| 
| Gazzetta n. 102 del 4 maggio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | COMUNICATO |  | Riconoscimento  dell'idoneita'  alla  ditta  «Agri  2000 soc. coop. a r.l.», per condurre prove ufficiali di campo dei residui dei prodotti fitosanitari. |  | 
 |  |  |  | Con decreto ministeriale n. 38270/A del 1° dicembre 2004 la ditta «Agri  2000  soc.  coop.  a  r.l.»,  con  sede legale in Bologna, via Indipendenza  n. 74, e' stata riconosciuta idonea a condurre le prove ufficiali  di campo con prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attivita': aree acquatiche;
 aree non agricole;
 colture arboree;
 colture erbacee;
 colture forestali;
 colture medicinali ed aromatiche;
 colture ornamentali;
 colture orticole;
 concia sementi;
 conservazione post-raccolta;
 diserbo;
 entomologia;
 microbiologia agraria;
 nematologia;
 patologia vegetale;
 zoologia agraria
 produzione sementi.
 Detto  riconoscimento  ufficiale, che ha validita' per anni tre a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, riguarda esclusivamente  le  prove  di  campo  finalizzate alla determinazione dell'entita'  dei  residui di prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni sperimentali:
 individuazione  dei  prodotti di degradazione e di reazione dei metaboliti  in  piante  o  prodotti trattati (di cui all'allegato II, punto 6.1 del decreto legislativo n. 194/1995);
 valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e  dei  suoi  metaboliti  a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di  cui  all'allegato  II,  punto  6.2  del  decreto  legislativo n. 194/1995);
 definizione  del  bilancio  generale dei residui delle sostanze attive  (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);
 prove  relative  agli effetti della lavorazione industriale e/o preparazione  domestica  sulla  natura e sull'entita' dei residui (di cui all'allegato II, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);
 determinazione  dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per  l'uomo o per gli animali (di cui all'allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/1995);
 prove  relative  agli effetti della lavorazione industriale e/o preparazione  domestica  sulla  natura  e  sull'entita'  dei  residui (allegato III, punto 8.2 del decreto legislativo n. 194/1995);
 effetti   sull'aspetto,  l'odore,  il  gusto  o  altri  aspetti qualitativi  dovuti  ai residui nei o sui prodotti freschi o lavorati (allegato III, punto 8.3 del decreto legislativo n. 194/1995);
 valutazione  dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo n. 194/1995);
 individuazione dei tempi di carenza per impieghi in preraccolta o  post-raccolta  (di  cui  all'allegato  III,  punto 8.6 del decreto legislativo n. 194/1995).
 Con  decreto  ministeriale n. 38270 del 1° dicembre 2004 la ditta «Agri   2000  soc.  coop.  a  r.l.»,  con  sede  legale  in  Bologna, via Indipendenza  n.  74,  e' stata riconosciuta idonea a condurre le prove  ufficiali  di  campo  con  prodotti  fitosanitari nei seguenti settori di attivita':
 aree acquatiche;
 aree non agricole
 colture arboree;
 colture erbacee;
 colture forestali;
 colture medicinali ed aromatiche;
 colture ornamentali;
 colture orticole;
 concia sementi;
 conservazione post-raccolta;
 diserbo;
 entomologia;
 microbiologia agraria;
 nematologia;
 patologia vegetale;
 zoologia agraria;
 produzione sementi.
 Detto  riconoscimento  ufficiale, che ha validita' per anni tre a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, riguarda esclusivamente  le  prove  di campo di efficacia volte ad ottenere le seguenti informazioni sperimentali:
 efficacia  dei  prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);
 dati  sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);
 incidenza  sulla  resa  quantitativa  e/o  qualitativa  (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);
 fitotossicita'  nei  confronti delle piante o prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);
 osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di  cui  all'allegato  III,  punto  6.6  del  decreto legislativo n. 194/1995).
 |  |  |  |  |