Gazzetta n. 102 del 4 maggio 2005 (vai al sommario) |
AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA |
CIRCOLARE 11 aprile 2005, n. 181 |
Riforma della politica agricola comune - Modalita' e condizioni per la fissazione e l'utilizzo dei titoli provenienti da contratti di soccida. |
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All'AGEA - Ufficio Monocratico - Area controlli - Area autorizzazione pagamenti All'Organismo pagatore della regione Veneto - AVEPA All'Organismo pagatore della regione Emilia-Romagna - AGREA All'Organismo pagatore della regione Lombardia - Direzione generale agricoltura All'Organismo pagatore della regione Toscana - ARTEA All'Organismo pagatore della Regione Basilicata - ARBEA All'Ente nazionale risi Al Centro assistenza agricola Coldiretti S.r.l. Al C.A.A. Confagricoltura S.r.l. Al C.A.A. CIA S.r.l. Al CAA Copagri S.r.l. Al Coordinamento CAA c/o CAALPA o CAA CANAPA e, per conoscenza Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Segreteria tecnica - Direzione generale delle politiche agroalimentari - PAGR V
1. Premessa. La presente circolare integra la circolare Agea n. ACIU.2005.129 del 21 marzo 2005 relativa alle modalita' di fissazione dei titoli provvisori. Nel periodo di riferimento 2000, 2001 e 2002, il premio per l'abbattimento, previsto ai sensi dell'art. 11 del regolamento (CE) 1254/99, e' stato erogato al produttore che deteneva capi della specie bovina avviati alla macellazione, presenti in stalla per il periodo minimo previsto dal regolamento stesso. L'art. 3 del regolamento (CE) n. 1254/99 prevedeva altresi' che il produttore fosse: «l'imprenditore agricolo individuale, persona fisica o giuridica ovvero associazione di persone fisiche o giuridiche, qualunque sia lo status giuridico che il diritto nazionale conferisce a tale associazione e ai suoi membri la cui azienda si trovi nel territorio della comunita' e che pratichi l'allevamento di animali della specie bovina;» Il contratto di soccida prevede due soggetti contraenti: il proprietario dei capi (soccidante) e il detentore dei capi (soccidario), ed e' quest'ultimo che materialmente effettua l'attivita' dell'allevamento degli stessi. I decreti ministeriali 25 maggio 2000, 22 gennaio 2001 e 27 novembre 2001, consentivano che il pagamento del premio potesse essere richiesto dal soccidante ed erogato a questi previo assenso del soccidario. L'art. 33 del regolamento (CE) 1782/03, che istituisce il regime di pagamento unico, prevede che possano beneficiare di tale regime gli agricoltori che abbiano fruito di un pagamento durante il periodo di riferimento 2000-2002 per almeno uno dei regimi di sostegno menzionati nell'allegato VI del regolamento stesso, tra cui il premio alla macellazione. Poiche' il regime di pagamento unico costituisce una «fotografia» della situazione di diritto registrata nel periodo di riferimento 2000-2001-2002, l'utilizzo dei diritti cosi' generati deve necessariamente restare subordinato all'assenso del soccidario. 2. Caratteristiche dei titoli. I capi macellati nell'ambito di un contratto di soccida e richiesti a premio dal soccidante, generano titoli speciali intestati al soccidante, individuati ed aggregati a livello di singolo soccidario. Considerato quanto detto in premessa, l'assenso del soccidario deve permanere per tutte le operazioni di utilizzo dei titoli stessi, in particolare per: cambiamento dei titoli speciali in titoli ordinari in sede di domanda di fissazione; trasferimento dei titoli per vendita o affitto dell'azienda [articoli 17 e 27 del regolamento (CE) n. 795/2004]; richiesta dei titoli a premio nella domanda unica; trasferimento dei titoli dopo l'assegnazione definitiva. La domanda di fissazione con richiesta esplicita dei titoli speciali puo' essere eseguita direttamente dall'agricoltore soccidante senza l'assenso del soccidario. Le modifiche dei dati del periodo di riferimento relative alla titolarita' delle aziende (eredita', modifiche aziendali, etc...), previste nella circolare Agea n. ACIU.2004.491 del 5 ottobre 2004, non sono consentite per i dati concernenti i contratti di soccida, in quanto sostituite con la procedura di subentro di cui al successivo paragrafo 5. Si precisa che l'assenso del soccidario al trasferimento dei titoli, e' equivalente alla rinuncia di cui al successivo punto 4. 3. Modalita' per l'assenso. L'assenso deve essere espresso nella forma riportata nel modulo per la «dichiarazione di assenso allegato alla presente circolare e deve essere replicato per ogni tipologia di utilizzo dei titoli prevista al precedente paragrafo 2. 4. Rinuncia del soccidario. Il produttore soccidario puo' dichiarare esplicitamente di voler liberare il soccidante dalla necessita' di conseguire l'assenso di cui sopra mediante il modulo di revoca allegato alla presente circolare. La rinuncia del soccidario comporta che i titoli speciali da soccida sono liberati per sempre dal vincolo dell'essere accompagnati dall'assenso del soccidario all'utilizzo. 5. Subentro. Considerato quanto specificato al precedente paragrafo 2 in relazione alle modifiche dei dati del periodo di riferimento relative alla titolarita' delle aziende (eredita', modifiche aziendali, etc...), e' consentito che soggetti terzi possano subentrare nelle prerogative del soccidante e del soccidario relativamente all'utilizzo di detti titoli speciali da soccida. Tale subentro comporta il mantenimento del vincolo della registrazione dell'assenso del soccidario, ovvero del soggetto ad esso subentrante, per l'utilizzo dei titoli. Il subentro deve essere richiesto utilizzando e compilando in ogni sua parte il modulo di subentro allegato alla presente circolare. 6. Modalita' di comunicazione delle dichiarazioni. La dichiarazione di assenso deve essere allegata alle domande di utilizzo dei titoli in parola presentate, con le modalita' indicate con propri provvedimenti dall'Organismo pagatore competente, dal soccidante o dal soggetto che subentra nelle sue prerogative come specificato al precedente paragrafo 5, e deve essere inserita e conservata nel fascicolo del soccidante. Le dichiarazioni di rinuncia o di subentro possono invece essere presentate disgiuntamente dalle domande di utilizzo, secondo le modalita' indicate con propri provvedimenti dall'Organismo pagatore competente, da individuarsi sulla base della regione di residenza (per le persone fisiche) ovvero della sede legale (persone giuridiche).
Roma, 11 aprile 2005
Il direttore dell'area di coordinamento: Nanni |
| Allegato 1
----> Vedere Allegato a pag. 38 della G.U. <---- |
| Allegato 2
----> Vedere Allegato a pag. 39 della G.U. <---- |
| Allegato 3
----> Vedere Allegato a pag. 40 della G.U. <---- |
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