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| Gazzetta n. 102 del 4 maggio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | COMUNICATO |  | Riconoscimento  dell'idoneita',  alla ditta «ERSA - Agenzia regionale per  lo  sviluppo  rurale», per condurre prove ufficiali di campo dei residui dei prodotti fitosanitari. |  | 
 |  |  |  | Con  decreto  ministeriale  n.  38261 del 1° dicembre 2004 la ditta «ERSA - Agenzia regionale per lo sviluppo rurale», con sede legale in Gorizia,  via  Montesanto  n.  15/6,  e'  stata riconosciuta idonea a condurre  le  prove  ufficiali di campo con prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attivita': colture arboree;
 colture erbacee;
 colture medicinali ed aromatiche;
 colture ornamentali;
 colture orticole;
 diserbo.
 Detto riconoscimento ufficiale, che ha validita' per anni tre a far data  dal  giorno  successivo  a quello di pubblicazione del presente decreto  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, riguarda esclusivamente  le  prove  di  campo  finalizzate alla determinazione dell'entita'  dei  residui di prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni sperimentali:
 individuazione  dei  prodotti  di  degradazione e di reazione dei metaboliti  in  piante  o  prodotti trattati (di cui all'allegato II, punto 6.1 del decreto legislativo n. 194/1995);
 valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta  o  della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);
 definizione  del  bilancio  generale  dei  residui delle sostanze attive  (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);
 determinazione  dei  residui  in o su prodotti trattati, alimenti per  l'uomo o per gli animali (di cui all'allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/1995);
 valutazione  dei  dati  sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo n. 194/1995);
 individuazione  dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta o  post-raccolta  (di  cui  all'allegato  III,  punto 8.6 del decreto legislativo n. 194/1995).
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