Gazzetta n. 102 del 4 maggio 2005 (vai al sommario)
AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
CIRCOLARE 15 aprile 2005, n. 194
Riforma della politica agricola comune - Modalita' e condizioni per la fissazione e l'utilizzo dei titoli provenienti da contratti di soccida - Informazioni aggiuntive.

All' AGEA - Ufficio monocratico - area
controlli - area autorizzazione
pagamenti
All'Organismo pagatore della regione
Veneto - AVEPA
All'Organismo pagatore della regione
Emilia Romagna - AGREA
All'Organismo pagatore della regione
Lombardia Direzione generale
agricoltura
All'Organismo pagatore della regione
Toscana - ARTEA
All'Organismo pagatore della Regione
Basilicata - ARBEA
All'Ente nazionale Risi
Al Centro assistenza agricola
Coldiretti S.r.l
Al C.A.A. Confagricoltura S.r.l.
Al C.A.A. CIA S.r.l.
Al CAA Copagri S.r.l.
Al Coordinamento CAA c/o CAALPA o CAA
CANAPA
e, per conoscenza
Al Ministero delle politiche agricole e
forestali - Segreteria tecnica
Direzione generale delle politiche
agroalimentari - PAGR V

1. Premessa.
La presente circolare integra la circolare Agea n. ACIU.2005. 181, dell'11 aprile 2005 relativa alle modalita' e condizioni per la fissazione e l'utilizzo dei titoli provenienti da contratti di soccida.
Nella predetta circolare e' specificato che le modifiche dei dati del periodo di riferimento relative alla titolarita' delle aziende (eredita', modifiche aziendali, ecc.), previste nella circolare Agea n. ACIU.2004.491 del 5 ottobre 2004, non sono consentite per i dati concernenti i contratti di soccida, in quanto sostituite con la procedura di subentro di cui al paragrafo 5 della medesima circolare Agea n. ACIU.2005.181.
A chiarimento di tale disposizione, si precisa che e' sempre possibile l'ulteriore opzione della suddivisione dei benefici derivanti dai «titoli» di cui all'oggetto tra soccidante e soccidario, mediante la dichiarazione congiunta del soccidante e del soccidario di voler addivenire ad una «scissione di aziende» ai sensi dell'art. 15, paragrafo 2, del reg. (CE) n. 795/2004, da eseguirsi con le modalita' indicate nella circolare AGEA n. ACIU.2004.491, del 5 ottobre 2004.
Tale operazione e' consentita esclusivamente con dichiarazione congiunta del soccidante e del soccidario, ovvero dei soggetti ad essi subentrati secondo le modalita' di cui al paragrafo 5 della citata circolare Agea n. ACIU.2005.181, dell'11 aprile 2005, ed esclusivamente in relazione ai «titoli speciali da soccida», generati in virtu' del rapporto originario tra i predetti soggetti, in base al quale sono state presentate le domande di accesso ai premi per la macellazione nel periodo di riferimento.
Nella predetta dichiarazione deve essere chiaramente indicata la percentuale di ripartizione dei «titoli speciali» di cui sopra tra soccidante e soccidario.
Cio' generera' la suddivisione dei titoli suddetti tra i soggetti interessati secondo le percentuali indicate nella citata dichiarazione, ed il ricalcolo automatico degli stessi; da tale momento le operazioni di utilizzo dei titoli in questione, in particolare per:
cambiamento dei titoli speciali in titoli ordinari in sede di domanda di fissazione;
trasferimento dei titoli per vendita o affitto dell'azienda [articoli 17 e 27 del regolamento (CE) n. 795/2004];
richiesta dei titoli a premio nella domanda unica;
trasferimento dei titoli dopo l'assegnazione definitiva, non saranno piu' vincolate ad alcun tipo di assenso, perdendo la caratteristica di «titoli speciali da soccida».

Roma, 15 aprile 2005

Il direttore dell'area di coordinamento: Nanni
 
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