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| Gazzetta n. 102 del 4 maggio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  | CIRCOLARE 16 marzo 2005, n. 11 |  | Requisiti  di  sicurezza dei trattori agricoli rispetto al rischio di ribaltamento. |  | 
 |  |  |  | Alle  direzioni regionali e provinciali del lavoro
 Alla D.G. per l'Attivita' ispettiva
 Al Ministero delle attivita' produttive
 Al  Ministero per le politiche agricole
 e forestali
 Agli  assessorati  alla  Sanita'  delle
 regioni
 Alla provincia autonoma di Trento
 Alla  provincia  autonoma  di Bolzano -
 Ag.  prov.  prot. ambiente e tutela del
 lavoro
 Alle A.S.L.
 All'ISPESL - D.T.S. e D.OM
 Alle organizzazioni rappresentative dei
 datori di lavoro
 Alle organizzazioni rappresentative dei
 lavoratori
 
 Il   verificarsi   con  frequenza  preoccupante  di  incidenti  che coinvolgono  con  conseguenze  mortali  o  gravissime  gli  operatori addetti   alla   conduzione   dei  trattori  agricoli,  ripropone  la necessita' di riconsiderare il livello di protezione offerto da dette attrezzature rispetto al rischio di ribaltamento, principale causa di infortuni  dovuti  all'uso  di  tale  mezzo, per valutare se esso sia confrontabile  con  quello  che  l'applicazione  delle  piu'  recenti acquisizioni dello stato dell'arte puo' consentire di conseguire.
 In  effetti,  detto  rischio, seppure ineliminabile, trattandosi di macchine  semoventi, puo' significativamente essere ridotto quanto ad entita' delle conseguenze del suo verificarsi.
 Il sistema attualmente piu' efficace per ridurre le conseguenze del ribaltamento di queste macchine e' costituito dall'abbinamento di una struttura  a  telaio  (ROPS) - per garantire attorno all'operatore un adatto  volume  di sicurezza con un sistema di ritenzione (cintura di sicurezza)  -  per  trattenerlo all'interno di tale volume ed evitare che rimanga schiacciato tra parti della macchina e il suolo.
 A  fronte  di  quanto  appena  rilevato  si deve constatare che non sempre  i  trattori  vengono  posti  sul mercato dotati di entrambi i dispositivi  descritti:  in  generale  risultano dotati del telaio di protezione  ma non altrettanto di cintura di sicurezza la cui assenza vanifica in pratica la funzione di protezione svolta dal telaio.
 Come  indicato  in  premessa, i dati a disposizione sugli infortuni gravi   e   mortali,  accaduti  nel  comparto  agricoltura,  indicano chiaramente  che  la causa piu' frequente di danno e' connessa con lo schiacciamento   del   lavoratore  a  seguito  del  ribaltamento  del trattore;  per  questi casi tale causa poteva e puo' essere limitata, se non eliminata, con l'adozione delle cinture di sicurezza.
 Riguardo  a  questa problematica, le principali obiezioni poste dai fabbricanti di trattori all'applicazione della cintura sono che:
 non esiste una specifica disposizione che la preveda;
 a  queste  macchine  non  risulterebbero applicabili prescrizioni costruttive  di  sicurezza  diverse da quelle espressamente stabilite nelle  disposizioni  di  recepimento  del  complesso costituito dalla direttiva 74/150/CEE, e sue successive modifiche ed integrazioni.
 Orbene,    il    carattere    strettamente    normativo    e    non tecnico-applicativo   di   dette   obiezioni   a   parere  di  questa Amministrazione    non   puo'   farle   considerare   rilevanti   ne' condivisibili per le motivazioni che di seguito si illustrano:
 a) le  citate  disposizioni  di recepimento (che peraltro trovano applicazione  solo  alle  trattrici  a ruote, escludendo i trattori a cingoli):
 stabiliscono  l'entita'  ed  il  tipo dei requisiti costruttivi (taluni   dei  quali  intesi  alla  sicurezza  degli  operatori)  che obbligatoriamente  debbono  essere  garantiti dai fabbricanti ai fini dell'ottenimento dell'omologazione;
 tuttavia,  lasciano  impregiudicata  la  facolta'  degli  Stati membri  di adottare o mantenere ogni altra disposizione relativamente alle  materie  ivi  non  espressamente regolate, tra le quali rientra certamente  l'applicazione delle cinture di sicurezza. Esse, infatti, mentre  richiedono  ai  fabbricanti - in maniera esplicita ed ai fini della   protezione  dell'operatore  -  l'applicazione  dei  telai  di protezione,  non  trattano l'argomento delle cinture di sicurezza, il cui  uso,  in  abbinamento  alla  presenza  del telaio di protezione, consente di ridurre significativamente le conseguenze di un eventuale ribaltamento del mezzo;
 b) le prescrizioni dell'art. 182 del decreto del Presidente della Repubblica  n. 547/1955 - che richiedono, in generale, una protezione del  posto  di  manovra  del  mezzo  che  consenta l'esecuzione delle manovre  ...  in condizioni di sicurezza - non risultano in contrasto con dette disposizioni di recepimento;
 c) numerose  sentenze  della  Corte  di Cassazione hanno ritenuto pienamente  applicabile, la disciplina prevista nell'art. 182 decreto del Presidente della Repubblica n. 547/1955 come quella piu' idonea a proteggere l'incolumita' del lavoratore;
 d) l'art. 106 del codice della strada stabilisce che «le macchine ...  devono  ...  rispondere  alle  disposizioni  relative ai mezzi e sistemi  di difesa previsti dalle normative per la sicurezza e igiene del  lavoro,  nonche' per la protezione dell'ambiente da ogni tipo di inquinamento».
