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| Gazzetta n. 101 del 3 maggio 2005 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 marzo 2005, n. 75 |  | Regolamento  di  attuazione  della  legge  9  gennaio 2004, n. 4, per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visto l'articolo 87 della Costituzione;
 Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Visto  l'articolo  10  della  legge  9 gennaio  2004, n. 4, recante disposizioni  per  favorire  l'accesso  dei  soggetti  disabili  agli strumenti informatici;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 9 agosto  2001,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  198  del 27 agosto  2001,  recante  delega  di  funzioni  del  Presidente  del Consiglio  dei  Ministri  in  materia  di innovazione e tecnologie al Ministro senza portafoglio, dott. Lucio Stanca;
 Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche,  a  norma dell'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 luglio 2004;
 Sentite   le   associazioni  delle  persone  disabili  maggiormente rappresentative, nonche' quelle di sviluppatori competenti in materia di accessibilita' e di produttori di hardware e software;
 Acquisita    l'intesa   della   Conferenza   unificata   ai   sensi dell'articolo  8  del  decreto  legislativo  28 agosto  1997, n. 281, espressa nella seduta del 23 settembre 2004;
 Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 ottobre 2004;
 Esperita  la  procedura di notifica alla Commissione europea di cui alla  direttiva  n.  98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del  22 giugno  1998,  modificata  dalla  direttiva  n.  98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, attuata dalla legge  21 giugno  1986,  n.  317,  modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;
 Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2005;
 Sulla  proposta  del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per le pari opportunita';
 
 E m a n a
 
 il seguente regolamento:
 
