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| Gazzetta n. 101 del 3 maggio 2005 (vai al sommario) |  | AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |  | DELIBERAZIONE 31 marzo 2005 |  | Avvio  di  procedimento per l'ottemperanza parziale alla sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia 16 febbraio 2005, n.   531/05   e  modifiche  della  deliberazione  dell'Autorita'  per l'energia   elettrica   e  il  gas  29  settembre  2004,  n.  170/04. (Deliberazione n. 62/05). |  | 
 |  |  |  | L'AUTORITA' per l'energia elettrica e il gas
 
 Nella riunione del 31 marzo 2005
 Visti:
 la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
 il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00;
 la legge 23 agosto 2004, n. 239;
 la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di  seguito:  l'Autorita)  21 dicembre  2001, n. 311/01 (di seguito: deliberazione n. 311/01);
 la deliberazione dell'Autorita' 6 maggio 2004, n. 69/04;
 la  deliberazione  dell'Autorita'  29 settembre  2004, n. 170/04, come    successivamente   modificata   e   integrata   (di   seguito: deliberazione n. 170/04);
 la  deliberazione  dell'Autorita'  30 settembre  2004, n. 173/04, come    successivamente   modificata   e   integrata   (di   seguito: deliberazione n. 173/04);
 la  deliberazione dell'Autorita' 29 ottobre 2004, n. 190/04, come successivamente  modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 190/04);
 la deliberazione dell'Autorita' 9 febbraio 2005, n. 20/05;
 la   sentenza  dei  Tribunale  amministrativo  regionale  per  la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia) 16 febbraio 2005, n. 531/05 (di seguito: sentenza n 531/05).
 Considerato che:
 con  la  sentenza  n.  531/05,  il  Tar  Lombardia  ha  annullato parzialmente  la  deliberazione  n.  170/04, in particolare l'art. 7, commi  7.1  e 7.2, e l'art. 8, nella parte in cui definiscono criteri che:
 (a)  non  prevedono  che il vincolo sui ricavi di distribuzione per  il  secondo  periodo  di regolazione sia calcolato tenendo conto degli  investimenti  che  sono stati, e che saranno, effettuati dalle imprese  successivamente  a quelli considerati per l'approvazione del vincolo relativo all'anno termico 2003-2004;
 (b)  prevedono,  ai  fini  dell'aggiornamento  del  vincolo sui ricavi,  una  percentuale  di  recupero di produttivita' costante per l'intera durata del periodo regolatorio;
 il  principio riportato alla lettera (a) esplica i propri effetti sui  procedimenti di determinazione del vincolo sui ricavi a far data dall'anno  termico 2004-2005, mentre quello o di cui alla lettera (b) riguarda i procedimento relativi agli anni termici successivi;
 il  principio richiamato alla lettera (a), inoltre, pur avendo ad oggetto  la  disciplina  del  regime  ordinario di determinazione del vincolo   sui  ricavi,  incide  anche  sulla  disciplina  del  regime individuale  da  adottarsi  in  esito  al  procedimento  avviato  con deliberazione  n. 190/04; e che il termine per la conclusione di tale procedimento e' scaduto il 7 marzo 2005;
 la  disciplina  di determinazione e aggiornamento del vincolo sui ricavi relativo all'attivita' di distribuzione di gas diversi dal gas naturale, di cui all'art. 8, commi 8.1, 8.2 e 8.5 della deliberazione n.  173/04,  e'  stata  definita  in  analogia  a quella prevista per l'attivita' di distribuzione di gas naturale di cui all'art. 7, commi 7.1 e 7.2, e all'art. 8, della deliberazione n. 170/04.
