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| Gazzetta n. 101 del 3 maggio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |  | DECRETO 7 aprile 2005 |  | Norme sull'afflusso dei veicoli sull'Isola del Giglio. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato   con  decreto  legislativo  10 settembre  1993,  n.  360, concernente  limitazioni  all'afflusso  ed alla circolazione stradale nelle  piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;
 Vista  la circolare n. 5222 del 8 settembre 1999, con la quale sono state   dettate   le   istruzioni   relative   all'applicazione   del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
 Considerato  che  ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro delle  infrastrutture  e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati,  la  facolta'  di  vietare  nei  mesi  di  piu'  intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;
 Vista  la  delibera  di  giunta  comunale del comune dell'Isola del Giglio  in  data  8 febbraio  2005,  n.  9  concernente il divieto di afflusso  e  di  circolazione  sull'Isola  del  Giglio,  dei  veicoli appartenenti   a   persone   non   facenti  parte  della  popolazione stabilmente   residente   nell'Isola   del  Giglio  e  degli  autobus appartenenti  ad  imprese non aventi la sede legale ed amministrativa nell'isola stessa;
 Vista  la  delibera  di  giunta  comunale del comune dell'Isola del Giglio n. 24 del 21 marzo 2005, con la quale si e' ritenuto opportuno modificare  i  periodi  di limitazione al traffico veicolare previsti nella delibera di cui sopra;
 Vista  la  nota  dell'Ufficio  territoriale del governo di Grosseto prot.  n.  609/2005  - Area IV/P.A. del 3 marzo 2005, con la quale si esprime parere favorevole all'emissione del decreto in questione;
 Vista la nota n. 3469 del 15 ottobre 2004 e la nota di sollecito n. 937  del  18 marzo  2005,  con  le  quali  si richiedeva alla regione Toscana l'emissione del parere di competenza;
 Ritenuto  opportuno  adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della  circolazione  stradale  per  le ragioni espresse nei succitati atti;
 Decreta:
 Art. 1.
 Divieto
 Dal  1° maggio 2005 al 19 settembre 2005, sono vietati l'afflusso e la  circolazione  sull'isola del Giglio degli autobus appartenenti ad imprese non aventi la sede legale ed amministrativa nell'isola stessa ad  esclusione  del  concessionario  che  effettua trasporto pubblico locale comunale.
 Dal   1° agosto  2005  al  28 agosto  2005  e',  altresi',  vietato l'afflusso  e  la circolazione dei veicoli appartenenti a persone non stabilmente residenti nell'isola del Giglio.
 |  |  |  | Art. 2. Divieto
 Dal  1° maggio  2005 al 30 settembre 2005 e dal 20 dicembre 2005 al 10 gennaio  2006  e' vietato l'afflusso e la circolazione, sull'isola di  Giannutri,  dei  veicoli  appartenenti  a persone non stabilmente residenti nell'isola stessa.
 |  |  |  | Art. 3. Deroghe
 Per  l'isola  del  Giglio,  nel  periodo  di  cui  all'art. 1, sono concesse deroghe al divieto per i seguenti veicoli:
 a) veicoli  appartenenti a persone stabilmente residenti, secondo le  risultanze  degli  atti  anagrafici, con esclusione delle persone dimoranti ovvero domiciliate nel comune dell'Isola del Giglio;
 b) veicoli  appartenenti  a  persone  iscritte nei ruoli comunali delle  imposte  di  nettezza urbana, previa autorizzazione rilasciata dal comune dell'Isola del Giglio;
 c) veicoli    i    cui   proprietari   possono   dimostrare   che trascorreranno  almeno sette giorni sull'Isola, previa autorizzazione rilasciata dal comune dell'Isola del Giglio;
 d) veicoli con targa estera;
 e) veicoli per trasporto merci, sempre che non siano in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigente sulle strade dell'Isola;
 f) autoambulanze, carri funebri, veicoli dei servizi di polizia e antincendio;
 g) veicoli che trasportano invalidi, purche' muniti dell'apposito contrassegno  previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica  16 dicembre  1992,  n.  495, rilasciato da una competente autorita' italiana o estera;
 h) caravan e autocaravan i cui proprietari possono dimostrare che trascorreranno  con  il  loro  veicolo almeno sette giorni nell'unico campeggio  esistente  nell'isola previa autorizzazione rilasciata dal comune dell'Isola del Giglio;
 |  |  |  | Art. 4. Le  modalita'  di rilascio delle autorizzazioni da parte del comune dell'Isola del Giglio sono stabilte dal comune stesso.
 |  |  |  | Art. 5. Sanzioni
 Chiunque  viola i divieti di cui al presente decreto, e' punito con la  sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro  1.433  cosi'  come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo  30 aprile  1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto  del  Ministro della giustizia in data 22 dicembre 2004, come arrotondati  ai sensi dell'art. 195, comma 3-bis del sopra richiamato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
 |  |  |  | Art. 6. Vigilanza
 Il   prefetto   di   Grosseto   e'   incaricato  dell'esecuzione  e dell'assidua  e  sistematica  sorveglianza  sul  rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.
 Roma, 7 aprile 2005
 Il Ministro: Lunardi
 
 Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 2005 Ufficio  di  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 158
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