 Art. 1.
 Definizioni
 1. Ai fini del presente regolamento s'intende per:
 a) accessibilita': ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della   legge   9 gennaio   2004,  n.  4,  la  capacita  dei  sistemi informatici,  nelle  forme  e  nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche,  di  erogare  servizi  e fornire informazioni fruibili, senza  discriminazioni,  anche  da  parte  di  coloro  che a causa di disabilita'  necessitano  di  tecnologie  assistive  o configurazioni particolari;
 b) tecnologie  assistive:  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma 1, lettera  b),  della legge n. 4 del 2004, gli strumenti e le soluzioni tecniche,  hardware e software, che permettono alla persona disabile, superando  o  riducendo  le  condizioni di svantaggio, di accedere ai servizi erogati dai sistemi informatici;
 c) valutazione: processo con il quale si riscontra la rispondenza dei servizi ai requisiti di accessibilita';
 d) verifica  tecnica:  valutazione condotta da esperti, anche con strumenti informatici, sulla base di parametri tecnici;
 e) verifica  soggettiva:  valutazione del livello di qualita' dei servizi,  gia'  giudicati  accessibili  tramite  la verifica tecnica, effettuata  con  l'intervento del destinatario, anche disabile, sulla base di considerazioni empiriche;
 f) fruibilita':  la  caratteristica  dei  servizi di rispondere a criteri   di   facilita'  e  semplicita'  d'uso,  di  efficienza,  di rispondenza   alle   esigenze   dell'utente,  di  gradevolezza  e  di soddisfazione nell'uso del prodotto;
 g) soggetti   privati:   soggetti   diversi   da  quelli  di  cui all'articolo 3 della legge n. 4 del 2004;
 h) valutatori:   soggetti   iscritti   nell'apposito   elenco   e qualificati  a  certificare  le caratteristiche di accessibilita' dei servizi.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985,  al solo fine di
 facilitare   la   lettura   delle   disposizioni  di  legge
 modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
 invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
 qui trascritti.
 Per  le  direttive  CE  vengono  forniti gli estremi di
 pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Comunita'
 europea (G.U.C.E.).
 Note alle premesse:
 - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
 al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
 leggi  e  di  emanare  i decreti aventi valore di legge e i
 regolamenti.
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  17, comma 1, della
 legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
 Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
 Ministri):
 «1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
 deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
 del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
 giorni  dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
 per disciplinare:
 a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
 legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
 b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
 decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
 quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
 regionale;
 c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
 leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
 tratti di materie comunque riservate alla legge;
 d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
 amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
 dalla legge;
 e)».
 - Si   riporta   il  testo  dell'art.  10  della  legge
 9 gennaio  2004,  n. 4 (Disposizioni per favorire l'accesso
 dei soggetti disabili agli strumenti informatici):
 «Art. 10 (Regolamento di attuazione).
 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
 della  presente  legge,  con  regolamento  emanato ai sensi
 dell'art.  17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
 sono definiti:
 a) i  criteri  e i principi operativi e organizzativi
 generali per l'accessibilita';
 b) i contenuti di cui all'art. 6, comma 2;
 c) i  controlli  esercitabili sugli operatori privati
 che  hanno  reso  nota  l'accessibilita'  dei propri siti e
 delle proprie applicazioni informatiche;
 d) i  controlli  esercitabili  sui  soggetti  di  cui
 all'art. 3, comma 1.
 2.  Il regolamento di cui al comma 1 e' adottato previa
 consultazione  con  le  associazioni delle persone disabili
 maggiormente   rappresentative,   con  le  associazioni  di
 sviluppatori  competenti  in materia di accessibilita' e di
 produttori di hardware e software e previa acquisizione del
 parere   delle  competenti  Commissioni  parlamentari,  che
 devono   pronunciarsi  entro  quarantacinque  giorni  dalla
 richiesta,  e  d'intesa  con la Conferenza unificata di cui
 all'art.  8  del  decreto  legislativo  28  agosto 1997, n.
 281.».
 - Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
 9 agosto  2001 reca: «Delega di funzioni del Presidente del
 Consiglio   dei   Ministri  in  materia  di  innovazione  e
 tecnologie al Ministro senza portafoglio Lucio Stanca».
 - Il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, reca:
 «Norme  in  materia  di  sistemi  informativi automatizzati
 delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma
 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421».
 - Il decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427 reca:
 «Modifiche  ed  integrazioni  alla legge 21 giugno 1986, n.
 317,  concernenti  la procedura di informazione nel settore
 delle  norme  e  regolamentazioni  tecniche  e delle regole
 relative  ai  servizi  della societa' dell'informazione, in
 attuazione  delle  direttive  n. 98/34/CE (pubblicata nella
 G.U.C.E.   21 luglio   1998,   n.  L  204)  e  n.  98/48/CE
 (pubblicata nella G.U.C.E. 5 agosto 1998, n. L 217)».
 Nota all'art. 1:
 - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, della legge
 9 gennaio  2004, n. 4: «1. Ai fini della presente legge, si
 intende per:
 a) «accessibilita»:    la   capacita'   dei   sistemi
 informatici,  nelle  forme  e  nei  limiti consentiti dalle
 conoscenze  tecnologiche,  di  erogare  servizi  e  fornire
 informazioni  fruibili,  senza  discriminazioni,  anche  da
 parte  di  coloro che a causa di disabilita' necessitano di
 tecnologie assistive o configurazioni particolari;
 b) «tecnologie   assistive»:   gli   strumenti  e  le
 soluzioni  tecniche,  hardware  e  software, che permettono
 alla  persona disabile, superando o riducendo le condizioni
 di  svantaggio,  di accedere alle informazioni e ai servizi
 erogati dai sistemi informatici».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Criteri e principi generali per l'accessibilita'
 1.   Sono   accessibili   i   servizi  realizzati  tramite  sistemi informatici che presentano i seguenti requisiti:
 a) accessibilita' al contenuto del servizio da parte dell'utente;
 b) fruibilita'  delle  informazioni offerte, caratterizzata anche da:
 1) facilita' e semplicita' d'uso, assicurando, fra l'altro, che le  azioni  da  compiere  per  ottenere  servizi e informazioni siano sempre uniformi tra loro;
 2)   efficienza   nell'uso,   assicurando,   fra   l'altro,  la separazione tra contenuto, presentazione e modalita' di funzionamento delle  interfacce,  nonche'  la  possibilita'  di rendere disponibile l'informazione attraverso differenti canali sensoriali;
 3)  efficacia nell'uso e rispondenza alle esigenze dell'utente, assicurando,  fra  l'altro, che le azioni da compiere per ottenere in modo   corretto   servizi   e  informazioni  siano  indipendenti  dal dispositivo utilizzato per l'accesso;
 4)  soddisfazione nell'uso, assicurando, fra l'altro, l'accesso al  servizio e all'informazione senza ingiustificati disagi o vincoli per l'utente;
 c) compatibilita'    con    le   linee   guida   indicate   nelle comunicazioni,    nelle    raccomandazioni    e    nelle    direttive sull'accessibilita'  dell'Unione  europea,  nonche'  nelle  normative internazionalmente  riconosciute  e  tenendo  conto  degli  indirizzi forniti  dagli  organismi  pubblici  e privati, anche internazionali, operanti   nel   settore,   quali  l'International  Organization  for Standardization (ISO) e il World Wide Web Consortium (W3C).
 2.  Con  apposito  decreto  del  Ministro  per  l'innovazione  e le tecnologie,    di   concerto   con   il   Ministro   dell'istruzione, dell'universita'  e  della ricerca, sentiti la Conferenza unificata e il  Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (Cnipa),  sono  dettate  specifiche  regole tecniche che disciplinano 1'accessibilita',  da  parte degli utenti, agli strumenti didattici e formativi di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 4 del 2004.
 