 Considerato che:
 nel  documento  per  la consultazione 29 luglio 2004 l'Autorita', nel  prospettare  i  contenuti  della  disciplina  tariffaria  per il secondo   periodo   di   regolazione,   ha  previsto  di  ridurre  la variabilita'  tariffaria  anche  tramite l'introduzione, per gli anni termici  successivi  al primo, di tariffe omogenee su base regionale, definite sulla base dei seguenti criteri:
 (i)   introduzione  di  un  vincolo  regionale  sui  ricavi  di distribuzione  ottenuto  aggregando i vincoli delle singole localita' appartenenti alla regione;
 (ii)    determinazione    delle   tariffe   regionali   tramite l'applicazione,  ad  una  tariffa  nazionale  di  riferimento,  di un coefficiente regionale appositamente calcolato;
 (iii)  introduzione  di  un  sistema  di  perequazione volto ad assicurare  alle  imprese  di  distribuzione  il recupero del proprio vincolo  sui  ricavi,  qualora cio' non fosse garantito dalle tariffe regionali calcolate ai sensi della precedente lettera (ii);
 ai  fini  della  consultazione  su  tale  profilo, l'Autorita' ha assegnato,  quale termine ultimo per la presentazione di osservazioni e  commenti,  il  30 ottobre 2004; e che, conseguentemente, l'art. 3, comma  3.2,  e  l'art.  4,  comma 4.5, della deliberazione n. 170/04, hanno   rinviato   a   successivo   provvedimento  dell'Autorita'  la disciplina dell'articolazione delle tariffe di distribuzione, e della relativa  modalita'  di  calcolo,  per  gli  anni  termici successivi all'anno 2004-2005;
 nell'ambito  della  consultazione,  molte osservazioni pervenute, pur  convergendo  sull'esigenza  di  semplificazione  e di promozione della  concorrenza  che  l'Autorita'  intende  perseguire  prevedendo tariffe  omogenee  per  aggregati  territoriali  piu'  ampi di quelli attuali,  hanno  segnalato  che  l'articolazione  tariffaria  su base regionale  dovrebbe  essere  effettuata  con riferimento alle aree di uscita  della  rete  di trasporto nazionale, e che tale articolazione determinerebbe:
 (i) la perdita di coerenza tra la tariffa e gli effettivi costi di  distribuzione,  ingenerando di conseguenza sussidi incrociati tra clienti  finali  e  privando  le  tariffe  dei  segnali economici che stimolano l'efficienza delle imprese;
 (ii)  incertezze  e  complessita'  nel  sistema  tariffario, in considerazione  del  fatto che le tariffe regionali subirebbero delle variazioni   ad  ogni  eventuale  modifica  dei  singoli  vincoli  di localita',   nonche'  relativamente  alla  gestione  del  sistema  di perequazione;
 Considerato  che  nei  prossimi anni, tenuto conto del contesto del mercato  internazionale e dei tempi necessari per la realizzazione di nuove  infrastrutture  di approvvigionamento di gas, difficilmente il sistema   nazionale   potra'  disporre  di  un'offerta  in  grado  di assicurare lo sviluppo di un mercato concorrenziale.
 Ritenuto che:
 sia necessario, al fine di dare ottemperanza alle statuizioni del Tar  Lombardia  riportate  alla  lettera  (a)  del primo considerato, avviare  un  procedimento  per  la  definizione di una modifica della deliberazione  n.  170/04,  e conseguentemente della deliberazione n. 173/04,  che consenta alle imprese di calcolare il vincolo sui ricavi di   distribuzione   tenendo   conto  degli  investimenti  effettuati successivamente  a  quelli considerati per l'approvazione del vincolo relativo all'anno termico 2003-2004; e che l'ottemperanza al predetto principio  non costituisca acquiescenza rispetto all'altro profilo di illegittimita'  enunciato  nella precedente lettera (b), per il quale verra' presentato ricorso in appello;
 sia   opportuno,  sino  all'esito  dei  procedimento  di  cui  ai precedente  alinea, garantire certezza a clienti ed esercenti nonche' evitare  disparita'  di  trattamento  tra  clienti  ed  esercenti  il servizio  di distribuzione; e che sia necessario a tal fine prevedere che,  nel  predetto  periodo  di  tempo,  continui  ad  applicarsi la disciplina di cui all'art. 7, commi 7.1 e 7.2, della deliberazione n. 170/04 dando luogo ad una sola e definitiva procedura di conguaglio;
 sia  opportuno  differire  il  termine  per  la  conclusione  del procedimento   per   la   definizione  della  disciplina  dei  regime individuale,   avviato   con   deliberazione  n.  190/04,  sino  alla conclusione del procedimento di cui ai precedenti alinea;
