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| Gazzetta n. 102 del 4 maggio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | COMUNICATO |  | Proposta   di  riconoscimento  dell'indicazione  geografica  protetta «Sedano Bianco di Sperlonga» |  | 
 |  |  |  | Il  Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali esaminata l'istanza   intesa   ad   ottenere   la  protezione  dell'indicazione geografica  protetta  «Sedano  Bianco  di  Sperlonga»,  ai  sensi del regolamento  (CEE)  n.  2081/1992  del  Consiglio del 14 luglio 1992, presentata  dall'Associazione  produttori  Sedano Bianco di Sperlonga con   sede  in  Sperlonga  (Latina),  viale  Europa,  esprime  parere favorevole  e  formula  la proposta di disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato. Le  eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente  proposta  dovranno  essere  presentate,  nel rispetto della disciplina  fissata  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre   1972,  n.  642  «disciplina  dell'imposta  di  bollo»  e successive   modifiche,  al  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali - Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei  servizi  -  Direzione  generale  per  la  qualita'  dei prodotti agroalimentari   e   la   tutela  del  consumatore  -  QTC  III,  via XX settembre  n.  20  - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana della  presente  proposta,  dai  soggetti interessati e costituiranno oggetto  di  opportuna  valutazione  da parte del predetto Ministero, prima  della  trasmissione  della  suddetta proposta di modifica alla Commissione europea.
 Decorso  tale  termine,  in assenza delle suddette osservazioni o dopo  la  loro  valutazione ove pervenute, la predetta proposta sara' notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/1992, ai competenti organi comunitari.
 |  |  |  | DISCIPLINARE  DI  PRODUZIONE  INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «SEDANO BIANCO DI SPERLONGA» I.G.P.
 
 Art. 1.
 Denominazione
 L'indicazione   geografica   protetta  (IGP)  «Sedano  Bianco  di Sperlonga» e' riservata esclusivamente al sedano ecotipo di Sperlonga che  risponde  alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
 Art. 2.
 Descrizione del prodotto 2.1 Materia prima.
 Nel   territorio,  di  cui  all'art.  3,  si  coltiva  il  sedano appartenente  alla  specie  Apium  graveolens  L., ecotipo «Bianco di Sperlonga»,  con coste bianche o biancastre. Il caratteristico colore chiaro  e'  un  elemento  intrinseco  dell'ecotipo, che comunque puo' essere enfatizzato con densita' di semina piu' fitta. 2.2 Caratteristiche del prodotto.
 All'atto   dell'immissione   al  consumo  il  «Sedano  Bianco  di Sperlonga»  a  indicazione  geografica  protetta deve rispondere alle caratteristiche tipiche dell'ecotipo locale «Bianco di Sperlonga»:
 pianta: taglia media, forma compatta, recante 10-15 foglie;
 foglie: colore verde chiaro;
 piccioli  fogliari:  colore  bianco con leggera sfumatura verde chiaro, poco fibrosi, caratterizzati da costolature poco evidenti;
 sapore:  dolce  e  solo  moderatamente  aromatico  che lo rende particolarmente indicato ad essere consumato fresco;
 peso:
 o calibro medio: da 500 a 800 grammi;
 o calibro grosso: oltre 800 grammi.
 Art. 3.
 Delimitazione della zona geografica
 Il  «Sedano  Bianco di Sperlonga» indicazione geografica protetta (IGP)  deve essere coltivato e confezionato nel territorio del comune di Fondi e del comune di Sperlonga.
 Art. 4.
 Prova dell'origine
 Ogni  fase  del processo produttivo viene monitorata documentando per  ognuna gli input (prodotti in entrata) e gli output (prodotti in uscita).  In  questo  modo,  e  attraverso  l'iscrizione  in appositi elenchi,   gestiti  dall'organismo  di  controllo,  delle  particelle catastali  su  cui  avviene  la  coltivazione,  dei  produttori,  dei confezionatori,  nonche' attraverso la dichiarazione tempestiva, alla struttura  di  controllo,  delle  quantita' prodotte, e' garantita la tracciabilita' e la rintracciabilita' (da monte a valle della filiera di  produzione) del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte  nei  relativi  elenchi,  sono  assoggettate al controllo da parte  dell'organismo  di  controllo,  secondo  quanto  disposto  dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.
 Art. 5.
 Metodo di ottenimento del prodotto 5.1 Tecnologia di coltivazione.
 La  semina deve essere praticata a partire dal mese di luglio. Il seme  puo'  essere  disposto  tal  quale  o confettato in cassette (a spaglio)  oppure  in  contenitori  alveolati. Per la germinazione del seme e' indispensabile la presenza di luce.
 La  produzione  del seme avviene direttamente in azienda dove gli agricoltori  operano  la  selezione fenotipica (ossia ottenimento del seme dalle piante migliori).
 Il   seme   prodotto  dalle  singole  aziende  locali,  ricadenti nell'areale  di  cui  all'art.  3,  deve  essere  quello  iscritto al registro  volontario  regionale  di cui alla legge regionale 1° marzo 2000, n. 15 che tutela la biodiversita' in agricoltura.
 Il  trapianto delle piantine deve avvenire quando le stesse hanno raggiunto  un'altezza  di  10-15 cm circa. Il sesto di impianto e' di 25-35 cm  tra  le  file  e  25-35  cm sulla fila, con un investimento ottimale di 10-12 piante/m2. E' ammesso un investimento massimo di 14 piante/m2.
 Il   fabbisogno  idrico  della  coltura  del  «Sedano  Bianco  di Sperlonga»   e'  assicurato  mediante  irrigazione.  Sono  consentiti sistemi irrigui a pioggia o di microirrigazione.
 La  concimazione  della  coltura del sedano deve essere impostata con  riferimento  alle  successioni  di  cicli  colturali dell'intera annata  agraria.  In  particolare  gli apporti di azoto devono essere nell'anno  complessivamente  inferiori a 155 kg/ha nel rispetto della direttiva n. 91/676/CEE.
 Il  controllo  delle  erbe infestanti deve essere particolarmente curato  nei  primi 40-50 giorni dal trapianto in quanto il sedano, in questa  fase,  presenta  un  accrescimento  lento  e pertanto e' poco competitivo  nei  confronti  delle  erbe  infestanti.  La  lotta alle malerbe  e'  preferibilmente  effettuata  con tecniche ecocompatibili quali:  mezzi  fisici (solarizzazione) o mezzi manuali (sarchiatura o scerbatura).   Tuttavia   e'   consentito   l'impiego  di  diserbanti registrati   per   la   coltura   (antigerminelli)  sia  in  fase  di pre-trapianto che in fase di post-trapianto, entro un termine massimo di tre settimane dall'impianto.
 La  difesa  dai  parassiti  deve  essere  effettuata  secondo  le tecniche  di  lotta  integrata  al  fine  di  ridurre  al minimo o di eliminare i residui di antiparassitari sul sedano.
 La  raccolta  del  «Sedano  Bianco di Sperlonga», va effettuata a mano,  recidendo la pianta al di sotto del colletto. Le piante devono essere adagiate nel contenitore, evitando che durante tale operazione si  verifichino  sfregamenti  con  conseguente  rottura dei tessuti e fuoriuscita  di  succhi  cellulari. Inoltre l'esposizione al sole del prodotto dopo la raccolta va ridotta al minimo.
 Art. 6.
 Elementi che comprovano il legame con l'ambiente
 La  zona  di  produzione  del  «Sedano  Bianco  di  Sperlonga» e' caratterizzata  da  una situazione pedoclimatica molto favorevole per la coltivazione del sedano.
 Il suolo e' costituito in parte da terreni calcari mesozoici e in parte  da  terreni  alluvionali  limosocalcarei. Tipica della zona di produzione e' la presenza di terreni con falda pressoche' affiorante, compresi tra l'area di bonifica ed il mare, denominati «pantano», sui quali  storicamente  si e' sviluppata la coltura del sedano, prima in piena area e poi in coltura protetta. Su tali terreni, caratterizzati da  una  soluzione  circolante  con un elevato grado di salinita', il sedano trova il suo habitat elettivo che ne esalta le caratteristiche intrinseche.
 Il  clima  della  zona  interessata  alla  IGP, di tipo marittimo temperato,  e' caratterizzato da: temperatura media compresa fra 17 e 18o  C; temperatura media mensile &60; a 10o C, per 1-3 mesi; e media delle  minime  del mese piu' freddo di 6,9o C; precipitazione annuale medie  di  727 e 1133 mm, con precipitazioni estive da 61 a 83 mm. In particolare  nella  zona  costiera  si verifica uno stato di aridita' intensa e prolungata da maggio ad agosto.
 Tutti   questi   parametri   risultano   essere   ideali  per  la coltivazione del sedano.
 Le    caratteristiche   pedoclimatiche   influenzano   anche   le caratteristiche  organolettiche del «Sedano Bianco di Sperlonga» come ad esempio il sapore dolce e solo moderatamente aromatico.
 Il «Sedano Bianco di Sperlonga» e' stato introdotto nella zona di Fondi  e  Sperlonga  intorno  agli anni `60. La coltura del sedano si rivelo' fin da subito una valida forma di utilizzazione dell'area dei «Pantani»,  compresa  fra  il  lago  di  Sperlonga ed il mar Tirreno, caratterizzata  da falda affiorante, che oggi costituisce l'ambito di elezione  della coltura. La presenza della coltura nell'areale di cui all'art.   3  e'  comprovata  da  una  ricca  documentazione  fiscale risalente  ai  primi  anni `60, fino ai giorni nostri, allorquando il «Sedano  Bianco  di  Sperlonga», dopo una prima fase di introduzione, trova  rapida  valorizzazione  commerciale  e  consumo sui mercati di Roma.  Negli  ultimi  due  decenni  la  coltura  del  sedano ha fatto registrare un trend di crescita costante.