 
 
 Nota all'art. 2:
 - Si   riporta   il  testo  dell'art.  5,  della  legge
 9 gennaio   2004,  n.  4:  «Art.  5  (Accessibilita'  degli
 strumenti didattici e formativi):
 1.  Le  disposizioni della presente legge si applicano,
 altresi',  al  materiale  formativo  e didattico utilizzato
 nelle scuole di ogni ordine e grado.
 2.   Le   convenzioni   stipulate   tra   il  Ministero
 dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  e le
 associazioni  di  editori  per  la  fornitura di libri alle
 biblioteche  scolastiche  prevedono  sempre la fornitura di
 copie   su  supporto  digitale  degli  strumenti  didattici
 fondamentali,  accessibili  agli  alunni  disabili  e  agli
 insegnanti di sostegno, nell'ambito delle disponibilita' di
 bilancio.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3. Valutazione dell'accessibilita'
 1.  Il  Cnipa,  con proprio provvedimento, istituisce presso di se' l'elenco  dei  valutatori,  stabilendone le modalita' tecniche per la tenuta,  nonche'  garantisce  la  pubblicita'  dell'elenco medesimo e delle citate modalita' sul proprio sito internet.
 2.  Nell'elenco  di  cui  al  comma  1  sono  iscritte  le  persone giuridiche   interessate  che  ne  fanno  richiesta,  dimostrando  di possedere i seguenti requisiti:
 a) garanzia di imparzialita' ed indipendenza nell'esercizio delle proprie attivita';
 b) disponibilita'    di    una    adeguata   strumentazione   per l'applicazione  delle  metodologie  di verifica tecnica e di verifica soggettiva  di  cui all'articolo 1, comma 1, rispettivamente, lettere d) ed e);
 c) disponibilita'  di figure professionali esperte nelle suddette metodologie  di  verifica  e  di  figure  idonee  ad interagire con i soggetti con specifiche disabilita'.
 3.  Ai  fini  dei  requisiti  di  cui  al  comma  2, lettera a), il valutatore, all'atto della richiesta di iscrizione, si impegna:
 a) a  non  esprimere  valutazioni  su siti o servizi dallo stesso realizzati;
 b) a  non  esprimere  valutazioni  in  tutti i casi in cui queste possano   avere   un'incidenza  specifica  su  interessi  propri  del valutatore o di soggetti allo stesso collegati da rapporti societari;
 c) una  volta effettuata la valutazione, a non fornire, nell'arco dei  ventiquattro  mesi  successivi, attivita' di implementazione sui siti  o  servizi  per  i  quali  sia stato incaricato di esprimere la valutazione stessa.
 4.  Nell'accertamento  dei requisiti di accessibilita' dei servizi, acquisiti  con  le  procedure o realizzati tramite i contratti di cui all'articolo  4,  commi  1  e  2,  della  legge  n.  4  del  2004, le amministrazioni   interessate   possono   acquisire   il  parere  non vincolante di un valutatore iscritto nell'elenco di cui al comma 1.
 5.  Con  il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di cui all'articolo 11 della legge n. 4 del 2004, sono stabiliti:
 a) le specifiche tecniche per la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2, lettere b) e c);
 b) gli   importi   massimi   dovuti  dai  soggetti  privati  come corrispettivo  per  l'attivita' svolta dai valutatori di cui al comma 1,  tenuto  conto  dei costi di organizzazione aziendale nella misura minima, maggiorati del dieci per cento;
 c) le  somme  dovute  dai  soggetti  privati quale rimborso delle spese  amministrative  sostenute  dalla  Presidenza del Consiglio dei Ministri  -  Dipartimento  per  l'innovazione  e  le  tecnologie  per l'attivita'  di  cui all'articolo 4, comma 1, nonche' l'entita' della quota dovuta al Cnipa nei casi previsti dall'articolo 7, comma 2, per l'espletamento   delle   funzioni   ispettive   di  cui  al  medesimo articolo 7.
 6.  Il  venire  meno  dei  requisiti  in  base ai quali e' avvenuta l'iscrizione  determina  la cancellazione dall'elenco di cui al comma 1; la cancellazione e' altresi' disposta nel caso di violazione degli obblighi assunti dal valutatore ai sensi del comma 3.
 7.  Nei casi di cui al comma 6, il Cnipa comunica al valutatore che intende  procedere, trascorsi trenta giorni, alla cancellazione dello stesso  dall'elenco; l'interessato puo' presentare proprie memorie al riguardo.  Il  Cnipa  provvede  altresi'  a dare adeguata pubblicita' della avvenuta cancellazione sul proprio sito internet.
 
