Gazzetta n. 102 del 4 maggio 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
COMUNICATO |
Riconoscimento dell'idoneita', alla ditta «ERSA - Agenzia regionale per lo sviluppo rurale», per condurre prove ufficiali di campo dei residui dei prodotti fitosanitari. |
|
|
Con decreto ministeriale n. 38261 del 1° dicembre 2004 la ditta «ERSA - Agenzia regionale per lo sviluppo rurale», con sede legale in Gorizia, via Montesanto n. 15/6, e' stata riconosciuta idonea a condurre le prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attivita': colture arboree; colture erbacee; colture medicinali ed aromatiche; colture ornamentali; colture orticole; diserbo. Detto riconoscimento ufficiale, che ha validita' per anni tre a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, riguarda esclusivamente le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entita' dei residui di prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni sperimentali: individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione dei metaboliti in piante o prodotti trattati (di cui all'allegato II, punto 6.1 del decreto legislativo n. 194/1995); valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995); definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995); determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/1995); valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo n. 194/1995); individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta o post-raccolta (di cui all'allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo n. 194/1995). |
|
|
|