 il predetto avvio di procedimento, nonche' il principio affermato dal  Tar  Lombardia  alla  lettera  (b)  del primo considerato, renda incongruo  il termine per la presentazione delle proposte tariffarie, fissato dall'art. 5 della deliberazione n. 170/04 al 31 marzo di ogni anno,   con  la  presentazione  delle  proposte  per  l'anno  termico 2005-2006;  e  che  sia  conseguentemente  necessario differire detto termine a data da stabilirsi in esito al medesimo procedimento;
 sia  opportuno,  anche alla luce dell'indeterminatezza del quadro normativo  di  riferimento  cosi'  come si e' venuto a configurare in seguito  alla  sentenza n. 531/05 del Tar Lombardia nonche' dei tempi necessari   per   la   realizzazione   di   nuove  infrastrutture  di approvvigionamento   di   gas,  mantenere  per  l'intero  periodo  di regolazione  in  corso  la  disciplina  dell'articolazione tariffaria attualmente prevista dalla deliberazione n. 170/04 per l'anno termico 2004-2005;  e  che  sia  conseguentemente  opportuno, nell'ambito del suddetto  procedimento,  apportare ulteriori modifiche e integrazioni alla deliberazione n. 170/04, in particolar modo con riferimento alle disposizioni  tariffarie  relative  al  Fondo  per  la  compensazione temporanea di costi elevati di distribuzione;
 Delibera:
 1.  Di  avviare  un procedimento per l'adozione di un provvedimento che,  a  modifica  dell'art. 7, commi 7.1, e 7.2, e dell'art. 8 della deliberazione  dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica e il gas (di seguito:  l'Autorita)  29  settembre  2004,  n.  170/04  (di seguito: deliberazione  n. 170/04), e a modifica dell'art. 8, commi 8.1, 8.2 e 8.5  della deliberazione dell'Autorita' 30 settembre 2004, n. 173/04, definisca   le  modalita'  di  calcolo  del  vincolo  sui  ricavi  di distribuzione   che   tengano  conto  degli  investimenti  effettuati successivamente  a  quelli considerati per l'approvazione del vincolo relativo all'anno termico 2003-2004.
 2.   Di   attribuire   al   direttore   della   direzione   tariffe dell'Autorita',  la  responsabilita'  degli  adempimeni  di carattere procedurale,    amministrativo   e   organizzativo   necessari   allo svolgimento dell'attivita' preparatoria delle decisioni conclusive.
 3.  Di  conferire  mandato  al  responsabile  del  procedimento  di acquisire  dati,  documenti e informazioni ritenute necessarie, anche attraverso   il  coinvolgimento  dei  soggetti  interessati  e  delle relative associazioni di categoria.
 4.  Di stabilire che il predetto procedimento sia concluso entro il 31 maggio 2005.
 5.  Di  prevedere  che,  sino all'esito del procedimento avviato al sensi  del  punto  1,  e  salvo  successivo  conguaglio,  continui ad applicarsi  la  disciplina  di cui all'art. 7, commi 7.1 e 7.2, della deliberazione n. 170/04.
 6.  Di  differire  il  termine  per la conclusione del procedimento avviato  con deliberazione dell'Autorita' 29 ottobre 2004, n. 190/04, alla data di cui al punto 4.
 7.  Di  approvare  le  seguenti  modifiche  della  deliberazione n. 170/04:
 (a)  all'art.  3,  comma  3.1,  le parole: «Per l'anno termico 1° ottobre  2004  -  30  settembre 2005», sono sostituite con le parole: «Per il secondo periodo di regolazione»;
 (b) all'art. 3, il comma 3.2 e' abrogato;
 (c)  all'art.  4,  comma  4.3,  le  parole:  «Per  l'anno termico 1° ottobre  2004 - 30 settembre 2005», sono sostituite con le parole: «Per il secondo periodo di regolazione»;
 (d) all'art. 4, il comma 4.5 e' abrogato.
 8.  Di  prevedere che, per l'anno termico 2005-2006, il termine per la presentazione delle proposte tariffarie, fissato dall'art. 5 della deliberazione  n.  170/04  al  31 marzo di ogni anno, sia differito a data da stabilirsi in esito al presente procedimento.
 9. Di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della   Repubblica   italiana  e  nel  sito  internet  dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.
 10.    Di    pubblicare    nel    sito    internet   dell'Autorita' (www.autorita.energia.it)  il  testo  della  deliberazione n. 170/04, come risultante dalle modifiche apportate ai sensi del punto 7.
 Milano, 31 marzo 2005
 Il presidente: Ortis
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