 
 
 Note all'art. 3:
 -   Si riporta il testo dell'art. 4, commi 1 e 2, della
 legge  9 gennaio 2004, n. 4: «1. Nelle procedure svolte dai
 soggetti di cui all'art. 3, comma 1, per l'acquisto di beni
 e  per  la fornitura di servizi informatici, i requisiti di
 accessibilita'  stabiliti con il decreto di cui all'art. 11
 costituiscono  motivo di preferenza a parita' di ogni altra
 condizione  nella  valutazione dell'offerta tecnica, tenuto
 conto  della  destinazione  del  bene  o  del  servizio. La
 mancata  considerazione  dei  requisiti di accessibilita' o
 l'eventuale acquisizione di beni o fornitura di servizi non
 accessibili e' adeguatamente motivata.
 2.  I  soggetti di cui all'art. 3, comma 1, non possono
 stipulare,   a   pena   di   nullita',   contratti  per  la
 realizzazione  e la modifica di siti internet quando non e'
 previsto  che essi rispettino i requisiti di accessibilita'
 stabiliti  dal  decreto  di cui all'art. 11. I contratti in
 essere  alla  data  di entrata in vigore del decreto di cui
 all'art. 11, in caso di rinnovo, modifica o novazione, sono
 adeguati,  a  pena  di  nullita',  alle  disposizioni della
 presente   legge   circa   il  rispetto  dei  requisiti  di
 accessibilita',   con   l'obiettivo   di   realizzare  tale
 adeguamento  entro  dodici  mesi  dalla  data di entrata in
 vigore del medesimo decreto.».
 - Si   riporta   il  testo  dell'art.  11  della  legge
 9 gennaio 2004, n. 4; «Art. 11 (Requisiti tecnici).
 1.  Entro  centoventi  giorni  dalla data di entrata in
 vigore della presente legge il Ministro per l'innovazione e
 le  tecnologie,  consultate  le  associazioni delle persone
 disabili  maggiormente rappresentative, con proprio decreto
 stabilisce,   nel  rispetto  dei  criteri  e  dei  principi
 indicati dal regolamento di cui all'art. 10:
 a) le  linee  guida  recanti  i requisiti tecnici e i
 diversi livelli per l'accessibilita';
 b) le    metodologie   tecniche   per   la   verifica
 dell'accessibilita'  dei siti internet, nonche' i programmi
 di valutazione assistita utilizzabili a tale fine.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 4. Modalita' di richiesta della valutazione
 1.  I soggetti privati richiedono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri   -   Dipartimento   per   l'innovazione   e  le  tecnologie l'autorizzazione  ad utilizzare il logo, allegando l'attestato di cui al  comma  2.  L'utilizzazione  del  logo  e'  limitata al periodo di validita' dell'attestato.
 2.  I  soggetti  privati  si  rivolgono  ad uno dei valutatori che, svolta  la  sua  attivita',  in  caso  di  esito  positivo,  rilascia attestato  di  accessibilita',  con  validita' non superiore a dodici mesi, eventualmente indicante il livello di qualita' raggiunto di cui all'articolo 5.
 3.  La  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione   e   le   tecnologie,   ai   fini   dell'adozione  del provvedimento   di  cui  al  comma  1  si  avvale,  tramite  apposita convenzione, del Cnipa.
 4.  All'attuazione  del  presente  articolo si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 |  |  |  | Art. 5. Logo attestante il possesso del requisito di accessibilita'
 1.  Il  logo che attesta il superamento della sola verifica tecnica raffigura  un personal computer di colore terra di Siena, unito a tre figure  umane  stilizzate  rispettivamente,  da  sinistra,  di colore celeste,  azzurro  e  amaranto,  le quali fuoriescono dallo schermo a braccia  levate;  all'esito  della  verifica  soggettiva,  il diverso livello  di  qualita'  raggiunto  dal  servizio  e' indicato mediante asterischi, da uno a tre, riportati nella parte del logo raffigurante la tastiera del personal computer.
 2.  La  corrispondenza  tra  il  logo,  eventualmente  corredato da asterischi, ed il diverso livello di qualita' dei servizi, nonche' il modello del logo stesso sono indicati nel decreto di cui all'articolo 11 della legge n. 4 del 2004.
 
