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| Gazzetta n. 102 del 4 maggio 2005 (vai al sommario) |  | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA |  | CIRCOLARE 15 aprile 2005, n. 194 |  | Riforma  della  politica agricola comune - Modalita' e condizioni per la  fissazione  e  l'utilizzo  dei titoli provenienti da contratti di soccida - Informazioni aggiuntive. |  | 
 |  |  |  | All'  AGEA - Ufficio monocratico - area controlli    -    area   autorizzazione
 pagamenti
 All'Organismo  pagatore  della  regione
 Veneto - AVEPA
 All'Organismo  pagatore  della  regione
 Emilia Romagna - AGREA
 All'Organismo  pagatore  della  regione
 Lombardia       Direzione      generale
 agricoltura
 All'Organismo  pagatore  della  regione
 Toscana - ARTEA
 All'Organismo  pagatore  della  Regione
 Basilicata - ARBEA
 All'Ente nazionale Risi
 Al     Centro    assistenza    agricola
 Coldiretti S.r.l
 Al C.A.A. Confagricoltura S.r.l.
 Al C.A.A. CIA S.r.l.
 Al CAA Copagri S.r.l.
 Al  Coordinamento  CAA c/o CAALPA o CAA
 CANAPA
 e, per conoscenza
 Al Ministero delle politiche agricole e
 forestali    -    Segreteria    tecnica
 Direzione   generale   delle  politiche
 agroalimentari - PAGR V
 
 1. Premessa.
 La  presente  circolare  integra  la circolare Agea n. ACIU.2005. 181,  dell'11 aprile 2005 relativa alle modalita' e condizioni per la fissazione  e  l'utilizzo  dei  titoli  provenienti  da  contratti di soccida.
 Nella predetta circolare e' specificato che le modifiche dei dati del  periodo  di  riferimento relative alla titolarita' delle aziende (eredita',  modifiche aziendali, ecc.), previste nella circolare Agea n.  ACIU.2004.491  del 5 ottobre 2004, non sono consentite per i dati concernenti  i  contratti  di  soccida,  in  quanto sostituite con la procedura  di subentro di cui al paragrafo 5 della medesima circolare Agea n. ACIU.2005.181.
 A  chiarimento  di  tale  disposizione,  si precisa che e' sempre possibile   l'ulteriore   opzione  della  suddivisione  dei  benefici derivanti   dai   «titoli»   di  cui  all'oggetto  tra  soccidante  e soccidario,  mediante la dichiarazione congiunta del soccidante e del soccidario di voler addivenire ad una «scissione di aziende» ai sensi dell'art.  15,  paragrafo  2, del reg. (CE) n. 795/2004, da eseguirsi con  le modalita' indicate nella circolare AGEA n. ACIU.2004.491, del 5 ottobre 2004.
 Tale  operazione  e'  consentita esclusivamente con dichiarazione congiunta  del  soccidante  e  del soccidario, ovvero dei soggetti ad essi  subentrati  secondo  le  modalita'  di cui al paragrafo 5 della citata  circolare  Agea  n.  ACIU.2005.181,  dell'11 aprile  2005, ed esclusivamente in relazione ai «titoli speciali da soccida», generati in virtu' del rapporto originario tra i predetti soggetti, in base al quale  sono  state  presentate  le domande di accesso ai premi per la macellazione nel periodo di riferimento.
 Nella  predetta dichiarazione deve essere chiaramente indicata la percentuale  di  ripartizione  dei «titoli speciali» di cui sopra tra soccidante e soccidario.
 Cio' generera' la suddivisione dei titoli suddetti tra i soggetti interessati    secondo   le   percentuali   indicate   nella   citata dichiarazione,  ed  il  ricalcolo  automatico  degli  stessi; da tale momento  le  operazioni  di  utilizzo  dei  titoli  in  questione, in particolare per:
 cambiamento  dei  titoli speciali in titoli ordinari in sede di domanda di fissazione;
 trasferimento  dei  titoli  per  vendita o affitto dell'azienda [articoli 17 e 27 del regolamento (CE) n. 795/2004];
 richiesta dei titoli a premio nella domanda unica;
 trasferimento dei titoli dopo l'assegnazione definitiva, non  saranno  piu'  vincolate  ad  alcun tipo di assenso, perdendo la caratteristica di «titoli speciali da soccida».
 
 Roma, 15 aprile 2005
 
 Il direttore dell'area di coordinamento: Nanni
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