Considerato  che  in  attuazione  di  disposizioni  ministeriali il direttore  generale  pro-tempore,  in  attesa  del varo di specifiche norme  comunitarie, dispose la temporanea sospensione dell'iscrizione e/o   reiscrizione   di   varieta'   con,   o  aventi  nella  propria denominazione, indicazioni geografiche;
 Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1831  del  21 ottobre  2004 della Commissione, recante modifiche del regolamento (CE) n. 930/2000 della Commissione  che  stabilisce  le modalita' di applicazione per quanto riguarda  l'ammissibilita' delle denominazioni varietali delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi;
 Ritenuto  di accogliere la proposta della Commissione sementi sopra menzionata;
 Decreta:
 Art. 1.
 Ai  sensi  dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre  1973,  n.  1065,  la  sotto  riportata  varieta',  la  cui descrizione  ed  i  risultati  delle  prove  eseguite sono depositate presso  questo Ministero, e' iscritta, fino alla fine del decimo anno civile  successivo  a  quello  dell'iscrizione medesima, nel registro delle  varieta'  di  specie  di  piante ortive le cui sementi possono essere   certificate   in   quanto   «sementi  di  base»  o  «sementi certificate» o controllate in quanto «sementi standard»:
 
 Specie     Codice Sian         Varietà         Responsabile della
 conservazione in
 purezza
 -            -                 -                     - cipolla       002487          Argenthea             Sativa Soc.
 Coop.a r.l. -
 Cesena (FC)
 
 Il  presente  decreto  entrera'  in  vigore  il giorno successivo a quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana.
 
 Roma, 15 aprile 2005
 
 Il direttore generale: Abate
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