 
 
 Nota all'art. 5:
 - Per il testo dell'art. 11 della legge 9 gennaio 2004,
 n. 4, si veda la nota all'art. 3.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 6. Casi di aggiornamento della valutazione di accessibilita'
 1.  In  caso di modifiche sostanziali dei siti o servizi e nel caso del  rinnovo  dell'autorizzazione  di  cui all'articolo 4, comma 1, i soggetti  privati  richiedono  tempestivamente un aggiornamento della valutazione   dell'accessibilita'  ad  uno  dei  valutatori  iscritti nell'elenco. Il valutatore, effettuata la verifica, rilascia un nuovo attestato  al  soggetto richiedente, inviandone contestualmente copia all'amministrazione per l'aggiornamento della durata e del livello di qualita'  del  logo;  in  caso di rinnovo dell'autorizzazione l'invio della  copia deve avvenire almeno quindici giorni prima della data di scadenza dell'autorizzazione stessa.
 |  |  |  | Art. 7. Poteri ispettivi di controllo sui soggetti privati
 1.   Nei   riguardi   dei   soggetti   privati,  il  Cnipa,  previa comunicazione   inviata   al   soggetto   interessato,   verifica  il mantenimento  dei requisiti di accessibilita' dei siti e dei servizi, anche   avvalendosi   di   valutatori  iscritti  nell'elenco  di  cui all'articolo  3,  comma  1,  purche' questi ultimi risultino estranei alla   realizzazione,   manutenzione  o  certificazione  del  sito  o servizio, e adegua eventualmente il logo al livello di accessibilita' riscontrata aggiornandone la validita' temporale.
 2. In caso di riscontro di un livello di accessibilita' inferiore a quello del logo utilizzato sono a carico del soggetto privato i costi effettivi    dell'avvenuta    ispezione,   nonche'   una   quota   di partecipazione  ai  costi per l'espletamento delle funzioni ispettive determinata ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera c), e comunque di   importo   non   superiore   al   doppio   del   costo  effettivo dell'ispezione.
 |  |  |  | Art. 8. Modalita' di utilizzo del logo da parte dei soggetti
 di cui al comma 1, dell'articolo 3 della legge n. 4 del 2004
 1.  Le  amministrazioni  pubbliche  e  comunque  i  soggetti di cui all'articolo  3,  comma  1,  della legge n. 4 del 2004, che intendono utilizzare  il  logo  sui  siti  e  sui  servizi  forniti, provvedono autonomamente  a  valutare  l'accessibilita'  sulla base delle regole tecniche  definite con il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie,  di  cui  all'articolo  11  della legge n. 4 del 2004; la valutazione   positiva,   previa   segnalazione  al  Cnipa,  consente l'utilizzo del logo.
 