 Di  conseguenza,  alla  luce del disposto dell'art. 6.2 del decreto legislativo  n.  626/1994, che vieta la fabbricazione e la vendita di attrezzature  di  lavoro  non  rispondenti  ai requisiti di sicurezza previsti  nelle  disposizioni  legislative  o  regolamentari vigenti, preso  atto  di  quanto  correntemente  risulta  gia' disponibile sul mercato  e considerate le soluzioni tecnicamente attuabili allo stato dell'arte, si ritiene che i fabbricanti possano, e debbano, costruire e  commercializzare trattori (a cingoli e a ruote) dotati dei sistemi di  protezione  del posto di guida di che trattasi, vale a dire telai ROPS  abbinati  a  sedili muniti di cinture di sicurezza, intese come sistema  per  trattenere  il  lavoratore  all'interno  del  volume di sicurezza garantito dal telaio.
 Ad  ulteriore  conferma di quanto appena rilevato si ponga mente al fatto che se, per effetto del combinato disposto art. 36, comma 8-bis e paragrafo 1.3 dell'allegato XV del decreto legislativo n. 626/1994, le  attrezzature di lavoro mobili con lavoratore a bordo gia' messe a disposizione  dei  lavoratori  alla  data del 5 dicembre 1998 - e non soggette  a  norme  nazionali  di attuazione di direttive comunitarie concernenti  disposizioni  di  carattere costruttivo (norme che nella fattispecie  dei  trattori,  come  in  precedenza osservato, lasciano impregiudicata la facolta' degli Stati membri di adottare o mantenere ogni   altra   disposizione   relativamente   alle  materie  ivi  non espressamente   regolate)  -  debbono  essere  adeguate  in  modo  da limitare, nelle condizioni di utilizzazione reali, i rischi derivanti da  un  ribaltamento ricorrendo alle misure di sicurezza indicate nel citato  paragrafo,  a maggior ragione si deve ritenere che gli stessi provvedimenti  debbano  essere  adottati per le attrezzature di nuova produzione costruite a partire da detta data.
 Per  quel  che riguarda, specificamente, il parco dei trattori gia' in  servizio,  e'  parere  di questo Ministero che i datori di lavoro esercenti  dette  attrezzature, in forza degli obblighi derivanti dal combinato disposto art. 4.5, lettera b), seconda frase, e art. 35.1 e 35.2  del decreto legislativo n. 626/1994, debbano adeguarle mediante adatti  apprestamenti  strutturali  da reperire presso il fabbricante stesso o suo rivenditore.
 Atteso  che  l'individuazione  delle  misure  di  adeguamento per i trattori   gia'  in  servizio  e  di  costruzione  non  recente  puo' comportare  delle  difficolta'  anche  notevoli,  e' stato costituito presso  l'Ispesl un apposito gruppo di lavoro incaricato di elaborare una linea guida per agevolare i datori di lavoro in questo compito.
 In attesa del completamento dei lavori del citato gruppo, si attira l'attenzione  dei  datori  di  lavoro  sulla  necessita' che l'uso di trattori  non  corredati dei dispositivi di sicurezza di che trattasi avvenga  previa  specifica  valutazione  dei  rischi  emergenti dalle lavorazioni  da  effettuarsi,  con  l'adozione  di  adatte cautele di carattere  organizzativo  (affidamento  a  lavoratori particolarmente esperti ed addestrati, ricognizione delle condizioni dei suoli, ecc.) atte a limitare la probabilita' del verificarsi del ribaltamento.
 Sara'  cura  di  questa Amministrazione, una volta messo a punto il documento  sopra  citato,  operare  per  la sua massima diffusione ai settori coinvolti.
 
 Roma, 16 marzo 2005
 Il direttore generale
 della tutela delle condizioni di lavoro
 Onelli
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