 Art. 7.
 Controlli
 Il  controllo  sulla  conformita' del prodotto al disciplinare e' svolto, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del regolamento CEE n. 2081/1992.
 Art. 8.
 Confezionamento ed etichettatura 8.1 Confezionamento.
 La confezione del sedano puo' essere fatta:
 in  recipienti  contenenti  una fila di 4-5 sedani, per un peso massimo di 5 kg;
 in  recipienti  contenenti due file di 8-10 sedani, per un peso massimo di 10 kg;
 per  le  confezioni  da 1 a 3 sedani e' obbligatoria la bollatura del singolo cespo. 8.2 Etichettatura.
 La  confezione reca obbligatoriamente sulla etichetta a caratteri di  stampa chiari e leggibili, oltre al simbolo grafico comunitario e relative  menzioni (in conformita', alle prescrizioni del regolamento CE   n.   1726/1998  e  successive  modifiche)  e  alle  informazioni corrispondenti   ai   requisiti   di   legge  le  seguenti  ulteriori indicazioni:
 «Sedano   Bianco   di   Sperlonga»  seguita  dall'acronimo  IGP (Indicazione Geografica Protetta), di dimensioni superiori rispetto a tutte le altre indicazioni che compongono l'etichetta;
 il   nome,   la   ragione   sociale,  l'indirizzo  dell'azienda produttrice e confezionatrice.
 8.3 E'   vietata   l'aggiunta  di  qualsiasi  qualificazione  non espressamente prevista. E' tuttavia ammesso l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati, purche' questi non abbiano significato   laudativo   o  siano  tali  da  trarre  in  inganno  il consumatore,   dell'indicazione   del   nome   dell'azienda  dai  cui appezzamenti   di   terra   il  prodotto  deriva,  nonche'  di  altri riferimenti  veritieri  e  documentabili  che  siano consentiti dalla normativa  vigente  e  non  siano  in  contrasto con le finalita' e i contenuti del presente disciplinare.
 La designazione «Sedano Bianco di Sperlonga» e' intraducibile.
 Art. 9.
 L o g o
 9.1 Il logo denominato «Sedano Bianco di Sperlonga» e' costituito da  un  rettangolo con fondo di colore giallo chiaro, all'interno del quale  e'  posizionato un quadrato avente lati frastagliati di colore nero  ed  il  fondo  sfumato  dal  bianco  al  blu, sul quale vengono raffigurati  due  sedani che a loro volta sovrastano quattro onde, di cui due con sfondo sfumato dal blu al bianco e due con sfondo sfumato dal verde al bianco, tutte con bordi neri.
 Inoltre  in  basso  sono  presenti  le  scritte: SEDANO BIANCO di colore  verde;  DI  SPERLONGA  di  colore  nero;  I.G.P. (Indicazione Geografica Protetta) di colore nero.
 9.2  Il  logo  si  potra'  adattare  proporzionalmente alle varie declinazioni di utilizzo.
 
 ----> vedere LOGO a pag. 56 della G.U. <----
 
 9.3 L'indice colorimetrico e' il seguente:
 sfondo giallo chiaro pantone 1205C;
 bordo nero 100%;
 sfondo sfumato dal blu C:100% - M:60%;
 costa sedano verde pantone 578C;
 costa sedano verde pantone 367C;
 costa sedano verde pantone 585C;
 costa sedano verde pantone 607C;
 onde  con  sfondo  sfumato dal blu al bianco C:100% - M:60% con bordi nero 100%;
 onde  con sfondo sfumato dal verde al bianco C:100% - M:60% con bordi nero 100%;
 SEDANO BIANCO pantone 7482C;
 DI SPERLONGA Nero 100%;
 I.G.P. nero 100%.
 Art. 10.
 Commercializzazione prodotti trasformati
 I  prodotti  per  la  cui  preparazione  e'  utilizzata la I.G.P. «Sedano  Bianco  di  Sperlonga»,  anche  a  seguito  di  processi  di elaborazione  e  di trasformazione, possono essere immessi al consumo in  confezioni  recanti il riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:
 il  prodotto  a  denominazione protetta, certificato come tale, costituisca  il  componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;
 gli  utilizzatori  del  prodotto a denominazione protetta siano autorizzati  dai  titolari  del  diritto  di proprieta' intellettuale conferito   dalla   registrazione  della  I.G.P.  «Sedano  Bianco  di Sperlonga»  riuniti in Consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle  politiche agricole e forestali. Lo stesso Consorzio incaricato provvedera'  anche  ad  iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul  corretto  uso  della  denominazione  protetta.  In assenza di un consorzio  di  tutela incaricato, le predette funzioni saranno svolte dal   Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali  in  quanto autorita'  nazionale preposta all'attuazione del regolamento (CEE) n. 2081/1992.
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