 
 
 Note all'art. 8:
 - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, della legge
 9 gennaio 2004, n. 4: «1. La presente legge si applica alle
 pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell'art. 1 del
 decreto  legislativo  30  marzo  2001, n. 165, e successive
 modificazioni,  agli  enti pubblici economici, alle aziende
 private  concessionarie  di  servizi pubblici, alle aziende
 municipalizzate  regionali,  agli  enti  di assistenza e di
 riabilitazione  pubblici,  alle  aziende  di trasporto e di
 telecomunicazione  a  prevalente partecipazione di capitale
 pubblico   e   alle   aziende   appaltatrici   di   servizi
 informatici.».
 - Per il testo dell'art. 11 della legge 9 gennaio 2004,
 n. 4, si veda la nota all'art. 3.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 9. Controlli esercitabili sui soggetti
 di cui al comma 1, dell'articolo 3 della legge n. 4 del 2004
 1.  Per  l'attuazione  della  legge  ogni  amministrazione pubblica centrale  nomina  un responsabile dell'accessibilita' informatica, da individuare tra il personale appartenente alla qualifica dirigenziale gia' in servizio presso l'amministrazione stessa, la cui funzione, in assenza  di  specifica  designazione,  e' svolta dal responsabile dei sistemi  informativi,  di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 39 del 1993; dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o  maggiori oneri a carico delle amministrazioni interessate e per lo svolgimento di tale funzione non e' previsto compenso aggiuntivo.
 2.  Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge n. 4 del 2004, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione   e   le  tecnologie,  avvalendosi  del  Cnipa,  previa comunicazione   inviata   all'amministrazione   statale  interessata, verifica  il  mantenimento dei requisiti di accessibilita' dei siti e dei  servizi  forniti  e  da'  notizia dell'esito di tale verifica al dirigente  responsabile;  qualora  siano  riscontrate anomalie, viene richiesta all'amministrazione statale medesima la predisposizione del relativo piano di adeguamento con l'indicazione delle attivita' e dei tempi di realizzazione.
 3.  Le  regioni, le province autonome e gli enti locali organizzano autonomamente   e   secondo   i   propri   ordinamenti  la  vigilanza sull'attuazione del presente regolamento.
 4.  Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sulla base degli esiti  delle  verifiche  di  cui al comma 2, riferisce annualmente al Parlamento, dandone altresi' comunicazione alla Conferenza unificata.
 Il  presente  decreto,  munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 1° marzo 2005
 CIAMPI
 
 Berlusconi,      Presidente     del
 Consiglio   dei   Ministri  Stanca,
 Ministro  per  l'innovazione  e  le
 tecnologie  Prestigiacomo, Ministro
 per le pari opportunita'
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2005 Registro n. 4 Ministeri istituzionali, foglio n. 319
 
 
 
