Gazzetta n. 101 del 3 maggio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 7 aprile 2005
Norme sull'afflusso dei veicoli nel comune di Isole Tremiti.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;
Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999, con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente;
Vista la delibera della giunta municipale del comune di Isole Tremiti in data 12 novembre 2004, n. 143;
Vista la nota n. 3469 del 15 ottobre 2004 e la nota di sollecito n. 295 del 28 gennaio 2005, con le quali si chiedeva alla regione Puglia l'emissione del parere di competenza;
Vista la nota dell'Ufficio territoriale del governo di Foggia prot. n. 900 Circ. e Traffico AREA IV del 16 febbraio 2005;
Vista la nota n. 10339 AREA IV bis del 28 dicembre 2004, con la quale l'Ufficio territoriale del governo di Campobasso ha espresso il proprio parere in merito;
Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;
Decreta:
Art. 1.
Divieto
Dal 1° maggio 2005 al 30 settembre 2005 sono vietati l'afflusso e la circolazione nel territorio del comune di Isole Tremiti degli autoveicoli, motoveicolie ciclomotori appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nel comune stesso;
 
Art. 2.
Divieto
Nel medesimo periodo il divieto di cui all'art. 1 e' esteso sull'isola di San Domino a tutti gli autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 26 t.
 
Art. 3.
Deroghe
Nel periodo di cui all'art. 1 sono concesse deroghe al divieto per i seguenti veicoli:
a) autoambulanze e veicoli delle forze dell'ordine;
b) autoveicoli che trasportano invalidi, purche' muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorita' italiana o estera;
c) autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali, previa autorizzazione rilasciata dall'amministrazione comunale di volta in volta secondo le necessita'.
Art. 3.
Sanzioni
Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433 cosi' come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 22 dicembre 2004, come arrotondati ai sensi dell'art. 195, comma 3-bis del sopra richiamato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
 
Art. 4.
Autorizzazioni in deroga
Ai prefetti di Foggia e Campobasso e' concessa la facolta', in caso di appurata e reale necessita' ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco sulle Isole Tremiti.
 
Art. 5.
Vigilanza
I prefetti di Foggia e Campobasso sono incaricati della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.
Roma, 7 aprile 2005
Il Ministro: Lunardi

Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 2005 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio registro n. 4, foglio n. 156
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone