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| Gazzetta n. 101 del 3 maggio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 21 febbraio 2005 |  | Differimento  del  termine  di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo   di   controllo  denominato  «IS.ME.CERT.  -  Istituto mediterraneo   di  certificazione  agroalimentare»  ad  effettuare  i controlli  sulla denominazione di origine protetta «Cilento» riferita all'olio extravergine di oliva. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 e la tutela del consumatore
 
 Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visti  i  decreti  25 marzo 2002, 10 luglio 2002, 19 novembre 2002, 11 marzo   2003,  19 giugno  2003,  28 ottobre  2003,  4 marzo  2004, 7 luglio   2004   e   19 ottobre  2004,  con  i  quali  la  validita' dell'autorizzazione  triennale  rilasciata all'organismo di controllo denominato  «IS.ME.CERT.  -  Istituto  mediterraneo di certificazione agroalimentare» con decreto 23 aprile 1999 e' stata prorogata fino al 19 marzo 2005;
 Considerato  che  la  regione Campania con nota del 1° agosto 2002, tenendo  conto delle indicazioni pervenute dai produttori certificati della  denominazione  di origine protetta «Cilento» riferita all'olio extravergine  di oliva, ha rinnovato l'indicazione quale organismo di controllo  e  certificazione  «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare»;
 Considerato  che  con  nota  del  15 novembre  2002, il Comitato di gestione   costituito   da  tutte  le  associazioni  olivicole  della provincia  di  Salerno  (Co.Ge.As.Ol.Sa.), ad unanimita' ha deciso di segnalare   quale  organismo  di  controllo  e  certificazione  della denominazione   di   origine  protetta  «Cilento»  riferita  all'olio extravergine  di oliva «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della   qualita'  nell'agroalimentare  a  r.l.»  in  sostituzione  di «IS.ME.CERT.    -    Istituto    mediterraneo    di    certificazione agroalimentare»;
 Considerato  che  la  scelta  dell'organismo di controllo spetta al consorzio incaricato;
 Considerato  che la richiesta di incarico a svolgere le funzioni di cui  all'art.  14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, e' in fase di definizione;
 Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Cilento»;
 Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con decreto 23 aprile 1999;
 Decreta:
 Art. 1.
 L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo «IS.ME.CERT.    -    Istituto    mediterraneo    di    certificazione agroalimentare»,   con   sede  in  Napoli,  via  G. Porzio  -  Centro direzionale  Isola  G/1,  con decreto 23 aprile 1999, ad effettuare i controlli  sulla denominazione di origine protetta «Cilento» riferita all'olioextravergine  di  oliva  registrata  con il regolamento della Commissione  (CE)  n.  1065/97 del 12 giugno 1997, gia' prorogata con decreti  25 marzo  2002,  10 luglio  2002, 19 novembre 2002, 11 marzo 2003,  19 giugno 2003, 28 ottobre 2003, 4 marzo 2004, 7 luglio 2004 e 19 ottobre 2004 e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 19 marzo 2005.
 |  |  |  | Art. 2. Nell'ambito   del   periodo  di  validita'  della  proroga  di  cui all'articolo  precedente  l'organismo  di  controllo  e' obbligato al rispetto   delle  prescrizioni  impartite  con  il  predetto  decreto 23 aprile 1999.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 21 febbraio 2005
 Il direttore generale: Abate
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