 Note all'art. 9:
 - Si   riporta   il  testo  dell'art.  10  del  decreto
 legislativo  12 febbraio  1993,  n. 39 (Norme in materia di
 sistemi  informativi  automatizzati  delle  amministrazioni
 pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della
 legge  23 ottobre 1992, n. 421): «Art. 10 - 1. Entro trenta
 giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
 decreto,  ogni  amministrazione,  nell'ambito delle proprie
 dotazioni  organiche,  individua,  sulla base di specifiche
 competenze   ed   esperienze  professionali,  un  dirigente
 generale  o  equiparato,  ovvero, se tale qualifica non sia
 prevista,   un   dirigente   di   qualifica  immediatamente
 inferiore,  quale  responsabile  per  i sistemi informativi
 automatizzati.
 2.  Il  dirigente responsabile di cui al comma 1 cura i
 rapporti    dell'amministrazione    di   appartenenza   con
 l'Autorita'  e  assume  la  responsabilita' per i risultati
 conseguiti  nella  medesima  amministrazione  con l'impiego
 delle   tecnologie   informatiche,   verificati   ai  sensi
 dell'art.  7,  comma  1, lettera d). Ai fini della verifica
 dei  risultati,  i compiti del nucleo di valutazione di cui
 all'art.  20,  comma  2, del decreto legislativo 3 febbraio
 1993, n. 29, sono attribuiti all'Autorita'.
 3. In relazione all'amministrazione di appartenenza, il
 dirigente    responsabile   per   i   sistemi   informativi
 automatizzati,  oltre  a contribuire alla definizione della
 bozza del piano triennale, trasmette all'Autorita' entro il
 mese  di febbraio  di  ogni  anno una relazione sullo stato
 dell'automazione  a  consuntivo  dell'anno  precedente, con
 l'indicazione   delle  tecnologie  impiegate,  delle  spese
 sostenute,  delle  risorse  umane utilizzate e dei benefici
 conseguiti.
 - Si riporta il testo dell'art. 7, comma 1, della legge
 9 gennaio  2004,  n. 4: «1. La Presidenza del Consiglio dei
 Ministri  - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie,
 anche  avvalendosi  del  Centro nazionale per l'informatica
 nella  pubblica amministrazione di cui all'art. 4, comma 1,
 del  decreto  legislativo  12 febbraio  1993,  n.  39, come
 sostituito  dall'art. 176 del decreto legislativo 30 giugno
 2003, n. 196:
 a) effettua  il  monitoraggio  dell'attuazione  della
 presente legge;
 b) vigila sul rispetto da parte delle amministrazioni
 statali delle disposizioni della presente legge;
 c) indica  i soggetti, pubblici o privati, che, oltre
 ad  avere  rispettato  i  requisiti  tecnici  indicati  dal
 decreto  di  cui  all'art. 11, si sono anche meritoriamente
 distinti per l'impegno nel perseguire le finalita' indicate
 dalla presente legge;
 d) promuove,  di concerto con il Ministero del lavoro
 e delle politiche sociali, progetti, iniziative e programmi
 finalizzati   al  miglioramento  e  alla  diffusione  delle
 tecnologie assistive e per l'accessibilita';
 e) promuove,    con    le    altre    amministrazioni
 interessate,   sentita   la  Conferenza  permanente  per  i
 rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
 Trento   e   di   Bolzano,  l'erogazione  di  finanziamenti
 finalizzati alla diffusione tra i disabili delle tecnologie
 assistive   e   degli   strumenti   informatici  dotati  di
 configurazioni  particolari  e  al  sostegno di progetti di
 ricerca  nel campo dell'innovazione tecnologica per la vita
 indipendente e le pari opportunita' dei disabili;
 f) favorisce, di concerto con il Ministero del lavoro
 e  delle  politiche  sociali  e con il Ministro per le pari
 opportunita',  lo  scambio  di esperienze e di proposte fra
 associazioni  di  disabili,  associazioni  di  sviluppatori
 competenti  in  materia  di accessibilita', amministrazioni
 pubbliche,  operatori  economici  e fornitori di hardware e
 software, anche per la proposta di nuove iniziative;
 g) promuove,    di    concerto    con   i   Ministeri
 dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca e per i
 beni  e  le  attivita'  culturali,  iniziative per favorire
 l'accessibilita'  alle opere multimediali, anche attraverso
 specifici  progetti  di  ricerca  e  sperimentazione con il
 coinvolgimento  delle  associazioni delle persone disabili;
 sulla   base   dei  risultati  delle  sperimentazioni  sono
 indicate,  con  decreto  emanato  di  intesa  dai  Ministri
 interessati,  le  regole tecniche per l'accessibilita' alle
 opere multimediali;
 h) definisce,  di  concerto con il Dipartimento della
 funzione   pubblica  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
 Ministri,  gli  obiettivi di accessibilita' delle pubbliche
 amministrazioni  nello  sviluppo  dei  sistemi informatici,
 nonche'   l'introduzione   delle   problematiche   relative
 all'accessibilita'   nei   programmi   di   formazione  del
 personale.
 2.  Le  regioni, le province autonome e gli enti locali
 vigilano  sull'attuazione  da parte dei propri uffici delle
 disposizioni della presente legge.».
 
 
 
 
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