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| Gazzetta n. 102 del 4 maggio 2005 (vai al sommario) |  | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA |  | CIRCOLARE 11 aprile 2005, n. 181 |  | Riforma  della  politica agricola comune - Modalita' e condizioni per la  fissazione  e  l'utilizzo  dei titoli provenienti da contratti di soccida. |  | 
 |  |  |  | All'AGEA  -  Ufficio Monocratico - Area controlli    -    Area   autorizzazione
 pagamenti
 All'Organismo  pagatore  della  regione
 Veneto - AVEPA
 All'Organismo  pagatore  della  regione
 Emilia-Romagna - AGREA
 All'Organismo  pagatore  della  regione
 Lombardia    -    Direzione    generale
 agricoltura
 All'Organismo  pagatore  della  regione
 Toscana - ARTEA
 All'Organismo  pagatore  della  Regione
 Basilicata - ARBEA
 All'Ente nazionale risi
 Al     Centro    assistenza    agricola
 Coldiretti S.r.l.
 Al C.A.A. Confagricoltura S.r.l.
 Al C.A.A. CIA S.r.l.
 Al CAA Copagri S.r.l.
 Al  Coordinamento  CAA c/o CAALPA o CAA
 CANAPA
 e, per conoscenza
 Al Ministero delle politiche agricole e
 forestali   -   Segreteria   tecnica  -
 Direzione   generale   delle  politiche
 agroalimentari - PAGR V
 
 1. Premessa.
 La  presente  circolare  integra la circolare Agea n. ACIU.2005.129 del  21 marzo  2005  relativa alle modalita' di fissazione dei titoli provvisori.
 Nel  periodo  di  riferimento  2000,  2001  e  2002,  il premio per l'abbattimento,  previsto  ai sensi dell'art. 11 del regolamento (CE) 1254/99,  e'  stato  erogato  al  produttore  che deteneva capi della specie  bovina  avviati  alla macellazione, presenti in stalla per il periodo minimo previsto dal regolamento stesso.
 L'art.  3 del regolamento (CE) n. 1254/99 prevedeva altresi' che il produttore   fosse:  «l'imprenditore  agricolo  individuale,  persona fisica   o   giuridica  ovvero  associazione  di  persone  fisiche  o giuridiche,   qualunque  sia  lo  status  giuridico  che  il  diritto nazionale  conferisce  a  tale  associazione  e ai suoi membri la cui azienda  si  trovi  nel  territorio  della  comunita'  e che pratichi l'allevamento di animali della specie bovina;»
 Il  contratto  di  soccida  prevede  due  soggetti  contraenti:  il proprietario   dei   capi   (soccidante)  e  il  detentore  dei  capi (soccidario),   ed   e'   quest'ultimo   che  materialmente  effettua l'attivita' dell'allevamento degli stessi.
 I   decreti   ministeriali   25 maggio   2000,  22 gennaio  2001  e 27 novembre  2001,  consentivano  che il pagamento del premio potesse essere  richiesto  dal  soccidante ed erogato a questi previo assenso del soccidario.
 L'art. 33 del regolamento (CE) 1782/03, che istituisce il regime di pagamento  unico,  prevede che possano beneficiare di tale regime gli agricoltori  che abbiano fruito di un pagamento durante il periodo di riferimento   2000-2002   per  almeno  uno  dei  regimi  di  sostegno menzionati nell'allegato VI del regolamento stesso, tra cui il premio alla macellazione.
 Poiche'  il  regime di pagamento unico costituisce una «fotografia» della  situazione  di  diritto  registrata nel periodo di riferimento 2000-2001-2002,   l'utilizzo   dei   diritti   cosi'   generati  deve necessariamente restare subordinato all'assenso del soccidario. 2. Caratteristiche dei titoli.
 I capi macellati nell'ambito di un contratto di soccida e richiesti a  premio  dal  soccidante,  generano  titoli  speciali  intestati al soccidante, individuati ed aggregati a livello di singolo soccidario.
 Considerato quanto detto in premessa, l'assenso del soccidario deve permanere  per  tutte le operazioni di utilizzo dei titoli stessi, in particolare per:
 cambiamento  dei  titoli  speciali  in titoli ordinari in sede di domanda di fissazione;
 trasferimento  dei  titoli  per  vendita  o  affitto dell'azienda [articoli 17 e 27 del regolamento (CE) n. 795/2004];
 richiesta dei titoli a premio nella domanda unica;
 trasferimento dei titoli dopo l'assegnazione definitiva.
 La  domanda  di  fissazione  con  richiesta  esplicita  dei  titoli speciali   puo'   essere   eseguita   direttamente   dall'agricoltore soccidante senza l'assenso del soccidario.
 Le  modifiche  dei  dati  del  periodo di riferimento relative alla titolarita'  delle  aziende  (eredita', modifiche aziendali, etc...), previste  nella  circolare  Agea n. ACIU.2004.491 del 5 ottobre 2004, non sono consentite per i dati concernenti i contratti di soccida, in quanto  sostituite  con la procedura di subentro di cui al successivo paragrafo 5.
 Si  precisa  che  l'assenso  del  soccidario  al  trasferimento dei titoli, e' equivalente alla rinuncia di cui al successivo punto 4. 3. Modalita' per l'assenso.
 L'assenso deve essere espresso nella forma riportata nel modulo per la  «dichiarazione di assenso allegato alla presente circolare e deve essere  replicato  per ogni tipologia di utilizzo dei titoli prevista al precedente paragrafo 2. 4. Rinuncia del soccidario.
 Il  produttore  soccidario  puo' dichiarare esplicitamente di voler liberare  il  soccidante  dalla necessita' di conseguire l'assenso di cui  sopra  mediante  il  modulo  di  revoca  allegato  alla presente circolare.
 La  rinuncia  del  soccidario  comporta  che  i  titoli speciali da soccida sono liberati per sempre dal vincolo dell'essere accompagnati dall'assenso del soccidario all'utilizzo. 5. Subentro.
 Considerato   quanto  specificato  al  precedente  paragrafo  2  in relazione alle modifiche dei dati del periodo di riferimento relative alla   titolarita'  delle  aziende  (eredita',  modifiche  aziendali, etc...),  e'  consentito  che soggetti terzi possano subentrare nelle prerogative   del   soccidante   e   del   soccidario   relativamente all'utilizzo di detti titoli speciali da soccida.
 Tale   subentro   comporta   il   mantenimento  del  vincolo  della registrazione  dell'assenso  del  soccidario,  ovvero del soggetto ad esso subentrante, per l'utilizzo dei titoli.
 Il  subentro deve essere richiesto utilizzando e compilando in ogni sua parte il modulo di subentro allegato alla presente circolare. 6. Modalita' di comunicazione delle dichiarazioni.
 La  dichiarazione  di  assenso deve essere allegata alle domande di utilizzo  dei  titoli in parola presentate, con le modalita' indicate con  propri  provvedimenti  dall'Organismo  pagatore  competente, dal soccidante  o  dal  soggetto  che subentra nelle sue prerogative come specificato  al  precedente  paragrafo  5,  e  deve essere inserita e conservata nel fascicolo del soccidante.
 Le  dichiarazioni  di  rinuncia o di subentro possono invece essere presentate  disgiuntamente  dalle  domande  di  utilizzo,  secondo le modalita'  indicate  con propri provvedimenti dall'Organismo pagatore competente,  da  individuarsi  sulla  base della regione di residenza (per   le   persone   fisiche)  ovvero  della  sede  legale  (persone giuridiche).
 
 Roma, 11 aprile 2005
 
 Il direttore dell'area di coordinamento: Nanni
 |  |  |  | Allegato 1 
 ---->  Vedere Allegato a pag. 38 della G.U.  <----
 |  |  |  | Allegato 2 
 ---->  Vedere Allegato a pag. 39 della G.U.  <----
 |  |  |  | Allegato 3 
 ---->  Vedere Allegato a pag. 40 della G.U.  <----
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